PRINCIPI GENERALI Art. 1 L'istituto di Istruzione Superiore "Marco Polo", costituito dal Liceo Ginnasio Statale "Marco Polo" e dall'Istituto Magistrale Statale "Niccolò Tommaseo", è un organismo scolastico che persegue lo scopo di realizzare la promozione culturale, sociale ed umana degli alunni.Il Liceo Ginnasio Statale "Marco Polo" con aggregato il Liceo Maxisperimentale "Niccolò Tommaseo" è un organismo scolastico che persegue lo scopo di realizzare la promozione culturale, sociale ed umana degli alunni. Nella sua azione l'Istituto si richiama esplicitamente agli ideali di libertà, democrazia e giustizia sociale sanciti dalla Costituzione. In particolare s'impegna a favorire un'effettiva attuazione del diritto allo studio nello spirito dell'art. 34 della Costituzione. Art. 2 L'Istituto s'impegna a valorizzare le capacità dei giovani che lo frequentano, a stabilire un fattivo dialogo con la componente genitori, a garantire libertà d'insegnamento ai docenti, a riconoscere la validità dell'opera del personale non docente. Tutte le componenti della scuola, ciascuna secondo le proprie competenze e con senso di responsabilità, sono chiamate a realizzare le condizioni ottimali affinché nell'Istituto l'attività didattica possa svolgersi nel modo più efficace e sereno. Art. 3 L'Istituto nella sua autonomia è aperto al dialogo ed alla collaborazione con gli Enti e le Istituzioni presenti nel territorio al fine di garantire un proficuo collegamento fra scuola e società, secondo quanto previsto dal DPR 275/1999 (Regolamento dell'autonomia) NORME COMUNI Art. 4 a. E' fatto assoluto divieto a tutti, docenti, studenti e non docenti, di fumare all'interno dell'Istituto, ai sensi della Legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive. b. E' vietato tenere accesi i telefoni cellulari durante le ore di lezione o durante le altre attività didattiche. c. Il personale docente e ATA e gli alunni sono tenuti a prendere visione delle norme di sicurezza e di evacuazione dell'Istituto e ad attenervisi in caso di emergenze (secondo quanto previsto dal D.Lvo 626/1994). E' vietato l'utilizzo dell'ascensore agli alunni non autorizzati. d. In caso di infortunio durante le attività didattiche e negli altre situazioni previste dalla assicurazione, è necessario denunciare immediatamente il fatto al docente e/o alla segreteria della scuola. e. E' possibile inoltrare reclami, di cui ci si assume la responsabilità. Non saranno accolti reclami anonimi. I reclami possono essere in forma scritta o verbale e saranno raccolti dal preside. f. I docenti e il personale Ata sono tenuti a leggere con regolarità le circolari e i comunicati interni e ad ottemperare a quanto richiesto. Gli studenti sono tenuti a prendere nota delle comunicazioni rivolte a loro e alle famiglie, ottemperando a quanto in esse indicato. NORME RIGUARDANTI GLI STUDENTI DIRITTI - DOVERI - NORME DI COMPORTAMENTO Art. 5 I diritti e i doveri degli studenti sono quelli indicati dagli articoli 3 - 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998) Art. 6 Gli alunni sono tenuti ad osservare dentro la scuola un comportamento responsabile.Sono raccomandati un linguaggio e un abbigliamento adeguati all'ambiente scolastico.La pulizia, l'ordine e il decoro all'interno dell'Istituto sono affidati anche al senso di responsabilità di tutti gli studenti. Art. 7 Qualsiasi spostamento all'interno dell'Istituto deve essere compiuto in modo da non arrecare disturbo e danno agli altri ed a se stessi, e nel massimo rispetto degli ambienti, delle suppellettili e delle attrezzature scolastiche. Art. 8 Le uscite degli alunni dalle aule durante le ore di lezione devono essere limitate al massimo, al fine di garantire l'ordinato svolgimento dell'attività didattica.L'insegnante, durante le ore di lezione, non può autorizzare l'uscita di più di un alunno alla volta, salvo i casi eccezionali, particolari, motivati.Il personale non docente è tenuto ad avvisare gli insegnanti o la Presidenza se la presenza di più alunni o la loro prolungata permanenza fuori delle aule siano causa di disordine o di disservizio. Art. 9 Durante il cambio dell'ora e in caso di momentanea assenza dell'insegnante gli alunni devono rimanere