CNA Biella
Notiziario
Autorizzazione del Tribunale di Biella n° 543 del 06/05/2005 - Poste Italiane - Spedizione in A. P. - 70% - DCB Biella - N. progr. 38 - anno.10 - n. 3 - ottobre 2014
Periodico di informazione della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa.
Associazione Provinciale di Biella
AUTUNNO
CALDO?
Dopo un estate non pervenuta credo che un po’ tutti si stiano chiedendo come sarà
l’autunno. Un interrogativo che non si limita solo alle condizioni metereologiche, ma
si estende sicuramente alla consueta metafora che tutti gli anni i media diffondono,
il cosiddetto “autunno caldo”. Dove caldo si intende un periodo movimentato da
stangate fiscali e manifestazioni di protesta. A dire il vero nel nostro territorio ricordo
solo la prima. Sinceramente mi sfuggono grandi mobilitazioni che hanno fatto clamore,
o iniziative che hanno lasciato tangibili segni che perlomeno abbiano aperto se non
cambiamenti, almeno discussioni. A ben vedere però non abbiamo certo bisogno di
aspettare l’autunno! L’avvio del nuovo anno scolastico ed il consueto intasamento
del traffico, aggravato dalla penosa situazione del trasporto pubblico, condito
dall’autonomia didattica delle tante riforme di cui ormai abbiamo perso il conto, che
permette ai vari plessi scolastici di elaborare complessi orari suddivisi in frazione di
secondo, o dalla speranza di trovare i fondi per scaldare le scuole, possono bastare
a farci riflettere che qualcosa su cui manifestare ci sarebbe. Non ci saremmo mica
accorti a ottobre, che ormai non abbiamo nemmeno più strade percorribili in sicurezza,
e che si potrebbe pensare allo sviluppo della viabilità locale, prendendo spunto dai
vecchi film di Tarzan sviluppando un sistema… a liane, perlomeno molto “green”. Ma
no… qua “stanno tutti bene”. O almeno così siamo descritti nelle varie statistiche dei
giornali di economia. Siamo una zona ad alta fedeltà fiscale, ai primi posti per il minor
numero di contenziosi con l’agenzia delle entrate, insomma siamo bravi scolari che
fanno i compiti e si comportano bene. Un territorio il nostro che ha ancora qualche
conto corrente importante tale da fare impennare ai vertici delle classifiche, la media
del reddito pro capite. Secondo alcuni un territorio a spiccata vocazione turistica,
con i negozi aperti la domenica dove poter investire la Renziana paghetta degli 80
euro. Mi pare però che, a parte alcuni distinguo, neanche la classe politica locale
abbia intenzione di promuovere azioni forti di rivendicazioni territoriali unitarie. Con le
segreterie dei partiti impegnate a mantenere la posizione, continuando a dividersi su
cose futili come il nome da darsi al nuovo ospedale o per una poltrona da fachiro come
quella del Presidente della provincia. Un incarico che prevede sicuramente pochi onori
e molti oneri. Un ruolo destinato apposta per eroi o valorosi condottieri che dovrebbero
avere un carisma tale da coinvolgere “le truppe” a chiedere giustizia ad uno Stato che
in passato è intervenuto, anche in maniera pesante, al salvataggio di amministrazioni in
territori dove non proprio tutti sono bravi “scolari” e si comportano bene. Un territorio
dove non giungono (ancora per quanto?) echi scozzezi o catalani di scissioni anche
solo urlate. Una comunità così dignitosa che sa persino soffrire in silenzio. Ci sentiamo
più avanti cari amici e colleghi… In inverno…
Periodico di informazione della
Confederazione Nazionale
dell’Artigianato - Associazione
Artigiani del Biellese
Direttore responsabile:
Luca Guzzo
Iscritto nell’elenco speciale annesso
all’Albo Professionale dei Giornalisti
del Piemonte.
Redazione e amministrazione:
Via Repubblica 56 - Biella
4
Scadenze fiscali
5
Novità per le compensazioni
dei crediti erariali
6
Modifiche in materia societaria
7
Bonus investimenti
10 Rinnovo c.c.n.l comunicazione
12 Rinnovo c.c.n.l acconciatura
ed estetica
17 Accordo CCNL acconciatura
ed estetica sull’apprendistato
professionalizzante
19 Ammortizzatori in deroga
nuovo accordo
20 News ambiente e sicurezza
24 Sofia SGR: La finestra sui mercati finanaziari
26 News dal mondo della
previdenza e assistenza
28 News da CNA pensionati
29 Riaperto il bando regionale a
sostegno della creazione
d’impresa
31 Riaperti dalla regione i bandi
del POR FESR 07/13
32 Notizie dalle unioni
34 Un dialogo tra musicista e
artigiano
Comitato di redazione:
Luca Guzzo, Mauro Barzan, Cristina
Carlevaro, Paola Lanza, Sara
Guaglione, Elena Ferrero, Lorella
Cestariolo, Angiolino Guzzo, Paolo
Mander, Roberto Gallina.
Impaginazione Grafica:
Atlantide - Biella
Stampa e postalizzazione:
Tipolitografia Botalla
3
CNA Biella notiziario ottobre 2014
Sommario
Autunno
Caldo?
Elenco principali scadenze fiscali
da Novembre 2014 a Febbraio 2015
a cura di Mauro Barzan
NOVEMBRE
16/11/2014 (prorogato a lunedì 17/11)
Iva mensile - liquidazione e versamenti
relativi al mese di ottobre
Iva trimestrale – liquidazione e versamenti
relativi al terzo trimestre
Iva saldo 2013 rateizzato – versamento nona
e ultima rata
IRPEF, INPS, Addizionali regionali e
comunali, INPS gestione separata - trattenuti
dai sostituti nel mese di ottobre– versamento
INPS - Commercianti e Artigiani versamento IVS fissi (terzo acconto anno
2014)
INAIL - autoliquidazione – contribuenti
che hanno scelto il pagamento rateale versamento quarta e ultima rata
Versamento 4 – 5 o 6 rata delle imposte/
contributi emergenti dalla dichiarazione dei
redditi – saldo anno 2013 e primo acconto
2014 (soggetti titolari di partita IVA)
Presentazione elenco dichiarazioni d’intento
ricevute nel mese precedente
20/11/2014
Agenti e rappresentanti di commercio
– scade il termine per il versamento dei
contributi di previdenza ed assistenza
all’ENASARCO da parte delle ditte
preponenti, relativi al 3° trimestre 2014, per
agenti e rappresentati di commercio
25/11/2014
Presentazione modelli INTRA (operazioni
intracomunitarie) relative al mese di ottobre –
soggetti obbligati alla presentazione mensile.
25/11/2014 (prorogato a lunedì 01/12)
Versamento 5 - 6 o 7 rata delle imposte/
contributi emergenti dalla dichiarazione dei
redditi – saldo anno 2013 e primo acconto
2014 (soggetti non titolari di partita IVA)
Versamento 2 acconto 2014 delle imposte/
contributi (sempre in un’unica soluzione)
Contratti di locazione con decorrenza
1/11/2014 – versamento imposte
Presentazione modello per la comunicazione
delle operazioni Iva con paesi “Black List” mese di ottobre 2014 (soggetti mensili per
scelta o obbligo)
27/12/2014 (prorogato a lunedì 29/12)
Acconto IVA - contribuenti mensili e
trimestrali - versamento
30/12/2014
Contratti di locazione con decorrenza
1/12/2014 – versamento imposte
31/12/2014
Contributi volontari INPS INPDAP ENPALS –
versamento 3° trimestre 2014
Autotrasportatori: scade il termine per il
versamento della quota d’iscrizione all’Albo
degli autotrasportatori - Per maggiori
informazioni rivolgersi ai nostri uffici di Biella
Previdenza complementare – scade il
termine per effettuare la comunicazione alle
forme di previdenza complementare dei
contributi non dedotti
Presentazione modello per la comunicazione
delle operazioni Iva con paesi “Black List” mese di novembre 2014 (soggetti mensili per
scelta o obbligo)
Gennaio
16/01/2014
Iva mensile - liquidazione e versamenti
relativi al mese di dicembre
IRPEF, INPS, Addizionali regionali e
comunali, INPS gestione separata - trattenuti
dai sostituti mese di dicembre – versamento
Presentazione elenco dichiarazioni d’intento
ricevute nel mese precedente
25/01/2015 (prorogato a lunedì 26/01)
Presentazione modelli INTRA (operazioni
intracomunitarie) relative al mese di
dicembre 2014 (soggetti obbligati alla
presentazione mensile), o relativi all’ultimo
trimestre 2014 (altri soggetti)
30/01/2014
Contratti di locazione con decorrenza
1/01/2015 – versamento imposte
31/01/2015
Autotrasportatori: scade il termine per
la consegna, al competente ufficio della
Provincia, dell’attestazione di pagamento
della quota d’iscrizione all’Albo degli
autotrasportatori - Per maggiori informazioni
rivolgersi ai nostri uffici di Biella
DICEMBRE
FEBBRAIO
16/12/2014
Iva mensile - liquidazione e versamenti
relativi al mese di novembre
IRPEF, INPS, Addizionali regionali comunali,
INPS gestione separata - trattenuti dai
sostituti nel mese di novembre – versamento
Presentazione elenco dichiarazioni d’intento
ricevute nel mese precedente
IMU versamento seconda rata - saldo
TASI versamento unica soluzione per i
comuni che non hanno deliberato entro
10/09 o versamento 2 rata per i soggetti che
hanno effettuato il pagamento entro il 16/06
o entro il 16/10
25/12/2014 (prorogato a lunedì 29/12)
Presentazione modelli INTRA (operazioni
intracomunitarie) relative al mese di
novembre – soggetti obbligati alla
presentazione mensile
01/02/2015 (prorogato a lunedì 02/02)
Decorre il termine per la presentazione della
domanda di rimborso – compensazione del
credito IVA relativo all’anno 2014.
16/02/2015
Iva mensile - liquidazione e versamenti
relativi al mese di gennaio
Iva trimestrale autotrasportatori/
odontotecnici/benzinai – liquidazione e
versamenti (4° trimestre 2014) – senza
applicazione degli interessi
INAIL – autoliquidazione – versamento saldo
o prima rata di acconto (il versamento può
essere rateizzato)
IRPEF, INPS, Addizionali regionali e
comunali, INPS gestione separata - trattenuti
dai sostituti - mese di gennaio - versamento
INPS - Commercianti e Artigiani versamento IVS fissi (ultima rata anno 2014)
4
Presentazione elenco dichiarazioni d’intento
ricevute nel mese precedente
20/02/2015
Agenti e rappresentanti di commercio
– scade il termine per il versamento dei
contributi di previdenza ed assistenza
all’ENASARCO da parte delle ditte
preponenti, relativi al 4° trimestre 2014, per
agenti e rappresentati di commercio
25/02/2015
Presentazione modelli INTRA (operazioni
intracomunitarie) relative al mese di gennaio
2015 - soggetti obbligati alla presentazione
mensile
28/02/2015 (prorogato a lunedì 01/03)
Contratti di locazione con decorrenza
1/02/2015 – versamento imposte
Presentazione comunicazione dati Iva (CDI) per i contribuenti che non hanno non ancora
presentato la dichiarazione IVA
Presentazione telematica dei dati relativi alle
forniture di documenti fiscali (rivenditori e
tipografie autorizzate)
Consegna ai sostituiti (dipendenti, lavoratori
autonomi, agenti, ecc.) dei modelli CUD o
delle certificazioni delle ritenute trattenute e
versate, relativi all’anno 2014.
a cura di Lorella Cestariolo
Due importanti novità hanno
interessato quest’anno la
compensazione dei crediti erariali
nel modello F24: l’apposizione del
visto di conformità, e la modalità di
presentazione del modello F24.
Pagamenti delle imposte tramite F24
Con Decreto, sono state introdotte
nuove regole che interessano le
modalità di presentazione dei modelli di
pagamento a far corso dal 1° ottobre.
Novità che riguarda sia il mondo delle
imprese che dei privati. Per i privati, le
nuove disposizioni stabiliscono che il
modello F24 cartaceo possa essere
utilizzato soltanto se il saldo risulta
essere pari o inferiore a € 1.000,00 e
sempreché non vengano effettuate
all’interno compensazioni, perché in
quest’ultimo caso, la presentazione
del modello potrà essere fatta
esclusivamente avvalendosi di appositi
canali telematici quali: Home banking,
Finsconline o Entratel. Per i privati e
per le imprese, vale la regola comune
che se l’importo della delega F24
presenta un saldo pari a zero, l’unico
canale di pagamento ammesso,
secondo le nuove disposizioni,
risulta essere Entratel o Fisconline
per coloro che sono in possesso di
un pin-code. Per le imprese invece
continua a restare preclusa, come in
passato, la presentazione del modello
cartaceo. Pertanto tutti i contribuenti
che si trovassero nelle condizioni
citate, dovranno dotarsi di un proprio
conto corrente, dovendo aprirne uno
laddove ne fossero sprovvisti, potendo
in alternativa avvalersi del proprio
intermediario abilitato al pagamento
degli F24 cumulativi. Si pensi infatti al
caso classico in cui i genitori pagano
sul proprio conto la delega del figlio: a
partire dal 1° ottobre questa modalità
sarà preclusa in presenza di deleghe
con saldo superiore a € 1.000,00,
obbligando di fatto ad aprire un conto
corrente. Poiché il limite degli € 1.000,00
è riferito al saldo finale del singolo
F24 e non alla somma di tutti gli F24
da versare, un escamotage potrebbe
essere quello di frazionare il saldo
della delega presentando più modelli.
Un costo in più, che considerato i
tempi, da un lato semplificherà per
l’Amministrazione Finanziaria il lavoro
di controllo, gravando dall’altro ancora
una volta sulle tasche dei contribuenti,
già alleggerite dalla crisi e dall’ormai
insostenibile pressione fiscale.
Apposizione del visto di conformità
A seguito delle novità introdotte dalla
legge di stabilità, la compensazione
di crediti erariali per importi superiori
a € 15.000,00 annui sarà sottoposta
all’obbligo dell’apposizione del visto
di conformità. Sono soggetti alle
nuove disposizioni i crediti risultanti
dalle dichiarazioni fiscali per imposte
sui redditi e relative addizionali,
IRAP, ritenute alla fonte e le imposte
sostitutive delle imposte sui redditi
e dell’IRAP. Il limite di € 15.000,00
è riferibile alle singole tipologie di
crediti emergenti dalla dichiarazione
effettivamente compensati e non
all’importo complessivo. Il visto di
conformità deve essere apposto in
relazione alle singole dichiarazioni dalle
quali emerge il credito, e serve per
attestare l’esattezza dei dati indicati
nelle stesse rispetto alla relativa
documentazione e alle risultanze delle
scritture contabili, nonché di queste
ultime alla relativa documentazione
contabile. Il soggetto che appone il
visto non è tenuto ad effettuare alcun
controllo di merito e sostanziale ma
sono previsti numerosi controlli di
natura formale, tra i quali rientra la
regolare tenuta delle scritture contabili.
A differenza delle disposizioni previste in
materia di compensazioni di crediti IVA,
non è previsto l’obbligo di preventiva
presentazione della dichiarazione, ma
nel caso in cui l’ammontare compensato
per la stessa imposta sia superiore a
euro 15.000 sarà necessario, prima
della presentazione, apporre il visto di
conformità sulla relativa dichiarazione.
È stato precisato che la compensazione
dei crediti erariali scaturiti dalla
presentazione della dichiarazione dei
redditi 2013 riferita all’anno 2012 è
libera fintanto che i suddetti crediti
non vengono ricompresi e quindi
rigenerati nella dichiarazione 2014
riferita all’anno 2013, come era stato già
previsto con riferimento al credito IVA,
a seguito dell’introduzione dell’obbligo
di apposizione del visto di conformità.
