L’aggiudicazione definitiva ed il termine di stand still LO STAND STILL Ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 “Il contratto non puo' comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79” Ratio: impedimento temporaneo alla stipulazione del contratto finalizzato a consentire agli interessati di presentare il ricorso giurisdizionale e/o amministrativo con la garanzia che nel contempo il contratto non venga stipulato Il meccanismo di stand still precedente alla riforma del D.Lgs. 53/2010 - Il termine era di 30 giorni - Il legislatore non prevedeva conseguenza in caso di sua violazione - Non vi era un coordinamento tra il termine dilatorio di 30 giorni e quello di impugnazione (60 gg.) - In caso di motivate ragioni di particolare urgenza si poteva stipulare il contratto prima di 30 giorni • Il nuovo art. 11 comma 10 del D.LGS. 163/2006 Prevede un termine dilatorio tra l’aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto pari a 35 giorni Il termine inizia a decorrere dall’invio dell’ultima delle comunicazioni dell’avvenuta aggiudicazione definitiva ex art. 79 del Codice - Importante: i 35 giorni decorrono dall’invio della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva mentre i 30 giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale decorrono dalla ricezione delle comunicazioni ex art. 79 D.Lgs. 163/2006 La violazione del termine dilatorio può comportare l’inefficacia del contratto e/o l’applicazione di sanzioni alternative - Ai sensi dell’art. 121 comma 1 D.Lgs. 104/2010 il giudice dichiara l’inefficacia del contratto nei seguenti casi “…c) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall'articolo 11, comma 10, qualora tale violazione abbia privato il ricorrente della possibilita' di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento” L’interpretazione data dalla giurisprudenza - «La violazione della clausola di stand still in sé considerata e cioè senza che concorrano vizi propri dell'aggiudicazione e senza un'apprezzabile incidenza sulla possibilità di ottenere l'affidamento, non comporta l'annullamento di quest'ultima né l'inefficacia del contratto, potendo rilevare ai fini della valutazione delle responsabilità, anche risarcitorie, e dell'applicazione delle sanzioni alternative» (T.A.R. Brescia (Lombardia) sez. II 25/06/2013 n. 610) Avv. Francesco Mascia - Ai sensi dell’art. 121 comma 4 D.Lgs. 104/2010, nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia considerato efficace o l'inefficacia sia temporalmente limitata si applicano le sanzioni alternative di cui all'articolo 123 - Sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto - Riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento della durata residua • Le eccezioni al divieto di stipulazione: 1° eccezione - “Se a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, e' stata presentata o e' stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia' respinte con decisione definitiva” (art. 11 comma 10-bis) Quindi: E’ stata presentata una sola offerta E’ stata ammessa una sola offerta - E non sono stati tempestivamente impugnati bando o lettera di invito - Sono stati impugnati bando o lettera di invito ma il ricorso è stato respinto in via definitiva 2° eccezione “…nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 59 e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 60” (art. 11 comma 10bis) - Si ritiene che questa deroga sia in contrasto con la Direttiva comunitaria e con la Legge delega • L‘esecuzione in via di urgenza Entro il termine di 35 giorni tra l’aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto è vietata anche l’esecuzione di urgenza “L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non e' consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter” (art. 11 comma 9) • Le eccezioni La p.a. può affidare lavori, servizi e forniture d’urgenza - “…nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara” (art. 11 comma 9) - “nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari” (art. 11 comma 9) Ai sensi dell’art. 153 comma 1 D.P.R. 207/2010 vengono precisate le modalità - L’esecuzione anticipata viene disposta dal Direttore dei lavori soltanto dopo l’aggiudicazione definitiva efficace - Tale esecuzione anticipata potrà avvenire soltanto dietro autorizzazione dal RUP nelle ipotesi previste dall’art. 11 comma 9 del Codice Accertati i presupposti il RUP autorizza l’esecuzione anticipata Il provvedimento deve indicare in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata In caso di mancata stipula del contratto, il direttore della esecuzione tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per il rimborso delle relative spese (art. 153 comma 4 D.P.R. 207/2010) • L’effetto sospensivo automatico (art. 11 comma 10-ter del Codice) Il legislatore introduce una ulteriore preclusione alla possibilità di stipulare il contratto “Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non puo' essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 245, comma 2-quater, primo periodo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare” (art. 11 comma 10-ter) • In sostanza: E’ un termine indipendente e da quello previsto dall’art. 11 comma 10 (35 giorni) e cumulabile ad esso - Es. se il ricorso giurisdizionale viene notificato alla p.a. il 25° giorno quest’ultima non potrà stipulare il contratto per i successivi 20 giorni (25 + 20); - Se il ricorso viene notificato il 5° giorno ed il provvedimento giurisdizionale negativo viene pubblicato il 20° giorno la p.a. non potrà stipulare il contratto fino al 35° giorno L’effetto sospensivo automatico deriva dalla proposizione di un ricorso corredato da istanza cautelare contro l’aggiudicazione definitiva - La sospensione automatica non si verifica invece in caso di impugnazione del bando, dell’esclusione, dell’aggiudicazione provvisoria - La sospensione automatica non si verifica neanche se è stato presentato il ricorso ma senza istanza cautelare Il termine decorre da quando la stazione appaltante riceve la notifica del ricorso con istanza cautelare L’effetto sospensivo dura venti giorni (ovvero fino a quando interviene il provvedimento cautelare o la pubblicazione della sentenza di merito) - Per provvedimento cautelare deve intendersi l’Ordinanza di primo grado di accoglimento o di rigetto della domanda cautelare - Secondo orientamento dottrinario “L’espressione secondo cui entro i venti giorni deve intervenire “almeno” un provvedimento cautelare di primo grado o un dispositivo, implica che se uno dei due atti intervenga prima dei venti giorni, l’effetto sospensivo non cessa ma perdura fino allo scadere dei venti giorni, anche ove, in ipotesi, la domanda cautelare o il ricorso siano respinti. In tale evenienza, il ricorrente ha ancora tempo per proporre appello avverso l’ordinanza cautelare o avverso il dispositivo, beneficiando dell’effetto sospensivo legale” - Alla P.A. pertanto le sarebbe impedito in ogni caso di stipulare il contratto per 20 giorni - - L’effetto sospensivo si consolida Se la pronuncia cautelare o di merito ritengano il ricorso fondato L’effetto sospensivo cessa Se il ricorso in sede cautelare o di merito è stato ritenuto infondato Se il giudice fissa l’udienza di merito senza concedere la misura cautelare Se il giudice si dichiara incompetente Se il giudice rinvia all’udienza di merito l’esame della domanda cautelare con il consenso delle parti Le Comunicazioni ex art. 79 D.Lgs. 163/2006 L’art. 79 (Comunicazioni e avvisi di mancati inviti, esclusioni e aggiudicazioni) L’art. 79 disciplina le modalità attraverso cui le stazioni appaltanti provvedono a comunicare agli offerenti gli esiti della procedura di gara (esclusioni, aggiudicazioni) Il D.Lgs. 53/2010 ha novellato l’art. 79 del codice, secondo quattro linee portanti: - a) ampliamento dei destinatari della comunicazione dell’aggiudicazione; - b) ampliamento degli atti e fatti oggetto di comunicazione; - c) indicazione dettagliata della forma, delle modalità e del contenuto delle comunicazioni; - d) imposizione ai concorrenti dell’onere di indicare l’esatto indirizzo, anche elettronico, per la ricezione delle comunicazioni inerenti la gara. Avv. Francesco Mascia Ai sensi del comma 5 dell’art. 79 “In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio: a) l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni Destinatari - - - all'aggiudicatario al concorrente che segue nella graduatoria a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; - - - b) l'esclusione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro a tutti i candidati d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma - Il termine di 5 giorni non è perentorio «L'obbligo previsto dall'art. 79 comma 5, d.lg. n. 163 del 2006 di comunicare l'avvenuta aggiudicazione definitiva al secondo classificato entro un termine non superiore a cinque giorni, non è assistito da alcuna espressa sanzione ed incide semplicemente sulla decorrenza del termine di impugnazione, determinando, in caso di sua inosservanza, lo spostamento in avanti di quest'ultimo termine» (T.A.R. Napoli (Campania) sez. I 05/06/2012 n. 2629; T.A.R. Lecce (Puglia) sez. III 18/04/2012 N. 706; T.A.R. Aosta (Valle d'Aosta) sez. I 15/03/2012 N. 36) Il legislatore indica, inoltre, le modalità con cui la P.A. deve procedere alle comunicazioni (art. 79 comma 5-bis) Le comunicazioni sono fatte per iscritto - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (dell'avvenuta spedizione è data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicati in sede di candidatura o di offerta) - o mediante notificazione (dell'avvenuta spedizione è data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicati in sede di candidatura o di offerta - o mediante posta elettronica certificata - ovvero mediante fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è espressamente autorizzato dal concorrente Importante: La comunicazione è accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera c) ovvero “c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro” - - Con riferimento alla comunicazione dell’aggiudicazione, dell’esclusione, ed alla decisione di non aggiudicare un appalto o un accordo quadro, Il legislatore ritiene che l’obbligo di motivazione possa essere assolto anche mediante l'invio dei verbali di gara - Mentre con riferimento alla comunicazione della data di avvenuta stipulazione del contratto mediante richiamo alla motivazione relativa al provvedimento di aggiudicazione definitiva, se già inviata Le comunicazioni relative all’aggiudicazione e all’esclusione devono indicare la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto. La giurisprudenza ritiene che il termine per impugnare possa decorrere dalla comunicazione di cui all’art. 79 D.Lgs. 163/2006 - «L'art. 120 c.p.a. prevede, per l'impugnazione dei provvedimenti relativi alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, termini brevi per la loro definizione, ispirati al principio generale dell'accelerazione del contenzioso e delle esigenze di certezza del settore; infatti, ai sensi del comma 5 di detto articolo il ricorso e i motivi aggiunti devono essere proposti nel termine decadenziale di trenta giorni normalmente decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79, d.lg. n. 163 del 2006» (Consiglio di Stato sez. VI 14/03/2014 n. 1296; T.A.R. Napoli (Campania) sez. IV 23/12/2013 n. 5971; T.A.R. Napoli (Campania) sez. I 05/06/2012 N. 2629) Oppure dalla piena conoscenza del provvedimento avvenuta in qualsiasi altro modo - «La ricezione della comunicazione di aggiudicazione ex art. 79 del codice dei contratti pubblici costituisce il momento di piena conoscenza del provvedimento, con la precisazione che tale comunicazione non può dirsi "esclusiva e tassativa" non potendosi certo escludere che la piena conoscenza, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia acquisita anche in un momento anteriore e con altre forme, con onere della prova a carico di chi la eccepisce» (Consiglio di Stato sez. VI 13/12/2011 N. 6531; T.A.R. Bari (Puglia) sez. I 08/03/2012 502; T.A.R. Napoli (Campania) sez. I 11/01/2012 N. 52) Confermano anche le recenti sentenze del Consiglio di Stato - « Conformemente a giurisprudenza consolidata la piena conoscenza delle motivazioni dell'atto di esclusione dalla gara implica la decorrenza del termine decadenziale a prescindere dall'invio di una formale comunicazione ex art. 79, comma 5 del codice. Quanto all'art. 120, comma 5 del codice del processo amministrativo, non prevedendo forme di comunicazione "esclusive" e "tassative", non incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo, con precipuo riferimento alla possibilità che la piena conoscenza dell'atto, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia acquisita con forme diverse di quelle del citato art. 79» (Consiglio di Stato sez. V 27/12/2013 n. 6284; Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2013, n. 1204; Consiglio di Stato, sezione V, 14 maggio 2013, n. 2614; Consiglio di Stato sez. III, 22 agosto 2012, n. 4593) La presenza del legale rappresentante comporta la piena conoscenza - «La presenza del legale rappresentante alla seduta in cui è stata disposta l'esclusione dell'ATI implica la piena conoscenza dell'esclusione e dei motivi della stessa; da tale momento, pertanto, decorre il termine di trenta giorni per l'impugnazione dell'esclusione e degli atti di gara di cui agli artt. 41 del c.p.a. e 79, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 (in base ai quali gli atti delle procedure di affidamento il ricorso e i motivi aggiunti devono essere proposti nel termine di trenta giorni, che normalmente decorre dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79, d.lg. n. 163 del 2006, salva l'ipotesi della piena conoscenza dell'atto, acquisita con altre modalità)» (T.A.R. Catania (Sicilia) sez. III 23/04/2012 N. 1091; T.A.R. Cagliari (Sardegna) sez. I 04/11/2011 N. 1058; T.A.R. Brescia (Lombardia) sez. II 01/09/2011 N. 1296) In particolare con riferimento ai termini per l’impugnazione dell’esclusione del concorrente la giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. V 27/12/2013 n. 6284) ritiene che - Qualora il rappresentante legale di una società partecipi alla seduta di gara in cui è stata adottata l’esclusione, deve ritenersi che a tale data risalga la piena conoscenza del provvedimento immediatamente lesivo - Ciò in quanto il verbale della commissione viene stilato contestualmente all'esame della documentazione delle imprese concorrenti e letto alla fine della seduta - L’esclusione dalla gara potrebbe essere disposta anche dalla Commissione di gara (e non dal Dirigente) qualora tale potere sia stato previsto da una clausola della lex specialis e la stessa non sia stata impugnata Avv. Francesco Mascia Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 31 del 31/7/2012 Avv. Francesco Mascia «Il dies a quo per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva» Con riferimento all’art. 79 comma 5 del Codice è stato chiesto all’Adunanza Plenaria se il dies a quo per far decorrere i termini di impugnazione dovesse essere quello della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva o quello dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva Avv. Francesco Mascia In particolare venivano posti i seguenti quesiti - a) premesso che il Codice degli appalti ha “positivizzato” la distinzione, già nota alla prassi, tra aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva, a quale di queste faccia riferimento il citato comma 5 dell’art. 79 nel disciplinare la comunicazione che la stazione appaltante è tenuta a trasmettere ai concorrenti non aggiudicatari; - b) quale sia il rapporto, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione, tra detta comunicazione e la successiva verifica dei requisiti, al cui esito positivo l’art. 11, comma 8, espressamente ricollega l’efficacia della aggiudicazione definitiva Secondo l’Adunanza Plenaria il termine da considerare per la decorrenza dei termini di impugnazione è quello della ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva Ciò sarebbe desumibile - Sia dal comma 5 dell’art. 79 che stabilisce espressamente che oggetto della comunicazione debba essere l’aggiudicazione “definitiva”; - Sia dall’art. 120, comma 5, cod. proc. amm. ha espressamente ancorato il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione alla sua comunicazione. Avv. Francesco Mascia In conclusione, l’adunanza plenaria ha enunciato il seguenti principio di diritto: - «Anche per le gare d’appalto indette in epoca anteriore all’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto la comunicazione di cui all’art. 79, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 163 del 2006, e non dal momento, eventualmente successivo, in cui la stazione appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 11, comma 8, dello stesso decreto» - Avv. Francesco Mascia La stazione appaltante deve comunicare l'aggiudicazione definitiva, la data della stipulazione, e la notizia della spedizione - Lo stesso giorno a tutti i destinatari - Salva l'oggettiva impossibilità di rispettare tale contestualità a causa dell'elevato numero di destinatari, della difficoltà di reperimento degli indirizzi, dell'impossibilità di recapito della posta elettronica o del fax a taluno dei destinatari, o altro impedimento oggettivo e comprovato Previsioni del bando di gara Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies il bando o l'avviso con cui si indice la gara o l'invito nelle procedure senza bando fissano - l'obbligo del candidato o concorrente di indicare, all'atto di presentazione della candidatura o dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni - il bando o l'avviso possono altresì obbligare il candidato o concorrente a indicare l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni. Il responsabile del procedimento nella fase esecutiva Avv. Francesco Mascia Ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.P.R. 207/2010 - «Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento» - In linea generale, pertanto, il RUP è responsabile direttamente o indirettamente di quanto accade durante l’esecuzione dei lavori Avv. Francesco Mascia Come si evince anche dalle seguenti disposizioni: Ai sensi dell’art. 10 comma 2 del Codice - - «Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti» Ai sensi dell’art. 10 comma 4 del Codice «Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori» Ai sensi dell’art. 152 infine del D.P.R. 207/2010 - «Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni» L’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore (art. 4 D.P.R. 207/2010) - In caso di ottenimento del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva - il RUP trattiene, dal certificato di pagamento, l’importo corrispondente alla relativa inadempienza - La stazione appaltante dispone il pagamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi Ministero del Lavoro Circolare n. 3/2012 La Circolare fornisce chiarimenti sull'applicazione dell'intervento sostitutivo delle stazioni appaltanti pubbliche nel caso di debiti contributivi, nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, risultanti dal DURC, da parte delle imprese esecutrici (anche in caso di subappalto). Il pagamento diretto delle retribuzioni dei lavoratori (art. 5 D.P.R. 207/2010) - In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore - il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro i successivi 15 giorni - Decorso il termine senza alcuna contestazione da parte dell’appaltatore, l’amministrazione aggiudicatrice potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate «detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto” - In caso di formale contestazione L’amministrazione non potrà effettuare il pagamento diretto ed il RUP provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti La risoluzione del contratto per DURC negativi (art. 6 D.P.R. 207/2010) In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive - Il Direttore dei lavori predispone una relazione particolareggiata in ordine alla situazione riscontrata - Il RUP, acquisita la relazione, contesta gli addebiti all’esecutore assegnandoli un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni - Il RUP propone la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del codice Qualora il DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore: - La stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni - La stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto Avv. Francesco Mascia Gli ordini di servizio (art. 152 D.P.R. 207/2010) Il RUP può emanare gli ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto. - «L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite all’esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L’ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all’esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l’ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve» Avv. Francesco Mascia Risoluzione del contratto ex art. 135 del Codice Il RUP propone alla stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto (in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento) (art. 135 del Codice) Il RUP comunica la disposta risoluzione all’appaltatore (art. 138 del Codice) Risoluzione del contratto ex art. 136 del Codice e 298 D.P.R. 207/2010 Il RUP, tramite il direttore dei lavori, contesta gli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per le controdeduzioni Il RUP propone la risoluzione del contratto (in caso di valutazione negative delle controdeduzioni) Il RUP comunica la disposta risoluzione all’appaltatore (art. 138 del Codice) Risoluzione del contratto ex art. 137 del Codice (inadempimento del cottimo fiduciario) Il RUP dichiara per iscritto la risoluzione del contratto in caso di accertato inadempimento dell’appaltatore Consegna dei lavori (art. 153 D.P.R. 207/2010) Consegna ordinaria: Il RUP autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace Consegna anticipata d’urgenza: Il RUP autorizza il Direttore dei lavori a dare avvio all’esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace (art. 153 comma 1 D.P.R. 207/2010) Il provvedimento che autorizza l’esecuzione anticipata deve essere motivato I pagamenti I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal contratto o non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata.(Art. 141 comma 2 D.P.R. 207/2010) I certificati di pagamento devono essere emessi entro 45 giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori (Art. 143 comma 1 D.P.R. 207/2010) Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso (Art. 143 comma 1 D.P.R. 207/2010) Avv. Francesco Mascia L’Art. 195 D.P.R. 207/2010 precisa che - Il RUP rilasci, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine stabilito dal contratto apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori - Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento. Avv. Francesco Mascia Penali (art. 145 D.P.R. 207/2010) Le penali sono stabilite dal RUP ed inserite nel contratto Le penali possono essere determinate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo Il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure di risoluzione del contratto qualora l’importo della penali superi il 10% Il RUP applica le penali in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di Avv. Francesco Mascia - Sospensione lavori per ragioni di pubblico interesse ( art. 159 D.P.R. 207/2010) «Il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l’interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici» Istanza di proroga dell’appaltatore (art. 159 D.P.R. 207/2010) L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga - Il RUP sentito il direttore dei lavori decide in merito all'istanza di proroga entro trenta giorni dal suo ricevimento. Avv. Francesco Mascia - Varianti (art. 161 D.P.R. 207/2010) Le perizie di variante che comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato sono approvate dal dirigente della stazione appaltante - Qualora la spesa rientri nel quadro economico le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto - Il RUP approva, altresì, le variazioni di cui all'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara. Avv. Francesco Mascia - Autorizzazione ANAC Ai sensi dell’art. 37 del decreto-legge n. 90 del 2014 - «Le varianti di cui alle lettere b), c) e d), dell’art. 132 del Codice sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza» - Avv. Francesco Mascia «b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile» Avv. Francesco Mascia - Le varianti ex art. 132 lett. b), c), d) sono: Varianti non autorizzate: responsabilità personale del D.L. o RUP Ai sensi dell’art. 191 comma 1 D.Lgs. 267/2000 - «Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati» Avv. Francesco Mascia Ai sensi dell’art. 191 comma 4 D.Lgs. 267/2000 - «Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e ), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni» Avv. Francesco Mascia In sostanza in mancanza di - un contratto stipulato in forma scritta - e/o in caso di violazione delle norme sulla contabilità pubblica il rapporto obbligatorio non intercorre (ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge) tra l’amministrazione ed il privato, bensì tra il privato fornitore e l'amministratore od il funzionario che abbiano consentito l'esecuzione degli stessi; Avv. Francesco Mascia Per costante e pacifica giurisprudenza in tali casi l’appaltatore deve esercitare l’azione esclusivamente nei confronti del soggetto che concretamente gli ha ordinato la prestazione, e non nei confronti dell’amministrazione - «In tema di assunzione di impegni e di effettuazione di spese da parte degli enti locali, l'art. 23, terzo comma, del d.l. 3 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), dispone che qualsiasi spesa degli enti comunali deve essere assistita da un conforme provvedimento dell'organo munito di potere deliberativo e da uno specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione, costituendosi, in mancanza, il rapporto obbligatorio direttamente con il funzionario, onde il professionista non può esperire nei confronti dell'ente pubblico l'azione di indebito arricchimento (art. 2041 cod. civ.), perché tale azione difetta del necessario requisito della sussidiarietà (art. 2042 cod. civ.)» (Cassazione civile sez. I 30/10/2013 n. 24478; Cassazione Avv. Francesco Mascia L’eventuale domanda di indebito arricchimento presentata nei confronti dell’amministrazione sarebbe inammissibile - «La improponibilità della domanda ex art. 2041 c.c., rivolta all'Ente locale per opere e lavori commissionati senza alcun previo impegno di spesa né copertura finanziaria, come imposto dal previgente d.l. n. 66 del 1989, art. 23, comma 4, convertito nella l. n. 144 del 1989 (norme più volte modificate ed infine approdate nel d.lg. n. 267 del 2000, art. 191 e 194, ma sempre in coerenza con il chiaro disposto del d.l. n. 66 del 1989, art. 23) deriva dal fatto che le norme, impositive di sole azioni dirette nei confronti del funzionario deliberante e sul punto immutate nella loro portata con il passaggio dall'esordio del 1989 alla loro confluenza nel vigente t.u.e.l. del 2000, hanno fatto venir meno la necessaria residualità dell'azione ex art. 2041 c.c. nei riguardi dell'Ente locale, azione che, pertanto, è stata esattamente dichiarata essere non proponibile» (Cassazione civile sez. 28/02/2013 n. 5020) Avv. Francesco Mascia «In tema di azione per indebito arricchimento nei confronti della P.A., il riconoscimento dell'utilità dell'opera e la configurabilità stessa di un arricchimento restano affidati a una valutazione discrezionale della sola P.A. beneficiaria, unica legittimata - mediante i suoi organi amministrativi o tramite quelli cui è istituzionalmente devoluta la formazione della sua volontà - ad esprimere il relativo giudizio, che presuppone il ponderato apprezzamento circa la rispondenza, diretta o indiretta, dell'opera al pubblico interesse, senza che possa operare in via sostitutiva la valutazione di amministrazioni terze, pur se interessate alla prestazione, né di un qualsiasi altro soggetto dell'amministrazione beneficiaria. Tale riconoscimento può essere esplicito o implicito, occorrendo, in quest'ultimo caso, che l'utilizzazione dell'opera sia consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell'ente, in quanto la differenza tra le due forme di riconoscimento sta solo nel fatto che la prima è contenuta in una dichiarazione espressa, mentre la seconda si ricava da un comportamento di fatto, tale da far concludere che il suo autore abbia inteso conseguire uno specifico risultato» (Cassazione civile 07/03/2014 n. 5397) Avv. Francesco Mascia - Eccezione: la dimostrazione dell’utilità dell’opera all’amministrazione Lavori d'urgenza (art. 175 D.P.R. 207/2010) Il RUP (o il tecnico competente per territorio all'uopo incaricato) compila il verbale che deve necessariamente essere stilato prima di procedere all’esecuzione di lavori in economia d’urgenza - Il verbale indica i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Avv. Francesco Mascia - Lavori di somma urgenza (art. 176 D.P.R. 207/2010) Il RUP (o il tecnico che si reca prima sul luogo) può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità - Il RUP (o il tecnico) compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori Avv. Francesco Mascia - Sottoscrizione documenti contabili Le pagine del Registro di contabilità devono essere sottoscritte dal RUP e dall’esecutore (art. 188 D.P.R. 207/2010) Il RUP firma, inoltre, il frontespizio del giornale dei lavori, dei libretti delle misure nonché le relazioni di cui all'articolo 202, commi 1 e 2 D.P.R. 207/2010 (art. 214 D.P.R. 207/2010) Avv. Francesco Mascia Svolge, infine, diversi compiti in sede di collaudo e certificato di regolare esecuzione ai sensi degli artt. 215 ss. del D.P.R. 207/2010 Avv. Francesco Mascia Collaudo e certificato di regolare esecuzione Il Direttore dei lavori Il Direttore dei lavori (art. 148 D.P.R. 207/2010): - Cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del contratto - Ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. - Ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi Avv. Francesco Mascia Fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dal presente regolamento nonché: - a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; - b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; - c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, della disposizione di cui all’articolo 118, comma 4, del codice Avv. Francesco Mascia - I compiti del Direttore dei lavori Gli ordini di servizio (art. 152 D.P.R. 207/2010) Al Direttore dei lavori spetta l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto. - «L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite all’esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L’ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all’esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l’ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni Consegna dei lavori (art. 153 D.P.R. 207/2010) Il Direttore dei lavori consegna i lavori (anche in via d’urgenza) su autorizzazione del RUP Il Direttore dei lavori redige il verbale di consegna Avv. Francesco Mascia Il Direttore dei lavori: - ordina la sospensione dei lavori indicando le ragioni e l’imputabilità - Redige il verbale di sospensione - Redige il verbale di ripresa dei lavori Avv. Francesco Mascia Sospensione dei lavori (art. 158 D.P.R. 207/2010) Il Direttore dei lavori - Ordina le varianti approvate dalla stazione appaltante o dal RUP - Propone la redazione di una perizia suppletiva o di variante Avv. Francesco Mascia Varianti (art. 161 D.P.R. 207/2010) Il Direttore dei lavori:: - Sottoscrive i libretti delle misure - Sottoscrive il registro di contabilità - Sottoscrive e redige gli stati d'avanzamento dei lavori Avv. Francesco Mascia Documenti contabili (art. 181 ss. D.P.R. 207/2010) Sottoscrive e redige il certificato di ultimazione lavori - Sottoscrive e compila il conto finale - Sottoscrive e redige la relazione sul conto finale Svolge, infine, diversi compiti in sede di collaudo e certificato di regolare esecuzione ai sensi degli artt. 215 ss. del D.P.R. 207/2010 Avv. Francesco Mascia - (come modificato ed integrato dal D.Lgs. 192/2012) Avv. Francesco Mascia Il ritardo nei pagamenti ai sensi del D.Lgs. 231/2002 - Il D.Lgs. 231/2002 è stato recentemente modificato ed integrato dal D.Lgs. 192/2012 (attuazione Direttiva comunitario ritardo pagamenti) Il D.Lgs. 231/2002 si applica ai contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo La sua applicazione nell’ambito dei lavori pubblici non era pacifica Dopo iniziali tentennamenti è stato ritenuto che la nuova disciplina sia applicabile anche ai lavori pubblici Sul punto è intervenuta una Circolare congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo economico secondo cui: - «la nuova disciplina dei ritardati pagamenti introdotta in attuazione della normativa comunitaria 7/2011/UE si applica ai contratti pubblici relativi a tutti i settori produttivi, inclusi i lavori, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2013» (Ministero Sviluppo Economico Circolare del 23.01.2013) Avv. Francesco Mascia I pagamenti devono essere effettuati entro a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente - b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e' certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; Avv. Francesco Mascia - - c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; - d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. E’ possibile tuttavia che le parti concordino un termine più lungo a condizione che - La pattuizione sia espressa e provata per iscritto - Il termine maggiore sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione - Il termine superiore non sia superiore a sessanta giorni In caso di violazione dei predetti termini il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto Ai sensi dell’art. 4 comma 1 D.Lgs. 231/2002 - «Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento» I Pagamenti secondo il D.P.R. 207/2010 Per le rate di acconto: il RUP emette il certificato di pagamento entro 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento (art. 143 comma 1) - Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato deve avvenire entro i successivi trenta giorni (art. 143 comma 1) Per la rata di saldo: il pagamento deve avvenire entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (previa presentazione di garanzia fidejussoria) (art. 143 comma 2) Avv. Francesco Mascia I termini di pagamento indicati dall’art. 143 D.P.R. 207/2010 sono in parte non compatibili con il D.Lgs. 231/2002 - Con riferimento all’emissione del certificato di pagamento (45 giorni): deve essere ridotto a 30 giorni (salvo il caso in cui la lex specialis preveda espressamente il termine di 45 giorni) - Con riferimento alla rata di saldo (90 giorni): deve essere ridotto a 30 giorni (salvo il caso in cui la lex specialis preveda per la natura, l’oggetto del contratto un termine maggiore, comunque non superiore a 60 giorni) Avv. Francesco Mascia Non sono più applicabili, inoltre: Il comma 2 dell’art. 144 D.P.R. 207/2010 «Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori» Il comma 3 dell’art. 144 D.P.R. 207/2010 «Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso» Avv. Francesco Mascia Si ritiene invece ancora applicabile l’art. 144 comma 1 D.P.R. 207/2010 - «Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori» Il D.Lgs. 231/2002, infatti, non prevede in questo caso l’immediata applicazione degli interessi moratori Avv. Francesco Mascia Avv. Francesco Mascia LE RISERVE DELL’APPALTATORE ARTT. 190 e 191 D.P.R. 207/2010 Definizione Con il termine riserve si intendono genericamente le domande di maggiori compensi che l’appaltatore è tenuto a formulare nei termini e modi previsti dall’ordinamento, pena la decadenza In realtà dobbiamo fare una distinzione: - La riserva in senso proprio è quella posta dall’appaltatore all’atto della sottoscrizione del documento contabile con la dicitura “con riserva”, quando non è in grado di formulare contestualmente la richiesta di maggior compenso - La domanda invece è quella formulata immediatamente all’atto della sottoscrizione o esplicata entro 15 giorni dalla sottoscrizione con riserva in cui l’appaltatore quantifica e determina le sue richieste Avv. Francesco Mascia La funzione delle riserve 1° orientamento Assicurare alla p.a. un efficace e continuo mezzo di controllo su tutti i fattori incidenti sulla spesa dell’opera Al fine di evitare che i fondi impegnati non siano sufficienti ed eventualmente recedere dal contratto (Cassazione civile , sez. I, 01 dicembre 1999, n. 13399) - - 2° orientamento Garantire che la p.a. sia posta immediatamente in condizione di compiere tempestivi accertamenti e controlli sul fondamento delle pretese dell’appaltatore Avv. Francesco Mascia Le pretese dell’appaltatore possono suddividersi in tre categorie: 2. Pretese connesse a fatti di forza maggiore che rendono più onerosa la prestazione dell’appaltatore (equo compenso per imprevisto geologico ex art. 1664 comma 2 c.c.) 3. Pretese di natura risarcitoria che traggono origine da comportamenti illeciti dell’amministrazione (sospensione lavori illegittima) Avv. Francesco Mascia 1. Pretese di maggiori corrispettivi rispetto a quelli determinati nella contabilità lavori: - Quando sono state contabilizzate quantità di lavori inferiori a quelle realmente eseguite - Quando alle quantità eseguite siano stati applicati prezzi di elenco inferiori a quelli dovuti Esclusione dell’onere di iscrivere riserva Non sono soggette ad iscrizione di apposita riserva le pretese riguardanti Situazioni incidenti sulla vita del contratto (risoluzione del contratto per inadempimento della p.a.; azione di annullamento per vizi della volontà; diritto ai compensi in caso di recesso della stazione appaltante ex art. 134 Codice degli Appalti) Fatti illeciti dell’amministrazione aventi con l’esecuzione dell’opera soltanto un rapporto occasionale Comportamenti dolosi o gravemente colposi della p.a. che non incidono sull’esecuzione dei lavori Avv. Francesco Mascia “In tema di appalto di opere pubbliche, il diritto agli interessi di mora è svincolato da atti di costituzione in mora o di iscrizione di riserve e riguarda esclusivamente, pur con diverse decorrenze, il ritardo nel pagamento delle rate in acconto ed in saldo del corrispettivo” Cassazione civile , sez. I, 22 giugno 2005, n. 13434; Tribunale Salerno, sez. I, 28 giugno 2007 Il pregiudizio derivante all’appaltatore da errori materiali contenuti nella contabilità - In tali casi sarà onere dell’amministrazione rettificare i citati errori materiali - In mancanza l’appaltatore può agire in giudizio anche senza aver iscritto riserva Avv. Francesco Mascia Tutti i fatti in genere del tutto estranei alla finalità del registro di contabilità (diritto agli interessi o alla rivalutazione monetaria) Caratteristica fondamentale della domanda Può essere proposta unicamente in forma scritta Deve essere iscritta esclusivamente sui documenti contabili dell’appalto Altre forme quali richieste verbali, richieste scritte tramite telegrammi o raccomandata non sarebbero idonee ( Cass. Civ. 19 febbraio 1977 n. 773; Cass. Civ. 18 aprile 1975 n. 1458) Eccezione: la riserva può essere presentata in modo diverso solo se il registro di contabilità o gli altri atti non vengono messi nella disponibilità dell’appaltatore per causa a lui non imputabile (Cass. Civ. 16 settembre 1986 n. 5624; Cass. Civ. 19 dicembre 1985 n. 6492) Avv. Francesco Mascia La formulazione delle riserve ha carattere progressivo. L’appaltatore dovrà, pena la decadenza Formulare la domanda (o sottoscrivere con riserva ed esplicarla nei 15 giorni successivi) nel primo atto dell’appalto idoneo a riceverla immediatamente successivo al fatto causativo della pretesa - Formulare la medesima domanda ( o sottoscrivere con riserva ed esplicarla nei 15 giorni successivi) sul registro di contabilità immediatamente successivo Nella pratica in occasione dello stato di avanzamento lavori successivo al fatto causativo della pretesa (atteso che il registro di contabilità viene fatto sottoscrivere all’appaltatore in occasione di ogni stato di avanzamento) Confermare la domanda sul conto finale Avv. Francesco Mascia Ne discende che l’appaltatore decadrà dal diritto di maggiori compensi in caso di 1. Sottoscrizione del documento contabile senza domanda o senza riserva (si ritiene che l’appaltatore abbia accettato i dati contabili) 2. Mancata sottoscrizione dei documenti contabili 3. Sottoscrizione con riserva cui non fa seguito la formulazione della domanda vera e propria entro 15 giorni 4. La formulazione tardiva della domanda ( ovvero non in occasione del primo atto utile successivo al fatto causativo della pretesa) Avv. Francesco Mascia 6. La mancata riproposizione della domanda nel registro di contabilità ( se già presentata in un documento contabile precedente) 7. La mancata conferma nel conto finale “L'impresa che, pur avendo tempestivamente formulato la riserva, non la riproduca e non la espliciti nei termini e nei documenti previsti dalle citate norme, decade dalle relative domande; e nella medesima preclusione detta impresa incorre ove abbia iscritto tempestiva riserva, senza reiterare le richieste che a essa si riferiscono in sede di liquidazione del conto finale, atteso che siffatta omissione è incompatibile con l'intenzione di persistere nella pretesa avanzata in precedenza, derivando dalla mancata conferma una presunzione relativa di accettazione del conto finale, superabile soltanto con la prova Avv. Francesco Mascia 5. La domanda priva dei requisiti previsti dalla legge (determinazione della richiesta, ragioni della domanda) L’appaltatore a pena di decadenza deve 1. Formulare la domanda successivamente al fatto che determina il suo pregiudizio 2. Iscrivere la domanda sul primo atto dell’appalto idoneo a fungere da sede delle domande stesse 3. Iscrivere la stessa domanda anche sul registro di contabilità immediatamente successivo al fatto pregiudizievole 4. Confermare la domanda sul conto finale Avv. Francesco Mascia Gli adempimenti 3 e 4 sono sempre necessari mentre quelli 1 e 2 sono eventuali - E’ possibile infatti che tra il fatto determinante la pretesa dell’appaltatore e la sottoscrizione del registro di contabilità non abbia luogo nessun’altro atto dell’appalto - In tal caso l’appaltatore non incorrerà in decadenza se iscriverà la domanda nel registro di contabilità che confermerà poi sul conto finale Viceversa Se successivamente al fatto pregiudizievole (e prima del registro di contabilità) venisse emanato un atto dell’appalto idoneo a riceverlo (es. verbale di consegna lavori, verbale sospensione, verbale ripresa lavori) Avv. Francesco Mascia Importante: la riserva è un atto con sede vincolata Deve quindi essere formulata obbligatoriamente negli atti contabili previsti dal legislatore e non può essere sostituita da altri documenti equipollenti ( lettere o diffide) L’atto dell’appalto idoneo a ricevere la riserva L’art. 191 D.P.R. 207/2010 stabilisce in maniera generica che le riserve debbano essere iscritte a pena di decadenza “sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle” Avv. Francesco Mascia Si ritiene che tali atti siano soltanto quelli normativamente previsti e per i quali è prevista, dal legislatore, la loro sottoscrizione da parte dell’appaltatore Il verbale di consegna dei lavori I libretti delle misure, le liste settimanali I verbali di sospensione e ripresa dei lavori Il certificato di ultimazione lavori Avv. Francesco Mascia L’art. 152 comma 3 D.P.R. 207/2010 ha considerato come documento sul quale iscrivere riserva anche gli ordini di servizio - «L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve» Avv. Francesco Mascia Ne consegue che l’appaltatore dovrà formulare le sue pretese prima dell’iscrizione nel registro di contabilità esclusivamente in questi atti (se e quando il fatto causativo del danno sia precedente a tali documenti) In caso contrario il primo atto utile sarà il registro di contabilità Non vengono invece considerati sede di riserva La contabilizzazione provvisoria (lo prevede espressamente l’art. 190 D.P.R. 207/2010) Gli atti unilaterali dell’amministrazione quali lettere o contestazioni scritte questi infatti non sono atti dell’appalto in senso stretto e non devono essere sottoscritti dall’appaltatore - Avv. Francesco Mascia I casi specifici Verbale di consegna Al momento della consegna dei lavori sussistono delle difformità tra il progetto e lo stato dei luoghi Tali impedimenti consentono comunque l’avvio dei lavori ma ne limitino la piena esecuzione (es. presenza di un rudere sul lotto in cui deve ergersi una scuola; assenza di una cava prevista da cui prelevare il materiale da utilizzare) L’appaltatore deve tempestivamente iscrivere la domanda sul verbale di consegna Sottoscrivere il verbale con riserva ed esplicare la domanda nei 15 giorni successivi Riproporre la domanda nel registro di contabilità Confermare nel conto finale - - Avv. Francesco Mascia La domanda dovrà contenere - la richiesta di un termine suppletivo per il ritardo prodotto dall’impedimento - L’eventuale risarcimento per le maggiori spese da sostenere (noleggio macchinari, salari operai, premi assicurativi per un tempo maggiore rispetto a quello iniziale) - La cifra precisa del compenso Solo nell’ipotesi in cui sarà possibile quantificare il danno in quel momento (ipotesi abbastanza remota) La domanda sarà quindi valida anche senza l’indicazione del prezzo, salvo la sua integrazione non appena sia oggettivamente possibile la determinazione Avv. Francesco Mascia La sospensione dei lavori La sospensione illegittima dovuta a colpa dell’amministrazione (es. progetto errato che necessita di varianti; ritardata messa a disposizione dei suoli all’appaltatore; mancata eliminazione di impedimenti) L’appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni subiti per tutta la durata della sospensione (secondo i criteri di cui all’art. 160 D.P.R. 207/2010) L’appaltatore deve iscrivere riserva tempestivamente 1. Nel verbale di sospensione lavori - Esponendo le ragioni del risarcimento - Non potrà indicare il quantum perché non ancora quantificabile Avv. Francesco Mascia La domanda dovrà essere ripetuta nel registro di contabilità La domanda dovrà essere confermata sul conto finale Avv. Francesco Mascia 2. Nel verbale di ripresa dei lavori (Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2008, n. 15693) - In questa sede l’appaltatore sarà in grado di individuare i danni subiti La sospensione legittima che diviene illegittima Es. cessata la causa di forza maggiore che ha determinato la sospensione legittima il Direttore dei lavori non dispone la ripresa dei lavori • L’appaltatore deve iscrivere riserva tempestivamente - all’atto del verbale di ripresa dei lavori (al momento della sospensione non sussisteva infatti alcuna ragione di contestazione) Avv. Francesco Mascia - Condizione essenziale per la validità di tale riserva è la previa diffida dell’appaltatore al responsabile del procedimento ex art. 159 D.P.R. 207/2010 “L‘esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perchè provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione” Caratteristica della diffida Forma scritta Diretta al responsabile del procedimento Finalizzata all’emanazione dell’atto di ripresa dei lavori E’ condizione essenziale affinchè l’appaltatore possa formulare la domanda nell’atto di ripresa dei lavori - - Avv. Francesco Mascia Il certificato di ultimazione lavori Il certificato di ultimazione lavori può essere sede di riserve nuove (es. attesta un ritardo rispetto al termine contrattuale che l’appaltatore intende contestare) L’appaltatore dovrà iscrivere la domanda - Al momento della sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori - Firmando con riserva ed esplicando la domanda nei 15 giorni successivi - Esporre le ragioni della domanda - Confermare la domanda sul conto finale Avv. Francesco Mascia Il registro di contabilità E’ la sede di iscrizione di riserve per eccellenza Ai sensi dell’art. 190 D.P.R. 207/2010 “Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato” “…Nel caso in cui l‘esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l‘esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono” Avv. Francesco Mascia “…In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate..” L’appaltatore pertanto dovrà iscrivere le riserve sempre e comunque nel registro di contabilità a pena di decadenza Avv. Francesco Mascia Quanto detto trova conferma nel successivo art. 191 D.P.R. 207/2010 La conferma sul conto finale E’ un adempimento essenziale per evitare la decadenza della domanda Ai sensi dell’art. 191 D.P.R. 207/2010 “ Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate” È preferibile che vengano ripetute nella loro formulazione originaria o in forma riassuntiva Avv. Francesco Mascia “In tema di appalto di opera pubblica, a norma degli art. 26 d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 e 54 e 64 r.d. 25 maggio 1895 n. 350, l'iscrizione delle riserve sul registro di contabilità è condizione necessaria ma non sufficiente per la loro efficacia, essendo indispensabile, a questo fine, anche la loro conferma all'atto della sottoscrizione sul conto finale” Cassazione civile , sez. I, 04 settembre 2004, n. 17906 Si ritiene comunque sufficiente qualsiasi attività che manifesti la volontà dell’appaltatore di mantenere ferme le riserve già iscritte - Ad es. “ si confermano le riserve n. 1,2,3 iscritte nel registro di contabilità del…” Nel conto finale non possono iscriversi nuove riserve ma debbono confermarsi solo quelle precedentemente formulate salvo che - - La lesione dei diritti dell’appaltatore avvenga proprio con la redazione del conto finale (Ad es. il conto finale presenta detrazioni o riduzioni in danno dell’appaltatore rispetto al registro di contabilità) Avvenga in ogni caso successivamente alla chiusura del registro di contabilità (Cass. Civ. 25 luglio 1973 n. 2168) Avv. Francesco Mascia In tal caso - Il conto finale diventa il primo atto idoneo a ricevere la domanda dell’appaltatore - La riserva dovrà iscriversi a pena di decadenza nel conto finale - Non può esservi ripetizione sul registro di contabilità perché è successivo a quest’ultimo Avv. Francesco Mascia Il certificato di collaudo E’ possibile iscrivere riserve anche sul certificato di collaudo Naturalmente le domande devono trarre origine dal certificato stesso (irregolarità nelle operazioni di collaudo; errate risultanze del collaudo) L’appaltatore dovrà formulare le sue domande all’atto dell’accettazione del certificato del collaudo (art. 233 D.P.R. 207/2010) Avv. Francesco Mascia I nuovi prezzi a seguito di variante (art. 163 D.P.R. 207/2010) La determinazione dei nuovi prezzi o sovraprezzi avviene in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’appaltatore L’appaltatore potrà fare le proprie osservazioni e contestazioni sui prezzi determinati dal direttore dei lavori Se il R.U.P. o la stazione appaltante approvano i nuovi prezzi indicati dal direttore lavori l’appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera In quest’ultimo caso ha il diritto di formulare riserva nel primo atto contabile utile (libretto misure, liste settimanali, verbali di sospensione) (Cassazione civile , sez. I, 08 maggio 1992, n. 5494) Avv. Francesco Mascia Altre ipotesi in cui può iscriversi riserva In sede di riserva non è sufficiente la contestazione pura e semplice dei nuovi prezzi ma deve indicare: - Il maggiore importo ritenuto corretto dall’appaltatore - Le ragioni che hanno condotto a tale maggiore importo - La richiesta di un termine suppletivo La domanda dovrà essere riproposta nel registro di contabilità Confermata nel conto finale Avv. Francesco Mascia • Le contestazioni tra appaltatore e direttore dei lavori (ex art. 164 del D.P.R. 207/2010) In corso d’opera è possibile che l’appaltatore non condivida le modalità tecniche di esecuzione dei lavori imposte dal direttore dei lavori In tali casi il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; Nei successivi quindici giorni il responsabile del procedimento convoca le parti in contraddittorio fra loro Esamina con loro la questione al fine di risolvere la controversia Prende una decisione - La decisione del responsabile del procedimento è vincolante per l’appaltatore che ha l'obbligo di uniformarvisi Avv. Francesco Mascia La riserva potrà avere ad oggetto - La richiesta di maggiori oneri conseguenti alla decisione del responsabile del procedimento - L’esonero di qualsiasi responsabilità se la decisione del responsabile del procedimento rischiasse di compromettere la buona riuscita dell’opera Avv. Francesco Mascia La tempestività delle riserve L’art. 191 comma 2 del D.P.R. 207/2010 prevede che la domanda deve essere formulata nei documenti contabili al “verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole” Per capire la difficile terminologia utilizzata dal legislatore è necessario distinguere tra Fatti ad effetti istantanei Fatti ad effetti continuativi - - Avv. Francesco Mascia I fatti ad effetti istantanei Producono istantaneamente il pregiudizio per l’appaltatore (es. un errore nella contabilizzazione) In questo caso la domanda deve essere iscritta nel primo atto dell’appalto successivo al fatto I fatti ad effetti continuativi (rallentamento lavori dovuto a negligenza della p.a.; maggiori oneri a seguito di sospensione; maggiori oneri a seguito di variante) - Il fatto pregiudizievole non si esaurisce immediatamente ma si protrae per un dato lasso di tempo La giurisprudenza è divisa sul momento in cui debba essere iscritta la pretesa Avv. Francesco Mascia 1° orientamento La domanda deve essere iscritta al momento della cessazione del fatto non essendo possibile quantificare prima di allora il pregiudizio subito 2° orientamento La domanda deve essere iscritta immediatamente rinviando ad un momento successivo la quantificazione della pretesa Il secondo orientamento deve oramai ritenersi prevalente Avv. Francesco Mascia “Con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa (come i fatti continuativi) la potenzialità dannosa delle quali si presenti, peraltro, già dall'inizio obiettivamente apprezzabile, secondo criteri di ordinaria diligenza e di buona fede, consentendo, pertanto, una corretta valutazione della situazione stessa in base ai dati disponibili, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo che tali fatti abbiano appunto evidenziato una simile potenzialità, percepibile da parte dell'appaltatore il quale sia in grado di rilevarne l'esistenza e la presumibile misura, nonché di segnalare, conseguentemente alla parte committente il verosimile, maggior esborso, salvo poi a precisarne la relativa entità nelle registrazioni successive o in sede di chiusura del conto finale, se la quantificazione sia al momento impossibile” Cassazione civile , sez. I, 10 agosto 2007, n. 