Atti Parlamentari — l'191 •— LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1888 LY. TORNATA DI MERCOLDÌ 7 MARZO 1888 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCIIERI. SOMMARIO. Il presidente comunica una lettera del professore Cantani con la quale ringrazia la Camera della concessagli naturalità italiana. — Comunicazione della morte dei senatori Fedele Fedeli e Camillo Ferrati. — Giuramento del deputato Garavetti —• E proclamato eletto deputato del collegio di Siracusa Vonorevole Bufardeci. — Il deputato Bonghi interpella il ministro della pubblica istruzione sulle condizioni delle Università del Regno — Risposta del ministro della pubblica istruzione. — Il deputato Lacava presenta la relazione sul disegno di legge relativo ai danni cagionati dalle valanghe. — Il deputato Miceli presenta la relazione sul bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri per Vesercizio 1888-89. = Il presidente del Consiglio legge un telegramma del principe di Bismarck che ringrazia la Camera per la manifestazione di simpatia fatta al Principe Imperiale di Germania. == Seguito della discussione del disegno di legge: ordinamento delle Casse di risparmio —• Prendono parte alla discussione gli onorevoli Franceschini, Favole, Cuccia, Mussi, Zucconi, Cambray-Digny, Ruspoli, il relatore deputato Carmine ed il ministro di agricoltura e commercio — Approvansi gli articoli IO, 11} 12, 13, 14,15 e 16. = Osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari dei deputati Cuccia, Carmine e Trompeo. La seduta comincia alle 2.25 pomeridiane. 0@ Seta, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato*, quindi legge il seguente sunto di « Petizioni. 4118, Angelo Villa-Pernice, presidente dell'Associazione degli agricoltori del circondario di Monza, Gaspare Massozza, presidente del Comizio Agrario Lomellino, Carlo Servolini, presidente del Consiglio degli Istituti Ospitalieri, Giorgio Giuli, presidente della Congregazione di Cari ta, Carlo Fri netti, presidente del Consiglio degli Orfanotroiì e luoghi Pii annessi di Milano, e Masino Arcozzi, presidente del Comizio agrario di 171 Torino, fanno voti che sia mantenuta l'abolizione dei decimi di guerra sull'imposta fondiaria. 4119. Il sindaco di Lanusei trasmette una deliberazione di quella Giunta comunale per chiedere che sia respinto il disegno di legge sulle miniere. 4120. Palmiro Piuschi, agente delle imposte, e Giovanni Bianchi disegnatore nella sezione tecnica di finanza a Siena, fanno voti che la legge 14 aprile 1864, la quale concede pensione agli impiegati della Giunta del censimento di Milano, sia estesa anche agli impiegati della cessata Direzione del censimento toscano. 4121. Giuseppe Giusti, ed altri possidenti del Comune di S. Steno di Livenza, in provincia di Venezia, espongono considerazioni sul disegno di legge per i provvedimenti relativi all'emigrazione. Atti Parlamentari LEGISLATURA XYI — — 1192 — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — 4122. Il vice-presidente della Camera di commercio di Carrara trasmette una deliberazione di quel Consorzio, il quale chiede che sia approvato il disegno di legge sugli Istituti di emissione con opportune disposizioni per il graduale ritiro dalla circolazione straordinaria e per agevolare il cambio dei biglietti. 4123. Guglielmo Orlandi, Giuseppe Benati e Pietro Giulion, Procuratori della maggioranza dei contribuenti della frazione di Prestento, fanno istanza che sia ordinata la separazione del patrimonio e delle spese della frazione di Prestento dal patrimonio e dalle spese delle altre frazioni del comune di Torreano, provincia di Udine, ferma però l'unità del comune stesso. 4124. Giulio Mina, Luigi Vedova ed altri 130 insegnanti primari della provincia di Treviso consentono nella petizione dei maestri elementari di Perugia n. 4961 per ottenere modificazioni al disegno di legge " Monte delle pensioni pei maestri elementari. „ Presidente. Ha facoltà di p a r l a r e l'onorevole Casati. Casati. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza, e di trasmettere all'apposita Commissione, la petizione, inscritta al n. 4118, dell'Associazione degli agricoltori di Monza, con la quale chiede che sia mantenuta l'abolizione dei decimi sull' imposta fondiaria. Presidente. Ha facoltà d i parlare l'onorevole Campi. Campi. Allo stesso n. 4118 sono inscrittele petizioni del Consiglio degli Istituti Ospitalieri e del Consiglio degli Orfanotrofi e luoghi pii di Milano. Chiedo che anche queste petizioni siano dichiarate d'urgenza e trasmesse alla Commissione incaricata di riferire sui provvedimenti finanziari. Presidente» Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti. BrunialtL Faccio la stessa raccomandazione anche a nome dei colleghi Giovanni Lucchini, Lioy e Clementi, per la petizione inscritta al n. 41©7, con la quale il Comizio agrario Vicentino chiede che non sia approvata la reintegrazione dei due decimi sull' imposta fondiaria. Presidente. Se non vi sono opposizioni, le petizioni indicate dagli onorevoli Casati, Campi e Brunialti saranno dichiarate d'urgenza e trasmesse, a norma del regolamento, alla Commissione che esamina il disegno di legge per i provvedimenti finanziari. {La Camera approva). Camera dei TOSTATA BEL 7 MARZO Deputati! 1888 Ha facoltà di parlare l'onorevole Mei. Mei. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione n. 4124, con la quale 132 insegnanti comunali della provincia di Treviso domandano che sia riformata nel loro interesse la legge sul Monte delle pensioni. (L'urgenza è ammessa), Congedi. Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia, gli onorevoli : Mascilli, di giorni 8; Di Coìlobiano, di 8. Per motivi di salute, l'onorevole Maluta, di giorni 8. {Sono conceduti). • Coipoicazione di lettera di ringraziamento del signor Rinaldo Cantani. Presidente. E pervenuta alla Presidenza la se- guente lettera : a Illustrissimo signor presidente della Camera dei deputati. a Avuta notizia dell'approvazione del progetto di legge relativo alia mia naturalizzazione da parte della Camera dei deputati, sento mio do vere di esprimere a questa ed a V. E., l'illustre suo presidente, i miei più sentiti ringraziamenti assieme all'assicurazione, che, come sempre mi sono sentito italiano per razza e per amore continuato in famiglia verso la terra de' miei padri, e come, anche prima di essere tornato alla mia patria d'origine, ho lavorato sempre allo scopo di servirla, per quanto in me stava, così continuerò a dedicarle tutte le mie forze dopo esserne diventato anche cittadino di diritto. u L'accoglienza favorevole, che la Camera ha fatto alla proposta di S. E. l'illustre presidente del Consiglio, ed alla relazione anche troppo generosa dell'onorevole deputato Nocito, accresce ancora straordinariamente la gratitudine che io devo ai rappresentanti della Nazione. a Accolga V. E. le mie proteste di altissima stima e di profondo ossequio, con cui ho l'onore di protestarmi " Napoli 5 marzo 1888. « Di V. E. 111.ma « Dev. obli. " Rinaldo Cantani. „ Atti Parlamentari LEGISLATURA XVI — — 1193 — 2a SESSIONE — Camera dei Deputati DISCUSSIONI —• TORNATA DEL 7 MARZO 1888 Animo e io della morie dei senatori Fedele. Fedeli e Camillo Ferrali. nistro della pubblica istruzione sulle condizioni delle Università del regno. „ Presidente. Dalla Presidenza del Senato del Regno è pervenuta la seguente lettera : Roma, li 6 marzo 1888. u Compio al doloroso ufficio di partecipare all'È. V. due perdite fatte dal Senato entrambe nel giorno di ieri, con la morte dei senatori professor comm. Fedele Fedeli e del prof. comm. Camillo Ferrati, avvenuta la prima in Pisa e l'altra in Torino. a II Vice-presidente u M. Tabarrini. „ La Camera si associa alle condoglianze del Senato, per la dolorosa perdita dei due illustri senatori Fedeli e Ferrati. L'onorevole Bonghi ha facoltà di svolgerla. B o n g h i . Io avrei desiderato che questa interpellanza fosse stata fatta da altri che da me ; ma avendo ciò lungamente od invano aspettato, mi son risoluto a presentarla io, perchè ho avuto paura che gli studenti d'Italia, nella condizione presente dei loro animi, si credessero superiori ai professori, superiori alle autorità, superiori al Governo, e si potessero immaginare che la loro forza e potenza sia oramai tanta, che nessuno, neanche in questa Camera, osi contestarla. Ora io credo che una disposizione d'animo simile sia pericolosa per ogni classe di cittadini, ma soprattutto per gli studenti delle Università, i quali sono giovani, e non hanno ancora finita la loro educazione. Quando voi lasciaste penetrare nei loro animi un'impressione, come quella che io accennava, voi, o signori, non farete, per quanto spetta allo Stato, che dei cittadini cattivi ; poiché c'è un proverbio vecchio ma verissimo, che non sa comandare chi non ha saputo obbedire. Gicrameiìfo dei depilato GaravetiL Presidente. Essendo presente l'onorevole Garavetti, lo invito a giurare. {Legge la formula). Oaravetti. Giuro. Verificazione di poteri. Presidente. L'ordine del giorno reca : Verificazione di poteri. La Giunta per la verificazione delle elezioni ha trasmesso alia Presidenza il seguente verbale: " La Giunta delle elezioni ha verificato non esservi proteste contro la elezione seguente; e concorrendo nello eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale ha dichiarato valida la elezione medesima. u Collegio di Siracusa 2°, professore Emilio Bufardeci. „ TI Do atto alla Giunta delle elezioni, di questa comunicazione; e dichiaro convalidata la elezione del Collegio 2° di Siracusa, nella persona del professore Emilio Bufardeci, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciute al momento della elezione medesima. Svolgimento di ima interpellanza del deputato Bonghi. Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgim e n t o ^ una interpellanza del deputato Bonghi al ministro della pubblica istruzione: Le ggo questa interpellanza : (j TI w sottoscritto desidera di interpellare il mi- Abituare i giovani a codesta prepotenza continua, a codesto chiasso continuo, a codesta distrazione continua, non è altro che corrompere nel loro animo ogni vigoria di pensiero e di azione. E un abituarli, sin da giovani, a tutte quante quelle pratiche cattive, a tutte quelle illusioni perniciose, che fanno il rivoluzionario fiacco, il rivoluzionario debole, il rivoluzionario spensierato, il rivoluzionario che distrugge e non edifica; il peggiore dei rivoluzionari di questo mondo. Se voi, o signori, prendete tutte quante lo manifestazioni che sono state fatte dagli studenti in questi ultimi mesi, ne ricaverete che inevitabilmente esse tendono a ciò. Ma prima, devo dichiarare che, secondo io soglio, dirò schiettamente il vero; anche quando questo vero possa essere dispiacevole a me medesimo. Io sono stato impedito dagli studenti, o maglio da una piccola parte degli studenti di Roma, di fare la prolusione del mio corso; ma questo è un fatto che non entra punto a modificare le disposizioni dell'animo mio, che non mi muove a questa discussione, che non determina nessuno dei miei giudizi. Poiché io credo che quei giovani, i quali mi hanno impedito di fare la prolusione, avessero ragione contro di me, non nel modo che tennero, ma in ciò, che certo io mi ero opposto ad una Atti Parlamentari LEGISLATURA XVI — --,1194 2a SESSIONE — ^ DISCUSSIONI — Camera dei TORNATA DEL 7 MARZO l)ejnitati 1888 opinione che correva in una parte della scola- dei piccoli gruppi di persone elèttesi governanti resca; e mi vi ero opposto perchè credevo di di sè medesime, senza responsabilità verso nesavere sufficiente autorità di farlo ; ini vi ero op- suno, senza che da nessuno sia stato loro dato posto anche, perchè avevo già dato alla scola- quel mandato; e questi gruppi irresponsabili, resca di Roma, e soprattutto a quella della fa- questi gruppi che si sono creati in tutte le Unicoltà di lettere, continue prove di amarla nel versità del regno, bastano a far nascere in un miglior modo che si possa amare uno studente; attimo i disordini, ed i loro risultati sono stati cioè a dire preparandomi ad insegnare il meglio dovunque gli stessi. che io potessi, e con grande libertà di giudizio A Bologna è più strana ancora la condotta e precisione di informazioni. degli studenti; e là il principale frutto della Il fatto ha provato che questa autorità io non istruzione è questo : che gli studenti sanno quando l'avevo sufficiente ; ha provato che le sètte le sanno, e quando non sanno. Ora quei giovani quali si insinuano nelle Università sono più po- hanno fatto un gran chiasso contro un professore tenti dell'affetto mio; dunque io avevo sbagliato, il quale era stato accusato a torto di aver fatto e sta bene. Ma che cosa è succeduto nella Uni- uso di certi strumenti. E il Governo non ha fatto versità di Roma dopo quel fatto, il quale finiva niente; non è stata fatta nessuna inchiesta; e gli lì, in quel giorno ? studenti si sono messi contro quel professore in E stato insultato il rettore perchè aveva apposto rivolta per parecchi giorni. Altri professori infine, alla porta della Università un avviso in cui ap- con lodevole esempio quanto a loro, ma con danpena con leggerissime parole censurava il disor- noso esempio per il pubblico, sono personalmente dine del giorno precedente; è stato il rettore for- intervenuti in aiuto al professore perseguitato zato (e se l'ha fatto volontariamente, ha fatto dagli studenti ; e gli studenti allora soltanto, dopo male) a staccare cotesto avviso, che gli studenti parecchi giorni, si sono acquietati votando un hanno bruciato in piazza, e, non contenti, sono ordine del giorno il più strano di questo mondo : andati dove i loro compagni stavano ad ascolu Gli studenti dell'Ateneo bolognese, deplotare i professori con grandissima attenzione, ed rando che la questione Viliari abbia determinato hanno forzato i professori a smettere, e i loro uno screzio fra loro stessi e fra professori e stucompagni ad uscire dalla scuola. Non contenti denti, screzio che torna a danno della loro didi questo hanno rotto vetri, spezzate sedie, hanno gnità, deliberano di unirsi agli studenti di fisica fatto guasti d'ogni sorta; ebbene chi è intervenel concetto di desistere da ogni agitazione, nuto ad impedire questi disordini? mentre stigmatizzano la condotta di chi impruCredete voi, onorevoli ministri, credete voi onodentemente ed inconsultamente li ha tratti sulla revoli deputati, che giovi a quegli operai, che via del disordine. „ tumultuano poi per le strade, l'esempio che tumulti simili si facciano da giovani appartenenti Dunque gli studenti dell'Ateneo bolognese, che ad altre classi sociali ? Credete voi che l'esem- si associano agii studenti di fìsica (quasiché questi pio d'impunità non diventi fecondo di mali nelle non facciano parte dell'Ateneo bolognese) si rasclassi inferiori rispetto a quelle per le quali voi segnano a star tranquilli ; ma nel far questo, aclasciate cotesti disordini impuniti? Se voi cre- cusano uno di averli tratti alle agitazioni. dete diversamente, o signori, voi siete in grande E chi è quest'uno ? Il Ministero, che ora ha fatto errore. Siatene persuasi; questi esempi frutti- un'inchiesta, sa chi sia quest'ano, che gli stuficano. denti accusano? Mentiscono essi, o dicono il vero? Se voi non punite negli studenti l'eccitamento E se dicono il vero, che cosa è da farsi ? Io non allo sciopero dei loro compagni, voi non avete so chi fosse quest'uno (forse non c'è); ma gli diritto di punirlo negli operai ; se voi non pu- studenti hanno preso un primo pretesto ai disornite negli studenti ciò che fanno in una scuola dini da ciò, che un professore non faceva loro. pubblica a danno di un patrimonio pubblico, voi Ma passato quel pretesto sono andati oltre; non avete diritto di punirlo negli operai. hanno fatto ogni sorta di cose, hanno forzato il Ora cotesti disordini si sono ripetuti a Torino; rettore a dimettersi, ed il ministro non ha forhanno avuto il loro giro; giacché ormai tutte le zato il rettore a restare; ed un altro rettore è Università italiane sono collegate in questo fra stato messo al posto suo. loro. Nel secondo caso gli studenti senza sapere che Da una Università parte la parola d'ordine a cosa fosse succeduto, perchè non avevano notizie tutte le altre ; in ciascuna di esse si sono formati dell'inchiesta se il professore avesse o no venduto Aiti Parlamentari LEGISLATURA I V I — — 1195 — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — bene certi stromenti, od a minor prezzo, finiscono per fare delle proteste. Poi vi sono i disordini dell' Università di Napoli; e questi disordini hanno una ragiono più propria. Gli studenti vogliono la sessione (legli esami di marzo. Voi sapete che oggi ci sono due sessioni, una nel luglio e l'altra nel novembre; nelr Università di Napoli è stata più volte conceduta una sessione di esami in marzo, ed io non so come le autorità accademiche, ed il Ministero abbiano fatta questa concessione, giacche non ne avevano facoltà nè dalla legge ne dai regolamenti. Nel regolamento del 1876 era detto che, quando speciali ragioni vi fossero, questa sessione si sarebbe fatta; queste speciali ragioni ci sono state, per esempio, quando il cholera ha infierito in Napoli, ma come mai si sono potute trovare queste speciali ragioni ogni anno? Si aggiunga che il regolamento ultimo del Baccelli avea tolta questa facoltà alle autorità accademiche ed al Ministero ; ora come va che, anche dopo il 1882, le concessioni degli esami di marzo sono state accordate? L'onorevole Ceppino ci assicurò qui che la sessione di esami in marzo non si sarebbe più concessa; e la ragione per la quale non deve più concedersi è questa. Il nostro corso universitario è brevissimo; le lezioni dei professori universitari cominciano alla fine di dicembre; il novembre è passato in esami ed in prolusioni; poi i corsi sono troncati di nuovo dalle feste di Natale o dalle concessioni, che i professori chiedono, o addirittura si prendono, di non far lezione tutto le volte che avrebbero obbligo di farla. Camera dei Deputati TORNATA DSL 7 MARZO 1 8 8 8 noi crediamo e che gli studenti hanno cura di diminuire assai più di quello che noi crediamo. Ora che cosa succede? Che se lasciate scinderò ancora l'ultima parte dell'anno, le lezioni, che per i professori più diligenti sono già ridotte a cinquanta od a cinquantacinque, vengono da queste interruzioni ridotte ad un piccolissimo numero, e la cultura degli studenti ne riesce ancor più scemata. Poiché, ripeto, la cultura dei nostri studenti è scarsa; e tuttavia essi vogliono conquistare il mondo, poiché è cosa facile e non costa nulla, ma a rifare se medesimi,, ciò che costerebbe molto, non pensano, E siccome queste ragioni sono evidenti, così le Facoltà stesso hanno chiesto, che non si tenesse questa sessione d'esami in marzo. Gli studenti quindi protestano contro una deliberazione presa