Inoltre, diversamente da quanto avviene
per la compensazione del credito IVA,
l’F24 può essere presentato attraverso i
normali canali home banking in quanto
non è previsto l’obbligo di utilizzare il
canale Fisco online o Entratel. Occorre
ricordare inoltre che nel caso in cui ci
siano debiti erariali iscritti a ruolo scaduti
per importi superiori a € 1.500,00,
la compensazione dei crediti non è
libera, ma occorre prima estinguere
il debito e poi è possibile utilizzare il
credito in compensazione. La suddetta
limitazione non opera nel caso in cui
sia stata richiesta una rateizzazione
per i debiti iscritti a ruolo e le rate
siano state regolarmente pagate.
Viceversa occorrerà prima regolarizzare
gli importi delle rate omesse, anche
attraverso la presentazione di un F24 in
compensazione con codice RUOL e poi
si potrà utilizzare la restante parte del
credito in compensazione con le altre
imposte.
5
Novità per le compensazioni dei crediti erariali
CNA Biella notiziario Ottobre 2014
Novità per le compensazioni
dei crediti erariali
Modifiche in
materia societaria
a cura di Lorella Cestariolo
L’articolo 20 del D.L. 91/2014 ha
introdotto importanti modifiche alle
disposizioni del Codice Civile in tema
di S.p.a. e di S.r.l. Innanzitutto è stato
ridotto il capitale sociale minimo
previsto dall’articolo 2327 del C.c.
per le società per azioni, riducendolo
da € 120.000,00 a € 50.000,00. Tale
modifica produce riflessi non solo
per la costituzione di nuove società,
ma anche per quelle già costituite.
Infatti per queste ultime sarà possibile
procedere alla riduzione del capitale
sociale per la parte eccedente gli
attuali € 50.000,00. La nuova soglia
prevista per il capitale sociale delle
società per azioni, comporta quindi che
in presenza di perdite che intaccano
il capitale sociale, il conteggio per il
ripianamento dovrà essere effettuato
considerando la nuova soglia di
capitale minimo sociale. Il secondo
comma dell’articolo 2477 del C.c., ora
soppresso, prevedeva l’obbligo della
nomina dell’organo di controllo o del
revisore se il capitale della S.r.l. era
6
pari o superiore al minimo previsto
per le S.p.a. Ne consegue che dal 25
giugno 2014, è obbligatoria la nomina
dell’organo di controllo soltanto se:
- la società non può presentare il
bilancio in forma abbreviata ai sensi
dell’articolo 2435 del C.c.;
- la società è obbligata alla redazione
del bilancio consolidato;
- la società controlla una società tenuta
alla revisione legale dei conti.
Non possono presentare il bilancio in
forma abbreviata, ai sensi dell’articolo
2435 del C.c. le S.r.l. che per due
esercizi consecutivi abbiano superato
due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato
patrimoniale: 4,4 milioni;
- ricavi da vendite e prestazioni: 8,8
milioni;
- dipendenti occupati in media durante
l’esercizio: 50 unità.
Di conseguenza gli organi di controllo
nominati nelle S.r.l. in quanto il capitale
sociale era pari o superiore a 120.000
euro, resteranno in carica sino alla
naturale scadenza, oppure sino a
dimissioni. Un’ulteriore possibilità
resta la revoca con decisione dei soci,
che dovrà però essere approvata con
decreto del Tribunale.
CNA Biella notiziario ottobre 2014
Bonus
investimenti
a cura di Lorella Cestariolo
precedente pari a € 20.000,00, il credito
spettante del 15%, ammonterà a €
12.000,00 calcolato sull’eccedenza pari
a € 80.000,00. Il periodo agevolabile
in cui rilevano gli investimenti è dal
25/06/2014 al 30/06/2015. Per le
imprese costituite dal 26 giugno
2014, il credito d’imposta si applica
con riguardo al valore complessivo
degli investimenti realizzati in ciascun
periodo d’imposta. Quindi nel caso di
un investimento pari a € 100.000,00,
il credito per le imprese neo-costituite
sarà pari a € 15.000,00. Il credito di
imposta non spetta per gli investimenti
di importo unitario inferiore a € 10.000.
L’utilizzo del credito d’imposta potrà
essere effettuato a partire dal secondo
periodo di imposta successivo a quello
in cui è stato effettuato l’investimento,
direttamente dall’impresa mediante
F24 senza dover attendere il rimborso,
ripartendo l’importo in tre quote annuali.
Quindi il credito d’imposta relativo agli
investimenti effettuati nel 2014 potrà
essere utilizzato a partire dall’1/1/2016,
mentre per quelli realizzati nel 2015, il
credito d’imposta potrà essere utilizzato
a partire dal 1/1/2017.
NUOVA SABATINI
Con il decreto legge 69/2013 è stato
previsto inoltre un contributo in conto
interessi per i finanziamenti accesi per
la realizzazione degli investimenti in
beni strumentali nuovi, destinati alla
produzione. Rientrano i finanziamenti
di importo ricompreso tra 20mila euro
e 2milioni di euro. Rispetto al bonus
investimenti, l’agevolazione spetta
per l’acquisto in genere di macchinari,
impianti, attrezzature nuovi ad uso
produttivo, ricomprendendo anche
software e tecnologie digitali.
Di seguito si fornisce l’elenco dei beni
ricompresi nella tabella 28 Ateco, per
i quali è possibile fruire del bonus
investimenti.
28 Fabbricazione di macchinari ed
apparecchiature n.c.a.
28.1 Fabbricazione di macchine di
impiego generale
28.11 Fabbricazione di motori e turbine
(esclusi i motori per aeromobili, veicoli e
motocicli)
28.11.1 Fabbricazione di motori a
combustione interna (incluse parti e
accessori ed esclusi i motori destinati
ai mezzi di trasporto su strada e ad
aeromobili)
28.11.11 Fabbricazione di motori a
7
Bonus investimenti
Con l’articolo 18 del DL 91/2014
è stato introdotto un bonus sotto
forma di credito d’imposta, pari al
15 per cento delle spese sostenute
per l’acquisto di beni strumentali.
Lo scopo è quello di incrementare la
produzione di beni elencati nella tabella
Ateco 2007, divisione 28, riportata in
calce al presente articolo e quindi di
stimolare l’economia attraverso nuovi
investimenti. Pertanto non rilevano
tutti gli acquisti di beni strumentali,
ma soltanto quelli ricompresi nella
tabella. Possono beneficiare del nuovo
credito d’imposta i soggetti titolari di
reddito d’impresa, essendone escluse
le persone fisiche e società semplici
che svolgono attività agricola, le
persone fisiche che svolgono attività
di lavoro autonomo, le associazioni
senza personalità giuridica costituite tra
persone fisiche per l’esercizio in forma
associata di arti e professioni, le società
tra avvocati e gli enti non commerciali
non titolari di reddito d’impresa.
L’incentivo riguarda gli investimenti
in beni strumentali nuovi acquisiti sia
direttamente, sia mediante contratto
di appalto, realizzati in economia
o acquistati in leasing finanziario.
Il credito spettante è pari al 15%
delle spese sostenute in eccedenza
rispetto alla media degli investimenti
in beni strumentali compresi nella
suddetta tabella realizzati nei cinque
periodi di imposta precedenti, con
facoltà di escludere dal calcolo della
media il periodo in cui l’investimento
è stato maggiore. Pertanto nel caso di
acquisto di un macchinario agevolabile
per € 100.000,00, e di una media di
investimenti realizzati nel quinquennio
combustione interna (esclusi i motori
destinati ai mezzi di trasporto su strada e
ad aeromobili)
28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce
elastiche, carburatori e parti simili di
motori a combustione interna
28.11.2 Fabbricazione di turbine
e turboalternatori (incluse parti e
accessori)
28.11.20 Fabbricazione di turbine
e turboalternatori (incluse parti e
accessori)
28.12 Fabbricazione di apparecchiature
fluidodinamiche
28.12.0 Fabbricazione di
apparecchiature fluidodinamiche
28.12.00 Fabbricazione di
apparecchiature fluidodinamiche
28.13 Fabbricazione di altre pompe e
compressori
28.13.0 Fabbricazione di altre pompe e
compressori
28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e
compressori
28.14 Fabbricazione di altri rubinetti e
valvole
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE
28.14.0 Fabbricazione di altri rubinetti e
valvole
28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti
e valvole
28.15 Fabbricazione di cuscinetti,
ingranaggi e organi di trasmissione
(esclusi quelli idraulici)
28.15.1 Fabbricazione di organi di
trasmissione (esclusi quelli idraulici
e quelli per autoveicoli, aeromobili e
motocicli)
28.15.10 Fabbricazione di organi di
trasmissione (esclusi quelli idraulici
e quelli per autoveicoli, aeromobili e
motocicli)
28.15.2 Fabbricazione di cuscinetti a
sfere
28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a
sfere
28.2 fabbricazione di altre macchine di
impiego generale
28.21 Fabbricazione di forni, bruciatori e
sistemi di riscaldamento
28.21.1 Fabbricazione di forni, fornaci e
bruciatori
28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci
8
e bruciatori
28.21.2 Fabbricazione di sistemi di
riscaldamento
28.21.21 Fabbricazione di caldaie per
riscaldamento
28.21.29 Fabbricazione di altri sistemi
per riscaldamento
28.22 Fabbricazione di macchine
e apparecchi di sollevamento e
movimentazione
28.22.0 Fabbricazione di macchine
e apparecchi di sollevamento e
movimentazione
28.22.01 Fabbricazione di ascensori,
montacarichi e scale mobili
28.22.02 Fabbricazione di gru, argani,
verricelli a mano e a motore, carrelli
trasbordatori, carrelli elevatori e
piattaforme girevoli
28.22.03 Fabbricazione di carriole
28.22.09 Fabbricazione di altre
macchine e apparecchi di sollevamento
e movimentazione
28.23 Fabbricazione di macchine ed
attrezzature per ufficio (esclusi computer
e unità periferiche)
28.23.0 Fabbricazione di macchine ed
attrezzature per ufficio (esclusi computer
e unità periferiche)
28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner
28.23.09 Fabbricazione di macchine
ed altre attrezzature per ufficio (esclusi
computer e periferiche)
28.24 Fabbricazione di utensili portatili a
motore
28.24.0 Fabbricazione di utensili portatili
a motore
28.24.00 Fabbricazione di utensili
portatili a motore
28.25 Fabbricazione di attrezzature di
uso non domestico per la refrigerazione
e la
ventilazione
28.25.0 Fabbricazione di attrezzature di
uso non domestico per la refrigerazione
e la
ventilazione; fabbricazione di
condizionatori domestici fissi
28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di
uso non domestico per la refrigerazione
e la ventilazione; fabbricazione di
condizionatori domestici fissi
28.29 Fabbricazione di altre macchine di
impiego generale n.c.a.
28.29.1 Fabbricazione di bilance e di
macchine automatiche per la vendita e
la distribuzione (incluse parti staccate e
accessori)
28.29.10 Fabbricazione di bilance e di
macchine automatiche per la vendita e
la distribuzione (incluse parti staccate e
accessori)
28.29.2 Fabbricazione di macchine e
apparecchi per le industrie chimiche,
petrolchimiche e petrolifere (incluse parti
e accessori)
CLASSIFICAZIONE PER SEZIONI,
DIVISIONI, GRUPPI, CLASSI,
CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE
28.29.20 Fabbricazione di macchine e
apparecchi per le industrie chimiche,
petrolchimiche e petrolifere (incluse parti
e accessori)
28.29.3 Fabbricazione di macchine
automatiche per la dosatura, la
confezione e per l’imballaggio (incluse
parti e accessori)
28.29.30 Fabbricazione di macchine
automatiche per la dosatura, la
confezione e per l’imballaggio (incluse
parti e accessori)
28.29.9 Fabbricazione di macchine di
impiego generale ed altro materiale
meccanico n.c.a.
28.29.91 Fabbricazione di apparecchi
per depurare e filtrare liquidi e gas per
uso non domestico
28.29.92 Fabbricazione di macchine per
la pulizia (incluse le lavastoviglie) per
uso non domestico
28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri
doppi a nastro e utensili simili, strumenti
di precisione per meccanica (esclusi
quelli ottici)
28.29.99 Fabbricazione di altro materiale
meccanico e di altre macchine di
impiego generale n.c.a.
28.3 fabbricazione di macchine per
l’agricoltura e la silvicoltura
CNA Biella notiziario ottobre 2014
28.94.10 Fabbricazione di macchine
tessili, di macchine e di impianti per
il trattamento ausiliario dei tessili, di
macchine per cucire e per maglieria
(incluse parti e accessori)
28.94.2 Fabbricazione di macchine e
apparecchi per l’industria delle pelli, del
cuoio e delle calzature (incluse parti e
accessori)
28.94.20 Fabbricazione di macchine e
apparecchi per l’industria delle pelli, del
cuoio e delle calzature (incluse parti e
accessori)
28.94.3 Fabbricazione di
apparecchiature e di macchine per
lavanderie e stirerie (incluse parti e
accessori)
28.94.30 Fabbricazione di
apparecchiature e di macchine per
lavanderie e stirerie (incluse parti e
accessori)
28.95 Fabbricazione di macchine per
l’industria della carta e del cartone
(incluse parti e accessori)
28.95.0 Fabbricazione di macchine
per l’industria della carta e del cartone
(incluse parti e accessori)
28.95.00 Fabbricazione di macchine
per l’industria della carta e del cartone
(incluse parti e accessori)
28.96 Fabbricazione di macchine per
l’industria delle materie plastiche e della
gomma (incluse parti e accessori)
28.96.0 Fabbricazione di macchine per
l’industria delle materie plastiche e della
gomma (incluse parti e accessori)
28.96.00 Fabbricazione di macchine per
l’industria delle materie plastiche e della
gomma (incluse parti e accessori)
28.99 Fabbricazione di macchine per
impieghi speciali n.c.a. (incluse parti e
accessori)
28.99.1 Fabbricazione di macchine per
la stampa e la legatoria (incluse parti e
accessori)
28.99.10 Fabbricazione di macchine per
la stampa e la legatoria (incluse parti e
accessori)
28.99.2 Fabbricazione di robot industriali
per usi molteplici (incluse parti e
accessori)
28.99.20 Fabbricazione di robot
industriali per usi molteplici (incluse parti
e accessori)
28.99.3 Fabbricazione di apparecchi per
istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.30 Fabbricazione di apparecchi
per istituti di bellezza e centri di
benessere
28.99.9 Fabbricazione di altre macchine
per impieghi speciali n.c.a. (incluse parti
e accessori)
28.99.91 Fabbricazione di
apparecchiature per il lancio di
aeromobili, catapulte per portaerei e
apparecchiature simili
28.99.92 Fabbricazione di giostre,
altalene ed altre attrezzature per parchi
di divertimento
28.99.93 Fabbricazione di
apparecchiature per l’allineamento
e il bilanciamento delle ruote; altre
apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99 Fabbricazione di altre
macchine ed attrezzature per impieghi
speciali n.c.a. (incluse parti e accessori).
9
Questioni interpretative in materia IRPEF
28.30 Fabbricazione di macchine per
l’agricoltura e la silvicoltura
28.30.1 Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.9 Fabbricazione di altre macchine
per l’agricoltura, la silvicoltura e la
zootecnia
28.30.90 Fabbricazione di altre
macchine per l’agricoltura, la silvicoltura
e la zootecnia
28.4 fabbricazione di macchine per la
formatura dei metalli e di altre macchine
utensili
28.41 Fabbricazione di macchine utensili
per la formatura dei metalli
28.41.0 Fabbricazione di macchine
utensili per la formatura dei metalli
(incluse parti e accessori ed escluse le
parti intercambiabili)
28.41.00 Fabbricazione di macchine
utensili per la formatura dei metalli
(incluse parti e accessori ed escluse le
parti intercambiabili)
28.49 Fabbricazione di altre macchine
utensili
28.49.0 Fabbricazione di altre macchine
utensili (incluse parti e accessori)
28.49.01 Fabbricazione di macchine per
la galvanostegia
28.49.09 Fabbricazione di altre
macchine utensili (incluse parti e
accessori) n.c.a.
