GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA
Delib. n.
OGGETTO:
506
- 18.5.2009
N. 24362
P.G.
Area Gestione del territorio - Settore Sportello
dell’edilizia. Protocollo di intesa fra il Comune
di Brescia, le Associazioni imprenditoriali riconosciute e le Associazioni tecniche di settore
per l’attività di manutenzione degli impianti
termici privati.
La Giunta Comunale
Premesso:
−
che il D.P.R. n. 412/93, Regolamento recante norme per
la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini
del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell’art. 4 della Legge 10/91, prevede all’art. 11,
comma 4 (così come modificato dall’art. 8 del DPR n.
551/99), l’obbligo di affidare dette operazioni di manutenzione a persone fisiche o giuridiche in possesso
di specifici requisiti di cui al D.M. n. 37/2008 (ex
legge 5 marzo 1990, n. 46);
−
che il DPR 551/99 all’art. 8 comma 4-bis prevede, per
gli impianti con potenza nominale inferiore ai 35 kw,
che il rapporto di controllo debba essere redatto e
sottoscritto dal Manutentore secondo l’Allegato H al
predetto decreto, modificato in Allegato G dal D.L.vo
n. 192/05 e s.m.i.;
−
che il medesimo DPR 551/99 prevede, per gli impianti
con potenzialità inferiore ai 35 kw, la possibilità di
dichiarare l’avvenuta manutenzione mediante “autocertificazione”;
−
che la validità della “dichiarazione di avvenuta manutenzione” decorre dalla data di redazione del Rapporto
di Controllo Tecnico (allegato G);
−
che la validità della “dichiarazione di avvenuta manutenzione è di due anni”;
−
che, come stabilito dalla Regione Lombardia nella
D.G.R. n. VIII/8355 del 5.11.2008, si intende come
“stagione termica” il periodo di riferimento per la validità della “dichiarazione di avvenuta manutenzione”;
−
che la data di inizio della stagione termica è l’1 agosto di ogni anno e la chiusura è fissata al 31 luglio
dell’anno successivo;
−
che gli impianti di nuova installazione sono da considerarsi “dichiarati” per le due stagioni termiche successive alla data della prima accensione, previo invio
della scheda identificativa, corredata dal rapporto di
controllo tecnico attestante la prova di combustione
all’attivazione
dell’impianto
da
parte
dell’installatore;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.
1265/53226 P.G. del 5.12.2007 di determinazione dei contributi a carico degli utenti per la “dichiarazione di avvenuta manutenzione” per gli impianti termici;
Precisato che l’avvenuta manutenzione degli impianti termici viene attestata mediante un “bollino” il cui
rilascio, per la funzionalità delle operazioni, è opportuno
che avvenga ad opera del manutentore stesso;
Ritenuto:
−
che per tali manutenzioni sia necessario instaurare un
rapporto di collaborazione, mediante la conclusione di
un protocollo di intesa, con i Manutentori degli impianti termici anche attraverso le Associazioni di Categoria e le Associazioni tecniche di settore, che potranno
contribuire
al
miglior
perseguimento
di
un’univoca interpretazione normativa e procedurale in
materia nonché uniformare le modalità e l’aspetto qualitativo delle attività di manutenzione svolte;
−
che la conclusione di un protocollo di intesa favorisca
la collaborazione fra il Comune di Brescia, le Associazioni di Categoria e i Manutentori per un’adeguata manutenzione degli impianti termici finalizzata al risparmio energetico nonché ad una maggiore sicurezza degli stessi a tutela della cittadinanza;
−
di individuare, mediante lo stesso protocollo di intesa, le tariffe massime applicabili da parte dei manutentori;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 7.5.2009 dal Responsabile del
Settore Sportello dell’Edilizia e dato atto che il presente
provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.
267/2000;
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Con i voti favorevoli di tutti i presenti;
d e l i b e r a
a)
di approvare il protocollo di intesa di cui in premessa, nel testo allegato al presente provvedimento;
b)
di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
c)
di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo
consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri
presso la Segreteria generale.
el*
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL
COMUNE DI BRESCIA IN DATA 18.5.2009
N. 506/24362 P.G.
COMUNE DI BRESCIA
SETTORE SPORTELLO DELL’EDILIZIA
Protocollo di intesa fra il Comune di Brescia e le Associazioni imprenditoriali riconosciute, le Associazioni tecniche di settore, per l’attività di manutenzione degli
impianti termici sul territorio di competenza (comuni con più di 40.000 abitanti).
Premesso che:
il D.P.R. n. 412/93, regolamento recante norme per la progettazione,
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4 della Legge
10/91, prevede all’art. 11, comma 4 (così come modificato dall’art. 8 del DPR n.
