CITTA’ DI TARCENTO
Medaglia d’oro al merito civile – Eventi sismici 1976
Provincia di Udine
AREA ASSISTENZIALE – AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE 4.2
Servizio Sociale dei Comuni
Piazza Roma, 7 – Cap. 33017 – Tel.: 0432/783468/784724 – Fax: 0432/794794
Cod. Fiscale 00408250306 – Partita I.V.A.: 00538110305
coord. IBAN: IT68 U 05336 64280 000030381779
– c.c. postale n. 15468333
www.comune.tarcento.ud.it – e-mail: [email protected] – p.e.c.: [email protected]
COMUNE DI TARCENTO
ENTE GESTORE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
DELL’ AMBITO DISTRETTUALE N. 4.2 DEL TARCENTINO
Piazza Roma 7 – telefono 0432/783468 - 784724 - fax 0432/794794
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
PER PERSONE DISABILI
DELL’AMBITO DISTRETTUALE DEL TARCENTINO
PERIODO 01/04/2014 – 31/03/2016
LOTTO 1 CIG 5460333954, LOTTO 2 CIG 54603653BE
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Art. 1 - Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato disciplina l’affidamento del servizio di trasporto rivolto a persone disabili del Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito distrettuale n. 4.2 del Tarcentino.
Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di trasporto di minori ed adulti diversamente abili residenti nei Comuni
dell’Ambito Socio-Assistenziale di riferimento, frequentanti centri socio-sanitari, riabilitativi, istituti scolastici e non ed
ogni altra sede presso cui si attuino obiettivi di inserimento ed integrazione sociale, sia a frequenza diurna che
residenziale.
Per brevità, il Servizio sarà di seguito indicato con la dicitura “S.T.D.”.
Il S.T.D., oggetto d’appalto, è articolato in n. 2 lotti, ciascuno indipendente dagli altri e corrispondente ad una delle 2
tratte che compongono il servizio nel suo complesso:
LOTTO 1: tratta riferita al trasporto verso/da centri che si trovano nella zona a sud dell’Ambito
LOTTO 2: tratta riferita al trasporto verso/da centri che si trovano nella zona a nord dell’Ambito
Ogni lotto è oggetto di singolo affidamento d’incarico. Le ditte possono partecipare all’offerta per uno o più lotti.
Art. 2 - Durata
I contratti riferiti a ciascuno dei due lotti hanno durata di 2 anni, a decorrere dallo 01.04.2014, con scadenza il
31.03.2016, salvo eventuali proroghe tecniche cui la Ditta sin da ora fornisce il proprio assenso.
Le Ditte aggiudicatarie si obbligano a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della stipula
del relativo contratto; in tal caso resta comunque inteso che le ditte dovranno provvedere, prima dell’avvio del servizio,
alla stipula della polizza assicurativa di cui all’art. 18 del presente capitolato d’oneri e alla costituzione e presentazione
della cauzione definitiva, secondo quanto indicato al successivo art. 13, condizioni indispensabili anche per la
liquidazione dei compensi spettanti.
Art. 3 – Valore dell’appalto e importo a base di gara
Il valore dell’appalto dal 01.04.2014 al 31.03.2016 è di euro 149.294,09 (IVA esclusa ed oneri della sicurezza compresi)
distribuito in due lotti:
Lotto 1 valore 95.438,42 di cui euro 400,00 per oneri della sicurezza (valore per un solo anno euro 47.719,21 di cui euro
200,00 per oneri della sicurezza)
Lotto 2 valore 53.855,67 di cui euro 400,00 per oneri della sicurezza (valore per un solo anno euro 26.927,84 di cui euro
200,00 per oneri della sicurezza)
L’importo a base di gara deriva da un prezzo al km stimato pari ad euro 1,50 per la tratta 1 ed euro 1,52 per la tratta 2.
Il prezzo si intende comprensivo di ogni obbligo od onere che gravi sulla Ditta concessionaria a qualunque titolo,
secondo le condizioni specificate nel presente capitolato.
Art. 4 - Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio
Il S.T.D. è finalizzato a realizzare pienamente il diritto delle persone con disabilità all’integrazione sociale ed
all’assistenza, in ottemperanza a quanto previsto dalle L. 104/92, L.R. 41/96, L. 328/2000 e L.R. 6/2006 e si sostanzia
nel trasporto giornaliero, di andata e ritorno, degli utenti dal proprio domicilio ai centri e strutture frequentati, secondo le
tratte, le giornate, gli orari ed i percorsi segnalati indicativamente nell’allegato A (A1 per il Lotto 1, A2 per il Lotto 2).
4.1) Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità:
a) una corsa mattutina per trasportare gli utenti dalle singole abitazioni (ovvero, qualora ciò risulti particolarmente
difficoltoso per l’attuazione del servizio, nel punto più prossimo all’abitazione agevolmente raggiungibile con il
mezzo di trasporto utilizzato) ai centri, scuole e servizi o sedi lavorative frequentati. Nella pianificazione del
percorso si dovrà tener conto della necessità di far pervenire gli utenti alle sedi dei centri negli orari che
saranno nel dettaglio comunicati prima dell’avvio del servizio e tempestivamente in caso di variazioni durante il
servizio stesso, garantendo al tempo stesso la minor permanenza possibile dei trasportati sugli automezzi; in
ogni caso l’orario di prelevamento del primo utente dalla propria abitazione non potrà essere anteriore alle ore
7.00;
b) una corsa pomeridiana negli orari che saranno comunicati (indicativamente AL MOMENTO ore 15.00-15.30 per
il Lotto 1 e ore 13.00-13.30 oltre ad eventuali rientri pomeridiani per il lotto 2) dalle sedi di frequenza per
condurre gli utenti alle proprie abitazioni.
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c) Le ditte aggiudicatarie provvederanno alla presa in consegna degli utenti direttamente presso l’abitazione degli
stessi, ovvero, qualora ciò risultasse particolarmente difficoltoso, nel punto più prossimo all’abitazione,
raggiungibile con il mezzo di trasporto utilizzato, previo accordo con il Coordinatore Area Disabilità dell’Ambito
Distrettuale. Il servizio dovrà essere garantito sempre e comunque anche nel caso in cui ci sia una sola
persona da trasportare.
d) Il S.T.D. viene interrotto, di norma, in occasione di festività e durante parte dei mesi di agosto e dicembre, in
concomitanza con le vacanze estive e natalizie, nonché in occasione delle festività pasquali, secondo i
calendari dei diversi centri e strutture comunicati di volta in volta.
e) Qualora, al momento del rientro, nessun familiare o persona maggiorenne prenda in consegna l’utente, attesi
non più di 5 minuti, il mezzo proseguirà il giro e successivamente provvederà all’accompagnamento dello
stesso nella relativa abitazione
f) Nel corso dell’appalto la programmazione indicata all’allegato A) potrà subire variazioni determinate sia
dall’inserimento di nuova utenza che dalla dimissione di persone in carico al momento dell’affidamento, nonché
da variazioni di percorsi, orari e frequenze legate all’organizzazione dei centri e strutture, a modificazioni dei
singoli progetti personalizzati o a esigenze diverse. Saranno riconosciuti solo i tragitti effettivamente effettuati
e/o conteggiati nelle modalità previste dall’art 5.
