Materiale didattico aggiuntivo (da fotocopiare)
depositato in segreteria





Analisi finanziaria degli Enti Locali: principali
aspetti teorici e pratici;
Estratto del Testo Unico degli Enti Locali;
Parametri di deficitarietà;
Rating del Comune di Bari;
Struttura di Bilancio secondo il SIPOE: allegato
“A/1” e Allegato “B”.
1
L’Unione Europea e il Patto di
Stabilità e di Crescita

A livello comunitario il Trattato di Amsterdam (1997) ha stabilito alcune
importanti regole per accelerare i processi di convergenza per un risanamento
rapido e costante (Patto di Stabilità e di Crescita). Tra queste è possibile citare
le seguenti:




il ricorso all’indebitamento è ammesso per finanziare le sole spese di investimento
le proposte legislative che non rispettano gli equilibri finanziari fissati in bilancio, sono
considerate inammissibili
Tali regole chiamano in causa governi centrali e autonomie locali.
L’adesione al Patto di Stabilità e di Crescita si concretizza in un’azione di
risanamento attraverso la quale Regioni, Province autonome, Province, Comuni
e Comunità Montane si devono impegnare a:


ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese
ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il Prodotto Interno Lordo (PIL)
Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica
2
I 4 parametri da rispettare

Stabilità dei prezzi: l’inflazione non deve essere superiore a quella
media dei tre Paesi con i risultati migliori, aumentata dell’1,5%

Stabilità dei tassi di interesse: il tasso nominale sui titoli di Stato a
lungo termine, non deve essere superiore di oltre due punti percentuali,
l’analogo tasso medio dei tre Stati con i migliori risultati in termine di
inflazione

Stabilità dei cambi: assenza di manovre di svalutazione rispetto ai
margini di fluttuazione previsti dallo SME, negli ultimi due anni

Stabilità della finanza pubblica: alla fine del 1998, rapporto tra
disavanzo pubblico e PIL non deve essere superiore al 3% e rapporto
tra debito pubblico e PIL non superiore al 60%
Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica
3
Il Patto di Stabilità e di Crescita Interno


Per i comuni, per l’anno 2003/4, il disavanzo finanziario di
ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti,
computato ai sensi del comma 7, non può essere superiore a
quello dell’anno 2001/2.
Il disavanzo finanziario è calcolato, sia per la gestione di
competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le
entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non
sono considerati:
 i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo
Stato, dall'Unione Europea e dagli enti che partecipano al Patto
di Stabilità Interno;
 le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
 le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari
e dalla riscossione dei crediti;
 le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di
trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione Europea e
quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali.
Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica
4
Il Patto di stabilità per il 2005:
Tetto di spesa per gli enti locali

La legge Finanziaria per il 2005 ha introdotto
importanti novità nell’azione di contenimento della
spesa pubblica:


Tetto di spesa per il 2005 determinato sulla base della
media del triennio 2001 / 2003 aumentata del 10% e
dell’11,5% per i comuni virtuosi
Tetto di spesa per il 2006 e 2007 definito nella misura
massima del 2% rispetto alla spesa programmatica
dell’anno precedente
Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica
5
Nuovo metodo di calcolo (2005)
Titolo I (spese correnti)
Spese per il personale
Spese per trasferimenti destinati alla Pubblica Amministrazione (parte corrente)
Spese per interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile
Spese per calamità naturali laddove è stato dichiarato lo stato di emergenza
+
Titolo II (spese per investimenti)
Partecipazioni azionarie, conferimenti di capitale, concessioni di crediti
Spese per trasferimenti destinati alla Pubblica Amministrazione (parte in conto capitale)
Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica
6
Il valore delle alienazioni (2005)


Al comma 26 (art.1) della Finanziaria 2005 è previsto:
 Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e
23 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi
derivanti da alienazioni di beni immobili, mobili, nonché delle
erogazioni a titolo gratuito e liberalità.
Al comma 66 (art.1) della Finanziaria 2005 è previsto:
 Gli enti locali hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal
plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi
i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di
ammortamento dei mutui.
Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica
7
La Finanziaria 2006
Impatto sugli enti locali






Art.1, c. 54: Riduzione degli emolumenti del 10% a carico di
sindaci, presidenti consigli circoscrizionali comunali, componenti
organi esecutivi e uffici di presidenza dei consigli.
Art.1, c. 138: Patto di stabilità interno e di crescita; i commi dal
139 al 150 costituiscono principi fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione. I commi 139 e 140,
limitatamente per il 2006, non si applicano ai comuni sotto i 5
mila abitanti.
Art.1, c.151: compartecipazione comunale al gettito IRPEF,
proroga al 31 dicembre 2006.
Art.1, c.155: il termine di approvazione del bilancio 2006 è
prorogato al 31 marzo 2006.
Art.1, c.163: regime fiscale per i prestiti obbligazionari.
Art.1, c.198 e ss.: riduzione delle spese per il personale dell’1%,
rispetto al 2004.
Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica
8
FOCUS: Patto di stabilità 2006 - 2008


