CNA Biella Notiziario Autorizzazione del Tribunale di Biella n° 543 del 06/05/2005 - Poste Italiane - Spedizione in A. P. - 70% - DCB Biella - N. progr. 38 - anno.10 - n. 3 - ottobre 2014 Periodico di informazione della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Associazione Provinciale di Biella AUTUNNO CALDO? Dopo un estate non pervenuta credo che un po’ tutti si stiano chiedendo come sarà l’autunno. Un interrogativo che non si limita solo alle condizioni metereologiche, ma si estende sicuramente alla consueta metafora che tutti gli anni i media diffondono, il cosiddetto “autunno caldo”. Dove caldo si intende un periodo movimentato da stangate fiscali e manifestazioni di protesta. A dire il vero nel nostro territorio ricordo solo la prima. Sinceramente mi sfuggono grandi mobilitazioni che hanno fatto clamore, o iniziative che hanno lasciato tangibili segni che perlomeno abbiano aperto se non cambiamenti, almeno discussioni. A ben vedere però non abbiamo certo bisogno di aspettare l’autunno! L’avvio del nuovo anno scolastico ed il consueto intasamento del traffico, aggravato dalla penosa situazione del trasporto pubblico, condito dall’autonomia didattica delle tante riforme di cui ormai abbiamo perso il conto, che permette ai vari plessi scolastici di elaborare complessi orari suddivisi in frazione di secondo, o dalla speranza di trovare i fondi per scaldare le scuole, possono bastare a farci riflettere che qualcosa su cui manifestare ci sarebbe. Non ci saremmo mica accorti a ottobre, che ormai non abbiamo nemmeno più strade percorribili in sicurezza, e che si potrebbe pensare allo sviluppo della viabilità locale, prendendo spunto dai vecchi film di Tarzan sviluppando un sistema… a liane, perlomeno molto “green”. Ma no… qua “stanno tutti bene”. O almeno così siamo descritti nelle varie statistiche dei giornali di economia. Siamo una zona ad alta fedeltà fiscale, ai primi posti per il minor numero di contenziosi con l’agenzia delle entrate, insomma siamo bravi scolari che fanno i compiti e si comportano bene. Un territorio il nostro che ha ancora qualche conto corrente importante tale da fare impennare ai vertici delle classifiche, la media del reddito pro capite. Secondo alcuni un territorio a spiccata vocazione turistica, con i negozi aperti la domenica dove poter investire la Renziana paghetta degli 80 euro. Mi pare però che, a parte alcuni distinguo, neanche la classe politica locale abbia intenzione di promuovere azioni forti di rivendicazioni territoriali unitarie. Con le segreterie dei partiti impegnate a mantenere la posizione, continuando a dividersi su cose futili come il nome da darsi al nuovo ospedale o per una poltrona da fachiro come quella del Presidente della provincia. Un incarico che prevede sicuramente pochi onori e molti oneri. Un ruolo destinato apposta per eroi o valorosi condottieri che dovrebbero avere un carisma tale da coinvolgere “le truppe” a chiedere giustizia ad uno Stato che in passato è intervenuto, anche in maniera pesante, al salvataggio di amministrazioni in territori dove non proprio tutti sono bravi “scolari” e si comportano bene. Un territorio dove non giungono (ancora per quanto?) echi scozzezi o catalani di scissioni anche solo urlate. Una comunità così dignitosa che sa persino soffrire in silenzio. Ci sentiamo più avanti cari amici e colleghi… In inverno… Periodico di informazione della Confederazione Nazionale dell’Artigianato - Associazione Artigiani del Biellese Direttore responsabile: Luca Guzzo Iscritto nell’elenco speciale annesso all’Albo Professionale dei Giornalisti del Piemonte. Redazione e amministrazione: Via Repubblica 56 - Biella 4 Scadenze fiscali 5 Novità per le compensazioni dei crediti erariali 6 Modifiche in materia societaria 7 Bonus investimenti 10 Rinnovo c.c.n.l comunicazione 12 Rinnovo c.c.n.l acconciatura ed estetica 17 Accordo CCNL acconciatura ed estetica sull’apprendistato professionalizzante 19 Ammortizzatori in deroga nuovo accordo 20 News ambiente e sicurezza 24 Sofia SGR: La finestra sui mercati finanaziari 26 News dal mondo della previdenza e assistenza 28 News da CNA pensionati 29 Riaperto il bando regionale a sostegno della creazione d’impresa 31 Riaperti dalla regione i bandi del POR FESR 07/13 32 Notizie dalle unioni 34 Un dialogo tra musicista e artigiano Comitato di redazione: Luca Guzzo, Mauro Barzan, Cristina Carlevaro, Paola Lanza, Sara Guaglione, Elena Ferrero, Lorella Cestariolo, Angiolino Guzzo, Paolo Mander, Roberto Gallina. Impaginazione Grafica: Atlantide - Biella Stampa e postalizzazione: Tipolitografia Botalla 3 CNA Biella notiziario ottobre 2014 Sommario Autunno Caldo? Elenco principali scadenze fiscali da Novembre 2014 a Febbraio 2015 a cura di Mauro Barzan NOVEMBRE 16/11/2014 (prorogato a lunedì 17/11) Iva mensile - liquidazione e versamenti relativi al mese di ottobre Iva trimestrale – liquidazione e versamenti relativi al terzo trimestre Iva saldo 2013 rateizzato – versamento nona e ultima rata IRPEF, INPS, Addizionali regionali e comunali, INPS gestione separata - trattenuti dai sostituti nel mese di ottobre– versamento INPS - Commercianti e Artigiani versamento IVS fissi (terzo acconto anno 2014) INAIL - autoliquidazione – contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale versamento quarta e ultima rata Versamento 4 – 5 o 6 rata delle imposte/ contributi emergenti dalla dichiarazione dei redditi – saldo anno 2013 e primo acconto 2014 (soggetti titolari di partita IVA) Presentazione elenco dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente 20/11/2014 Agenti e rappresentanti di commercio – scade il termine per il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza all’ENASARCO da parte delle ditte preponenti, relativi al 3° trimestre 2014, per agenti e rappresentati di commercio 25/11/2014 Presentazione modelli INTRA (operazioni intracomunitarie) relative al mese di ottobre – soggetti obbligati alla presentazione mensile. 25/11/2014 (prorogato a lunedì 01/12) Versamento 5 - 6 o 7 rata delle imposte/ contributi emergenti dalla dichiarazione dei redditi – saldo anno 2013 e primo acconto 2014 (soggetti non titolari di partita IVA) Versamento 2 acconto 2014 delle imposte/ contributi (sempre in un’unica soluzione) Contratti di locazione con decorrenza 1/11/2014 – versamento imposte Presentazione modello per la comunicazione delle operazioni Iva con paesi “Black List” mese di ottobre 2014 (soggetti mensili per scelta o obbligo) 27/12/2014 (prorogato a lunedì 29/12) Acconto IVA - contribuenti mensili e trimestrali - versamento 30/12/2014 Contratti di locazione con decorrenza 1/12/2014 – versamento imposte 31/12/2014 Contributi volontari INPS INPDAP ENPALS – versamento 3° trimestre 2014 Autotrasportatori: scade il termine per il versamento della quota d’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori - Per maggiori informazioni rivolgersi ai nostri uffici di Biella Previdenza complementare – scade il termine per effettuare la comunicazione alle forme di previdenza complementare dei contributi non dedotti Presentazione modello per la comunicazione delle operazioni Iva con paesi “Black List” mese di novembre 2014 (soggetti mensili per scelta o obbligo) Gennaio 16/01/2014 Iva mensile - liquidazione e versamenti relativi al mese di dicembre IRPEF, INPS, Addizionali regionali e comunali, INPS gestione separata - trattenuti dai sostituti mese di dicembre – versamento Presentazione elenco dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente 25/01/2015 (prorogato a lunedì 26/01) Presentazione modelli INTRA (operazioni intracomunitarie) relative al mese di dicembre 2014 (soggetti obbligati alla presentazione mensile), o relativi all’ultimo trimestre 2014 (altri soggetti) 30/01/2014 Contratti di locazione con decorrenza 1/01/2015 – versamento imposte 31/01/2015 Autotrasportatori: scade il termine per la consegna, al competente ufficio della Provincia, dell’attestazione di pagamento della quota d’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori - Per maggiori informazioni rivolgersi ai nostri uffici di Biella DICEMBRE FEBBRAIO 16/12/2014 Iva mensile - liquidazione e versamenti relativi al mese di novembre IRPEF, INPS, Addizionali regionali comunali, INPS gestione separata - trattenuti dai sostituti nel mese di novembre – versamento Presentazione elenco dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente IMU versamento seconda rata - saldo TASI versamento unica soluzione per i comuni che non hanno deliberato entro 10/09 o versamento 2 rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento entro il 16/06 o entro il 16/10 25/12/2014 (prorogato a lunedì 29/12) Presentazione modelli INTRA (operazioni intracomunitarie) relative al mese di novembre – soggetti obbligati alla presentazione mensile 01/02/2015 (prorogato a lunedì 02/02) Decorre il termine per la presentazione della domanda di rimborso – compensazione del credito IVA relativo all’anno 2014. 16/02/2015 Iva mensile - liquidazione e versamenti relativi al mese di gennaio Iva trimestrale autotrasportatori/ odontotecnici/benzinai – liquidazione e versamenti (4° trimestre 2014) – senza applicazione degli interessi INAIL – autoliquidazione – versamento saldo o prima rata di acconto (il versamento può essere rateizzato) IRPEF, INPS, Addizionali regionali e comunali, INPS gestione separata - trattenuti dai sostituti - mese di gennaio - versamento INPS - Commercianti e Artigiani versamento IVS fissi (ultima rata anno 2014) 4 Presentazione elenco dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente 20/02/2015 Agenti e rappresentanti di commercio – scade il termine per il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza all’ENASARCO da parte delle ditte preponenti, relativi al 4° trimestre 2014, per agenti e rappresentati di commercio 25/02/2015 Presentazione modelli INTRA (operazioni intracomunitarie) relative al mese di gennaio 2015 - soggetti obbligati alla presentazione mensile 28/02/2015 (prorogato a lunedì 01/03) Contratti di locazione con decorrenza 1/02/2015 – versamento imposte Presentazione comunicazione dati Iva (CDI) per i contribuenti che non hanno non ancora presentato la dichiarazione IVA Presentazione telematica dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali (rivenditori e tipografie autorizzate) Consegna ai sostituiti (dipendenti, lavoratori autonomi, agenti, ecc.) dei modelli CUD o delle certificazioni delle ritenute trattenute e versate, relativi all’anno 2014. a cura di Lorella Cestariolo Due importanti novità hanno interessato quest’anno la compensazione dei crediti erariali nel modello F24: l’apposizione del visto di conformità, e la modalità di presentazione del modello F24. Pagamenti delle imposte tramite F24 Con Decreto, sono state introdotte nuove regole che interessano le modalità di presentazione dei modelli di pagamento a far corso dal 1° ottobre. Novità che riguarda sia il mondo delle imprese che dei privati. Per i privati, le nuove disposizioni stabiliscono che il modello F24 cartaceo possa essere utilizzato soltanto se il saldo risulta essere pari o inferiore a € 1.000,00 e sempreché non vengano effettuate all’interno compensazioni, perché in quest’ultimo caso, la presentazione del modello potrà essere fatta esclusivamente avvalendosi di appositi canali telematici quali: Home banking, Finsconline o Entratel. Per i privati e per le imprese, vale la regola comune che se l’importo della delega F24 presenta un saldo pari a zero, l’unico canale di pagamento ammesso, secondo le nuove disposizioni, risulta essere Entratel o Fisconline per coloro che sono in possesso di un pin-code. Per le imprese invece continua a restare preclusa, come in passato, la presentazione del modello cartaceo. Pertanto tutti i contribuenti che si trovassero nelle condizioni citate, dovranno dotarsi di un proprio conto corrente, dovendo aprirne uno laddove ne fossero sprovvisti, potendo in alternativa avvalersi del proprio intermediario abilitato al pagamento degli F24 cumulativi. Si pensi infatti al caso classico in cui i genitori pagano sul proprio conto la delega del figlio: a partire dal 1° ottobre questa modalità sarà preclusa in presenza di deleghe con saldo superiore a € 1.000,00, obbligando di fatto ad aprire un conto corrente. Poiché il limite degli € 1.000,00 è riferito al saldo finale del singolo F24 e non alla somma di tutti gli F24 da versare, un escamotage potrebbe essere quello di frazionare il saldo della delega presentando più modelli. Un costo in più, che considerato i tempi, da un lato semplificherà per l’Amministrazione Finanziaria il lavoro di controllo, gravando dall’altro ancora una volta sulle tasche dei contribuenti, già alleggerite dalla crisi e dall’ormai insostenibile pressione fiscale. Apposizione del visto di conformità A seguito delle novità introdotte dalla legge di stabilità, la compensazione di crediti erariali per importi superiori a € 15.000,00 annui sarà sottoposta all’obbligo dell’apposizione del visto di conformità. Sono soggetti alle nuove disposizioni i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali per imposte sui redditi e relative addizionali, IRAP, ritenute alla fonte e le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Il limite di € 15.000,00 è riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione effettivamente compensati e non all’importo complessivo. Il visto di conformità deve essere apposto in relazione alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito, e serve per attestare l’esattezza dei dati indicati nelle stesse rispetto alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile. Il soggetto che appone il visto non è tenuto ad effettuare alcun controllo di merito e sostanziale ma sono previsti numerosi controlli di natura formale, tra i quali rientra la regolare tenuta delle scritture contabili. A differenza delle disposizioni previste in materia di compensazioni di crediti IVA, non è previsto l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione, ma nel caso in cui l’ammontare compensato per la stessa imposta sia superiore a euro 15.000 sarà necessario, prima della presentazione, apporre il visto di conformità sulla relativa dichiarazione. È stato precisato che la compensazione dei crediti erariali scaturiti dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 2013 riferita all’anno 2012 è libera fintanto che i suddetti crediti non vengono ricompresi e quindi rigenerati nella dichiarazione 2014 riferita all’anno 2013, come era stato già previsto con riferimento al credito IVA, a seguito dell’introduzione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità. Inoltre, diversamente da quanto avviene per la compensazione del credito IVA, l’F24 può essere presentato attraverso i normali canali home banking in quanto non è previsto l’obbligo di utilizzare il canale Fisco online o Entratel. Occorre ricordare inoltre che nel caso in cui ci siano debiti erariali iscritti a ruolo scaduti per importi superiori a € 1.500,00, la compensazione dei crediti non è libera, ma occorre prima estinguere il debito e poi è possibile utilizzare il credito in compensazione. La suddetta limitazione non opera nel caso in cui sia stata richiesta una rateizzazione per i debiti iscritti a ruolo e le rate siano state regolarmente pagate. Viceversa occorrerà prima regolarizzare gli importi delle rate omesse, anche attraverso la presentazione di un F24 in compensazione con codice RUOL e poi si potrà utilizzare la restante parte del credito in compensazione con le altre imposte. 