Genova, 03/12/2015
IL PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE
Sede di svolgimento: Genova
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Funzioni dell’organo di revisione (art. 239, co. 1,
Tuel)
Le funzioni obbligatorie dell’organo di revisione sono
così riassumibili:
collaborazione
pareri obbligatori su 7 tipologie di materie
vigilanza
verifiche
attestazioni
rilievi
proposte
referto

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Collaborazione con l’organo consiliare (art. 239, co. 1, lett. a),
Tuel)
L’organo di revisione deve collaborare con l’organo consiliare
secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento.
La qualificazione legislativa di “collaboratore” del consiglio
caratterizza il controllo come teso – con pareri, rilievi,
osservazioni e proposte – a suggerire diversi
comportamenti per conseguire, attraverso la
responsabilizzazione dei risultati, una migliore:
efficienza
Produttività
Economicità della gestione

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La collaborazione è comunque limitata alla funzione di controllo e
indirizzo del consiglio e necessariamente agli aspetti economicopatrimoniali e finanziari delle materie di competenza consiliare
(Corte dei conti, del n. 2/92).
Le modalità di espletamento di tale funzione devono essere
stabilite autonomamente dai singoli enti nello statuto o nei
regolamenti.
L’art. 239 del Tuel indica 7 tipologie di materie per le quali
è richiesta la collaborazione (con parere obbligatori) dell’organo
di revisione.
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Pareri sul bilancio e sue variazioni (art. 239, co. 1, lett. b),
Tuel)
Sulle previsioni di bilancio (annuale e pluriennale), sui
programmi e progetti e relative variazioni l’organo
di revisione deve esprimere un motivato giudizio
obbligatorio:
di coerenza
congruità
attendibilità
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Il parere-giudizio deve tenere conto, oltre che di ogni
elemento utile, dei seguenti tre fattori:
a)parere espresso (art. 153, Tuel) dal responsabile del
servizio finanziario
b)variazioni rispetto all’anno precedente
c)parametri di deficitarietà strutturale, che (art. 172, Tuel)
fanno parte degli allegati obbligatori al bilancio
(vedi D.M. 18/02/2013)
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Il giudizio-parere dell'organo di revisione è obbligatorio e
deve comprendere proposte e suggerimenti all’organo
consiliare per ricondurre all’attendibilità, congruità e
coerenza e previsioni, nonché per assicurare il mantenimento
degli equilibri in corso di gestione e prospettici.
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L’organo consiliare, al quale è trasmesso il parere, dovrà
adottare i provvedimenti conseguenti alle modifiche,
integrazioni o azioni proposte dall’organo di revisione,
Oppure
motivarne il non accoglimento.
Il parere deve essere formulato sullo schema di bilancio
predisposto dall’organo esecutivo entro il congruo termine
stabilito nel regolamento di contabilità.
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L’organo di revisione deve effettuare una puntuale
verifica del bilancio, dei programmi progetti e dei relativi
allegati articolata come segue:
Coerenza
Occorre assicurare un nesso logico e conseguente
fra la pianificazione, la programmazione e la previsione.
Gli atti relativi devono essere strumentali al
perseguimento dei medesimi obiettivi.
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La coerenza interna implica che la relazione previsionale
e programmatica sia conseguente alla pianificazione
dell’ente e agli atti fondamentali della gestione, quali:
relazione di inizio mandato (art. 4, D.Lgs. 249/2011)
piano generale di sviluppo dell’ente e suo adeguamento
(art.165, co. 7 del Tuel e Pcel n. 1, p. 19)
programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici
(art.128, D.Lgs. 163/2006)
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 programmazione triennale del fabbisogno di
personale (art. 91, Tuel)
 piani economico-finanziari
 piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
(art. 58, D.L. 112/2008)
 piano triennale di contenimento delle spese (art. 2,
commi 594 e 599, L. 244/ 2007)
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La circolare del Ministero dell’Interno Fl 28/97 del 14/11/1997,
ai fini della coerenza delle previsioni di bilancio con la relazione
previsionale e programmatica, precisa che
“Eventuali modifiche degli obiettivi, dei programmi e dei
progetti, rispetto a quelli indicati nella relazione, debbono
essere esplicitamente deliberate, indicando i motivi che le
rendono necessarie, le parti della relazione che vengono
modificate e con quali conseguenze sugli equilibri di bilancio
annuale e di quello pluriennale”.
