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PROCEDURE VERIFICHE PERIODICHE
ATTREZ
PRESSIONE::
ATTRE
Z ZATURE DI LAVORO IN PRESSIONE
GRUPPO GVR
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PREFAZIONE
Un momento significativo di pratica attuazione delle politiche finalizzate alla sicurezza
delle persone e delle cose si concretizza nella periodicità delle verifiche da effettuare sulle
apparecchiature, sugli impianti e sulle attrezzature di lavoro.
La strategia perseguita negli anni dalla Unione Europea e, di conseguenza, dagli Stati
Membri, ha di fatto avuto inizio con la Direttiva Comunitaria 95/16/CE con la quale si sono
dati indirizzi finalizzati al corretto funzionamento degli ascensori e degli impianti elevatori;
in sede nazionale, la Direttiva è stata recepita col D.P.R. n. 162 del 30/04/1999.
È proseguita subito dopo col D.P.R. n. 462 del 22/10/2001, con il quale si è data
attuazione alla regolamentazione delle verifiche per garantire la sicurezza degli impianti
elettrici, con specifico riferimento agli impianti di terra, ai dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche, agli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.
Si andava così definendo un quadro di provvedimenti attraverso i quali la sicurezza
assumeva una funzione centrale sia nel ciclo lavorativo che nei luoghi di uso pubblico, e
l’obbligatorietà e la periodicità delle verifiche di impianti, macchinari ed attrezzature sono
entrate nella sensibilità e consapevolezza degli operatori e dei cittadini.
Il D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 ha dato corpo ed organicità alle questioni relative
alla tutela o sicurezza nei luoghi di lavoro affrontando in termini più complessivi una
materia, peraltro normata in precedenza col D.Lgs. n. 626 del 19 Settembre 1994,
riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e
dal D.Lgs. n. 494 del 14 Agosto 1996, contenente misure minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
Si tratta di un contesto normativo determinato dal recepimento di una pluralità di
direttive comunitarie che, in modo sempre più mirato, hanno posto come prioritario il
problema della sicurezza e della tutela della salute.
Il D.M. 11 Aprile 2011 è l’anello conclusivo della strategia perseguita: esso contiene
la specificazione del quadro operativo, istituzionale e organizzativo del settore, con
l’individuazione puntuale delle attrezzature di lavoro di più rilevante interesse, di cui
I
diventa obbligatoria l’effettuazione delle verifiche periodiche da parte di soggetti pubblici
(INAIL, ASL) e di soggetti privati abilitati, secondo specifiche modalità e procedure.
La Safety Systems si è posta sul campo come società all’avanguardia essendo stata
tra le prime del Mezzogiorno ad ottenere le prescritte autorizzazioni sia relativamente agli
impianti elevatori (Decreto D.G. del Ministero delle Attività Produttive del 31/01/2001), che
agli impianti elettrici (Decreto D.G. del Ministero delle Attività Produttive del 31/07/2002).
Prosegue oggi la sua attività nel campo delle verifiche periodiche delle attrezzature di
lavoro quale soggetto Privato Abilitato, ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, proiettandosi in
termini operativi su sei Regioni (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata ed Emilia
Romagna) sin dalla prima fase di attuazione della normativa vigente, essendo stato incluso
nel primo elenco dei Soggetti abilitati approvato con Decreto Interministeriale dei Ministeri
del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute e dello Sviluppo Economico.
La pubblicazione di tre opuscoli contenenti le procedure di verifica periodica per gli
apparecchi di sollevamento persone (gruppo SP), per quelli di sollevamento materiali
(gruppo SC) e per le attrezzature di lavoro in pressione (gruppo GVR),assieme ad un
opuscolo recante norme di carattere generale, risponde all’esigenza di fornire uno
strumento attuativo e divulgativo rivolto prioritariamente ai verificatori e ai datori di lavoro,
dando concreta attuazione ad una politica di sensibilizzazione su una questione
fondamentale della vita quotidiana che è quella di garantire la sicurezza delle persone e
delle cose.
Cosenza, 21/05/2012
ing. Ernesto Funaro
II
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VERIFICHE AI SENSI DELL’ART. 71 COMMA 11 DEL D.LGS. 81/2008
ATTREZZATURE GAS, VAPORE, RISCALDAMENTO – GRUPPO GVR
INDICE
1. Scopo e campo di applicazione ........................................................................................ ......................... 2
2. Inquadramento normativo e modalità esecutiva del servizio di verifica ........................... ......................... 2
2.1 Verifiche delle attrezzature di lavoro appartenenti al gruppo GVR .............................. ......................... 2
2.2 Prima verifica periodica ................................................................................................ ......................... 3
2.3 Generalità ..................................................................................................................... ......................... 4
2.4 Identificazione .............................................................................................................. ......................... 5
2.5 Accertamento della configurazione .............................................................................. ......................... 5
2.6 Verifica dello stato di conservazione ............................................................................ ......................... 5
2.7 Prove ............................................................................................................................ ......................... 5
3. Verifiche periodiche successive alla prima e apprestamenti operativi .............................. ......................... 6
3.1 La verifica di funzionamento ........................................................................................ ......................... 6
3.2 Generalità ..................................................................................................................... ......................... 6
3.3 Identificazione .............................................................................................................. ......................... 7
3.4 Accertamento della configurazione .............................................................................. ......................... 7
3.5 Verifica dello stato di conservazione ............................................................................ ......................... 7
3.6 Prove ............................................................................................................................ ......................... 7
4. Indagine supplementare e apprestamenti operativi ................................................................................. .. 8
4.1 Generalità ..................................................................................................................... ......................... 8
4.2 Identificazione .............................................................................................................. ......................... 8
4.3 Accertamento della configurazione .............................................................................. ......................... 8
4.4 Verifica dello stato di conservazione ............................................................................ ......................... 8
4.5 Prove .................................................................................................................................................. .. 9
5. Generalità, procedure comuni a tutti i tipi di attrezzature a pressione ..................................................... .. 9
5.1 Rilievi di rispondenza generali ............................................................................................................ .. 9
5.2 Rispondenza delle caratteristiche funzionali ....................................................................................... .. 10
5.3 Rilievi sullo stato di conservazione generale ...................................................................................... .. 10
6. Classificazione delle apparecchiature in funzione della messa in esercizio ............................................ .. 10
6.1 Attrezzature messe in esercizio prima dell’entrata in vigore del D.M. 329/04 di recepimento dell’art. 19
della Direttiva PED ....................................................................................................................................... .. 10
6.2 Attrezzature messe in esercizio dopo l’entrata in vigore di cui al D.M. 329/04 ovvero dopo il
25/02/2005.................................................................................................................................................... .. 11
7. Istruzioni per l’ispezione per attrezzature del gruppo GVR lettera a) punti 1,2,3,4 e lettera b) del Decreto
11/04/2011.................................................................................................................................................... .. 12
7.1 Prima verifica periodica ....................................................................................................................... .. 13
7.2 Verifiche periodiche successive .......................................................................................................... .. 14
8. Istruzioni per la verifica di impianti di riscaldamento ................................................................................ .. 16
9. Istruzioni per la verifica di forni per l’industria chimica ed affini ............................................................... .. 18
10. Istruzioni per le verifiche periodiche di attrezzature particolari .............................................................. .. 18
- Allegato I – tabelle attuative direttiva 97/23/CE (PED) .............................................................................. .. 20
-Allegato II – Schede teniche tipo e documentazione grafica attrezzature di lavoro gruppo GVR .............. .. 37
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1. Scopo e campo di applicazione
applicazione
Le disposizioni di cui al presente manuale operativo definiscono l'attività operativa svolta dal Servizio di Ispezioni (SI) di Safety Systems s.r.l., necessaria per la conduzione delle verifiche ai sensi dei
art. 71 comma 11 dei dlgs 81/2008 relativamente alle attrezzature di lavoro indicate come GRUPPO
GVR così articolati:
a) Attrezzature a pressione:
l. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
2. Generatori di vapor d’acqua
3. Generatori di acqua surriscaldata
4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di
riscaldamento utilizzanti acqua calcia sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW
6. Forni per le industrie chimiche e affini.
b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.
2. Inquadramento normativo e modalità esecutiva del servizio di verifica
L'inquadramento normativo e le modalità esecutive da rispettare nella effettuazione delle verifiche
da parte del personale tecnico abilitato sono contenute nell’allegato II del D.M. 11 Aprile 2011. Esse sono altresì valide anche per le verifiche relative alle attrezzatura di sollevamento persone
(gruppo SP), le cui modalità di verifica sono definite nel corrispondente manuale operativo.
