Genova, 03/12/2015 IL PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE Sede di svolgimento: Genova 1 Funzioni dell’organo di revisione (art. 239, co. 1, Tuel) Le funzioni obbligatorie dell’organo di revisione sono così riassumibili: collaborazione pareri obbligatori su 7 tipologie di materie vigilanza verifiche attestazioni rilievi proposte referto 2 2 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Collaborazione con l’organo consiliare (art. 239, co. 1, lett. a), Tuel) L’organo di revisione deve collaborare con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento. La qualificazione legislativa di “collaboratore” del consiglio caratterizza il controllo come teso – con pareri, rilievi, osservazioni e proposte – a suggerire diversi comportamenti per conseguire, attraverso la responsabilizzazione dei risultati, una migliore: efficienza Produttività Economicità della gestione 3 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 3 La collaborazione è comunque limitata alla funzione di controllo e indirizzo del consiglio e necessariamente agli aspetti economicopatrimoniali e finanziari delle materie di competenza consiliare (Corte dei conti, del n. 2/92). Le modalità di espletamento di tale funzione devono essere stabilite autonomamente dai singoli enti nello statuto o nei regolamenti. L’art. 239 del Tuel indica 7 tipologie di materie per le quali è richiesta la collaborazione (con parere obbligatori) dell’organo di revisione. 4 4 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Pareri sul bilancio e sue variazioni (art. 239, co. 1, lett. b), Tuel) Sulle previsioni di bilancio (annuale e pluriennale), sui programmi e progetti e relative variazioni l’organo di revisione deve esprimere un motivato giudizio obbligatorio: di coerenza congruità attendibilità 5 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Il parere-giudizio deve tenere conto, oltre che di ogni elemento utile, dei seguenti tre fattori: a)parere espresso (art. 153, Tuel) dal responsabile del servizio finanziario b)variazioni rispetto all’anno precedente c)parametri di deficitarietà strutturale, che (art. 172, Tuel) fanno parte degli allegati obbligatori al bilancio (vedi D.M. 18/02/2013) 6 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Il giudizio-parere dell'organo di revisione è obbligatorio e deve comprendere proposte e suggerimenti all’organo consiliare per ricondurre all’attendibilità, congruità e coerenza e previsioni, nonché per assicurare il mantenimento degli equilibri in corso di gestione e prospettici. 7 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA L’organo consiliare, al quale è trasmesso il parere, dovrà adottare i provvedimenti conseguenti alle modifiche, integrazioni o azioni proposte dall’organo di revisione, Oppure motivarne il non accoglimento. Il parere deve essere formulato sullo schema di bilancio predisposto dall’organo esecutivo entro il congruo termine stabilito nel regolamento di contabilità. 8 8 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA L’organo di revisione deve effettuare una puntuale verifica del bilancio, dei programmi progetti e dei relativi allegati articolata come segue: Coerenza Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la pianificazione, la programmazione e la previsione. Gli atti relativi devono essere strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. 9 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA La coerenza interna implica che la relazione previsionale e programmatica sia conseguente alla pianificazione dell’ente e agli atti fondamentali della gestione, quali: relazione di inizio mandato (art. 4, D.Lgs. 249/2011) piano generale di sviluppo dell’ente e suo adeguamento (art.165, co. 7 del Tuel e Pcel n. 1, p. 19) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici (art.128, D.Lgs. 163/2006) 10 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91, Tuel) piani economico-finanziari piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, D.L. 112/2008) piano triennale di contenimento delle spese (art. 2, commi 594 e 599, L. 244/ 2007) 11 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA La circolare del Ministero dell’Interno Fl 28/97 del 14/11/1997, ai fini della coerenza delle previsioni di bilancio con la relazione previsionale e programmatica, precisa che “Eventuali modifiche degli obiettivi, dei programmi e dei progetti, rispetto a quelli indicati nella relazione, debbono essere esplicitamente deliberate, indicando i motivi che le rendono necessarie, le parti della relazione che vengono modificate e con quali conseguenze sugli equilibri di bilancio annuale e di quello pluriennale”. 