Università degli Studi di Milano-Bicocca
Facoltà di Economia
Corso di Diritto del Lavoro
avanzato
Lezione 3
Anno Accademico 2009 – 2010
Prof. Francesco Bacchini
LAVORO A PROGETTO (art. 61, co. 1°, D.Lgs. n. 276/03)
FERMA RESTANDO LA DISCIPLINA PER GLI AGENTI E
I RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
I rapporti di collaborazione coordinata
devono essere
e continuativa, prevalentemente personale
riconducibili
e senza vincolo di subordinazione di cui
All’art. 409, n. 3,
C.P.C.
•
Non è, infatti, configurabile
una collaborazione coordinata
e continuativa o un lavoro a
progetto in presenza di
subordinazione
(art. 2094 Cod. Civ.)
•
A uno o più progetti specifici
o programmi di lavoro o fasi
di esso
I progetti, i programmi o le fasi di
lavoro:
sono determinati dal committente;
sono gestiti autonomamente dal
collaboratore in funzione del
risultato e non del tempo impiegato
per l'esecuzione della attività
lavorativa.
Il lavoratore a progetto svolge la sua
opera nel rispetto del coordinamento con
l’organizzazione del committente ma
non è da questi diretto e organizzato.
2
1
LAVORO A PROGETTO (Art. 61, co. 2, 3, D.Lgs. 276/03)
Non sono riconducibili al “lavoro a progetto”:
Art. 61, co. 2, D.Lgs. 276/03:
Art. 61, co. 3, D.Lgs. 276/03:
Le prestazioni di “lavoro occasionale”:
durata non superiore a 30 giorni/anno
con lo stesso committente e/o compenso
percepito complessivamente inferiore a
5000 €/anno.
• Le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali (avvocati, commercialisti ecc.).
• Rapporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa
comunque rese e utilizzate ai fini istituzionali in favore delle
associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate
e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I.
• Prestazioni dei componenti degli organi di amministrazione
delle società.
• Prestazioni di chi percepisce la pensione di vecchiaia.
Trattasi di un’esenzione e non di un divieto di applicazione delle nuove norme
sul lavoro a progetto.
3
Circolare del Ministero del Lavoro 15 dicembre 2004
LAVORO A PROGETTO (art. 62, D.Lgs. n. 276/03)
Il contratto di lavoro a progetto
Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta ai fini della prova e
contiene:
•
La durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
•
Il progetto o il programma di lavoro, ovvero le fasi di esso che devono essere
individuati nel loro contenuto caratterizzante.
• Il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione:
Il compenso (e non la retribuzione) dei collaboratori a progetto deve essere
proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito;
Per la determinazione del compenso si tiene conto dei corrispettivi normalmente
corrisposti (per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto)
per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base dei contratti collettivi
nazionali di riferimento (comma 772 della Legge finanziaria 2007)
•
Le forme di coordinamento del lavoratore a progetto con l’organizzazione
committente non possono essere tali da pregiudicare l’autonomia del lavoratore a
progetto nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa.
•
Le misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto
Il D.Lgs. n. 81/2008 si applica quando la prestazione lavorativa si svolge nei
luoghi di lavoro del committente (art. 66, co. 4°, D.Lgs. n. 276/03)
4
2
LAVORO A PROGETTO
(art. 69, co. 1°, D.Lgs. n. 276/03)
Mancata individuazione di uno
specifico progetto, programma di
lavoro o fase di esso
Presunzione relativa in caso di assenza del progetto in senso
formale: è superabile il fatto che all’inizio del rapporto le parti
non avessero messo per iscritto i contenuti del progetto purché
il progetto sia presente in senso sostanziale
(Tribunale Ravenna 2 febbraio 2006).
Il rapporto di collaborazione si considera rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto
(art. 69, co. 2°, D.Lgs. n. 276/03)
L’accertamento giudiziale della successiva configurazione del lavoro a progetto in un rapporto
di lavoro subordinato (art. 2094 C.C.) determina
La trasformazione dello stesso nel corrispondente rapporto di lavoro subordinato
di fatto realizzatosi tra le parti (rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato o determinato pieno o parziale)
•
•
Il controllo giudiziale è rivolto all'accertamento della esistenza del
progetto, programma di lavoro o fase di esso
Il controllo del giudice non può sindacare nel merito le valutazioni e
le scelte tecniche, organizzative o produttive, che spettano al committente
5
IL LAVORO A PROGETTO NELLA LEGGE FINANZIARIA 2007:
stabilizzazione dei rapporti di lavoro
Comma 1202 Legge n. 296/06
Trasformazione del co.co.co. in
dipendente con definizione agevolata del periodo pregresso.
“……, al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti
di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30/04/07 possono
stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le RSU
o RSA, con le OO.SS. aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative”.