dentro l'aula e mantenere un comportamento tale da non disturbare l'attività didattica delle classi vicine. Art. 10 Durante lo svolgimento dell'intervallo, gli alunni sono tenuti a comportarsi responsabilmente, in modo da non creare confusione e da non arrecare danno alle persone e alle cose. Il personale docente di turno è tenuto a vigilare secondo i turni predisposti.All'inizio dell'anno scolastico il DS, sentito il Consiglio di Istituto, emanerà circolare circa lo svolgimento dell'intervallo (modalità, tempi, luoghi). Art. 11 Non è consentito agli alunni entrare nella sala degli insegnanti. Gli alunni potranno utilizzare i laboratori e le aule speciali secondo quanto previsto dai diversi regolamenti. Art. 12 Gli alunni che deteriorano le attrezzature e il materiale della scuola sono tenuti al risarcimento dei danni, ai sensi della Circolare Ministeriale n. 177 del 4 luglio 1975.Qualora all'interno di una classe non vengano individuati l'alunno o gli alunni direttamente responsabili del danno, la Presidenza, sentito il parere del Consiglio di Istituto, valuta l'opportunità di suddividere il risarcimento del danno tra tutti gli studenti della classe. Art. 13 Il libretto personale deve essere accuratamente custodito, portato a scuola e controllato assiduamente dai genitori. Le firme delle giustificazioni devono essere quelle depositate all'atto del ritiro del libretto.Copia del libretto è rilasciata previa compilazione di apposito modulo da richiedere in segreteria e solo dopo il versamento della quota prevista annualmente dal Direttore SS.GG.AA. ORARIO - ASSENZE - ENTRATE - USCITE Art. 14 La puntualità, essenziale per lo svolgimento ordinato dell' attività didattica, deve essere rispettata rigorosamenteGli studenti sono tenuti a trovarsi in classe, insieme agli insegnanti della prima ora, entro i cinque minuti precedenti l'effettivo inizio delle lezioni.E' possibile entrare nell'Istituto a partire da dieci minuti prima dell'inizio delle lezioni. In caso di maltempo è consentito anticipare l'entrata e sostare ordinatamente nell'ingresso della scuola. Art. 15 L'appello degli alunni presenti viene fatto all'inizio della prima ora di lezione.I lievi ritardi (entro dieci minuti), purché non ripetuti, saranno giustificati direttamente dal docente in servizio nella prima ora di lezione. Il ritardo verrà segnalato sul registro di classe.Nel caso di ritardi superiori ai dieci minuti e di ritardi lievi ripetuti (oltre i due per quadrimestre), l'ammissione in classe avverrà alla seconda ora e solo previa autorizzazione della Presidenza; il giorno successivo dovrà essere portata giustificazione per l'entrata posticipata. Art. 16 Nel caso di ingressi posticipati o uscite anticipate non è consentito entrare od uscire dalla classe durante lo svolgimento delle lezioni, ma solo al cambio dell'ora.Non è consentito, di norma, l'ingresso dopo l'inizio della III ora né l'uscita anticipata prima della fine della III ora. Eccezioni verranno valutate dalla Presidenza in presenza di significative motivazioni. Art. 17 Sono consentiti solo tre permessi di entrata posticipata e tre di uscita anticipata per quadrimestre, previa autorizzazione della Presidenza. Altre entrate o uscite fuori orario verranno autorizzate dalla Presidenza, previa adeguata documentazione. Art. 18 L'alunno che sia rimasto assente è riammesso alle lezioni previa presentazione di giustificazione scritta. Per gli alunni minorenni la giustificazione verrà firmata dai genitori o da altra persona che ne abbia formale titolo; gli alunni maggiorenni potranno provvedere da sé, fermo restando la facoltà della scuola di informare i familiari.Per la quinta giustificazione di assenza e/o per la quinta entrata/uscita fuori orario per gli alunni minorenni, il genitore, oltre a compilare il modulo del libretto scolastico, deve effettuare la giustificazione di persona o telefonicamente. Così avverrà per la decima e la quindicesima. Dopo la quindicesima assenza l'alunno verrà ammesso a scuola solo se accompagnato.Gli alunni sprovvisti di regolare giustificazione, saranno ammessi in classe con riserva, segnalata sul registro di classe. Costituirà impegno per l'alunno regolarizzare, il giorno