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Ai fini della coerenza interna occorre quindi assicurare che
i documenti:
di programmazione generale e settoriale
di previsione
di gestione
siano strumentali al perseguimento dei medesimi
obiettivi
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La coerenza esterna comporta una connessione fra
la programmazione dell’ente, quella regionale e gli
obiettivi di finanza pubblica.
Concerne la coerenza del bilancio con:
i vincoli del patto di stabilità interno
il contenimento/riduzione di alcune tipologie di spesa
contenimento/riduzione dell’indebitamento
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Patto di stabilità
Gli enti soggetti devono iscrivere in bilancio le entrate correnti e le spese
correnti in termini di competenza in misura tale che unitamente alla
previsione dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto
della riscossione crediti,
raggiungano l’obiettivo programmatico stabilito per ciascun anno.
A tal fine occorre allegare un prospetto dimostrativo al bilancio di
previsione
Art. 31 co. 18, L. 183/2011
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Limitazione contenimento spese di personale
Per gli enti soggetti al patto obbligo di ridurre la spesa di
personale rispetto all’anno precedente (art. 1, co. 557, L.
296/2006).
Per gli enti non soggetti al patto obbligo di contenere la spesa
di personale entro i limiti dell’anno 2008 al netto dei rinnovi
contrattuali (art. 1, co. 562, L. 296/2006).
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Limitazione contenimento spese di
personale a tempo determinato
È possibile avvalersi di personale a tempo determinato,
con convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e
continuativa solo nel limite del 50% della spesa sostenuta
per le stesse finalità nell’anno 2009.
È possibile superare tale limite per garantire la funzione
di polizia locale, di istruzione pubblica e sociale.
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Attendibilità e congruità
Concerne la verifica dell’accertabilità ed esigibilità delle
previsioni di entrata e la congruità e compatibilità delle
previsioni di spesa al fine di mantenere o ricondurre in
equilibrio la gestione.
L’attendibilità e la congruità devono essere dimostrate
con valutazioni, analisi e descrizioni.
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Verifica attendibilità e congruità
sulla base del trend storico
La verifica dell’attendibilità delle entrate e della congruità
delle spese deve essere effettuata anche sulla base dei
valori rilevati negli anni precedenti.
Ogni sostanziale variazione rispetto alla previsione
precedente deve trovare motivazione nella relazione
previsionale e programmatica.
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L’attendibilità delle entrate deve essere valutata in
relazione all’accertabilità delle stesse tenendo conto:
degli atti che predeterminano il diritto alla riscossione
di idonei ed obiettivi elementi di riferimento
nonché fondate su aspettative di acquisizione ed utilizzo
delle risorse
(postulati dei principi contabili degli enti locali, punto 53)
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Attendibilità delle entrate
Specifico ed accurato esame dovrà essere effettuato
per le previsioni di entrate tributarie e per quelle relative ai
servizi pubblici gestiti.
In presenza di spese crescenti è ancora forte la tentazione di
prevedere entrate eventuali o fittizie.
La normativa dispone che tutti gli atti relativi a tariffe,
aliquote di imposta, detrazioni per i tributi e servizi locali,
prezzi di cessione di aree o fabbricati, siano adottate prima
dell’approvazione del bilancio e allegate allo stesso, per
dare certezza alle previsioni.