17630; Cass. 19 marzo 2004, n. 5540; Cass. 21 luglio 2004, n. 13500; Cass. 4 settembre 2004, n. 17906; Cass. 6 novembre 2006, n. 23670 Il contenuto della domanda - Le domande devono avere un contenuto preciso e determinato in ordine alle ragioni su cui si fondano alla quantificazione della pretesa Quindi L’appaltatore dovrà esporre i fatti in modo chiaro tale da far comprendere alla p.a. il loro rapporto di causalità con la pretesa richiesta (Cassazione civile , sez. I, 04 agosto 2000, n. 10261) Avv. Francesco Mascia Dovrà indicare con precisione la somma richiesta (Cassazione civile , sez. I, 11 febbraio 2000, n. 1515) La domanda priva di questi elementi verrà considerata generica e inefficace e non ne impedirà la decadenza La sottoscrizione con riserva La domanda può essere formulata - Al momento della sottoscrizione dell’atto contabile - Entro 15 giorni dalla sottoscrizione con riserva dell’atto contabile In quest’ultimo caso l’appaltatore dovrà entro 15 giorni esplicare la sua domanda Che dovrà chiarire i fatti causativi del maggior compenso Dovrà indicare con precisione l’ammontare della pretesa - Il termine di 15 giorni è perentorio e determina la decadenza della domanda Avv. Francesco Mascia Ripetizione di domande già formulate Se le domande formulate nel registro di contabilità in occasione di un S.A.L. rimangono invariate - non devono essere ripetute nel registro di contabilità relativamente ai successivi S.A.L. Se le domande formulate precedentemente necessitavano di una integrazione (es. nel frattempo sono aumentate le quantità eseguite) di dovrà aggiornare il corrispettivo richiesto In base all’art. 240-bis del Codice ciò non dovrebbe essere più ammesso: «Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse» Avv. Francesco Mascia I limiti imposti dall’art. 240-bis del Codice Ai sensi dell’art. 240-bis del Codice: - Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse - L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale - Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica. Avv. Francesco Mascia Il Direttore dei lavori entro 15 giorni dall’iscrizione di ogni riserva deve formulare le sue osservazioni sul registro di contabilità Il termine non è perentorio Non è necessaria una motivazione diffusa ed analitica E’ sufficiente che il Direttore dei lavori dia un giudizio sulle riserve iscritte dall’appaltatore Avv. Francesco Mascia Le deduzioni del direttore dei lavori (art. 190 comma 4 D.P.R. 207/2010) La mancata formulazione delle osservazioni comporta - eventuali sanzioni disciplinari (essendo il Direttore dei lavori pur sempre un dipendente dell’amministrazione) - Responsabilità risarcitorie per “le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare” - Avv. Francesco Mascia Le deduzioni del Direttore dei lavori possono Contrastare con quanto dedotto dall’appaltatore Condividere le domanda formulate dall’appaltatore Il Direttore dei lavori potrebbe anche modificare le proprie deduzioni Ciò in base al principio di autotutela amministrativa - Avv. Francesco Mascia E’ obbligo del Direttore dei lavori redigere e mettere a disposizione dell’appaltatore i documenti contabili “ Sussiste responsabilità a carico del direttore dei lavori di opera pubblica per avere omesso di redigere ed ostentare all'impresa il registro di contabilità nei modi e tempi dovuti e per avere sospeso il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori in forza di un presunto ed illegittimo accordo per l'unificazione degli stessi, determinando in tal modo l'insorgere di contenzioso con aggravio di spese per la p.a” C.Conti reg. La rinunzia alle riserve e alla decadenza L’appaltatore può rinunciare in qualsiasi momento alle pretese avanzate La rinunzia può essere Espressa Implicita - - La rinuncia implicita deve avere il carattere della evidenza Non deve far sorgere dubbi sulla volontà dell’appaltatore di non far valere la sua pretesa es. sottoscrizione di un atto aggiuntivo incompatibile con le riserve precedentemente iscritte; Es. senza dubbio comporta rinuncia alle riserve la mancata conferma delle stesse nel conto finale (la legge parla di abbandono delle riserve) Avv. Francesco Mascia Anche l’amministrazione può rinunciare a far valere la decadenza delle riserve non tempestivamente iscritte dall’appaltatore La rinunzia può essere Espressa Implicita - Es. l’esame ed il riconoscimento parziale di una domanda formulata in ritardo dall’appaltatore - Es. la mancata eccezione in giudizio della intempestività della riserva dell’appaltatore Avv. Francesco Mascia Così la giurisprudenza “In tema di appalto di opere pubbliche, l'intempestiva iscrizione nell'apposito registro delle riserve formulate dall'appaltatore ne comporta la decadenza a condizione che l'amministrazione abbia regolarmente rilevato e contestato detta intempestività e, con essa, abbia - nel processo - eccepito l'avvenuta decadenza” Cassazione civile , sez. I, 10 agosto 2007, n. 17630; Cassazione civile , sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1637 Avv. Francesco Mascia IL COLLAUDO Art. 120, art. 141 D.Lgs. 163/2006 • Artt. 215 ss. D.P.R. 207/2010 • Avv. Francesco Mascia Avv. Francesco Mascia DEI LAVORI PUBBLICI Quadro normativo Art. 120 Codice Appalti (attualmente integrato con il D.Lgs. 152/2008 cd. Terzo Correttivo) Art. 141 Codice Appalti (anch’esso modificato con l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2008) Artt. da 215 a 238 (Lavori) Nuovo Regolamento di attuazione del Codice Appalti (D.P.R. 207/2010) Avv. Francesco Mascia PRINCIPI GENERALI Finalità delle operazioni di collaudo: Verificare la conformità dell’opera eseguita al contratto • Verificare e certificare l’esecuzione a regola d’arte (secondo parametri previsti dalla legge, da contratto o secondo la diligenza tecnica richiesta) • Verificare che i dati risultanti dalla contabilità corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto • Verificare la funzionalità dell’opera (es. se una fognatura così come realizzata secondo contratto dia luogo a problemi di corretto funzionamento) • Esaminare le riserve dell’appaltatore pendenti Il collaudatore non ha il compito di verificare se l’opera soddisfi in concreto il pubblico interesse perseguito o se è antieconomica (es. il collaudatore non avrebbe titolo per affermare che un impianto di depurazione se realizzato secondo progetto, non soddisfa le esigenze della collettività) Avv. Francesco Mascia • PRINCIPI GENERALI Natura • Il collaudo (approvato dalla p.a.) è finalizzato ad eliminare le controversie e contestazioni in ordine all’esecuzione dei lavori • E’ una fattispecie negoziale a formazione progressiva: • 1) perfezionato dal collaudatore • 2) sottoscritto dall’appaltatore • 3) approvato dall’amministrazione Avv. Francesco Mascia L’approvazione del collaudo comporta l’accettazione dell’opera (fatto salvo quanto previsto dall’art. 1669 c.c.) - «Il difetto di costruzione, disciplinato dall'art. 1669 c.c., legittima l'azione di responsabilità extracontrattuale tanto nei confronti del progettista quanto nei confronti dell'appaltatore e può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che non deve necessariamente riguardare parti essenziali della stessa, ben potendo interessare parti accessorie e secondarie che ne consentano l'uso duraturo. Il termine di prescrizione dell'azione decorre dall'effettiva conoscenza dei vizi o dalla redazione della perizia di parte» Cassazione civile sez. II 18/06/2014 n.13882) Avv. Francesco Mascia Il collaudo è obbligatorio: • Nell’interesse della stazione appaltante verifica la corretta spendita del denaro pubblico • Nell’interesse dell’appaltatore che vede garantita la corretta osservanza delle forme previste dalla legge per il collaudo Avv. Francesco Mascia NOMINA E COMPOSIZIONE Riguardo alla nomina dell’organo di collaudo il Terzo Decreto Correttivo ha introdotto il comma 2-bis dell’art. 120 del Codice secondo il quale Il collaudo è un’attività propria delle stazioni appaltanti Il collaudo dovrà essere effettuato principalmente attraverso il personale interno della p.a. o di altre amministrazioni aggiudicatrici L’affidamento all’esterno è un’ipotesi meramente marginale e dovrà avvenire solo qualora venga accertata una carenza di organico all’interno della stazione appaltante Avv. Francesco Mascia L’affidamento interno Deve avvenire a favore dei propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici Il soggetto deve essere selezionato in base - Ad un’elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto - alla complessita' delle prestazioni - all'importo delle prestazioni Secondo l’Autorità di Vigilanza tale attività costituisce per il dipendente compito di istituto in quanto “…la relativa prestazione dei dipendenti, addetti ai competenti uffici, per essere riferita direttamente alla amministrazione di appartenenza, è da considerare svolta "ratione offici" e non "intuitu personae" e si Avv. Francesco Mascia L’art. 120 bis del Codice prevede inoltre che l’amministrazione dovrà - Fissare preventivamente i criteri ed i requisiti per la scelta del dipendente-collaudatore - Tali criteri vengono determinati sulla base della tipologia e complessità dell’intervento - Il dipendente-collaudatore dovrà essere selezionato nel rispetto del principio di rotazione e trasparenza La scelta dovrà avvenire con un provvedimento motivato - La motivazione contiene l’indicazione dei requisiti di competenza ed esperienza che hanno determinato la scelta - Tali elementi possono essere desunti “dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso Avv. Francesco Mascia Secondo l’Autorità di Vigilanza (Determinazione n. 2/2009) la stazione appaltante potrà motivare la scelta sulla base dei seguenti criteri: 1) rispondenza dell’incarico da conferire alle specifiche competenze professionali, accertate attraverso un esame del curriculum personale, nel rispetto del principio di proporzionalità; 2) Effettiva opportunità del conferimento dell’incarico al funzionario in ragione del complesso delle attività già assegnategli, nonché del carico di lavoro; 3) Rotazione degli incarichi Nel rispetto del principio di trasparenza l’elenco dei collaudi ed i nominativi dovranno essere adeguatamente pubblicizzati (Autorità di Vigilanza Determinazione n. 2/2009) Avv. Francesco Mascia Qualora all’interno dell’amministrazione aggiudicatrice non ci fossero soggetti con le competenze richieste - La stazione appaltante dovrà valutare l’opportunità di affidare il collaudo a dipendenti di altre amministrazioni Avv. Francesco Mascia L’affidamento esterno Quando l’amministrazione non può affidare l’incarico di collaudo ai propri dipendenti o a quelli di altra amministrazione procede alla nomina con le modalità previste per l’affidamento di servizi Quindi secondo il dettato di cui all’art. 91 del Codice In passato l’incarico di collaudo veniva affidato in modo fiduciario a - Funzionari interni o dipendenti pubblici - Professionisti esterni sulla base di appositi elenchi L’affidamento esterno su base fiduciaria tramite elenchi (art. 188 D.P.R. 554/1999) è stato abrogato dall’art. 24 Legge Comunitaria 62/2005 (a seguito di una procedura di infrazione comunitaria) Avv. Francesco Mascia La Commissione Europea e la Corte di Giustizia (Sent. 21/02/2008 C-412-04) hanno ritenuto che “l’incarico di collaudo rientrasse tra i servizi elencati nell’allegato IIA della Direttiva 2004/18 (categoria 12 comprendente anche servizi di architettura e ingegneria)” E che “le disposizioni degli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, della legge n. 109/1994, in quanto consentono di attribuire direttamente, senza messa in concorrenza, gli appalti pubblici di servizi in questione, violino, a seconda del valore dei detti appalti, sia le direttive 92/50 e 93/38, sia gli artt. 43 CE e 49 CE” In considerazione di tale mutato orientamento anche l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, servizi e forniture ha affermato che il collaudo rientri tra i servizi tecnici soggetti alla disciplina del Codice “ A decorrere dal 1° luglio 2006, il collaudo di lavori pubblici rientra tra i servizi soggetti alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con il ricordato D.lgs. n. 163/2006… e ricade nella categoria 12 dell’allegato IIA del Codice dei contratti e che i servizi ivi elencati, a mente dell’art. 20 comma 2 del Codice, Avv. Francesco Mascia In caso di collaudo di lavori si applica l’art. 91 del Codice Ai sensi dell’art. 91: - Per l’affidamento di incarichi di collaudo di importo pari o superiore a € 100.000 si procederà all’espletamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica - Per l’affidamento di incarichi di collaudo di importo inferiore a 100.000 euro avverrà ai sensi dell’art. 57 comma 6 del Codice nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza Avv. Francesco Mascia Procedimento Vengono selezionati almeno 5 soggetti se sussistono in tale numero soggetti idonei (in deroga all’art. 57 comma 6 che richiede l’invito di almeno 3 operatori economici) La selezione può avvenire sulla base di una ricerca di mercato o mediante la predisposizione di un elenco di operatori economici - In analogia all’art. 125, comma 12 del Codice, gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale (Circolare Ministero Infrastrutture 16.11.2007 n. 2473) Avv. Francesco Mascia Deve essere rispettato il principio di trasparenza, rotazione e concorrenza Gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare l’offerta Utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Viene affidato l’incarico di collaudo Avv. Francesco Mascia La partecipazione alla gara per l’affidamento dell’incarico di collaudo è preclusa ai dipendenti pubblici (fatti salvi i casi in cui è consentito l’esercizio di attività libero-professionali art. 53 D.Lgs. 165/2001) Ai sensi dell’art. 90 del Codice i servizi tecnici possono essere svolti soltanto da soggetti che svolgono professionalmente la loro attività La posizione di dipendente pubblico è inconciliabile con quella di libero professionista (Corte dei Conti Sez. Giur. Sicilia n. 801/2007) E’ ammessa invece la partecipazione alla gara (oltre che dei professionisti singoli o associati) delle società di ingegneria le quali dovranno indicare il responsabile della prestazione Avv. Francesco Mascia E’ possibile applicare la disciplina dei servizi in economia ex art. 125 del Codice all’incarico di collaudo L’Autorità di Vigilanza pur sostenendo la specificità dei servizi tecnici, i quali non potrebbero essere ricompresi tout court tra i servizi in economia, ha affermato che “…Non si può infatti escludere che l’incarico di collaudo possa rientrare nei servizi in economia, ma solo nel pieno rispetto delle condizioni indicate dall’art. 125 (rectius: del DPR n. 384/2001, ex art. 253, comma 22 del d.lgs. n. 163/2006), tra cui la necessità dell’adozione da parte del committente del regolamento interno sull’attività contrattuale in economia” (Autorità Vigilanza Delibera n. 82/2007) “…Dal combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice, non si può tuttavia escludere che una stazione appaltante, in relazione alle proprie specifiche esigenze ed attività, possa ricomprendere nel regolamento interno per la disciplina della propria attività contrattuale, anche l’affidamento in economia dei servizi tecnici e, pertanto, per le prestazioni di Avv. Francesco Mascia NOMINA E COMPOSIZIONE Requisiti per i collaudatori scelti all’interno della P.A. (art. 216 D.P.R. 207/2010): • • • • • • - Laurea ingegneria o architettura Laurea in geologia o scienze agrarie (limitatamente ad un solo componente della commissione) Laurea in scienze giuridiche, economiche o equipollenti (limitatamente ad un solo componente, e solo se sono funzionari amministrativi con esperienza di almeno 5 anni presso amministrazioni aggiudicatrici) Laurea breve o diploma universitario Abilitazione all’esercizio della professione Iscrizione albo professionale da almeno 5 anni (non richiesto se dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice) Per collaudo di lavori di manutenzione Funzionario amministrativo con 5 anni di esperienza presso amministrazioni aggiudicatrici Tecnico diplomato geometra o perito iscritto all’albo da almeno 5 anni. Avv. Francesco Mascia • Requisiti per i collaudatori scelti all’esterno (art. 216 D.P.R. 207/2010) Devono possedere i medesimi requisiti dei collaudatori scelti all’interno della P.A. ma possedere il titolo professionale: - Da almeno 10 anni per collaudo di lavori di importo pari o superiore a € 5.000.000 - Da almeno 5 anni per collaudo di lavori di importo inferiore a € 5.000.000 Il collaudatore esterno non può essere nominato per un nuovo collaudo prima di un anno ( prima di sei mesi per collaudo in corso d’opera) dalla chiusura del precedente incarico Avv. Francesco Mascia Composizione: Unico collaudatore Commissione composta da due a tre membri per lavori particolarmente complessi che richiedono l’apporto di più professionalità ( art. 141 Codice; art. 216 D.P.R. 207/2010) - - La commissione non potrà essere composta congiuntamente da soggetti appartenenti all'organico della stazione appaltante e da soggetti esterni Avv. Francesco Mascia In caso di commissione la gara deve individuare i singoli componenti della commissione e non l’intera commissione sulla base di un’unica offerta Ciò in quanto - La commissione di collaudo è un organismo collegiale differente ed inconciliabile con il raggruppamento di professionisti (Autorità Vigilanza Delibera n. 82/2007) Ai sensi dell’art. 220 D.P.R. 207/2010 il Presidente dirige le operazioni L’atto di collaudo e le relazioni sono sottoscritte da tutti i componenti In caso di dissenso le conclusioni sono assunte a maggioranza (in caso di commissione di 2 membri prevalgono le conclusioni del Presidente E’ data facoltà di redigere una relazione di minoranza in caso di dissenso - - Avv. Francesco Mascia Le commissioni di collaudo di opere pubbliche rientrano nella categoria dei cosiddetti collegi perfetti Le deliberazioni non possono essere validamente adottate se non con la partecipazione, in tutte le fasi, di tutti i componenti Si può prescindere dalla partecipazione di tutti i componenti soltanto per le attività preparatorie “Nell'attività di collaudo, può prescindersi dalla partecipazione di tutti i componenti della commissione di collaudo esclusivamente per le attività meramente preparatorie, predispositive