2.1 Verifiche
Verifiche delle attrezzature di lavoro appartenenti al gruppo GVR
2.1.1 Definizioni
a) Verifica periodica:
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione
previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento
delle
condizioni
di
sicurezza
previste
in
origine
dal
fabbricante
e
specifiche
dell’attrezzatura di lavoro l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
b) Prima verifica periodica:
La prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro.
c) Indagine supplementare:
Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo
dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni nonché a stabilire la vita residua in
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cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali
2.1.2 Periodicità delle verifiche
Per le attrezzature/insiemi a pressione le periodicità sono regolamentate secondo lo schema riportato nell’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. Per le attrezzature costruite in assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto, la categorizzazione è definita dal datore di lavoro ai sensi dell’allegato II del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000. Restano ferme le esclusioni e le esenzioni dalle verifiche periodiche per le attrezzature di cui agli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n.
329.
Per le attrezzature/insiemi di cui al presente punto 4, per verifiche periodiche si intendono:
a) La «prima delle verifiche periodiche»:
b) Le «verifiche periodiche successive»:
b1) di funzionamento;
b2) interna;
b3) di integrità (decennali).
Le verifiche di efficienza e funzionalità degli accessori di sicurezza seguono la periodicità
dell’attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.
Periodicità delle verifiche, differenti da quelle di cui all’allegato VII del decreto legislativo n.
81/12008, e tipologia di ispezioni alternative a quelle stabilite ai punti seguenti, ma tali da garantire un livello di rischio equivalente, potranno essere autorizzate in deroga, previa richiesta da inoltrare al Ministero dello sviluppo economico.
2.2 Prima verifica periodica
La prima delle verifiche periodiche viene eseguita sulle attrezzature previste dall’allegato VII del
decreto legislativo n. 81/2008 ad eccezione di quelle escluse ai sensi degli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale l° dicembre 2004 n. 329.
La prima delle verifiche periodiche andrà eseguita secondo la periodicità di cui all’allegato VII del
decreto legislativo n. 81/2008 a decorrere dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di
lavoro.
I controlli da eseguire in sede di «prima delle verifiche periodiche», in aggiunta a quelli di cui al
punto 4.3.1., sono i seguenti:
a. Individuazione dell’attrezzatura (o delle attrezzature componenti l’insieme).
b. Verifica di corrispondenza delle matricole rilasciate dall’ISPESL o dall’INAIL all’atto della dichiarazione di messa in servizio sulle attrezzature (certificate singolarmente o componenti un insieme)
rientranti nelle quattro categorie del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000 non escluse
dalle verifiche periodiche del decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329; per gli insiemi di limitata complessità (criogenici, cold-box, apparecchi di tintura, generatori di vapore a tubi da fumo.
ecc.) nel caso in cui il datore di lavoro ha richiesto, in sede di dichiarazione di messa in servizio,
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esplicitamente di voler considerare l’insieme stesso come unità indivisibile, la verifica di corrispondenza riguarda la matricola unica dell’insieme.
c. constatazione della rispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio e di sicurezza con
quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio di cui all’articolo 6 del decreto ministeriale
l° dicembre 2004 n. 329:
d. controllo della esistenza e della corretta applicazione delle istruzioni per l’uso del fabbricante.
Per gli insiemi verrà redatto un verbale di prima verifica periodica per ogni attrezzatura immatricolata costituente l’insieme. Occorre anche riportare sul verbale di ogni singola attrezzatura immatricolata il riferimento al numero identificativo dell’insieme di cui fa parte, indicato nella dichiarazione
di conformità dell’insieme stesso. Si dovrà procedere a redigere una relazione complessiva sulla
certificazione e protezione dell’insieme c sul rispetto delle istruzioni per l’uso, da inserire nella
banca dati informatizzata di cui all’articolo 3, comma l del presente decreto. Nel caso di insieme
immatricolato come un’unica unità indivisibile considerando tutte le attrezzature dell’insieme come
«membrature» che non verranno immatricolate e subiranno singolarmente la periodicità di controllo previste dalla categoria dell’insieme verrà redatto un unico verbale complessivo per tutte le attrezzature dell’insieme.
Nel verbale della prima delle verifiche periodiche, da compilare per ciascuna delle attrezzature immatricolate dell’insieme (o nel verbale relativo all’insieme nel suo complesso nel caso di insieme
considerato come unità indivisibile). occorre evidenziare per le attrezzature componenti l’insieme:
a) quelle marcate CE;
b) quelle non marcate CE ed omologate ISPESL;
c) quelle non marcate CE e garantite dalla marcatura CE dell’insieme.
2.3
2.3 Generalità
In generale la prima verifica periodica è finalizzata ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento, delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifichedell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo.
La prima delle verifiche periodiche viene eseguita sulle attrezzature previste dall'allegato VII del
DLgs n. 81/2008 ad eccezione di quelle escluse ai sensi degli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329.
Al termine della prima verifica periodica occorrerà compilare la scheda tecnica dl identificazione
dell'attrezzatura di lavoro
Per quanto attiene le procedure tecniche specifiche per la verifica per i gruppi a), b) e c) di cui al
punto 1 esse sono descritte di seguito. Tali procedure richiamano l’attenzione del verificatore sul
punti critici per la sicurezza di ogni tipo di apparecchio desunti da esperienze, casistiche incidentali, circolari ministeriali e di Enti di prevenzione degli infortuni norme tecniche principali a prescindere dal regime normativa cui l'apparecchio, è assoggettato.
Un approfondimento su singoli punti con la normativa di riferimento potrà essere fatto sulla base
dell'elenco di nonne allegato alla presente procedura e suddiviso per tipologia di apparecchio.
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2.4
2.4 Identificazione
Occorre procedere alla identificazione dell'attrezzatura di lavoro secondo la documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio, Inoltrata al dipartimento INAIL competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante.
Dovranno essere rilevati:
•
nome del costruttore
•
tipo di apparecchio
•
numero di fabbrica dell'apparecchio
•
anno di costruzione
•
matricola assegnata dall'INAIL
•
matricola e/o numero seriale identificativi dei dispositivi di sicurezza.
Si deve prendere visione di:
•
dichiarazione CE di conformità e/o libretto ISPESL di costruzione;
•
dichiarazione di conformità certificato di costruzione dei dispositivi di sicurezza;
•
dichiarazione di corretta installazione (ove prevista);
•
istruzioni per l'uso (ove previsto).
2.5
2.5 Accertamento della configurazione
Si deve accertare che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previsto dalle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante.
2.6
2.6 Verifica dello stato di conservazione
Si deve verificare lo stato di conservazione generale dell'apparecchio e dei suoi organi principali
mediante un esame visivo esterno e se possibile interno.
2.7
2.7 Prove
Devono essere effettuate:
•
prove di funzionamento tendenti a stabilire il regolare svolgimento delle funzioni dell'apparecchio;
•
prove dei dispositivi di sicurezza previsti dalle norme di riferimento e dal manuale di istruzioni
del fabbricante.
Le prove sono da condurre secondo le norme di riferimento, manuale di istruzioni, buone prassi,
osservando le precauzioni di sicurezza per il verificatore ed il perso personale coadiuvante messo
a disposizione del datore di lavoro.
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3. Verifiche periodiche
periodiche successive alla prima e apprestamenti operativi
3.1 La verifica di funzionamento
La verifica di funzionamento consiste nei seguenti esami e controlli:
a) esame documentale:
b) controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione:
c) controllo dei parametri operativi.
I controlli di cui alla lettera a) vengono effettuati sulla base della documentazione rilasciata a seguito della prima delle verifiche periodiche.
I controlli di cui alla lettera b) possono essere effettuati con prove a banco, con simulazioni. oppure. ove non pregiudizievoli per le condizioni di funzionamento, in esercizio. In particolare per le
valvole di sicurezza, il controllo può consistere nell’accertamento di avvenuta taratura entro i limiti
temporali stabiliti dal fabbricante e, comunque, entro i limiti relativi alle periodicità delle verifiche
di funzionalità relative all’attrezzatura a pressione a cui sono asservite. I controlli di cui alla lettera
c) sono finalizzati all’accertamento che i parametri operativi rientrino nei limiti di esercizio previsti.