28.9 fabbricazione di altre macchine per
impieghi speciali
28.91 Fabbricazione di macchine per la
metallurgia
28.91.0 Fabbricazione di macchine per
la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.91.00 Fabbricazione di macchine per
la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92 Fabbricazione di macchine da
miniera, cava e cantiere
28.92.0 Fabbricazione di macchine da
miniera, cava e cantiere (incluse parti e
accessori)
28.92.01 Fabbricazione di macchine
per il trasporto a cassone ribaltabile per
impiego specifico in miniere, cave e
cantieri
28.92.09 Fabbricazione di altre
macchine da miniera, cava e cantiere
(incluse parti e accessori)
28.93 Fabbricazione di macchine per
l’industria alimentare, delle bevande e
del tabacco
28.93.0 Fabbricazione di macchine per
l’industria alimentare, delle bevande e
del tabacco (incluse parti e accessori)
28.93.00 Fabbricazione di macchine per
l’industria alimentare, delle bevande e
del tabacco (incluse parti e accessori)
28.94 Fabbricazione di macchine per le
industrie tessili, dell’abbigliamento e del
cuoio (incluse parti e accessori)
28.94.1 Fabbricazione di macchine
tessili, di macchine e di impianti per
il trattamento ausiliario dei tessili, di
macchine per cucire e per maglieria
(incluse parti e accessori)
Rinnovo c.c.n.l.
comunicazione
a cura di Paola Lanza
In data 13 maggio 2014, tra le
associazioni Cna Comunicazione e
terziario avanzato, Confartigianato,
Casartigiani, Claai e i sindacati dei
lavoratori di categoria è stato definito
il rinnovo contrattuale per i dipendenti
delle imprese del settore comunicazione
(ex c.c.n.l. grafici e affini artigianato ed
ex c.c.n.l. cartotecnici artigianato). Il
nuovo accordo sindacale, fatte salve le
decorrenze previste per specifici istituti
contrattuali, decorre dal 1 gennaio 2013
ed avrà validità sino al 31 dicembre 2015.
Si ricorda che la sfera di applicazione di
questo contratto collettivo è stata estesa
anche a imprese non artigiane. Nello
specifico il c.c.n.l. può essere applicato:
• alle imprese artigiane ed ai loro
consorzi;
• alle micro-imprese non artigiane come
definite dalle normative vigenti ed ai loro
consorzi;
• alle piccole e medie imprese ed ai
consorzi di imprese.
Si riportano di seguito le novità
a contenuto economico più
rilevanti, rinviando ad una prossima
comunicazione gli approfondimenti della
parte normativa.
Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari
Gli aumenti retributivi definiti dal rinnovo
contrattuale sono da corrispondere in tre
soluzioni:
1 giugno 2014;
1 febbraio 2015;
1 ottobre 2015.
Aumenti retributivi
LIVELLI
1/05/2015
1/02/2015
1/10/2015
AUMENTI
TOTALI
1A
35,13
35,13
42,17
112,43
1B
30,62
30,62
36,75
97,99
2
28,73
28,73
34,47
91,93
3
26,94
26,94
32,33
86,21
4
25,00
25,00
30,00
80,00
5 Bis
22,87
22,87
27,44
73,18
5
21,86
21,86
26,25
69,97
6
20,59
20,59
24,71
65,89
Nuovi minimi retributivi
A seguito degli aumenti retributivi sopra
riportati, le nuove retribuzioni tabellari
che ne discendono alle stesse date,
sono riportate nella successiva tabella.
LIVELLI
1/08/2015
1/06/2015
1/2/2015
1/10/2015
1A
2.027,35
2.062,48
2.097,61
2.139,78
1B
1.766,35
1.797,59
1.828,21
1.864,96
2
1.657,63
1.686,36
1.715,09
1.749,56
3
1.554,66
1.581,60
1.608,54
1.640,87
4
1.442,56
1.467,56
1.492,56
1.522,56
5 Bis
1.319,56
1.342,43
1.365,30
1.392,74
5
1.261,63
1.283,49
1.305,35
1.331,60
6
1.188,05
1.208,64
1.229,23
1.253,94
(*) la retribuzione tabellare per il livello 1°A è comprensiva anche dell’indennità di funzione
quadri pari a € 51,65.
10
Si ricorda che a decorrere dal 1 luglio
2010, le imprese non aderenti alla
bilateralità e che non versano il relativo
contributo devono erogare al lavoratore
una quota di retribuzione (E.A.R.), pari
ad € 25,00 lordi mensili, per tredici
mensilità. Per i lavoratori part-time
tale importo deve essere riconosciuto
proporzionalmente all’orario di lavoro
svolto. Relativamente ai lavoratori
apprendisti l’E.A.R. deve essere
riproporzionato in base alla percentuale
di retribuzione riconosciuta in quel
determinato momento. Tale importo,
infine, incide su tutti gli istituti retributivi
di legge e contrattuali, indiretti o differiti,
con la sola esclusione del trattamento
di fine rapporto e conserva, in ogni
caso, un carattere aggiuntivo rispetto
alle prestazioni dovute a ogni singolo
lavoratore in adempimento dell’obbligo
contrattuale e corrisposte direttamente
e/o indirettamente dagli enti bilaterali
dell’artigianato nazionali e regionali.
LIVELLI
E.A.R*
1A
€ 25,00
1B
€ 25,00
2
€ 25,00
3
€ 25,00
4
€ 25,00
5 Bis
€ 25,00
5
€ 25,00
6
€ 25,00
(*) Elemento aggiuntivo della retribuzione
Una tantum
Ai soli lavoratori in forza alla data di
stipula del presente accordo contrattuale
(13 maggio 2014), deve essere
riconosciuta una cifra “una tantum”,
a copertura del periodo di “vuoto
contrattuale” (1 gennaio 2013 - 31
maggio 2014).
Gli importi forfettari sono i seguenti:
QUALIFICHE
IMPORTI
UNA TANTUM
Operai
Impiegati
Quadri
€ 160,00 lordi
Apprendisti
€ 112,00 lordi
Gli importi di una tantum devono
essere corrisposti in due rate e più
precisamente:
- € 80,00, unitamente alle retribuzioni
del mese di luglio 2014 (€ 56,00 per gli
apprendisti);
-€ 80,00, unitamente alle retribuzioni del
mese di gennaio 2015 (€ 56,00 per gli
apprendisti).
I valori di una tantum indicati nella
precedente tabella vanno commisurati
all’anzianità di servizio maturata nel
periodo intercorrente tra il 1 gennaio
2013 e il 31 maggio 2014, considerando
come mese intero la frazione dello
stesso pari o superiore a 15 giorni. Il
testo dell’accordo sindacale riconosce,
espressamente, come non utili alla
maturazione dell’una tantum, i periodi
d’assenza intervenuti in tale periodo e
dovuti ad eventi, quali:
- servizio civile;
- assenza facoltativa post-partum;
- sospensioni concordate dalle parti per
mancanza di lavoro.
Ai lavoratori con rapporto part-time gli
importi di una tantum devono essere
riconosciuti con criteri di proporzionalità.
L’importo di una tantum attribuito a
ciascun lavoratore ne abbia diritto, non
è utile agli effetti del computo di alcun
istituto contrattuale, né del trattamento
di fine rapporto. Eventuali importi
corrisposti a titolo di futuri miglioramenti
contrattuali vanno considerati a tutti gli
effetti anticipazioni degli importi di “una
tantum”. Pertanto, tali importi dovranno
essere detratti dalla stessa “una tantum”
fino a concorrenza e, inoltre non
dovranno più essere corrisposti con la
retribuzione relativa al mese di giugno
2014. Da un punto di vista contributivo
gli importi di una tantum sono da
assoggettare alle normali aliquote. Da un
punto di vista fiscale tali somme devono
essere assoggettate a tassazione
separata, trattandosi di emolumenti
relativi ad anni precedenti, salvo la quota
parte relativa al periodo 1 gennaio-31
maggio 2014 corrisposta con la prima
rata che deve essere assoggettata a
tassazione ordinaria. Occorre, infine,
prestare attenzione ai casi d’interruzione
del rapporto di lavoro nel periodo
14 maggio - 31 dicembre 2014 e
ricordarsi che l’una tantum spettante
o quella residua dovrà essere liquidata
unitamente all’ultima retribuzione utile.
11
Rinnovo c.c.n.l. comunicazione
CNA Biella notiziario ottobre 2014
Imprese non aderenti
al sistema degli Enti
bilaterali
Rinnovo c.c.n.l.
acconciatura ed estetica
a cura di Paola Lanza
Lo scorso 8 settembre 2014, tra
CNA Unione benessere e sanità,
Confartigianato Benessere-Acconciatori,
Confartigianato Benessere-Estetica,
Casartigiani, CLAAI e le organizzazioni
sindacali di settore Filcams-Cgil,
Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, è stata
sottoscritta un’ipotesi di accordo per il
rinnovo del CCNL acconciatura, estetica,
tricologia non curativa, tatuaggio, piercing
e centri benessere 3 ottobre 2011,
scaduto il 31 dicembre 2012. La nuova
intesa sindacale decorre dal 1° gennaio
2013 e avrà validità fino al 30 giugno
2016. Riportiamo di seguito le novità a
contenuto economico disciplinate dal
recente rinnovo contrattuale
Tabella aumenti retributivi
Parte economica
Gli aumenti retributivi concordati dalle
parti sociali in sede di rinnovo devono
essere erogati in tre rate alle seguenti
scadenze:
1° ottobre 2014;
1° ottobre 2015;
1° giugno 2016.
Si riportano di seguito le tabelle relative
agli aumenti retributivi concordati e
ai nuovi minimi contrattuali che ne
derivano.
LIVELLI
1/10/2014
1/10/2015
1/06/2016
TOTALE
1A
28,87
17,32
23,09
69,28
2
26,37
15,82
21,10
63,29
2
25,00
15,00
20,00
60,00
4
23,57
14,14
18,86
56,57
Tabella nuovi minimi retributivi
LIVELLI
MINIMI
30/09/2014
MINIMI
1/10/2014
MINIMI
1/10/2015
MINIMI
1/6/2015
1A
2.027,35
2.062,48
2.097,61
2.139,78
2
1.766,35
1.797,59
1.828,21
1.864,96
2
1.657,63
1.686,36
1.715,09
1.749,56
4
1.554,66
1.581,60
1.608,54
1.640,87
Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data dell’8
settembre 2014 spetta un importo
forfetario “una tantum” di € 120,00
lordi a copertura del periodo di “vuoto
contrattuale”, compreso tra il 1° gennaio
2013 e il 30 settembre 2014. Gli importi
da corrispondere sono i seguenti:
QUALIFICHE
IMPORTI
UNA TANTUM
Tutte
eccetto
Apprendisti
€ 120,00
Apprendisti
€ 84,00*
(*) la retribuzione tabellare per il livello
1°A è comprensiva anche dell’indennità di
funzione quadri pari a € 51,65.
12
L’una tantum deve essere erogato in
due rate, di pari importo, alle seguenti
scadenze:
la prima, pari ad € 60,00 (€ 42,00
per gli apprendisti) unitamente alla
retribuzione del mese di febbraio 2015; la
seconda, pari ad € 60,00 (€ 42,00 per gli
apprendisti) unitamente alla retribuzione
del mese di novembre 2015.
Criteri di maturazione
Gli importi di una tantum devono essere
erogati pro-quota, in relazione alla durata
del rapporto nel periodo di riferimento
(1° gennaio 2013 – 30 settembre 2014),
considerando come mese intero la
frazione dello stesso superiore a 15
giorni di calendario. Ai lavoratori con
rapporto di lavoro a tempo determinato,
fermo restando l’essere in forza presso
l’azienda alla data dell’8 settembre 2014,
spettano tante quote di una tantum
quanti sono stati i mesi lavorati (o
frazioni di mese superiori a 15 giorni di
calendario) nel periodo :
1° gennaio 2013 – 30 settembre 2014.
Assenze del lavoratore
Per la maturazione dell’una tantum
il testo contrattuale riconosce
espressamente come non utili i periodi
di assenza intervenuti nel periodo di
riferimento e dovuti ad eventi quali il
servizio civile, l’assenza facoltativa post
partum, le sospensioni concordate dalle
parti per mancanza di lavoro.
Part-time
Ai lavoratori con contratto part-time gli
importi di una tantum devono essere
riconosciuti con criteri di proporzionalità,
con riferimento allo specifico tempo di
lavoro.
Incidenza sugli istituti retributivi
Gli importi forfetari sono stati quantificati
considerando già compresi in essi i
riflessi sugli istituti di retribuzione diretta
e indiretta di origine legale e contrattuale.
L’una tantum è esclusa dalla base di
calcolo del TFR.
Assoggettamenti contributivi e fiscali
Gli importi come sopra determinati
sono da assoggettare alla normale
contribuzione e, per quanto attiene
Importi corrisposti a titolo di futuri
aumenti contrattuali
Secondo consolidata prassi negoziale,
gli importi eventualmente già corrisposti
a titolo di futuri aumenti contrattuali
vanno considerati a tutti gli effetti come
anticipazioni degli importi di “una
tantum” fino a concorrenza. Pertanto,
tali importi dovranno essere detratti dalla
stessa “una tantum” fino a concorrenza.
Parte normativa
I principali istituti contrattuali modificati
dal rinnovo del c.c.n.l. sono i seguenti:
1 – Gestione sindacale
1.1. Decorrenza e durata
1.2. Campo di applicazione
2 – Mercato del lavoro
2.1. Apprendistato professionalizzante
2.2. Contratti a tempo determinato
2.3. Lavoro a tempo parziale
3 – Gestione del rapporto di lavoro
3.1. Periodo di prova
3.2. Trattamento economico per malattia
e infortunio non sul lavoro
3.3. Tredicesima mensilità
3.4. Flessibilità orario di lavoro
1 – Gestione sindacale
professionalizzante recependo la
disciplina contenuta nel Testo Unico
dell’apprendistato.
2.2. Contratti a tempo determinato
In sede di rinnovo contrattuale le parti
sociali hanno apportato importanti
modifiche alle precedenti disposizioni
contrattuali che disciplinavano il
contratto di lavoro a tempo determinato,
anche alla luce delle modifiche introdotte
dal D.L. n. 34/2014, convertito con
modifiche dalla L. n. 78/2014.
Causali
In attuazione delle nuove disposizioni
legislative che hanno previsto
l’abolizione dell’obbligo di prevedere
una specifica causale per poter apporre
un termine alla durata del contratto
di lavoro subordinato, le parti sociali
hanno modificato il testo contrattuale
cancellando le ipotesi precedentemente
previste che consentivano l’apposizione
del termine. Sulla base delle nuove
disposizioni di legge, è consentita
l’apposizione di un termine alla durata
del contratto di lavoro subordinato
di durata non superiore a 36 mesi,
concluso fra un datore di lavoro e
un lavoratore per lo svolgimento di
qualunque tipo di mansione. Tale
tipologia di contratto a termine potrà
essere adottata anche con soggetti
che abbiano in precedenza avuto un
rapporto di lavoro subordinato con la
medesima impresa.
Limiti numerici
Con riferimento ai limiti quantitativi
nell’assunzione di lavoratori a termine,
la norma contrattuale prevede che nelle
imprese:
da 0 a 5 dipendenti (lavoratori a tempo
indeterminato e apprendisti) è consentita
l’assunzione di 3 lavoratori a termine;
da 6 a 10 dipendenti (lavoratori a tempo
indeterminato e apprendisti) è consentita
l’assunzione di 1 lavoratore a tempo
determinato ogni 2 dipendenti o frazione
in forza (50% dei dipendenti in forza) con
arrotondamento all’unità superiore;
oltre 10 dipendenti (lavoratori a tempo
indeterminato e apprendisti) è consentita
l’assunzione di contratti a termine nel
limite del 25%, con arrotondamento
all’unità superiore.
La disposizione contrattuale è
migliorativa per tutte le tre fasce
dimensionali rispetto ai limiti numerici
previsti dalla norma di legge.
I limiti numerici di cui sopra si calcolano
prendendo a riferimento esclusivamente
i lavoratori con contratti a tempo
indeterminato e gli apprendisti in forza
il 1 gennaio dell’anno di assunzione.