ed acquisitive di elementi e dati, essendo invece la partecipazione totalitaria imprescindibile nel momento in cui si adottano scelte, valutazioni e giudizi (e cioè, attività di assunzione di saggi, controlli, accertamenti, verifiche, sopralluoghi, ricognizioni, prove e indagini)” Corte Conti , sez. contr., 01 giugno 1989, n. 2133 Avv. Francesco Mascia 207/2010) Il collaudatore o il componente della commissione di collaudo non deve Aver svolto attività di controllo, progettazione, vigilanza, direzione lavori, o in generale amministrazione attiva o di controllo sul progetto o sui lavori da collaudare Aver avuto nel triennio precedente rapporti di lavoro o di consulenza con l’appaltatore o subappaltatori dei lavori da collaudare Soggetti appartenenti ad organismi di vigilanza, di controllo sull’opera da collaudare Magistrati e avvocati dello Stato in attività di servizio Soggetto che verifica la progettazione ex artt. 93 e 112 Codice Appalti Per accertare le cause di incompatibilità l’amministrazione non ha altro strumento che quello di acquisire una dichiarazione giurata Avv. Francesco Mascia 1) VERIFICA DELL’OPERA 2) APPROVAZIONE DEL COLLAUDO Verifica dell’opera Visita di collaudo redazione verbale Redazione della relazione di collaudo commenti e considerazioni del collaudatore successive alla visita indicazione corrispettivo Avv. Francesco Mascia Si divide in tre fasi: Redazione certificato di collaudo Riassunto della relazione di collaudo Dichiarazione di collaudabilità La verifica ha luogo contraddittorio con l’amministrazione e l’appaltatore Determinazione del in credito dell’appaltatore L’appaltatore interviene alla visita, sottoscrive il verbale ed il certificato di collaudo 1) VERIFICA DELL’OPERA 2) APPROVAZIONE DEL COLLAUDO Approvazione del collaudo Competenza della stazione appaltante Condivide o meno il contenuto dei documenti redatti dal collaudatore da cui discende l’accettazione o meno dell’opera La Giurisdizione ordinaria è competente in ordine alla legittimità delle operazioni di collaudo Avv. Francesco Mascia 207/2010) All’atto della redazione del certificato di ultimazione lavori il Sindaco del Comune in cui si sono svolti i lavori, su richiesta del responsabile del procedimento: - invita i terzi a presentare reclami o richiesta danni per eventuali occupazioni di aree o danni loro arrecati nell’esecuzione dei lavori - Pubblica l’invito nell’albo pretorio comunale e presso il Foglio annunzi legali (abolito con L. 340/2000) - I creditori potranno presentare le loro richieste entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione - verificata la fondatezza dei crediti il R.U.P. invita l’appaltatore a soddisfarli (il quale non è obbligato a seguire l’invito fatto dal responsabile del procedimento) Avv. Francesco Mascia Trasmette i reclami ricevuti al collaudatore con un suo parere (art. 218 Reg.) - Sui reclami si pronuncia anche l’amministrazione in sede di approvazione del collaudo (art. 234 Reg.) Il legislatore fissa il termine massimo di 60 giorni ma nulla impedisce che possa fissare un termine inferiore, sempre che questo non sia talmente esiguo da ledere gli interessi dei creditori Ciò anche alla luce della finalità dell’istituto - In passato, l’appaltatore non poteva pretendere dall’amministrazione il pagamento della rata di saldo né la restituzione della cauzione se prima non avesse tacitato ogni domanda (art. 361 L. 20 marzo 1865, n. 2248) Avv. Francesco Mascia - Attualmente la deliberazione ha natura di parere. Il R.U.P. non può subordinare il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione alla soddisfazione da parte dell’appaltatore del credito dei terzi - La finalità dell’istituto parrebbe essere quella di creare un tentativo preliminare di conciliazione tra l’appaltatore e terzi Il terzo dovrà quindi adire l’autorità giurisdizionale per pretendere l’eventuale risarcimento Gli avvisi ai creditori non possono essere sostituiti con una dichiarazione del Direttore lavori che certifichi l’assenza di danni o di indebite occupazioni di aree - L’eventuale dichiarazione sostitutiva non potrà essere accettata dal collaudatore Avv. Francesco Mascia - Le attività del responsabile del procedimento (art. 217 Reg.) Il R.U.P. trasmette all’organo di collaudo - la documentazione relativa al conto finale - La documentazione allegata alla propria relazione sul conto finale - la copia conforme del progetto approvato, dei progetti e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute - l'originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti Avv. Francesco Mascia La relazione del responsabile del procedimento sulle riserve dell’impresa - tutte le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall'organico suddetto: - il responsabile del procedimento provvede inoltre a duplicare i documenti consegnati all’organo di collaudo e custodirne copia conforme Avv. Francesco Mascia - Attività del Direttore dei lavori Il Direttore dei lavori ha il solo compito di fornire al collaudatore chiarimenti e notizie in ordine - Alle modalità di esecuzione dei lavori - Sulla contabilità - Sulle riserve dell’appaltatore - Sulle sue contro deduzioni alle riserve dell’appaltatore Il Direttore dei lavori dovrà inoltre Obbligo di intervenire alla visita di collaudo (art. 222 comma 5 Reg.) Firmare i verbali di visita di collaudo (art. 223 comma 2 Reg.) Emettere il certificato di regolare esecuzione (art. 237 Reg.; art. - Avv. Francesco Mascia Nomina collaudatore entro 30 gg. dall’ultimazione dell’opera (art. 216 Reg.) La dottrina non esclude che la nomina possa avvenire anche prima della conclusione dell’opera Le operazioni preliminari del collaudatore - Esamina molto attentamente il contratto di appalto e suoi allegati - Esamina molto attentamente il progetto per verificare la rispondenza delle opere realizzate alle prescrizioni contrattuali - Verifica la contabilità: in particolare la correttezza delle Avv. Francesco Mascia Il collaudatore fissa il giorno della visita di collaudo informando il R.U.P ed il Direttore dei Lavori (Art. 222 Reg.) Il Direttore Lavori avvisa affinchè intervengano in tale data: - l’appaltatore - Il personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori - gli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori - Ai funzionari o rappresentati di amministrazioni che per speciali disposizioni devono intervenire al collaudo Avv. Francesco Mascia Contraddittorio Se l’appaltatore non interviene alla visita si procede alla nomina di due testimoni estranei alla stazione appaltante (art. 222 Reg.) - Il mancato intervento non osta allo svolgimento del collaudo ma preclude soprattutto all’appaltatore di formulare rilievi e contestazioni nel verbale di visita (Corte dei Conti, Contr. Stato, 28.11.1985 n. 1601) Dottrina: Il mancato invito all’appaltatore determina invece l’invalidità del collaudo. In caso di successiva sottoscrizione del collaudo l’invalidità risulta sanata Le operazioni di collaudo si svolgono anche in assenza dei funzionari rappresentanti di amministrazioni Il Direttore dei lavori ha l’obbligo di presenziare alle visite di collaudo (art. 222 comma 5 Reg.) Avv. Francesco Mascia VISITA DI COLLAUDO Durante la visita di collaudo vengono effettuati tutti gli accertamenti, i rilievi, i saggi che il collaudatore ritiene necessari per collaudare l’opera Prove tecniche di accertamento della corretta esecuzione dei lavori L’appaltatore deve mettere a disposizione dell’organo di collaudo operai e mezzi d’opera necessari per gli accertamenti Le spese necessarie per gli accertamenti sono a carico dell’appaltatore (art. 224 Reg.) Comprese quelle necessarie a ripristinare le parti alterate a seguito delle verifiche In caso di rifiuto dell’appaltatore gli accertamenti vengono disposti d’ufficio Avv. Francesco Mascia VISITA DI COLLAUDO Sono a carico dell'appaltatore anche le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo (art. 224 comma 4 Reg. - Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa Il processo verbale di visita del collaudo (Art. 223 Reg.) Nel Verbale di visita del collaudo vengono riportati: i rilievi fatti, le singole operazioni e verifiche compiute, i risultati ottenuti Il verbale di visita viene sottoscritto - Dall’organo di collaudo - Dall’appaltatore Avv. Francesco Mascia - VISITA DI COLLAUDO Dal direttore dei lavori - Dal R.U.P. (se intervenuto) - Da tutti i soggetti obbligati ad intervenire E’ nella facoltà dell’appaltatore inserire considerazioni e contestazioni nel verbale - Fatto salvo il suo diritto di iscrivere riserva sul certificato di collaudo Avv. Francesco Mascia - RELAZIONE DI COLLAUDO (ART. 225 REG.) La relazione viene svolta terminati gli accertamenti tecnico-contabili Il collaudatore esegue un giudizio comparativo tra i dati risultanti dal processo verbale di visita e quanto svolto effettivamente dall’’appaltatore. In particolare verifica: - Conformità dei lavori eseguiti al progetto - Corrispondenza tra lavori effettivamente eseguiti e corrispettivo contabilizzato - Accertamento dell’esecuzione dell’opera secondo le regole dell’arte Il collaudatore individua il credito liquido dell’appaltatore Avv. Francesco Mascia La relazione di collaudo è accompagnata da un’ulteriore relazione sulle riserve dell’appaltatore e sulle penali applicate in sede di conto finale Il ruolo del collaudatore è di tipo consultivo e non vincolante Espone il proprio parere in ordine alle riserve dell’impresa ed alle penali non definite Il parere del collaudatore potrà essere accettato, modificato o respinto dall’amministrazione Le relazioni sono sottratte all’accesso dell’appaltatore “Le relazioni del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell‘ impresa hanno la finalità di offrire alla stazione appaltante il resoconto delle vicende relative all'esecuzione dei lavori appaltati, il che evidenzia come esse non rispondano all'interesse di ambedue le parti ma a quello esclusivo dell'amministrazione che si opponga alle richieste dell'appaltatore” Consiglio Stato a. plen., 13 settembre 2007, n. Avv. Francesco Mascia ESITO DELLA RELAZIONE Sulla base di quanto rilevato l’organo di collaudo determina: Dichiarazione di collaudabilità o non collaudabilità dell’opera - A quali condizioni e restrizioni si possa collaudare l’opera - I provvedimenti da prendere qualora l’opera non sia collaudabile - Le modificazioni da introdursi nel conto finale - Il credito liquido dell’esecutore Avv. Francesco Mascia - Esistenza di difetti o vizi tali da rendere l’opera assolutamente inaccettabile (art. 227 Reg.) - Il collaudatore rifiuta l’emissione del certificato di collaudo - Informa la stazione appaltante comunicando i provvedimenti che ritiene necessari 1) Ordine di demolizione e risarcimento del danno 2) intimazione all’appaltatore di eseguire gli interventi necessari a rendere l’opera idonea al suo scopo Avv. Francesco Mascia • Esistenza di difetti o vizi di poca entità (art. 227 Reg.) Difetti lieve entità sospensione emissione certificato di collaudo e prescrizione dei lavori integrativi da eseguirsi entro un dato termine Il collaudatore rilascerà il certificato dopo che il Direttore lavori dichiara che l’appaltatore ha eseguito i lavori richiesti In difetto di esecuzione dei lavori integrativi l’amministrazione procederà d’ufficio a farli eseguire a spese dell’appaltatore ex art. 224 comma 3 D.P.R. 207/2010) - - - Difetti non pregiudicanti la collaudabilità dell’opera e la regolarità del servizio cui l’opera è strumentale Il collaudatore emette il certificato di collaudo Detrae dal credito dell’esecutore una somma di denaro corrispondente valore dei difetti dell’opera Avv. Francesco Mascia ESITO DELLA RELAZIONE Discordanza tra la contabilità e l’esecuzione (art. 226 Reg.) In caso di discordanza tra la contabilità e lo stato di fatto vengono apportate le opportune rettifiche nel conto finale In caso di gravi discordanze - Il collaudatore sospende le operazioni Trasmette le sue osservazioni e proposte al responsabile del procedimento Il R.U.P. le trasmette alla stazione appaltante La p.a. ha tre possibilità Rimettere gli atti contabili al D.L. per la rettifica Disporre la rettifica d’ufficio ad opera del R.U.P. Disporre la rettifica d’ufficio ad opera del collaudatore 1) 2) 3) Avv. Francesco Mascia Il controllo sulla contabilità Il giornale dei lavori - Il collaudatore verifica le annotazioni, le osservazioni e le prescrizioni riportate dal Direttore dei lavori Il libretto delle misure - Verifica la corretta compilazione del libretto delle misure: data misurazioni, numero pagine del libretto, misurazioni avvenute in contraddittorio con l’appaltatore - Verifica che le misurazioni siano state prese nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento - Prende visione dei verbali di misurazione (pesatura, distanza chilometrica, prelevamento campioni) Avv. Francesco Mascia Il registro di contabilità - Verifica se è stato sottoscritto dall’appaltatore con o senza riserve - Verifica la corretta iscrizione delle riserve Avv. Francesco Mascia MAGGIORI OPERE INDISPENSABILI Divieto dell’appaltatore di apportare varianti rispetto al progetto approvato Variazioni legittime soltanto se approvate dall’amministrazione ed a seguito di ordine scritto del direttore dei lavori Conseguenze alla violazione del divieto: Variazioni peggiorative rispetto al progetto: demolizione dei lavori arbitrari Variazioni migliorative: facoltà di pagamento del corrispettivo contrattuale come originariamente previsto L’appaltatore non può pretendere il compenso per il maggior pregio delle lavorazioni ai sensi dell’art. 2041 c.c. Avv. Francesco Mascia “In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che abbia eseguito variazioni introdotte per iniziativa unilaterale non ha diritto, a norma dell'art. 342, comma 2, l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, ad alcun compenso aggiuntivo o indennità di sorta per dette variazioni, neppure a titolo di indebito arricchimento della p.a. committente” (Cass. Civile, Sez. I, 9.07.2004 n. 12681) MAGGIORI OPERE INDISPENSABILI (ART. 228 REG.) Accertamento del collaudatore di lavorazioni meritevoli di collaudo (art. 228 Reg.) Caratteristiche lavorazioni Indispensabili Utili Opportune Dottrina: anche le varianti indispensabili per evitare danni a persone o cose - - 1) Avv. Francesco Mascia Procedimento: Il collaudatore ammette le lavorazioni non autorizzate previo parere vincolante della stazione appaltante e se non eccede i limiti di spesa approvati In caso contrario 2) Il collaudatore sospende il certificato di collaudo e formula le sue proposte al responsabile del procedimento che le trasmette all’amministrazione • Esauriente motivazione del collaudatore sulla indispensabilità della variante • Indicazione del compenso spettante all’appaltatore 2) L’amministrazione può accogliere o meno le proposte del collaudatore L’accertamento della indispensabilità della variante non autorizzata non esime da responsabilità il direttore dei lavori Avv. Francesco Mascia 3) All’approvazione da parte dell’amministrazione della variante segue il collaudo della stessa CERTIFICATO DI COLLAUDO ART. 229 REG. Ultimate le operazioni e ritenuta collaudabile l’opera il collaudatore emette il certificato di collaudo - Il collaudo ha natura provvisoria - Il collaudatore dichiara l’opera collaudabile entro 6 mesi dall’ultimazione dei lavori (art. 141 del Codice) Nel certificato di collaudo viene fornita l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro; i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate ; Avv. Francesco Mascia Il corrispettivo spettante all’appaltatore; - le somma da porsi a carico dell’appaltatore per danni causati alla stazione appaltante - La collaudabilità del lavoro “Nel certificato di collaudo, il collaudatore deve esporre il proprio giudizio finale sull'opera e sul suo costo, nonché sull'ammontare globale del credito dell'appaltatore e sulla somma da liquidarsi concretamente a suo favore a titolo di saldo, ivi compreso, eventualmente, l'accertamento della sussistenza di un credito del committente nei confronti dell'appaltatore per la restituzione della somma corrisposta a titolo di rivalsa i.v.a. in misura maggiore all'importo effettivamente dovuta” Cassazione civile , sez. un., 22 maggio 1998, n. 5140 Avv. Francesco Mascia - Il certificato di collaudo viene trasmesso all’appaltatore per la sua accettazione (art. 233 Reg.) L’appaltatore deve firmare il certificato entro 20 gg. dalla sua ricezione La mancata sottoscrizione gli impedisce di formulare riserve in ordine alle operazioni di collaudo Ai sensi dell’art. 233 comma 2 Reg. è nella facoltà dell’appaltatore formulare riserve rispetto alle operazioni di collaudo Le riserve dovranno essere iscritte nel termine perentorio di 20 gg. Avv. Francesco Mascia • La mancata formulazione delle riserve non comporta la decadenza delle altre riserve tempestivamente iscritte • Nell’ipotesi in cui siano state apposte riserve - In apposita relazione il collaudatore riferisce al responsabile del procedimento sulle riserve dell’appaltatore - A seguito delle riserve il collaudatore può disporre ulteriori visite per verificare la fondatezza delle riserve Avv. Francesco Mascia “L'art. 107 r.d. 25 maggio 1895 n. 350 va interpretato nel senso che la sottoscrizione del certificato di collaudo senza la formulazione di riserve o domande esplicite preclude all'appaltatore soltanto la possibilità di agire a tutela dei propri diritti (eventualmente) lesi dalle modalità delle stesse operazioni di collaudo, ma non anche di agire a tutela di altro diritto nascente dal contratto, per il quale risulti già formulata, a suo tempo, apposita riserva” Cassazione civile , sez. I, 06 luglio 2000, n. 9024 Le riserve dell’appaltatore possono riguardare - La non corretta detrazione effettuata sul corrispettivo per difetti dell’opera - difetti ritenuti inesistenti - indispensabilità di maggiori lavori non riconosciuta - Contestazioni sull’accertata discordanza tra lavori eseguiti e contabilità Avv. Francesco Mascia EFFETTI DELL’EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO Svincolo cauzione definitiva Avv. Francesco Mascia “Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del Codice e 123 del Regolamento (art. 235 Reg.)” “La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato” (art. 123 Reg.) “La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione” (art. 