successivo, la propria posizione; in caso contrario non potrà essere riammesso a frequentare le lezioni se non dalla Presidenza, alla quale sarà tempestivamente segnalato il caso.Di reiterate omissioni si terrà conto nella valutazione della condotta dell'alunno. Art. 19 Gli insegnanti della prima ora di lezione annotano sul Registro di classe, nell'apposita colonna, le giustificazioni presentate dagli alunni sia maggiorenni che minorenni. Qualora non risulti chiaro qualche elemento della giustificazione, l'insegnante invita l'alunno a presentarla direttamente alla Presidenza. Art. 20 L'alunno che si assenta per malattia per cinque o più giorni consecutivi dalle lezioni è ammesso previa presentazione di certificato medico. Nel computo delle assenze vengono considerati anche i giorni festivi e i periodi di vacanza per coloro che risultano assenti l'ultimo giorno di lezione che li precede. La giustificazione è presentata al docente.Le altre assenze superiori ai cinque giorni consecutivi sono giustificate dalla Presidenza. E' opportuno avvisare precedentemente dell'assenza. Art. 21 I genitori degli studenti minorenni possono chiedere l'autorizzazione permanente di uscita anticipata all'ultima ora o di entrata posticipata alla prima ora per effettivi motivi di trasporto (di norma non più di 10 minuti). I maggiorenni potranno inoltrare da sé la richiesta. Valutata la richiesta, il permesso viene concesso per iscritto dal Dirigente Scolastico e copia viene inserita nel registro di classe. Art. 22 Ogni richiesta di giustificazione di assenza ha valore se compilata sul libretto personale degli alunni.Ogni autorizzazione ha valore solo se è rilasciata per iscritto. Art. 23 Le astensioni collettive dalle lezioni non sono assimilabili alle assenze giustificabili. In caso di astensioni collettive le famiglie degli alunni minorenni sono tenute a dichiarare per iscritto nel libretto scolastico (nello spazio delle comunicazioni scuola-famiglia) di essere a conoscenza della partecipazione alla astensione collettiva. Gli studenti maggiorenni potranno presentare da sé tale dichiarazione. I docenti annoteranno nel registro di classe la presentazione di tali dichiarazioni, distinguendole dalle giustificazioni per assenze dovute per altri giustificati motivi.Nel caso di reiterate astensioni collettive, la Presidenza può considerare l'opportunità di convocare le famiglie e/o i Consigli di classe per valutare la situazione e prendere eventuali provvedimenti.Le astensioni collettive saranno elemento preso in considerazione per l'attribuzione del voto di condotta. Art. 24 In caso di assemblee non autorizzate, di astensione collettiva dalle lezioni, di partecipazione a cortei e manifestazioni, qualora nelle singole aule la presenza sia inferiore al 20% degli iscritti nel registro di classe, verrà valutata dalla Presidenza l'opportunità di riunire gli alunni di più classi con la presenza di uno o più docenti. Qualora l'accorpamento non avvenga, sarà svolta in classe la normale attività didattica, secondo la valutazione del docente. Art. 25 Il controllo delle assenze viene fatto periodicamente (ogni 15 giorni) dal coordinatore del Consiglio di classe. L'Istituto si fa carico di informare le famiglie nei modi e nei tempi più opportuni (anche per via telefonica) su assenze prolungate e ripetute, frequenti ritardi e/o uscite anticipate degli alunni. Art. 26 L'uscita al termine delle lezioni deve avvenire in maniera ordinata senza indugiare per le scale e nei corridoi. ASSEMBLEE - PARTECIPAZIONE Art. 27 Gli alunni possono organizzarsi in gruppi e comitati e proporre attività complementare ai sensi del DPR 567/1996 (e successive integrazioni e modificazioni), previo accordo con la Presidenza. Le richieste in tal senso vanno presentate per iscritto al preside, specificando finalità, metodi operativi, nomi dei partecipanti e dei responsabili delle varie attività. Gli alunni eletti rappresentanti di classe costituiscono il Comitato studentesco. Il Comitato studentesco nella sua prima riunione provvede a nominare un Presidente e un segretario. Le riunioni del Comitato studentesco avvengono di norma al di fuori dell'orario delle lezioni. La richiesta di riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, va rivolta al Preside con un anticipo di almeno tre giorni.All'interno della scuola gli studenti, a titolo personale e/o di gruppo, dispongono di un proprio spazio per affiggere avvisi, manifesti, comunicazioni, documenti e simili. Non sono ammesse affissioni fuori degli spazi stabiliti. Quanto affisso deve essere comunque compatibile con le finalità dell'Istituto e vistato dalla Presidenza. Sono vietate affissioni di propaganda partitica o di natura commerciale e in contrasto con le leggi. Le affissioni nelle aule sono autorizzate dal docente coordinatore di classe, nel rispetto degli arredi e delle norme precedenti. Art. 28 Gli studenti dispongono di un'assemblea di Istituto -organizzata anche separatamente in ciascuna sede- e di una di classe al mese, nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore, secondo quanto previsto dalla vigente normativa (D.Lvo 297/1994 artt. 12.13.14; Circolare Ministeriale n. 312 del 27 dicembre 1979; Nota ministeriale 26.11.2003 prot. 4733/A3)Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.L'assemblea di istituto è convocata su richiesta del Comitato studentesco oppure del 10% degli studenti in ciascuna sede.Le assemblee di istituto devono essere richieste alla Presidenza con almeno tre giorni di anticipo e saranno autorizzate solo se, contestualmente alla richiesta, verrà indicato l'ordine del giorno, che deve comunque prevedere al primo punto la nomina del presidente dell'assemblea, cui è affidato l'onere di coordinare i lavori dell'assemblea stessa e di garantirne l'ordinato svolgimento.Alle assemblee di Istituto (in numero non superiore a quattro) può essere richiesta la partecipazione di esperti di cui devono essere indicate le generalità, la qualifica e gli argomenti oggetto di trattazione. La partecipazione è autorizzata dal Preside a ciò delegato dal Consiglio di Istituto.La Presidenza può garantire la presenza di suoi rappresentanti alle assemblee di Istituto degli alunni. Gli alunni possono darsi un proprio regolamento di assemblea che, comunicato alla Presidenza, può diventare parte integrante del presente.E' consentita un'altra assemblea mensile di istituto in orario extracurricolare, da richiedere secondo le modalità prima indicate.Per progetti particolari, previo accordo con i rappresentanti degli studenti e assenso della presidenza, è possibile riunire di seguito due o più giorni del numero complessivo annuo delle assemblee di istituto. Art. 29 Le assemblee di classe mensili devono essere richieste al Preside dai rappresentanti di classe con almeno tre giorni di anticipo, previa autorizzazione degli insegnanti delle ore interessate. Le assemblee di classe non possono svolgersi sempre nello stesso giorno della settimana.Entro tre giorni dallo svolgimento della assemblea di classe deve essere consegnato sintetico verbale della stessa. Art. 30 Nei limiti delle effettive disponibilità e in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa, l'Istituto riserva uno spazio/un locale per le attività degli studenti, affidandone la responsabilità al Presidente del Comitato studentesco, che potrà delegarne la gestione ad altro studente.In caso di uso improprio dello spazio, la Presidenza può sospenderne l'uso, demandando al Consiglio di Istituto eventuali ulteriori iniziative. DISCIPLINA E PROVVEDIMENTI DI DISCIPLINARI Art. 31 Gli aspetti relativi alla disciplina e ai provvedimenti disciplinari riprendono quanto stabilito dagli articoli 4 - 5 del DPR 249/1998. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del sensodi responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e alla formazione della coscienza civile.La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Art 32 Fermo restando eventuali violazioni di legge, sono considerate mancanze da sanzionare: .Comportamenti irrispettosi nei confronti del personale della scuola e degli alunni; .Comportamenti in palese e intenzionale contrasto con quanto stabilito nel presente Regolamento; .Disturbo ripetuto delle lezioni e delle attività didattiche; .Comportamenti pericolosi, specie nei laboratori, in palestra, nelle aule speciali e nelle uscite e viaggi di istruzione; .Assenteismo