Atti Parlamentari
— l'191 •—
LEGISLATURA XVI —
2
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SESSIONE —
DISCUSSIONI
—
TORNATA DEL 7 MARZO
1888
LY.
TORNATA DI MERCOLDÌ 7 MARZO 1888
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCIIERI.
SOMMARIO. Il presidente comunica una lettera del professore Cantani con la quale ringrazia la
Camera della concessagli naturalità italiana. — Comunicazione della morte dei senatori Fedele
Fedeli e Camillo Ferrati. — Giuramento del deputato Garavetti —• E proclamato eletto deputato
del collegio di Siracusa Vonorevole Bufardeci. — Il deputato Bonghi interpella il ministro della
pubblica istruzione sulle condizioni delle Università del Regno — Risposta del ministro della pubblica
istruzione. — Il deputato Lacava presenta la relazione sul disegno di legge relativo ai danni cagionati dalle valanghe. — Il deputato Miceli presenta la relazione sul bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri per Vesercizio 1888-89. = Il presidente del Consiglio legge un telegramma
del principe di Bismarck che ringrazia la Camera per la manifestazione di simpatia fatta al Principe
Imperiale di Germania. == Seguito della discussione del disegno di legge: ordinamento delle Casse di
risparmio —• Prendono parte alla discussione gli onorevoli Franceschini, Favole, Cuccia, Mussi,
Zucconi, Cambray-Digny, Ruspoli, il relatore deputato Carmine ed il ministro di agricoltura e
commercio — Approvansi gli articoli IO, 11} 12, 13, 14,15 e 16. = Osservazioni sull'ordine dei
lavori parlamentari dei deputati Cuccia, Carmine e Trompeo.
La seduta comincia alle 2.25 pomeridiane.
0@ Seta, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato*,
quindi legge il seguente sunto di
«
Petizioni.
4118, Angelo Villa-Pernice, presidente dell'Associazione degli agricoltori del circondario di
Monza, Gaspare Massozza, presidente del Comizio Agrario Lomellino, Carlo Servolini, presidente del Consiglio degli Istituti Ospitalieri, Giorgio Giuli, presidente della Congregazione di Cari
ta, Carlo Fri netti, presidente del Consiglio degli
Orfanotroiì e luoghi Pii annessi di Milano, e Masino Arcozzi, presidente del Comizio agrario di
171
Torino, fanno voti che sia mantenuta l'abolizione
dei decimi di guerra sull'imposta fondiaria.
4119. Il sindaco di Lanusei trasmette una deliberazione di quella Giunta comunale per chiedere che sia respinto il disegno di legge sulle
miniere.
4120. Palmiro Piuschi, agente delle imposte,
e Giovanni Bianchi disegnatore nella sezione
tecnica di finanza a Siena, fanno voti che la legge
14 aprile 1864, la quale concede pensione agli
impiegati della Giunta del censimento di Milano,
sia estesa anche agli impiegati della cessata Direzione del censimento toscano.
4121. Giuseppe Giusti, ed altri possidenti del
Comune di S. Steno di Livenza, in provincia di
Venezia, espongono considerazioni sul disegno di
legge per i provvedimenti relativi all'emigrazione.
Atti Parlamentari
LEGISLATURA XYI —
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2
a
SESSIONE —
DISCUSSIONI —
4122. Il vice-presidente della Camera di commercio di Carrara trasmette una deliberazione
di quel Consorzio, il quale chiede che sia approvato il disegno di legge sugli Istituti di emissione con opportune disposizioni per il graduale
ritiro dalla circolazione straordinaria e per agevolare il cambio dei biglietti.
4123. Guglielmo Orlandi, Giuseppe Benati e
Pietro Giulion, Procuratori della maggioranza
dei contribuenti della frazione di Prestento, fanno
istanza che sia ordinata la separazione del patrimonio e delle spese della frazione di Prestento dal patrimonio e dalle spese delle altre
frazioni del comune di Torreano, provincia di
Udine, ferma però l'unità del comune stesso.
4124. Giulio Mina, Luigi Vedova ed altri 130
insegnanti primari della provincia di Treviso consentono nella petizione dei maestri elementari di
Perugia n. 4961 per ottenere modificazioni al
disegno di legge " Monte delle pensioni pei maestri
elementari. „
Presidente. Ha facoltà di p a r l a r e l'onorevole
Casati.
Casati. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza, e di trasmettere all'apposita Commissione,
la petizione, inscritta al n. 4118, dell'Associazione
degli agricoltori di Monza, con la quale chiede che
sia mantenuta l'abolizione dei decimi sull' imposta
fondiaria.
Presidente. Ha facoltà d i parlare l'onorevole
Campi.
Campi. Allo stesso n. 4118 sono inscrittele petizioni del Consiglio degli Istituti Ospitalieri e
del Consiglio degli Orfanotrofi e luoghi pii di Milano. Chiedo che anche queste petizioni siano dichiarate d'urgenza e trasmesse alla Commissione
incaricata di riferire sui provvedimenti finanziari.
Presidente» Ha facoltà di parlare l'onorevole
Brunialti.
BrunialtL Faccio la stessa raccomandazione anche a nome dei colleghi Giovanni Lucchini, Lioy
e Clementi, per la petizione inscritta al n. 41©7,
con la quale il Comizio agrario Vicentino chiede
che non sia approvata la reintegrazione dei due
decimi sull' imposta fondiaria.
Presidente. Se non vi sono opposizioni, le petizioni indicate dagli onorevoli Casati, Campi e
Brunialti saranno dichiarate d'urgenza e trasmesse, a norma del regolamento, alla Commissione che esamina il disegno di legge per i provvedimenti finanziari.
{La Camera
approva).
Camera dei
TOSTATA BEL
7 MARZO
Deputati!
1888
Ha facoltà di parlare l'onorevole Mei.
Mei. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza
la petizione n. 4124, con la quale 132 insegnanti
comunali della provincia di Treviso domandano
che sia riformata nel loro interesse la legge sul
Monte delle pensioni.
(L'urgenza
è ammessa),
Congedi.
Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia, gli onorevoli : Mascilli, di giorni
8; Di Coìlobiano, di 8. Per motivi di salute, l'onorevole Maluta, di giorni 8.
{Sono conceduti).
•
Coipoicazione di lettera di ringraziamento del
signor Rinaldo Cantani.
Presidente. E
pervenuta alla Presidenza la se-
guente lettera :
a
Illustrissimo signor presidente
della Camera dei deputati.
a
Avuta notizia dell'approvazione del progetto
di legge relativo alia mia naturalizzazione da
parte della Camera dei deputati, sento mio do
vere di esprimere a questa ed a V. E., l'illustre
suo presidente, i miei più sentiti ringraziamenti
assieme all'assicurazione, che, come sempre mi
sono sentito italiano per razza e per amore continuato in famiglia verso la terra de' miei padri, e come, anche prima di essere tornato alla
mia patria d'origine, ho lavorato sempre allo
scopo di servirla, per quanto in me stava, così
continuerò a dedicarle tutte le mie forze dopo esserne diventato anche cittadino di diritto.
u
L'accoglienza favorevole, che la Camera ha
fatto alla proposta di S. E. l'illustre presidente
del Consiglio, ed alla relazione anche troppo
generosa dell'onorevole deputato Nocito, accresce
ancora straordinariamente la gratitudine che io
devo ai rappresentanti della Nazione.
a
Accolga V. E. le mie proteste di altissima
stima e di profondo ossequio, con cui ho l'onore
di protestarmi
" Napoli 5 marzo 1888.
« Di V. E. 111.ma
« Dev. obli.
" Rinaldo Cantani. „
Atti Parlamentari
LEGISLATURA XVI —
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2a
SESSIONE —
Camera dei Deputati
DISCUSSIONI —• TORNATA DEL 7 MARZO
1888
Animo e io della morie dei senatori Fedele. Fedeli e
Camillo Ferrali.
nistro della pubblica istruzione sulle condizioni
delle Università del regno. „
Presidente. Dalla Presidenza del Senato del
Regno è pervenuta la seguente lettera :
Roma, li 6 marzo 1888.
u
Compio al doloroso ufficio di partecipare
all'È. V. due perdite fatte dal Senato entrambe
nel giorno di ieri, con la morte dei senatori professor comm. Fedele Fedeli e del prof. comm. Camillo Ferrati, avvenuta la prima in Pisa e l'altra
in Torino.
a
II Vice-presidente
u
M. Tabarrini. „
La Camera si associa alle condoglianze del
Senato, per la dolorosa perdita dei due illustri senatori Fedeli e Ferrati.
L'onorevole Bonghi ha facoltà di svolgerla.
B o n g h i . Io avrei desiderato che questa interpellanza fosse stata fatta da altri che da me ; ma
avendo ciò lungamente od invano aspettato, mi
son risoluto a presentarla io, perchè ho avuto
paura che gli studenti d'Italia, nella condizione
presente dei loro animi, si credessero superiori
ai professori, superiori alle autorità, superiori al
Governo, e si potessero immaginare che la loro
forza e potenza sia oramai tanta, che nessuno,
neanche in questa Camera, osi contestarla.
Ora io credo che una disposizione d'animo simile sia pericolosa per ogni classe di cittadini,
ma soprattutto per gli studenti delle Università, i quali sono giovani, e non hanno ancora
finita la loro educazione. Quando voi lasciaste penetrare nei loro animi un'impressione, come quella
che io accennava, voi, o signori, non farete, per
quanto spetta allo Stato, che dei cittadini cattivi ;
poiché c'è un proverbio vecchio ma verissimo, che
non sa comandare chi non ha saputo obbedire.
Gicrameiìfo dei depilato GaravetiL
Presidente. Essendo presente l'onorevole Garavetti, lo invito a giurare.
{Legge la formula).
Oaravetti. Giuro.
Verificazione di poteri.
Presidente. L'ordine del giorno reca : Verificazione di poteri.
La Giunta per la verificazione delle elezioni
ha trasmesso alia Presidenza il seguente verbale:
" La Giunta delle elezioni ha verificato non
esservi proteste contro la elezione seguente; e
concorrendo nello eletto le qualità richieste dallo
Statuto e dalla legge elettorale ha dichiarato valida la elezione medesima.
u
Collegio di Siracusa 2°, professore Emilio
Bufardeci. „
TI
Do atto alla Giunta delle elezioni, di questa
comunicazione; e dichiaro convalidata la elezione
del Collegio 2° di Siracusa, nella persona del
professore Emilio Bufardeci, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciute al momento della elezione medesima.
Svolgimento di ima interpellanza del deputato
Bonghi.
Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgim e n t o ^ una interpellanza del deputato Bonghi
al ministro della pubblica istruzione:
Le
ggo questa interpellanza :
(j
TI
w sottoscritto desidera di interpellare il mi-
Abituare i giovani a codesta prepotenza continua, a codesto chiasso continuo, a codesta distrazione continua, non è altro che corrompere
nel loro animo ogni vigoria di pensiero e di
azione. E un abituarli, sin da giovani, a tutte
quante quelle pratiche cattive, a tutte quelle illusioni perniciose, che fanno il rivoluzionario
fiacco, il rivoluzionario debole, il rivoluzionario
spensierato, il rivoluzionario che distrugge e non
edifica; il peggiore dei rivoluzionari di questo
mondo.
Se voi, o signori, prendete tutte quante lo manifestazioni che sono state fatte dagli studenti
in questi ultimi mesi, ne ricaverete che inevitabilmente esse tendono a ciò. Ma prima, devo dichiarare che, secondo io soglio, dirò schiettamente
il vero; anche quando questo vero possa essere
dispiacevole a me medesimo.
Io sono stato impedito dagli studenti, o maglio
da una piccola parte degli studenti di Roma, di
fare la prolusione del mio corso; ma questo è
un fatto che non entra punto a modificare le disposizioni dell'animo mio, che non mi muove a
questa discussione, che non determina nessuno
dei miei giudizi.
Poiché io credo che quei giovani, i quali mi
hanno impedito di fare la prolusione, avessero
ragione contro di me, non nel modo che tennero,
ma in ciò, che certo io mi ero opposto ad una
Atti Parlamentari
LEGISLATURA XVI —
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2a
SESSIONE —
^
DISCUSSIONI —
Camera dei
TORNATA DEL 7 MARZO
l)ejnitati
1888
opinione che correva in una parte della scola- dei piccoli gruppi di persone elèttesi governanti
resca; e mi vi ero opposto perchè credevo di di sè medesime, senza responsabilità verso nesavere sufficiente autorità di farlo ; ini vi ero op- suno, senza che da nessuno sia stato loro dato
posto anche, perchè avevo già dato alla scola- quel mandato; e questi gruppi irresponsabili,
resca di Roma, e soprattutto a quella della fa- questi gruppi che si sono creati in tutte le Unicoltà di lettere, continue prove di amarla nel versità del regno, bastano a far nascere in un
miglior modo che si possa amare uno studente; attimo i disordini, ed i loro risultati sono stati
cioè a dire preparandomi ad insegnare il meglio dovunque gli stessi.
che io potessi, e con grande libertà di giudizio
A Bologna è più strana ancora la condotta
e precisione di informazioni.
degli studenti; e là il principale frutto della
Il fatto ha provato che questa autorità io non istruzione è questo : che gli studenti sanno quando
l'avevo sufficiente ; ha provato che le sètte le sanno, e quando non sanno. Ora quei giovani
quali si insinuano nelle Università sono più po- hanno fatto un gran chiasso contro un professore
tenti dell'affetto mio; dunque io avevo sbagliato, il quale era stato accusato a torto di aver fatto
e sta bene. Ma che cosa è succeduto nella Uni- uso di certi strumenti. E il Governo non ha fatto
versità di Roma dopo quel fatto, il quale finiva niente; non è stata fatta nessuna inchiesta; e gli
lì, in quel giorno ?
studenti si sono messi contro quel professore in
E stato insultato il rettore perchè aveva apposto rivolta per parecchi giorni. Altri professori infine,
alla porta della Università un avviso in cui ap- con lodevole esempio quanto a loro, ma con danpena con leggerissime parole censurava il disor- noso esempio per il pubblico, sono personalmente
dine del giorno precedente; è stato il rettore for- intervenuti in aiuto al professore perseguitato
zato (e se l'ha fatto volontariamente, ha fatto dagli studenti ; e gli studenti allora soltanto, dopo
male) a staccare cotesto avviso, che gli studenti parecchi giorni, si sono acquietati votando un
hanno bruciato in piazza, e, non contenti, sono ordine del giorno il più strano di questo mondo :
andati dove i loro compagni stavano ad ascolu
Gli studenti dell'Ateneo bolognese, deplotare i professori con grandissima attenzione, ed
rando che la questione Viliari abbia determinato
hanno forzato i professori a smettere, e i loro
uno screzio fra loro stessi e fra professori e stucompagni ad uscire dalla scuola. Non contenti
denti, screzio che torna a danno della loro didi questo hanno rotto vetri, spezzate sedie, hanno
gnità, deliberano di unirsi agli studenti di fisica
fatto guasti d'ogni sorta; ebbene chi è intervenel concetto di desistere da ogni agitazione,
nuto ad impedire questi disordini?
mentre stigmatizzano la condotta di chi impruCredete voi, onorevoli ministri, credete voi onodentemente ed inconsultamente li ha tratti sulla
revoli deputati, che giovi a quegli operai, che
via del disordine. „
tumultuano poi per le strade, l'esempio che tumulti simili si facciano da giovani appartenenti
Dunque gli studenti dell'Ateneo bolognese, che
ad altre classi sociali ? Credete voi che l'esem- si associano agii studenti di fìsica (quasiché questi
pio d'impunità non diventi fecondo di mali nelle non facciano parte dell'Ateneo bolognese) si rasclassi inferiori rispetto a quelle per le quali voi segnano a star tranquilli ; ma nel far questo, aclasciate cotesti disordini impuniti? Se voi cre- cusano uno di averli tratti alle agitazioni.
dete diversamente, o signori, voi siete in grande
E chi è quest'uno ? Il Ministero, che ora ha fatto
errore. Siatene persuasi; questi esempi frutti- un'inchiesta, sa chi sia quest'ano, che gli stuficano.
denti accusano? Mentiscono essi, o dicono il vero?
Se voi non punite negli studenti l'eccitamento E se dicono il vero, che cosa è da farsi ? Io non
allo sciopero dei loro compagni, voi non avete so chi fosse quest'uno (forse non c'è); ma gli
diritto di punirlo negli operai ; se voi non pu- studenti hanno preso un primo pretesto ai disornite negli studenti ciò che fanno in una scuola dini da ciò, che un professore non faceva loro.
pubblica a danno di un patrimonio pubblico, voi
Ma passato quel pretesto sono andati oltre;
non avete diritto di punirlo negli operai.
hanno fatto ogni sorta di cose, hanno forzato il
Ora cotesti disordini si sono ripetuti a Torino; rettore a dimettersi, ed il ministro non ha forhanno avuto il loro giro; giacché ormai tutte le zato il rettore a restare; ed un altro rettore è
Università italiane sono collegate in questo fra stato messo al posto suo.
loro.
Nel secondo caso gli studenti senza sapere che
Da una Università parte la parola d'ordine a cosa fosse succeduto, perchè non avevano notizie
tutte le altre ; in ciascuna di esse si sono formati dell'inchiesta se il professore avesse o no venduto
Aiti Parlamentari
LEGISLATURA I V I —
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2 a SESSIONE —
DISCUSSIONI —
bene certi stromenti, od a minor prezzo, finiscono
per fare delle proteste.
Poi vi sono i disordini dell' Università di Napoli; e questi disordini hanno una ragiono più
propria.
Gli studenti vogliono la sessione (legli esami
di marzo. Voi sapete che oggi ci sono due sessioni, una nel luglio e l'altra nel novembre; nelr Università di Napoli è stata più volte conceduta
una sessione di esami in marzo, ed io non so
come le autorità accademiche, ed il Ministero abbiano fatta questa concessione, giacche non ne
avevano facoltà nè dalla legge ne dai regolamenti. Nel regolamento del 1876 era detto che,
quando speciali ragioni vi fossero, questa sessione si sarebbe fatta; queste speciali ragioni ci
sono state, per esempio, quando il cholera ha infierito in Napoli, ma come mai si sono potute
trovare queste speciali ragioni ogni anno?
Si aggiunga che il regolamento ultimo del Baccelli avea tolta questa facoltà alle autorità accademiche ed al Ministero ; ora come va che, anche
dopo il 1882, le concessioni degli esami di marzo
sono state accordate?
L'onorevole Ceppino ci assicurò qui che la
sessione di esami in marzo non si sarebbe più
concessa; e la ragione per la quale non deve
più concedersi è questa. Il nostro corso universitario è brevissimo; le lezioni dei professori
universitari cominciano alla fine di dicembre; il
novembre è passato in esami ed in prolusioni;
poi i corsi sono troncati di nuovo dalle feste di
Natale o dalle concessioni, che i professori chiedono, o addirittura si prendono, di non far lezione tutto le volte che avrebbero obbligo di
farla.
Camera dei Deputati
TORNATA DSL 7 MARZO 1 8 8 8
noi crediamo e che gli studenti hanno cura di
diminuire assai più di quello che noi crediamo.