In altre parole si tratta di “fotografare”
quanti lavoratori con contratto a tempo
indeterminato e apprendisti sono in
forza il 1 gennaio di ciascun anno civile,
determinando il tal modo la “fascia
dimensionale” in cui la singola impresa
si colloca per tutto l’anno, senza risentire
delle oscillazioni occupazionali (positive
o negative che siano) che interverranno
nel corso dei successivi 12 mesi. In
attuazione della delega accordata dal
legislatore alla contrattazione collettiva,
le parti sociali hanno previsto che
sono in ogni caso esenti da limitazioni
quantitative i contratti a tempo
determinato conclusi nei primi 12 mesi
della fase di avvio di nuove attività
d’impresa, o nuova linea di produzione
Rinnovo c.c.n.l.acconciatura ed estetica
1.1. Decorrenza e durata
L’accordo di rinnovo decorre dal 1°
gennaio 2013 e avrà validità fino al 30
giugno 2016 sia per la parte economica
che per la parte normativa. Le modifiche
introdotte dall’intesa sindacale
decorrono dall’8 settembre 2014 (data di
sottoscrizione dell’accordo), fatte salve
specifiche decorrenze previste per singoli
istituti.
1.2. Campo di applicazione
Si pone in evidenza come il rinnovo
contrattuale abbia reso chiaro che
il campo di applicazione del c.c.n.l.
interessa tutte le imprese appartenenti i
settori acconciatura, estetica, tricologia
non curativa, tatuaggio, piercing e centri
benessere con qualunque forma giuridica
anche non di impresa artigiana.
CNA Biella notiziario ottobre 2014
alla tassazione, sono da assoggettare
a tassazione separata trattandosi di
emolumenti relativi ad anni precedenti.
Cessazione del rapporto di lavoroIn
caso di cessazione del rapporto
di lavoro, l’importo forfetario deve
essere corrisposto in unica soluzione,
unitamente alle altre competenze (intera
una tantum o seconda rata nel caso di
cessazione successiva a febbraio 2015),
all’atto di liquidazione delle stesse.
2 – Mercato del lavoro
2.1. Apprendistato professionalizzante
In sede di rinnovo le parti sociali
hanno disciplinato l’apprendistato
13
o di servizio, ovvero di una nuova unità
produttiva aziendale. Sono fatte salve,
inoltre, le esclusioni da limitazioni
quantitative previste dalla norma,
ovvero ragioni di carattere sostitutivo,
o di stagionalità; specifici spettacoli
o specifici programmi radiofonici o
televisivi; lavoratori di età superiore a 55
anni.
Durata complessiva massima del
rapporto
Ai sensi di quanto previsto dalla legge,
il contratto a tempo determinato per
lo svolgimento di mansioni equivalenti
tra lo stesso datore di lavoro e lo
stesso lavoratore non può superare
i 36 mesi comprensivi di proroghe e
rinnovi, indipendentemente dai periodi
d’interruzione che intercorrono tra un
contratto e l’altro. A tale fine, è stato
precisato che ai fini del computo del
periodo massimo di 36 mesi occorre
considerare anche i periodi svolti tra
i medesimi soggetti con contratto di
somministrazione di lavoro a tempo
determinato aventi ad oggetto mansioni
equivalenti. È possibile un solo ulteriore
successivo contratto a termine tra gli
stessi soggetti per una durata massima
di 8 mesi, a condizione che la stipula
avvenga presso la Direzione Provinciale
del Lavoro competente per territorio e
con l’assistenza di un rappresentante
sindacale dei lavoratori.
Superato il periodo di 36 mesi, il
rapporto di lavoro si considera a tempo
indeterminato se il rapporto continua, ai
sensi della norma di legge, oltre:
il 30° giorno in caso di contratto di
durata inferiore a 6 mesi;
il 50° giorno negli altri casi.
Intervalli temporali
In recepimento dei limiti fissati dalla
norma di legge, il periodo di intervallo
minimo che deve esistere tra due
contratti a termine con lo stesso
lavoratore, è fissato in:
10 giorni per i contratti a termine di
durata fino a 6 mesi;
20 giorni per i contratti a termine di
durata superiore ai 6 mesi.
L’assenza di intervalli temporali è in ogni
caso prevista nel caso di assunzioni
a tempo determinato effettuato per
sostituire lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del posto.
Diritto di precedenza
Il lavoratore, che nell’esecuzione di uno
o più contratti a termine presso la stessa
azienda abbia prestato attività lavorativa
per un periodo superiore a 6 mesi, ha
diritto di precedenza nelle assunzioni
a tempo indeterminato effettuate dal
datore di lavoro entro i successivi 12
14
mesi con riferimento alle mansioni già
espletate in esecuzione del rapporto a
termine. Tale diritto è subordinato alla
condizione che il lavoratore manifesti
la propria volontà per iscritto al datore
di lavoro entro 6 mesi dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro. Il
diritto si estingue entro un anno dalla
data di cessazione del rapporto di
lavoro. A tale proposito si sottolinea
che per norma di legge il periodo di
congedo di maternità è utile al fine
del raggiungimento del semestre per
l’acquisizione del diritto di precedenza.
relativamente alle cosiddette “clausole
flessibili ed elastiche”.
Affiancamento per sostituzione
Nel solo caso di assunzione a termine
per sostituzione è previsto, al fine di
consentire il cosiddetto “passaggio di
consegne”, un periodo di affiancamento
tra sostituto e lavoratore sostituito per
un periodo massimo di 90 giorni di
calendario, sia prima che inizi l’assenza
sia successivamente al rientro al lavoro
del dipendente assente (per un periodo
massimo di 180 giorni di calendario
qualora il periodo di affiancamento
venga svolto sia prima che dopo la
sostituzione). Infine nell’ipotesi di
assenza di lavoratrici per più congedi
di maternità, il contratto a tempo
determinato stipulato per ragioni di
carattere sostitutivo, oltre al periodo di
affiancamento di cui sopra potrà essere
prorogato fino alla scadenza del diritto
di usufruire di permessi giornalieri/orari
previsti per l’allattamento.
20% calcolata sulla retribuzione oraria
(in precedenza la maggiorazione era del
15%).
2.3. Lavoro a tempo parziale
Le novità introdotte dal rinnovo
contrattuale in tema di lavoro a part-time
riguardano:
la maggiorazione del lavoro
supplementare;
una più stringente disciplina
Lavoro supplementare –
maggiorazione
Fermo restando il consenso del
lavoratore la prestazione di lavoro
supplementare è permessa fino al
raggiungimento del 50% del normale
orario di lavoro. Il lavoro supplementare
deve essere retribuito, salvo condizioni
di miglior favore individuali o collettive,
con la maggiorazione forfettaria del
Clausole flessibili ed elastiche
La disciplina contrattuale previgente in
materia di clausole flessibili ed elastiche
è stata integrata da nuove disposizioni
a garanzia dei lavoratori che ne hanno
individualmente sottoscritto le condizioni.
Attraverso la clausola flessibile
si consente all’impresa di variare
unilateralmente la distribuzione dell’orario
di lavoro rispetto a quanto fissato, in via
ordinaria, nel contratto a tempo parziale
originario. Con la clausola elastica
si consente all’impresa di ampliare
unilateralmente l’ammontare dell’orario
di lavoro rispetto a quanto fissato, in via
ordinaria, nel contratto a tempo parziale
originario.
Premesso che il c.c.n.l. previgente
stabilisce che le variazioni della
collocazione temporale della prestazione
lavorativa comportano, per il periodo in
cui la variazione stessa viene effettuata
una maggiorazione retributiva del 10%
oppure una maggiorazione retributiva del
15% in caso di emergenze tecniche e/o
produttive, il termine di preavviso può
3.1. Periodo di prova
Sono state modificate le durate dei
periodi di prova per i rapporti di lavoro
instaurati a decorrere dall’8 settembre
2014. In particolare i nuovi termini sono
i seguenti:
Livello 1° - 4 mesi
Livello 2° - 3 mesi
Livello 3° - 3 mesi
Livello 4° - 3 mesi
3.2 Trattamento economico per
malattia e infortunio non sul lavoro
Comunicazione dell’assenza da parte
del lavoratore
In caso di malattia o d’infortunio non
sul lavoro, il lavoratore deve avvertire
l’azienda entro la prima ora del
normale orario di lavoro del giorno in
cui si è verificata l’assenza, fatti salvi
i casi di giustificato e documentato
impedimento o per cause di forza
maggiore. Successivamente, entro il
termine di 3 giorni dall’inizio della stessa
dovrà seguire da parte del lavoratore la
comunicazione all’impresa del numero
di protocollo identificativo del certificato
medico attestante la malattia.
Comporto nel caso di patologie
oncologiche e altre gravi infermità
Fermo restando l’ordinaria durata del
periodo di conservazione del posto di
lavoro in caso di malattia e d’infortunio
pari a:
9 mesi per i lavoratori con anzianità
aziendale fino a 5 anni
12 mesi per i lavoratori con anzianità
aziendale superiore a 5 anni
e da considerare, in caso di più malattie,
in un arco di tempo “mobile” di 24
mesi, sono stati allungati tali periodi in
caso di patologie oncologiche e altre
gravi infermità certificate da strutture
ospedaliere e/o dalle AA.SS.LL.
In questi casi i lavoratori hanno diritto
ad un prolungamento del periodo
di comporto di ulteriori 12 mesi in
un periodo di 24 mesi consecutivi
determinando i seguenti periodi
complessivi:
21 mesi per i lavoratori con anzianità
aziendale fino a 5 anni
24 mesi per i lavoratori con anzianità
aziendale superiore a 5 anni.
Tale prolungamento sarà altresì esteso
alle patologie per le quali venga
riconosciuto lo stato di «grave infermità»
da parte delle strutture ospedaliere e/o
delle AA.SS.LL.
CNA Biella notiziario ottobre 2014
convivente con totale e permanente
inabilità lavorativa, che assuma
connotazione di gravità ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata
riconosciuta una percentuale di invalidità
pari al 100 per cento, con necessità di
assistenza continua in quanto non in
grado di compiere gli atti quotidiani della
vita;
qualora il lavoratore o la lavoratrice
abbiano un figlio convivente di età non
superiore agli anni tredici o un figlio
convivente portatore di handicap;
qualora i lavoratori siano studenti, iscritti
e frequentanti corsi regolari di studio in
scuole di istruzione primaria, secondaria
e di qualificazione professionale, statali,
pareggiate o legalmente riconosciute o
comunque abilitate al rilascio di titoli di
studio legali;
a seguito di instaurazione di un altro/
diverso rapporto di lavoro.
3.3. Tredicesima mensilità
La novità riguarda la possibilità per le
imprese di corrispondere i ratei maturati
della cosiddetta “gratifica natalizia” mese
per mese, anziché in un’unica soluzione
nel mese di dicembre. In tale ipotesi le
imprese e i lavoratori interessati devono
formalizzare gli accordi intervenuti a
livello individuale o aziendale. In linea di
principio si ritiene possibile che a livello
aziendale alcuni dipendenti scelgano
di continuare a ricevere il pagamento
della tredicesima all’abituale scadenza
a fronte di altri che optano per la
corresponsione del rateo mensile.
3.4. Flessibilità orario di lavoro
L’istituto contrattuale della flessibilità
degli orari di lavoro è stato modificato
nel limite di ore annue effettuabili
con questo strumento: 180 ore (in
precedenza il limite era di 120 ore). Per
flessibilità degli orari di lavoro, s’intende
un periodo nel quale, ad un’azienda, è
consentito superare il normale orario
di lavoro settimanale e, di ridurlo
per compensazione in altri periodi,
in modo che la somma “algebrica”
dei due momenti sia pari a zero. I
periodi di superamento in “eccesso”
dell’orario di lavoro settimanale non
sono da considerare come ore di lavoro
straordinarie.
Le altre clausole contrattuali previgenti
per la gestione della flessibilità sono
rimaste inalterate:
48 ore come limite massimo di ore
settimanali;
entro 12 mesi dall’inizio come termine
massimo per compensare le settimane
prestazioni superiori o inferiori
all’ordinario orario di lavoro settimanale;
la corresponsione di una maggiorazione
del 10% sulla retribuzione oraria per
le ore in più e da inserire nel cedolino
relativo al mese di effettuazione delle
stesse.
15
Rinnovo c.c.n.l.acconciatura ed estetica
essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi
calcolate sulla retribuzione oraria del
lavoratore. Tali maggiorazioni non si
applicano nel caso in cui un lavoratore
abbia sottoscritto, a livello individuale, la
“clausola di flessibilità” al ricorrere di una
di queste ipotesi:
svolgimento di prestazioni rese nei
fine settimana (sabato/domenica) per
un massimo di 24 fine settimana in un
anno di calendario, in questi casi la
maggiorazione retributiva è del 3% per
i primi 12 fine settimana e del 4% per i
restanti 12 fine settimana;
svolgimento di prestazioni rese nel
periodo estivo (1° luglio - 31 agosto),
in qualunque giorno della settimana
esse siano prestate, in questo caso la
maggiorazione retributiva è in ogni caso
del 3%.
Tutte le maggiorazioni retributive sopra
richiamate comprendono già l’incidenza
su tutti gli istituti contrattuali e di legge
diretti e differiti. Un’altra novità riguarda
le ipotesi nelle quali il lavoratore può
esimersi – nel senso di sospendere
- dal variare l’orario di lavoro. In
particolare assistere genitori, coniuge o
convivente, figli e altri familiari conviventi
senza alcuna possibilità alternativa
di assistenza nell’ambito familiare,
affetti da gravi malattie o portatori di
handicap o che accedano a programmi
terapeutici e di riabilitazione per
tossicodipendenti; l’instaurazione di un
altro rapporto di lavoro, che preveda una
prestazione concomitante con la diversa
collocazione dell’orario comunicata; una
precedente trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, attuato ai sensi dell’articolo
46, comma 1 lettera t) del D. Lgs. n.
276/2003 a favore di lavoratori affetti
da patologie oncologiche; accudire i
figli fino al compimento di 7 anni; lo
studio, connesso al conseguimento della
scuola dell’obbligo, del titolo di studio
di 2° grado o del diploma universitario
o di laurea. Viceversa, è diritto dei
lavoratori revocare il consenso, a suo
tempo concesso riguardo la variazione
dell’orario di lavoro, al ricorrere di una
delle seguenti condizioni nelle quali
possono venire a trovarsi:
qualora siano affetti da patologie
oncologiche, per i quali residui una
ridotta capacità lavorativa, anche a
causa degli effetti invalidanti di terapie
salvavita, accertata da una commissione
medica istituita presso l’azienda
unità sanitaria locale territorialmente
competente;
in caso di patologie oncologiche
riguardanti il coniuge, i figli o i genitori
del lavoratore o della lavoratrice,
nonché nel caso in cui il lavoratore
o la lavoratrice assista una persona
a cura di Paola Lanza
Apprendistato professionalizzante o
contratto di mestiere
Campo di applicazione soggettivo
Si applica agli apprendisti assunti
dall’8 settembre 2014. Ai contratti
di apprendistato stipulati fino al 7
settembre 2014 continua ad applicarsi
la precedente disciplina fino a naturale
scadenza degli stessi. Per gli apprendisti
assunti dal 26/04/2012 al 07/09/2014
si applica l’Accordo interconfederale
CNA del 3 maggio 2012 (recepito
nel settore acconciatura ed estetica
artigianato con accordi di proroga del
18/12/2012, 18/04/2013, 28/10/2013,
24/01/2014, 28/04/2014, 09/06/2014 e
del 30/07/2014).
Campo di applicazione oggettivo
Imprese che applicano il c.c.n.l.
acconciatura, estetica, tricologia non
curativa, tatuaggio, piercing e centri
benessere.
Qualifiche e mansioni ammesse
Il contratto di apprendistato
professionalizzante può essere instaurato
per i livelli dal 3° al 1°.