551/99), l’obbligo di affidare dette operazioni di manutenzione a persone fisiche o
giuridiche in possesso di specifici requisiti di cui al D.M. n. 37/2008 (ex legge 5
marzo 1990, n. 46);
-
il DPR 551/99 all’art. 8 comma 4-bis prevede, per gli impianti con potenza nominale inferiore ai 35 kw, che il rapporto di controllo debba essere redatto e sottoscritto dal Manutentore secondo l’Allegato H al predetto decreto, modificato in
Allegato G dal D.L.vo n. 192/05 e s.m.i.;
-
il DPR 551/99 medesimo prevede per gli impianti con potenzialità inferiore ai 35
kw la possibilità di dichiarare l’avvenuta manutenzione mediante “autocertificazione”;
-
la validità della “dichiarazione di avvenuta manutenzione” decorre dalla data di
redazione del Rapporto di Controllo Tecnico (allegato G);
-
la validità della “dichiarazione di avvenuta manutenzione è di due anni”;
-
come stabilito dalla Regione Lombardia nella D.G.R. n. VIII/8355 del
05.11.2008, si intende come “stagione termica” il periodo di riferimento per la validità della “dichiarazione di avvenuta manutenzione”; per convenzione si stabilisce che la data di inizio è il 1 agosto di ogni anno e la chiusura è fissata al 31 luglio dell’anno successivo, precisando che detta definizione non va a modificare il
periodo di riscaldamento annuale;
-
gli impianti di nuova installazione sono da considerarsi “dichiarati” per le due
stagioni termiche successive alla data della prima accensione, previo invio della
scheda identificativa, corredata dal rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione all’attivazione dell’impianto da parte dell’installatore.
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale PG 53226 n.1265 del 5.12.2007 di
determinazione dei contributi a carico degli utenti per la “dichiarazione di avvenuta manutenzione” per gli impianti termici.
Precisato che l’avvenuta manutenzione viene attestata mediante un bollino il cui rilascio, per la funzionalità delle operazioni, è opportuno che avvenga ad opera del manutentore stesso.
Ritenuto pertanto che per tali manutenzioni sia necessario instaurare un rapporto di collaborazione con i Manutentori degli impianti termici anche attraverso le Associazioni di
Categoria e le Associazioni tecniche di settore che potranno contribuire al miglior perseguimento di un’univoca interpretazione normativa e procedurale in materia nonché
uniformare le modalità e l’aspetto qualitativo delle attività di manutenzione svolte.
Considerato che il presente protocollo di intesa favorisce la collaborazione fra il Comune di Brescia, le Associazioni di Categoria e i Manutentori per un’adeguata manutenzione degli impianti termici finalizzata al risparmio energetico nonché ad una maggiore sicurezza degli stessi a tutela della cittadinanza.
TUTTO CIO’ PREMESSO
TRA
Il Comune di Brescia (di seguito denominato semplicemente Comune), qui rappresentato dall’Arch. Franco Claretti, in qualità di Responsabile del Settore Sportello
dell’Edilizia, qui agente per conto e nell’interesse del medesimo
E
Le Associazioni Imprenditoriali riconosciute di seguito indicate:
−
−
−
−
−
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI, con sede in Brescia – Via Cefalonia, 66
CONFARTIGIANATO UNIONE PROVINCIALE DI BRESCIA, con sede in
Brescia – Via Orzinuovi, 28;
C.N.A. CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO, con sede in
Brescia – Via Orzinuovi, 3;
ASSOPADANA, con sede a Brescia – Via Lecco, 5;
APINDUSTRIA associazione per l’impresa di Brescia, con sede in Brescia –
Via Lippi, 30.
Le Associazioni Tecniche di settore di seguito indicate:
−
ASSOCIAZIONE BRESCIANA INSTALLATORI, con sede in Brescia – Via
Cuzzetti, 15;
−
ASSOCIAZIONE BRESCIANA CALDAISTI, con sede in Brescia – Via Vannucci, 24;
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
Art. 2 – (Finalità)
Il presente Protocollo di Intesa ha l’obiettivo principale di favorire la collaborazione tra
il Comune di Brescia e le Ditte autorizzate, sia singole che associate, per la manutenzione degli impianti di riscaldamento, come previsto e stabilito dalla D.G.R. n. VIII/8355
del 05.11.2008, attraverso la dichiarazione di avvenuta manutenzione validata con
l’etichetta denominata “Bollino azzurro”.
I MANUTENTORI non aderenti ad Associazioni dovranno sottoscrivere successivamente il presente protocollo d’intesa per adesione secondo modulo di adesione di cui
all’All. E.
Art. 3 – (Competenze ed obblighi del Comune)
Il Comune predisporrà apposite etichette denominate “Bollino azzurro”, da apporre sul
rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore, in modo tale da validare lo stesso
come “dichiarazione di avvenuta manutenzione”.
Il numero di etichette da apporre dovrà essere commisurato all’importo stabilito (multipli di Euro 6,50) per la classe di potenza dell’impianto con deliberazione di Giunta Comunale n. 1265/53226 P.G. del 5.12.2007 di determinazione dei contributi a carico degli
utenti per la “dichiarazione di avvenuta manutenzione”
Le etichette autoadesive denominate “Bollino azzurro”, fornite dal Comune alle Associazioni aderenti al presente protocollo di intesa, saranno pagate dalle stesse secondo le
modalità definite ai successivi Art. 4 e 5.