4.2) Automezzi:
a) il servizio dovrà essere espletato con almeno un mezzo idoneo al trasporto persone disabili anche su
carrozzina, in grado di effettuare il servizio secondo le indicazioni del Capitolato, in regolari condizioni di
funzionalità e manutenzione, con pedana elevatrice ed impianto di riscaldamento e condizionamento efficienti.
b) Ogni automezzo, in caso di guasto o altra emergenza, dovrà essere immediatamente e tempestivamente
sostituito in quanto il servizio non può essere interrotto.
c) Gli automezzi dovranno essere in regola con le vigenti normative in materia assicurativa nonché quelle sulla
circolazione (libretto di circolazione, revisioni ecc.)
d) La disponibilità dei mezzi dovrà essere dimostrata tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000,
art. 47, dalla quale risulti il numero di automezzi e il titolo di godimento dei medesimi. La dichiarazione dovrà
essere esibita ad ogni cambio/sostituzione dei veicoli utilizzati per il servizio;
e) Le polizze assicurative dei mezzi non potranno portare massimale unico inferiore ad € 5.000.000,00.
f) La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l’assoluta igienicità degli automezzi adibiti al servizio.
g) La ditta non è vincolata ad effettuare un servizio esclusivo per l’ente; potrà pertanto svolgerlo con un numero di
mezzi a sua scelta, purché i requisiti richiesti nel presente capitolato vengano rispettati.
4.3) Servizio di accompagnamento:
Per ogni automezzo dovrà essere impiegato un accompagnatore con funzioni di sorveglianza sull'incolumità dei
soggetti trasportati e con i seguenti ulteriori compiti:
● ricevimento della persona disabile da parte del genitore o di altro soggetto autorizzato, e degli operatori del
Centro, nell'ora stabilita, ed aiuto nell'accesso al veicolo;
● aiuto alle persone trasportate nei momenti di percorrenza al fine di garantirne la necessaria incolumità e
benessere;
● affidamento della persona disabile, al ritorno presso l'abitazione, in ora stabilita, al genitore o ad altra
persona autorizzata, salvo particolari situazioni che, con autorizzazione scritta dell’esercente la potestà
genitoriale o del tutore/amministratore di sostegno, possano essere lasciati in autonomia.
4.4) Richieste di servizio:
a) Prima dell'avvio del servizio l’Ente Gestore provvederà a fornire gli indirizzi aggiornati e i recapiti telefonici delle
persone disabili trasportate.
b) Per le successive comunicazioni di variazioni (assenze, riprese, sostituzioni, nuovi accoglimenti ecc.) l’Ente
Gestore farà pervenire all'affidataria apposita nota scritta, via pec o via e-mail, alla quale la stessa dovrà
scrupolosamente attenersi.
c) In caso di nuovi inserimenti, disciplinati come all’art 5, il Coordinatore Area Disabilità comunicherà alla ditta il
nominativo, la destinazione, gli orari, il giro cui fare riferimento e il chilometraggio massimo che sarà
riconosciuto ai fini del pagamento. La ditta potrà proporre alternative, purché più vantaggiose per l’Ente e per il
benessere dell’utente.
Art. 5 – Ampliamento e riduzione del servizio, disciplina nuovi ingressi e variazioni entro il 20%
Il servizio come sopra descritto deve intendersi presunto, per cui l’esecuzione del servizio di trasporto potrà subire
variazioni, in aumento o in diminuzione, nel corso del periodo contrattuale, fino alla concorrenza del 20%; in tal caso, la
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Ditta dovrà garantire la continuità del servizio, eventualmente impegnando, se necessario, altri mezzi ed altro personale
alle medesime condizioni tecniche ed economiche contrattuali originarie.
Quanto sopra indicato si deve ritenere valido, oltre che per l’inserimento o riduzione degli utenti, anche qualora per
qualche utente vengano rideterminate le località di partenza e arrivo o gli orari.
Eventuali variazioni degli orari di esecuzione del servizio saranno concordate con la Ditta aggiudicataria e non
comporteranno alcuna variazione al compenso dovuto alla Ditta.
Si precisa che per l’ingresso nel servizio di nuovi utenti, nuovi orari non compatibili con il giro, nuovi centri di
destinazione o modificazioni del tragitto relative a persone già in carico (trasferimento d’abitazione, cambio d’orario o
cambio di centro di destinazione, sia esso presente nel giro o completamente nuovo), saranno considerati validi i prezzi
dell’aggiudicazione o di eventuali adeguamenti se in anni successivi al primo, fino a concorrenza del sesto quinto del
valore del contratto per ciascun lotto, calcolato moltiplicando il nuovo chilometraggio previsto per la durata necessaria e
per l’importo al chilometro. A tal fine saranno riconosciute come variazioni e/o servizi aggiuntivi solo quelle eccedenti i 10
km dal punto più vicino del giro già presente sul tragitto ipotizzato nel presente capitolato e allegati.
L’appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad adempiere al nuovo trasporto, entro 30 giorni dalla richiesta formale del
Coordinatore Area Disabilità salvo l’applicazione delle penalità di cui all’art. 19 del capitolato.
Come per il servizio nel suo complesso, anche per eventuali ampliamenti la ditta non è vincolata ad effettuare un
servizio esclusivo per l’ente; potrà pertanto svolgerlo con un numero di mezzi a sua scelta, purché i requisiti richiesti nel
presente capitolato vengano rispettati.
Sia nel caso di variazioni che nel caso di nuovi ingressi Il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni
contrattuali pattuite per l’intera fornitura e sarà riconosciuto a partire dai 10 km eccedenti il giro allegato. Variazioni con i
medesimi orari all’interno del medesimo giro dovute solo a nuove fermate o destinazioni entro i 10 km non saranno
conteggiate.
La Ditta non potrà vantare alcunché rispetto alla scelta della Stazione appaltante di provvedere a nuovi ingressi (o nuovi
orari, nuovi centri o qualsiasi variazione che possa configurare un “fuori giro”) avvalendosi, a suo insindacabile giudizio,
degli ampliamenti sopra descritti o di nuovi fornitori individuati con procedure separate dalla presente.
Art. 6 - Esecuzione del contratto
Il responsabile del procedimento svolge anche funzioni di direttore dell’esecuzione dal momento che il contratto ha un
valore inferiore a 500.000 euro.