Ora che cosa succede? Che se lasciate scinderò
ancora l'ultima parte dell'anno, le lezioni, che
per i professori più diligenti sono già ridotte a
cinquanta od a cinquantacinque, vengono da
queste interruzioni ridotte ad un piccolissimo
numero, e la cultura degli studenti ne riesce
ancor più scemata. Poiché, ripeto, la cultura dei
nostri studenti è scarsa; e tuttavia essi vogliono
conquistare il mondo, poiché è cosa facile e non
costa nulla, ma a rifare se medesimi,, ciò che costerebbe molto, non pensano,
E siccome queste ragioni sono evidenti, così
le Facoltà stesso hanno chiesto, che non si tenesse questa sessione d'esami in marzo.
Gli studenti quindi protestano contro una deliberazione presa bensì dal Governo, ma fondata sul
parere dello Facoltà; sul giusto giudizio di quello
che l'utilità dell'insegnamento richiede nelle Università.
Dunque gli studenti hanno torto, completamente torto, di chiedere la sessione di marzo ;
perchè essi hanno torto di chiedere ciò che, invece di accrescere l'efficacia dell'insegnamento,
la diminuisce.
E qual'è il modo in cui codesti studenti chiedono questa cosa nociva a loro stessi? Non voglio negare agli studenti la facoltà di esaminar©
sin dove un regolamento possa essere utile o no
ai loro interessi; non voglio negar loro la facoltà di proporre le loro osservazioni all'autorità
accademica. Ma così non hanno proceduto gli
studenti di Napoli. Essi si sono messi in isciopero ; e badate che quando si parla di sciopero,
si viene a dire che i pochi sforzano i molti;
perchè i molti vorrebbero continuare ad andare
Dunque il periodo più fecondo per l'insegnamento è quello che corre dalla Pasqua alla fine a scuola, ma non possono, perchè gli altri impediscono a quelli che vogliono studiare, di ascoldell'anno scolastico.
tare il professore. Quando un professore si preOra se voi consentite che persino questo pe- sentava per far lezione, e questo l'ho sentito dai
riodo venga interrotto da una nuova sessione di professori stessi, ecco un gruppo, una Commisesami, ne conseguirà, o signori, che gli scolari siono di studenti, nominatisi da sè medesimi,
smetteranno di andare a scuola, perchè, assai farsi innanzi ai professori e dir loro: Professore,
prima che la sessione incominci, essi debbono è meglio che ve ne andiate con le buone, altriprepararsi agli esami e poi hanno bisogno di menti noi siamo obbligati a fischiarvi, ad impequell'altro poco tempo che resta, prima che giunga dirvi di far lezione. E così forzavano il profesla fine dell'anno, per prepararsi agli esami di sore ad andar via, forzando il rettore a chiuluglio.
dere ì' Università.
Badate che le studentesche nostre non vivono
Un errore radicale si è lasciato penetrare nella
pur troppo in un ambiente scientifico molto ele- mente degli studenti, quello, cioè, che essi siano
vato; esse per lo più sono mosse da quel desi- padroni di impedire l'insegnamento, quando loro
derio che i tedeschi chiamano brodstudien; non piaccia, e nei modi che credano migliori.
richiedono tutto quei lusso di insegnamento che I
E pur troppo non troviamo nell'opinione pub-
Atti Parlameptiri
LEGISLATURA XVI —
— 1196 —
2 a SESSIONE —
DISCUSSIONI —
blica quei freni, che varrebbero a rattenere gli
stridenti.
La stampa è docilissima verso di loro ; non entra nelle questioni della istruzione; ma approva
gli studenti.
Anche le autorità accademiche, se possono, si
nascondono, fuggono ; i rettori fanno lo stesso.
Non già si nascondono e fuggono tutti, ma, ad
ogni modo, si affrettano a dire: le vostre domande le crediamo giuste, le presenteremo perciò al Ministero; esercitano perciò sul Ministero
le pressioni degli studenti.
Ora, o signori, nominatemi un altro paese, in
cui questo o succeda, o succeda così spesso, come
in Italia.
Io intendo che gli studenti si accordino e tumultuino in un grande momento di eccitazione
pubblica, ma non per le più piccole cose.
Fatti analoghi a quelli ora da me indicati, non
hanno mai prodotto un turbamento, più o meno
forte, nelle Università di Germania o d'Inghilterra.
Nò opponetemi : in questo momento non c' è
nessun tumulto in nessuna Università del regno;
perchè stasera potremo forse venire a sapere che
qualeheduno ce ne è stato.
Ma, ancor che ora non vi siano tumulti, non
vuol dir nulla ; ci potranno sempre essere, perchè
quello che ci manca è il modo di impedirli.
Se oggi il tumulto non c'è, è un fatto assolutamente accidentale, il quale non impedirà che
ci sia domani per una qualunque ragione.
Ho letto infatti nei giornali che è stato fischiato il rettore della Università di Pisa, ho letto
in altri giornali che cominciano a svilupparsi in
Bologna i segni di altre discordie, di altri tumulti. Insomma, o signori, siete in questa condizione, che disciplina nelle Università non ce n'è
più, e la ragione per la quale non ce n' ò più,
non è perchè manchi la legge, ma perchè manca
chi la esegua.
Nel 1885 l'onorevole Goppino, nel lodevole proposito di porre rimedio a questa condizione di
cose (rimedio che egli riteneva necessario, come
lo ritengo necessario io) consultatosi con professori di grandissima fama, introdusse alcune modificazioni nel regolamento universitario, le quali
a dir vero, soprattutto per quanto riguarda la
disciplina, non sono modificazioni, ma piuttosto
richiami di disposizioni della legge esistente cadute in disuso.
Egli prescrisse alcune norme di disciplina necessarie ed ovvie, ricordò ai rettori e alle autorità accademiche le pene che si dovevano appli-
Camera dei Deputati
TOBNATA DEL
7 MARZO
1888
care agli studenti che tumultuassero,, e determinò,
meglio forse di quanto si era fatto fin allora, le
norme con le quali ci doveva procedere per applicare le pene.
Ma, ciò non ostante, il disordine degli studenti
continua. Ogni volta che vogliono tumultuare, padroni, ma applichiamo almeno ad essi una di
quelle pene che la legge vuole che si applichino.
Avete invece mai sentito che qualche pena sia
stata applicata ad uno studente?
Dunque, per quanto riguarda le Università,
siete in, una flagrante, permanente contradizione
con la legge. È questo uno stato di cose che accusa una infinita debolezza; sia nelle autorità accademiche, sia nel Ministero della pubblica istruzione, al quale codeste autorità accademiche sono
subordinate.
Perciò al ministro della pubblica istruzione domando due cose: l'una, quali sono i mezzi provvisori per impedire che i disordini si rinnovino
per qualsiasi pretesto o ragione; l'altra ch'egli,
considerando come siano efficaci le norme e le
discipline stabilite dalla legge e dai regolamenti,
voglia presentare un disegno di legge che regoli
questa materia.
Io non voglio entrare qui in nessun ragionamento rispetto ai principii diversi che regolano
questa materia nelle principali Università del
mondo. Non voglio neanche esprimere quale sia,
secondo me, il modo migliore di dar mano alle
regole di disciplina, e di creare così un vero ed
efficace insegnamento pubblico, domando solo all'onorevole ministro della pubblica istruzione se
egli creda che sia questa materia degna del suo
esame e dell'esame della Camera.
Presidente. Ha facoltà di parlare F onorevole
ministro dell'istruzione pubblica.
Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Nò l'onorevole Bonghi, nè la Camera si attenderanno
che io possa dar ragione di tutti gii avvenimenti
i quali riguardano la condizione delle Università
italiane negli ultimi anni. Non si attenderanno
nemmeno che io oggi mi trovi in condizione di
poter esporre quali siano i miei giudizi ed i miei
intendimenti intorno all'ordinamento delle Università. E pensatamente dico ordinamento, poiché la questione disciplinare non può dividersi
dalla questione di tutto quanto T ordinamento
Universitario.
Io reputo mio dovere esaminare con sollecita
diligenza e con animo equo i fatti seguiti e le
ragioni loro e vedrò se e dove occorra proporre
delle riforme legislative, se e dove occorrano interpretazioni più liberali delle discipline esistenti,
— 1197 —
¡¡L ttiParlamentari
LEGISLATURA XVI —* 2
a
SESSIONE —
DISCUSSIONI —
se e dove occorrano invece provvedimenti i quali
valgano a mantenere sempre meglio inviolata la
ragione dell' ordine e dell' autorità a vantaggio
della vigoria degli studi, a profitto degli studenti, a soddisfazione delle famiglie.
Ora, io mi compiaccio di dichiarare all' onorevole Bonghi che nei pochi giorni da che io
ho l'onore di essere a capo della pubblica istruzione non mi sono accorto che i giovani delle
Università italiane si credano superiori al Governo. (Benissimo /) Io ho la soddisfazione di dire
alla Camera che i giovani delle Università italiane mi hanno dimostrato che sanno comprendere 1' autorità del Governo, quando ad essi si
rivolga con fiducia e con fermezza.
Accerto poi la Camera che nò l'animo mio, nò
l'amministrazione alla quale presiedo, vanno soggetti a quella cronica malattia di debolezza, della
quale accusava l'amministrazione stessa l'onorevole interpellante.
Ora vengo ai fatti. L'Università di Bologna!
Perche mai l'onorevole Bonghi vuol trarmi qui a
parlare dei fatti dell'Università di Bologna? Io
ho trovato un apprezzamento stabilito intorno ad
essi. Se non vi fu colpa, vi fu errore. Sventuratamente un professore, in buona fede, secondo dice
l'inchiesta, ha venduto, ha disperso degli oggetti
i quali appartenevano alla dotazione scientifica
dell'Università, dirò meglio al patrimonio storico
di quell' Università insigne. Ora io non lodo i
giovani per quello che hanno fatto; deploro ogni
disordine ed ogni eccesso. Io confido anzi che
quelle dimostrazioni non si rinnoveranno mai più;
ma, per altra parte, non dimentichiamo che questi
fatti accadevano in mezzo ad una popolazione
amantissima dei tesori storici della sua Università, in un momento, in cui il pensiero della sua
celebraziome storica, che in questo anno dovrà
farsi, accresce, per così dire, vivacità e forza a
quel sentimento naturale nella dotta e libera Bologna,
Ebbene, onorevole Bonghi, venuto al Ministero della pubblica istruzione, io mi sono rivolto al rettore di quella Università mostrandogli
il desiderio che quei giovani frequentassero le
lezioni e il fermo proposito che si ristabilisse
lordine. I giovani andarono a scuola e l'ordine
fu ristabilito.
Conceda l'onorevole Bonghi che io riconosca
il fatto, non degno di ammirazione, ma non tanto
anormale da potere esser citato come prova di
una indisciplina flagrante nelle Università italiane. (Benissimo !)
E ora dell'Università di Napoli. Perchè la gio-
Camera dei Deputati
TORNATA DEL
7 MARZO
1888
ventù dell'Università di Napoli fece reclami, e
istanze al Governo? Perchè è accaduto in causa
delle vicende dei vari regolamenti, che taluni giovani di quella Università, per le prescrizioni dei
regolamenti stessi, abbiano a perdere necessaria»
mente un anno di corso ; per taluni l'anno in corso,
per altri Fanno venturo, che ò l'anno della loro
laurea. Non credo che la Camera desideri che io
spieghi diffusamente come ciò avvenga.
D'altronde nell'Università di Napoli, grandissimo è il numero degli esami che, in ogni anno,
colle sessioni ordinarie si debbono dare. Si aggiunga che le condizioni igieniche di quella città,
se nel 1887 non furono così turbate, come in altri
tempi, non erano tali, in tutta Italia, da poter
dare pienissima tranquillità ai giovani e alle famiglie loro.
Laonde che è accaduto? Non pochi giovani della
Università di Napoli domandarono alle Facoltà ed
al Ministero, che, anche in quest'anno, si concedesse quella sessione straordinaria che sempre si
è conceduta in quella Università. L'onorevole
Bonghi con la competenza sua e la chiarezza della
sua parola, ha già esposto gli inconvenienti della
sessione straordinaria. Essi sono gravi; ma, per
altra parte, io ho considerato, e considererà meco
la Camera, che è anche grave il far perdere un
anno ai giovani, ed è grave anche per le loro
famiglie.
Quindi, essi, per risparmiarsi questo danno,
non altro domandano, se non che potere, nel corrente anno scolastico, dare un numero maggiore
di esami di quello non prescritto direttamente
dal regolamento, ma assegnato secondo il regolamento delle rispettive Facoltà. Ne vi è, onorevole Bonghi, dissenso grande tra le Facoltà della
Università napoletana e i giovani studenti : perchè
le Facoltà stesse ammettono che in questo anno
si debba dare un numero di esami maggiore di
quello che sarebbe normalmente stabilito; ammettono di più che la sessione ordinaria debba
essere anticipata, sia anche di un mese ; negano
solamente che la sessione straordinaria abbia ad
esser concessa lungo l'anno che corre ^ mentre,
dalla loro parte, i giovani osservano che otto,
dieci esami, pfesi di seguito, nella sessione estiva,
fanno tal cumulo di studio e di prove per loro,
che rendono, se così applicato, quasi ineffettuabile il beneficio. Ciò, per la questione in se
stessa.
Quanto all'argomento che riguarda la disciplina, anche qui, non ho che a riferire alla Camera quanto è avvenuto, con la speranza di non
incontrare la disapprovazione ne dell'onorevole
Atti
— 1198 —
Parlamentari
LEGISLATURA X Y I —
2a
SESSIONE —
DrsCUSSIOIST —
Bonghi, ne della Camera. Egli è vero che gli
studenti della Università di Napoli, non lodevolmente, anormalmente, per avvalorare le loro
istanze, scelsero il peggiore dei metodi: cioè
quello di mettersi in tumulto. E d io ebbi a ricevere parecchi telegrammi dalla autorità universitaria, la quale mi avvertiva il giorno 24 che il
tumulto era al colmo, e che oramai era meglio
concedere la sessione di marzo a tutti coloro che
hanno esami, e mi s'invitava a dare una risposta
immediata.
A questo telegramma io ho risposto nei termini seguenti: a Sono disposto di prendere dei
provvedimenti valevoli a impedire la perdita dell'anno ai giovani i quali abbiano esami arretrati
per i corsi a cui si iscrissero avanti il decreto
del 1885, ma perchè io possa procedere a qualsiasi risoluzione in proposito è necessario anzitutto che cessi ogni tumulto. „
L'autorità universitaria insisteva avvertendomi
che gli studenti si erano riuniti (non leggo alla
Camera tutti i telegrammi) in generali assemblee,
e che avevano deliberato di non rientrare nella
calma se non quando le concessioni fossero state
loro fatte. Io ho risposto : u Non prenderò risoluzione a l c u n a finche i corsi non siano tutti ripresi. „
Questo mio telegramma è del 25 febbraio. I corsi
si sono ripresi ; e finora io non ho dichiarato quali
provvedimenti intenda di emanare rispetto agli
esami arretrati. Intanto la gioventù di Napoli frequenta l'Università ed ha ripigliato i corsi tranquillamente con fiducia, che le istanze sue siano
esaudite in quella parte che possa essere legittimamente consentita. Dunque anche per ciò che riguarda l'Università di Napoli, io non posso ammettere che essa si senta superiore al Governo.
Ora dell'Università di Pisa. I fatti dell'Università di Pisa io li conosco solamente per una relazione del rettore, il quale mi dice che domenica,
mentre commemorava l'illustre senatore Carrara,
vi fu qualche segno d'approvazione o di disapprovazione. Ma poi soggiunge: " è passato bene
tutto il mio non breve discorso ; di più alla mia
uscita vi fu qualche segno di disapprovazine e approvazione: superiori furono gli applausi: dopo
breve tempo tutto è tornato in perfetta calma. „
(Commenti). Di certo fatti anormali nelle Università italiane sono negli ultimi tempi accaduti. Ma
l'onorevole Bonghi sa meglio di me che di questi
avvenimenti non va data colpa nè intera ne principale alla gioventù che frequenta le nostre Università. Pur troppo vi sono di consueto persone
estranee alle Università stesse, le quali, nelle aule
universitarie e più ^ncora nei tumulti che fuori
Camera dei Deputati
TORNATA D S L
7 MARZO
1888
delle aule universitarie proseguono, si mescolano
agli studenti. Ma questi fatti, io credo sinceramente, non possono essere l'opera di quella parte
di gioventù, che rappresenta poi il fiore delle famiglie più colte e più civili del nostro paese.
E vero che esiste fra le Università italiane una
solidarietà artificiale per cui talune manifestazioni
che abbiano luogo in città facilmente in un'altra
si riproducono. Ma anche su ciò io rispondo all'onorevole Bonghi che in questi giorni io ho potuto vedere che la forza di questa solidarietà è
minore di quello che appare : poiché talune delle
Università italiane furono eccitate a dar prova di
questa solidarietà artificiale. Bastò la parola del
rettore, bastò la parola pacifica di taluni professori, perchè non solo le cose tornassero in calma,
ma neppure fosse turbata la tranquillità del corso
ordinario delle cose.
Certamente le Università, e lo sa al pari di me
l'onorevole Bonghi, rappresentano la parte dove il
sentimento è più vivace. Egli di certo al pari di
me non vorrebbe mai isolare l'animo della gioventù italiana dal palpito politico che corre nelle
vene del paese: anzi egli ha teste concesso più di
quello che si voglia concedere alla gioventù delle
Università; egli ha ammesso che in taluni momenti
possa essere disapprovato il professore, il quale
nelle aule universitarie insegni cosa contraria alla
corrente delle idee che in quel momento prevalgono.
A me parrebbe un triste giorno quello nel quale
l'animo della gioventù studiosa, si separasse dai
grandi sentimenti della patria, non partecipasse al
culto delle grandi memorie, alla virtù delle grandi
aspirazioni, agl'ideali che rappresentano l'eroismo
del valore passato e le promesse del patriottismo
avvenire. Ma io ritengo che queste manifestazioni
politiche della gioventù abbiano ad aver luogo
fuori delle aule universitarie ; mentre in esse la
nostra gioventù può e deve accrescere il patrimonio dei suoi studi, formare sempre più solido
e forte il suo carattere e così imparare a servire
degnamente e fortemente la patria.
Io penso ancora che l'evoluzione dei metodi di
insegnamento di talune discipline debba giovare ad
allontanare dalle aule universitarie le agitazioni
specialmente d'ordine politico,
Y i sono talune scienze giuridiche, politiche e
sociali le quali ove s'insegnino col metodo delle
grandi orazioni possono dar luogo «facilmente a
delle manifestazioni in uno o nell'altro senso, ma
quando l'insegnamento^delle discipline giuridiche
e morali diventerà un' insegnamento sperimentale,
una scuola di magistero, si eviteranno le manife-
Atti
1199
Parlamentari
L E G I S L A T U R A X V I —• 2 a
SESSIONE —
Camera dei
DISCUSSIONI —
stazioni, alle quali danno luogo le solenni orazioni
in cui si esprime coloritamente un determinato
ordine di idee. A questo riguardo, prima di esser
qui, da lungo tempo io ho un concetto nel quale
spero che consenta anclie l'onorevole Bonghi. Io
credo che bisognerebbe, specialmente nei grandi
centri intellettuali, trovar modo di separare assolutamente l'insegnamento positivo e sperimentale
delle Università dalle grandi manifestazioni della
cultura nazionale. Io credo che a lato delle Università dovrebbe sorgere, specialmente nei grandi
centri intellettuali, un istituto di pubbliche conferenze, nelle quali i più insigni uomini esprimessero quelle idee che rappresentano le divinazioni
del futuro, che rappresentano il sentimento politico
congiunto al culto della scienza, riservando alle
aule universitarie ciò che è proprio dell' insegnamento, quale attualmente e positivamente esso
A
deve essere.