A fronte del pagamento il Comune emetterà nota di addebito.
Le etichette autoadesive denominate “Bollino azzurro” fornite dalle Associazioni ai singoli manutentori aderenti al presente protocollo di intesa, saranno pagate dagli stessi secondo le modalità definite al successivo Art. 4 comma 2.
L’etichetta autoadesiva (Bollino azzurro) è composta da n. 3 (tre) matrici separabili con
lo stesso numero identificativo; le matrici devono essere poste dal manutentore:
sulla copia del rapporto di controllo tecnico che rimane all’utente, da conservare
con il libretto di impianto;
-
sulla copia che verrà poi trasmessa in via telematica al C.U.R.I.T. (Catasto Unico
Regionale Impianti Termici), anche attraverso i C.A.I.T. (Centri di Assistenza
Impianti Termici) ;
sulla copia che rimane al Manutentore.
Il Comune si impegna a fornire, rendere pubblico e costantemente aggiornato con cadenza almeno semestrale l’elenco dei Manutentori che hanno sottoscritto il presente
protocollo di intesa.
La pubblicazione dell’elenco avverrà principalmente attraverso l’uso di strumenti informatici e comunque sulla pagina Web comunale appositamente predisposta.
Il Comune si impegna a favorire, suo tramite, un costante interscambio di informazioni
tra gli Ispettori comunali, le Associazioni ed i singoli Manutentori firmatari del presente
protocollo d’intesa mediante incontri definiti fra le parti.
Il Comune riconoscerà alle Associazioni firmatarie del presente protocollo, a compenso
delle attività di distribuzione dei “Bollini azzurri” uno sconto di € 0,05 per bollino venduto. Tale riconoscimento avverrà all’atto dell’acquisto dei bollini per i quali le Associazioni pagheranno al Comune € 6,45 anziché € 6,50 cadauno.
Art. 4 – (Obblighi del Manutentore)
1. I Manutentori che aderiranno per mezzo delle Associazioni di categoria dovranno,
presso le stesse:
a.
sottoscrivere la richiesta di adesione al presente protocollo d’intesa, redatta secondo il modello riportato all’Allegato A;
b.
ritirare i “Bollini azzurri” per la validazione della dichiarazione di avvenuta manutenzione presso le sedi delle Associazioni, secondo le modalità definite dalle
stesse;
c.
compilare e sottoscrivere il Rapporto di Controllo Tecnico secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. VIII/8355 del 05.11.2008; il Manutentore informa il cliente
dell’obbligo della validazione del rapporto di controllo tecnico come dichiarazione di avvenuta manutenzione con il “Bollino azzurro” di cui sopra, il cui costo
verrà rimborsato dall’utente al Manutentore in misura di € 6,50 cad.(Euro sei/50);
d.
consegnare le dichiarazioni di avvenuta manutenzione per l’inserimento in via telematica, sottoscritte e timbrate dal Manutentore e controfirmate dall’utente, secondo le modalità che verranno concordate con l’Associazione e con le cadenze
stabilite dalla D.G.R. n. VIII/8355 del 05.11.2008;
Si precisa che il Comune di Brescia rilascia alle Associazioni i “Bollini azzurri” in conto vendita ossia senza richiedere pagamento preventivo.
2. Il Manutentore che aderisce autonomamente al presente Protocollo dovrà:
a)
Sottoscrivere, mediante adesione successiva, il presente protocollo d’intesa
secondo modulo di adesione di cui all’All. E;
b)
ritirare i Bollini azzurri per la validazione della dichiarazione di avvenuta manutenzione presso la sede delle Associazioni, presentando la ricevuta attestan-
c)
d)
e)
te l’avvenuto pagamento di € 6,50 (Euro sei/50) per ogni bollino azzurro, tramite bonifico bancario c/c 58915 intestato al Comune di Brescia – Servizio
Tesoreria, riportando come causale “pagamento Bollini Azzurri Impianti termici – cap. Servizi conto terzi 605000 ”;
compilare e sottoscrivere il Rapporto di Controllo Tecnico secondo quanto
previsto dalla DGR n. VIII/8355 del 05.11.2008; il Manutentore si impegna
alla validazione del Rapporto di Controllo Tecnico come dichiarazione di avvenuta manutenzione con il “Bollino azzurro” di cui sopra, il cui costo di €
6,50 cad. (Euro sei/50) verrà rimborsato dall’utente al Manutentore;
inserire nel Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, le informazioni
contenute nelle dichiarazioni di avvenuta manutenzione, entro i termini e le
modalità disposte dall’art. 10 della DGR n. VIII/8355 del 05.11.2008.
consegnare al Comune i “Rapporti di controllo tecnico” e le “schede identificative dell’impianto”, inseriti nel C.U.R.I.T., allegando la distinta di consegna
emessa dal C.U.R.I.T. una volta registrati i dati.
