ADR RICONCILIAMO
Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1000 del registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di
Mediazione finalizzata alla conciliazione e al n 395 del registro degli enti di Formazione per la Mediazione
Via Carlo Cattaneo, 9-21013 Gallarate (VA)
www.riconciliamo.it
[email protected]
[email protected]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REGOLAMENTO DI PROCEDURA ADOTTATO DA
ADR RICONCILIAMO SRL
Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011
Aggiornato alla nuova formulazione del decreto legislativo
28/2010 ai sensi della legge 98/2013
ADR RICONCILIAMO
Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1000 del registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di
Mediazione finalizzata alla conciliazione e al n 395 del registro degli enti di Formazione per la Mediazione
Via Carlo Cattaneo, 9-21013 Gallarate (VA)
www.riconciliamo.it
[email protected]
[email protected]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INDICE
Applicazione del Regolamento;
- Avvio della Mediazione;
- Luogo e modalità della Mediazione;
- Obblighi di riservatezza
- Nomina del Mediatore;
- Indipendenza, imparzialità e sostituzione del Mediatore;
- Tirocinio Assistito
- Incontro informativo - Svolgimento della Mediazione e poteri del
Mediatore;
- Presenza delle parti e loro rappresentanza;
- Proposta del Mediatore
- Conclusione della Mediazione;
- Accordo;
- Mancato accordo;
- Indennità;
- Responsabilità delle parti
- Rapporto tra la sede legale e sedi secondarie
- Legge applicabile
Allegato I - Tabella delle indennità.
ADR RICONCILIAMO
Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1000 del registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di
Mediazione finalizzata alla conciliazione e al n 395 del registro degli enti di Formazione per la Mediazione
Via Carlo Cattaneo, 9-21013 Gallarate (VA)
www.riconciliamo.it
[email protected]
[email protected]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Il presente regolamento (in seguito ”Il Regolamento") si applica alla procedura di
mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del D.M. 180/2010 come
modificato dal D.M 145/2011 e ai sensi della legge 98/2013)
2. Il “Regolamento” si applica ai procedimenti di mediazione finalizzati alla
conciliazione delle controversie devolute alla gestione di ADR RICONCILIAMO
SRL, che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di
legge, dell’invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria
iniziativa, ispirandosi ai principi di informalità, rapidità e riservatezza. Le parti,
d’intesa con ADR RICONCILIAMO SRL, possono concordare di apportare
modifiche al Regolamento in qualsiasi momento.
3. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate da ADR RICONCILIAMO
SRL in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono
essere soggette ad altro regolamento.
4. La finalità della procedura di conciliazione è quella di facilitare il dialogo tra due o
più parti coinvolte in una controversia e di favorire la composizione amichevole
della loro disputa, attraverso l’intervento di un mediatore terzo, incaricato di
assistere le parti nella ricerca di un accordo che consenta di risolvere la
controversia
5. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di Mediazione in
corso proseguono presso l’Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di
sospensione o cancellazione. In mancanza, l’Organismo è scelto dal Presidente del
Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
6. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell’istanza. In
caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla
scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
ADR RICONCILIAMO
Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1000 del registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di
Mediazione finalizzata alla conciliazione e al n 395 del registro degli enti di Formazione per la Mediazione
Via Carlo Cattaneo, 9-21013 Gallarate (VA)
www.riconciliamo.it
[email protected]
[email protected]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. L’organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento
necessario allo svolgimento della procedura. L’istante, in aggiunta all’organismo,
può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla
controparte.
AVVIO DELLA MEDIAZIONE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di
avvio presso la sede dell’organismo o presso le sedi secondarie, che
provvederanno ad inviare l’istanza alla sede principale, a mezzo fax o a mezzo
telematico. La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma on line e
pubblicata sul sito www.riconciliamo.it e/o www.riconciliamo.com sia in forma
cartacea da richiedere alla segreteria dell’organismo.
