COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA
Ord. N. 76
del 02/11/2010
IL SINDACO
RICHIAMATI
• il DM 02/04/02 n.60 – recante “Recepimento della Dir.1999/30/CE del Consiglio del
22/04/99 concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo,
il biossido d’azoto, gli ossidi d’azoto, le particelle e il piombo, e della Dir.2000/69/CE
relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di
carbonio” – sono stabiliti, fra l’altro, ai sensi dell’art.4 D.Lgs. 04/08/99 n.351:
- i valori e le soglie d’allarme;
- il margine di tolleranza;
- il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;
• la Legge n.833 del 23/12/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
• il D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
• il D.Lgs. n.351 del 04/08/1999 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di
valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambientale;
• il D.M.n. 261 del 01.10.2002” Regolamento recante le direttive tecniche per la
valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente, i criteri per l’elaborazione del
piano e dei programmi di cui agli art. 8 e 9 del D.lgs 04 agosto 1999, n. 351”;
• il D.Lgs n. 155 del 13/08/2010 “ Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla
qualità dell’aria ambiente e per un’aria pulita in Europa”;
CONSIDERATO
• che il traffico stradale costituisce il principale fattore di pressione sull’ambiente
atmosferico negli agglomerati urbani;
• che per l’elaborazione dei piani e programmi di risanamento a tutela della qualità
dell’aria previsti dal D.Lgs. 351/99, è necessario valutare l’efficacia delle misure
intraprese o programmate con riferimento alle azioni di risanamento, in particolare
quelle relative alle emissioni da traffico nelle aree urbane;
• che per valutare l’efficacia delle misure previste è necessario basarsi su strumenti
conoscitivi e interpretativi adeguati;
RILEVATO:
• che in base agli studi sviluppati dalla Regione per la Gestione della Qualità dell’Aria è
stata definita, con DGR n. 804/01 “Linee di indirizzo per l’espletamento delle funzioni
degli Enti Locali in materia di inquinamento atmosferico” (Artt.121 e 122 L.R.n.3/99),
in applicazione dei criteri del D.Lgs. n.351/99, la “zonizzazione” del territorio regionale;
• che dai dati complessivi di emissione di benzene rilevati dall’ARPA risulta che il peso
preponderante è dovuto alle autovetture a benzina non catalizzate;
• che dai dati rilevati dall’ARPA si evidenzia che i veicoli non eco-diesel producono una
quantità maggiore di particolato fine;
COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA
VISTI:
• la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/07/1998 concernente il controllo dei
gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera b) del nuovo
Codice della Strada;
• l’Ordinanza Sindacale prot.19363/98 n.132 relativa al controllo obbligatorio dei gas di
scarico degli autoveicoli;
• l’Ordinanza Sindacale prot.7233/95 n.33 relativa al divieto di mantenere in moto il
motore durante le fasi di sosta o fermata non dipendenti dalla dinamica della
circolazione;
• il D.Lgs; n.267 del 18/08/2000;
• la Legge n.689 del 24/11/1981;
• vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 05.10.2007 con la quale il
Comune di Nonantola ha aderito al nuovo “l’accordo di programma sulla qualità
dell’aria per il periodo 2006/2009 ”
Visti i contenuti dell’Accordo di Programma sulla qualità dell’aria sottoscritto in data 05.10.10
dalla Regione Emilia-Romagna, dalle Province e dai Comuni superiori a 50.000 abitanti;
Richiamato in particolare l’art. 7 del succitato accordo, in cui, al fine di contenere il numero delle
giornate in cui viene superato il limite per il PM10 e per gli altri inquinanti normati, è prevista
l’attivazione di interventi di limitazione della circolazione per il periodo 01.11.2010 – 31.03.2011
da attuare con ordinanza emanata dai Sindaci dei comuni sottoscrittori/aderenti;
Visto il documento in allegato A, concernente le categorie EURO di appartenenza dei veicoli e le
relative Direttive comunitarie di riferimento;
Visto il documento in allegato B, contenente l’elenco dei veicoli per trasporti specifici e per uso
speciale indicati nella deroga VII;
Vista la planimetria in allegato C, riportante la delimitazione dell’area urbana ove si applicano le
limitazioni della circolazione dinamica dei veicoli di cui al presente atto;
ORDINA:
1) dal 03/11/2010 al 31/03/2011 dalle ore 08.30 alle ore 18.30 nelle giornate non festive di lunedì,
martedì. mercoledì, giovedì e venerdì il divieto di circolazione dinamica dei seguenti veicoli:
• dei veicoli a motore ad accensione comandata (veicoli alimentati a benzina) precedenti alla
direttiva EURO 1;
• dei veicoli a motore ad accensione spontanea (veicoli alimentati a gasolio o altrimenti
denominati “diesel”) precedenti alla direttiva EURO 2;
• veicoli diesel di tipo M2,M3,N1,N2,N3 EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e
successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive, non dotati di sistema di riduzione della
massa di articolato con marchi di omologazione e inquadrabili,ai fini dell’inquinamento da
massa di articolato,quali EURO 3 o categoria superiore;
COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA
•
dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi precedenti alla direttiva EURO 1;
2) dal 07.01.2011 al 31.03.2011 le limitazioni di cui al punto 1 sono estese anche a tutti gli altri
veicoli ad accensione spontanea EURO 2, qualora sprovvisti di filtro antiparticolato;
a) Le restrizioni alla circolazione di cui al punto 1 e 2 riguardano le seguenti vie e strade:
Via Mavora, per il tratto interno al Centro Abitato Nonantola
S.P.14 (Via Di Mezzo-Rimembranze-M.Redù), per il tratto interno al Centro Abitato
Nonantola
S.P.255(Via Prov.le Ovest-Veneto-Prov.le Est), per il tratto interno al Centro Abitato
Nonantola
area all’interno della Zona a Traffico Limitato,
Via Montegrappa;
Via del Lavatoio;
Via N. Bruni,
Via Borghi,
Via Rocchetta Sandri,
Via Montefiorino,
Via Marzabotto,
Via Malagoli,
Via Risorgimento,
Via Agnini,
Via Novella,
Via Fossa Signora,
Via S. Lorenzo,
Via Sauro,
Via Filzi,
Via C.Battisti,
Via XXV Aprile,
b) Sono esclusi dalle limitazioni di cui alla presente ordinanza, i seguenti veicoli:
• Veicoli a emissione nulla (veicoli elettrici), a GPL, a metano; autoveicoli omologati per
quattro o più posti a sedere con almeno 3 persone a bordo (pool-car), autoveicoli
omologati per due posti a sedere con 2 persone a bordo (pool e autoveicoli del servizio di
car sharing;
•
•
•
•
mezzi pubblici e taxi.
autoveicoli a noleggio con conducente
autoveicoli trasporto effetti postali
autoveicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F),
autoveicoli guidati da soggetti aventi difficoltà a deambulare comprovata da certificato
medico e autoveicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui al
D.P.R. 24/07/1996 N.503;
COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA
• veicoli medici e veterinari in visita urgente comprovata e muniti di apposito contrassegno
rilasciato dall’ordine professionale;
• autoveicoli per il trasporto persone per visite mediche, trattamenti sanitari e riabilitativi
programmati e/o continuativi attestati da certificato medico o prenotazione; autoveicoli
per il trasporto di persone ospitate presso centri delle strutture protette e residenze
sanitarie assistenziali muniti di certificazione rilasciata dalla struttura; veicoli di
assistenti domiciliari che prestano servizio presso strutture e/o organizzazioni pubbliche
o private con attestazione nominativa rilasciata dalla struttura e veicoli di familiari che
assistono parenti ammalati, muniti di certificazione attestante tale necessità rilasciata dal
medico curante;
• veicoli sacerdoti e ministri di culto qualsiasi confessione
• veicoli di cortei per matrimoni e cortei funebri e i veicoli di ditte di onoranze funebri
per lo svolgimento della propria attività;
• veicoli operatori e relative ditte interessati alla preparazione pasti destinati ad essere
consumati presso strutture di cura e/o assistenziali e pubbliche in genere
• veicoli lavoratori turnisti in possesso certificazione nominativa del datore lavoro, per il
solo tragitto casa lavoro e ritorno; veicoli di insegnanti che operano su più sedi
scolastiche nello stesso giorno, o che svolgono il proprio lavoro fuori dal territorio
comunale muniti di certificazione rilasciata dalla Direzione Didattica;
• veicoli adibiti a servizio dei Comuni, Province, Regioni, Stato e CD,a compiti di
sicurezza pubblica ,di soccorso, enti e servizi di controllo ambientale e sanitario;
• veicoli degli operatori dell’esercito, Polizia (P.S., C.C., P.M.) che si recano sul luogo di
lavoro;
• veicoli attrezzati per il pronto intervento, la manutenzione di impianti pubblici e privati, a
servizio delle imprese e dell’utenza civile (sono ricompresi in tale voce gli interventi su
impianti elettrici, idraulici, termici della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi
di accessibilità all’abitazione nonché il soccorso stradale) i ai lavori stradali e la
manutenzione del verde pubblico;
