Regolamento d’Istituto
REGOLAMENTO DI ISTITUTO
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
VISTO l'art.10, comma3, lettera a del T.U.16/4/94, n.297; (Disposizioni legislative in materia di istruzione)
VISTI gli art. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; (Norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche)
VISTI gli art. 2, 3 e 4 del DPR 24/6/98, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti)
VISTO il DPR 235 del 2007 recante integrazioni allo Statuto delle studentesse e degli studenti
VALUTATA 1' opportunità di adottare un nuovo regolamento d'istituto, che va a sostituire integralmente quello
attualmente in vigore, ritenuto non più in linea e coerente con i principi che connotano l'autonomia di cui sono state dotate
le istituzioni scolastiche a decorrere dall' 1/9/2000;
EMANA
il seguente Regolamento:
PREMESSA
Le norme del regolamento interno dell’IIS Orfini tendono a rispecchiare nella comunità scolastica le finalità democratiche
della Costituzione, nel rispetto delle vigenti leggi. L’Istituto, con la collaborazione di tutte le componenti della vita scolastica,
svolge un’azione formativa adatta a promuovere negli studenti una retta coscienza civica, ispirandosi al principio di
uguaglianza di tutti nei diritti fondamentali, al di là di ogni forma di discriminazione, per prepararli ad assolvere i doveri
scolastici e per porli su un piano di effettiva libertà nel loro sviluppo intellettuale, morale e culturale. In questa prospettiva
il Regolamento si pone come strumento per la proficua distribuzione del tempo di lavoro e dell’impegno delle componenti
della comunità scolastica (studenti, docenti, personale non docente, genitori) per promuovere il senso di responsabilità e
favorire la partecipazione e la cooperazione di tutti alla vita scolastica; a tal fine recepisce gran parte delle norme dello
Statuto degli Studenti e delle Studentesse (D. P. R. 249 del 24.6.98) e sue modifiche (D.P.R. 235 del 21.11. 07).
Art. 1
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
1.Il presente regolamento va approvato dal Consiglio di Istituto con maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
2. Qualora non si raggiunga, in tre successive votazioni la maggioranza di cui al 1°comma del presente articolo, l'
approvazione del regolamento è rinviata ad una successiva seduta del Consiglio di Istituto da convocarsi entro un mese.
Art. 2
MODIFICA DEL REGOLAMENTO
1. Al presente regolamento possono essere introdotte tutte le modificazioni che,alla luce dell'esperienza o a seguito di
nuove disposizioni legislative, si rendessero utili o necessarie.
2. Per l'approvazione delle modificazioni al regolamento si applica la normativa di cui al precedente articolo 3. Per la
materia di cui al presente articolo è compito della Giunta coordinare le proposte.
3. Sono fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe e delle Assemblee degli genitori .
Art. 3
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entrerà in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto. Lo
stesso principio si applica anche alle deliberazioni di modifica, di integrazione o di cessazione di articoli o di parti di essi.
Il presente Regolamento di Istituto è stato approvato all’unanimità il 25 giugno 2008 con
integrazioni approvate all’unanimità il 6 novembre 2008 riguardante la disciplina degli studenti e
delle studentesse
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1
Regolamento d’Istituto
TITOLO I°
I - PRINCIPI
GENERALI
Art. 1
FINALITA’ E FUNZIONI DELLA SCUOLA
(cfr. art. 1 dello Statuto degli Studenti e Studentesse – art. 5 bis dell’integrazione alla Statuto)
La scuola, luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della
coscienza critica, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni, svolge un’azione diretta a promuovere nello
studente il pieno ed armonico sviluppo delle sue capacità e delle sue attitudini; la sua completa maturazione intellettuale,
morale e sociale; l’acquisizione di una cultura intesa non solo memoria ma anche promozione e preservazione dei valori
fondativi della cittadinanza attiva e partecipata in senso “glocale” e conforme allo spirito della Costituzione Repubblicana e
ai principi della Carta dei diritti dell’uomo.
La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti anche attraverso una
adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative
autonome.
La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza , all’integrazione e alla tutela di tutti gli studenti rispettandone
bisogni, diritti, provenienza.
La scuola promuove e implementa i rapporti con il Territorio attraverso la partecipazione agli eventi significativi e alla forme
collaborative con Associazioni – Enti – Istituzioni tramite la costituzione di Reti – Convenzioni – Protocolli di Intesa.
La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo – didattico di qualità;
b. offerte formative aggiuntive ed integrative di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della
dispersione scolastica al fine di garantire i principi dell’individualizzazione e della personalizzazione dell’offerta
formativa;
c. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
d. sevizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica
e. la continuità e la collaborazione con le famiglie e il Territorio
TITOLO II°
II NORME
GENERALI
Art. 1
ORARIO E CALENDARIO SCOLASTICO
Orario e calendario delle attività scolastiche serali e mattutini sono deliberati dal Consiglio di Istituto sentito il Collegio
Docenti e tenuto conto di tutte le esigenze in particolare quelle determinate dai trasposti scolastici.
Per i corsi serali la riduzione dell’unità oraria rispetto a quella consentita richiede il recupero attraverso attività di help –
compensazione – integrazione.
Art. 2
ACCESSO DI ESTRANEI AI LOCALI SCOLASTICI
Nessuna persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal DS può entrare nell'edificio scolastico
dove si svolgono le attività didattiche, né può sostare in cortile senza autorizzazione.
I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Provinciale e gli operatori della USL, dei servizi sociali possono
accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni.
Il personale del bar ha accesso solo nelle fasce orarie autorizzate dal DS tramite la porta 12 per usufruire dell’ascensore di
servizio. Richieste diverse dalle fasce consentite dovranno preventivamente pervenire per la necessaria autorizzazione.
Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica
chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Capo d'Istituto o presenteranno a tempo debito relativo calendario degli
incontri. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro
funzioni.
In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, all’Albo d'istituto per prendere visione degli atti esposti
e può accedere all'Ufficio di Direzione e di segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi.
I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento
Art. 3
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Regolamento d’Istituto
ACCESSO DEI GENITORI NEI LOCALI SCOLASTICI
Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche,
fatte salve le esigenze di ricevimento dei docenti, convocazioni da parte della Presidenza e/o del coordinatore o dei docenti,
quanto previsto nel POF.
Art. 4
PERMANENZA NEI LUOGHI SCOLASTICI
1. Al suono della campanella che segna la fine delle lezioni tutti sono tenuti ad uscire fuori dall’ambito scolastico, cioè
oltre il cancello e la zona perimetrata che segnano gli spazi di responsabilità della scuola.
2. La permanenza nei luoghi scolastici, interni ed esterni, è consentita solo previa richiesta e per comprovate ragioni
didattiche, per progetti inseriti nel POF, su richiesta dello studente al DS o al suo team
Art. 5
DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO
Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area
scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Capo d'Istituto.
Per gli alunni si prevede di:
a - distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l' organizzazione della scuola;
b - autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio inviato da Enti istituzionali;
c- autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territorio, gestite da Enti, Società,
Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la Scuola, purché l’iniziativa non persegua fini
di lucro.
Art. 6
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali dei docenti e degli studenti verrà effettuato secondo le statuizioni D. LGS. 30 giugno 2003
n. 196 e successive modifiche ed integrazioni da considerarsi nel presente regolamento letteralmente richiamato e
trascritto.
Art. 7
FESTE A SCUOLA
Le decisioni per eventuali feste saranno adottate da ogni Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto quando la festa
coinvolge tutta la popolazione scolastica. Il docente nella propria ora può autorizzare momenti di convivialità.
Art. 8
INGRESSO AUTOMEZZI
1. Gli automezzi non possono entrare né parcheggiare negli spazi dentro l’area scolastica, specialmente durante le
attività scolastiche mattutine e pomeridiane, eccezion fatta per gli automezzi autorizzati dal Consiglio di Istituto, in
maniera permanente, quelli di necessità pubblica, e i genitori che hanno necessità di entrare per esigenze dei propri
figli, previa richiesta al DS.
2. Moto e motorini devono essere sistemati in modo ordinato solo ed esclusivamente nelle aree destinate a raccogliere
tali mezzi. I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei mezzi
di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti a carico dei mezzi medesimi.
Art. 9
UTILIZZO SERVIZIO BAR e DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Il servizio bar e l’utilizzo dei distributori automatici hanno il solo scopo di ristorare lo studente e il personale durante le
attività scolastiche e didattiche senza venir meno ai loro impegni di membri della comunità regolamentata da corrette
norme comportamentali.
Ciò comporta che si faccia un uso corretto, senza abuso, del bar e dei distributori.
Il bar sarà aperto per gli studenti e il personale secondo le indicazioni del Consiglio di Istituto, così i distributori che
potrebbero essere supportati da timer.
Qualora si riscontrasse un uso eccessivo, un permanere troppo tempo negli spazi di ristoro il DS, sentito il Consiglio di
Istituto potrebbe adottare norme restrittive se non revocare il servizio fermo restando le condizioni contrattuali con il
gestore del servizio.
Art. 10
VIGILANZA SUGLI ALUNNI
Fermo restano il principio che la vigilanza è un impegno educativo che coinvolge tutti coloro che operano nella scuola e per
la scuola, la normativa vigente individua:
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Regolamento d’Istituto
Per la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima,
valgono le norme vigenti, a cui si affiancano le seguenti indicazioni:
- Il personale docente dovrà trovarsi in classe, in base AL CCNL, 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
- Durante l’intervallo delle lezioni il personale docente è responsabile del comportamento degli alunni, pertanto è tenuto
alla sorveglianza onde evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.
- Gli operatori scolastici effettuano il servizio di vigilanza dei locali e della scuola e, in casi di particolare necessità, degli
alunni affidati alla loro sorveglianza. Durante la ricreazione la sorveglianza si sposta anche in cortile e in particolare in
prossimità del cancello.
- Il regolare svolgimento delle assemblee studentesche di classe e di istituto è affidato oltre che alla cura del personale
docente in servizio anche alla cura del personale non docente in servizio durante il loro svolgimento.
- Durante le visite guidate e/o i viaggi didattici la vigilanza dovrà essere garantita secondo le statuizioni della
vigente normativa, del CCNL nonché nel rispetto delle direttive comunicate con le rituali modalità dal
Dirigente scolastico con specifica circolare.
Art. 11
RICHIESTA DI DENARO O ALTRI GENERI TRAMITE LA SCUOLA
In linea generale si consiglia di evitare ogni raccolta di denaro o altri generi. In ogni caso l'adesione deve essere
esclusivamente volontaria. Diversamente è la raccolta di denaro per risarcire danni determinati da azioni comprovate di
vandalismo.
Art.12
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA E ASSICURAZIONE INFORTUNI
1. Gli alunni e il personale tutto sono tenuti ad osservare le disposizioni di sicurezza impartite dalla Scuola.
2. Tutti gli studenti devono essere assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile sin dal primo giorno di
scuola; la verifica effettiva dell’osservanza a tale norma spetta al Consiglio di Istituto. Per le attività sportive
parascolastiche il Dirigente si dovrà far carico, oltre che dell’adeguata assicurazione, di organizzare il preventivo
controllo medico di idoneità.
3. Lo studente è coperto durante le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, le attività di stage e tirocini e per tutte le
attività deliberate nel POF.
4. Il personale della scuola , se non dispone di una assicurazione personale, può sottoscrivere l’assicurazione stipulata
dall’istituzione scolastica.