Forma e contenuto del contratto
Il contratto di apprendistato deve essere
redatto in forma scritta. Nel contratto
devono essere indicati:
- qualifica conseguita al termine del
periodo di formazione;
- durata del periodo di apprendistato;
- retribuzione spettante;
- periodo di prova;
- il rinvio al piano formativo individuale
(PFI);
- ogni altra informazione che le norme di
legge prevedono come obbligatoria.
Al contratto di lavoro deve essere
allegato, come parte integrante dello
stesso, il PFI in forma sintetica.
PFI
Il piano formativo individuale, redatto
in forma sintetica, definisce il percorso
formativo dell’apprendista in coerenza
con la qualifica da raggiungere e con le
conoscenze e competenze dallo stesso
già possedute. Esso indica inoltre i
contenuti e le modalità di erogazione
della formazione aziendale, nonché il
nome del tutor o referente aziendale.
Il PFI può essere redatto e integrato
anche sulla base di moduli e formulari
stabiliti dalla contrattazione collettiva
regionale o dagli enti bilaterali. Sono
fatte salve le disposizioni eventualmente
previste negli accordi interconfederali
regionali in materia di richiesta di
parere di conformità all’Ente Bilaterale
territoriale sul piano formativo individuale
predisposto dall’impresa avente sede
nel territorio interessato o soluzioni
equivalenti al predetto parere. Il PFI
potrà essere definito entro 30 giorni di
calendario dalla stipula del contratto
di lavoro. È possibile fare riferimento
allo schema tipo allegato all’Accordo
interconfederale 3 maggio 2012.
Limiti di età
Il contratto di apprendistato
professionalizzante può essere instaurato
con soggetti di età compresa tra i 18 e
i 29 anni. Per i soggetti in possesso di
qualifica professionale il contratto di
apprendistato può essere stipulato a
partire dai 17 anni.
- da un lavoratore che, inserito
nell’organizzazione dell’impresa, sia in
possesso di adeguata professionalità.
Modalità di erogazione della
formazione
La formazione professionalizzante e di
mestiere può essere erogata con diverse
modalità, quali: affiancamento on the job,
aula, e-learning, seminari, esercitazioni di
gruppo, testimonianze, action learning,
visite aziendali. A tale fine l’impresa può
avvalersi anche di una struttura formativa
esterna, accreditata dalla Regione,
per l’assistenza e/o l’erogazione e/o
l’attestazione della formazione di tipo
professionalizzante.
Durata e contenuti della formazione
Il periodo di prova convenuto dalle parti
stipulanti il contratto di lavoro non può
essere superiore alle seguenti durate,
differenziate per livello:
livello 1°: 4 mesi;
livello 2°, 3°: 3 mesi
Attenzione: In caso di malattia insorta
durante il periodo di prova l’apprendista
ha diritto alla conservazione del posto di
lavoro per un periodo pari a quello del
periodo di prova. Decorso tale periodo
il rapporto di lavoro può essere risolto
senza obbligo di preavviso o della
relativa indennità sostitutiva.
Il datore di lavoro deve impartire
all’apprendista la formazione di tipo
professionalizzante e di mestiere
tenuto conto dei profili professionali
stabiliti dalle parti sociali. L’impresa è
tenuta ad erogare, durante il periodo di
apprendistato, 80 ore medie annue di
formazione, ivi compresa la formazione
di sicurezza prevista dall’Accordo. Per
gli apprendisti del 1° gruppo con titolo
di studio post obbligo o qualifica, la cui
durata del rapporto è ridotta a 4 anni e
6 mesi, l’obbligo formativo è pari a 70
ore medie annue. La formazione di tipo
professionalizzante o di mestiere svolta
sotto la responsabilità dell’impresa è
integrata, laddove prevista, dall’offerta
formativa pubblica, interna o esterna
all’azienda.
Lavoro a tempo parziale
Registrazione della formazione
Possono essere stipulati contratti di
apprendistato a tempo parziale purché
l’orario di lavoro non sia inferiore al
50% dell’orario contrattuale. Le ore di
formazione di tipo professionalizzante
non devono essere riproporzionate sulla
base dell’orario di lavoro ridotto.
La registrazione della formazione
effettuata e della qualifica professionale
deve essere effettuata sul libretto
formativo del cittadino. In attesa della
piena operatività di questo, il datore
di lavoro può attestare la formazione
svolta mediante apposita dichiarazione.
Si ricorda che la dichiarazione del
datore di lavoro dovrà contenere gli
elementi minimi del libretto formativo
individuati dal Ministero del Lavoro: dati
anagrafici del lavoratore; competenze
acquisite in percorsi di apprendimento.
È consigliabile che il datore di lavoro
registri periodicamente la formazione
svolta.
Periodo di prova
Trattamento normativo
Per quanto non disciplinato dall’accordo
di rinnovo valgono le disposizioni di
legge vigenti (D. Lgs. n. 167/2011) e
quelle contenute nel c.c.n.l.
Tutor
Per l’instaurazione del contratto di
apprendistato è necessaria la presenza
di un referente aziendale. Il ruolo di tutor
può essere svolto anche:
- dal titolare dell’impresa, da un socio
o da un familiare coadiuvante nelle
imprese che occupano meno di 15
dipendenti e nelle imprese artigiane
Durata del contratto di apprendistato
La durata minima del contratto di
apprendistato è fissata in 6 mesi. La
durata massima del contratto varia in
funzione della qualifica da raggiungere.
La riduzione dei periodi si applica
alla fine del periodo di apprendistato.
17
Accordo CCNL Acconciatura ed Estetica sull’apprendistato professionalizzante
Tipologie disciplinate
CNA Biella notiziario ottobre 2014
Accordo CCNL Acconciatura ed Estetica
sull’apprendistato professionalizzante
Qualifica Durata
- 1° gruppo 5 anni
- 2° gruppo 18 mesi
- 3° gruppo 3 anni
La durata massima del periodo di
apprendistato per il conseguimento delle
qualifiche impiegatizie è di 3 anni a tutti
gli effetti contrattuali, ivi compresi quelli
retributivi. Per le PMI la durata massima
del periodo di apprendistato è pari a 3
anni, a tutti gli effetti retributivi. I lavoratori
al termine del periodo di apprendistato
vengono inquadrati a partire dal 3°
livello, ad esclusione degli impiegati
che vengono inquadrati a partire dal 2°
livello. Per gli apprendisti del 1° gruppo
è prevista una riduzione di 6 mesi del
periodo di apprendistato a condizione
che gli stessi siano in possesso di un
titolo di studio post obbligo di attestato di
qualifica professionale
Trattamento economico
Il trattamento economico è determinato
applicando le percentuali riportate
nelle tabelle sottostanti. Tali percentuali
sono da calcolare sulla retribuzione
tabellare relativa al livello salariale nel
quale il lavoratore sarà inquadrato al
termine del periodo di apprendistato.
La retribuzione dell’apprendista non
può superare, per effetto delle minori
trattenute contributive previste dalle
norme in vigore, la retribuzione netta del
lavoratore non apprendista di analogo
livello. Medesima regola deve trovare
applicazione nei confronti del lavoratore
ex apprendista che continui a godere del
più favorevole regime contributivo per il
periodo successivo al raggiungimento
della qualifica.
GRUPPI
I sem
II sem
III sem
IV sem
V sem
VI sem
VII sem
VIII sem
IX sem
X sem
1°
65%
65%
70%
78%
85%
85%
90%
90%
95%
100%
2°
63%
80%
100%
3°
65%
65%
70%
78%
85%
85%
Apprendisti del 1° gruppo (durata 4 anni e 6 mesi) con titolo di studio post obbligo o qualifica:
1°
65%
65%
70%
Riconoscimento precedenti periodi di
apprendistato
Il periodo di apprendistato
professionalizzante iniziato presso altri
datori di lavoro del medesimo settore
deve essere computato per intero nella
nuova azienda, sempre che riguardi
le stesse mansioni e l’interruzione tra
i due periodi non sia superiore ai 12
mesi. Per ottenere il riconoscimento del
cumulo di detti periodi di apprendistato
precedentemente prestati presso altre
aziende, l’apprendista deve documentare
all’atto dell’assunzione i periodi già
compiuti. Le ore di formazione saranno
riproporzionate in relazione al restante
periodo di apprendistato da svolgere.
Sospensione del rapporto
In tutti i casi di sospensione del
rapporto di lavoro per il verificarsi di
eventi per i quali il lavoratore ha diritto
18
78%
85%
85%
alla conservazione del posto ai sensi
delle norme in vigore, o nel caso di
sospensione del rapporto per crisi
aziendali od occupazionali (stabilita
da apposito accordo sindacale o, in
alternativa, da specifica procedura
concordata tra le associazioni artigiane
e le organizzazioni sindacali), la
durata del rapporto di apprendistato
è prorogata oltre la scadenza iniziale
per un periodo pari a quello di
sospensione, a condizione che questo
abbia avuto una durata di almeno 60
giorni di calendario. Ai fini del calcolo
di tale periodo devono essere presi in
considerazione cumulativamente anche
più periodi di sospensione di durata
almeno pari a 10 giorni consecutivi di
calendario. Prima della scadenza del
rapporto contrattualmente stabilita, il
datore di lavoro è tenuto a comunicare
al lavoratore la nuova scadenza del
contratto di apprendistato e le ragioni
della proroga.
90%
90%
100%
Malattia e infortunio non sul lavoro
Trovano applicazione le disposizioni
previste dal CCNL per i lavoratori operai
e per gli impiegati.
Scatti di anzianità
Al lavoratore che venga mantenuto in
servizio, il periodo di apprendistato
deve essere computato nell’anzianità
di servizio, oltre che ai fini degli istituti
previsti dalla legge, anche da quelli
introdotti e disciplinati dal presente
CCNL, ad esclusione degli aumenti
periodici di anzianità.
Recesso e preavviso
Durante il periodo di apprendistato, le
parti possono recedere dal rapporto solo
per giusta causa o giustificato motivo.
Il recesso può avvenire al termine del
periodo di apprendistato ex art.2118 c.c.,
con preavviso decorrente dal termine del
suddetto periodo.
a cura di Paola Lanza
A seguito dell’emanazione del Decreto
Interministeriale del 1° agosto 2014,
con cui il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
ha stabilito nuovi criteri per la gestione
degli ammortizzatori sociali in deroga,
le parti hanno convenuto di ridefinire
nel presente documento le modalità di
gestione degli ammortizzatori sociali
in deroga in Piemonte per il periodo
che intercorre fra la data del 1° agosto
2014 fino al 31 dicembre 2015, per
conformarsi ai nuovi criteri gestionali,
avvalendosi delle opzioni di salvaguardia
previste onde assicurare una graduale
transizione verso il nuovo sistema.
Le parti concordano di confermare
per l’annualità 2014 l’intesa raggiunta
fra le parti in data 11 febbraio 2014,
che ha modificato le percentuali di
riparto dei fondi disponibili tra CIG e
mobilità in deroga, tenuto conto delle
risultanze del monitoraggio in corso
e del sensibile calo delle richieste di
mobilità in deroga in seguito all’entrata
a regime di ASpI e Mini ASpI, in base
alla quale viene riservato alla CIG il 93%
delle risorse disponibili, invece del 90%
precedentemente previsto, e alla mobilità
in deroga il restante 7%. Per quanto
riguarda la CIG in deroga, le nuove
regole gestionali hanno introdotto i
seguenti elementi di innovazione rispetto
ai criteri fino ad ora vigenti:
- requisito di dodici mesi di anzianità
lavorativa alla data di inizio del periodo
di CIGD richiesto (comma 1), ridotto
ad otto mesi per la sola annualità
2014, a partire dagli accordi stipulati
successivamente alla data di entrata in
vigore del Decreto;
- esclusione delle imprese in cessazione,
totale o parziale, di attività e revisione
delle causali di integrabilità, con
l’introduzione della voce “ristrutturazione
o riorganizzazione”;
- esclusione dei datori di lavoro non
imprenditori;
- pieno utilizzo, prima del ricorso
all’integrazione salariale, degli strumenti
ordinari di flessibilità, ivi inclusa la
fruizione delle ferie residue;
- imposizione di limiti di concessione
dell’integrazione salariale, pari a 11 mesi
nel 2014 e a 5 mesi nel 2015;
- definizione di una tempistica
standard per l’evasione delle pratiche
da parte delle Regioni (30 giorni dalla
presentazione della domanda);
- definizione di una scadenza alla
presentazione da parte delle imprese dei
modelli per l’erogazione dell’integrazione
salariale all’INPS (entro e non oltre il 25°
giorno del mese successivo a quello di
fruizione).
Siccome l’articolo 6 stabilisce che le
Regioni, nella sola annualità 2014,
possano disporre la concessione di
trattamenti di CIGD derogando ai criteri
prima enunciati, entro limiti di spesa
definiti (non oltre il 5% delle risorse
disponibili con un tetto complessivo
di 70 milioni di Euro), le parti, ferma
restando l’applicazione integrale delle
nuove regole gestionali a partire dal
2015, ritengono di operare le seguenti
deroghe per l’annualità in corso, a fini
di tutela dei lavoratori e dei datori di
lavoro coinvolti, valutato che l’impatto
economico che ne deriva rientra nei limiti
di spesa sopra citati:
mantenimento fino al 31 dicembre 2014
del requisito dei 90 giorni di anzianità
lavorativa per l’accesso alla CIGD;
mantenimento fino al 31 dicembre 2014
delle concessioni di trattamenti di CIGD
per le domande presentate da datori di
lavoro non imprenditori;
mantenimento fino al 31 dicembre 2014
delle concessioni di trattamenti di CIGD
per le domande concernenti apprendisti
coinvolti in procedure di CIGS per
cessazione di attività in corso.
Si ritiene inoltre necessario precisare
qui di seguito la declinazione operativa
di alcune modalità gestionali innovative
sopra citate. Si reputa del tutto
imprescindibile nella situazione attuale
la prosecuzione delle autorizzazioni
a consuntivo, che si sono dimostrate
uno strumento essenziale per un
pieno utilizzo delle limitate risorse
disponibili. In relazione ai tempi di
istruttoria delle domande, si ritiene
che la scadenza di 30 giorni per
l’approvazione dei provvedimenti di
concessione regionali abbia mero
carattere ordinatorio, considerando in
primo luogo che le autorizzazioni non
si possono approvare in mancanza di
copertura finanziaria, che da tempo
viene assicurata solo tardivamente. Si
ritiene tuttavia necessario accelerare, nei
limiti del possibile, i tempi di istruttoria,
stabilendo vincoli determinati e stringenti
di risposta alle richieste di rettifica o
integrazione della domanda avanzate
dagli uffici regionali. si dispone inoltre
che le domande di CIGD a partire dal
1° settembre 2014 debbano rientrare
entro la durata massima di tre mesi, e
debbano comunque chiudersi entro il 31
dicembre 2014, fermo restando che gli
accordi di riferimento possono coprire
anche l’ultimo quadrimestre dell’anno. Le
modalità di presentazione della domanda
all’INPS e l’interazione gestionale con
la Regione saranno definite sulla base
delle disposizioni emanate dall’Istituto
di Previdenza e delle intese operative
raggiunte fra i due Enti a livello
regionale e messe tempestivamente a
conoscenza degli operatori del sistema.
Si dispone che, a fini gestionali, i
limiti di concessione dell’integrazione
salariale ammontino a 334 giorni nel
2014 (11 mesi) e 151 giorni nel 2015
(5 mesi), calcolati separatamente per
ogni singola unità produttiva aziendale.
La Regione Piemonte, sentite le parti
sociali e d’intesa con la Direzione
Regionale INPS, specificherà in uno o
più comunicati diffusi sulle pagine web
dedicate agli ammortizzatori in deroga
del sito regionale i dettagli operativi della
gestione in essere dalla data di entrata
in vigore del Decreto Interministeriale.
Per quanto riguarda la mobilità in
deroga, si ritiene necessario sospendere
un’eventuale revisione della fisionomia
dell’intervento in attesa di uno specifico
approfondimento sul tema, ritenendo
poco chiare le indicazioni contenute nel
Decreto e nella successiva Circolare
attuativa.
