REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Istituto Istruzione Secondaria Superiore di Milazzo – Piano Offerta Formativa a.s. 2013/2014
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
CAPO I
ART. 1 (Orario di entrata e di uscita)
1. Gli alunni devono entrare a scuola puntualmente, al suono della prima campana, alle ore alle ore 8.00 (ISA
Milazzo e Spadafora,) alle ore 08.10 IPSCEOA raggiungendo immediatamente la propria aula senza sostare nei
corridoi.
ART. 2 (Ritardi)
1. Gli allievi pendolari che, quotidianamente, per motivi connessi con l’orario dei mezzi pubblici, fossero costretti
ad
arrivare dopo il secondo suono della campana, dovranno presentare richiesta firmata da un genitore, o da chi ne
fa le veci, che sarà valutata ed autorizzata dal Dirigente scolastico. Tale autorizzazione, con firma autografa del
Dirigente, sarà riportata sui libretti personali e sul registro di classe. Comunque, l’ammissione in classe non sarà
autorizzata oltre 10 minuti dal suono della campana; in tal caso l’alunno dovrà attendere l’inizio della seconda ora
di lezione. Oltre l’inizio della seconda ora di lezione gli studenti non saranno ammessi in classe.
2. Gli alunni che, occasionalmente, arrivassero a scuola in ritardo, e comunque non oltre 10 minuti dal suono della
campana ( in tal caso dovrà attendere l’inizio della seconda ora ), saranno ammessi in classe con l’obbligo di
esibire apposita giustificazione al massimo entro il giorno successivo.
3. La scuola, comunque, informerà le famiglie secondo le modalità previste al CAPO II del presente regolamento.
ART. 3 (Uscite anticipate)
1. Gli allievi che, quotidianamente per motivi di trasporto, sono costretti ad uscire prima della fine delle lezioni,
dovranno presentare richiesta secondo le modalità previste nell’ art. 2 comma 1.
2. Le uscite anticipate, occasionali, dall’istituto saranno permesse esclusivamente alla presenza del genitore o per
richiesta scritta di pugno dallo stesso, da allegare al registro di classe e solo per serie motivazioni; devono essere
autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato (Collaboratore del D.S.). In loro assenza le uscite
anticipate saranno autorizzate dal docente presente in classe nell’ora di lezione a cui si riferisce la richiesta. Nel
mese di maggio, le uscite anticipate sono sospese, salvo eccezionali motivi.
3. Gli alunni maggiorenni potranno sottoscrivere per se stessi il permesso di uscita, in quanto titolari, per
l’ordinamento giuridico italiano, di capacità di agire.
4. In caso di malessere improvviso l’allievo dovrà essere prelevato da un genitore, da chi ne fa le veci o da un loro
incaricato, purché maggiorenne, che se ne assume ogni responsabilità. In quest’ultimo caso l’incaricato dovrà
esibire un documento di riconoscimento.
ART. 4 (Assenze - Giustificazioni)
1. Gli alunni che si assentano dalle lezioni sono riammessi in classe previa esibizione della giustificazione,
sottoscritta dai genitori o da chi ne fa le veci, che chiarisca i motivi dell’assenza.
2. Qualora l’alunno sia rimasto assente per malattia per un periodo superiore ai cinque giorni, la giustificazione
dovrà
essere accompagnata dal certificato medico attestante la riacquistata idoneità alla frequenza delle lezioni.
3. La firma sulle giustificazioni di cui ai commi 1 e 2 deve essere conforme a quella depositata in segreteria e
riportata sul libretto delle giustificazioni fornito dalla scuola all’allievo.
4. Gli alunni maggiorenni possono autogiustificarsi (vedi art. 3 comma 3).
5. Le giustificazioni devono essere controllate dal docente presente nella prima ora di lezione; dal docente della
seconda ora di lezione per gli alunni entrati in ritardo.
6. Le assenze devono essere giustificate il giorno stesso del rientro a scuola o, al massimo, il giorno successivo; nel
caso in cui gli alunni dimentichino di portare la giustificazione anche il secondo giorno, verranno ammessi in classe
con riserva e nota sul registro; dopo tale data (terza dimenticanza), gli alunni non verranno ammessi in classe fino
a che non avranno portato la giustificazione in questione.