Lo scarico dei dispositivi di sicurezza deve avvenire in modo da non arrecare danni alle persone.
L’installazione di valvole di intercettazione sull’entrata e sull’uscita dei condotti delle valvole di sicurezza è consentita. qualora non in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per l’uso, su
motivata richiesta del datore di lavoro in particolare nel caso di fluidi infiammabili, tossici, corrosivi
o comunque nocivi. Le valvole di intercettazione devono essere piombate in posizione di apertura a
cura dell’INAIL o delle ASL ai quali vanno segnalate tempestivamente le manovre che abbiano comportato manomissioni del sigillo. Durante la verifica di funzionamento devono anche essere annotati tutti gli eventuali interventi di riparazione intercorsi accertandone la correttezza in base alle istruzioni per l’uso rilasciate dal fabbricante o alle procedure di cui all’articolo 14 del decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329.
3.2 Generalità
Le verifiche periodiche successive alta prima sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
Le verifiche periodiche successive alla prima sono effettuate con le modalità della prima verifica a
meno della compilazione della scheda tecnica.
Per l'esecuzione della verifica la presa visione della "scheda di prima verifica" potrà sostituire l'esame dettagliato della documentazione già esaminata per la compilazione della scheda stessa.
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3.3
3.3 Identificazione
Occorre procedere alla identificazione dell'attrezzatura di lavoro secondo la documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio, inoltrata al dipartimento INAIL competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante.
Dovranno essere rilevati:
•
nome del costruttore
•
tipo di apparecchio
•
numero di fabbrica dell'apparecchio
•
anno di costruzione
•
matricola assegnata dall'INAIL
•
matricola identificativa dei dispositivi di sicurezza
Si deve prendere visione di:
•
dichiarazione CE di conformità e/o libretto ISPESL di costruzione,
•
dichiarazione di conformità/certificato di costruzione dei dispositivi di sicurezza,
•
dichiarazione di corretta installazione (ove prevista);
•
istruzioni per l'uso (ove previsto);
•
verbale prima verifica periodica (ed eventuale scheda identificativa);
•
verbale verifiche periodiche precedenti.
3.4 Accertamento della configurazione
Si deve accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste dalle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante.
3.5 Verifica dello stato dl conservazione
Si deve verificare lo stato di conservazione generale dell'apparecchio e del suoi organi principali
mediante un esame visivo esterno e se possibile interno.
3.6 Prove
Devono essere effettuate:
•
prove di funzionamento tendenti a stabilire il regolare svolgimento delle funzioni dell'apparecchio;
•
prove dei dispositivi di sicurezza previsti dalle norme di riferimento e dal manuale di Istruzioni
del fabbricante.
Le prove sono da condurre secondo le norme di riferimento manuale di istruzioni, buone prassi,,
osservando le precauzioni di sicurezza per il verificatore ed il personale coadiuvante messo a disposizione del datore di lavoro.
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4. Indagine supplementari e apprestamenti operativi
4.1 Generalità
Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe In esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la
macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate
nominali.
4.2 Identificazione
Occorre procedere alta identificazione dell'attrezzatura di lavoro secondo la documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio, inoltrata al dipartimento INAIL competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante.
Dovranno essere rilevati:
•
nome del costruttore
•
tipo di apparecchio
•
numero di fabbrica dell'apparecchio
•
anno di costruzione
•
matricola assegnata dall’INAIL
•
matricola identificativa dei dispositivi dl sicurezza
Si deve prendere visione di:
•
dichiarazione CE di conformità e/o libretto ISPESL di costruzione
•
dichiarazione di conformità/certificato di costruzione dei dispositivi di sicurezza
•
dichiarazione di corretta installazione (ove prevista)
•
istruzioni per l'uso (ove previsto)
•
verbale prima verifica periodica
•
verbale verifiche periodiche successive
•
verbale verifica decennale
4.3 Accertamento della configurazione
Si deve accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quella previste dalle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante.
4.4 Verifica dello stato di conservazione
Si deve verificare lo stato di conservazione generale dell'apparecchio e dei suoi organi principali.
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4.5
4.5 Prove
Devono essere effettuate:
- prove atto a verificare e dimostrare il buono stato di conservazione delle membrature soggette a
pressione interna e/o esterna nonché a verificare che non siano stati superati i limiti massimi di fatica oligociclica previsti dal fabbricante o dalla normativa vigente.
Le prove sono da condurre secondo le norme di riferimento, manuale di istruzioni, buone prassi,
osservando le precauzioni di sicurezza per il verificatore ed il personale coadiuvante messo a disposizione del datore di lavoro.
5. Generalità, procedure
procedure comuni a tutti i tipi di attrezzature a pressione
Prima di iniziare la verifica occorre:
•
esaminare le principali istruzioni di sicurezza del manuale qualora non si sia provveduto in precedenza,
•
accertarsi che il conduttore dell'apparecchio, messo
a
disposizione dal responsabile
dell’azienda, abbia la necessaria dimestichezza con il funzionamento della macchina e sia a conoscenza delle principati prescrizioni di sicurezza.
•
accertarsi della presenza di eventuali pericoli ambientali per se e per terzi (linee aeree, dislivelli,
ostacoli transito di altri apparecchi, transito di personale non addetto alla verifica ecc.) e disporre te opportune contromisure
•
accertarsi che lo scarico dei dispositivi di sicurezza sia adeguatamente posizionato in modo da
•
indossare i dispositivi individuali di protezione ed accertarsi che gli stessi siano Impiegati dagli
non recare danni a cose e persone e che lo stesso sia libero da ostruzioni.
addetti alla verifica.
5.1 Rilievi di rispondenza generali
Occorre accertare che l'apparecchiò da verificare abbia i seguenti requisiti:
•
riporti lo stesso numero di fabbrica indicato sul certificato di conformità CE (o sul libretto ISPES.
di costruzione) e/o sulla eventuale altra documentazione di corredo della denuncia e/o sulle
eventuali verbalizzazioni di enti di controllo
•
sia effettivamente della tipologia descritta sul certificato di conformità CE (o sul libretto ISPESL
di costruzione) e/o sulla eventuale altra documentazione di corredo della denuncia e/o sulle
eventuali verbalizzazioni di enti di controllo,
•
siano esposte e ben visibili le targhe identificative e/o le punzonature di collaudo,
•
siano identificabili i dispositivi di sicurezza installati a protezione dell'attrezzatura/insieme e il
numero di matricola corrisponda con il numero riportato sulla dichiarazione di conformità/certificato di costruzione del dispositivo stesso
•
siano esposti e ben visibili le targhe ed i cartelli di avviso che il manuale prevede debbano essere esposti.
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5.2 Rispondenza delle caratteristiche funzionali
Occorre verificare che l'apparecchio risponda alla documentazione tecnica allegata (manuale di istruzione/eventuale libretto di verifica di primo impianto o di verifica di messa in servizio, altra documentazione ufficiale di corredo della denuncia, almeno per seguenti punti:
•
tabelle dei limiti massimi ammissibili di impiego dell'attrezzatura comprensivo anche dei tipo di
fluido consentito che può contenere;
•
dimensioni principali;
•
modi di funzionamento, compresi quelli di emergenza o di soccorso;
•
dispositivi di sicurezza;
•
categoria dell'attrezzatura ai sensi della PED;
•
modalità per effettuare manovre di soccorso e di emergenza quando previste;
•
dispositivi di osservazione, controllo, e regolazione in conformità anche a quanto indicato nella
relazione tecnica allegata alla dichiarazione di mesta in servizio e/o disponibile presso il datore
di lavoro all'atto della verifica;
•
qualunque altro elemento ritenuto importante in reazione alla tipologia ed al luogo di installazione.
5.3
5.3 Rilievi sullo stato di conservazione
conservazione generale
Dovrà essere valutato lo stato di conservazione generala dell'apparecchio per le principali parti costituenti come dai seguente elenco non esaustivo:
•
membrature e strutture di sostegno
•
dispositivi di sicurezza.
•
tubazioni di collegamento
•
dispositivi di comando/interfaccia.
Dalla richiesta presentata occorre dedurre preliminarmente il tipo di attrezzatura oggetto della Verifica (ovvero a quale tipologia descritta ai punti a, b e c del § 1 appartiene) ed il regime normativo
cui è assoggettato l’apparecchio in quanto ciò determina sia la procedura di verifica che la verbalizzazione. I due reggimi normativi a cui possono essere assoggettate le attrezzature di cui al precedente punto a del § 1 sono indicati di seguito.
