>>> RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI <<< 5. SCALE FISSE E PORTATILI N° PUNTO DI VERIFICA 1 PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE FONTI 01. E’ stata effettuata una specifica Valutare gli specifici aspetti di ri- D.Lgs. 81/2008 valutazione dei rischi associati al- schio legati alle scale fisse e portati- art. 28 c.1 e 2; Titolo II le scale fisse portatili li. Riportare nella valutazione le misure di prevenzione e protezione già adottate, e il programma di quelle ritenute opportune per migliorare i livelli di salute e sicurezza del lavoro 02. Nei luoghi di lavoro sono utilizzate scale fisse a gradini D.Lgs. 81/2008 All. IV Capo II 02.01. Le scale che presentano dislivelli Installare parapetti normali1 o difese pericolosi dispongono di parapet- equivalenti lungo le scale e i relativi ti sugli eventuali lati aperti pianerottoli. Assicurare la protezione dei dislivelli in genere, soprattutto lungo aree di passaggio frequente D.Lgs. 81/2008 art. 113 c.1; All. IV p.ti 1.7.1.2, 1.7.2.1 02.02. I parapetti a protezione delle scale e dei pianerottoli sono: costruiti con materiale rigido e resistente, in buono stato di conservazione, fissati in modo da resistere allo sforzo massimo prevedibile, tenuto conto delle condizioni ambientali; alti almeno 1 m; costituiti da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore e il pavimento; dotati, quando necessario, di fascia di arresto al piede alta almeno 15 cm Adeguare i parapetti esistenti. Assicurare in base alla destinazione d’uso della scala idonee protezioni laterali dei parapetti (barre orizzontali o verticali, reti etc.) anche per prevenire la caduta di oggetti dai gradini (fascia di arresto al piede). Per lavori edili o di manutenzione l’altezza della fascia di arresto al piede deve essere 20 cm, ovvero 30 cm in corrispondenza delle piazzole di carico e scarico materiali. I parapetti delle scale devono essere dotati di corrimano di facile e comoda presa D.Lgs. 81/2008 All. IV p.to 1.7.2.1; All. XVIII p.ti 2.1.5.1 e 3.2.2 02.03. Le rampe di scale delimitate da Installare un corrimano, e, se la ramdue pareti dispongono di almeno pa è di larghezza notevole (indicatiun corrimano vamente oltre 2 m), aggiungerne un secondo sull’altro lato. Assicurare che i corrimano siano di facile e comoda presa D.Lgs. 81/2008 art. 113 c.1; All. IV p.ti 1.7.1.2 Il “parapetto normale” è definito al punto 1.7.2.1 dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008. Dossier Ambiente n. 97 - 88 >>> RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI <<< 5. SCALE FISSE E PORTATILI N° PUNTO DI VERIFICA PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE FONTI 02.04. Le scale fisse sono realizzate a regola d’arte, e i gradini non sono scivolosi in relazione alle condizioni di utilizzo della scala Modificare e/o sostituire le scale non a norma: indicativamente, la somma di due alzate e di una pedata deve avere misura compresa fra 62 e 64 cm, la pedata deve essere di almeno 30 cm, l’alzata non deve superare 17 cm, i diversi gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Per le scale a chiocciola è requisito di buona norma che la pedata sia di almeno 30 cm, se misurata a 40 cm dal montante centrale o parapetto interno. Rendere la superficie dei gradini uniforme e installare bande antiscivolo, da sostituire periodicamente. Effettuare la pulizia delle scale con cura e idonea frequenza D.Lgs. 81/2008 art. 113 c.1; All. IV p.to 1.7.1.1 02.05. Le scale fisse sono robuste, e costruite e mantenute in modo adeguato alle modalità d'uso, e sono in grado di resistere ai carichi massimi ipotizzabili Installare e mantenere scale in grado di resistere al carico massimo, anche derivante dal deflusso delle persone in emergenza, oppure modificarle e/o aumentarne il numero D.Lgs. 81/2008 art. 113 c.1; All. IV p.to 1.7.1.1 