COMUNE DI NONANTOLA PROVINCIA DI MODENA Ord. N. 76 del 02/11/2010 IL SINDACO RICHIAMATI • il DM 02/04/02 n.60 – recante “Recepimento della Dir.1999/30/CE del Consiglio del 22/04/99 concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido d’azoto, gli ossidi d’azoto, le particelle e il piombo, e della Dir.2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio” – sono stabiliti, fra l’altro, ai sensi dell’art.4 D.Lgs. 04/08/99 n.351: - i valori e le soglie d’allarme; - il margine di tolleranza; - il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto; • la Legge n.833 del 23/12/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”; • il D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”; • il D.Lgs. n.351 del 04/08/1999 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambientale; • il D.M.n. 261 del 01.10.2002” Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente, i criteri per l’elaborazione del piano e dei programmi di cui agli art. 8 e 9 del D.lgs 04 agosto 1999, n. 351”; • il D.Lgs n. 155 del 13/08/2010 “ Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria pulita in Europa”; CONSIDERATO • che il traffico stradale costituisce il principale fattore di pressione sull’ambiente atmosferico negli agglomerati urbani; • che per l’elaborazione dei piani e programmi di risanamento a tutela della qualità dell’aria previsti dal D.Lgs. 351/99, è necessario valutare l’efficacia delle misure intraprese o programmate con riferimento alle azioni di risanamento, in particolare quelle relative alle emissioni da traffico nelle aree urbane; • che per valutare l’efficacia delle misure previste è necessario basarsi su strumenti conoscitivi e interpretativi adeguati; RILEVATO: • che in base agli studi sviluppati dalla Regione per la Gestione della Qualità dell’Aria è stata definita, con DGR n. 804/01 “Linee di indirizzo per l’espletamento delle funzioni degli Enti Locali in materia di inquinamento atmosferico” (Artt.121 e 122 L.R.n.3/99), in applicazione dei criteri del D.Lgs. n.351/99, la “zonizzazione” del territorio regionale; • che dai dati complessivi di emissione di benzene rilevati dall’ARPA risulta che il peso preponderante è dovuto alle autovetture a benzina non catalizzate; • che dai dati rilevati dall’ARPA si evidenzia che i veicoli non eco-diesel producono una quantità maggiore di particolato fine; COMUNE DI NONANTOLA PROVINCIA DI MODENA VISTI: • la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/07/1998 concernente il controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera b) del nuovo Codice della Strada; • l’Ordinanza Sindacale prot.19363/98 n.132 relativa al controllo obbligatorio dei gas di scarico degli autoveicoli; • l’Ordinanza Sindacale prot.7233/95 n.33 relativa al divieto di mantenere in moto il motore durante le fasi di sosta o fermata non dipendenti dalla dinamica della circolazione; • il D.Lgs; n.267 del 18/08/2000; • la Legge n.689 del 24/11/1981; • vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 05.10.2007 con la quale il Comune di Nonantola ha aderito al nuovo “l’accordo di programma sulla qualità dell’aria per il periodo 2006/2009 ” Visti i contenuti dell’Accordo di Programma sulla qualità dell’aria sottoscritto in data 05.10.10 dalla Regione Emilia-Romagna, dalle Province e dai Comuni superiori a 50.000 abitanti; Richiamato in particolare l’art. 7 del succitato accordo, in cui, al fine di contenere il numero delle giornate in cui viene superato il limite per il PM10 e per gli altri inquinanti normati, è prevista l’attivazione di interventi di limitazione della circolazione per il periodo 01.11.2010 – 31.03.2011 da attuare con ordinanza emanata dai Sindaci dei comuni sottoscrittori/aderenti; Visto il documento in allegato A, concernente le categorie EURO di appartenenza dei veicoli e le relative Direttive comunitarie di riferimento; Visto il documento in allegato B, contenente l’elenco dei veicoli per trasporti specifici e per uso speciale indicati nella deroga VII; Vista la planimetria in allegato C, riportante la delimitazione dell’area urbana ove si applicano le limitazioni della circolazione dinamica dei veicoli di cui al presente atto; ORDINA: 1) dal 03/11/2010 al 31/03/2011 dalle ore 08.30 alle ore 18.30 nelle giornate non festive di lunedì, martedì. mercoledì, giovedì e venerdì il divieto di circolazione dinamica dei seguenti veicoli: • dei veicoli a motore ad accensione comandata (veicoli alimentati a benzina) precedenti alla direttiva EURO 1; • dei veicoli a motore ad accensione spontanea (veicoli alimentati a gasolio o altrimenti denominati “diesel”) precedenti alla direttiva EURO 2; • veicoli diesel di tipo M2,M3,N1,N2,N3 EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive, non