Possono avvalersi tutti i committenti a condizione che:
1) Stipulino entro il 30/04/07 accordi aziendali o territoriali con RSU o RSA o, in mancanza, con le OO.SS.
comparativamente più rappresentative che prevedano la trasformazione dei contratti co.co.co., anche a progetto,
in rapporti di lavoro dipendente di durata non inferiore a 24 mesi (quindi anche a termine se ricorrono le condizioni
di cui al D.Lgs. 368/01); la possibilità di accedere alla procedura di stabilizzazione è stata prorogata fino al 30/09/08
(art. 7, comma 2-bis, D.L. 248/2007 convertito con modificazioni in legge il 27/02/08)
2) Il rapporto di collaborazione sia in corso alla data di stipulazione dell’accordo sindacale.
Dopo gli accordi sindacali è prevista, ma non è obbligatoria, la sottoscrizione di un atto di conciliazione
individuale ai sensi degli artt. 410 e 411 del c.p.c. con il quale il collaboratore chiude definitivamente
con il passato ed abbandona ogni pretesa nei riguardi del committente in relazione all’intercorso contratto di co.co.co.
In cambio della regolarizzazione è dovuto un contributo straordinario a totale carico del committente pari al
50% della contribuzione che lo stesso deve alla gestione separata per il periodo di vigenza del co.co.co.6
(dalla data di costituzione fino a quella di trasformazione).
3
LAVORO A PROGETTO NEI CALL CENTER: Circolare n. 17/2006 Ministero del Lavoro e
Previdenza Sociale (rivolta al solo personale ispettivo interno e degli enti previdenziali).
In considerazione del fatto che il mercato del lavoro nel settore dei call center continua ad essere caratterizzato, anche dopo l’introduzione della tipologia del lavoro a progetto, da un consistente utilizzo di contratti
di collaborazione autonoma, sono stati forniti criteri di individuazione e specificazione del progetto o programma di lavoro.
Nell’ambito delle attività operative telefoniche un progetto o un programma di lavoro o una fase di esso
è individuabile, in ogni caso, se è idoneo a configurare un risultato, determinato nei suoi contenuti qualificanti, che l’operatore telefonico assume l’obbligo di realizzare entro un termine stabilito e con possibilità
di autodeterminare il ritmo di lavoro.
Il progetto o il programma di lavoro deve essere individuato con riferimento ad una specifica e singola
campagna e qualificato tramite l’individuazione:
a) del singolo committente che commissiona la campagna;
b) della durata della campagna rispetto alla quale il lavoro a progetto non può avere una durata superiore;
c) del singolo tipo di attività richiesta al collaboratore (promozione, vendita, sondaggi, ecc.);
d) della tipologia della clientela da contattare.
In considerazione di tali essenziali e qualificanti requisiti è senz’altro configurabile un genuino progetto,
programma di lavoro o fase di esso con riferimento alle campagne out bound nell’ambito delle quali il
compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato l’utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente.
Il lavoratore out bound infatti, può prefigurare il contenuto della sua prestazione sulla base del risultato
oggettivamente individuato dalle parti con il contratto.
Nelle attività in bound, invece, l’operatore non gestisce la propria attività ne può in alcun modo pianificarla giacché la stessa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell’utenza, limitandosi7a
mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psico-fisiche per un dato periodo di tempo.
ATTIVITA’ INCOMPATIBILI CON IL PROGETTO: Circ. Min. Lav. 29 gennaio 2008 n. 4
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IL MINISTERO HA DETTATO UN’ELENCAZIONE ESEMPLIFICATIVA E NON
ESAUSTIVA DELLE ATTIVITA’ CHE PER LE MODALITA’ CONCRETE DI
ESECUZIONE RISULTANO DIFFICILMENTE COMPATIBILI CON IL LAVORO A
PROGETTO
ADDETTI ALLA DISTRIBUZIONE DI BOLLETTE, GIORNALI, …..
ADDETTI ALLE PULIZIE
AUTISTI E AUTOTRASPORTATORI
BABYSITTER E BADANTI
BARISTI E CAMERIERI
COMMESSI E ADDETTI ALLE VENDITE
CUSTODI E PORTIERI
ESTETISTE E PARRUCCHIERI
FACCHINI
ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA
LETTURISTI DI CONTATORI
MANUTENTORI
MURATORI
PILOTI E ASSISTENTI DI VOLO
PRESTATORI DI MANODOPERA NEL SETTORE AGRICOLO
ADDETTI ALLE ATTIVITA’ DI SEGRETERIA E TERMINALISTI
ADDETTI ALLE AGENZIE IPPICHE
…………………..
8
4
LAVORO A PROGETTO: TRATTI SALIENTI DELLA DISCIPLINA
Art. 64 D.Lgs. n. 276/03: obbligo di riservatezza
• È possibile concordare il diritto di “esclusiva”, diversamente il collaboratore può svolgere la sua
attività a favore di più collaboratori.
• Divieto di concorrenza “differenziale” a danno del/i committente/i.
• Divieto di diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi
• Divieto di compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività del/i committente/i.
