FACOLT À DI I NGEGNERIA R EGOLAMENTO DELL’A REA D IDATTICA IN I NGEGNERIA E LETTRONICA Indice TITOLO I Art. 1 Art. 2 TITOLO II Art. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3 3 Struttura Organizzativa 3 Organi dell’Area Didattica TITOLO III Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Principi generali Articolazione del Regolamento Articolazione dell’Area Didattica 3 Regolamento del Consiglio di Area Didattica 4 Attribuzioni del Consiglio 4 Composizione del Consiglio 4 Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Area Didattica 4 Incompatibilità e durata della carica di Presidente del Consiglio di Area Didattica 5 Elezione del Presidente del Consiglio di Area Didattica 5 Attribuzioni delLa Commissione Didattica di Area 5 Composizione ed elezione della Commissione Didattica di Area 6 Sedute del Consiglio di Area Didattica 6 Convocazione del Consiglio di Area Didattica 6 Ordine del giorno 7 Aggiornamento e calendario delle sedute 7 Validità della seduta 7 Registrazione delle presenze 8 Assenze giustificate, decadenza e rinunce, sostituzione 8 Discussione 8 Votazioni 9 Verbali 10 TITOLO IV Politiche dell’Area Didattica Art. 21 Durata dei CdS, insegnamenti e crediti formativi Art. 22 Ordinamento didattico dei CdS Art. 23 Orientamento e Informazione 1 11 11 12 24 Art. Art. Art. Art. Art. 24 25 26 27 28 Frequenza dei corsi di insegnamento Iscrizioni ai Corsi di Laurea Iscrizioni ai Corsi di Laurea Specialistica Iscrizioni ad anni di corso successivi al primo Passaggi e trasferimenti TITOLO V Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 29 30 31 32 33 34 35 36 Pianificazione e controllo dell’attività didattica Piani ufficiali degli Studi Decadenza. Interruzione degli studi Calendario didattico Esami di profitto e verifica Assistenza e tutorato Tirocinio Esami di laurea Attività di studio all’estero TITOLO VI 24 24 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 31 Valutazione e miglioramento dell’attività didattica Art. 37 Attività di valutazione 31 31 2 TITOLO I Principi generali Art. 1 Articolazione del Regolamento Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento dei CdS che afferiscono all’Area Didattica in Ingegneria Elettronica. In particolare, con riferimento all’art. 33 del Regolamento di Facoltà esso fissa: • la Struttura Organizzativa dell’Area Didattica; • il Regolamento del Consiglio di Area Didattica; • le Politiche dell’Area Didattica; • la Pianificazione e controllo dell’attività didattica; • le modalità di valutazione e miglioramento dell’attività didattica. Art. 2 Articolazione dell’Area Didattica L’Area Didattica in Ingegneria Elettronica si articola nei seguenti CdS: • Corsi di Laurea di I livello (3 anni, nuovo ordinamento) – Corso di laurea in Ingegneria Elettronica; – Corso di laurea in Ingegneria dell’Automazione; – Corso di laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni. • Corso di laurea (5 anni, vecchio ordinamento) – Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica — indirizzo “controlli automatici”; – Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica — indirizzo “microelettronica”; – Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica — indirizzo “strumentazione”; – Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica — indirizzo “telecomunicazioni”. Faranno altresı̀ parte dell’Area Didattica in Ingegneria Elettronica gli eventuali Corsi di Laurea Specialistica a cui danno accesso diretto i Corsi di laurea di primo livello sopraelencati, e gli eventuali corsi di Master a cui daranno accesso diretto i CdS dell’Area. TITOLO II Struttura Organizzativa Art. 3 Organi dell’Area Didattica Sono organi dell’Area Didattica: a) il Consiglio di Area Didattica; b) il Presidente; c) la Commissione Didattica di Area. Sono organi ausiliari del Consiglio di Area Didattica: 3 a) la Commissione di Autovalutazione dei CdS afferenti all’Area Didattica; b) il Responsabile dei rapporti esterni; c) le Commissioni temporanee istituite con compiti e su temi specifici, qualora il Presidente o il Consiglio di Area Didattica ne ravvisino la necessità. TITOLO III Regolamento del Consiglio di Area Didattica Art. 4 Attribuzioni del Consiglio Al Consiglio di Area Didattica competono la programmazione, l’organizzazione, la valutazione e il miglioramento delle iniziative didattiche dell’Area. In particolare il Consiglio di Area Didattica ha il compito di: a) coordinare, sentiti i Dipartimenti e gli Istituti interessati, le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea; b) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti; c) disciplinare la costituzione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell’esame di laurea; d) formulare proposte e pareri, in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo, attinenti al Corso; e) proporre al Consiglio di Facoltà l’attivazione, la disattivazione, la mutazione o lo sdoppiamento di insegnamenti; f) formulare al Consiglio di Facoltà, sentiti i Dipartimenti e gli Istituti interessati, proposte in ordine ai piani di sviluppo dell’Ateneo, anche con riguardo alle richieste di personale docente e tecnico-amministrativo; g) approvare la relazione sull’andamento delle attività didattiche, predisposta annualmente dal Presidente. Art. 5 Composizione del Consiglio Il Consiglio di Area Didattica è presieduto dal Presidente in accordo all’art. 36 del Regolamento di Facoltà e la sua composizione è definita dall’art. 35 del Regolamento di Facoltà. Art. 6 Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Area Didattica 1. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio di Area Didattica secondo le modalità previste nel Regolamento. 2. Spetta in particolare al Presidente del Consiglio di Area Didattica: a) sovrintendere alle attività dei Corsi di Laurea; b) predisporre annualmente la relazione sull’andamento delle attività didattiche dei Corsi di Studi afferenti all’area, e sottoporre la suddetta relazione al Consiglio per l’approvazione prima dell’inizio di ciascun anno accademico; 4 c) vistare i “registri dei corsi” e avere cura di verificare che le ore di attività didattica complessiva di ciascun corso siano state almeno pari al numero minimo di ore previsto dall’ordinamento. Egli provvede a fare pervenire al Preside i “registri dei corsi” che ne cura la conservazione nell’archivio di Facoltà. Art. 7 Incompatibilità e durata della carica di Presidente del Consiglio di Area Didattica 1. Il Presidente del Consiglio di Area Didattica deve essere un professore di ruolo a tempo pieno. 2. La carica di Presidente del Consiglio di Area Didattica ha durata triennale e non è immediatamente rinnovabile per più di una volta. 3. Il Presidente del Consiglio di Area Didattica assume la carica alla scadenza naturale del precedente mandato. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il nuovo Presidente assume la carica immediatamente. Art. 8 Elezione del Presidente del Consiglio di Area Didattica 1. Il Consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, un Presidente. 2. Le elezioni sono indette, su invito del Preside, dal Decano dei professori di ruolo del Consiglio o, in caso di impedimento, da chi lo segue in ordine di anzianità. La data delle elezioni deve essere fissata nell’intervallo di tempo compreso fra due mesi ed un mese prima della scadenza del mandato. 3. In caso di anticipata interruzione del mandato le elezioni debbono essere indette entro 15 giorni. 4. Il Decano dispone la convocazione del Consiglio di Area Didattica, indicando le norme che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio. 5. Il Decano provvede ad assicurare che la votazione sia preceduta da un dibattito e che i candidati possano esporre il proprio programma. 6. Nel caso di candidatura del Decano, le sue funzioni sono svolte da chi lo segue in ordine di anzianità. Il Decano designa due scrutatori che lo affiancano nello svolgimento delle operazioni elettorali, scegliendoli tra gli elettori attivi purché non candidati. 7. L’elezione avviene a maggioranza assoluta in prima votazione ed a maggioranza relativa nelle votazioni successive. 8. Il Decano proclama l’avvenuta elezione con provvedimento reso immediatamente pubblico mediante affissione all’albo della Facoltà. Art. 9 Attribuzioni delLa Commissione Didattica di Area 1. La Commissione Didattica di Area vigila sull’efficace svolgimento delle attività didattiche di competenza. 5 2. Annualmente la Commissione Didattica di Area predispone il piano ufficiale degli studi dei CdS afferenti all’area, per l’approvazione del Consiglio di Area Didattica, entro il 30 aprile. Art. 10 Composizione ed elezione della Commissione Didattica di Area 1. La Commissione Didattica di Area è una commissione paritetica tra docenti e studenti. 