dotati di sistema di riduzione della massa di articolato con marchi di omologazione e inquadrabili,ai fini dell’inquinamento da massa di articolato,quali EURO 3 o categoria superiore; COMUNE DI NONANTOLA PROVINCIA DI MODENA • dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi precedenti alla direttiva EURO 1; 2) dal 07.01.2011 al 31.03.2011 le limitazioni di cui al punto 1 sono estese anche a tutti gli altri veicoli ad accensione spontanea EURO 2, qualora sprovvisti di filtro antiparticolato; a) Le restrizioni alla circolazione di cui al punto 1 e 2 riguardano le seguenti vie e strade: Via Mavora, per il tratto interno al Centro Abitato Nonantola S.P.14 (Via Di Mezzo-Rimembranze-M.Redù), per il tratto interno al Centro Abitato Nonantola S.P.255(Via Prov.le Ovest-Veneto-Prov.le Est), per il tratto interno al Centro Abitato Nonantola area all’interno della Zona a Traffico Limitato, Via Montegrappa; Via del Lavatoio; Via N. Bruni, Via Borghi, Via Rocchetta Sandri, Via Montefiorino, Via Marzabotto, Via Malagoli, Via Risorgimento, Via Agnini, Via Novella, Via Fossa Signora, Via S. Lorenzo, Via Sauro, Via Filzi, Via C.Battisti, Via XXV Aprile, b) Sono esclusi dalle limitazioni di cui alla presente ordinanza, i seguenti veicoli: • Veicoli a emissione nulla (veicoli elettrici), a GPL, a metano; autoveicoli omologati per quattro o più posti a sedere con almeno 3 persone a bordo (pool-car), autoveicoli omologati per due posti a sedere con 2 persone a bordo (pool e autoveicoli del servizio di car sharing; • • • • mezzi pubblici e taxi. autoveicoli a noleggio con conducente autoveicoli trasporto effetti postali autoveicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F), autoveicoli guidati da soggetti aventi difficoltà a deambulare comprovata da certificato medico e autoveicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui al D.P.R. 24/07/1996 N.503; COMUNE DI NONANTOLA PROVINCIA DI MODENA • veicoli medici e veterinari in visita urgente comprovata e muniti di apposito contrassegno rilasciato dall’ordine professionale; • autoveicoli per il trasporto persone per visite mediche, trattamenti sanitari e riabilitativi programmati e/o continuativi attestati da certificato medico o prenotazione; autoveicoli per il trasporto di persone ospitate presso centri delle strutture protette e residenze sanitarie assistenziali muniti di certificazione rilasciata dalla struttura; veicoli di assistenti domiciliari che prestano servizio presso strutture e/o organizzazioni pubbliche o private con attestazione nominativa rilasciata dalla struttura e veicoli di familiari che assistono parenti ammalati, muniti di certificazione attestante tale necessità rilasciata dal medico curante; • veicoli sacerdoti e ministri di culto qualsiasi confessione • veicoli di cortei per matrimoni e cortei funebri e i veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento della propria attività; • veicoli operatori e relative ditte interessati alla preparazione pasti destinati ad essere consumati presso strutture di cura e/o assistenziali e pubbliche in genere • veicoli lavoratori turnisti in possesso certificazione nominativa del datore lavoro, per il solo tragitto casa lavoro e ritorno; veicoli di insegnanti che operano su più sedi scolastiche nello stesso giorno, o che svolgono il proprio lavoro fuori dal territorio comunale muniti di certificazione rilasciata dalla Direzione Didattica; • veicoli adibiti a servizio dei Comuni, Province, Regioni, Stato e CD,a compiti di sicurezza pubblica ,di soccorso, enti e servizi di controllo ambientale e sanitario; • veicoli degli operatori dell’esercito, Polizia (P.S., C.C., P.M.) che si recano sul luogo di lavoro; • veicoli attrezzati per il pronto intervento, la manutenzione di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e dell’utenza civile (sono ricompresi in tale voce gli interventi su impianti elettrici, idraulici, termici della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all’abitazione nonché il soccorso stradale) i ai lavori stradali e la manutenzione del verde pubblico; • veicoli di autoscuole munite di logo identificativo durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno 2 persone a bordo), veicoli diretti alla revisione muniti di prenotazione e veicoli con “targa prova”; • veicoli degli operatori dell’informazione (giornalisti, emittenti televisive e radiofoniche) muniti di tesserino di riconoscimento; • veicoli degli istituti di vigilanza privata (compresi i veicoli degli addetti che si recano sul posto di lavoro muniti di tesserino riconoscimento; • veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico, generi alimentari e prodotti deperibili (es.latte, ortaggi, carni), veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole e veicoli di ditte che svolgono attività di traslochi; • veicoli degli ambulanti che si recano o di ritorno dai mercati e degli edicolanti e veicoli adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici; • veicoli diretti o provenienti dagli alberghi muniti di prenotazione o ricevuta dell’albergo, • veicoli dei volontari AVIS ( muniti di tesserino di riconoscimento e cartolina di convocazione); COMUNE DI NONANTOLA PROVINCIA DI MODENA • veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate; • veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, allo spazzamento delle strade e veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all’Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti; veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo e allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari; • veicoli adibiti a compiti di sicurezza pubblica e di ordine pubblico, di soccorso e di enti in servizio di controllo ambientale e igienico sanitario; • veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP) dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione; • veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI.A.A.V.S., Storico Lancia,Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. • Veicoli diretti agli istituti scolastici per l’accompagnamento degli alunni muniti di attestato di frequenza indicante, inoltre, l’orario di entrata e uscita limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario. • Autoveicoli per trasporti specifici o autoveicoli per uso speciale così come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada. Il divieto della circolazione riguarda,inoltre, tutti i veicoli che non hanno ottemperato alle prescrizioni previste dall’ordinanza Sindacale n. 132/98 prot. 19363 relativa all’esecuzione dei controlli obbligatori dei gas di scarico Per consentire l’attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicati ai punti precedenti. L’inosservanza del divieto di circolazione di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma di euro 78,00 prevista dagli artt.6 e 7 del D.Lgs. 30.04.92 n.285 (Codice della Strada) e successive modificazioni. La mancanza al seguito di uno dei documenti indicati nella presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa di € 25,00. L’uso di fotocopie o l ’uso improprio ( veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) è soggetto alla sanzione amministrativa di € 78,00. Nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti richiesti, l’agente accertatore procederà al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di P.G. INFORMA che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione. IL SINDACO Pier Paolo Borsari COMUNE DI NONANTOLA PROVINCIA DI MODENA ALLEGATO A – CATEGORIE EURO 1, 2, 3, 4 E DIRETTIVE COMUNITARIE DI RIFERIMENTO Dal 1991 la Comunità europea ha emanato una serie di Direttive per regolamentare le emissioni di inquinanti da parte dei veicoli. In base a queste direttive sono state individuate diverse categorie di appartenenza. Per capire a quale di queste categorie appartiene un veicolo è necessario controllare i riferimenti presenti nella carta di circolazione. Sulla carta di circolazione di vecchio tipo l'indicazione si trova in basso nel riquadro 2, su quella di nuovo tipo, formato A4, l'indicazione è riportata alla lettera V.9 del riquadro 2 ed è spesso integrata con una ulteriore specifica nel riquadro 3. CATEGORIE EURO EURO 1: indica le autovetture conformi alla Direttiva 91/441 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 93/59, in vigore dal 1° gennaio 1993. La normativa ha obbligato le case costruttrici ad adottare la marmitta catalitica e l'alimentazione ad iniezione. Tutte le auto immatricolate dopo il 1° gennaio 1993 sono almeno EURO 1. Attenzione: alcune automobili, seppur immatricolate prima di tale data rispettano comunque la normativa EURO 1, per cui si consiglia di controllare sempre il libretto di circolazione. Per i veicoli nuovi immatricolati prima del 1992, quando non è annotata sulla carta la dicitura "rispetta la direttiva CEE n. 91/441" si consiglia di prendere contatto con la Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) per ottenere i relativi chiarimenti. Comunque, se la carta di circolazione è interamente compilata a mano, secondo procedure in vigore fino al 1978, si tratta sicuramente di un veicolo "pre-EURO1". EURO 2: indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12 CEE o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 96/69/CE, in vigore dal 1° gennaio 1997. Attenzione: alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 1997 che rispettano l'EURO 2. EURO 3: indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69, in