Un altro motivo che ha spesso turbate le nostre
Università fu senza dubbio il frequente cambiamento dei regolamenti, tanto più fatto a mezz'anno.
Ora questa mutazione frequente di regolamenti
porta con se stessa la inosservanza in gran parte
dei regolamenti medesimi, e non solo la inosservanza dei regolamenti da parte degli studenti,
ma la inosservanza eziandio da parte dei professori, poiché io penso che la disciplina e l'autorità si debbano considerare così rispetto agli studenti come rispetto ai professori e che noi non
potremmo domandare ai nostri studenti universitarii la esatta e piena osservanza degli ordinamenti vigenti, finche tutti quanti i nostri professori alla lor volta non li osservino. Da parte mia
così come farò eseguire, fino a che esistano, le
leggi ed i regolamenti per gli studenti, li farò
eseguire per i professori. (Benissimo !)
L'onorevole Bonghi mi domanda : di quali argomenti temporanei intende valersi il ministro
dell'istruzione per ristabilire la disciplina nelle
Università? Presenterà egli delle disposizioni legislative a questo riguardo?
Io, secondochè ho detto fino ad ora, non sento
alcun bisogno di munirmi di nuovi argomenti:
anzi fino ad ora vedo che non tutti gli argomenti dati dalle norme vigenti, sono stati adoperati. Non è però esatto, onorevole Bonghi, che non
si siano mai applicate le pene stabilite dai regolamenti vigenti. Ricordo l'Università di Torino
dove si applicarono taluni anni addietro, dove recentemente il rettore ebbe ad ammonire degli
studenti in conformità delle prescrizioni del regolamento.
Io credo che la quiatiene della disciplina uni-
TORNATA DEL
7
Deputati
MARZO
versitaria sia sopratutto una quistione morale.
Occorro che la stampa, e l'opinione pubblica, e
tutti gli uomini savi persuadano gli studenti che
il primo esercizio della libertà è quello di osservare l'ordine che la tutela e la garantisce.
E questione morale; occorre che i corpi accademici, che i professori promuovano in ogni modo
nei giovani il sentimento dell'osservanza della disciplina e dell'ordine; occorre che le famiglie aiutino quest'opera. Io penso che alla gioventù convenga parlare un linguaggio di fiducia, di affetto
e di ragione, ed io ho incominciato, e seguirò,
finche sarà possibile, parlando ad essa questo linguaggio.
Io spero che la gioventù delle università italiane non avrà d'uopo che io ricorra ad altri
mezzi; non credo che altri mezzi siano così durevolmente, così veramente efficaci, come sono í
mezzi morali della persuasione e della fiducia in
un libero Governo ; ma può essere certo l'onorevole Bonghi, può essere certa la Camera che, ove
fosse vana la parola dell'affetto e della ragione, ove
la fiducia, che io ho sopratutto nella forza della
libertà riescisse inefficace presso i giovani, in questo caso io saprò adempiere il mio dovere, facendo osservare, come si conviene, la legge ed i
regolamenti esistenti. {Bene!)
Mi chiede l'onorevole Bonghi, volete fare oggetto di nuove disposizioni legislative questa materia? Io oggi non sono in grado di dargli una
risposta precisa. Io penso che non solo la materia
della disciplina, ma anche quella degli esami, ed.
anche altre materie che riguardano le condizioni
universitarie, debbano essere prese in novello,
esame.
Mi pare che questo esame debba essere fatto
partendo dalla considerazione delle presenti condizioni della società nostra, ed eziandio tenendo
conto di quegli antichi ordinamenti delle univei>
sita italiane, dai quali vi è ancora molto da imparare ed ai quali ci richiama in modo solenne
la commemorazione che si celebrerà tra br'áve
nell'antica ed insigne Università di Bologna.
Rivedere la disciplina universitaria, anche sotto
il punto di vista del mantenimento dell'ordine
in un reggimento di libertà vuol dire, a parer
mio, contemperare questi criteri: restringere la
libertà in quei soli casi nei quali è necessario
che ciò avvenga per il buon andamento degli
studi : accrescere la responsabilità delle autonomie universitarie, ed in terzo luogo, in quell'orbita
nella quale si mantiene l'alta azione dello Stato,
! mantenerla in modo che sia circondata da tutti i
Atti
Parlamentari
LEGISLATURA XVI —
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2
a
SESSIONE
DISCUSSIONI
mezzi i quali valgono a renderla efficace e provvida neir interesse degli studi e della gioventù.
Io confido che queste mie parole varranno se
non per altro, a far si che l'onorevole Bonghi non
insista nelle sue proposte. Ove egli avesse ad insistere io mi riserbo di dire alla Camera quando
e come potrà aver seguito il dibattimento intorno
alla mozione che egli sarà per presentare. (.Bene/)
P r e s i d e n t e . L'onorevole Bonghi ha facoltà di
parlare per dichiarare se sia o no sodisfatto
della risposta avuta dall'onorevole ministro.
Bonghi. L ' o n o r e v o l e ministro, nel suo discorso,
ha fatto la diagnosi dei mali dello Università,
come egli li intende; e poi ha discorso dei rimedi a cotesti mali.
Io mi limiterò a dire che quella diagnosi mi
pare non esatta; ma che intendo però quanto sia
difficile ad un ministro dell'istruzione pubblica
di farla intera e completa per non promuovere esso
quei disordini nelle Università, ai quali non saprebbe poi qual rimedio portare, allo stato attuale,
non della legislazione, ma degli animi.
Bosetti, ministro dell' istruzione pubblica. Chiedo
di parlare.
Bonghi. La diagnosi vera purtroppo non è quella
che egli ha fatta. La diagnosi vera è che in ogni
Università dello Stato si è creata una sètta, la
quale va dall'una all'altra ; sètta che è composta
di pochi, i quali però tengono a loro soggetti i
molti.
E so l'onorevole ministro della pubblica istruzione non vuol credere a me, creda ad uno dei
più illustri professori della Università di Roma,
collega nostro, il quale scriveva queste parole:
u
Le Università cui non si è riuscito a dare
l'autonomia, si sono lasciate cadere sotto il regime normale dell'anarchia. Nò ai professori, nò
agli studenti, nò alle autorità universitarie, pare
più che essi abbiano pubblici doveri da compiere.
u
La scuola procede bene o male per tacito
consenso ; se questo manca, essa si arresta. Il
concetto della disciplina è stato bandito in tutto
e per tutti....
Bosetti, ministro dell'istruzione pubblica. Chi
è che scrive così ?
Bonghi. E un professore dell'Università. " Chi
osa rammentarlo è riguardato come un offensore.
In questi giorni nella Università della capitale,
all'autorità accademica che non ha saputo nò potuto farsi rispettare, e cui il ministro non ha voluto, nò saputo, nò potuto far rispettare, si è
sostituito un potere innominato, ma attivo ed
efficace, che determina se e quando e da chi le
Camera dei
TORNATA DEL 7 MARZO
Deputati
1888
lezioni si debbano fare, e fa rispettare le sue
risoluzioni con efficaci sanzioni. „
Questa, signori, è la verità dura, ma vera; e
pare a me che il Governo debba protezione ai
molti contro i pochi. E questo il suo vero dovere; quel dovere di Governo che ha compiuto
l'onorevole presidente del Consiglio verso gli
operai, l'altro giorno.
E di quel che vi affermo succeda nelle Università, volete altre testimonianze stampate di
professori ? Son pronto a leggerle ; senza contare
quelle che avrei da dire a voce.
I professori, ora, si dividono in due ordini;
quelli che lusingano gli studenti, e quelli, e sono
i migliori, che rimpiangono, nel loro animo, ogni
autorità perduta sopra di loro.
Se volete, signori, che io vi nomini coloro i
quali mi hanno confermato con dolore questa
condizione indegna in cui sono messi, li nominerò:
intanto vi dico che sono i più illustri professori
del regno. Io ho assistito, in Napoli, ad una commemorazione della quale pochi giornali hanno
parlato, ma dalla quale ho avuto una impressione
e un sentimento di vergogna, vedendo che si poteva davanti ad un professore di Università, prorompere in così indegne parole come ivi accadde.
Voi, o signori, non rimedierete ai mali delie
Università senza un più severo contegno, senza
una più severa parola verso gli studenti.
In questo attuale stato di cose, come volete
che resti animo ai professori? Il professore vive
per quattro quinti di autorità, di credito, di affetto fra gli studenti. Ma tra professori e studenti che vogliono studiare, intervengono studenti
i quali vanno nella Università con tutt'altro
pensiero che lo studio, e senza avere nemmeno
un qualsiasi pensiero politico. E questo è il guaio!
Imperocché, o signori, io non ho paura del pensiero politico ; non ho paura della agitazione politica, non ho paura di nessun no davanti al mio
sì, e di nessun sì davanti al mio no. Solamente
temo di coloro che non sono capaci di dirvi la ragione dì quello che fanno, che non sono capaci di
dar ragione di nessun loro movimento, di nessuna loro idea, di nessuna loro dottrina, se pure
idee e dottrina avessero,
Nelle Università nostre, delle quali sono lieto
che il ministro dell'istruzione voglia rivedere gli
statuti, ve ne era uno eccellente.
Non vi era professore ohe non avesse il suo
contradittore. E gli studenti avevano l'obbligo
di udire il professore ordinario e quello che lo
avrebbe contradetto il giorno dopo o un'ora dopo.
;
Oggi le passioni fiacche, deboli, insipide, ma
Atti
LEGISLATURA X V I —
Camera dei Deputati
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Parlamentan
2a
SESSIONE •— DISCUSSIONI
chiassosse e clamorose, di pochi, non di molti,
nelle Università, sono tali che se il professore
ordinario dice in un modo, l'altro non può dire
diversamente, o viceversa; mentre l'apprezzamento veramente scientifico, il sentimento della
scienza è appunto in questo amore continuo e
calmo della ricerca, non nel chiasso intorno ai
risultati fantastici che l'uno o l'altro introduce
nella sua mente.
Ma io mi lascerei portare troppo oltre dalla
vastità del tema. L'onorevole ministro ha detto
che una delle cause dello stato attuale delle cose
è perchè si sono mutati i regolamenti. L'istruaione
pubblica è stata sempre soggetta a questa che
è più calunnia che accusa. Le norme della disciplina non sono variate dal 1859 ad oggi ; e se
voi risalite più su, poco le troverete mutate da
quelle che erano prima. Il concetto che se la
disciplina ci deve essere, la disciplina stessa, nò
fra gli studenti che pur sono uomini, nò tra altri
uomini, si mantiene senza una autorità che vigili e che punisca chi a quella disciplina contravvenga, è vecchio quanto le Università nostre.
Ma che cosa manca ora ? Mancano nelle Università i professori, le autorità accademiche che
applichino le pene; manca, forse non a tutti, una
idea precisa dell'autorità disciplinare nelle Università. Non dico che manchi al passato ministro,
e neanche a quello presente. La mia interpellanza precedette la sua entrata nel Gabinetto. E
l'onorevole Boselli sa che nulla è più lontano
dall' animo mio dell' idea di recargli ostacolo in
qualunque maniera, mentre anzi son disposto ad
aiutarlo in quanto posso, come credo di aiutarlo
ora, quantunque col suo discorso egli 'siasi riservata una parte di applausi, mentre io forse
ho attirato sopra di me una grande valanga di
fischi. (Si ride).
La maggior parte della studentesca non ama
questo chiasso, che le si impone; e, come dice
lo stesso onorevole ministro, le si impone da
persone estranee alla studentesca. Adunque la
vostra negligenza è tale che oltre a desistere
dal punire gli studenti, desistete anche dal punire quelli che non sono studenti, e che mettono
su gli studenti solamente perchè gli studenti
siano le vittime loro.
E allora io vi dico : se sono estranei all'Università quelli che sono andati a rompere i vetri
delle finestre a Panisperna; se sono estranei alle
Università quelli che hanno forzato a scioperare
alcuni studenti che non ne avevano voglia, ma
perchè non li punite? Forse perchè non sapete
chi siano? Ed allora voi dovete confessare che
—
TORNATA DEL
7 MARZO
1888
vi manca nelle Università la polizia; che non
avete chi cerchi colui il quale ha commesso il
reato. Talché voi avete una condizione di cose
pessima, la quale non farà che peggiorare.
Il ministro non s'illuda per la quiete dell' oggi.
Gli studenti di Napoli sono tornati alla scuola,
hanno smesso di andare avanti ai professori a
pregarli di tornarsene a casa per alcuni giorni,
ma egli è perchè aspettano che il ministro faccia
loro ragione in tutto e per tutto; ma se egli si
manterrà in quei ragionevoli intendimenti che
appaiono dai dispacci oggi letti alla Camera, ohi
si assicuri che il tumulto crescerà e le altre
Università, per non sapere che cosa fare, sapendo che l'Università di Napoli ha la sessione
di marzo, vorranno anch' esse la sessione di
marzo.
Dappoiché, quel che manca agli studenti nostri è la facoltà della discussione ; e questa manca
nelle forme. Al quale proposito, signori, voglio
pregarvi di non immaginare che io sia illiberale
verso gli studenti. Io ho detto molte volte in questa Camera che gli studenti i quali hanno la licenza, non hanno la libertà. Voi impedite le associazioni politiche tra gli studenti ; e questa è
pessima cosa. Quando voi ammettete le associazioni, sapete almeno con chi abbiate da fare: cioè
con associazioni libere le quali contrasterebbero
l'una colf altra, Inibendole, come avete fatto nel
1885, invece di libere associazioni, avete la setta
che s'introduce nell'Università, e si giova di questa posizione di cose per imporre un'opinione agli
altri che non hanno modo, ne forma, nè coraggio,
nò abitudine di manifestare una opinione contraria,
Io credo dunque che, anche sotto questo rispetto, convenga riformare il regime delle Università. Libertà maggiore agii studenti da una
parte ; maggiore disciplina dall'altra ; disciplina
che congiunga ^autorità degli uni alla libertà degli altri.
Io spero che l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica voglia e possa rimediare ai disordini continui delle Università nostre. Spero che lo
voglia e lo possa, considerando che questo stato di
cose ci fa vergogna in tutta l'Europa ; (Mormorio) perchè non vi è esempio in tutta Europa di
una così continua commozione, di un così continuo ribollimento senza ragione; dacché la parola
stessa ribollimento dimostra che non sono che bolle,
che non vi è nulla di serio in queste commozioni. Ma come vuol rimediare l'onorevole ministro? Quei piccoli successi che a lui pare di
avere ottenuti finora, sono molto passeggeri e
Atti Parlamentari
LEGISLATURA X Y I —
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SESSIONE —
DISCUSSIONI —
labili ; e i disordini si rinnoveranno per un pretesto o per l'altro quando che sia, poiché se egli
vuole davvero ripararci non ha che due modi : o
dare animo alle autorità accademiche di applicare
la legge o, sa le autorità accademiche questo
mezzo non hanno, di mutare la legge. (Approvazioni).
Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole
ministro della pubblica istruzione.
Bosélli, ministro dell'istruzione pubblica. Una
sola cosa io rispondo all'onorevole Bonghi per non
prolungare in questo momento la discussione.
Egli disse che errai nella diagnosi ; e può essere.
Ma soggiunse che volli errare perchè se avessi
detto ciò che era nella mia mente e nell'animo
mio non mi sarei sentito la forza di dominare il
tumulto che domani si sarebbe verificato nelle
Università italiane. Io lo prego di credere che ciò
assolutamente non è. Io non resterei un istante
solo a questo posto se io credessi di dover mentire alle mie idee e ai sentimenti dell'animo mio,
se io non mi sentissi la forza necessaria per mantenere la disciplina nei corpi universitari del Regno.
Io dissi e ripeto che ho fiducia nella gioventù
italiana, che ho fiducia nella libertà, al culto della
quale spero che questa gioventù s'ispiri, e che è
proposito mio di estendere, per quanto è possibile,
negli ordinamenti scolastici ; ma ho soggiunto che
ove la mia fiducia fosse vana, saprei adoperare
tutti i modi necessari per restaurare il principio
di autorità; e quel giorno in cui io non mi sentissi la forza da ciò, siccome saprei di venir meno
al dovere che ho verso gli studi, verso le famiglie
e verso il paese, non rimarrei a questo posto. (Benissimo !)
Presidente. Così è esaurita l'interpellanza dell'onorevole Bonghi.
Presentazione di relazioni.
Presidente. Invito l'onorevole Lacava a recarsi
alia tribuna per presentare una relazione.
Lacava. Mi onoro di presentare alla Camera la
relazione sull'autorizzazione della maggiore spesa
di lire 200,000 per i danni cagionati dalle straordinarie valanghe di neve in alcune provincie
dell'Alta Italia e in quelle di Molise e di Perugia.
(Vedi Stampato n. 134).
Presidente. Questa relazione sarà stampata e
distribuita agli onorevoli deputati.
Tegas. Pregherei l'onorevole presidente di volere inserire nell'ordine del giorno il disegno di
legge sul quale è stata ora presentata la relazione.
Camera dei
TORNATA DEL 7 MARZO
Deputati
1888
Presidente. Appena la relazione sarà stampata
e distribuita, verrà inscritto il disegno di legge
nell'ordine del giorno.
Invito l'onorevole Miceli a recarsi alla tribuna
per presentare una relazione.
Ulceìi. Mi onoro di presentare alla Camera la
relazione sul bilancio del Ministero degli affari
esteri per l'esercizio 1888-89.
Presidente. Anche questa relazione sarà stampata e distribuita.
ComiisicazIoBi del Governo.
Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, ha facoltà di
parlare. (Segni di viva attenzione).
Crispi, presidente del Consiglio. Mi onoro di
fare alla Camera una comunicazione, che spero
le giungerà gradita.
I voti e gli auguri manifestati dalla Camera,
il giorno 5 corrente, pel Principe Imperiale di
Germania, corsero sulle ali del telegrafo, giunsero
a San Remo e in tutta la Germania; e a San
Remo e in Germania destarono sensi di vivissima
gratitudine.
II principe di Bismarck si affrettò a telegrafarmi nei seguenti termini:
a
Le vote que la Chambre italienne a émis
hier touchant le rétablissement de la santé de
monseigneur le Prince Impérial, et les paroles
éloquentes que Yotre Excellence a prononcées en
cette occasion, produiront partout en Allemagne
une impression profonde et sympathique. Cette
noble manifestation, trouvant son écho dans nos
coeurs, livrés à l'heure qu'il est à des préoccupations douloureuses, prouve en même temps qua
l'amitié qui unit nos deux pays, tout en résultant de l'identité des intérêts des Gouvernements,
repose sur la base solide et durable de la sympathie des sentiments réciproques des deux nations
unies dans la même grande pensée du maintien
de l'ordre et de la paix.
a
C'est à vous, l'illustre représentant du Gouvernement ami que j'adresse mes plus vifs remereiments, en priant Dieu d'exaucer les voeux formulés par la Chambre des députés. n (Benissimo !
Commenti).
E siccome, lo stesso giorno 5, avevo telegrafato al nostro ambasciatore a Berlino per far
conoscere al Governo germanico il voto della
Camera, il conte De Launay si portò dal principe di Bismark, che gli espresse i suoi ringraziamenti, e, poi, telegrafò all'ambasciatore te*
— 1203 —
Atti Paríame,¡jari
LEGISLATURA
XVI —•
SESSIONE —
DISCUSSIONI —
desco in Roma, il quale, stamane, è venuto personalmente a ringraziare il governo italiano, e, per
esso l'Italia della manifestazione parlamentare, e
mi ha dato copia del seguente telegramma da lui
ricevuto dal principe di Bismark :
u
L e còmte de L a u n a y a eu la complaisance de
me communiquer un télégramme de M. Crispi
qui s'est croisé avec mes remerciments adressés
directement à Son Excellence pour les manifestations imposantes qui ont eu lieu dans la Chambre
des députés de l'Italie. Votre Excellence voudra
bien réitérer oralement à Son Excellence l'expression de la gratitude avec laquelle S. M, l ' E m p e reur et toute l'Allemagne apprécient ce témoignage
grandiose de sympatie internationale et des
sentiments amicaux mutuels des deux peuples. „
( Vive approvazioni e commenti).
Presidente. L a Camera ringrazia l'onorevole
presidente del Consiglio di questa cortese comunicazione. ( Continuano i commenti).
Segnilo della discussione del disegno di legge
sull'ordinamento delle Casse di risparmio«
Presidente. L'ordino del giorno r e c a : Seguito
della discussione sul disegno di legge: Ordinamento delle Casse di risparmio.
L a discussione è rimasta sospesa all'articolo 10.
Leggo l'articolo :
u
I versamenti e i rimborsi sui libretti di
risparmio nominativi si presumono atti di ordinaria amministrazióne, quando manchi una contraria indicazione registrata sul libretto.
w
II libretto di risparmio nominativo può essere dato e pagato alle donne maritate e al minore salvo l'approvazione del marito o del rappresentante legale del minore.
u
Si presumono inoltre non soggette a usufrutto
legale le somme depositate a risparmio, in mancanza di speciale indicazione. „
Caméra
TORNATA DEL
7 MARZO
dei
Deputati
1888
addetti alle Casse di risparmio, non debbano occuparsi della capacità giuridica dei titolari dei
libretti ; e per conseguenza possano restituire i
depositi fatti a qualunque persona si presenti col
libretto nominativo.
Ma mentre trovo giusto di liberare l'amministrazione delle Casse di risparmio da tante formalità, da tanto pastoie, non credo prudente che
si passi all'eccesso opposto di una libertà troppo
sconfinata, perchè potrebbero nascere inconvenienti non meno seri e deplorevoli.
Mi spiego con un esempio che accade continuamente nelle Casse di risparmio. U n padre prudente, previdente, affettuoso, come avviene spesso,
alla nascita di una bambina o di un bambino, si
fa premura di intestare un libretto della Cassa
di risparmio alla bambina o ai bambino, nella
speranza che, q u a n d o sua figlia andrà a marito,
troverà un piccolo capitale di danaro, nella speranza che quando suo figlio sarà grande troverà
un capitale col quale possa procurarsi un mestiere. Muore il padre e il libretto resta in. proprietà di un bambino o di una bambina di 8 o
10 anni. Ora io domando : il Ministero e la Commissione, credono opportuno che, presentandosi
un minore di 8 o 10 anni per riscuotere quella
somma che il padre aveva, a forza di stenti, depositata nella Cassa di risparmio, senza nessuna
cautela, senza nessuna informazione, liberamente
si possa restituire al minore la somma depositata,
solo perchè il minore (il quale, notate bene, può
talvolta essere ingannato da speculatori che approfittano della sua inesperienza) si presenta col
libretto a d e s s o intestato?
Io riconosco, ripeto, in massima, il principio giustissimo che si debbano liberare le amministrazioni dalle formalità e dalle pastoie, ma nel tempo
stesso, pregherei 1' onorevole ministro di voler,
nella sua saggezza, trovare il modo di conciliare
una spedita gestione delle Casse colla tutela di
coloro alla cui incapacità e inesperienza lo Stato
deve provvedere coli' intervento suo, giacche un
Francescani. Chiedo di parlare.
ugual principio è ammesso anche per le Casse
Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole postali, ed in un qualche modo dal primitivo proFranceschi™.
getto presentato dallo stesso onorevole ministro
Franceschi^. Nessuno è più di me penetrato nel quale si richiedeva che il minore avesse almeno
delle ragioni che indussero la Commissione ed dodici anni compiuti.
ri compianto relatore Perelli ad introdurre nella
Difatti nelle Casse di risparmio postali, è amlegge
messo il principio del rimborso al portatore del
l'articolo in discussione, essendo necessario I
libretto nominativo ; ma quando si t r a t t a di fanrendere il più che sia possibile spedita la geciulli di 10 anni circa o di persone non sane di
stione delle Casse di risparmio, sia che si tratti
di depositi, sia (e tanto più) che si tratti di rim- mente, gli ufficiali delle Gasse di risparmio postali
debbono esigere che siano accompagnati dal paborsi.
!
E giusto che, nel fare i rimborsi, gli impiegati dre, dalla madre, dal tutore o da altra persona
— 1204 —
Atti Parlamentari
Camera dei Deputati
LEGISLATURA. XVI — 2 SESSIONE —- DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1888
a
di notoria probità che convalidi, colla propria
firma, la quietanza dei libretti.
Però non faccio alcuna proposta ; lascio alla
prudenza dell'onorevole ministro di vedere se sia
il caso, o no, di limitare in qualche modo la
libertà sconfinata contenuta nel capoverso che
stabilisce : il libretto di risparmio nominativo
può esser dato e pagato „ ecc. ; e specialmente
per quanto riguarda i minori i quali, forse in
un'ora, potrebbero sciupare i risparmi fatti dal
loro padre con tanti sudori ; ed è in questo senso
che vorrei fossero prese precauzioni atte ad eliminare ogni pericolo e tutti gli inconvenienti da me
segnalati.
Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole
ministro di agricoltura e commercio.
Grimaldi, ministro d'agricoltura
e commercio.
L' onorevole Franceschini non fa alcuna proposta su quest'artìcolo 10, e si limita a richiamare
l'attenzione del Governo e della Commissione specialmente per quanto riguarda i libretti di risparmio nominativi che possono secondo questa disposizione essere dati e pagati ai minori.
Perchè sia chiaro all' onorevole Franceschini
ed alla Camera il senso di questa, e di altre disposizioni che sono contenute nel presente disegno
di legge, bisogna partire dal principio che noi
dobbiamo facilitare i depositi presso le Casse di
risparmio, e per facilitarli non vi sono che due
mezzi, l'allettamento dell' interesse da una parte,
e la semplificazione delle formalità dall' altra.
Ecco il concetto da cui fu mosso il compianto relatore Perelli, ecco il concetto da cui furono
mossi tutti gli altri componenti la Commissione,
ecco il concetto da cui fui mosso io stesso.
Ora noi abbiamo guardato quello che si fece
in rapporto alle Casse di risparmio postali, abbiamo voluto traendo profitto dall'esperienza fatta
dalle Casse di risparmio postali, semplificare le
formalità occorrenti per le Casse di risparmio ordinarie, appunto per attirarvi i depositi a risparmio. Si può forse verificare qualche inconveniente,
ma così è in tutte le cose umane.
Però nel fare le leggi non si può guardare ad
un singolo inconveniente- che per avventura si
potrà verificare; bisogna guardare alla generalità
dei casi, bisogna guardare all'interesse prevalente, e l'interesse prevalente è che si facilitino
i risparmi, semplicizzando le formalità. D'altronde
nel caso dei minori non è esatto che abbiamo abbandonato ogni garanzia, perchè nell'articolo 10
è detto salvo Vopposizione- del rappresentante legale del minore.
Quindi io spero che con queste dilucidazioni
l'onorevole Franceschini vorrà anch'egli votare
quest'articolo, tanto più che ha mostrato arrendevolezza col non fare alcuna proposta.
Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole
Franceschini.
Franceschini. Io non ho avuto il pensiero di
combattere la disposizione di quest'articolo, mi
sono soltanto creduto in dovere di rivolgermi alla
prudenza dell'onorevole ministro perchè avesse
cercato, se lo riteneva opportuno, di conciliare
la speditezza delle operazioni delle Casse di risparmio, a cui è informato lo spirito di questa
legge, con cautele che togliessero gli inconvenienti che potrebbero nascere nel caso in cui, ad
esempio, un fanciullo o per imprudenza o ingannato da qualche speculatore, estinguendo il
suo libretto di risparmio, danneggiasse l'interesse proprio e della sua famiglia ; e mi sono richiamato perciò a quanto stabilisce l'articolo 11
della legge sulle Casse postali di risparmio; ma
se il ministro non crede necessarie altre cautele,
non voglio insistere nelle mie osservazioni.
Presidente. Allora, non facendosi altre osservazioni, porrò a partito l'articolo 10.
Grltualdl, ministro d'agricoltura e commercio.
Propongo una modificazione nella dicitura di questo articolo.
Ove è detto : il libretto di risparmio nominativo può essere dato e pagato alle donne maritate
ed al minore, salvo, ecc. „ io propongo che si
dica: il libretto di risparmio nominativo può
essere dato e pagato alle donne maritate ed ai
minori, salvo, ecc. „ perchè sia armonica la disposizione.
Presidente. La Commissione accetta questa modificazione?
Carmine, relatore. -Accettiamo.
Presidente. Rileggo allora 1' articolo così modificato :
Art. 10.1 versamenti e i rimborsi sui libretti
di risparmio nominativi si presumono atti di
ordinaria amministrazione, quando manchi una
contraria indicazione registrata sul libretto.
II libretto di risparmio nominativo può
essere dato e pagato alle donne maritate e ai
minori salvo l'opposizione del marito o del rappresentante legale del minore.
Si presumono inoltre non soggette a usufrutto legale le somme depositate a risparmio,
in mancanza di speciale indicazione. „
Pongo a partito quest'articolo.
Chi l'approva si alzi.
(È approvato).
u
u
u
u
44
Atti
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Parlamentari
LEGISLATURA
SVI
2
a
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DISCUSSIONI —
u
Art. 11.1 pagamenti di somme iscritte sopra
libretti di risparmio nominativi sono eseguiti
mediante la presentazione del libretto e con la
quietanza, esclusivamente alla persona titolare, ai
suoi aventi causa, ai legittimi mandatari o rappresentanti.
tó
A chi non sappia o non possa scrivere il
pagamento viene eseguito dall' impiegato della
Cassa alla presenza di due testimoni, i quali
devono sottoscrivere la quietanza.
" I pagamenti di somme inscritte sopra libretti
di risparmio al portatore o nominativi ma pagabili al portatore sono eseguiti all'esibitore del
libretto mediante annotazione fatta sopra il libretto
stesso nei modi stabiliti dai regolamenti della
Cassa. „
Su questo articolo è inscritto per parlare l'onorevole Favaio.
Ne ha facoltà.
Favate. Con questo articolo si stabilisce che,
per i libretti al portatore, basta l'annotazione della
Cassa per liberare la Cassa stessa; invece per i
libretti nominativi è necessaria la quietanza del
creditore.
Le Casse di risparmio credono che questa prescrizione relativa ai libretti nominativi possa
produrre seri inconvenienti e poca utilità.
Le Casse di risparmio implorano che si seguiti
nel sistema attuale, cioè che l'annotazione sul
libretto continui a valere come giustificazione
del pagamento.
Nello stato presente delle cose, e per esempio
nella Cassa di risparmio di Torino, il titolare
del libretto, dopo aver fatto annotare sul libretto
stesso, dal controllore la cifra della somma che vuole
esigere non ha più che da presentare il libretto
al cassiere per essere pagato; ed il pagamento
fatto a questo modo, non porta che un minuto
o un minuto e mezzo per ogni operazione.
Invece se è necessaria la quietanza del titolare
come prova del pagamento, allora il cassiere dovrà richiedere che la quietanza sia fatta in sua
presenza; e così invece di un minuto e mezzo
per l'operazione, ci vorranno 3 o 4 minuti. Sicché, nelle Casse dove ci sono molti libretti, per
esempio in quella di Torino che ne ha 50,000 in
circolazione, dove si fanno migliaia di operazioni al giorno, invece di 2 o tre sportelli ce ne
vorranno 7 o 8.
Ciò recherà all'Amministrazione mia maggiore
spesa di locali ed impiegati, ma questo è il meno,
il peggio sarà che, invece di uno o due cassieri,
ce ne vorranno tanti quanti sono gli sportelli, e
Camera dei
TORNATA B E L
7 MARZO
Deputati
1888
allora, siccome è difficile che il portatore si presenti sempre allo stesso sportello, non potranno
i cassieri avere la personale conoscenza del portatore del libretto, e quindi bisognerà ricorrere ai
testimoni, bisognerà che i testimoni sieno conosciuti, e tuttociò, è facile capire, porterà grave
ritardo nelle operazioni.
V'ha di più; purtroppo in Italia abbiamo
molti illetterati, e quando si tratta di illetterati,
è necessario che questi sieno accompagnati da
testimoni, perchè certifichino il loro segno croce.
Ora tuttociò producendo confusione e duplicazione di lavoro, farà sì che questa povera
gente, che esige delle piccole somme, (10, 20 o
30 lire), dovrà perdere un tempo grandissimo
nonostante ogni buona volontà degli impiegati
della Cassa.
E quella povera gente .penserà esser meglio
tenersi il proprio danaro in casa, piuttosto che
incontrare una perdita di tempo che non vale
l'esiguo interesse che la Cassa corrisponde per
quelle piccole somme depositate.
Così ne rimarrà colpito il principio stesso, sul
quale fondansi le Casse di risparmio, ne sarà
colpita l'economia pubblica, poiché questo danaro
non si convertirà più in poderosi ed utili capitali, e ne rimaranno colpite specialmente le classi
povere, perchè esse forse saranno indotte a sciupare quel danaro, che, conservato dalle Casse di
risparmio, avrebbe loro servito nel giorno del bisogno.
Perciò vorrei pregare e Commissione e Governo di voler consentire, che, come sì è fatto
fino ad ora, basti l'annotazione del pagamento,
fatto dalla Cassa, per far prova dei pagamento
stesso.
Questo sistema, la esperienza lo dimostra, non
presenta nessun inconveniente, perchè, come ho
detto, la Cassa di risparmio di Torino ha 50,000
libretti; e ogni libretto fa 10, 20 operazioni all'anno; sono quindi centinaia di migliaia di operazioni alla fine dell'anno.
Ebbene, con tante operazioni, non si è avuto
mai un reclamo, mai un inconveniente.
Io credo pertanto che non si debba variare
un sistema che va bene. E se volete sentire il
parere delle persone competenti, sappiate che,
nel 1886, a Firenze, 127 rappresentanti delle
Casse più importanti di tutta l'Italia unanimemente decisero che l'annotazione del pagamento
bastasse. Ora, lo stesso voto ha emesso ultimamente il Comitato permanente delle Casse di risparmio che ha sede presso la Cassa di risparmio
di Lombardia,
Atti
Parlamentari
LEGISLATURA XVI —
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2 a SESSIONE —
DISCUSSIONI —
Noi possiamo dunque essere tranquillissimi che,
accettando questa proposta, non faremo dei male,
anzi faremo del bene, ed eviteremo grandissimi
inconvenienti.
E fidando nello spirito liberale che ha presieduto alla formazione di questa legge, tanto per
parte del ministro, come per parte della Commissione, spero che si vorrà trovare una disposizione che valga a soddisfare i voti delle Casse
di risparmio.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Lucca.
' Luooa. Le osservazioni molto pratiche fatte
teste dall'onorevole Favale mi dispensano dalla
necessità di insistere per dimostrare quali potrebbero essere gl'inconvenienti che si verificherebbero adottando il sistema proposto, e quale il
vantaggio sicuro che si avrebbe adottando, invece,
una modificazione conforme ad una proposta trasmessami dalla direzione della Cassa di risparmio
di Vercelli perchè io lo raccomandassi alla benevole attenzione della Camera e dell'onorevole
ministro. Anzi io credo che se l'onorevole ministro avesse conosciuto prima, che in vari Istituti,
fra i quali citerò quelli di Torino e Vercelli,
anche per i libretti nominativi la semplice annotazione sul libretto serve di quietanza, forse
egli stesso avrebbe proposto un articolo col quale
fosse consentito a questi Istituti, e negli altri,
pei quali li statuti dispongono che la semplice annotazione basti anche per i libretti nominativi,
avrebbe proposto, dico, che questi continuassero
nei sistema attuale che fece buona prova. Adottando questo sistema potranno evitarsi tutti gli
inconvenienti segnalati dalia Cassa di risparmio
di Torino e da quella di Vercelli.
Spero dunque che la Commissione, d'accordo
coll'onorevole ministro, modificherà l'articolo proposto con un semplice inciso, il quale permetta
che nelle Casse di risparmio, dove gli statuti consentono che altrimenti si faccia, si possa, con la
semplice annotazione, far la quietanza dei depositi che si accendono.
Non dico altro, perchè i cenni del capo dell'onorevole ministro mi lasciano supporre che la
raccomandazione che io ho fatto e la proposta
di modificazione dell'articolo 11 nel senso da me
proposto avranno la fortuna di essere attuate
nell'articolo di legge che discutiamo.
Ed in tal modo si eviteranno noie e spese le
quali risparmieranno altresì un inutile aumento
di lavoro alle amministrazioni delle Casse, e rendendo inutile l'obbligo della quietanza firmata,
si eviterà il pericolo che le classi meno agiate
Camera dèi
Deputati
TORNATA DEL 7 MARZO 1 8 8 8
fra le quali il numero degli analfabeti è maggiore trovino un ostacolo al risparmio che noi dobbiamo cercare invece in ogni modo di diffondere
specialmente nelle classi popolari, rendendolo sempre più facile e meno dispendioso.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
relatore.
C a n n i n e , relatore. Le osservazioni ora esposte
dall'onorevole Favale e dall'onorevole Lucca giustificano il concetto al quale si è sempre ispirata
la Commissione nell'esame di questo disegno di
legge, quello cioè di imporre i minori vincoli
possibili alla gestione delle Casse di risparmio.
Naturalmente tutti i casi non si potevano prevedere. Alia Commissione era noto che alcune
Casse di risparmio, per i pagamenti sui libretti
nominativi, richiedono la quietanza, e queste
Casse di risparmio credono che sia utile questo provvedimento e dannoso il prescinderne.
Ma se esistono Casse di risparmio le quali hanno
in vigore da lungo tempo procedimenti diversi,
che hanno dato buoni risultati, la Commissione
non è contraria a modificare l'articolo in modo
che queste Casse di risparmio possano continuare
nel sistema finora adottato.
Quindi la Commissione non potrebbe accettare
che si stabilisca che l'annotazione fatta dall' impiegato della Cassa possa bastare in via generica
come prova del pagamento anche di somme inscritte sopra libretti nominativi. Ma consentirebbe
nell' idea teste accennata dagli onorevoli Favale
e Lucca stabilendo cioè che u i pagamenti di
somme inscritte sopra libretti di risparmio nominativi, se gli statuti della Cassa non dispongono
altrimenti sono eseguiti mediante quietanza, ecc. „
ed il seguito com'è scritto nell'articolo che sta
dinnanzi alla Camera.
Io credo che se l'onorevole ministro vorrà accettare questa formula, tanto l'onorevole Favale
quanto l'onorevole Lucca saranno soddisfatti.
Presidente. Trasmetta l'emendamento.
Onorevole ministro, ha facoltà di parlare.
Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio.
A me tanto parevano giuste le osservazioni degli
onorevoli Lucca e Favale, che io stesso mi proponeva, quando veniva in discussione l'articolo 31,
di collocare tra le disposizioni transitorie l'aggiunta che mi era stata segnalata da alcune Casse
di risparmio. Ma poiché la questione si è sollevata
all'articolo 11, non ho alcuna difficoltà di accettare quest'aggiunta, e dare così una norma organica sia per le vecchie che per le nuove Casse,
dando alle une ed alle altre facoltà di stabilire
questo modo speciale di quietanza pei libretti no-
Aiti
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Parlamentari
LEGISLATURA XVI —
2a
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DISCUSSIONI —
minativi. Quindi approvo la proposta della Commissione.
Presidente. Do lettura dell'aggiunta proposta
dalla Commissione all'articolo 11.
Dopo le parole :
u
tt
u
" I pagamenti di somme iscritte sopra libretti
di risparmio nominativi" si direbbe: " s e gli
statuti della Cassa non dispongono altrimenti,
sono eseguiti, ecc. „ come segue nell'articolo.
L'onorevole Favale accetta questa aggiunta?
Favale. L'accetto.
Presidente. L'onorevole Lucca?
Lucca. Sta bene.
Presidente. L'articolo dunque sarebbe formulato così : " I pagamenti di somme iscritte sopra
libretti di risparmio nominativi, se gli statuti
della Cassa non dispongono altrimenti, sono eseguiti mediante la presentazione del libretto e con
la quietanza, esclusivamente alla persona del titolare, ai suoi aventi causa, ai legittimi mandatari o rappresentanti
" A chi non sappia o non possa scrivere il pagamento viene eseguito dall' impiegato della Cassa
alla presenza di due testimoni, i quali devono
sottoscrivere la quietanza
w I pagamenti di somme iscritte sopra libretti
di risparmio al portatore o nominativi ma pagabili al portatore sono eseguiti all'esibitore del
libretto mediante annotazione fatta sopra il libretto stesso nei modi stabiliti dai regolamenti
della Cassa
Pongo a partito questo articolo così modificato
dalla Commissione d'accordo col Governo.
Chi l'approva si alzi.
(E
approvato).
" Articolo 12. In caso di distruzione, sottra
zione o smarrimento di libretti nominativi, al
portatore o nominativi ma pagabili al portatore
si applicano le disposizioni della legge 14 luglio
1887, n. 4715 (serie 3 a ) ferma l'eccezione contenuta nell'articolo 13 della legge stessa. Gli statuti possono stabilire che non sia richiesta l'indicazione del numero del libretto perduto „.
L'onorevole Cuccia, a nome anche dell'onorevole Chiara, a questo articolo 12 ha proposto il
seguente emendamento :
Sopprimere le parole : ferma
l'eccezione contenuta nell'articolo 13 della legge stessa.
Aggiungere il seguente alinea :
u
Gli atti giudiziarii occorretfti ai termini della
173
Camera
TORNATA D E L 7 MARZO
dei
Deputati
1888
suddetta legge per ottenere un duplicato di libretti
distrutti, sottratti o smarriti, saranno scritti in
. carta libera, se la somma a credito non superi le
lire cento
" In questo caso potrà il Pretore competente
ridurre alla metà i termini prescritti dalla suddetta legge e limitare ad uua sola le pubblicazioni nel giornale degli annunzi giudiziarii
Ha facoltà di svolgerlo.
Cuccia. L'articolo 12 del presente disegno di
legge regola l'emissione dei duplicati di libretti
in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione
dei libretti medesimi,applicando al caso puramente
e'semplicementele disposizioni contenute nella legge
14 luglio 1887.
Io credo che, se restasse l'articolo così oom' è
concepito, in primo luogo si avrebbe una certa
confusione nell' intenderlo e nell'applicarlo, ed in
secondo luogo rimarrebbe insoluta una questione,
a cui si è accennato, fino dal momento in cui
fu discussa la legge del 14 luglio 1887, e che,
rispetto alle Casse di risparmio, è una questione
che proprio s'impone.
Cominciamo dalla prima parte. Io diceva che
nascerebbe un po' di confusione nell' intendere
l'articolo, poiché, in esso è detto che saranno
applicate le disposizioni della legge 14 luglio 1887,
ferma l'eccezione contenuta nell'articolo 13. Ora
con questo articolo si vollero mantenere in vigore gli statuti, che si trovarono formulati per
ciascun Istituto, o Cassa di risparmio, prima della
pubblicazione della legge. Ma l'aver fatto salvo
il passato, il non aver voluto toccare gli statuti
già in vigore, importa la facoltà, per l'avvenire,
di potere comprendere gli statuti disposizioni riguardanti i duplicati? Stando alla lettera della
legge, parrebbe di no.
Eppure, leggendo la relazione del compianto
nostro collega Perelli, sulla legge del 1887, parrebbe di sì, perchè nella relazione, là dove sono
illustrate quelle disposizioni, si accenna al passato, come al presente e all'avvenire.
Io dunque vorrei proporre, se il Ministero e
la Commissione lo consentono, di togliere dall'articolo 12 le parole " ferma la eccezione contenuta nell'articolo 13 della legge stessa v e ciò affine di ovviare ad una difficoltà a cui si potrebbe
andare incontro.
Dai momento che si dice doversi applicare la
legge del 1887, siccome in quella legge e' è la
regola e la eccezione, mi parrebbe una ripetizione inutile? però, credo che, dovendosi applicare questa legge del 1887 alle Casse di risparmio,
LEGISLATURA X V I —
2a
SESSIONE —
DISCUSSIONI —
sarebbe bene fare una esplicita dichiarazione pei
passato, pel presente e per l'avvenire, e dire che,
in tanto il legislatore può regolare la emissione
dei duplicati dei libretti smarriti, in quanto le Casse
di risparmio non hanno o non avranno regole prò«
prie. E bisognerebbe aggiungere un'altra cosa ancora: che le Casse di risparmio, nei propri statuti,
possano regolare questa parte della emissione ; ma
regolarla nel senso di facilitare il rilascio dei duplicati, non mai di rendere impossibile l'esercizio
di un diritto riconosciuto già da una legge generale, come quella del 1867.
Dico questo, perchè, se noi lasciamo libertà
alle Casse di risparmio di regolare, coi loro statuti, la emissione dei duplicati, potrebbe avvenire
il caso che una Cassa di risparmio volesse negarsi di lasciare i duplicati dei libretti al portatore; e che questi quando fossero smarriti, distrutti o rubati dovessero intendersi acquisiti alla
Cassa. Ora, io credo che la libertà delle Casse di
risparmio non possa arrivare sino a questo punto:
di negare un diritto del possessore che si trova
sanzionato, come dissi, da una legge d'interesse
generale.
Dico legge d'interesse generale, perchè la legge
del 1887 sui duplicati dei titoli al portatore, non
è che uno svolgimento di teorie e di principii
che sono già consacrati dal Codice di commercio.
Dunque, la libertà delle Casse di risparmio,
nel senso di render più facile la emissione del
duplicato, la comprendo; ma la liberta nel senso
di potersi esse spingere sino a negare'al richiedente il duplicato di un libretto al portatore, non
la comprendo.
E , finalmente, una questione a cui dovrebbe
provvedere questo stesso articolo, è quella che riguarda i libretti per somme minime, e tale io reputo la somma fino a lire cento.
Badate, o signori, che, se noi lasciassimo in
vigore puramente e semplicemente la legge dei
1887 e se questa dovesse essere applicata da Casse
che non hanno o non avranno statuti propri i a
questo riguardo ; si arriverebbe a questo assurdo:
che, per un libretto di 100 lire, smarrito o rubato,
volendo ottenere il duplicato, con le norme della
legge del 1887, bisognerebbe spendere da 100 a
130 lire.
Ne vi sembri un'esagerazione questa, perchè
il compianto nostro collega Perelli, nella relazione
sulla legge del 1887, accennò a questa questione,
e volle allegare alla sua relazione una nota specifica delle spese occorrenti per ottenere il duplicato di un libretto al portatore o nominativo
ma pagabile al portatore, per somma inferiore alle
TORNATA DEL 7 MARZO
1888
1500 lire, di competenza del pretore. Ebbene la
nota specifica (non leggo, uno per uno, i fogli
della carta da bollo che si debbono impiegare
per i diversi atti giudiziari occorrenti) fa rilevare come la somma totale sarebbe di lire 72,50
e se il pretore ordina l'inserzione del suo decreto nella Gazzetta ufficiale, se il pretore, prima
di ordinare il rilascio del duplicato, volesse imporre anche una piccola cauzione, allora la spesa
dei verbali, la spesa dell'inserzione, della notificazione del ricorso e degli atti giudiziarii di seguito
e dei diritti dell' usciere, ammonterebbe sino a
117 lire.
Ora, o" signori, non è certamente
lasciare in vigore questa legge per
risparmio, dove i piccoli risparmi
Questo dico per quanto riguarda la
diamo ora cosa avviene per quanto
tempo.
possibile di
le Casse di
abbondano.
spesa. Veriguarda il
A chi ha perduto un libretto di circa 50 lire,
se questo libretto è al portatore, per averne un
duplicato occorre circa un anno di tempo, per
ottenere il decreto; tali sono i termini che debbono decorrere fra una pubblicazione e l'altra,
senza parlare delle pubblicazioni che il magistrato potrebbe ordinare sulla Gazzetta
Ufficiale.
Ma, domando io, per un libretto di 50 lire, che
necessità c'è di farne la inserzione nella Gazzetta
Ufficiale? Basterebbe che la pubblicazione fosse
fatta nella sala della pretura, o della sola Cassa
di risparmio.
È evidente adunque la necessità di fare risparmiare tempo e spesa.
Io aveva proposto un emendamento in cui si diceva puramente e semplicemente che tutti i reclami fatti alio scopo d'ottenere duplicati, sino ad
un valore di 100 lire, fossero esenti da qualunque
spesa. Ma capisco che questo potrebbe suscitare
delle diseussioni di indole fiseole, e quindi l'intervento del ministro delie finanze in questa discussione. Perciò ho cercato di evitare questo pericolo.
Parendo quindi dal principio della riconosciuta
libertà delle Casse di risparmio nel regolare a proprio modo l'emissione dei duplicati, non già contraddicendo ai principii generali della legge del
1887, ma facilitandone l'applicazione, io son venuto nella determinazione, con altri colleghi, di
modificare l'articolo proposto con un'aggiunta così
concepita :
" Potranno altresì gli statuti contenere norme
speciali per facilitare l'emissione dei duplicati
quando trattasi di libretti per somme non superiori
alle lire 100. „
Atti Parlamentari
LEGISLATURA XVI
— 2
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a
SESSIOHE — DISCUSSIONI —
Dando questa facoltà ai Consigli d'amministrazione delle singole Casse, comprenderanno esse per
prime l'interesse proprio di stabilire un procedimento esclusivamente amministrativo senza molte
lungherie, senza ricorso al magistrato e senza spese
di sorta, trattandosi di piccoli valori: per esempio,
richiedendosi il duplicato d'un libretto infra cento
lire, consentire facilmente alla domanda, purché
si dia dal richiedente un' idonea fideiussione che
duri per un dato tempo finche v' è ragione a presumere non più possibili i reclami dei terzi; insomma adottare delle norme di facilitazione pel
richiedente e di garanzia per i terzi, che non debbono essere mai dimenticati in questo argomento
e rendere possibile al povero reclamante di ottenere
il duplicato del piccolo libretto senza procedura
giudiziaria e senza uso di carta bollata.
Dunque, riassumendo, la mia proposta, che
raccomando all'attenzione del Governo e della
Commissione sarebbe questa : da una parte sopprimere le parole " ferma l'eccezione contenuta
nell'articolo 13 della legge stessa „ sopprimerle
in questo senso che non si possa intendere
che solamente gli statuti anteriori al 1887 possano avere vigore, come porterebbe la lettera di
quella eccezione contenuta nell'articolo 13 della
legge del 1887; sopprimerla partendo dal principio che gii statuti possano contenere tutte le
disposizioni possibili a questo riguardo, purché
non contraddicano il principio consacrato in massima dal Codice di commercio, e svolto poi dalla
legge del 1887 ; avere cioè il possessore diritto a ricostituire il titolo al portatore smarrito : e poi, come
argomento che debbasi con maggiore urgenza,
con maggiore interesse studiare dalle Casse di
risparmio, per adottare quando già non le avessero norme speciali e di favore per i duplicati
dei libretti di valore inferiore a lire 100.
Presidente. Onorevole Cuccia, trasmetta la sua
nuova proposta.
L'onorevole Mussi ha facoltà di parlare.
Mussi. Io . appoggio la proposta dell'onorevole
Cuccia di cui è evidentissima l'utilità, imperocché
il processo, dirò così, normale, oggi imposto dalle
legg i e così costoso e lungo che rende impossibile od almeno non utile il richiamo dei duplicati.
La Cassa di risparmio di Milano, a questo proposito, ha una pratica che io qui l'espongo in
a dimostrativa, non percliè essa possa essere
accettata da tutti.
La Cassa di risparmio di Milano, quando si
tratta di piccolissimi titoli, si accontenta della
garanzia di due persone oneste e benestanti e, con
Vl
TORNATA DEL
Camera dei Deputati
7 MARZO 1888
questa fideiussione mette al coperto lo stabilimento da ogni eventuale perdita.
Un emendamento di questa natura non si può
improvvisare perchè ciò che può essere utile in
un gran centro, può non essere egualmente applicabile in un centro minore ed in un altro centro possono convenire pratiche diverse.
Io quindi, dopo aver accennato alla proposta
dell'onorevole Cuccia, come ad uno dei provvedimenti escogitati per raggiungere praticamente
lo scopo, non faccio altro che pregare vivamente Ministero e Commissione di accettare la
proposta stessa che metterà in grado le amministrazioni delle Casse di risparmio di prendere
o il provvedimento che è stato adottato dalla
Cassa di risparmio di Milano, o quegli altri provvedimenti che nelle singole sedi si crederannopiù
convenienti.
Presidente. Prego la Commissione d'avvertire
che l'onorevole Cuccia insiste nella prima parte
del suo primitivo emendamento perchè siano soppresse le parole : " ferma l'eccezione contenuta
nell'articolo 13 della legge stessa ecc. „ ma ne modifica la seconda parte presentando la seguente
aggiunta :
Potranno altresì gli Istituti contenere norme
speciali per facilitare l'emissione dei duplicati
quando trattisi di libretti per somme non superiori alle lire cento. „
Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.
Carmine, relatore. La Commissione si trova
davanti ad una nuova forinola dell'emendamento
dell'onorevole Cuccia, diversa da quella che essa
conosceva e che è stata stampata. Testé poi
l'onorevole Mussi accennò alla possibilità di sodisfare al desiderio espresso dall'onorevole Cuccia adottando un' altro metodo già in vigore
presso taluna delle Casse di risparmio esistenti.
Vista questa diversità di pareri, la Commissione
crederebbe più opportuno che la Camera oggi
volesse sospendere la discussione di questo articolo, rimandandolo allo studio della Commissione medesima insieme cogli altri emendamenti
che sono e potranno essere presentati. La Commissione poi su tutto si riserverebbe di riferire
domani.
Presidente. La Commissione proporrebbe di
sospendere la discussione dell'articolo 12; consente, onorevole ministro di agricoltura?
Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio.
Sì, sì.
Presidente. Onorevole Cuccia, consente?
Cuccia. Non ho nessuna difficoltà.
u
Atti
Parlamentari
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—
Camera dèi
Deputati
LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE -— DISCUSSIONI — ^OKNATA DEL 7 MABZO 1888
Presidente. Non essendovi opposizioni,
colo 12 rimane per ora sospeso.
l'arti-
Art. 13. L'annullamento del libretto perduto,
mentre estingue i diritti del possessore verso la
Cassa, non pregiudica le eventuali ragioni del
possessore medesimo verso chi ottenne il rilascio
del duplicato. „
u
Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito
quest'articolo.
Chi l'approva si alzi.
[E
approvato.)
L a Commissione propone una nuova formola
dell'articolo 14 che sarebbe la seguente:
Art. 14. Non sono ammesse opposizioni al
rimborso del libretto al portatore tranne che nel
caso di sottrazione, distruzione o smarrimento, o
quando vi sia controversia sui diritti a succedere
o la richiesta dell'autorità giudiziaria. Contro il
rimborso del libretto nominativo è inoltre ammessa l'opposizione nel caso di fallimento e di
richiesta del marito o del legale rappresentante
del minore. „
a
Poi seguono il 2° e 3Ò capoverso del disegno
ministeriale, così concepito :
L'opposizione, per essere valida, deve essere
fatta in iscritto all'amministrazione della Cassa
che ha emesso il libretto.
" F i n c h é l'opposizione sussiste, nessun pagamento avrà luogo senza il consenso dell'opponente, o senza l'ordine dell'autorità giudiziaria
competente. n
u
Onorevole ministro, accetta questa nuova formola dell'articolo 1 4 ?
Grimaldi, ministro di agricoltura
e commercio.
Accetto l'emendamento della Commissione a quest'articolo 14 che non fa che mettere in armonia
l'antica formola del disegno ministeriale con la
nuova dizione.
Presidente. Nessuno chiedendo di parlare pongo
ft partito l'articolo 14 testé letto e modificato
dalla Commissione, d'accordo col Governo.
Chi l'approva si alzi.
(È approvato,
così pure l'articolo 15.)
Art. 15. Il credito inscritto sopra un libretto
nominativo può all'atto della emissione essere
sottoposto a vincolo a richiesta del depositante,
©5 in ogni caso, col consenso del titolare o per
ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria;
può essere ceduto, trasferito, sottoposto a vincolo,
a sequestro o ad esecuzione pel pagamento degli
interessi o del capitale a favore di terzi. „
" Art. 16. L e Casse di risparmio, oltre ai depositi a titolo di risparmio, possono anche ricevere depositi in conto corrente, pupillari, giudiziali o di altra natura. Devono però tenere separate neile loro scritture siffatte operazioni. „
L'onorevole Zucconi propone un articolo aggiuntivo che ò il seguente:
u I libri delle adunanze e delle deliberazioni
delle assemblee generali e dei Consigli di amministrazione delle Casse di risparmio ed i loro registri
di contabilità, quando sieno tenuti nella forma
prescritta dagli articoli 23 e 2 5 del Codice di commercio, avranno gli effetti giuridici riconosciuti
ai libri commerciali dall' articolo 48 del detto
Codice. „
L'onorevole Zucconi ha facoltà di svolgere
questa sua proposta.
Zucconi. L o scopo della mia proposta, per la
quale non ho potuto trovare posto migliore di
questo, non ha bisogno di molte parole per esser® dimostrato.
L a Camera sa che, per disposizione del Codice
di commercio, non solamente le società commerciali ma gli stessi individui che hanno la qualità
di commercianti godono del beneficio di far valere come aventi forza probatoria, i loro libri di
commercio tenuti nelle forme prescritte dal Codice medesimo. Io invoco lo stesso beneficio per
le Casse di risparmio,
Quando queste Casse tengano i libri delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee generali dei soci ed il libro delle adunanze e delle
deliberazioni degli amministratori nelle forme
volute dall'articolo 140 del Codice di commercio
per le società commerciali; quando questi benefìci Istituti tengano i registri di contabilità con
le regole prescritte dagli articoli 2 3 e 2 5 del Codice di commercio, io non trovo ragione per le
quali si debba negare ad essi quello stesso privilegio, che si accorda alle società commerciali
istituite a scopo di lucro ed agli stessi individui,
che hanno la qualità di commercianti.