12 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Ai fini della coerenza interna occorre quindi assicurare che i documenti: di programmazione generale e settoriale di previsione di gestione siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi 13 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA La coerenza esterna comporta una connessione fra la programmazione dell’ente, quella regionale e gli obiettivi di finanza pubblica. Concerne la coerenza del bilancio con: i vincoli del patto di stabilità interno il contenimento/riduzione di alcune tipologie di spesa contenimento/riduzione dell’indebitamento 14 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Patto di stabilità Gli enti soggetti devono iscrivere in bilancio le entrate correnti e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che unitamente alla previsione dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione crediti, raggiungano l’obiettivo programmatico stabilito per ciascun anno. A tal fine occorre allegare un prospetto dimostrativo al bilancio di previsione Art. 31 co. 18, L. 183/2011 1 5 15 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Limitazione contenimento spese di personale Per gli enti soggetti al patto obbligo di ridurre la spesa di personale rispetto all’anno precedente (art. 1, co. 557, L. 296/2006). Per gli enti non soggetti al patto obbligo di contenere la spesa di personale entro i limiti dell’anno 2008 al netto dei rinnovi contrattuali (art. 1, co. 562, L. 296/2006). 16 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Limitazione contenimento spese di personale a tempo determinato È possibile avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa solo nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. È possibile superare tale limite per garantire la funzione di polizia locale, di istruzione pubblica e sociale. 17 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Attendibilità e congruità Concerne la verifica dell’accertabilità ed esigibilità delle previsioni di entrata e la congruità e compatibilità delle previsioni di spesa al fine di mantenere o ricondurre in equilibrio la gestione. L’attendibilità e la congruità devono essere dimostrate con valutazioni, analisi e descrizioni. 18 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Verifica attendibilità e congruità sulla base del trend storico La verifica dell’attendibilità delle entrate e della congruità delle spese deve essere effettuata anche sulla base dei valori rilevati negli anni precedenti. Ogni sostanziale variazione rispetto alla previsione precedente deve trovare motivazione nella relazione previsionale e programmatica. 19 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA L’attendibilità delle entrate deve essere valutata in relazione all’accertabilità delle stesse tenendo conto: degli atti che predeterminano il diritto alla riscossione di idonei ed obiettivi elementi di riferimento nonché fondate su aspettative di acquisizione ed utilizzo delle risorse (postulati dei principi contabili degli enti locali, punto 53) 20 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Attendibilità delle entrate Specifico ed accurato esame dovrà essere effettuato per le previsioni di entrate tributarie e per quelle relative ai servizi pubblici gestiti. In presenza di spese crescenti è ancora forte la tentazione di prevedere entrate eventuali o fittizie. La normativa dispone che tutti gli atti relativi a tariffe, aliquote di imposta, detrazioni per i tributi e servizi locali, prezzi di cessione di aree o fabbricati, siano adottate prima dell’approvazione del bilancio e allegate allo stesso, per dare certezza alle previsioni. 2 1 21 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA La congruità delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici e al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali (postulati dei principi contabili degli enti locali, punto 52). Concerne la congruità e compatibilità delle previsioni di spesa derivanti da leggi, contratti e decisioni assunte che producono effetti sul periodo del bilancio autorizzato. 22 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA La mancata congruità della previsione di spesa per fattori produttivi consolidati ed assolutamente necessari per assicurare il funzionamento deve essere evidenziata nel giudizio al fine di richiedere al Consiglio un adeguamento delle previsioni o un diverso indirizzo gestionale. 23 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Se dall’esame scaturiscono previsioni di entrate privedi certezza di accertabilità nel corso dell’esercizio o la cui accertabilità dipenda da atti e da azioni da porre in essere, queste devono essere evidenziate dall’organo di revisione ed opportunamente collegate a previsionidi spesa da impegnarsi solo al conseguimento di tali entrate. (spese autorizzate a condizione) 24 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Bilancio ed equilibri finanziari L’equilibrio di bilancio • L’equilibrio di bilancio costituisce principio fondamentale dell’ordinamento e la difesa dello stesso ha un’importanza fondamentale per la corretta gestione finanziaria. L’equilibrio deve essere costantemente tenuto sotto controllo al fine di prevenire la situazione di dissesto. • Le norme individuano il responsabile del servizio finanziario quale preposto alla verifica preventiva, all’attestazione durante la gestione ed alla segnalazione di fatti e valutazione e l’organo di revisione quale controllore e referente al Consiglio, del rispetto degli equilibri annuali e pluriennali. 