Art. 66 D.Lgs. n. 276/03
• Gravidanza e puerperio, malattia e infortunio comportano la sospensione del rapporto senza erogazione
del corrispettivo.
• Malattia e infortunio non comportano, salvo diversa previsione del contratto individuale, proroga del
contratto (il committente può comunque recedere se la sospensione si protrae oltre per un periodo
superiore a 1/6 della durata del contratto quando essa sia determinata, o per più di 30 gg per i contratti
a durata determinabile).
• La gravidanza e il puerperio comportano una proroga di 180 gg salva più favorevole disposizione del
contratto.
Art. 67 D.Lgs. n. 276/03
• Al momento della realizzazione del progetto o programma o fase di esso, oggetto del contratto, questo
si risolve.
• Prima della scadenza del termine le parti non possono recedere, tranne che per:
Giusta causa (art. 2119 Cod. Civ.);
Altre cause o modalità (es. giustificato motivo soggettivo o oggettivo: viene meno l’interesse o l’utilità
del committente al progetto, programma o fase) stabilite nel contratto (è incluso il preavviso).
Art. 68 D.Lgs. n. 276/03: nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei
contratti di cui all’art. 61 comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono 9
essere oggetto di rinunzie e transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro.
LAVORO A PROGETTO
ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE
• Comunicazione al centro per l’impiego dell’instaurazione, proroga o cessazione del rapporto.
• Denuncia annuale compensi corrisposti.
• Obbligo contributivo Inps, gestione separata art. 2 comma 26 Legge 335/95 (iscrizione effettuata
direttamente dal collaboratore) nella misura del 25,72% (ripartito con il collaboratore) per coloro
che non siano iscritti ad altre forme di previdenza e non pensionati.
• Iscrizione Inail (art. 5 D.Lgs. 38/2000) per i collaboratori che svolgono le attività protette (art.
1 D.P.R. 1124/65) compreso l’uso diretto di video terminali e macchine da ufficio e l’eventuale
conduzione di veicoli a motore in via non occasionale.
PRESTAZIONI IN FAVORE DEL COLLABORATORE
• Indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo di giorni pari a un
sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare (Legge finanziaria 2007).
• Indennità di malattia per ricovero ospedaliero (massimo 180 giorni nell’anno solare).
• Indennità di maternità (due mesi antecedenti e tre mesi successivi al parto).
• Assegno per il nucleo familiare.
• Prestazioni Inail (economiche, sanitarie)
10
5
LAVORO A PROGETTO: LA GIURISPRUDENZA
Tribunale di Milano, 23 Marzo 2006.
Per mancata individuazione di un progetto si intende sia la sua mancata indicazione formale del contenuto del programma, sia la mancata corrispondenza tra l’attività effettivamente
svolta e quanto previsto nel contratto stesso.
Consiglio di Stato, 3 Aprile 2006.
L’irrilevanza del tempo impiegato per il raggiungimento dell’obiettivo è uno dei caratteri
costitutivi del lavoro a progetto, fermo restando che le parti possono accordarsi su una
prestabilita misura temporale.
Tribunale di Torino, 10 Maggio 2006.
La mancata individuazione di un progetto e di un risultato, porta alla presunzione della
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
11
LAVORO A PROGETTO: LA GIURISPRUDENZA
Tribunale di Torino, 11 Aprile 2005.
Il progetto deve essere connotato per la specificità, il collaboratore lavorerà in autonomia,
l’attività sarà valutabile indipendentemente dal tempo di esecuzione.
Tribunale di Ravenna, 25 Ottobre 2005.
Il progetto sarà valido se adeguatamente descritto e precisato in un obiettivo che le parti
si propongono di raggiungere.
Tribunale di Milano, 10 Novembre 2005.
Qualsiasi attività economicamente rilevante può formare oggetto di un contratto di natura
autonoma o subordinata; il progetto deve contenere un fine e le attività funzionali al
raggiungimento dello stesso.
Tribunale di Modena, 21 Febbraio 2006.
Obiettivo del contratto a progetto non può coincidere con l’interesse finale dell’impresa,
ma deve avere una propria autonomia.
12
6
LAVORO ACCESSORIO (Art. 70, D.Lgs. 276/03)
Definizione: Attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque
non ancora entrati nel mercato del lavoro (giovani), casalinghe, pensionati, percettori di prestazioni integrative del salario o
con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, c. 10, del d.l. n n. 185/2008, convertito con
modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2. lavoratori extra comunitari regolarmente soggiornanti, nei sei mesi successivi
alla perdita di lavoro
Attività: lavori domestici; di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; insegnamento privato
supplementare; manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente
pubblico; qualsiasi in qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di
venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente
con gli impegni scolastici; agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle
attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
nell’impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; della consegna porta a
porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; qualsiasi in qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati.