bensì dal Governo, ma fondata sul parere dello Facoltà; sul giusto giudizio di quello che l'utilità dell'insegnamento richiede nelle Università. Dunque gli studenti hanno torto, completamente torto, di chiedere la sessione di marzo ; perchè essi hanno torto di chiedere ciò che, invece di accrescere l'efficacia dell'insegnamento, la diminuisce. E qual'è il modo in cui codesti studenti chiedono questa cosa nociva a loro stessi? Non voglio negare agli studenti la facoltà di esaminar© sin dove un regolamento possa essere utile o no ai loro interessi; non voglio negar loro la facoltà di proporre le loro osservazioni all'autorità accademica. Ma così non hanno proceduto gli studenti di Napoli. Essi si sono messi in isciopero ; e badate che quando si parla di sciopero, si viene a dire che i pochi sforzano i molti; perchè i molti vorrebbero continuare ad andare Dunque il periodo più fecondo per l'insegnamento è quello che corre dalla Pasqua alla fine a scuola, ma non possono, perchè gli altri impediscono a quelli che vogliono studiare, di ascoldell'anno scolastico. tare il professore. Quando un professore si preOra se voi consentite che persino questo pe- sentava per far lezione, e questo l'ho sentito dai riodo venga interrotto da una nuova sessione di professori stessi, ecco un gruppo, una Commisesami, ne conseguirà, o signori, che gli scolari siono di studenti, nominatisi da sè medesimi, smetteranno di andare a scuola, perchè, assai farsi innanzi ai professori e dir loro: Professore, prima che la sessione incominci, essi debbono è meglio che ve ne andiate con le buone, altriprepararsi agli esami e poi hanno bisogno di menti noi siamo obbligati a fischiarvi, ad impequell'altro poco tempo che resta, prima che giunga dirvi di far lezione. E così forzavano il profesla fine dell'anno, per prepararsi agli esami di sore ad andar via, forzando il rettore a chiuluglio. dere ì' Università. Badate che le studentesche nostre non vivono Un errore radicale si è lasciato penetrare nella pur troppo in un ambiente scientifico molto ele- mente degli studenti, quello, cioè, che essi siano vato; esse per lo più sono mosse da quel desi- padroni di impedire l'insegnamento, quando loro derio che i tedeschi chiamano brodstudien; non piaccia, e nei modi che credano migliori. richiedono tutto quei lusso di insegnamento che I E pur troppo non troviamo nell'opinione pub- Atti Parlameptiri LEGISLATURA XVI — — 1196 — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — blica quei freni, che varrebbero a rattenere gli stridenti. La stampa è docilissima verso di loro ; non entra nelle questioni della istruzione; ma approva gli studenti. Anche le autorità accademiche, se possono, si nascondono, fuggono ; i rettori fanno lo stesso. Non già si nascondono e fuggono tutti, ma, ad ogni modo, si affrettano a dire: le vostre domande le crediamo giuste, le presenteremo perciò al Ministero; esercitano perciò sul Ministero le pressioni degli studenti. Ora, o signori, nominatemi un altro paese, in cui questo o succeda, o succeda così spesso, come in Italia. Io intendo che gli studenti si accordino e tumultuino in un grande momento di eccitazione pubblica, ma non per le più piccole cose. Fatti analoghi a quelli ora da me indicati, non hanno mai prodotto un turbamento, più o meno forte, nelle Università di Germania o d'Inghilterra. Nò opponetemi : in questo momento non c' è nessun tumulto in nessuna Università del regno; perchè stasera potremo forse venire a sapere che qualeheduno ce ne è stato. Ma, ancor che ora non vi siano tumulti, non vuol dir nulla ; ci potranno sempre essere, perchè quello che ci manca è il modo di impedirli. Se oggi il tumulto non c'è, è un fatto assolutamente accidentale, il quale non impedirà che ci sia domani per una qualunque ragione. Ho letto infatti nei giornali che è stato fischiato il rettore della Università di Pisa, ho letto in altri giornali che cominciano a svilupparsi in Bologna i segni di altre discordie, di altri tumulti. Insomma, o signori, siete in questa condizione, che disciplina nelle Università non ce n'è più, e la ragione per la quale non ce n' ò più, non è perchè manchi la legge, ma perchè manca chi la esegua. Nel 1885 l'onorevole Goppino, nel lodevole proposito di porre rimedio a questa condizione di cose (rimedio che egli riteneva necessario, come lo ritengo necessario io) consultatosi con professori di grandissima fama, introdusse alcune modificazioni nel regolamento universitario, le quali a dir vero, soprattutto per quanto riguarda la disciplina, non sono modificazioni, ma piuttosto richiami di disposizioni della legge esistente cadute in disuso. Egli prescrisse alcune norme di disciplina necessarie ed ovvie, ricordò ai rettori e alle autorità accademiche le pene che si dovevano appli- Camera dei Deputati TOBNATA DEL 7 MARZO 1888 care agli studenti che tumultuassero,, e determinò, meglio forse di quanto si era fatto fin allora, le norme con le quali ci doveva procedere per applicare le pene. Ma, ciò non ostante, il disordine degli studenti continua. Ogni volta che vogliono tumultuare, padroni, ma applichiamo almeno ad essi una di quelle pene che la legge vuole che si applichino. Avete invece mai sentito che qualche pena sia stata applicata ad uno studente? Dunque, per quanto riguarda le Università, siete in, una flagrante, permanente contradizione con la legge. È questo uno stato di cose che accusa una infinita debolezza; sia nelle autorità accademiche, sia nel Ministero della pubblica istruzione, al quale codeste autorità accademiche sono subordinate. Perciò al ministro della pubblica istruzione domando due cose: l'una, quali sono i mezzi provvisori per impedire che i disordini si rinnovino per qualsiasi pretesto o ragione; l'altra ch'egli, considerando come siano efficaci le norme e le discipline stabilite dalla legge e dai regolamenti, voglia presentare un disegno di legge che regoli questa materia. Io non voglio entrare qui in nessun ragionamento rispetto ai principii diversi che regolano questa materia nelle principali Università del mondo. Non voglio neanche esprimere quale sia, secondo me, il modo migliore di dar mano alle regole di disciplina, e di creare così un vero ed efficace insegnamento pubblico, domando solo all'onorevole ministro della pubblica istruzione se egli creda che sia questa materia degna del suo esame e dell'esame della Camera. Presidente. Ha facoltà di parlare F onorevole ministro dell'istruzione pubblica. Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Nò l'onorevole Bonghi, nè la Camera si attenderanno che io possa dar ragione di tutti gii avvenimenti i quali riguardano la condizione delle Università italiane negli ultimi anni. Non si attenderanno nemmeno che io oggi mi trovi in condizione di poter esporre quali siano i miei giudizi ed i miei intendimenti intorno all'ordinamento delle Università. E pensatamente dico ordinamento, poiché la questione disciplinare non può dividersi dalla questione di tutto quanto T ordinamento Universitario. Io reputo mio dovere esaminare con sollecita diligenza e con animo equo i fatti seguiti e le ragioni loro e vedrò se e dove occorra proporre delle riforme legislative, se e dove occorrano interpretazioni più liberali delle discipline esistenti, — 1197 — ¡¡L ttiParlamentari LEGISLATURA XVI —* 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — se e dove occorrano invece provvedimenti i quali valgano a mantenere sempre meglio inviolata la ragione dell' ordine e dell' autorità a vantaggio della vigoria degli studi, a profitto degli studenti, a soddisfazione delle famiglie. Ora, io mi compiaccio di dichiarare all' onorevole Bonghi che nei pochi giorni da che io ho l'onore di essere a capo della pubblica istruzione non mi sono accorto che i giovani delle Università italiane si credano superiori al Governo. (Benissimo /) Io ho la soddisfazione di dire alla Camera che i giovani delle Università italiane mi hanno dimostrato che sanno comprendere 1' autorità del Governo, quando ad essi si rivolga con fiducia e con fermezza. Accerto poi la Camera che nò l'animo mio, nò l'amministrazione alla quale presiedo, vanno soggetti a quella cronica malattia di debolezza, della quale accusava l'amministrazione stessa l'onorevole interpellante. Ora vengo ai fatti. L'Università di Bologna! Perche mai l'onorevole Bonghi vuol trarmi qui a parlare dei fatti dell'Università di Bologna? Io ho trovato un apprezzamento stabilito intorno ad essi. Se non vi fu colpa, vi fu errore. Sventuratamente un professore, in buona fede, secondo dice l'inchiesta, ha venduto, ha disperso degli oggetti i quali appartenevano alla dotazione scientifica dell'Università, dirò meglio al patrimonio storico di quell' Università insigne. Ora io non lodo i giovani per quello che hanno fatto; deploro ogni disordine ed ogni eccesso. Io confido anzi che quelle dimostrazioni non si rinnoveranno mai più; ma, per altra parte, non dimentichiamo che questi fatti accadevano in mezzo ad una popolazione amantissima dei tesori storici della sua Università, in un momento, in cui il pensiero della sua celebraziome storica, che in questo anno dovrà farsi, accresce, per così dire, vivacità e forza a quel sentimento naturale nella dotta e libera Bologna, Ebbene, onorevole Bonghi, venuto al Ministero della pubblica istruzione, io mi sono rivolto al rettore di quella Università mostrandogli il desiderio che quei giovani frequentassero le lezioni e il fermo proposito che si ristabilisse lordine. I giovani andarono a scuola e l'ordine fu ristabilito. Conceda l'onorevole Bonghi che io riconosca il fatto, non degno di ammirazione, ma non tanto anormale da potere esser citato come prova di una indisciplina flagrante nelle Università italiane. (Benissimo !) E ora dell'Università di Napoli. Perchè la gio- Camera dei Deputati TORNATA DEL 7 MARZO 1888 ventù dell'Università di Napoli fece reclami, e istanze al Governo? Perchè è accaduto in causa delle vicende dei vari regolamenti, che taluni giovani di quella Università, per le prescrizioni dei regolamenti stessi, abbiano a perdere necessaria» mente un anno di corso ; per taluni l'anno in corso, per altri Fanno venturo, che ò l'anno della loro laurea. Non credo che la Camera desideri che io spieghi diffusamente come ciò avvenga. D'altronde nell'Università di Napoli, grandissimo è il numero degli esami che, in ogni anno, colle sessioni ordinarie si debbono dare. Si aggiunga che le condizioni igieniche di quella città, se nel 1887 non furono così turbate, come in altri tempi, non erano tali, in tutta Italia, da poter dare pienissima tranquillità ai giovani e alle famiglie loro. Laonde che è accaduto? Non pochi giovani della Università di Napoli domandarono alle Facoltà ed al Ministero, che, anche in quest'anno, si concedesse quella sessione straordinaria che sempre si è conceduta in quella Università. L'onorevole Bonghi con la competenza sua e la chiarezza della sua parola, ha già esposto gli inconvenienti della sessione straordinaria. Essi sono gravi; ma, per altra parte, io ho considerato, e considererà meco la Camera, che è anche grave il far perdere un anno ai giovani, ed è grave anche per le loro famiglie. Quindi, essi, per risparmiarsi questo danno, non altro domandano, se non che potere, nel corrente anno scolastico, dare un numero maggiore di esami di quello non prescritto direttamente dal regolamento, ma assegnato secondo il regolamento delle rispettive Facoltà. Ne vi è, onorevole Bonghi, dissenso grande tra le Facoltà della Università napoletana e i giovani studenti : perchè le Facoltà stesse ammettono che in questo anno si debba dare un numero di esami maggiore di quello che sarebbe normalmente stabilito; ammettono di più che la sessione ordinaria debba essere anticipata, sia anche di un mese ; negano solamente che la sessione straordinaria abbia ad esser concessa lungo l'anno che corre ^ mentre, dalla loro parte, i giovani osservano che otto, dieci esami, pfesi di seguito, nella sessione estiva, fanno tal cumulo di studio e di prove per loro, che rendono, se così applicato, quasi ineffettuabile il beneficio. Ciò, per la questione in se stessa. Quanto all'argomento che riguarda la disciplina, anche qui, non ho che a riferire alla Camera quanto è avvenuto, con la speranza di non incontrare la disapprovazione ne dell'onorevole Atti — 1198 — Parlamentari LEGISLATURA X Y I — 2a SESSIONE — DrsCUSSIOIST — Bonghi, ne della Camera. Egli è vero che gli studenti della Università di Napoli, non lodevolmente, anormalmente, per avvalorare le loro istanze, scelsero il peggiore dei metodi: cioè quello di mettersi in tumulto. E d io ebbi a ricevere parecchi telegrammi dalla autorità universitaria, la quale mi avvertiva il giorno 24 che il tumulto era al colmo, e che oramai era meglio concedere la sessione di marzo a tutti coloro che hanno esami, e mi s'invitava a dare una risposta immediata. A questo telegramma io ho risposto nei termini seguenti: a Sono disposto di prendere dei provvedimenti valevoli a impedire la perdita dell'anno ai giovani i quali abbiano esami arretrati per i corsi a cui si iscrissero avanti il decreto del 1885, ma perchè io possa procedere a qualsiasi risoluzione in proposito è necessario anzitutto che cessi ogni tumulto. „ L'autorità universitaria insisteva avvertendomi che gli studenti si erano riuniti (non leggo alla Camera tutti i telegrammi) in generali assemblee, e che avevano deliberato di non rientrare nella calma se non quando le concessioni fossero state loro fatte. Io ho risposto : u Non prenderò risoluzione a l c u n a finche i corsi non siano tutti ripresi. „ Questo mio telegramma è del 25 febbraio. I corsi si sono ripresi ; e finora io non ho dichiarato quali provvedimenti intenda di emanare rispetto agli esami arretrati. Intanto la gioventù di Napoli frequenta l'Università ed ha ripigliato i corsi tranquillamente con fiducia, che le istanze sue siano esaudite in quella parte che possa essere legittimamente consentita. Dunque anche per ciò che riguarda l'Università di Napoli, io non posso ammettere che essa si senta superiore al Governo. Ora dell'Università di Pisa. I fatti dell'Università di Pisa io li conosco solamente per una relazione del rettore, il quale mi dice che domenica, mentre commemorava l'illustre senatore Carrara, vi fu qualche segno d'approvazione o di disapprovazione. Ma poi soggiunge: " è passato bene tutto il mio non breve discorso ; di più alla mia uscita vi fu qualche segno di disapprovazine e approvazione: superiori furono gli applausi: dopo breve tempo tutto è tornato in perfetta calma. „ (Commenti). Di certo fatti anormali nelle Università italiane sono negli ultimi tempi accaduti. Ma l'onorevole Bonghi sa meglio di me che di questi avvenimenti non va data colpa nè intera ne principale alla gioventù che frequenta le nostre Università. Pur troppo vi sono di consueto persone estranee alle Università stesse, le quali, nelle aule universitarie e più ^ncora nei tumulti che fuori Camera dei Deputati TORNATA D S L 7 MARZO 1888 delle aule universitarie proseguono, si mescolano agli studenti. Ma questi fatti, io credo sinceramente, non possono essere l'opera di quella parte di gioventù, che rappresenta poi il fiore delle famiglie più colte e più civili del nostro paese. E vero che esiste fra le Università italiane una solidarietà artificiale per cui talune manifestazioni che abbiano luogo in città facilmente in un'altra si riproducono. Ma anche su ciò io rispondo all'onorevole Bonghi che in questi giorni io ho potuto vedere che la forza di questa solidarietà è minore di quello che appare : poiché talune delle Università italiane furono eccitate a dar prova di questa solidarietà artificiale. Bastò la parola del rettore, bastò la parola pacifica di taluni professori, perchè non solo le cose tornassero in calma, ma neppure fosse turbata la tranquillità del corso ordinario delle cose. Certamente le Università, e lo sa al pari di me l'onorevole Bonghi, rappresentano la parte dove il sentimento è più vivace. Egli di certo al pari di me non vorrebbe mai isolare l'animo della gioventù italiana dal palpito politico che corre nelle vene del paese: anzi egli ha teste concesso più di quello che si voglia concedere alla gioventù delle Università; egli ha ammesso che in taluni momenti possa essere disapprovato il professore, il quale nelle aule universitarie insegni cosa contraria alla corrente delle idee che in quel momento prevalgono. A me parrebbe un triste giorno quello nel quale l'animo della gioventù studiosa, si separasse dai grandi sentimenti della patria, non partecipasse al culto delle grandi memorie, alla virtù delle grandi aspirazioni, agl'ideali che rappresentano l'eroismo del valore passato e le promesse del patriottismo avvenire. Ma io ritengo che queste manifestazioni politiche della gioventù abbiano ad aver luogo fuori delle aule universitarie ; mentre in esse la nostra gioventù può e deve accrescere il patrimonio dei suoi studi, formare sempre più solido e forte il suo carattere e così imparare a servire degnamente e fortemente la patria. Io penso ancora che l'evoluzione dei metodi di insegnamento di talune discipline debba giovare ad allontanare dalle aule universitarie le agitazioni specialmente d'ordine politico, Y i sono talune scienze giuridiche, politiche e sociali le quali ove s'insegnino col metodo delle grandi orazioni possono dar luogo «facilmente a delle manifestazioni in uno o nell'altro senso, ma quando l'insegnamento^delle discipline giuridiche e morali diventerà un' insegnamento sperimentale, una scuola di magistero, si eviteranno le manife- Atti 1199 Parlamentari L E G I S L A T U R A X V I —• 2 a SESSIONE — Camera dei DISCUSSIONI — stazioni, alle quali danno luogo le solenni orazioni in cui si esprime coloritamente un determinato ordine di idee. A questo riguardo, prima di esser qui, da lungo tempo io ho un concetto nel quale spero che consenta anclie l'onorevole Bonghi. Io credo che bisognerebbe, specialmente nei grandi centri intellettuali, trovar modo di separare assolutamente l'insegnamento positivo e sperimentale delle Università dalle grandi manifestazioni della cultura nazionale. Io credo che a lato delle Università dovrebbe sorgere, specialmente nei grandi centri intellettuali, un istituto di pubbliche conferenze, nelle quali i più insigni uomini esprimessero quelle idee che rappresentano le divinazioni del futuro, che rappresentano il sentimento politico congiunto al culto della scienza, riservando alle aule universitarie ciò che è proprio dell' insegnamento, quale attualmente e positivamente esso A deve essere. Un altro motivo che ha spesso turbate le nostre Università fu senza dubbio il frequente cambiamento dei regolamenti, tanto più fatto a mezz'anno. Ora questa mutazione frequente di regolamenti porta con se stessa la inosservanza in gran parte dei regolamenti