5. Nell'eventualità che si verifichi un infortunio tale da non poter essere risolto con un semplice intervento (disinfezione
ecc...) oppure un malore, gli operatori scolastici, valutata la gravità del caso, sono tenuti ad osservare le seguenti
disposizioni:
- chiedere l'eventuale intervento del pronto soccorso o di un medico
- contattare telefonicamente la famiglia
- informare il capo d'Istituto (segreteria).
6. Di norma l'alunno minorenne dovrà essere accompagnato al pronto soccorso da un genitore o familiare. In caso di
non reperibilità di quest'ultimo dovrà provvedere un operatore scolastico. Per i maggiorenni, fatte salve situazioni di
grave problematicità non si rende necessario tale servizio. E' da evitarsi, per quanto possibile, che l'insegnante sia
costretto ad abbandonare, anche temporaneamente, la propria classe.
7. Per qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, occorre:
a) inoltrare denuncia alla compagnia assicuratrice entro 2 giorni da quando viene protocollata a cura dell'Ufficio di
segreteria
b) (a cura dell'insegnante)scrivere la relazione sull'infortunio entro due giorni. I modelli sono disponibili in segreteria
didattica
Nella relazione dovranno essere contenuti i seguenti elementi:
- nome e cognome dell'infortunato classe e scuola
- puntuale descrizione del fatto che ha determinato l'infortunio
- giorno, luogo, ora in cui è avvenuto l'infortunio
- attività che si stava svolgendo
- persone responsabili presenti ed eventuali testimoni
c) Invitare i genitori a consegnare la il certificato medico, firmare le dichiarazioni allegate alla denuncia stessa.
8. Gli operatori scolastici non sono autorizzati a somministrare alcun medicinale agli alunni se non viene loro
espressamente richiesto dai genitori.
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Regolamento d’Istituto
TITOLO III°
III DISPOSIZIONI GENERALI SUL TRATTAMENTO
DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Capo I° – GLI ORGANI COLLEGIALI DELL’ ISTITUTO
Gli organi collegiali operanti nell’Istituto sono:
- il Consiglio d’Istituto
- la Giunta esecutiva
- il Collegio dei docenti
- il Consiglio di classe
- il Comitato studentesco
Art. 1
FUNZIONE E COMPETENZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Le funzioni e le competenze degli 00.CC. sono quelle previste dal D.P.R. 416/74 e successive integrazioni e modificazioni,
nonché degli art. 5,7,8,10 e 11 del T.U. emanato con il D.L. n. 297 dell6.04.1994.
Art. 2
CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
La convocazione degli 00.CC. viene disposta con lettera diretta ai singoli mèmbri, almeno cinque giorni prima della riunione e
mediante affissione all'albo di apposito avviso. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con preavviso di
solo 24 ore. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.
Art. 3
COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ' DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma
con rilevanza diversa in determinate materie. D calendario di massima delle riunioni è riportato nel piano annuale delle
attività deliberato dal Collegio dei docenti all'inizio di ogni anno scolastico.
Capo II°– IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Art. 4
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
II Consiglio d'Istituto, le cui competenze e funzioni sono stabilite dall'ari. 5 e 6 dal D.P.R. 416/74 e dagli art. 8 e 10 del T.U.,
"è convocato dal Presidente, dietro richiesta del Preside, ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti".
Art. 5
COMPOSIZIONE E DURATA
1. Il Consiglio d’Istituto è costituito da diciannove componenti eletti dalle componenti scolastiche di appartenenza, di cui
otto rappresentanti del personale docente, due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
quattro rappresentanti dei genitori e quattro rappresentanti degli alunni. Il Dirigente Scolastico è membro di diritto.
2. Il Consiglio d’Istituto dura in carica tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per
essere eletti vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene
rinnovata annualmente.
3. Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i
rappresentanti di genitori degli alunni.
Art. 6
PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
1. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi componenti, è
disposta dal Preside.
2. Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Preside fino al momento in cui elegge tra i mèmbri del Consiglio il
presidente, al quale viene affidato il compito della direzione del Consiglio stesso.
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Regolamento d’Istituto
Art. 7
ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE D'ISTITUTO
1. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E'
considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti
del Consiglio.
2. Qualora non si raggiunga della maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei
voti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti,
come prescritto dal D.M. 26.07.1983, la votazione verrà ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in
favore di uno degli eligendi.
3. Verrà eletto anche un Vice Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse
modalità previste per l'elezione del Presidente.
Art. 8
VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
1. Per la validità delle sedute del Consiglio d'Istituto è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in
carica.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto
del Presidente.
Art. 9
COMPETENZE
1. Il Consiglio d’Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esercita le attribuzioni indicate dall’art. 10 del T.U. 297/94.
3. Approva il programma annuale dell’istituto e il conto consuntivo e dispone l’impiego dei mezzi finanziari per il
funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto.
4. Il Consiglio d’Istituto, fatte salve le competenze degli altri organi collegiali, ha potere deliberante, su proposta della
Giunta, nelle seguenti materie:
- adozione del regolamento d’Istituto
- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze territoriali e ambientali
- criteri generali per la programmazione educativa
- criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, con
particolare riguardo ai corsi di recupero, alle libere attività complementari, alle visite guidate, ai viaggi d’istruzione
- promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di
intraprendere eventuali iniziative di collaborazione
- partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo
- forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previsti dal D.L. 297/94 (art. 276 e seguenti).
6. Il Consiglio d’Istituto esercita le competenze in materia di assegnazione in uso delle attrezzature scolastiche ad altre
scuole (art.94, D.L. 297/94).
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei docenti, le iniziative dirette all’ educazione della salute e alla
prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’art. 106 T.U., approvato con D.P.R. n. 309/90.
8. Il Consiglio d’Istituto, oltre alle attribuzioni descritte nell’art. 4 del regolamento, su richiesta, può partecipare, per
mezzo dei propri delegati, alle assemblee degli studenti; docenti e non docenti per recepire le istanze delle diverse
componenti della scuola e garantire la loro più ampia partecipazione alla vita dell’istituto ed alla sua gestione.
9. Ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui al comma 6 dell’art. 1 del DPR
235/2007 per sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione
dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Le deliberazioni sono
adottate su proposta del rispettivo Consiglio di classe, in conformità a quanto indicato nel DPR 249/98 (Statuto delle
studentesse e degli studenti).e sue integrazioni.
10. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti oltre che dal D.L.
297/94 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione).
Art. 10
L’ATTIVITA’ FINANZIARIA
1) L’attività finanziaria dell’istituto si svolge sulla base di un unico documento contabile denominato programma annuale
predisposto entro i termini di legge dal Dirigente Scolastico e proposto dalla giunta esecutiva con apposita relazione e con il
parere di regolarità contabile del collegio dei revisori, al Consiglio d’Istituto. La relativa delibera è adottata dal Consiglio
d’Istituto entro i termini stabiliti dalla normativa di riferimento. Copia del programma annuale e della relazione dovrà
essere depositata in visione presso la segreteria amministrativa, a disposizione di ogni membro del Consiglio,
contestualmente alla pubblicazione all’albo dell’avviso di convocazione della riunione prevista per l’adozione.
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Regolamento d’Istituto
2. Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro i termini di legge ed è sottoposto dal Dirigente Scolastico all’esame
del Collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l’andamento della gestione dell’istituto
ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del Collegio dei revisori dei
conti, è sottoposto entro il 30 aprile all’approvazione del Consiglio d’Istituto. Il conto consuntivo, corredato degli allegati e
della delibera di approvazione, è conservato agli atti dell’istituto.
3. Il Consiglio d’Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, disciplina con apposito regolamento le procedure e i criteri di
scelta di soggetto esterno contraente di contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa.
Art. 11
ATTRIBUZIONI E PREROGATIVE
1. Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una
gestione democratica della scuola e la realizzazione dei compiti del Consiglio. Convoca i Consiglio, sentita la giunta
esecutiva, ne presiede la riunione ed adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori.
2. Il Presidente del Consiglio ha diritto di libero accesso nei locali della scuola durante il normale orario di servizio, di
ricevere dagli uffici della scuola e dalla giunta esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del
Consiglio e di avere in visione la relativa documentazione.
3. Il vicepresidente sostituisce nelle funzioni il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
4. Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. Il segretario
verbalizza lo svolgimento della riunione, la presenza dei consiglieri e le risoluzioni del Consiglio.
5. Ogni partecipante ha diritto di fare inserire a verbale mozioni o dichiarazioni. Gli atti e le deliberazioni del Consiglio
oltre al processo verbale, devono essere sottoscritte dal Presidente unitamente al Segretario. Il processo verbale viene
letto ed approvato dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva.
Art. 12
PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
1. La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto, disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. 416/74 e dall'alt. 43 del T.U., deve
avvenire mediante affissione all'albo della scuola della copia integrale, sottoscritta ed autenticata dal Segretario del
Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.
2. L'affissione all'albo avviene entro il termine di dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della
deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni e deve riportare in calce la data iniziale di affissione.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta
dell'interessato.
Art. 13
PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Come previsto dall'art. 2 della Legge 11.10.1977, n. 748, e dell'alt. 42 T.U., alle sedute del Consiglio d'Istituto possono
assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso. Non è ammesso il pubblico quando siano in
discussione argomenti concernenti persone.
Art. 14
INVITO DI ESPERTI ESTERNI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
1. Alle riunioni del Consiglio d'Istituto, quando lo si ritenga opportuno, possono essere invitati, con apposita
comunicazione scritta, rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, delle Organizzazioni Sindacali e delle
associazioni culturali e di categoria operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita
e il funzionamento della scuola.
2. Alle riunioni possono, altresì, essere chiamati a partecipare, il responsabile amministrativo, e a titolo consultivo, gli
specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico- psico- pedagogici e di orientamento.
Art. 15
RELAZIONE FINALE ANNUALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
La relazione annuale del Consiglio d'Istituto, prevista dall'art. 6, quarto comma, del D.P.R. 416/74 e dall'art. 10 del T.U., è
predisposta dalla Giunta Esecutiva ed è oggetto di discussione ed approvazione da parte del Consiglio stesso.
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Regolamento d’Istituto
Capo III°– LA GIUNTA ESECUTIVA
Art. 16
COMPOSIZIONE E DURATA
1. La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio d’Istituto fra i suoi componenti ed è composta da un docente, un impiegato
amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e da un rappresentante degli studenti. Ne fanno parte di diritto il
Dirigente Scolastico ed il dirigente amministrativo che svolge anche le funzioni di segretario della medesima.
2. Presidente della Giunta Esecutiva è il Dirigente Scolastico dell’Istituto. In caso di assenza o di impedimento del
Dirigente Scolastico le funzioni di Presidente saranno svolte dal docente collaboratore del dirigente con funzione
vicaria delegata.
3. Essa dura in carica tre anni scolastici. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
Art. 17
COMPETENZE
1. La Giunta Esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all’attività del Consiglio, svolge la propria attività
nell’ambito delle decisioni del consiglio stesso. La Giunta propone al Consiglio d’Istituto il programma annuale
predisposto dal Dirigente Scolastico, prepara i lavori del Consiglio e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni.
2. Ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all’ultimo comma dell’art.5 D.P.R. n.
297/94. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo Consiglio di classe, in conformità a quanto indicato
nel DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti).