• veicoli di autoscuole munite di logo identificativo durante lo svolgimento delle
esercitazioni di guida (almeno 2 persone a bordo), veicoli diretti alla revisione muniti di
prenotazione e veicoli con “targa prova”;
• veicoli degli operatori dell’informazione (giornalisti, emittenti televisive e radiofoniche)
muniti di tesserino di riconoscimento;
• veicoli degli istituti di vigilanza privata (compresi i veicoli degli addetti che si recano sul
posto di lavoro muniti di tesserino riconoscimento;
• veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico, generi alimentari e
prodotti deperibili (es.latte, ortaggi, carni), veicoli che trasportano attrezzature e merci
per il rifornimento di ospedali, scuole e veicoli di ditte che svolgono attività di traslochi;
• veicoli degli ambulanti che si recano o di ritorno dai mercati e degli edicolanti e veicoli
adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;
• veicoli diretti o provenienti dagli alberghi muniti di prenotazione o ricevuta dell’albergo,
• veicoli dei volontari AVIS ( muniti di tesserino di riconoscimento e cartolina di
convocazione);
COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA
• veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate;
• veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, allo spazzamento delle strade e veicoli
adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all’Albo Nazionale delle imprese
esercenti servizio di smaltimento rifiuti; veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi
o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo e allo spurgo di pozzi neri o condotti
fognari;
• veicoli adibiti a compiti di sicurezza pubblica e di ordine pubblico, di soccorso e di enti
in servizio di controllo ambientale e igienico sanitario;
• veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP) dei quali risulti annotazione sulla carta di
circolazione;
• veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della
Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI.A.A.V.S., Storico Lancia,Italiano Fiat,
Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
• Veicoli diretti agli istituti scolastici per l’accompagnamento degli alunni muniti di
attestato di frequenza indicante, inoltre, l’orario di entrata e uscita limitatamente ai 30
minuti prima e dopo tale orario.
• Autoveicoli per trasporti specifici o autoveicoli per uso speciale così come definiti
dall’art. 54 del Codice della Strada.
Il divieto della circolazione riguarda,inoltre, tutti i veicoli che non hanno ottemperato alle
prescrizioni previste dall’ordinanza Sindacale n. 132/98 prot. 19363 relativa all’esecuzione dei
controlli obbligatori dei gas di scarico
Per consentire l’attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in
modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le
certificazioni indicati ai punti precedenti.
L’inosservanza del divieto di circolazione di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione
amministrativa mediante pagamento della somma di euro 78,00 prevista dagli artt.6 e 7 del D.Lgs.
30.04.92 n.285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.
La mancanza al seguito di uno dei documenti indicati nella presente ordinanza è soggetta alla
sanzione amministrativa di € 25,00.
L’uso di fotocopie o l ’uso improprio ( veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella
indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) è soggetto alla
sanzione amministrativa di € 78,00. Nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti richiesti,
l’agente accertatore procederà al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di
consentire la redazione dei conseguenti atti di P.G.
INFORMA
che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR territorialmente
competente entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.
IL SINDACO
Pier Paolo Borsari
COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA
ALLEGATO A – CATEGORIE EURO 1, 2, 3, 4 E DIRETTIVE COMUNITARIE DI
RIFERIMENTO
Dal 1991 la Comunità europea ha emanato una serie di Direttive per regolamentare le emissioni di
inquinanti da parte dei veicoli. In base a queste direttive sono state individuate diverse categorie di
appartenenza. Per capire a quale di queste categorie appartiene un veicolo è necessario
controllare i riferimenti presenti nella carta di circolazione. Sulla carta di circolazione di vecchio
tipo l'indicazione si trova in basso nel riquadro 2, su quella di nuovo tipo, formato A4, l'indicazione
è riportata alla lettera V.9 del riquadro 2 ed è spesso integrata con una ulteriore specifica nel
riquadro 3.