7. In ipotesi di astensione collettiva dalle lezioni degli alunni minorenni, questi ultimi dovranno esibire prova della
conoscenza dell’evento da parte dei genitori. Tale prova consisterà in un’apposita annotazione in tal senso, fatta a
cura dei genitori stessi, sul libretto personale nello spazio dedicato alle comunicazioni famiglia / scuola. In
mancanza di tale prova, la scuola informerà del fatto i genitori interessati. Resta, comunque, in facoltà della scuola
avvisare i genitori degli alunni maggiorenni.
ART. 5 (Fruizione dei servizi igienici)
1. Gli alunni possono chiedere all’insegnante di assentarsi momentaneamente dall’aula solo in caso di effettiva
necessità.
2. Gli allievi possono essere autorizzati ad uscire uno per volta e per il tempo strettamente necessario.
ART. 6 (Ricreazione)
1. Ogni anno il Consiglio di Istituto indice apposita gara per la fornitura dei panini e delle bibite per la ricreazione.
Fino all’espletamento di tali operazioni, gli alunni provvederanno autonomamente.
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2. Durante l’anno scolastico, entro la prima ora di lezione, il rappresentante di classe avrà cura di compilare la lista
per l’acquisto dei panini e di consegnarla ad uno dei bidelli.
3. Le buste contenenti i panini potranno essere ritirate, dal rappresentante di classe, dieci minuti prima dell’inizio
della ricreazione.
4. Gli allievi potranno consumare la colazione solo durante l’intervallo.
5. La ricreazione avrà la durata di dieci minuti.
6. Essa si svolgerà in classe.
7. L’intervallo è previsto per le sedi di via XX Luglio, Via Gramsci, via Collodi dalle ore 10.40 alle ore 10.50
sovrapposta tra la terza e quarta ora, per la seconda pausa dalle ore 13.30 alle ore 13.40 tra la sesta e la settima
ora. Per la sede di via Magistri, l’intervallo è previsto dalle ore 10.50 alle ore 11.00 sovrapposta tra la terza e
quarta ora.
ART. 7 (Comportamento ed obblighi degli allievi)
1. L’allievo deve rispettare i criteri fondamentali di ordine e disciplina.
2. E’ severamente vietato fumare nei locali dell’edificio scolastico. La legge prevede la nomina di un controllore
del
rispetto della norma, il cui nome deve essere scritto sul cartello che pubblicizza quest’ultima all’interno della
scuola.
3. E’ altresì vietato intrattenersi nei corridoi o nei bagni nonché arrecare disturbo di qualsiasi tipo o tenere un
comportamento non consono all’ambiente scolastico.
4. E’ vietato l’uso dei walkman durante le ore di lezione salvo, a discrezione dell’insegnante, durante le attività
grafiche e di laboratorio.
5. Gli alunni devono spostarsi in ordine e in silenzio durante i cambi di aula nonché alla fine dell’orario delle
lezioni,
evitando di assumere comportamenti pericolosi per loro e per l’altrui incolumità; delle eventuali conseguenze
saranno considerati corresponsabili.
6. Gli allievi devono tenere un comportamento corretto nei confronti dei loro compagni ed altresì rispettoso nei
confronti del Dirigente scolastico, degli insegnanti e del personale non docente, nonché adottare un abbigliamento
consono all’ambiente scolastico.
7. E’ vietato masticare chewing-gum durante le ore di lezione.
8. E’ assolutamente vietato, durante le ore di lezione, tenere accesi i cellulari, che devono in ogni caso essere spenti
e conservati negli zaini, tranne in casi assolutamente particolari e, comunque, previa autorizzazione scritta del
Dirigente scolastico o di un suo collaboratore. In caso di inottemperanza l’insegnante prenderà severi
provvedimenti, ivi compreso quello dell’immediato ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di
lezione.
9. All’interno dell’aula, nel cortile e nella palestra gli alunni sono tenuti a rispettare le attrezzature scolastiche, a
mantenere in ordine i banchi, a non lasciare a terra carte o altro, o attaccare gomme da masticare sotto banchi e
sedie e fare in modo che i compagni che prenderanno possesso degli stessi nell’ora successiva li trovino puliti e
ordinati. In caso di inottemperanza la Presidenza adotterà gli opportuni provvedimenti nei confronti degli alunni.