Capo IV°– IL COLLEGIO DOCENTI
Art. 18
CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
II collegio dei docenti, le cui competenza e funzioni sono stabilite dall'ari 4 del D.P.R. 416/74 e dall'ali. 7 del T.U., "è
convocato dal Preside e si riunisce ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi
componenti ne faccia richiesta, comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre".
Art. 19
COMPOSIZIONE ED ADUNANZE
1. Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio
presso l’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Ne fanno altresì parte i docenti di sostegno.
2. Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico
ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, comunque almeno una
volta per ogni trimestre o quadrimestre.
3. Nell’adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di
classe.
Art. 20
COMPETENZE
Il Collegio dei docenti ha le seguenti competenze:
- delibera in materia di funzionamento didattico dell’Istituto
- elabora il Piano dell’Offerta Formativa (POF)
- identifica e attribuisce le funzioni strumentali al POF
- formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei
docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei
criteri generali indicati dal Consiglio d’Istituto
- delibera la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi
- valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli
orientamenti e obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività
scolastica
- provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe e, nei limiti finanziari fissati dal Consiglio d’Istituto,
alla scelta dei sussidi didattici
- adotta o promuove iniziative di sperimentazione
- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti
- elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto
- elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente
- programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap
- adotta le iniziative di sostegno e integrazione in favore degli alunni stranieri residenti in Italia previste dagli art. 115 e
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8
Regolamento d’Istituto
116 del D.L. n. 297/94
- esamina i casi di scarso profitto e irregolare comportamento degli alunni allo scopo di individuare i mezzi per il loro
recupero su iniziativa degli stessi docenti delle rispettive classi e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo
nella scuola,
- esprime parere in ordine alla sospensione dal servizio per incompatibilità ambientale (art. 468 D.L. n. 297/94) e alla
sospensione cautelare (art. 506 D.L. n.297/94)
- esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione
delle tossicodipendenze.
Capo V°– IL CONSIGLIO DI CLASSE
Art. 21
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
II Consiglio di classe, le cui competenze e funzioni sono stabilite dall'ari. 3 del D.P.R. 416/74 e dall'ari. 5 del T.U., "è
convocato dal Dirigente di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi componenti, escluso
dal computo il Presidente", le riunioni di tale organo collegiale sono, di regola, quelle disposte nel piano annuale delle attività
redatto dal Collegio all'inizio dell'anno scolastico.
Art. 22
COMPOSIZIONE
1. Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe, compresi i docenti di sostegno, due
rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli
studenti della classe
2. Il Consiglio di classe si riunisce con la sola componente docenti per gli scrutini intermedi e finali.
3. Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure, su delega del medesimo, da un docente
membro del Consiglio o dal suo Vicario.
Art. 23
COMPETENZE
1. Il Consiglio di classe ha le seguenti competenze:
- formula al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione
- agevola e favorisce i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni
- esercita le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione in merito alle attività integrative
e di sostegno e alle iniziative di sperimentazione metodologico- didattica
- commina agli alunni le sanzioni disciplinari comportanti la sospensione fino a quindici giorni (art. 19 lett. D R.D. 4
maggio 1925 n. 653) in conformità al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e sue integrazioni
- propone le sanzioni disciplinari a carico degli alunni previste dall’art. 19, lett. e,f,g,h,i, R.D. 4 maggio 1925, n. 653, in
conformità al DPR 249/98
2. La valutazione periodica e finale degli alunni spetta al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. In tale sede
il consiglio di classe opera come collegio perfetto, pertanto i docenti che non possono essere presenti per causa di
forza maggiore devono essere sostituiti.
Capo VI°– IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DOCENTI
Art. 24
COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI
Il Comunicato per la valutazione del servizio dei docenti è composto da 3 docenti più il Dirigente Scolastico
Art. 25
COMPETENZE E FUNZIONI DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI
II Comunicato per la valutazione del servizio dei docenti, le cui competenze e funzioni sono stabilite dall'art. 8 del D.P.R.
416/74 e dall'art. 11 del T.U., è presieduto dal Preside, dura in carica un anno scolastico e si riunisce nei casi previsti dalla
vigente normativa.
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Regolamento d’Istituto
Capo VII°– IL COMITATO STUDENTESCO
Art. 26
COMPOSIZIONE
Il Comitato studentesco operante presso ciascuna delle sedi è composto dai rappresentanti di classe e dai rappresentanti
eletti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta degli studenti ivi frequentanti.
All’interno di ciascun comitato vengono eletti un Presidente, un vicepresidente e un segretario.
Art. 27
FUNZIONI
1. Il Comitato studentesco svolge un ruolo di rappresentanza delle esigenze degli studenti nei confronti dell’istituzione
scolastica e di verifica del rispetto dei diritti e dei doveri degli studenti e del regolamento interno.
2. Le riunioni del Comitato possono svolgersi o al di fuori dell’orario di lezione o anche in orario di lezione, su
autorizzazione del Preside; queste ultime riunioni non possono superare il monte ore complessivo di 6 ore in ciascun
anno scolastico. Il Preside può presenziare alle riunioni.
3. Il Comitato potrà riunirsi nei locali della scuola previa domanda scritta, inoltrata dallo studente rappresentante del
Consiglio d’Istituto eletto suo presidente e fatta pervenire almeno cinque giorni prima, al Dirigente e al Consiglio di
Istituto.
TITOLO IV°
RIGUARDANTI GLI STUDENTI
I °- NORME
N
(cfr. Statuto degli Studenti e Studentesse)
Art. 1
PARTECIPAZIONE E COMPITI DEGLI STUDENTI
(cfr. art. 2 e 3 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)
1. La scuola, facendo propri i diritti e i doveri degli studenti sanciti nello Statuto degli Studenti e delle Studentesse
riconosce gli alunni come componente fondamentale della Comunità educativa, i quali, assistiti dal Dirigente
Scolastico, dai Docenti, dal Personale tutto, partecipano attivamente alla vita della Scuola e si educano ai principi del
dovere, dell’impegno, dell’autodisciplina, dell’autocontrollo, della solidarietà.
2. Lo studente ha diritto al rispetto della propria cultura, sesso, razza e religione (art 3 della Costituzione)
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente scolastico e i docenti,
con le modalità previste dal Regolamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo.
CAPO I° DOVERI
Art. 2
COMPORTAMENTO CORRETTO
(cfr. art. 3 comma 2 e 3 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)
1. Gli studenti sono tenuti ad assumere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti e non docenti il rispetto anche
formale delle norme di buona educazione. Sono chiamati a partecipare al dialogo educativo, ad essere corretti,
puntuali, fedeli agli impegni, a dare un costruttivo apporto alla vita scolastica, a intervenire puntualmente alle lezioni.
2. Sono tenuti a mantenere un comportamento corretto sia nelle ore di lezione che durante l’intervallo così come
presentarsi a scuola in modo decoroso.
Art. 3
FREQUENZA ALUNNI ALLE LEZIONI
(cfr. art. 3 comma 1 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)
1. La frequenza delle lezioni è per gli alunni un diritto-dovere ed è pertanto obbligatoria.; la mancata partecipazione non
autorizzata a singole lezioni viene segnalata alla famiglia e al consiglio di classe e può avere rilevanza sulla
formulazione del voto di condotta e sul piano disciplinare.
2. Fanno parte dell’obbligo di frequenza le attività di approfondimento ( fino a totale abrogazione prevista nel 2008/09 )
e di Terza Area per la quale è consentito assentarsi entro un massimo del 25/30 %, debitamente motivate, pena la
non ammissione agli esami relativi)
3. Durante le lezioni è opportuno partecipare attivamente e responsabilmente nel reciproco, democratico rispetto di tutti
i componenti della classe.
4. Ogni alunno deve presentarsi a scuola fornito di tutto l’occorrente per le lezioni della giornata. E’ proibito portare
oggetti estranei all’insegnamento che possono distogliere l’attenzione dalla lezione.
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Regolamento d’Istituto
Art. 4
PARTECIPAZIONE ALLE VARIE ATTIVITA’
La presenza e la partecipazione degli alunni sono obbligatorie, oltre che alle lezioni, a tutte le attività (lavoro di gruppo,
seminari di studio, ricerche culturali, visite guidate, esercitazioni pratiche, ecc) che vengono svolte ad integrazione e
completamento dei normali lavori scolastici, tenute presenti anche le difficoltà economiche dei singoli, senza escludere
eventuali sovvenzioni.
Art. 5
ENTRATA NELL’ISTITUTO
1. Gli alunni entrano nella scuola, nelle rispettive aule, al primo suono del campanello; il personale docente dovrà già
trovarsi in aula. Quando le condizioni atmosferiche sono avverse, gli alunni, particolarmente i pendolari, possono
entrare nella scuola, prima di tale orario: in tal caso l’ordine è affidato alla loro prudenza e al loro autocontrollo. La
scuola non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti che possano loro capitare.
2. Non è tollerato il ritardo sistematico o ripetuto.
3. Gli alunni che, per soli motivi di orari dei mezzi di trasporto e/o per attività sportive, dovessero arrivare in ritardo,
sono autorizzati previa richiesta della famiglia per i minorenni e di controfirma per i maggiorenni. L’elenco degli
autorizzati verrà reso noto dal Dirigente Scolastico per la relativa trascrizione nel registro di classe.
4. Entrate al termine della prima o seconda ora di lezione saranno possibili nei casi in cui l’attività didattica in tali ore
non potesse essere garantita per l’assenza del docente: del provvedimento verrà data comunicazione anticipata alla
classe interessata.
Art. 6
RITARDI
1. La porta di ingresso si ritiene sostanzialmente chiusa in coincidenza con l’orario di inizio delle lezioni. Fermo restando
il dovere della puntualità, in caso di lieve ritardo, lo studente è ammesso in classe dal docente il quale annoterà sul
giornale di classe il lieve ritardo.
2. Nel caso di maggiore ritardo, l’ingresso dello studente avviene alla fine della lezione, autorizzato dal Dirigente o dal
Collaboratore delegato. Gli studenti minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore. Diversamente saranno
ammessi con riserva e sarà compito del team di presidenza segnalare ai genitori il ritardo del proprio figlio che dovrà
comunque produrre il giorno dopo relativa giustificazione.
3. La giustificazione del ritardo, anche in assenza del genitore, va prodotta tramite il libretto delle giustificazioni
In via eccezionale il genitore può giustificare il figlio tramite fax o telefono. In ogni caso, prima o dopo la richiesta, lo
studente è tenuto a presentare la relativa giustificazione solo tramite il libretto delle giustificazioni.
4. Senza libretto lo studente è ammesso con riserva e tenuto alla presentazione della giustificazione al docente della
prima del giorno dopo.
5. Sono consentiti massimo 2 permessi al mese cumulati tra ritardi e uscite anticipate purché giustificati
preventivamente dalla famiglia o direttamente dall’alunno maggiorenne.Superato il limite consentito, per il
minorenne si rende necessaria la presenza del genitore; per il maggiorenne la controfirma del genitore nel libretto
delle giustificazioni.
Art. 7
USCITA DALL’ ISTITUTO
1.Al termine delle lezioni, al suono della campanella, ogni scolaresca esce ordinatamente dall’aula o dai laboratori, sotto
il vigile controllo del docente o dei docenti dell’ultima ora.