113 Codice) “Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fidejussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1» (art. 235 Reg.) Una giurisprudenza che può orientarci nell’interpretazione delle predette disposizioni Avv. Francesco Mascia “Il direttore dei lavori di un appalto di opera pubblica comunale è responsabile del ritardo nella compilazione del conto finale, del certificato di pagamento per la relativa nota di saldo, del certificato di regolare esecuzione lavori e quindi responsabile del conseguente ritardo nella emissione del titolo di pagamento del saldo. Ma non è responsabile dei costi per il mantenimento della polizza assicurativa contratta per la cauzione definitiva in forma di fideiussione; detta polizza infatti si estingue di diritto indipendentemente dal fatto che il direttore dei lavori abbia o meno compilato gli atti contabili nei termini prescritti” C.Conti reg. Piemonte, sez. giurisd., 15 maggio 2000, n. 1221 In tema di appalti di opere pubbliche assegnati sotto il vigore della l. n. 751 del 1981, le domande relative al conseguimento dei diritti nascenti dall'approvazione del collaudo dell'opera pubblica (pagamento del saldo, svincolo della cauzione, liberazione dai doveri di custodia e manutenzione) possono essere proposte, da parte dell'appaltatore, anche in difetto di approvazione del collaudo medesimo, ove la p.a. abbia inutilmente fatto decorrere il termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori (art. 5 legge citata). (Cassazione civile, sez. I, 17/06/1998, n. 6036) Sembrerebbe quindi che per lo svincolo della cauzione debbano decorrere sei mesi di tempo dall’ultimazione dei lavori Avv. Francesco Mascia Svincolo polizza assicurativa stipulata a garanzia dei rischi di esecuzione dei lavori e per responsabilità civile per danni a terzi Quanto detto vale anche per questa polizza “l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati… e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione” (Art. 129 comma 1 Codice) “La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato” (art. 125 Reg.) Avv. Francesco Mascia Pagamento entro 90 gg. della rata di saldo previa prestazione di garanzia fideiussoria (art. 141 comma 9 Codice e 235 Reg.) - Il termine di 90 giorni deve essere ridotto a 30 o al massimo a 60 ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 231/2002 come modificato dal d.lgs. n. 192/2012 Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile Avv. Francesco Mascia Gli oneri di custodia e manutenzione dell’opera “ne consegue che, ove, prima del collaudo, sia avvenuta l'immissione dell'appaltante nel possesso dell'opera, sia in seguito a consegna materiale da parte dell'appaltatore, sia per iniziativa dello stesso appaltante senza opposizione da parte dell'appaltatore, su quest'ultimo continueranno a gravare fino al momento del collaudo solo le responsabilità relative all'avvenuta realizzazione dell'opera (e quindi derivanti dai vizi o difformità da cui essa risulti offerta o dalla sua esecuzione non a regola d'arte), ma non quelle inscindibilmente connesse con il perdurante possesso dell'opera” Cassazione civile , sez. I, 21 dicembre 2000, n. 16062 Avv. Francesco Mascia “In tema di appalto di opere pubbliche, nel periodo intercorrente fra l'ultimazione dell'opera ed il suo collaudo, a carico dell'appaltatore restano la manutenzione dell'opera e i lavori di riparazione dei danni che questa potrebbe subire in tale lasso di tempo solo nell'ipotesi in cui al suddetto appaltatore rimangano il possesso e la disponibilità dell'opera, pur ultimata…” Il certificato di collaudo non è fonte di accertamento assoluto degli eventuali vizi dell’opera “il certificato di collaudo rappresenta null'altro che un giudizio che il tecnico incaricato del collaudo dell'opera pubblica realizzata in esecuzione di contratto di appalto esprime in rapporto all'obbligazione dedotta in contratto e alle regole dell'arte, e si risolve in un mero atto giuridico, contenente un accertamento tecnico di parte, che come tale non vincola l'appaltatore, e non può costituire per il giudice fonte obiettiva di accertamento della sua responsabilità per vizi e difformità dell'opera, a meno che le parti non concordino di accettare "a priori" le decisioni del collaudatore e quindi gli attribuiscano funzioni di arbitro” (Cassazione civile sez. I, 11 dicembre 2007, n. 25943; Cassazione Civile, sez. I, 25 febbraio 1998, n. 2068) Avv. Francesco Mascia RITARDATA EMISSIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO Ingiustificato protrarsi degli oneri di manutenzione e custodia da parte dell’appaltatore Ritardo nella corresponsione della rata di saldo e conseguente pagamento degli interessi “In tema di pagamento della rata di saldo delle opere pubbliche, l'art. 5 l. n. 741 del 1981, nel prevedere i termini entro i quali deve essere compiuto il collaudo, delinea con certezza il periodo superato il quale, perdurando l'inerzia dell'ente committente, quest'ultimo deve ritenersi inadempiente, con la duplice conseguenza che l'appaltatore può agire per il pagamento senza necessità di mettere in mora l'amministrazione e che, dalla scadenza del predetto termine, inizia a decorrere la prescrizione” Cassazione civile sez. I, 16 novembre 2007, n. 23746 Avv. Francesco Mascia RITARDATA EMISSIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO • • • • • • • Responsabilità appaltatore La p.a. è esonerata da qualsiasi responsabilità Può chiedere il risarcimento danni Responsabilità collaudatore Costituisce indirettamente un ritardo dell’amministrazione che eserciterà il diritto di rivalsa verso il collaudatore Il responsabile del procedimento diffida il collaudatore a completare le operazioni di collaudo entro 30 gg. (art. 219 Reg.) Decorso il termine propone alla stazione appaltante la revoca Avv. Francesco Mascia • Responsabilità amministrazione Risponde dei danni arrecati all’appaltatore L’appaltatore deve tempestivamente iscrivere riserva sul certificato di collaudo Notifica di intimazione a prendere possesso dell’immobile ex art. 1216 c.c. AMMISSIBILITÀ CERTIFICATO DI COLLAUDO Il collaudatore trasmette tutti i documenti (processo verbale di visita, certificato collaudo, relazioni etc.) al responsabile del procedimento il quale lo inoltra al dirigente della pubblica amministrazione per l’ammissibilità (art. 234 Reg.) Entro 60 gg. dalla ricezione delibera sull’ammissibilità o meno del certificato di collaudo (art. 234 Reg.) La deliberazione deve essere notificata all’appaltatore Avv. Francesco Mascia L’amministrazione ha la facoltà di procedere ad un nuovo collaudo finchè non è intervenuta l’approvazione del precedente certificato di collaudo (Art. 234 comma 3D.P.R. 207/2010) Il collaudatore risponderà dei danni arrecati alla p.a. dovuti al suo inadempimento nelle operazioni di collaudo Avv. Francesco Mascia “In tema di collaudo e di approvazione dell'appalto dell'opera pubblica il semplice rilascio di un certificato di collaudo non ha l'effetto di precludere l'esperimento - ove richiesto dalla amministrazione appaltante - di un nuovo collaudo e di rendere radicalmente carente di effetto il certificato rilasciato all'esito del nuovo accertamento, atteso che un tale effetto presuppone in modo indefettibile la valida approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante” Cassazione civile , sez. un., 22 maggio 1998, n. 5140 COLLAUDO PROVVISORIO E DEFINITIVO: EFFETTI Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio Deve avere luogo entro 6 mesi dall’ultimazione lavori (art. 141 Codice) entro 1 anno nei casi tassativamente indicati dal nuovo Regolamento (art. 141 Codice) • • • • • • Avv. Francesco Mascia Dalla sua emissione sorge l’obbligo per la p.a. di: prendere l’opera in consegna corrispondere la rata di saldo svincolare la fideiussione (art. 113 comma 5 Codice) svincolare la polizza assicurativa stipulata a garanzia dei rischi di esecuzione dei lavori e per responsabilità civile per danni a terzi (art. 129 comma 1 Codice) COLLAUDO PROVVISORIO E DEFINITIVO: EFFETTI Il collaudo provvisorio diventa definitivo: • Con provvedimento espresso: Decorsi due anni dalla sua emissione (art. 141 Codice ); • Implicitamente: Decorsi due anni e due mesi dalla sua emissione Ai sensi dell’art. 229 Reg: l’esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera entro il biennio di cui all’art. 141 comma 3 del Codice indipendentemente dal pagamento del saldo Diventato definitivo il collaudo l’amministrazione svincola la cauzione prestata dall’appaltatore per il pagamento della rata di saldo Svincola restituisce le trattenute dello 0,50% sugli stati di avanzamento la garanzia per vizi e difformità non può essere fatta più valere - Avv. Francesco Mascia Fino all’approvazione definitiva l’appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell’opera - «Qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo» (art. 229 comma 3 D.P.R. 207/2010) Avv. Francesco Mascia Certificato di regolare esecuzione (art. 141 D.Lgs. 163/2006 e art. 237 Reg.) Natura giuridica analoga al collaudo ovvero: atto unilaterale della p.a., salvo le garanzie di terzietà, imparzialità Procedimento più snello rispetto al collaudo Emissione del certificato di regolare esecuzione Per lavori di importo fino a € 500.000 è obbligatorio Per i lavori di importo fino a € 1.000.000 è in facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo Per i lavori di importo superiore a € 1000.000 è obbligatorio il certificato di collaudo Per le opere in cui è obbligatorio il collaudo in corso d’opera non è possibile emettere il certificato di regolare esecuzione a prescindere dall’importo Avv. Francesco Mascia CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (ART. 141 D.LGS. 163/2006 E ART. 237 REG.) Emesso dal Direttore dei lavori (art. 237 Reg.) Il Direttore dei lavori deve seguire lo stesso procedimento previsto per il collaudatore ai sensi dell’art. 221 ss. Reg. Dottrina: compresi i pareri sulle riserve e sulle penali applicate all’appaltatore Il certificato di collaudo deve essere emesso nel termine di 3 mesi dalla data di ultimazione lavori (art. 141 comma 3 Codice) All’emissione del certificato si avranno effetti analoghi al collaudo • L’amministrazione prende in consegna l’opera Svincola la cauzione definitiva Paga la rata di saldo previo rilascio della fideiussione Svincola la polizza assicurativa stipulata a garanzia dei rischi di esecuzione dei lavori e per responsabilità civile per danni a terzi (art. 129 comma 1 Codice) Presa in consegna dell’opera • • • • Avv. Francesco Mascia ( ART. 141 D.LGS. 163/2006 E ART. 237 REG.) Il certificato di regolare esecuzione deve contenere gli stessi elementi previsti per il collaudo dall’art. 225 D.P.R. 207/2010 1) se il lavoro sia o no collaudabile; 2) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare; 3) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile; 4) le modificazioni da introdursi nel conto finale; 5) il credito liquido dell'appaltatore Avv. Francesco Mascia CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ( ART. 141 D.LGS. 163/2006 E ART. 237 REG.) Il certificato di regolare esecuzione viene confermato dal responsabile del procedimento (art. 237 Reg.) Entro 60 giorni la stazione appaltante valuta l’ammissibilità o meno del certificato di regolare esecuzione L’appaltatore risponde per vizi e difformità dell’opera ex art. 1667 c.c. entro il biennio di cui all’art. 141 comma 3 del Codice Avv. Francesco Mascia COLLAUDO IN CORSO D’OPERA Ratio: garanzia di buona esecuzione lavori durante la realizzazione dell’opera per i lavori più complessi Collaudatore nominato entro 30 gg. dalla consegna lavori Casi in cui è obbligatorio (art. 215 comma 4 D.P.R. 207/2010) - quando la direzione dei lavori sia stata affidata allo stesso progettista dell’opera libero professionista o società di ingegneria; - quando si tratti di direttore dei lavori esterno; - nel caso di intervento affidato in concessione e gestione; - quando si tratti di progetto integrale; Avv. Francesco Mascia quando si tratti di appalto integrato, - nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali; - nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale; - nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni. Avv. Francesco Mascia - Il responsabile del procedimento deve trasmettere all’organo di collaudo la seguente documentazione - la copia conforme del progetto, del capitolato speciale d'appalto nonchè delle eventuali varianti approvate; - copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa e approvato dal direttore dei lavori; - copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi eventualmente sopravvenuti; - verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e ripresa dei lavori; - rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fossero richiesti dall'organo di collaudo; - verbali di prova sui materiali, nonchè le relative certificazioni di Avv. Francesco Mascia COLLAUDO IN CORSO D’OPERA Compiti collaudatore Prende cognizione di tutti gli atti contrattuali e quelli più significativi che intervengono nel corso dell’appalto (art. 217 comma 3 D.P.R. 207/2010) Ha facoltà di chiedere al responsabile del procedimento, il quale deve ottemperare, ogni altro atto che ritenga utile Può rispondere a richieste di pareri della stazione appaltante in ordine a varianti, procedimento di risoluzione del contratto, sospensione lavori (art. 219 D.P.R. 207/2010) Avv. Francesco Mascia Periodiche - a discrezione del collaudatore Visite Obbligatorie: - lavori inerenti scavi e fondazioni - tutti i casi in cui sia impossibile fare una verifica dopo l’ultimazione dei lavori - anomalo andamento dei lavori Di ogni visita deve darsi avviso al Direttore dei lavori ed all’esecutore dei lavori ll verbale di visita viene trasmesso entro 30 gg. al responsabile del procedimento unitamente a relazione sull’andamento lavori Le ulteriori attività sono analoghe a quelle del collaudatore finale Avv. Francesco Mascia PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA Necessità della p.a. di utilizzare l’opera o parte della stessa prima dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio (art. 230 Reg.) Condizioni: • Esito favorevole del collaudo statico • Avvenuto inoltro della richiesta del certificato di abitabilità o agibilità dell’impianto • Siano già stati eseguiti allacciamenti idrici, elettrici e fognari • Siano state eseguite le prove tecniche prescritte nel capitolato speciale • Sia stato redatto lo stato di consistenza delle opere realizzate Avv. Francesco Mascia PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA Procedimento L’amministrazione chiede al collaudatore di verificare la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 230 Reg. Verbale del collaudatore sottoscritto dal responsabile del procedimento e direttore dei lavori in caso di contestazioni da parte del direttore lavori e responsabile procedimento deciderà la stazione appaltante In caso contrario si procede alla consegna anticipata - La consegna anticipata viene effettuata dal direttore lavori in contraddittorio con l’appaltatore su disposizione del responsabile del procedimento Con la consegna anticipata l’appaltatore non sosterrà più gli oneri di custodia ma manterrà quelli di manutenzione fino al collaudo provvisorio Avv. Francesco Mascia La risoluzione del contratto di appalto di lavori (artt. 135 ss. D.Lgs. 163/2006) Avv. Francesco Mascia Previsto inizialmente esclusivamente per gli appalti di lavori Esteso anche agli appalti di servizi e forniture ai sensi dell’art. 297 del D.P.R. 207/2010: «Si applicano gli articoli da 135 a 140 del codice. I riferimenti ivi contenuti al direttore dei lavori, ai lavori, alle opere, si intendono sostituiti dal riferimento al direttore dell'esecuzione, nonche' ai servizi o alle forniture» Il legislatore ha previsto con gli art. 135, 136, 137 del Codice diversi casi di risoluzione contrattuale Avv. Francesco Mascia Nelle ipotesi di risoluzione previste dal Codice degli appalti l’amministrazione scioglie unilateralmente il rapporto contrattuale insorto con l’appaltatore Ella agisce, pertanto, in deroga al principio civilistico del divieto di autotutela - - «L'azione di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto di opera pubblica - rimessa dall'art. 340 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F al potere discrezionale autoritativo della p.a. in deroga al divieto dell'autotutela in materia di rapporti di diritto privato - è soggetta alla cognizione dell'autorità giurisdizionale ordinaria, in quanto il relativo provvedimento amministrativo è inidoneo ad incidere sulle posizioni soggettive inerenti ad un contratto di natura privatistica qual'è il contratto in questione» (Cass, Civ. SS.UU 20,11,2006 n. 27170; T.A.R. Ancona (Marche) 12/03/1999 N. 260 - L’amministrazione può utilizzare tali poteri eccezionali soltanto nei casi espressamente previsti dal legislatore «L'autotutela della p.a., attuata mediante lo strumento autoritativo con effetti sulla esecuzione di contratti di diritto privato, si riferisce ad ipotesi tassativamente previste per legge non estensibili in via di analogia a casi diversi” (Cassazione civile , sez. un., 20 dicembre 2006, n. 27170) Risoluzione per reati accertati (art. 135 Codice) La stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto in caso di - Commissione di alcune fattispecie delittuose tassativamente indicate che mettano in dubbio la serietà e affidabilità o facciano presumere collegamenti con associazioni di tipo mafioso o camorristico (la norma ha subito recenti modifiche con la legge n. 190 del 2012) Si tratta pertanto dello scioglimento diretto e unilaterale del rapporto contrattuale in deroga al divieto di autotutela Avv. Francesco Mascia Risoluzione per reati accertati Applicazione definitiva misure di prevenzione di cui all’art. 6 e 67 del DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011 n. 159, rivolte a soggetti considerati pericolosi per la sicurezza a la pubblica moralità o a soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose o di camorra - misure di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con o senza obbligo di soggiorno, o con divieto di soggiorno Avv. Francesco Mascia Sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti della p.a. di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori Interpretazione