Art. 7 - Avvio dell’esecuzione del contratto
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del
contratto. Tali istruzioni verranno impartite contestualmente alla consegna degli elenchi utenti e riguarderanno in
particolare il contatto preventivo da parte della ditta con le famiglie degli utenti per informarli adeguatamente sulle
modalità di svolgimento del servizio prima dell’avvio dello stesso (accordi su orari e punti di raccolta ed eventuali
specifiche esigenze).
Art. 8 - Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla ditta appaltatrice se non è disposta
dall’Amministrazione Comunale o preventivamente approvata dalla stessa .
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
Art. 9 - Sospensione dell’esecuzione del contratto
Il direttore dell’esecuzione/RUP ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze
particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La
sospensione della prestazione, potrà essere ordinata per:
a) avverse condizioni climatiche;
b) cause di forza maggiore;
c) altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione.
Il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentate, compila
apposito verbale di sospensione.
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Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa
dell’esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione
la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
Art. 10 - Attestazione di regolare esecuzione
Ai sensi dell’art. 325 del regolamento, per il presente contratto si dà luogo ad un’attestazione di regolare esecuzione
emessa dal direttore dell’esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.
L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e
contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore,
il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di
effettiva esecuzione delle prestazioni, l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore, la certificazione
di regolare esecuzione.
Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione si procede con il pagamento del saldo delle
prestazioni eseguite.
Art. 11– Pagamento
Il corrispettivo sarà fatturato previa emissione dell’attestazione di regolare esecuzione del servizio a norma dell’art. 11. Il
pagamento avverrà su presentazione di fatture bimestrali intestate al Comune di Tarcento - Piazza Roma, 7 - 33017
TARCENTO - Codice Fiscale: 00408250306 , partita IVA: 00538110305, debitamente vistate e registrate dai funzionari
comunali, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse al protocollo del Comune di Tarcento. I trenta giorni si intendono
sospesi per l’acquisizione della documentazione necessaria alla liquidazione della fattura (vedi DURC).
La ditta aggiudicataria sarà tenuta alla predisposizione di un prospetto mensile, allegato al documento di fatturazione
bimestrale, indicante il numero dei mezzi utilizzati, i percorsi effettuati, comprensivi del nominativo delle persone
trasportate, dei relativi orari e del numero di chilometri percorsi giornalmente, secondo il fac-simile che sarà concordato
con i competenti uffici.
Le somme spettanti all’aggiudicataria saranno liquidate a seguito di verifica della regolarità della prestazione salvo
quanto di seguito disposto:
a) nel caso il documento contabile o il servizio cui lo stesso si riferisce sia rilevato irregolare, incompleto o comunque
oggetto di contestazione da parte dell’appaltatore, eventuali chiarimenti e rettifiche devono essere concluse entro 15
giorni naturali e continui dalla data di ricevimento del rilievi da parte dell’aggiudicataria. Detto termine è sommato ai
trenta giorni stabiliti per il pagamento.
b) gli interessi di mora di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei
termini sopra concordati;
c) il pagamento del corrispettivo dovuto dall’appaltatore si intende avvenuto alla data di emissione del relativo mandato
di pagamento.
Eventuali ritardi nei pagamenti, non imputabili a volontà dell’Ente Appaltante, non comporteranno indennizzi o interessi
di qualsiasi natura.
Ai sensi del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. art 4 co 3, la Ditta dovrà fatturare le prestazioni intermedie mensili per un importo
pari al 99,50% dell’importo netto progressivo, mentre l’ammontare delle ritenute effettuate sarà fatturato al momento del
saldo. L’Ente, parimenti, provvederà ad accantonare tali somme, per poi svincolarle in sede di liquidazione finale delle
prestazioni, previa verifica di conformità ed acquisizione di DURC regolare.
Gli incaricati sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento del presente servizio. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della
predetta L. 13.08.2010 n. 136 il contratto sarà risolto di pieno diritto qualora le transazioni finanziarie ad esso inerenti
siano state eseguite in difformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l’appaltatore
non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.
Le fatture devono essere redatta in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi
obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:
- CIG relativo al lotto cui si riferisce la fattura
- l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall’IVA, se
riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto
- codice IBAN del conto corrente dedicato al pagamento in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla tracciabilità
- dati necessari per l’acquisizione del DURC (numero di posizione INPS ed INAIL, contratto applicato fra le fattispecie
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previste, numero di dipendenti).
Qualora l’appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), l’Amministrazione procederà
al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e
la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
Anche qualora l’appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), l’Amministrazione
procederà al pagamento delle fatture emesse da ciascuna componente del raggruppamento, con indicazione in modo
dettagliato delle attività realizzate da ognuna, in raccordo al complesso delle attività riferite al periodo della fatturazione.
Art. 12 – Revisione periodica del corrispettivo
I prezzi oggetto del presente contratto sono assoggettati a revisione periodica su base annuale, secondo quanto
previsto dall'art. 115 del Codice dei contratti pubblici.
Art. 13 – Cauzione definitiva
Gli appaltatori dovranno prestare idonea cauzione definitiva, di importo pari al 10% dell’importo contrattuale, nelle forme
e modalità prescritte dall’art. 113 D.Lgs 163/06 e s.m.i., a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni
previste dal capitolato e dal successivo contratto.
La cauzione definitiva può essere costituita anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da
impresa di assicurazione di primaria importanza regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni in base alla
normativa vigente.
L’importo della cauzione è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazioni del sistema di qualità
conformi alle norme europee di cui all’art. 75 D. Lgs. 163/2006 o prove equivalenti di garanzia della qualità ex art. 43,
D.Lgs 163/06. Si precisa che in caso di partecipazione in ATI la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le
imprese associate.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile e
la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’appaltante.
Gli appaltatori dovranno integrare la cauzione di cui l’Amministrazione comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in
parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese
degli appaltatori prelevandone l’importo dal canone d’appalto.
L’Amministrazione comunale potrà comunque trattenere gli importi contestati anche direttamente in sede di pagamento
del corrispettivo d’appalto.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del
contratto.
Art. 14 - Effetto obbligatorio del contratto
I contratti aggiudicati in base al presente capitolato non s’intendono obbligatori per l’Amministrazione comunale finché
non sia intervenuta l’esecutività degli atti amministrativi, le offerte invece vincolano immediatamente le imprese
aggiudicatrici.