Compenso e durata: in base all’art.70 del D.Lgs. 276/03 le attività, anche se svolte a favore di più beneficiari, non devono dare luogo, con riferimento al medesimo committente, a un compenso complessivo superiore a 5.000 euro, nel corso di un anno solare. Peculiare la disciplina per le imprese familiari ex art. 230-bis
c.c.
Procedura:
Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di
buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale di 10 euro. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce
il proprio compenso presso il concessionario di cui al comma 5 all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario
della prestazione di lavoro accessorio.
Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore
di lavoro accessorio . Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni,
registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali
all'INPS, alla gestione separata in misura pari al 13% del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli
infortuni all'INAIL, in misura pari al 7% del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto
13
di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.
Volontariato: i dati
Dati:
Fonte ISTATRapporto annuale:
la situazione del paese 2003.
Roma 2004
(p. 361/370)
Settori di attività
• Il numero di persone impegnate in attività gratuite per associazioni o gruppi di volontariato in Italia è pari all’8% della popolazione con più di 14 anni (circa 4 milioni di individui: 52,5%
uomini);
• Concentrazione maggiore nell’Italia settentrionale; specie nel
Nord-Est il fenomeno è più radicato(Trentino Alto Adige 20,9%,
Veneto 14,3%, Lombardia 10%).
• Titolo di studio medio alto.
• Assistenza sociale 32,3%;
• Ricreative e culturali 27,8%;
• Sanità 25%.
L’elevato numero di OO.VV. prevalentemente nella sanità e assitsenza sociale
delinea la decisa vocazione socio-sanitaria del volontariato italiano (anche se tra
il 1997 e il 2001 la quota di organizzazioni nella sanità diminuisce del 4,5%).
14
7
Volontariato: le tipologie
Corporativo:
Appartenenza ad enti privati, laici,
religiosi.
Tipologie di
volontariato
Militante:
Viene enfatizzata l’azione di
pressione politica e sociale.
Connotazione
principalmente
ideologica
Professionale:
• si svolge nell’ambito di organizzazioni che forniscono
servizi specifici che richiedono un alto grado di preparazione, con volontari altamente formati e qualificati
(es. soccorso sanitario urgente, assistenza disabili);
• Accanto alla figura del volontario si affianca quella di
personale dipendente che assicura la continuità del
servizio (es. chiamata ambulanza 118).
• Costituisce anche una forma di training professionale
per i giovani e una tappa di percorso di entrata nel
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mercato del lavoro nel campo delle professioni sociali
(enti no profit, onlus).
Volontariato: Legge quadro n. 266/91
Art. 1
Finalità e
oggetto
della legge
Art. 2
Attività di
volontariato
• La Repubblica riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività
di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo.
• Vengono stabiliti i principi cui le Regioni e le Province devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato.
• E’ quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito tramite
l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro,
anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
• Non può essere retribuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti preventivamente fissati dalle organizzazioni stesse.
• La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui il
volontario fa parte.
16
8
Volontariato: Legge quadro n. 266/91
Art. 4
Copertura
assicurativa
• le OO.VV. devono assicurare i propri aderenti che prestano attività
di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonchè per la responsabilità verso terzi.
Con D.M. Industria sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati
i relativi controlli.
I D.M. Industria del 14/2/92 e 16/11/92 prevedono l’obbligo di:
• assicurare i soci attivi;
• comunicare all’assicurazione i nominativi dei soci e le variazioni
(ingressi e cessazioni);
• tenere il libro soci bollato e vidimato.
Art. 17
Flessibilità
nell’orario
di lavoro
I lavoratori che facciano parte di OO.VV. iscritte nel registro di cui
all’art. 6 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario
di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o accordi collettivi,
compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
17
CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO
A CAUSA MISTA RETRIBUTIVO-FORMATIVA
Obbligazione lavoratore
Obbligazione datore di lavoro
Prestazione di lavoro alle dipendenze e
sotto la direzione del datore di lavoro.
Espletamento dell’attività formativa e
apprendimento.
La tipica causa del
contratto di lavoro
(prestazione verso
retribuzione) si
arricchisce della
formazione (da erogare,
espletare, apprendere)
Retribuzione.
Erogazione/impartizione dell’attività
formativa
Contratti a durata determinata
e non contratti a tempo determinato
18
9
TIPOLOGIE DI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO
A CAUSA MISTA RETRIBUTIVO-FORMATIVA
Apprendistato per l’espletamento del dirittodovere di istruzione e formazione
Apprendistato
Apprendistato professionalizzante
Apprendistato per l’acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione
Contratto di inserimento
Tipo A
Formazione lavoro
(solo P.A.)
Tipo B
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APPRENDISTATO: novità introdotte dal D.Lgs. 276/2003
Riscrittura del contratto di apprendistato: valorizzazione del
momento della formazione e dell’elevazione professionale.
Abrogazione del contratto di formazione lavoro nel settore privato.
Introduzione del contratto di inserimento:
• a contenuto formativo prevalentemente on the job;
• strumento di sostegno dell’occupazione.