di frode - frode in senso stretto (come frode fiscale, frode processuale, frode nell’esercizio del commercio, etc.) - frode in senso lato (intesa a tutte quelle fattispecie delittuose commesse attraverso artifizi o raggiri, per es. la truffa) La dottrina è concorde nel ritenere che la norma debba essere interpretata estensivamente ricomprendendo tutti i reati commessi con raggiri o con l’inganno Al riguardo la giurisprudenza ha statuito Avv. Francesco Mascia “…La p.a. può sempre risolvere un contratto d'appalto, oltre che nei casi specificamente previsti dalla legge o dal contratto stesso, anche laddove a carico dell'appaltatore venga avviato un procedimento penale per frode in pubbliche forniture a danno della stessa amministrazione procedente. Per cui, in presenza di un accadimento del genere, non può certo ritenersi illegittimo l'operato dell'Amministrazione nel momento in cui ritenga di avvalersi del potere di dichiarare la risoluzione del contratto” (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 06 giugno 2008, n. 1681) Sentenza di condanna passata in giudicato per i seguenti reati (integrati dalla Legge n. 3 del 2012 e dalla legge n. 190 del 2012) - Usura - Riciclaggio - Peculato - Malversazione a danno dello Stato - Concussione - Corruzione per l’esercizio della funzione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Reati di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. Avv. Francesco Mascia Violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro Avv. Francesco Mascia reati contro la persona, come l’omicidio colposo ex art. 589 c.p. o le lesioni personali colpose di cui all’art. 590 c.p., e quelli previsti dalle norme speciali in materia di sicurezza ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n.81 RISOLUZIONE PER REATI ACCERTATI Il R.U.P. ha l’onere di proporre alla stazione appaltante di procedere alla risoluzione - La proposta deve essere adeguatamente motivata - La proposta deve tenere conto dello stato di avanzamento dei lavori e del pregiudizio all’interesse pubblico Avv. Francesco Mascia La stazione appaltante valuterà la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto Aspetti economici Avvenuta la risoluzione l’appaltatore avrà diritto: - al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtati dei costi aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto (art. 135 comma 2 Codice) Avv. Francesco Mascia Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo (art. 136 Codice) Risoluzione mediante determinazione unilaterale della propria volontà, espressione dell’esercizio del potere di autotutela Sindacato sul provvedimento di risoluzione di competenza del giudice ordinario Avv. Francesco Mascia “Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie inerenti ai diritti ed agli obblighi derivanti da un contratto di appalto di opere pubbliche, anche nel caso in cui l'amministrazione si è avvalsa della facoltà di rescindere il rapporto, ai sensi dell'art. 340 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, attesa l'inidoneità dell'atto di rescissione ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal contratto ed aventi, quindi, consistenza di diritti soggettivi” (Consiglio di stato , sez. IV, 12 settembre 2006, n. 5318; Cassazione civile , sez. un., 23 dicembre 2003, n. 19787) Risoluzione per grave inadempimento e grave irregolarità Grave inadempimento tale da pregiudicare la corretta esecuzione dell’opera - Gravità da valutare in concreto caso per caso (Es. il mancato inizio dei lavori; la mancata ripresa dello stesso entro il termine fissato dalla stazione appaltante; la sospensione unilaterale dei servizi da parte dell’appaltatore) Secondo la giurisprudenza “La gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione” (Cassazione civile , sez. II, 01 luglio 2005, n. 14034; Cassazione civile , sez. II, 07 settembre 2000, n. 11784) Avv. Francesco Mascia Procedimento - il direttore dei lavori invia al responsabile del procedimento una relazione analitica Il responsabile del procedimento indica al Direttore dei lavori di contestare gli addebiti all’appaltatore. Il direttore dei lavori assegna all’appaltatore un termine non inferiore a quindici giorni (termine ordinatorio) Il responsabile del procedimento formula alla stazione appaltante la proposta di risoluzione La stazione appaltante se condivide quanto dedotto dal R.U.P. dispone la risoluzione del contratto o fa proseguire il rapporto contrattuale. - - Avv. Francesco Mascia RITARDO NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI Grave ritardo nell’esecuzione dei lavori Ritardi dovuti a colpa dell’appaltatore non a forza maggior I ritardi devono riferirsi alle previsioni contrattuali Ritardi meno rilevanti: Il procedimento viene avviato solamente se i ritardi siano tali da far sorgere forti dubbi sulla possibilità per l’appaltatore di recuperarli e portare a compimento il servizio nei termini previsti Avv. Francesco Mascia il ritardo nell'adempimento deve determinare un importo della penale superiore al 10% di quello contrattuale (art. 298 comma 2 D.P.R. 207/2010 ) Procedimento - Il direttore dei lavori assegna all’appaltatore un termine non inferiore a dieci giorni per compiere la prestazione in ritardo il termine decorre dal giorno di ricevimento della missiva Il Direttore dei lavori impartisce all’appaltatore le prescrizioni del caso Verifica del Direttore dell’esecuzione, in contraddittorio con l’appaltatore o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni Trasmissione del verbale a R.U.P. Il R.U.P. decide se formulare la proposta di risoluzione alla stazione appaltante L’amministrazione procederà alla risoluzione del contratto se l’inadempimento permane. - - - Avv. Francesco Mascia Risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo (art. 137 Codice) Avv. Francesco Mascia Procedura di risoluzione molto celere e semplificata rispetto alla risoluzione per inadempimento di cui all’art. 136 del Codice Presupposto per la risoluzione Grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo Il direttore dei lavori intima l’appaltatore ad adempiere alle pattuizioni contrattuali La Dottrina In assenza di previsione espressa del legislatore il Direttore dell’esecuzione dovrà concedere all’appaltatore il termine previsti per la risoluzione ordinaria: 15 gg. in caso di inadempimento - 10 gg. in caso di ritardo Trascorso inutilmente il termine il responsabile del procedimento risolve il contratto con atto scritto Differenza con la risoluzione ordinaria - Il responsabile del procedimento provvede autonomamente a risolvere il contratto senza dover formulare alcuna proposta alla stazione appaltante Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto Provvedimenti della stazione appaltante (Art. 138 Codice) il responsabile del procedimento - comunica all’appaltatore il provvedimento di risoluzione del contratto - Incamera la cauzione «In caso di inadempimento contrattuale dell'appaltatore, in capo alla stazione appaltante non residua alcuna discrezionalità nel far luogo all'incameramento della cauzione definitiva - che è assimilabile alla caparra confirmatoria indipendentemente dagli specifici motivi dedotti o opposti dall'appaltatore a giustificazione del proprio inadempimento; ne consegue che costituisce fonte di responsabilità amministrativa il comportamento del dirigente dell'ufficio tecnico comunale, responsabile del procedimento, che ometta di escutere la garanzia fideiussoria prestata dall'appaltatore inadempiente» (Corte Conti reg. Puglia, sez. giurisd., 24/02/2006, n. 196) - Avv. Francesco Mascia Il RUP incarica inoltre il direttore dei lavori con un preavviso di 20 giorni di redigere 1. lo stato di consistenza dei lavori eseguiti dall’appaltatore 2. l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera 3. la relativa presa in consegna. - Se viene nominato il soggetto incaricato del collaudo: Sarà lui ad effettuare lo stato di consistenza Redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui verifica se i lavori eseguiti rispettino le previsioni contrattuali In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto vengono accollate all’appaltatore inadempiente le maggiori spese sostenute dall’amministrazione per il riaffidamento degli stessi Resta salva in ogni caso la facoltà della p.a. di interpellare i soggetti che hanno partecipato all’originaria gara, ai sensi dell’art. 140 del Codice. - Sul punto la giurisprudenza ritiene che “la risoluzione del contratto per grave inadempimento o ritardo dell'appaltatore comporta la stima dei lavori regolarmente eseguiti e che devono essere accreditati all'appaltatore da parte del direttore dei lavori e la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera da parte del responsabile del procedimento”. Gli obblighi derivanti dalla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore hanno pertanto per oggetto il pagamento delle opere sino a quel momento eseguite in osservanza del precetto del neminem laedere e non il collaudo dell'opera nel suo insieme, peraltro ancora non portata a termine…Una volta risolto il contratto per grave inadempimento, il precedente appaltatore non vanta alcun diritto nei confronti della stazione appaltante se non quello al pagamento delle opere già eseguite soddisfatto il quale cessa ogni rapporto” (ex multis Consiglio di Stato, sez. V 16/05/2006 n. 2815) Afferma inoltre che: - “Dalla rescissione del contratto di appalto di opera pubblica per inadempimento dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 340 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F (ancora in vigore all’epoca dell’affidamento dell’appalto in oggetto ed il cui contenuto è stato specificato nell’art. 121 D.P.R. 554/1999), non consegue "ex se" un danno risarcibile per la p.a. appaltante, pari all'astratto incremento dei costi dell'opera, indipendentemente dal riappalto dei lavori; viceversa, il danno previsto e disciplinato dalla norma in questione è esclusivamente quello che la p.a. committente subisce nello stipulare un nuovo contratto o nel provvedere mediante l'esecuzione di ufficio - danno che quindi non ricorre in mancanza di un nuovo contratto o dell'esecuzione d'ufficio - fermo restando il diritto dell'appaltante di ottenere il risarcimento del danno ulteriore e diverso secondo le norme comuni” (Cassazione civile, sez. I, 04/11/2005, n. 21407) Adempimenti dell’appaltatore (art. 139 Codice) - In caso di provvedimento giurisdizionale che impedisce alla p.a. di procedere al ripiegamento dei cantieri ed allo sgombero delle aree Facoltà per la p.a. di depositare cauzione, stipulare fideiussione, pari all’uno per cento del valore del contratto Diritto dell’appaltatore di chiedere eventuale risarcimento danni Avv. Francesco Mascia Ripiegamento del cantiere e sgombero delle aree di lavoro con relative pertinenze, entro un termine congruo stabilito dall’amministrazione trascorso tale termine vi provvede d’ufficio la stazione appaltante, addebitando i costi dell’operazione all’appaltatore. Il nuovo articolo 140 prevede (come modificato dal D.L. 6.12.2011 n. 201) “Le stazioni appaltanti in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136, o di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 11 comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. 2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta Avv. Francesco Mascia Affidamento in caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore” (Art. 140 Codice) I presupposti per lo scorrimento della graduatoria sono quindi: - Il fallimento - La Liquidazione coatta - Il concordato preventivo - La risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136, del Codice - Il recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 11 comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 (infiltrazione mafiosa) Avv. Francesco Mascia In tali casi - Rimane sempre per l’Amministrazione la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria o disporre l’indizione di una nuova gara Se l’amministrazione aggiudicatrice decide di scorrere la graduatoria, dovrà procedere fino al quinto migliore offerente (eliminando i dubbi della precedente formulazione) l’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta (e non alle condizioni proposte dai soggetti interpellati successivamente) - - Avv. Francesco Mascia Il recesso del contratto di appalto di lavori Avv. Francesco Mascia PRINCIPI GENERALI Facoltà, per l’amministrazione, di recedere in qualunque momento dal contratto (art. 134 del Codice) Incide su posizioni di diritto soggettivo, le cui controversie, pertanto, saranno devolute alla cognizione del giudice ordinario Avv. Francesco Mascia “In materia di appalti pubblici sono devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a. solo le controversie derivanti dalle procedure di affidamento dei lavori, mentre quelle che traggono origine dall'esecuzione del contratto, come i provvedimenti di risoluzione ovvero di recesso, sono sottoposte alla giurisdizione del g.o. perché incidenti su posizioni di diritto soggettivo” (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 06 febbraio 2007, n. 905) Formale comunicazione all’appaltatore con un preavviso minimo di 20 giorni Atto unilaterale recettizio che si perfeziona non appena giunge a conoscenza dell’appaltatore, determinando lo scioglimento ex nunc del contratto Obblighi della p.a. 1) Presa in consegna del lavoro Avv. Francesco Mascia 2) Corrispondere all’appaltatore il corrispettivo per i lavori eseguiti 3) Pagare il valore dei materiali utili esistenti in cantiere (art. 134 1° comma Codice) - Sono utili quei materiali che hanno mantenuto tutte le caratteristiche di qualità, che non si sono deteriorati e siano oggettivamente utilizzabili - Verranno pagati soltanto quelli accettati dal Direttore dei lavori prima della comunicazione di preavviso 4) Effettuare la verifica di conformità PROCEDIMENTO 5) obbligo di corrispondere all’appaltatore il 10% dei quattro quinti del residuo importo dell’appalto. indennizzo comprensivo del danno emergente e del lucro cessante, il quale viene limitato ai quattro quinti in virtù del diritto potestativo della stazione appaltante di ridurre i lavori fino ad un quinto dell’importo del contratto. - «il criterio di cui citato art. 345 nonché quello successivo, cui la Sezione si è recentemente uniformata (n. 10227/2007), del 10% dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato dal ribasso offerto dalla ricorrente, ex art. 122 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 in tema di recesso unilaterale della p.a. dal contratto di appalto di opere pubbliche, recepito dall'art. 134 del D.lgvo n. 163/2006, deve essere inteso come un criterio generale di quantificazione del margine di profitto dell'appaltatore nei contratti con l'Amministrazione, e viene a concretizzare una sorta di forfetizzazione legale del danno nella sua misura massima, operante quando il pregiudizio non possa essere precisato e provato nel suo preciso ammontare» (T.A.R. sez. III Roma , Lazio 03/05/2011 n. 3776) Avv. Francesco Mascia - Obblighi dell’appaltatore rimuovere i materiali presenti in cantiere, e non accettati dal direttore dell’esecuzione, entro un termine congruo fissato dalla stazione appaltante (art. 134 del Codice) In caso contrario l’amministrazione provvederà allo sgombero con propri operai o incaricando un’impresa esterna, accollando le relative spese all’appaltatore. L’Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale ex art. 243bis D.Lgs. 163/2006 L’informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale (art. 243-bis) • Finalità e ratio L’informativa ex art. 243-bis ha la funzione di - sollecitare l’esercizio dei poteri di autotutela da parte della stazione appaltante (L’amministrazione, infatti, resa edotta di possibili o probabili vizi dei propri atti, può emendarli evitando un contenzioso giudiziario) - permettere alla stazione appaltante di preparare le proprie difese (conoscendo con un certo anticipo le contestazioni mosse dall’impresa) • Oggetto e forma dell’informativa Ai sensi del comma 2 dell’art. 243-bis l'informazione è fatta - mediante comunicazione scritta sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante - anche oralmente nel corso di una seduta pubblica della commissione di gara ed è inserita nel verbale della seduta e comunicata immediatamente al responsabile del procedimento a cura della commissione di gara - Contiene una sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di illegittimità e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio (fatta salva in ogni caso la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori) - E’ diretta al responsabile del procedimento • Termine per la presentazione La comunicazione può essere presentata fino a quando l'interessato non abbia notificato un ricorso giurisdizionale • Omessa presentazione dell’informativa L’omessa presentazione dell’informativa non impedisce la proposizione del ricorso giurisdizionale non impedisce l’ulteriore corso del procedimento di gara Non impedisce il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto - - Doveri della stazione appaltante - La stazione appaltante replica alle contestazioni mosse entro quindici giorni dalla comunicazione - Comunica se intervenire o meno in autotutela. - L'inerzia equivale a diniego di autotutela Effetti della mancata presentazione dell’informativa o dell’inerzia della stazione appaltante “L'omissione della comunicazione di cui al comma 1 e l'inerzia della stazione appaltante costituiscono comportamenti valutabili, ai fini della decisione sulle spese di giudizio, nonché ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile (art. 243-bis comma 5) L’accordo bonario ex art. 240 D.Lgs. 163/2006 L‘accordo bonario è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie (di carattere economico), sorte tra l’appaltatore e la stazione appaltante L’istituto è regolamentato dall’art. 240 del D.Lgs 163/2006, il quale consente il ricorso all’accordo bonario per la definizione delle riserve scritte dall’appaltatore sui documenti contabili L’art. 240 comma 22 estende la disciplina dell’accordo bonario anche ai contratti pubblici relativi a servizi e forniture Le contestazioni dell’esecutore Presupposto per l’avvio dell’accordo bonario è l’iscrizione di riserve sui documenti contabili Nei lavori pubblici i documenti amministrativi contabili sono: il giornale