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La congruità delle spese deve essere valutata in relazione agli
obiettivi programmati, agli andamenti storici e al riflesso nel
periodo degli impegni pluriennali
(postulati dei principi contabili degli enti locali, punto 52).
Concerne la congruità e compatibilità delle previsioni di
spesa derivanti da leggi, contratti e decisioni assunte che
producono effetti sul periodo del bilancio autorizzato.
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La mancata congruità della previsione di spesa per fattori
produttivi consolidati ed assolutamente necessari per
assicurare il funzionamento deve essere evidenziata nel
giudizio al fine di richiedere al Consiglio un adeguamento delle
previsioni o un diverso indirizzo gestionale.
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Se dall’esame scaturiscono previsioni di entrate privedi
certezza di accertabilità nel corso dell’esercizio o la cui
accertabilità dipenda da atti e da azioni da porre in
essere, queste devono essere evidenziate dall’organo di
revisione ed opportunamente collegate a previsionidi
spesa da impegnarsi solo al conseguimento di tali
entrate.
(spese autorizzate a condizione)
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Bilancio ed equilibri finanziari
L’equilibrio di bilancio
• L’equilibrio
di
bilancio
costituisce
principio
fondamentale
dell’ordinamento e la difesa dello stesso ha un’importanza fondamentale
per la corretta gestione finanziaria. L’equilibrio
deve essere
costantemente tenuto sotto controllo al fine di prevenire la situazione di
dissesto.
• Le norme individuano il responsabile del servizio finanziario quale
preposto alla verifica preventiva, all’attestazione durante la gestione ed
alla segnalazione di fatti e valutazione e l’organo di revisione quale
controllore e referente al Consiglio, del rispetto degli equilibri annuali e
pluriennali.
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L’art. 147-quinquies del Tuel indica che l’organo di revisione
deve vigilare sul controllo interno degli equilibri finanziari.
All’equilibrio finanziario è collegata l’autonomia gestionale
degli enti locali.
Le gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevate
con il superamento della metà dei parametri di
accertamento della condizione strutturale, determina la
prima limitazione ed è sottoposto ai controlli esterni di cui
all’art. 243 TUEL.
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Lo squilibrio cronico che rende impossibile, anche con i ripiani
straordinari di cui agli artt. 193 e 194 del testo unico, o con
l’esito negativo della procedura di predissesto di cui all’art. 6
del D.Lgs. 149/2011 l’assolvimento delle funzioni e servizi
indispensabili, o delle obbligazioni assunte, costringe l’ente a
dichiarare il dissesto ed a subire le conseguenze e le limitazioni
di cui al capo II del titolo VIII del Tuel.
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Le verifiche sulla gestione finanziaria
l’equilibrio finanziario
La funzione tipica della contabilità finanziaria è quella di
rilevare e consentire il controllo degli equilibri fra entrate
e spese.
I principi e le regole di tale contabilità dispongono infatti:
a) una previsione annuale e pluriennale autorizzatoria in
pareggio ed attestata come attendibile e congrua
dall’organo di revisione
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b)una gestione che vigila sul mantenimento del pareggio
ipotizzato
c)un risultato finale che dimostri lo scostamento rispetto
all’equilibrio iniziale.
L’ordinamento pone regole di contabilizzazione volte a
garantire equilibri parziali all’interno dell’equilibrio generale
che riguardano in particolare:
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a) la copertura delle spese correnti con entrate correnti
integrate da entrate specificatamente previste da
norme di legge come richiesto dal comma 6 dell’art.