3. I Bollini azzurri non utilizzati non sono rimborsabili, ma dovranno essere sostituiti con bollini di nuova emissione.
Le Associazioni potranno ritirare presso il Comune un numero di bollini non superiore a
2.000 per volta.
I Manutentori singoli potranno ritirare presso le Associazioni un numero di bollini non
superiore a 50 per volta.
I Manutentori che aderiranno autonomamente al presente protocollo di intesa, manterranno contatti costanti con il Comune, al fine di garantire il corretto andamento delle attività oggetto dell’intesa; a tale proposito verranno condotte verifiche, anche a campione, sui requisiti dei soggetti sopra citati inclusi negli appositi elenchi.
Art. 5 – (Obblighi delle Associazioni di Categoria)
Le Associazioni si impegnano a:
fornire mensilmente i nuovi nominativi di tutte le Ditte associate da inserire
nell’elenco comunale dei Manutentori abilitati al rilascio del “Bollino azzurro”.
L’elenco aggiornato dei manutentori verrà pubblicato sul sito del Comune, in
formato excel;le Ditte non associate che sottoscriveranno autonomamente il protocollo di intesa dovranno ritirare i Bollini azzurri presso le associazioni di categoria senza obbligo d’iscrizione alle stesse;
ritirare presso il competente ufficio del Comune i “Bollini azzurri”, presentando
richiesta di cui all’Allegato B;
inviare al Comune entro 60gg. l’elenco dei bollini venduti ai Manutentori seguendo lo schema previsto dalla tabella di cui all’Allegato C;
effettuare il versamento degli importi corrispondenti ai bollini venduti al Comune
entro 60 gg. tramite bonifico bancario c/c 58915 intestato al Comune di Brescia –
Servizio Tesoreria, riportando come causale “pagamento Bollini Azzurri Impianti
termici – cap. Servizi conto terzi 605000 ”;
-
inserire nel Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, le informazioni contenute nelle dichiarazioni di avvenuta manutenzione, entro i termini e le modalità
disposte dall’art. 10 della D.G.R. n. VIII/8355 del 05.11.2008.
Nell’ambito del protocollo di intesa, le Associazioni manterranno contatti costanti con il
Servizio competente del Comune, nominando propri responsabili, al fine di garantire il
corretto andamento delle attività oggetto dell’intesa; a tale proposito, verranno condotte
verifiche, anche a campione, sui requisiti dei soggetti inclusi negli elenchi di cui all’art.
3.
Art. 6 – (Manutenzione impianti - Tariffe applicabili)
Allo scopo di calmierare i prezzi relativi alla manutenzione degli impianti individuali, le
tariffe massime applicabili sono quelle di cui all’Allegato D del presente protocollo; i
Manutentori aderenti si impegnano al rispetto delle stesse, salvo che non siano stati assunti accordi diversi fra il Manutentore ed il cliente.
Art. 7 – (Schede identificative – Tariffe applicabili)
La compilazione e la registrazione delle schede identificative degli impianti termici,
conformi agli allegati E1, E2, E3, E4 della DGR 5117/2007, dovranno essere effettuate
dai tecnici incaricati senza richiesta di alcun compenso aggiuntivo.
Art. 8 – (Durata)
La presente intesa ha durata quadriennale dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, con provvedimento da adottarsi nelle forme di legge, tre mesi prima della preindicata scadenza.
Art. 9 – (Facoltà di recesso)
Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo nei confronti del soggetto firmatario che non adempia agli obblighi sottoscritti.
Art. 10 – (spese)
Le spese relative al presente protocollo sono carico del Comune.
Il presente protocollo disciplina l’esercizio di attività istituzionale prevista dalla vigente
normativa regionale e pertanto non costituisce svolgimento di attività d’impresa o avente natura commerciale.
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ad imposta fissa ai sensi D.P.R.
131/1986.