La domanda deve contenere :
a) il nome dell’Organismo di mediazione ADR RICONCILIAMO SRL ;
b) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o
consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
c) L’oggetto della lite;
d) Le ragioni della pretesa;
e) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di
procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una
notevole divergenza tra le parti sulla stima, la ADR RICONCILIAMO SRL decide il
valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni
caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo
dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
2. La Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito dell’istanza, In
caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla
scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
ADR RICONCILIAMO
Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1000 del registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di
Mediazione finalizzata alla conciliazione e al n 395 del registro degli enti di Formazione per la Mediazione
Via Carlo Cattaneo, 9-21013 Gallarate (VA)
www.riconciliamo.it
[email protected]
[email protected]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Il Responsabile può, su istanza motivata e congiunta ed in presenza di giustificati
motivi, prorogare la durata della mediazione.
4. La ADR RICONCILIAMO SRL comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni
altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.
5. Le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso procedure
telematiche descritte su www.riconciliamo.it, e/o www.riconciliamo.com
6. Il Responsabile dell’Organismo, designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le
parti, non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.
7. La segreteria dell’organismo comunica alla parte istante l’avvenuta ricezione
dell’istanza e le invia la conferma dell’incontro in allegato alla fattura inerente l’avvio
della procedura, relativamente alle spese d’avvio e alla metà delle spese di
mediazione previste in tabella.
8. L’istante, in aggiunta all’organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo,
per effettuare le comunicazioni alla controparte
9. La parte o le parti istanti possono depositare le istanze di mediazione presso la
segreteria sia personalmente, sia mediante sistemi informatici (istanze on line, fax
email) o anche a mezzo dei loro procuratori e difensori in virtù di un atto giusta
scrittura privata autenticata.
10. La segreteria dell’organismo invia, alla parte chiamata in mediazione, la lettera
d’invito e la richiesta di adesione a mezzo raccomandata, ed eventualmente
anticipandole a mezzo pec, qualora ci sia stato fornito un indirizzo di posta
elettronica certificato. L’adesione della controparte deve pervenire alla segreteria
della sede entro 7 giorni dalla ricezione: qualora la controparte intenda partecipare
senza preavviso, in sede di incontro dovrà comunque firmare la lettera di adesione,
confermando in tal senso la volontà di partecipare all’incontro.
11. Le parti possono essere rappresentate in sede di mediazione anche dai loro
rispettivi procuratori, difensori e/o consulenti in virtù di una procura speciale
.
ADR RICONCILIAMO
Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1000 del registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di
Mediazione finalizzata alla conciliazione e al n 395 del registro degli enti di Formazione per la Mediazione
Via Carlo Cattaneo, 9-21013 Gallarate (VA)
www.riconciliamo.it
[email protected]
[email protected]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Il verbale sottoscritto dalle parti, dai loro procuratori e dal mediatore è
immediatamente esecutivo .
LUOGO E MODALITA’ DELLA MEDIAZIONE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero
della Giustizia. In alternativa, ADR RICONCILIAMO SRL può fissare lo
svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di
tutte le parti, del Mediatore e del responsabile dell’organismo.
2. Il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti;
3. La ADR RICONCILIAMO SRL, al fine di una più idonea ripartizione delle
assegnazione degli incarichi ai singoli mediatori iscritti nei propri elenchi ha
provveduto a formare separati elenchi suddivisi secondo le seguenti
specializzazioni in
materie
giuridiche nonché
secondo
queste
ulteriori
specializzazioni per materie non giuridiche.
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nella ADR
RICONCILIAMO SRL
o comunque nell’ambito del procedimento di
mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese
e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta
limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell’art.2 del D.M.
145/2011.
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle
dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni
ADR RICONCILIAMO
Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1000 del registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di
Mediazione finalizzata alla conciliazione e al n 395 del registro degli enti di Formazione per la Mediazione
Via Carlo Cattaneo, 9-21013 Gallarate (VA)
www.riconciliamo.it
[email protected]
[email protected]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono
le informazioni.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i
mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere
la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o
di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state
espresse durante gli incontri di mediazione.
5. La ADR RICONCILIAMO SRL è tenuta a organizzare gratuitamente il
tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del D.M. 145/2011,
nell’arco del loro biennio di aggiornamento. Il tirocinante, in ogni caso, è
tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni
acquisite nel corso dell’intero procedimento di mediazione o fase di esso in
cui è coinvolto come tirocinante.