2. La Commissione Didattica di Area è presieduta dal Presidente del Consiglio di Area. 3. La Commissione Didattica di Area è costituita da docenti rappresentanti di ciascuna tipologia di attività formativa (base, caratterizzante, affine). Il numero di docenti per ciascuna attività formativa è: • uno qualora la classe di laurea preveda un numero di ambiti minore o uguale a 2, • due qualora la classe di laurea preveda un numero di ambiti compresi tra 3 e 5, • tre qualora la classe di laurea preveda un numero di ambiti maggiore di 5. 4. I rappresentanti di cui al comma precedente vengono eletti tra i responsabili per titolarità, compito didattico, affidamento, supplenza o mutuazione, degli insegnamenti presenti nel piano ufficiale degli studi dei Corsi di Studio dell’Area. La Commissione viene eletta dal Consiglio di Area Didattica e dura in carica tre anni. Ciascun partecipante al Consiglio vota per tutti i rappresentanti. Per ciascuna attività formativa vengono eletti coloro che ricevono più voti. Un componente della Commissione decade prima del suddetto termine qualora non sia più responsabile di un insegnamento presente nel piano ufficiale degli studi dei Corsi di Studio dell’Area. In questo caso il Presidente nomina un nuovo componente tra quei docenti responsabili di corsi appartenenti all’attività formativa non più rappresentata. 5. I rappresentanti degli studenti sono designati, al loro interno, dai rappresentanti eletti in seno all’Area Didattica. Ai fini di garantire la pariteticità tra docenti e studenti, il Consiglio di Facoltà designa, ove necessario, ulteriori rappresentanti degli studenti. Art. 11 Sedute del Consiglio di Area Didattica 1. Tutti i componenti del Consiglio di Area Didattica partecipano alle sedute e possono partecipare al dibattito in tutte le sue fasi. 2. Su questioni all’ordine del giorno possono essere sentite, su invito del Presidente o del Consiglio, persone esterne al Consiglio. Art. 12 Convocazione del Consiglio di Area Didattica 1. Il Consiglio di Area Didattica è convocato dal Presidente ordinariamente almeno ogni tre mesi e straordinariamente quando occorra o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. 2. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato a ciascun avente diritto, presso la struttura cui afferisce, con anticipo di almeno quattro giorni lavorativi escluso il sabato e i giorni festivi. 6 3. In caso di urgenza la convocazione deve essere fatta con preavviso di almeno 24 ore. 4. Le convocazioni dei rappresentanti degli studenti devono essere messe a disposizione presso la Presidenza o presso altra struttura della Facoltà appositamente indicata dagli interessati. 5. La convocazione deve essere resa pubblica mediante affissione dell’avviso all’albo della Facoltà. 6. Nell’avviso di convocazione deve essere indicata la durata prevista per la seduta. Art. 13 Ordine del giorno 1. La convocazione deve contenere l’elenco degli argomenti da trattare. 2. La determinazione dell’ordine del giorno è di competenza del Presidente 3. Il Presidente può decidere l’inserimento di punti aggiuntivi all’ordine del giorno, dandone comunicazione con le stesse modalità e tempi previsti per la convocazione d’urgenza. 4. L’inserimento di argomenti nell’ordine del giorno può essere richiesto, prima della convocazione della seduta, da almeno un terzo dei componenti del Consiglio. 5. L’inserimento di argomenti nell’ordine del giorno può, altresı̀, essere richiesto, prima della convocazione della seduta, dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo o dai due terzi dei rappresentanti degli studenti. 6. Tutti gli atti ed i documenti relativi agli argomenti all’ordine del giorno devono essere disponibili presso la Presidenza, per l’eventuale consultazione da parte dei componenti del Consiglio, dalla data della convocazione della seduta. 7. In apertura di seduta o durante la stessa, il Presidente o un consigliere può proporre al Consiglio l’inversione dell’ordine di trattazione degli argomenti. Art. 14 Aggiornamento e calendario delle sedute 1. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno nel tempo indicato nell’avviso di convocazione, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando, contestualmente, giorno ed ora di aggiornamento. L’aggiornamento, in ogni caso, non può andare oltre le 48 ore. 2. Nei limiti del possibile, prima del termine di una seduta il Presidente indica il calendario di massima delle sedute successive. Art. 15 Validità della seduta 1. In prima convocazione, per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto. 2. In seconda convocazione, per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno il 40% dei componenti con diritto di voto. 7 3. Nel computo per determinare la validità della seduta non si tiene conto di coloro che hanno giustificato l’assenza. 4. La seduta non è valida qualora non sia presente il Presidente. Art. 16 Registrazione delle presenze 1. Per consentire la registrazione delle presenze alla seduta, ciascun Consigliere è tenuto ad apporre la propria firma in un apposito elenco. 2. Qualora un Consigliere, a seduta in corso, si assenti dall’aula è tenuto a comunicarlo al Segretario che ne prende nota. Art. 17 Assenze giustificate, decadenza e rinunce, sostituzione 1. La partecipazione al Consiglio di Area Didattica fa parte dei doveri dei singoli componenti. Le assenze alle sedute vanno giustificate in forma scritta. 2. Sono motivi validi a giustificare l’assenza alla seduta: a) le condizioni di salute; b) la partecipazione a commissioni giudicatrici a livello nazionale o locale; c) la partecipazione a concorsi o esami quali candidati; d) gli impegni di carattere scientifico, didattico e organizzativo connessi all’attività di docente universitario; e) le gravi ragioni familiari; f) i congedi previsti dalle norme vigenti; 3. Qualora un componente elettivo rinunci o cessi per qualunque motivo dalla carica è sostituito da colui che lo segue nella lista degli eletti. Qualora la lista degli eletti sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro trenta giorni dalla vacanza. Nel caso che la vacanza sia prevedibile, la sostituzione o l’indizione delle elezioni suppletive può essere fatta anche prima della vacanza prevista. Art. 18 Discussione 1. Il Presidente apre la discussione illustrando l’argomento in oggetto oppure invitando un relatore a farlo in sua vece. Dopo l’illustrazione dell’argomento e/o durante la discussione successiva, il segretario prende nota di coloro che intendono intervenire sull’argomento compilando una lista, sulla base della quale il Presidente dà la parola. 2. Durante la discussione il Presidente, tenuto conto dell’andamento della stessa, può proporre la chiusura delle iscrizioni a parlare oppure un limite al tempo concesso per ogni intervento o anche al numero degli interventi sullo stesso argomento. 3. Al termine degli interventi, il Presidente può interpellare il Consiglio sull’opportunità di ammettere altri a parlare sull’argomento. In caso di approvazione, la discussione prosegue con le medesime modalità. 8 4. Il Presidente, dopo aver richiamato due volte un Consigliere ad attenersi all’argomento all’ordine del giorno può togliergli la parola qualora questi seguiti a divagare o a dilungarsi. 5. La ‘questione pregiudiziale’, cioè la richiesta che un dato argomento non debba discutersi in Consiglio, e/o la ‘questione sospensiva’, cioè la richiesta che un dato argomento non debba discutersi nel corso di quella seduta, possono venire poste da un Consigliere prima che inizi la discussione sull’argomento. A discussione iniziata, la questione non può essere posta se non da parte di almeno dieci Consiglieri. 6. Qualora sia posta una questione pregiudiziale o sospensiva nei termini di cui al comma precedente, il Presidente sospende la discussione e concede la parola per due interventi, uno in favore ed uno contro, quindi pone la questione in votazione. 7. Una ‘mozione d’ordine’, cioè il richiamo al Regolamento, al modo di condurre il dibattito o all’ordine del giorno, ha la precedenza sulla discussione in corso. 8. Può chiedere la parola per ‘fatto personale’, indicando in che cosa esso consista, un Consigliere che ritenga che, nel corso della discussione, gli siano state attribuite opinioni contrarie a quelle espresse o che sia stata lesa la propria immagine. Il Presidente, qualora accerti la sussistenza del fatto personale, concede la parola. 9. I Consiglieri possono presentare, per iscritto, proposte di delibera e/o di emendamento e chiedere la parola per illustrarli. 10. Non possono essere esaminate e discusse, sotto qualsiasi forma, proposte di delibera e/o di emendamento contrastanti con deliberazioni già prese nella stessa seduta sull’argomento in discussione. 11. Una proposta di delibera e/o di emendamento può essere ritirata dal proponente, che ha diritto di esporre i motivi del ritiro. La stessa proposta può essere nuovamente presentata da altri Consiglieri. 