6. Classificazione delle apparecchiature
apparecchiature in funzione della messa in esercizio
6.1 Attrezzature messe in servizio prima dell’entrata in vigore del D.M. 329/04 di recepirecepimento dell’art. 19 della Direttiva PED
a) Tali attrezzature possono essere dotata o di libretto di costruzione ex ISPSEL/ex ANCC o di certificazione di conformità CE di cui alla direttiva PED o alla direttiva SPV.
Tali attrezzature dovrebbero già essere state soggette alla ex verifica di primo impianto da parte
dell'ex ISPESL/ex ANCC.
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b) Successivamente al primo intervento esse sono assoggettate a verifica periodica da parte ASL o
ARPA (nelle regioni ove vengono delegate dalle ASL) con rilascio del verbale di verifica. Pertanto
presso l'utilizzatore occorre accertarsi della disponibilità presso l'utente di:
•
Copia della denuncia presentata all'ex ISPESL
•
Copia del libretto di primo impianto da cui si evince il numero di matricola assegnato dall'ex ISPESL/INAIL a tale attrezzatura (ciò vale soprattutto per le attrezzature marcate CE di cui alla
direttiva PED e SPV, le attrezzature dotate di libretto di costruzione ex ISPESL/ex ANCC hanno
dalla nascita un numero di matricola assegnatogli).
•
Verbali successivi delle verifiche periodiche da parte di ASL o ARPA.
•
Categorizzazione dell'attrezzatura secondo quanto previsto dalla direttiva PED.
c) Qualora tali attrezzature non siano state ancora assoggettate a verifica di primo impianto da
parte dell'ex ISPESL si veda il successivo punto 5.1.1
Le regole tecniche sono.
R.D. 827/1927
D.M. 21/5/1974 raccolta E
Circolari ex ANCC/ ex ISPESL
Direttiva 87/404/CE e 90/488/CE recepita in Italia con il D.Lgs. 311/91.
Direttiva 97/23/CE recepita in Italia con il D.M. 93 del 25/2/2000
D.M. 329/04
6.2 Attrezzature messe in servizio dopo l’entrata in vigore di cui al D.M. 329/04 ovvero
dopo il 25/02/2005
25/02/2005
a) Per tali attrezzature vale quanto detto al punto a) del capitolo 5.1.0, inoltre devono essere denunciate per la verifica di messa in servizio secondo le modalità dell'art. 4 del D.M. 329/04 con eccezione di quelle attrezzature rientranti nell’art. 5 e, qualora sia già stata eseguita la prima verifica
di messa in servizio da parte dell'ex ISPESL ne deve essere stata denunciata la messa in servizio
all'ex ISPESL ed ad ASL o ARPA.
In tale caso rientrano anche le attrezzature di cui al punto c) del capitolo 5.1.0
b) Pertanto presso l'utilizzatore occorre accertarsi della disponibilità presso l'utente di:
•
Copia della denuncia presentata all'ex ISPESL/INAIL
•
Copia della dichiarazione di conformità per le attrezzature marcate CE di cui alla direttiva PED o
alla direttiva SPV o del libretto di costruzione ex ISPESL
•
Categorizzazione dell'attrezzatura
•
Relazione tecnica con schema d'impianto recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le
misure di sicurezza, protezione e controllo adottate
•
una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l'installazione e' stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d'uso
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•
Verbale della verifica di cui all'articolo 4 del D.M. 329/04, ove prescritta e già eseguita e/o eventuale verbale di verifica e controllo per gli insiemi di cui all' art. 5 comma d) del D.M. 329/04
per i quali da parte dei competente organismo notificato o di un ispettorato degli utilizzatori risultano effettuate per quanto di propria competenza le verifiche di accessori di sicurezza o dei
dispositivi di controllo (L'efficienza dei citati accessori o dispositivi devono risultare dalle documentazioni trasmesse all'atto della presentazione della dichiarazione di messa in servizio).
•
Verbali successivi delle verifiche periodiche da parte di ASL o ARPA (se già in regime di verifica
periodica successiva)
•
un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o, sottoposti a fatica oligociclica
N.B. in questo caso rientrano anche tutte le tubazioni avente DN maggiore di 80 (tranne le tubazioni di collegamento, all'interno di un sito industriale, fra serbatoi di stoccaggio e impianti di produzione o di esercizio, a partire dall'ultimo limite dell'impianto stesso (giunto flangiato o saldato) e
costruite dopo il 21 maggio 2002 o comunque marcate CE secondo la direttiva PED.
Le regole tecniche sono;
R.D. 827/1927
D.M. 21/5/1974 raccolta E
Circolari ex ANCCI/ex ISPESL
Direttive 81/404/CEE, 90/488/CEE recepite in Italia con il D.Lgs 311/91
Direttiva 97/23/CE recepita in Italia con il D.M. 93 del 25/02/2000
D.M. 329/04
7. Istruzione per l’ispezione per le attrezzature del gruppo GVR lettera a) punti
1,2,3,4 e lettera b) del decreto 11/04/2011
11/04/2011
Vengono di seguito riportate, in modo più organico, le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle
ispezioni durante l’intera vita della attrezzatura di lavoro, ponendo in evidenza gli elementi essenziali da valutare in occasione di ciascuna delle verifiche periodiche e delle peculiarità
dell’attrezzatura oggetto di verifica.
Per le attrezzature/insiemi a pressione le periodicità sono regolamentate secondo lo schema riportato nell'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008. Per le attrezzature costruite in assenza delle specifiche
disposizioni legislative, e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, la
categorizzazione è definita dal datore di lavoro ai sensi dell'allegato II del decreto legislativo n. 93
del 25 febbraio 2001. Restano ferme le esclusioni e le esenzioni dalle verifiche periodiche per le attrezzature di cui agli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329.
Le verifiche di efficienza e funzionalità degli accessori di sicurezza seguono la periodicità dell'attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.
Per le attrezzature/Insiemi di cui sopra, per verifiche periodiche si intendono:
•
"prima delle verifiche periodiche"
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•
"verifiche periodiche successive" suddivise in
o
Verifica di funzionamento
o
Verifica interna
o
Verifica di integrità (decennali):
7.1 Prima verifica periodica
La prima delle verifiche periodiche consiste nei seguenti punti.
a) individuazione dell'attrezzatura (o delle attrezzature componenti l'insieme).
b) Verifica di corrispondenza delle matricole rilasciate dall'ISPSEL o dall'INAIL all'atto della dichiarazione di messa in servizio sulle attrezzature (certificate singolarmente o componenti un insieme)
rientranti nelle quattro categorie dei decreto legislativo n° 93 del 25 Febbraio 2000 non escluse
dalle verifiche periodiche del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329; per gli insiemi di limitata complessità (criogenici, cold-box, apparecchi di tintura, generatori di vapore a tubi da fumo,
ecc.) nel caso in cui il datore di lavoro ha richiesto in sede di dichiarazione di messa in servizio, esplicitamente di voler considerare l'insieme stesso come unità indivisibile, la verifica di corrispondenza riguarda la matricola unica dell'insieme.
c) Constatazione della rispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio e di sicurezza con
quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale
1 dicembre 2004 n. 329.
d) Controllo della esistenza e della corretta applicazione delle istruzioni per l’uso dei fabbricante.
e) Esame documentale.
f) Controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione: tali controlli possono essere effettuati
con prove a banco, con simulazioni, oppure, ove non pregiudizievoli per le condizioni di funzionamento, in esercizio. In particolare per le valvole di sicurezza, il controllo può consistere nell'accertamento o di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e, comunque, entro i
limiti relativi alle periodicità delle verifiche di funzionalità relative all'attrezzatura a pressione a cui
sono asservite o, nel constatare con qualsiasi mezzo tecnicamente possibile che la valvola stessa
non sia bloccata e ciò può essere eseguito, se, non pregiudizievole ai fini della sicurezza, mediante
l'intervento in opera della stessa o mediante verifica su apposito banco di prova. Lo scarico dei dispositivi di sicurezza deve avvenire in modo da non arrecare danni alle persone. L'installazione di
valvole di intercettazione sull'entrata e sull'uscita dei condotti delle valvole di sicurezza e consentita, qualora non in contrasto con quanto Indicato nelle istruzioni per l'uso, su motivata richiesta del
datore di lavoro in particolare nel caso di fluidi infiammabili, tossici, corrosivi o comunque nocivi.