6. La ADR RICONCILIAMO SRL assicura adeguate modalità di conservazione
e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti,
nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che
precede o formato durante il procedimento.
NOMINA DEL MEDIATORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti con
provvedimento del Responsabile del Registro.
2. La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.riconciliamo.it
3. I mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo dovranno essere in possesso di una
specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti
presso gli enti di formazione in base all’art.18 del D.M. 180/2010 modificato con
D.M. 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma
di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.
ADR RICONCILIAMO
Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1000 del registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di
Mediazione finalizzata alla conciliazione e al n 395 del registro degli enti di Formazione per la Mediazione
Via Carlo Cattaneo, 9-21013 Gallarate (VA)
www.riconciliamo.it
[email protected]
[email protected]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. La ADR RICONCILIAMO SRL è tenuta a organizzare gratuitamente il tirocinio
assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del D.M. 145/2011, nell’arco del loro
biennio di aggiornamento.
5. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei
mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli
stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza,
imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione.
6. La ADR RICONCILIAMO SRL designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro
che sono inseriti nella propria lista
7. Nell’assegnazione degli incarichi La ADR RICONCILIAMO SRL si attiene a quanto
previsto nell’art.3, comma 1 lett. b) del D.M. 145/2011, secondo cui, nel
regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per
l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica
competenza professionale del mediatore,desunta anche dalla tipologia di laurea
universitaria posseduta.
8. A tal fine, il responsabile dell’organismo provvede a raggruppare per categorie di
massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di
specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnicoscientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse, del
grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto
del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione,
dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di
mediazioni svolte con successo ecc.).
9. Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in
primo luogo, a valutare
la natura della controversia e, di conseguenza, si
procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che
appare maggiormente idonea.
10. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo
la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale
ADR RICONCILIAMO
Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1000 del registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di
Mediazione finalizzata alla conciliazione e al n 395 del registro degli enti di Formazione per la Mediazione
Via Carlo Cattaneo, 9-21013 Gallarate (VA)
www.riconciliamo.it
[email protected]
[email protected]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori
inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile
dell’organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano
della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà
procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza;
la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione.
L’organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in
considerazione
l’eventuale
preferenza
espressa
da
questi,
le
specifiche
competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la
disponibilità del mediatore.
11. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore.
Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni,
l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra
indicati.
12. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti
nella lista dell’organismo
13. In caso di primo incontro informativo, nelle ipotesi delle mediazioni per le quali vi è
condizione di procedibilità, il mediatore dovrà sottoscrivere la dichiarazione di
adesione all’incontro, nella piena consapevolezza che, in caso di mancato accordo
nel corso del primo incontro, alcun compenso sarà dovuto al mediatore
INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Il Mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di Mediazione, è tenuto a
sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito
riferimento al Codice Europeo di condotta per Mediatori.
2. In casi eccezionali, La ADR RICONCILIAMO SRL può sostituire il mediatore prima
dell’inizio dell’incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari
esperienza.
ADR RICONCILIAMO
Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1000 del registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di
Mediazione finalizzata alla conciliazione e al n 395 del registro degli enti di Formazione per la Mediazione
Via Carlo Cattaneo, 9-21013 Gallarate (VA)
www.riconciliamo.it
[email protected]
[email protected]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. A procedimento iniziato,qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto
che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso
di oggettivo impedimento, La ADR RICONCILIAMO SRL informerà le parti e
provvederà alla sua sostituzione.
4. Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una
dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto
all’intero procedimento di mediazione
5. Al mediatore è fatto divieto assoluto di percepire somme anche in nome e per conto
dell’organismo.
TIROCINIO ASSISTITO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. La ADR RICONCILIAMO SRL è tenuta a consentire gratuitamente il tirocinio
assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del D.M. 145/2011. Il tirocinante, in ogni
caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni
acquisite nel corso dell’intero procedimento di mediazione.
Verranno predisposti due e separati elenchi per i mediatori tirocinanti: uno per i
mediatori di ADR RICONCILIAMO srl e uno per i mediatori iscritti presso altri
organismi di mediazione e ne abbiano fatto espressa richiesta. La nomina verrà
effettuata in ordine di presentazione della domanda di tirocinio, dando precedenza
ai mediatori di ADR RICONCILIAMO Srl.
Le parti in mediazione verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei
mediatori- tirocinanti che presenzieranno alla procedura di mediazione facendo
presente che gli stessi sono tenuti alla indipendenza, imparzialità, neutralità e
riservatezza e che hanno sottoscritto apposita dichiarazione.
ADR RICONCILIAMO
Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1000 del registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di
Mediazione finalizzata alla conciliazione e al n 395 del registro degli enti di Formazione per la Mediazione
Via Carlo Cattaneo, 9-21013 Gallarate (VA)
www.riconciliamo.it
[email protected]
[email protected]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Modalità di svolgimento del tirocinio:
a) in presenza: assistenza di mediatori tirocinanti alla procedura di mediazione o
fase di essa, fino ad un massimo di tre tirocinanti per mediatore titolare,
incaricato del procedimento
b) in stanza attigua collegata con la stanza della mediazione da telecamere:
assistenza di mediatori tirocinanti, riuniti in stanza attigua presso la sede della
ADR RICONCILIAMO srl, dove si svolge la mediazione, fino ad un massimo di
venti mediatori tirocinanti
3. E’ istituito dalla ADR RICONCILIAMO SRL un apposito Registro del tirocinio
assistito, in cui sono indicate le presenze dei mediatori tirocinanti nelle singole
procedure di mediazione o fase di esse per le quali sono stati presenti. Il mediatore
incaricato di quel procedimento certificherà
la presenza del/dei mediatore/i
tirocinante/i mediante apposizione della propria firma sul Registro del tirocinio
assistito.
4. Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione o fase di essa è tenuto alla
indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza.
INCONTRO INFORMATIVO - SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E
POTERI DEL MEDIATORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primo incontro o incontro informativo
Per le materie di cui all’art. 5 del decreto legislativo 28/2010, cosi come modificato
dalla legge 98/2013, prima di avviare un’azione giudiziaria, è necessario esperire il
tentativo obbligatorio di mediazione.
L’obbligo di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione si intende esaurito
in caso di mancato accordo delle parti all’incontro informativo.
Il primo incontro tra le parti e il mediatore avviene di norma entro trenta giorni
dal
deposito dell’istanza e ha lo scopo di verificare le concrete possibilità di
successo del tentativo di conciliazione e di programmarne lo svolgimento. Se le
ADR RICONCILIAMO
Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1000 del registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di
Mediazione finalizzata alla conciliazione e al n 395 del registro degli enti di Formazione per la Mediazione
Via Carlo Cattaneo, 9-21013 Gallarate (VA)
www.riconciliamo.it
[email protected]
[email protected]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante l’incontro di
programmazione, il procedimento si conclude con un mancato accordo.
In questo caso le parti sono tenute al pagamento unicamente delle spese di
procedura in favore dell’organismo di mediazione.
Nulla è dovuto a titolo di onorario e compenso al mediatore
Svolgimento di mediazione
All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile
dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non
oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo
incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la
ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri
successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con
l’assistenza dell’avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle
parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre
nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla
possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo
svolgimento. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche,
l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari
1. Il Mediatore è libero di condurre la Mediazione nel modo che ritiene più opportuno,
tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la
necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il Mediatore non ha il potere di
imporre alle parti alcuna soluzione. Il Mediatore è autorizzato a tenere incontri
congiunti e separati con le parti.
2. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro
depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti
depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dalla ADR
RICONCILIAMO SRL in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato,
per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
ADR RICONCILIAMO
Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1000 del registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di
Mediazione finalizzata alla conciliazione e al n 395 del registro degli enti di Formazione per la Mediazione
Via Carlo Cattaneo, 9-21013 Gallarate (VA)
www.riconciliamo.it
[email protected]
[email protected]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente
pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
4. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
a) se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale
di mediazione;
b) nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
c) in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
d) in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
5. Sentite le parti, la ADR RICONCILIAMO SRL può nominare un mediatore diverso
da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa
che produca gli effetti previsti dalla legge.
6.
Al termine del procedimento di mediazione, il mediatore consegna alle parti idonea
scheda per la valutazione del servizio. La scheda debitamente sottoscritta dalle
parti e contenente le generalità delle stesse, deve essere consegnata al mediatore
che provvederà ad inserirla nel fascicolo da consegnare al responsabile della sede.
PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione
personalmente. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria
fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi
ed eccezionali motivi:in tal caso il rappresentante dovrà essere munito di nomina
effettuata tramite procura notarile;
2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite
un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
3. E’ obbligatoria l’assistenza legale nella procedura di mediazione in tutte le
sue fasi.
ADR RICONCILIAMO
Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1000 del registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di
Mediazione finalizzata alla conciliazione e al n 395 del registro degli enti di Formazione per la Mediazione
Via Carlo Cattaneo, 9-21013 Gallarate (VA)
www.riconciliamo.it
[email protected]
[email protected]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROPOSTA DEL MEDIATORE
---------------------------------------------------------------------------------------------1. La proposta del mediatore può essere verbalizzata solo nel caso venga richiesta
da tutte le parti che partecipano alla procedura.
2. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere
alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del
procedimento.
3. In caso del primo incontro e di mancata partecipazione della parte chiamata in
mediazione, la parte può chiedere al mediatore di verbalizzare la partecipazione
alla procedura di mediazione, e che sia fornita menzione della mancata
partecipazione alla procedura di mediazione.
4. Per materie particolari, ovvero, ove vi sia la presenza di un consumatore, o di un
utente finale, in conformità rispetto a quanto previsto dalla direttiva in materia di
A.D.R. del Parlamento Europeo, anno 2013, e al cosiddetto regolamento O.D.R., in
caso di mancata comparizione del professionista o dell’azienda, e su richiesta della
parte istante, il mediatore può formulare una proposta, che non sia punitiva per la
controparte assente, ma equa.
CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Mediazione si considera conclusa quando, nella fase successiva al primo incontro:
a. le parti hanno conciliato la controversia;
b. non vi è la possibilità di conciliare la lite;
c. sono decorsi 90 giorni dal deposito dell’istanza di mediazione o dall’invito del
giudice, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e ADR Riconciliamo
1. Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto
dalle parti, dagli avvocati delle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il
verbale sottoscritto dai legali è titolo esecutivo
ADR RICONCILIAMO
Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1000 del registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di
Mediazione finalizzata alla conciliazione e al n 395 del registro degli enti di Formazione per la Mediazione
Via Carlo Cattaneo, 9-21013 Gallarate (VA)
www.riconciliamo.it
[email protected]
[email protected]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la
scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da
trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal
Ministero della Giustizia.
ACCORDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In caso di accordo tra le parti, il mediatore provvede alla redazione del verbale, e ne
dà comunicazione alle parti. Il verbale deve essere sottoscritto dalle parti, dai
difensori delle parti e dal mediatore.
Nel verbale, si potrebbe dare atto della presenza degli uditori che, anche se la loro
presenza viene riportata su un libretto per singolo mediatore, e su un registro
generale per gli uditori.
Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti
previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello
stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un
pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della
proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione
o inosservanza degli obblighi stabiliti
1. Il processo verbale è depositato presso la segreteria di ADR RICONCILIAMO SRL
e di esso è rilasciata copia conforme alle parti che lo richiedono senza alcun onere.
In ogni caso, ai fini di cui all'art. 40, comma 7, del D.Igs. 5/2003, nel verbale
conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi dell'iscrizione di
ADR RICONCILIAMO SRL nel registro di cui all’art. 38 del D.Igs. n. 5/2003
ADR RICONCILIAMO
Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1000 del registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di
Mediazione finalizzata alla conciliazione e al n 395 del registro degli enti di Formazione per la Mediazione
Via Carlo Cattaneo, 9-21013 Gallarate (VA)
www.riconciliamo.it
[email protected]
[email protected]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MANCATO ACCORDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con
il quale dà atto della mancata conclusione dell’accordo.
2. Ove sia stato richiesto dalle parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di
mancato raggiungimento dell’accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale,
dà, inoltre, atto, della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti.
3. In caso di mancata accettazione della proposta del mediatore, il verbale di fallita
conciliazione è emesso decorsi 3 giorni dalla scadenza del termine per
l’accettazione delle parti
4. Il verbale è sottoscritto dalle parti, dai difensori delle parti e dal mediatore, il quale
certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di
sottoscrivere
5. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto
da un mediatore diverso da quello nominato, su incarico del responsabile
dell’Organismo
6. In caso di mancato accordo, o mancata partecipazione alla fase successiva al
primo l’incontro, le parti saranno tenute al pagamento delle indennità cosi come da
allegato I.
ADR RICONCILIAMO
Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1000 del registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di
Mediazione finalizzata alla conciliazione e al n 395 del registro degli enti di Formazione per la Mediazione
Via Carlo Cattaneo, 9-21013 Gallarate (VA)
www.riconciliamo.it
[email protected]
[email protected]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INDENNITA’
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salvo diverso accordo, le indennità della Mediazione da corrispondere ad ADR
Riconciliamo, inclusive delle spese amministrative e del compenso del mediatore,
sono quelle in vigore al momento dell’avvio della procedura. Al fine del pagamento
delle indennità, più soggetti che rappresentino un unico centro di interessi si
considerano come una sola parte.
1. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.I. 180/2010, come
modificato dal D.M. 145/2011, art. 16
aggiornate alla nuova formulazione del
decreto legislativo 28/2010 ai sensi della legge 98/2013 e dalla tabella liberamente
redatta dall’organismo.
2. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora
l’organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il
loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o
diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non
rientra negli importi previsti in tabella.
3. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro del
procedimento di mediazione in misura non inferire alla metà.
4. Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è
dovuto per l’organismo di mediazione
5. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di
accordo di cui all’art.11 del D.Lgs 28/2010.
ADR RICONCILIAMO
Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1000 del registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di
Mediazione finalizzata alla conciliazione e al n 395 del registro degli enti di Formazione per la Mediazione
Via Carlo Cattaneo, 9-21013 Gallarate (VA)
www.riconciliamo.it
[email protected]
[email protected]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. E’ di competenza esclusiva delle parti:
a) l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali
esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state
espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che
non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente
dell’organismo;
b) le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza
di mediazione;
c) l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con
particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui
le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la
mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
d) l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
e) la determinazione del valore della controversia;
f) la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
g) le dichiarazioni in merito alla non esistenza di più domande relative alla
stessa
controversia
e
ogni
altra
dichiarazione
che
venga
fornita
all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della
procedura.
ADR RICONCILIAMO
Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1000 del registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di
Mediazione finalizzata alla conciliazione e al n 395 del registro degli enti di Formazione per la Mediazione
Via Carlo Cattaneo, 9-21013 Gallarate (VA)
www.riconciliamo.it
[email protected]
[email protected]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RAPPORTO TRA LA SEDE LEGALE E SEDI SECONDARIE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Le sedi secondarie sono quelle regolarmente accreditate presso il Ministero
della Giustizia.
2. Presso ogni sede secondaria viene istituito un referente di sede, che,
assume responsabilità personale, organizzativa, amministrativa, contabile e
procedurale per quanto avviene nella gestione e nella organizzazione della
sede secondaria.
3. In caso di rapporto diretto con l’utente, da parte della sede secondaria, non
sono autorizzati i pagamenti da parte degli utenti finali, se non attraverso le
modalità del bonifico o assegno bancario non trasferibile, con espressa
esclusione del pagamento per contanti.
4. Nel caso di appropriazione indebita da parte dei responsabili di sede di
somme o di materiale, la sede legale si riserverà di rescindere e risolvere
ogni tipo di accordo, di darne comunicazione al Ministero e alle autorità
competenti.
5. Le sedi secondarie devono essere ubicate presso strutture adatte e
decorose che consentano la realizzazione della mediazione, assicurando
la riservatezza e la professionalità.
ADR RICONCILIAMO
Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1000 del registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di
Mediazione finalizzata alla conciliazione e al n 395 del registro degli enti di Formazione per la Mediazione
Via Carlo Cattaneo, 9-21013 Gallarate (VA)
www.riconciliamo.it
[email protected]
[email protected]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEGGE APPLICABILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. La legge applicabile alla procedura di mediazione è quella nazionale, fermo
restando la supremazia della norma europea e comunitaria. Per gli ambiti non
coperti da legge, l’organismo farà riferimento alle indicazioni fornite dal Ministero e
dall’Unione Europea
2. La mediazione internazionale, (disciplinata dalla direttiva 52/2008) può essere
tenuta da mediatori che abbiano conoscenza di una lingua straniera, ma
soprattutto, del diritto internazionale, del diritto europeo e comunitario, della
risoluzione delle controversie in ambito nazionale.
3. In caso di accordo, si attuano le disposizioni di cui alla direttiva 52/2008 e alla legge
98/2013.
ADR RICONCILIAMO
Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1000 del registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di
Mediazione finalizzata alla conciliazione e al n 395 del registro degli enti di Formazione per la Mediazione
Via Carlo Cattaneo, 9-21013 Gallarate (VA)
www.riconciliamo.it
[email protected]
[email protected]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALLEGATO 1- TABELLA INDENITA’ DELLA MEDIAZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Costi dei procedimenti di mediazione
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per le spese di mediazione sono dovuti da ciascuna parte gli importi riportati nella
sottostante tabella, che comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero
procedimento, indipendentemente dal numero di incontri svolti; null’altro sarà dovuto dalle
parti a ADR RICONCILIAMO, con l’unica eccezione delle spese effettive di comunicazione
alle parti.
Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del
procedimento, ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di uno o più mediatori ausiliari,
ovvero di un diverso mediatore per la formulazione di una proposta conciliativa.
L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento può
essere aumentato in misura non superiore a un quinto, tenuto conto della particolare
importanza, complessità o difficoltà dell’affare.
Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura
civile; qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole
divergenza tra le parti sulla stima, ADR RICONCILIAMO decide il valore di riferimento,
secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle parti
In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo
dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al
procedimento. Ai fini della corresponsione dell’indennità, più soggetti rappresentanti un
unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
ADR RICONCILIAMO
Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1000 del registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di
Mediazione finalizzata alla conciliazione e al n 395 del registro degli enti di Formazione per la Mediazione
Via Carlo Cattaneo, 9-21013 Gallarate (VA)
www.riconciliamo.it
[email protected]
[email protected]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPESE DI AVVIO E NOTIFICA
Il pagamento delle spese di avvio e quelle di notifica, va effettuato al momento del
deposito dell’istanza di mediazione ed è condizione per l’avvio della procedura.
Il pagamento delle spese di avvio a carico della parte convocata deve avvenire al
momento della sua adesione al procedimento, (in sede del primo incontro per le materie di
cui all’art. 5 del D.Lsg. 28/2010, cosi come modificato dalla legge 98/2013).
Al momento del deposito dell’istanza:
•
la parte istante dovrà versare € 40,00 (+ IVA)= 48.80 per le spese di avvio.
•
€ 40,00 (+ IVA)= 48,80 come indennità minima di mediazione per il primo scaglione
oppure € 50,00 (+ IVA)= 61,00 per tutti gli altri scaglioni quando la controparte non
partecipa al procedimento di mediazione*
•
Oltre le spese di corrispondenza necessarie per ciascuna parte da convocare
Primo incontro
Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso – ad
esclusione delle spese di avvio e notifica – è dovuto per l’organismo di mediazione
In caso di mediazione facoltativa o da statuto o clausola contrattuale sarà dovuto
l’onorario di mediazione per il mediatore pari ad euro 40 (importi fino a 1000,00 euro ), e
50 euro (importi superiori a 1000,00 euro ).
*le tariffe potrebbero subire variazioni ai sensi dei futuri decreti ministeriali di attuazione
ADR RICONCILIAMO
Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1000 del registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di
Mediazione finalizzata alla conciliazione e al n 395 del registro degli enti di Formazione per la Mediazione
Via Carlo Cattaneo, 9-21013 Gallarate (VA)
www.riconciliamo.it
[email protected]
[email protected]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Costi, per parte, dei procedimenti di mediazione rispetto al valore della lite per le
materie di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010 – aggiornato con il Decreto legge n.
69/2013 – convertito in Legge n. 98/2013 art. 5 comma 1bis*
Valore della lite
Spese di
avvio della
procedura
comprensivo
di IVA
fino a 1.000
Costo
dell’incontro
preliminare
con il
(2)
mediatore
Costo aggiuntivo
se la mediazione
(3)
prosegue
Iva al 22%
Totale costo
mediazione
48,80
0,00
43,33
9,53
52,86
da 1.001
a 5.000
48,80
0,00
86,67
19,07
105,74
da 5.001
a 10.000
48,80
0,00
160,00
35,20
195,20
da 10.001
a 25.000
48,80
0,00
240,00
52,80
292,80
da 25.001
a 50.000
48,80
0,00
400,00
88,00
488,00
da 50.001
a 250.000
48,80
0,00
666,66
146,67
813,33
da 250.001
a 500.000
48,80
0,00
1000,00
220,00
1.220,00
da 500.001
a 2.500,00
48,80
0,00
1900,00
418,00
2.318,00
2.500.001
a 5.000,00
48,80
0,00
2600,00
572,00
3.172,00
48,80
0,00
4600,00
1012,00
5.612,00
oltre 5.000.000
*Materie obbligatorie
ADR RICONCILIAMO
Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1000 del registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di
Mediazione finalizzata alla conciliazione e al n 395 del registro degli enti di Formazione per la Mediazione
Via Carlo Cattaneo, 9-21013 Gallarate (VA)
www.riconciliamo.it
[email protected]
[email protected]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTE:
(1) L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, può essere
aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o
difficoltà dell’affare.
(2) L’importo rappresenta le indennità di mediazione relative all’incontro preliminare con il mediatore e va
corrisposto interamente, da ciascuna parte, prima dell’incontro preliminare; tale importo si somma alle spese
di avvio della procedura, pari a € 40,00 (IVA esclusa) previste dal D.M. 180/2010, art. 16, comma 2.
(3) Tale importo sarà dovuto solo se le parti presenti, concordi con il mediatore, ritengono che sussistano le
premesse per proseguire il procedimento di mediazione e tentare di raggiungere un accordo conciliativo;
esso andrà corrisposto al termine dell’incontro preliminare.
In base alla legge applicabile, l’indennità di mediazione prevista dalla tabella per
ciascuno scaglione di riferimento può essere aumentata:
- del 25% in caso il tentativo di conciliazione abbia successo;
- del 20% nel caso di formulazione della proposta del mediatore
- del 20% in caso di importanza, complessità o difficoltà della procedura.
Si considerano tali le Mediazioni con una o più delle seguenti caratteristiche:
-
svolgimento di più di due incontri di mediazione,
-
richiesta di nomina di un CTU, studio da parte del mediatore di documentazione
complessivamente superiore a 30 pagine,
-
coinvolgimento di più di quattro parti, uso anche parziale di una lingua straniera
ADR RICONCILIAMO
Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1000 del registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di
Mediazione finalizzata alla conciliazione e al n 395 del registro degli enti di Formazione per la Mediazione
Via Carlo Cattaneo, 9-21013 Gallarate (VA)
www.riconciliamo.it
[email protected]
[email protected]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CREDITO D’IMPOSTA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In base al D.lgs. 28/2010, in caso di successo della mediazione entrambe le parti
beneficiano di un credito d’imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500. In caso di
insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è la metà. Il verbale di accordo è esente
dall’imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le indennità devono essere corrisposte per intero prima dell’incontro, informativo e di
programmazione o di mediazione, cui fanno riferimento.
In caso di mancato pagamento non verrà rilasciato verbale di mancato accordo.
In caso di prosieguo della procedura di mediazione, l’indennità non versata prima
dell’incontro, insieme agli eventuali aumenti, deve essere corrisposta entro il termine della
procedura ed è condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo
Tutte le spese vive non previste dall’art. 16 del DM 180/2010, e successive modificazioni,
sono da ritenersi aggiuntive rispetto alla tabella delle indennità e a carico delle parti.
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o assegno bancario non
trasferibile intestato a ADR RICONCILIAMO SRL
Banco di Napoli: IBAN IT46Y0101015211100000011663
(causale: COGNOME e NOME e numero di protocollo della mediazione)
Assegno Bancario non trasferibile intestato a ADR RICONCILIAMO SRL
Scarica

regolamento di procedura