Art. 15 – Obblighi dell’appaltatore
La Ditta appaltatrice ha l’obbligo, nell’esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, di uniformarsi a tutte le
disposizioni di legge concernenti il servizio stesso e deve impegnarsi a:
a) garantire la regolarità del servizio in oggetto per tutte le giornate dell’anno, nell’ambito degli orari fissati e secondo il
calendario stabilito, con l’impiego di personale qualificato, obbligandosi ad assumere, qualora subentrante alla ditta
precedentemente affidataria del servizio, il personale in servizio presso l’attuale aggiudicataria Cooperativa Dinsi Une
Man a r.l. ONLUS Via dei Brazzà, 35 Plaino 33010 PAGNACCO - (UD) confermando i rispettivi profili professionali e la
relativa anzianità;
b) assicurare e garantire l’erogazione del servizio di cui al presente capitolato, sempre ed in ogni caso, trattandosi di
servizio di pubblico interesse (anche in caso di sciopero, etc);
c) provvedere a tutti gli adempimenti di legge e contrattuali relativi al rapporto di lavoro del proprio personale;
d) garantire, al proprio personale, percorsi di formazione ed aggiornamento specifici, da realizzarsi al di fuori dell’attività;
e) fornire al personale impiegato gli indumenti di lavoro e quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza
sul lavoro;
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f) dotare ogni operatore di un cartellino di riconoscimento, da apporre in vista sull’abito, durante il tempo di esecuzione
del servizio;
g) possedere tutte le autorizzazioni, permessi e tutto quanto necessario per lo svolgimento del servizio oggetto del
presente appalto;
h) svolgere il servizio con mezzi omologati, idonei ed appositamente attrezzati per il trasporto di persone a ridotta
capacità motoria, anche non deambulanti, con particolare riferimento ai sistemi di salita e discesa dell’utenza in
carrozzina, all’adeguatezza dei sedili ed alla presenza di adeguati impianti di condizionamento/riscaldamento; tali
standard devono essere garantiti anche in presenza dell’inserimento di nuova utenza o modifica dei mezzi utilizzati per
garantire il servizio in situazioni di emergenza;
i) segnalare al Comune di Tarcento, Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale del
Tarcentino, all’inizio del servizio, oltre al numero ed ai dati identificativi degli automezzi utilizzati, anche gli estremi
anagrafici ed i dati relativi agli autisti (Patente, Certificato di Abilitazione Professionale), nonché i nominativi degli
accompagnatori utilizzati nell’espletamento del servizio, attestando, sotto la propria responsabilità, il possesso in capo
agli stessi dei requisiti di professionalità e doti morali necessarie all’espletamento del servizio;
l) garantire una permanenza delle persone sull’automezzo non superiore ad un’ora e trenta minuti sia nel tragitto di
andata che di rientro.
m) rispondere direttamente ed indirettamente per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che per fatto proprio o del
personale addetto, possa derivare a cose e/o persone, sia nei riguardi dell’Ente gestore che di terzi e si impegna alla
pronta riparazione dei danni stessi e, in difetto, al loro risarcimento e ad esonerare l’Ente gestore da qualsiasi
responsabilità al riguardo. A tale scopo dovrà depositare, prima dell’inizio del servizio, copia di idonea polizza di cui
all’art 18 del presente capitolato;
n) svolgere il servizio anche in presenza di condizioni atmosferiche avverse (pioggia, neve, ghiaccio) e a tal fine il mezzo
dovrà essere dotato di pneumatici da neve;
o) dotare il personale addetto ad ogni mezzo di telefono cellulare il cui numero deve essere fornito ai familiari/tutori dei
trasportati, al fine di eventuali comunicazioni inerenti il servizio (malattie, ritardi ecc.) e, in caso, di avvisare le famiglie
e/o gli utenti stessi, per eventuali variazioni al piano operativo di trasporto, o eventuali ritardi; la ditta aggiudicataria
dovrà rispettare l’orario indicato per la partenza e la riconsegna degli utenti al termine della giornata, salvo casi
eccezionali per i quali dovrà essere sempre informata tempestivamente la famiglia o l’interessato stesso, nonché il
Coordinatore area Disabili dell’Ente gestore.
p) Assicurare un recapito telefonico inerente la sede operativa, nonché fax e mail, per le comunicazioni di
richiesta/variazione da parte del referente dell’Ente gestore;
q) Garantire la continuità del personale in servizio impegnandosi a predisporre le eventuali sostituzioni del personale in
caso di ferie/malattie ecc.
r) La ditta aggiudicataria è obbligata ad assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
s) Il personale impiegato nel servizio è sotto l’esclusiva responsabilità dell’appaltatore e rimane escluso qualsiasi
rapporto di lavoro diretto con l’Amministrazione Comunale. L’appaltatore dovrà applicare al personale in servizio
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore,
durante l’appalto, per la categoria di cui trattasi, garantendo altresì, ai soci-lavoratori, in caso di Cooperative, un
trattamento non inferiore a quanto previsto per i lavoratori dipendenti.
L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. Gli appaltatori
sono tenuti inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed
antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di
cooperative.
L’Amministrazione comunale potrà richiedere agli appaltatori, in qualsiasi momento, l’esibizione del libro unico, al fine di
verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCLN di riferimento e delle leggi in materia
previdenziale, assistenziale ed assicurativa.
Oltre a quanto indicato nei punti precedenti gli appaltatori sono tenuti a:
- soddisfare le richieste di inserimento di nuovi utenti entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della richiesta,
anche qualora questo comportasse l’utilizzo di ulteriori o diversi mezzi, ad esempio per esaurimento posti
- designare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 30.6.2003, n. 196
- osservare le disposizioni del D.Lgs 81/08 e successive integrazioni e modificazioni
- provvedere alla sostituzione del personale impiegato, qualora l’Amministrazione Comunale abbia formulato una
valutazione di non idoneità rispetto all’espletamento del servizio o per gravi motivi connessi allo svolgimento delle
attività oggetto dell’appalto
- nominare, all’interno del gruppo di operatori, il coordinatore tecnico che fungerà da referente e provvederà a coordinare
i servizi espletati. Tale operatore si renderà sempre reperibile telefonicamente nei giorni di esecuzione del servizio, dai
7
30 minuti antecedenti alla raccolta della prima persona trasportata ai 30 minuti successivi dopo la consegna dell’ultima
persona trasportata
Sono considerati inammissibili negli operatori comportamenti contrari ai principi di correttezza, professionalità e
riservatezza o comunque tali da allontanare il pubblico dall’esercizio dei propri diritti alla dignità, all’assistenza, alla
riservatezza ed all’informazione. E’ oggetto di censura da parte dell’Amministrazione Comunale nei confronti degli
appaltatori ogni comportamento improntato a trascuratezza e negligenza o comunque difforme da quanto stabilito dal
presente capitolato, compresa l’accettazione di qualsiasi forma di compenso o regalo dal parte dell’utenza. A tale scopo
saranno predisposti dall’ente appaltante specifici controlli.
Disservizi e comportamenti non conformi saranno prontamente contestati agli appaltatori, che saranno chiamati al
rispetto delle condizioni fissate dal presente capitolato. Gli appaltatori s’impegnano a richiamare, multare e se del caso
sostituire gli operatori che non osservino una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell’Amministrazione
comunale in questo senso saranno impegnative per gli appaltatori.