5 Novità per le compensazioni dei crediti erariali CNA Biella notiziario Ottobre 2014 Novità per le compensazioni dei crediti erariali Modifiche in materia societaria a cura di Lorella Cestariolo L’articolo 20 del D.L. 91/2014 ha introdotto importanti modifiche alle disposizioni del Codice Civile in tema di S.p.a. e di S.r.l. Innanzitutto è stato ridotto il capitale sociale minimo previsto dall’articolo 2327 del C.c. per le società per azioni, riducendolo da € 120.000,00 a € 50.000,00. Tale modifica produce riflessi non solo per la costituzione di nuove società, ma anche per quelle già costituite. Infatti per queste ultime sarà possibile procedere alla riduzione del capitale sociale per la parte eccedente gli attuali € 50.000,00. La nuova soglia prevista per il capitale sociale delle società per azioni, comporta quindi che in presenza di perdite che intaccano il capitale sociale, il conteggio per il ripianamento dovrà essere effettuato considerando la nuova soglia di capitale minimo sociale. Il secondo comma dell’articolo 2477 del C.c., ora soppresso, prevedeva l’obbligo della nomina dell’organo di controllo o del revisore se il capitale della S.r.l. era 6 pari o superiore al minimo previsto per le S.p.a. Ne consegue che dal 25 giugno 2014, è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo soltanto se: - la società non può presentare il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435 del C.c.; - la società è obbligata alla redazione del bilancio consolidato; - la società controlla una società tenuta alla revisione legale dei conti. Non possono presentare il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’articolo 2435 del C.c. le S.r.l. che per due esercizi consecutivi abbiano superato due dei seguenti limiti: - totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4,4 milioni; - ricavi da vendite e prestazioni: 8,8 milioni; - dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. Di conseguenza gli organi di controllo nominati nelle S.r.l. in quanto il capitale sociale era pari o superiore a 120.000 euro, resteranno in carica sino alla naturale scadenza, oppure sino a dimissioni. Un’ulteriore possibilità resta la revoca con decisione dei soci, che dovrà però essere approvata con decreto del Tribunale. CNA Biella notiziario ottobre 2014 Bonus investimenti a cura di Lorella Cestariolo precedente pari a € 20.000,00, il credito spettante del 15%, ammonterà a € 12.000,00 calcolato sull’eccedenza pari a € 80.000,00. Il periodo agevolabile in cui rilevano gli investimenti è dal 25/06/2014 al 30/06/2015. Per le imprese costituite dal 26 giugno 2014, il credito d’imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta. Quindi nel caso di un investimento pari a € 100.000,00, il credito per le imprese neo-costituite sarà pari a € 15.000,00. Il credito di imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a € 10.000. L’utilizzo del credito d’imposta potrà essere effettuato a partire dal secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento, direttamente dall’impresa mediante F24 senza dover attendere il rimborso, ripartendo l’importo in tre quote annuali. Quindi il credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati nel 2014 potrà essere utilizzato a partire dall’1/1/2016, mentre per quelli realizzati nel 2015, il credito d’imposta potrà essere utilizzato a partire dal 1/1/2017. NUOVA SABATINI Con il decreto legge 69/2013 è stato previsto inoltre un contributo in conto interessi per i finanziamenti accesi per la realizzazione degli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati alla produzione. Rientrano i finanziamenti di importo ricompreso tra 20mila euro e 2milioni di euro. Rispetto al bonus investimenti, l’agevolazione spetta per l’acquisto in genere di macchinari, impianti, attrezzature nuovi ad uso produttivo, ricomprendendo anche software e tecnologie digitali. Di seguito si fornisce l’elenco dei beni ricompresi nella tabella 28 Ateco, per i quali è possibile fruire del bonus investimenti. 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a. 28.1 Fabbricazione di macchine di impiego generale 28.11 Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli) 28.11.1 Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) 28.11.11 Fabbricazione di motori a 7 Bonus investimenti Con l’articolo 18 del DL 91/2014 è stato introdotto un bonus sotto forma di credito d’imposta, pari al 15 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali. Lo scopo è quello di incrementare la produzione di beni elencati nella tabella Ateco 2007, divisione 28, riportata in calce al presente articolo e quindi di stimolare l’economia attraverso nuovi investimenti. Pertanto non rilevano tutti gli acquisti di beni strumentali, ma soltanto quelli ricompresi nella tabella. Possono beneficiare del nuovo credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa, essendone escluse le persone fisiche e società semplici che svolgono attività agricola, le persone fisiche che svolgono attività di lavoro autonomo, le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, le società tra avvocati e gli enti non commerciali non titolari di reddito d’impresa. L’incentivo riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi acquisiti sia direttamente, sia mediante contratto di appalto, realizzati in economia o acquistati in leasing finanziario. Il credito spettante è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Pertanto nel caso di acquisto di un macchinario agevolabile per € 100.000,00, e di una media di investimenti realizzati nel quinquennio combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) 28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna 28.11.2 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) 28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) 28.12 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 28.12.0 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 28.13 Fabbricazione di altre pompe e compressori 28.13.0 Fabbricazione di altre pompe e compressori 28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori 28.14 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE 28.14.0 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole 28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole 28.15 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici) 28.15.1 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) 28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) 28.15.2 Fabbricazione di cuscinetti a sfere 28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere 28.2 fabbricazione di altre macchine di impiego generale 28.21 Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento 28.21.1 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori 28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci 8 e bruciatori 28.21.2 Fabbricazione di sistemi di riscaldamento 28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento 28.21.29 Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento 28.22 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 28.22.0 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili 28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli 28.22.03 Fabbricazione di carriole 28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 28.23 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche) 28.23.0 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche) 28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner 28.23.09 Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche) 28.24 Fabbricazione di utensili portatili a motore 28.24.0 Fabbricazione di utensili portatili a motore 28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore 28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione 28.25.0 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi 28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi 28.29 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a. 28.29.1 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori) 28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori) 28.29.2 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori) CLASSIFICAZIONE PER SEZIONI, DIVISIONI, GRUPPI, CLASSI, CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE 28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori) 28.29.3 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio (incluse parti e accessori) 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio (incluse parti e accessori) 28.29.9 Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a. 28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico 28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico 28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici) 28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale n.c.a. 28.3 fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura CNA Biella notiziario ottobre 2014 28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) 28.94.2 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l’industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori) 28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l’industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori) 28.94.3 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori) 28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori) 28.95 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) 28.95.0 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) 28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) 28.96.0 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) 28.96.00 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) 28.99 Fabbricazione di macchine per impieghi speciali n.c.a. (incluse parti e accessori) 28.99.1 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) 28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) 28.99.2 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) 28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) 28.99.3 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere 28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere 28.99.9 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (incluse parti e accessori) 28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili 28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento 28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l’allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento 28.99.99 Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali n.c.a. (incluse parti e accessori). 9 Questioni interpretative in materia IRPEF 28.30 Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura 28.30.1 Fabbricazione di trattori agricoli 28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli 28.30.9 Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 28.4 fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili 28.41 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli 28.41.0 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili) 28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili) 28.49 Fabbricazione di altre macchine utensili 28.49.0 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) 28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia 28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) n.c.a. 28.9 fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali 28.91 Fabbricazione di macchine per la metallurgia 28.91.0 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) 28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) 28.92 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere 28.92.0 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) 28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri 28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) 28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco 28.93.0 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) 28.93.00 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) 28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori) 28.94.1 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) Rinnovo c.c.n.l. comunicazione a cura di Paola Lanza In data 13 maggio 2014, tra le associazioni Cna Comunicazione e terziario avanzato, Confartigianato, Casartigiani, Claai e i sindacati dei lavoratori di categoria è stato definito il rinnovo contrattuale per i dipendenti delle imprese del settore comunicazione (ex c.c.n.l. grafici e affini artigianato ed ex c.c.n.l. cartotecnici artigianato). Il nuovo accordo sindacale, fatte salve le decorrenze previste per specifici istituti contrattuali, decorre dal 1 gennaio 2013 ed avrà validità sino al 31 dicembre 2015. Si ricorda che la sfera di applicazione di questo contratto collettivo è stata estesa anche a imprese non artigiane. Nello specifico il c.c.n.l. può essere applicato: • alle imprese artigiane ed ai loro consorzi; • alle micro-imprese non artigiane come definite dalle normative vigenti ed ai loro consorzi; • alle piccole e medie imprese ed ai consorzi di imprese. Si riportano di seguito le novità a contenuto economico più rilevanti, rinviando ad una prossima comunicazione gli approfondimenti della parte normativa. Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari Gli aumenti retributivi definiti dal rinnovo contrattuale sono da corrispondere in tre soluzioni: 1 giugno 2014; 1 febbraio 2015; 1 ottobre 2015. Aumenti retributivi LIVELLI 1/05/2015 1/02/2015 1/10/2015 AUMENTI TOTALI 1A 35,13 35,13 42,17 112,43 1B 30,62 30,62 36,75 97,99 2 28,73 28,73 34,47 91,93 3 26,94 26,94 32,33 86,21 4 25,00 25,00 30,00 80,00 5 Bis 22,87 22,87 27,44 73,18 5 21,86 21,86 26,25 69,97 6 20,59 20,59 24,71 65,89 Nuovi minimi retributivi A seguito degli aumenti retributivi sopra riportati, le nuove retribuzioni tabellari che ne discendono alle stesse date, sono riportate nella successiva tabella. LIVELLI 1/08/2015 1/06/2015 1/2/2015 1/10/2015 1A 2.027,35 2.062,48 2.097,61 2.139,78 1B 1.766,35 1.797,59 1.828,21 1.864,96 2 1.657,63 1.686,36 1.715,09 1.749,56 3 1.554,66 1.581,60 1.608,54 1.640,87 4 1.442,56 1.467,56 1.492,56 1.522,56 5 Bis 1.319,56 1.342,43 1.365,30 1.392,74 5 1.261,63 1.283,49 1.305,35 1.331,60 6 1.188,05 1.208,64 1.229,23 1.253,94 (*) la retribuzione tabellare per il livello 1°A è comprensiva anche dell’indennità di funzione quadri pari a € 51,65. 10 Si ricorda che a decorrere dal 1 luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo devono erogare al lavoratore una quota di retribuzione (E.A.R.), pari ad € 25,00 lordi mensili, per tredici mensilità. Per i lavoratori part-time tale importo deve essere riconosciuto proporzionalmente all’orario di lavoro svolto. Relativamente ai lavoratori apprendisti l’E.A.R. deve essere riproporzionato in base alla percentuale di retribuzione riconosciuta in quel determinato momento. Tale importo, infine, incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, indiretti o differiti, con la sola esclusione del trattamento di fine rapporto e conserva, in ogni caso, un carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute a ogni singolo lavoratore in adempimento dell’obbligo contrattuale e corrisposte direttamente e/o indirettamente dagli enti bilaterali dell’artigianato nazionali e regionali. LIVELLI E.A.R* 1A € 25,00 1B € 25,00 2 € 25,00 3 € 25,00 4 € 25,00 5 Bis € 25,00 5 € 25,00 6 € 25,00 (*) Elemento aggiuntivo della retribuzione Una tantum Ai soli lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo contrattuale (13 maggio 2014), deve essere riconosciuta una cifra “una tantum”, a copertura del periodo di “vuoto contrattuale” (1 gennaio 2013 - 31 maggio 2014). Gli importi forfettari sono i seguenti: QUALIFICHE IMPORTI UNA TANTUM Operai Impiegati Quadri € 160,00 lordi Apprendisti € 112,00 lordi Gli importi di una tantum devono essere corrisposti in due rate e più precisamente: - € 80,00, unitamente alle retribuzioni del mese di luglio 2014 (€ 56,00 per gli apprendisti); -€ 80,00, unitamente alle retribuzioni del mese di gennaio 2015 (€ 56,00 per gli apprendisti). I valori di una tantum indicati nella precedente tabella vanno commisurati all’anzianità di servizio maturata nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2013 e il 31 maggio 2014, considerando come mese intero la frazione dello stesso pari o superiore a 15 giorni. Il testo dell’accordo sindacale riconosce, espressamente, come non utili alla maturazione dell’una tantum, i periodi d’assenza intervenuti in tale periodo e dovuti ad eventi, quali: - servizio civile; - assenza facoltativa post-partum; - sospensioni concordate dalle parti per mancanza di lavoro. Ai lavoratori con rapporto part-time gli importi di una tantum devono essere riconosciuti con criteri di proporzionalità. L’importo di una tantum attribuito a ciascun lavoratore ne abbia diritto, non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto. Eventuali importi corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum”. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza e, inoltre non dovranno più essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di giugno 2014. Da un punto di vista contributivo gli importi di una tantum sono da assoggettare alle normali aliquote. Da un punto di vista fiscale tali somme devono essere assoggettate a tassazione separata, trattandosi di emolumenti relativi ad anni precedenti, salvo la quota parte relativa al periodo 1 gennaio-31 maggio 2014 corrisposta con la prima rata che deve essere assoggettata a tassazione ordinaria. Occorre, infine, prestare attenzione ai casi d’interruzione del rapporto di lavoro nel periodo 14 maggio - 31 dicembre 2014 e ricordarsi che l’una tantum spettante o quella residua dovrà essere liquidata unitamente all’ultima retribuzione utile. 11 Rinnovo c.c.n.l. comunicazione CNA Biella notiziario ottobre 2014 Imprese non aderenti al sistema degli Enti bilaterali Rinnovo c.c.n.l. acconciatura ed estetica a cura di Paola Lanza Lo scorso 8 settembre 2014, tra CNA Unione benessere e sanità, Confartigianato Benessere-Acconciatori, Confartigianato Benessere-Estetica, Casartigiani, CLAAI e le organizzazioni sindacali di settore Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, è stata sottoscritta un’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere 3 ottobre 2011, scaduto il 31 dicembre 2012. La nuova intesa sindacale decorre dal 1° gennaio 2013 e avrà validità fino al 30 giugno 2016. Riportiamo di seguito le novità a contenuto economico disciplinate dal recente rinnovo contrattuale Tabella aumenti retributivi Parte economica Gli aumenti retributivi concordati dalle parti sociali in sede di rinnovo devono essere erogati in tre rate alle seguenti scadenze: 1° ottobre 2014; 1° ottobre 2015; 1° giugno 2016. Si riportano di seguito le tabelle relative agli aumenti retributivi concordati e ai nuovi minimi contrattuali che ne derivano. LIVELLI 1/10/2014 1/10/2015 1/06/2016 TOTALE 1A 28,87 17,32 23,09 69,28 2 26,37 15,82 21,10 63,29 2 25,00 15,00 20,00 60,00 4 23,57 14,14 18,86 56,57 Tabella nuovi minimi retributivi LIVELLI MINIMI 30/09/2014 MINIMI 1/10/2014 MINIMI 1/10/2015 MINIMI 1/6/2015 1A 2.027,35 2.062,48 2.097,61 2.139,78 2 1.766,35 1.797,59 1.828,21 1.864,96 2 1.657,63 1.686,36 1.715,09 1.749,56 4 1.554,66 1.581,60 1.608,54 1.640,87 Una tantum Ai lavoratori in forza alla data dell’8 settembre 2014 spetta un importo forfetario “una tantum” di € 120,00 lordi a copertura del periodo di “vuoto contrattuale”, compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 30 settembre 2014. Gli importi da corrispondere sono i seguenti: QUALIFICHE IMPORTI UNA TANTUM Tutte eccetto Apprendisti € 120,00 Apprendisti € 84,00* (*) la retribuzione tabellare per il livello 1°A è comprensiva anche dell’indennità di funzione quadri pari a € 51,65. 12 L’una tantum deve essere erogato in due rate, di pari importo, alle seguenti scadenze: la prima, pari ad € 60,00 (€ 42,00 per gli apprendisti) unitamente alla retribuzione del mese di febbraio 2015; la seconda, pari ad € 60,00 (€ 42,00 per gli apprendisti) unitamente alla retribuzione del mese di novembre 2015. Criteri di maturazione Gli importi di una tantum devono essere erogati pro-quota, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di riferimento (1° gennaio 2013 – 30 settembre 2014), considerando come mese intero la frazione dello stesso superiore a 15 giorni di calendario. Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando l’essere in forza presso l’azienda alla data dell’8 settembre 2014, spettano tante quote di una tantum quanti sono stati i mesi lavorati (o frazioni di mese superiori a 15 giorni di calendario) nel periodo : 1° gennaio 2013 – 30 settembre 2014. Assenze del lavoratore Per la maturazione dell’una tantum il testo contrattuale riconosce espressamente come non utili i periodi di assenza intervenuti nel periodo di riferimento e dovuti ad eventi quali il servizio civile, l’assenza facoltativa post partum, le sospensioni concordate dalle parti per mancanza di lavoro. Part-time Ai lavoratori con contratto part-time gli importi di una tantum devono essere riconosciuti con criteri di proporzionalità, con riferimento allo specifico tempo di lavoro. Incidenza sugli istituti retributivi Gli importi forfetari sono stati quantificati considerando già compresi in essi i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta di origine legale e contrattuale. L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR. Assoggettamenti contributivi e fiscali Gli importi come sopra determinati sono da assoggettare alla normale contribuzione e, per quanto attiene Importi corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali Secondo consolidata prassi negoziale, gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti come anticipazioni degli importi di “una tantum” fino a concorrenza. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. Parte normativa I principali istituti contrattuali modificati dal rinnovo del c.c.n.l. sono i seguenti: 1 – Gestione sindacale 1.1. Decorrenza e durata 1.2. Campo di applicazione 2 – Mercato del lavoro 2.1. Apprendistato professionalizzante 2.2. Contratti a tempo determinato 2.3. Lavoro a tempo parziale 3 – Gestione del rapporto di lavoro 3.1. Periodo di prova 3.2. Trattamento economico per malattia e infortunio non sul lavoro 3.3. Tredicesima mensilità 3.4. Flessibilità orario di lavoro 1 – Gestione sindacale professionalizzante recependo la disciplina contenuta nel Testo Unico dell’apprendistato. 2.2. Contratti a tempo determinato In sede di rinnovo contrattuale le parti sociali hanno apportato importanti modifiche alle precedenti disposizioni contrattuali che disciplinavano il contratto di lavoro a tempo determinato, anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 34/2014, convertito con modifiche dalla L. n. 78/2014. Causali In attuazione delle nuove disposizioni legislative che hanno previsto l’abolizione dell’obbligo di prevedere una specifica causale per poter apporre un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, le parti sociali hanno modificato il testo contrattuale cancellando le ipotesi precedentemente previste che consentivano l’apposizione del termine. Sulla base delle nuove disposizioni di legge, è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 36 mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano in precedenza avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa. Limiti numerici Con riferimento ai limiti quantitativi nell’assunzione di lavoratori a termine, la norma contrattuale prevede che nelle imprese: da 0 a 5 dipendenti (lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti) è consentita l’assunzione di 3 lavoratori a termine; da 6 a 10 dipendenti (lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti) è consentita l’assunzione di 1 lavoratore a tempo determinato ogni 2 dipendenti o frazione in forza (50% dei dipendenti in forza) con arrotondamento all’unità superiore; oltre 10 dipendenti (lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti) è consentita l’assunzione di contratti a termine nel limite del 25%, con arrotondamento all’unità superiore. La disposizione contrattuale è migliorativa per tutte le tre fasce dimensionali rispetto ai limiti numerici previsti dalla norma di legge. I limiti numerici di cui sopra si calcolano prendendo a riferimento esclusivamente i lavoratori con contratti a tempo indeterminato e gli apprendisti in forza il 1 gennaio dell’anno di assunzione. In altre parole si tratta di “fotografare” quanti lavoratori con contratto a tempo indeterminato e apprendisti sono in forza il 1 gennaio di ciascun anno civile, determinando il tal modo la “fascia dimensionale” in cui la singola impresa si colloca per tutto l’anno, senza risentire delle oscillazioni occupazionali (positive o negative che siano) che interverranno nel corso dei successivi 12 mesi. In attuazione della delega accordata dal legislatore alla contrattazione collettiva, le parti sociali hanno previsto che sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 12 mesi della fase di avvio di nuove attività d’impresa, o nuova linea di produzione Rinnovo c.c.n.l.acconciatura ed estetica 1.1. Decorrenza e durata L’accordo di rinnovo decorre dal 1° gennaio 2013 e avrà validità fino al 30 giugno 2016 sia per la parte economica che per la parte normativa. Le modifiche introdotte dall’intesa sindacale decorrono dall’8 settembre 2014 (data di sottoscrizione dell’accordo), fatte salve specifiche decorrenze previste per singoli istituti. 1.2. Campo di applicazione Si pone in evidenza come il rinnovo contrattuale abbia reso chiaro che il campo di applicazione del c.c.n.l. interessa tutte le imprese appartenenti i settori acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere con qualunque forma giuridica anche non di impresa artigiana. CNA Biella notiziario ottobre 2014 alla tassazione, sono da assoggettare a tassazione separata trattandosi di emolumenti relativi ad anni precedenti. Cessazione del rapporto di lavoroIn caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’importo forfetario deve essere corrisposto in unica soluzione, unitamente alle altre competenze (intera una tantum o seconda rata nel caso di cessazione successiva a febbraio 2015), all’atto di liquidazione delle stesse. 