ANACAM VENETO La EN 81-80:2003 Paolo Tattoli Uso della norma Nell’esecuzione di una verifica di un ascensore esistente si può usare l’appendice B (l’appendice può non essere esaustiva), per identificare i pericoli e le azioni correttive espressi nella norma al punto 4 Tuttavia, quando si identifica una situazione pericolosa che non è coperta dalla norma è necessario fare una valutazione del rischio separata Questa valutazione del rischio si dovrebbe basare sull’ISO/TS 14798 Anacam Veneto 28 gennaio 2006 METODO PREVISTO DALLA EN 81-80 1 Identificazione delle situazioni pericolose 2 Valutazione delle situazioni pericolose 3 Classificazione dei livelli di priorità Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Pericoli significativi Materiale pericoloso Accessibilità disabili Atti Vandalici UNI EN 81-80:2004 Comportamento in caso di incendio Vano di corsa Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Pericoli significativi Vano di corsa UNI EN 81-80:2004 Locale del macchinario Anacam Veneto Porte di piano e di cabina 28 gennaio 2006 Pericoli significativi UNI EN 81-80:2004 Porte di piano e di cabina Cabina Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Cabina Sospensione, compensazione e protezione contro l’eccesso di velocità Guide, ammortizzatori e interruttori di extra corsa Distanza tra la porta di cabina e la porta di piano Anacam Veneto UNI EN 81-80:2004 Pericoli significativi Manovra di emergenza 28 gennaio 2006 UNI EN 81-80:2004 Pericoli significativi Macchinario Installazioni e apparecch. elettriche Protezione contro guasti elettrici, comandi e precedenze Dispositivo di comando di ispezione e dispositivo di arresto Dispositivo di allarme Comunicaz. tra il locale del macchinario e la cabina Anacam Veneto 28 gennaio 2006 PROFILO DEL RISCHI E LIVELLI DI PRIORITA’ Gravità Frequenza I II III IV Livello di priorità A ESTREMA ESTREMA ALTA BASSA B ESTREMA ALTA ALTA BASSA C ESTREMA ALTA MEDIA C-D ALTA ALTA MEDIA D ALTA MEDIA BASSA D-E MEDIA BASSA E BASSA BASSA F Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Campi nel profilo di rischio G F I II A, B, C A I II III C-D,D B, C, C-D A, B I II III D-E D C, C-D Priorità Programma interventi Estremo Immediato, l’ascensore deve essere fermato Alto Medio A breve termine A medio termine, o al momento di una modernizzazione importante EN 81-80 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 43, 50, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 66, 70, 71 UNI EN 81-80 Filtro nazionale 3, 4, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 27, 30a, 30b, 31, 34, 38, 39, 40, 43, 53b, 54b, 56, 58, 59, 60a, 60b, 62, 63, 66, 70a, 70b, 71, 73 Totale 37 Totale 34 18, 21, 24, 29, 35, 36, 37, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 57, 63, 65 68, 72, 74 2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 30a, 31, 32, 35, 37, 41, 44, 46, 47, 48, 50a, 50b, 51, 52, 53a, 57, 60b, 65a, 65b, 66, 68, 69, 70b, 72 Totale 21 Totale 39 I II III IV E D-E, E D A, B 10, 11, 20, 24, 28, 38, 42, 49, 55, 61, 64 67, 69, 73 Basso A lungo termine o insieme ad una modernizzazione dei componenti interessati Totale 14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 25, 27, 28, 29, 30a, 31, 33, 36, 42, 45, 46, 49, 50a, 52, 53a, 53b, 54a, 55, 56, 58, 59, 60a, 61, 64, 67, 70a, 71, 73, 74 Totale 46 I II III IV F F D-E, E, F C, C-D, D, D-E, E, F - Frequenza (livello della causa di pericolo): A Frequente, B Probabile, C Occasionale, D Remoto, E Improbabile, F Impossibile Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Gravità (categoria dell’effetto del pericolo): I Catastrofica, II Critica, III Marginale, IV Trascurabile La UNI EN 81-80:2004 Il filtro nazionale METODO PREVISTO DALLA EN 81-80 1 Identificazione delle situazioni pericolose 2 Valutazione delle situazioni pericolose 3 Classificazione dei livelli di priorità Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Evoluzione della normativa tecnica ante direttiva e norme armonizzate Ascensori e montacarichi installati prima del 1963 Decreto 31/08/45 n. 600 Ascensori e montacarichi installati prima del 1987 D.P.R. 29/05/63 n. 1497 Ascensori idraulici installati dopo il 1979 D.M. 28/05/79 n. 1635 Ascensori e montacarichi elettrici installati dopo il 09/04/88 (attuazione delle direttive CEE) D.M. 09/12/87 n. 587 Ascensori idraulici installati dopo il 1994 (attuazione delle direttive CEE) D.P.R. 26/03/94 n. 268 Anacam Veneto 28 gennaio 2006 DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME, REGOLE TECNICHE PER ASCENSORI E MONTACARICHI DEL TIPO IDRAULICO Data entrata in vigore norme e regole tecniche Fino al 24/09/1979 Norma da seguire D.L. 600 DPR 1497 / 63 (Con Pareri CNR dal 1966) Norma da seguire Dal 25/09/1979 al 29/10/1994 Dal 01/07/1999 a tutt’oggi DPR 1497 / 63 DM 1635 / 79 (Con Pareri CNR) Norma da seguire DPR 268 / 94 UNI EN 81-2:89 Requisiti essenziali e regole di sicurezza da seguire Anacam Veneto Dal 30/10/1994 al 24/06/1999 Periodo di Transizione dal 25/06/1999 al 30/06/1999 DPR 162/ 99 Attuazione Direttiva 95/16/CE (Norme Armonizzate) 28 gennaio 2006 DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME, REGOLE TECNICHE PER ASCENSORI E MONTACARICHI DEL TIPO ELETTRICO Data entrata in vigore norme e regole tecniche\ Dal 1945 al 15/11/1964 Norma da seguire D.L. 600 Norma da seguire Dal 16/11/1964 al 08/04/1988 Periodo di transizione dal 25/06/1999 al 30/06/1999 Dal 01/07/1999 a tutt’oggi DPR 1497 / 63 (Con Pareri CNR dal 1966) DM 587 / 87 Allegato I UNI EN 81-1:87 Norma da seguire Requisiti essenziali e regole di sicurezza da seguire Anacam Veneto Dal 09/04/1991 al 24/06/1999 DPR 162 / 99 Attuazione Direttiva 95/16/CE (Norme Armonizzate) 28 gennaio 2006 Esempio di lista di riscontro di sicurezza per gli ascensori esistenti in Italia Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Esempio di lista di riscontro di sicurezza per gli ascensori esistenti in Italia Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Esempio di lista di riscontro di sicurezza per gli ascensori esistenti in Italia Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Esempio di lista di riscontro di sicurezza per gli ascensori esistenti in Italia Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Campi nel profilo di rischio G F I II A, B, C A I II III C-D,D B, C, C-D A, B I II III D-E D C, C-D Priorità Programma interventi Estremo Immediato, l’ascensore deve essere fermato Alto Medio A breve termine A medio termine, o al momento di una modernizzazione importante EN 81-80 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 43, 50, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 66, 70, 71 UNI EN 81-80 Filtro nazionale 3, 4, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 27, 30a, 30b, 31, 34, 38, 39, 40, 43, 53b, 54b, 56, 58, 59, 60a, 60b, 62, 63, 66, 70a, 70b, 71, 73 Totale 37 Totale 34 18, 21, 24, 29, 35, 36, 37, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 57, 63, 65 68, 72, 74 2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 30a, 31, 32, 35, 37, 41, 44, 46, 47, 48, 50a, 50b, 51, 52, 53a, 57, 60b, 65a, 65b, 66, 68, 69, 70b, 72 Totale 21 Totale 39 I II III IV E D-E, E D A, B 10, 11, 20, 24, 28, 38, 42, 49, 55, 61, 64 67, 69, 73 Basso A lungo termine o insieme ad una modernizzazione dei componenti interessati Totale 14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 25, 27, 28, 29, 30a, 31, 33, 36, 42, 45, 46, 49, 50a, 52, 53a, 53b, 54a, 55, 56, 58, 59, 60a, 61, 64, 67, 70a, 71, 73, 74 Totale 46 I II III IV F F D-E, E, F C, C-D, D, D-E, E, F - Frequenza (livello della causa di pericolo): A Frequente, B Probabile, C Occasionale, D Remoto, E Improbabile, F Impossibile Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Gravità (categoria dell’effetto del pericolo): I Catastrofica, II Critica, III Marginale, IV Trascurabile I rischi a priorità ALTA 3 – Precisione di fermata e livellamento La priorità è alta nel caso di ascensore con una sola velocità, sia esso elettrico che idraulico. In quel caso infatti è praticamente impossibile che la precisione di fermata sia attualmente entro +/- 10 mm e quella di livellazione +/- 20 mm, come richiesto da EN 81-70 L’azione correttiva, nel caso degli ascensori elettrici, è quella di installare un sistema di regolazione di velocità tipo VVVF che garantisca tale prestazione in ogni condizione Per gli ascensori idraulici senza seconda velocità di livellazione, o che comunque non ottemperano a quanto richiesto, occorre ricondurre le precisioni ai valori indicati in ogni condizione di funzionamento Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Molti ascensori idraulici esistenti tra l’altro rilivellano la cabina una volta che è scesa oltre un certo livello, ma non quando è salita eccessivamente dopo essere stata scaricata, anche perché le norme in essere prima della EN 81-70 (ivi compresa EN 81-2:1998) non lo hanno mai chiesto, però ora questa seconda prestazione va introdotta Anacam Veneto 28 gennaio 2006 4 – Misure contro gli atti vandalici E’ alta nel caso di “ascensori ad alto rischio di vandalismo”. In teoria dovrebbe essere responsabilità dell’organismo identificare le situazioni in cui, date le caratteristiche dello stabile (nel senso inteso dalla EN 81-71), l’ascensore ha alto questo rischio L’azione correttiva appare di particolare complessità e costo, in quanto occorrerebbe adeguare l’impianto (ove possibile? e fino a che punto? C’è il rischio di dover rifarlo quasi del tutto) alle varie prescrizioni di EN 81-71, sulle quali al momento non abbiamo esperienza pratica Anacam Veneto 28 gennaio 2006 7 – Chiusura parziale del vano di corsa E’ alta nel solo caso di ascensori idraulici preesistenti il DPR 1497/1963, peraltro piuttosto rari, in cui non ci fosse nessuna difesa ove gli organi mobili distassero più di 70 cm, altrimenti con altezza minima di soli 1.7 (con però il lato d’accesso generalmente già con difesa continua) Gli ascensori elettrici dovrebbero essere stati adeguati a suo tempo al punto 1 dell’allegato II al 587/87 (nel qual caso la priorità di eventuale adeguamento ulteriore diventa bassa) Adeguamento delle difese al prospetto 2 del punto 5 di EN 81-2, cioè portare l’altezza minima della difesa (cieca) ad un valore che dipende dalla distanza della difesa dagli organi mobili, da 1,1 m fino a 2,5 m Anacam Veneto 28 gennaio 2006 8 - Dispositivi di blocco per le porte di accesso o ispezione al vano di corsa e fossa Caso, peraltro non comune, in quanto queste porte o sportelli sono (quasi) assenti dai nostri impianti E’ alta nel caso i dispositivi di blocco non siano conformi almeno alle EN 81-1/2:87/89 (cioè con caratteristiche specificate al punto 5.2.2 della norma, tra l’altro devono essere dispositivi elettrici di sicurezza conformi a 14.1.2) Adeguare i dispositivi di blocco alle EN 81-1/2:1998, e cioè eventualmente nel sostituire le vecchie serrature di tali porte o sportelli con altre conformi al punto 5.2.2.2.1 Anacam Veneto 28 gennaio 2006 La norma armonizzata richiede che vi sia un dispositivo di blocco a chiave che permetta la richiusura ed il ribloccaggio senza chiave. Inoltre le porte di ispezione o soccorso devono potersi aprire senza chiave dall’interno del vano anche quando bloccate Potrebbero esserci situazioni in cui, pur essendo la distanza tra due porte normali successive superiore agli 11 m, non c’è una porta di questo tipo (intermedia di soccorso), in quanto non prevista al tempo dell’installazione: però EN 81-80 non chiede di realizzarla ove assente, ma solo di adeguarla ove già presente. Per quanto riguarda eventualmente la porta di accesso alla fossa, si rimanda al punto 15 (accesso sicuro alla fossa) Anacam Veneto 28 gennaio 2006 13 – Difesa di separazione tra parti in movimento di più ascensori situati nello stesso vano E’ alta nel caso di impianti non conformi nemmeno alle EN 81-1/2 non armonizzate, in cui, ove le distanze tra organi mobili dell’uno ed il bordo del tetto dell’altro fossero minori di 0.3 m, non c’è una difesa continua a tutt’altezza del vano e manca o è inadeguata la difesa tra gli impianti in fossa Installare difesa conforme alle EN 81-1/2 attuali (continua, e della larghezza data in 5.6.2.2). Inoltre, se già non c’è, bisogna installare comunque una difesa tra i due impianti per un’altezza di 2.5 m a partire dal livello del piano più basso Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Se la distanza tra gli organi mobili è compresa tra 0.3 e 0.5 m la priorità di adeguamento diventa bassa, e, come in altri punti, secondo il testo attuale del decreto ciò significa che il lavoro è comunque da fare, ma con scadenze più lunghe; sembra intendersi lo stesso anche nel caso in cui la difesa in fossa già vi sia, ma non sia adeguata a quanto previsto dalla norma armonizzata La difesa può anche non essere cieca, ma in quel caso deve rispettare le caratteristiche descritte dalla norma EN 294, in particolare la tabella V, che dà le dimensioni delle possibili maglie della rete, in funzione della loro forma, e della distanza dagli organi mobili Anacam Veneto 28 gennaio 2006 15 – Accesso sicuro alla fossa E’ alta nel caso in cui la profondità della fossa sia maggiore di 1 m, non ci sia una porta di accesso specifica, e non ci sia alcun mezzo per facilitare la discesa (almeno nicchie incavate nella parete della fossa, completate ove il caso da un appiglio per le mani – nel caso di profondità superiore ai 2 m occorreva già una porta del tipo visto al punto 8 – si veda parere 661004/79 del CNR) Conformare l’accesso alla fossa alle attuali EN 81-1/2, e cioè o realizzare una porta di accesso adeguata (se la profondità è superiore a 2.5 m e se è materialmente possibile) oppure installare una scala o simile che però non deve interessare lo spazio impegnato dal parti dell’ascensore in movimento Anacam Veneto 28 gennaio 2006 16 – Dispositivo di arresto nella fossa e/o nel locale pulegge Si tratta dell’altrimenti detto “pulsante di stop”. E’ alta in quegli impianti idraulici che non fossero mai stati adeguati al DM 587/87, punto 7 allegato II, che non hanno alcun dispositivo di arresto in fossa Installare un dispositivo d’arresto conforme alla EN 81-2:1998, che andrà installato in posizione tale che sia accessibile sia prima di entrare, una volta aperta la porta del piano estremo inferiore, sia dal pavimento della fossa (nel caso tale posizione non esista, bisogna installarne due) Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Non è considerato di priorità alta (ma bassa) spostare l’eventuale pulsante installato in posizione inadeguata o installarne un secondo, quindi questo lavoro sarà eventualmente da fare, ma con scadenze più lunghe L’installazione in fossa di una presa di corrente e di un comando per l’illuminazione di cui in EN 81-1, 5.7.3.4 o –2, 5.7.2.5 non sono presi in considerazione da questo punto Anacam Veneto 28 gennaio 2006 17 – Adeguata illuminazione del vano di corsa E’ alta per quegli ascensori idraulici neppure conformi al parere CNR 670206/134, che successivamente non sono mai stati adeguati al DM 587/87, punto 6 allegato II Questi impianti potrebbero non avere nemmeno una lampada in testata, una in fossa ed una almeno ogni due piani, ciascuna di potenza di almeno 25 W; se l’avessero, la priorità di intervento diventerebbe media, mentre se fossero già conformi al DM 587/87 (testo quasi identico a quello della legislazione precedente, però vi si specifica che vi deve essere una lampada almeno ogni 7 m di corsa) la priorità diventerebbe bassa Adeguare la illuminazione al punto 5.9 delle EN 81-1/2:98, (impianto tale da assicurare una intensità luminosa di almeno 50 lux ad 1 m sopra il tetto di cabina e pavimento della fossa, incluse comunque lampade a 0,5 m dai punti più alti e più bassi del vano) Anacam Veneto 28 gennaio 2006 22 – Dislivelli e recessi nel locale macchinario E’ alta in quegli ascensori preesistenti le EN 81-1/2:87/89 che non siano conformi a queste, nei punti 6.3.2.4/5, cioè abbiano nel locale macchine dislivelli maggiori di 0,5 m senza adeguati gradini, scale e parapetti, e/o abbiano incavi nel pavimento di profondità superiore e larghezza minore a 0,5 m Coprire, ove possibile, questi incavi, mentre i dislivelli andrebbero dotati di gradini, scale e parapetti adeguati Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Precedentemente alle EN 81-1/2:87/89 valevano comunque alcuni pareri CNR riguardo questi aspetti: il 670206/130, il 701216/301 ed in particolare il 660415/73 che stabilivano alcuni spazi minimi (superfici piane) intorno alle apparecchiature da manutenere, e le dimensioni massime delle eventuali travi da scavalcare; L’appendice nazionale a EN 81-80 non ha ritenuto che almeno il rispetto di quelle specifiche riducesse la priorità di intervento Anacam Veneto 28 gennaio 2006 25 – Porte di cabina e di piano (non) cieche E’ alta nel caso di ascensori con porte scorrevoli motorizzate non cieche conformi al DL 600/45, art 9 Per quanto in quegli anni raramente le porte fossero scorrevoli motorizzate, qui si specificava che le porte di cabina potevano essere in griglie o traforati con maglia anche quadrata di ampiezza non superiore ad 10 mm, mentre con l’art. 24.8 del successivo DPR 1497/63 la maglia non doveva consentire il passaggio di una sfera con diametro 12 mm, e si specificava in più la sezione della rete (in questo caso la priorità di intervento diventa media) Le porte di piano generalmente potevano avere maglie con apertura non superire ai 30 mm (art. 4 DL 600/45) Sostituire le ante non cieche con altre cieche Anacam Veneto 28 gennaio 2006 26 – Resistenza del fissaggio porta di piano La priorità è alta in tutti gli ascensori dotati di porte di piano scorrevoli orizzontalmente (motorizzate o no) i cui organi di scorrimento inferiori o superiori possano avere subito danni o usura L’azione correttiva consiste nel sostituire gli organi interessati con altri integri e conformi alla norma armonizzata (o anche sostituire tutto l’apparato, se interventi parziali non fossero efficaci) Anacam Veneto 28 gennaio 2006 27 – Porte di piano e di cabina che contengono vetro La priorità è alta per gli impianti neppure conformi al DL 600 Questo prescriveva già che i vetri utilizzati nelle porte di piano o cabina fossero di sicurezza, cioè temperati, retinati o stratificati, o assimilabili a queste tipologie, che avevano subito anche prove di tipo e avevano caratteristiche stabilite dagli art. 85/86/87/88/89 del DL 600/45, per cui si suppone che dovesse esserci una marcatura del vetro ad attestarle; quando quindi manca una qualunque marcatura è dubbio che tali caratteristiche siano rispettate (tra l’altro è possibile che la non conformità dei vetri sia subentrata nel corso di una successiva sostituzione effettuata non a regola d’arte Varie soluzioni suggerite (sostituzione del vetro con uno conforme, eliminazione della spia in vetro e installazione di luminosa verde di presenza della cabina al piano, riduzione della superficie vetrata,…) Anacam Veneto 28 gennaio 2006 30 – Dispositivi di protezione della porta (motorizzata) di piano e di cabina (contro l’urto di persone) La priorità è alta in tutti i casi in cui i requisiti di EN 81-70, 5.2.3/4, non siano ottemperati, nel caso l’ascensore sia destinato (anche) all’uso di disabili, mentre, se così non fosse, è alta solo per gli ascensori non conformi neppure al DPR 1497/63, art. 25.1 e 25.3 (sempre inteso che abbiano porte automatiche) Questi impianti infatti potrebbero avere porte che chiudendosi trasmettano ad un ostacolo una spinta superiore ai 12 kg, e/o en. cinetica, alla v. media di chiusura, superiore ai 0,6 kgm. Inoltre, i bordi di battuta delle porte e degli stipiti potrebbero non essere arrotondati o smussati, con raggio o smusso non minore di 5mm Installare sensore (p.es. rete di fotocellule) che prevenga il contatto tra utente e bordo della porta in chiusura, per un’altezza compresa tra i 25 ed i 1800 mm. Inoltre, deve essere possibile regolare il sistema di comando in modo che il tempo di permanenza aperte delle porte possa essere tra i 2 ed i 20 sec Anacam Veneto 28 gennaio 2006 31 – Dispositivi di blocco delle porte di piano (serrature) La priorità è alta quando i dispositivi esistenti non rispondono neppure ai requisiti del DPR 1497/63, art 26.2 e 26.7 In essi, il catenaccio della serratura non è mantenuto chiuso per azione della gravità, o di molla di compressione, o di entrambe Inoltre, i contatti di sicurezza con distacco obbligato non permanente, che fossero accessibili a porte aperte, possono essere chiusi con “oggetti comuni” Si dà per assodato però che questi dispositivi almeno rispondano al resto dell’art 26 del DPR 1497/63 (e al precedente art. 28 del DL 600/45) in quanto appunto entro il 1966 tutti gli impianti dovevano essere stati adeguati all’art. 26 del DPR 1497/63, esclusi soli i comma 2 e 7. Se così non fosse, la priorità dell’intervento diventerebbe estrema Sostituire i dispositivi di blocco con altri conformi al punto 7.7 delle EN 81-1/2:1998 Anacam Veneto 28 gennaio 2006 34 – Chiusura automatica delle porte scorrevoli orizzontalmente La priorità è alta per quegli ascensori, non conformi alle EN 81-1/2 non armonizzate, che non dispongono di un dispositivo (molla o peso) che assicuri la chiusura automatica della porta di piano quando essa si trovasse aperta con la cabina fuori dalla zona di sbloccaggio L’azione correttiva consiste nell’installare un dispositivo di chiusura automatica (molla o peso) sulla porta esistente, ove possibile, oppure sostituire l’intero apparato con uno conforme a EN 81-1/2:1998, 7.7.3.2 Anacam Veneto 28 gennaio 2006 38 – Rapporto sicuro tra la superficie utile della cabina e la portata La priorità è alta in tutti quegli ascensori, precedenti le EN 81-1/2 non armonizzate, che, di categoria A o B, hanno un rapporto tra superficie utile della cabina e portata non conforme a quello previsto da queste norme e a maggior ragione a quelle seguenti 1. Ridurre l’area disponibile del pavimento della cabina 2. Limitare l’uso di quel tipo di ascensore solo a utenti istruiti 3. Ridurre l’area disponibile del pavimento della cabina, eventualmente in modo selettivo, tramite una parete di separazione apribile o asportabile a chiave in cabina (solo cat.B in edifici residenziali) Anacam Veneto 28 gennaio 2006 39 - Presenza del grembiule della cabina La priorità è alta in quegli ascensori idraulici che siano ancora privi di grembiule, in quanto installati precedentemente la EN 81-2:1987, e non adeguati al DM 587/87, punto 5 allegato II, come li sono stati a suo tempo gli elettrici Consiste nell’installazione di un grembiule di cabina,conforme alle norme armonizzate, oppure, ove non fosse possibile, ad es. causa scarsa profondità della fossa, di un grembiule speciale del tipo proposto in prEN 81-21 Anacam Veneto 28 gennaio 2006 40 – Presenza della porta di cabina La priorità è alta in sostanza per tutti gli ascensori a suo tempo installati per il trasporto di persone che siano privi di porte di cabina In pratica si tratta quasi sempre di ascensori per persone e cose, definiti di categoria B prima dell’adozione in Italia delle EN 81-1/2 non armonizzate, oppure di qualche caso di ascensore di cat. A che, installato in alberghi, ad uso riservato per il personale, poteva secondo le normative precedenti le EN 81-1/2 essere privo di porta di cabina Installare le porte di cabina mancanti, motorizzate o manuali Anacam Veneto 28 gennaio 2006 43 – Protezione contro la caduta dal tetto di cabina La priorità è alta in tutti gli ascensori che, ove esista il pericolo di caduta in una distanza libera perpendicolarmente e oltre al bordo esterno del tetto di cabina supera gli 0.3 m, non dispongono di un parapetto conforme alle norme EN 81-1/2:1998 Installazione di parapetto/i sul tetto di cabina, cui però possono ostare due aspetti Anacam Veneto 28 gennaio 2006 1. 2. le misure preesistenti della testata, che potrebbero fare sì che un normale parapetto sia di altezza eccessiva per avere sopra lo stesso un adeguato spazio di sicurezza (da EN 81-1/2, 5.7.1.1 c) 1), questo spazio deve essere non minore di 0.3+0,035 m, salvo negli idraulici diretti, dove non si tiene conto del secondo fattore, peraltro poco influente per velocità normali); la conformazione preesistente della superficie del tetto della cabina, che potrebbe essere di dimensioni molto limitate, e vedere la presenza delle travature dell’arcata, dell’operatore, per cui un parapetto ne diminuirebbe ulteriormente la superficie realmente calpestabile, con diminuzione della sicurezza per il personale Per questi casi, sono suggerite azioni alternative, e cioè di eliminare la distanza stessa che determina il pericolo di caduta o allargando il tetto esistente (ma in modo tale che tutta la sua superficie sia in grado di supportare il carico del personale), o installando difese per tutta l’altezza necessaria, che in sostanza spostino più vicino alla cabina le pareti del vano Anacam Veneto 28 gennaio 2006 53b –Freno elettromeccanico negli ascensori elettrici La priorità è alta negli ascensori che non dispongono di un freno almeno conforme a EN 81-1:1987, 12.4.2 Questo freno deve essere capace di arrestare da solo il macchinario alla velocità nominale e con portata aumentata del 25%, determinando una decelerazione non maggiore a quella per intervento del paracadute o di urto sugli ammortizzatori. Gli elementi meccanici devono essere installati in almeno due esemplari, e devono essere tali che, se ne agisce uno solo, la corsa della cabina ne deve essere ugualmente rallentata. E’ ammesso però che gli elementi elettrici (nucleo del solenoide) si riducano ad uno, mentre la norma armonizzata ammette solo che possa essere unica la bobina, ma i nuclei devono essere almeno due Installare un freno elettromagnetico, o adeguare l’esistente, in modo che sia conforme ad EN 81-1:1998, punto 12.4.2 Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Qualora il nucleo fosse uno solo, in accordo con EN 81-1:1987 e non con la norma armonizzata,la priorità di intervento diventa bassa Anacam Veneto 28 gennaio 2006 54b – Ritorno automatico della cabina al piano estremo inferiore degli ascensori idraulici con sistema di antideriva elettrico La priorità è alta negli ascensori precedenti alla EN 81-2:1989, che non dispongano di questo sistema di ritorno automatico, o in cui non sia conforme alla stessa norma La cabina secondo questa deve portarsi al piano estremo inferiore non oltre 15 minuti dopo l’ultima corsa normale, in modo da ridurre l’effetto delle eventuali perdite idrauliche del sistema, in termini di rischio che dopo un certo tempo la cabina sia più in basso di una porta di piano eventualmente rimasta aperta (rischio connesso alla presenza o meno di un sistema di richiusura automatica delle porte di piano quando la cabina si trovi fuori dalla zona di sbloccaggio porte) Si tenga conto che nel mercato italiano quasi tutti gli ascensori idraulici dispongono di un sistema di antideriva elettrico, e non di altri sistemi contro l’abbassamento elettrico della cabina, tra quelli previsti dalla tabella 9.5 di EN 81-2 (intervento addizionale del paracadute, dispositivo a morsa, a tacchetti) Installazione di un sistema di ritorno automatico della cabina al piano estremo inferiore conforme alla norma armonizzata Anacam Veneto 28 gennaio 2006 56 – Ammortizzatori La priorità è alta su quegli ascensori elettrici conformi a norme precedenti la EN 81-1:1987, che avendo velocità non maggiore di 0.85 m/s non sono stati adeguati al DM 587/87, punto 4 allegato II, e perciò non dispongono di ammortizzatori sotto la cabina e sotto il contrappeso. Per la precisione, vi era un’altra classe di ascensori elettrici che è stata adeguata a suo tempo quanto ad ammortizzatori dal punto 4 del DM 587/87, e sono quelli il cui vano di corsa stava sopra locali accessibili, qualunque fosse la velocità della cabina Se vi fossero ammortizzatori installati, ma non conformi alle norme armonizzate, la priorità di intervento sarebbe bassa Installare gli ammortizzatori mancanti,conformi a EN 811/2:1998 Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Gli ammortizzatori a dissipazione di energia possono essere utilizzati in ogni caso, quelli ad accumulo di energia con movimento di ritorno ammortizzato fino a velocità di 1.6 m/s, quelli ad accumulo di energia senza movimento ammortizzato, con caratteristica lineare o no, fino a velocità di 1 m/s Gli ammortizzatori diversi da quelli con caratteristica lineare sono considerati componenti di sicurezza e devono essere verificati in conformità ai requisiti in allegato F.5, perciò devono presentare marcatura CE I punti di battuta degli ammortizzatori sotto la cabina devono essere resi evidenti da ostacoli (c.d. pilastrini) di altezza tale da soddisfare quanto in EN 81-1, 5.7.3.3. E cioè con gli ammortizzatori totalmente compressi devono essere soddisfatte date condizioni sullo spazio in fossa a disposizione del c.d. “cubo”, sulla distanza verticale tra fondo fossa e parti più basse della cabina (0.5 m in generale), e quella tra queste ultime e le parti più alte installate in fossa (0.3 m) Negli ascensori preesistenti, nello scegliere tipologia e posizionamento degli ammortizzatori, queste condizioni vanno verificate, ad es. tenendo conto che per gli ascensori installati secondo il DPR 1497/63 con velocità inferiore a 0.85 m/s erano sufficienti sotto la cabina e sotto il contrappeso arresti fissi (c.d. pilastrini) tali da garantire 0.5 m tra fondo fossa e parti più basse della cabina, 0.8 m tra tetto cabina e parte più bassa del soffitto del vano, e 0.3 m tra questa e parte più alta del tetto cabina. Ciò fa si che in pratica i pilastrini, specie scegliendo ammortizzatori “tradizionali”, vadano accorciati e rifatti Anacam Veneto 28 gennaio 2006 58 – Distanza orizzontale tra la superficie interna del vano e la soglia, il telaio dell’accesso della cabina, o bordo di chiusura delle porte scorrevoli della cabina La priorità è alta per quegli ascensori non conformi neppure al DPR 1497/63, punto 21.2, che avessero la distanza tra la parete frontale e il bordo anteriore della porta di cabina superiore ai 0,15 m Ridurre questa distanza, avvicinando la superficie interna del vano di corsa, al bordo di chiusura delle porte scorrevoli della cabina o la soglia, oppure installando un blocco porte di cabina fuori piano conforme a EN 81-1/2, 8.9.3 Anacam Veneto 28 gennaio 2006 La norma armonizzata ammette che queste distanze possano aumentare fino a 0,2 m, per l’altezza massima di 0,5 m, oppure quando l’ascensore sia per il trasporto anche di merci, con porte scorrevoli verticali. Qualora l’ascensore sia conforme al DPR 1497/63, punto 21.2 quanto a distanza tra parete e bordo anteriore della porta, ma non conforme in una o tutte le altre distanze considerate in EN 81-1/2, 11.2.1, la priorità di adeguare queste distanze diventa bassa Anacam Veneto 28 gennaio 2006 59 – Distanza orizzontale tra la porta di cabina chiusa e la porta di piano La priorità è alta per gli ascensori neppure conformi al DL 600/45, art. 4, o al DPR 1497/63, art. 24.10, che avessero questa distanza maggiore di 0,12 m (oppure, nel caso di porte di piano a battente e di cabina a soffietto, tra esse potesse passare una sfera con diametro maggiore di 0,15 m). Il DL 600/45 limitava questa distanza a 0,1 m, mentre il DPR 1497/63 passava già a 0.12 m Ridurre questa distanza ai valori prescritti in EN 81-1/2 Anacam Veneto 28 gennaio 2006 60 – Sistemi per la manovra di emergenza La priorità è alta per gli ascensori nemmeno conformi al DL 600/45, art .29, che prescriveva che ogni ascensore fosse provvisto di un organo indipendente dall’apparecchio motore per il disincaglio della cabina in caso di suo arresto in posizione intermedia tra i piani. Una delle porte di accesso al vano doveva anche poter essere aperta mediante una chiave speciale in consegna ad apposito incaricato. Anche la porta della cabina doveva poter essere aperta, una volta portata la cabina al piano Dotare l’impianto di un sistema per le operazioni di emergenza in conformità con EN 81-1, 12.5 (volantino liscio non a razze) o EN 81-2, 12.9 (valvola manuale, pompa a mano), permettere dal locale macchinario l’individuazione della presenza della cabina al piano e fornire istruzioni come da EN 81-1/2, 16.3.1 Anacam Veneto 28 gennaio 2006 62 – Arresto e controllo di arresto del macchinario La priorità è alta nel caso di ascensori ancora non conformi a EN (armonizzate) 81-1, 12.7 o EN 81-2, 12.4 L’azione correttiva consiste nel far sì che l’arresto del macchinario avvenga per l’intervento di un dispositivo elettrico di sicurezza, nel modo indicato in EN 81-1, 12.7 o EN 81-2, 12.4 Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Per gli ascensori elettrici l’alimentazione del motore deve essere interrotta da due contattori indipendenti, i cui contatti sono in serie nel circuito di alimentazione. Se ad ascensore fermo i contatti principali di uno dei contattori non si fossero aperti, ogni successivo movimento della cabina deve essere impedito al più tardi al successivo cambiamento del senso di marcia Anacam Veneto 28 gennaio 2006 63 – Dispositivo contro l’allentamento delle funi o delle catene La priorità è alta nel caso di ascensori idraulici preesistenti e non adeguati al DM 1635/79, art. 87, che non disponessero dell’apparecchiatura Installare un dispositivo contro l’allentamento delle funi o catene conforme a EN 81-2, 12.13 Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Negli ascensori elettrici il dispositivo è richiesto dalla norma armonizzata solo nel caso ci siano due funi di trazione, o negli impianti ad argano agganciato, che sono situazioni particolari non trattate di fatto da EN 81-80 Nei casi normali di ascensori elettrici con almeno tre funi di trazione, il sistema paracadute conforme alla norma armonizzata non agisce in caso di allentamento funi, anzi, mentre la norma tecnica nazionale precedente (DPR 1497/63) prescriveva la presenza di un contatto elettrico che agisse anche nel caso di allentamento di una sola fune, e nel caso fermasse l’impianto, ciò non è previsto da EN 81-1, e quindi non viene richiesto da EN 81-80 (UNI 10411-1, punto 22, ne prescrive il mantenimento nel caso di sostituzione della cabina e non dell’arcata) Anacam Veneto 28 gennaio 2006 66 – Protezione contro l’elettrocuzione (protezione e contrassegno delle apparecchiature elettriche) La priorità è alta per quegli impianti nemmeno conformi alle EN 81-1/2 non armonizzate, che presentino anche distanze di sicurezza e dislivelli non conformi nel locale macchine Per quegli stessi impianti, se non ci fossero distanze e dislivelli non conformi, la priorità diventa media L’azione correttiva consiste nel proteggere mediante adeguate custodie le apparecchiature elettriche con grado di protezione minimo IP2X, nonché contrassegnare quei terminali in cui la tensione supera i 50 V Negli ascensori in batteria in cui vi sono più quadri di manovra nello stesso locale, occorre segnalare chiaramente al personale se e dove, ad interruttore principale del singolo impianto staccato, su può permanere ugualmente tensione su un quadro di manovra Anacam Veneto 28 gennaio 2006 70 a – Dispositivo del comando di ispezione La priorità è alta in quegli impianti idraulici, che nemmeno adeguati al DM 587/87, punto 9.2 allegato II, non dispongono di un comando di ispezione accettabile sul tetto di cabina Installarne uno, conforme alle norme armonizzate Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Il punto 14.2.1.3 di EN 81-1/2:1998 richiede che l’inserzione di questo dispositivo avvenga mediante un commutatore che soddisfi i requisiti dei dispositivi elettrici di sicurezza. Deve essere bistabile e protetto contro gli azionamenti accidentali. Il punto succitato della norma descrive anche accuratamente le esclusioni di manovre che deve produrre l’inserzione del comando di ispezione, e come la manovra di ispezione debba avvenire. Il comando di ispezione conforme a norme precedenti, ed in particolare quello installato o adeguato sugli ascensori elettrici a seguito del DM 587/87, non risponde necessariamente a tutti questi requisiti (per es. la velocità di ispezione potrebbe eccedere 0.63 m/s anche se non 0.85 m/s), per cui, in caso di non conformità, occorre adeguare anche questo comando e/o manovra, con priorità bassa Anacam Veneto 28 gennaio 2006 70 b – Dispositivo di arresto sul tetto della cabina La priorità è alta per quegli ascensori idraulici, nemmeno conformi al DPR 1497/63, che non siano stati adeguati secondo il DM 587/87, punto 9.1 allegato II, e che perciò non avessero ancora alcun dispositivo di arresto sul tetto di cabina Installarne uno, conforme alle norme armonizzate Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Il punto 14.2.2 di EN 81-1/2:1998 richiede che sul tetto della cabina vi sia questo dispositivo, in posizione facilmente accessibile, e a non più di 1 m dal punto di accesso per il personale: Se il dispositivo di comando per la manovra di ispezione è in queste condizioni, può coincidere col dispositivo di arresto. Esso deve essere un dispositivo elettrico di sicurezza conforme a 14.1.2, bistabile, e tale che la rimessa in servizio non possa derivare da un’azione accidentale. Nulla dice EN 81-80 dei dispositivi di arresto sulla cabina negli ascensori con manovra ausiliaria sopra il livello del piano, che di fatto non vengono considerati Anacam Veneto 28 gennaio 2006 71 – Dispositivo di allarme La priorità alta è per quegli ascensori che non ne dispongano, in quanto non conformi a EN 811/2:1998, cioè potenzialmente tutti quelli precedenti, dato che il dispositivo è stato introdotto ex-novo da questa norma Installare un dispositivo di allarme conforme alle norme armonizzate applicabili, cioè non solo a EN 81-1/2, 14.2.3, ma anche alla norma EN 81-28 (che peraltro non si occupa tanto del dispositivo in quanto tale, ma del sistema completo di gestione dell’allarme, che ne coinvolge le funzioni) Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Nel caso sia stato installato già un sistema di allarme, ma non conforme del tutto alla EN 81-28, sarà pure esso da adeguare, ma con priorità bassa Anacam Veneto 28 gennaio 2006 73 – Presenza del controllo del carico Si tratta di quello che è comunemente noto come sistema di controllo del sovraccarico La priorità è alta per quegli ascensori che non ne dispongano, in quanto non conformi a EN 81-1/2:1998, e che nel contempo presentino la situazione n. 38, cioè rapporto superficie utile/portata pure non conforme alla norma armonizzata L’azione correttiva è di installare un sistema di controllo del carico, conforme alla norma armonizzata Anacam Veneto 28 gennaio 2006 UNI 10411-1:2003 Problema dell’allineamento alla UNI EN 81-80:2004 Documentazione Anacam Veneto 28 gennaio 2006 La UNI 10411-1 e l’allineamento alla UNI EN 81-80:2004 La UNI 10411-1:2003 La norma contiene i criteri di buona tecnica per la modifica o la sostituzione di parti di ascensori elettrici a frizione rispondenti a norme preesistenti alla UNI EN 81-1:1999, in conformità alla legislazione vigente Anacam Veneto 28 gennaio 2006 La UNI 10411-1:2003 Alcuni interventi sono trattati nella norma in modo diverso e in alcuni casi in contrasto con quanto indicato nella UNI EN 81-80 Occorre operare un allineamento tra le due norme Vediamo alcuni esempi Anacam Veneto 28 gennaio 2006 UNI EN 81-80:2004 Anacam Veneto 28 gennaio 2006 UNI 10411:2003 22 SOSTITUZIONE DELLA CABINA NELLA STESSA INTELAIATURA Quando le modifiche apportate all'impianto si riducono alla sola sostituzione della cabina nella intelaiatura preesistente, le caratteristiche della nuova cabina, … devono essere conformi alla UNI EN 81-1:1999, in particolare la nuova cabina deve essere provvista di illuminazione di emergenza, con le eccezioni ed integrazioni seguenti: i) qualora i dispositivi di comando per la manovra di ispezione non vengano sostituiti, essi possono rimanere conformi a quanto indicato in 9 dell'appendice A Anacam Veneto 28 gennaio 2006 UNI EN 81-80:2004 Anacam Veneto 28 gennaio 2006 UNI 10411:2003 22 SOSTITUZIONE DELLA CABINA NELLA STESSA INTELAIATURA Richiede stessi adeguamenti della UNI EN 81-80:2004 Anacam Veneto 28 gennaio 2006 UNI EN 81-80:2004 Anacam Veneto 28 gennaio 2006 UNI 10411:2003 2 APPROCCI I 10 SOSTITUZIONE DEL QUADRO DI MANOVRA O DEI SUOI COMPONENTI CON O SENZA VARIAZIONE DELLO SCHEMA 10.1.1.3 Pur raccomandando la conformità degli impianti ai punti relativi della UNI EN 81-1:1999, ammesse le seguenti deroghe Qualora non esistano, è consentito non installare: a) i contatti sul limitatore di velocità e sul tenditore della fune quando non previsti dalla normativa vigente al momento dell'installazione dell'ascensore; Anacam Veneto 28 gennaio 2006 UNI 10411:2003 II 21 MODIFICA COMPLETA DELL'IMPIANTO NEL VANO DI CORSA PREESISTENTE Richiede stesso adeguamento della UNI EN 81-80:2004 Anacam Veneto 28 gennaio 2006 UNI EN 81-80:2004 Anacam Veneto 28 gennaio 2006 UNI 10411:2003 2 APPROCCI I 10 SOSTITUZIONE DEL QUADRO DI MANOVRA O DEI SUOI COMPONENTI CON O SENZA VARIAZIONE DELLO SCHEMA 10.1.1.3 Pur raccomandando la conformità degli impianti ai punti relativi della UNI EN 81-1:1999, qualora non esistano, è consentito non installare: h) i dispositivi di segnalazione, allarme e illuminazione siano conformi alle norme preesistenti Anacam Veneto 28 gennaio 2006 UNI 10411:2003 II 21 MODIFICA COMPLETA DELL'IMPIANTO NEL VANO DI CORSA PREESISTENTE 22 SOSTITUZIONE DELLA CABINA NELLA STESSA INTELAIATURA Richiede stesso adeguamento della UNI EN 81-80:2004 Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Il Decreto Ministero Attività Produttive 26 ottobre 2005 (Decreto Scajola) IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la direttiva 95/16/CE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999; Vista la norma tecnica europea UNI EN 081-80; Ritenuto di dover salvaguardare la sicurezza degli utenti degli apparecchi di sollevamento installati in edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE; Decreta: Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli ascensori definiti dall'art.1 e dall'art. 2, lettera a), del regolamento di cui al DPR 30 aprile 1999, n. 162, di seguito denominato «regolamento» 2. Gli ascensori installati negli edifici civili prima del 25 giugno 1999 sono adeguati alle regole previste dalla norma tecnica europea UNI EN 081-80 e dalla sua appendice nazionale, secondo le modalità disciplinate dal presente decreto 3. Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Art. 2. Adeguamento tecnico degli ascensori 1. In occasione della prima verifica periodica prevista dal regolamento, effettuata dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'autorità competente, o l'organismo di certificazione di cui all'art. 13 del regolamento, effettua l'analisi dei rischi presenti nell'impianto esaminato, secondo la norma europea UNI EN 081-80, e prescrive gli interventi necessari per il suo adeguamento, indicando i termini per gli adempimenti, di cui al seguente comma 2 Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Art. 2. Adeguamento tecnico degli ascensori 2. Per l'esecuzione degli interventi di adeguamento, sono prescritti i seguenti termini: a) entro i sei mesi successivi alla data di effettuazione della verifica periodica di cui al comma 1 se i rischi accertati hanno priorità alta b) da due anni a quattro anni se i rischi accertati hanno priorità media; c) da quattro anni a sei anni se i rischi accertati hanno priorità bassa Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Art. 2. Adeguamento tecnico degli ascensori 3. In caso di particolari ed eccezionali rischi per l'incolumità delle persone l'impianto è sottoposto a fermo e le prescrizioni di cui al comma 1 devono indicare gli interventi ritenuti indispensabili per la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in condizioni di sicurezza Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Art. 2. Adeguamento tecnico degli ascensori 4. L'autorità competente dispone il fermo dell'impianto fino all'accertamento della corretta esecuzione degli interventi di cui al comma 3, nonché nel caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero riguardanti i componenti essenziali di sicurezza dell'ascensore, indicati nell'allegato IV del regolamento Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Art. 2. Adeguamento tecnico degli ascensori 5. Con successivo decreto del Direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite, in conformità alla disciplina prevista dal regolamento previo parere della Conferenza unificata, le modalità di svolgimento delle verifiche e i criteri generali delle prescrizioni di adeguamento In ogni caso, l'analisi dei rischi non comprende le parti dell'impianto costituenti la struttura architettonica della cabina, dei cancelli e delle ringhiere di protezione Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Art. 2. Adeguamento tecnico degli ascensori 6. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Art. 3. Requisiti professionali del personale degli organismi notificati 1. L'analisi dei rischi e la formulazione delle prescrizioni di cui all'art. 2 sono effettuate da personale in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea in ingegneria e iscrizione al relativo Albo professionale b) esperienza professionale specifica, acquisita nel settore degli ascensori, per un periodo di almeno due anni c) copertura assicurativa della responsabilità civile derivante dall'attività professionale, con massimale non inferiore a due milioni e cinquecentomila € Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Art. 4. Libretto dell'impianto 1. Il proprietario dell'immobile e' tenuto alla corretta custodia del libretto dell'impianto di cui all'art. 16 del regolamento 2. I risultati dell'analisi dei rischi e le prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 2 devono essere allegati al libretto di impianto 3. I soggetti indicati all'art. 2, comma 1, annotano sul libretto l'avvenuta esecuzione delle prescrizioni richieste; il manutentore annota le operazioni di manutenzione effettuate ai sensi dell'art. 15 del regolamento Anacam Veneto 28 gennaio 2006 Fine della presentazione Grazie per l’attenzione [email protected]