19
Ammortizzatori in deroga nuovo accordo quadro
CNA Biella notiziario ottobre 2014
Ammortizzatori in deroga
nuovo accordo quadro
News
Ambiente e Sicurezza
a cura di Sara Guaglione
Un po’ di chiarezza sui
D.P.I.
L’indefinito numero di Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI) presenti
sul mercato genera confusione in chi
deve utilizzarli per le proprie esigenze
professionali. Con questo articolo
vogliamo fare un po’ di chiarezza
in merito. I Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI) devono essere
considerati un importante strumento per
la prevenzione e la tutela della sicurezza
e salute dei lavoratori. Si deve ricorrere
ai DPI quando, dopo aver adottato le
misure generali di tutela quali misure
tecniche di prevenzione, mezzi di
protezione collettiva, misure, metodi
o procedimenti di riorganizzazione
del lavoro, i “rischi residui” non
possono essere ulteriormente evitati o
sufficientemente ridotti. L’Allegato VIII
del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. riporta nel
dettaglio un elenco indicativo e non
esauriente dei DPI. L’Allegato riporta,
tra l’altro, anche le attività e i settori di
attività per i quali, a seguito di analisi
e valutazione, può rendersi necessario
mettere a disposizione attrezzature di
protezione individuale. Vediamo nel
dettaglio quali tipi di protezione possono
fornire i DPI:
- protezione dei capelli: per i lavoratori
che operano o che transitano presso
organi in rotazione presentanti pericoli
di impigliamento dei capelli, o presso
fiamme o materiali incandescenti, devono
essere provvisti di appropriata cuffia di
protezione, resistente e lavabile e che
racchiuda i capelli in modo completo;
- protezione del capo: per i lavoratori
esposti a specifici pericoli di offesa al
capo per caduta di materiali dall’alto
o per contatti con elementi comunque
pericolosi devono essere provvisti di
copricapo appropriato. Parimenti devono
essere provvisti di adatti copricapo i
lavoratori che devono permanere, senza
altra protezione, sotto l’azione prolungata
dei raggi del sole;
- protezione degli occhi: per i lavoratori
esposti al pericolo di offesa agli occhi
per proiezioni di schegge o di materiali
roventi, caustici, corrosivi o comunque
dannosi, devono essere muniti di
occhiali, visiere o schermi appropriati;
- protezione delle mani: nelle lavorazioni
che presentano specifici pericoli
di punture, tagli, abrasioni, ustioni,
causticazioni alle mani, i lavoratori
devono essere forniti di guanti o altri
appropriati mezzi di protezione;
- protezione dei piedi: per la protezione
dei piedi nelle lavorazioni in cui
esistono specifici pericoli di ustioni,
di causticazione, di punture o di
schiacciamento, i lavoratori devono
essere provvisti di calzature resistenti ed
adatte alla particolare natura del rischio.
Tali calzature devono potersi sfilare
rapidamente;
- protezione delle altre parti del corpo:
qualora sia necessario proteggere talune
parti del corpo contro rischi particolari,
I lavoratori devono avere a disposizione
idonei mezzi di difesa, quali schermi
adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o
uose (ghette basse che proteggono la
caviglia);
- cinture di sicurezza: per i lavoratori che
sono esposti a pericolo di caduta dall’alto
o entro vani o che devono prestare la
loro opera entro pozzi, cisterne e simili
in condizioni di pericolo, devono essere
provvisti di adatta cintura di sicurezza;
- maschere respiratorie: per i lavoratori
esposti a specifici rischi di inalazioni
pericolose di gas, polveri o fumi nocivi
devono avere a disposizione maschere
respiratorie o altri dispositivi idonei, da
conservarsi in luogo adatto facilmente
accessibile e noto ai lavoratori.
Mentre ricordiamo che non costituiscono
DPI:
a) “gli indumenti di lavoro ordinari e le
uniformi non specificamente destinati a
proteggere la sicurezza e la salute del
lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e
di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale
delle forze armate, delle forze di
polizia e del personale del servizio per
il mantenimento dell’ordine pubblico
(caschi, scudi, ecc.);
d) le attrezzature di protezione individuale
proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a
fini specificamente sportivi e non per
attività lavorative;
f) i materiali per l’autodifesa o per la
dissuasione (generatori aerosol, armi
individuali deterrenti, ecc.);
g) gli apparecchi portatili per individuare
e segnalare rischi e fattori nocivi.
A questi si devono aggiungere i
dispositivi progettati e fabbricati per uso
privato contro:
- le condizioni atmosferiche (copricapo,
indumenti per la stagione, scarpe e
stivali, ombrelli, ecc.);
- l’umidità, l’acqua (guanti per
rigovernare, ecc.);
- il calore (guanti, ecc.)”.
Un interessante progetto multimediale
a cui si rimanda per ulteriori
approfondimenti è stato realizzato a
cura di Impresa Sicura - elaborato da
EBER, EBAM, Regione Marche, Regione
Emilia-Romagna e Inail – ed è stato
validato dalla Commissione Consultiva
Permanente per la salute e la sicurezza
come “buona prassi” nella seduta del 27
novembre 2013.
Procedure semplificate
per i M.O.G.
Attraverso un Decreto del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali
13 febbraio 2014, la Commissione
Consultiva Permanente ha emanato le
procedure semplificate per l’adozione
dei modelli di organizzazione e gestione
nelle piccole e medie imprese. Il
documento, scaricabile dal sito www.
lavoro.org, mira a guidare l’impresa
20
21
Sofia SGR: la finestra sui mercati finanziari
CNA Biella notiziario luglio 2014
nella predisposizione e realizzazione di
un sistema aziendale utile a prevenire i
reati previsti dal D. Lgs. 231/01 e dal D.
Lgs. 81/08. Ma a cosa serve adottare un
Modello di Organizzazione e Gestione
(ovvero M.O.G.)? Innanzitutto è dotato
di “efficacia esimente”, cioè prevede per
l’impresa l’esonero dalla responsabilità
amministrativa di fronte ai reati previsti
dal succitato D. Lgs. 231/01. Per quanto
riguarda le piccole aziende, può aiutare
a migliorare i livelli di tutela della salute
e della sicurezza dei lavoratori. Più
dettagliatamente, le Procedure emanate
sono composte di 17 capitoli corredati da
schede sintetiche che guidano le aziende
a realizzare un modello di organizzazione
e gestione.
Nuovi modelli per POS,
PSC, PSS
È con il Decreto Interministeriale del 9
settembre 2014 che sono stati emanati
i modelli semplificati per la redazione
del Piano Operativo di Sicurezza (POS),
del Piano di Sicurezza e Coordinamento
(PSC) , del fascicolo dell’opera e del
piano di sicurezza sostitutivo (PSS). Tale
decreto dà attuazione alla annunciata
semplificazione imposta dal Decreto
legge 69/legge n. 98 del 2013, meglio
conosciuto come “decreto del fare”. Il
Decreto è costituito da 5 brevi articoli e
44 pagine di modelli, suddivisi in allegati,
di cui a seguire i punti salienti:
- l’allegato I - Modello semplificato
per la redazione del POS indica che
“la redazione del POS dove essere
improntata su criteri di semplicità, brevità
e comprensibilità, in modo da garantire la
completezza e l’idoneità quale strumento
di pianificazione degli interventi di
prevenzione in cantiere, l’indicazione
di misure di prevenzione e protezione
22
e dei dpi, le procedure per l’attuazione
delle misure da realizzare e i ruoli che vi
devono provvedere”;
- l’allegato II - Modello semplificato per
la redazione del PSC indica al punto
2.1.1 che il PSC è “specifico per ogni
singolo cantiere temporaneo o mobile
e di concreta fattibilità, conforme alle
prescrizioni dell’articolo 15 del D.lgs. n.
81 del 2008, le cui scelte progettuali ed
organizzative sono effettuate in fase di
progettazione dal progettista dell’opera in
collaborazione con il CSP”;
- l’allegato III – Piano di Sicurezza
Sostitutivo integrato dei contenuti del
POS – modello semplificato - indica al
punto 3.1.1 che il PSS “è redatto a cura
dell’appaltatore o del concessionario,
contiene gli stessi elementi del PSC con
l’esclusione dei costi della sicurezza, ed
è integrato con gli elementi del POS”.
Il Decreto è consultabile sul sito del
Ministero del Lavoro.
Dall’Inail sconti sul
premio alle aziende
virtuose
L’Inail premia con uno “sconto”
denominato “oscillazione per
prevenzione” (OT24), le aziende,
operative da almeno un biennio, che
eseguono interventi per il miglioramento
delle condizioni di sicurezza e di igiene
nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli
minimi previsti dalla normativa in materia
(decreto legislativo 81/2008 e successive
modifiche e integrazioni). La domanda
è scaricabile dal sito dell’INAIL alla
sezione “Datore di Lavoro”. Il modello
di domanda va presentata a INAIL
entro il 28 febbraio 2015 e può essere
utilizzato per richiedere la riduzione del
tasso medio di tariffa INAIL dalle aziende
che, nel corso dell’anno 2014, hanno
effettuato interventi per il miglioramento
delle condizioni di sicurezza e igiene
nei luoghi di lavoro. La domanda deve
essere inoltrata esclusivamente in
modalità telematica attraverso la sezione
Servizi online presente sul sito www.
inail.it entro il 28 febbraio (29 febbraio
in caso di anno-bisestile) dell’anno
per il quale la riduzione è richiesta. Più
specificatamente, per poter accedere
alla riduzione del tasso medio di
tariffa è necessario osservare tutte le
disposizioni obbligatorie in materia di
prevenzioni infortuni e igiene del lavoro
(con riferimento al 31 dicembre 2013)
e aver effettuato interventi tali che la
somma dei loro punteggi riportati nel
modulo di domanda sia pari almeno a
100; gli interventi devono essere relativi
ad almeno 2 sezioni, con eccezione di
quelli della sezione A dove è sufficiente
nostro paese avrebbe potuto e dovuto
portare testimonianze di valore. Solo
due associazioni professionali italiane
hanno presentato i loro interventi:
AIFOS e AIAS (Associazione Ambientale
Italiana Ambiente e Sicurezza). Non
possiamo che augurarci che, in
occasione del prossimo incontro del
2015 a Singapore, si faccia tesoro di
quanto emerso e, oltre ad una maggiore
visibilità del nostro paese, la situazione
sia migliore.
Di chi è la responsabilità in cantiere in
caso di infortunio di un non dipendente?
Risponde la Cassazione Penale, Sez. 4,
che, con sentenza del 3 giugno 2014, n.
22965, ha rigettato il ricorso del datore
di lavoro che aveva ritenuto ingiusta la
condanna a suo carico per responsabilità
di un infortunio, in quanto l’evento
dannoso aveva interessato una persona
presente in cantiere ma non con ruolo di
dipendente. La vittima in questo caso è
un parente del datore di lavoro, che “era
stata travolta dalla porzione di un muro,
unitamente allo smottamento del terreno
costituente il fronte dello scavo, mentre
si trovava all’interno di una trincea
scavata sotto il muro perimetrale, al fine
di accogliere il calcestruzzo che ivi si
sarebbe dovuto collocare, onde costituire
sottofondazione per il rinforzo della
base”. Già in passato, si era posta la
questione, con la sentenza della Sez. IV
del 20 aprile del 2005, n. 11351, secondo
la quale “le norme antinfortunistiche
non sono dettate soltanto per la tutela
dei lavoratori, ossia per eliminare il
rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori)
possano subire danni nell’esercizio della
loro attività, ma sono dettate anche a
tutela dei terzi”. Con “terzi” si intendono
tutti coloro che, per una qualsiasi
legittima ragione, accedono là dove
vi sono macchine che, se non munite
dei presidi antinfortunistici voluti dalla
legge, possono essere causa di eventi
dannosi“. Già il D. Lgs. 626/1994 “pone
la regola di condotta in forza della quale
il datore di lavoro prende appropriati
provvedimenti per evitare che le misure
tecniche adottate possano causare
rischi per la salute della popolazione o
deteriorare l’ambiente esterno, e con ciò
dimostra che le misure di prevenzione
“sono da considerare emanate
nell’interesse di tutti, anche degli estranei
al rapporto di lavoro, occasionalmente
presenti nel medesimo ambiente
lavorativo, a prescindere, quindi, da un
rapporto di dipendenza diretta con il
titolare dell’impresa”. A conclusione del
rigetto, peraltro, si ribadisce che è “del
tutto irrilevante l’addotta circostanza
secondo la quale il ricorrente al momento
del sinistro fosse intento alla ripulitura
dell’intonaco sul lato opposto della
casa. Quel che gli si contesta, infatti,
è l’aver concorso alla realizzazione di
opere omettendo di assicurare la perfetta
stabilità e sicurezza delle strutture, così
da scongiurare crolli e pericoli per la
pubblica incolumità”.
23
CNA Biella notiziario ottobre 2014
volto sociale alla globalizzazione. In
troppi Paesi la sicurezza sul lavoro è
ancora considerato come un lusso
che cade arbitrariamente vittima dei
tagli di bilancio e ciò nonostante il
fatto che, in particolare durante una
ripresa economica, la tutela del lavoro
potrebbe apportare un notevole valore
aggiunto allo sviluppo sostenibile e al
mondo degli affari. Molti relatori hanno
invitato pertanto i politici a dimostrare
ancora maggiore impegno per la
La sicurezza sul lavoro
nel mondo
Responsabilità in
cantiere in caso di non
dipendente
News ambiente e sicurezza
Si è svolto a Francoforte dal 24 al 27
agosto 2014 il XX Congresso Mondiale
sulla Salute e Sicurezza sul lavoro 2014.
Molti i paesi presenti e le istituzioni
che hanno dato il loro contributo.
L’Italia era presente con alcuni lavori e
progetti tra cui quelli di INAIL e di AIFOS
(Associazione Italiana Formatori della
Sicurezza sul Lavoro). Ben consapevoli
che, mentre in Europa si parla di una
cattiva postura e burnout, in molti Paesi
si registra addirittura una carenza di
standard minimi assoluti, è emerso che
la responsabilità sociale delle imprese
ha un ruolo importante nel dare un
costruzione di programmi nazionali e
internazionali di sicurezza e salute
sul lavoro orientati al raggiungimento
del benessere dell’individuo. Tuttavia,
l’approccio politico e legislativo è ancora
frammentato e concentrato su come
affrontare comportamenti e conseguenze
per la salute. Relativamente al
Congresso, dato non trascurabile è che
i partecipanti fossero costituiti per la
stragrande maggioranza da università,
istituti di ricerca, organizzazioni statali
e private orientate alla gestione della
salute e sicurezza del lavoro, mentre
non poteva passare inosservata la
quasi totale e assordante assenza
della voce dei lavoratori e dei datori di
lavoro e, per loro, delle organizzazioni
che li rappresentano nel mondo del
lavoro. Ad aggravare questo quadro,
si aggiunge la quasi totale assenza
dell’Italia, sia a livello istituzionale
che a livello del mondo del lavoro, in
particolar modo per quanto riguarda la
partecipazione attraverso propri relatori
a sessioni dedicate durante le quali il
selezionare un solo intervento. La
riduzione è concessa solo dopo
l’accertamento dei requisiti di regolarità
contributiva. Per qualsiasi informazione,
contattare il nostro Ufficio Ambiente e
Sicurezza.
Sofia SGR:
La finestra
sui mercati
finanziari
a cura di Roberto Gallina
Il trimestre appena trascorso è stato
un trimestre difficile sul fronte macro
economico in particolar modo per
l’area euro con segni di rallentamento
dell’attività economica anche in
Germania. L’inflazione, in diminuzione
a luglio, e il Pil dell’euro zona, rimasto
fermo dopo quattro trimestri di
crescita moderata, hanno alimentato
per l’Europa scenari di deflazione.