dei lavori, i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; le liste settimanali; il registro di contabilità; il sommario del registro di contabilità; gli stati d'avanzamento dei lavori; i certificati per il pagamento delle rate di acconto; il conto finale e la relativa relazione In linea generale le contestazioni hanno ad oggetto Pretese di maggiori corrispettivi rispetto a quelli determinati nella contabilità (ad es. quando sono state contabilizzate quantità inferiori a quelle realmente eseguite, o quando alle quantità eseguite siano stati applicati prezzi inferiori a quelli dovuti); Oppure l’illegittimità della condotta tenuta dalla stazione appaltante L’art. 240 del D.Lgs. 163/2006 prevede dei procedimenti diversi in ragione dell’importo delle riserve e del valore dell’appalto. Importo - - In caso di contestazioni inferiori al 10% dell’importo contrattuale il procedimento verrà instaurato successivamente alla trasmissione, al responsabile del procedimento, del certificato di collaudo o di regolare esecuzione Avv. Francesco Mascia delle contestazioni In caso di contestazioni pari o superiori al 10% dell’importo contrattuale l’accordo bonario dovrà essere esperito immediatamente Valore dell’appalto Appalti di importo pari o superiore a € 10.000.000,00 - Viene nominata obbligatoriamente una commissione composta da soggetti esperti della materia ai quali è demandato il compito di formulare la proposta di accordo bonario - Avv. Francesco Mascia Appalti di importo inferiore a € 10.000.000,00 L’istituzione della commissione è facoltativa, potendo la proposta di accordo bonario essere presentata direttamente dal responsabile del procedimento Il procedimento per l’accordo bonario nel corso dell’esecuzione del contratto In caso di riserve iscritte durante l’esecuzione dei lavori per un importo pari o superiori al 10%, - “Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata” (art. 240, comma 3, D.Lgs. 163/2006) Ricevuta la relazione il responsabile del procedimento valuta l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle contestazioni ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore (art. 240, c. 4 del D.Lgs. 163/2006) - Per ammissibilità si intende: l’iscrizione delle riserve secondo le modalità e i termini previsti dagli artt. 190 e 191 D.P.R. 207/2010 - Per non manifesta infondatezza: una sommaria valutazione dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento delle riserve - Secondo l’AVCP: «la valutazione dell’ammissibilità e della non manifesta infondatezza delle riserve, operata dal Responsabile del procedimento, deve essere ponderata e congruamente motivata» (AVCP Deliberazione n. 249 del 19.09.2003) In caso di inammissibilità o manifesta infondatezza non si procederà ad accordo bonario In caso contrario si darà avvio alla procedura di accordo bonario - Procedura prevista per appalti di importo pari o superiore a € 10,000,000 - Procedura prevista per appalti di importo inferiore a € 10,000,000 Avv. Francesco Mascia Appalti di importo pari o superiore a € 10.000.000 Il RUP promuove la costituzione di apposita commissione, entro trenta giorni dalla ricevimento della comunicazione del Direttore dei lavori ai sensi dell’art. 240 comma 3 La Commissione è composta da tre membri, uno nominato dall’appaltatore, uno nominato dal responsabile del procedimento, ed il terzo scelto di comune accordo dai componenti già nominati dalle parti (art. 240 comma 8). - Entro 10 giorni dalla comunicazione del Direttore dei lavori il RUP invita l’esecutore a nominare il proprio componente della commissione - Contestualmente il RUP indica il componente di propria competenza (scelto nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell'organico) - Il terzo componente viene nominato di comune accordo dai componenti già nominati dalle parti entro 10 giorni dalla loro nomina - In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, la parte più diligente presenta istanza al presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto In ogni caso il terzo componente (che assume le funzioni di presidente della commissione) è nominato (art. 240 comma 9bis) - tra i magistrati amministrativi o contabili - tra gli avvocati dello Stato - i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici - tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165che abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno cinque anni - tra avvocati e tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed architettura, iscritti ai rispettivi ordini professionali in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 241, comma 5, per la nomina a presidente del collegio arbitrale Ai sensi dell’art. 240 comma 13: - Se l’appaltatore non provvede alla nomina del proprio componente entro 20 giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la commissione non viene costituita e la proposta di accordo bonario viene formulata dal medesimo responsabile del procedimento, entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione Appalti di importo inferiore a € 10.000.000 Il comma 14 dell’art. 240 prevede che “Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento è facoltativa e il responsabile del procedimento può essere componente della commissione medesima…”; Qualora la commissione non venga costituita, “…la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13. Si applica il comma 12” (art. 240 comma 15) Se il RUP decide di non nominare la Commissione formula la proposta di accordo bonario Vi sono dubbi in ordine al termine entro il quale il RUP debba formulare la proposta - Il legislatore infatti rinvia all’art. 240 comma 13 «Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione. Si applica il comma 12» Secondo la dottrina il termine dovrebbe essere quello di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Direttore dell’esecuzione La decisione Ai sensi dell’art. 240 comma 12 - Sulla proposta di accordo bonario si pronunciano, entro 30 giorni dal suo ricevimento, l’appaltatore e la stazione appaltante Si discute se, entro detto termine, sussista la facoltà delle parti di modificare la proposta di accordo bonario In caso di accettazione della proposta, viene redatto il verbale di accordo bonario Ai sensi dell’art. 240 comma 18 il verbale di accordo bonario ha la natura di atto di transazione La sottoscrizione del verbale di accordo bonario chiude le contestazioni insorte sino a quel momento tra la stazione appaltante e l’appaltatore Il comma 11 dell’art. 240 - consente alle parti di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti e di perfezionare, per conto delle stesse, l’accordo bonario risolutivo delle riserve - il conferimento dei poteri decisori alla commissione deve essere dato con atto espresso e avvenire prima che la stessa inizi la propria attività - Le parti sono vincolate alle decisioni assunte dalla commissione In caso di fallimento del tentativo di accordo bonario l’appaltatore potrà far valere le proprie pretese innanzi al giudice ordinario o nanti agli arbitri (se previsto) Il legislatore prevede infatti al comma 16 dell’art. 240 che “Possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario in caso di fallimento del tentativo di accordo bonario, risultante dal rifiuto espresso della proposta da parte dei soggetti di cui al comma 12, nonchè in caso di inutile decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma 13”. L’accordo bonario a seguito del ricevimento del certificato di collaudo o di regolare esecuzione Appalti pari o superiori a € 10,000,000 - Il tentativo di accordo bonario deve essere obbligatoriamente effettuato a prescindere dall’importo delle contestazioni - La Commissione deve essere obbligatoriamente nominata Appalti inferiori a € 10,000,000 - Il tentativo di accordo bonario deve essere obbligatoriamente effettuato a prescindere dall’importo delle contestazioni - E’ facoltà del responsabile del procedimento attivare la procedura di nomina della commissione Avv. Francesco Mascia - Le sanzioni in caso di inadempimento dei termini previsti L’art. 240, comma 15-bis, stabilisce che “Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10”. La transazione (art. 239 D.Lgs. 163/2006) L’art. 239 del D.Lgs. 163/2006 prevede che la stazione appaltante - “Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile” Nozione: “La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro» (art. 1965 c.c.) Affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario: - che abbia ad oggetto una res dubia, e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza; - che i contraenti si facciano delle concessioni reciproche con l'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro. La giurisprudenza precisa che - “L'oggetto della transazione non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo, e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni, che possono consistere anche in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese, in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali” (Cass. Civ., sez. III, 1.4.2010, n. 7999) Secondo l’orientamento dottrinario prevalente il RUP deve avviare l’accordo bonario obbligatoriamente al verificarsi dei presupposti previsti, senza che residui in capo al medesimo alcun margine di discrezionalità Ciò a prescindere dall’espressione utilizzata dal legislatore “anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell’art. 240”. Il procedimento: - La proposta transattiva può essere avanzata sia dal soggetto aggiudicatario che dalla stazione appaltante - Nel primo caso il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dall’appaltatore e prende la decisione - Nella seconda ipotesi il dirigente, sentito sempre il responsabile del procedimento, formula una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo - Il contratto di transazione deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità (Ciò in deroga alla previsione di cui all’art. 1967 del codice civile che, invece, richiede la forma scritta ad probationem) Richiesta parere sopra i 100.000 euro Ai sensi dell’art. 239 comma 2 - «se l'importo di ciò che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso» Il precontenzioso presso l’AVCP Ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. n) D.Lgs. 163/2006 l’Autorità di Vigilanza - «su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione…» L’AVCP ha disciplinato il procedimento da seguire per ottenere il parere adottando il seguente Regolamento - «Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163» del 24 febbraio 2014 - (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.54 del 06/03/2014) I soggetti richiedenti Possono presentare istanza di parere i seguenti soggetti: - la stazione appaltante - L’operatore economico che abbia partecipato alla procedura di gara - L’operatore economico che non abbia partecipato alla gara ma impugna il bando per clausole immediatamente escludenti - I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati L’istanza può essere presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate oppure singolarmente Quando l’istanza è presentata congiuntamente - l’Autorità emana il parere relativamente a questioni concernenti gli affidamenti sotto soglia comunitaria e sopra soglia comunitaria insorte durante lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica di cui al D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm. Quando l’istanza è presentata singolarmente - l’Autorità valuta la rilevanza della stessa ai fini dell’emanazione del parere, sulla base dei criteri indicati nell’art.7 Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento l’Autorità valuta - La presentazione dell’istanza da parte di una stazione appaltante - Carattere di novità e complessità della questione di diritto sottoposta all’Autorità e possibilità di incidenza della stessa su future procedure ad evidenza pubblica; - Valore economico della controversia - Valore sociale della controversia Intervento facoltativo nel procedimento (art. 3) Il regolamento prevede che nel procedimento possano intervenire Soggetti portatori di interessi pubblici o privati, purché l’intervento sia strettamente correlato alla richiesta di parere o alle memorie eventualmente depositate dalla controparte. Soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento Gli interventori hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, nonché di presentare memorie scritte e documenti. L’intervento infine può essere esercitato entro e non oltre 15 giorni dal deposito di eventuali memorie di replica Inammissibilità delle istanze (art. 4): - Presentate da soggetti che non siano stazione appaltanti; operatori economici; soggetti portatori di interessi pubblici o privati o diffusi - Vertenti su questioni non oggetto di una controversia insorta fra le parti durante lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica di cui al D.L.gs. 163/2006 e ss. mm. ed ii Non sono ammissibili le istanze non correttamente compilate e/o non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente. Ai sensi dell’art. 5 comma 2 l’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi: - I - ntestazione riportante la seguente dicitura “Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del d. Lgs. n. 163/2006”; - indicazione del/i soggetto/i richiedente/i - eventuale/i soggetto/i controinteressato/i; - oggetto della gara ed importo a base d’asta; - chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto da cui trae origine la questione sottoposta all’Autorità; L’art. 4 comma 3 prevede una novità molto importante - «Per i soggetti di cui all’art. 2, comma 3, l’istanza è ammissibile anche dopo l’aggiudicazione definitiva» - Nel precedente Regolamento era invece previsto che fossero inammissibili le istanze - Concernenti questioni che attengono alla fase successiva al provvedimento di aggiudicazione definitiva; Il Nuovo Regolamento prevede anche un’attività conciliativa (art. 13) - Quando la richiesta proviene dalla stazione appaltante e dall’esecutore - Quando ha ad oggetto questioni insorte dopo la stipulazione del contratto - L’Autorità esprime parere non vincolante Presentazione e contenuti dell’istanza (art. 5) L’istanza deve essere presentata mediante la compilazione di un apposito modello redatto dall’AVCP Deve essere indirizzato all’Ufficio del Precontenzioso tramite - fax; - raccomandata del servizio postale; - posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente. All’istanza deve essere allegata (a pena di improcedibilità): - Il bando di gara; - Il disciplinare di gara; - Il capitolato tecnico; - La lista delle categorie delle lavorazioni (appalto di lavori); - L’eventuale provvedimento di esclusione; - La corrispondenza intercorsa fra la stazione appaltante e l’operatore economico; - In caso di esclusione, copia dell’eventuale segnalazione del fatto al Casellario informatico; - memoria contenente la definizione della questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità e rappresentazione delle rispettive posizioni delle parti interessate. Ai sensi dell’art. 5 comma 4: - Quando l’istanza è presentata dalla stazione appaltante la stessa deve contenere l’impegno della medesima a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell’Autorità Ai sensi dell’art. 5 comma 5 - Quando l’istanza è presentata da una parte diversa dalla stazione appaltante, con la comunicazione di avvio del procedimento l’Autorità formula alla stazione appaltante l’invito a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell’Autorità - L’istanza inoltre diventa improcedibile (art. 5 comma 6) in caso di sopravvenienza di una qualunque pronuncia giurisdizionale emessa in primo grado - Nel precedente Regolamento era invece previsto che fossero inammissibili le istanze - Riguardante questioni per la risoluzione delle quali è stato già presentato ricorso innanzi all’autorità giudiziaria; L’istruttoria Quando l’istanza è presentata congiuntamente, dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate, l’Ufficio del Precontenzioso apre il procedimento L’avvio del procedimento viene comunicato alle parti La comunicazione contiene il nominativo del responsabile del procedimento e l’eventuale data fissata per l’ audizione Ai sensi dell’art. 9 infatti «L’Autorità valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessità di procedere ad audizione delle parti interessate, previa apposita richiesta contenuta nell’istanza» L’Autorità ha facoltà di chiedere ulteriori informazioni e deduzioni sulla questione oggetto dell’istanza ( in tal caso fissa il termine di dieci giorni per la presentazione delle stesse) In caso di mancata partecipazione al contraddittorio orale e/o documentale di una delle parti interessate, l’Autorità valuterà la questione sulla base degli elementi di fatto in suo possesso. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento le parti hanno facoltà di depositare memorie e documenti, secondo le modalità indicate nella lettera di avvio del procedimento E’ ammessa la presentazione di memorie di replica entro i successivi dieci giorni dal deposito delle memorie Conclusione del procedimento (art. 10) Il parere viene approvato dal Consiglio dell’Autorità e trasmesso alle parti interessate Il parere viene anche pubblicato nel sito intranet ed internet dell’Autorità, ad accesso generalizzato Nel caso in cui le istanze presentate siano inammissibili o improcedibili o irrilevanti ai fini dell’emanazione del parere dell’Autorità le stesse vengono archiviate (Delle archiviazioni disposte viene data comunicazione al richiedente) Termine di conclusione del procedimento: 90 giorni dalla data di comunicazione dell’avvio del procedimento, fatta salva la sospensione per gli adempimenti di cui all’art. 8 In ogni caso l’Autorità si riserva la facoltà di esercitare i poteri di cui all’art. 6, commi 9, e 11, D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii e di svolgere ulteriori attività nell’esercizio dei predetti poteri di vigilanza. Istanza di riesame (ART. 12) Non sono ammissibili le istanze aventi ad oggetto il riesame di una questione già decisa dall’Autorità (compresa l’archiviazione) Eccezione: salva l’ipotesi in cui vengano dedotte e documentate sopravvenute ragioni di fatto e/o di diritto. In questo ultimo caso si applicano le disposizioni del Regolamento per quanto compatibili. Avv. Francesco Mascia www.studiolegalemascia.net Mail: [email protected]