12. Quando tutti gli iscritti a parlare abbiano terminato, possono prendere la parola il Presidente, solo per eventuali chiarimenti, ed uno dei presentatori della proposta, per l’eventuale replica. 13. Esaurita la fase di cui al comma precedente, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dopo averne eventualmente riassunto i punti principali, accetta le iscrizioni a parlare per dichiarazione di voto. Dichiara, infine, il passaggio alla votazione, durante la quale vige il divieto di parola. 14. Nessuno può prendere parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattino argomenti che riguardano direttamente la propria persona o propri parenti e affini entro il 4◦ grado. Art. 19 Votazioni 1. Le proposte sono messe in votazione nel seguente ordine: a) emendamenti soppressivi; b) emendamenti modificativi; c) emendamenti aggiuntivi; d) testo risultante. 9 2. Prima della votazione del testo possono essere proposte modifiche di forma. Il Consiglio decide per alzata di mano. 3. La votazione del testo risultante è effettuata sull’intero testo, salvo il caso in cui il Consiglio, su proposta del Presidente o di cinque Consiglieri, ritenga necessario procedere alla votazione per parti separate. 4. Le delibere vanno poste in votazione in modo che i voti favorevoli siano a sostegno della variazione della situazione preesistente. Il Presidente prima della votazione precisa, comunque, il significato del “sı̀” o del “no”. 5. Il voto è palese e si effettua, di regola, per alzata di mano; qualora il Presidente reputi dubbio il risultato, dispone la votazione per divisione o per appello nominale. 6. Nel caso di votazione per appello nominale, il segretario procede all’appello dei Consiglieri prendendo nota dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti. 7. Tranne diverse disposizioni di legge, le votazioni riguardanti persone sono adottate a scrutinio segreto qualora anche un solo Consigliere ne faccia richiesta. 8. Lo scrutinio segreto viene effettuato a mezzo di schede e per appello nominale. Ciascun consigliere riceve dal Presidente una scheda sulla quale esprime il voto in luogo appartato; quindi la ripiega nel modo indicato e la riconsegna al Presidente che la depone nell’urna. Terminata la votazione, il Presidente, con l’assistenza di due Consiglieri in funzione di scrutatori, procede allo spoglio. 9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, salvo che per argomenti per i quali sia diversamente disposto da norme legislative o statutarie. Art. 20 Verbali 1. Di ogni seduta va redatto apposito verbale a cura del Segretario. 2. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal docente che fra i presenti ha la minore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità nel ruolo, dal più giovane di età. 3. Il verbale deve contenere l’elenco dei presenti, l’ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo della relativa delibera. 4. Il Consigliere che intenda fare riportare a verbale una propria dichiarazione deve consegnarne il testo al Segretario nel corso della seduta, il quale ne dà lettura immediata. 5. Le delibere sono riportate a verbale per esteso con i risultati delle relative votazioni. 6. Nei casi in cui il Consiglio sia tenuto a sentire il parere dei Consigli di Dipartimento o di Istituto, la verbalizzazione deve far constare i risultati della consultazione. Nel caso in cui tali pareri non pervengano entro i termini fissati all’atto della richiesta, il Consiglio procede facendone specifica menzione nella verbalizzazione. 7. Le delibere adottate dal Consiglio hanno effetto immediato. 8. Il verbale deve essere depositato presso la Presidenza, per la libera visione dei Consiglieri, a 10 partire dal quindicesimo giorno successivo alla seduta e comunque almeno otto giorni prima della seduta successiva. 9. Le eventuali proposte di correzione del verbale devono essere presentate per iscritto al Presidente almeno 24 ore prima della seduta successiva e comunque prima dell’inizio della votazione di approvazione. Le correzioni approvate debbono essere richiamate con note nel testo originario e nelle relative copie a cura dei rispettivi depositari, ai quali le correzioni debbono essere inviate. 10. I verbali sono approvati all’inizio della seduta successiva, sempre che i membri del consesso abbiano avuto il tempo ragionevole per prenderne visione. Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati dopo due sedute. 11. Per esigenze amministrative, stralci del verbale possono essere letti ed approvati seduta stante. 12. I verbali, ciascuno dei quali composto da fogli numerati e firmati dal Presidente e dal Segretario, debbono essere raccolti in appositi registri. TITOLO IV Politiche dell’Area Didattica Art. 21 Durata dei CdS, insegnamenti e crediti formativi 1. La durata dei Corsi di Laurea è di tre anni, la durata dei Corsi di Laurea Specialistica è di ulteriori due anni. La durata dei CdS afferenti al vecchio ordinamento è di cinque anni per i corsi di Laurea. 2. I CdS sono articolati in insegnamenti costituiti da uno o più moduli il cui carico didattico è definito in termini di crediti in accordo agli ordinamenti didattici che li sovrintendono. Per i corsi di studio appartenenti al vecchio ordinamento, l’equivalenza in crediti dei vari insegnamenti vengono definite dai consigli. 3. Gli insegnamenti costituiti da più di un modulo possono essere monodisciplinari o integrati e possono essere affidati dalla facoltà alla collaborazione di un numero di docenti pari, al massimo, al numero di moduli. L’esame dell’insegnamento è comunque unico. 4. La seguente tabella indica la corrispondenza tra 1 credito (25 ore di lavoro dello studente) e le ore spese dallo studente in attività assistita (es. lezione in aula, esercitazioni in aula, attività di laboratorio assistita, verifica progetti, seminari, visite ad impianti esterni, tirocinio, revisione tesi) e attività di studio personale, per ciascun tipo di attività didattica. Attività didattica Lezioni ex cathedra Esercitazioni Laboratorio Ore attività assistita 8 12.5 20 11 Ore attività di studio personale 17 12.5 5 Progetto Seminari Visite Tirocinio Tesi 2 25 25 25 2 23 0 0 0 23 5. Qualora ricorrano condizioni di sovraffollamento che, in relazione alla tipologia del Corso o alla indisponibilità di strutture idonee, lo rendano opportuno, il Consiglio di Area Didattica, previo parere favorevole della Commissione Didattica di Area, propone al Consiglio di Facoltà lo sdoppiamento di un insegnamento, e le modalità di suddivisione degli studenti. Il Consiglio di Area Didattica verifica annualmente la permanenza dei presupposti per lo sdoppiamento entro il 1 marzo. 6. Il Consiglio di Area Didattica verifica che programmi didattici e prove d’esame dei Corsi sdoppiati siano equivalenti ai fini didattici e non creino disparità. Gli studenti tramite apposita richiesta scritta al Presidente possono chiedere, motivandolo, il trasferimento ad un Corso sdoppiato diverso da quello al quale sono assegnati. La domanda di trasferimento viene sottoposta al Consiglio per l’eventuale approvazione. 7. Il Consiglio di Area Didattica può proporre al Consiglio di Facoltà, nell’ambito di criteri fissati dal Senato Accademico e dalla Facoltà stessa, l’affidamento ai dottorandi di ricerca e agli assegnisti di ricerca di una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l’attività di formazione e di ricerca. Art. 22 Ordinamento didattico dei CdS Gli ordinamenti didattici dei CdS in Ingegneria afferenti all’Area Didattica in Ingegneria Elettronica sono disciplinati da: • D.M.4 agosto 2000, Pubblicato in S.O. n.170 G.U. del 19/10/2000 n.245, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie e dal D.M. 28 novembre 2000, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23-01-2001, recante determinazione delle classi delle lauree specialistiche, per il Corsi di Laurea in Ingegneria Elettronica, in Ingegneria dell’Automazione, in Ingegneria delle Telecomunicazioni; • D.M. 22.5.95, pubblicato sulla GURI n. 166 del 18.7.95 (per i corsi del vecchio ordinamento). Ordinamenti dei Corsi di Laurea di primo livello afferenti all’Area L’ordinamento didattico è formulato con riferimento ai crediti obbligatoriamente presenti per ambito disciplinare, 12 Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica DENOMINAZIONE DEL CORSO Ingegneria Elettronica CLASSE DELLE LAUREE IN INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE (Classe n. 9) DURATA DEL CORSO: 3 ANNI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL CORSO DI STUDI Il Corso di Studi prevede al suo interno un sistema di valutazione costante della qualità, sia dell’organizzazione che dei risultati della didattica, rispondente a criteri nazionali ed internazionali OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI Profilo culturale e professionale della figura in uscita La finalità del corso è quella di formare tecnici in grado di affrontare problemi inerenti il settore elettronico e microelettronico, che vanno dalla progettazione, gestione, collaudo alla manutenzione e al controllo di qualità. L’ingegnere che si intende formare sarà in grado di progettare sistemi e prodotti curandone alcuni aspetti specifici. Egli sarà in grado di individuare le soluzioni che esaltino nel modo migliore le caratteristiche del prodotto, tenendo nel contempo presente i costi di produzione. Sarà anche in grado di gestire la continua innovazione tecnologica, utilizzando anche i nuovi strumenti di lavoro di tipo software che si affiancano ai tradizionali strumenti analitici. In tale ambito, l’ingegnere che si intende formare sarà preparato ad affrontare la continua innovazione dovuta alla sempre crescente integrazione circuitale, che, partendo da un avanzamento delle tecnologie elettroniche, consente la realizzazione di sistemi anche complessi e di tipo misto completamente integrati in un unico chip. Le ripercussioni di questa continua evoluzione riguardano e coinvolgono, non solo le aziende che sviluppano componenti microelettronici, ma più in generale tutte le aziende che utilizzano componenti e sistemi elettronici. Insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo I laureati in tale corso di laurea devono: • conoscere adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi della matematica e delle altre scienze di base ed essere capaci di utilizzare tale conoscenza per interpretare e descrivere i problemi dell’ingegneria; • conoscere adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi delle scienze dell’ingegneria, sia in generale sia in modo approfondito relativamente all’area dell’ingegneria elettronica nella quale sono in grado di di identificare, formulare e risolvere i i problemi utilizzando metodi tecniche e strumenti aggiornati; • conoscere adeguatamente le problematiche inerenti il settore elettronico e microelettronico; • essere capaciti di utilizzare tecniche e strumenti per la progettazione di componenti, sistemi e processi; • essere capaci di effettuare misure ed di analizzarne ed interpretarne i risultati; • conoscere le proprie responsabilità professionali ed etiche; • conoscere i contesti aziendali e la cultura d’impresa nei suoi aspetti economici, gestionali e organizzativi; • conoscere i contesti contemporanei; • avere capacità relazionali e decisionali; • essere capaci di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano; • possedere gli strumenti cognitivi di base per l’aggiornamento continuo delle proprie conoscenze. 13 Prospettive occupazionali I laureati della classe svolgeranno attività professionali nell’ambito della progettazione di progettazione e produzione di dispositivi, sistemi e apparati elettronici. I principali sbocchi occupazionali sono quindi: • Imprese di dispositivi e componenti elettronici e microelettronici; • Imprese di sistemi e apparati elettronici e microelettronici; • Imprese quali quelle elettromeccaniche, elettrotecniche, spaziali, aeronautiche, automobilistiche, navali, ecc., che hanno reparti in cui si sviluppano apparecchiature e sistemi elettronici. POSSIBILITA’ DI PROPORRE CURRICULA INDIVIDUALI DI STUDI: NO PROVA FINALE La prova finale consiste nella discussione di un progetto, tesi o elaborato, che approfondisca un argomento delle materie caratterizzanti il corso. L’argomento su detto può anche essere inerente l’approfondimento di parte dell’attività di tirocinio svolto. QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE Attività formative Ambiti Settori scientifico-disciplinari Tipologia: corsi di disciplinari insegnamento, esercitazioni pratiche e laboratori didattici a) Di base Matematica, ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione informatica delle informazioni e statistica MAT/02 – Algebra MAT/03 – Geometria MAT/05 – Analisi matematica MAT/06 – Probabilità e statistica matematica MAT/07 – Fisica matematica MAT/08 – Analisi numerica MAT/09 – Ricerca operativa SECS-S/02 – Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica Fisica e chimica CHIM/07 – Fondamenti chimici delle tecnologie FIS/01 – Fisica sperimentale FIS/03 – Fisica della materia b) Caratterizzanti Ingegneria ING-IND/13 – Meccanica applicata alle dell’automazione macchine ING-IND/32 – Convertitori, macchine e azionamenti elettrici ING-INF/04 – Automatica Ingegneria ING-INF/01 – Elettronica elettronica ING-INF/02 – Campi elettromagnetici ING-INF/07 – Misure elettriche ed elettroniche Ingegneria delle ING-INF/03 – Telecomunicazioni telecomunicazioni 14 Crediti nell’ordinamento Didattico 30 45 15 18 51 12 81 c) Affini o integrative Discipline ingegneristiche Cultura scientifica, umanistica, giuridica, economica, socio-politica d) A scelta dello studente Altre att. formative e) Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera f) Altre (art. 10, comma 1, lettera f) TOTALE ICAR/01 – Idraulica ICAR/08 – Scienza delle costruzioni ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale ING-IND/21 – Metallurgia ING-IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali ING-IND/31 – Elettrotecnica ING-IND/35 – Ingegneria EconomicoGestionale ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni BIO/09 – Fisiologia BIO/11 – Biologia Molecolare CHIM/07 – Fondamenti chimici delle tecnologie IUS/01 – Diritto privato IUS/14 – Diritto dell’unione europea M-FIL/02 – Logica e filosofia della scienza M-PSI/01 – Psicologia generale M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle organizzazioni M-STO/05 – Storia della scienza e delle tecniche MAT/08 – Analisi Numerica SECS-P/01 – Economia Politica SECS-P/02 – Politica Economica SECS-P/05 – Econometria SECS-P/07 – Economia aziendale SPS/07 – Sociologia generale SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi Tutte le discipline attivate in Facoltà e tutte le discipline attivate in Ateneo Tipologie 24 27 3 9 Crediti Prova finale 3 Lingua straniera 6 Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. 9 180 I CREDITI ACQUISITI SARANNO TUTTI RICONOSCIUTI PER L’ACCESSO ALLA LAUREA SPECIALISTICA APPARTENENTE ALLA CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA ELETTRONICA N.31/S 15 Corso di Laurea in Ingegneria dell’Automazione DENOMINAZIONE DEL CORSO Ingegneria dell’Automazione CLASSE DELLE LAUREE IN INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE (Classe n. 9) DURATA DEL CORSO: 3 ANNI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL CORSO DI STUDI Il Corso di Studi prevede al suo interno un sistema di valutazione costante della qualità, sia dell’organizzazione che dei risultati della didattica, rispondente a criteri nazionali ed internazionali OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI Profilo culturale e professionale della figura in uscita Missione del primo livello di Ingegneria dell’Automazione è formare tecnici qualificati per svolgere, nei relativi campi di competenza, attività di progettazione, gestione e manutenzione di sistemi per l’Automazione che richiedano la soluzione di problemi affrontabili e superabili con la conoscenza dello stato dell’arte e con la capacità di recepire/gestire l’innovazione tecnologico-sistemistica. Con il termine automazione si intende quel complesso di tecniche volte a sostituire l’intervento umano o a migliorarne l’efficienza nell’esercizio di dispositivi e impianti. Nel conseguimento di questa missione, vengono privilegiati, in modo marcato, gli aspetti pratico-applicativi rispetto a quelli teorico-astratti. Insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo I laureati in tale corso di laurea devono: • conoscere adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi della matematica e delle altre scienze di base ed essere capaci di utilizzare tale conoscenza per interpretare e descrivere i problemi dell’ingegneria; • conoscere adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi delle scienze dell’ingegneria, sia in generale sia in modo approfondito relativamente all’area dell’ingegneria dell’automazione nella quale sono capaci di identificare, formulare e risolvere i problemi utilizzando metodi, tecniche e strumenti aggiornati; • conoscere adeguatamente le problematiche dell’elettronica circuitale e della strumentazione automatica; • conoscere in maniera approfondita le basi dell’automatica e i concetti trasversali relativi alle discipline ad essa afferenti; • essere capaci di utilizzare tecniche e strumenti per la progettazione di componenti, sistemi, processi; • essere capaci di applicare le tecniche dell’automatica e della sistemistica nella progettazione di sistemi di controllo di robot, di sistemi di controllo di dispositivi meccanici ed elettromeccanici inclusi quelli di conversione dell’energia; • essere capaci di condurre esperimenti e di analizzarne e interpretarne i dati; • essere capaci di comprendere l’impatto delle soluzioni ingegneristiche nel contesto sociale e fisicoambientale; • conoscere le proprie responsabilità professionali ed etiche; • conoscere i contesti aziendali e la cultura d’impresa nei suoi aspetti economici, gestionali e organizzativi; • conoscere i contesti contemporanei; • avere capacità relazionali e decisionali; • essere capaci di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano; • possedere gli strumenti cognitivi di base per l’aggiornamento continuo delle proprie conoscenze. 16 Prospettive occupazionali I laureati della classe svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, quali la progettazione assistita, la produzione, la gestione ed organizzazione, l’assistenza delle strutture tecnico-commerciali, sia nella libera professione che nelle imprese manifatturiere o di servizi e nelle amministrazioni pubbliche. I principali sbocchi occupazionali sono quindi: • imprese elettroniche, elettromeccaniche, spaziali, chimiche, aeronautiche in cui sono sviluppate funzioni di dimensionamento e realizzazione di architetture complesse, di sistemi automatici, di processi e di impianti per l’automazione che integrino componenti informatici, apparati di misure, trasmissione ed attuazione; • imprese di progettazione e produzione di componenti, apparati e sistemi elettronici ed optoelettronici; • industrie per l’automazione e la robotica; • aziende operanti nel settore dei servizi. POSSIBILITA’ DI PROPORRE CURRICULA INDIVIDUALI DI STUDI: NO PROVA FINALE La prova finale consiste nella discussione di un progetto, tesi o tesina compilativi che approfondisca, eventualmente sfruttando l’esperienza di tirocinio, un argomento trattato durante il percorso curriculare. QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE Attività formative Ambiti Settori scientifico-disciplinari Tipologia: corsi di disciplinari insegnamento, esercitazioni pratiche e laboratori didattici a) Di base Matematica, ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione informatica delle informazioni e statistica MAT/02 – Algebra MAT/03 – Geometria MAT/05 – Analisi matematica MAT/06 – Probabilità e statistica matematica MAT/07 – Fisica matematica MAT/08 – Analisi numerica MAT/09 – Ricerca operativa SECS-S/02 – Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica Fisica e chimica CHIM/07 – Fondamenti chimici delle tecnologie FIS/01 – Fisica sperimentale FIS/03 – Fisica della materia b) Caratterizzanti Ingegneria ING-IND/13 – Meccanica applicata alle dell’automazione macchine ING-IND/32 – Convertitori, macchine e azionamenti elettrici ING-INF/04 – Automatica Ingegneria ING-INF/01 – Elettronica elettronica ING-INF/02 – Campi elettromagnetici ING-INF/07 – Misure elettriche ed elettroniche 17 Crediti nell’ordinamento Didattico 30 45 15 54 24 84 c) Affini o integrative Ingegneria delle telecomunicazioni Discipline ingegneristiche Cultura scientifica, umanistica, giuridica, economica, socio-politica d) A scelta dello studente Altre att. formative e) Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera f) Altre (art. 10, comma 1, lettera f) TOTALE ING-INF/03 – Telecomunicazioni 6 ICAR/01 – Idraulica ICAR/08 – Scienza delle costruzioni ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale ING-IND/21 – Metallurgia ING-IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali ING-IND/31 – Elettrotecnica ING-IND/35 – Ingegneria EconomicoGestionale ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni BIO/09 – Fisiologia BIO/11 – Biologia Molecolare CHIM/07 – Fondamenti chimici delle tecnologie MAT/08 – Analisi Numerica SECS-P/01 – Economia Politica SECS-P/02 – Politica Economica SECS-P/05 – Econometria SECS-P/07 – Economia aziendale SPS/07 – Sociologia generale SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi SPS/10 – Sociologia dell’ambiente e del territorio Tutte le discipline attivate in Facoltà e tutte le discipline attivate in Ateneo Tipologie 21 24 3 9 Crediti Prova finale 3 Lingua straniera 6 Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. 9 180 I CREDITI ACQUISITI SARANNO TUTTI RICONOSCIUTI PER L’ACCESSO ALLA LAUREA SPECIALISTICA APPARTENENTE ALLA CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA ELETTRONICA N.29/S 18 Corso di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni DENOMINAZIONE DEL CORSO Ingegneria delle Telecomunicazioni CLASSE DELLE LAUREE IN INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE (Classe n. 9) DURATA DEL CORSO: 3 ANNI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL CORSO DI STUDI Il Corso di Studi prevede al suo interno un sistema di valutazione costante della qualità, sia dell’organizzazione che dei risultati della didattica, rispondente a criteri nazionali ed internazionali OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI Profilo culturale e professionale della figura in uscita Missione del Corso di Laurea di primo livello di Ingegneria delle Telecomunicazioni è formare tecnici qualificati per svolgere attività di progettazione, gestione e manutenzione di sistemi di telecomunicazioni, ovvero in generale dei sistemi preposti al trasporto e all’elaborazione a distanza delle informazioni. L’ingegnere che si intende formare dovrà avere anche le capacità professionali per affrontare problemi di pianificazione e sviluppo di servizi innovativi, che siano basati su sistemi e apparati di telecomunicazione e che siano superabili attraverso la conoscenza dello stato dell’arte e l’utilizzo proficuo delle tecnologie inerenti l’intero settore dell’ingegneria dell’informazione. Insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo Il percorso curriculare offerto dal CdS in oggetto dovrà prevedere attività formative rivolte a creare sia le competenze necessarie per recepire i concetti di base delle telecomunicazioni (teoria dei segnali, metodi di codifica e di modulazione per la trasmissione, caratteristiche dei canali di trasmissione, teoria della propagazione, architetture e protocolli di rete, principi di elaborazione numerica dei segnali) e delle altre discipline caratterizzanti il settore dell’informazione (caratteristiche dei componenti e dei circuiti elettronici, teoria dei sistemi e dell’automazione, principi di progettazione hardware e software), sia le competenze necessarie per comprendere le caratteristiche funzionali e le potenzialità operative dei principali sistemi di telecomunicazione (apparati e mezzi trasmissivi, reti fisse e mobili, sistemi per la comunicazione multimediale, dispositivi circuitali per le telecomunicazioni). A livello propedeutico, il percorso curriculare dovrà anche prevedere attività formative di base atte a fornire conoscenze e metodologie della matematica e della fisica, considerate essenziali per la specifica comprensione dei concetti fondamentali delle telecomunicazioni (elementi di calcolo matriciale, metodi per la trasformazione di segnali di tipo discreto e continuo nel dominio del tempo e della frequenza, teoria della probabilità e dei fenomeni aleatori, fisica dell’elettromagnetismo). Prospettive occupazionali Gli ambiti professionali tipici per i laureati in Ingegneria delle Telecomunicazioni sono quelli della progettazione assistita, della gestione e della manutenzione di sistemi e servizi di telecomunicazioni, e quindi interessano un vasto numero di settori lavorativi, che comprendono sia aziende e imprese private che enti pubblici. A titolo di esempio, si riportano le seguenti tipologie di ambiti occupazionali, la maggior parte dei quali è significativamente presente sul territorio locale: • Imprese manifatturiere preposte alla produzione di componenti, dispositivi, apparati e sistemi sia di utente (terminali) che di rete per telecomunicazioni pubbliche o private e per applicazioni civili e militari; • imprese installatrici preposte alla configurazione e alla messa in opera di impianti e infrastrutture per le telecomunicazioni in area locale e geografica, come supporto alla fornitura di servizi interattivi; • aziende per la gestione di reti di telecomunicazioni fisse e mobili, terrestri e spaziali; • aziende per la fornitura di servizi di telecomunicazione, sia tradizionali di tipo mono e/o multimediale, sia orientati ad applicazioni di natura telematica; • società di ingegneria che svolgono attività di progettazione prevalentemente orientate agli impianti di telecomunicazioni; 19 • enti di interesse pubblico (amministrazioni, ospedali, banche, ecc.) nei quali si gestiscono servizi di telecomunicazioni. POSSIBILITA’ DI PROPORRE CURRICULA INDIVIDUALI DI STUDI: NO PROVA FINALE La prova finale consiste nella discussione di una tesi sperimentale, progettuale o compilativa che approfondisca, eventualmente a partire dall’esperienza di tirocinio, un argomento trattato durante il percorso curriculare QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE Attività formative Ambiti Settori scientifico-disciplinari Tipologia: corsi di disciplinari insegnamento, esercitazioni pratiche e laboratori didattici a) Di base Matematica, ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione informatica delle informazioni e statistica MAT/02 – Algebra MAT/03 – Geometria MAT/05 – Analisi matematica MAT/06 – Probabilità e statistica matematica MAT/07 – Fisica matematica MAT/08 – Analisi numerica Fisica e chimica CHIM/07 – Fondamenti chimici delle tecnologie FIS/01 – Fisica sperimentale FIS/03 – Fisica della materia b) Caratterizzanti Ingegneria ING-INF/01 – Elettronica elettronica ING-INF/07 – Misure elettriche ed elettroniche Ingegneria ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione informatica delle informazioni Ingegneria delle ING-INF/02 – Campi elettromagnetici telecomunicazioni ING-INF/03 – Telecomunicazioni c) Affini o Discipline ingegne- ING-INF/04 – Automatica integrative ristiche ING-IND/31 – Elettrotecnica ING-IND/35 – Ingegneria EconomicoGestionale Cultura scientifica, umanistica, giuridica, economica, socio-politica CHIM/07 – Fondamenti chimici delle tecnologie MAT/08 – Analisi Numerica SECS-P/01 – Economia Politica SECS-P/02 – Politica Economica SECS-P/05 – Econometria SECS-P/07 – Economia aziendale 20 Crediti nell’ordinamento Didattico 33 48 15 18 78 15 45 24 3 27 d) A scelta dello studente Altre att. formative e) Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera f) Altre (art. 10, comma 1, lettera f) TOTALE Tutte le discipline attivate in Facoltà e tutte le discipline attivate in Ateneo Tipologie 9 Crediti Prova finale 3 Lingua straniera 6 Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. 9 180 I CREDITI ACQUISITI SARANNO TUTTI RICONOSCIUTI PER L’ACCESSO ALLA LAUREA SPECIALISTICA APPARTENENTE ALLA CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA ELETTRONICA N.30/S 21 Ordinamento del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica (vecchio ordinamento) L?attività didattico-formativa è organizzata sulla base della “annualità” intesa come corso di insegnamento monodisciplinare o integrato, comprendente in ogni caso non meno di 80 ore di attività didattica assistita. Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica (vecchio ordinamento),tra i moduli didattici previsti devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori scientifico-disciplinari: 1-4 4 annualità A01C A02A A03X A04A A02B - Geometria - Analisi matematica - Fisica matematica - Analisi numerica - Probabilità e statistica matematica 5 1 annualità B01A - Fisica generale 6 1 annualità B01A B03X - Fisica generale - Struttura della materia 7 1 annualità C06X - Chimica 8 1 annualità K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni 9 1 annualità I27X 10 1 annualità H07A I04B I05A I05B I07X 11 1 annualità I17X 12 1 annualità K01X - Elettronica 13 1 annualità K03X - Telecomunicazioni 14 1 annualità K04X - Automatica 15 1 annualità K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni 16 1 annualità K01X - Elettronica 17 1 annualità K03X - Telecomunicazioni 18 1 annualità K02X - Campi elettromagnetici 19 1 annualità K10X K04X - Misure elettriche ed elettroniche - Automatica 20 1 annualità K01X K05A - Elettronica - Sistemi di elaborazione delle informazioni 21 1 annualità K04X - Automatica. - Ingegneria economico-gestionale - Scienza delle costruzioni - Macchine a fluido - Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale - Meccanica applicata alle macchine - Elettrotecnica Sono, inoltre, obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive: - per l’indirizzo Controlli automatici: 22-23 2 annualità K04X - Automatica 24 1 annualità K01X K10X - Elettronica - Misure elettriche ed elettroniche - per l’indirizzo Microelettronica: 22-23 2 annualità K01X - Elettronica 22 24 1 annualità I17X I18X - Elettrotecnica - Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici - per l’indirizzo Strumentazione: 22-23 2 annualità K10X - Misure elettriche ed elettroniche 24 1 annualità K01X K02X - Elettronica - Campi elettromagnetici - per l’indirizzo Telecomunicazioni: 22-23 2 annualità K03X - Telecomunicazioni 24 1 annualità K02X - Campi elettromagnetici. 23 Art. 23 Orientamento e Informazione 1. L’attività di orientamento è delegata alla Facoltà. In particolare coloro che intendono immatricolarsi ai corsi di I livello appartenenti all’Area Didattica, devono sostenere una prova di ammissione obbligatoria, che si svolge con le modalità indicate annualmente nel Manifesto degli Studi della Facoltà e nella guida dello studente. Tale prova non ha finalità selettive ma solo orientative. 2. Il Consiglio di Area organizza le attività atte a divulgare le informazioni relative ai CdS afferenti all’Area di norma svolte nell’ambito delle manifestazioni a tale scopo organizzate dall’Ateneo o dalla Facoltà. 3. Il Presidente coordina le attività di informazione svolte presso la scuola secondaria eventualmente deliberate dal Consiglio. Art. 24 Frequenza dei corsi di insegnamento 1. La frequenza dei corsi di insegnamento è obbligatoria. 2. Il Consiglio di Area Didattica all’inizio dell’anno accademico raccoglie le richieste di studenti disabili o in condizioni di difficoltà o di disagio o che hanno impegni di lavoro; qualora emergano problemi rilevanti, può chiedere alla Facoltà di attivare, compatibilmente con la disponibilità di risorse, supporti didattici integrativi e corsi dedicati. 3. In ogni caso, all’inizio del corso lo studente che si trovi in una delle predette condizioni deve farlo presente al docente per concordare le modalità di frequenza. 4. È compito del docente definire le percentuali di presenze necessarie all’assolvimento dell’obbligo di frequenza ed accertare l’assiduità dello studente, tramite registrazione o appello nominale. 5. La percentuale di presenze necessarie all’assolvimento dell’obbligo di frequenza non può comunque superare l’80%. 6. Alla fine del corso il docente comunica alla Segreteria Studenti l’elenco degli iscritti al corso che non hanno ottenuto l’attestazione di frequenza. Art. 25 Iscrizioni ai Corsi di Laurea 1. Per essere ammessi ad un Corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti. 2. Coloro che si trovano già in possesso di un titolo accademico possono ottenere l’immatricolazione con corso abbreviato e aver riconosciuti i crediti formativi ottenuti nel precedente corso di studi. A tal fine dovranno presentare, entro i termini e con le modalità previste per le immatricolazione ed iscrizione, cosı̀ come stabilito dall’Università, la documentazione necessaria. Qualora il numero di crediti convalidati sia uguale o superiore a 160, il percorso formativo precedentemente seguito viene considerato strettamente affine al corso di Laurea. Qualora 24 l’interessato intende ottenere, ai fini indicati, una preventiva valutazione della propria carriera scolastica, dovrà presentare un’istanza in carta semplice e opportunamente documentata entro il 31 agosto. Su tale istanza si pronuncerà il competente Consiglio prima dell’inizio ufficiale dei corsi. La delibera assunta a tal proposito sarà operativa dopo che l’interessato avrà presentato la regolare richiesta di immatricolazione. 3. Coloro che vengono ammessi ad un Corso di Laurea avendo in precedenza acquisito un titolo accademico con un percorso formativo strettamente affine e che ne facciano esplicita richiesta possono essere ammessi con riserva ad un corso di Laurea Specialistica come stabilito nel successivo art. 26, comma 2. Art. 26 Iscrizioni ai Corsi di Laurea Specialistica 1. Per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica occorre essere in possesso di una laurea di primo livello. 2. In deroga al suddetto comma l’ammissione al Corso di laurea specialistica può avvenire temporaneamente in presenza di un debito formativo da parte dello studente, non superiore complessivamente a 20 crediti, da assolvere entro il 30 novembre successivo all’inizio delle attività formative della Laurea Specialistica. 3. L’iscrizione al primo anno di un Corso di Laurea Specialistica senza debito formativo è subordinata al riconoscimento da parte del Consiglio di 180 crediti. Tale riconoscimento non è necessario nel caso in cui l’accesso diretto sia previsto nell’ordinamento del CdS. 4. L’iscrizione può avvenire anche in presenza di debiti formativi riconosciuti dal Consiglio. Tali debiti formativi indicati dal Consiglio debbono essere recuperati prima del conseguimento del titolo di Laurea Specialistica senza l’obbligo della frequenza seguendo un percorso curriculare concordato con il Consiglio di Area Didattica. 5. L’ammissione al Corso di laurea specialistica può avvenire con il riconoscimento di eventuali crediti acquisiti oltre quelli necessari al conseguimento della laurea. Art. 27 Iscrizioni ad anni di corso successivi al primo 1. L’iscrizione agli anni di corso successivi al primo è subordinata all’ottenimento delle attestazioni di frequenza relative a tutti i corsi dell’anno precedente ed al superamento, entro il termine previsto per le iscrizioni, degli esami corrispondenti al numero minimo di crediti riportati sul Manifesto degli Studi della Facoltà. 2. Qualora uno studente non abbia ottenuto il previsto numero di attestazioni di frequenza e/o non abbia acquisito il numero minimo di crediti previsto dovrà iscriversi come ripetente. Lo studente può essere dichiarato ripetente per lo stesso anno di corso non più di una volta. 3. Lo studente si considera fuori Corso quando, avendo frequentato le attività formative previste dal suo curriculum formativo, non abbia acquisito entro un massimo di anni 6 per la laurea di I livello e di ulteriori 4 anni per la laurea Specialistica, comprendenti gli anni svolti da ripetente, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio. 25 4. Lo studente fuori Corso non ha obblighi di frequenza, ma deve superare le prove mancanti alla propria carriera universitaria entro il termine massimo di un anno. Art. 28 Passaggi e trasferimenti 1. Nella delibera di accettazione delle domande di trasferimento da altri Corsi di laurea il Consiglio di Area Didattica determina le frequenze e gli esami da convalidare in base ai programmi degli insegnamenti che lo studente ha seguito o superato e che lo stesso è tenuto a documentare. Eventuali crediti non convalidati possono essere riconosciuti in soprannumero. L’anno di corso al quale lo studente viene iscritto è determinato in base al numero di crediti convalidate in accordo a quanto previsto dal manifesto. 2. Gli insegnamenti di identica denominazione seguiti presso lo stesso corso di laurea in altra sede vengono, di norma, convalidati. TITOLO V Pianificazione e controllo dell’attività didattica Art. 29 Piani ufficiali degli Studi 1. I piani ufficiali degli studi, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento didattico, fissano gli insegnamenti obbligatori e quelli a scelta dello studente. 2. I piani ufficiali degli studi sono deliberati dal Consiglio di Area Didattica entro il 20 maggio dell’anno accademico precedente a quello al quale si riferiscono. 3. I piani ufficiali stabiliscono la denominazione, gli obiettivi formativi e il numero di crediti dei singoli insegnamenti, distribuiscono gli insegnamenti nei vari periodi in modo da equipararne il carico e determinano le propedeuticità. 4. Lo studente deve seguire il piano ufficiale degli studi del CdS prescelto. Al fine di consentire la personalizzazione dei curricula, i piani ufficiali degli studi lasciano agli studenti la facoltà di scegliere almeno 9 crediti tra quelli attivati nella Facoltà di Ingegneria o in altre Facoltà dell’Ateneo. La scelta va fatta obbligatoriamente all’atto della domanda di iscrizione all’anno di corso in cui sono collocati gli insegnamenti prescelti. Per l’acquisizione dei crediti a scelta non è richiesto l’obbligo della frequenza. Art. 30 Decadenza. Interruzione degli studi 1. Gli studenti che abbiano interrotto gli studi per il fatto di non aver frequentato alcun corso e di non aver superato alcun esame per più di un anno accademico non decadono dalla qualità di studente. Alla ripresa degli studi, devono richiedere il riconoscimento dei crediti acquisiti attraverso apposita richiesta al Presidente, che la sottopone al Consiglio. 2. Il riconoscimento dei crediti acquisiti è subordinato ad una preventiva valutazione del Consiglio di Area Didattica che delibera sull’attualità dei suddetti crediti, sugli eventuali ulteriori 26 obblighi formativi per il conseguimento del titolo e sull’anno di corso a cui lo studente può essere re-iscritto come ripetente, sentito il parere di un’apposita commissione. 3. Al fine di fornire il suddetto parere, la commissione può richiedere un colloquio finalizzato all’accertamento del grado di conoscenza generale degli insegnamenti superati dallo studente. 4. Lo studente può, in ogni caso, essere obbligato ad adeguare il proprio piano degli studi all’ordinamento didattico in vigore Art. 31 Calendario didattico Il Calendario didattico è fissato dalla Facoltà nel Manifesto degli Studi. Art. 32 Esami di profitto e verifica 1. L’acquisizione dei crediti relativi ad un insegnamento avviene di norma tramite il superamento di due o più prove in itinere e/o di una prova finale. 2. Le eventuali prove di verifica finale dovranno comunque essere uniche anche in presenza di insegnamenti costituiti da più moduli. Art. 33 Assistenza e tutorato 1. Il Consiglio di Area Didattica promuove forme di tutorato finalizzate a: • orientare lo studente nelle scelte di studio e professionali; • migliorare l’incidenza formativa dell’esperienza universitaria; • assistere e orientare lo studente nei periodi di difficoltà e di disagio attraverso corsi di recupero. 2. Al fine di evitare sovrapposizioni o sovraccarichi di lavoro per gli studenti, i corsi di recupero possono essere tenuti, per ciascun modulo, esclusivamente nelle settimane dedicate agli esami successive alla fine del corso e nel medesimo orario delle lezioni del corso. 3. Per facilitare l’attività di assistenza ogni docente comunica i propri orari di ricevimento alla Presidenza della Facoltà che si incarica di darne adeguata pubblicizzazione presso gli studenti. Art. 34 Tirocinio 1. L’attività di tirocinio è finalizzata a dare all’allievo la conoscenza delle tecniche di lavoro e di produzione utilizzate nel settore e di confrontare le nozioni e le metodologie acquisite nel corso degli studi con la realtà lavorativa. Ha lo scopo altresı̀ di dare una visione dei moderni metodi di lavoro e delle tecniche nel settore della produzione e/o della gestione aziendale, di costituire per lo studente uno strumento di affinamento della sua specializzazione e di fornirgli un orientamento sul proprio futuro professionale. Lo studente può, in tal modo, conoscere 27 un’organizzazione (ente, azienda, ecc.) dall’interno e, una volta inserito operativamente nelle funzioni previste dal programma concordato, ha modo di verificare sul campo le proprie capacità. 2. L’attività di tirocinio può essere svolta presso industrie, studi di progettazione, enti pubblici o enti di ricerca italiani o stranieri appositamente convenzionati con la Facoltà. L’attività di tirocinio può essere svolta anche all’interno della Facoltà attraverso attività a tale scopo definite. L’attività di tirocinio può svolgersi in uno o più periodi distinti secondo le disponibilità del soggetto. 3. Il soggetto presso cui si svolge il tirocinio indica un referente al quale lo studente farà riferimento durante la sua attività. L’attività sarà seguita da un tutor indicato dallo studente tra i docenti del Consiglio di Area Didattica. 4. Nessun compenso è dovuto allo studente per il tirocinio. La copertura assicurativa degli allievi è a carico dell’Università. 5. Ai fini dell’acquisizione dei crediti relativi al tirocinio al termine dello stesso, il soggetto presso cui il tirocinio è stato svolto rilascia un attestato del suo effettivo svolgimento. Lo studente redige una relazione dell’attività svolta, controfirmata dal referente aziendale. Sulla base di tale relazione e di un eventuale colloquio con lo studente, il tutor universitario assegna il voto per l’attività formativa di tirocinio e lo comunica al Presidente che ne cura la registrazione in apposito registro. 6. Al fine di rendere nota l’offerta di tirocinio presso le varie aziende a tal fine convenzionate con la Facoltà, il Presidente del Consiglio di Area indica all’inizio del suo mandato il Responsabile dei rapporti esterni. Il Responsabile dei rapporti esterni ha il compito di: • redigere e mantenere la lista delle disponibilità delle aziende convenzionate con la Facoltà ad ospitare tirocinanti; • curare l’informazione sull’offerta formativa dell’Area presso le aziende e raccogliere dal tutor aziendale eventuali suggerimenti al fine di migliorare le attività di formazione; • trasmettere alla Commissione Didattica di Area le eventuali indicazioni ricevute dalle aziende al termine dei singoli tirocini. Art. 35 Esami di laurea Accesso e prove di esame 1. Per il conseguimento della laurea l’allievo, dopo aver superato tutti gli esami di profitto previsti nel proprio piano degli studi, deve sostenere un esame individuale di laurea davanti ad una Commissione giudicatrice formata da 11 componenti. 2. L’esame consiste nella discussione di una tesi di laurea o di elaborati attinenti alle materie del corso di laurea, svolti sotto il controllo di uno o più relatori, di regola scelti tra i docenti della Facoltà. 3. Tali elaborati di laurea, espressamente accettati per l’esame di laurea e firmati rispettivamente dal relatore o dai professori ufficiali delle materie oggetto degli elaborati, devono essere 28 consegnati alla Segreteria Studenti della Facoltà almeno 15 giorni prima della data fissata per l’appello. 4. Entro lo stesso termine il candidato deve consegnare alla Segreteria Studenti il libretto universitario; pertanto, a quella data deve avere già superato tutti gli esami di profitto previsti nel proprio piano degli studi. Tesi di Laurea 5. La tesi di laurea consiste in uno studio di carattere teorico, sperimentale, progettuale o compilativo svolto sotto il controllo di uno o più relatori, di regola scelti tra i docenti della Facoltà. L’argomento oggetto dello studio deve avere attinenza con le materie del corso di laurea. 6. È possibile svolgere tesi di gruppo a condizione che risulti distintamente definito nell’introduzione l’apporto di ciascun componente. 7. L’allievo può richiedere la tesi solo dopo aver acquisito almeno il settanta per cento dei crediti previsti nel proprio piano degli studi. 8. La tesi può essere richiesta direttamente ai docenti. In caso di indisponibilità degli stessi, può essere richiesta mediante istanza scritta al Presidente del Consiglio di Area Didattica, il quale, tenuto conto del carico didattico dei docenti, designa un relatore. 9. Qualora la tesi non venga richiesta ad un docente di insegnamenti del corso di laurea, l’allievo dovrà presentare apposita istanza al Presidente del Consiglio di Area Didattica, con l’indicazione dell’argomento prescelto. Elaborati di corso 10. Per elaborati di corso si intendono i lavori svolti dall’allievo nell’ambito delle attività formative presenti nel proprio piano degli studi, sotto il controllo dei rispettivi docenti. L’elaborato deve comprendere obbligatoriamente una relazione illustrativa. 11. La discussione degli elaborati deve essere condotta, in modo da consentire di valutare la capacità del candidato, nella risoluzione di problemi tecnici e nell’applicazione a casi concreti di quanto appreso nel corso degli studi. Composizione delle Commissioni e calendario degli esami 12. Nel corso dell’anno accademico sono previste 3 sessioni di esami, ciascuna eventualmente con più di un appello, secondo un calendario stabilito all’inizio dell’anno accademico e reso pubblico mediante affissione all’albo. 13. Almeno con un mese di anticipo rispetto alla data fissata per ogni sessione, il Preside nomina una Commissione di esami, costituita da un Presidente e da un congruo numero di docenti. 29 14. Almeno 10 giorni prima della data fissata per l’appello, il Presidente costituisce e convoca la Commissione, formata in modo da garantirne una composizione interdisciplinare e da assicurare di norma la presenza di tutti i relatori. 15. Almeno 10 giorni prima della data fissata per l’appello, il Presidente invia ai componenti della Commissione e rende pubblico mediante affissione all’albo l’elenco dei laureandi ed il calendario dei lavori. 16. Prima della data fissata per l’appello, il Presidente riceve dal relatore una breve relazione scritta sulla tesi, che provvede a portare a conoscenza dei componenti della Commissione all’inizio dei lavori. 17. Qualora non facciano parte della Commissione, il relatore e gli eventuali correlatori partecipano ai lavori della stessa limitatamente alla discussione della tesi. Valutazione dell’esame di laurea 18. La valutazione dell’esame di laurea deve tener conto anche dei risultati conseguiti nel corso degli studi. A tale scopo, si conviene che il voto di laurea è costituito dalla somma del voto di media, del voto aggiuntivo e del voto d’esame. 19. Il voto di media è dato dalla media pesata, espressa in centodecimi, dei voti con cui il candidato ha superato gli esami di profitto degli insegnamenti previsti nel proprio piano degli studi, con esclusione degli eventuali crediti in soprannumero; ad ogni insegnamento sarà dato peso uguale alla frazione di crediti acquisiti nel singolo insegnamento rispetto all’ammontare previsto per l’intero CdS con l’esclusione dei crediti destinati alla tesi. 20. Il voto aggiuntivo tiene conto di eventuali esami superati con lode, di eventuali esami in soprannumero e di partecipazioni a “stages” o corsi di istruzione. Esso è pari a 1/3 di punto (in centodecimi) per ogni lode riportata negli esami. Le materie in soprannumero risultanti dal piano di studi, qualora siano state superate con almeno 24/30 e siano considerate pertinenti all’indirizzo prescelto, possono dar diritto, a giudizio della Commissione, ad 1/3 di punto (in centodecimi). La partecipazione a “stages” e/o a corsi di istruzione attinenti al corso di studi, se opportunamente documentata e ratificata dal Consiglio di Area Didattica, può dar diritto, a giudizio della Commissione, ad 1/3 di punto per ciascuno degli “stages” e/o corsi seguiti. 21. Il voto d’esame è costituito dalla media dei voti (da 0 a 3 per gli elaborati di corso, da 0 a 9 per le tesi di laurea) espressi da ciascun componente della Commissione, sentito il relatore. 22. Il voto di laurea è costituito dalla somma arrotondata del voto di media, del voto aggiuntivo e del voto d’esame. In nessun caso la somma del voto aggiuntivo e del voto d’esame può superare 11 punti (in centodecimi). 23. La lode in aggiunta al massimo dei voti può essere proposta dal relatore solo quando il voto di media sia almeno pari a 103/110; essa deve essere deliberata dalla Commissione all’unanimità. 24. La segnalazione per premi di laurea e/o borse di studio può essere proposta dal relatore solo quando il voto di laurea sia almeno pari a 110/110; essa deve essere deliberata dalla 30 Commissione all’unanimità. Art. 36 Attività di studio all’estero 1. Lo studente che intenda svolgere parte dei propri studi all’estero deve presentare al Presidente del Consiglio di Area Didattica apposita domanda nella quale dovrà indicare gli insegnamenti che si propone di seguire all’estero e presso quali Università. La domanda è sottoposta all’esame del Consiglio di Area Didattica che delibera in merito sulla base dei contenuti degli insegnamenti e della loro coerenza con l’obiettivo del corso degli studi. 2. Il riconoscimento degli studi effettuati all’estero è deliberato dal Consiglio di Area Didattica sulla base di adeguata documentazione attestante i contenuti dei corsi seguiti, le modalità di svolgimento degli stessi, la valutazione finale conseguita e tutti gli altri elementi che lo studente ritenga opportuno produrre. 3. Tale riconoscimento avviene d’ufficio nel caso in cui sussista un contratto istituzionale preventivamente stipulato secondo le modalità previste dalla Comunità Europea oppure nel caso in cui il Consiglio di Area Didattica abbia approvato, nell’ambito di altri programmi di scambio, tabelle di equivalenza con corsi e seminari tenuti presso l’Università partner. 4. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all’estero deve esplicitamente indicare le corrispondenze con gli insegnamenti previsti nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente. 5. Il Consiglio di Area Didattica attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate. 6. Ove il riconoscimento sia richiesto nell’ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ETCS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all’estero. 7. Le esperienze didattiche acquisite all’estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere considerate dalla Commissione di laurea in sede di valutazione dell’esame finale. 8. Previa delibera del Consiglio di Area Didattica, nella certificazione della carriera scolastica dello studente viene fatta menzione delle attività formative compiute all’estero, anche se non convalidate ai fini del conseguimento del titolo, indicando gli esami superati, le frequenze acquisite e l’eventuale tirocinio. TITOLO VI Valutazione e miglioramento dell’attività didattica Art. 37 Attività di valutazione 1. Al fine di effettuare la valutazione dell’attività didattica e di proporre eventuali azioni di miglioramento in seno al Consiglio di Area Didattica è istituita la Commissione di autovalu- 31 tazione. 2. Fanno parte della Commissione di autovalutazione non meno di un docente per ciascuno dei CdS afferenti all’Area e di un rappresentante degli studenti. I docenti e gli studenti componenti vengono eletti dal Consiglio di Area Didattica. La commissione di autovalutazione resta in carica tre anni. 3. La Commissione ha il compito di redigere annualmente un rapporto di autovalutazione che, in linea con i modelli di autovalutazione eventualmente adottati su scala nazionale, evidenzi i punti di forza e di debolezza dei vari CdS afferenti all’Area ed eventuali iniziative atte a migliorare l’organizzazione della didattica. A tal proposito la Commissione di autovalutazione effettua studi e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell’attività didattica anche attraverso la predisposizione di specifici questionari da sottoporre agli studenti. Il suddetto rapporto viene inviato al Presidente del Consiglio di Area entro il 30 luglio affinché questi predisponga la relazione sull’andamento delle attività didattiche al Consiglio. 32