Pur reputando che in parte queste
diminuzioni siano state causate da
fattori contingenti, il governatore
della Banca Centrale Mario Draghi ha
reso ancora più espansiva la politica
monetaria, abbassando ulteriormente
i tassi (praticamente azzerandoli) ed
ha annunciato il via ad ottobre ad un
massiccio programma di riacquisto di
ABS legato ai crediti del settore privato
non finanziario. Tutto ciò dovrebbe
finalmente rendere disponibile nei
prossimi mesi al settore produttivo
un’enorme massa di liquidità a tassi
molto bassi. Resterà poi da vedere se
il “cavallo vorrà bere”. La divaricazione
delle economie e delle relative politiche
monetarie, con la Fed pronta ad un
atteggiamento più restrittivo e una Bce
come detto ultra espansiva, ha causato
un rafforzamento del dollaro passato
da 1.36 a 1.29 contro euro e ciò può
essere di ulteriore aiuto all’esportazioni.
Tutto fermo invece per quello che
riguarda la politica fiscale a livello
europeo malgrado la consapevolezza
ormai diffusa che il mero rigore di
bilancio stia creando più danni che
vantaggi e che sia necessario un
grande piano di investimenti per
rianimare una domanda interna davvero
asfittica. Tutto ciò servirebbe sopratutto
per iniettare nel sistema la materia
prima più importante: la fiducia.
I mercati finanziari
Le azioni:
Il terzo trimestre per quello che
riguarda le Borse ha fatto registrare un
andamento molto stabile per il mercato
americano e quello giapponese mentre
i mercati emergenti ed europei hanno
avuto un andamento particolare.
Infatti in un primo tempo vi è stato
un ribaltamento delle strategie del
semestre precedente con i mercati
europei che hanno annullato
completamente il buon andamento
della prima parte dell’anno a causa dei
dati macroeconomici sopra elencati
e a causa della crisi Ucraina e con
forti acquisti di ricopertura sui mercati
cosiddetti BRIC (Brasile, Russia, India
e Cina). Dopo l’intervento di Draghi i
Tassi a 5 anni area euro 0,20%!!
24
mercati europei hanno ripreso vigore
e in particolare i paesi periferici Italia
e Spagna si stanno confermando i
migliori con performance vicine al
10% mentre il Dax tedesco, seppur
sui massimi storici, resta al palo con
una performance vicina all’1%, mentre
le prese di beneficio sui mercati
internazionali sono state attutite dalla
rivalutazione del dollaro.
Le obbligazioni:
L’ulteriore discesa dei tassi di
interesse a livello europeo ha
consentito un’ennesima rivalutazione
dei titoli di stato in modo diffuso e
in particolare per i titoli periferici che
hanno beneficiato di un marcato
restringimento dello spread (italiano a
130, spagnolo 115,portoghese 212).
È chiaro che la situazione economica
comporterà tassi molto bassi ancora
per un certo periodo di tempo ma
è altrettanto chiaro come ormai le
opportunità di rendimento per gli
investimenti obbligazionari si siano
praticamente esaurite.
CNA Biella notiziario ottobre 2014
Borsa Italiana trimestre difficile ma ha tenuto il canale rialzista in essere dal 2012!
Sofia SGR: La finestra sui mercati finanziari
L’euro inizia ad indebolirsi … era ora
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News dal mondo
della Previdenza e Assistenza
a cura di Cristina Carlevaro
Semplificazioni per i
minori invalidi
L’entrata in vigore del decreto legge n.
90/2014 ha introdotto importanti novità
per la semplificazione delle procedure di
accertamento del diritto alla percezione
delle prestazioni economiche da parte
dei minori già disabili, che raggiungono
la maggiore età. L’Inps ha fornito le
prime indicazioni con il messaggio 6512
dell’8/08/2014:
Minori titolari di indennità di
frequenza.
L’erogazione della prestazione cessa
con il raggiungimento della maggiore
età; il D.L. 90/2014 ha stabilito che i
minori che già ne sono titolari e che
ritengono di avere diritto alle prestazioni
economiche per cui è necessario
essere maggiorenni (pensione di
inabilità e assegno mensile), possono
presentare domanda nei sei mesi
antecedenti il compimento del 18°
anno di età. In questi casi le prestazioni
saranno erogate provvisoriamente
al compimento della maggiore età
e, se ne ricorreranno gli estremi, le
stesse verranno concesse all’esito
dell’accertamento delle condizioni
sanitarie ed amministrative previste
dalla norma.
Minori titolari di indennità
di accompagnamento o di
comunicazione.
26
Per quanto riguarda i minori titolari
di indennità di accompagnamento
o di comunicazione, per i quali
l’articolo 25 c.6 del decreto legge
90/2014 stabilisce, al compimento
della maggiore età, la presunzione
di sussistenza del requisito sanitario
senza che sia obbligatorio un nuovo
accertamento , l’Inps precisa che in
sede di conversione in legge il testo
originario ha subito ulteriori modifiche,
per cui si riserva di fornire ulteriori
istruzioni quando il testo normativo
definitivo verrà approvato.
Campagna Inps Red
2014
Quest’anno l’Inps non ha provveduto
all’invio cartaceo delle richieste Red
per i pensionati e delle dichiarazioni di
responsabilità per i titolari di prestazioni
assistenziali; avvalendosi di forme
pubblicitarie diverse, li ha informati che
potevano rivolgersi ai CAF per effettuare
le comunicazioni richieste ormai da
qualche anno. In queste settimana,
a seguito del termine delle verifiche
effettuate che hanno evidenziato i
soggetti che non hanno provveduto
all’invio del modello Red2014 e delle
altre dichiarazioni di responsabilità 503 aut, Iclav, Icric, ecc. - l’istituto sta
provvedendo all’invio del cosiddetto
“bustone”, contenente, a seconda dei
casi, i seguenti documenti:
la lettera di presentazione, diversa a
seconda che si tratti di pensionato
residente in Italia o all’estero;
il modello Red (italiano o estero);
il modello 503 Aut;
la richiesta di integrazioni di
informazioni per la campagna Red2012;
i modelli di dichiarazioni per i titolari di
prestazioni assistenziali;
i modelli per i titolari di indennità di
frequenza.
Le richieste hanno una data di
scadenza diversa:
15 febbraio 2015 per consegnare al Caf
le richieste Red 2014 e InvCiv 2014;
60 giorni per i solleciti relativi ai Red
2012 e InvCiv 2013.
Chi dovesse ricevere il bustone può
rivolgersi ai uffici di Biella, Cossato e
Ponzone per l’invio del modelli di cui
abbiamo appena trattato.
La 14ma mensilità per
l’anno 2014
A favore dei pensionati
ultrasessantaquattrenni, nel rispetto
di determinati limiti reddituali,
l’articolo 5 della legge 3 agosto 2007
n. 127 prevede l’erogazione di una
somma aggiuntiva, la cosiddetta
“quattordicesima”. L’importo
corrisposto è determinato in relazione
all’anzianità contributiva e della
gestione a carico della quale è liquidato
il trattamento pensionistico principale.
La quattordicesima spetta ai pensionati
che hanno compiuto i 64 anni (per il
2014 i soggetti nati prima del 1° gennaio
1951); per quanti compiano l’età
richiesta nel corso del 2014 il beneficio
spetta in misura proporzionale ai mesi
di possesso del requisito anagrafico.
Per le pensioni di nuova liquidazione la
corresponsione è proporzionale ai mesi
di titolarità delle stesse.
I requisiti di contribuzione da rispettare
sono i seguenti:
Lavoratori dipendenti
lavoratori autonomi
Importo somma agg.va
Anni di contribuzione
Si considera tutta la contribuzione
a favore, compresa quella derivante
dalla liquidazione di supplementi.
IMPORTO
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anni di
contribuzione
Anni di
contribuzione
Somma
Fino a 15
Fino a 18
€ 336,00
oltre 15
fino a 25
oltre 18
fino a 28
€ 420,00
oltre 25
oltre 28
€ 504,00
SOMMA
AGG.VA
Se la pensione è stata liquidata in
regime internazionale è utile la sola
contribuzione italiana. Per le pensioni
liquidate in regime di totalizzazione
e cumulo si considera la sola
contribuzione accreditata da enti
pubblici, sono escluse le contribuzioni
di casse private. Se il pensionato è
titolare di sola pensione di reversibilità,
la contribuzione utile è ridotta in
aliquota di reversibilità.
Convenzione BANCA SELLA
per gli associati C.N.A. Biella
Condizioni Conto Corrente
30 € trimestrali fisse
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(indipendentemente dal numero
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News da
CNA pensionati
a cura di Angiolino Guzzo
In Tunisia il soggiorno
marino degli anziani
Cna
Bonus 80 EURO,
giusta l’estensione ai
pensionati
Dal 23 giugno al 7 luglio il gruppo
Anziani pensionati Cna di Biella e
Novara hanno realizzato il soggiorno
marino presso l’Hotel Nour di Mahadia
in Tunisia. L’Hotel cinque stelle che ha
ospitato gli anziani è molto confortevole
e la sua posizione si trova in zona
centrale della Tunisia al punto che,
parecchi partecipanti hanno approfittato
dell’occasione per partecipare alle
escursioni, sempre interessanti, al fine di
conoscere le tradizioni e la cultura delle
popolazioni di quella terra.
Il buono degli 80 euro va esteso anche
ai pensionati, così come è stato fatto per
i lavoratori dipendenti. Cna Pensionati
ha le idee chiare e chiede al governo di
non dimenticarsi di una larga fetta della
popolazione che, complice i maggiori
bisogni legati alla salute, vive con difficoltà
sempre maggiori questo periodo di
crisi. “Accogliamo con favore l’idea di
estendere il bonus alle pensioni minime
nella prossima legge di stabilità, così come
si legge dalle indiscrezioni di stampa –
dice Giancarlo Pallanti Presidente di Cna
Pensionati – ma, secondo noi, questo non
basta. Non si possono ignorare, infatti,
le esigenze di spesa incomprimibili dei
pensionati come quelle legate alla salute.
In più, lo sappiamo bene, gli over 65 negli
ultimi anni hanno trasferito parte del loro
reddito ai figli in difficoltà economiche e
lavorative. Mettere loro in tasca qualcosa
in più significherebbe, senza alcun dubbio,
far crescere proprio quei consumi che
stentano a ripartire”. “Sappiamo che le
risorse sono scarse – insiste il Presidente
di Cna Pensionati – ma l’estensione
del bonus ai pensionati, non solo quelli
al minimo, va fatta. Se il problema è di
risorse, il governo dovrebbe tenere conto
del reddito familiare per distribuire il bonus
solo a chi veramente ne ha bisogno”. “Qui
non si tratta di tirare una coperta corta
verso l’una o l’altra categoria – conclude
Pallanti – ma di individuare coloro che,
per necessità, sono i migliori candidati a
mettere in circolazione quei soldi senza
tenerli nel cassetto, soldi che il governo
ha tanto faticosamente trovato. Ricordo,
a questo proposito, che poco meno della
metà di pensionati italiani percepisce
sotto i mille euro. Si tratta di circa 7
milioni di persone che con 80 euro in più
consumerebbero senz’altro beni di prima
necessità dando così quella spinta tanto
attesa all’economia”.
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28
a cura di Ornella Zago
cerca di occupazione;
B - soggetti sottoposti a misure
restrittive della libertà personale;
C - soggetti occupati con contratti
di lavoro che prevedono prestazioni
discontinue, con orario e reddito ridotto;
D - soggetti occupati a rischio di
disoccupazione;
E - soggetti che intendono intraprendere
un’attività di autoimpiego.
L’aiuto si concretizza in un contributo
forfetario in conto esercizio pari a €
3.000,00 per il titolare e per ciascuno
dei soci della neo impresa, appartenenti
alle categorie sopra citate, fino ad
un massimo di tre soci. Al predetto
contributo si aggiungono: contributo
forfetario in conto esercizio pari a €
1.000,00 per i titolari/soci di età non
inferiore ai 18 anni e non superiore ai
35 anni, dato riferito alla costituzione
dell’impresa individuale o all’inserimento
come soci, fino ad un massimo di tre
soci, oppure un contributo forfetario in
conto esercizio pari a € 1.000,00 per
titolari/soci donne, appartenenti alle
categorie sopra citate. Fanno eccezione
le S.r.l. semplificate che possono
ottenere esclusivamente un solo
contributo forfetario in conto esercizio
pari a € 2.000,00 per le spese di avvio.
Il finanziamento a tasso agevolato sarà
pari al 100% della spesa ammissibile,
di cui il 50-60% della spesa con fondi
regionali. Tetto minimo € 10.000,00, tetto
massimo € 120.000,00. L’intervento
del fondo regionale non può superare
€ 60.000,00. Vengono considerati
prioritari gli interventi a sostegno degli
investimenti (solo per il finanziamento
agevolato) di domande presentate da
soggetti beneficiari a conduzione o a
prevalente partecipazione femminile. Il
riconoscimento dell’ambito prioritario
consente di innalzare al 60% del totale la
quota di finanziamento regionale a tasso
zero (per le domande non prioritarie
tale quota è del 50%). Le domande
per le due tipologie di aiuto possono
essere presentate contestualmente o
separatamente nel rispetto del requisito
che le imprese devono presentare
la domanda entro 24 mesi dalla
costituzione.
Riaperto il bando regionale a sostegno della creazione d’impresa
Dal 1 Settembre 2014 è possibile
presentare le domande sul nuovo
bando della Legge Regionale 34/2008,
Allegato B, interventi per la nascita e
lo sviluppo di imprese e Allegato C,
interventi per la nascita e lo sviluppo
del lavoro autonomo. L’obiettivo
della misura è la promozione della
nascita di nuove imprese ed esercizi
di lavoro autonomo sul territorio
regionale attraverso la concessione
di contributi a fondo perduto nella
fase di avvio dell’attività dell’impresa
e la concessione di finanziamenti
agevolati con il concorso bancario
per l’acquisizione di investimenti,
realizzazione di impianti e adeguamento
locali, spese per la realizzazione del logo
e del sito. I beneficiari sono imprese
individuali, società di persone, società
di capitali e società a responsabilità
limitata semplificata (con sede legale,
amministrativa e una sede operativa
in Piemonte). Le imprese richiedenti
devono essere a conduzione o a
prevalente partecipazione da parte dei
seguenti soggetti:
A - soggetti inoccupati e disoccupati in
CNA Biella notiziario ottobre 2014
Riaperto il bando regionale a
sostegno della creazione d’impresa
29
30
CNA Biella notiziario ottobre 2014
Riaperti dalla Regione i bandi
del POR FESR 07/13
a cura di Alberto Casazza
Attività I.1.3 – Innovazione dei
processi produttivi (Piccole e
microimprese)
Finalità
L’obiettivo della misura è quello di
sostenere investimenti, finalizzati ad
introdurre innovazioni nel processo
produttivo, che consentano un
miglioramento delle prestazioni
dell’impresa in termini di efficienza
produttiva, posizionamento
competitivo, penetrazione su nuovi
mercati.
Beneficiari
Micromprese e piccole imprese
che esercitano attività dirette alla
produzione di beni e/o servizi. È
necessario che, al momento della
rendicontazione, il codice di attività
primario ATECO 2007 dell’unità
locale interessata all’ottenimento
dell’agevolazione sia compreso tra
quelli riportati nell’allegato al bando.
Iniziative ammissibili
Sono ammessi al finanziamento gli
investimenti tesi ad un’innovazione di
processo o di prodotto. Il costo del
progetto non può essere inferiore a €
50.000.
Spese ammissibili
Investimenti avviati successivamente
all’invio della domanda ed
esclusivamente strumentali al progetto:
- acquisto di macchinari, attrezzature,
impianti;
- servizi di consulenza (massimo 20%
del totale spese ammissibili);
- acquisto di brevetti, licenze, knowhow o conoscenze tecniche non
brevettate (massimo 10% del
totale spese ammissibili).
Natura dell’agevolazione
Finanziamento, fino a copertura del
100% delle spese ammissibili, così
composto:
- 50% fondi regionali a tasso zero (fino
ad un massimo di € 300.000,00);
- 50% fondi bancari, a tasso
convenzionato.
Nel caso in cui il progetto venga
concluso entro 6 mesi:
- 70% fondi regionali a tasso zero (fino
ad un massimo di € 500.000,00);
- 30% fondi bancari, a tasso
convenzionato.