vigore dal 1° gennaio 2001. Attenzione: alcune auto potrebbero essere state immatricolate nel 2001 ma fabbricate nel 2000 e quindi prive di EURO 3; alcune case costruttrici, invece, hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 2001 che rispettano l'EURO 3. EURO 4: indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69B, in vigore dal 1° gennaio 2006. Tale normativa impone una ulteriore riduzione delle emissioni inquinanti. Attenzione: alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo, per cui ci sono veicoli immatricolati prima del 2006 che rispettano l'EURO 4. COMUNE DI NONANTOLA PROVINCIA DI MODENA DIRETTIVE COMUNITARIE DI RIFERIMENTO EURO 1 (immatricolati dopo il 31.12.1992) • 93/59 CEE con catalizzatore • 91/441 CEE • 91/542 CEE punto 6.2.1.A EURO 2 (immatricolati dopo il 1.1.1997) • 91.542 punto 6.2.1.B • 94/12 CEE • 96/1 CE • 96/44 CEE • 96/69 CE N.B. Per i ciclomotori • 98/77 CE la direttiva di riferimento é la: Nel libretto è possibile trovare anche le seguenti diciture: • 97/24/CE • • • • • • • • • • • • 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 96/36 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 95/56 - 96/37 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 95/56 - 96/37 96/38 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 95/56 - 96/36 96/37 - 96/38 92/97/CEE - 94/12 CEE - 93/116 CE 92/97/CEE - 94/12 CEE 96/20 CE - 96/44 CE 96/20 CE - 96/1 CE 96/20 CE - 94/12 CEE 92/97/CE - 96/69 CE 92/97/CE - 96/69 CE - 93/116 CE 96/20 CE - 91/542 EURO 3 (immatricolati dopo il 1.1.2001) • 98/69 CE • 98/77 CE rif 98/69 CE • 99/96 CE • 99/102 CE rif. 98/69 CE • 2001/1 CE rif 98/69 CE • 2001/27 CE • 2001/100 CE A • 2002/80 CE A • 2003/76 CE A EURO 4 (immatricolati dopo il 1.1.2006) • 98/69/CE B • 98/77/CE rif. 98/69/CE B • 1999/96 CE B • 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B • 2001/1/CE Rif. 98/69 CE B • 2001/1 CE B rif. 98/69 CE B • 2001/27 CE B • 2001/100 CE B • 2002/80 CE B • 2003/76 CE B Si precisa che l’autoveicolo rientra nella classe EURO 4 solo se la Direttiva di riferimento riporta la lettera B. Qualunque altra sigla indica il riferimento ad una normativa precedente (EURO1, EURO 2, EURO 3). COMUNE DI NONANTOLA PROVINCIA DI MODENA • • • • • • • • • • CEE PUNTO 6.2.1 -B 96/20 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE 93/116 CE 96/20 CE - 96/69 CE - 93/116 CE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/54 CE 93/116 CE 92/97/CEE - 94/12 CE - 95/54 CE 93/116 CE CE 96/20 - 93/116 96/69 - 95/56 1999/102/CE rif. 96/69/CE 98/77 CE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 94/12 96/36 - 96/38 96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE 95/56 CE COMUNE DI NONANTOLA PROVINCIA DI MODENA Allegato B AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E PER USO SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 54 DEL CODICE DELLA STRADA 1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a. furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f. telai con selle per il trasporto di coils; g. betoniere; h. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito; j. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; k. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; l. furgoni blindati per il trasporto valori; m. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione Direzione generale della M.C.T.C. - COMUNE DI NONANTOLA PROVINCIA DI MODENA 2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: a. trattrici stradali; b. autospazzatrici; c. autospazzaneve; d. autopompe; e. autoinnaffiatrici; f. autoveicoli attrezzi; g. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; h. autoveicoli gru; i. autoveicoli per il soccorso stradale; j. autoveicoli con pedana o cestello elevabile; k. autosgranatrici; l. autotrebbiatrici; m. autoambulanze; n. auto funebri; o. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; p. autoveicoli per disinfezioni; q. auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; r. autoveicoli per radio, televisione, cinema; s. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; t. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; u. autocappella; v. auto attrezzate per irrorare i campi; w. autosaldatrici; x. auto con installazioni telegrafiche; y. autoscavatrici; z. autoperforatrici; aa. autosega; bb. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; cc. autopompe per calcestruzzo; dd. autoveicoli per uso abitazione; ee. autoveicoli per uso ufficio; ff. autoveicoli per uso officina; gg. autoveicoli per uso negozio; hh. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; Altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione Direzione generale della M.C.T.C.