Art. 16 – Prescrizioni inerenti il personale addetto al servizio
1. Il personale impiegato nel servizio deve garantire professionalità, serietà e riservatezza.
2. Il conducente dell'automezzo dovrà possedere tutte le autorizzazioni richieste per la guida del mezzo utilizzato (es.
patente di categoria adeguata)
3. I conducenti devono condurre i mezzi con attenzione e con prudenza, nel rispetto del codice della strada, per tutelare
l’incolumità delle persone trasportate, nonché la propria.
4. Ogni operatore impiegato dovrà utilizzare il contrassegno di riconoscimento (riportante l’indicazione della Ditta e
nome e cognome dell’operatore) da tenere appuntato, in vista, sull’abito per tutta la durata del servizio.
5. Tutto il personale impiegato dovrà essere adeguatamente informato sui luoghi e compiti affidati, e formato in
relazione al servizio prestato. Particolare formazione dovrà essere dedicata al personale accompagnatore il quale
dovrà essere in possesso di adeguata capacità ed esperienza lavorativa o di volontariato svolto all'interno della
tematica della disabilità.
6. Il personale assegnato al servizio dalla Ditta dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze delle quali abbia avuto
notizia durante l’espletamento o, comunque, in funzione del servizio stesso.
7. I nominativi del personale impiegato nel servizio dovranno essere trasmessi all’Ente gestore conseguentemente
l'aggiudicazione definitiva e comunque prima dell’avvio del servizio. L’Ente gestore si riserva la facoltà di effettuare
le opportune verifiche in merito ai necessari requisiti del personale conducente.
8. Ogni variazione del personale impiegato per il servizio dovrà essere comunicata all’Ente gestore tempestivamente.
9. La ditta aggiudicataria impiegherà personale di sicura moralità, il quale sarà tenuto ad osservare diligentemente tutte
le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore. In particolare è fatto divieto di:
• usare gesti ed assumere atteggiamenti irrispettosi verso l’altrui persona, anche se nell’intento di richiamare
all’ordine gli utenti;
• fare salire sull’autoveicolo persone estranee al servizio stesso;
• ospitare all’interno del mezzo animali e cose non pertinenti al servizio;
• deviare dal percorso concordato (tranne casi di effettiva necessità);
• effettuare fermate arbitrarie non contemplate dal servizio;
• fumare e bere bevande alcoliche.
• allontanarsi dalla vettura lasciando incustodita l'utenza durante le eventuali soste
• chiedere mance o altre utilità a chiunque per il servizio prestato
• utilizzare il cellulare in modo inappropriato o durante la guida
10. L’Ente gestore si riserva il diritto di richiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per
comprovati motivi, con personale dotato delle qualifiche e caratteristiche richieste. In tal caso l'affidataria, apposte
senza risultato positivo le proprie controdeduzioni, provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire
motivo di maggior onere.
L’appaltatore è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale al
servizio in oggetto.
Tutto il personale impiegato nel servizio dovrà essere informato in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro
(D.Lgs. 81/2008).
La Ditta aggiudicataria è unica ed esclusiva responsabile nei confronti del personale assegnato al servizio per
l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro e in particolare
di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
Dovrà in ogni caso predisporre e controllare che i servizi vengano prestati nel rigoroso rispetto delle normative
antinfortunistiche e di sicurezza igienico-sanitaria.
8
L’Ente gestore potrà assumere, presso gli istituti competenti ogni informazione utile circa l’adempimento, da parte
dell’appaltatore, degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di
lavoro applicabili nel corso dell’esecuzione del contratto.
Il personale è tenuto alla stretta osservanza di tutte le norme inerenti la sicurezza.
E’ compito degli operatori addetti al trasporto rispettare i percorsi, le fermate e gli orari stabiliti contrattualmente.
Gli operatori addetti al trasporto sono tenuti a verificare alla partenza e durante il tragitto le condizioni di sicurezza e di
benessere dei trasportati, nonché monitorare costantemente l’efficienza del mezzo.
Il personaIe della Ditta è tenuto a segnalare all’Ente gestore
- disfunzioni organizzative;
- fatti esterni in qualsiasi modo influenti sul buon andamento del servizio;
- comportamenti non idonei tenuti dagli utenti sui mezzi durante il servizio;
- condizioni particolari attinenti le persone trasportate.
Art. 17 – Prescrizioni inerenti i mezzi impiegati
Il/gli automezzi impiegati per il servizio (da elencare dettagliatamente in sede di avvio del servizio con precisazione di
marca, tipo, anno di immatricolazione, allegando fotocopia della carta di circolazione ed attestazione riguardante la
perfetta funzionalità e corrispondenza agli standard richiesti dalla normativa vigente), dovranno essere predisposti per il
trasporto di disabili anche in carrozzina e regolarmente collaudati. Ogni mezzo dovrà essere dotato di sistema per l’aria
condizionata e il riscaldamento perfettamente funzionante in ogni condizione climatica, delle cinture di sicurezza per
ogni posto a sedere e di tende di oscuramento ai finestrini.
Art. 18 – Responsabilità dell’appaltatore
Gli appaltatori saranno, direttamente e indirettamente, totalmente responsabili di tutti gli eventuali danni di qualunque
natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose che, a giudizio dell’Amministrazione comunale, risultassero
causati dal personale dipendente e, se cooperative, da soci lavoratori, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e
da un non corretto espletamento dei servizi assegnati.
In ogni caso gli appaltatori dovranno procedere tempestivamente ed a proprie spese al risarcimento dei danni causati.
L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’Amministrazione comunale in contraddittorio con i rappresentanti degli
appaltatori. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti in presenza di due testimoni, dipendenti
dell’Amministrazione comunale, senza che gli appaltatori possano sollevare eccezione alcune.
Nel caso di verifica di responsabilità, con dolo o colpa, a carico degli appaltatori, l’appaltante si riserva la facoltà di
recedere dal contratto.
Le Ditte Aggiudicatarie sono tenute a garantire le seguenti coperture assicurative ed a depositare l’originale delle relative
polizze, debitamente quietanzate, al Comune di Tarcento, prima dell’inizio del servizio e per tutta la durata del contratto:
Responsabilità civile auto lotto 1: ciascun veicolo utilizzato per il servizio oggetto del presente appalto deve essere in
regola con l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto ai sensi del d. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e
successive modificazioni, con massimali non inferiori a € 10.000.000,00;
Responsabilità civile auto lotto 2: ciascun veicolo utilizzato per il servizio oggetto del presente appalto deve essere in
regola con l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto ai sensi del d. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e
successive modificazioni, con massimali non inferiori a € 5.000.000,00;
Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro per i lotti 1, 2: le ditte dovranno disporre di idonea polizza
assicurativa per Responsabilità civile verso terzi e Responsabilità civile verso prestatori di lavoro a copertura dei danni
che possono derivare al personale, agli utenti, ai terzi, ai loro beni, durante lo svolgimento del servizio o in conseguenza
dello stesso. La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 per la
Responsabilità civile verso terzi e non inferiore a € 1.500.000,00 per la Responsabilità civile verso prestatori di lavoro.