medesimi, e non solo la inosservanza dei regolamenti da parte degli studenti, ma la inosservanza eziandio da parte dei professori, poiché io penso che la disciplina e l'autorità si debbano considerare così rispetto agli studenti come rispetto ai professori e che noi non potremmo domandare ai nostri studenti universitarii la esatta e piena osservanza degli ordinamenti vigenti, finche tutti quanti i nostri professori alla lor volta non li osservino. Da parte mia così come farò eseguire, fino a che esistano, le leggi ed i regolamenti per gli studenti, li farò eseguire per i professori. (Benissimo !) L'onorevole Bonghi mi domanda : di quali argomenti temporanei intende valersi il ministro dell'istruzione per ristabilire la disciplina nelle Università? Presenterà egli delle disposizioni legislative a questo riguardo? Io, secondochè ho detto fino ad ora, non sento alcun bisogno di munirmi di nuovi argomenti: anzi fino ad ora vedo che non tutti gli argomenti dati dalle norme vigenti, sono stati adoperati. Non è però esatto, onorevole Bonghi, che non si siano mai applicate le pene stabilite dai regolamenti vigenti. Ricordo l'Università di Torino dove si applicarono taluni anni addietro, dove recentemente il rettore ebbe ad ammonire degli studenti in conformità delle prescrizioni del regolamento. Io credo che la quiatiene della disciplina uni- TORNATA DEL 7 Deputati MARZO versitaria sia sopratutto una quistione morale. Occorro che la stampa, e l'opinione pubblica, e tutti gli uomini savi persuadano gli studenti che il primo esercizio della libertà è quello di osservare l'ordine che la tutela e la garantisce. E questione morale; occorre che i corpi accademici, che i professori promuovano in ogni modo nei giovani il sentimento dell'osservanza della disciplina e dell'ordine; occorre che le famiglie aiutino quest'opera. Io penso che alla gioventù convenga parlare un linguaggio di fiducia, di affetto e di ragione, ed io ho incominciato, e seguirò, finche sarà possibile, parlando ad essa questo linguaggio. Io spero che la gioventù delle università italiane non avrà d'uopo che io ricorra ad altri mezzi; non credo che altri mezzi siano così durevolmente, così veramente efficaci, come sono í mezzi morali della persuasione e della fiducia in un libero Governo ; ma può essere certo l'onorevole Bonghi, può essere certa la Camera che, ove fosse vana la parola dell'affetto e della ragione, ove la fiducia, che io ho sopratutto nella forza della libertà riescisse inefficace presso i giovani, in questo caso io saprò adempiere il mio dovere, facendo osservare, come si conviene, la legge ed i regolamenti esistenti. {Bene!) Mi chiede l'onorevole Bonghi, volete fare oggetto di nuove disposizioni legislative questa materia? Io oggi non sono in grado di dargli una risposta precisa. Io penso che non solo la materia della disciplina, ma anche quella degli esami, ed. anche altre materie che riguardano le condizioni universitarie, debbano essere prese in novello, esame. Mi pare che questo esame debba essere fatto partendo dalla considerazione delle presenti condizioni della società nostra, ed eziandio tenendo conto di quegli antichi ordinamenti delle univei> sita italiane, dai quali vi è ancora molto da imparare ed ai quali ci richiama in modo solenne la commemorazione che si celebrerà tra br'áve nell'antica ed insigne Università di Bologna. Rivedere la disciplina universitaria, anche sotto il punto di vista del mantenimento dell'ordine in un reggimento di libertà vuol dire, a parer mio, contemperare questi criteri: restringere la libertà in quei soli casi nei quali è necessario che ciò avvenga per il buon andamento degli studi : accrescere la responsabilità delle autonomie universitarie, ed in terzo luogo, in quell'orbita nella quale si mantiene l'alta azione dello Stato, ! mantenerla in modo che sia circondata da tutti i Atti Parlamentari LEGISLATURA XVI — 1200 2 a SESSIONE DISCUSSIONI mezzi i quali valgono a renderla efficace e provvida neir interesse degli studi e della gioventù. Io confido che queste mie parole varranno se non per altro, a far si che l'onorevole Bonghi non insista nelle sue proposte. Ove egli avesse ad insistere io mi riserbo di dire alla Camera quando e come potrà aver seguito il dibattimento intorno alla mozione che egli sarà per presentare. (.Bene/) P r e s i d e n t e . L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare per dichiarare se sia o no sodisfatto della risposta avuta dall'onorevole ministro. Bonghi. L ' o n o r e v o l e ministro, nel suo discorso, ha fatto la diagnosi dei mali dello Università, come egli li intende; e poi ha discorso dei rimedi a cotesti mali. Io mi limiterò a dire che quella diagnosi mi pare non esatta; ma che intendo però quanto sia difficile ad un ministro dell'istruzione pubblica di farla intera e completa per non promuovere esso quei disordini nelle Università, ai quali non saprebbe poi qual rimedio portare, allo stato attuale, non della legislazione, ma degli animi. Bosetti, ministro dell' istruzione pubblica. Chiedo di parlare. Bonghi. La diagnosi vera purtroppo non è quella che egli ha fatta. La diagnosi vera è che in ogni Università dello Stato si è creata una sètta, la quale va dall'una all'altra ; sètta che è composta di pochi, i quali però tengono a loro soggetti i molti. E so l'onorevole ministro della pubblica istruzione non vuol credere a me, creda ad uno dei più illustri professori della Università di Roma, collega nostro, il quale scriveva queste parole: u Le Università cui non si è riuscito a dare l'autonomia, si sono lasciate cadere sotto il regime normale dell'anarchia. Nò ai professori, nò agli studenti, nò alle autorità universitarie, pare più che essi abbiano pubblici doveri da compiere. u La scuola procede bene o male per tacito consenso ; se questo manca, essa si arresta. Il concetto della disciplina è stato bandito in tutto e per tutti.... Bosetti, ministro dell'istruzione pubblica. Chi è che scrive così ? Bonghi. E un professore dell'Università. " Chi osa rammentarlo è riguardato come un offensore. In questi giorni nella Università della capitale, all'autorità accademica che non ha saputo nò potuto farsi rispettare, e cui il ministro non ha voluto, nò saputo, nò potuto far rispettare, si è sostituito un potere innominato, ma attivo ed efficace, che determina se e quando e da chi le Camera dei TORNATA DEL 7 MARZO Deputati 1888 lezioni si debbano fare, e fa rispettare le sue risoluzioni con efficaci sanzioni. „ Questa, signori, è la verità dura, ma vera; e pare a me che il Governo debba protezione ai molti contro i pochi. E questo il suo vero dovere; quel dovere di Governo che ha compiuto l'onorevole presidente del Consiglio verso gli operai, l'altro giorno. E di quel che vi affermo succeda nelle Università, volete altre testimonianze stampate di professori ? Son pronto a leggerle ; senza contare quelle che avrei da dire a voce. I professori, ora, si dividono in due ordini; quelli che lusingano gli studenti, e quelli, e sono i migliori, che rimpiangono, nel loro animo, ogni autorità perduta sopra di loro. Se volete, signori, che io vi nomini coloro i quali mi hanno confermato con dolore questa condizione indegna in cui sono messi, li nominerò: intanto vi dico che sono i più illustri professori del regno. Io ho assistito, in Napoli, ad una commemorazione della quale pochi giornali hanno parlato, ma dalla quale ho avuto una impressione e un sentimento di vergogna, vedendo che si poteva davanti ad un professore di Università, prorompere in così indegne parole come ivi accadde. Voi, o signori, non rimedierete ai mali delie Università senza un più severo contegno, senza una più severa parola verso gli studenti. In questo attuale stato di cose, come volete che resti animo ai professori? Il professore vive per quattro quinti di autorità, di credito, di affetto fra gli studenti. Ma tra professori e studenti che vogliono studiare, intervengono studenti i quali vanno nella Università con tutt'altro pensiero che lo studio, e senza avere nemmeno un qualsiasi pensiero politico. E questo è il guaio! Imperocché, o signori, io non ho paura del pensiero politico ; non ho paura della agitazione politica, non ho paura di nessun no davanti al mio sì, e di nessun sì davanti al mio no. Solamente temo di coloro che non sono capaci di dirvi la ragione dì quello che fanno, che non sono capaci di dar ragione di nessun loro movimento, di nessuna loro idea, di nessuna loro dottrina, se pure idee e dottrina avessero, Nelle Università nostre, delle quali sono lieto che il ministro dell'istruzione voglia rivedere gli statuti, ve ne era uno eccellente. Non vi era professore ohe non avesse il suo contradittore. E gli studenti avevano l'obbligo di udire il professore ordinario e quello che lo avrebbe contradetto il giorno dopo o un'ora dopo. ; Oggi le passioni fiacche, deboli, insipide, ma Atti LEGISLATURA X V I — Camera dei Deputati 1201 Parlamentan 2a SESSIONE •— DISCUSSIONI chiassosse e clamorose, di pochi, non di molti, nelle Università, sono tali che se il professore ordinario dice in un modo, l'altro non può dire diversamente, o viceversa; mentre l'apprezzamento veramente scientifico, il sentimento della scienza è appunto in questo amore continuo e calmo della ricerca, non nel chiasso intorno ai risultati fantastici che l'uno o l'altro introduce nella sua mente. Ma io mi lascerei portare troppo oltre dalla vastità del tema. L'onorevole ministro ha detto che una delle cause dello stato attuale delle cose è perchè si sono mutati i regolamenti. L'istruaione pubblica è stata sempre soggetta a questa che è più calunnia che accusa. Le norme della disciplina non sono variate dal 1859 ad oggi ; e se voi risalite più su, poco le troverete mutate da quelle che erano prima. Il concetto che se la disciplina ci deve essere, la disciplina stessa, nò fra gli studenti che pur sono uomini, nò tra altri uomini, si mantiene senza una autorità che vigili e che punisca chi a quella disciplina contravvenga, è vecchio quanto le Università nostre. Ma che cosa manca ora ? Mancano nelle Università i professori, le autorità accademiche che applichino le pene; manca, forse non a tutti, una idea precisa dell'autorità disciplinare nelle Università. Non dico che manchi al passato ministro, e neanche a quello presente. La mia interpellanza precedette la sua entrata nel Gabinetto. E l'onorevole Boselli sa che nulla è più lontano dall' animo mio dell' idea di recargli ostacolo in qualunque maniera, mentre anzi son disposto ad aiutarlo in quanto posso, come credo di aiutarlo ora, quantunque col suo discorso egli 'siasi riservata una parte di applausi, mentre io forse ho attirato sopra di me una grande valanga di fischi. (Si ride). La maggior parte della studentesca non ama questo chiasso, che le si impone; e, come dice lo stesso onorevole ministro, le si impone da persone estranee alla studentesca. Adunque la vostra negligenza è tale che oltre a desistere dal punire gli studenti, desistete anche dal punire quelli che non sono studenti, e che mettono su gli studenti solamente perchè gli studenti siano le vittime loro. E allora io vi dico : se sono estranei all'Università quelli che sono andati a rompere i vetri delle finestre a Panisperna; se sono estranei alle Università quelli che hanno forzato a scioperare alcuni studenti che non ne avevano voglia, ma perchè non li punite? Forse perchè non sapete chi siano? Ed allora voi dovete confessare che — TORNATA DEL 7 MARZO 1888 vi manca nelle Università la polizia; che non avete chi cerchi colui il quale ha commesso il reato. Talché voi avete una condizione di cose pessima, la quale non farà che peggiorare. Il ministro non s'illuda per la quiete dell' oggi. Gli studenti di Napoli sono tornati alla scuola, hanno smesso di andare avanti ai professori a pregarli di tornarsene a casa per alcuni giorni, ma egli è perchè aspettano che il ministro faccia loro ragione in tutto e per tutto; ma se egli si manterrà in quei ragionevoli intendimenti che appaiono dai dispacci oggi letti alla Camera, ohi si assicuri che il tumulto crescerà e le altre Università, per non sapere che cosa fare, sapendo che l'Università di Napoli ha la sessione di marzo, vorranno anch' esse la sessione di marzo. Dappoiché, quel che manca agli studenti nostri è la facoltà della discussione ; e questa manca nelle forme. Al quale proposito, signori, voglio pregarvi di non immaginare che io sia illiberale verso gli studenti. Io ho detto molte volte in questa Camera che gli studenti i quali hanno la licenza, non hanno la libertà. Voi impedite le associazioni politiche tra gli studenti ; e questa è pessima cosa. Quando voi ammettete le associazioni, sapete almeno con chi abbiate da fare: cioè con associazioni libere le quali contrasterebbero l'una colf altra, Inibendole, come avete fatto nel 1885, invece di libere associazioni, avete la setta che s'introduce nell'Università, e si giova di questa posizione di cose per imporre un'opinione agli altri che non hanno modo, ne forma, nè coraggio, nò abitudine di manifestare una opinione contraria, Io credo dunque che, anche sotto questo rispetto, convenga riformare il regime delle Università. Libertà maggiore agii studenti da una parte ; maggiore disciplina dall'altra ; disciplina che congiunga ^autorità degli uni alla libertà degli altri. Io spero che l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica voglia e possa rimediare ai disordini continui delle Università nostre. Spero che lo voglia e lo possa, considerando che questo stato di cose ci fa vergogna in tutta l'Europa ; (Mormorio) perchè non vi è esempio in tutta Europa di una così continua commozione, di un così continuo ribollimento senza ragione; dacché la parola stessa ribollimento dimostra che non sono che bolle, che non vi è nulla di serio in queste commozioni. Ma come vuol rimediare l'onorevole ministro? Quei piccoli successi che a lui pare di avere ottenuti finora, sono molto passeggeri e Atti Parlamentari LEGISLATURA X Y I — — 1202 — 2a SESSIONE — DISCUSSIONI — labili ; e i disordini si rinnoveranno per un pretesto o per l'altro quando che sia, poiché se egli vuole davvero ripararci non ha che due modi : o dare animo alle autorità accademiche di applicare la legge o, sa le autorità accademiche questo mezzo non hanno, di mutare la legge. (Approvazioni). Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione. Bosélli, ministro dell'istruzione pubblica. Una sola cosa io rispondo all'onorevole Bonghi per non prolungare in questo momento la discussione. Egli disse che errai nella diagnosi ; e può essere. Ma soggiunse che volli errare perchè se avessi detto ciò che era nella mia mente e nell'animo mio non mi sarei sentito la forza di dominare il tumulto che domani si sarebbe verificato nelle Università italiane. Io lo prego di credere che ciò assolutamente non è. Io non resterei un istante solo a questo posto se io credessi di dover mentire alle mie idee e ai sentimenti dell'animo mio, se io non mi sentissi la forza necessaria per mantenere la disciplina nei corpi universitari del Regno. Io dissi e ripeto che ho fiducia nella gioventù italiana, che ho fiducia nella libertà, al culto della quale spero che questa gioventù s'ispiri, e che è proposito mio di estendere, per quanto è possibile, negli ordinamenti scolastici ; ma ho soggiunto che ove la mia fiducia fosse vana, saprei adoperare tutti i modi necessari per restaurare il principio di autorità; e quel giorno in cui io non mi sentissi la forza da ciò, siccome saprei di venir meno al dovere che ho verso gli studi, verso le famiglie e verso il paese, non rimarrei a questo posto. (Benissimo !) Presidente. Così è esaurita l'interpellanza dell'onorevole Bonghi. Presentazione di relazioni. Presidente. Invito l'onorevole Lacava a recarsi alia tribuna per presentare una relazione. Lacava. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sull'autorizzazione della maggiore spesa di lire 200,000 per i danni cagionati dalle straordinarie valanghe di neve in alcune provincie dell'Alta Italia e in quelle di Molise e di Perugia. (Vedi Stampato n. 134). Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati. Tegas. Pregherei l'onorevole presidente di volere inserire nell'ordine del giorno il disegno di legge sul quale è stata ora presentata la relazione. Camera dei TORNATA DEL 7 MARZO Deputati 1888 Presidente. Appena la relazione sarà stampata e distribuita, verrà inscritto il disegno di legge nell'ordine del giorno. Invito l'onorevole Miceli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione. Ulceìi. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1888-89. Presidente. Anche questa relazione sarà stampata e distribuita. ComiisicazIoBi del Governo. Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, ha facoltà di parlare. (Segni di viva attenzione). Crispi, presidente del Consiglio. Mi onoro di fare alla Camera una comunicazione, che spero le giungerà gradita. I voti e gli auguri manifestati dalla Camera, il giorno 5 corrente, pel Principe Imperiale di Germania, corsero sulle ali del telegrafo, giunsero a San Remo e in tutta la Germania; e a San Remo e in Germania destarono sensi di vivissima gratitudine. II principe di Bismarck si affrettò a telegrafarmi nei seguenti termini: a Le vote que la Chambre italienne a émis hier touchant le rétablissement de la santé de monseigneur le Prince Impérial, et les paroles éloquentes que Yotre Excellence a prononcées en cette occasion, produiront partout en Allemagne une impression profonde et sympathique. Cette noble manifestation, trouvant son écho dans nos coeurs, livrés à l'heure qu'il est à des préoccupations douloureuses, prouve en même temps qua l'amitié qui unit nos deux pays, tout en résultant de l'identité des intérêts des Gouvernements, repose sur la base solide et durable de la sympathie des sentiments réciproques des deux nations unies dans la même grande pensée du maintien de l'ordre et de la paix. a C'est à vous, l'illustre représentant du Gouvernement ami que j'adresse mes plus vifs remereiments, en priant Dieu d'exaucer les voeux formulés par la Chambre des députés. n (Benissimo ! Commenti). E siccome, lo stesso giorno 5, avevo telegrafato al nostro ambasciatore a Berlino per far conoscere al Governo germanico il voto della Camera, il conte De Launay si portò dal principe di Bismark, che gli espresse i suoi ringraziamenti, e, poi, telegrafò all'ambasciatore te* — 1203 — Atti Paríame,¡jari LEGISLATURA XVI —• SESSIONE — DISCUSSIONI — desco in Roma, il quale, stamane, è venuto personalmente a ringraziare il governo italiano, e, per esso l'Italia della manifestazione parlamentare, e mi ha dato copia del seguente telegramma da lui ricevuto dal principe di Bismark : u L e còmte de L a u n a y a eu la complaisance de me communiquer un télégramme de M. Crispi qui s'est croisé avec mes remerciments adressés directement à Son Excellence pour les manifestations imposantes qui ont eu lieu dans la Chambre des députés de l'Italie. Votre Excellence voudra bien réitérer oralement à Son Excellence l'expression de la gratitude avec laquelle S. M, l ' E m p e reur et toute l'Allemagne apprécient ce témoignage grandiose de sympatie internationale et des sentiments amicaux mutuels des deux peuples. „ ( Vive approvazioni e commenti). Presidente. L a Camera ringrazia l'onorevole presidente del Consiglio di questa cortese comunicazione. ( Continuano i commenti). Segnilo della discussione del disegno di legge sull'ordinamento delle Casse di risparmio« Presidente. L'ordino del giorno r e c a : Seguito della discussione sul disegno di legge: Ordinamento delle Casse di risparmio. L a discussione è rimasta sospesa all'articolo 10. Leggo l'articolo : u I versamenti e i rimborsi sui libretti di risparmio nominativi si presumono atti di ordinaria amministrazióne, quando manchi una contraria indicazione registrata sul libretto. w II libretto di risparmio nominativo può essere dato e pagato alle donne maritate e al minore salvo l'approvazione del marito o del rappresentante legale del minore. u Si presumono inoltre non soggette a usufrutto legale le somme depositate a risparmio, in mancanza di speciale indicazione. „ Caméra TORNATA DEL 7 MARZO dei Deputati 1888 addetti alle Casse di risparmio, non debbano occuparsi della capacità giuridica dei titolari dei libretti ; e per conseguenza possano restituire i depositi fatti a qualunque persona si presenti col libretto nominativo. Ma mentre trovo giusto di liberare l'amministrazione delle Casse di risparmio da tante formalità, da tanto pastoie, non credo prudente che si passi all'eccesso opposto di una libertà troppo sconfinata, perchè potrebbero nascere inconvenienti non meno seri e deplorevoli. Mi spiego con un esempio che accade continuamente nelle Casse di risparmio. U n padre prudente, previdente, affettuoso, come avviene spesso, alla nascita di una bambina o di un bambino, si fa premura di intestare un libretto della Cassa di risparmio alla bambina o ai bambino, nella speranza che, q u a n d o sua figlia andrà a marito, troverà un piccolo capitale di danaro, nella speranza che quando suo figlio sarà grande troverà un capitale col quale possa procurarsi un mestiere. Muore il padre e il libretto resta in. proprietà di un bambino o di una bambina di 8 o 10 anni. Ora io domando : il Ministero e la Commissione, credono opportuno che, presentandosi un minore di 8 o 10 anni per riscuotere quella somma che il padre aveva, a forza di stenti, depositata nella Cassa di risparmio, senza nessuna cautela, senza nessuna informazione, liberamente si possa restituire al minore la somma depositata, solo perchè il minore (il quale, notate bene, può talvolta essere ingannato da speculatori che approfittano della sua inesperienza) si presenta col libretto a d e s s o intestato? Io riconosco, ripeto, in massima, il principio giustissimo che si debbano liberare le amministrazioni dalle formalità e dalle pastoie, ma nel tempo stesso, pregherei 1' onorevole ministro di voler, nella sua saggezza, trovare il modo di conciliare una spedita gestione delle Casse colla tutela di coloro alla cui incapacità e inesperienza lo Stato deve provvedere coli' intervento suo, giacche un Francescani. Chiedo di parlare. ugual principio è ammesso anche per le Casse Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole postali, ed in un qualche modo dal primitivo proFranceschi™. getto presentato dallo stesso onorevole ministro Franceschi^. Nessuno è più di me penetrato nel quale si richiedeva che il minore avesse almeno delle ragioni che indussero la Commissione ed dodici anni compiuti. ri compianto relatore Perelli ad introdurre nella Difatti nelle Casse di risparmio postali, è amlegge messo il principio del rimborso al portatore del l'articolo in discussione, essendo necessario I libretto nominativo ; ma quando si t r a t t a di fanrendere il più che sia possibile spedita la geciulli di 10 anni circa o di persone non sane di stione delle Casse di risparmio, sia che si tratti di depositi, sia (e tanto più) che si tratti di rim- mente, gli ufficiali delle Gasse di risparmio postali debbono esigere che siano accompagnati dal paborsi. ! E giusto che, nel fare i rimborsi, gli impiegati dre, dalla madre, dal tutore o da altra persona — 1204 — Atti Parlamentari Camera dei Deputati LEGISLATURA. XVI — 2 SESSIONE —- DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1888 a di notoria probità che convalidi, colla propria firma, la quietanza dei libretti. Però non faccio alcuna proposta ; lascio alla prudenza dell'onorevole ministro di vedere se sia il caso, o no, di limitare in qualche modo la libertà sconfinata contenuta nel capoverso che stabilisce : il libretto di risparmio nominativo può esser dato e pagato „ ecc. ; e specialmente per quanto riguarda i minori i quali, forse in un'ora, potrebbero sciupare i risparmi fatti dal loro padre con tanti sudori ; ed è in questo senso che vorrei fossero prese precauzioni atte ad eliminare ogni pericolo e tutti gli inconvenienti da me segnalati. Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole ministro di agricoltura e commercio. Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. L' onorevole Franceschini non fa alcuna proposta su quest'artìcolo 10, e si limita a richiamare l'attenzione del Governo e della Commissione specialmente per quanto riguarda i libretti di risparmio nominativi che possono secondo questa disposizione essere dati e pagati ai minori. Perchè sia chiaro all' onorevole Franceschini ed alla Camera il senso di questa, e di altre disposizioni che sono contenute nel presente disegno di legge, bisogna partire dal principio che noi dobbiamo facilitare i depositi presso le Casse di risparmio, e per facilitarli non vi sono che due mezzi, l'allettamento dell' interesse da una parte, e la semplificazione delle formalità dall' altra. Ecco il concetto da cui fu mosso il compianto relatore Perelli, ecco il concetto da cui furono mossi tutti gli altri componenti la Commissione, ecco il concetto da cui fui mosso io stesso. Ora noi abbiamo guardato quello che si fece in rapporto alle Casse di risparmio postali, abbiamo voluto traendo profitto dall'esperienza fatta dalle Casse di risparmio postali, semplificare le formalità occorrenti per le Casse di risparmio ordinarie, appunto per attirarvi i depositi a risparmio. Si può forse verificare qualche inconveniente, ma così è in tutte le cose umane. Però nel fare le leggi non si può guardare ad un singolo inconveniente- che per avventura si potrà verificare; bisogna guardare alla generalità dei casi, bisogna guardare all'interesse prevalente, e l'interesse prevalente è che si facilitino i risparmi, semplicizzando le formalità. D'altronde nel caso dei minori non è esatto che abbiamo abbandonato ogni garanzia, perchè nell'articolo 10 è detto salvo Vopposizione- del rappresentante legale del minore. Quindi io spero che con queste dilucidazioni l'onorevole Franceschini vorrà anch'egli votare quest'articolo, tanto più che ha mostrato arrendevolezza col non fare alcuna proposta. Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole Franceschini. Franceschini. Io non ho avuto il pensiero di combattere la disposizione di quest'articolo, mi sono soltanto creduto in dovere di rivolgermi alla prudenza dell'onorevole ministro perchè avesse cercato, se lo riteneva opportuno, di conciliare la speditezza delle operazioni delle Casse di risparmio, a cui è informato lo spirito di questa legge, con cautele che togliessero gli inconvenienti che potrebbero nascere nel caso in cui, ad esempio, un fanciullo o per imprudenza o ingannato da qualche speculatore, estinguendo il suo libretto di risparmio, danneggiasse l'interesse proprio e della sua famiglia ; e mi sono richiamato perciò a quanto stabilisce l'articolo 11 della legge sulle Casse postali di risparmio; ma se il ministro non crede necessarie altre cautele, non voglio insistere nelle mie osservazioni. Presidente. Allora, non facendosi altre osservazioni, porrò a partito l'articolo 10. Grltualdl, ministro d'agricoltura e commercio. Propongo una modificazione nella dicitura di questo articolo. Ove è detto : il libretto di risparmio nominativo può essere dato e pagato alle donne maritate ed al minore, salvo, ecc. „ io propongo che si dica: il libretto di risparmio nominativo può essere dato e pagato alle donne maritate ed ai minori, salvo, ecc. „ perchè sia armonica la disposizione. Presidente. La Commissione accetta questa modificazione? Carmine, relatore. -Accettiamo. Presidente. Rileggo allora 1' articolo così modificato : Art. 10.1 versamenti e i rimborsi sui libretti di risparmio nominativi si presumono atti di ordinaria amministrazione, quando manchi una contraria indicazione registrata sul libretto. II libretto di risparmio nominativo può essere dato e pagato alle donne maritate e ai minori salvo l'opposizione del marito o del rappresentante legale del minore. Si presumono inoltre non soggette a usufrutto legale le somme depositate a risparmio, in mancanza di speciale indicazione. „ Pongo a partito quest'articolo. Chi l'approva si alzi. (È approvato). u u u u 44 Atti 1205 — Parlamentari LEGISLATURA SVI 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — u Art. 11.1 pagamenti di somme iscritte sopra libretti di risparmio nominativi sono eseguiti mediante la presentazione del libretto e con la quietanza, esclusivamente alla persona titolare, ai suoi aventi causa, ai legittimi mandatari o rappresentanti. tó A chi non sappia o non possa scrivere il pagamento viene eseguito dall' impiegato della Cassa alla presenza di due testimoni, i quali devono sottoscrivere la quietanza. " I pagamenti di somme inscritte sopra libretti di risparmio al portatore o nominativi ma pagabili al portatore sono eseguiti all'esibitore del libretto mediante annotazione fatta sopra il libretto stesso nei modi stabiliti dai regolamenti della Cassa. „ Su questo articolo è inscritto per parlare l'onorevole Favaio. Ne ha facoltà. Favate. Con questo articolo si stabilisce che, per i libretti al portatore, basta l'annotazione della Cassa per liberare la Cassa stessa; invece per i libretti nominativi è necessaria la quietanza del creditore. Le Casse di risparmio credono che questa prescrizione relativa ai libretti nominativi possa produrre seri inconvenienti e poca utilità. Le Casse di risparmio implorano che si seguiti nel sistema attuale, cioè che l'annotazione sul libretto continui a valere come giustificazione del pagamento. Nello stato presente delle cose, e per esempio nella Cassa di risparmio di Torino, il titolare del libretto, dopo aver fatto annotare sul libretto stesso, dal controllore la cifra della somma che vuole esigere non ha più che da presentare il libretto al cassiere per essere pagato; ed il pagamento fatto a questo modo, non porta che un minuto o un minuto e mezzo per ogni operazione. Invece se è necessaria la quietanza del titolare come prova del pagamento, allora il cassiere dovrà richiedere che la quietanza sia fatta in sua presenza; e così invece di un minuto e mezzo per l'operazione, ci vorranno 3 o 4 minuti. Sicché, nelle Casse dove ci sono molti libretti, per esempio in quella di Torino che ne ha 50,000 in circolazione, dove si fanno migliaia di operazioni al giorno, invece di 2 o tre sportelli ce ne vorranno 7 o 8. Ciò recherà all'Amministrazione mia maggiore spesa di locali ed impiegati, ma questo è il meno, il peggio sarà che, invece di uno o due cassieri, ce ne vorranno tanti quanti sono gli sportelli, e Camera dei TORNATA B E L 7 MARZO Deputati 1888 allora, siccome è difficile che il portatore si presenti sempre allo stesso sportello, non potranno i cassieri avere la personale conoscenza del portatore del libretto, e quindi bisognerà ricorrere ai testimoni, bisognerà che i testimoni sieno conosciuti, e tuttociò, è facile capire, porterà grave ritardo nelle operazioni. V'ha di più; purtroppo in Italia abbiamo molti illetterati, e quando si tratta di illetterati, è necessario che questi sieno accompagnati da testimoni, perchè certifichino il loro segno croce. Ora tuttociò producendo confusione e duplicazione di lavoro, farà sì che questa povera gente, che esige delle piccole somme, (10, 20 o 30 lire), dovrà perdere un tempo grandissimo nonostante ogni buona volontà degli impiegati della Cassa. E quella povera gente .penserà esser meglio tenersi il proprio danaro in casa, piuttosto che incontrare una perdita di tempo che non vale l'esiguo interesse che la Cassa corrisponde per quelle piccole somme depositate. Così ne rimarrà colpito il principio stesso, sul quale fondansi le Casse di risparmio, ne sarà colpita l'economia pubblica, poiché questo danaro non si convertirà più in poderosi ed utili capitali, e ne rimaranno colpite specialmente le classi povere, perchè esse forse saranno indotte a sciupare quel danaro, che, conservato dalle Casse di risparmio, avrebbe loro servito nel giorno del bisogno. Perciò vorrei pregare e Commissione e Governo di voler consentire, che, come sì è fatto fino ad ora, basti l'annotazione del pagamento, fatto dalla Cassa, per far prova dei pagamento stesso. Questo sistema, la esperienza lo dimostra, non presenta nessun inconveniente, perchè, come ho detto, la Cassa di risparmio di Torino ha 50,000 libretti; e ogni libretto fa 10, 20 operazioni all'anno; sono quindi centinaia di migliaia di operazioni alla fine dell'anno. Ebbene, con tante operazioni, non si è avuto mai un reclamo, mai un inconveniente. Io credo pertanto che non si debba variare un sistema che va bene. E se volete sentire il parere delle persone competenti, sappiate che, nel 1886, a Firenze, 127 rappresentanti delle Casse più importanti di tutta l'Italia unanimemente decisero che l'annotazione del pagamento bastasse. Ora, lo stesso voto ha emesso ultimamente il Comitato permanente delle Casse di risparmio che ha sede presso la Cassa di risparmio di Lombardia, Atti Parlamentari LEGISLATURA XVI — — 1206 — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — Noi possiamo dunque essere tranquillissimi che, accettando questa proposta, non faremo dei male, anzi faremo del bene, ed eviteremo grandissimi inconvenienti. E fidando nello spirito liberale che ha presieduto alla formazione di questa legge, tanto per parte del ministro, come per parte della Commissione, spero che si vorrà trovare una disposizione che valga a soddisfare i voti delle Casse di risparmio. Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucca. ' Luooa. Le osservazioni molto pratiche fatte teste dall'onorevole Favale mi dispensano dalla necessità di insistere per dimostrare quali potrebbero essere gl'inconvenienti che si verificherebbero adottando il sistema proposto, e quale il vantaggio sicuro che si avrebbe adottando, invece, una modificazione conforme ad una proposta trasmessami dalla direzione della Cassa di risparmio di Vercelli perchè io lo raccomandassi alla benevole attenzione della Camera e dell'onorevole ministro. Anzi io credo che se l'onorevole ministro avesse conosciuto prima, che in vari Istituti, fra i quali citerò quelli di Torino e Vercelli, anche per i libretti nominativi la semplice annotazione sul libretto serve di quietanza, forse egli stesso avrebbe proposto un articolo col quale fosse consentito a questi Istituti, e negli altri, pei quali li statuti dispongono che la semplice annotazione basti anche per i libretti nominativi, avrebbe proposto, dico, che questi continuassero nei sistema attuale che fece buona prova. Adottando questo sistema potranno evitarsi tutti gli inconvenienti segnalati dalia Cassa di risparmio di Torino e da quella di Vercelli. Spero dunque che la Commissione, d'accordo coll'onorevole ministro, modificherà l'articolo proposto con un semplice inciso, il quale permetta che nelle Casse di risparmio, dove gli statuti consentono che altrimenti si faccia, si possa, con la semplice annotazione, far la quietanza dei depositi che si accendono. Non dico altro, perchè i cenni del capo dell'onorevole ministro mi lasciano supporre che la raccomandazione che io ho fatto e la proposta di modificazione dell'articolo 11 nel senso da me proposto avranno la fortuna di essere attuate nell'articolo di legge che discutiamo. Ed in tal modo si eviteranno noie e spese le quali risparmieranno altresì un inutile aumento di lavoro alle amministrazioni delle Casse, e rendendo inutile l'obbligo della quietanza firmata, si eviterà il pericolo che le classi meno agiate Camera dèi Deputati TORNATA DEL 7 MARZO 1 8 8 8 fra le quali il numero degli analfabeti è maggiore trovino un ostacolo al risparmio che noi dobbiamo cercare invece in ogni modo di diffondere specialmente nelle classi popolari, rendendolo sempre più facile e meno dispendioso. Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. C a n n i n e , relatore. Le osservazioni ora esposte dall'onorevole Favale e dall'onorevole Lucca giustificano il concetto al quale si è sempre ispirata la Commissione nell'esame di questo disegno di legge, quello cioè di imporre i minori vincoli possibili alla gestione delle Casse di risparmio. Naturalmente tutti i casi non si potevano prevedere. Alia Commissione era noto che alcune Casse di risparmio, per i pagamenti sui libretti nominativi, richiedono la quietanza, e queste Casse di risparmio credono che sia utile questo provvedimento e dannoso il prescinderne. Ma se esistono Casse di risparmio le quali hanno in vigore da lungo tempo procedimenti diversi, che hanno dato buoni risultati, la Commissione non è contraria a modificare l'articolo in modo che queste Casse di risparmio possano continuare nel sistema finora adottato. Quindi la Commissione non potrebbe accettare che si stabilisca che l'annotazione fatta dall' impiegato della Cassa possa bastare in via generica come prova del pagamento anche di somme inscritte sopra libretti nominativi. Ma consentirebbe nell' idea teste accennata dagli onorevoli Favale e Lucca stabilendo cioè che u i pagamenti di somme inscritte sopra libretti di risparmio nominativi, se gli statuti della Cassa non dispongono altrimenti sono eseguiti mediante quietanza, ecc. „ ed il seguito com'è scritto nell'articolo che sta dinnanzi alla Camera. Io credo che se l'onorevole ministro vorrà accettare questa formula, tanto l'onorevole Favale quanto l'onorevole Lucca saranno soddisfatti. Presidente. Trasmetta l'emendamento. Onorevole ministro, ha facoltà di parlare. Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. A me tanto parevano giuste le osservazioni degli onorevoli Lucca e Favale, che io stesso mi proponeva, quando veniva in discussione l'articolo 31, di collocare tra le disposizioni transitorie l'aggiunta che mi era stata segnalata da alcune Casse di risparmio. Ma poiché la questione si è sollevata all'articolo 11, non ho alcuna difficoltà di accettare quest'aggiunta, e dare così una norma organica sia per le vecchie che per le nuove Casse, dando alle une ed alle altre facoltà di stabilire questo modo speciale di quietanza pei libretti no- Aiti — 1207 — Parlamentari LEGISLATURA XVI — 2a SESSIONE — DISCUSSIONI — minativi. Quindi approvo la proposta della Commissione. Presidente. Do lettura dell'aggiunta proposta dalla Commissione all'articolo 11. Dopo le parole : u tt u " I pagamenti di somme iscritte sopra libretti di risparmio nominativi" si direbbe: " s e gli statuti della Cassa non dispongono altrimenti, sono eseguiti, ecc. „ come segue nell'articolo. L'onorevole Favale accetta questa aggiunta? Favale. L'accetto. Presidente. L'onorevole Lucca? Lucca. Sta bene. Presidente. L'articolo dunque sarebbe formulato così : " I pagamenti di somme iscritte sopra libretti di risparmio nominativi, se gli statuti della Cassa non dispongono altrimenti, sono eseguiti mediante la presentazione del libretto e con la quietanza, esclusivamente alla persona del titolare, ai suoi aventi causa, ai legittimi mandatari o rappresentanti " A chi non sappia o non possa scrivere il pagamento viene eseguito dall' impiegato della Cassa alla presenza di due testimoni, i quali devono sottoscrivere la quietanza w I pagamenti di somme iscritte sopra libretti di risparmio al portatore o nominativi ma pagabili al portatore sono eseguiti all'esibitore del libretto mediante annotazione fatta sopra il libretto stesso nei modi stabiliti dai regolamenti della Cassa Pongo a partito questo articolo così modificato dalla Commissione d'accordo col Governo. Chi l'approva si alzi. (E approvato). " Articolo 12. In caso di distruzione, sottra zione o smarrimento di libretti nominativi, al portatore o nominativi ma pagabili al portatore si applicano le disposizioni della legge 14 luglio 1887, n. 4715 (serie 3 a ) ferma l'eccezione contenuta nell'articolo 13 della legge stessa. Gli statuti possono stabilire che non sia richiesta l'indicazione del numero del libretto perduto „. L'onorevole Cuccia, a nome anche dell'onorevole Chiara, a questo articolo 12 ha proposto il seguente emendamento : Sopprimere le parole : ferma l'eccezione contenuta nell'articolo 13 della legge stessa. Aggiungere il seguente alinea : u Gli atti giudiziarii occorretfti ai termini della 173 Camera TORNATA D E L 7 MARZO dei Deputati 1888 suddetta legge per ottenere un duplicato di libretti distrutti, sottratti o smarriti, saranno scritti in . carta libera, se la somma a credito non superi le lire cento " In questo caso potrà il Pretore competente ridurre alla metà i termini prescritti dalla suddetta legge e limitare ad uua sola le pubblicazioni nel giornale degli annunzi giudiziarii Ha facoltà di svolgerlo. Cuccia. L'articolo 12 del presente disegno di legge regola l'emissione dei duplicati di libretti in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei libretti medesimi,applicando al caso puramente e'semplicementele disposizioni contenute nella legge 14 luglio 1887. Io credo che, se restasse l'articolo così oom' è concepito, in primo luogo si avrebbe una certa confusione nell' intenderlo e nell'applicarlo, ed in secondo luogo rimarrebbe insoluta una questione, a cui si è accennato, fino dal momento in cui fu discussa la legge del 14 luglio 1887, e che, rispetto alle Casse di risparmio, è una questione che proprio s'impone. Cominciamo dalla prima parte. Io diceva che nascerebbe un po' di confusione nell' intendere l'articolo, poiché, in esso è detto che saranno applicate le disposizioni della legge 14 luglio 1887, ferma l'eccezione contenuta nell'articolo 13. Ora con questo articolo si vollero mantenere in vigore gli statuti, che si trovarono formulati per ciascun Istituto, o Cassa di risparmio, prima della pubblicazione della legge. Ma l'aver fatto salvo il passato, il non aver voluto toccare gli statuti già in vigore, importa la facoltà, per l'avvenire, di potere comprendere gli statuti disposizioni riguardanti i duplicati? Stando alla lettera della legge, parrebbe di no. Eppure, leggendo la relazione del compianto nostro collega Perelli, sulla legge del 1887, parrebbe di sì, perchè nella relazione, là dove sono illustrate quelle disposizioni, si accenna al passato, come al presente e all'avvenire. Io dunque vorrei proporre, se il Ministero e la Commissione lo consentono, di togliere dall'articolo 12 le parole " ferma la eccezione contenuta nell'articolo 13 della legge stessa v e ciò affine di ovviare ad una difficoltà a cui si potrebbe andare incontro. Dai momento che si dice doversi applicare la legge del 1887, siccome in quella legge e' è la regola e la eccezione, mi parrebbe una ripetizione inutile? però, credo che, dovendosi applicare questa legge del 1887 alle Casse di risparmio, LEGISLATURA X V I — 2a SESSIONE — DISCUSSIONI — sarebbe bene fare una esplicita dichiarazione pei passato, pel presente e per l'avvenire, e dire che, in tanto il legislatore può regolare la emissione dei duplicati dei libretti smarriti, in quanto le Casse di risparmio non hanno o non avranno regole prò« prie. E bisognerebbe aggiungere un'altra cosa ancora: che le Casse di risparmio, nei propri statuti, possano regolare questa parte della emissione ; ma regolarla nel senso di facilitare il rilascio dei duplicati, non mai di rendere impossibile l'esercizio di un diritto riconosciuto già da una legge generale, come quella del 1867. Dico questo, perchè, se noi lasciamo libertà alle Casse di risparmio di regolare, coi loro statuti, la emissione dei duplicati, potrebbe avvenire il caso che una Cassa di risparmio volesse negarsi di lasciare i duplicati dei libretti al portatore; e che questi quando fossero smarriti, distrutti o rubati dovessero intendersi acquisiti alla Cassa. Ora, io credo che la libertà delle Casse di risparmio non possa arrivare sino a questo punto: di negare un diritto del possessore che si trova sanzionato, come dissi, da una legge d'interesse generale. Dico legge d'interesse generale, perchè la legge del 1887 sui duplicati dei titoli al portatore, non è che uno svolgimento di teorie e di principii che sono già consacrati dal Codice di commercio. Dunque, la libertà delle Casse di risparmio, nel senso di render più facile la emissione del duplicato, la comprendo; ma la liberta nel senso di potersi esse spingere sino a negare'al richiedente il duplicato di un libretto al portatore, non la comprendo. E , finalmente, una questione a cui dovrebbe provvedere questo stesso articolo, è quella che riguarda i libretti per somme minime, e tale io reputo la somma fino a lire cento. Badate, o signori, che, se noi lasciassimo in vigore puramente e semplicemente la legge dei 1887 e se questa dovesse essere applicata da Casse che non hanno o non avranno statuti propri i a questo riguardo ; si arriverebbe a questo assurdo: che, per un libretto di 100 lire, smarrito o rubato, volendo ottenere il duplicato, con le norme della legge del 1887, bisognerebbe spendere da 100 a 130 lire. Ne vi sembri un'esagerazione questa, perchè il compianto nostro collega Perelli, nella relazione sulla legge del 1887, accennò a questa questione, e volle allegare alla sua relazione una nota specifica delle spese occorrenti per ottenere il duplicato di un libretto al portatore o nominativo ma pagabile al portatore, per somma inferiore alle TORNATA DEL 7 MARZO 1888 1500 lire, di competenza del pretore. Ebbene la nota specifica (non leggo, uno per uno, i fogli della carta da bollo che si debbono impiegare per i diversi atti giudiziari occorrenti) fa rilevare come la somma totale sarebbe di lire 72,50 e se il pretore ordina l'inserzione del suo decreto nella Gazzetta ufficiale, se il pretore, prima di ordinare il rilascio del duplicato, volesse imporre anche una piccola cauzione, allora la spesa dei verbali, la spesa dell'inserzione, della notificazione del ricorso e degli atti giudiziarii di seguito e dei diritti dell' usciere, ammonterebbe sino a 117 lire. Ora, o" signori, non è certamente lasciare in vigore questa legge per risparmio, dove i piccoli risparmi Questo dico per quanto riguarda la diamo ora cosa avviene per quanto tempo. possibile di le Casse di abbondano. spesa. Veriguarda il A chi ha perduto un libretto di circa 50 lire, se questo libretto è al portatore, per averne un duplicato occorre circa un anno di tempo, per ottenere il decreto; tali sono i termini che debbono decorrere fra una pubblicazione e l'altra, senza parlare delle pubblicazioni che il magistrato potrebbe ordinare sulla Gazzetta Ufficiale. Ma, domando io, per un libretto di 50 lire, che necessità c'è di farne la inserzione nella Gazzetta Ufficiale? Basterebbe che la pubblicazione fosse fatta nella sala della pretura, o della sola Cassa di risparmio. È evidente adunque la necessità di fare risparmiare tempo e spesa. Io aveva proposto un emendamento in cui si diceva puramente e semplicemente che tutti i reclami fatti alio scopo d'ottenere duplicati, sino ad un valore di 100 lire, fossero esenti da qualunque spesa. Ma capisco che questo potrebbe suscitare delle diseussioni di indole fiseole, e quindi l'intervento del ministro delie finanze in questa discussione. Perciò ho cercato di evitare questo pericolo. Parendo quindi dal principio della riconosciuta libertà delle Casse di risparmio nel regolare a proprio modo l'emissione dei duplicati, non già contraddicendo ai principii generali della legge del 1887, ma facilitandone l'applicazione, io son venuto nella determinazione, con altri colleghi, di modificare l'articolo proposto con un'aggiunta così concepita : " Potranno altresì gli statuti contenere norme speciali per facilitare l'emissione dei duplicati quando trattasi di libretti per somme non superiori alle lire 100. „ Atti Parlamentari LEGISLATURA XVI — 2 — 1209 — a SESSIOHE — DISCUSSIONI — Dando questa facoltà ai Consigli d'amministrazione delle singole Casse, comprenderanno esse per prime l'interesse proprio di stabilire un procedimento esclusivamente amministrativo senza molte lungherie, senza ricorso al magistrato e senza spese di sorta, trattandosi di piccoli valori: per esempio, richiedendosi il duplicato d'un libretto infra cento lire, consentire facilmente alla domanda, purché si dia dal richiedente un' idonea fideiussione che duri per un dato tempo finche v' è ragione a presumere non più possibili i reclami dei terzi; insomma adottare delle norme di facilitazione pel richiedente e di garanzia per i terzi, che non debbono essere mai dimenticati in questo argomento e rendere possibile al povero reclamante di ottenere il duplicato del piccolo libretto senza procedura giudiziaria e senza uso di carta bollata. Dunque, riassumendo, la mia proposta, che raccomando all'attenzione del Governo e della Commissione sarebbe questa : da una parte sopprimere le parole " ferma l'eccezione contenuta nell'articolo 13 della legge stessa „ sopprimerle in questo senso che non si possa intendere che solamente gli statuti anteriori al 1887 possano avere vigore, come porterebbe la lettera di quella eccezione contenuta nell'articolo 13 della legge del 1887; sopprimerla partendo dal principio che gii statuti possano contenere tutte le disposizioni possibili a questo riguardo, purché non contraddicano il principio consacrato in massima dal Codice di commercio, e svolto poi dalla legge del 1887 ; avere cioè il possessore diritto a ricostituire il titolo al portatore smarrito : e poi, come argomento che debbasi con maggiore urgenza, con maggiore interesse studiare dalle Casse di risparmio, per adottare quando già non le avessero norme speciali e di favore per i duplicati dei libretti di valore inferiore a lire 100. Presidente. Onorevole Cuccia, trasmetta la sua nuova proposta. L'onorevole Mussi ha facoltà di parlare. Mussi. Io . appoggio la proposta dell'onorevole Cuccia di cui è evidentissima l'utilità, imperocché il processo, dirò così, normale, oggi imposto dalle legg i e così costoso e lungo che rende impossibile od almeno non utile il richiamo dei duplicati. La Cassa di risparmio di Milano, a questo proposito, ha una pratica che io qui l'espongo in a dimostrativa, non percliè essa possa essere accettata da tutti. La Cassa di risparmio di Milano, quando si tratta di piccolissimi titoli, si accontenta della garanzia di due persone oneste e benestanti e, con Vl TORNATA DEL Camera dei Deputati 7 MARZO 1888 questa fideiussione mette al coperto lo stabilimento da ogni eventuale perdita. Un emendamento di questa natura non si può improvvisare perchè ciò che può essere utile in un gran centro, può non essere egualmente applicabile in un centro minore ed in un altro centro possono convenire pratiche diverse. Io quindi, dopo aver accennato alla proposta dell'onorevole Cuccia, come ad uno dei provvedimenti escogitati per raggiungere praticamente lo scopo, non faccio altro che pregare vivamente Ministero e Commissione di accettare la proposta stessa che metterà in grado le amministrazioni delle Casse di risparmio di prendere o il provvedimento che è stato adottato dalla Cassa di risparmio di Milano, o quegli altri provvedimenti che nelle singole sedi si crederannopiù convenienti. Presidente. Prego la Commissione d'avvertire che l'onorevole Cuccia insiste nella prima parte del suo primitivo emendamento perchè siano soppresse le parole : " ferma l'eccezione contenuta nell'articolo 13 della legge stessa ecc. „ ma ne modifica la seconda parte presentando la seguente aggiunta : Potranno altresì gli Istituti contenere norme speciali per facilitare l'emissione dei duplicati quando trattisi di libretti per somme non superiori alle lire cento. „ Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. Carmine, relatore. La Commissione si trova davanti ad una nuova forinola dell'emendamento dell'onorevole Cuccia, diversa da quella che essa conosceva e che è stata stampata. Testé poi l'onorevole Mussi accennò alla possibilità di sodisfare al desiderio espresso dall'onorevole Cuccia adottando un' altro metodo già in vigore presso taluna delle Casse di risparmio esistenti. Vista questa diversità di pareri, la Commissione crederebbe più opportuno che la Camera oggi volesse sospendere la discussione di questo articolo, rimandandolo allo studio della Commissione medesima insieme cogli altri emendamenti che sono e potranno essere presentati. La Commissione poi su tutto si riserverebbe di riferire domani. Presidente. La Commissione proporrebbe di sospendere la discussione dell'articolo 12; consente, onorevole ministro di agricoltura? Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Sì, sì. Presidente. Onorevole Cuccia, consente? Cuccia. Non ho nessuna difficoltà. u Atti Parlamentari — 1210 — Camera dèi Deputati LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE -— DISCUSSIONI — ^OKNATA DEL 7 MABZO 1888 Presidente. Non essendovi opposizioni, colo 12 rimane per ora sospeso. l'arti- Art. 13. L'annullamento del libretto perduto, mentre estingue i diritti del possessore verso la Cassa, non pregiudica le eventuali ragioni del possessore medesimo verso chi ottenne il rilascio del duplicato. „ u Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito quest'articolo. Chi l'approva si alzi. [E approvato.) L a Commissione propone una nuova formola dell'articolo 14 che sarebbe la seguente: Art. 14. Non sono ammesse opposizioni al rimborso del libretto al portatore tranne che nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento, o quando vi sia controversia sui diritti a succedere o la richiesta dell'autorità giudiziaria. Contro il rimborso del libretto nominativo è inoltre ammessa l'opposizione nel caso di fallimento e di richiesta del marito o del legale rappresentante del minore. „ a Poi seguono il 2° e 3Ò capoverso del disegno ministeriale, così concepito : L'opposizione, per essere valida, deve essere fatta in iscritto all'amministrazione della Cassa che ha emesso il libretto. " F i n c h é l'opposizione sussiste, nessun pagamento avrà luogo senza il consenso dell'opponente, o senza l'ordine dell'autorità giudiziaria competente. n u Onorevole ministro, accetta questa nuova formola dell'articolo 1 4 ? Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Accetto l'emendamento della Commissione a quest'articolo 14 che non fa che mettere in armonia l'antica formola del disegno ministeriale con la nuova dizione. Presidente. Nessuno chiedendo di parlare pongo ft partito l'articolo 14 testé letto e modificato dalla Commissione, d'accordo col Governo. Chi l'approva si alzi. (È approvato, così pure l'articolo 15.) Art. 15. Il credito inscritto sopra un libretto nominativo può all'atto della emissione essere sottoposto a vincolo a richiesta del depositante, ©5 in ogni caso, col consenso del titolare o per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria; può essere ceduto, trasferito, sottoposto a vincolo, a sequestro o ad esecuzione pel pagamento degli interessi o del capitale a favore di terzi. „ " Art. 16. L e Casse di risparmio, oltre ai depositi a titolo di risparmio, possono anche ricevere depositi in conto corrente, pupillari, giudiziali o di altra natura. Devono però tenere separate neile loro scritture siffatte operazioni. „ L'onorevole Zucconi propone un articolo aggiuntivo che ò il seguente: u I libri delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee generali e dei Consigli di amministrazione delle Casse di risparmio ed i loro registri di contabilità, quando sieno tenuti nella forma prescritta dagli articoli 23 e 2 5 del Codice di commercio, avranno gli effetti giuridici riconosciuti ai libri commerciali dall' articolo 48 del detto Codice. „ L'onorevole Zucconi ha facoltà di svolgere questa sua proposta. Zucconi. L o scopo della mia proposta, per la quale non ho potuto trovare posto migliore di questo, non ha bisogno di molte parole per esser® dimostrato. L a Camera sa che, per disposizione del Codice di commercio, non solamente le società commerciali ma gli stessi individui che hanno la qualità di commercianti godono del beneficio di far valere come aventi forza probatoria, i loro libri di commercio tenuti nelle forme prescritte dal Codice medesimo. Io invoco lo stesso beneficio per le Casse di risparmio, Quando queste Casse tengano i libri delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee generali dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli amministratori nelle forme volute dall'articolo 140 del Codice di commercio per le società commerciali; quando questi benefìci Istituti tengano i registri di contabilità con le regole prescritte dagli articoli 2 3 e 2 5 del Codice di commercio, io non trovo ragione per le quali si debba negare ad essi quello stesso privilegio, che si accorda alle società commerciali istituite a scopo di lucro ed agli stessi individui, che hanno la qualità di commercianti. Io sono indotto a fare questa proposta speciale dalla persuasione che ho, che possa sorgere il dubbio sull'applicabilità, dell'articolo 48 del Codice di commercio, col quale si attribuisce effetto giuridico di prova ai libri commerciali, possa sorgere dico, il solo dubbio, sull'applicabilità di questo articolo alle Casse di risparmio, dopo che l'attualo disegno di legge diventerà legge dello Stato. Atti Parlamentari LEGISLATUKA XVI —- 2 — 1211 — a SESSIONE — DISCUSSIONI Fino ad oggi non si è potuto dubitare, che l'effetto dell'articolo 48 del Codice di commercio potesse estendersi alle Casse di risparmio; perchè quando avanti ai tribunali si è discusso, se questi Istituti avessero il carattere commerciale, spesso l'autorità giudiziaria è venuta in questa sentenza, che veramente essi costituivano una specie d'Istituto commerciale; e quindi almeno per questa parte, potevano invocare l'applicazione del Codice di commercio. Però, dopo che con il presente disegno di legge, noi abbiamo definito ottimamente le Casse di risparmio come aventi carattere di Istituti in parte di beneficenza ed in parto di previdenza; dopo che noi, con tutte le disposizioni di questa legge, tendiamo a togliere il menomo dubbio che essi non abbiano affatto nei loro intenti il lucro, ma il solo vantaggio dell'umanità e l'impulso del risparmio, dubito che i tribunali possano approvare che sieno applicabili alle Casse di risparmio quei benefizi che noi attribuiamo alle Società di commercio autentiche. E per togliere appunto questi dubbi, desidererei che (senza mettere ora nessun obbligo) quegli Istituti, i quali, per la tenuta dei libri, si uniformeranno alle regole stabilite dal Codice di commercio, avessero accordato par i loro libri gli stessi effetti giuridici che si danno ai libri dei commercianti. E questa proposta, onorevoli colleghi, non sorge in me spontanea. Essa ha un appoggio che è molto importante, ed è per questo appoggio che la raccomando alla Camera, alla Commissione ed al ministro. L'onorevole ministro, nella sua relazione che precede il progetto di legge, ha mostrato di tener molto in conto le deliberazioni che furono prese nel Congresso delle Casse di risparmio tenuto a Firenze nel 1886; Congresso al quale so che anche molti dei nostri onorevoli eolleghi hanno preso parte. Ora, in quel Congresso, come la Camera potrà vedere, nell'allegato H della relazione ministeriale, si è espresso precisamente il voto, del quale ora io mi fb organo. Anzi si andava molto più oltre, poiché si voleva imporre alle Casse di risparmio l'obbligo che i libri fossero tenuti nelle forme prescritte dal Codice di commercio, e nello stesso tempo si esprimeva il voto che ai registri di contabilità e ai libri delle adunanze e delle deliberazioni fossero attribuiti gli effetti giuridici stabiliti pei libri commerciali. La Camera vede come questa mia proposta &on manchi di importanza, poiché può accadere, e spesso è accaduto nella pratica, che, o per Camera dei — TORNATA DEL 7 MARZO Deputati 1888 smarrimento di obbligazioni, o per altra causa, che qui non è necessario rammentare, occorra consultare i libri delle deliberazioni, oppure i registri della Cassa, i quali potranno alle volte essere preziosi elementi di prova per dimostrare l'effettivo pagamento di una partita di danaro, o per rischiarare le condizioni alle quali fu accordato un prestito o per altre cose importanti. Ora noi non dobbiamo privare le Casse di risparmio di quei mezzi, che sono efficaci dinanzi ai tribunali. Io spero che Commissione e Ministero vorranno accettare questa mia proposta, la quale non turba l'ordine della legge, anzi tende ad aiutare che si raggiunga quello scopo, che si ò proposta la legge stessa, di favorire cioè quanto più è possibile, gli Istituti di risparmio. Perciò, raccomando la mia proposta alla Commissione ed al ministro e non aggiungo altre parole. Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Domando di parlare. Presidente. Ne ha facoltà. Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Mi rincresce di non poter accettare l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Zucconi, che, a mio modo di vedere, turberebbe addirittura il sistema, che Groverno e Commissione hanno adottato e sottoposto alla Camera. Fino dalla tornata precedente, Governo e Commissione hanno espresso questo concetto : le Casse di risparmio non sono società commerciali, non sono Opere pie, sono enti morali sui generis aventi per scopo la previdenza : regoliamole dunque secondo questa fisonomia loro propria, ma togliamo loro assolutamente il carattere di commercio, il carattere di Opere pie. Ora che cosa faremmo, accettando la proposta dell'onorevole Zucconi ? Applicheremmo qui alcune disposizióni che sono nel Codice di commercio per i libri dei commercianti. Ma vi è di più : il Codice di commercio è un tutto assieme, che non può essere mantenuto per la parte dei libri e trascurato per il resto. Intanto il Codice di commercio ha date alcune norme circa la forza probatoria dei libri dei commercianti, in quanto con altre disposizioni ha disciplinato le altre norme proprie per l'esercizio del commercio, e per i singoli contratti che per cause commerciali avvengono. Ora noi, secondando l'onorevole Zucconi, piglieremmo dal Codice di commercio una parte e l'applicheremmo ad un ente di natura essenzialmente non commerciale, senza guardare al resto del Codice. Questo sistema ad- LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — dirittura turberebbe il concetto fondamentale che è stato approvato anche dalla Camera. Per tranquillare poi l'onorevole Zucconi, gli soggiungo quello che già l'altro giorno aveva accennato l'onorevole Plebano. Io mi sono preso la cura, durante le vacanze parlamentari, d'intendermi con le Gasse di risparmio del regno, appunto perchè era mio intendimento di sottoporre alla Commissione prima, alla Camera poi, un progetto che non turbasse gl'interessi collegati alla libera azione delle Casse di risparmio attualmente esistenti. Ora le Gasse di risparmio mi hanno manifestato i loro voti. Posso dire di avere concordato colle principali di esse le disposizioni che ho sottoposte alla Commissione ; o dalle Gasse di risparmio non si è inteso il bisogno di fare quella proposta accennata dal collega Zucconi. Per queste considerazioni io prego l'onorevole Zucconi a non insistere nel suo emendamento, che in apparenza può sembrare favorevole alle Casse di risparmio, ma delle di cui conseguenze noi stessi non possiamo qui giudicare. Sarebbero delle conseguenze gravi, forse pregiudicevoli alle stesse Casse di risparmio. Lasciamo stare la questione della prova : non la tocchiamo : essa sia regolata dalla legge comune: qui concediamo dei favori, delle agevolezze, delle semplificazioni di procedura alle Casse di risparmio. Non facciamo altro, e credo che sia l'opera migliore che possiamo fare. Presidente. Pia facoltà di parlare l'onorevole Cuccimi. ZuCCtìJli. L'onorevole ministro ha detto che la proposta da me fatta turba l'economia della presente legge, perchè darebbe alle Casse di risparmio l'indole d'Istituti commerciali, giacché si verrebbe ad applicare ad esse qualche norma del Codice di commercio. In verità io credo che sarà difficile di prescìndere in tutto e per tutto dal Codice di commercio quando si tratta d'Istituti che, si voglia o non si voglia, esercitano una funzione di eredito. E me ne persuade lo stesso disegno di legge, poiché mi pare che non si sia avuto scrupolo di invocare il Codice di commercio quando si è trattato di applicare delle penalità gravi agli amministratori. Allora gli articoli del Codice eli commercio si sono invocati senza lo scrupolo che è venuto ora, cioè che possa sospettarsi che le Gasse di risparmio diventino Istituti di credito. Anche altre disposizioni fanno allusione al Codice di commercio, soltanto si fa eccezione per le disposizioni sugli articoli 23 e 26 che erano ri- TORNATA DEL 7 MARZO 1 8 8 8 chiamati nella mia proposta. Ciò ho voluto dire per dimostrare che, se io feci la proposta stessa, non intesi con ciò di turbare affatto l'economia delia legge e sono convinto che con essa non l'avrei potuto. Aggiungerò che per quanto le Casse di risparmio non abbiano espresso questo loro desiderio nell'ultimo Congresso tenuto coll'onorevole ministro, non hanno però mancato di esporlo in altri modi. Ed io ho avanzato la mia proposta dopo che alcune Casse di risparmio delle mie regioni mi hanno esortato a farlo. Ad ogni modo non voglio insistervi per la semplice ragione che non essendo la mia proposta accettata dal ministro e dalla Commissione, essa evidentemente, posta ai voti, farebbe naufragio. Ora il respingerla certo è che pregiudica la massima, perchè io sono convinto che qualora le Casse di risparmio si uniformino nella tenuta dei loro libri alle prescrizioni del Codice di commercio e presentino questi libri in caso di ricorso ai tribunali, questi riterranno sempre che l'articolo 48 del Codice di commercio sarà ad esso applicabile, per la ragione che per quanto il loro scopo sia di beneficenza e di previdenza, non si può del tutto abbandonare l'idea ed il concetto che esse siano anche istituti di credito e come tali devono ad esse essere applicate le disposizioni del Codice di commercio. E per questo motivo, per non pregiudicare cioè la massima, che io ritiro la mia proposta, lieto eli averla presentata perche era nella convinzione di compiere il mio dovere, dappoichèproponeva un modo di favorire gl'istituti di cui oggi discutiamo. Presidetlle. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro. Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Io non sarei ritornato sulla questione perchè credo di essere di pieno accordo con la Commissione nel non accettare la proposta dell'onorevole Zucconi, che poi egli stesso ha ritirata. Ma una dichiarazione da lui in ultimo fatta mi mette nella necessità di lasciare almeno negli atti parlamentari una dichiarazione in senso contrario da parte del Governo, certo sostenuto dalla Commissione. Egli ha detto che i magistrati potranno invocare il Codice di commercio in tutto ciò che riflette le Casse di risparmio. Io non so quello che faranno i tribunali, nò a me è dato antivederne il giudizio. Dichiaro però che il concetto del Governo nel proporre questa legge è di fare delle Casse di risparmio enti sui generis, istituti di previdenza. Atti 1213 Parlamentari LEGISLATURA XVI ---•> 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI . — La definizione l'abbiamo messa nell'articolo primo, per denotare il carattere di questi enti dei quali si occupa la legge attuale. Quindi se altri vorranno paragonarli a Società commerciali, se altri li vorranno paragonare ad Opere pie, tradiranno certamente il concetto del legislatore. Questa è la dichiarazione che io sento il dovere di fare per contrapporla, alla dichiarazione fatta dall'onorevole Zucconi. Egli dice che in altri-casi, in altri articoli della legge abbiamo richiamato articoli del Codic® di commercio. Noi li abbiamo richiamati solamente quando si tratta di regolare i rapporti degli amministratori con le Casse, a proposito di pene per fatti dannosi alle medesime compiuti dai primi, o per omissione di costoro. In tali casi senza trascrivere gli articoli del Codice di commercio, valendo la stessa ragione, per quanto riguarda gli amministratori delle Casse di risparmio e gli amministratori delle Società, abbiamo creduto applicare la stessa pena, senza con ciò confondere i due diversi istituti, e senza turbare il carattere che, ripeto ancora una volta, abbiamo voluto dare alle Casse di risparmio, con questa legge. Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. Carmine, relatore. Debbo dichiarare, a nome della Commissione, che essa si associa pienamente alle dichiarazioni testé fatte dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio. Aggiungo soltanto un'osservazione a proposito di un'argomento accennato dall'onorevole Zucconi, il quale potrebbe, eventualmente, fare qualche impressione sulla Camera; cioè, che una proposta, simile a quella dell'articolo da lui formulato, era stata votata nel Congresso, tenuto in Firenze dai rappresentanti delle Casse di risparmio italiane. Ora, mi stanno sott'occhio i verbali delle riunioni di quel Congresso, e sta in fatto che una proposta di quel genere era stata votata, ma è vero anche che i rappresentanti di talune delle principali Casse di risparmio, vedevano dei pencoli in ima proposta di questa natura, e si acconciarono a votarla unicamente perchè tutte le proposte di quel Congresso erano informate al concetto che una nuova legge dovesse essere applicabile soltanto alle Casse di risparmio future, e che le Casse di risparmio, esistenti prima della legge, non fossero soggette alle disposizioni della le gge stessa. Del resto, ripeto, la Commissione si associa pie- Camera dei Deputati TORNATA DEL 7 MARZO 1888 namente alle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro d'agricoltura e commercio. Presidente. Onorevole Zucconi, mantiene il suo articolo aggiuntivo? Zucconi. Ho dichiarato di ritirarlo. Presidente. L'onorevole Zucconi ha ritirato il suo articolo aggiuntivo. Passeremo all'articolo 17. € Art. 17» Le Casse di risparmio, salvo speciale autorizzazione da ottenersi per decreto reale su proposta del ministro di agricoltura,, industria © commercio, non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli necessari per risiedervi coi loro uffici o per adempiere ai loro fini o per le altre eventuali gestioni di cui all'articolo 5. u Esse debbono vendere nel termine non maggiore di cinque anni gli stabili che acquistano occasionalmente a tutela dei loro crediti, o per eredità o donazione. " Per decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, il detto termine può esser prorogato. „ L'onorevole Cambray-Digny ha facoltà di parlare. Cambray-DIgny. A questo articolo, insieme coi colleghi Pelagatti e Guglielmi, ho presentato due distinti emendamenti: l'uno è un'aggiunta-, l'altro è una modificazione. L'aggiunta consisterebbe nel dichiarare espressamente, nella prima parte dell'articolo, dove si enumerano gli acquisti d'immobili, che possono farsi dalle Casse di risparmio senza che occorra una speciale autorizzazione, che vi siano compresi quelli che si fanno a tutela di crediti, in caso di espropriazione forzata. Noto che nel capoverso seguente si parìa d'immobili che si acquistino occasionalmente dalle Casse di risparmio, a tutela dei loro crediti; ma questo secondo capoverso non dice se l'acquisto, per esser fatto, ,abbia, o no, bisogno di speciale autorizzazione. Nel silenzio della legge, sembra che debbano applicarsi i principii generali delle leggi esistenti. Ora, siccome con l'articolo 5 di questa legge si dà alle Casse di risparmio la qualità di enti morali (e lo confermava, un momento fa, l'onorevole' ministro, quando diceva che le Casse di risparmio, con questa legge, diventano enti morali sui generis), ne viene di conseguenza che si applichi alle Casse di risparmio la legge del 5 giugno 1850, legge sarda, che è stata estesa a tutta l'Italia, e che richiede l'autorizzazione con decreto reale per gli acquisti che si facciano da qualunque stabilimento o corpo morale. Ora, poiché» nella prima parte dell'articolo si Atti Parlamentari LEGISLATURA XVI — 1214 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — stabilisce veramente una eccezione a questo principio, per certi casi, è parso opportuno d'indicare fra questi casi anche quello ricordato. Noto che nel secondo capoverso si parla di acquisti d'immobili, che possono farsi a tutela dei crediti, e anche di acquisti d'immobili, che si fanno per donazione o per eredità. Ora questo secondo caso può lasciarsi sotto l'impero dei principii generali. Quando la Cassa di risparmio riceve una donazione, od un'eredità, potrà domandare l'autorizzazione; e sarà poco male; il tempo ci sarà sempre. Ma quando invece si tratta d'una Cassa di risparmio che ha dato in prestito un capitale, con ipoteca sopra un fondo, e questo fondo viene espropriato e si vende al pubblico incanto, può essere assolutamente necessario per la Cassa di risparmio di concorrere all' incanto per evitare che il fondo resti aggiudicato per un prezzo insufficiente, in modo che il suo credito non resti utilmente collocato. E non basterebbe di rispondere che il decreto reale in questo caso verrebbe sempre, perchè vi potrebbero essere dei ritardi, potrebbe l'autorizzazione non arrivare in tempo, e la Cassa di risparmio essere esposta ad un danno irreparabile giacche mancando 1' autorizzazione, potrebbero gli altri concorrenti invocare la legge per escludere la Cassa di risparmio dal concorrere all'incanto. Per questi ragioni io raccomando alla Commissione ed all'onore?ole ministro questo primo emendamento. Vengo al secondo. Il primo capoverso dell'articolo 17, cui ho fatto cenno un momento fa, ha per scopo di stabilire un termine entro il quale le Casse di risparmio che hanno acquistato, per eredità, per donazione, o per tutela dei loro crediti, un immobile, debbano necessariamente rivenderlo. Io non ho niente da dire contro il principio; non contesto la convenienza di evitare che beni immobili si accumulino nelle mani di enti morali. Trovo dunque giustissimo che un termine si stabilisca, perchè queste proprietà vengano rivendute: ma credo che il termine di cinque anni proposto coll'articolo ministeriale, e accettato dalla Commissione, sarebbe un termine troppo breve. In tutti i casi, ma più specialmente nel caso della espropriazione forzata, io credo che un termine di soli cinque anni metterebbe le Casse di risparmio in una condizione molto svantaggiosa, le metterebbe nel caso di non avere alcuna probabilità di vendere bene, di vendere per il giusto prezzo gli immobili acquistati. Camera d&i Deputati TORNATA DEL 7 MARZO È certo che chi è costretto a vendere, ha sempre minore probabilità di vendere per il giusto prezzo di chi non ha bisogno di venderà. Ammettendo dunque che debba limitarsi il tempo per il quale le Casse potranno conservare queste proprietà, occorre sempre che il limite sia abbastanza largo, perchè esse possano provvedere al loro interesse e non siano sottoposte a un vero svantaggio. Nel caso della espropriazione forzata, una Cassa di risparmio che è stata costretta a comprare un fondo perchè nessun altro dei concorrenti offriva un prezzo sufficiente a coprire il suo credito, si trova sempre nella necessità di aspettare un certo tempo perchè, in circostanze più favorevoli, altri concorrenti possano presentarsi, che siano disposti a dare un prezzo maggiore. Lo stabilire questo termine perentorio di cinque anni produrrà molto probabilmente questo risultato, che il danno evitato provvisoriamente coli' acquisto sarà poi sopportato egualmente, e forse in proporzioni più gravi, dopo