Allegati:
Sono allegati al presente protocollo e ne costituiscono parte integrante:
A. modulo di adesione al Protocollo d’Intesa tramite associazioni;
B. modulo di richiesta “Bollini azzurri” per Associazioni;
C. rendicontazione distribuzione “Bollini azzurri” per Associazioni;
D. tariffe massime - proposta di contratto tipo di manutenzione;
E. modulo di adesione al Protocollo d’Intesa come manutentore singolo
Brescia lì,
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA
(TIMBRO E FIRMA)
__________________________
IL COMUNE DI BRESCIA
(Arch. Franco Claretti)
_____________________________
ALLEGATO A - Protocollo d’intesa 2009-2013
Dichiarazione di adesione tramite associazione di categoria
AL COMUNE DI BRESCIA
Settore Sportello dell’Edilizia
Via Marconi, 12
25128 Brescia
Oggetto: Dichiarazione di adesione al "Protocollo di intesa fra il Comune di Brescia e
le Associazioni imprenditoriali riconosciute, con il supporto delle associazioni tecniche di settore per l'attività di manutenzione degli impianti termici
sul territorio di competenza (comuni con più di 40.000 abitanti)." adottato ai
sensi della Delibera di Giunta Comunale……………………
L'impresa (denominazione/ragione sociale) ______________________________
_______________________________
Numero d'iscrizione ___________ del registro C.C.l.A.A. di ___________________
con
sede
legale
in
_____________________________________
_________________________________
via____________________________________________________________n.______
telefono ______________________________ cellulare ________________________
fax___________________________ e-mail_________________________________
DICHIARA
di essere impresa abilitata ai sensi dell'art. 3, per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2,
lettera c) e lettera e), del D.M. n. 37/2008 ex legge 46/90;
di aver preso visione e di accettare in ogni sua parte il protocollo in oggetto ed i suoi
allegati;
di impegnarsi al corretto assolvimento delle procedure stabilite riguardo alle attività
di manutenzione degli impianti termici, ai sensi del D. L.vo 192/2005 così come
modificato e integrato dal D.L.vo 311/2006 e dalla D.G.R. n. VIII/ 8355 del
5.11.2008;
di rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 37/2008 al
termine dell'installazione;
di rilevare i parametri di combustione all'atto della prima messa in servizio di un
nuovo impianto termico, compilare il libretto di impianto inviando la scheda identifìcativa dell'impianto, secondo le modalità indicate dalla D.G.R n. VIII/ 8355 del
5.11.2008, e provvedere alla compilazione del rapporto di controllo tecnico - allegato G/F.
di applicare il bollino per la validazione della dichiarazione di avvenuta manutenzione dell'impianto termico, acquistandolo presso le Associazioni di categoria aderenti al protocollo d'intesa;
inviare alla la comunicazione della nomina, revoca e dimissioni se assume o cessa
l'incarico di "Terzo Responsabile" dell'impianto secondo quanto previsto dall'art 11,
comma 6, del D.P.R. 412/93 cosi come modificato ed integrato dal D.P.R. 551/99 e
dalla D.G.R. n. VIII/ 8355 del 05.11.2008.
Si allega: copia della visura camerale aggiornata e non anteriore a sei mesi; nel caso in
cui la stessa abbia una data antecedente i sei mesi, il Titolare dell’Impresa
dovrà apporre la dicitura “alla data odierna NULLA È VARIATO” con data,
timbro e firma.
Brescia, __________________________
Timbro dell'Impresa e firma del Legale rappresentante:
ALLEGATO B - PROTOCOLLO D'INTESA 2009- 2013
Modulo richiesta bollini Azzurri da parte di Associazioni
Spett.le
Amministrazione Comunale
Settore Sportello dell’Edilizia
Ufficio Verifiche Impianti Termici
Via Marconi 12
25100 BRESCIA
Il sottoscritto ________________________________________________delegato dalla
Associazione ___________________________________________________________
presso il Comune di __________________________ in Via _____________________
n° ____ tel. __________________ E- mail __________________________________
fax _________________________
RICHIEDE e RITIRA
Per la CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI 2009-2013
n°………………….(max 2000) Bollini azzurri dal n…………….. al n……………….
Cordiali saluti.
Timbro e firma in originale leggibile
ALLEGATO C - PROTOCOLLO D'INTESA 2009-2013
Rendicontazione distribuzione bollini azzurri da parte dell’Associazione………..
Associazione di Categoria:
N° Bollini venduti: Periodo:
Nominativo
TORE
MANUTENTotale
Dal n°
Al n°
»
Data
_____________________
ALLEGATO D – PROTOCOLLO D’INTESA 2009/2013
Tariffe massime – Contratto tipo
Tariffe massime da applicare per manutenzioni biennali o singole chiamate programmate
effettuate ai sensi del Protocollo di intesa con il Comune di Brescia per impianti termici
con potenza nominale inferiore ai 35 kW.
Stagioni termiche 01/08/2009-31/07/2013
Le presenti tariffe massime si applicano per le operazioni di manutenzione ordinaria degli impianti termici inferiori ai 35 Kw, funzionanti con caldaie di tipo B o di tipo C (a camera aperta e
camera stagna), programmate o su chiamata del cliente, nonché per effettuare la singola prova
di combustione. Dette tariffe non sono vincolanti per le parti se le stesse hanno già assunto diversi accordi determinati anche da servizi aggiuntivi previsti, di norma, dalla casa costruttrice
della caldaia. In assenza di un contratto definito dalla casa costruttrice è possibile utilizzare il
contratto tipo sotto riportato.
La spesa complessiva per la manutenzione biennale degli impianti termici a combustibile gassoso sopra descritti non potrà superare € 200 + IVA. L’importo comprende due visite annuali di
manutenzione (A) e un intervento di verifica della combustione (B) con verifica del tiraggio,
salvo diversi accordi presi dal manutentore con il cliente. Per gli impianti che utilizzano caldaie
con bruciatore soffiato (gasolio – gas) le tariffe potranno avere un incremento massimo del 10%
rispetto a quanto indicato.