2 – Mercato del lavoro 2.1. Apprendistato professionalizzante In sede di rinnovo le parti sociali hanno disciplinato l’apprendistato 13 o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. Sono fatte salve, inoltre, le esclusioni da limitazioni quantitative previste dalla norma, ovvero ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità; specifici spettacoli o specifici programmi radiofonici o televisivi; lavoratori di età superiore a 55 anni. Durata complessiva massima del rapporto Ai sensi di quanto previsto dalla legge, il contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore non può superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi d’interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro. A tale fine, è stato precisato che ai fini del computo del periodo massimo di 36 mesi occorre considerare anche i periodi svolti tra i medesimi soggetti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto mansioni equivalenti. È possibile un solo ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti per una durata massima di 8 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante sindacale dei lavoratori. Superato il periodo di 36 mesi, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato se il rapporto continua, ai sensi della norma di legge, oltre: il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi; il 50° giorno negli altri casi. Intervalli temporali In recepimento dei limiti fissati dalla norma di legge, il periodo di intervallo minimo che deve esistere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore, è fissato in: 10 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi; 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi. L’assenza di intervalli temporali è in ogni caso prevista nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuato per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Diritto di precedenza Il lavoratore, che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 14 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione del rapporto a termine. Tale diritto è subordinato alla condizione che il lavoratore manifesti la propria volontà per iscritto al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. A tale proposito si sottolinea che per norma di legge il periodo di congedo di maternità è utile al fine del raggiungimento del semestre per l’acquisizione del diritto di precedenza. relativamente alle cosiddette “clausole flessibili ed elastiche”. Affiancamento per sostituzione Nel solo caso di assunzione a termine per sostituzione è previsto, al fine di consentire il cosiddetto “passaggio di consegne”, un periodo di affiancamento tra sostituto e lavoratore sostituito per un periodo massimo di 90 giorni di calendario, sia prima che inizi l’assenza sia successivamente al rientro al lavoro del dipendente assente (per un periodo massimo di 180 giorni di calendario qualora il periodo di affiancamento venga svolto sia prima che dopo la sostituzione). Infine nell’ipotesi di assenza di lavoratrici per più congedi di maternità, il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre al periodo di affiancamento di cui sopra potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l’allattamento. 20% calcolata sulla retribuzione oraria (in precedenza la maggiorazione era del 15%). 2.3. Lavoro a tempo parziale Le novità introdotte dal rinnovo contrattuale in tema di lavoro a part-time riguardano: la maggiorazione del lavoro supplementare; una più stringente disciplina Lavoro supplementare – maggiorazione Fermo restando il consenso del lavoratore la prestazione di lavoro supplementare è permessa fino al raggiungimento del 50% del normale orario di lavoro. Il lavoro supplementare deve essere retribuito, salvo condizioni di miglior favore individuali o collettive, con la maggiorazione forfettaria del Clausole flessibili ed elastiche La disciplina contrattuale previgente in materia di clausole flessibili ed elastiche è stata integrata da nuove disposizioni a garanzia dei lavoratori che ne hanno individualmente sottoscritto le condizioni. Attraverso la clausola flessibile si consente all’impresa di variare unilateralmente la distribuzione dell’orario di lavoro rispetto a quanto fissato, in via ordinaria, nel contratto a tempo parziale originario. Con la clausola elastica si consente all’impresa di ampliare unilateralmente l’ammontare dell’orario di lavoro rispetto a quanto fissato, in via ordinaria, nel contratto a tempo parziale originario. Premesso che il c.c.n.l. previgente stabilisce che le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata una maggiorazione retributiva del 10% oppure una maggiorazione retributiva del 15% in caso di emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso può 3.1. Periodo di prova Sono state modificate le durate dei periodi di prova per i rapporti di lavoro instaurati a decorrere dall’8 settembre 2014. In particolare i nuovi termini sono i seguenti: Livello 1° - 4 mesi Livello 2° - 3 mesi Livello 3° - 3 mesi Livello 4° - 3 mesi 3.2 Trattamento economico per malattia e infortunio non sul lavoro Comunicazione dell’assenza da parte del lavoratore In caso di malattia o d’infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve avvertire l’azienda entro la prima ora del normale orario di lavoro del giorno in cui si è verificata l’assenza, fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o per cause di forza maggiore. Successivamente, entro il termine di 3 giorni dall’inizio della stessa dovrà seguire da parte del lavoratore la comunicazione all’impresa del numero di protocollo identificativo del certificato medico attestante la malattia. Comporto nel caso di patologie oncologiche e altre gravi infermità Fermo restando l’ordinaria durata del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e d’infortunio pari a: 9 mesi per i lavoratori con anzianità aziendale fino a 5 anni 12 mesi per i lavoratori con anzianità aziendale superiore a 5 anni e da considerare, in caso di più malattie, in un arco di tempo “mobile” di 24 mesi, sono stati allungati tali periodi in caso di patologie oncologiche e altre gravi infermità certificate da strutture ospedaliere e/o dalle AA.SS.LL. In questi casi i lavoratori hanno diritto ad un prolungamento del periodo di comporto di ulteriori 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi determinando i seguenti periodi complessivi: 21 mesi per i lavoratori con anzianità aziendale fino a 5 anni 24 mesi per i lavoratori con anzianità aziendale superiore a 5 anni. Tale prolungamento sarà altresì esteso alle patologie per le quali venga riconosciuto lo stato di «grave infermità» da parte delle strutture ospedaliere e/o delle AA.SS.LL. CNA Biella notiziario ottobre 2014 convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; qualora il lavoratore o la lavoratrice abbiano un figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o un figlio convivente portatore di handicap; qualora i lavoratori siano studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali; a seguito di instaurazione di un altro/ diverso rapporto di lavoro. 3.3. Tredicesima mensilità La novità riguarda la possibilità per le imprese di corrispondere i ratei maturati della cosiddetta “gratifica natalizia” mese per mese, anziché in un’unica soluzione nel mese di dicembre. In tale ipotesi le imprese e i lavoratori interessati devono formalizzare gli accordi intervenuti a livello individuale o aziendale. In linea di principio si ritiene possibile che a livello aziendale alcuni dipendenti scelgano di continuare a ricevere il pagamento della tredicesima all’abituale scadenza a fronte di altri che optano per la corresponsione del rateo mensile. 3.4. Flessibilità orario di lavoro L’istituto contrattuale della flessibilità degli orari di lavoro è stato modificato nel limite di ore annue effettuabili con questo strumento: 180 ore (in precedenza il limite era di 120 ore). Per flessibilità degli orari di lavoro, s’intende un periodo nel quale, ad un’azienda, è consentito superare il normale orario di lavoro settimanale e, di ridurlo per compensazione in altri periodi, in modo che la somma “algebrica” dei due momenti sia pari a zero. I periodi di superamento in “eccesso” dell’orario di lavoro settimanale non sono da considerare come ore di lavoro straordinarie. Le altre clausole contrattuali previgenti per la gestione della flessibilità sono rimaste inalterate: 48 ore come limite massimo di ore settimanali; entro 12 mesi dall’inizio come termine massimo per compensare le settimane prestazioni superiori o inferiori all’ordinario orario di lavoro settimanale; la corresponsione di una maggiorazione del 10% sulla retribuzione oraria per le ore in più e da inserire nel cedolino relativo al mese di effettuazione delle stesse. 15 Rinnovo c.c.n.l.acconciatura ed estetica essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi calcolate sulla retribuzione oraria del lavoratore. Tali maggiorazioni non si applicano nel caso in cui un lavoratore abbia sottoscritto, a livello individuale, la “clausola di flessibilità” al ricorrere di una di queste ipotesi: svolgimento di prestazioni rese nei fine settimana (sabato/domenica) per un massimo di 24 fine settimana in un anno di calendario, in questi casi la maggiorazione retributiva è del 3% per i primi 12 fine settimana e del 4% per i restanti 12 fine settimana; svolgimento di prestazioni rese nel periodo estivo (1° luglio - 31 agosto), in qualunque giorno della settimana esse siano prestate, in questo caso la maggiorazione retributiva è in ogni caso del 3%. Tutte le maggiorazioni retributive sopra richiamate comprendono già l’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge diretti e differiti. Un’altra novità riguarda le ipotesi nelle quali il lavoratore può esimersi – nel senso di sospendere - dal variare l’orario di lavoro. In particolare assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza nell’ambito familiare, affetti da gravi malattie o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; l’instaurazione di un altro rapporto di lavoro, che preveda una prestazione concomitante con la diversa collocazione dell’orario comunicata; una precedente trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, attuato ai sensi dell’articolo 46, comma 1 lettera t) del D. Lgs. n. 276/2003 a favore di lavoratori affetti da patologie oncologiche; accudire i figli fino al compimento di 7 anni; lo studio, connesso al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di 2° grado o del diploma universitario o di laurea. Viceversa, è diritto dei lavoratori revocare il consenso, a suo tempo concesso riguardo la variazione dell’orario di lavoro, al ricorrere di una delle seguenti condizioni nelle quali possono venire a trovarsi: qualora siano affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente; in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona a cura di Paola Lanza Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Campo di applicazione soggettivo Si applica agli apprendisti assunti dall’8 settembre 2014. Ai contratti di apprendistato stipulati fino al 7 settembre 2014 continua ad applicarsi la precedente disciplina fino a naturale scadenza degli stessi. Per gli apprendisti assunti dal 26/04/2012 al 07/09/2014 si applica l’Accordo interconfederale CNA del 3 maggio 2012 (recepito nel settore acconciatura ed estetica artigianato con accordi di proroga del 18/12/2012, 18/04/2013, 28/10/2013, 24/01/2014, 28/04/2014, 09/06/2014 e del 30/07/2014). Campo di applicazione oggettivo Imprese che applicano il c.c.n.l. acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere. Qualifiche e mansioni ammesse Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i livelli dal 3° al 1°. Forma e contenuto del contratto Il contratto di apprendistato deve essere redatto in forma scritta. Nel contratto devono essere indicati: - qualifica conseguita al termine del periodo di formazione; - durata del periodo di apprendistato; - retribuzione spettante; - periodo di prova; - il rinvio al piano formativo individuale (PFI); - ogni altra informazione che le norme di legge prevedono come obbligatoria. Al contratto di lavoro deve essere allegato, come parte integrante dello stesso, il PFI in forma sintetica. PFI Il piano formativo individuale, redatto in forma sintetica, definisce il percorso formativo dell’apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere e con le conoscenze e competenze dallo stesso già possedute. Esso indica inoltre i contenuti e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nonché il nome del tutor o referente aziendale. Il PFI può essere redatto e integrato anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva regionale o dagli enti bilaterali. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente previste negli accordi interconfederali regionali in materia di richiesta di parere di conformità all’Ente Bilaterale territoriale sul piano formativo individuale predisposto dall’impresa avente sede nel territorio interessato o soluzioni equivalenti al predetto parere. Il PFI potrà essere definito entro 30 giorni di calendario dalla stipula del contratto di lavoro. È possibile fare riferimento allo schema tipo allegato all’Accordo interconfederale 3 maggio 2012. Limiti di età Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di qualifica professionale il contratto di apprendistato può essere stipulato a partire dai 17 anni. - da un lavoratore che, inserito nell’organizzazione dell’impresa, sia in possesso di adeguata professionalità. Modalità di erogazione della formazione La formazione professionalizzante e di mestiere può essere erogata con diverse modalità, quali: affiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali. A tale fine l’impresa può avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l’assistenza e/o l’erogazione e/o l’attestazione della formazione di tipo professionalizzante. Durata e contenuti della formazione Il periodo di prova convenuto dalle parti stipulanti il contratto di lavoro non può essere superiore alle seguenti durate, differenziate per livello: livello 1°: 4 mesi; livello 2°, 3°: 3 mesi Attenzione: In caso di malattia insorta durante il periodo di prova l’apprendista ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari a quello del periodo di prova. Decorso tale periodo il rapporto di lavoro può essere risolto senza obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva. Il datore di lavoro deve impartire all’apprendista la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere tenuto conto dei profili professionali stabiliti dalle parti sociali. L’impresa è tenuta ad erogare, durante il periodo di apprendistato, 80 ore medie annue di formazione, ivi compresa la formazione di sicurezza prevista dall’Accordo. Per gli apprendisti del 1° gruppo con titolo di studio post obbligo o qualifica, la cui durata del rapporto è ridotta a 4 anni e 6 mesi, l’obbligo formativo è pari a 70 ore medie annue. La formazione di tipo professionalizzante o di mestiere svolta sotto la responsabilità dell’impresa è integrata, laddove prevista, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda. Lavoro a tempo parziale Registrazione della formazione Possono essere stipulati contratti di apprendistato a tempo parziale purché l’orario di lavoro non sia inferiore al 50% dell’orario contrattuale. Le ore di formazione di tipo professionalizzante non devono essere riproporzionate sulla base dell’orario di lavoro ridotto. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale deve essere effettuata sul libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività di questo, il datore di lavoro può attestare la formazione svolta mediante apposita dichiarazione. Si ricorda che la dichiarazione del datore di lavoro dovrà contenere gli elementi minimi del libretto formativo individuati dal Ministero del Lavoro: dati anagrafici del lavoratore; competenze acquisite in percorsi di apprendimento. È consigliabile che il datore di lavoro registri periodicamente la formazione svolta. Periodo di prova Trattamento normativo Per quanto non disciplinato dall’accordo di rinnovo valgono le disposizioni di legge vigenti (D. Lgs. n. 167/2011) e quelle contenute nel c.c.n.l. Tutor Per l’instaurazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un referente aziendale. Il ruolo di tutor può essere svolto anche: - dal titolare dell’impresa, da un socio o da un familiare coadiuvante nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane Durata del contratto di apprendistato La durata minima del contratto di apprendistato è fissata in 6 mesi. La durata massima del contratto varia in funzione della qualifica da raggiungere. La riduzione dei periodi si applica alla fine del periodo di apprendistato. 17 Accordo CCNL Acconciatura ed Estetica sull’apprendistato professionalizzante Tipologie disciplinate CNA Biella notiziario ottobre 2014 Accordo CCNL Acconciatura ed Estetica sull’apprendistato professionalizzante Qualifica Durata - 1° gruppo 5 anni - 2° gruppo 18 mesi - 3° gruppo 3 anni La durata massima del periodo di apprendistato per il conseguimento delle qualifiche impiegatizie è di 3 anni a tutti gli effetti contrattuali, ivi compresi quelli retributivi. Per le PMI la durata massima del periodo di apprendistato è pari a 3 anni, a tutti gli effetti retributivi. I lavoratori al termine del periodo di apprendistato vengono inquadrati a partire dal 3° livello, ad esclusione degli impiegati che vengono inquadrati a partire dal 2° livello. Per gli apprendisti del 1° gruppo è prevista una riduzione di 6 mesi del periodo di apprendistato a condizione che gli stessi siano in possesso di un titolo di studio post obbligo di attestato di qualifica professionale Trattamento economico Il trattamento economico è determinato applicando le percentuali riportate nelle tabelle sottostanti. Tali percentuali sono da calcolare sulla retribuzione tabellare relativa al livello salariale nel quale il lavoratore sarà inquadrato al termine del periodo di apprendistato. La retribuzione dell’apprendista non può superare, per effetto delle minori trattenute contributive previste dalle norme in vigore, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. Medesima regola deve trovare applicazione nei confronti del lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo al raggiungimento della qualifica. GRUPPI I sem II sem III sem IV sem V sem VI sem VII sem VIII sem IX sem X sem 1° 65% 65% 70% 78% 85% 85% 90% 90% 95% 100% 2° 63% 80% 100% 3° 65% 65% 70% 78% 85% 85% Apprendisti del 1° gruppo (durata 4 anni e 6 mesi) con titolo di studio post obbligo o qualifica: 1° 65% 65% 70% Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro del medesimo settore deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi. Per ottenere il riconoscimento del cumulo di detti periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare all’atto dell’assunzione i periodi già compiuti. Le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. Sospensione del rapporto In tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto 18 78% 85% 85% alla conservazione del posto ai sensi delle norme in vigore, o nel caso di sospensione del rapporto per crisi aziendali od occupazionali (stabilita da apposito accordo sindacale o, in alternativa, da specifica procedura concordata tra le associazioni artigiane e le organizzazioni sindacali), la durata del rapporto di apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 60 giorni di calendario. Ai fini del calcolo di tale periodo devono essere presi in considerazione cumulativamente anche più periodi di sospensione di durata almeno pari a 10 giorni consecutivi di calendario. Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga. 90% 90% 100% Malattia e infortunio non sul lavoro Trovano applicazione le disposizioni previste dal CCNL per i lavoratori operai e per gli impiegati. Scatti di anzianità Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato deve essere computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, anche da quelli introdotti e disciplinati dal presente CCNL, ad esclusione degli aumenti periodici di anzianità. Recesso e preavviso Durante il periodo di apprendistato, le parti possono recedere dal rapporto solo per giusta causa o giustificato motivo. Il recesso può avvenire al termine del periodo di apprendistato ex art.2118 c.c., con preavviso decorrente dal termine del suddetto periodo. a cura di Paola Lanza A seguito dell’emanazione del Decreto Interministeriale del 1° agosto 2014, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha stabilito nuovi criteri per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga, le parti hanno convenuto di ridefinire nel presente documento le modalità di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga in Piemonte per il periodo che intercorre fra la data del 1° agosto 2014 fino al 31 dicembre 2015, per conformarsi ai nuovi criteri gestionali, avvalendosi delle opzioni di salvaguardia previste onde assicurare una graduale transizione verso il nuovo sistema. Le parti concordano di confermare per l’annualità 2014 l’intesa raggiunta fra le parti in data 11 febbraio 2014, che ha modificato le percentuali di riparto dei fondi disponibili tra CIG e mobilità in deroga, tenuto conto delle risultanze del monitoraggio in corso e del sensibile calo delle richieste di mobilità in deroga in seguito all’entrata a regime di ASpI e Mini ASpI, in base alla quale viene riservato alla CIG il 93% delle risorse disponibili, invece del 90% precedentemente previsto, e alla mobilità in deroga il restante 7%. Per quanto riguarda la CIG in deroga, le nuove regole gestionali hanno introdotto i seguenti elementi di innovazione rispetto ai criteri fino ad ora vigenti: - requisito di dodici mesi di anzianità lavorativa alla data di inizio del periodo di CIGD richiesto (comma 1), ridotto ad otto mesi per la sola annualità 2014, a partire dagli accordi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto; - esclusione delle imprese in cessazione, totale o parziale, di attività e revisione delle causali di integrabilità, con l’introduzione della voce “ristrutturazione o riorganizzazione”; - esclusione dei datori di lavoro non imprenditori; - pieno utilizzo, prima del ricorso all’integrazione salariale, degli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue; - imposizione di limiti di concessione dell’integrazione salariale, pari a 11 mesi nel 2014 e a 5 mesi nel 2015; - definizione di una tempistica standard per l’evasione delle pratiche da parte delle Regioni (30 giorni dalla presentazione della domanda); - definizione di una scadenza alla presentazione da parte delle imprese dei modelli per l’erogazione dell’integrazione salariale all’INPS (entro e non oltre il 25° giorno del mese successivo a quello di fruizione). Siccome l’articolo 6 stabilisce che le Regioni, nella sola annualità 2014, possano disporre la concessione di trattamenti di CIGD derogando ai criteri prima enunciati, entro limiti di spesa definiti (non oltre il 5% delle risorse disponibili con un tetto complessivo di 70 milioni di Euro), le parti, ferma restando l’applicazione integrale delle nuove regole gestionali a partire dal 2015, ritengono di operare le seguenti deroghe per l’annualità in corso, a fini di tutela dei lavoratori e dei datori di lavoro coinvolti, valutato che l’impatto economico che ne deriva rientra nei limiti di spesa sopra citati: mantenimento fino al 31 dicembre 2014 del requisito dei 90 giorni di anzianità lavorativa per l’accesso alla CIGD; mantenimento fino al 31 dicembre 2014 delle concessioni di trattamenti di CIGD per le domande presentate da datori di lavoro non imprenditori; mantenimento fino al 31 dicembre 2014 delle concessioni di trattamenti di CIGD per le domande concernenti apprendisti coinvolti in procedure di CIGS per cessazione di attività in corso. Si ritiene inoltre necessario precisare qui di seguito la declinazione operativa di alcune modalità gestionali innovative sopra citate. Si reputa del tutto imprescindibile nella situazione attuale la prosecuzione delle autorizzazioni a consuntivo, che si sono dimostrate uno strumento essenziale per un pieno utilizzo delle limitate risorse disponibili. In relazione ai tempi di istruttoria delle domande, si ritiene che la scadenza di 30 giorni per l’approvazione dei provvedimenti di concessione regionali abbia mero carattere ordinatorio, considerando in primo luogo che le autorizzazioni non si possono approvare in mancanza di copertura finanziaria, che da tempo viene assicurata solo tardivamente. Si ritiene tuttavia necessario accelerare, nei limiti del possibile, i tempi di istruttoria, stabilendo vincoli determinati e stringenti di risposta alle richieste di rettifica o integrazione della domanda avanzate dagli uffici regionali. si dispone inoltre che le domande di CIGD a partire dal 1° settembre 2014 debbano rientrare entro la durata massima di tre mesi, e debbano comunque chiudersi entro il 31 dicembre 2014, fermo restando che gli accordi di riferimento possono coprire anche l’ultimo quadrimestre dell’anno. Le modalità di presentazione della domanda all’INPS e l’interazione gestionale con la Regione saranno definite sulla base delle disposizioni emanate dall’Istituto di Previdenza e delle intese operative raggiunte fra i due Enti a livello regionale e messe tempestivamente a conoscenza degli operatori del sistema. Si dispone che, a fini gestionali, i limiti di concessione dell’integrazione salariale ammontino a 334 giorni nel 2014 (11 mesi) e 151 giorni nel 2015 (5 mesi), calcolati separatamente per ogni singola unità produttiva aziendale. La Regione Piemonte, sentite le parti sociali e d’intesa con la Direzione Regionale INPS, specificherà in uno o più comunicati diffusi sulle pagine web dedicate agli ammortizzatori in deroga del sito regionale i dettagli operativi della gestione in essere dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale. Per quanto riguarda la mobilità in deroga, si ritiene necessario sospendere un’eventuale revisione della fisionomia dell’intervento in attesa di uno specifico approfondimento sul tema, ritenendo poco chiare le indicazioni contenute nel Decreto e nella successiva Circolare attuativa. 19 Ammortizzatori in deroga nuovo accordo quadro CNA Biella notiziario ottobre 2014 Ammortizzatori in deroga nuovo accordo quadro News Ambiente e Sicurezza a cura di Sara Guaglione Un po’ di chiarezza sui D.P.I. L’indefinito numero di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) presenti sul mercato genera confusione in chi deve utilizzarli per le proprie esigenze professionali. Con questo articolo vogliamo fare un po’ di chiarezza in merito. I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) devono essere considerati un importante strumento per la prevenzione e la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. Si deve ricorrere ai DPI quando, dopo aver adottato le misure generali di tutela quali misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, i “rischi residui” non possono essere ulteriormente evitati o sufficientemente ridotti. L’Allegato VIII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. riporta nel dettaglio un elenco indicativo e non esauriente dei DPI. L’Allegato riporta, tra l’altro, anche le attività e i settori di attività per i quali, a seguito di analisi e valutazione, può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale. Vediamo nel dettaglio quali tipi di protezione possono fornire i DPI: - protezione dei capelli: per i lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo completo; - protezione del capo: per i lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall’alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l’azione prolungata dei raggi del sole; - protezione degli occhi: per i lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati; - protezione delle mani: nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di guanti o altri appropriati mezzi di protezione; - protezione dei piedi: per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente; - protezione delle altre parti del corpo: qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, I lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose (ghette basse che proteggono la caviglia); - cinture di sicurezza: per i lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall’alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza; - maschere respiratorie: per i lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto ai lavoratori. Mentre ricordiamo che non costituiscono DPI: a) “gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico (caschi, scudi, ecc.); d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione (generatori aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.); g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. A questi si devono aggiungere i dispositivi progettati e fabbricati per uso privato contro: - le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.); - l’umidità, l’acqua (guanti per rigovernare, ecc.); - il calore (guanti, ecc.)”