02.06. Le scale fisse e i relativi piane- Provvedere alla corretta illuminaziorottoli sono adeguatamente illu- ne dei vani scale, anche con impianminati to di illuminazione di emergenza D.Lgs. 81/2008 All. IV p.ti 1.5.3, 1.5.11 D.M. 10/3/982 All. III p.to 3.13 UNI EN 1838 02.07. Le scale fisse sono protette tramite strutture portanti e separanti resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura Proteggere le scale dagli effetti degli incendi. Sono ammesse scale non protette nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, se la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non supera rispettivamente i valori di 45 e 60 m (30 e 45 m nel caso di una sola uscita)3 D.M. 10/3/98 All. III p.to 3.3 lettera i 2 Il D.M. 10/3/98 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenza nei luoghi di lavoro” dovrà essere sostituito da disposizioni contenute in uno o più nuovi decreti dei Ministero dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale. 3 Le prescrizioni su numero e caratteristiche delle scale qui riportate sono valide per le attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi. Nelle attività soggette è necessario attenersi alla normativa tecnica specifica antincendio o comunque a quanto previsto dal progetto di prevenzione incendi approvato dal Comando Provinciale VV.F. ai fini del rilascio del CPI,. Dossier Ambiente n. 97 - 89 >>> RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI <<< 5. SCALE FISSE E PORTATILI N° PUNTO DI VERIFICA PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Gli edifici costruiti o adattati interamente per lavorazioni con pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio a cui siano adibiti più di cinque lavoratori, o gli edifici di altezza antincendi4 superiore a 24 m, o adibiti a luoghi di lavoro con rischio di incendio alto, o dove comunque ogni piano non può essere servito da una sola uscita (si veda la lista di controllo 4. PORTE, VIE E USCITE DI EMERGENZA), sono dotati di almeno due scale Dotare l’edificio di almeno due scale distinte, quanto più possibile contrapposte, in modo da assicurare la disponibilità di vie di uscita alternative. Per gli edifici già costruiti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 626/94, nel caso di impossibilità di adeguamento accertata dall'organo di vigilanza, adottare le misure e cautele da questo disposte. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza D.Lgs. 81/2008 All. IV p.ti 1.5.12 02.09. Le scale che servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano terra, hanno, ciascuna, larghezza adeguata all’affollamento del piano servito Adeguare le scale in modo che la larghezza di ciascuna non sia inferiore a quella delle uscite del piano servito (per il calcolo della larghezza richiesta si veda la lista di controllo 4. PORTE, VIE E USCITE DI EMERGENZA)3 D.M. 10/3/98 All. III p.to 3.6 02.10. Le scale che servono più piani, al di sopra o al di sotto del piano terra, hanno larghezza adeguata all’affollamento dei piani serviti Adeguare le scale in modo che ciascuna abbia larghezza non inferiore a quelle delle uscite di ciascun piano che vi si immette, e che la loro larghezza complessiva sia commisurata all’affollamento previsto nei due piani contigui con maggiore affollamento3 D.M. 10/3/98 All. III p.to 3.6 02.11. Le scale a servizio dei piani inter- Come misura minima separare i piani rati non si estendono anche ai interrati del vano scala dal piano piani fuori terra terra attraverso una porta resistente al fuoco soprattutto se si tratta dell’unica scala a servizio dell’edificio3 D.M. 10/3/98 All. III p.to 3.8 lettera D 02.12. La scala di emergenza esterna, da utilizzare in caso d’incendio, è sufficientemente protetta da fiamme, fumo etc. D.M. 10/3/98 All. III p.to 3.8 lettera E 02.08. Verificare che il transito lungo la scala esterna non possa essere impedito da fiamme, fumo e calore che fuoriescano da porte finestre o altre aperture esistenti sulla parete esterna5 su cui è collocata FONTI D.M. 10/3/98 All. III p.to 3.6 4 Altezza ai fini antincendi: altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso (D.M. 30/11/1983). 