162 del Tuel
b) l’equilibrio (pareggio) dei servizi per conto terzi, come
richiesto dall’art. 168 del Tuel
c) l’equilibrio fra entrate e spese di natura eccezionale
d) l’equilibrio delle entrate a destinazione specifica e
vincolata per legge con le relative spese
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e) l’equilibrio delle entrate e spese per funzioni delegate,
come richiesto dal comma 12, dell’art. 165 del Tuel
f) l’equilibrio tra risorse destinate ad investimenti e spesa
del titolo II
g) l’equilibrio della gestione dei residui attivi e passivi
rispetto alla determinazione dell’ultimo rendiconto
approvato
h) l’equilibrio fra attività e passività potenziali
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Concludendo i punti salienti della verifica degli
equilibri in sede di previsione sono sostanzialmente i
seguenti:
a)accertabilità ed esigibilità delle previsioni di entrata
b)congruità e compatibilità delle previsioni di spesa
c) veridicità e congruità dei piani economici finanziari
d)valutazione degli effetti delle decisioni a carattere
pluriennale
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Equilibri prospettici.
Le passività ed attività potenziali
La verifica della concreta possibilità del mantenimento
degli equilibri nei bilanci successivi richiede un attento
esame da parte dell’organo di revisione delle aree
relative:
agli investimenti
all’indebitamento
ed a quella delle passività potenziali
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Le passività potenziali
Sono passività potenziali le situazioni caratterizzate da uno
stato d’incertezza, le quali a seconda del verificarsi in futuro
di uno o più eventi, potranno concretizzarsi in una perdita
per l’ente confermando il sorgere di una passività o la
perdita di un’attività in parte o in toto.
L’evidenziazione nel parere assolve alla duplice funzione di
informare il Consiglio e di segnalare la necessità di porre un
vincolo all’utilizzo dell’eventuale avanzo d’amministrazione
disponibile al fine di non compromettere in caso di loro
accadimento gli equilibri di bilancio.
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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La tipologia di passività potenziali degli enti locali è così
sintetizzabile:
passività derivanti da soccombenze nel contenzioso civile
(per espropri, lavori pubblici, lavoro dipendente, ecc…)
e tributario (per avvisi di accertamento o liquidazione
contestati)
passività derivanti da manutenzioni cicliche o da
manutenzioni conservative rinviate
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 recuperi ambientali derivanti da inquinamenti con rifiuti
solidi, liquidi, ecc…
 copertura di perdite o necessità di ricapitalizzazione
d’aziende speciali, consorzi, istituzioni o società
partecipate
 inesigibilità totale o parziale di residui attivi conservati nel
conto del bilancio
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Sullo stato del contenzioso è opportuno acquisire ai fini della
classificazione della passività una relazione (dell’ufficio
legale o del responsabile del tributo o del procedimento),sul
probabile esito della vertenza.
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Le attività potenziali
Ai fini della verifica degli equilibri prospettici occorre
considerare e valutare anche le attività che al verificarsi
d’eventi o decisioni possono determinare risorse
aggiuntive per controbilanciare le passività potenziali.
La tipologia delle attività potenziali è così sintetizzabile:
prelevamento utili da società partecipate
conversione del diritto di superficie in diritto di
proprietà
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 alienazione beni patrimoniali cedibili
 cessione di partecipazioni non strategiche
 esiti favorevoli del contenzioso
 proventi da diritti concessori (loculi, spazi, aree, ecc…),
superiori al costo
 potenziamento attività di controllo delle dichiarazioni
tributarie
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Il parere sul bilancio si può schematizzare
nelle seguenti fasi:
a)attestazione di conformità del bilancio e dei documenti
allegati alle norme ed ai principi giuridici e contabili, nonché
alle norme statutarie e regolamentari per quanto attiene
alla forma e procedura e di completezza e, regolarità
documentale
b)rilevazione ed esame degli equilibri annuali e pluriennali
c) rilevazione ed esame del contenuto della relazione
previsionale programmatica
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d)rilevazione ed esame del contenuto degli atti obbligatori
di programmazione di settore (del piano triennale ed elenco
annuale dei lavori pubblici e programmazione del fabbisogno
di personale)
e)rilevazione ed esame e giudizio di coerenza delle previsioni
con gli obiettivi del patto di stabilità e sviluppo e di
contenimento delle spese di personale
f) rilevazione ed esame della condizione strutturale
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g) rilevazione ed esame degli elementi che
caratterizzano la manovra sulle entrate e sulle spese
h) giudizio di attendibilità, congruità e coerenza delle
previsioni annuali e pluriennali
i) proposte e suggerimenti
j) conclusioni
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Il parere sul bilancio di previsione deve evidenziare oltre i vari equilibri citati
in precedenza anche le variazioni rispetto agli anni precedenti e gli elementi
di carattere eccezionale inseriti nelle previsioni di entrata e di spesa corrente.