COMMA 140: Il complesso delle spese correnti per il 2006, al
netto delle spese di carattere sociale, non può essere superiore
al corrispondente ammontare di spesa dell’anno 2004,
DIMINUITO del 6,5% per gli enti virtuosi e dell’8% per gli enti non
virtuosi. Per l’anno 2007 la riduzione deve essere dello 0,3%
rispetto alle corrispondenti spese dell’anno 2006 e per l’anno
2008, si applica un aumento dell’1,9% rispetto alle spese del
2007.
COMMA 141: il totale delle spese in conto capitale non può
superare, per l’anno 2006, il corrispondente ammontare delle
spese dell’anno 2004, AUMENTATE dell’8,1%, e per gli anni
2007 e 2008, il corrispondente ammontare dell’anno precedente,
aumentato del 4%.
Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica
9
Il metodo di calcolo delle spese correnti
(comma 142)

Il complesso delle spese correnti (sia di
competenza, sia di cassa) deve essere calcolato al
netto di:







Personale
Trasferimenti correnti destinati alle A.P.
Spese di carattere sociale (F.10 del Bilancio)
Spese per interessi passivi
Spese per calamità naturali
Spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti
fuori bilancio
Spese per funzioni trasferite e delegate dalla regione a
decorrere dal 1° gennaio 2005
Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica
10
Il metodo di calcolo delle spese in conto
capitale (comma 143)

Il complesso delle spese in conto capitale
(sia di competenza, sia di cassa) deve essere
calcolato al netto di:




Spese per trasferimenti in conto capitale destinati
alle A.P.
Spese per concessioni di crediti
Spese per calamità naturali
Spese per funzioni trasferite e delegate dalla
regione a decorrere dal 1° gennaio 2005
Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica
11
I trasferimenti alla A.P.



Sono esclusi dal Patto di stabilità, sia per la parte corrente, sia per la
parte in conto capitale, i trasferimenti destinati alle A.P.
L’elenco delle A.P. fa parte degli allegati alla Finanziaria 2005
Le principali categorie sono:










Ministeri e Presidenza del Consiglio
Organi di rilievo costituzionale
Enti di regolazione dell’attività economica, tra cui ANAS, APAT, ARAN,
Unioncamere)
Enti produttori di servizi economici, tra cui l’Agenzia epr le erogazioni in
agricoltura, l’ente nazionale per il turismo, ecc.)
Autorità amministrative indipendenti
Enti a struttura associativa
Enti produttori di servizi culturali, tra cui il CONI, la CRI, le federazioni
sportive, vari istituti e fondazioni
Enti e istituzioni di ricerca non strumentale, tra cui il CNR, l’ENEA, l’ISTAT
Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
Autonomie territoriali e funzionali, tra cui regioni, province, comuni e città
metropolitane, unioni di comuni e consorzi di funzione di comuni, ASL, enti e
aziende ospedalieri, camere di commercio, enti per il turismo, autorità
portuali, comunità montane, enti regionali si sviluppo, università, ecc.
Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica
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Deroghe ai tagli




COMMA 144: è possibile eccedere i limiti di spesa stabiliti dal
comma 141 per le spese in conto capitale nei limiti di
corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive a quelle
previste dal comma 140.
COMMA 145: è possibile eccedere i limiti di spesa stabiliti dal
comma 141 per le spese in conto capitale nei limiti dei proventi
derivanti da soggetti diversi dalle A.P. per le erogazioni a titolo
gratuito e liberalità.
COMMA 146: è possibile eccedere i limiti di spesa stabiliti dal
comma 141 per le spese in conto capitale nei limiti dei proventi
derivanti dalla quota di partecipazione all’azione di contrasto
all’evasione fiscale (L.248/2005).
COMMA 147: solo per l’anno 2006 non incidono sul tetto di
spesa stabilito dal comma 141, gli investimenti finanziati
dall’Unione Europea, compresa la quota di parte nazionale.
Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica
13
Si continuano ad applicare … …

Il COMMA 150 stabilisce che continuano a trovare
applicazione i commi dal 30 al 35 e il comma 37
della Finanziaria 2005:


I commi 30, 31 e 32 sono relativi a comunicazioni varie
Il comma 33 riguarda le penalità per chi non rispetta il
Patto:



Non possono essere effettuate spese per beni e servizi
superiori al corrispondente ammontare dell’esercizio in cui si è
rispettato il patto; in caso di enti sempre inadempienti si
procede ad un ulteriore taglio del 10%
Non si può procedere ad assunzioni di personale
Non si può ricorrere all’indebitamento
Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica
14
Non trovano più applicazione … …



Rispetto al 2005, vengono meno i vantaggi derivanti dalla
possibilità di escludere dal Patto tutte le spese di investimento
finanziate dalle alienazioni di beni immobili, mobili (Art.1,
comma 26 della Finanziaria 2005).
Rispetto al 2005, non è più prevista la possibilità di rimborsare
le quote di capitale delle rate di ammortamento attraverso le
entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di
beni patrimoniali, inclusi i beni immobili (Art.1, comma 66
della Finanziaria 2005).
Rispetto al 2005, rientrano nei limiti le spese per
l’acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività
finanziarie, dai conferimenti di capitale (Art.1, comma 24, lett.
c della Finanziaria 2005).
Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica
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In definitiva, la nuova Finanziaria:




Definisce due tetti di spesa, uno per la parte
corrente, l’altro per gli investimenti.
Persiste nel non agganciare i limiti di spesa
alle entrate degli enti. A tal proposito
l’autonomia finanziaria riconosciuta dalla
Costituzione non è reale.
Non consente di escludere dal Patto le spese
finanziate da alienazioni.
Non consente di escludere dal Patto le spese
per capitalizzazioni di società pubbliche.
Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica
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Programmazione regionale e locale (Articolo 5, D.lgs.267