Si definisce altresì che per eseguire le operazioni di visita per la manutenzione ordinaria
dell’impianto termico e di verifica della combustione sia necessario un tempo minimo di 60-70
minuti (per la sola manutenzione 40 minuti), oltre alla tempistica dedicata alla compilazione
documentale.
A – VISITA ANNUALE DI MANUTENZIONE
B – VERIFICA DELLA COMBUSTIONE *
€ 70 + IVA
€ 60 + IVA
Nota: dalle tariffe di cui sopra è escluso il costo della validazione tramite etichetta (bollino azzurro) dell’avvenuta manutenzione spettante al Comune di Brescia e la quota spettante
alla Regione Lombardia.
* la verifica del rendimento di combustione per caldaie a combustibile liquido o solido deve essere effettuata una volta l’anno, secondo DGR 6303
Allegato D.1.
CONTRATTO-TIPO DI MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTI TERMICI CON
POTENZA NOMINALE INFERIORE A 35 kW
Art. 1 - LE PARTI - CONDIZIONI PARTICOLARI
II presente contratto è stipulato tra la ditta:
Attestato di qualifica C.P.A. o registro C.C.I.A.A. ......................................................................
con sede in: ................................................ Via :..........................................................................
n. ........
Telefono ........................... Fax. .............................. Partita I.V.A. ..............................................
E_mail:..........................................................................................................................................
e
l'Utente
(Cognome
e
Nome/Ragione
Sociale)
...................................
...................................................................
residente/domiciliato:...........................................Via......................................................n......
Telefono
..............................................
Fax.
...........................
Codice
Fiscale
.......................................................
E_mail ....................................................................................................................................
quale proprietario e/o utente dell'impianto termico di cui fa parte l'apparecchio cosi individuato:
Tipo
apparecchio:
............................................................
n.
di
serie:
.....................................................................
installato nell'impianto termico situato in: ...................................................................................
Via: ............................................................................................................................................
La ditta estende il proprio servizio di manutenzione anche ai seguenti apparecchi, non considerati parte dell'impianto termico ai sensi del D.P.R. n° 412/93 come modificato dal D.P.R.
551/99:
Tipo apparecchio:
Tipo apparecchio:
Tipo apparecchio:
Tipo apparecchio:
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
n. di serie: .....................................
n. di serie: .....................................
n. di serie: .....................................
n. di serie: .....................................
OPERAZIONI PREVISTE:
n. 2 manutenzioni (1 all'anno), con compilazione del Libretto d'impianto e del modello G; n. 1
verifica della combustione della caldaia, da effettuarsi una volta ogni due anni durante le operazioni di manutenzione, con compilazione del Libretto di impianto e del modello G.
DURATA DEL CONTRATTO: anni due (rinnovabili), dal .............................. al
..............................................
CORRISPETTIVO: €..................................
Art. 2 - OGGETTO DELLE PRESTAZIONI
Oggetto del Contratto è la manutenzione dell'impianto termico e degli apparecchi specificatamente individuati all'art. 1, secondo le disposizioni del D.P.R. n° 412/93 come modificato dal
D.P.R. 551/99, le vigenti norme UNI CEI e le disposizioni del Costruttore.
L'impianto termico considerato è quello definito dall’art. 4 lettera k) della D.G.R. n. VIII/8533
del 05.11.2008, e cioè un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli
ambienti di una o più unità immobiliari, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici
sanitari (o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi), comprendenti,
ove esistenti, i sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo.
Sono compresi gli impianti unifamiliari di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti
termici, apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldaacqua unifamiliari; più
apparecchi destinati a riscaldare una unica unità immobiliare, anche se composti da singole apparecchiature quali, ad esempio, radiatori individuali o stufe; sono considerati impianti termici
se la loro potenza complessiva è uguale o maggiore a 15 kW purchè la potenza singola di ogni
apparecchio sia maggiore di 4 kW. Più generatori di calore asserviti ad un unico sistema di distribuzione e/o utilizzazione del calore prodotto a servizio di un unico edificio sono da considerarsi come unico impianto termico.