25 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA L’art. 147-quinquies del Tuel indica che l’organo di revisione deve vigilare sul controllo interno degli equilibri finanziari. All’equilibrio finanziario è collegata l’autonomia gestionale degli enti locali. Le gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevate con il superamento della metà dei parametri di accertamento della condizione strutturale, determina la prima limitazione ed è sottoposto ai controlli esterni di cui all’art. 243 TUEL. 26 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Lo squilibrio cronico che rende impossibile, anche con i ripiani straordinari di cui agli artt. 193 e 194 del testo unico, o con l’esito negativo della procedura di predissesto di cui all’art. 6 del D.Lgs. 149/2011 l’assolvimento delle funzioni e servizi indispensabili, o delle obbligazioni assunte, costringe l’ente a dichiarare il dissesto ed a subire le conseguenze e le limitazioni di cui al capo II del titolo VIII del Tuel. 27 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Le verifiche sulla gestione finanziaria l’equilibrio finanziario La funzione tipica della contabilità finanziaria è quella di rilevare e consentire il controllo degli equilibri fra entrate e spese. I principi e le regole di tale contabilità dispongono infatti: a) una previsione annuale e pluriennale autorizzatoria in pareggio ed attestata come attendibile e congrua dall’organo di revisione 28 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA b)una gestione che vigila sul mantenimento del pareggio ipotizzato c)un risultato finale che dimostri lo scostamento rispetto all’equilibrio iniziale. L’ordinamento pone regole di contabilizzazione volte a garantire equilibri parziali all’interno dell’equilibrio generale che riguardano in particolare: 29 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA a) la copertura delle spese correnti con entrate correnti integrate da entrate specificatamente previste da norme di legge come richiesto dal comma 6 dell’art. 162 del Tuel b) l’equilibrio (pareggio) dei servizi per conto terzi, come richiesto dall’art. 168 del Tuel c) l’equilibrio fra entrate e spese di natura eccezionale d) l’equilibrio delle entrate a destinazione specifica e vincolata per legge con le relative spese 30 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA e) l’equilibrio delle entrate e spese per funzioni delegate, come richiesto dal comma 12, dell’art. 165 del Tuel f) l’equilibrio tra risorse destinate ad investimenti e spesa del titolo II g) l’equilibrio della gestione dei residui attivi e passivi rispetto alla determinazione dell’ultimo rendiconto approvato h) l’equilibrio fra attività e passività potenziali 31 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Concludendo i punti salienti della verifica degli equilibri in sede di previsione sono sostanzialmente i seguenti: a)accertabilità ed esigibilità delle previsioni di entrata b)congruità e compatibilità delle previsioni di spesa c) veridicità e congruità dei piani economici finanziari d)valutazione degli effetti delle decisioni a carattere pluriennale 32 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Equilibri prospettici. Le passività ed attività potenziali La verifica della concreta possibilità del mantenimento degli equilibri nei bilanci successivi richiede un attento esame da parte dell’organo di revisione delle aree relative: agli investimenti all’indebitamento ed a quella delle passività potenziali 33 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Le passività potenziali Sono passività potenziali le situazioni caratterizzate da uno stato d’incertezza, le quali a seconda del verificarsi in futuro di uno o più eventi, potranno concretizzarsi in una perdita per l’ente confermando il sorgere di una passività o la perdita di un’attività in parte o in toto. L’evidenziazione nel parere assolve alla duplice funzione di informare il Consiglio e di segnalare la necessità di porre un vincolo all’utilizzo dell’eventuale avanzo d’amministrazione disponibile al fine di non compromettere in caso di loro accadimento gli equilibri di bilancio. 34 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 3 4 La tipologia di passività potenziali degli enti locali è così sintetizzabile: passività derivanti da soccombenze nel contenzioso civile (per espropri, lavori pubblici, lavoro dipendente, ecc…) e tributario (per avvisi di accertamento o liquidazione contestati) passività derivanti da manutenzioni cicliche o da manutenzioni conservative rinviate 35 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA recuperi ambientali derivanti da inquinamenti con rifiuti solidi, liquidi, ecc… copertura di perdite o necessità di ricapitalizzazione d’aziende speciali, consorzi, istituzioni o società partecipate inesigibilità totale o parziale di residui attivi conservati nel conto del bilancio 36 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Sullo stato del contenzioso è opportuno acquisire ai fini della classificazione della passività una relazione (dell’ufficio legale o del responsabile del tributo o del procedimento),sul probabile esito della vertenza. 