Io sono indotto a fare questa proposta speciale
dalla persuasione che ho, che possa sorgere il dubbio sull'applicabilità, dell'articolo 48 del Codice di
commercio, col quale si attribuisce effetto giuridico di prova ai libri commerciali, possa sorgere
dico, il solo dubbio, sull'applicabilità di questo
articolo alle Casse di risparmio, dopo che l'attualo
disegno di legge diventerà legge dello Stato.
Atti Parlamentari
LEGISLATUKA XVI —- 2
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a
SESSIONE —
DISCUSSIONI
Fino ad oggi non si è potuto dubitare, che l'effetto dell'articolo 48 del Codice di commercio potesse estendersi alle Casse di risparmio; perchè
quando avanti ai tribunali si è discusso, se questi Istituti avessero il carattere commerciale,
spesso l'autorità giudiziaria è venuta in questa
sentenza, che veramente essi costituivano una
specie d'Istituto commerciale; e quindi almeno
per questa parte, potevano invocare l'applicazione del Codice di commercio.
Però, dopo che con il presente disegno di legge,
noi abbiamo definito ottimamente le Casse di
risparmio come aventi carattere di Istituti in
parte di beneficenza ed in parto di previdenza;
dopo che noi, con tutte le disposizioni di questa
legge, tendiamo a togliere il menomo dubbio che
essi non abbiano affatto nei loro intenti il lucro,
ma il solo vantaggio dell'umanità e l'impulso del
risparmio, dubito che i tribunali possano approvare che sieno applicabili alle Casse di risparmio
quei benefizi che noi attribuiamo alle Società di
commercio autentiche. E per togliere appunto
questi dubbi, desidererei che (senza mettere ora
nessun obbligo) quegli Istituti, i quali, per la
tenuta dei libri, si uniformeranno alle regole
stabilite dal Codice di commercio, avessero accordato par i loro libri gli stessi effetti giuridici
che si danno ai libri dei commercianti.
E questa proposta, onorevoli colleghi, non sorge
in me spontanea. Essa ha un appoggio che è
molto importante, ed è per questo appoggio che
la raccomando alla Camera, alla Commissione ed
al ministro. L'onorevole ministro, nella sua relazione che precede il progetto di legge, ha mostrato di tener molto in conto le deliberazioni che
furono prese nel Congresso delle Casse di risparmio tenuto a Firenze nel 1886; Congresso
al quale so che anche molti dei nostri onorevoli
eolleghi hanno preso parte.
Ora, in quel Congresso, come la Camera potrà
vedere, nell'allegato H della relazione ministeriale, si è espresso precisamente il voto, del quale
ora io mi fb organo.
Anzi si andava molto più oltre, poiché si voleva imporre alle Casse di risparmio l'obbligo
che i libri fossero tenuti nelle forme prescritte
dal Codice di commercio, e nello stesso tempo si
esprimeva il voto che ai registri di contabilità
e ai libri delle adunanze e delle deliberazioni
fossero attribuiti gli effetti giuridici stabiliti pei
libri commerciali.
La Camera vede come questa mia proposta
&on manchi di importanza, poiché può accadere,
e spesso è accaduto nella pratica, che, o per
Camera dei
—
TORNATA DEL
7 MARZO
Deputati
1888
smarrimento di obbligazioni, o per altra causa,
che qui non è necessario rammentare, occorra
consultare i libri delle deliberazioni, oppure i
registri della Cassa, i quali potranno alle volte
essere preziosi elementi di prova per dimostrare
l'effettivo pagamento di una partita di danaro, o
per rischiarare le condizioni alle quali fu accordato un prestito o per altre cose importanti.
Ora noi non dobbiamo privare le Casse di
risparmio di quei mezzi, che sono efficaci dinanzi
ai tribunali.
Io spero che Commissione e Ministero vorranno
accettare questa mia proposta, la quale non turba
l'ordine della legge, anzi tende ad aiutare che si
raggiunga quello scopo, che si ò proposta la legge
stessa, di favorire cioè quanto più è possibile,
gli Istituti di risparmio.
Perciò, raccomando la mia proposta alla Commissione ed al ministro e non aggiungo altre
parole.
Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.
Domando di parlare.
Presidente. Ne ha facoltà.
Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.
Mi rincresce di non poter accettare l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Zucconi, che, a
mio modo di vedere, turberebbe addirittura il sistema, che Groverno e Commissione hanno adottato e sottoposto alla Camera.
Fino dalla tornata precedente, Governo e Commissione hanno espresso questo concetto : le Casse
di risparmio non sono società commerciali, non
sono Opere pie, sono enti morali sui generis
aventi per scopo la previdenza : regoliamole dunque secondo questa fisonomia loro propria, ma
togliamo loro assolutamente il carattere di commercio, il carattere di Opere pie.
Ora che cosa faremmo, accettando la proposta
dell'onorevole Zucconi ? Applicheremmo qui alcune disposizióni che sono nel Codice di commercio per i libri dei commercianti. Ma vi è di
più : il Codice di commercio è un tutto assieme,
che non può essere mantenuto per la parte dei
libri e trascurato per il resto. Intanto il Codice
di commercio ha date alcune norme circa la
forza probatoria dei libri dei commercianti, in
quanto con altre disposizioni ha disciplinato le
altre norme proprie per l'esercizio del commercio, e per i singoli contratti che per cause commerciali avvengono. Ora noi, secondando l'onorevole Zucconi, piglieremmo dal Codice di commercio una parte e l'applicheremmo ad un ente
di natura essenzialmente non commerciale, senza
guardare al resto del Codice. Questo sistema ad-
LEGISLATURA XVI —
2 a SESSIONE —
DISCUSSIONI —
dirittura turberebbe il concetto fondamentale
che è stato approvato anche dalla Camera.
Per tranquillare poi l'onorevole Zucconi, gli
soggiungo quello che già l'altro giorno aveva accennato l'onorevole Plebano. Io mi sono preso la
cura, durante le vacanze parlamentari, d'intendermi con le Gasse di risparmio del regno, appunto perchè era mio intendimento di sottoporre
alla Commissione prima, alla Camera poi, un
progetto che non turbasse gl'interessi collegati
alla libera azione delle Casse di risparmio attualmente esistenti.
Ora le Gasse di risparmio mi hanno manifestato i loro voti. Posso dire di avere concordato
colle principali di esse le disposizioni che ho sottoposte alla Commissione ; o dalle Gasse di risparmio non si è inteso il bisogno di fare quella
proposta accennata dal collega Zucconi. Per queste considerazioni io prego l'onorevole Zucconi
a non insistere nel suo emendamento, che in apparenza può sembrare favorevole alle Casse di
risparmio, ma delle di cui conseguenze noi stessi
non possiamo qui giudicare. Sarebbero delle conseguenze gravi, forse pregiudicevoli alle stesse
Casse di risparmio. Lasciamo stare la questione
della prova : non la tocchiamo : essa sia regolata
dalla legge comune: qui concediamo dei favori,
delle agevolezze, delle semplificazioni di procedura alle Casse di risparmio. Non facciamo altro,
e credo che sia l'opera migliore che possiamo
fare.
Presidente. Pia facoltà di parlare l'onorevole
Cuccimi.
ZuCCtìJli. L'onorevole ministro ha detto che la
proposta da me fatta turba l'economia della presente legge, perchè darebbe alle Casse di risparmio l'indole d'Istituti commerciali, giacché si
verrebbe ad applicare ad esse qualche norma
del Codice di commercio.
In verità io credo che sarà difficile di prescìndere in tutto e per tutto dal Codice di commercio quando si tratta d'Istituti che, si voglia o
non si voglia, esercitano una funzione di eredito.
E me ne persuade lo stesso disegno di legge,
poiché mi pare che non si sia avuto scrupolo di
invocare il Codice di commercio quando si è
trattato di applicare delle penalità gravi agli
amministratori. Allora gli articoli del Codice eli
commercio si sono invocati senza lo scrupolo che è
venuto ora, cioè che possa sospettarsi che le
Gasse di risparmio diventino Istituti di credito.
Anche altre disposizioni fanno allusione al Codice di commercio, soltanto si fa eccezione per le
disposizioni sugli articoli 23 e 26 che erano ri-
TORNATA DEL 7 MARZO 1 8 8 8
chiamati nella mia proposta. Ciò ho voluto dire
per dimostrare che, se io feci la proposta stessa,
non intesi con ciò di turbare affatto l'economia
delia legge e sono convinto che con essa non
l'avrei potuto.
Aggiungerò che per quanto le Casse di risparmio non abbiano espresso questo loro desiderio
nell'ultimo Congresso tenuto coll'onorevole ministro, non hanno però mancato di esporlo in altri
modi. Ed io ho avanzato la mia proposta dopo
che alcune Casse di risparmio delle mie regioni
mi hanno esortato a farlo.
Ad ogni modo non voglio insistervi per la
semplice ragione che non essendo la mia proposta
accettata dal ministro e dalla Commissione, essa
evidentemente, posta ai voti, farebbe naufragio.
Ora il respingerla certo è che pregiudica la massima, perchè io sono convinto che qualora le
Casse di risparmio si uniformino nella tenuta
dei loro libri alle prescrizioni del Codice di commercio e presentino questi libri in caso di ricorso ai tribunali, questi riterranno sempre che
l'articolo 48 del Codice di commercio sarà ad esso
applicabile, per la ragione che per quanto il loro
scopo sia di beneficenza e di previdenza, non si
può del tutto abbandonare l'idea ed il concetto
che esse siano anche istituti di credito e come
tali devono ad esse essere applicate le disposizioni del Codice di commercio.
E per questo motivo, per non pregiudicare
cioè la massima, che io ritiro la mia proposta,
lieto eli averla presentata perche era nella convinzione di compiere il mio dovere, dappoichèproponeva un modo di favorire gl'istituti di cui oggi
discutiamo.
Presidetlle. Ha facoltà di parlare l'onorevole
ministro.
Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Io
non sarei ritornato sulla questione perchè credo
di essere di pieno accordo con la Commissione
nel non accettare la proposta dell'onorevole Zucconi, che poi egli stesso ha ritirata. Ma una dichiarazione da lui in ultimo fatta mi mette nella
necessità di lasciare almeno negli atti parlamentari una dichiarazione in senso contrario da parte
del Governo, certo sostenuto dalla Commissione.
Egli ha detto che i magistrati potranno invocare il Codice di commercio in tutto ciò che riflette le Casse di risparmio.
Io non so quello che faranno i tribunali, nò a
me è dato antivederne il giudizio.
Dichiaro però che il concetto del Governo nel
proporre questa legge è di fare delle Casse di
risparmio enti sui generis, istituti di previdenza.
Atti
1213
Parlamentari
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SESSIONE —
DISCUSSIONI . —
La definizione l'abbiamo messa nell'articolo
primo, per denotare il carattere di questi enti
dei quali si occupa la legge attuale.
Quindi se altri vorranno paragonarli a Società commerciali, se altri li vorranno paragonare ad Opere pie, tradiranno certamente il concetto del legislatore.
Questa è la dichiarazione che io sento il dovere di
fare per contrapporla, alla dichiarazione fatta dall'onorevole Zucconi. Egli dice che in altri-casi, in
altri articoli della legge abbiamo richiamato articoli del Codic® di commercio. Noi li abbiamo richiamati solamente quando si tratta di regolare i
rapporti degli amministratori con le Casse, a proposito di pene per fatti dannosi alle medesime
compiuti dai primi, o per omissione di costoro. In
tali casi senza trascrivere gli articoli del Codice
di commercio, valendo la stessa ragione, per quanto
riguarda gli amministratori delle Casse di risparmio e gli amministratori delle Società, abbiamo
creduto applicare la stessa pena, senza con ciò confondere i due diversi istituti, e senza turbare
il carattere che, ripeto ancora una volta, abbiamo
voluto dare alle Casse di risparmio, con questa
legge.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.
Carmine, relatore. Debbo dichiarare, a nome
della Commissione, che essa si associa pienamente alle dichiarazioni testé fatte dall'onorevole
ministro di agricoltura e commercio.
Aggiungo soltanto un'osservazione a proposito
di un'argomento accennato dall'onorevole Zucconi,
il quale potrebbe, eventualmente, fare qualche impressione sulla Camera; cioè, che una proposta,
simile a quella dell'articolo da lui formulato, era
stata votata nel Congresso, tenuto in Firenze
dai rappresentanti delle Casse di risparmio italiane.
Ora, mi stanno sott'occhio i verbali delle riunioni di quel Congresso, e sta in fatto che una
proposta di quel genere era stata votata, ma è
vero anche che i rappresentanti di talune delle
principali Casse di risparmio, vedevano dei pencoli in ima proposta di questa natura, e si acconciarono a votarla unicamente perchè tutte le
proposte di quel Congresso erano informate al
concetto che una nuova legge dovesse essere applicabile soltanto alle Casse di risparmio future,
e che le Casse di risparmio, esistenti prima della
legge, non fossero soggette alle disposizioni della
le
gge stessa.
Del resto, ripeto, la Commissione si associa pie-
Camera dei Deputati
TORNATA DEL 7 MARZO
1888
namente alle dichiarazioni fatte dall'onorevole
ministro d'agricoltura e commercio.
Presidente. Onorevole Zucconi, mantiene il suo
articolo aggiuntivo?
Zucconi. Ho dichiarato di ritirarlo.
Presidente. L'onorevole Zucconi ha ritirato il
suo articolo aggiuntivo.
Passeremo all'articolo 17.
€ Art. 17» Le Casse di risparmio, salvo speciale
autorizzazione da ottenersi per decreto reale su
proposta del ministro di agricoltura,, industria ©
commercio, non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli necessari per risiedervi coi loro
uffici o per adempiere ai loro fini o per le altre
eventuali gestioni di cui all'articolo 5.
u
Esse debbono vendere nel termine non maggiore di cinque anni gli stabili che acquistano occasionalmente a tutela dei loro crediti, o per
eredità o donazione.
" Per decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, il detto termine può esser prorogato. „
L'onorevole Cambray-Digny ha facoltà di parlare.
Cambray-DIgny. A questo articolo, insieme coi
colleghi Pelagatti e Guglielmi, ho presentato due
distinti emendamenti: l'uno è un'aggiunta-, l'altro
è una modificazione. L'aggiunta consisterebbe nel
dichiarare espressamente, nella prima parte dell'articolo, dove si enumerano gli acquisti d'immobili, che possono farsi dalle Casse di risparmio
senza che occorra una speciale autorizzazione, che
vi siano compresi quelli che si fanno a tutela di
crediti, in caso di espropriazione forzata.
Noto che nel capoverso seguente si parìa d'immobili che si acquistino occasionalmente dalle
Casse di risparmio, a tutela dei loro crediti; ma
questo secondo capoverso non dice se l'acquisto,
per esser fatto, ,abbia, o no, bisogno di speciale
autorizzazione. Nel silenzio della legge, sembra
che debbano applicarsi i principii generali delle
leggi esistenti. Ora, siccome con l'articolo 5 di
questa legge si dà alle Casse di risparmio la qualità di enti morali (e lo confermava, un momento
fa, l'onorevole' ministro, quando diceva che le
Casse di risparmio, con questa legge, diventano
enti morali sui generis), ne viene di conseguenza
che si applichi alle Casse di risparmio la legge del
5 giugno 1850, legge sarda, che è stata estesa a
tutta l'Italia, e che richiede l'autorizzazione con
decreto reale per gli acquisti che si facciano da
qualunque stabilimento o corpo morale.
Ora, poiché» nella prima parte dell'articolo si
Atti
Parlamentari
LEGISLATURA XVI —
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2
a
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DISCUSSIONI —
stabilisce veramente una eccezione a questo principio, per certi casi, è parso opportuno d'indicare
fra questi casi anche quello ricordato.
Noto che nel secondo capoverso si parla di
acquisti d'immobili, che possono farsi a tutela dei
crediti, e anche di acquisti d'immobili, che si
fanno per donazione o per eredità.
Ora questo secondo caso può lasciarsi sotto l'impero dei principii generali. Quando la Cassa di risparmio riceve una donazione, od un'eredità, potrà
domandare l'autorizzazione; e sarà poco male; il
tempo ci sarà sempre. Ma quando invece si tratta
d'una Cassa di risparmio che ha dato in prestito
un capitale, con ipoteca sopra un fondo, e questo
fondo viene espropriato e si vende al pubblico incanto, può essere assolutamente necessario per la
Cassa di risparmio di concorrere all' incanto per
evitare che il fondo resti aggiudicato per un prezzo
insufficiente, in modo che il suo credito non resti
utilmente collocato. E non basterebbe di rispondere che il decreto reale in questo caso verrebbe
sempre, perchè vi potrebbero essere dei ritardi,
potrebbe l'autorizzazione non arrivare in tempo,
e la Cassa di risparmio essere esposta ad un danno
irreparabile giacche mancando 1' autorizzazione,
potrebbero gli altri concorrenti invocare la legge
per escludere la Cassa di risparmio dal concorrere
all'incanto.
Per questi ragioni io raccomando alla Commissione ed all'onore?ole ministro questo primo emendamento.
Vengo al secondo.
Il primo capoverso dell'articolo 17, cui ho fatto
cenno un momento fa, ha per scopo di stabilire
un termine entro il quale le Casse di risparmio
che hanno acquistato, per eredità, per donazione, o per tutela dei loro crediti, un immobile,
debbano necessariamente rivenderlo.
Io non ho niente da dire contro il principio;
non contesto la convenienza di evitare che beni
immobili si accumulino nelle mani di enti morali.
Trovo dunque giustissimo che un termine si stabilisca, perchè queste proprietà vengano rivendute: ma credo che il termine di cinque anni
proposto coll'articolo ministeriale, e accettato
dalla Commissione, sarebbe un termine troppo
breve.
In tutti i casi, ma più specialmente nel caso
della espropriazione forzata, io credo che un termine di soli cinque anni metterebbe le Casse di
risparmio in una condizione molto svantaggiosa,
le metterebbe nel caso di non avere alcuna probabilità di vendere bene, di vendere per il giusto
prezzo gli immobili acquistati.
Camera d&i Deputati
TORNATA DEL
7
MARZO
È certo che chi è costretto a vendere, ha sempre minore probabilità di vendere per il giusto
prezzo di chi non ha bisogno di venderà.
Ammettendo dunque che debba limitarsi il
tempo per il quale le Casse potranno conservare
queste proprietà, occorre sempre che il limite sia
abbastanza largo, perchè esse possano provvedere
al loro interesse e non siano sottoposte a un vero
svantaggio.
Nel caso della espropriazione forzata, una
Cassa di risparmio che è stata costretta a comprare un fondo perchè nessun altro dei concorrenti offriva un prezzo sufficiente a coprire il suo
credito, si trova sempre nella necessità di aspettare un certo tempo perchè, in circostanze più
favorevoli, altri concorrenti possano presentarsi,
che siano disposti a dare un prezzo maggiore. Lo
stabilire questo termine perentorio di cinque anni
produrrà molto probabilmente questo risultato, che
il danno evitato provvisoriamente coli' acquisto
sarà poi sopportato egualmente, e forse in proporzioni più gravi, dopo cinque anni.