Le valvole di intercettazione devono essere piombate in posizione di apertura a cura dell'INAIL o
delle ASL, ai quali vanno segnalate tempestivamente le manovre che abbiano comportato manomissioni del sigillo.
g) Controllo dei parametri operativi: tali controlli sono finalizzati all’accertamento che i parametri
operativi rientrino nei limiti di esercizio previsti, fa parte di tale controllo anche la valutazione che i
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dispositivi di sicurezza installati siano idonei ed adeguati per la protezione dell'attrezzatura/Insieme su cui sono installati.
Va altresì accertata l'esistenza dei dispositivi di regolazione e controllo verificando che gli stessi
siano installati secondo quanto previsto dalle istruzioni d'uso e manutenzione redatte dal fabbricante ed in numero adeguato da quanto previsto, per l'attrezzatura oggetto della verifica, dalla legislazione vigente e dalle norme tecniche di riferimento.
Tale idoneità deve essere adeguatamente descritta anche nella relazione tecnica di cui all'art. 6
comma 1 lettera b del D.M. 329/04 che il datore di lavoro metterà a disposizione in quanto già allegata o alla domanda di richiesta di verifica di cui all’art. 4 del D M. 329/04 o alla dichiarazione di
messa in servizio di cui all'art. 6 del D.M. 329/04.
h) Compilazione della scheda tecnica, di identificazione (di cui all'allegato IV del Decreto XX) pertinente dell'attrezzatura oggetto di verifica.
Per gli insiemi verrà redatto un verbale di prima verifica periodica per ogni attrezzatura immatricolata costituente l'insieme. Occorre anche riportare sul verbale di ogni singola attrezzatura immatricolata il riferimento al numero identificativo dell'insieme di cui fa parte, indicato nella dichiarazione
di conformità dell'insieme stesso. Si dovrà procedere a redigere una relazione complessiva sulla
certificazione e protezione dell'insieme e sul rispetto delle istruzioni per l'uso da inserire nella banca dati informatizzata del decreto 11/042011.
Nel caso di Insieme immatricolato come un'unica unità indivisibile considerando tutte le attrezzature dell'insieme come "membrature che non verranno immatricolate e subiranno singolarmente la
periodicità di controllo previste dalla categoria dall'insieme verrà redatta un unico verbale complessivo per tutte le attrezzature dell'insieme.
Nel verbale della prima delle verifiche periodiche, da compilare per ciascuna delle attrezzature immatricolate dell'insieme (o nei verbale relativo all'insieme nel suo complesso nel caso di insieme
considerato come unità indivisibile), occorre evidenziare per le attrezzatura componenti l'insieme:
•
quelle marcate CE,
•
quelle non marcate CE ed omologate ISPSEL
•
quelle non marcate CE e garantite dalla marcatura CE dell'insieme.
7.2 Verifiche periodiche successive
Le verifiche periodiche successive sono distinte nelle verifiche di cui ai seguenti punti.
7.2.1
7.2.1 Verifica di funzionamento
La verifica di funzionamento consiste nei seguenti esami e controlli:
•
esame documentale
•
esistenza della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura
•
controllo della funzionalità del dispositivi di protezione accertando inoltre che i dispositivi di
sicurezza installati siano invariati rispetto alla prima delle verifiche periodiche o se sostituiti
presentino caratteristiche tecniche conformi a quanto descritto nella relazione tecnica ed al dispositivo sostituito;
•
controllo dei parametri operativi
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Durante la verifica di funzionamento devono anche essere annotati tutti gli eventuali interventi di
riparazione intercorsi accertandone la correttezza in base alle istruzioni per l'uso rilasciate dal fabbricante o alle procedure di cui all'articolo 14 del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329.
Per i generatori dl vapore oltre agli esami e controlli di cui sopra si effettua, durante la verifica di
funzionamento, la verifica di rispondenza dei parametri dell'acqua di alimento con quanto richiesto
nelle istruzioni per l'uso. In mancanza di tale informazione si può far riferimento alle relative norme
applicabili. Durante la verifica deve essere riscontrata la presenza del conduttore abilitato, quando
previsto, avente grado di abilitazione, come previsto dal D.M. 1 marzo 1974, in corso di validità ed
idoneo alla conduzione per il tipo di generatore oggetto della verifica.
7.2.2
7.2.2 Verifica interna
La verifica interna consiste nei seguenti esami e controlli:
•
esame documentale;
•
esame visivo accurato di tutte le parti accessibili ed ispezionabili sia interne che esterne volto a
valutare lo stato di conservazione delle membrature soggette a pressione interna e/o esterna
oggetto di tale tipo di verifica deve essere messa a disposizione dal datore di lavoro previa pulizia e/o eventuale bonifica se necessaria).
La verifica interna per generatori di vapore consiste nell'esame visivo delle parti del generatore accessibili ed ispezionabili, tanto internamente che esternamente. Qualora durante la verifica emergessero dubbi sulla condizione delle membrature o in caso di necessita a fronte di situazioni evidenti di danno, è consentito avvalersi di ulteriori esami e prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, al fine di accertare la permanenza delle condizioni
di stabilità per la sicurezza dell'esercizio dei generatore del stesso.
7.2.3
7.2.3 Verifica di integrità decennale
La verifica di integrità decennale consiste nell'accertamento dello stato di conservazione delle varie
membrature mediante esame visivo delle parti interne ed esterne accessibili ed ispezionabili nell'esame spessimetrico ed altri eventuali prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, che si rendano necessari:
•
data la non completa ispezionabilità dell'attrezzatura,
•
qualora emergessero dubbi sulla condizione delle membrature,
•
a fronte di situazioni evidenti di danno,
•
in base alle indicazioni del fabbricante per attrezzature costruite e certificate secondo le direttive di prodotto (97/23/CE, 87/404/CEE, 90/488/CEE).
Ove nella rilevazione visiva e strumentale o solamente strumentale si riscontrano difetti che possono in qualche modo pregiudicare l'ulteriore esercizio dell'attrezzatura, vengono intraprese per l'eventuale autorizzazione da parte dei soggetto titolare della verifica, le opportune indagini supplementari, effettuate dal datore di lavoro, atte a stabilire non solo l'entità del difetto ma anche la sua
possibile origine. Ciò ai fine di intraprendere le azioni più opportune di ripristino della integrità
strutturale del componente, oppure a valutarne il grado di sicurezza commisurato al tempo di ulteriore esercizio con la permanenza dei difetti riscontrati.
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Nel caso siano intraprese tali valutazioni (Fitness For Service -FFS-), per stabilire il tempo di ulteriore esercizio con la permanenza dei difetti riscontrati, le stesse valutazioni andranno notificate
dal datore di lavoro ai soggetti titolari della verifica che dovranno autorizzare l'ulteriore esercizio.
Le autorizzazioni rilasciate devono essere notificate all'INAIL, per l'inserimento nella banca dati informatizzata, ed alle ASL competenti per territorio.
Quando l'attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire adeguate condizioni di accessibilità
all’interno, anche nei riguardi della sicurezza, o risulta comunque non ispezionabile completamente, l'ispezione è integrata, limitatamente alle camere non ispezionabili, con una prova di pressione
Idraulica a 1.125 volte la "pressione massima ammissibile" (PS) che può essere effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido. La non completa ispezionabilità può essere conseguente alla presenza, su parti rappresentative del recipiente, di masse interne o rivestimenti interni o esterni inamovibili, anche parzialmente, o la cui rimozione risulti pregiudizievole per l'integrità delle membrature o dei rivestimenti o delle masse stesse.
La prova di pressione idraulica può essere sostituita, in caso di necessità e previa predisposizione
da parte dell'utente di opportuni provvedimenti di cautela, con una prova di pressione con gas (aria
o gas inerte) ad un valore di 1,1 volte la "pressione Massima ammissibile " (PS). In tale caso dovranno essere prese tutte le misure prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 per tale tipo di prova la stessa deve
avere una durata minima di due ore durante le quali deve essere verificata l'assenza della caduta di
pressione.
Durante la prova idraulica devono essere, state adottate dal datore di lavoro tutte le Idonee condizioni per minimizzare il rischio.