5 A titolo orientativo è possibile riferirsi ai requisiti per le scale esterne richiesti dal D.M. 22/2/06 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali Dossier Ambiente n. 97 - 90 >>> RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI <<< 5. SCALE FISSE E PORTATILI N° PUNTO DI VERIFICA 03. PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Sono utilizzate scale (a pioli fissate, a pioli portatili, aeree sviluppabili) per lavori temporanei in quota6 FONTI Dir. 89/655/CEE, 2001/45/CE D.Lgs. 81/2008 Titolo IV Capo II 03.01. Le scale per lavori temporanei in quota sono state adottate solo dopo aver verificato l’impossibilità di eseguire i lavori a partire da un luogo adatto allo scopo, in condizioni di sicurezza ed ergonomia adeguate Subordinare l’uso delle attrezzature alla non disponibilità di postazioni fisse, e utilizzarle secondo i seguenti criteri: a) priorità delle misure di protezione collettiva (es. parapetti) rispetto a quelle di protezione individuale b) dimensioni delle attrezzature adeguate alla natura dei lavori, alle sollecitazioni prevedibili, alla sicura circolazione D.Lgs. 81/2008 art. 111 c.1 03.02. I lavori temporanei in quota su scale sono effettuati all’esterno solo in condizioni meteorologiche sicure Effettuare i lavori all’esterno solo in condizioni meteorologiche che non mettano in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori D.Lgs. 81/2008 art. 111 c.7 03.03. I lavoratori addetti ai lavori in Vietare la somministrazione e quota non assumono bevande al- l’assunzione di bevande alcoliche e coliche superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota D.Lgs. 81/2008 art. 111 c.8 04. Sono utilizzate scale a pioli fissate destinati ad uffici”: scala totalmente esterna, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i criteri sotto riportati: - i materiali devono essere incombustibili; - la parete esterna dell'edificio su cui è collocata, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato. 6 Per lavoro in quota si intende (art. 107 D.Lgs. 81/2008) un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza da un piano stabile superiore a 2 m. Il titolo IV del D.Lgs. 81/2008 riguarda i cantieri temporanei o mobili, ma il Capo II “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota” si applica, in virtù di quanto previsto all’art. 105, a qualsiasi attività che implichi un “lavoro in quota”, inteso come indicato. Dossier Ambiente n. 97 - 91 >>> RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI <<< 5. SCALE FISSE E PORTATILI N° PUNTO DI VERIFICA PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE FONTI 04.01. Se la lunghezza è superiore a 5 m e l'inclinazione superiore a 75°, la scala a pioli fissata dispone di gabbia metallica anticaduta Dotare la scala di adeguata gabbia anticaduta a partire da 2.5 m dal pavimento. La parete della gabbia anticaduta opposta al piano dei pioli deve distare da questi meno di 0.6 m. I pioli devono distare almeno 0.15 m dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata D.Lgs. 81/2008 art. 113 c.2; All. IV p.ti 1.7.1.3 - 1.7.1.5 04.02. Ove la gabbia non sia realizzabile sono state previste altre misure di protezione dalle cadute dall’alto Utilizzare dispositivi di protezione individuale contro le cadute, compresi appositi sistemi di ancoraggio, sostitutivi della gabbia, atti ad evitare cadute delle persone per un tratto superiore ad 1 m7 D.Lgs. 81/2008 art. 113 c.2; All. IV p.to 1.7.1.6 04.03. Le scale di collegamento tra impalcature sovrapposte non si trovano l’una in prosecuzione dell’altra, e