abituale; .Violenza fisica e/o verbale; .Qualsiasi forma di bullismo (compresi scherzi grossolani, pesanti e pericolosi) .Danneggiamenti intenzionali e atti di vandalismo; .Furti; .Detenzione di oggetti pericolosi o illeciti. Art. 33 E' considerata mancanza disciplinare grave l'attuazione e la partecipazione a qualsiasi iniziativa che impedisca il regolare svolgimento della attività didattica (occupazione).La cosiddetta autogestione, non concordata preventivamente con il Dirigente Scolastico e/o il Collegio dei Docenti, potrà configurarsi come mancanza disciplinare da sanzionare.Nel caso si verificassero le situazioni precedentemente indicate, l'Istituto potrà provvedere in tempi rapidi ad avvertire le famiglie, anche attraverso comunicazione ai rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, dei rischi ai quali vanno incontro i figli con le loro scelte, nonché del fatto che per eventuali danni saranno chiamati a risarcire le spese a titolo di evidente "dovere civico" e con fini educativi e formativi. Art. 34 Le punizioni disciplinari previste, da irrogare in relazione alla gravità e alla recidività della infrazione, sono:a) ammonizione individuale scritta, annotata sul registro di classe da un docente;b) ammonizione individuale scritta, annotata sul registro di classe dal Dirigente Scolastico;c) sospensione dalle lezioni fino a un massimo di giorni 15, stabilita dal Consiglio di Classe;d) allontanamento dalla comunità scolastica, stabilito dal Consiglio di Classe. E' facoltà degli organi irroganti deliberare sanzioni ispirate al principio della riparazione del danno, applicando le anche sotto forma di attività da svolgere a favore della comunità scolastica.Gli studenti non possono essere allontanati dall'aula dai docenti.In relazione a particolari situazioni disciplinari possono essere convocati dal docente, dal coordinatore di classe e dal preside i genitori. Art. 35 Tutte le punizioni hanno rilevanza per il voto di condotta. Art. 36 Contro le sanzioni disciplinari decise dal Consiglio di Classe, gli studenti entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, possono ricorrere all'organo di garanzia interno alla scuola, tramite richiesta scritta. Qualora l'organo lo ritenesse opportuno, potrà essere disposta l'audizione del coordinatore di classe che ha irrogato la sanzione e dello studente, assistito - se minorenne - da uno dei genitori. Art. 37 Nell'Istituto è insediato l'Organo di garanzia, composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da due docenti designati dal Collegio dei docenti, da un genitore designato dai genitori presenti nel Consiglio di Istituto, da uno studente designato dagli studenti presenti nel Consiglio di Istituto.L'organo ha durata biennale. NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI I DOCENTI Art. 38 L'Istituto considera fondamentale il diritto-dovere degli insegnanti all'aggiornamento didattico e culturale. A tal fine promuove e sostiene le iniziative che si dimostrino atte a migliorare le qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento. L'Istituto favorisce le iniziative di innovazione metodologica, previa approvazione del Consiglio di Classe e concordando con la Presidenza, tempi e modi di attuazione delle stesse. Art. 39 Gli insegnanti sono tenuti a rispettare l'orario di servizio nella sede loro assegnata. L'orario è per tutti vincolante e il docente risponderà a norma di legge di eventuali uscite anticipate o di abbandono della classe. Gli insegnanti a disposizione sono tenuti a rispettare l'orario di servizio, rendendosi reperibili per l'intera durata dell'ora. Art. 40 La comunicazione tra docenti e genitori avverrà secondo le modalità proposte all'inizio di ciascun anno scolastico dal Collegio dei Docenti e deliberate dal Consiglio di Istituto, tenendo conto delle esigenze manifestate dai genitori. In ogni caso la comunicazione tra docenti e genitori può avvenire anche in orario diverso da quello prestabilito, previa richiesta motivata. La comunicazione tra docenti e studenti, oltre che negli ambiti ad essa normalmente dedicati (lezioni in classe, Consigli di Classe), può avvenire anche nell'ora di ricevimento del docente, qualora se ne ravvisi