cinque anni. Noi dunque raccomandiamo alla Commissione e all'onorevole ministro il nostro emendamento che consisterebbe nel portare il termine da cinque a dieci anni. Presidente. Ha facoltà di parlare l' onorevole Zucconi. Zucconi. A quest'articolo 17 io propongo un emendamento forse più radicale di quello presentato dall'onorevole Cambray-Digny : esso però si ispira alle medesime ragioni accennate dall'onorevole preopinante. Io vorrei che si facesse a meno in modo assoluto dell'autorizzazione preventiva e del decreto reale per gli acquisti degli immobili da parte delle Casse di risparmio, sopprimendo non tutto l'articolo, ma il primo alinea dell'articolo stesso. Io m'ispiro agli stessi motivi, come già dicevo, già accennati dall'onorevole Cambray-Digny. In molti casi, e l'esperienza ce lo insegna, questi Istituti, per tutelare i loro crediti, per rifarsi di danari mutuati, sono costretti a concorrere all'espropriazione dei beni dei debitori, e può avvenire che ne restino deliberatari. L'ottenere il decreto reale preventivo è cosa ben difficile, e spesso può essere un ostacolo tale da impedire affatto che questi Istituti si valgano delia facoltà di adire all'asta, poiché i ritardi che si frappongono a che il decreto venga sono tali, che spesso l'asta si eseguirebbe senza che gli enti siano autorizzati di adire ad essa. D'altra parte io penso : quaì'è lo scopo òhe i Atti 1215 — Parlamentari LEGISLATURA XVI — 2a SESSIONE — DISCUSSIONI — legislatore si propone con quest'articolo 1 7 ? Lo scopo è indicato nella relazione del Ministero ed in quella della Commissione con queste parole : u Impedire la creazione di nuove manomorte, con una soverchia immobilizzazione del capitale, n Ora io dico : voi raggiungerete lo scopo medesimo col lasciar scritta nella legge la disposizione dell'ultimo alinea dell'articolo 17, cioè con l'obbligo imposto alle Casse di risparmio di vendere entro i cinque anni gl'immobili che per avventura avessero acquistati. Quest'obbligo evidentemente ha per conseguenza che se le Casse di risparmio si dedicassero agli acquisti d'immobili, esse entro i cinque anni, comunque sia, dovranno spogliarsi dei beni acquistati ; porta anche quest'altra conseguenza indiretta, che le Casse di risparmio, sapendo che hanno l'obbligo di vendere entro cinque anni gli immobili acquistati, se non hanno l'assoluta necessità di farne l'acquisto, non si esporranno ad adire alle aste e cercheranno di non esser deliberatane dei beni. Vedendo perciò che lo scopo dell'articolo 17 sì raggiunge senza questo vincolo del decreto reale preventivo, io ho proposto che la prima parte dell'articolo 17 stesso sia soppressa. Però resta sempre un'eccezione da farsi per gli stabili necessari sia per la residenza della Cassa, sia per gli altri fini della eventuale gestione di cui all'articolo 5.. Nel qual caso io ammetto l'eccezione contemplata nell'articolo 17 ma con una sola modificazione, la quale io manterrei anche se l'articolo 17 rimanesse come lo ha proposto la Commissione. . Io domando che alle parole " non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli necessari! per risiedervi, ecc. „ si aggiungano, dopo la parola necessarii, le parole: " in tutto od in parte. n E questo mio emendamento è ispirato da una ragione molto evidente. Molte delle nostre Casse di risparmio hanno aegli edilìzi che non servono o che non sono in tutto necessarii agli scopi, che esse si propongono. Per una parte questi edifici servono ad uso di Ufficio della Cassa locale, per un'altra parte essi ùngono affittati. Ora così come suona l'articolo 17 parrebbe che le Casse potessero ritenere la parte dell'edifìcio che serve ai loro uffici e dovessero vendere l'altra parte. Ognun vede come lo spezzare la proprietà di questi edilìzi sarebbe dannoso e per l'edificio 174 Camera dei TORNATA D E L 7 MARZO Debutad, 1888 stesso e pel suo valore; io vorrei perciò che si ponesse nell'articolo quest'aggiunta u in t ^ i i j od in parte necessarii „ perchè se anche un edificio fosse necessario in una sola parte potesse esser ritenuto in proprietà da una Cassa di risparmio. Dopo ciò non aggiungo altro, poiché vedo che questo concetto di diminuire i vincoli che derivano da quest'articolo 17 viene sostenuto anche da altri colleghi. Presidente, Do lettura dell'articolo sostitutivo che propone l'onorevole Zucconi: " Le Casse di risparmio debbono vendere nel termine non maggiore di cinque anni gli stabili che acquistano occasionalmente a tutela dei loro crediti, o per eredità o per donazione. " Per decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, il detto termine potrà essere prorogato. " Sono eccettuati dalle disposizioni di questo articolo gli stabili in tutto od in parte necessari per la residenza dei. loro uffici, o per adempiere ai loro fini, o per altre eventuali gestioni di cui all'articolo 5. „ L'onorevole Ruspoli ha pur presentato un emendamento che sarebbe il seguente: Dopo le parole u non possono acquistare, ecc., Potranno però acquistare quegli stabili che fossero forzosamente venduti all'asta pubblica, e sopra 1 quali avessero importanti interessi ; potranno anche edificare, o concorrere alla costruzione di stabili che abbiano uno scopo igienico e di beneficenza. „ u Ha facoltà, di parlare l'onorevole Ruspoli. Ruspoli* Io aveva presentato un emendamento al quale hanno aderito in gran parte altri colleghi; ma quando venisse accolto quello proposto dall'onorevole Zucconi il mio non avrebbe ragione di essere, poiché una volta che si togliesse la proibizione alle Casse di risparmio di acquistare stabili non avrei più nulla a dire. Ma se il ministro e la Commissione avessero deliberato di mantenere. assolutamente questa proi* bizione di comprare stabili, io richiamerei l'attenzione dell'onorevole ministro e della Commissione su questo punto^ se sia giusto, cioè, di impedire alle Casse di risparmio di concorrere alla fabbricazione di stabili i quali avessero per iscopo la beneficenza e l'igiene. Voi nell'articolo 19 della presente legge prevedete un fondo di beneficenza, volete voi che questo fondo di beneficenza non sia poi impiegato come la Cassa di risparmio desideral e corne i bisogni richiedano? Volete voi in alcune città Atti Parlamentari — 1216 — Camera dei Deputati LEGISLATURA XVI — 2 SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1 8 8 8 a ìli cui le Casse di risparmio si fanno intraprenciitrici di case per classi povere, impedirle di fare ciò?"Volete impedire loro di concorrere ad aiutare quelle benefiche istituzioni, che mirano allo scopo di migliorare le abitazioni dei poveri ? Io credo che questa idea non sia nell'animo di alcuno ; per conseguenza ho ferma speranza che l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione vorranno accettare il mio emendamento, che è identico a quello proposto dall'onorevole Cambray-Digny nella sua prima parto. E impossibile impedire che le Casse di risparmio concorrano alla compra di quelli stabili su cui hanno delle ipoteche e degli interessi importanti. Sono persuaso che su questa prima parte non possono sorgere difficoltà, e sono sicuro che l'onorevole ministro e la Commissione accetteranno la mia proposta. Ma io aggiungo anche una preghiera : quella, cioè, di non togliere alle Casse di risparmio il mezzo di aiutare le classi operaie come credono meglio ; e credo che il miglior mezzo di beneficarle sia quello di migliorare le abitazioni tanto dal lato igienico che dal lato dell'economia. Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mussi. Mussi. Io appoggio l'emendamento presentato dall'onorevole Cambray-Digny ; desidero anzi di vedere allungato ancora più il termine entro cui le Casse di risparmio sono obbligate a vendere gli stabili. È evidente che quando esse entrano in possesso di stabili per mancanza di pagamento dei loro crediti, generalmente trovano questi stabili in una condizione pessima, perchè se il proprietario si fosse trovato in una condizione appena discreta, si sarebbe fatto un dovere, anche per vantaggio suo di pagare gli interessi maturati. Dunque le Casse di risparmio si trovano per lo più in possesso di stabili eccessivamente sfruttati. In questi casi, oltre le ragioni validissime dette dall'onorevole Cambray-Digny, il termine troppo breve può permettere delle speculazioni dannose agli interessi delle Casse. È evidente che gli stabili stessi in breve tempo non possono raggiungere quel rinsanguamento, mi si permetta la frase, quelle condizioni necessarie per mettere al sicuro il capitale anticipato dalla Cassa di risparmio. Io poi confesso francamente, senza far torto a Pèssimo credo, che le amministrazioni pubbliche, anche quelle delle Casse di risparmio, sieno cat- i ti ve conduttrici di fondi ; dunque in questi casi molte volte una amministrazione di Cassa di risparmio avveduta, cerca di fare contratti d'affitto a termini piuttosto lunghi ; si accontenta di una mercede d'affitto anche limitata, ed impone considerevoli migliorìe. Per queste ragioni crèdo che il termine da imporsi per la vendita debba esser ragionevolmente lungo. Per lo più gli affitti, in molte regioni d'Italia, si fanno di nove e spesso di 12 anni; e questi termini novennali 0 dodicennali hanno la loro ragione di essere nella rotazione agraria, la quale varia secondo le regioni, secondo le condizioni dell'agricoltura; perchè è chiaro che la rotazione agraria di un fondo irriguo è diversa da quella di un fondo asciutto. Dovendo quindi fare una legge generale, a me pare che in questi casi si debbano prendere i termini più lunghi; ed io proporrei il dodicennio. Io sono confortato in questa mia opinione, anche dal parere della nostra illuminatissima Commissione, la quale all'articolo 31 quando stabilisce nelle disposizioni transitorie, come le Casse di risparmio debbano mettersi in regola con l'attuale legge, prescrive al comma terzo, che le Casse di risparmio dovranno alienare, dentro un decennio gli immobili di cui non è consentita la conservazione. Dunque questo periodo del decennio è già accettato in un altro caso dalla Commissione. Io pregherei, nel caso attuale, di accettare il dodicennio. Certamente non faccio una proposta concreta; se la Commissione vorrà insistere nel decennio, mi acquieterò ; ma io credo, che, per dar luogo a quella rotazione di affitti più lunghi, come si usa in molte regioni, e specialmente nelle regioni dove l'agricoltura è più intensiva, sarà più utile accordare il dodicennio. Presidente. Onorevole Cuccia, ha facoltà di parlare. Cuccia. Anch' io mi associerei all'emendamento, proposto dall'onorevole Cambray-Digny, ma desidererei una sufficiente spiegazione del perchè l'onorevole proponente ha creduto di limitare l'esenzione dalla sovrana autorizzazione, solamente ai beni stabili, che si acquistano occasionalmente a tutela dei proprii crediti e non estenderla anche ai beni stabili, che si acquistano per eredità, 0 donazione. Io credo che in questa legge non sia nè giusto, nè opportuno ispirarsi ai principii che i n f o r m a r o n o la legge del 1850. Riportiamoci al 1850; rammentiamo di quali Atti LEGISLATURA XVI — 2a SESSIONE — DISCUSSIONI — enti morali era allora popolato il paese, e troveremo la ragione per cui il legislatore cercò di limitare la manomorta, per quanto era possibile, Ma oggi non siamo più di fronte a quella condizione di cose. La Cassa di risparmio, istituto eminentemente civile e civilizzatore, riceve per donazione, per eredità, dei capitali. Certamente, nessuno sente la necessità che oggi un decreto reale autorizzi le Casse di risparmio ad accettare un legato di un milione, che può lasciar loro un ricco privato. Allora se non deve essere autorizzata l'accettazione di un milione in danaro, perchè autorizzare il legato di una tenuta la quale può essere venduta fra 5 anni e perciò commutata in danaro. Io credo, che, in rapporto alle Casse di risparmio, debba essere mantenuto il divieto di acquistare stabili, come è prescritto nel primo comma dell'articolo, ogni qualvolta si vogliono fare degli acquisti volontari, come un mezzo per impiegare il danaro della Cassa. Questo sì, non dovrebbe essere ammesso, a meno che non avvenisse il caso a cui accennava poco fa l'onorevole Ruspoli, che la Cassa volesse acquistare degli stabili allo scopo di costruire delle case operaie. E d un acquisto di questa specie comprendo che non possa essere fatto legalmente senza l'autorizzazione governativa. Ma quando arriva per eredità o per donazione un lascito, sia di capitali, sia di stabili, io non trovo ragione alcuna della necessità del decreto reale. Ecco perchè io vorrei pregare l'onorevole Cambray-Digny di accettare questa mia proposta, lasciando il primo comma dell'articolo 17 come sta, e dicendo nel secondo: u Non occorrerà il decreto di sovrana autorizzazione per i beni stabili che si acquistano occasionalmente a tutela dei loro crediti, o per eredità o donazione, dovendo però questi beni essere venduti nel termine, ecc. „ Insomma io trasporterei alla fine del comma il primo inciso, facendolo precedere dalla dichiarazione che non occorre il decreto reale di autorizzazione. _ Per quello che riguarda poi la proposta che è fatta, mi pare dall'onorevole Mussi, di volere cioè, se non ho male inteso, prorogato il termine di 5 anni in cui la vendita è obbligatoria, io farò osservare che mi pare che provveda abbastanza l'ultima parte dell'articolo. Questo termine di 5 anni non è perentorio, non è improrogabile. Quando una Cassa di risparmio ha avuto le sue buone ragioni di non vendere in 81 era 1217 Parlamentari TORNATA DEL 7 MARZO Deputali 1888 5 anni, essa potrà facilmente ottenere la proroga di altri 5 anni, e ciò mi pare che basti. Perchè trattandosi di vendere, deve trovarsi il modo di vendere vantaggiosamente per l'Istituto. Ma come è mai possibile concepire il divieto della proroga, quando u n Istituto può dimostrare che non ha potuto vendere a prezzo conveniente ? Ad ogni modo questa è questione secondaria o piuttosto di redazione. L a questione di principio mi pare che sia questa: mantenere l'esenzione dalla sovrana autorizzazione non solamente quando si va all'asta pubblica, per garentire il propria credito contro il debitore che non pagò volontariamente e si dovette costringere a pagare mercè esecuzione forzata o transazione; come quando si tratti di beni stabili o immobili donati o pervenuti per legato o in eredità. Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole Cambray-Digny. Cambray Digny. Avevo domandato di parlare per rispondere all'onorevole Cuccia, il quale propose alla prima parte dell'articolo un emendamento alquanto più largo di quello che noi avevamo proposto. Altri, invece, sempre nell' intendimento di proporre qualche cosa di più lato di quello che noi abbiamo proposto, vorrebbero che la prima parte dell'articolo fosse assolutamente cancellata. Io credo che questo secondo partito non possa preferirsi, perchè secondo me (non so se sono d'accordo in ciò con l'onorevole Cuccia) oggi che le Casse di risparmio diventano enti morali, potrà essere più o meno discutibile se l'applicazione della legge del 1850 sia utile; m a è certo che se noi non facciamo un articolo di legge per escluderla, la legge del 1850 si applica necessariamente. Dunque se noi vogliamo che le Casse di risparmio abbiano facoltà di acquistare immobili senza autorizzazione, noi non dobbiamo limitarci a cancellare questo primo capoverso. Il divieto tolto da questa legge, resterebbe nella legge del 1850 ; ed i tribunali dovranno applicare la legge del 1850. Ma io non avrei difficoltà di accettare l'allargamento proposto dall' onorevole Cuccia, e sarò lieto se la Commissione ed il ministro l'accetteranno ; però se la Commissione e il ministro non accetteranno questo allargamento, io insisterò sempre perchè sia accettato 1' emendamento da noi proposto. Quanto poi alla seconda parte, al secondo emendamento nostro, mentre ringrazio l'onorevole Mussi dell' appoggio che ha dato alla nostra proposta, mi permetto di osservare all'onorevole Cuccia cho Parlamentari LEGISLATURA XVI — — 1218 — 2 a SESSIONE — Camera dei DISCUSSIONI —• TORNATA DEL 7 MARZO ii prolungamento cìie noi chiediamo al termine di 5 anni assegnato nel progetto, non sarà davvero inutile. Non escluderà, in casi eccezionali, una ulteriore proroga che potrà esser data con decreto reale, ma questa proroga non avrà bisogno di essere chiesta e data fuorché in casi veramente eccezionali. Mentre se noi prendiamo un termine così "breve come quello proposto, avverrà che il provvedimento eccezionale diverrà la regola. Io dunque spero che l'onorevole Cuccia non vorrà opporsi neanche a questa seconda parte del nostro emendamento. Presidente. Ha facoltà di parlare F onorevole relatore. Carmine, relatore. La Commissione per verità non si aspettava cosi numerose contradizioni circa il disposto di questo articolo, che ad essa sembrava uno dei più naturali, dei più necessari in una legge che regolasse l'ordinamento delle Casse di risparmio. He non si può contestare la norma che viene salinità dall'articolo successivo, che gì' impieghi dei fondi appartenenti o depositati alle Casse di risparmio devono esser fatti coi requisiti della più facile riscossione e realizzazione, ne consegue di necessità che la facoltà di acquistare beni stabili nelle amministrazioni delle Casse di risparmio deve essere limitata il più che sia possibile. Ora a noi sembrava che a questo concetto rispondesse precisamente l'articolo come fu proposto dal Ministero, e come la Commissione lo aveva accettato con lievi modificazioni. Procurerò di passare in rassegna i diversi emen • damenti che sono stati svolti, per quanto lo potrò fare, essendomi quasi tutti questi emendamenti riusciti nuovi al momento della discussione. E a questo proposito, poiché l'ora mi fa credere che siamo prossimi alla fine della seduta, io devo a nome della Commissione, rivolgere una preghiera a tutti i colleghi i quali avessero emendamenti da proporre ai successivi articoli del disegno di legge, di volerli depositare al banco della Presidenza fino da questa sera, come, se non erro, prescrive anche il regolamento della Camera, in modo che la Commissione possa prenderli in esame, prima che vengano in discussione i singoli articoli. Venendo ora ai diversi emendamenti proposti a questo articolo, considererò, prima, quello degli onorevoli Pelagatti, Cambray-Digny e Guglielmi, pel quale al primo comma dell'articolo, sarebbero aggiunte le parole: " e quelli dei quali occorra l'acquisto per tutelare i loro crediti nei casi di espropriazioni forzate. n , Deputati 1888 La Commissione non ha alcuna difficoltà di accettare questo emendamento. Ad essa sembrava inutile, perchè il concetto era già compreso nel secondo comma dell'articolo. Però essa riconosce l'opportunità di specificare più chiaramente che, per l'acquisto di tali stabili, non occorre la preventiva autorizzazione