Noi dunque raccomandiamo alla Commissione
e all'onorevole ministro il nostro emendamento
che consisterebbe nel portare il termine da cinque a dieci anni.
Presidente. Ha facoltà di parlare l' onorevole
Zucconi.
Zucconi. A quest'articolo 17 io propongo un
emendamento forse più radicale di quello presentato dall'onorevole Cambray-Digny : esso però
si ispira alle medesime ragioni accennate dall'onorevole preopinante.
Io vorrei che si facesse a meno in modo assoluto dell'autorizzazione preventiva e del decreto reale per gli acquisti degli immobili da
parte delle Casse di risparmio, sopprimendo non
tutto l'articolo, ma il primo alinea dell'articolo
stesso.
Io m'ispiro agli stessi motivi, come già dicevo,
già accennati dall'onorevole Cambray-Digny. In
molti casi, e l'esperienza ce lo insegna, questi
Istituti, per tutelare i loro crediti, per rifarsi
di danari mutuati, sono costretti a concorrere
all'espropriazione dei beni dei debitori, e può
avvenire che ne restino deliberatari.
L'ottenere il decreto reale preventivo è cosa
ben difficile, e spesso può essere un ostacolo tale
da impedire affatto che questi Istituti si valgano
delia facoltà di adire all'asta, poiché i ritardi
che si frappongono a che il decreto venga sono
tali, che spesso l'asta si eseguirebbe senza che gli
enti siano autorizzati di adire ad essa.
D'altra parte io penso : quaì'è lo scopo òhe i
Atti
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2a
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DISCUSSIONI —
legislatore si propone con quest'articolo 1 7 ? Lo
scopo è indicato nella relazione del Ministero ed
in quella della Commissione con queste parole :
u Impedire la creazione di nuove manomorte,
con una soverchia immobilizzazione del capitale, n
Ora io dico : voi raggiungerete lo scopo medesimo col lasciar scritta nella legge la disposizione dell'ultimo alinea dell'articolo 17, cioè con
l'obbligo imposto alle Casse di risparmio di vendere entro i cinque anni gl'immobili che per
avventura avessero acquistati. Quest'obbligo evidentemente ha per conseguenza che se le Casse
di risparmio si dedicassero agli acquisti d'immobili, esse entro i cinque anni, comunque sia, dovranno spogliarsi dei beni acquistati ; porta anche
quest'altra conseguenza indiretta, che le Casse di
risparmio, sapendo che hanno l'obbligo di vendere entro cinque anni gli immobili acquistati,
se non hanno l'assoluta necessità di farne l'acquisto, non si esporranno ad adire alle aste e cercheranno di non esser deliberatane dei beni.
Vedendo perciò che lo scopo dell'articolo 17
sì raggiunge senza questo vincolo del decreto
reale preventivo, io ho proposto che la prima
parte dell'articolo 17 stesso sia soppressa. Però
resta sempre un'eccezione da farsi per gli stabili necessari sia per la residenza della Cassa, sia
per gli altri fini della eventuale gestione di cui
all'articolo 5.. Nel qual caso io ammetto l'eccezione contemplata nell'articolo 17 ma con una
sola modificazione, la quale io manterrei anche
se l'articolo 17 rimanesse come lo ha proposto la
Commissione.
.
Io domando che alle parole " non possono
acquistare altri beni stabili oltre quelli necessari!
per risiedervi, ecc. „ si aggiungano, dopo la parola necessarii, le parole: " in tutto od in parte. n
E questo mio emendamento è ispirato da una
ragione molto evidente.
Molte delle nostre Casse di risparmio hanno
aegli edilìzi che non servono o che non sono in
tutto necessarii agli scopi, che esse si propongono.
Per una parte questi edifici servono ad uso di
Ufficio della Cassa locale, per un'altra parte essi
ùngono affittati.
Ora così come suona l'articolo 17 parrebbe
che le Casse potessero ritenere la parte dell'edifìcio che serve ai loro uffici e dovessero vendere
l'altra parte.
Ognun vede come lo spezzare la proprietà di
questi edilìzi sarebbe dannoso e per l'edificio
174
Camera dei
TORNATA D E L 7 MARZO
Debutad,
1888
stesso e pel suo valore; io vorrei perciò che si
ponesse nell'articolo quest'aggiunta u in t ^ i i j od
in parte necessarii „ perchè se anche un edificio
fosse necessario in una sola parte potesse esser
ritenuto in proprietà da una Cassa di risparmio.
Dopo ciò non aggiungo altro, poiché vedo che
questo concetto di diminuire i vincoli che derivano da quest'articolo 17 viene sostenuto anche
da altri colleghi.
Presidente, Do lettura dell'articolo sostitutivo
che propone l'onorevole Zucconi:
" Le Casse di risparmio debbono vendere nel
termine non maggiore di cinque anni gli stabili
che acquistano occasionalmente a tutela dei loro
crediti, o per eredità o per donazione.
" Per decreto reale, previo parere del Consiglio
di Stato, il detto termine potrà essere prorogato.
" Sono eccettuati dalle disposizioni di questo
articolo gli stabili in tutto od in parte necessari
per la residenza dei. loro uffici, o per adempiere
ai loro fini, o per altre eventuali gestioni di cui
all'articolo 5. „
L'onorevole Ruspoli ha pur presentato un
emendamento che sarebbe il seguente:
Dopo le parole u non possono acquistare, ecc.,
Potranno però acquistare quegli stabili che
fossero forzosamente venduti all'asta pubblica, e
sopra 1 quali avessero importanti interessi ; potranno anche edificare, o concorrere alla costruzione di stabili che abbiano uno scopo igienico e
di beneficenza. „
u
Ha facoltà, di parlare l'onorevole Ruspoli.
Ruspoli* Io aveva presentato un emendamento
al quale hanno aderito in gran parte altri colleghi; ma quando venisse accolto quello proposto
dall'onorevole Zucconi il mio non avrebbe ragione
di essere, poiché una volta che si togliesse la
proibizione alle Casse di risparmio di acquistare
stabili non avrei più nulla a dire.
Ma se il ministro e la Commissione avessero deliberato di mantenere. assolutamente questa proi*
bizione di comprare stabili, io richiamerei l'attenzione dell'onorevole ministro e della Commissione
su questo punto^ se sia giusto, cioè, di impedire alle
Casse di risparmio di concorrere alla fabbricazione di stabili i quali avessero per iscopo la beneficenza e l'igiene.
Voi nell'articolo 19 della presente legge prevedete un fondo di beneficenza, volete voi che
questo fondo di beneficenza non sia poi impiegato
come la Cassa di risparmio desideral e corne i
bisogni richiedano? Volete voi in alcune città
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Camera dei Deputati
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a
ìli cui le Casse di risparmio si fanno intraprenciitrici di case per classi povere, impedirle di fare
ciò?"Volete impedire loro di concorrere ad aiutare
quelle benefiche istituzioni, che mirano allo scopo
di migliorare le abitazioni dei poveri ?
Io credo che questa idea non sia nell'animo di
alcuno ; per conseguenza ho ferma speranza che
l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione
vorranno accettare il mio emendamento, che è
identico a quello proposto dall'onorevole Cambray-Digny nella sua prima parto.
E impossibile impedire che le Casse di risparmio concorrano alla compra di quelli stabili su
cui hanno delle ipoteche e degli interessi importanti.
Sono persuaso che su questa prima parte non
possono sorgere difficoltà, e sono sicuro che l'onorevole ministro e la Commissione accetteranno
la mia proposta.
Ma io aggiungo anche una preghiera : quella,
cioè, di non togliere alle Casse di risparmio il
mezzo di aiutare le classi operaie come credono
meglio ; e credo che il miglior mezzo di beneficarle sia quello di migliorare le abitazioni tanto
dal lato igienico che dal lato dell'economia.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Mussi.
Mussi. Io appoggio l'emendamento presentato
dall'onorevole Cambray-Digny ; desidero anzi di
vedere allungato ancora più il termine entro cui
le Casse di risparmio sono obbligate a vendere
gli stabili.
È evidente che quando esse entrano in possesso di stabili per mancanza di pagamento dei
loro crediti, generalmente trovano questi stabili
in una condizione pessima, perchè se il proprietario si fosse trovato in una condizione appena
discreta, si sarebbe fatto un dovere, anche per
vantaggio suo di pagare gli interessi maturati.
Dunque le Casse di risparmio si trovano per lo
più in possesso di stabili eccessivamente sfruttati.
In questi casi, oltre le ragioni validissime dette
dall'onorevole Cambray-Digny, il termine troppo
breve può permettere delle speculazioni dannose
agli interessi delle Casse.
È evidente che gli stabili stessi in breve tempo
non possono raggiungere quel rinsanguamento, mi
si permetta la frase, quelle condizioni necessarie
per mettere al sicuro il capitale anticipato dalla
Cassa di risparmio.
Io poi confesso francamente, senza far torto a
Pèssimo credo, che le amministrazioni pubbliche,
anche quelle delle Casse di risparmio, sieno cat-
i ti ve conduttrici di fondi ; dunque in questi casi
molte volte una amministrazione di Cassa di risparmio avveduta, cerca di fare contratti d'affitto a termini piuttosto lunghi ; si accontenta di
una mercede d'affitto anche limitata, ed impone
considerevoli migliorìe.
Per queste ragioni crèdo che il termine da
imporsi per la vendita debba esser ragionevolmente lungo. Per lo più gli affitti, in molte regioni d'Italia, si fanno di nove e spesso di 12
anni; e questi termini novennali 0 dodicennali
hanno la loro ragione di essere nella rotazione
agraria, la quale varia secondo le regioni, secondo le condizioni dell'agricoltura; perchè è
chiaro che la rotazione agraria di un fondo irriguo
è diversa da quella di un fondo asciutto.
Dovendo quindi fare una legge generale, a me
pare che in questi casi si debbano prendere i
termini più lunghi; ed io proporrei il dodicennio.
Io sono confortato in questa mia opinione, anche
dal parere della nostra illuminatissima Commissione, la quale all'articolo 31 quando stabilisce
nelle disposizioni transitorie, come le Casse di
risparmio debbano mettersi in regola con l'attuale legge, prescrive al comma terzo, che le
Casse di risparmio dovranno alienare, dentro un
decennio gli immobili di cui non è consentita la
conservazione.
Dunque questo periodo del decennio è già accettato in un altro caso dalla Commissione.
Io pregherei, nel caso attuale, di accettare il
dodicennio.
Certamente non faccio una proposta concreta;
se la Commissione vorrà insistere nel decennio,
mi acquieterò ; ma io credo, che, per dar luogo
a quella rotazione di affitti più lunghi, come si
usa in molte regioni, e specialmente nelle regioni
dove l'agricoltura è più intensiva, sarà più utile
accordare il dodicennio.
Presidente. Onorevole Cuccia, ha facoltà di
parlare.
Cuccia. Anch' io mi associerei all'emendamento,
proposto dall'onorevole Cambray-Digny, ma desidererei una sufficiente spiegazione del perchè
l'onorevole proponente ha creduto di limitare
l'esenzione dalla sovrana autorizzazione, solamente
ai beni stabili, che si acquistano occasionalmente
a tutela dei proprii crediti e non estenderla anche
ai beni stabili, che si acquistano per eredità, 0
donazione.
Io credo che in questa legge non sia nè giusto,
nè opportuno ispirarsi ai principii che i n f o r m a r o n o
la legge del 1850.
Riportiamoci al 1850; rammentiamo di quali
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DISCUSSIONI —
enti morali era allora popolato il paese, e troveremo la ragione per cui il legislatore cercò di limitare la manomorta, per quanto era possibile,
Ma oggi non siamo più di fronte a quella condizione di cose.
La Cassa di risparmio, istituto eminentemente
civile e civilizzatore, riceve per donazione, per
eredità, dei capitali.
Certamente, nessuno sente la necessità che oggi
un decreto reale autorizzi le Casse di risparmio
ad accettare un legato di un milione, che può
lasciar loro un ricco privato.
Allora se non deve essere autorizzata l'accettazione di un milione in danaro, perchè autorizzare il legato di una tenuta la quale può essere
venduta fra 5 anni e perciò commutata in danaro.
Io credo, che, in rapporto alle Casse di risparmio, debba essere mantenuto il divieto di
acquistare stabili, come è prescritto nel primo
comma dell'articolo, ogni qualvolta si vogliono
fare degli acquisti volontari, come un mezzo per
impiegare il danaro della Cassa.
Questo sì, non dovrebbe essere ammesso, a
meno che non avvenisse il caso a cui accennava
poco fa l'onorevole Ruspoli, che la Cassa volesse
acquistare degli stabili allo scopo di costruire
delle case operaie. E d un acquisto di questa
specie comprendo che non possa essere fatto legalmente senza l'autorizzazione governativa. Ma
quando arriva per eredità o per donazione un
lascito, sia di capitali, sia di stabili, io non trovo
ragione alcuna della necessità del decreto reale.
Ecco perchè io vorrei pregare l'onorevole
Cambray-Digny di accettare questa mia proposta, lasciando il primo comma dell'articolo 17
come sta, e dicendo nel secondo: u Non occorrerà
il decreto di sovrana autorizzazione per i beni
stabili che si acquistano occasionalmente a tutela
dei loro crediti, o per eredità o donazione, dovendo
però questi beni essere venduti nel termine, ecc. „
Insomma io trasporterei alla fine del comma
il primo inciso, facendolo precedere dalla dichiarazione che non occorre il decreto reale di autorizzazione.
_ Per quello che riguarda poi la proposta che
è fatta, mi pare dall'onorevole Mussi, di volere cioè, se non ho male inteso, prorogato il
termine di 5 anni in cui la vendita è obbligatoria, io farò osservare che mi pare che provveda abbastanza l'ultima parte dell'articolo. Questo termine di 5 anni non è perentorio, non è
improrogabile. Quando una Cassa di risparmio ha
avuto le sue buone ragioni di non vendere in
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era
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Deputali
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5 anni, essa potrà facilmente ottenere la proroga
di altri 5 anni, e ciò mi pare che basti.
Perchè trattandosi di vendere, deve trovarsi
il modo di vendere vantaggiosamente per l'Istituto. Ma come è mai possibile concepire il divieto
della proroga, quando u n Istituto può dimostrare
che non ha potuto vendere a prezzo conveniente ?
Ad ogni modo questa è questione secondaria o
piuttosto di redazione. L a questione di principio
mi pare che sia questa: mantenere l'esenzione
dalla sovrana autorizzazione non solamente quando
si va all'asta pubblica, per garentire il propria
credito contro il debitore che non pagò volontariamente e si dovette costringere a pagare mercè
esecuzione forzata o transazione; come quando
si tratti di beni stabili o immobili donati o
pervenuti per legato o in eredità.
Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole
Cambray-Digny.
Cambray Digny. Avevo domandato di parlare per
rispondere all'onorevole Cuccia, il quale propose
alla prima parte dell'articolo un emendamento alquanto più largo di quello che noi avevamo proposto. Altri, invece, sempre nell' intendimento
di proporre qualche cosa di più lato di quello
che noi abbiamo proposto, vorrebbero che la
prima parte dell'articolo fosse assolutamente cancellata. Io credo che questo secondo partito non
possa preferirsi, perchè secondo me (non so se
sono d'accordo in ciò con l'onorevole Cuccia)
oggi che le Casse di risparmio diventano enti
morali, potrà essere più o meno discutibile se
l'applicazione della legge del 1850 sia utile; m a
è certo che se noi non facciamo un articolo di
legge per escluderla, la legge del 1850 si applica
necessariamente.
Dunque se noi vogliamo che le Casse di risparmio abbiano facoltà di acquistare immobili
senza autorizzazione, noi non dobbiamo limitarci
a cancellare questo primo capoverso.
Il divieto tolto da questa legge, resterebbe nella
legge del 1850 ; ed i tribunali dovranno applicare
la legge del 1850.
Ma io non avrei difficoltà di accettare l'allargamento proposto dall' onorevole Cuccia, e sarò
lieto se la Commissione ed il ministro l'accetteranno ; però se la Commissione e il ministro non
accetteranno questo allargamento, io insisterò sempre perchè sia accettato 1' emendamento da noi
proposto.
Quanto poi alla seconda parte, al secondo emendamento nostro, mentre ringrazio l'onorevole Mussi
dell' appoggio che ha dato alla nostra proposta,
mi permetto di osservare all'onorevole Cuccia cho
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Camera dei
DISCUSSIONI —• TORNATA DEL 7 MARZO
ii prolungamento cìie noi chiediamo al termine
di 5 anni assegnato nel progetto, non sarà davvero
inutile. Non escluderà, in casi eccezionali, una
ulteriore proroga che potrà esser data con decreto
reale, ma questa proroga non avrà bisogno di essere chiesta e data fuorché in casi veramente eccezionali. Mentre se noi prendiamo un termine
così "breve come quello proposto, avverrà che il
provvedimento eccezionale diverrà la regola. Io
dunque spero che l'onorevole Cuccia non vorrà
opporsi neanche a questa seconda parte del nostro emendamento.
Presidente. Ha facoltà di parlare F onorevole
relatore.
Carmine, relatore. La Commissione per verità
non si aspettava cosi numerose contradizioni
circa il disposto di questo articolo, che ad essa
sembrava uno dei più naturali, dei più necessari
in una legge che regolasse l'ordinamento delle
Casse di risparmio.
He non si può contestare la norma che viene
salinità dall'articolo successivo, che gì' impieghi
dei fondi appartenenti o depositati alle Casse di
risparmio devono esser fatti coi requisiti della
più facile riscossione e realizzazione, ne consegue
di necessità che la facoltà di acquistare beni stabili nelle amministrazioni delle Casse di risparmio
deve essere limitata il più che sia possibile. Ora
a noi sembrava che a questo concetto rispondesse precisamente l'articolo come fu proposto dal
Ministero, e come la Commissione lo aveva accettato con lievi modificazioni.
Procurerò di passare in rassegna i diversi emen •
damenti che sono stati svolti, per quanto lo potrò
fare, essendomi quasi tutti questi emendamenti
riusciti nuovi al momento della discussione. E a
questo proposito, poiché l'ora mi fa credere che
siamo prossimi alla fine della seduta, io devo a
nome della Commissione, rivolgere una preghiera
a tutti i colleghi i quali avessero emendamenti
da proporre ai successivi articoli del disegno di
legge, di volerli depositare al banco della Presidenza fino da questa sera, come, se non erro, prescrive anche il regolamento della Camera, in modo
che la Commissione possa prenderli in esame,
prima che vengano in discussione i singoli articoli.
Venendo ora ai diversi emendamenti proposti
a questo articolo, considererò, prima, quello degli
onorevoli Pelagatti, Cambray-Digny e Guglielmi,
pel quale al primo comma dell'articolo, sarebbero aggiunte le parole: " e quelli dei quali occorra
l'acquisto per tutelare i loro crediti nei casi di
espropriazioni forzate. n
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Deputati
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La Commissione non ha alcuna difficoltà di accettare questo emendamento.
Ad essa sembrava inutile, perchè il concetto
era già compreso nel secondo comma dell'articolo. Però essa riconosce l'opportunità di specificare più chiaramente che, per l'acquisto di tali
stabili, non occorre la preventiva autorizzazione
per decreto reale; e, poiché a questo scopo mira
il primo degli emendamenti dell'onorevole Cambray-Digny e altri colleghi, la Commissione è
disposta ad accettarlo.