. Un interessante progetto multimediale a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti è stato realizzato a cura di Impresa Sicura - elaborato da EBER, EBAM, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail – ed è stato validato dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza come “buona prassi” nella seduta del 27 novembre 2013. Procedure semplificate per i M.O.G. Attraverso un Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 febbraio 2014, la Commissione Consultiva Permanente ha emanato le procedure semplificate per l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese. Il documento, scaricabile dal sito www. lavoro.org, mira a guidare l’impresa 20 21 Sofia SGR: la finestra sui mercati finanziari CNA Biella notiziario luglio 2014 nella predisposizione e realizzazione di un sistema aziendale utile a prevenire i reati previsti dal D. Lgs. 231/01 e dal D. Lgs. 81/08. Ma a cosa serve adottare un Modello di Organizzazione e Gestione (ovvero M.O.G.)? Innanzitutto è dotato di “efficacia esimente”, cioè prevede per l’impresa l’esonero dalla responsabilità amministrativa di fronte ai reati previsti dal succitato D. Lgs. 231/01. Per quanto riguarda le piccole aziende, può aiutare a migliorare i livelli di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Più dettagliatamente, le Procedure emanate sono composte di 17 capitoli corredati da schede sintetiche che guidano le aziende a realizzare un modello di organizzazione e gestione. Nuovi modelli per POS, PSC, PSS È con il Decreto Interministeriale del 9 settembre 2014 che sono stati emanati i modelli semplificati per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) , del fascicolo dell’opera e del piano di sicurezza sostitutivo (PSS). Tale decreto dà attuazione alla annunciata semplificazione imposta dal Decreto legge 69/legge n. 98 del 2013, meglio conosciuto come “decreto del fare”. Il Decreto è costituito da 5 brevi articoli e 44 pagine di modelli, suddivisi in allegati, di cui a seguire i punti salienti: - l’allegato I - Modello semplificato per la redazione del POS indica che “la redazione del POS dove essere improntata su criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento di pianificazione degli interventi di prevenzione in cantiere, l’indicazione di misure di prevenzione e protezione 22 e dei dpi, le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e i ruoli che vi devono provvedere”; - l’allegato II - Modello semplificato per la redazione del PSC indica al punto 2.1.1 che il PSC è “specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità, conforme alle prescrizioni dell’articolo 15 del D.lgs. n. 81 del 2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il CSP”; - l’allegato III – Piano di Sicurezza Sostitutivo integrato dei contenuti del POS – modello semplificato - indica al punto 3.1.1 che il PSS “è redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC con l’esclusione dei costi della sicurezza, ed è integrato con gli elementi del POS”. Il Decreto è consultabile sul sito del Ministero del Lavoro. Dall’Inail sconti sul premio alle aziende virtuose L’Inail premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” (OT24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni). La domanda è scaricabile dal sito dell’INAIL alla sezione “Datore di Lavoro”. Il modello di domanda va presentata a INAIL entro il 28 febbraio 2015 e può essere utilizzato per richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa INAIL dalle aziende che, nel corso dell’anno 2014, hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online presente sul sito www. inail.it entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta. Più specificatamente, per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario osservare tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzioni infortuni e igiene del lavoro (con riferimento al 31 dicembre 2013) e aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi riportati nel modulo di domanda sia pari almeno a 100; gli interventi devono essere relativi ad almeno 2 sezioni, con eccezione di quelli della sezione A dove è sufficiente nostro paese avrebbe potuto e dovuto portare testimonianze di valore. Solo due associazioni professionali italiane hanno presentato i loro interventi: AIFOS e AIAS (Associazione Ambientale Italiana Ambiente e Sicurezza). Non possiamo che augurarci che, in occasione del prossimo incontro del 2015 a Singapore, si faccia tesoro di quanto emerso e, oltre ad una maggiore visibilità del nostro paese, la situazione sia migliore. Di chi è la responsabilità in cantiere in caso di infortunio di un non dipendente? Risponde la Cassazione Penale, Sez. 4, che, con sentenza del 3 giugno 2014, n. 22965, ha rigettato il ricorso del datore di lavoro che aveva ritenuto ingiusta la condanna a suo carico per responsabilità di un infortunio, in quanto l’evento dannoso aveva interessato una persona presente in cantiere ma non con ruolo di dipendente. La vittima in questo caso è un parente del datore di lavoro, che “era stata travolta dalla porzione di un muro, unitamente allo smottamento del terreno costituente il fronte dello scavo, mentre si trovava all’interno di una trincea scavata sotto il muro perimetrale, al fine di accogliere il calcestruzzo che ivi si sarebbe dovuto collocare, onde costituire sottofondazione per il rinforzo della base”. Già in passato, si era posta la questione, con la sentenza della Sez. IV del 20 aprile del 2005, n. 11351, secondo la quale “le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi”. Con “terzi” si intendono tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi“. Già il D. Lgs. 626/1994 “pone la regola di condotta in forza della quale il datore di lavoro prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno, e con ciò dimostra che le misure di prevenzione “sono da considerare emanate nell’interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa”. A conclusione del rigetto, peraltro, si ribadisce che è “del tutto irrilevante l’addotta circostanza secondo la quale il ricorrente al momento del sinistro fosse intento alla ripulitura dell’intonaco sul lato opposto della casa. Quel che gli si contesta, infatti, è l’aver concorso alla realizzazione di opere omettendo di assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture, così da scongiurare crolli e pericoli per la pubblica incolumità”. 23 CNA Biella notiziario ottobre 2014 volto sociale alla globalizzazione. In troppi Paesi la sicurezza sul lavoro è ancora considerato come un lusso che cade arbitrariamente vittima dei tagli di bilancio e ciò nonostante il fatto che, in particolare durante una ripresa economica, la tutela del lavoro potrebbe apportare un notevole valore aggiunto allo sviluppo sostenibile e al mondo degli affari. Molti relatori hanno invitato pertanto i politici a dimostrare ancora maggiore impegno per la La sicurezza sul lavoro nel mondo Responsabilità in cantiere in caso di non dipendente News ambiente e sicurezza Si è svolto a Francoforte dal 24 al 27 agosto 2014 il XX Congresso Mondiale sulla Salute e Sicurezza sul lavoro 2014. Molti i paesi presenti e le istituzioni che hanno dato il loro contributo. L’Italia era presente con alcuni lavori e progetti tra cui quelli di INAIL e di AIFOS (Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro). Ben consapevoli che, mentre in Europa si parla di una cattiva postura e burnout, in molti Paesi si registra addirittura una carenza di standard minimi assoluti, è emerso che la responsabilità sociale delle imprese ha un ruolo importante nel dare un costruzione di programmi nazionali e internazionali di sicurezza e salute sul lavoro orientati al raggiungimento del benessere dell’individuo. Tuttavia, l’approccio politico e legislativo è ancora frammentato e concentrato su come affrontare comportamenti e conseguenze per la salute. Relativamente al Congresso, dato non trascurabile è che i partecipanti fossero costituiti per la stragrande maggioranza da università, istituti di ricerca, organizzazioni statali e private orientate alla gestione della salute e sicurezza del lavoro, mentre non poteva passare inosservata la quasi totale e assordante assenza della voce dei lavoratori e dei datori di lavoro e, per loro, delle organizzazioni che li rappresentano nel mondo del lavoro. Ad aggravare questo quadro, si aggiunge la quasi totale assenza dell’Italia, sia a livello istituzionale che a livello del mondo del lavoro, in particolar modo per quanto riguarda la partecipazione attraverso propri relatori a sessioni dedicate durante le quali il selezionare un solo intervento. La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva. Per qualsiasi informazione, contattare il nostro Ufficio Ambiente e Sicurezza. Sofia SGR: La finestra sui mercati finanziari a cura di Roberto Gallina Il trimestre appena trascorso è stato un trimestre difficile sul fronte macro economico in particolar modo per l’area euro con segni di rallentamento dell’attività economica anche in Germania. L’inflazione, in diminuzione a luglio, e il Pil dell’euro zona, rimasto fermo dopo quattro trimestri di crescita moderata, hanno alimentato per l’Europa scenari di deflazione. Pur reputando che in parte queste diminuzioni siano state causate da fattori contingenti, il governatore della Banca Centrale Mario Draghi ha reso ancora più espansiva la politica monetaria, abbassando ulteriormente i tassi (praticamente azzerandoli) ed ha annunciato il via ad ottobre ad un massiccio programma di riacquisto di ABS legato ai crediti del settore privato non finanziario. Tutto ciò dovrebbe finalmente rendere disponibile nei prossimi mesi al settore produttivo un’enorme massa di liquidità a tassi molto bassi. Resterà poi da vedere se il “cavallo vorrà bere”. La divaricazione delle economie e delle relative politiche monetarie, con la Fed pronta ad un atteggiamento più restrittivo e una Bce come detto ultra espansiva, ha causato un rafforzamento del dollaro passato da 1.36 a 1.29 contro euro e ciò può essere di ulteriore aiuto all’esportazioni. Tutto fermo invece per quello che riguarda la politica fiscale a livello europeo malgrado la consapevolezza ormai diffusa che il mero rigore di bilancio stia creando più danni che vantaggi e che sia necessario un grande piano di investimenti per rianimare una domanda interna davvero asfittica. Tutto ciò servirebbe sopratutto per iniettare nel sistema la materia prima più importante: la fiducia. I mercati finanziari Le azioni: Il terzo trimestre per quello che riguarda le Borse ha fatto registrare un andamento molto stabile per il mercato americano e quello giapponese mentre i mercati emergenti ed europei hanno avuto un andamento particolare. Infatti in un primo tempo vi è stato un ribaltamento delle strategie del semestre precedente con i mercati europei che hanno annullato completamente il buon andamento della prima parte dell’anno a causa dei dati macroeconomici sopra elencati e a causa della crisi Ucraina e con forti acquisti di ricopertura sui mercati cosiddetti BRIC (Brasile, Russia, India e Cina). Dopo l’intervento di Draghi i Tassi a 5 anni area euro 0,20%!! 