per decreto reale; e, poiché a questo scopo mira il primo degli emendamenti dell'onorevole Cambray-Digny e altri colleghi, la Commissione è disposta ad accettarlo. Riguardo al secondo emendamento degli onorevoli Cambray-Digny, Pelagatti e Guglielmi, al quale si è associato, ampliandolo, l'onorevole Mussi-, io devo dichiarare, se mi è lecito fare una dichiarazione personale, che in principio sopra questo punto era anch'io dell'avviso dei propo» nenti questo emendamento, e in seno alla Commissione, aveva propugnato la proposta della Commissione permanente delle Casse di risparmio, che questo termine di cinque anni fosse alquanto allungato, Però io mi sono persuaso delle considerazioni che furono esposte, in seno alla Commissione, da altri membri di essa, le quali possono riassumersi così: dal momento che si ammette che questo termine possa essere prorogato per decreto reale, è utile che sia stabilito in una misura alquanto limitata. È utile, perchè così si esprime, con maggiore efficacia, il concetto che le Casse di risparmio devono astenersi, il più che sia possibile, dall' impiego dei loro capitali in beni immobili, e che, quando, per necessità di cose, siano costrette a fare taluni di questi impieghi, devono liquidarli nel più breve termine possibile. Si è detto; sta bene, ma se voi prescrivete un termine cosi breve, pur lasciando che si possano fare eccezioni, in fatto, la eccezione diventerà la regola. Sia pure così ; ma noi crediamo che, anche se sarà così, sia utile che la legge metta, in via normale, un termine più breve: perchè, ripeto, mettendo questo termine più breve, restano maggiormente eccitate le amministrazioni delle Casse di risparmio ad alienare gli stabili eventualmente acquistati nel più breve termine possibile. Quando si mettesse un termine così largo, che raramente potesse richiedere la proroga per decreto reale, b probabile che, anche quando questa proroga non fosse necessaria, molte amministrazioni rallenterebbero l'opera di liquidazione di questi fondi; mentre, ripeto, è negli intendimenti della Commissione, come deve essere negli intendimenti di i chi vuole un retto ordinamento delle Casse di Atti — 1219 Parlamentari LEGISLATURA XVI — 2a SESSIONE Camera dei Deputati - DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1888 di togliere la formalità dell' autorizzazione per decreto reale, dal momento che non può in nessun modo recare imbarazzi all'amministrazione delle Casse di risparmio, e dal momento che essa è conforme a tutto il resto della nostra legislazione. Un'ultima proposta alla quale devo rispondere è quella che fu esposta dall'onorevole Ruspoli, i! quale vorrebbe che quest'articolo fosse redatto in modo da non impedire alle amministrazioni delle Casse di risparmio di prender parte a costruzioni destinate a scopo di beneficenza. Ma noi crediamo che in quella misura nella quale tal permesso possa essere ragionevolmente accordato alle amministrazioni delle Casse di risparmio, provveda sufficientemente l'articolo 19 del disegno di legge, il quale determina quanta parte degli utili annuali d'una Cassa di risparmio possa essere erogata a*, scopo di beneficenza. Evidentemente in questi scopi di beneficenza possono essere inclusi anche quelli che si riferiscono all'erezione di fabbricati a scopo di beneficenza. Ciò che la legge vuole è che non siano le Casse di risparmio le quali facciano direttamente la beneficenza. Se si tratta di alcune di quelle gestioni che l'articolo 6 del disegno di legge concede alle Casse di risparmio, anche coll'adozione dell'articolo proposto dalla Commissione Ruspali. Domando di parlare. Carmine, relatore.... è data alle Casse stesse facoltà di avere i fabbricati che occorrono a questo scopo. Ma se si tratta di vere operp, di beneficenza che non abbiano carattere economico, il concetto della legge, il concetto del F mistero, io credo, e certo della Commissione K -stato quello che le Casse di risparmio possano QQ^correre a queste opere di beneficenza, ma noi} abbiano ad assumerle esse stesse direttamente. A questo concetto la Commissione non crede dover derogare,, come non credo che vorrà derogare l'onorevok ministro. Presidente* H a facoltà di parlare l'onorevole Cuccia. Cuccia, Veramente l'onorevole relatore della Commissione, discorrendo poco fa sull'emendamento proposto dall'onorevole Cambray-Digny, disse tal cosa che mi aveva aperto il cuore alla speranza di vedere interamente accolto il mio Carmine, relatore. Ora, sta bene che non sia modesto, non dico, emendamento, ma ampliamento ereato quest'eventuale imbarazzo alle Casse di della proposta Digny. risparmio, ma questo argomento non regge più L'onorevole relatore diceva che la Commissione per riguardo ai casi di donazione o di eredità. era precisamente nell'ordine delle idee della proQuindi non vedrei la necessità per questi casi posta Digny e che credeva anzi che nel modo risparmio, che le Gasse di risparmio stesse posseggano, il meno che sia possibile, beni stabili. Non so se ricordo tutto l'emendamento proposto dall'onorevole Zucconi ; ma la impressione che esso fece a me ed agli altri colleghi della Commissione, quando ne udimmo la lettura, fu tale, che ci sembrò di non doverlo accettare, se non in una piccola parte. L'onorevole Zucconi vorrebbe che, dove si indicano gli stabili necessari alle Casse, per risiedervi coi loro uffici, si dicesse: necessari, in tutto od in parte, per risiedervi coi loro uffici, E ciò, perchè può avvenire che taluni stabili siano, in parte soltanto, destinati agli uffici di una Gassa di risparmio, e, della parte restante, la Gassa di risparmio tragga profitto affittandola. Ora, osserva l'onorevole Zucconi, come volete, in questo caso, che si- regoli la Cassa di risparmio? Volete che essa abbia ad alienare quella parte di stanile che non gode effettivamente, coi propri uffici? Per verità, la Commissione credeva, che questo dubbio non potesse sorgere, anche con l'articolo com'era proposto dal Governo e dalla Commissione stessa; però, poiché il dubbio è stato sollevato, noi acconsentiamo a chiarirlo ; acconsentiamo, quindi, alla introduzione di queste parole: in tutto od in parte. Devo rispondere all'onorevole Cuccia", il quale vorrebbe che la autorizzazione da ottenersi per decreto reale fosse esclusa non soltanto per gli stabili che le Casse di risparmio devono acquistare eventualmente a tutela dei loro crediti, ma anche per quelli che esse acquistano per eredità o per donazione. Farmi che su questo punto abbia già risposto alle considerazioni esposte dall'onorevole Cuccia l'onorevole Cambray-Digny nel suo ultimo discorso. In ogni modo a me pare che questa nuova proposta dell'onorevole Cuccia non sia accettabile. Io vedo la necessità di togliere cjuesta autorizzazione per decreto reale quando si tratta di acquisti per espropriazione, di acquisti all'asta pubblica, a tutela dei crediti delle Casse di risparmio, perchè, prescrivendo in qtiesto caso il decreto reale, potrebbe avvenire che questo non sia stato già emanato al momento in cui la Cassa di risparmio avrebbe bisogno di servirsene. Cuccia. Chiedo di parlare. Atti Parlamentari LEGISLATURA XVI — — 1220 — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — come era scritto l'articolo si potesse chiaramente < intendere che si richiede la sovrana autorizzazione pei casi previsti al n. 1 ; che per quelli del n. 2 è troppo chiaro, almeno così p a r e v a alla Commissione, che non ci fosse bisogno dell'autor i z z a z i o n e ; però continuava a dire il relatore, che insistendo l'onorevole D i g n y per togliere ogni dubbio egli accettava il suo emendamento. E d allora io dissi : a togliere i dubbi sarà anche accolta la proposta mia. E noti la Camera che v e r a m e n t e a me p a r e che questo voleva la Commissione e questo il Ministero proponeva imperocché in questo secondo comma è creato u n surrogato all'autorizzazione preventiva. A che serve l'autorizzazione p r e v e n t i v a ? A non fare accumulare con danno dell'economia pubblica e dello scopo dell'Istituto stesso, troppi beni stabili, in sue mani. Ecco il perchè del decreto preventivo, dell'autorizzazione. P e r ò si mantiene l'autorizzazione per gli acquieti volontari; ma per acquisti in cui la parte acquirente direi, ò p u r a m e n t e passiva, fino ad un certo punto, non c ' è bisogno dell'autorizzazione preventiva, ma si crea un surrogato, l'obbligo della vendita entro i cinque a n n i ; ed ecco come con questo surrogato si a r r i v a al medesimo scopo. D u n q u e non si voleva originariamente, non si voleva affatto imporre autorizzazione ne per gli acquisti all'asta pubblica o transazione a cautela dei propri crediti, ne per acquisti di stabili per donazioni o per eredità. Ma si dice: noi abbiamo lo disposizioni generali, la legge sulle m a m m a r i e , il Codice civile, che prescrivo che i corpi morali per accettare donazioni o eredità hanno bisogno d'autorizzazione, e qui non discutiamo ora u n a r i f o r m a a questa p a r t e generale della legislazione. Io mi permetto d'osservare che quest'obiezione non cade a proposito. Il Codice civile prescrive questa disposizione, ma la prescrive non solamente per gli stabili, ma anche per le donazioni di capitali e di cose mobìli. D u n q u e , io dico, che bisogno si aveva di faro un articolo ad hoc nella specie? Che bisogno di dire precisamente che vi d e b b a essere l'autorizzazione? L a p a r t e generale della legislazione resta tale e quale. Ad ogni modo sar e b b e forse vietato al P a r l a m e n t o in rapporto ad un determinato ente morale, in rapporto alle Casse di risparmio autorizzarle ad accettare u n patrimonio, un'eredità, con l'obbligo di vendere gli stabili entro u n tempo determinato ? D u n q u e per queste considerazioni e trovando nella proposta originaria del Ministero ed in quella Carrièra dei TORNATA DEL 7 MARZO Deputati 1888 della Commissione, il surrogato all'autorizzazione p r e v e n t i v a nell'obbligo della v e n d i t a in u n termine ristretto, io credo che ia Commissione potrebbe accettare la proposta che da noi si faceva, di lasciare immutato l'alinea primo dell'articolo 17 ed aggiungere infine dello stesso, per maggior chiarezza, che per tali acquisti non occorre l'autorizzazione richiesta nel comma precedente. Un'altra cosa io voleva dire e conchiudo : nel primo comma si dice che u le Casse di risparmio, senza speciale autorizzazione da ottenersi p e r decreto reale su proposta del ministro di agricoltura e commercio, non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli necessari per risiedervi coi loro uffici o per adempiere ai loro fini o per altre eventuali gestioni. „ Io domando all'onorevole ministro : se voi avete f a t t a eccezione per questi casi, nei quali non richiedete la sovrana autorizzazione, chi sarà il giudice se l'acquisto dello stabile sia, oppur no, volto all'adempimento d e l f i n e delle Casse di r i s p a r m i o ? I n questi casi non si viene ad ottenere preventivamente l'autorizzazione, l'acquisto è v a l i d a m e n t e f a t t o ; e quindi a me p a r e che, m e n t r e da u n a p a r t e si vuol limit a r e la facoltà degli acquisti per m a n t e n e r e le Casse di risparmio nei limiti del loro scopo, dall'altra p a r t e però si lascia che esse giudichino inappellabilmente se gli stabili acquistati servano 0 non servano all'adempimento del loro ufficio. I n questo caso, onorevole Ruspoli, non a v r e m m o bisogno noi di aggiungere emendamenti perchè nei fini delle Casse di risparmio e di u n Istituto di previdenza vi può essere anche questo : di concorrere a migliorare la condizione dell'operaio e quindi a procurargli u n ' a b i t a z i o n e sana ed a più discreto prezzo; ed allora non ci sarà bisogno di ottener l ' a u t o r i z z a z i o n e : in forza dell'articolo 17 la Cassa di risparmio può f a r e l'acquisto di u n a zona di terreno e costruirvi dei fabbricati a quello scopo. E che cosa a v v e r r à di quegli acquisti fatti coll'autorizzazione p r e v e n t i v a ? Non può anche in tal caso sorgere il bisogno, anzi, la necessità della vend i t a ? Ma intanto, secondo l'attuale disegno, non vi sarà termine alcuno per l'adempimento di u n obbligo simile, che s'impone ad ogni ordinata a m ministrazione. Coloro i quali non vendono entro 1 cinque anni un acquisto fatto per via di eredità o di donazione e che potrebbe esser molto proficuo alle Casse di risparmio saranno condannati in v i r t ù dell'articolo 29 ad una multa di lire mille, e coloro i quali commetteranno la colpa di aver acquistato uno stabile di nessun utile, di nessun vantaggio alle Casse e di t r a s c u r a r n e indefinita- Camera dei Deputati Atti Parlamentari LEGISLATURA IVI — 2 SESSIONE — DISCUSSIONI —- TORNATA DEL 7 MARZO 1 8 8 8 a mente la vendita non assumeranno alcuna respon- ? Dunque la Commissione propone che si sospenda ogni deliberazione su questo articolo 17 sabilità. Per completare il sistema bisogna aggiungere affinchè essa possa prendere in esame i vari emenche il ministro di agricoltura e commercio allor- damenti proposti. Siccome questa proposta della Commissione è quando gli risultassero per via di rapporti o reclami che gli stabili acquistati con la previa auto- conforme al regolamento della Camera, così io rizzazione anziché di vantaggio sono di peso, rimando la discussione a domani. all'amministrazione della Cassa potesse subito preAvverto la Camera che è stata distribuita la scrivere un termine, perchè la Cassa provveda a relazione sul disegno di legge per venire in socsbarazzarsi con un utile maggiore di tale ingombro. corso ai danneggiati dalle valanghe. Insomma io concludo dicendo che se la ComSiccome questo disegno di legge è stato dichiamissione volesse fare per questo emendamento rato urgentissimo, io proporrei che fosse discusso dell'onorevole Digny, a cui mi sono associato an- e votato domani prima d'ogni altro. ch'io, quel che ha fatto testé per un altro mio emenSe non vi fossero opposizioni, domani si discudamento, cioè non permettere, non obbligare la terebbe prima questo disegno di legge; poi lo Camera a prendere una deliberazione questa sera, svolgimento di una proposta di legge dell'onorema farne oggetto di riesame rimandando la deli- vole Coccapieller; quindi si ripiglierebbe la diberazione a domani, io credo farebbe cosa buona scussione del disegno di legge sulle Casse di rinell' interesse della legge. sparmio. Voci. Domani! domani! Cuccia. Chiedo di parlare. Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Presidente. Ne ha facoltà. Se mai la Camera credesse rinviare la discusCuccia. La Commissione permanente per il resione a domani, io non avrei nessuna diffi- golamento della Camera ha presentato da diversi coltà. giorni la relazione alcune proposte riguarPresidente. La Commissione desidera che siano danti il regolamentosopra stesso. trasmessi ad essa gli emendamenti per essere esaIo pregherei dunque la Camera affinchè, apminati domani? pena posto termine alla discussione del disegno Trompeo. (Presidente della Commissione). La di legge delle Casse di risparmio, qualche Commissione non ha difficoltà di accettare la giorno successivo, volesse esaminareo lein proposte proposta dell'onorevole deputato Cuccia affinchè di modifiche al nuovo regolamento, che sono anche quest'articolo 17 sia rimandato al suo tanto urgenti, per lo meno, alcune delle stesse. esame. Presidente. L'onorevole Cuccia fa osservare che A tal effetto la Commissione ha già deliberato è stata presentata la relazione su alcune proposte di riunirsi domani mattina alle dieci per esamiper il regolamento della Camera, ed in nome nare l'articolo 17. della Giunta permanente per il regolamento prega Pregherei l'onorevole presidente di volere in-^ che sieno inscritte del giorno per la divitare gli onorevoli deputati che avessero emen- scussione. Saranno nell'ordine inscritte nell'ordine giorno, damenti da presentare a depositarli sollecitamente salvo però lo stabilire il giorno preciso deldella disul banco della Presidenza, alla quale rivolgo, a scussione. nome della Commissione, preghiera di volerli ad Avverto intanto la Camera che fra queste proessa comunicare, affinchè nen abbia a succedere poste, alcune sono d'ordine secondario, mentre come oggi, che abbiamo avuto diversi emendaaltre, come per esempio quella che si riferisce al menti stampati, ma poi ne ebbimo una nuova vaduplice sistema della convocazione degli Uffici e langa di improvvisati. delle tre letture, sono di molta gravità ; per la qual Presidente. Io rinnovo la preghiera, che già cosa io prego la Camera di volere fin d'ora esamifeci l'altro giorno agli onorevoli deputati che pos- narle e studiarle attentamente, affinchè, quando sono avere intendimento di presentare degli emen- esse verranno in discussione, possano gli onoredamenti, cioè che abbiano la compiacenza di ri- voli deputati essere già illuminati in proposito. mettere alla Presidenza i loro emendamenti, afNon essendovi nell'ordine del giorno degli Uffizi finchè la Presidenza possa farli stampare e co alcuna legge da esaminare; per mancanza di lamunicarli alla Commissione. Rinnuovo questa prevoro, domani non saranno convocati. ghiera associandomi alle parole dell'onorevole presidente delia Commissione. La seduta termina alle 6,10. Atti Pari amentari LEGISLATURA XVI — Camera d&i Deputati 1222 2 » SESSIONE — DISCUSSIONI — Ordine, del giorno per la tornata di domani. 1. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Coccapieller. 2. Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della maggiore spesa di lire 200,000 pei danni cagionati dalle straordinarie valanghe di neve e frane in alcune provincie dell'Alta Italia e in quelle del Molise e Perugia. (134) 3. Seguito della discussione sul disegno di legge: Riordinamento delle Gasse di Risparmio. (11) TORNATA DEL 7 MARZO 1888 Maurizio ed altri di eccedere con la sovrimposta 1888 il limite medio del triennio 1884-85-86 (94). 7. Autorizzazione al comune di Cancellara (Potenza) di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite medio triennale 1884-85*86 (97). 8. Approvazione di maggiori spese sull' esercizio finanziario 1886-87 pel Ministero di grazi», giustizia e culti. (35) 9. Approvazione di maggiori spese sulFesercizio finanziario 1886-87 pel Ministero della guerra. (40) 10. Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e la Repubblica Sud-Africana. (104) Discussione dei disegni di legge: 4. Convalidazione del regio decreto 15 dicembre 1887 che stabilisce la misura del dazio di confine sui semi oleosi. (90) 5. Autorizzazione al comune di Capracotta di eccedere il limite medio triennale 1884-85-86 della sovrimposta ai tributi diretti (129). 6. Autorizzazione alle provincie di Pisa, Porto PROF. A V V . L U I G I KAVANI Capo dell'ufficio di revisiona Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati Stabilimenti del Fibreno.