2. Non è consentito utilizzare uscite, quali : scale antincendio , porta n. 12, uscite di sicurezza, ecc.
Art. 8
USCITE ANTICIPATE
1. Gli alunni possono lasciare anticipatamente l’Istituto prima della fine delle lezioni per un massimo di 2 permessi al
mese cumulati tra ritardi e uscite purché giustificati preventivamente dalla famiglia o direttamente dall’alunno
maggiorenne.
2. La richiesta di uscita anticipata va presentata entro la ricreazione.
3. Superato il limite consentito, per il minorenne si rende necessaria la presenza del genitore; per il maggiorenne la
controfirma del genitore nel libretto delle giustificazioni. In via eccezionale il genitore può giustificare il figlio tramite
fax o telefono. In ogni caso, prima o dopo la richiesta, lo studente è tenuto a presentare la relativa giustificazione
solo tramite il libretto delle giustificazioni.
4. Gli alunni indisposti , anche maggiorenni, non possono lasciare la Scuola se non accompagnati da un familiare o da
una persona indicata dal Dirigente o dal Collaboratore delegato.
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Regolamento d’Istituto
In caso di chiamata del pronto soccorso, il minorenne sarà sempre accompagnato da una unità del personale in attesa
che giungano i genitori. Per i maggiorenni, fatte salve situazioni di grave problematicità non si rende necessario tale
servizio.
5. Gli studenti che necessitano di uscire anticipatamente per problemi legati solo ai trasporti pubblici e/o ad attività
sportive, come all’art. di seguito, richiederanno specifica autorizzazione che verrà annotata sul giornale di classe.
Art. 9
USCITE ANTICIPATE PER ATTIVITA’ SPORTIVE
1. Le uscite anticipate causa attività sportive dovranno essere autorizzate dalla Dirigenza previa presentazione del
calendario delle società dove nel dettaglio dovranno essere registrate le giornate di impegno e richiesta dei genitori.
2. È facoltà della dirigenza revocare o rivedere l’autorizzazione preventiva qualora ne ravvisi le ragioni.
Art. 10
USCITE ANTICIPATE PREVEDIBILI
1. Eventuali uscite anticipate degli alunni e riduzioni di orario, determinate da motivi prevedibili (Assemblee di Istituto,
scioperi del personale, ecc…) saranno comunicate alle famiglie, per mezzo degli alunni.
2. Gli alunni minorenni sono tenuti alla firma dei genitori per presa visione, diversamente l’alunno non potrà uscire in
anticipo. Straordinariamente la scuola avvertirà la famiglia tramite fonogramma.
3. Gli alunni maggiorenni possono uscire anticipatamente senza la dovuta comunicazione preventiva.
Art. 11
USCITE ANTICIPATE NON PREVEDIBILI
1. La DS è autorizzata a concedere uscite anticipatamente senza preavviso, per motivi di forza maggiore ed eventi
straordinari che richiedono provvedimenti di emergenza rivolti a garantire la incolumità degli utenti della scuola, quali
nevicate, scosse telluriche, incendi, interruzione dell’erogazione dell’acqua per alcune ore, con la conseguente
inagibilità dei servizi igienici, guasto prolungato dell’impianto termico, ecc.
2. Per gli alunni con particolari bisogni è garantita sempre la comunicazione preventiva.
Art. 12
USCITE A SCOPO DIDATTICO
1. Agli alunni è assolutamente vietato uscire dall’Istituto per qualsiasi motivo, tranne che per seguire le lezioni di
educazione fisica, tirocinio, nonché per altri motivi di ordine didattico o per particolari circostanze, sempre con la
vigilanza dei rispettivi docenti, che sono responsabili sia lungo il tratto di strada da percorrere per raggiungere i luoghi
designati, sia durante la permanenza nei luoghi stessi.
2. Quando l’uscita copre l’arco della mattinata gli alunni non sono tenuti a rientrare a scuola.
3. Le uscite didattiche nell’ambito del territorio ove ha sede la scuola, non in programma, possono essere autorizzate dal
Dirigente Scolastico.
4. Preventivamente la Scuola richiede nella domanda di iscrizione autorizzazione per le uscite didattiche entro l’ambito
dell’orario scolastico.
5. Ogni uscita didattica sarà tempestivamente comunicata alle famiglie.
Art. 13
ASSENZE
1. Le assenze vanno giustificate da un genitore o da chi ne fa le veci sull’apposito libretto scolastico, previa autentica
firma presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto o presso il competente Ufficio del Comune della sede di residenza o di
provenienza.
2. Il controllo della giustificazione viene effettuato di norma in aula dal docente della prima ora di lezione, previa
apposizione della firma sul libretto e annotazione sul giornale di classe, se l’assenza è di durata non superiore a
cinque giorni. Se l’assenza ha la durata di oltre cinque giorni ed è determinata da motivi diversi da quello di salute,
l’alunno se minorenne deve essere accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci, ed esibire il libretto scolastico
nell’Ufficio di Presidenza. Per il maggiorenne la controfirma del genitore può sostituirne la sua presenza.
Se l’assenza ha la durata di oltre cinque giorni, compresi quelli festivi intermedi ed è determinata, invece, da motivi di
salute, la richiesta di giustificazione da presentare al docente della prima ora, deve essere corredata dal certificato
medico attestante l’avvenuta guarigione. La presentazione del certificato medico esclude l’obbligo
dell’ accompagnamento.
3. Qualora l’alunno, dopo assenza, si presenti a scuola privo del libretto, sarà autorizzato ad entrare in classe con
riserva. È obbligato a giustificare l’assenza entro due giorni, nei modi innanzi riferiti, per non incorrere nel rischio di
non essere ammesso in classe.
4. Il docente che giustifica è tenuto a registrare analiticamente i giorni giustificati al fine di poter precedere ad un
controllo da parte della segreteria e/o del coordinatore di classe.
5. La scuola di fronte ad assenze, ritardi, uscite anticipate provvederà ad informare la famiglia. Il docente coordinatore
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Regolamento d’Istituto
del Consiglio Classe provvede mensilmente al controllo delle assenze giustificate e ad avvertire le famiglie in caso di
assenze non giustificate, di assenze prolungate o di numerose assenze saltuarie.
Art. 14
ASTENSIONI COLLETTIVE
1. In caso di astensioni collettive, totali o parziali, dalle lezioni, da qualsiasi motivo determinate, soprattutto ripetute, il
DS provvederà a contattare i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe o ad informare le famiglie, anche
tramite convocazione, compatibilmente con gli impegni dell’Ufficio; potrà altresì convocare gli organi collegiali
preposti all’esame e alla valutazione delle infrazioni disciplinari.
2. Comunque, gli alunni al loro rientro nell’Istituto, pur non potendo accampare il diritto alla giustificazione, dovranno
sempre esibire ai docenti della prima ora di lezione il libretto scolastico controfirmato da un genitore per presa visione.
Ciò comunque non esclude la convocazione dei familiari, qualora il DS insieme al coordinare di classe ne ravvisi la
necessità.
Art. 15
LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI
1. Il libretto viene consegnato all’inizio dell’anno scolastico al genitore predetto, che avrà cura di conservarlo e di
affidarlo al figlio solo in caso di assenza.
2. Non è valido il libretto dell’anno scolastico precedente; ad ogni anno scolastico la segreteria rilascia nuovo libretto
dietro consegna del vecchio.
3. Il primo libretto viene consegnato gratuitamente; mentre gli altri, dietro consegna del libretto terminato, sarà
rilasciato previo pagamento di 5 euro, raddoppiabile ad ogni ulteriore richiesta. L’incasso sarà completamente
utilizzato per le attività degli studenti.
4. Alle famiglie dei maggiorenni sarà data comunicazione per conoscenza dell’avvenuto ritiro del libretto.
Art. 16
USO DEI SERVIZI IGIENICI
1. Nel corso delle ore di lezione, di norma, gli alunni, tranne casi di assoluta necessità, possono lasciare l’aula dopo la
fine della seconda ora e non più di uno alla volta per recarsi nei servizi igienici, purché autorizzati dall’insegnante cui
sono affidati. Qualora qualche alunno, per particolari motivi di salute, sia costretto a servirsi spesso dei servizi igienici,
deve presentare documentazione adeguata.
2. Al termine della quinta ora i bagni vengono chiusi per permettere la dovuta pulizia.
Art. 17
ESONERO DALLE ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE FISICA
1. Gli alunni esonerati totalmente o parzialmente dalle attività sportive devono comunque presenziare e partecipare alle
lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le particolari condizioni soggettive. In
sede di scrutinio essi riceveranno la valutazione per la parte teorica della materia.
2. L’esonero temporaneo o annuale dagli esercizi di educazione fisica è concesso solo per motivi di salute.
A tal fine deve essere presentata la seguente documentazione:
a) domanda in carta semplice indirizzata al Preside e firmata da un genitore;
b) certificato del medico attestante il motivo di salute, le attività sportive dalle quali l’allievo deve essere esonerato e la
durata dell’esonero stesso.
3. Il certificato medico può essere rilasciato dal medico di famiglia quando la richiesta di esonero è inferiore a 30 giorni,
deve essere rilasciato dall’ufficio di medicina sportiva dell’A.S.L. per esoneri di durata maggiore.
Art. 18
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA E ASSICURAZIONE INFORTUNI
(cfr. art. 3 comma 4 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)
1. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni impartite dalla Scuola tramite informativa cartacea, atitività di
formazione/informazione.
2. Tutti gli studenti devono essere assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile sin dal primo giorno di
scuola; la verifica effettiva dell’osservanza a tale norma spetta al Consiglio di Istituto. Per le attività sportive
parascolastiche il Dirigente si dovrà far carico, oltre che dell’adeguata assicurazione, di organizzare il preventivo
controllo medico di idoneità, eventualmente mediante delega al Direttore dei gruppi sportivi.
3. Gli alunni sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni che possono verificarsi durante le varie attività
didattiche comprese visite guidate o viaggi di istruzione, stage, tirocinio
4. In caso di infortunio di qualsiasi tipo, sia nelle aule che in palestra, l’allievo interessato, insieme all’insegnante alla
presenza del quale è avvenuto l’infortunio, deve attenersi alle disposizioni all’art. 12 Titolo I. La scuola declina ogni
responsabilità per la mancata osservanza di questa disposizione.
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Regolamento d’Istituto
Art. 19
CORRETTO USO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE
(cfr. art.3 comma 5 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)
1. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante
fattore di qualità della vita della scuola. Ogni studente è tenuto a conservare con cura il proprio posto di lavoro e gli
arredi presenti in aula e in tutti i luoghi in cui si svolge l’attività scolastica.
2. Le attrezzature della scuola sono a disposizione di tutte le componenti scolastiche, nei limiti della disponibilità del
personale responsabile. Chiunque danneggi, asporti o distrugga le attrezzature scolastiche è tenuto al risarcimento
materiale del danno, ferme restando le eventuali responsabilità disciplinari e penali. Qualora risulti impossibile
individuare le responsabilità del danno, potrà essere richiesto di risarcire collettivamente il danno stesso a tutti coloro
che hanno usufruito di ciò che è stato danneggiato.
Art . 20
INTERVALLO RICREATIVO
L’Intervallo ricreativo viene stabilito dal Consiglio di Istituto ad inizio dell’anno scolastico. È consentito ricrearsi nel cortile
esterno antistante il portone principale di ingresso senza invadere gli spazi del Liceo Classico, uscire da e/o rientrare dalla
porta 12. Non è possibile invece uscire dall’area scolastica Gli studenti sono tenuti ad utilizzare gli appositi cestini porta
rifiuti , a mantenere la classe pulita senza imbratti o cartacce in terra.