le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, sono adeguatamente protette Realizzare i collegamenti temporanei fra diversi livelli con scale con inclinazione contrapposta, o comunque sfalsate. Quando le scale che collegano due ponti sovrapposti sono sistemate verso la parte esterna dei ponti, devono essere provviste sul lato esterno di un parapetto dotato di corrimano D.Lgs. 81/2008 art. 113 c.4 04.04 Le scale a pioli fissate per l’accesso a piani o impalcati sporgono a sufficienza oltre il livello del piano di accesso Assicurare che le scale sporgano oltre il livello di accesso, indicativamente almeno per 1 m, o adottare altre misure equivalenti per consentire una presa sicura allo sbarco sul piano di accesso D.Lgs. 81/2008 artt. 111 c.2, 113 c.6 lettera d 05. Sono utilizzate scale a pioli portatili (ad appoggio semplice o doppie, allungabili o non allungabili)8 UNI EN 341, 353-1/2, 354, 355, 358, 360, 361, 362, 363, 795, 11158 7 Si vedano anche le “Linee guida per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione dalle cadute dall’alto” dell’ISPESL (ora INAIL Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca; www.ispesl.it o www.inail.it) 8 Per le scale aeree ad inclinazione variabile si veda la lista di controllo 14. Mezzi di sollevamento. Dossier Ambiente n. 97 - 92 >>> RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI <<< 5. SCALE FISSE E PORTATILI N° PUNTO DI VERIFICA PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE FONTI 05.01. Le scale portatili si utilizzano per lavori in quota solo se l’uso di attrezzature più sicure non è giustificato per il limitato livello di rischio, della breve durata d’impiego, o delle caratteristiche non modificabili dei luoghi Installare scale fisse o, per operazioni temporanee, utilizzare attrezzature più sicure (es. trabattelli, ponteggi etc.) D.Lgs. 81/2008 art. 111 c.3 05.02. Le scale portatili sono conformi alla normativa vigente al momento della messa in servizio (attualmente art. 113 del D.Lgs. 81/2008), oppure alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1ª e parte 2ª, e dotate di specifica certificazione tecnica9 Sostituire le scale portatili. Se le scale sono conformi a tutti i requisiti dell’art. 113 acquisire dal costruttore o fornitore l’attestazione della conformità alla suddetta normativa. In caso diverso acquisire la documentazione di certificazione di conformità alla norma tecnica UNI EN 13110, parte 1ª e parte 2ª. Le scale conformi alla suddetta norma tecnica devono essere accompagnate da un foglio o libretto recante: una breve descrizione con indicazione degli elementi costituenti D.Lgs. 81/2008 art. 71 c.7 lettera ; art. 113 c.10; All. XX D.M. 23/03/2000 art.1 UNI EN 131-1/2 indicazioni per un corretto impiego istruzioni per la corretta manutenzione e conservazione Utilizzare tali informazioni per la formazione e addestramento all’uso dei lavoratori addetti 9 La conformità alla norma UNI EN 131 consente la deroga alle prescrizioni di carattere costruttive dell’art. 113 del D.Lgs. 81/2008 di cui ai commi 3 (scale semplici), 8 (scale a elementi innestati) e 9 (scale doppie). 10 In particolare la certificazione del costruttore deve contenere le seguenti informazioni: nome del fabbricante, anno e mese di fabbricazione e/o numero di serie tipo di scala secondo la norma EN 131 estremi (laboratorio ufficiale, numeri di identificazione, date rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma UNI EN 131 carico massimo ammissibile l’angolo di inclinazione delle scale qualora non sia evidente per il modo in cui sono state fabbricate o concepite. Dossier Ambiente n. 97 - 93 >>> RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI <<< 5. SCALE FISSE E PORTATILI N° PUNTO DI VERIFICA PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE FONTI 05.03. Le scale portatili sono utilizzate