Tale assicurazione dovrà coprire anche la responsabilità dell'appaltatore per la perdita o la rottura delle cose che le
persone trasportate portano con sé nonché gli infortuni durante la salita e la discesa degli utenti dal mezzo. Non è
necessario stipulare apposita polizza assicurativa per lo svolgimento dell’appalto del servizio di trasporto in oggetto;
tuttavia la ditta dovrà presentare almeno un’appendice alla polizza della “r.c.t./o.” nella quale sia precisato che le
garanzie assicurative comprendono anche le attività e servizi svolti ai sensi del presente capitolato d’oneri. La polizza (o
l’appendice) dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 per la Responsabilità civile
verso terzi e non inferiore a € 1.500.000,00 per la Responsabilità civile verso prestatori di lavoro.
Le Ditte dovranno dare immediata comunicazione al Comune di Tarcento di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi
durante il trasporto anche quando non ne sia derivato alcun danno.
9
Per la responsabilità dell’Appaltatore si richiama l’art. 1681 del c.c., precisando che il momento iniziale della
responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all’effettiva durata del
movimento del mezzo di locomozione ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la
persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie e di consegna o accessorie in genere del trasporto durante le
soste o fermate.
Art. 19 - Penalità
Gli appaltatori nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato avranno l’obbligo di seguire le disposizioni di
legge ed i regolamenti in materia, nonché quanto previsto dal presente capitolato. Ove non ottemperino agli obblighi
imposti per legge o regolamento ovvero violino le disposizioni del capitolato, sono tenuti al pagamento di una pena
pecuniaria che varia in base alla gravità dell’infrazione, secondo i casi e le modalità di seguito specificate:
- euro 2.000 per l’utilizzo di personale privo dei requisiti di professionalità indicati (importo riferito a ciascun
operatore riscontrato inidoneo)
- euro 500 per ciascuna mancata sostituzione di operatori che dovessero essere ritenuti non idonei a giudizio
della Stazione Appaltante. La penalità sarà comminata qualora la sostituzione non venga effettuata entro 20
giorni dal ricevimento della richiesta motivata di sostituzione da parte dell’Amministrazione comunale
- euro 200 per ciascuna accertata mancata comunicazione entro le 24 ore successive di situazioni significative o
variazioni rispetto a quanto ufficialmente concordato o di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante
l'andamento del servizio, nonché delle eventuali difficoltà di rapporto tra gli operatori e i soggetti o i loro nuclei
familiari
- euro 2.000,00 per ciascun mezzo privo dei requisiti di idoneità indicati all’art 4 o difformi rispetto a quanto
dichiarato nell’offerta qualitativa. Per reiterate violazioni (almeno tre volte in un anno) nell’utilizzo di un mezzo
difforme da quanto dichiarato nell’offerta qualitativa la Stazione Appaltante potrà valutare l’opportunità di
risolvere il contratto, affidandolo alla seconda ditta in graduatoria.
- euro 200 per ciascuna accertata irreperibilità della durata di 24 ore del coordinatore tecnico referente o suo
sostituto, non motivata da cause di forza maggiore;
- euro 1000 per ciascuna accertata eventuale divulgazione di dati personali o sensibili di ciascun utente e per
accertata inosservanza della normativa inerente il trattamento dei dati personali e sensibili (D.Lgs. 196/2003)
- euro 500 nel caso di permanenza sull’automezzo, anche di un solo utente e con riferimento anche al singolo
viaggio di andata o di ritorno, superiore ad un’ora e quaranta minuti. La sanzione sarà comminata se il ritardo si
verificherà per 5 giorni, anche non consecutivi, in un mese, senza che la ditta vi ponga rimedio. Qualora la ditta
abbia indicato nell’offerta qualitativa una permanenza a bordo inferiore, sarà questa a far fede per il computo
dell’eventuale ritardo.
- euro 500 nel caso di accertato ritardo, superiore ai 15 minuti, rispetto ai tempi previsti per la consegna degli
utenti presso i centri, non imputabili a cause esterne alla ditta e non prevedibili. La sanzione sarà comminata se
il ritardo si verificherà per 5 giorni, anche non consecutivi, in un mese, senza che la ditta vi ponga rimedio ed è
cumulabile con la sanzione relativa alla permanenza a bordo degli utenti, di cui al punto precedente.
- euro 1000 nel caso di nuove richieste di accesso al servizio soddisfatte in un tempo superiore a 30 giorni dalla
data di trasmissione della formale richiesta da parte dei competenti uffici comunali
- euro 5000 nel caso di nuove richieste di accesso al servizio non soddisfatte, ferma restando la possibilità di
recedere dal contratto con contestuale affidamento al secondo classificato.
- euro 1000 per ciascun accertato episodio di grave scorrettezza professionale degli operatori, contestato per
iscritto dalla Stazione Appaltante anche su segnalazione della famiglia o di altri operatori coinvolti
- euro 1000 per inadempimenti nell’avvio del servizio ai sensi di quanto disciplinato all’art. 7
In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.
L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza mediante mail/pec/fax al
medesimo numero indicato dalla ditta per le comunicazioni relative alla gara, alla quale gli appaltatori avranno facoltà di
presentare controdeduzioni entro o non oltre 7 giorni dal ricevimento.
L’ammontare delle penali, qualora comminate, sarà detratto dal corrispettivo dovuto al singolo appaltatore o a valersi
sulla cauzione che dovrà essere comunque reintegrata entro 15 giorni.
Art. 20 – Subappalto
Il subappalto non è ammesso ai sensi dell’art 35 della LR 6/2006.
Art. 21 – Controllo del rispetto dei termini contrattuali
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L’Ente gestore si riserva il diritto della vigilanza e del controllo sulle modalità di svolgimento del servizio di cui trattasi nel
rispetto dei termini contrattuali.
E' facoltà dell’Ente Gestore effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più
opportune, controlli presso i centri o i punti di partenza degli utenti per verificare la rispondenza del servizio fornito dal
gestore alle prescrizioni del presente capitolato, chiedendo anche copia dei documenti relativi alla gestione e alle
manutenzioni dei mezzi.
L’appaltatore, e per esso i suoi dipendenti, è tenuto a fornire all’Ente gestore e/o agli organismi preposti al controllo tutta
la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.
E’ altresì nella facoltà dell’ Ente gestore esercitare azione di controllo in merito al rispetto di tutte le norme contrattuali e
contributive nei confronti degli operatori della Ditta appaltatrice. In particolare l’Ente gestore potrà richiedere la
documentazione a dimostrazione del pagamento dei compensi agli operatori secondo il contratto di riferimento. Potrà
essere altresì effettuata la verifica dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, a favore dei dipendenti della Ditta appaltatrice.