Riguardo al secondo emendamento degli onorevoli Cambray-Digny, Pelagatti e Guglielmi, al
quale si è associato, ampliandolo, l'onorevole
Mussi-, io devo dichiarare, se mi è lecito fare una
dichiarazione personale, che in principio sopra
questo punto era anch'io dell'avviso dei propo»
nenti questo emendamento, e in seno alla Commissione, aveva propugnato la proposta della Commissione permanente delle Casse di risparmio, che
questo termine di cinque anni fosse alquanto allungato, Però io mi sono persuaso delle considerazioni
che furono esposte, in seno alla Commissione, da
altri membri di essa, le quali possono riassumersi
così: dal momento che si ammette che questo termine possa essere prorogato per decreto reale, è
utile che sia stabilito in una misura alquanto
limitata.
È utile, perchè così si esprime, con maggiore efficacia, il concetto che le Casse di risparmio devono astenersi, il più che sia possibile,
dall' impiego dei loro capitali in beni immobili, e
che, quando, per necessità di cose, siano costrette
a fare taluni di questi impieghi, devono liquidarli nel più breve termine possibile.
Si è detto; sta bene, ma se voi prescrivete
un termine cosi breve, pur lasciando che si possano fare eccezioni, in fatto, la eccezione diventerà la regola.
Sia pure così ; ma noi crediamo che, anche se
sarà così, sia utile che la legge metta, in via
normale, un termine più breve: perchè, ripeto,
mettendo questo termine più breve, restano maggiormente eccitate le amministrazioni delle Casse
di risparmio ad alienare gli stabili eventualmente
acquistati nel più breve termine possibile. Quando
si mettesse un termine così largo, che raramente
potesse richiedere la proroga per decreto reale, b
probabile che, anche quando questa proroga non
fosse necessaria, molte amministrazioni rallenterebbero l'opera di liquidazione di questi fondi;
mentre, ripeto, è negli intendimenti della Commissione, come deve essere negli intendimenti di
i chi vuole un retto ordinamento delle Casse di
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di togliere la formalità dell' autorizzazione per
decreto reale, dal momento che non può in nessun
modo recare imbarazzi all'amministrazione delle
Casse di risparmio, e dal momento che essa è
conforme a tutto il resto della nostra legislazione.
Un'ultima proposta alla quale devo rispondere è
quella che fu esposta dall'onorevole Ruspoli, i!
quale vorrebbe che quest'articolo fosse redatto in
modo da non impedire alle amministrazioni delle
Casse di risparmio di prender parte a costruzioni
destinate a scopo di beneficenza. Ma noi crediamo
che in quella misura nella quale tal permesso
possa essere ragionevolmente accordato alle amministrazioni delle Casse di risparmio, provveda
sufficientemente l'articolo 19 del disegno di legge,
il quale determina quanta parte degli utili annuali
d'una Cassa di risparmio possa essere erogata a*,
scopo di beneficenza.
Evidentemente in questi scopi di beneficenza
possono essere inclusi anche quelli che si riferiscono all'erezione di fabbricati a scopo di beneficenza. Ciò che la legge vuole è che non siano
le Casse di risparmio le quali facciano direttamente la beneficenza.
Se si tratta di alcune di quelle gestioni che l'articolo 6 del disegno di legge concede alle Casse
di risparmio, anche coll'adozione dell'articolo proposto dalla Commissione
Ruspali. Domando di parlare.
Carmine, relatore.... è data alle Casse stesse facoltà di avere i fabbricati che occorrono a questo scopo.
Ma se si tratta di vere operp, di beneficenza
che non abbiano carattere economico, il concetto
della legge, il concetto del F mistero, io credo, e
certo della Commissione K -stato quello che le Casse
di risparmio possano QQ^correre a queste opere
di beneficenza, ma noi} abbiano ad assumerle esse
stesse direttamente.
A questo concetto la Commissione non crede
dover derogare,, come non credo che vorrà derogare l'onorevok ministro.
Presidente* H a facoltà di parlare l'onorevole
Cuccia.
Cuccia, Veramente l'onorevole relatore della
Commissione, discorrendo poco fa sull'emendamento proposto dall'onorevole Cambray-Digny,
disse tal cosa che mi aveva aperto il cuore alla
speranza di vedere interamente accolto il mio
Carmine, relatore. Ora, sta bene che non sia modesto, non dico, emendamento, ma ampliamento
ereato quest'eventuale imbarazzo alle Casse di della proposta Digny.
risparmio, ma questo argomento non regge più
L'onorevole relatore diceva che la Commissione
per riguardo ai casi di donazione o di eredità. era precisamente nell'ordine delle idee della proQuindi non vedrei la necessità per questi casi posta Digny e che credeva anzi che nel modo
risparmio, che le Gasse di risparmio stesse posseggano, il meno che sia possibile, beni stabili.
Non so se ricordo tutto l'emendamento proposto dall'onorevole Zucconi ; ma la impressione
che esso fece a me ed agli altri colleghi della
Commissione, quando ne udimmo la lettura, fu
tale, che ci sembrò di non doverlo accettare, se
non in una piccola parte.
L'onorevole Zucconi vorrebbe che, dove si indicano gli stabili necessari alle Casse, per risiedervi coi loro uffici, si dicesse: necessari, in
tutto od in parte, per risiedervi coi loro uffici, E
ciò, perchè può avvenire che taluni stabili siano,
in parte soltanto, destinati agli uffici di una Gassa
di risparmio, e, della parte restante, la Gassa di risparmio tragga profitto affittandola. Ora, osserva
l'onorevole Zucconi, come volete, in questo caso,
che si- regoli la Cassa di risparmio? Volete che
essa abbia ad alienare quella parte di stanile
che non gode effettivamente, coi propri uffici?
Per verità, la Commissione credeva, che questo
dubbio non potesse sorgere, anche con l'articolo
com'era proposto dal Governo e dalla Commissione stessa; però, poiché il dubbio è stato sollevato, noi acconsentiamo a chiarirlo ; acconsentiamo, quindi, alla introduzione di queste parole:
in tutto od in parte.
Devo rispondere all'onorevole Cuccia", il quale
vorrebbe che la autorizzazione da ottenersi per
decreto reale fosse esclusa non soltanto per gli
stabili che le Casse di risparmio devono acquistare eventualmente a tutela dei loro crediti, ma
anche per quelli che esse acquistano per eredità o
per donazione.
Farmi che su questo punto abbia già risposto
alle considerazioni esposte dall'onorevole Cuccia
l'onorevole Cambray-Digny nel suo ultimo discorso.
In ogni modo a me pare che questa nuova proposta dell'onorevole Cuccia non sia accettabile.
Io vedo la necessità di togliere cjuesta autorizzazione per decreto reale quando si tratta di acquisti per espropriazione, di acquisti all'asta pubblica, a tutela dei crediti delle Casse di risparmio,
perchè, prescrivendo in qtiesto caso il decreto
reale, potrebbe avvenire che questo non sia stato
già emanato al momento in cui la Cassa di risparmio avrebbe bisogno di servirsene.
Cuccia. Chiedo di parlare.
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DISCUSSIONI —
come era scritto l'articolo si potesse chiaramente <
intendere che si richiede la sovrana autorizzazione pei casi previsti al n. 1 ; che per quelli
del n. 2 è troppo chiaro, almeno così p a r e v a alla
Commissione, che non ci fosse bisogno dell'autor i z z a z i o n e ; però continuava a dire il relatore, che
insistendo l'onorevole D i g n y per togliere ogni
dubbio egli accettava il suo emendamento.
E d allora io dissi : a togliere i dubbi sarà
anche accolta la proposta mia.
E noti la Camera che v e r a m e n t e a me p a r e
che questo voleva la Commissione e questo il Ministero proponeva imperocché in questo secondo
comma è creato u n surrogato all'autorizzazione
preventiva.
A che serve l'autorizzazione p r e v e n t i v a ? A
non fare accumulare con danno dell'economia
pubblica e dello scopo dell'Istituto stesso, troppi
beni stabili, in sue mani. Ecco il perchè del decreto preventivo, dell'autorizzazione.
P e r ò si mantiene l'autorizzazione per gli acquieti volontari; ma per acquisti in cui la parte
acquirente direi, ò p u r a m e n t e passiva, fino ad un
certo punto, non c ' è bisogno dell'autorizzazione
preventiva, ma si crea un surrogato, l'obbligo
della vendita entro i cinque a n n i ; ed ecco come
con questo surrogato si a r r i v a al medesimo scopo.
D u n q u e non si voleva originariamente, non si
voleva affatto imporre autorizzazione ne per gli
acquisti all'asta pubblica o transazione a cautela
dei propri crediti, ne per acquisti di stabili per
donazioni o per eredità.
Ma si dice: noi abbiamo lo disposizioni generali, la legge sulle m a m m a r i e , il Codice civile, che
prescrivo che i corpi morali per accettare donazioni o eredità hanno bisogno d'autorizzazione, e
qui non discutiamo ora u n a r i f o r m a a questa p a r t e
generale della legislazione.
Io mi permetto d'osservare che quest'obiezione
non cade a proposito. Il Codice civile prescrive
questa disposizione, ma la prescrive non solamente
per gli stabili, ma anche per le donazioni di capitali e di cose mobìli. D u n q u e , io dico, che bisogno
si aveva di faro un articolo ad hoc nella specie?
Che bisogno di dire precisamente che vi d e b b a
essere l'autorizzazione? L a p a r t e generale della
legislazione resta tale e quale. Ad ogni modo sar e b b e forse vietato al P a r l a m e n t o in rapporto ad
un determinato ente morale, in rapporto alle Casse
di risparmio autorizzarle ad accettare u n patrimonio, un'eredità, con l'obbligo di vendere gli
stabili entro u n tempo determinato ?
D u n q u e per queste considerazioni e trovando
nella proposta originaria del Ministero ed in quella
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della Commissione, il surrogato all'autorizzazione
p r e v e n t i v a nell'obbligo della v e n d i t a in u n termine ristretto, io credo che ia Commissione potrebbe accettare la proposta che da noi si faceva,
di lasciare immutato l'alinea primo dell'articolo 17
ed aggiungere infine dello stesso, per maggior
chiarezza, che per tali acquisti non occorre l'autorizzazione richiesta nel comma precedente.
Un'altra cosa io voleva dire e conchiudo : nel
primo comma si dice che u le Casse di risparmio,
senza speciale autorizzazione da ottenersi p e r
decreto reale su proposta del ministro di agricoltura e commercio, non possono acquistare altri
beni stabili oltre quelli necessari per risiedervi
coi loro uffici o per adempiere ai loro fini o per
altre eventuali gestioni. „ Io domando all'onorevole ministro : se voi avete f a t t a eccezione per
questi casi, nei quali non richiedete la sovrana
autorizzazione, chi sarà il giudice se l'acquisto
dello stabile sia, oppur no, volto all'adempimento
d e l f i n e delle Casse di r i s p a r m i o ? I n questi casi
non si viene ad ottenere preventivamente l'autorizzazione, l'acquisto è v a l i d a m e n t e f a t t o ; e quindi
a me p a r e che, m e n t r e da u n a p a r t e si vuol limit a r e la facoltà degli acquisti per m a n t e n e r e le
Casse di risparmio nei limiti del loro scopo, dall'altra p a r t e però si lascia che esse giudichino
inappellabilmente se gli stabili acquistati servano
0 non servano all'adempimento del loro ufficio.
I n questo caso, onorevole Ruspoli, non a v r e m m o
bisogno noi di aggiungere emendamenti perchè
nei fini delle Casse di risparmio e di u n Istituto di previdenza vi può essere anche questo :
di concorrere a migliorare la condizione dell'operaio e quindi a procurargli u n ' a b i t a z i o n e
sana ed a più discreto prezzo; ed allora non ci
sarà bisogno di ottener l ' a u t o r i z z a z i o n e : in forza
dell'articolo 17 la Cassa di risparmio può f a r e
l'acquisto di u n a zona di terreno e costruirvi
dei fabbricati a quello scopo.
E che cosa a v v e r r à di quegli acquisti fatti coll'autorizzazione p r e v e n t i v a ? Non può anche in tal
caso sorgere il bisogno, anzi, la necessità della vend i t a ? Ma intanto, secondo l'attuale disegno, non
vi sarà termine alcuno per l'adempimento di u n
obbligo simile, che s'impone ad ogni ordinata a m ministrazione. Coloro i quali non vendono entro
1 cinque anni un acquisto fatto per via di eredità
o di donazione e che potrebbe esser molto proficuo alle Casse di risparmio saranno condannati
in v i r t ù dell'articolo 29 ad una multa di lire mille,
e coloro i quali commetteranno la colpa di aver
acquistato uno stabile di nessun utile, di nessun
vantaggio alle Casse e di t r a s c u r a r n e indefinita-
Camera dei Deputati
Atti Parlamentari
LEGISLATURA IVI — 2 SESSIONE — DISCUSSIONI —- TORNATA DEL 7 MARZO 1 8 8 8
a
mente la vendita non assumeranno alcuna respon- ? Dunque la Commissione propone che si sospenda ogni deliberazione su questo articolo 17
sabilità.
Per completare il sistema bisogna aggiungere affinchè essa possa prendere in esame i vari emenche il ministro di agricoltura e commercio allor- damenti proposti.
Siccome questa proposta della Commissione è
quando gli risultassero per via di rapporti o reclami che gli stabili acquistati con la previa auto- conforme al regolamento della Camera, così io
rizzazione anziché di vantaggio sono di peso, rimando la discussione a domani.
all'amministrazione della Cassa potesse subito preAvverto la Camera che è stata distribuita la
scrivere un termine, perchè la Cassa provveda a relazione sul disegno di legge per venire in socsbarazzarsi con un utile maggiore di tale ingombro. corso ai danneggiati dalle valanghe.
Insomma io concludo dicendo che se la ComSiccome questo disegno di legge è stato dichiamissione volesse fare per questo emendamento rato urgentissimo, io proporrei che fosse discusso
dell'onorevole Digny, a cui mi sono associato an- e votato domani prima d'ogni altro.
ch'io, quel che ha fatto testé per un altro mio emenSe non vi fossero opposizioni, domani si discudamento, cioè non permettere, non obbligare la terebbe prima questo disegno di legge; poi lo
Camera a prendere una deliberazione questa sera, svolgimento di una proposta di legge dell'onorema farne oggetto di riesame rimandando la deli- vole Coccapieller; quindi si ripiglierebbe la diberazione a domani, io credo farebbe cosa buona scussione del disegno di legge sulle Casse di rinell' interesse della legge.
sparmio.
Voci. Domani! domani!
Cuccia. Chiedo di parlare.
Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.
Presidente. Ne ha facoltà.
Se mai la Camera credesse rinviare la discusCuccia. La Commissione permanente per il resione a domani, io non avrei nessuna diffi- golamento
della Camera ha presentato da diversi
coltà.
giorni
la
relazione
alcune proposte riguarPresidente. La Commissione desidera che siano danti il regolamentosopra
stesso.
trasmessi ad essa gli emendamenti per essere esaIo
pregherei
dunque
la Camera affinchè, apminati domani?
pena
posto
termine
alla
discussione del disegno
Trompeo. (Presidente della Commissione). La di legge delle Casse di risparmio,
qualche
Commissione non ha difficoltà di accettare la giorno successivo, volesse esaminareo lein proposte
proposta dell'onorevole deputato Cuccia affinchè di modifiche al nuovo regolamento, che sono
anche quest'articolo 17 sia rimandato al suo tanto urgenti, per lo meno, alcune delle stesse.
esame.
Presidente. L'onorevole Cuccia fa osservare che
A tal effetto la Commissione ha già deliberato
è
stata
presentata la relazione su alcune proposte
di riunirsi domani mattina alle dieci per esamiper
il
regolamento della Camera, ed in nome
nare l'articolo 17.
della
Giunta
permanente per il regolamento prega
Pregherei l'onorevole presidente di volere in-^ che sieno inscritte
del giorno per la divitare gli onorevoli deputati che avessero emen- scussione. Saranno nell'ordine
inscritte
nell'ordine
giorno,
damenti da presentare a depositarli sollecitamente salvo però lo stabilire il giorno preciso deldella
disul banco della Presidenza, alla quale rivolgo, a scussione.
nome della Commissione, preghiera di volerli ad
Avverto intanto la Camera che fra queste proessa comunicare, affinchè nen abbia a succedere
poste,
alcune sono d'ordine secondario, mentre
come oggi, che abbiamo avuto diversi emendaaltre,
come
per esempio quella che si riferisce al
menti stampati, ma poi ne ebbimo una nuova vaduplice
sistema
della convocazione degli Uffici e
langa di improvvisati.
delle
tre
letture,
sono di molta gravità ; per la qual
Presidente. Io rinnovo la preghiera, che già cosa io prego la Camera
di volere fin d'ora esamifeci l'altro giorno agli onorevoli deputati che pos- narle e studiarle attentamente,
affinchè, quando
sono avere intendimento di presentare degli emen- esse verranno in discussione, possano
gli onoredamenti, cioè che abbiano la compiacenza di ri- voli deputati essere già illuminati in proposito.
mettere alla Presidenza i loro emendamenti, afNon essendovi nell'ordine del giorno degli Uffizi
finchè la Presidenza possa farli stampare e co
alcuna
legge da esaminare; per mancanza di lamunicarli alla Commissione. Rinnuovo questa prevoro,
domani
non saranno convocati.
ghiera associandomi alle parole dell'onorevole presidente delia Commissione.
La seduta termina alle 6,10.
Atti Pari amentari
LEGISLATURA XVI —
Camera d&i Deputati
1222
2 » SESSIONE —
DISCUSSIONI —
Ordine, del giorno per la tornata di domani.
1. Svolgimento di una proposta di legge del
deputato Coccapieller.
2. Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della maggiore spesa di lire 200,000 pei
danni cagionati dalle straordinarie valanghe di
neve e frane in alcune provincie dell'Alta Italia
e in quelle del Molise e Perugia. (134)
3. Seguito della discussione sul disegno di
legge: Riordinamento delle Gasse di Risparmio. (11)
TORNATA DEL 7 MARZO
1888
Maurizio ed altri di eccedere con la sovrimposta
1888 il limite medio del triennio 1884-85-86 (94).
7. Autorizzazione al comune di Cancellara (Potenza) di eccedere con la sovrimposta ai tributi
diretti il limite medio triennale 1884-85*86 (97).
8. Approvazione di maggiori spese sull' esercizio finanziario 1886-87 pel Ministero di grazi»,
giustizia e culti. (35)
9. Approvazione di maggiori spese sulFesercizio
finanziario 1886-87 pel Ministero della guerra. (40)
10. Trattato di amicizia e di commercio fra
l'Italia e la Repubblica Sud-Africana. (104)
Discussione dei disegni di legge:
4. Convalidazione del regio decreto 15 dicembre 1887 che stabilisce la misura del dazio di
confine sui semi oleosi. (90)
5. Autorizzazione al comune di Capracotta di
eccedere il limite medio triennale 1884-85-86
della sovrimposta ai tributi diretti (129).
6. Autorizzazione alle provincie di Pisa, Porto
PROF. A V V . L U I G I
KAVANI
Capo dell'ufficio di revisiona
Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati
Stabilimenti del Fibreno.
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resoconto stenografico