Acquisire dal costruttore o fornitore secondo specifiche procedure di la documentazione di certificazione di sicurezza conformità alla normativa. E’ opportuno che le scale portatili siano utilizzate secondo una procedura di sicurezza e che il loro uso sia riservato ai soli lavoratori che hanno ricevuto una formazione e addestramento e specifici documentati11 D.Lgs. 81/2008 art. 71 c.7 lettera a; art. 113 c.6 05.04. Le scale portatili sono mantenute Effettuare la necessaria manutenzioin buono stato, con pioli integri e, ne ordinaria delle scale e, se necesper le scale in legno, del tipo a sario, sostituirle incastro sui montanti D.Lgs. 81/2008 art. 71 c.2 05.05. Nelle scale portatili in legno i pioli Adeguare o sostituire le scale semsono trattenuti con tiranti in ferro plici in legno. Le scale semplici lunapplicati sotto i due pioli estremi ghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio D.Lgs. 81/2008 art. 113 c.39 05.06. Lo scivolamento delle scale a pioli portatili ad appoggio semplice è impedito con il fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con idonei appoggi di base e di testa antisdrucciolevoli Munire le scale di idonei sistemi di aggancio o appoggi di base e di testa antisdrucciolevoli, o di altro dispositivo di efficacia equivalente, o sostituirle D.Lgs. 81/2008 art. 113 c.3, 69 05.07. Le scale portatili appoggiano su Prima dell’uso verificare sempre che un supporto resistente, stabile, le scale appoggino su un supporto perfettamente orizzontale, di stabile, adeguato e sicuro dimensioni adeguate D.Lgs. 81/2008 art. 113 c.6 05.08. Sulle scale portatili sono sempre garantiti all’utilizzatore un appoggio e una presa sicuri in qualsiasi circostanza, anche nel trasporto a mano di pesi Rivedere i metodi di lavoro sulle scale portatili, anche suddividendo i carichi o modificando i sistemi di trasporto a mano, in modo da assicurare una presa e un appoggio sicuri in ogni momento D.Lgs. 81/2008 art. 113 c.7 05.09. Le scale portatili sospese sono Assicurare che le scale siano agganagganciate in modo sicuro ciate in modo da evitare qualsiasi spostamento od oscillazione, eccetto che per le scale a fune D.Lgs. 81/2008 art. 113 c.6 11 Si vedano anche le “Linee guida per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scale portatili” dell’ISPESL (ora INAIL Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca; www.ispesl.it o www.inail.it) Dossier Ambiente n. 97 - 94 >>> RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI <<< 5. SCALE FISSE E PORTATILI N° PUNTO DI VERIFICA PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE FONTI 05.10. Le scale portatili usate per l’accesso a postazioni in quota sporgono a sufficienza oltre il livello di accesso Assicurare che le scale sporgano oltre il livello di accesso, indicativamente almeno per 1 m, o adottare altre misure equivalenti per consentire una presa sicura allo sbarco sul piano di accesso D.Lgs. 81/2008 artt. 111 c.2, 113 c.6 e 7 05.11. Le modalità d'uso delle scale portatili sono corrette e in particolare è previsto, in caso di pericolo di sbandamento, che una persona ne assicuri il piede Rivedere i metodi di lavoro e addestrare il personale all'uso corretto delle scale portatili, anche attraverso l’applicazione di una specifica procedura di sicurezza D.Lgs. 81/2008 art. 71 c.4 lettera a; c.7 lettera b; art. 113 c.5 05.12. le scale ad appoggio semplice Regolamentare l’uso delle scale, innon sono utilizzate con inclina- formare e formare i lavoratori. zione eccessiva o insufficiente L’angolo di inclinazione deve essere indicativamente compreso fra 65° e 75°. In ogni caso attenersi alle istruzioni di uso delle scale fornite dal fabbricante D.Lgs. 81/2008 art. 71 c.4 lettera a 05.13. Le scale portatili doppie (a compasso) sono di lunghezza non superiore a 5 m, e sono dotate di dispositivo che ne impedisce