Nel caso di inadempienze/deficienze/irregolarità nell’espletamento del servizio svolto nel periodo di vigenza contrattuale,
documentate mediante relazioni “negative”, l’Ente gestore stesso si riserva di procedere nelle opportune sedi.
Art. 22 - Risoluzione del contratto
Oltre a quanto previsto genericamente dal Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, la
risoluzione del contratto opererà di diritto, con effetto immediato, mediante semplice dichiarazione dell’ l’Ente gestore di
volersi avvalere della clausola risolutiva, dopo aver espletato un contraddittorio con l’impresa, intimata a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’Ente gestore in conseguenza delle
inadempienze e della risoluzione del contratto, nelle seguenti ipotesi:
● per attività esercitata in violazione delle disposizioni di legge;
● nel caso di gravi azioni a danno della dignità personale, morale e fisica dei beneficiari del servizio;
● nel caso di perdita, da parte dell'affidataria, delle licenze e autorizzazioni prescritte per legge per lo svolgimento
del servizio oggetto del presente capitolato;
● per inosservanza delle disposizioni di legge relative al personale utilizzato, violazione degli obblighi
contrattualmente assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori o mancato rispetto delle norme di
sicurezza sul lavoro;
● nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale, qualora richiesto;
● nei casi di cessazione dell'azienda, cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione
coatta amministrativa, nel caso di subappalto non autorizzato.
La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione.
Resta salva la possibilità in capo all’Ente gestore di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna.
Art. 23 - Modalità di calcolo del danno subito dall’Ente in caso di risoluzione per inadempimento
In caso di risoluzione del contratto, l’aggiudicatario corrisponderà all’Ente i seguenti risarcimenti:
1) una somma pari alla differenza di prezzo fra quello offerto dall’aggiudicatario e quello che l’Ente gestore riuscirà ad
ottenere per la gestione del servizio, nel periodo corrente fra la data della risoluzione e quella della scadenza naturale
del contratto;
2) i costi per le pubblicazioni ai sensi di legge del bando di gara aumentati del 10% per spese non dimostrabili, per
l’indizione di una nuova gara d’appalto da parte dell’Ente.
Art. 24 - Recesso
Ai sensi dell’art. 1373 del C.C. l’Ente si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere unilateralmente dal presente
contratto, con disdetta a mezzo raccomandata, che dovrà essere formulata e trasmessa alla ditta aggiudicataria con un
preavviso non inferiore a 30 giorni, nei seguenti casi:
• per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
• per cessazione del servizio per cause di forza maggiore e qualora non sia possibile ripristinarlo in condizioni di
sicurezza o certezza di continuità.
Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.
Alla Ditta appaltatrice non è consentito recedere dal contratto prima della sua scadenza; diversamente l’Ente gestore
oltre a trattenere il deposito cauzionale, avrà diritto a riscuotere una penale pari al doppio della cauzione prestata
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Art. 25 - Recesso dell’amministrazione ex art. 1, co. 13, l. 135/2012
In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Ente gestore si riserva di recedere dal contratto di fornitura o servizi nel caso in
cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni
stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 94 del 1999 successivamente alla stipula del predetto
contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione.
Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici
giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica delle condizioni economiche tale da
rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 94 del 1999.
Art. 26 - Vicende soggettive dell’esecutore del contratto e cessione del contratto
Per quanto concerne le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, si rinvia a quanto previsto dall’art. 116 D.lgs.
163/2006.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario affidatario l’Ente gestore
provvederà ad incaricare il secondo classificato o, via via, a scorrere la graduatoria. Nel frattempo, l’Ente gestore potrà
procedere con l’affidamento del servizio ai sensi dell’art 57 co 2 lett c) del D. Lgs 163/2006.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per
l’affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le
prestazioni oggetto del contratto.
Art. 27 - Responsabile del trattamento dei dati personali
Con riferimento al D.L.vo 30 giugno 2006, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l’Ente Gestore in
qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà l’impresa aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento
dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, la quale dovrà accettare
tale nomina e si impegnerà conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate
dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni
emanate dall’Ente Gestore in termini di sicurezza e tutela della riservatezza.
Art. 28 - Divieto di cessione del contratto
In considerazione della particolarità del servizio da espletare e della conseguente necessità dell’Ente gestore di avere
un referente di stabile e sicura individuazione, è vietato alla Ditta appaltatrice, sotto pena di rescissione “de jure” del
contratto e incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto. Sono pure vietate cessioni di credito e
procure che non siano state preventivamente autorizzate dall’Ente gestore
Art. 29 - Controversie
Qualora dovessero insorgere controversie in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto, l’aggiudicataria
non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per
iscritto all’Amministrazione comunale in attesa che siano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine allo
svolgimento dell’appalto.
In caso di mancata composizione delle controversie in via amministrativa, le stesse sono devolute all'autorità giudiziaria
ordinaria (foro esclusivo competente è quello di Udine) ovvero al giudice amministrativo secondo le disposizioni di cui al
decreto legislativo 2.7.2010, n. 104 e ss.mm.ii.. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
Art. 30 - Spese a carico dell’appaltatore
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico degli appaltatori.
Art. 31 - Norma di rinvio
12
Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e
regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di
Tarcento
13
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE DISABILI
DELL’AMBITO DISTRETTUALE DEL TARCENTINO
ALLEGATO A) AL CAPITOLATO
Ai fini della definizione del prezzo a base d’asta, il computo chilometrico complessivo per ciascun
lotto è stato fatto assumendo, convenzionalmente, quale punto di partenza e di arrivo, uno dei punti
del tragitto che, essendo circolare, garantisce anche il riconoscimento del rientro a vuoto del pulmino,
sia a livello di costi di usura che di personale.
14
ALLEGATO A1)
LOTTO 1
Destinazione a sud del territorio dell’Ambito
Richiesta la presenza dell’accompagnatore
UTENTE
RESIDENZA
POVOLETTO, VIA DEI
UTENTE
NEGRI- FRAZ.
1
SAVORGNANO
POVOLETTO, VIA
UTENTE
LAMPERTICO - FRAZ.
2
RAVOSA
UTENTE
FAEDIS, VIA CIVIDALE
3
UTENTE
FAEDIS, VIA UDINE
4
DESTINAZIONE
FREQUENZA
ARRIVARE ENTRO
CARROZZINA
COMUNITA' PIERGIORGIO
UDINE PIAZZA LIBIA 1
DAL LUN AL VEN
A/R
8:30 /9:00 - 16.00/16:30
SI
LA NOSTRA FAMIGLIA,
PASIAN DI PRATO, VIA CIALDINI
DAL LUN AL VEN
A/R
LABORATORIO HATTIVA VIA
PERUGIA, FELETTO UMBERTO
S.M. DEI COLLI FRAELACCO DI
TRICESIMO,
VIA DEI BOREATTI 5
COMUNITA' PIERGIORGIO
UDINE PIAZZA LIBIA 1
COMUNITA' PIERGIORGIO
UDINE PIAZZA LIBIA 1
8:30 - 16:00
NOTE
NO
DAL LUN AL VEN
SOLO A
8:45
NO
DAL LUN AL VEN
A/R
8:15 /8:30 - 16:30 /17:00
NO
E’ necessario che la persona
non venga inserita in un mezzo
che effettua sosta, con la
persona stessa a bordo, a S.