24 mercati europei hanno ripreso vigore e in particolare i paesi periferici Italia e Spagna si stanno confermando i migliori con performance vicine al 10% mentre il Dax tedesco, seppur sui massimi storici, resta al palo con una performance vicina all’1%, mentre le prese di beneficio sui mercati internazionali sono state attutite dalla rivalutazione del dollaro. Le obbligazioni: L’ulteriore discesa dei tassi di interesse a livello europeo ha consentito un’ennesima rivalutazione dei titoli di stato in modo diffuso e in particolare per i titoli periferici che hanno beneficiato di un marcato restringimento dello spread (italiano a 130, spagnolo 115,portoghese 212). È chiaro che la situazione economica comporterà tassi molto bassi ancora per un certo periodo di tempo ma è altrettanto chiaro come ormai le opportunità di rendimento per gli investimenti obbligazionari si siano praticamente esaurite. CNA Biella notiziario ottobre 2014 Borsa Italiana trimestre difficile ma ha tenuto il canale rialzista in essere dal 2012! Sofia SGR: La finestra sui mercati finanziari L’euro inizia ad indebolirsi … era ora 25 News dal mondo della Previdenza e Assistenza a cura di Cristina Carlevaro Semplificazioni per i minori invalidi L’entrata in vigore del decreto legge n. 90/2014 ha introdotto importanti novità per la semplificazione delle procedure di accertamento del diritto alla percezione delle prestazioni economiche da parte dei minori già disabili, che raggiungono la maggiore età. L’Inps ha fornito le prime indicazioni con il messaggio 6512 dell’8/08/2014: Minori titolari di indennità di frequenza. L’erogazione della prestazione cessa con il raggiungimento della maggiore età; il D.L. 90/2014 ha stabilito che i minori che già ne sono titolari e che ritengono di avere diritto alle prestazioni economiche per cui è necessario essere maggiorenni (pensione di inabilità e assegno mensile), possono presentare domanda nei sei mesi antecedenti il compimento del 18° anno di età. In questi casi le prestazioni saranno erogate provvisoriamente al compimento della maggiore età e, se ne ricorreranno gli estremi, le stesse verranno concesse all’esito dell’accertamento delle condizioni sanitarie ed amministrative previste dalla norma. Minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione. 26 Per quanto riguarda i minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, per i quali l’articolo 25 c.6 del decreto legge 90/2014 stabilisce, al compimento della maggiore età, la presunzione di sussistenza del requisito sanitario senza che sia obbligatorio un nuovo accertamento , l’Inps precisa che in sede di conversione in legge il testo originario ha subito ulteriori modifiche, per cui si riserva di fornire ulteriori istruzioni quando il testo normativo definitivo verrà approvato. Campagna Inps Red 2014 Quest’anno l’Inps non ha provveduto all’invio cartaceo delle richieste Red per i pensionati e delle dichiarazioni di responsabilità per i titolari di prestazioni assistenziali; avvalendosi di forme pubblicitarie diverse, li ha informati che potevano rivolgersi ai CAF per effettuare le comunicazioni richieste ormai da qualche anno. In queste settimana, a seguito del termine delle verifiche effettuate che hanno evidenziato i soggetti che non hanno provveduto all’invio del modello Red2014 e delle altre dichiarazioni di responsabilità 503 aut, Iclav, Icric, ecc. - l’istituto sta provvedendo all’invio del cosiddetto “bustone”, contenente, a seconda dei casi, i seguenti documenti: la lettera di presentazione, diversa a seconda che si tratti di pensionato residente in Italia o all’estero; il modello Red (italiano o estero); il modello 503 Aut; la richiesta di integrazioni di informazioni per la campagna Red2012; i modelli di dichiarazioni per i titolari di prestazioni assistenziali; i modelli per i titolari di indennità di frequenza. Le richieste hanno una data di scadenza diversa: 15 febbraio 2015 per consegnare al Caf le richieste Red 2014 e InvCiv 2014; 60 giorni per i solleciti relativi ai Red 2012 e InvCiv 2013. Chi dovesse ricevere il bustone può rivolgersi ai uffici di Biella, Cossato e Ponzone per l’invio del modelli di cui abbiamo appena trattato. La 14ma mensilità per l’anno 2014 A favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni, nel rispetto di determinati limiti reddituali, l’articolo 5 della legge 3 agosto 2007 n. 127 prevede l’erogazione di una somma aggiuntiva, la cosiddetta “quattordicesima”. L’importo corrisposto è determinato in relazione all’anzianità contributiva e della gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico principale. La quattordicesima spetta ai pensionati che hanno compiuto i 64 anni (per il 2014 i soggetti nati prima del 1° gennaio 1951); per quanti compiano l’età richiesta nel corso del 2014 il beneficio spetta in misura proporzionale ai mesi di possesso del requisito anagrafico. Per le pensioni di nuova liquidazione la corresponsione è proporzionale ai mesi di titolarità delle stesse. I requisiti di contribuzione da rispettare sono i seguenti: Lavoratori dipendenti lavoratori autonomi Importo somma agg.va Anni di contribuzione Si considera tutta la contribuzione a favore, compresa quella derivante dalla liquidazione di supplementi. IMPORTO LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI Anni di contribuzione Anni di contribuzione Somma Fino a 15 Fino a 18 € 336,00 oltre 15 fino a 25 oltre 18 fino a 28 € 420,00 oltre 25 oltre 28 € 504,00 SOMMA AGG.VA Se la pensione è stata liquidata in regime internazionale è utile la sola contribuzione italiana. Per le pensioni liquidate in regime di totalizzazione e cumulo si considera la sola contribuzione accreditata da enti pubblici, sono escluse le contribuzioni di casse private. Se il pensionato è titolare di sola pensione di reversibilità, la contribuzione utile è ridotta in aliquota di reversibilità. Convenzione BANCA SELLA per gli associati C.N.A. Biella Condizioni Conto Corrente 30 € trimestrali fisse Spese di tenuta conto (indipendentemente dal numero di operazioni effettuate) 0,50 % Tasso creditore Distinta presentazione RI.BA. Costo RI.BA. Spese bonifici Presentazione su supporto cartaceo € 2,50 Presentazione internet € 1,25 Presentazione su supporto cartaceo € 2,50 Presentazione internet € 1,25 Effettuati con Home Banking € 0,50 Effettuati tramite sportello € 1,29 Sempre gratuito Costo di ogni libretto assegni Invio Estratto conto trimestrale € 0,71 Cartaceo Online Sempre gratuito gratuite il 1° anno Commissioni tessera bancomat (50% gli anni successivi) Servizio di remote Banking Sempre gratuito Spese di liquidazione Sempre gratuite stesso Istituto Bancario Commissioni per Operazioni di “Giroconto” Sempre gratuite € 0,50 altro Istituto Bancario (se disposti online) € 1,29 (se disposti allo sportello) Le condizioni non elencate sono da ritenersi standard come da conto ordinario consumatori www.sella.it - [email protected] - 800 142 142 27 Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per il dettaglio di tutte le condizioni economiche e contrattuali si rimanda alla consultazione del Foglio Informativo. News da CNA pensionati a cura di Angiolino Guzzo In Tunisia il soggiorno marino degli anziani Cna Bonus 80 EURO, giusta l’estensione ai pensionati Dal 23 giugno al 7 luglio il gruppo Anziani pensionati Cna di Biella e Novara hanno realizzato il soggiorno marino presso l’Hotel Nour di Mahadia in Tunisia. L’Hotel cinque stelle che ha ospitato gli anziani è molto confortevole e la sua posizione si trova in zona centrale della Tunisia al punto che, parecchi partecipanti hanno approfittato dell’occasione per partecipare alle escursioni, sempre interessanti, al fine di conoscere le tradizioni e la cultura delle popolazioni di quella terra. Il buono degli 80 euro va esteso anche ai pensionati, così come è stato fatto per i lavoratori dipendenti. Cna Pensionati ha le idee chiare e chiede al governo di non dimenticarsi di una larga fetta della popolazione che, complice i maggiori bisogni legati alla salute, vive con difficoltà sempre maggiori questo periodo di crisi. “Accogliamo con favore l’idea di estendere il bonus alle pensioni minime nella prossima legge di stabilità, così come si legge dalle indiscrezioni di stampa – dice Giancarlo Pallanti Presidente di Cna Pensionati – ma, secondo noi, questo non basta. Non si possono ignorare, infatti, le esigenze di spesa incomprimibili dei pensionati come quelle legate alla salute. In più, lo sappiamo bene, gli over 65 negli ultimi anni hanno trasferito parte del loro reddito ai figli in difficoltà economiche e lavorative. Mettere loro in tasca qualcosa in più significherebbe, senza alcun dubbio, far crescere proprio quei consumi che stentano a ripartire”. “Sappiamo che le risorse sono scarse – insiste il Presidente di Cna Pensionati – ma l’estensione del bonus ai pensionati, non solo quelli al minimo, va fatta. Se il problema è di risorse, il governo dovrebbe tenere conto del reddito familiare per distribuire il bonus solo a chi veramente ne ha bisogno”. “Qui non si tratta di tirare una coperta corta verso l’una o l’altra categoria – conclude Pallanti – ma di individuare coloro che, per necessità, sono i migliori candidati a mettere in circolazione quei soldi senza tenerli nel cassetto, soldi che il governo ha tanto faticosamente trovato. Ricordo, a questo proposito, che poco meno della metà di pensionati italiani percepisce sotto i mille euro. Si tratta di circa 7 milioni di persone che con 80 euro in più consumerebbero senz’altro beni di prima necessità dando così quella spinta tanto attesa all’economia”. Convenzione 2014 per Associati e Pensionati CNA Vieni a trovarci in agenzia per scoprire le agevolazioni che ti abbiamo riservato! P.ZZA MARTIRI della LIBERTà, 3 - 13900 BIELLA - Tel. 015/2522456 - Fax. 015/2522688 28 a cura di Ornella Zago cerca di occupazione; B - soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale; C - soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto; D - soggetti occupati a rischio di disoccupazione; E - soggetti che intendono intraprendere un’attività di autoimpiego. L’aiuto si concretizza in un contributo forfetario in conto esercizio pari a € 3.000,00 per il titolare e per ciascuno dei soci della neo impresa, appartenenti alle categorie sopra citate, fino ad un massimo di tre soci. Al predetto contributo si aggiungono: contributo forfetario in conto esercizio pari a € 1.000,00 per i titolari/soci di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, dato riferito alla costituzione dell’impresa individuale o all’inserimento come soci, fino ad un massimo di tre soci, oppure un contributo forfetario in conto esercizio pari a € 1.000,00 per titolari/soci donne, appartenenti alle categorie sopra citate. Fanno eccezione le S.r.l. semplificate che possono ottenere esclusivamente un solo contributo forfetario in conto esercizio pari a € 2.000,00 per le spese di avvio. Il finanziamento a tasso agevolato sarà pari al 100% della spesa ammissibile, di cui il 50-60% della spesa con fondi regionali. Tetto minimo € 10.000,00, tetto massimo € 120.000,00. L’intervento del fondo regionale non può superare € 60.000,00. Vengono considerati prioritari gli interventi a sostegno degli investimenti (solo per il finanziamento agevolato) di domande presentate da soggetti beneficiari a conduzione o a prevalente partecipazione femminile. Il riconoscimento dell’ambito prioritario consente di innalzare al 60% del totale la quota di finanziamento regionale a tasso zero (per le domande non prioritarie tale quota è del 50%). Le domande per le due tipologie di aiuto possono essere presentate contestualmente o separatamente nel rispetto del requisito che le imprese devono presentare la domanda entro 24 mesi dalla costituzione. Riaperto il bando regionale a sostegno della creazione d’impresa Dal 1 Settembre 2014 è possibile presentare le domande sul nuovo bando della Legge Regionale 34/2008, Allegato B, interventi per la nascita e lo sviluppo di imprese e Allegato C, interventi per la nascita e lo sviluppo del lavoro autonomo. L’obiettivo della misura è la promozione della nascita di nuove imprese ed esercizi di lavoro autonomo sul territorio regionale attraverso la concessione di contributi a fondo perduto nella fase di avvio dell’attività dell’impresa e la concessione di finanziamenti agevolati con il concorso bancario per l’acquisizione di investimenti, realizzazione di impianti e adeguamento locali, spese per la realizzazione del logo e del sito. I beneficiari sono imprese individuali, società di persone, società di capitali e società a responsabilità limitata semplificata (con sede legale, amministrativa e una sede operativa in Piemonte). Le imprese richiedenti devono essere a conduzione o a prevalente partecipazione da parte dei seguenti soggetti: A - soggetti inoccupati e disoccupati in CNA Biella notiziario ottobre 2014 Riaperto il bando regionale a sostegno della creazione d’impresa 29 30 CNA Biella notiziario ottobre 2014 Riaperti dalla Regione i bandi del POR FESR 07/13 a cura di Alberto Casazza Attività I.1.3 – Innovazione dei processi produttivi (Piccole e microimprese) Finalità L’obiettivo della misura è quello di sostenere investimenti, finalizzati ad introdurre innovazioni nel processo produttivo, che consentano un miglioramento delle prestazioni dell’impresa in termini di efficienza produttiva, posizionamento competitivo, penetrazione su nuovi mercati. Beneficiari Micromprese e piccole imprese che esercitano attività dirette alla produzione di beni e/o servizi. È necessario che, al momento della rendicontazione, il codice di attività primario ATECO 2007 dell’unità locale interessata all’ottenimento dell’agevolazione sia compreso tra quelli riportati nell’allegato al bando. Iniziative ammissibili Sono ammessi al finanziamento gli investimenti tesi ad un’innovazione di processo o di prodotto. Il costo del progetto non può essere inferiore a € 50.000. Spese ammissibili Investimenti avviati successivamente all’invio della domanda ed esclusivamente strumentali al progetto: - acquisto di macchinari, attrezzature, impianti; - servizi di consulenza (massimo 20% del totale spese ammissibili); - acquisto di brevetti, licenze, knowhow o conoscenze tecniche non brevettate (massimo 10% del totale spese ammissibili). Natura dell’agevolazione Finanziamento, fino a copertura del 100% delle spese ammissibili, così composto: - 50% fondi regionali a tasso zero (fino ad un massimo di € 300.000,00); - 50% fondi bancari, a tasso convenzionato. Nel caso in cui il progetto venga concluso entro 6 mesi: - 70% fondi regionali a tasso zero (fino ad un massimo di € 500.000,00); - 30% fondi bancari, a tasso convenzionato. Il finanziamento dovrà avere una durata massima di 60 mesi. Operatività e disponibilità fondi La misura è operativa dalle ore 9.00 del 30 giugno 2014 e i fondi sono disponibili; si può quindi presentare domanda in qualsiasi momento fino a nuova disposizione. Attività I.1.3 - Innovazione dei processi produttivi (PMI) Finalità L’obiettivo della misura è quello di sostenere investimenti, finalizzati ad introdurre innovazioni nel processo produttivo, che consentano un miglioramento delle prestazioni dell’impresa in termini di efficienza produttiva, posizionamento competitivo, penetrazione su nuovi mercati. Beneficiari PMI che esercitano attività dirette alla produzione di beni e/o servizi. È necessario che, al termine dell’investimento, il codice di attività primario ATECO 2007 dell’unità locale interessata all’ottenimento dell’agevolazione sia compreso tra quelli riportati nell’allegato al bando. Iniziative ammissibili Sono ammessi al finanziamento gli investimenti tesi a un’innovazione di processo o di prodotto. È prevista una maggiorazione dell’agevolazione se questi investimenti comportano anche: - miglioramenti delle prestazioni ambientali del ciclo produttivo; - miglioramenti della sicurezza nei luoghi di lavoro; - miglioramenti dell’efficienza energetica nel ciclo produttivo; - sviluppo di soluzioni innovative basate sul recupero degli scarti industriali in ambito energetico; - nel caso in cui il progetto venga concluso entro 6 mesi. Il costo del progetto non può essere inferiore a € 250.000. Spese ammissibili Spese sostenute successivamente all’invio della domanda ed esclusivamente strumentali al progetto: - acquisto di macchinari, attrezzature, impianti; - servizi di consulenza (massimo 20% del totale spese ammissibili); - acquisto di brevetti, licenze, knowhow o conoscenze tecniche non brevettate (massimo 10% del totale spese ammissibili). Natura dell’agevolazione Finanziamento, fino a copertura del 100% delle spese ammissibili, così composto: Interventi con maggiorazione - 70% fondi regionali, a tasso zero (fino ad un massimo di € 1.000.000,00); - 30% fondi bancari, a tasso convenzionato. Interventi senza maggiorazione - 50% fondi regionali, a tasso zero (fino ad un massimo di € 800.000,00); - 50% fondi bancari, a tasso convenzionato .Il finanziamento dovrà avere una durata di 60 mesi (con 12 mesi di preammortamento) e dovrà essere rimborsato in rate trimestrali posticipate. Operatività e disponibilità fondi La misura è operativa dalle 9.00 del 30 giugno 2014 e i fondi sono disponibili. La domanda può essere presentata solo dopo aver ottenuto la delibera positiva della banca, redatta secondo lo schema pubblicato sul sito www.finpiemonte.info. Ogni altra informazione può essere richiesta all’ufficio CogartCna nella nostra sede centrale di Biella. 