10. L’allievo ha l’obbligo di essere fornito di tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività giornaliere
(libri
di testo, attrezzature complete per le discipline grafico- pratiche, ecc.) ed ha altresì l’obbligo di indossare il camice
bianco durante lo svolgimento delle attività di laboratorio e grafiche, e tuta e scarpe da ginnastica durante le
attività di educazione fisica. In caso di inosservanza il docente dell’ora adotterà gli opportuni provvedimenti.
ART. 8 (Sanzioni)
1. Per le violazioni ai doveri si prevedono le seguenti sanzioni proporzionate alla gravità delle infrazioni
commesse:
a) ammonizione scritta;
b) censura scritta;
c) sospensione dalle lezioni.
2. L’ammonizione scritta, privata o in classe, viene irrogata per i seguenti motivi: mancanza ai doveri scolastici;
negligenza abituale nell’assolvere i doveri scolastici e nel rispettare gli orari di attività didattica; assenze
ingiustificate;
negligenza nella cura degli arredi e dei locali; uso scorretto del telefono cellulare. Organo competente: Docente e/o
Dirigente Scolastico. Procedura: comunicazione scritta dell’ammonizione alla famiglia. La comunicazione della
ammonizione privata avviene direttamente da parte del docente mediante trascrizione sul diario personale dello
studente. La comunicazione dell’ammonizione in classe avviene tramite trascrizione sul registro di classe e sarà il
Coordinatore di Classe a provvedere alla comunicazione alla famiglia.
3. La censura scritta viene irrogata per i seguenti motivi: particolare gravità delle mancanze ai doveri scolastici;
ripetute
mancanze già sanzionate da almeno due ammonizioni; disturbo continuo allo svolgimento delle attività didattiche;
aver
compromesso il regolare svolgimento dell’attività della scuola; uso non appropriato e/o dannoso delle attrezzature
scolastiche. Organo competente: Dirigente Scolastico. Procedura: il docente dovrà annotare le mancanze sul
registro
di classe e comunicarle alla Presidenza che emanerà il provvedimento di censura e lo notificherà alla famiglia. Tale
provvedimento sarà annotato nel libretto scolastico dello studente.
4. La sospensione dalle lezioni da uno a due giorni viene irrogata per i seguenti motivi: aver commesso infrazioni
disciplinari già sanzionate da almeno due censure; comportamenti che turbino il regolare svolgimento delle attività
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scolastiche, curriculari ed extracurriculari; comportamenti irrispettosi nei confronti dei compagni e del personale
della
scuola; danni arrecati agli arredi e alle attrezzature. Organo competente: Dirigente Scolastico. Procedura: il docente
dovrà annotare sul registro di classe il comportamento reprensibile dello studente e segnalarlo tempestivamente alla
Presidenza che provvederà a deliberare in merito. Il provvedimento adottato verrà comunicato allo studente e alla
famiglia. Tale provvedimento sarà annotato nel libretto scolastico dello studente.
5. La sospensione dalle lezioni da tre a quindici giorni viene irrogata per i seguenti motivi: comportamenti che
turbino
gravemente il regolare svolgimento delle attività scolastiche, curriculari ed extracurriculari; offese alla persona e al
ruolo professionale del personale della scuola; offese alla religione, all’etnia e alle istituzioni; danneggiamenti della
struttura scolastica; danni gravi arrecati agli arredi e alle attrezzature. Organo competente: Consiglio di Classe.
Procedura: il docente dovrà annotare sul registro di classe il comportamento reprensibile dello studente e segnalarlo
tempestivamente alla Presidenza che provvederà a convocare il Consiglio di Classe per deliberare in merito; anche
lo
studente viene convocato alla riunione del C.d.C. perché possa esercitare il proprio diritto di difesa. Il
provvedimento
adottato dal Consiglio di Classe verrà comunicato allo studente e alla famiglia. Tale provvedimento sarà annotato
nel
libretto scolastico dello studente.
6. La sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni viene irrogata in situazioni della massima gravità, quando
siano
stati commessi reati e quando vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In questi casi la durata
dell’allontanamento
dello studente non è sottoposta al limite dei quindici giorni, previsto dal comma 7 dell’art. 4 D.P.R. n.249/1998, ma
è
“commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo” come dispone espressamente
il
comma 9 dello stesso articolo.