CAPO II° DIRITTI
Art. 21
LIBERTA’ DI ESPRESSIONE ALUNNI
(cfr. art. 2 comma 4 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)
1. Gli studenti, come le altre componenti della comunità scolastica hanno facoltà di manifestare il proprio pensiero con la
parola e gli scritti e possono nell’ambito dell’istituto e negli spazi approvati e a ciò riservati esporre i fogli, i cartelli e
gli avvisi che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile.
2. L’uso degli spazi disponibili deve salvaguardare il diritto di tutte le componenti, in modo da garantire il pluralismo delle
espressioni. Tali fogli, cartelli, avvisi, manifesti ecc. devono portare la data e la firma leggibile di chi li espone e sono
affissi sotto la responsabilità di chi li affigge. Uno dei delegati degli studenti nel Consiglio di Istituto provvederà a
siglare il documento da affiggere. Il Preside può tuttavia disporre che sia tolto dall’albo un documento che egli
giudichi incompatibile con le norme del presente regolamento o con le norme e le esigenze formative e democratiche
della scuola. In tal caso, il responsabile degli studenti può appellarsi all’organo di garanzia.
3. E’ vietata la distribuzione di volantini, giornali, manifesti e stampati in genere all’interno dell’istituto senza
autorizzazione del preside.
Art. 22
ACCESSO AGLI UFFICI DI PRESIDENZA E DI SEGRETERIA
Gli alunni possono accedere all’Ufficio di Presidenza, per conferire con il Dirigente Scolastico.
Possono altresì accedere all’Ufficio di Segretaria, secondo l’orario di ricevimento, solo in caso di assoluta necessità, e con il
permesso del docente.
Art. 23
LIBERTA’ DI ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI
(cfr. art. 2 comma 9 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)
1. La scuola garantisce e disciplina l’esercizio del diritto di associazione al suo interno, nonché il diritto degli studenti
singoli o associati a svolgere iniziative all’interno dell’istituto, anche attraverso la concessione d’uso dei locali secondo i
criteri previsti dall’art. 75 e quanto contenuto nella Parte VI.
2. Le Assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica
per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli
studenti. Le Assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. In relazione al numero degli alunni ed alla
disponibilità dei locali, l’assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di corsi o di classi parallele.
3. E’ consentito lo svolgimento di una Assemblea di Istituto e, per ciascuna classe, di un’Assemblea di Classe, nel limite
delle ore di lezione di una giornata la prima e di due ore la seconda. Non possono aver luogo assemblee nell’ultimo
mese di lezione.
Art. 24
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14
Regolamento d’Istituto
FUNZIONI E COMPETENZE DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE
II funzionamento delle assemblee studentesche, di classe e d'Istituto, è previsto e disciplinato dagli art. 42, 43, e 44 del
D.P.R. 416/74, dalla Circolare Ministeriale n. 312 del 27.12.1979 e dagli art. 12, 13 e 14 del Testo Unico.
Art. 25
RICHIESTE DELLE ASSEMBLEE DI CLASSE E DI ISTITUTO
1. La richiesta delle assemblee studentesche deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico, nei giorni e nelle ore stabilite
con congruo anticipo rispetto alla data della loro effettuazione e, comunque, in tempo non inferiore a 5 giorni, per
evidenti ragioni organizzative. In via eccezionale, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, è consentita
l’autorizzazione di assemblee straordinarie.
2. Assemblea di Classe
L’assemblea di Classe, nei limiti di una al mese, non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana
durante l’anno scolastico. È consentito richiedere disgiunte le due ore consentite. Altra assemblea mensile può
svolgersi fuori dall’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. A richiesta degli studenti, le ore
destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di
gruppo.
La richiesta di assemblea va effettuata dai rappresentanti di classe in apposito modello di domanda da richiedere in
segreteria con apposta, per accettazione, la firma del docente, dell’ora o dei docenti delle due ore, nelle quali si svolge
l’assemblea stessa.
3. Assemblea di Istituto
L’assemblea di Istituto non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico.
Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle
Assemblee di Istituto svolte durante le lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la
partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli
argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Subordinatamente il Dirigente Scolastico può concedere ulteriori
Assemblee di Istituto per un max. di due qualora ne ravvisi l’esigenza o la straordinarietà per argomenti di estrema B
significatività per la vita della comunità scolastica.
L’assemblea di Istituto deve essere richiesta dalla maggioranza, almeno la metà più uno, del Comitato Studentesche o
dal 10% degli studenti.
Art. 26
RAPPRESENTANTI DI CLASSE E DI ISTITUTO
1. I rappresentanti di classe e di Istituto sono eletti secondo i criteri della normativa vigente. Sono tenuti al rispetto del
Regolamento e di quanto previsto dalla normativa vigente e ad un corso di formazione su ruolo – funzioni –
svolgimento delle assemblee.
2. Qualora un rappresentante di classe o di Istituto fosse sanzionato ai sensi dell’art 4 del DPR 235 del 21 novembre
2007 o abusasse del ruolo, il Dirigente scolastico, appurati i fatti, valutata la gravità e sentito lo studente, ne decreta
la sostituzione con il primo dei non eletti.
Art. 27
SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA DI CLASSE
1. L'ordinato svolgimento dell'assemblea di classe deve essere assicurato dal Presidente eletto dalla classe di volta involta
o per un periodo più prolungato definito all'inizio dell'anno. Durante l'Assemblea di classe la vigilanza sugli alunni va
effettuata, altresì, dal docente dell'ora o dai docenti delle due ore in cui essa si tiene, al fine di poterne assicurare il
regolare svolgimento e di intervenire e scioglierla, in caso di constatata impossibilità di ordinata prosecuzione della
stessa. La vigilanza può essere effettuata in prossimità dell’aula dove si svolge l’assemblea di classe.
2. Di ciascuna assemblea deve essere sempre redatto un regolare verbale, firmato dal presidente e dal segretario
dell’assemblea.
Art. 28
REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA DI ISTITUTO
L'assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento. Tale regolamento deve essere inviato in
visione al Consiglio d'Istituto, che ha facoltà di esprimere le proprie eventuali richieste di modificazione o di integrazione.
Art. 29
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Regolamento d’Istituto
SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA D’ISTITUTO
1. L'ordinato svolgimento dell'Assemblea d'Istituto deve essere assicurato dal Comitato Studentesco e dal Presidente
eletto dall'Assemblea, di volta in volta o per un periodo più prolungato. Il Preside ha il potere di intervenire nel caso di
violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. In caso di
sospensione dell’assemblea prima del termine delle lezioni, gli studenti sono tenuti a riprendere regolarmente le
lezioni.
2. Di ciascuna assemblea deve essere sempre redatto un regolare verbale, firmato dal presidente e dal segretario
dell’assemblea.
Art. 30
ASSISTENZA ALL’ASSEMBLEA DI ISTITUTO
All’assemblea di istituto possono assistere, oltre al Preside od un suo delegato che vigilano sull’ordinato svolgimento, gli
insegnanti in servizio, i quali possono prendere la parola nel corso dell’assemblea, se richiesto dagli studenti. Il D.S., o un
docente delegato, è tenuto, tuttavia ad intervenire quando i normali organi preposti all'ordinato svolgimento dell'Assemblea
(Comitato studentesco e Presidente) non siano manifestamente in grado di provvedere in proposito e scioglierla, in
situazione di grave disordine per riprendere la regolare attività scolastica fino all’orario previsto.
Su richiesta della
maggioranza degli studenti, il D.S. o i Docenti lasciano temporaneamente l’Assemblea.
Art. 31
SVOLGIMENTO DELLA ASSEMBLEA D'ISTITUTO IN LOCALI NON IDONEI
L'Assemblea d'Istituto, in mancanza di locale idoneo nella struttura della scuola, può articolarsi in assemblee di classe
parallele (biennio e triennio) o per corsi.
Art. 32
SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA IN LOCALI ESTERNI
L’Assemblea di Istituto può svolgersi anche in locali esterni quali, cinema , sale ricreative, Auditorium , palestra , ecc,.In
questo caso se l’Assemblea ha durata inferiore all’intera giornata, gli studenti saranno accompagnati in loco dai docenti in
servizio assicurando la vigilanza del trasferimento.
Art. 33
DURATA DELL'ASSEMBLEA D'ISTITUTO
La durata dell'Assemblea d'Istituto, se la stessa viene richiesta per l'intera mattinata, non può essere inferiore all'orario
corrispondente a cinque ore d lezione. Prima del termine dell'Assemblea gli alunni non possono allontanarsi dal locale in cui
si svolge, se non per recarsi ai servizi igienici.
Art. 34
GIUSTIFICAZIONE MANCATA PRESENZA ALL'ASSEMBLEA D'ISTITUTO
Gli alunni che, non intendendo partecipare all'Assemblea di Istituto, si assentano dalla scuola, sono tenuti a giustificare, il
giorno successivo, l'assenza effettuata per il motivo predetto.
La registrazione degli assenti viene effettuata dai docenti quando l’assemblea non comprende tutta la mattinata e dai
membri del Comitato studentesco se è stata richiesta per l’intera giornata. Sta al comitato consegnare al Preside o al suo
delegato l’elenco degli studenti con la relativa segnalazione dell’assenza. La segreteria predisporrà in tempi utili l’elenco delle
classi.
Art. 35
ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'ASSEMBLEA DI CLASSE
A richiesta degli alunni, le ore destinate all'Assemblea di classe possono essere utilizzate per lo svolgimento, sotto la guida
dei docenti, di attività di ricerca e di approfondimento o di attività parascolastiche (cineforum, iniziative concernenti i
Progetto, educazione della salute, etc..)
Art. 36
FORMAZIONE AUTONOMA DI GRUPPI DI STUDIO
(cfr. art. 2 comma 10 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)
1. I gruppi di studio fuori dall’orario scolastico possono svolgersi con la necessaria assistenza e/o partecipazione del
personale docente e non docente disponibile. La scuola mette a disposizione degli alunni, nei giorni di apertura della
scuola, un’aula per lo svolgimento di attività parascolastiche. Su richiesta degli interessati, altre aule potranno essere
messe a disposizione per gruppi di studio. La richiesta delle aule deve essere avanzata a cura dei rappresentanti degli
studenti, che formuleranno un calendario delle attività dei gruppi di studio, da presentare al Dirigente scolastico per
motivi organizzativi.
2. Occorre l’indicazione nominativa di un docente responsabile e del numero dei partecipanti previsti per ogni gruppo; i
gruppi possono accedere alle aule loro assegnate soltanto in presenza dei responsabili. L’assegnazione delle aule sarà
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Regolamento d’Istituto
subordinata all’indispensabile servizio di pulizia e manutenzione dei locali.
3. Nel caso di richieste di gruppi di studio che prevedano la presenza di esperti esterni alla scuola, è necessaria la
delibera del Consiglio di Istituto.
4. Al termine di ciascun incontro, i partecipanti devono provvedere al riordino o riassetto delle aule utilizzate. Il decoro
dell’ambiente e la conservazione delle sue suppellettili sono affidate alla cura ed alla responsabilità degli utenti che ne
rispondono singolarmente.