31 Riaperti dalla Regione i bandi del POR FESR 07/13 Sono scaduti il 26 giugno 2014 i bandi POR FESR 07/13 Attività I.1.3 e I.2.2 Innovazione PMI e PiccoleMicroimprese ma dal 30 giugno 2014 hanno riaperto i nuovi bandi rinnovati, approvati con determinazioni dirigenziali n. 424 e 425 del 18 giugno 2014. Notizie dalle Unioni a cura di Elena Ferrero Unione Autotrasportatori: Modifiche scadenze CQC In attesa di provvedimenti e circolari ministeriali che spieghino meglio l’applicazione pratica del Decreto del ministero dei Trasporti del 10 giugno 2014 – che sopprime l’estensione di alcune CQC a sette anni – ecco alcune importanti indicazioni: Il Decreto ministeriale del 10 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2014, abroga l’articolo 2 del Decreto del 6 agosto del 2013, lasciando in vigore l’articolo 1. Questo provvedimento ha reso ancora molto più confusa la situazione dei rinnovi. Il primo riguarda gli autisti che hanno ricevuto la Carta di Qualificazione del Conducente per documentazione (ossia per diritto acquisito e non tramite corsi di formazione) e che hanno ottenuto il rinvio della scadenza al 2015 (trasporto persone) e al 2016 (trasporto merci) tramite l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale del 6 agosto 2013. Siccome tale articolo non è stato abrogato, il rinvio della scadenza resta ancora valido. L’articolo 2 abrogato riguarda solo gli autisti che hanno ottenuto la CQC tramite corsi di formazione periodica, ossia quelli hanno seguito il corso prima della pubblicazione in GU del decreto del 6/08/2014 e dopo l’entrata in vigore dello stesso. In altre 32 parole, coloro che stavano frequentando il corso mentre il decreto stava uscendo e che, quindi, alla fine del corso, gli sono state rilasciate patenti con data di scadenza 2020 o 2021 (rispettivamente passeggeri e merci). Questi soggetti ora non beneficiano più della proroga della scadenza al 2020/2021. Quindi, ora la loro CQC scadrà nei normali termini di cinque anni, ossia il 9 settembre 2018 per il trasporto persone e il 9 settembre 2019 per il trasporto di merci. Ora, il ministero dei Trasporti deve spiegare come avverrà la modifica di tale date sulle CQC. Ricordiamo che i prossimi autisti che dovranno svolgere i corsi di formazione sono coloro che hanno ricevuto la CQC per documentazione (ossia senza frequentare il corso di formazione iniziale) che scade nel 2015 (passeggeri) o nel 2016 (merci): questi soggetti, dopo che avranno frequentato il corso di aggiornamento, avranno la nuova scadenza rispettivamente nel 2010 e 2021. Autostrade oligopoli delle concessionarie CNA-Fita ha chiesto esplicitamente a Matteo Renzi di intervenire in tempi brevi, per arginare il fenomeno degli insostenibili oligopoli autostradali. Ogni chilometro di autostrada in Italia permette 1,15 milioni di euro di ricavi all’anno a chi lo prende in concessione. Un business ricchissimo che il presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, Andrea Camanzi, ha quantificato con margini operativi, nel 2012, mai inferiori al 20% e in alcuni casi vicini addirittura al 60%.CNA-Fita, che rappresenta oltre 30.000 imprese nel trasporto merci e persone, da tempo denuncia la scellerata gestione delle concessioni autostradali trasformate in ricchi oligopoli che, aumento dopo aumento, deprimono la mobilità nazionale. Per l’ennesima volta una Authority dello Stato, quella della regolazione dei trasporti, in seguito a quella dell’Autorità per la tutela della concorrenza e del mercato, ha certificato l’imbarazzante gestione delle concessionarie autostradali con analisi e dati inappuntabili che, gli utenti misurano e subiscono sulle loro tasche ogni giorno. “Dopo la farsa dei rimborsi dei pedaggi promessi dal Ministro Lupi, sostiene Cinzia Franchini Presidente di CNA FITA Nazionale - e mai arrivati agli autotrasportatori, per gli ingiustificati aumenti di gennaio, sarebbe doveroso risolvere il problema di come si debba provvedere a compensare gli iniqui e ingiusti aumenti dei pedaggi che continuano ad impedire la ripresa e a rendere impossibile un recupero di competitività delle nostre imprese. Indiscrezioni parlano addirittura di nuove ecotasse in arrivo, con i concessionari e tutta l’Aiscat già pronti, con i loro potenti strumenti informatici, per continuare a tar-tassare chiunque. Chiediamo al Presidente del Consiglio – ha concluso la presidente CNA-Fita – di intervenire tempestivamente e definitivamente su quegli oligopoli noti a tutti, che deprimono l’economia del Paese, impoverendola”. Unione Sanità e benessere Laura Grilli eletta Presidente della Cepec: Le estetiste di tutta Europa si sono incontrate per discutere le strategie del settore, eleggendo Laura Grilli, membro della presidenza nazionale dell’Unione Benessere e Sanità e presidente dell’Unione dell’Emilia Romagna Presidente della Cepec, organizzazione europea del settore dell’estetica, che ha tenuto l’assemblea elettiva a Malta dal 13 al 15 settembre. Sin dalla sua fondazione l’Italia con la CNA svolge un ruolo propulsivo fondamentale per il rafforzamento della CEPEC, in rappresentanza di un settore così delle competenze. Il settore grazie anche alla introduzione delle nuove tecnologie, si è fortemente evoluto in questi anni e diventa indispensabile costruire in Europa la rete delle collaborazioni professionali sempre più allargate alla dimensione del benessere che fanno di tali operatori un riferimento importante in una società sostenibile. La neo Presidente della CEPEC, Laura Grilli, ha affermato che svolgerà il suo mandato con attenzione a questi temi con l’obiettivo di rafforzare la Cepec verso le Istituzioni europee e ciò sarà possibile solo con l’allargamento delle compagine della Confederazione europea ad un numero sempre più CNA Biella notiziario ottobre 2014 ampio di organizzazioni aderenti. Unione Installatori CIG 11554. È stata pubblicata in questi giorni la nuova norma UNI 11554: 2014 “Attività professionali non regolamentate – Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”, destinata agli operatori del post contatore gas. La norma, elaborata dal CIG, l’ente federato all’UNI per la normazione nel settore gas, definisce i requisiti in termini di conoscenza, abilità e competenza, relativi all’attività professionale di coloro che operano sugli impianti a gas combustibili - della 1a, 2a e 3a famiglia secondo la norma UNI EN 437 - di tipo civile alimentati da reti di distribuzione, ossia a coloro che: - progettano, installano, rimuovono, ispezionano, sottopongono a collaudo, prova o verifica, mettono in servizio e mantengono in stato di sicuro funzionamento gli impianti alimentati a gas; - scelgono, installano, rimuovono, sottopongono a prova o verifica, mettono in servizio e manutengono gli apparecchi a gas e loro componenti. Nella descrizione dell’attività professionale la norma UNI 11554 definisce tre differenti profili specialistici: - Responsabile tecnico (Profilo A); - Installatore (Profilo B); - Manutentore (Profilo C). Per ognuno dei profili specialistici sopra elencati, in funzione della portata termica degli apparecchi asserviti e della pressione di alimentazione, sono stati individuati due ulteriori livelli: 1° livello - impianti al servizio di edifici adibiti ad uso civile per l’utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla 1a, 2a e 3a famiglia, a valle del punto di inizio, asserviti ad apparecchi aventi portata termica nominale singola maggiore di 35 kW (o complessiva maggiore di 35 kW se installati in batteria) e alimentati a pressione non maggiore di 0,5 bar; 2° livello - impianti domestici e similari per l’utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla 1a, 2a e 3a famiglia, a valle del punto di inizio, asserviti ad apparecchi aventi portata termica nominale singola non maggiore di 35 kW. Alla norma verrà affiancata una Prassi di Riferimento - elaborata da CIG, UNI e ACCREDIA - che conterrà raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza ai requisiti definiti dalla UNI 11554. Il documento è ormai di prossima pubblicazione ed avrà sicuramente conseguenze non secondarie sulla categoria in quanto fornisce indicazioni per i percorsi di accesso e mantenimento, e le relative procedure di esame, da parte degli organismi di certificazione che certificano le figure professionali che operano su impianti a gas di tipo civile. 33 Notizie dalle unioni importante per l’economia italiana che conta oltre 20.000 imprese nel settore dell’estetica e 125.000 in Europa. Significativi, per questo confronto con l’Europa i temi dell’ambiente, del dialogo sociale e della formazione, nel quadro delle importanti novità che si sono affermate in Europa in materia di qualifiche professionali e certificazione Un dialogo tra musicista e artigiano… a cura di Elena Ferrero “Liuteria Guarnieri: Tradizione ed Innovazione” recita lo slogan sulla home page del sito www. liuteriaguarnieri.it. Ed è proprio ciò che colpisce entrando nel laboratorio di via Piave 12 a Vigliano Biellese, dove al PC, intento a progettare con sofisticati software il suo prossimo strumento, ci aspetta Alessio. 27 anni da poco; diplomato alla “Civica Scuola di Liuteria di Milano” una “Bottega di Mestiere” alla quale vengono ammessi solo 14 studenti l’anno, provenienti da tutto il mondo, che, sapientemente guidati dai professionisti più qualificati dell’attività liuteria italiana, apprendono il lavoro manuale, intrecciandolo alla ricerca e alle tecnologie più innovative. Il lavoro del liutaio ci racconta, si basa ancora oggi, su di uno stretto rapporto con il Maestro, come momento di crescita insostituibile e poi su “un sacco di chiacchiere, prima di incominciare a costruire”. Parole da scambiare con il cliente, l’artista, l’utente finale di quel capolavoro che richiederà molti giorni di operosità ed intuizioni prima di arrivare alla perfezione dei toni, della maneggevolezza e perfino dell’estetica, per rispondere appieno alle sue richieste. I profumi dei legni, ci avvolgono invece, entrando nel laboratorio. Gli abeti e i larici usati per i violini, l’ebano e il palissandro per le chitarre, il mogano, la cedrella, ognuno di loro con una specifica funzione, in base alle caratteristiche di stabilità, 34 leggerezza, elasticità e capacità di trasmissione. Alessio è attento, li sceglie e maneggia con maestria e precisione. Guarda lontano, con una nuova “luce negli occhi” quando ti racconta di Gibson o Martin, i più antichi costruttori di chitarre che hanno fatto la storia della musica, utilizzate da musicisti del calibro di Keith Richards (Rolling Stones), Carlos Santana, Mark Knopfler o Eric Clapton ai quali ispira i suoi standard costruttivi. Sul suo banco ci sono, in fase di lavorazione, due chitarre, i pezzi di un violino e un liuto che sta prendendo forma “… saranno tutti diversi, mai uno uguale all’altro…” Tra qualche giorno agili dita, archi o plettri sfioreranno quelle corde, regalando suoni ed emozioni straordinarie a chi avrà la fortuna di ascoltarli. Usciamo dal laboratorio, correndo sotto la pioggia battente e lasciamo Alessio nel suo mondo dove di corsa non si può fare nulla, dove ogni lavoro, anche il più ripetitivo ed automatico, fa la differenza. Non c’è musica solo silenzi, ma quei silenzi li sentiamo noi. Lui il Liutaio percepisce ed ascolta ogni suono degli strumenti, di quelli passati, di quelli a cui sta lavorando e anche già di quelli futuri. Noi ce ne andiamo con la consapevolezza che tra le mani di qualche “big” della musica, presto ci sarà un’altra eccellenza biellese. Alessio è troppo immerso nel concreto ora, per avere tempo di sognare, lo start up di un’azienda non è cosa da poco, e poi lui in realtà il suo sogno lo sta vivendo, ma è solo l’inizio Ale… il dialogo tra il musicista e l’artigiano e appena iniziato! Liuteria Guarnieri Via Piave 12 Vigliano B.se (BI) Tel. 015.811505 [email protected] 35 36