l'opportunità. Art. 41 L'avvicendamento degli insegnanti nelle singole classi deve avvenire nel modo più rapido possibile, al fine di evitare confusione e ritardi nello svolgimento dell'attività didattica. Art. 42 A tutti i docenti è riconosciuto il diritto alla libertà di insegnamento nel quadro di un coordinamento delle attività didattiche e dei problemi ad esse relativi. Art. 43 Nel caso di attività pomeridiane promosse dall'Istituto, i docenti sono invitati a favorire la partecipazione degli alunni anche sollevandoli dall'impegno di studio pomeridiano. Art. 44 L'impegno e la qualità del lavoro richiesto agli insegnanti non può in alcun modo prescindere dai diritti normativo-sindacali acquisiti dalla categoria e dai relativi doveri. Art. 45 Gli insegnanti sono tenuti a leggere e controfirmare per presa visione i comunicati della presidenza. Art. 46 Gli insegnanti hanno l'obbligo di verificare, all'inizio di ciascuna ora di lezione, la presenza in classe degli alunni. In caso di assenza di un numero elevato di alunni, il docente è tenuto a darne immediata comunicazione alla presidenza. Art. 47 Per quanto non esplicitamente trattato nel presente Regolamento si rimanda allo stato giuridico degli insegnanti sancito con D.P.R. 417 /1975 e D.Lvo 297/1994, nonché al vigente C.C.N.L. NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI IL PERSONALE NON DOCENTE Art. 48 Il personale non docente collabora affinché l'attività didattica possa svolgersi nel modo più ordinato e sereno, nell'ambito delle finalità educative dell'Istituto. In particolare gli operatori scolastici addetti ai piani hanno l'obbligo di assicurare la propria opera durante tutto l'arco della durata delle lezioni. L'operatore scolastico che debba assentarsi temporaneamente può farlo esclusivamente previa sostituzione da parte di un collega. Art. 49 Agli operatori scolastici è affidato in particolare il compito della vigilanza sugli alunni al di fuori delle aule e in tutti gli ambienti dell'Istituto in cui non sia prevista la presenza costante dei docenti con i quali sono chiamati a collaborare per un corretto e ordinato svolgimento della vita scolastica. Gli operatori scolastici curano inoltre la pulizia e il mantenimento dell'igiene secondo un piano di distribuzione del lavoro preparato dal Direttore dei servizi generali amministrativi d'intesa con la Presidenza ed emanato da quest'ultima, nel rispetto dei criteri eventualmente stabiliti dal Consiglio di istituto. Art. 50 La Segreteria fissa annualmente un orario di ricevimento per docenti, non docenti, genitori e studenti. Deve esser garantita almeno una apertura pomeridiana settimanale. Art. 51 Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda al vigente C.C.N.L., nonché alle norme, alle disposizioni e ai regolamenti emanati in materia dall'Amministrazione di appartenenza del personale. NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI LA PRESIDENZA Art. 52 La presidenza è sempre disponibile al ricevimento delle componenti scolastiche. La presidenza si riserva di fissare e comunicare annualmente un orario di ricevimento per i genitori ai quali viene consigliato di fissare telefonicamente eventuali appuntamenti. Art. 53 La Presidenza si impegna a dare tempestiva comunicazione, con affissione all'albo dell'Istituto, di tutte le Circolari e le Ordinanze Ministeriali che vengono di volta in volta ad interessare l'attività didattica e la normativa professionale del personale della scuola. Art. 54 La Presidenza fissa il calendario delle sedute ordinarie del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, previa consultazione del Collegio. Art. 55 Le comunicazioni e le direttive generali della Presidenza hanno validità formale quando vengono annotate sull'apposito registro dei comunicati. Art. 56 La Presidenza, su richiesta motivata e qualificata, convoca il Collegio dei docenti e i Consigli di Classe in seduta straordinaria. Art. 57 La Presidenza dispone la convocazione degli Organi Collegiali con un preavviso di almeno sei giorni rispetto alla data delle riunioni, tramite avviso diretto ai membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'apposito Albo. Per quanto riguarda il Consiglio di Istituto, ai membri, unitamente all'ordine del giorno, vengono inviate le bozze del verbale della seduta precedente e il materiale necessario per i lavori. Art. 58 La Presidenza dispone la sostituzione degli insegnanti assenti con quelli a disposizione. Qualora non sia possibile effettuare le sostituzioni, la presidenza può operare gli opportuni scivolamenti di orario e disporre l'uscita anticipata delle classi interessate, mediante avviso scritto sul libretto degli studenti da controfirmare da parte di genitori. Art. 59 Su delibera del Collegio dei Docenti, la Presidenza nomina i referenti delle varie commissioni che operano all'interno dell'Istituto nonché i responsabili delle aule attrezzate presenti nella scuola e gli incaricati di settore. Art. 60 Per quanto non esplicitamente trattato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente ed al D.P.R. n. 417 del 31 maggio 1974. NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI I GENITORI Art. 61 I genitori possono riunirsi in assemblea nei locali dell'Istituto previa richiesta alla Presidenza. L'assemblea dei genitori può darsi autonomo Regolamento che, comunicato al Capo di Istituto, diventa parte integrante del presente. I genitori possono costituire comitati. Art. 62 Per quanto non esplicitamente menzionato sul ruolo dei genitori e sulla loro assemblea si rimanda al D.P.R. n.416 del 31 maggio 1974. art. 45, e successive modifiche ed integrazioni. NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI LE AULE ATTREZZATE Art. 63 L'Istituto si impegna all'arricchimento ed al potenziamento delle biblioteche, garantendone l'utilizzazione a tutte le componenti scolastiche. Art. 64 Le biblioteche sono dotate di propri regolamenti di funzionamento che fanno parte integrante del presente. Art. 65 La biblioteca, la palestra, i laboratori linguistici e di informatica, le altre aule attrezzate o speciali hanno ciascuna un docente o più docenti responsabili nominati dal capo di istituto su indicazione del Collegio dei Docenti. Art. 66 I Regolamenti particolari relativi all'uso di laboratori e attrezzature, su proposta del Collegio dei Docenti o dei docenti o delle commissioni responsabili, sono deliberate dal Consiglio di Istituto e formano parte integrante del presente. NORME RIGUARDANTI LE USCITE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE Art. 67 Le uscite, i viaggi di istruzione, gli scambi, gli stages si svolgono secondo quanto stabilito dalle vigente normativa. Essi vengono proposti e motivati, all'interno della programmazione di inizio anno, dai Consigli di Classe. Su proposta del Collegio dei Docenti, la presidenza nomina una Commissione viaggi, che vaglia le proposte, prima che queste siano sottoposte alla decisione del Consiglio di istituto. La Commissione viaggi può elaborare uno specifico regolamento che, discusso e approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di istituto, diventa parte integrante del presente. NORME RIGUARDANTI GLI ORGANI COLLEGIALI Art. 68 Il collegio dei Docenti, ferme restando le norme di cui all'art. 4 del D.P.R. 416 del 31 maggio 1974, può darsi un autonomo Regolamento che, pubblicato all'Albo dell'Istituto, diventa parte integrante del presente. Art. 69 Il Consiglio di Istituto può darsi un proprio Regolamento che, pubblicato all'albo dell'Istituto, diventa parte integrante del presente. Art. 70 Ai Consigli di Classe possono partecipare a titolo consultivo, previa autorizzazione, esperti in campo didattico-culturale, pedagogico e psicologico. Art. 71 Per le attribuzioni, i compiti e tutti gli altri elementi relativi alla fisionomia e degli organi collegiali si rimanda al D.P.R. 416 del 31 maggio 1974 e al D.Lvo 297/94 NORME RIGUARDANTI L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO Art. 72 Il presente Regolamento può essere modificato con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio di Istituto. Art. 73 Il presente Regolamento consta di 73 articoli ed è redatto in tre copie in originale firmate in ogni pagina dal Preside e dal Presidente del Consiglio di Istituto. Delle tre copie in originale, a è depositata agli atti della scuola, una nell'Ufficio di presidenza e la terza è esposta all'albo dell'Istituto.