CAPO III° REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Art. 37
NORME DI RIFERIMENTO
(art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti)
1. Il Regolamento di Istituto facendo proprio l’articolo 4 dello Statuto delle Studentesse ribadisce quanto segue:
“I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari
con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità
scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il
relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al
ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività
di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare e' personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato
prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire
sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di opinioni
correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità
nonché , per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale
dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente e' sempre
offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di
classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione
dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di
istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o
reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i
suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici
giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola
promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove
possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi
reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale
caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento e' commisurata alla gravità del
reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
9-bis Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque
connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi
per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione e'
costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno
scolastico.
9-ter Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della
sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente
commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo
stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente e' consentito di
iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di
esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.".
Art. 38
SANZIONI DISCIPLINARI
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Regolamento d’Istituto
Il presente Regolamento di Istituto declina le sanzioni disciplinari tenendo conto della gravità della
violazione, attenendosi ai criteri di gradualità e di proporzionalità.
Gli alunni che vengano meno ai doveri scolastici violando le disposizioni contenute nel presente
regolamento o trasgrediscano le comuni norme su cui si basa la convivenza sociale, saranno
destinatari delle seguenti sanzioni:
a) ammonizione privata o in classe
b) ammonimento scritto nel Registro di classe
c) censura scritta
d) allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non
superiore a 15 giorni
e) allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo
superiore a 15 giorni
f) allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino al termine
dell’anno scolastico
g) esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione dello stesso all’esame
conclusivo del corso di studi
Art. 39
TIPOLOGIE DI INFRAZIONI
1 Vengono considerati comportamenti che si caratterizzano come infrazioni gravi:
a) il ricorso alla violenza sotto qualsiasi forma
b) atti e comportamenti che mettano in pericolo l’incolumità altrui o risultino lesivi
dell’altrui dignità
c) la propaganda e la teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone
d) il furto
e) il lancio di oggetti contundenti
f) la violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi
attrezzati
g) l’introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe
h) il danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di
laboratorio, attrezzi e suppellettili, etc.)
i) l’uso dei cellulari per scopi offensivi e/o divulgativi atti a ledere la dignità della persona
j) infrazioni non gravi che si ripetano dopo sanzioni già applicate
k) ogni altro tipo di comportamento che possa ipotizzare estremi di reato
1.1 In tutti i casi suddetti l’insegnante è tenuto ad effettuare una segnalazione immediata al
Dirigente Scolastico o al Coordinatore di classe. Il Capo di Istituto provvederà ad inviare alla
famiglia del ragazzo interessato una segnalazione scritta con l’esatta individuazione dei fatti
contestati e con l’avvertenza che sarà convocato il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto per
decidere i consequenziali provvedimenti.
1.2 Nelle fattispecie sopra elencate verranno applicate sanzioni che prevedono l’allontanamento
temporaneo dello studente dalla Comunità Scolastica da 1 a 15 giorni, a seconda della tipologia
dell’infrazione, della sua eventuale reiterazione e degli altri criteri individuati nel presente
regolamento. Ove si verifichi la commissione di reati e quando vi sia pericolo per l’incolumità delle
persone la durata dell’allontanamento è commisurata dalla gravità del reato ovvero al permanere
di situazione di pericolo: in tali casi la sospensione potrà eccedere la durata di giorni 15 con
sanzione adottata dal Consiglio di Istituto. Ove ricorrano giusti motivi, il Dirigente Scolastico potrà
disporre l’allontanamento immediato dell’alunno dalla scuola in attesa della convocazione e delle
decisioni dell’Organo Collegiale.
1.3 Le sanzioni che prevedano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla Comunità
Scolastica fino al termine dell’anno scolastico (Art. 38 punto f) r.i.), potranno essere irrogate solo
nei casi di recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana oppure atti di
grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello
sociale e quando non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo
dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.
2 Vengono
a)
b)
c)
considerati comportamenti che si caratterizzano come infrazioni non gravi:
il danneggiamento di attrezzature dovute a incuria o trascuratezza
il lasciare le aule o gli altri spazi sporchi o in disordine
l’infrazione al divieto di fumare
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Regolamento d’Istituto
d) l’infrazione al divieto dell’uso del telefono cellulare
e) l’abituale ritardo nell’ingresso o l’anticipo nell’uscita
f) i ritardi al cambio dell’ora
g) gli interventi inopportuni durante le lezioni tali da interromperne la continuità
h) il lancio di oggetti non contundenti.
2.1 In tali casi l’insegnante che accerta l’infrazione provvederà a trascrivere sul registro di classe la descrizione
dell’accaduto che avrà valore di “ammonizione scritta” dandone notizia al coordinatore della classe medesima. Ove
si dovesse verificare nei confronti dello stesso studente una seconda ammonizione, il dirigente scolastico
provvederà ad una “censura scritta” che comunicherà alla famiglia con l’avviso che un’ulteriore infrazione
comporterà l’applicazione di un provvedimento disciplinare a cura del Consiglio di Classe all’uopo convocato.
3 ove deliberato dal Consiglio di Classe e tenuto conto della capacità e delle attitudini personali dello studente, con
personale approvazione o da parte della famiglia, l’erogazione di sanzioni disciplinari possono essere commutate in
attività a favore della comunità scolastica quali ad esempio:
I. attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere e/o ingiustificatamente
danneggiati;
II. lavori di riordino e sistemazione di materiali didattici dell’istituto;
III. lavori di trascrizione e/o catalogazione di documenti scolastici;
IV. attività nell’ambito di iniziative di solidarietà e volontariato promosse dalla scuola;
V. lavori di ricerca eventualmente necessari all’organizzazione e all’attività didattica della scuola.
4- In tutti i casi, la possibilità di trasformare l’allontanamento in attività scolasticamente utili è condizionata a:
o gravità del fatto
o reiterazione
5– Il Consiglio di Classe, visto la gravità della infrazione e il ripetersi delle sanzioni, può decidere di non far partecipare
l’alunno sanzionato alle attività extracurriculari (esempio, i tornei) ,ai viaggi di istruzione e ad altre iniziative
programmate che richiedono uscite e partecipazioni attive e propositive, così come può precludere l’accesso al
credito formativo.
Art. 40
INTERDIZIONE TEMPORANEA
Allo studente, rappresentante di classe, responsabile di una mancanza disciplinare o ai suoi genitori, sempre
rappresentanti di classe, è interdetta la partecipazione alla riunione dell'organo collegiale competente ad irrogare la
sanzione limitatamente alla discussione del relativo punto all'ordine del giorno. In tale eventuale circostanza possono
essere ammessi in sostituzione altrettanti membri supplenti, se designati all'inizio dell'anno scolastico in sede di elezione
degli organi collegiali.
Art. 41
IMPUGNAZIONI
( cfr. comma 1 art 5 , DPR 235/2007, Modifiche allo Statuto degli Studenti e delle Studentesse)
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla
comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai
regolamenti delle singole istituzioni scolastiche che decide entro dieci giorni sull’erogazione della sanzione.
2. Altresì l’alunno ha diritto di richiedere al Dirigente Scolastico di essere sentito a sua discolpa per qualsiasi
provvedimento disciplinare venga adottato nei suoi confronti.
3. Per i provvedimenti che comportino la sospensione dalle lezioni, l’alunno ha diritto altresì di partecipare al
Consiglio di Classe/ Consiglio di Istituto appositamente convocato e di discutere in contraddittorio i fatti oggetto
di contestazione disciplinare.
Art. 42
ORGANO DI GARANZIA
( cfr. comma 1 art 5 , DPR 235/2007, Modifiche allo Statuto degli Studenti e delle Studentesse)
1. Contro le sanzioni disciplinari lo studente può presentare entro 15 giorni ricorso all’Organo di Garanzia interno
composto da:
Dirigente Scolastico che lo presiede,
almeno da un rappresentante eletto degli studenti ;
almeno da un rappresentante eletto dai genitori.
A tale Organo viene demandato il compito di vigilare sulla corretta applicazione dei provvedimenti disciplinari
contenuti nel presente Regolamento.
2. Nel caso in cui si dovesse procedere nei confronti dello studente eletto o figlio del rappresentante dei genitori
eletto, tali membri saranno sostituti con i primi dei non eletti e a seguire.
3. L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia
interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
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Regolamento d’Istituto
4. Contro le deliberazioni del Consiglio di Classe relative all’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, lo
studente inoltre può presentare ricorso all’USR entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione
ai sensi dell’art.5 comma 1 dello Statuto degli studenti e in applicazione alle disposizioni contenute nell’art.328 comma
4 del D.L. 16 aprile 1994 n.297 (testo unico).L’USR a proposito dei reclami proposti dagli studenti della scuola
secondaria contro le violazioni dello Statuto degli studenti.
TABELLA RIASSUNTIVA
PUNIZIONI DISCIPLINARI
NATURA DELLA MANCANZA
Mancanza di doveri scolastici
ORGANO COMPETENTE AD EROGARE
PUNIZIONI
Docenti o Dirigente Scolastico
Scarsa partecipazione al dialogo educativo
A) Ammonizione verbale in classe
B) Ammonizione scritta
idem A oppure B
Ritardi
C) Richiamo orale e obbligo di giustifica
Docenti o Dirigente Scolastico
Ritardi reiterati
idem e avviso ai genitori
Docente coordinatore o Dirigente Scolastico
Negligenza abituale
D) Comunicazione scritta tramite
l'Istituzione scolastica, alla famiglia
Assenze ingiustificate
Inoltrare al Preside richiesta di ammissione in
classe con avviso ai genitori
Richiamo nel registro di classe
Docente o Dirigente Scolastico
Comunicazione:
Coordinatore di classe
Dirigente Scolastico
Condotta indisciplinata
Docenti o Dirigente Scolastico
Docente o Dirigente Scolastico
Atteggiamenti irriguardosi nei riguardi dei
compagni di classe, del personale ATA, dei
docenti, del Dirigente scolastico
Assenze
Richiamo sul registro di classe ed
avviso ai genitori
Docente o Dirigente Scolastico
Ammonizione con giustifica
Docente o Dirigente Scolastico
Violazione dello Statuto
Allontanamento dalle lezioni con
ammonimento scritto dal 1 a 15 giorni
E) Allontanamento dalle lezioni con
ammonimento scritto da 1 a 15 giorni
idem E)
Violazione del Regolamento interno
Reiterarsi dei casi previsti nelle lettere A - B
Fatti che turbino il regolare andamento della
scuola
Per offesa al decoro personale
F) Allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni
Consiglio di Classe
G) La punizione può essere
eventualmente commutata con richiesta
di attività a favore della comunità
idem F)
Per offesa alla religione
Per offesa alle istituzioni
idem F)
Per offesa alla morale
Idem F)
Per oltraggio all’istruzione
Idem F)
Per oltraggio al corpo docente
Idem F)
Distruzione volontaria di
suppellettili, macchinari o oggetti scolastici
Reati:
a) piccoli furti
b) manomissione di documenti scolastici ufficiali
(registri, pagelle, ecc.)
c) danni a mezzi, oggetti personali degli operatori
scolastici
Reati gravi:
a) aggressione fisica contro compagni, docenti o altro
personale della scuola con pericolo per l’incolumità
delle persone
b) distruzione di documenti ufficiali della scuola
c) reati di particolare gravità perseguibili d’ufficio per
il quale l’autorità giudiziaria abbia avviato
procedimento penale
Idem F)
Allontanamento dalla comunità scolastica per una
durata definita e commisurata alla gravità del fatto che
può andare oltre i 15 gg.
a) risarcimento danni
Consiglio di Classe ( fino a 15 giorni)
Allontanamento dalla comunità scolastica sino al
permanere della situazione di pericolo o delle
condizioni di accertata incompatibilità ambientale che
può andare oltre i 15 gg.