M. dei Colli di Fraelacco
UTENTE
DAL LUN AL VEN
USA CARROZZINA PIEGHEVOLE,
FAEDIS, VIA DELLE CAVE
8:30 /9:00 - 16.00/16:30
NO
5
A/R
MA CAMMINA CON AIUTO
UTENTE FAEDIS, VIA CA'
LUN, MART, GIOV E VEN
8:30 /9:00 - 16.00/16:30
SI
NO MERCOLEDI'
6
BERTOSSI
A/R
POVOLETTO, VIA DELLA
UTENTE
DAL LUN AL VEN
REPUBBLICA (GRIONS
VIA SABBADINI, UDINE
8:15 /8:30 - 16:30/17:00
NO
7
SOLO A
DEL TORRE)
*NOTA PER IL RITORNO: NON C’È L’UTENTE N. 7; SI AGGIUNGE UN UTENTE DA S. M. DEI COLLI CON DESTINAZIONE POVOLETTO, VIA KENNEDY.
15
ALLEGATO A2)
LOTTO 2
Destinazione a nord del territorio dell’ambito
Richiesta la presenza dell’accompagnatore
FREQUENZA
ARRIVO/PARTENZA
ENTRO
CARROZZINA
ISTITUTO D'ARONCO GEMONA
DAL LUN AL SAB
A/R
8:00
13:10
NO
TARCENTO, VIA
OLTRETORRE
ISTITUTO D'ARONCO GEMONA
DAL LUN AL SAB
A/R
8:00
13:10
NO
UTENTE
3
TARCENTO, VIA D.
ALIGHIERI
ISTITUTO D'ARONCO GEMONA
DAL LUN AL SAB
A/R
8:00
13:10
NO
UTENTE
4
MAGNANO IN RIVIERA,
ISTITUTO D'ARONCO GEMONA
VIA CIVIDINA
DAL LUN AL SAB
A/R
8:00
13:10
NO
UTENTE
RESIDENZA
UTENTE
1
TRICESIMO, VIA ROMA
UTENTE
2
DESTINAZIONE
NOTE
PREVISTO UN RIENTRO
POMERIDIANO A SETTIMANA IN
GIORNATA DA DEFINIRE *
PREVISTO UN RIENTRO
POMERIDIANO A SETTIMANA IN
GIORNATA DA DEFINIRE *
PREVISTO UN RIENTRO
POMERIDIANO A SETTIMANA IN
GIORNATA DA DEFINIRE *
PREVISTO UN RIENTRO
POMERIDIANO A SETTIMANA IN
GIORNATA DA DEFINIRE *
*NOTA: LE GIORNATE DI RIENTRO DEI RAGAZZI POTREBBERO NON COINCIDERE.
16
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE DISABILI
DELL’AMBITO DISTRETTUALE DEL TARCENTINO
ALLEGATO B) AL CAPITOLATO
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
(ART. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.)
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ALLEGATO B)
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
(ART. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.)
LOTTI 1 e 2
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Tarcento - Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale del Tarcentino
SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO:
Oggetto dell’appalto è il servizio di trasporto, con accompagnatore, di minori ed adulti diversamente abili residenti nei comuni dell’Ambito Distrattuale 4.2,
frequentanti centri socio-sanitari, riabilitativi, istituti scolastici e non ed ogni altra sede presso cui si attuino obiettivi di inserimento ed integrazione sociale,
sia a frequenza diurna che residenziale. Il servizio si sostanzia nel trasporto giornaliero, di andata e ritorno, degli utenti dal proprio domicilio ai centri e
strutture frequentati.
DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO:
Da definirsi in sede di gara
SEDI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO:
Alla luce della tipologia di servizio di cui trattasi, dettagliata in premessa, si individuano due diverse tipologie di sedi di erogazione:
- il domicilio degli utenti trasportati
- i centri, strutture e altre sedi frequentati dagli utenti. Alla data di stesura del presente documento i centri coperti dal servizio sono: la Comunità
“Piergiorgio ONLUS “ di Udine, la sede della Regione FVG di Udine, il Centro di riabilitazione “La Nostra Famiglia” di Pasian di Prato, l’Istituto
“Santa Maria dei Colli” di Fraelacco di Tricesimo, il laboratorio Hattiva di Feletto Umberto – Tavagnacco, l’Istituto professionale “D’Aronco” di
Gemona del Friuli. Suddetti centri potrebbero subire variazioni
ATTIVITÀ SVOLTA CORRENTEMENTE PRESSO LE SEDI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO:
Il servizio provvede alla presa in consegna degli utenti direttamente presso l’abitazione ovvero, qualora ciò risultasse particolarmente difficoltoso, nel punto
più prossimo all’abitazione, raggiungibile con il mezzo di trasporto utilizzato, previo accordo con il coordinatore area disabilità dell’ambito; gli operatori del
servizio provvedono poi alla consegna degli utenti ai referenti dei diversi centri e strutture presso l’ingresso di questi ultimi.
18
Con riferimento all’appalto di servizi di cui sopra, la stazione appaltante ha valutato i rischi da interferenza, in ottemperanza alle prescrizioni dell’art. 26 del
D.Lgs. 81/08 s.m.i. ed ha stabilito che:
- le attività svolte dalla stazione appaltante presso le sedi di erogazione del servizio siano svolte nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza sul lavoro, e che tali attività sono state oggetto di valutazione dei rischi ai sensi del capo iii del D.Lgs. 81/08 s.m.i.
- l’attività svolta dalla ditta appaltatrice sia svolta nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro, e che tale attività è stata
oggetto di valutazione dei rischi ai sensi del capo iii del d.lgs. 81/08 s.m.i.
- la stazione appaltante e la ditta appaltatrice sono state reciprocamente informate sulla attività da ciascuno svolta, e sui rischi propri di tali attività.
Si valuta che, con le premesse sopra riportate, non sussistano al momento significativi rischi da interferenza tra le attività svolte.
Gli oneri per la gestione della sicurezza nei confronti dei rischi da interferenza sono stimati, per il lotto 1 e per il lotto 2, in € 200,00 per ciascun lotto (per
informazione e formazione del personale addetto all’erogazione del servizio).
Le sottoscritte Stazione Appaltante e Ditta Appaltatrice si riservano di procedere al riesame dei rischi da interferenza, in occasione di intervenute
variazioni nelle modalità di erogazione del servizio oggetto dell’appalto.
Tarcento, lì
la Stazione Appaltante
la Ditta Appaltatrice
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