La verifica di integrità perle tubazioni non comporta obbligatoriamente né la prova idraulica ne l'esame visivo interno, ma opportuni controlli non distruttivi per l'accertamento della integrità della
struttura.
8. Istruzioni per la verifica di impianti di riscaldamento
Gli impianti di riscaldamento centralizzati con generatore di calore di potenzialità superiore a 116
kW devono rispettare, qualora non in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per l’uso, le
prescrizioni della Raccolta R dell’SPESL (ciò può essere verificato o mediante l'esito positiva da parte
dell'ex ISPESL/ INAIL dell’esame progetto o mediante preliminare verifica che il progetto presentato
all'INAIL sia rispondente a tutte le prescrizioni della raccolta R pertinente in base alla data di presentazione della domanda).
A tal fine tutti gli impianti ove à stata presentata all’ex ISPESL/INAIL denuncia prima del 1 marzo
2011 le norme tecniche di rispondenza sono quelle previste dal D.M. 1/12/1975 "Raccolta R" ed.
1982. Se la denuncia all'ex ISPESL / INAIL dopo il 28 febbraio 2011 le norme tecniche di rispondenza sono quelle previste dalla Raccolta R edizione 2009 emanata dall'ISPESL,
Le modalità di verifica da eseguire sull’impianto sono quelle contenute nelle raccolte sopra citate
attenendosi a quella applicabile in base alla data di presentazione.
Gli accertamenti da eseguire, in relazione al progetto approvato e/o presentato all'INAIL o ex ISPSEL, sono:
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a) riscontro dei dati di targa del o dei generatori di calore,
b) riscontro che i generatori di calore siano corredati dei dispositivi di sicurezza, protezione e controllo,
c) riscontro dell'esistenza dei dispositivi di sicurezza (tubo di sicurezza, valvola di sicurezza, valvola di scarico termico, valvola di intercettazione del combustibile)
d) riscontro dell'esistenza e della capacità del o dei vasi di espansione;
e) riscontro dell'esistenza del termostato di blocco,
f) riscontro dell’esistenza e funzionalità del termostato di regolazione
g) riscontro dell'esistenza dei dispositivi di sicurezza livello/pressione minima.
h) acquisizione in copia delle seguenti certificazioni o dichiarazioni:
•
certificato di prova idraulica o costruzione del o dei generatori o scambiatori di calore,
•
certificazione di taratura ISPESL di dispositivi di sicurezza,
•
certificazione di accettazione del dispositivi di protezione, salvo che gli stessi non siano contraddistinti con il nome (o marchio ) del fabbricante e gli estremi dei certificato dì accettazione;
•
dichiarazioni rilasciate dall'installatore o tecnico qualificato attestante che:
- la realizzazione del tubo di sicurezza in ogni sua parte è conforme al disegno schematico definitivo dell’impianto e le capacità dell'impianto stesso e del vaso di espansione sono quelle dichiarate
nel progetto approvato;
- gli scarichi del dispositivi di sicurezza avvengono senza arrecare danno a persone e cose;
- i dispositivi di interruzione dell'apporto di calore per regolazione e per blocco sono funzionalmente indipendenti fra loro;
- gli elementi sensibili del termostati di regolazione e di blocco, installati sulla tubazione di uscita
dei generatore di calore, sono posizionati in modo che la temperatura del generatore stesso non
supera i limiti stabiliti;
- i vasi di espansione, i tubi di sicurezza, i tubi di troppo pieno e i tubi di sfogo non sono soggetti
al gelo o ne sono protetti
- per i generatori di calore modulari la circolazione è conforme alle prescrizioni di cui al cap. R3F
punto 3
i) verifica degli strumenti di controllo (termometro e manometro); rilievo degli elementi di identificazione stampigliati sulle valvole di scarico termico e riscontro, sulla base dei certificato del fabbricante sul quale sono riportati gli estremi dei certificato di accettazione, e del diagramma della portata in funzione della pressione di scarico, della loro idoneità per quanto riguarda il dimensionamento
j) rilievo degli elementi di identificazione stampigliati sulle eventuali valvole di intercettazione del
combustibile ed acquisizione dei certificato dei fabbricante sul quale sono riportati gli estremi del
certificato di accettazione;
Resta comunque in facoltà dei tecnico incaricato di effettuare una prova pratica sull'impianto per
verificare la funzionalità dei dispositivi dl protezione e sicurezza.
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9. Istruzioni per la verifica di forni per l’industria chimica ed affini
Per la verifica di forni per l'industria chimica ed affini vale quanto previsto nella raccolta F ex ISPESL
ed 1981 e s.m.i, di cui al capo II del D.M. 1/12/1975.
La prima verifica periodica consiste nell'accertare;
- i sistemi ad accessori di sicurezza, protezione e controllo siano rispondenti a quanto previsto nel
capitolo F6 della raccolta.
- gli stessi accessori di sicurezza, protezione e controllo siano efficienti (l'efficienza degli accessori
dl sicurezza può essere eseguita con le stesse modalità descritte al punto 6.1 f della procedura.
- L'accertamento dell'efficienza degli altri accessori può essere effettuata simulando o provocando
le reali condizioni d'intervento degli accessori stessi secondo le procedure specificate nella relazione tecnica.
- Va accertata la presenza dei conduttore del forno e la registrazione dei conduttori in apposito registro.
La verifica periodica consiste nell'accertare:
- i sistemi ed accessori di sicurezza, protezione e controllo siano rispondenti a quanto previsto nel
capitolo F6 della raccolta ed eventuali sostituzione dei dispositivi di sicurezze sia effettuate con dispositivi idonei ed analoghi a quelli precedentemente installati mediante esibizione della taratura e
del certificato di costruzione degli stessi.
- nel controllo dei valori registrati delle temperature e pressioni tramite gli strumenti installati verificando che tali valori siano rispondenti alle condizioni descritte nella prima verifica.
- nell'accertamento della corretta tenuta della registrazione dei conduttori in apposito registro.
10.
10. Istruzioni per la verifica periodica di attrezzature particolari
Sono di seguito elencate varie tipologie di attrezzature definite dal decreto del 11/04/2011 "particolari" e le modalità differenziate di verifica che possono essere eseguito su tali attrezzature in alternativa a quanto previsto al punto 7.
I recipienti di capacità fino a 13 m3 contenenti GPL possono usufruire dell'esonero dalle verifiche
periodiche di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2.1 alle condizioni di cui all'articolo 3 del decreto del
29 febbraio 1988 di cui all'articolo 6 del decreto 11/04/2011.
Le modalità di effettuazione della verifica di integrità sui recipienti di capacità non superiore a 13
m3 contenenti GPL, con verifiche a campione a mezzo della tecnica dell'emissione acustica, nonchè
le modalità di riconoscimento e di sorveglianza dei soggetti abilitati all'effettuazione delle suddette
verifiche restano disciplinate dal decreto del 23 settembre 2004 di cui all'articolo 6 de decreto
11/04/2011.
Per i serbatoi criogenici con intercapedine isolante sottovuoto non soggetti ad azione interne di
corrosione o di abrasione o di erosione, la verifica d'integrità consiste in una prova pneumatica, di
norma mediante lo stesso gas contenuto, alla pressione di 1,1 volte la "pressione massima: ammis_____________________________________________________________________________________________
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sibile" (PS), ed in una contestuale prova di ermeticità al vuoto. Il grado di vuoto nell'intercapedine
sarà spinto fino a 1000 micron Hg e sarà controllato con un vacuometro; la prova avrà la durata
minima di 3 ore dopo la stabilizzazione della pressione e del grado di vuoto. Al termine della prova
il grado di vuoto nell'intercapedine, letto al vacuometro, non dovrà discostarsi dalla lettura iniziale.
Non è richiesto Il controllo spessimetrico.
Tali serbatoi devono rispondere anche a quanto previsto dalla circolare ISPESL 9/2004 per quanto
riguarda il rischio da infragilimento da freddo di eventuale materiale non resiliente.
Le attrezzature/insiemi itineranti, che, in relazione al loro impiego possono essere movimentati
frequentemente da un luogo di lavoro all'altro, possono essere assoggettati a verifica periodica direttamente presso il magazzino distributore anziché presso il cantiere di lavoro.
Per le attrezzature che lavorano in condizioni di regime tali per cui possono essere significativi fenomeni di scorrimento viscoso o di fatica oligociclica, si osservano le prescrizioni tecniche vigenti
in materia. Le autorizzazioni all'ulteriore esercizio vengono rilasciate dall'INAIL sulla base della valutazione effettuata dal datore di lavoro.