Gli interventi di manutenzione oggetto del contratto devono essere eseguiti conformemente a
quanto previsto dall'art. 11, comma 4) del D.P.R 412/93 come modificato dal D.P.R. 551/99 e
comunque devono prevedere:
A) Interventi di manutenzione ordinaria (durata minima dell’intervento 40 minuti):
verifica delle caratteristiche dell'impianto esistente per conformità alle norme UNI CIG;
controllo delle caratteristiche di ventilazione del locale (UNI-CIG 7129-2001);
controllo dei dispositivi di sicurezza relativi al gas;
controllo della funzionalità dell'apparecchio con segnalazione dei componenti eventualmente non funzionanti e procedendo alla loro sostituzione in caso di comprovata
necessità (il costo dell'operazione di sostituzione non è compreso nella verifica annuale);
controllo della regolarità dell'accensione e del funzionamento;
pulizia del bruciatore principale e del bruciatore pilota, regolazione della portata termica;
controllo e pulizia dello scambiatore di calore lato fumi;
controllo dell'evacuazione fumi con verifica del tiraggio secondo la norma UNI – CIG
10845/2000 Appendice B;
controllo dei dispositivi di sicurezza relativi all'acqua;
controllo dell'efficienza dello scambiatore relativo all'acqua, se esistente (l'eventuale
pulizia è esclusa dal presente contratto);
controllo e taratura del bruciatore principale;
controllo degli eventuali raccordi flessibili di collegamento degli apparecchi a gas all'impianto interno, verifìcandone il buono stato, segnalandone la pericolosità ed eventualmente procedendo alla loro sostituzione in caso di comprovata necessità (il costo
dell'operazione di sostituzione non è compreso nella verifica annuale).
B) Prova di combustione (durata minima dell’intervento 25 minuti) :
temperatura fumi;
temperatura ambiente;
O2 (%);
CO2 (%);
indice di Bacharach (quando richiesto);
CO (ppm);
perdita calore sensibile (%);
rendimento di combustione a potenzialità nominale (%);
verifica del tiraggio (Pa) (per caldaie di tipo B)
stato delle coibentazioni;
funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo.
Interventi e servizi non compresi:
materiali, pezzi di ricambio, nonché eventuali riparazioni resesi necessarie e/o commissionate;
trattamento e smaltimento di eventuali rifiuti derivanti dall'intervento di manutenzione
e/o riparazione (fuliggine, acidi, ecc.);
onere da corrispondere all’'Ente competente al controllo per la presentazione della validazione dell’avvenuta manutenzione (bollino ……………………);
tutto quanto non espressamente previsto nei punti A) e B).
Il "Rapporto di Controllo Tecnico" sarà redatto secondo il modello G di cui alla D.G.R. n.
VIII/6303 del 21.12.2007.
Gli interventi eseguiti sono attestati da copia dell'allegato Rapporto di Controllo Tecnico, sottoscritto dal manutentore e dall'utente dell'impianto ad ogni intervento; copia del documento
sarà consegnata all'utente e costituirà documentazione ad integrazione del Libretto di Impianto.
ART. 3 - RESPONSABILITÀ DEL MANUTENTORE
II Manutentore si assume la responsabilità per le prestazioni eseguite, in relazione a quanto
previsto dal D.P.R 412/93 come modificato dal D.P.R. 551/99 e specificato nella D.G.R. n.
VIII/8533 del 05/11/08, impegnandosi a sottoscrivere ed aggiornare il Libretto di impianto, per
le parti di competenza del responsabile della manutenzione.
Sono escluse dal presente contratto le responsabilità relative alla gestione e conduzione di impianti termici unifamiliari.
Il Manutentore assume la responsabilità degli interventi tecnici all'impianto termico effettuati
da proprio personale.
Ogni intervento tecnico o di manutenzione sull'impianto termico, disposto dall'utente senza autorizzazione esplicita del Manutentore, verrà considerato estraneo all'ambito di applicazione
del presente contratto e comporterà la responsabilità del committente e dei suoi affìdatari. È
esclusa ogni responsabilità del Manutentore per le conseguenze di interventi tecnici o di manutenzione sull'impianto, effettuati senza la sua autorizzazione esplicita.
Il Manutentore garantisce il risultato di qualità e sicurezza delle proprie prestazioni, limitatamente a quanto dichiarato al momento della compilazione del Rapporto di manutenzione.
Nel caso fosse necessario sostituire alcune parti dell'impianto in seguito al loro guasto, il Manutentore si impegna ad utilizzare solo parti di ricambio originali o assolutamente equivalenti.
Art. 4 - QUALIFICAZIONE DEL MANUTENTORE
II Manutentore dichiara di essere in possesso della qualificazione richiesta dal D.P.R 412/93
come modificato dal D.P.R. 551/99, per la manutenzione degli impianti termici individuali e in
particolare, di essere in possesso dell'abilitazione prevista dalla Legge 5 marzo 1990, n° 46, per
gli impianti descritti all'art. 1, comma 1, lettera c) e ove necessario, lettera e).
ART. 5 - STATO DELL'IMPIANTO TERMICO
II Manutentore, al momento della sottoscrizione del contratto, verifica la conformità dell'impianto termico (e/o degli apparecchi eventualmente descritti all'Art. 1 del presente contratto)
alla disciplina della normativa tecnica vigente, con particolare riferimento alla Legge 6 dicembre 1971, n° 1083, ed al D.M. n. 37/2008 (ex Legge n° 46/90), verifica altresì l'esistenza
del libretto dell'impianto, predisponendolo qualora non esistesse, e l'esistenza del libretto d'uso
e manutenzione.