Consiglio di Classe ( fino a 15 giorni)
Consiglio di Istituto
Consiglio di Istituto
Nei casi più gravi la non ammissione allo scrutinio
finale o la non ammissione agli esami
TITOLO V°CORSI
V
SERALI
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Regolamento d’Istituto
PREMESSA
Il riferimento d’obbligo è la C.M. n° 7809 /’90 e C.M. 305/‘97, nonché alla O.M. su "Scrutini ed Esami" per la parte relativa ai
corsi serali.
L’ Istituto offre corsi triennali serali per conseguire il diploma di Operatore e Tecnico degli indirizzi istituiti
Sul piano metodologico l’azione didattica tende a:
- valorizzare l’attività lavorativa o di studi personali coerenti con l’indirizzo scolastico;
- valorizzare percorsi scolastici precedenti attraverso il riconoscimento di crediti formativi;
- acquisire competenze professionali che possono consentire di modificare la propria posizione lavorativa;
- avere nuovi stimoli culturali che consentano di comprendere e interpretare meglio i fenomeni della società in cui viviamo;
- migliorare le relazioni nel lavoro e nella vita sociale;
- fare positive esperienze di socializzazione insieme ai docenti adattando la didattica alle particolari esigenze del contesto in
cui si opera;
- valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali degli studenti;
- coinvolgere gli studenti attraverso la chiara indicazione degli obiettivi raggiungibili.
Tanto premesso al regolamento interno del corso diurno da considerarsi in questa sede letteralmente richiamato e trascritto
viene apportata la presente integrazione per disciplinare il funzionamento del corso serale secondo le sue peculiari
caratteristiche e specificità.
Art. 1
INIZIO E DURATA DEL CORSO SERALE
Come per il corso diurno.
Art. 2
ORARIO DELLE LEZIONI
I corsi prevedono 25 ore settimanali. Si frequenta la scuola dal lunedì al venerdì. L’orario viene deliberato di anno in anno
dal Consiglio di Istituto sentito il parere del Collegio Docenti e tenuto conto delle esigenze dell’utenza e del Territorio.
Art. 3
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO SERALE
Il corso è organizzato con orario flessibile di 5 giorni alla settimana; l’anno scolastico è articolato in moduli bimestrali al fine
di ottimizzare il tempo-scuola e consentire un apprendimento prevalentemente in classe.
Le varie discipline sono organizzate in moduli, al fine di evitare la frammentazione e la dispersione.
L’organizzazione in moduli e il sabato libero da lezioni rendono più agevole il recupero tempestivo e personalizzato.
Per venire incontro alle esigenze degli studenti lavoratori, l’Istituto può ridurre l’unità oraria di 5 minuti da recuperare ad
inizio o fine attività didattica giornaliera oppure il sabato previa programmazione da parte del Consiglio di Classe.
Art. 4
ISCRIZIONI AL CORSO SERALE
Al corso serale possono iscriversi, purché abbiano compiuto il 18 anno o lo compiano nell’anno solare:
- tutti coloro che intendono riprendere gli studi;
- tutti coloro che pur essendo in possesso di un altro diploma di maturità per lavoro o per altro motivo necessitano del
diploma di Operatore e/o Tecnico (in base alle competenze acquisite lo studente si iscriverà alla classe più adeguata
seguendo solo i corsi delle materie non studiate);
- tutti coloro che iniziando a lavorare sono costretti ad abbandonare il corso di studi al mattino;
-tutti coloro che, svolgendo un’attività nel settore richiesto ritengono utile approfondire le proprie conoscenze e acquisire
la possibilità di esercitare la professione in modo autonomo;
Per l’iscrizione al primo anno è necessario presentare il diploma di terza media per tutti gli studenti di età inferiore a 23 anni;
dai 23 anni compiuti, tutti possono iscriversi indipendentemente dal grado d’istruzione posseduto.
Per l’iscrizione non esiste limite massimo di età.
L’ iscrizione è consentita agli studenti stranieri in possesso di regolari permessi.
Le iscrizioni tardive sono concesse fino al 30 ottobre.
Art. 5
ISCRIZIONE AL CORSO CON RISERVA
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Regolamento d’Istituto
Gli studenti in possesso di diploma di terza media possono essere iscritti a frequentare la classe terza con riserva
subordinando l’iscrizione al superamento dell’esame di idoneità sulle materie del primo e del secondo anno di corso su
programmazione del Collegio Docenti.
Art. 6
FREQUENZA LEZIONI
La frequenza è obbligatoria, non esiste comunque un limite massimo di assenze stabilito dalla normativa scolastica
l’importante è che l’allievo consenta ad ogni docente di acquisire un congruo numero di dati di giudizio (esercizi, prove
scritte in classe o a casa, interrogazioni) raccolti nel corso dell’intero a. s.
Art. 7
RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI
E’ possibile accedere automaticamente e cioè senza alcun esame di idoneità a classi successive alla prima, producendo
certificati di altre scuole, anche non statali che attestino gli studi effettuati.
I crediti vengono riconosciuti solo in presenza di accertata documentazione, in assenza della quale i corsista sarà tenuto a
frequentare tutte le materie.
Il voto viene attribuito sulla base della documentazione relativa alla singola materia ( pagella dell’anno di corso
corrispondente o successivi, esami universitari, altre certificazioni, …) in assenza della quale sarà considerato pari a 6.
Per le materie non perfettamente corrispondenti al piano di studi verrà riconosciuti il credito solo dopo una verifica iniziale
( da concordare con il docente).
Art. 8
VALORIZZAZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA
(riconoscimento crediti formativi non formali)
I corsisti possono chiedere di essere esonerati, dietro accertamento da parte dei docenti, dalla frequenza di materie nelle
quali ritengono di possedere conoscenze e competenze richieste dai programmi.
Art. 9
STRUTTURE E SERVIZI PER IL CORSO SERALE
Gli allievi del corso serale hanno a disposizione spazi, strumentazioni e servizi identici a quelli del corso diurno.
Inoltre possono partecipare a tutte le iniziative extracurriculari previste per il corso diurno.
Art. 10
PROGRAMMI E VALUTAZIONE
I programmi sono identici a quelli del diurno in tutte le discipline e comunque nella pratica si procede ad adattamenti e
semplificazioni in rapporto al tipo di utenza del corso serale.
Per la valutazione il progetto di corso serale prevede la valorizzazione delle esperienze culturali e professionali degli studenti
per cui il giudizio può dipendere anche dall’attività che svolge il corsista purché coerente con il corso di studi.
Inoltre si devono prendere in considerazione parametri specifici in rapporto alla particolarità dell’utenza.
Art. 11
VALUTAZIONE DIDATTICA
Valgono le stesse norme previste per il corso diurno. Per quanto riguarda la bocciatura, va comunque precisato che lo
studente viene respinto solo se non ha voti in una o più materie (a causa delle numerose assenze), oppure se non ha
dimostrato il minimo impegno e ha mantenuto un atteggiamento poco compatibile con l’ambiente scolastico.
Art. 12
NORME COMPORTAMENTALI
Anche per gli alunni del serale valgono le disposizioni del Regolamento.
TITOLO VI°ME RIGUARDANTI I GENITORI
V °- NORME
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Regolamento d’Istituto
Art. 1
PARTECIPAZIONE E COMPITI DEI GENITORI
1. I genitori sono chiamati a contribuire alle attività scolastiche integrandosi con i suoi organi e collaborando
fattivamente alla realizzazione degli obbiettivi d’Istituto nel rispetto dei principi contenuti nella Carta dei Servizi.
2. La partecipazione è promossa attraverso la capillare azione di coinvolgimento alla vita della comunità scolastica e
alla partecipazione al dialogo educativo e didattico del propri figli.
3. Al fine di promuovere la partecipazione e la corresponsabilità, la Scuola nell’ambito della sua discrezionalità
provvederà ad informare le famiglie degli alunni maggiorenni sia sull’aspetto didattico che disciplinare.
Art. 2
LIBERTA’ DI ESPRESSIONE GENITORI
I genitori, come le altre componenti della comunità scolastica, hanno la facoltà di manifestare il proprio pensiero con le
parole e gli scritti e possono, nell’ambito dell’Istituto e negli spazi a ciò riservati, esporre i fogli, i cartelli e gli avvisi che
siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile. Per l’esposizione di tali fogli, avvisi,
manifesti, ecc. valgono le stesse indicazioni dell’ultimo capoverso del precedente comma.
Art.3
LIBERTA’ DI ASSEMBLEA DEI GENITORI
Le Assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto:
1. Assemblee di Classe.
E’ possibile richiedere delle assemblee di classe, aperte a tutti i genitori, presentando al preside le relative domande almeno
una settimana prima della data prevista, indicando il giorno, l’orario e l’ordine del giorno della riunione. Le domande devono
essere firmate dai genitori rappresentanti di classe o dalla maggioranza dei genitori della classe. Ottenuta l’autorizzazione
del preside, i richiedenti genitori comunicheranno ai restanti genitori la data, l’orario e l’ordine di giorno concordati. Alle
assemblee di classe possono partecipare, su richiesta dei genitori, il preside, i docenti e gli studenti della classe. Ai Consigli
di Classe possono partecipare solo i genitori eletti come rappresentanti di classe, mentre la seduta del Consiglio di Classe
relativa ai libri di testo è aperta alla presenza di tutti i genitori.
2. Assemblea di Istituto
L’Assemblea di Istituto nei locali della scuola è convocata su richiesta del presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto, o
dalla maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano 100 genitori negli istituti con popolazione
scolastica fino a 500, 200 negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, 300 negli altri. La data e l’orario di
convocazione di ciascuna assemblea devono essere concordate di volta in volta con il preside. Il preside, sentita la giunta
esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante
affissione all’albo, rendendo noto anche l’ordine del giorno. L’assemblea si svolge fuori dall’orario delle lezioni. L’assemblea
dei genitori per il proprio funzionamento deve dotarsi di un regolamento, che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.
In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l’assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di
classi parallele. All’Assemblea di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Preside e gli insegnanti dell’Istituto.
I genitori eletti come rappresentanti di classe possono inoltre costituire un Comitato dei Genitori dell’Istituto,
presieduto dal Presidente del Consiglio di Istituto, che si darà un proprio regolamento.
Alle sedute del Comitato possono partecipare tutti i genitori interessati; esso potrà riunirsi nei locali della scuola previa
domanda scritta, fatta pervenire almeno cinque giorni prima, al Dirigente e al Consiglio di Istituto.
Art. 4
INCONTRO CON I GENITORI DEGLI ALUNNI
Nel corso dell’anno scolastico vengono dedicate due giornate agli incontri collegiali pomeridiani dei docenti con i genitori
degli alunni. Nell’orario di servizio di ogni docente è, altresì, prevista e riservata un’ora mensile nel corso della mattinata, al
ricevimento dei predetti genitori.
Art. 5
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(ex Contratto Formativo della Scuola Cfr art. 3 DPR 235/07)
Tra Scuola – Alunno – Famiglia viene stipulato un patto educativo di corresponsabilità con declinati gli impegni da parte di
tutte le componenti della comunità scolastica da presentare per la sottoscrizione al momento dell’iscrizione e in incontri
programmati tra scuola e famiglia nonché durante la fase dell’accoglienza.