•Abrogate: -obbligo della preventiva richiesta di autorizzazione
alla DPL;
-divieto di adibire l’apprendista a lavori di manovalanza
e in serie;
-regole che imponevano il passaggio attraverso l’ufficio
di collocamento.
20
10
APPRENDISTATO (art. 47, D.Lgs. n. 276/03)
Ferme le disposizioni vigenti in materia di
diritto - dovere di istruzione e di formazione
Il contratto di apprendistato è definito secondo tre tipologie
Il numero complessivo di apprendisti non può superare il 100% delle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati o che, comunque ne abbia un numero inferiore a 3, può assumere
apprendisti in numero non superiore a tre.
La disciplina non si applica alle imprese artigiane.
Ad esse si applica l’art. 4 della Legge n. 443/1985
In attesa della regolamentazione del (nuovo) contratto di apprendistato
continua ad applicarsi la vigente normativa in materia.
21
APPRENDISTATO (art. 48, D.Lgs. n. 276/03)
Contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani e
gli adolescenti (minori di 18 anni, soggetti all’obbligo scolastico)
che abbiano compiuto 15 anni
Il contratto è finalizzato al
conseguimento di una qualifica
professionale
Qualifica di istruzione e formazione professionale ai sensi della
Legge n. 53/2003
Un titolo di studio, consentendo l'assolvimento dell'obbligo
formativo attraverso lo strumento dell'alternanza scuola lavoro
•
•
Obbligo formativo - "Diritto dovere" di istruzione per almeno 12
anni
Comunque fino ai 18 anni d'età
La durata del contratto (non superiore a 3 anni) è determinata in considerazione della qualifica
da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle
competenze realizzato da SPI e dai privati accreditati mediante accertamento dei crediti formativi ai sensi
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della Legge 53/2003.
11
Art. 48, co. 3° Principi
•
Forma scritta con indicazione della prestazione, del piano formativo e della qualifica che potrà essere
acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale o extra
aziendale.
Divieto di cottimo
Recesso, prima del termine del periodo di apprendistato, solo per giusta causa o giustificato motivo
(con preavviso).
•
•
Art. 48, co. 4° Principi per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato
La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni-P.A d’intesa con il Min.Lav, Min.
Istruz.,Univ. Ric., sentite le parti sociali nel rispetto dei seguenti criteri interpretativi:
Il monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, deve essere congruo e consentire il
conseguimento della qualifica professionale secondo standard minimi ex L. 53/03.
Rinvio alla contrattazione collettiva per le modalità di erogazione della formazione aziendale rispetto
a standard regionali.
Registrazione della formazione
Presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate
Riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti, della qualifica professionale.
•
•
•
•
•
Chiarimenti sulla Circolare Ministero del Lavoro 14-10-2004, n. 40
23
APPRENDISTATO (art. 49, D.Lgs. n. 276/03)
Apprendistato professionalizzante
Possono essere assunti, in tutti i settori di
attività, i soggetti di età compresa fra
18 e 29 anni
Il contratto è finalizzato al
conseguimento di una
qualificazione, attraverso
una formazione sul lavoro
La durata del contratto (non superiore a 6 anni) è determinata dai contratti
collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o regionale
Art. 49, co. 4° Principi
•
•
•
•
Forma scritta ad substantiam con indicazione della prestazione, del piano formativo e della
qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli
esiti della formazione aziendale od extra-aziendale
Divieto di cottimo
Divieto per il datore di lavoro di recedere in assenza di giusta causa o di un giustificato
motivo
Recesso, al termine del periodo di apprendistato, ammesso con preavviso
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12
Art. 49, co. 5 Regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante
La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti principi direttivi:
• Il monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, deve essere di almeno 120 ore
• Rinvio alla contrattazione collettiva per le modalità di erogazione della formazione aziendale
• Registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo
• Presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate
Art. 49, comma 5 bis
• Integrazione attuata dall’art. 13bis della Legge n. 80/05
• Nelle more dell’approvazione delle leggi regionali, i profili formativi dell’apprendistato
professionalizzante potranno essere approvati dalla contrattazione collettiva;
• Sono considerati idonei solo quei contratti collettivi che abbiano individuato direttamente
o indirettamente contenuti e profili formativi atti a consentire l’erogazione della formazione.
Art. 49, comma 5 ter: in caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell’apprendistato
professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali siglati dalle
associazioni di datori e prestatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali.
I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo
formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica
25
professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.