37 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Le attività potenziali Ai fini della verifica degli equilibri prospettici occorre considerare e valutare anche le attività che al verificarsi d’eventi o decisioni possono determinare risorse aggiuntive per controbilanciare le passività potenziali. La tipologia delle attività potenziali è così sintetizzabile: prelevamento utili da società partecipate conversione del diritto di superficie in diritto di proprietà 38 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA alienazione beni patrimoniali cedibili cessione di partecipazioni non strategiche esiti favorevoli del contenzioso proventi da diritti concessori (loculi, spazi, aree, ecc…), superiori al costo potenziamento attività di controllo delle dichiarazioni tributarie 39 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Il parere sul bilancio si può schematizzare nelle seguenti fasi: a)attestazione di conformità del bilancio e dei documenti allegati alle norme ed ai principi giuridici e contabili, nonché alle norme statutarie e regolamentari per quanto attiene alla forma e procedura e di completezza e, regolarità documentale b)rilevazione ed esame degli equilibri annuali e pluriennali c) rilevazione ed esame del contenuto della relazione previsionale programmatica 4 0 40 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA d)rilevazione ed esame del contenuto degli atti obbligatori di programmazione di settore (del piano triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici e programmazione del fabbisogno di personale) e)rilevazione ed esame e giudizio di coerenza delle previsioni con gli obiettivi del patto di stabilità e sviluppo e di contenimento delle spese di personale f) rilevazione ed esame della condizione strutturale 41 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA g) rilevazione ed esame degli elementi che caratterizzano la manovra sulle entrate e sulle spese h) giudizio di attendibilità, congruità e coerenza delle previsioni annuali e pluriennali i) proposte e suggerimenti j) conclusioni 42 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Il parere sul bilancio di previsione deve evidenziare oltre i vari equilibri citati in precedenza anche le variazioni rispetto agli anni precedenti e gli elementi di carattere eccezionale inseriti nelle previsioni di entrata e di spesa corrente. Il bilancio corrente, depurato da tali fattori di carattere non ricorrente in modo tale da mettere in evidenza il reale equilibrio della gestione ordinaria, consente di formulare un giudizio più approfondito sugli effetti delle previsioni sull’equilibrio finanziario. 43 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Il parere deve analizzare i principali aspetti della manovra sulle entrate sulle spese che l’ente ha attuato o intende attuare ai fini dell’approvazione del bilancio. 44 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Verifica limiti di indebitamento Verificare se l’importo dei mutui passivi e dei prestiti obbligazionari iscritti nel bilancio annuale e pluriennale rientra nei limiti di indebitamento a lungo termine di cui all’art. 204 del Tuel. 45 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Gli enti locali non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell’anno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell’art. 204 del Tuel supera il limite: 10% a decorrere dall’anno 2015 delle entrate relative ai primi tre titoli dell’entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli. 4 6 46 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Verificare se l’importo dell’anticipazione di tesoreria iscritta al titolo V dell’entrata ed al titolo III della spesa rientra nei limiti dell’indebitamento a breve termine disposti dall’art. 222 del Tuel. (l’art. 222 del Tuel fissa il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nei primi tre titoli (primi due titoli per le comunità montane) nel rendiconto del penultimo anno precedente l’entità della anticipazione di tesoreria. Tale limite è aumentato a 5/12 sino alla data del 31/12/2015) L’utilizzo di tale maggior anticipazione vincola una corrispondente quota di IMU (art. 1 co. 9 D.L. 35/2013). 4 7 47 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Anticipazione di liquidità Cassa DD.PP. (art. 1, co. 13, D.L. 35/2013) L’anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa DD.PP. per il pagamento dei debiti scaduti è concessa in deroga agli artt. 42, 203 e 204 del Tuel. Il piano d’ammortamento può avere durata massima di 30 anni. La rata annuale sarà corrisposta dalla scadenza annuale successiva all’erogazione. 48 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Previsione fondo di riserva (art. 166 TUEL) L’art. 166 TUEL prevede che gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialment previste in bilancio. Se l’ente utilizza anticipazione di tesoreria o entrata a specifica destinazione il limite minimo è elevato dallo 0,30 allo 0,45% delle spese correnti. 49 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Previsione fondo svalutazione crediti È obbligatario iscrivere in bilancio un fondo svalutazione crediti di importo non inferiore al 25% dei residui attivi di cui ai titoli I e III aventi anzianità superiore a 5 anni. Gli enti che beneficiano dell’anticipazione della Cassa DD.PP. per pagare i debiti ex D.L. 35/2013 per i cinque esercizi successivi la percentuale di cui sopra è elevata al 50%. Con motivato parere dell’organo di revisione è possibile escludere dalla base di calcolo i residui per i quali è certificato l’elevato tasso di esigibilità. 50 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Limite utilizzo avanzo d’amministrazione Se l’ente utilizza anticipazione di tesoreria o entrate a specifica destinazione ai fini di cassa l’avanzo non vincolato non può essere utilizzato. È fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio ex art. 193 del Tuel. 51 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA