REGOLAMENTO DI ISTITUTO TITOLO I Funzionamento degli organi collegiali Art. 1 - Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta dal presi- dente dell’organo con un congruo preavviso – di massima non inferiore ai cinque giorni – rispetto alla data delle riunioni. L’avviso di convocazione deve indicare la data, l’ora e gli argomenti da trattare nella seduta. Di ogni seduta deve essere redatto processo verbale, firmato dal presi- dente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate. Il processo verbale, quando è possibile, deve essere approvato seduta stante oppure, come è prassi corrente, all’inizio della seduta successiva. Art. 2 - Programmazione delle attività degli organi collegiali Ciascun organo collegiale programma le proprie attività nel tempo, raggruppando, nei limiti del possibile, a date prestabilite, la discussione degli argomenti su cui si prevede la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. Art. 3 - Elezioni contemporanee di organi di durata annuale Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo possibilmente, nello stesso giorno e entro il secondo mese dell’anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali. Art. 4 - Il Consiglio di classe Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente scolastico o da un docente, membro del consiglio, suo delegato. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal dirigente scolastico a un docente membro del consiglio stesso. Il consiglio di classe, sulla base degli orientamenti forniti dal piano dell’offerta formativa, provvede a programmare le attività, al controllo periodico delle procedure, alla verifica e alla valutazione dei risultati. Il consiglio di classe si riunisce, di regola, almeno due volte al trimestre o quadrimestre. Art. 5 - Convocazione del Consiglio di classe Il consiglio di classe è convocato, in ore non coincidenti con l’orario di lezione, dal dirigente scolastico su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente. Art. 6 - Il Collegio dei docenti Il collegio dei docenti è presieduto dal dirigente scolastico o, in sua assenza, dal docente vicario. Il Regolamento sull’autonomia affida al collegio dei docenti il compito di sintesi del lavoro di progettazione. Per realizzare le finalità della scuola e per valorizzare la professionalità degli insegnanti, il collegio può articolarsi in dipartimenti, commissioni, team di progettazione, aree funzionali al piano dell’offerta formativa, etc. Il collegio dei docenti si riunisce, di regola, almeno due volte a trimestre o quadrimestre. In seno al Collegio dei docenti sono costituiti i Dipartimenti disciplinari che riuniscono i docenti di uno stesso ambito disciplinare , per sostenere la didattica, la ricerca, la progettazione dei percorsi. Art. 7 - Convocazione del Collegio dei docenti Il collegio è convocato, in ore non coincidenti con l’orario di lezione, dal dirigente scolastico ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta scritta e motivata. La convocazione deve essere effettuata con avviso fatto sottoscrivere da tutti i docenti per presa visione, di norma, almeno cinque giorni prima della riunione. Art. 8 - Deliberazioni del Collegio dei docenti Il collegio dei docenti non può deliberare su questioni che non siano state poste all’ordine del giorno. Per casi di comprovata urgenza e necessità, su richiesta di almeno un terzo dei componenti e previa approvazione della maggioranza, il presidente ammette la discussione dopo l’esaurimento degli argomenti previsti all’ordine del giorno. Art. 9 - Il Consiglio di Istituto Il consiglio di istituto è la sede della sintesi fra la domanda e l’offerta formativa, il luogo della decisione sugli indirizzi generali e di effettivo impiego delle risorse umane e finanziarie della scuola. Ad esso spetta il compito di approvare il piano dell’offerta formativa. Art. 10 - Prima convocazione del Consiglio di Istituto La prima convocazione del consiglio di istituto è disposta dal dirigente scolastico. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20° giorno dalla data della proclamazione degli eletti (art. 48 O.M. 215/91). Art. 11 - Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto Nella prima seduta il consiglio di istituto è presieduto dal dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti del consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti l’elezione del presidente avviene per sorteggio. Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente con le stesse modalità previste per l’elezione del presidente. Art. 12 - Elezione della Giunta Esecutiva Il consiglio di istituto elegge, nel suo seno, la giunta esecutiva com- posta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausi- liario, di un genitore e di un alunno. L’elezione avviene per votazione a scrutinio segreto. I membri della giunta sono eletti a maggioranza relativa dei votanti. Della giunta esecutiva fanno parte di diritto il dirigente scolastico che la presiede e il direttore amministrativo che svolge anche le funzioni di segretario della giunta stessa. Art. 13 - Convocazione del Consiglio di Istituto Il consiglio di istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso in ore non coincidenti con l’orario di lezione. La convocazione è effettuata con lettera diretta ai singoli membri e mediante affissione all’albo generale dell’istituto di apposito avviso. La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare la data, l’ora e gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale; alla lettera di convocazione devono essere allegati i documenti su cui si chiede di deliberare. Il presidente è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richie- sta del presidente della giunta esecutiva ovvero su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti del consiglio stesso. Art. 14 - Deliberazioni del Consiglio di Istituto Il consiglio di istituto non può deliberare su questioni che non siano sta- te poste all’ordine del giorno. Per casi di comprovata urgenza e necessità, su richiesta di almeno un terzo dei componenti e previa approvazione della maggioranza, il presidente ammette la discussione di un nuovo argomento dopo l’esaurimento di quanto previsto all’ordine del giorno. La trattazione deve rispettare l’ordine con cui sono iscritti gli argomenti all’ordine del giorno. Detto ordine può essere invertito su richiesta di uno o più componenti e dietro approvazione della maggioranza. Art. 15 - Relazione annuale La relazione annuale del consiglio di istituto da inviare al centro dei servizi amministrativi della provincia di Avellino e al consiglio scolastico provinciale, prevista dall’art.10, comma 9, T.U. n°297 del 16.4.1994, è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla giunta esecutiva. La relazione è discussa e approvata dal consiglio d’istituto convocato entro il mese di ottobre e, comunque, quando si dia luogo al rinnovamento dell’organo, prima dell’insediamento del nuovo consiglio. La relazione, firmata dal presidente del consiglio e dal presidente della giunta, deve essere inviata ai predetti organi entro 15 giorni dalla data di approvazione. Art. 16 - Pubblicità delle sedute e degli atti Le sedute e gli atti del consiglio sono pubblici. Alle sedute del consiglio d’istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate; non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone. Gli atti del consiglio di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola. L'affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rima- nere esposta per un periodo di dieci giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’ufficio di segreteria dell’istituto e, per lo stesso periodo di giorni dieci sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. La copia della deliberazione da affiggere all’albo è consegnata dal segretario del consiglio al dirigente scolastico il quale ne dispone l’affissione immediata, attestando, in calce ad essa, la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione all’albo gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. Art. 17 - Partecipazione di esperti alle sedute del Consiglio di Istituto Possono partecipare alle sedute del consiglio di istituto, con funzione consultiva e su temi specifici, persone appositamente invitate per fornire pareri tecnicamente qualificati. Art. 18 - Irrogazione dei provvedimenti disciplinari Il dirigente scolastico convoca il Consiglio di classe e la Giunta esecutiva per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal Titolo V del Regolamento di Disciplina della scuola nei riguardi degli alunni che si sono resi responsabili di negligenza, mancanza ai doveri scolastici, di fatti che turbino il regolare andamento della scuola, etc. Art. 19 - Convocazione del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti Il dirigente scolastico convoca il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti: In periodi programmati, ai sensi del precedente art. 2, per la valutazione del servizio richiesta dai docenti interessati, a norma degli artt. 11 e 448 del T.U. 297794. Alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi artt. 11, 438 e 440 del T.U. 297794. Ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità Art. 20 - Assemblee e Comitato dei genitori I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici. Per il proprio funzionamento l’assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto. L’assemblea dei genitori può esprimere un suo comitato costituito dai genitori rappresentanti dei consigli di classe e del consiglio di istituto. Il comitato partecipa all’elaborazione del piano dell’offerta formativa, formula proposte, pareri e indicazioni per migliorare l’azione educativa e il funzionamento della scuola. Il comitato, comunque, non può interferire nelle competenze del consiglio di istituto e di classe avendo solo una funzione promozionale della partecipazione dei genitori. Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il dirigente scolastico. L’assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genito- ri, oppure, qualora lo richiedono un numero di genitori pari a un quinto della popolazione scolastica. Il dirigente scolastico, sentita la giunta esecutiva del consiglio di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all’albo, rendendo noto anche l’ordine del giorno. L’assemblea si svolge in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Alle assemblee dei genitori, di classe o di istituto, possono partecipare con diritto di parola il dirigente scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell’istituto. TITOLO II Utilizzazione delle risorse strumentali Art. 21 -Funzionamento della biblioteca, dei laboratori e della palestra Il Liceo Colletta trova nella sua biblioteca “titolo di dignità e di nobiltà significativo e concreto”, essendo essa tra quelle scolastiche la più antica del territorio. Di recente le è stato, giustamente, riconosciuta, da parte della sovrintendenza scolastica regionale, la dignità di biblioteca di pubblico interesse da valorizzare nel territorio della Campania. Il funzionamento della biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti dal consiglio di istituto, sentito il Collegio dei docenti, in modo da assicurare: L'accesso alla biblioteca da parte dei docenti, degli alunni e dei geni- tori, nei limiti del possibile, anche in orario pomeridiano. Modalità agevoli di accesso al prestito e alla consultazione. La partecipazione, in via consultiva, degli studenti alla scelta delle dotazioni librarie da acquisire Il funzionamento dei gabinetti scientifici e laboratori è regolato dal consiglio di istituto in modo da facilitarne l’uso da parte degli studenti, possibilmente anche in ore pomeridiane, per studi e ricerche con la presenza dei docenti. Il dirigente scolastico può, su designazione del Collegio dei docenti, affidare agli insegnanti le funzioni di direttore della biblioteca e dei gabinetti scientifici. Il funzionamento della palestra della scuola è disciplinato dal Consiglio di istituto in modo da assicurarne la disponibilità a tutte le classi e, nei limiti del possibile, ad altre scuole e associazioni sportive mediante la stipula di specifiche convenzioni. TITOLO III Gestione dell'unità scolastica autonoma Art. 22 - Finalità della scuola Il Liceo Colletta, nel progettare, programmare e organizzare le sue attività, considera come finalità generali del suo operato pedagogico e didat- tico i principi di cui agli artt. 3, 21, 33, 34 della costituzione italiana. Art. 23 - Uguaglianza e imparzialità La scuola nell’erogazione del servizio garantisce la pari opportunità educativa, senza alcuna discriminazione, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di condizioni socio economiche. Art. 24 - Iscrizione degli alunni La scuola garantisce criteri oggettivi per la formazione delle classi. Per l’iscrizione alle classi quarte ginnasiali, in caso di eccedenza di domande di iscrizione ad una classe o ad un particolare corso sperimentale, fatto salvo il diritto degli alunni ripetenti a poter richiedere l’iscrizione nella stessa classe frequentata nell'anno precedente, dopo aver soddisfatto la richiesta di iscrizione agli alunni che abbiano un fratello o una sorella iscritti e frequentanti il corso richiesto, si fa ricorso al sorteggio pubblico, assicurando una equilibrata ripartizione di alunni licenziati alla scuola media con giudizio di ottimo, distinto, buono e sufficiente. Art. 25 - Accoglienza e integrazione La scuola si impegna a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, nonché l’inserimento e l’integrazione di quest’ultime nel processo formativo, promovendo attività di orientamento e di riorientamento al fine di combattere la dispersione scolastica e di garantire a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione. Art. 26 - Regolarità del servizio La scuola, con le sue componenti, garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività scolastiche, anche in presenza di conflitti sindacali o di agitazioni studentesche assicurando ampia e tempestiva infor- mazione alle famiglie e la vigilanza sui minori. Art. 27 - Partecipazione, efficienza e trasparenza La scuola, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplificazione delle procedure e un’informazione com- pleta e trasparente. TITOLO IV Gli studenti - Norme di vita scolastica Art. 28 - Ingresso a scuola degli studenti Le lezioni hanno inizio alle ore 8.10; gli alunni devono accedere nelle rispettive aule scolastiche cinque minuti prima del predetto orario. Gli alunni ritardatari giustificano il ritardo al dirigente scolastico o in sua assenza ad uno dei docenti collaboratori; essi sono ammessi in classe al termine della prima ora di lezione soltanto in casi eccezionali e in presenza di gravi e comprovati motivi. Per nessun motivo sarà consentito l’ingresso degli alunni a scuola dopo la seconda ora di lezione. Solo eccezionalmente, per provati motivi, gli alunni possono essere autorizzati ad entrare a scuola con lieve ritardo; e, comunque, il ritardo non può essere superiore a 10 minuti. La reiterata infrazione di tale norma può comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari ( ammonizione orale e/o scritta, privata e/o in classe; ulteriori provvedimentu del caso). Art. 29 - Assenze degli alunni Gli alunni assenti sono ammessi alla frequenza delle lezioni solo se presentano regolare giustifica compilata sul libretto delle assenze rilasciata dalla scuola. All’ammissione degli alunni assenti provvedono direttamente gli insegnanti della prima ore di lezione. All’ammissione degli alunni assenti sprovvisti di regolare giustifica provvede direttamente il dirigente scolastico o uno dei docenti collaboratori appositamente delegato. Gli insegnanti eserciteranno un attento controllo sulle assenze degli alunni, comunicando all’ufficio di presidenza i nominativi degli studenti che dovessero assentarsi con frequenza dalle lezioni. Delle assenze sistematiche e frequenti e dei ritardi abituali sarà data, a cura del dirigente scolastico, tempestiva comunicazione alle famiglie. Le assenze fino a cinque giorni sono giustificate con il libretto rilasciato dalla scuola, sottoscritto dal genitore o dall’esercente la patria potestà. Ogni quinta assenza, dopo la decima, è giustificata personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci. Per le assenze causate da malattia occorre presentare, insieme al libretto di giustifica, il relativo certificato medico rilasciato dal medico di famiglia; il certificato medico deve essere presentato direttamente al Dirigente Scolastico, responsabile del trattamento dei dati sensibili. Gli alunni sprovvisti di giustifica, se minorenni, devono essere tenuti in classe in attesa di comunicazione con le famiglie. Art. 30 - Uscita dalla scuola Le scolaresche, al termine delle lezioni, abbandonano ordinatamente l’edificio scolastico accompagnati dal docente dell’ultima ora. L’uscita anticipata è consentita solo eccezionalmente per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia; e, comunque, l’uscita non può essere anticipata a prima delle ore 12,10. La reiterata infrazione di tale norma può comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari ( ammonizione orale e/o scritta, privata e/o in classe; ulteriori provvedimentu del caso). Per gli alunni minorenni è indispensabile che la richiesta venga presentata direttamente dai genitori o dall’esercente la patria potestà. Non saranno prese in considerazione richieste telefoniche o non adeguatamente motivate. Art. 31 - Studenti pendolari Gli studenti pendolari possono essere autorizzati all’ingresso con lieve ritardo e all’uscita anticipata quando i mezzi di trasporto non consentono di rispettare l’orario delle lezioni. Il dirigente scolastico, dietro richiesta scritta presentata dai genitori o da chi ne fa le veci, provvede a rilasciare le relative autorizzazioni, annotando i nomi degli alunni sul registro di classe. Art. 32 - Uscita degli alunni ai servizi Gli alunni potranno uscire per i servizi igienici non prima dell’inizio della terza ora di lezione, salvo casi particolari lasciati alla prudente e attenta valutazione degli insegnanti. Sarà cura dell’insegnante far uscire non più di un alunno per volta. Art. 33 - Norme di comportamento Agli alunni è fatto assoluto divieto di: arrecare danni al patrimonio della scuola. imbrattare o danneggiare le pareti delle aule, dei corridoi, dei bagni, dei laboratori, le suppellettili e le attrezzature scolastiche. fumare negli ambienti scolastici. utilizzare la scala antincendio e l’ascensore della scuola. sostare nei corridoi e nei bagni. accedere in altre aule scolastiche senza autorizzazione scritta. uscire dall’aula durante il cambio delle ore di lezione. recarsi presso gli uffici di segreteria durante l’orario delle lezioni, senza preventiva autorizzazione. Art. 34 - Assemblee studentesche Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica in cui gli studenti progettano e programmano le proprie attività previste dal D.P.R. 567/96 e discutono dei problemi della scuola e della società in funzione della loro formazione culturale e civile. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. È consentito lo svolgimento di un’assemblea di istituto e di una di classe al mese nel limite, rispettivamente, per la prima delle ore di una giornata, per la seconda di due ore. L’assemblea di classe si svolge, alla presenza dei docenti in servizio, nelle due ultime ore di lezione del giorno che precede l’assemblea di istituto. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. Alle assemblee di istituto, svolte durante l’orario delle lezioni, e in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici. Tale intervento, comunicato dagli studenti contestualmente con gli argomenti da inserire nell’ordine del giorno, deve essere autorizzato dal consiglio di istituto. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. L’assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o del 20% degli studenti. Art. 35 - Comitato studentesco Il comitato studentesco, istituito ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del D.Lgs. 297/94, è espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Organi del comitato studentesco di istituto sono: il presidente, il consi- glio direttivo, l’attivo e l’assemblea degli studenti. Il presidente del comitato studentesco ha facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio di istituto, avendo il diritto alla parola, ma non al voto. Il comitato studentesco, previa autorizzazione del dirigente scolastico si riunisce nei locali della scuola in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. Art. 36 - Parcheggio dei mezzi di locomozione degli studenti Gli alunni parcheggiano moto e ciclomotori negli spazi ad essi riservati. Non si assicura alcuna custodia dei mezzi parcheggiati; pertanto gli alunni sono invitati ad adottare tutte le misure di sicurezza per evitare il ripetersi dei frequenti furti che si sono verificati anche in tempi recenti. Art. 37 - Collaborazione scuola-famiglia Le famiglie sono anche tempestivamente avvertite in caso di profitto insufficiente, o di comportamento disdicevole, nonché nei casi di assenze e ritardi frequenti. TITOLO V Docenti - Qualità del servizio scolastico Art. 38 - Attività di servizio I docenti in servizio saranno presenti almeno cinque minuti prima del- l’inizio dell’ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni. Il docente a disposizione obbligatoria sarà presente nell’istituto per l’intera durate delle ore di completamento della cattedra per consentire la sol- lecita sostituzione dei docenti assenti. Non è consentita alcuna informati- va telefonica. Il docente a disposizione volontaria, nelle ore successive alla prima, può chiedere in anticipo e ottenere informazione telefonica circa il suo eventuale impegno. I docenti saranno presenti nell’istituto per tutta la durata dell’ora di ricevimento delle famiglie. Art. 39 - Vigilanza degli alunni Gli insegnanti all’inizio della prima ora di lezione accolgono gli alunni attendendoli all’ingresso dell’aula. Ogni docente segnalerà al dirigente scolastico i casi di assenze numero- se e frequenti degli alunni. Ciascun docente non consentirà l’uscita di più di un alunno per volta per i bagni e solo, eccetto i casi di assoluta necessità lasciati alla sua prudente valutazione, dopo la seconda ora di lezione. Ciascun docente, durante il periodo di socializzazione, avrà la responsabilità di vigilare sul comportamento dei propri alunni, adottando tutte le misure che egli riterrà necessarie. Ciascun docente vigilerà affinché gli alunni non fumino nei locali dell’istituto, non utilizzino la scala antincendio e l’ascensore della scuola. Ciascun docente vigilerà sul comportamento degli alunni, anche non appartenenti alla propria classe, segnalando al dirigente scolastico i casi di indisciplina. Ciascun docente è tenuto a vigilare sugli studenti in occasione delle visite didattiche e/o viaggi di istruzione. Alla fine delle lezioni ogni docente accompagnerà la classe all’uscita, vigilando che non si verifichino incidenti lungo il percorso. Il docente che per urgente o grave motivo o per ragioni di servizio dovesse allontanarsi dalla classe è tenuto a chiamare il collaboratore scola- stico per la vigilanza. Art. 40 - Presenza del docente alle assemblee di classe Ciascun docente in servizio nelle ore destinate all’assemblea di classe è delegato dal dirigente scolastico ad assistere all’assemblea stessa, al fine di garantirne l’ordinato svolgimento. Art. 41 - Oneri dei docenti Nell’esercizio della sua funzione, il docente assicura la programmazione didattica, la realizzazione di iniziative educative in aula e/o in la- boratorio, la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, i colloqui individuali e gli incontri collegiali con i genitori, i rapporti con gli specia- listi che operano nel territorio. Responsabili del processo insegnamento/apprendimento, i docenti defi- niscono le modalità per la realizzazione degli obiettivi dell’azione didattica, la gestione del tempo scuola e l’articolazione dei gruppi di studenti, le attività di ricerca e di sperimentazione. Gli insegnanti sono tenuti a partecipare alle attività di formazione, di ricerca e di aggiornamento programmate dalla scuola, finalizzate al mglioramento delle competenze, al potenziamento e alla diffusione della cultura dell’autonomia. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento e in attività funzionali all’insegnamento. L’attività di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali distribuite in non meno di cinque giornate. Ogni docente firmerà il registro di presenza apponendo accanto al proprio nome l’ora di arrivo a scuola. Ogni docente è tenuto a prendere visione e a sottoscrivere le circolari interne. Ogni docente terrà costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro personale e il registro di classe. Ogni docente avrà cura di consegnare alla classe gli elaborati entro quindici giorni dal loro svolgimento e in presidenza entro i successivi cinque giorni. Il docente si asterrà dal suggerire l’acquisto di libri di testo diversi da quelli in adozione. Ogni docente si atterrà scrupolosamente alla programmazione definita nell’ambito del consiglio di classe, adoperandosi per il raggiungimento degli obiettivi didattici e delle mete formative. Ogni docente procederà a frequenti verifiche del lavoro svolto in relazione agli obiettivi prefissati. Ogni docente avrà cura di non impartire lezioni private ad alunni della propria scuola. Ogni docente avrà cura di non indicare ai genitori o a parenti degli alunni nominativi di docenti cui avviare per le ripetizioni gli alunni in difficoltà. Ogni docente avrà cura di non accettare, qualunque sia il motivo, doni individuali degli alunni e delle loro famiglie. Ciascun docente si adopererà perché l’immagine esterna della scuola sia corrispondente all’impegno quotidiano profuso dall’intera comunità scolastica. Art. 42 - Rapporti Scuola-Famiglie I docenti curano i rapporti con le famiglie degli alunni delle rispettive classi secondo le modalità e i criteri definiti dagli organi collegiali in modo da consentire ai genitori la concreta accessibilità al servizio. Le famiglie sono informate dell’andamento didattico e disciplinare degli studenti attraverso il ricevimento settimanale e gli incontri in forma collegiale programmati dalla scuola. Il calendario degli incontri settimanali e in forma collegiale viene trasmesso ai genitori all’inizio dell'anno scolastico tramite gli studenti e affisso all’albo generale dell'istituto. I docenti sono tenuti ad avvertire tempestivamente, tramite la segreteria della scuola, le famiglie in caso di scarso profitto degli alunni, al fine di ricercare le più opportune soluzioni mirate ad un recupero indidualizzato. TITOLO VI Personale ATA - Servizi amministrativi, tecnici e ausiliari Art. 43 - Funzioni amministrative, gestionali e operative Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza nei tempi e nei modi previsti da CCNL. Per l’organizzazione del piano procedurale del funzionamento dei servizi amministrativi si rinvia alla Carta dei servizi della scuola.