CATEGORIE EURO
EURO 1: indica le autovetture conformi alla Direttiva 91/441 o i "veicoli commerciali leggeri"
conformi alla direttiva 93/59, in vigore dal 1° gennaio 1993. La normativa ha obbligato le
case costruttrici ad adottare la marmitta catalitica e l'alimentazione ad iniezione. Tutte le
auto immatricolate dopo il 1° gennaio 1993 sono almeno EURO 1.
Attenzione: alcune automobili, seppur immatricolate prima di tale data rispettano
comunque la normativa EURO 1, per cui si consiglia di controllare sempre il libretto di
circolazione.
Per i veicoli nuovi immatricolati prima del 1992, quando non è annotata sulla carta la
dicitura "rispetta la direttiva CEE n. 91/441" si consiglia di prendere contatto con la
Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) per ottenere
i relativi chiarimenti.
Comunque, se la carta di circolazione è interamente compilata a mano, secondo
procedure in vigore fino al 1978, si tratta sicuramente di un veicolo "pre-EURO1".
EURO 2: indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12 CEE o i "veicoli commerciali leggeri"
conformi alla direttiva 96/69/CE, in vigore dal 1° gennaio 1997.
Attenzione: alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono dei veicoli
immatricolati prima del 1997 che rispettano l'EURO 2.
EURO 3: indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69, in vigore dal 1° gennaio 2001.
Attenzione: alcune auto potrebbero essere state immatricolate nel 2001 ma fabbricate nel
2000 e quindi prive di EURO 3; alcune case costruttrici, invece, hanno anticipato
l'obbligo per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 2001 che rispettano l'EURO 3.
EURO 4:
indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69B, in vigore dal 1° gennaio 2006.
Tale normativa impone una ulteriore riduzione delle emissioni inquinanti.
Attenzione: alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo, per cui ci sono veicoli
immatricolati prima del 2006 che rispettano l'EURO 4.
COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA
DIRETTIVE COMUNITARIE DI RIFERIMENTO
EURO 1
(immatricolati dopo il
31.12.1992)
• 93/59 CEE con
catalizzatore
• 91/441 CEE
• 91/542 CEE punto
6.2.1.A
EURO 2
(immatricolati dopo il
1.1.1997)
• 91.542 punto
6.2.1.B
• 94/12 CEE
• 96/1 CE
• 96/44 CEE
• 96/69 CE
N.B. Per i ciclomotori • 98/77 CE
la direttiva di
riferimento é la:
Nel libretto è possibile
trovare anche le
seguenti diciture:
• 97/24/CE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
96/20 - 95/54
93/116 - 96/69 96/36
96/20 - 95/54
93/116 - 96/69 95/56 - 96/37
96/20 - 95/54
93/116 - 96/69 95/56 - 96/37 96/38
96/20 - 95/54
93/116 - 96/69 95/56 - 96/36 96/37 - 96/38
92/97/CEE - 94/12
CEE - 93/116 CE
92/97/CEE - 94/12
CEE
96/20 CE - 96/44
CE
96/20 CE - 96/1 CE
96/20 CE - 94/12
CEE
92/97/CE - 96/69
CE
92/97/CE - 96/69
CE - 93/116 CE
96/20 CE - 91/542
EURO 3
(immatricolati dopo il
1.1.2001)
• 98/69 CE
• 98/77 CE rif 98/69
CE
• 99/96 CE
• 99/102 CE rif.
98/69 CE
• 2001/1 CE rif 98/69
CE
• 2001/27 CE
• 2001/100 CE A
• 2002/80 CE A
• 2003/76 CE A
EURO 4
(immatricolati dopo il
1.1.2006)
• 98/69/CE B
• 98/77/CE rif.
98/69/CE B
• 1999/96 CE B
• 1999/102 CE B rif.
98/69/CE B
• 2001/1/CE Rif.
98/69 CE B
• 2001/1 CE B rif.
98/69 CE B
• 2001/27 CE B
• 2001/100 CE B
• 2002/80 CE B
• 2003/76 CE B
Si precisa che
l’autoveicolo rientra
nella classe EURO 4
solo se la Direttiva di
riferimento riporta la
lettera B.
Qualunque altra sigla
indica il riferimento
ad una normativa
precedente (EURO1,
EURO 2, EURO 3).
COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CEE PUNTO 6.2.1
-B
96/20 CE - 94/12
CEE - 93/116 CE
96/20 CE - 95/54
CE - 94/12 CEE 93/116 CE
96/20 CE - 96/69
CE - 93/116 CE
96/20 CE - 96/69
CE - 95/54 CE 93/116 CE
92/97/CEE - 94/12
CE - 95/54 CE 93/116 CE
CE 96/20 - 93/116 96/69 - 95/56
1999/102/CE rif.
96/69/CE
98/77 CE
CE 96/20 - 95/54 93/116 - 94/12 96/36 - 96/38
96/20 CE - 95/54
CE - 96/69 CE 95/56 CE
COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA
Allegato B
AUTOVEICOLI
PER
TRASPORTI
SPECIFICI E PER USO SPECIALE DI
CUI ALL’ARTICOLO 54 DEL CODICE
DELLA STRADA
1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54,
comma 2, del Codice, autoveicoli dotati
di una delle seguenti carrozzerie
permanentemente installate:
a. furgone isotermico, o coibentato, con o
senza gruppo refrigerante, riconosciuto
idoneo per il trasporto di derrate in
regime di temperatura controllata;
b. carrozzeria idonea per il carico, la
compattazione, il trasporto e lo scarico
di rifiuti solidi urbani;
c. cisterne per il trasporto di liquidi o
liquami;
d. cisterna, o contenitore appositamente
attrezzato, per il trasporto di materiali
sfusi o pulvirulenti;
e. telai attrezzati con dispositivi di
ancoraggio per il trasporto di containers
o casse mobili di tipo unificato;
f. telai con selle per il trasporto di coils;
g. betoniere;
h. carrozzerie destinate al trasporto di
persone in particolari condizioni e
distinte da una particolare attrezzatura
idonea a tale scopo;
i. carrozzerie particolarmente attrezzate
per il trasporto di materie classificate
pericolose ai sensi dell'ADR o di
normative comunitarie in proposito;
j. carrozzerie speciali, a guide carrabili e
rampe di carico, idonee esclusivamente
al trasporto di veicoli;
k. carrozzerie, anche ad altezza variabile,
per il trasporto esclusivo di animali
vivi;
l. furgoni blindati per il trasporto valori;
m. altre carrozzerie riconosciute idonee
per i trasporti specifici dal ministero dei
Trasporti e della Navigazione
Direzione generale della M.C.T.C.
-
COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54,
comma 2, del Codice, per uso speciale i
seguenti autoveicoli:
a. trattrici stradali;
b. autospazzatrici;
c. autospazzaneve;
d. autopompe;
e. autoinnaffiatrici;
f. autoveicoli attrezzi;
g. autoveicoli scala ed autoveicoli per
riparazione linee elettriche;
h. autoveicoli gru;
i. autoveicoli per il soccorso stradale;
j. autoveicoli con pedana o cestello
elevabile;
k. autosgranatrici;
l. autotrebbiatrici;
m. autoambulanze;
n. auto funebri;
o. autofurgoni carrozzati per trasporto di
detenuti;
p. autoveicoli per disinfezioni;
q. auto pubblicitarie e per mostre
pubblicitarie purché provviste di
carrozzeria apposita che non consenta
altri usi e nelle quali le cose trasportate
non abbandonino mai il veicolo;
r. autoveicoli per radio, televisione,
cinema;
s. autoveicoli
adibiti
a
spettacoli
viaggianti;
t. autoveicoli attrezzati ad ambulatori
mobili;
u. autocappella;
v. auto attrezzate per irrorare i campi;
w. autosaldatrici;
x. auto con installazioni telegrafiche;
y. autoscavatrici;
z. autoperforatrici;
aa. autosega;
bb. autoveicoli attrezzati con gruppi
elettrogeni;
cc. autopompe per calcestruzzo;
dd. autoveicoli per uso abitazione;
ee. autoveicoli per uso ufficio;
ff. autoveicoli per uso officina;
gg. autoveicoli per uso negozio;
hh. autoveicoli attrezzati a laboratori
mobili o con apparecchiature mobili di
rilevamento;
Altri autoveicoli dotati di attrezzature
riconosciute idonee per l'uso speciale dal
ministero dei Trasporti e della Navigazione Direzione generale della M.C.T.C.
Scarica

N. 76 del 02/11/2010 - Arpae Emilia