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Allegato I – Tabelle Attuative Direttiva 97/23/CE (PED)
Tabella 1
Recipienti di cui all’art.
all’art. 3, comma 1, lettera a), punto 1, primo trattino
Le attrezzature a pressione c/o gli insiemi aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati rispettivamente ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 e al punto 2 devono essere progettati e fabbricati secondo una
corretta prassi costruttiva48 in uso in uno degli Stati membri che assicuri la sicurezza di utilizzazione. Le attrezzature a pressione e/o gli insiemi devono essere corredati di sufficienti istruzioni
per l'uso e recare marcature che consentano di individuare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità. Tali attrezzature e/o insiemi non devono recare la marcatura CE49 di cui all'articolo 15.
Tabella 1
Recipienti di cui all’articolo 3, punto 1.1, lettera a), primo trattino
In via di eccezione, i recipienti destinati a contenere un gas instabile appartenenti, secondo la tabella 1, alle categorie I e II, devono essere classificati nella categoria III
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Tabella 2
Recipienti di cui all’art. 3,comma 1,lettera a),punto1,secondo trattino
Recipienti (ad eccezione di quelli di cui all’art. 3,comma1,lettera b,”attrezzature a pressione a focolare ecc…” destinati a gas,gas disciolti sotto pressione,vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla
temperatura massima ammissibile è superiore di almeno 0,5 bar alla pressione atmosferica entro i
seguenti limiti:
fluidi del gruppo 2, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS x V è superiore a 50 bar
x litro, nonché quando la pressione PS è superiore a 1.000 bar, nonché per tutti gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori.
In via di eccezione,gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori devono essere classificate almeno nella categoria III.
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Tabella 3
Recipienti di cui all’art. 3,comma 1 ,lettera a),punto2,primo trattino
Recipienti ( ad eccezione di quelli di cui all’art. 3,comma1,lettera b,”attrezzature a pressione a focolare ecc…”) destinati a liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile
inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale(1.013 mbar), entro i seguenti limiti: fluidi del gruppo 1,quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS x V è superiore a 200
bar x litro, nonché quando la pressione PS è superiore a 500 bar.
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Tabella 4
Recipienti di cui all’art. 3,comma 1 ,lettera a),punto2,secondo trattino
Recipienti ( ad eccezione di quelli di cui all’art.3,comma1,lettera b,”attrezzature a pressione a focolare ecc…”) destinati a liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale(1.013 mbar), entro i seguenti limiti:
fluidi del gruppo 2,quando la pressione PS è superiore a 10 bar e il prodotto PS x V è superiore a
10.00 bar x litro, nonché quando la pressione PS è superiore a 1.000 bar.
In via di eccezione gli insiemi previsti per la produzione di acqua calda di cui all’art.3,comma 2,
lettera c),sono oggetto di un esame CE della progettazione (modulo B1) allo scopo di controllare la
conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui ai punti 2.10,2.11,3.4,e5a) e 5d) dell’allegato 1
o di un sistema di garanzia di qualità totale (modulo H).
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Tabella 5
Recipienti di cui all’art. 3,comma 1 ,lettera b).
Attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento,con rischio di surriscaldamento,destinati alla generazione di vapore o acqua surriscaldata a temperature superiori a
110°C,quando il volume è superiore a 2 litri,nonché tutte le pentole a pressione.
In via di eccezione ,le pentole a pressione sono oggetto di un controllo della progettazione secondo
una procedura di verifica corrispondente ad almeno uno dei moduli della categoria III.
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Tabella 6
Tubazioni di cui all’art. 3,comma 1 ,lettera c),punto1,primo
c),punto1,primo trattino.
Tubazioni destinati a:
gas liquefatti,gas disciolti sotto pressione,vapore e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura
massima ammissibile è superiore a 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1.013 mbar),entro i
seguenti limiti:
fluidi del gruppo 1,quando DN è superiore a 25.
In via di eccezione,le tubazioni destinate a contenere gas instabili appartenenti,secondo la tabella
6,alle categorie I e II devono essere classificate nella categoria III.
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Tabella 7
Tubazioni
Tubazioni di cui all’art. 3,comma 1 ,lettera c),punto1,secondo trattino.
Tubazioni destinate a gas liquefatti,gas disciolti sotto pressione,vapore e liquidi la cui tensione di
vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore a 0,5 bar alla pressione atmosferica
normale (1.013 mbar),entro i seguenti limiti:
fluidi del gruppo 2,quando DN è superiore a 32 e il prodotto PS x DN è superiore a 1.000 bar.
In via di eccezione,tutte le tubazioni destinate a contenere fluidi ad una temperatura superiore a
350°C ,appartenenti alla categoria II devono essere classificate secondo la tabella 7,nella categoria
III.
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Tabella 8
Tubazioni di cui all’art. 3,comma 1 ,lettera c),punto2,primo trattino.
Tubazioni destinate a:
liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a d 0,5
bar alla pressione atmosferica normale (1.013 mbar),entro i seguenti limiti:
fluidi del gruppo 1,quando DN è superiore a 25 e il prodotto PS x DN è superiore a 2.000 bar.
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Tabella
Tabella 9
Tubazioni di cui all’art. 3,comma 1 ,lettera c),punto2,secondo trattino.
Tubazioni destinate a:
liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a d 0,5
bar oltre la pressione atmosferica normale (1.013 mbar),entro i seguenti limiti:
fluidi del gruppo 2,quando PS è superiore a 10 bar,DN è superiore a 200 e il prodotto PS x DN è
superiore a 5.000 bar.
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Rappresentazione grafica di alcune attrezzature a pressione – gruppo GVR
I recipienti, i generatori di vapore, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili, per come indicato nelle seguenti figure:
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Definizioni
Definizioni e Requisiti tecnici particolari,art.3:
le attrezzature a pressione indicate alle lettere a) e b) art.1,classificate in conformità a quanto previsto dall’art.9 e allegato II, devono soddisfare i requisiti essenziali stabiliti nell’allegato I : recipienti,ad accezione di quelli di cui alla lettera b),destinati a contenere:
1) gas, gas liquefatti,gas disciolti sotto pressione,vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di almeno 0,5 bar alla pressione atmosferica normale(1.013 mbar)entro i seguenti limiti:
- per i fluidi del gruppo 1,quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PSxV è superiore a
25 bar-L,nonché quando la pressione PS è superiore a 200 bar(allegato II,tabella1);
- per i fluidi del gruppo 2,quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PSxV è superiore
a 50 bar-L,nonché quando la pressione PS è superiore a 1.000 bar,oltre a tutti gli estintori
portatili e le bombole per apparecchi respiratori (allegato II ,tabella2);
2) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5
bar oltre la pressione atmosferica normale(1.013 mbar),entro i seguenti limiti:
- per tutti i fluidi del gruppo1,quando il volume è superiore a un litro e il prodotto PSxV è
superiore a 200 bar-L, nonché quando la pressione PS è superiore a 500 bar (allegato
II,tabella3);
- per fluidi del gruppo 2 , quando la pressione PS è superiore a 10 bar e il prodotto PSxV è superiore a 10.000 bar-L , nonché quando la pressione PS è superiore a 1.000 bar. (allegato II,tabella 4).
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ATTREZZATURE A PRESSIONE ESPOSTE ALLA FIAMMA O AD ALTRO TIPO DI RISCALDAMENTO, CHE
PRESENTANO UN RISCHIO DI SURRISCALDAMENTO, DI CUI ALL’
ALL’ART. 3 PARAGRAFO 1,LETTERA B.
Tra le suddette attrezzature figurano:
•
i generatori di vapore e di acqua surriscaldata di cui all’art.3,punto 1.b,come le caldaie per vapore e acqua surriscaldata a focolare,i surriscaldatori ed i risurriscaldatori,le caldaie a recupero,le caldaie per l’incenerimento di rifiuti,le caldaie elettriche ad elettrodi o a immersione,le
pendole a pressione
Le suddette attrezzature a pressione devono essere calcolate,progettate e costruite in modo da evitare o ridurre i rischi di una perdita significativa di contenimento derivante da surriscaldamento.
In particolare,a seconda dei casi si deve garantire che:
a) siano forniti adeguati dispositivi di protezione per limitare parametri di funzionamento quali
l’immissione e lo smaltimento del calore e,se del caso,il livello del fluido onde evitare qualsiasi rischio di surriscaldamento localizzato o generale;
b) se necessario,siano previsti punti di prelevamento onde valutare le proprietà del fluido per evitare rischi connessi con i depositi o la corrosione;
c) si prendano provvedimenti adeguati per eliminare i rischi di danni causati dai depositi;
d) si provveda a dissipare,in condizioni di sicurezza,il calore residuo dopo il disinserimento
dell’attrezzatura;
e) si prendano disposizioni per evitare un accumulo pericoloso di miscele infiammabili di sostanze
combustibili e aria o un ritorno di fiamma.
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La categoria di rischio delle tubazioni,è definita dal prodotto P x DN in cui P è la pressione di esercizio in bar e DN è la dimensione nominale (adimensionale)che caratterizza la sezione delle tubazioni (art.1,punto2, lettera m ).
Tubazioni destinate a contenere:
1) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla
temperatura massima ammissibile è superiore di 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1.013
mbar),entro i seguenti limiti:
- per i fluidi del gruppo 1,quando la DN è superiore a 25 (allegato II,tabella 6);
- per i fluidi del gruppo 2,quando la DN è superiore a 32 e il prodotto PSDN è superiore a 1.000
bar (allegato II ,tabella 8);
2) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5
bar oltre la pressione atmosferica normale(1,013 mbar), entro i seguenti limiti:
- per i fluidi del gruppo 1,quando la DN è superiore a 25 e il prodotto PSxDN è superiore a 2.000
bar ( allegato II,tabella 8);
- per i fluidi del gruppo 2,quando il PS è superiore a 10 bar,la DN è superiore a 200 e il prodotto
PSxDN è superiore a 5.000 bar (allegato II , tabella 9 ).
ATTENZIONE , sono esclusi dal campo di applicazione:
le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido sostanza da o verso un impianto,in mare aperto o sulla terra ferma,a partire dall’ultimo organo
di isolamento situato nel perimetro dell’impianto,comprese tutte le attrezzature progettate e collegate specificamente per la condotta,fatta eccezione per le attrezzature a pressione standard,quali
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quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrale di spinta; le reti per la raccolta,la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature,nonché canalizzazioni per acqua motrice
come condotte forzate,gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed i relativi accessori
specifici
N.B. vedi relative linee guida Europee sulla Direttiva PED.
Accessori
attivano i sistemi di regolazione(esempio: valvole a sfera, a saracinesca,
Accessori a pressione,che
pressione
valvolame in genere ecc.), destinati ad attrezzature a pressione,anche quando tali attrezzature sono
inserite in un insieme.
Gli accessori di sicurezza devono:
- essere progettati e costruiti in modo da essere affidabili e adatti all’uso previsto e da tener conto,se del caso,delle esigenze in materia di manutenzione e di prova dei dispositivi stessi;
- essere indipendenti da altre funzioni,a meno che la loro funzione di sicurezza possa essere intaccata dalle altre funzioni;
- essere conformi ai principi di progettazione appropriati per ottenere una protezione adeguata ed
affidabile. Detti principi comprendono segnatamente un sistema “fail-safe”,un sistema a ridondanza,la diversità e un sistema di autocontrollo.
N.B. Negli insiemi,la verifica finale prevede anche un esame degli accessori di sicurezza per verificare che siano pienamente rispettate i requisiti di cui al punto 2.10.
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Accessori di sicurezza, (esempio: valvole di sicurezza ecc.),destinati ad attrezzature a pressione
anche quando tali attrezzature sono inserite in un insieme.
Per attrezzature a pressione si intendono anche gli accessori di sicurezza (esempio valvole di sicurezza) ed accessori a pressione (esempio: valvole a sfera, a saracinesca, valvolame in genere ecc..).
L'allegato II della Direttiva riporta le tabelle di valutazione della conformità mediante le quali, in base alla pressione massima ammissibile PS, al volume V o alla dimensione nominale DN ed al gruppo
di fluido contenuto,si può determinare la categoria di appartenenza: gruppo 1 fluidi pericolosi,
gruppo 2 tutti gli altri, è possibile determinare sia la categoria di rischio dell'attrezzatura, dalla
prima alla quarta secondo criteri di rischio crescente, sia il tipo di modulo applicabile ad ogni categoria di rischio.
Le valvole di sicurezza, considerate accessori di sicurezza, sono classificate nella categoria più a rischio cioè la quarta. Eccezionalmente, tuttavia, gli accessori di sicurezza fabbricati per attrezzature
specifiche, possono essere classificati nella stessa categoria dell'attrezzatura da proteggere.
Nelle tabelle di valutazione della conformità, le valvole a sfera, le saracinesche ed il valvolame in
genere, considerati accessori a pressione e montati generalmente su tubazioni, rientrano sotto la
voce tubazioni, le tabelle applicabili sono pertanto la 6, 7, 8, 9 e più precisamente:
tabella 6 = valvolame utilizzato con gas pericolosi (metano, propano, GPL, butano, ossigeno, acetilene ecc..) soggetto a marcatura CE quando DN è superiore a 25 mm;
tabella 7 = valvolame utilizzato con gas non pericolosi (aria compressa, vapore acqueo, azoto ecc..)
soggetto a marcatura CE quando DN è superiore a 32 mm e il prodotto PS x DN è superiore a 1000
bar;
tabella 8 = valvolame utilizzato con liquidi pericolosi (liquidi infiammabili, comburenti, tossici ecc..)
soggetto a marcatura CE quando DN è superiore a 25 mm e il prodotto PS x DN è superiore a 2000
bar;
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tabella 9 = valvolame utilizzato con liquidi non pericolosi (acqua) soggetto a marcatura CE quando
PS è superiore a 10 bar, DN è superiore a 200 mm e il prodotto PS x DN è superiore a 5000 bar.
Per quanto riguarda invece gli accessori a pressione aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti
fissati dalle suddette tabelle, (esempio valvole di cui alla tabella 6 con DN uguale o inferiore a 25
mm), in base all'articolo 3 comma 3 della Direttiva, le stesse, devono essere correttamente progettate e fabbricate, ed avere marcature che consentono l'individuazione del fabbricante ma, non devono recare la marcatura CE.
Dispositivi di limitazione della pressione: Tali dispositivi devono essere progettati in modo che la
pressione non superi in permanenza la pressione massima ammissibile PS; è tuttavia ammesso un
picco di pressione di breve durata in base,ove opportuno, alle prescrizioni di cui al punto7.3; cioè,
specialmente per i recipienti a pressione il picco temporaneo di pressione deve essere limitato al
10% della pressione massima ammissibile.
Dispositivi di controllo della temperatura: Questi dispositivi devono avere un tempo di risposta adeguato sotto il profilo della sicurezza e coerente con le funzioni di misurazione.
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Gli insiemi di cui all’art.3,comma2, alle lettere a) e b) e c),devono soddisfare i requisiti essenziali
enunciati nell’allegato I, qualora abbiano le seguenti caratteristiche:
a) gli insiemi previsti per la produzione di vapore o acqua surriscaldata ad una temperatura superiore a 110 °C,contenenti almeno un’attrezzatura a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento;
b) gli insiemi diversi da quelli indicati alla lettera a),allorché il fabbricante li destina a essere commercializzate e messi in servizio come insiemi;
c) in deroga a quanto disposto,gli insiemi previsti per la produzione di acqua calda ad una temperatura inferiore a 110 °C, alimentati con combustibile solido, con PSxV superiore a 50 bar-L, debbono soddisfare i requisiti essenziali di cui ai punti 2.10,2.11,3,4,5a) e 5b) dell’allegato I.
Gli insiemi di attrezzature devono essere progettate in modo che:
-
gli elementi da assemblare siano adatti ed affidabili per l’applicazione prevista;
-
tutti i componenti siano correttamente integrati e adeguatamente collegati.
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Allegato II
Schede tecniche tipo e documentazione grafica attrezzature di lavoro gruppo GVR
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Collana dello stesso autore: La sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Procedura per lo svolgimento delle attività di verifica. Disposizioni di carattere
generale.
2. Procedure verifiche periodiche apparecchi di sollevamento persone- Gruppo SP
3. Procedure verifiche periodiche apparecchi di sollevamento materiali- Gruppo SC
4. Procedure verifiche periodiche attrezzature di lavoro in pressione- Gruppo GVR
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