Nel caso in cui l'impianto termico e/o gli apparecchi a gas oggetto del presente contratto non
siano conformi a quanto indicato al precedente comma 1, il Manutentore può richiedere all'utente una regolarizzazione dell'impianto, entro 60 giorni dalla comunicazione. In caso di mancata regolarizzazione dell'impianto da parte dell'utente, può non dar luogo alla stipula del presente contratto e comunica all’Ente competente la difformità dell’impianto anche in funzione
della pericolosità dello stesso.
Nel caso in cui, in vigenza del presente contratto, l'impianto termico e/o gli apparecchi a gas
oggetto del contratto stesso, risultino non conformi a quanto indicato al precedente comma 1, il
Manutentore può richiedere all'utente una regolarizzazione dell'impianto, entro 60 giorni dalla
comunicazione. In caso di mancata regolarizzazione dell'impianto da parte dell'utente, il Manutentore può recedere dal contratto e comunica all’Ente competente la difformità
dell’impianto anche in funzione della pericolosità dello stesso. In questo caso, l'utente dovrà
corrispondere il costo delle operazioni effettuate fino alla recessione del contratto stesso.
ART. 6 - SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE
Se, in vigenza del presente contratto, il Manutentore rileva che il generatore di
calore non sia in grado di raggiungere il rendimento di combustione minimo previsto dall'art.
11, comma 14, del D.P.R. 412/93 come modificato dal D.P.R. 551/99 come modificato dal
D.Lgs. 192/05, dal D.Lgs. 311/06, ripreso dalla D.G.R. n. VIII/8533 del 05/11/08, e se ne renda
necessaria la sostituzione, comunica tale necessità all'utente.
Nel caso l'utente non provveda a sostituire il generatore di calore secondo quanto disposto
dall'art. 11, comma 15, del D.P.R. 551/99, il Manutentore può recedere dal contratto. In
questo caso, l'utente dovrà corrispondere il costo delle operazioni effettuate fino alla recessione del contratto stesso.
ART. 7 – PERIODICITÀ DELLA MANUTENZIONE
La manutenzione ordinaria dell'impianto è effettuata dal manutentore, secondo quanto previsto
dalla D.G.R. n. VIII/8533 del 05/11/08.
La verifica delle caratteristiche di combustione è effettuata con periodicità biennale.
L'inizio del periodo biennale viene considerato a partire dalla data di firma del contratto.
Il Manutentore comunicherà all'utente la propria intenzione di procedere all'intervento tecnico
programmato, in modo che la data dell'intervento stesso possa essere concordata.
Nel caso in cui, nei due anni precedenti alla stipulazione del presente contratto, non sia mai
stata effettuata sull'impianto termico una verifica delle caratteristiche di combustione, nel primo intervento di contratto si effettuerà la manutenzione e poi la verifica della combustione e
nel secondo anno si effettuerà la sola manutenzione.
ART. 8 - DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO, DISDETTA
La durata del contratto è specificata all'articolo 1. Il contratto può essere tacitamente rinnovato
salvo disdetta inviata dalle parti almeno 3 mesi prima della scadenza.
ART. 9 - RECESSO
II Manutentore può recedere dal contratto, senza alcun onere, nel caso in cui l'impianto termico subisca interventi tecnici da parte di personale non autorizzato dal Manutentore stesso e nei
casi previsti dagli arti 5 e 6 del presente contratto.
L'utente può recedere dal contratto, purché tenga indenne il Manutentore delle spese sostenute
e dei lavori eseguiti. L'utente si impegna inoltre a versare al manutentore una somma corrispondente alla metà del corrispettivo totale del contratto, a titolo di penalità.
Il Manutentore può recedere dal contratto, purché restituisca all'utente il corrispettivo già incassato e non dovuto. In questo caso, il Manutentore si impegna inoltre a versare all'utente una
somma pari alla metà del corrispettivo totale del contratto, a titolo di penalità.
L'utente può altresì recedere dal contratto entro sette giorni decorrenti dalla stipulazione, così
come previsto dal Decreto Legislativo 15 gennaio 1992, n° 50, alle condizioni e con le forme
ivi descritte.
Il recesso dovrà essere comunicato alla controparte, con lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno.
ART. 10 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
II pagamento del corrispettivo viene suddiviso in rate annuali diversificate in relazione agli interventi di manutenzione eseguiti, indicativamente ripartiti nel 60% del costo totale, quando è
compresa la prova fumi, e 40% quando la medesima non è compresa.
Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, si approvano espressamente gli artt. 1 (Le parti condizioni particolari); 3 (Responsabilità del manutentore); 5 (Stato dell'impianto termico); 6
(Sostituzione del generatore di calore); 8 (Durata del contratto, rinnovo, disdetta) e 9 (Recesso) del presente Contratto.
DATA........................
TIMBRO E FIRMA DITTA
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FIRMA UTENTE
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