7. In caso di danneggiamento agli arredi, alle attrezzature, alle strutture, possono essere comminate anche sanzioni
pecuniarie. Esse saranno ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e terranno conto
della
situazione personale dello studente, al quale è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni previste in
attività
in favore della comunità scolastica.
ART. 9 (Ricorsi)
1. Contro la sanzione disciplinare della censura scritta è ammesso ricorso da parte dello studente all’Organo di
Garanzia Interno, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione.
2. Contro la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni l’alunno può presentare ricorso al C.S.A. di
Messina,
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione.
ART. 10 (Organo di Garanzia Interno)
1. L’Organo di Garanzia Interno alla scuola viene eletto annualmente ed è composto dal Dirigente Scolastico, da
sei
docenti (due per ogni sede) e da tre alunni (uno per ogni sede).
2. L’Organo di Garanzia Interno decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui
conflitti
che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
CAPO II
Personale docente
ART.1
1. I docenti della prima ora porteranno in aula il registro di classe, i docenti dell’ultima ora lo riporteranno in sala
professori; durante le ore intermedie esso verrà preso in consegna dal rappresentante di classe.
2. E’ severamente vietato fumare negli spazi interni della scuola (vedi art.7 comma 2 CAPO I ).
3. Al fine di garantire il regolare svolgimento e la prevista durata delle lezioni, ciascun insegnante raggiungerà
l’aula
in cui dovrà tenere lezione nel più breve tempo possibile, consentendo un regolare avvicendamento.
4. Durante la ricreazione l’insegnante dell’ora conclusasi è tenuto alla sorveglianza degli alunni.
5. Per qualsiasi incidente agli allievi, l’insegnante sarà responsabile per culpa in vigilando a norma delle vigenti
leggi
e secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione. Tale responsabilità è da escludersi qualora il
docente si sia adoperato, in tutti i modi consentiti dalle circostanze di tempo e di luogo, per evitare il verificarsi
dell’evento dannoso o fonte di infortunio.
ART.2 (Libretti di giustificazione - Controlli)
1. Il docente della prima ora è tenuto a fare l’appello ed a controllare i libretti delle giustificazioni degli allievi,
verificando la conformità delle firme dei genitori o di chi ne fa le veci.
2. I docenti sono tenuti a controllare il corretto uso delle strutture scolastiche da parte degli allievi.
ART.3 (Giornale di classe - Registro - Orario di ricevimento)
1. Il docente deve compilare ed aggiornare il giornale di classe ed il proprio registro personale.
Registro personale docente. Il registro personale deve essere aggiornato lezione per lezione tempestivamente
con chiare indicazioni degli argomenti trattati che verranno annotati contemporaneamente sul giornale di classe.
Sul registro saranno annotate, sempre ad ogni lezione con inchiostro indelebile, le valutazioni e le assenze. Non è
possibile usare la matita.
Registro di classe: il registro sarà firmato dai docenti per ciascuna ora di lezione.
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2. Ciascun docente inserisce in orario un’ora di ricevimento per i genitori degli alunni; in occasione di tali incontri
segnalerà eventuali ripetute assenze, carenze scolastiche e quant’altro attenga al comportamento ed al
rendimento scolastico degli studenti.
3. Dematerializzazione delle segreterie scolastiche: Registro online. Le iscrizioni da effettuare con modalità onlne,
la
pagella in formato elettronico, che ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile
per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altre modalità digitali. L’invio delle comunicazioni agli alunni
e
alle famiglie in formato elettronico.
ART.4 (Assegnazione delle supplenze - Ore a disposizione - Eccedenze)
1. Durante le ore a disposizione attribuite per il completamento dell’orario di cattedra, il docente è tenuto ad essere
presente a scuola e ad essere disponibile ad effettuare le eventuali sostituzioni.
2. Riguardo le ore eccedenti, per le quali ha dato la disponibilità ad effettuare eventuali supplenze, il docente è
tenuto
a rimanere a disposizione per i primi dieci minuti, decorsi i quali, senza che gli sia stata attribuitala supplenza, può
ritenersi libero dal servizio.
3. Per l’assegnazione della supplenza, sia durante le ore a disposizione che durante le ore eccedenti, il docente
dovrà essere informato attraverso un apposito blocchetto, che si troverà in sala professori accanto al foglio firma,
contenente l’indicazione della classe e dell’ora o delle ore di supplenza. Il blocchetto rimarrà agli atti della
presidenza. Il docente provvederà a registrare la supplenza effettuata durante le ore eccedenti nell’apposito
registro delle supplenze a pagamento. Nel caso di contestazioni relative alla effettuazione o meno della supplenza
farà fede il blocchetto compilato dal Dirigente scolastico o da chi ne fa le veci.
4. Le sostituzioni della prima e dell’ultima ora potranno essere annullate se sarà possibile avvisare le famiglie degli
alunni dell’entrata posticipata o dell’uscita anticipata con almeno 24 ore di anticipo.
CAPO III
Obblighi di servizio del personale non docente
ART.1 (Compiti del personale non docente)
1. I bidelli devono provvedere alla pulizia quotidiana di aule, palestra, laboratori e spazi di collegamento, evitando
comunque di causare intralci negli spazi di passaggio.
2. E’ loro compito esercitare la vigilanza nelle aule, nella palestra, nei laboratori e negli spazi comuni della scuola
in
occasione di momentanea assenza dei docenti, nonché sorvegliare gli alunni loro affidati in casi di particolare
necessità (vedi anche comma 1-2 art. 2 e comma 7 art. 4 CAPO I).
3. E’ loro compito sorvegliare gli alunni durante i cambi di aula e gli spostamenti lungo i corridoi.
4. E’ altresì loro compito assicurare l’apertura e la chiusura dei locali stessi.
ART.2 (Assistenti tecnici)
1. Nelle attività di laboratorio, il docente potrà fruire dell’assistenza dell’aiutante tecnico, se disponibile.
2. L’aiutante tecnico dovrà, comunque, provvedere all’ordinaria manutenzione, piccole riparazioni e conduzione
delle
macchine, dei mezzi audiovisivi e delle altre strutture in dotazione della scuola.
3. Egli potrà altresì collaborare, ove richiesto, alla preparazione di esercitazioni pratiche (art. 6 DPR n. 420/74 ).
CAPO IV
Funzionamento biblioteca – Uso attrezzature culturali, didattiche, sportive
ART.1 (Custodia di materiale didattico)
Il materiale di biblioteca, così come le attrezzature culturali, didattiche e sportive, sarà custodito in appositi armadi
dopo essere stato regolarmente inventariato con numerazione progressiva e con indicazione del titolo del libro o del
tipo di attrezzatura di cui trattasi.
ART.2 (Prestito e restituzione del materiale didattico)
1. Il materiale didattico può essere preso in visione solo in sede e previa presenza del docente bibliotecario.
2. Il materiale didattico può essere preso in prestito; il docente bibliotecario avrà cura di trascrivere su apposito
registro il nome della persona e l’indicazione esplicita (titolo, autore, editore o tipo di attrezzatura) del materiale
concesso, nonché la data dell’avvenuto prestito e, poi, della sua restituzione.
ART.3 (Funzionamento dei laboratori)
Per particolari studi e ricerche il funzionamento dei laboratori può essere regolato dal Consiglio di istituto in modo
da
facilitarne l’uso da parte degli studenti, anche nelle ore pomeridiane, ove possibile e secondo calendario
predisposto
con la presenza di un docente responsabile.
CAPO V
COMODATO D'USO - LIBRI di TESTO
Art. 1 (Campo di applicazione)
1. Vista la Legge 23 Dicembre 1998 n: 448 ed in particolare l'art.27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale,
dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori
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2. Considerata la C.M. n° 16 del 10 febbraio 2009 – MIURAOODGOS prot. n° 1236/R.U./U che ha per oggetto
"Adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2009 – 2010" e che prevede espressamente al punto 4 la possibilità
per le Istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, di concedere, in relazione ai fondi resi
disponibili, in
comodato d'uso gratuito i libri di testo agli studenti
3. Considerata la Circolare applicativa della DGR n° 465 del 26-06-2009 e L.R. 24-12-2008 n°31 art.57 a favore
degli alunni residenti nel Lazio nell'ambito delle politiche a favore delle famiglie meno abbienti
4. Si istituisce per l'anno scolastico 2009-2010 e successivi, con riferimento alle disponibilità in bilancio, un
servizio
di comodato d'uso gratuito dei libri di testo per i propri studenti impiegando lo specifico finanziamento, i cui
genitori ne
facciano specifica e motivata richiesta.
Art.2 (Utilizzo dei fondi)
1. I finanziamenti cocessi saranno utilizzati per l'acquisto di testi scolastici ad uso esclusivo degli allievi in obbligo
scolastico, che ne abbiano fatto richiesta, i cui genitori abbiano un reddito ISEE non superiore a € 5.164,56
2. Considerato tale vincolo, e sulla base del reddito, le richieste avanzate saranno collocate in una apposita
graduatoria, per cui la Commissione, prevista dall'art.8, potrà individuare ulteriori criteri di riferimento, che
consentirà di
individuare i beneficiari fino alla concorrenza della compatibilità finanziaria.
3. Si darà priorità all'acquisto di testi triennali ed a seguire, sulla base della disponibilità finanziaria, verranno
acquistati testi di durata annuale.
Art. 3 (Destinatari)
1. Destinatari della concessione sono gli alunni che frequentano le classi prime e seconde e terze della Scuola
Secondaria 1° i cui genitori ne facciano richiesta e che appartengono a nuclei familiari con ISEE non superiore a €
5.164,56
2. Non verranno concessi libri in comodato d'uso a chi avrà fatto richiesta di finanziamento al Comune e non si
accetteranno domande sprovviste di modello ISEE
3. I libri richiesti in comodato d'uso verranno concessi fino ad esaurimento della disponibilità
4. In caso di più richieste contemporanee per la concessione dei libri in comodato d'uso e superiori alle
disponibilità
verrà stilata apposita graduatoria
5. I genitori degli alunni che usufruiscono del comodato e che hanno avuto testi di durata triennale, ogni anno
dovranno presentare il modello ISEE , che attesti il permanere del diritto alla fruizione del comodato stesso.
6. I genitori degli alunni, che superano il reddito ISEE sino ad € 8000,00, possono presentare richiesta di
assegnazione di testi che risultano disponibili nella scuola . Tale assegnazione verrà effettuata dopo quella agli
aventi
diritto e sulla base di:
- Graduatoria in base al reddito
- Disponibilità dei testi ancora giacenti
Art. 4 (Testi didattici)
1. La scuola procederà all'acquisto dei testi didattici adottati "obbligatori" compresi negli elenchi approvati dal
Collegio dei Docenti, affissi all'Albo.
Art.5 (Modalità di esecuzione del comodato)
1. I genitori interessati al servizio di comodato d'uso, dovranno farne richiesta e firmare una dichiarazione su
appositi modelli che saranno consegnati ai genitori che ne faranno richiesta.
2. Le famiglie saranno informate tramite circolare della delibera del Consiglio d'Istituto che istituisce il servizio di
comodato gratuito dei libri. L'effettività della delibera del Consiglio d'Istituto, riguardo alla concessione dei libri in
comodato anche negli anni successivi, è subordinata alla assegnazione del contributo per l'acquisto di libri in tale
modalità.Tale delibera sarà affissa all'Albo d'Istituto.
3. La famiglia avrà facoltà di richiedere l'assegnazione in comodato dei libri di testo sulla base delle modalità
previste
da circolare emanata dal dirigente scolastico.
4. Il comodatario si impegnerà, per iscritto, a custodire i testi con diligenza, senza prestarli ad altri o deteriorarli in
alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell'uso.
5. Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili ad altri studenti i testi strappati, sgualciti, sottolineati con
penne ed evidenziatori. Le annotazioni a matita dovranno essere cancellate accuratamente prima della restituzione
dei
testi.
6. I libri saranno consegnati da parte dell'Istituto ai genitori degli studenti, che ne avranno titolo, all'inizio dell'anno
scolastico e comunque entro 15 giorni dalla data in cui l'Istituzione ne avrà la materiale disponibilità .
materialmente i
libri verranno consegnati nelle mani dei genitori firmatari della richiesta di comodato.
7. Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi dati in comodato, le date di consegna
e di restituzione, con la relativa firma del genitore, unita alla dichiarazione di assunzione di responsabilità relative
alla
corretta conservazione dei testi.
Art. 6 (Risarcimento danni)
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1. Se non avverrà la restituzione o uno dei testi comprati risulteranno danneggiati, l'Istituto , ai sensi del presente
articolo e successivi, addebiterà alla famiglia, a titolo di risarcimento, una quota pari al 50 % del costo sostenuto
dall'Istituto al momento dell'acquisto.
2. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, lo studente
verrà
escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di legge a
tutela del
patrimonio degli Enti pubblici.
Art. 7 (Termini di restituzione)
1. L'utenza sarà informata tramite circolare interna d'Istituto delle scadenze fissate per la restituzione, che
comunque dovrà avvenire entro e non oltre il termine dell'attività didattica per gli studenti ammessi o non ammessi
alla
classe successiva.
2. Gli studenti con debiti potranno trattenere i testi delle discipline in cui risultano ancora carenti solo fino alle
verifiche di controllo. Ultimate le verifiche i testi dovranno essere IMMEDIATAMENTE restituiti. Detto termine è
perentorio.
3. In caso di trasferimento ad altro istituto durante l'anno scolastico, i testi dovranno essere riconsegnati al
momento
della concessione del nulla osta, il cui rilascio è subordinato alla restituzione, o al risarcimento, dei libri avuti in
comodato.
4. E' prevista la restituzione immediata per gli alunni che si ritirano dalla frequenza o che abbiano superato il
numero
di giorni di assenza consentito dalla vigente normativa.
Art. 8 (Commissione Comodato)
1. E' istituita la "Commissione Comodato" al fine della gestione del servizio di comodato e per le deliberazioni
previste dal presente Regolamento. La Commissione opererà con il supporto del Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi o dell'Assistente Amministrativo designato dal DSGA.
2. Composizione della Commissione:
Dirigente Scolastico o suo delegato
Un docente
Un genitore
3. Competenze della Commissione
. Coordina le procedure per l'erogazione del comodato
. Valuta le richieste e predispone la graduatoria degli alunni, aventi diritto sulla base dei criteri utili a definire
priorità
nella concessione
. Elabora i dati per la valutazione finale
. Valuta la corretta o non corretta conservazione dei testi per l'applicazione della penale di cui al precedente
articolo 5
. Presso l'ufficio di Segreteria sarà attivato un gruppo di riferimento, coordinato dal DSGA con la collaborazione
del
docente, membro della Commissione e di un Assistente Amministrativo, con i seguenti compiti:
. Distribuzione testi
. Compilazione schede individuali
. Ritiro dei testi nei giorni previsti
. Verifica dello stato di conservazione dei testi e consegna alla Commissione di quelli danneggiati per l'eventuale
avvio della procedura risarcitoria.
Art. 9 (Destinazione risorse)
1. Le risorse economiche, derivanti dal risarcimento per eventuali danneggiamenti dei testi assegnati agli alunni, in
aggiunta a quelle individuate dal Consiglio d'Istituto, verranno utilizzate quale disponibilità finanziaria per gli anni
successivi da utilizzare per l'acquisto di libri o materiale didattico, da destinare al servizio di comodato d'uso.
Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d'Istituto all'inizio di ogni
anno
scolastico, comunque non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del Programma Annuale.
Il Presente Regolamento viene approvato con delibera del Consiglio d'Istituto del 22 Settembre 2009.
CAPO VI
Assemblee degli studenti e dei genitori
ART.1 (Diritto di assemblea)
Gli studenti ed i loro genitori hanno diritto di riunirsi nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli
articoli
seguenti.
ART.2 (Assemblee studentesche) [per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al Testo Unico]
1. Alle assemblee di istituto, svolte durante l’orario delle lezioni, potrà essere richiesta la partecipazione di esperti
di
problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti inseriti nell’ordine
del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto.
2. Non è consentita la presenza in assemblea di persone estranee alla scuola, fatta eccezione per gli esperti richiesti
dagli interessati.
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3. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività
di
ricerca, seminari, lavori di gruppo.
4. All’assemblea di classe o d’istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o un suo delegato, i docenti
che
lo desiderino.
5. Durante le assemblee d’istituto, il rappresentante di classe annoterà le presenze in un foglio e le consegnerà al
Dirigente scolastico o ad un suo delegato.
6. Durante le assemblee d’istituto, gli alunni non potranno allontanarsi arbitrariamente dalla scuola; è richiesto che
nel verbale redatto venga indicato l’orario di scioglimento delle stesse.
ART.3 (Funzionamento delle assemblee studentesche)
1. L’assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su
richiesta del 10% degli studenti.
2. La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere preventivamente presentati al
Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima.
3. Il Dirigente scolastico dovrà autorizzare entro tre giorni dalla richiesta lo svolgimento dell’assemblea
apportando,
se necessario, modifiche alle date proposte.
4. I nominativi del comitato studentesco, ove costituito, con il presidente eletto dall’assemblea devono essere
comunicati al Dirigente scolastico.
5. Il Dirigente scolastico ha il potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata
impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.
ART.4 (Diritto di associazione degli studenti)
Gli studenti (come previsto dal comma 10 dello Statuto degli studenti) hanno il diritto di associazione e,
singolarmente
o associati, possono svolgere iniziative all’interno della scuola, utilizzandone i locali.
ART.5 (Assemblee dei genitori)
Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto. Esse possono essere richieste secondo
quanto previsto dai “Decreti delegati”.
ART.6 (Piano annuale delle attività)
1. Dietro approvazione del Collegio dei Docenti e dietro delibera finale del Consiglio di istituto, viene adottato
entro il
mese di settembre il piano annuale delle attività che la Dirigenza avrà cura di rendere pubblico mediante affissione
all’albo.
2. Nel piano sono precisati l’indicazione dei periodi di chiusura della scuola in occasione delle varie festività, le
date
di convocazione dei consigli di classe e degli incontri scuola – famiglia.
3. Gli organi collegiali possono essere convocati dal Dirigente scolastico, con preavviso di almeno cinque giorni,
ogni
qualvolta se ne presenti la necessità.
ART.7 (Atti del Consiglio di Istituto)
1. La pubblicazione degli atti del Consiglio di Istituto (art. 27 D.P.R. n. 416/74) deve avvenire mediante affissione
all’albo dell’istituto della copia integrale, sottoscritta ed autenticata dal segretario del Consiglio, del testo delle
deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.
2. L’affissione all’albo deve avvenire entro il termine massimo di dieci giorni dalla seduta del Consiglio.
3. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni.
4. I verbali e tutti gli atti scritti sono depositati nell’ufficio di segreteria di istituto e sono esibiti a chiunque ne
faccia
richiesta.
ART.8 (Circolari scolastiche e atti del Collegio dei docenti)
1. Le circolari scolastiche di interesse generale e le fotocopie dei verbali dei Collegi dei Docenti saranno contenute
in
apposito raccoglitore da tenersi in sala professori di tutte le sedi. Tale raccoglitore sarà tenuto sempre aggiornato
a cura di un docente incaricato, a cui la segreteria dovrà fornire il materiale in oggetto.
2. In segreteria, un raccoglitore, aggiornato, consentirà di prendere visione delle varie iniziative, corsi di
aggiornamento e comunicazioni che pervengono alla scuola da altri Enti.
CAPO VII
Validità dell’anno scolastico
1. Per poter procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell’orario annuale personalizzato, il quale viene definito in base all’orario curricolare e obbligatorio per ogni anno
di
corso; sono però consentite deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni purché non venga pregiudicata la
possibilità di valutazione degli alunni.
2. Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, è compito del consiglio di classe verificare,
nel
rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti se il singolo alunno abbia superato il limite massimo consentito
di
assenze.
3. Rientrano fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a :
_ gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
Istituto Istruzione Secondaria Superiore di Milazzo – Piano Offerta Formativa a.s. 2012/2013 47
_ terapie e/o cure programmate;
_ donazioni di sangue;
_ partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
_ adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese;
_ partecipazione a viaggi d’istruzione come deliberati dal collegio docenti;
_ stage;
_ avversità meteorologiche;
_ scioperi dei mezzi pubblici.
_ L’accertamento delle ore di assenza per ciascuno alunno sarà oggetto di apposito verbale da parte del
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Regolamento Istituto