APPRENDISTATO (art. 49, D.Lgs. n. 276/03)
Apprendistato professionalizzante
La disciplina del contratto di apprendistato resta soggetta,
in quanto compatibile, alle disposizioni previste dalla Legge
19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni
CONTRATTO A CAUSA MISTA
Prestazione verso Retribuzione e Formazione
addestramento pratico e insegnamento complementare
(art. 16 L. n. 25/55)
•
Disciplina del rapporto
•
•
•
•
•
•
L’apprendista non può svolgere lavori troppo gravosi, né può
essere adibito a lavori estranei alla specialità professionale per
cui è stato assunto;
Divieto assoluto di lavoro notturno;
Orario di lavoro: 8 ore giornaliere/ 44 ore settimanali;
Ferie non inferiori a 20 giorni;
Retribuzione orarie e non a cottimo;
Ammissibilità del patto di prova;
Si applicano tute le disposizioni previste per il lavoro
subordinato
26
13
APPRENDISTATO (art. 49, D.Lgs. n. 276/03)
Apprendistato professionalizzante
SPETTANO ALL'APPRENDISTA:
• assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali,
• assicurazione contro le malattie,
• assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia,
• assicurazione contro la tubercolosi
Disciplina previdenziale
ed assistenziale
Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni
sociali di cui al precedente articolo, è effettuato mediante
l'acquisto di apposita marca settimanale
Al termine del periodo di apprendistato l'apprendista è
mantenuto in servizio con la qualifica conseguita
mediante le prove di idoneità ed il periodo di
apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità
di servizio del lavoratore
Recesso
Salva disdetta a norma dell' articolo
2118 del Codice civile
27
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Introduzione comma 5-bis al D.lgs. n°276/2003
L. n°80/2005
DISCIPLINA DEI PROFILI
FORMATIVI DEL CONTRATTO
REGIONI
CONTRATTI
COLLETTIVI
Nel rispetto di eventuali sperimentazioni in corso
OPERATIVO
DESTINATARI: SOGGETTI DI ETA’ COMPRESA TRA I 18 ED I 29 ANNI
DURATA COMPRESA TRA UN MINIMO DI 2 E UN MASSIMO DI 6 ANNI
FORMAZIONE FORMALE DI ALMENO 120 ORE ANNUE
28
PROCEDURA DI CONFORMITA’
14
APPRENDISTATO (art. 50, D.Lgs. n. 276/03)
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
Possono essere assunti, in tutti i settori di
attività, i soggetti di età compresa fra 18 e 29
anni
Il contratto è finalizzato al
conseguimento di titoli di
studio universitari e della alta
formazione, i dottorati di
ricerca e la specializzazione
La regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione e' rimessa alle regioni, per i soli
profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro, le Università e le altre istituzioni formative
“Incentivi” per le tre fattispecie di apprendistato
•
•
•
Possibilità di inquadramento fino a 2 livelli inferiore
Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e
contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti (fatte salve
specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo)
Restano fermi, sino a modifica, gli attuali sgravi (soggetti alla effettiva verifica della
formazione)
29
LEGISLAZIONE REGIONALE
L’APPRENDISTATO PER L’ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O
PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE
SPERIMENTAZIONI
DESTINATARI: SOGGETTI DI ETA’ COMPRESA TRA I 18 ED I 29 ANNI
UTILIZZO DEL METODO DELL’ALTERNANZA FORMATIVA
PREDISPOSIZIONE DI APPOSITI ORGANISMI NAZIONALI E REGIONALI
PREVISIONE DI UN ALTO NUMERO DI ORE FORMATIVE
30
15
APPRENDISTATO: INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO
(ART. 53, 3° COMMA, D.LGS. 276/03 RIFORMULATO DALL’ART. 11 DEL
D.LGS. 251/04)
In caso di inadempimento nell’erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il
datore di lavoro, lo stesso è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta
con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal
lavoratore al termine del periodo dell’apprendistato, maggiorata del 100%.
Circolare Ministero del Lavoro n. 40/04
• l’inadempimento formativo deve essere valutato sulla base del percorso di formazione cristallizzato
nel piano formativo e di quanto previsto dalla regolamentazione regionale.
• assumono rilievo: una quantità di formazione, anche periodica, inferiore a quella prevista dal piano
formativo o dalla regolamentazione regionale;
la mancanza di un tutor aziendale con competenze adeguate;
ogni altro elemento che provi una grave inadempienza del datore nell’obbligo
formativo.
Pur in mancanza di indicazioni espresse si ritiene che in assenza di forma scritta del contratto e/o in
carenza di indicazioni in merito al piano formativo individuale il lavoratore possa rivendicare in giudizio la sussistenza di un normale rapporto di lavoro subordinato.
31
APPRENDISTATO: novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2007 e dalla legge
247/2007
La contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli
apprendisti è rideterminata nel 10% della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali.
Estensione ai lavoratori assunti con contratto di
apprendistato delle disposizioni in materia di indennità
giornaliera di malattia secondo la disciplina generale
prevista per i lavoratori subordinati.
Art. 1, comma 33, L. 247/2007, delega per il riordino della normativa in materia di
apprendistato, secondo i seguenti principi: rafforzamento ruolo contrattazione collettiva:
individuazione standard nazionali di qualità della formazione in materi di profili professionali
e percorsi formativi, adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di
apprendistato.
32
16
MODIFICHE ALTO
APPRENDISTATO
LEGGE N. 133 DEL 2008
MODIFICHE
APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
CONTRATTI
COLLETTIVI
Rafforzamento ruolo
contrattazione collettiva
DURATA MEDIA MINIMA DEL CONTRATTO PARI A 33 MESI
CLAUSOLA PER POTER ASSUMERE NUOVI APPRENDISTI
RICHIESTA ALL’ENTE BILATERALE PREVIA ASSUNZIONE
FORMAZIONE FORMALE PARI A 120 ORE ANNUE
33
Accordi interconfederali, Accordi quadro, Protocolli d’intesa,
Accordi e Delibere regionali - Apprendistato
•
•
•
•
•
•
•
•
Marche: Legge 19 gennaio 2005 (ddl n. 261). Accordo 5 novembre 2004 per la disciplina
transitoria dell’apprendistato professionalizzante nel settore del terziario, distribuzione e
servizi.
Abruzzo: Accordo quadro per la disciplina transitoria dell’apprendistato professionalizzante
10 febbraio 2005.
Emilia Romagna: Protocollo d’intesa Regione – Ministero del Lavoro 13 ottobre 2004 –
Sperimentazione Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione – Art. 50 D.Lgs. N. 276/2003
Liguria: Protocollo d’intesa Regione – parti sociali 6 luglio 2004 – Realizzazione di
sperimentazioni per l’apprendistato. Delibera Giunta regionale 16 novembre 2004 –
Sperimentazione apprendistato professionalizzante. Protocollo d’intesa Regione – Ministero
del lavoro 24 novembre 2004 – Apprendistato professionalizzante. Delibera Giunta regionale
17 dicembre 2004 – Sperimentazione apprendistato professionalizzante.
Lombardia: Protocollo d’intesa tra regione e Ministero del Lavoro 3 novembre 2004 –
Sperimentazione alto apprendistato (art. 50 D.Lgs. 276/03). Protocollo d’intesa
Confcommercio 10 gennaio 2005 – Sperimentazione apprendistato professionalizzante nei
settori del terziario, della distribuzione e dei servizi.
Piemonte: Protocollo d’intesa Regione – Ministero del Lavoro 14 dicembre 2004 –
sperimentazione alto apprendistato (art. 50 D.Lgs. 276/2003).
Toscana: Delibera Giunta regionale 13 dicembre 2004, n. 1272 – Approvazione Protocollo
d’intesa Regione – Ministero del Lavoro – Sperimentazione alto apprendistato.
Veneto: Protocollo d’intesa Regione – Ministero del Lavoro 29 luglio 2004 – Realizzazione
34
di un percorso sperimentale nell’alto apprendistato.
17
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Legge n°25/1955
Vecchio apprendistato
Legge n°196/1997
D. Lgs. N. 276/2003
L’APPRENDISTATO
PER L’ESPLETAMENTO
DEL DIRITTO/DOVERE
DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
CONTRATTO ANCORA “VIRTUALE”
L’APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
OPERATIVO
L’APPRENDISTATO
PER L’ACQUISIZIONE
DI UN DIPLOMA O PER
PERCORSI DI ALTA
FORMAZIONE
SPERIMENTAZIONE
35
DISCIPLINA RESIDUALE DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO
Disapplicazione nel
settore privato
(art. 86, comma 9, D.Lgs. 276/03)
I contratti CFL stipulati in base a progetti approvati
entro il 23/10/03 esplicano integralmente i loro effetti
fino alla scadenza per ciascuno di essi prevista, anche
se la stipula è avvenuta successivamente alla suddetta
data (accordo interconfederale 13/11/03).
Il CFL, nasce con finalità di agevolare l’occupazione giovanile mediante un’esperienza
formativa. Funzione poi snaturata dalla pratica applicazione (procacciamento di manodopera a contribuzione agevolata), tanto da ingenerare l’intervento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (1999) che ha dichiarato le agevolazioni contributive alle
imprese: “violazioni del diritto comunitario della concorrenza tra le imprese.
Con D.M. Lavoro del 19/3/02 è stato ristretto l’ambito operativo per il ricorso al CFL
per l’area centro-nord lasciando invariato l’ambito per il sud.
Continua a trovare applicazione nelle P.A. secondo la disciplina originaria:
L. 863/84 integrata dall’art. 16 del D.L. 299/94, convertito in L. 451/94, per
soggetti con età compresa dai 16 ai 32 anni.
36
18
Predisposizione di un progetto formativo
Tipo A
•Per l’acquisizione di professionalità
intermedie o elevate.
•Durata fino a 24 mesi.
•Istruzione formativa non in
situazione lavorativa di 80 ore per
professionalità media, 130 ore per
professionalità alta.
Tipo B
•Per agevolare l’inserimento professionale
tramite un’esperienza lavorativa che
consenta un adeguamento delle capacità
professionali al contesto produttivo ed
organizzativo.
•Durata fino a 12 mesi.
•Istruzione formativa non in
situazione lavorativa di 20 ore.
In entrambi i tipi forma scritta ad substantiam (art. 8 comma 7 L. 407/90) anteriore
o contestuale all’inizio del rapporto. In mancanza il contratto si ritiene a tempo
indeterminato fin dall’origine.
N.B. questa regola non si applica nel settore pubblico in generale ove vige il principio
che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione, NON PUO’
COMPORTARE la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma
37
solo l’eventuale risarcimento del danno (art. 36, comma 2, D.Lgs. 165/2001).
CONTRATTO DI INSERIMENTO (art. 54, D.Lgs. n. 276/03)
Contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di
adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto
lavorativo, l'inserimento (ovvero il reinserimento) nel mercato del lavoro
Possono essere assunti con il contratto
di inserimento:
Lavoratori “svantaggiati”
•
•
•
•
•
•
Soggetti di età compresa tra i 18 e i 29
anni;
Disoccupati di lunga durata da 29
fino a 32 anni;
Disoccupati o inoccupati con più di 50
anni di età;
Soggetti che desiderino riprendere una
attività lavorativa e che non abbiano
lavorato per almeno 2 anni;
Donne residenti in area geografica ad
alto tasso di disoccupazione femminile;
Persone riconosciute affette da un
grave handicap
•
•
•
•
•
•
•
Possono assumere con il contratto di
inserimento:
enti pubblici economici,
imprese e loro consorzi;
gruppi di imprese;
associazioni;
No pubblica
fondazioni;
amministrazione!
enti di ricerca;
organizzazioni di categoria
A condizione di avere mantenuto in
servizio
(con contratto a tempo indeterminato)
almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto
di inserimento sia scaduto nei 18 mesi
precedenti
38
19
CONTRATTO DI INSERIMENTO
Progetto (art. 55)
o
o
Deve essere definito, con il consenso del lavoratore, un progetto individuale di
inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del
lavoratore stesso al contesto lavorativo
Si rimanda alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale, aziendale) o, in assenza di questa,
a Decreto Ministeriale, per:
− Le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento, con particolare
riferimento alla realizzazione del progetto
− Le modalità di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di
comportamento
La formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro deve essere
registrata in un “libretto formativo”
•
•
•
•
Forma del contratto di inserimento (art. 56)
Forma scritta ad substantiam (in mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il
lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato)
Indicazione precisa del progetto individuale
Durata del contratto di inserimento (art. 57)
Non inferiore a 9 mesi e non superiore ai 18 mesi (fino a 36 mesi per i portatori di
handicap)
Il contratto non è rinnovabile tra le stesse parti, ma prorogabile entro il limite dei 1839(o
36) mesi
CONTRATTO DI INSERIMENTO
•
•
(art. 58)
Si rimanda alla contrattazione collettiva
(nazionale, territoriale, aziendale) per la
disciplina del rapporto di lavoro e le
percentuali massime dei lavoratori assumibili
con contratto di inserimento
Salve le disposizioni della contrattazione
collettiva, si applicano, per quanto compatibili,
le disposizioni di cui al decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368 in materia di contratto a
termine.
“Incentivi” (art. 59)
•
•
•
Possibilità di inquadramento fino 2 livelli
inferiore
I lavoratori sono esclusi dal computo dei
limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari
normative e istituti
Incentivi economici (sgravi contributivi)
previsti per i CFL (ma solo per i lavoratori
“svantaggiati”)
Nella definizione del progetto di inserimento le
parti dovranno recepire i contenuti della contrattazione collettiva. Nella fase transitoria, in attesa
di detta contrattazione di settore, è stato siglato
l’Accordo Interconfederale 11/2/04 ove si richiede
che il Progetto di inserimento debba prevedere una
formazione teorica non inferiore a 16 ore,
accompagnata da congrue fasi di addestramento
specifico impartite anche con modalità e-learning,
in funzione dell’adeguamento delle capacità
professionali del lavoratore.
È esclusa, in caso di assunzione di donne di qualsiasi età residenti in un’area geografica ad elevato
tasso di disoccupazione femminile.
Per tale categoria di soggetti l’inquadramento ad
un livello inferiore può essere reintrodotta dai
Ccnl o territoriali sottoscritti da associazioni dei
datori di lavoro e dei prestatori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale (modifica
introdotta dal decreto legge c.d. sulla competitività
n. 35/05 convertito in legge 80/05)
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20
Accordi interconfederali, Accordi quadro, Protocolli d’intesa,
Accordi e Delibere regionali – Contratti d’inserimento
•
•
Accordo interconfederale 13 novembre 2003 ai sensi dell’art. 86, co. 13 del
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Accordo Interconfederale 11 febbraio 2004 per la disciplina transitoria per i
contratti di inserimento.
41
21
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lezione n. 3 - Scuola di Economia e Statistica