Il bilancio corrente, depurato da tali fattori di carattere non ricorrente in
modo tale da mettere in evidenza il reale equilibrio della gestione ordinaria,
consente di formulare un giudizio più approfondito sugli effetti delle
previsioni sull’equilibrio finanziario.
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Il parere deve analizzare i principali aspetti della manovra
sulle entrate sulle spese che l’ente ha attuato o intende
attuare ai fini dell’approvazione del bilancio.
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Verifica limiti di indebitamento
Verificare se l’importo dei mutui passivi e dei prestiti obbligazionari iscritti
nel bilancio annuale e pluriennale rientra nei limiti di indebitamento a
lungo termine di cui all’art. 204 del Tuel.
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Gli enti locali non possono aumentare la consistenza del
proprio debito in essere al 31 dicembre dell’anno precedente se
la spesa per interessi di cui al comma 1 dell’art. 204 del Tuel
supera il limite:
10% a decorrere dall’anno 2015
delle entrate relative ai primi tre titoli dell’entrate del
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene
prevista l’assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa
riferimento ai primi due titoli.
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Verificare se l’importo dell’anticipazione di tesoreria iscritta al titolo V
dell’entrata ed al titolo III della spesa rientra nei limiti
dell’indebitamento a breve termine disposti dall’art. 222 del Tuel.
(l’art. 222 del Tuel fissa il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nei
primi tre titoli (primi due titoli per le comunità montane) nel rendiconto del
penultimo anno precedente l’entità della anticipazione di tesoreria. Tale
limite è aumentato a 5/12 sino alla data del 31/12/2015)
L’utilizzo di tale maggior anticipazione vincola una corrispondente quota di
IMU (art. 1 co. 9 D.L. 35/2013).
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Anticipazione di liquidità Cassa DD.PP. (art. 1, co. 13, D.L.
35/2013)
L’anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa DD.PP. per il
pagamento dei debiti scaduti è concessa in deroga agli artt.
42, 203 e 204 del Tuel.
Il piano d’ammortamento può avere durata massima di 30
anni.
La rata annuale sarà corrisposta dalla scadenza annuale
successiva all’erogazione.
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Previsione fondo di riserva (art. 166 TUEL)
L’art. 166 TUEL prevede che gli enti locali iscrivono nel proprio
bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30
e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti
inizialment previste in bilancio.
Se l’ente utilizza anticipazione di tesoreria o entrata a specifica
destinazione il limite minimo è elevato dallo 0,30 allo 0,45%
delle spese correnti.
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Previsione fondo svalutazione crediti
È obbligatario iscrivere in bilancio un fondo svalutazione crediti di
importo non inferiore al 25% dei residui attivi di cui ai titoli I e III
aventi anzianità superiore a 5 anni.
Gli enti che beneficiano dell’anticipazione della Cassa DD.PP. per
pagare i debiti ex D.L. 35/2013 per i cinque esercizi successivi la
percentuale di cui sopra è elevata al 50%.
Con motivato parere dell’organo di revisione è possibile
escludere dalla base di calcolo i residui per i quali è certificato
l’elevato tasso di esigibilità.
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Limite utilizzo avanzo
d’amministrazione
Se l’ente utilizza anticipazione di tesoreria o entrate
a specifica destinazione ai fini di cassa l’avanzo non vincolato
non può essere utilizzato.
È fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio ex
art. 193 del Tuel.
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