Il finanziamento dovrà avere una durata
massima di 60 mesi.
Operatività e disponibilità fondi
La misura è operativa dalle ore 9.00
del 30 giugno 2014 e i fondi sono
disponibili; si può quindi presentare
domanda in qualsiasi momento fino a
nuova disposizione.
Attività I.1.3 - Innovazione dei
processi produttivi (PMI)
Finalità
L’obiettivo della misura è quello di
sostenere investimenti, finalizzati ad
introdurre innovazioni nel processo
produttivo, che consentano un
miglioramento delle prestazioni
dell’impresa in termini di efficienza
produttiva, posizionamento
competitivo, penetrazione su nuovi
mercati.
Beneficiari
PMI che esercitano attività dirette
alla produzione di beni e/o servizi.
È necessario che, al termine
dell’investimento, il codice di attività
primario ATECO 2007 dell’unità
locale interessata all’ottenimento
dell’agevolazione sia compreso tra
quelli riportati nell’allegato al bando.
Iniziative ammissibili
Sono ammessi al finanziamento gli
investimenti tesi a un’innovazione di
processo o di prodotto. È prevista una
maggiorazione dell’agevolazione se
questi investimenti comportano anche:
- miglioramenti delle prestazioni
ambientali del ciclo produttivo;
- miglioramenti della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
- miglioramenti dell’efficienza
energetica nel ciclo produttivo;
- sviluppo di soluzioni innovative basate
sul recupero degli scarti industriali in
ambito energetico;
- nel caso in cui il progetto venga
concluso entro 6 mesi.
Il costo del progetto non può essere
inferiore a € 250.000.
Spese ammissibili
Spese sostenute successivamente
all’invio della domanda ed
esclusivamente strumentali al progetto:
- acquisto di macchinari, attrezzature,
impianti;
- servizi di consulenza (massimo 20%
del totale spese ammissibili);
- acquisto di brevetti, licenze, knowhow o conoscenze tecniche non
brevettate (massimo 10% del totale
spese ammissibili).
Natura dell’agevolazione
Finanziamento, fino a copertura del
100% delle spese ammissibili, così
composto:
Interventi con maggiorazione
- 70% fondi regionali, a tasso zero (fino
ad un massimo di € 1.000.000,00);
- 30% fondi bancari, a tasso
convenzionato.
Interventi senza maggiorazione
- 50% fondi regionali, a tasso zero (fino
ad un massimo di € 800.000,00);
- 50% fondi bancari, a tasso
convenzionato .Il finanziamento dovrà
avere una durata di 60 mesi (con 12
mesi di preammortamento) e dovrà
essere rimborsato in rate trimestrali
posticipate.
Operatività e disponibilità fondi
La misura è operativa dalle 9.00 del 30
giugno 2014 e i fondi sono disponibili.
La domanda può essere presentata
solo dopo aver ottenuto la delibera
positiva della banca, redatta
secondo lo schema pubblicato sul sito
www.finpiemonte.info.
Ogni altra informazione può essere
richiesta all’ufficio CogartCna nella
nostra sede centrale di Biella.
31
Riaperti dalla Regione i bandi del POR FESR 07/13
Sono scaduti il 26 giugno 2014 i
bandi POR FESR 07/13 Attività I.1.3
e I.2.2 Innovazione PMI e PiccoleMicroimprese ma dal 30 giugno
2014 hanno riaperto i nuovi bandi
rinnovati, approvati con determinazioni
dirigenziali n. 424 e 425 del 18 giugno
2014.
Notizie dalle
Unioni
a cura di Elena Ferrero
Unione
Autotrasportatori:
Modifiche scadenze
CQC
In attesa di provvedimenti e circolari
ministeriali che spieghino meglio
l’applicazione pratica del Decreto del
ministero dei Trasporti del 10 giugno
2014 – che sopprime l’estensione
di alcune CQC a sette anni – ecco
alcune importanti indicazioni: Il Decreto
ministeriale del 10 giugno 2014,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 25 luglio 2014, abroga l’articolo
2 del Decreto del 6 agosto del 2013,
lasciando in vigore l’articolo 1. Questo
provvedimento ha reso ancora molto
più confusa la situazione dei rinnovi.
Il primo riguarda gli autisti che hanno
ricevuto la Carta di Qualificazione del
Conducente per documentazione
(ossia per diritto acquisito e non tramite
corsi di formazione) e che hanno
ottenuto il rinvio della scadenza al 2015
(trasporto persone) e al 2016 (trasporto
merci) tramite l’articolo 1 del Decreto
Dirigenziale del 6 agosto 2013. Siccome
tale articolo non è stato abrogato, il
rinvio della scadenza resta ancora
valido. L’articolo 2 abrogato riguarda
solo gli autisti che hanno ottenuto
la CQC tramite corsi di formazione
periodica, ossia quelli hanno seguito
il corso prima della pubblicazione in
GU del decreto del 6/08/2014 e dopo
l’entrata in vigore dello stesso. In altre
32
parole, coloro che stavano frequentando
il corso mentre il decreto stava uscendo
e che, quindi, alla fine del corso, gli
sono state rilasciate patenti con data di
scadenza 2020 o 2021 (rispettivamente
passeggeri e merci). Questi soggetti ora
non beneficiano più della proroga della
scadenza al 2020/2021. Quindi, ora la
loro CQC scadrà nei normali termini di
cinque anni, ossia il 9 settembre 2018
per il trasporto persone e il 9 settembre
2019 per il trasporto di merci. Ora, il
ministero dei Trasporti deve spiegare
come avverrà la modifica di tale date
sulle CQC. Ricordiamo che i prossimi
autisti che dovranno svolgere i corsi
di formazione sono coloro che hanno
ricevuto la CQC per documentazione
(ossia senza frequentare il corso di
formazione iniziale) che scade nel 2015
(passeggeri) o nel 2016 (merci): questi
soggetti, dopo che avranno frequentato
il corso di aggiornamento, avranno la
nuova scadenza rispettivamente nel
2010 e 2021.
Autostrade oligopoli
delle concessionarie
CNA-Fita ha chiesto esplicitamente
a Matteo Renzi di intervenire in tempi
brevi, per arginare il fenomeno degli
insostenibili oligopoli autostradali.
Ogni chilometro di autostrada in Italia
permette 1,15 milioni di euro di ricavi
all’anno a chi lo prende in concessione.
Un business ricchissimo che il
presidente dell’Autorità di regolazione
dei trasporti, Andrea Camanzi, ha
quantificato con margini operativi, nel
2012, mai inferiori al 20% e in alcuni
casi vicini addirittura al 60%.CNA-Fita,
che rappresenta oltre 30.000 imprese
nel trasporto merci e persone, da tempo
denuncia la scellerata gestione delle
concessioni autostradali trasformate
in ricchi oligopoli che, aumento dopo
aumento, deprimono la mobilità
nazionale. Per l’ennesima volta una
Authority dello Stato, quella della
regolazione dei trasporti, in seguito
a quella dell’Autorità per la tutela
della concorrenza e del mercato, ha
certificato l’imbarazzante gestione
delle concessionarie autostradali con
analisi e dati inappuntabili che, gli utenti
misurano e subiscono sulle loro tasche
ogni giorno. “Dopo la farsa dei rimborsi
dei pedaggi promessi dal Ministro Lupi,
sostiene Cinzia Franchini Presidente di
CNA FITA Nazionale - e mai arrivati agli
autotrasportatori, per gli ingiustificati
aumenti di gennaio, sarebbe doveroso
risolvere il problema di come si debba
provvedere a compensare gli iniqui
e ingiusti aumenti dei pedaggi che
continuano ad impedire la ripresa e
a rendere impossibile un recupero di
competitività delle nostre imprese.
Indiscrezioni parlano addirittura di nuove
ecotasse in arrivo, con i concessionari e
tutta l’Aiscat già pronti, con i loro potenti
strumenti informatici, per continuare
a tar-tassare chiunque. Chiediamo al
Presidente del Consiglio – ha concluso
la presidente CNA-Fita – di intervenire
tempestivamente e definitivamente
su quegli oligopoli noti a tutti, che
deprimono l’economia del Paese,
impoverendola”.
Unione Sanità e
benessere
Laura Grilli eletta Presidente della
Cepec: Le estetiste di tutta Europa
si sono incontrate per discutere le
strategie del settore, eleggendo
Laura Grilli, membro della presidenza
nazionale dell’Unione Benessere
e Sanità e presidente dell’Unione
dell’Emilia Romagna Presidente della
Cepec, organizzazione europea del
settore dell’estetica, che ha tenuto
l’assemblea elettiva a Malta dal
13 al 15 settembre. Sin dalla sua
fondazione l’Italia con la CNA svolge
un ruolo propulsivo fondamentale
per il rafforzamento della CEPEC,
in rappresentanza di un settore così
delle competenze. Il settore grazie
anche alla introduzione delle nuove
tecnologie, si è fortemente evoluto in
questi anni e diventa indispensabile
costruire in Europa la rete delle
collaborazioni professionali sempre più
allargate alla dimensione del benessere
che fanno di tali operatori un riferimento
importante in una società sostenibile.
La neo Presidente della CEPEC, Laura
Grilli, ha affermato che svolgerà il suo
mandato con attenzione a questi temi
con l’obiettivo di rafforzare la Cepec
verso le Istituzioni europee e ciò sarà
possibile solo con l’allargamento delle
compagine della Confederazione
europea ad un numero sempre più
CNA Biella notiziario ottobre 2014
ampio di organizzazioni aderenti.
Unione Installatori
CIG 11554. È stata pubblicata in
questi giorni la nuova norma UNI
11554: 2014 “Attività professionali non
regolamentate – Figure professionali
operanti sugli impianti a gas di tipo
civile alimentati da reti di distribuzione
– Requisiti di conoscenza, abilità e
competenza”, destinata agli operatori
del post contatore gas. La norma,
elaborata dal CIG, l’ente federato
all’UNI per la normazione nel settore
gas, definisce i requisiti in termini di
conoscenza, abilità e competenza,
relativi all’attività professionale di
coloro che operano sugli impianti a
gas combustibili - della 1a, 2a e 3a
famiglia secondo la norma UNI EN
437 - di tipo civile alimentati da reti di
distribuzione, ossia a coloro che:
- progettano, installano, rimuovono,
ispezionano, sottopongono a collaudo,
prova o verifica, mettono in servizio
e mantengono in stato di sicuro
funzionamento gli impianti alimentati
a gas;
- scelgono, installano, rimuovono,
sottopongono a prova o verifica,
mettono in servizio e manutengono gli
apparecchi a gas e loro componenti.
Nella descrizione dell’attività
professionale la norma UNI 11554
definisce tre differenti profili
specialistici:
- Responsabile tecnico (Profilo A);
- Installatore (Profilo B);
- Manutentore (Profilo C).
Per ognuno dei profili specialistici
sopra elencati, in funzione della
portata termica degli apparecchi
asserviti e della pressione di
alimentazione, sono stati individuati
due ulteriori livelli:
1° livello - impianti al servizio di edifici
adibiti ad uso civile per l’utilizzazione
dei gas combustibili appartenenti alla
1a, 2a e 3a famiglia, a valle del punto
di inizio, asserviti ad apparecchi aventi
portata termica nominale singola
maggiore di 35 kW (o complessiva
maggiore di 35 kW se installati in
batteria) e alimentati a pressione non
maggiore di 0,5 bar;
2° livello - impianti domestici e similari
per l’utilizzazione dei gas combustibili
appartenenti alla 1a, 2a e 3a famiglia,
a valle del punto di inizio, asserviti
ad apparecchi aventi portata termica
nominale singola non maggiore di 35
kW.
Alla norma verrà affiancata una Prassi
di Riferimento - elaborata da CIG,
UNI e ACCREDIA - che conterrà
raccomandazioni per la valutazione di
conformità di parte terza ai requisiti
definiti dalla UNI 11554. Il documento
è ormai di prossima pubblicazione ed
avrà sicuramente conseguenze non
secondarie sulla categoria in quanto
fornisce indicazioni per i percorsi
di accesso e mantenimento, e le
relative procedure di esame, da parte
degli organismi di certificazione che
certificano le figure professionali che
operano su impianti a gas di tipo civile.
33
Notizie dalle unioni
importante per l’economia italiana che
conta oltre 20.000 imprese nel settore
dell’estetica e 125.000 in Europa.
Significativi, per questo confronto
con l’Europa i temi dell’ambiente, del
dialogo sociale e della formazione, nel
quadro delle importanti novità che si
sono affermate in Europa in materia di
qualifiche professionali e certificazione
Un dialogo tra
musicista e artigiano…
a cura di Elena Ferrero
“Liuteria Guarnieri: Tradizione
ed Innovazione” recita lo slogan
sulla home page del sito www.
liuteriaguarnieri.it. Ed è proprio ciò che
colpisce entrando nel laboratorio di via
Piave 12 a Vigliano Biellese, dove al
PC, intento a progettare con sofisticati
software il suo prossimo strumento,
ci aspetta Alessio. 27 anni da poco;
diplomato alla “Civica Scuola di Liuteria
di Milano” una “Bottega di Mestiere”
alla quale vengono ammessi solo 14
studenti l’anno, provenienti da tutto il
mondo, che, sapientemente guidati dai
professionisti più qualificati dell’attività
liuteria italiana, apprendono il lavoro
manuale, intrecciandolo alla ricerca e
alle tecnologie più innovative. Il lavoro
del liutaio ci racconta, si basa ancora
oggi, su di uno stretto rapporto con il
Maestro, come momento di crescita
insostituibile e poi su “un sacco di
chiacchiere, prima di incominciare
a costruire”. Parole da scambiare
con il cliente, l’artista, l’utente finale
di quel capolavoro che richiederà
molti giorni di operosità ed intuizioni
prima di arrivare alla perfezione dei
toni, della maneggevolezza e perfino
dell’estetica, per rispondere appieno
alle sue richieste. I profumi dei legni,
ci avvolgono invece, entrando nel
laboratorio. Gli abeti e i larici usati per
i violini, l’ebano e il palissandro per le
chitarre, il mogano, la cedrella, ognuno
di loro con una specifica funzione, in
base alle caratteristiche di stabilità,
34
leggerezza, elasticità e capacità di
trasmissione. Alessio è attento, li
sceglie e maneggia con maestria e
precisione. Guarda lontano, con una
nuova “luce negli occhi” quando ti
racconta di Gibson o Martin, i più
antichi costruttori di chitarre che hanno
fatto la storia della musica, utilizzate da
musicisti del calibro di Keith Richards
(Rolling Stones), Carlos Santana, Mark
Knopfler o Eric Clapton ai quali ispira
i suoi standard costruttivi. Sul suo
banco ci sono, in fase di lavorazione,
due chitarre, i pezzi di un violino e un
liuto che sta prendendo forma “…
saranno tutti diversi, mai uno uguale
all’altro…” Tra qualche giorno agili
dita, archi o plettri sfioreranno quelle
corde, regalando suoni ed emozioni
straordinarie a chi avrà la fortuna di
ascoltarli. Usciamo dal laboratorio,
correndo sotto la pioggia battente e
lasciamo Alessio nel suo mondo dove
di corsa non si può fare nulla, dove
ogni lavoro, anche il più ripetitivo
ed automatico, fa la differenza. Non
c’è musica solo silenzi, ma quei
silenzi li sentiamo noi. Lui il Liutaio
percepisce ed ascolta ogni suono
degli strumenti, di quelli passati, di
quelli a cui sta lavorando e anche già
di quelli futuri. Noi ce ne andiamo con
la consapevolezza che tra le mani di
qualche “big” della musica, presto
ci sarà un’altra eccellenza biellese.
Alessio è troppo immerso nel concreto
ora, per avere tempo di sognare, lo
start up di un’azienda non è cosa da
poco, e poi lui in realtà il suo sogno
lo sta vivendo, ma è solo l’inizio Ale…
il dialogo tra il musicista e l’artigiano e
appena iniziato!
Liuteria Guarnieri
Via Piave 12
Vigliano B.se (BI)
Tel. 015.811505
[email protected]
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