l'apertura oltre il limite di sicurezza Utilizzare solo scale doppie di lunghezza non superiore a 5 m, e munirle di adeguate catene antiapertura o altro dispositivo equivalente, o sostituirle con altre rispondenti ai requisiti di norma D.Lgs. 81/2008 art. 113 c.99 05.14. Le scale portatili doppie hanno i montanti prolungati di almeno circa 60 cm oltre la piattaforma terminale (guardacorpo) Sostituire le scale o adottare misure che garantiscano una presa sicura quando si utilizzino gli ultimi gradini, compreso, eventualmente, il divieto di operazioni in appoggio su di essi. In ogni caso attenersi alle istruzioni di uso delle scale fornite dal fabbricante D.Lgs. 81/2008 art. 113 c.7 Le scale portatili allungabili a innesti o a sfilo sono utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi Adeguare le modalità di sovrapposizione degli elementi o sostituire la scala, assicurando in ogni caso un adeguato dispositivo di blocco nella posizione desiderata La dimensione del ricoprimento fra i due elementi deve essere stabilita dal costruttore e rigorosamente rispettata dall’utilizzatore D.Lgs. 81/2008 art. 113 c.6 05.15. UNI EN 131-1 UNI EN 131-1 UNI EN 131-1 UNI 10401 Dossier Ambiente n. 97 - 95 >>> RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI <<< 5. SCALE FISSE E PORTATILI N° PUNTO DI VERIFICA PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE FONTI 05.16. La lunghezza in opera delle scale Utilizzare scale di lunghezza adeguaportatili allungabili a innesti o a ta. I 15 m possono essere superati sfilo non supera 15 m solo per particolari esigenze, e se le estremità superiori dei montanti sono adeguatamente assicurate a parti fisse D.Lgs. 81/2008 art. 113 c.89 05.17. Le scale portatili allungabili a in- Munire le scale di lunghezza superionesti o a sfilo di lunghezza supe- re a 8 m di rompitratta capace di liriore a 8 m sono munite di rom- mitarne la freccia di inflessione pitratta D.Lgs. 81/2008 art. 113 c.89 05.18. Durante l'esecuzione dei lavori con scale a innesti o a sfilo una persona a terra vigila in modo continuo sulla scala Vigilare sempre da terra sull’uso delle scale ad innesti o a sfilo. Regolamentare l'uso delle scale, anche attraverso l’applicazione di una specifica procedura di sicurezza; informare, formare e addestrare i lavoratori D.Lgs. 81/2008 art. 71 c.7 lettera a; art. 113 c.8 05.19. Non è ammessa la presenza di la- Regolamentare l'uso delle scale, anvoratori sulle scale portatili du- che attraverso l’applicazione di una rante il loro spostamento specifica procedura di sicurezza; informare, formare e addestrare i lavoratori. In ogni caso attenersi alle istruzioni di uso delle scale fornite dal fabbricante D.Lgs. 81/2008 art. 71 c.7 lettera a; art. 113 c.8 05.20. Prima del loro uso viene sempre Controllare la stabilità del piano controllata la stabilità delle scale d’appoggio. portatili Scuotere la scala per verificare l’effettivo appoggio di entrambi i montanti e assicurare la completa apertura delle scale doppie a compasso. Vietare l’appoggio di un piolo a spigoli o a pali o comunque in modo tale da non garantire la massima stabilità dell’attrezzatura D.Lgs. 81/2008 art. 71 c.6 05.21. Durante l’uso delle scale gli uten- Regolamentare l'uso delle scale, insili sono agganciati o riposti in formare e formare i lavoratori. Vieborse a tracolla tare il lancio di oggetti dall’alto D.Lgs. 81/2008 All. VI p.to 1.7 05.22. Durante l’uso delle scale portatili l’operatore è sempre rivolto verso i pioli, non si sporge e fa sempre presa in tre punti (muove un solo arto alla volta) D.Lgs. 81/2008 art. 71 c.4 lettera a; 7 lettera a Dossier Ambiente n. 97 - 96 Regolamentare l’uso delle scale, informare e formare i lavoratori Non effettuare operazioni contemporanee con entrambe le mani a meno che, per lavori in quota, non vengano usati adeguati sistemi anticaduta