ALLEGATO
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ ai sensi dell’art 3 del DPR 235/2007
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Regolamento d’Istituto
(ex CONTRATTO FORMATIVO)
Da consegnare al momento dell’iscrizione alle famiglie degli iscritti alle classi prime
Da consegnare negli incontri programmati, OO.CC, alle famiglie degli iscritti alle classi intermedie e finali
Il Patto educativo di corresponsabilità sostituisce il Contratto Formativo
Il Patto educativo di corresponsabilità è uno strumento finalizzato a:

Rendere espliciti i comportamenti che alunni – insegnanti – genitori si impegnano a concretizzare in ambienti organizzati

Assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati al processo educativo

Creare un clima comunicativo efficace ed efficiente

Chiarire ruoli, compiti, funzioni e comportamenti rispondenti agli stessi
affinché:
Ogni studente possa conseguire il miglior risultato scolastico possibile
Si strutturi una positiva relazione formativa tra studenti – scuola – famiglie
Gli studenti e la scuola maturino una più adeguata consapevolezza del proprio ruolo
La famiglia svolga coerentemente il suo ruolo di soggetto educativo co-operante sia relativamente alla funzione genitoriale diretta nell’ambito
della comunità scolastica, nelle forme e spazi istituzionalmente definiti, ma anche sviluppando modalità organizzative proprie della sussidiarietà
orizzontale
La scuola si proponga come contesto di apprendimento stimolante e gratificante per tutte le sue componenti
I DOCENTI SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI A
Motivare e comunicare il Progetto di classe in cui sono forniti i criteri e le modalità progettuali della didattica, della valutazione, dei progetti
extracurriculari, …
Coinvolgere gli alunni nel lavoro di programmazione, nella scelta di temi di approfondimento, nella vita partecipata e democratica
dell’organizzazione scolastica
Informare in maniera sistematica sulla scelte progettuali e educativo-didattiche generali
Fornire spiegazioni chiare ed esaurienti, usando un linguaggio adeguato all’età e alle capacità degli studenti
Fornire informazioni chiare ed esauriente alle famiglie sull’andamento didattico-disciplinare dei propri figli
Utilizzare, oltre alla lezione frontale, anche altri metodi di lavoro (discussione guidata, lavoro di gruppo, ecc) e tutti gli strumenti utili per
approfondire argomenti svolti in classe e stimolare l’interesse degli studenti (audiovisivi, laboratori, palestre, uscite didattiche, …)
Individuare attività volte al recupero delle difficoltà apprenditive e dei debiti.
Adottare metodologie relazionali comuni nei confronti dei ragazzi e avere un atteggiamento disponibile al dialogo anche se fermo nei confronti
del rispetto delle regole e della esecuzione dei lavori
Considerare l’errore non come momento puramente negativo della prestazione degli allievi ma come punto di partenza per un cammino di
miglioramento
Rispettare i diritti e gli interessi degli studenti, senza mai cadere in forme di comunicazione mortificanti
Valorizzare quanto di positivo viene espresso da ogni alunno, sottolineando i progressi realizzati
Concordare e rispettare in seno al Consiglio di Classe il rispetto del carico cognitivo – le attività pluridisciplinari , extracurricolari, di
implementazione e di sostegno al processo apprenditivo dei propri allievi– le modalità, i tempi e i criteri di valutazione
GLI ALUNNI al fine di promuovere la preparazione ad assolvere ai propri compiti sociali come uomo e cittadino SI IMPEGNANO A
Contribuire in modo pertinente, attivo e costruttivo al lavoro di programmazione e alle scelte di temi di approfondimento e nella vita partecipata
e democratica della scuola
Accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé comprendendo le ragioni dei loro comportamenti.
Partecipare in modo pertinente, attivo e costruttivo alle attività didattiche proposte
Portare sempre con sé a scuola tutto il materiale necessario (libri, quaderni, …)
Seguire con attenzione le lezioni e le prove di verifica programmate dal singolo docente
Svolgere in modo adeguato il lavoro a casa, studiando le lezioni, facendo le esercitazioni richieste e consegnandole puntualmente
Partecipare agli ex IDEI, ai corsi di , in caso di segnalazione da parte dei docenti
Aver cura degli ambienti e del materiale scolastico
Rispettare gli orari scolastici
Rispettare le regole di comportamento definite dal regolamento di istituto
Rispettare l’insegnante, i compagni di classe e tutto il personale scolastico, senza cadere in forme di espressione scorrette
I GENITORI per una proficua collaborazione scuola-famiglia SI IMPEGNANO AD ASSICURARE
La costruzione di un dialogo costruttivo con l’Istituzione;
Il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise;
Atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti;
Atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti dell’ “altro” nei loro figli;
Il rispetto dell’orario d’entrata e d’uscita;
La garanzia di una frequenza assidua alle lezioni;
Il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario;
La partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia;
L’ esecuzione dei compiti assegnati.
L’autostima e la consapevolezza nei propri figli delle proprie capacità e potenzialità
Il rispetto delle norme contenute nel Regolamento di Istituto
Per i Docenti
Il Dirigente Scolastico
_______________________
Consegnato il
Lo/a Studente/ssa
__________________________
Per la famiglia
____________________
______________
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Regolamento d’Istituto
TITOLO VII
ORME RIGUARDANTI IL FUNZIONAMENTO di:
V I°- NOR
BIBLIOTECA - LABORATORI - PALESTRA - AULE
SPECIALI
Art. 1
FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA
La biblioteca della scuola favorisce l'integrazione dell'insegnamento con la ricerca individuale e di gruppo e offre la
possibilità di ampliare ed approfondire il loro patrimonio culturale.
Art. 2
DOCENTE RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA
La biblioteca è affidata di norma ad un Docente; l'incaricato, responsabile del materiale bibliografico a lui dato in consegna,
stabilisce un orario settimanale (possibilmente anche un pomeriggio) per il prestito e la consultazione dei libri da parte dei
docenti e degli alunni.
Art. 3
SERVIZIO PRESTITI BIBLIOTECA
Le persone che ricevono libri in prestito sono responsabili della loro diligente conservazione. Chiunque deteriori o smarrisca
opere ricevute in prestito è tenuto a risarcire la scuola del danno ad essa arrecato.
Art. 4
LABORATORI
1. I laboratori nel nostro Istituto rappresentano il cuore dell’attività didattica e a tutti si richiedono senso di
responsabilità, impegno, comportamento consono al contesto strutturato e alle regole del Regolamento in merito.
2. I laboratori sono affidati a docenti incaricati, coadiuvati dagli assistenti tendini, che insieme sono responsabili del
materiali a loro dati in consegna. Essi assicurano il razionale funzionamento dei laboratori, fissando, insieme agli
Assistenti tecnici orari che consentono l'uso delle attrezzature a tutti gli alunni dell'Istituto. Responsabile e Assistente
sono tenuti a presentare il piano acquisti e ad intervenire in commissione acquisti qualora se ne ravvisi la necessità.
Art.5
UTILIZZO LABORATORI STRUMENTALI di
Meccanica – Elettrotecnica – Elettronica – Moda – Chimico- Biologico
1. Norme basilari :
- Tutti coloro che accedono nei laboratori utilizzeranno le apparecchiature nel rispetto delle norme di sicurezza con un
atteggiamento sempre maturo e responsabile;
- I docenti, avranno cura di ricordare ai propri allievi che tutte le strutture dei laboratori sono delicate e costose ed
appartengono a tutta la comunità scolastica con uguale diritto ad usufruirne; pertanto inviteranno gli ,alunni ad averne
cura;
- Rispettare responsabilmente le norme sulla sicurezza che rendono i laboratori aule didattiche sicure;
- Rispettare le indicazioni impartite dai docenti e dagli assistenti tecnici.
In caso di laboratori con strumentazioni informatiche attenersi a quanto indicato nel successivo articolo ovvero
nell’articolo del Regolamento in materia di privacy.
2. Atti di vandalismo, utilizzo improprio e tutto ciò che richiama la sfera del comportamento è disciplinato dal
Regolamento di Disciplina alla Parte IV.
Art.6
UTILIZZO LABORATORI INFORMATICI
1. Nelle ore in cui i laboratori non siano utilizzati tutti i docenti possono accedervi, con le proprie classi o senza, previa
opportuna prenotazione, con l'assistente tecnico.
2. Anche gli insegnanti che devono utilizzare il laboratorio in modo saltuario, dovranno fame richiesta scritta
all'assistente tecnico almeno il giorno precedente indicando il motivo, la classe, le ore di utilizzo e l'eventuale materiale
da usare.
3. Non sono consentiti accessi non programmati e si invitano gli utenti a non esercitare pressioni e altro sui responsabili.
Il responsabile, accertato che non vi siano impedimenti, autorizzerà l'uso dell'aula.
4. Predisposto l'orario di accesso, l'utilizzo sarà regolato come segue:
- Ogni insegnante autorizzato dovrà richiedere all'assistente tecnico o in assenza al responsabile del piano la chiave di
accesso al laboratorio e riconsegnarla alla fine dell'utilizzo. Ogni insegnante predisporrà una pianta della classe nell'
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Regolamento d’Istituto
aula assegnando gli alunni sempre le stesse macchine;
- Durante l'utilizzo dell' aula ogni insegnante è responsabile della strumentazione e deve comunicare immediatamente,
per iscritto, al responsabile ogni eventuale anomalia che non dipenda dall’uso e dal comportamento dei propri alunni;
- E' fatto assoluto divieto di far accedere gli alunni e gli estranei nel laboratorio senza la presenza
di un insegnante autorizzato, in alternativa l’assistente tecnico;
- Ogni docente che utilizza un laboratorio da solo, o con la propria classe, è tenuto a firmare un apposito registro
indicando la data, l'orario e la struttura utilizzata: ogni eventuale guasto o f anomalia sarà prontamente segnalata
all'assistente tecnico responsabile del laboratorio;
- Il responsabile provvederà a controllare periodicamente il registro di accesso e comunicherà al Dirigente Scolastico
eventuali disfunzioni e anomalie relative al parco macchine;
- E' fatto assoluto divieto di fare spostamenti di tavoli o di miscelare tra loro le tastiere, i mouse ,i monitor o stampanti;
-Accendere e spegnere il computer rispettando la procedura corretta e, comunque, solo dopo l'indicazione
dell'insegnante. Se durante il giorno i computer sono usati da altre classi, è bene lasciarli accesi: solo nell'ultima ora
avere l'accortezza di spegnerli nel modo corretto;
- Non cambiare le impostazioni del desktop di Windows e dei vari programmi utilizzati;posizioni delle icone, sfondi,
salvaschermo, puntatori ,opzioni e personalizzazioni varie, ecc..
- Non toccare i monitor con le mani e non spostarli; Non portare cibi o bevande in laboratorio;
- Premere delicatamente i tasti delle tastiere;
- Per inserire o togliere il cd-rom ,premere l'apposito pulsante e aspettare che il carrellino si apra
e chiude da solo;
- Usare con accortezza il mouse é, se non funziona bene, farlo presente all'insegnante; Prestare molta attenzione ai cavi
elettrici;
- Prima di andare in stampa un documento fare molta attenzione a premere soltanto una volta il
tasto ok; se la stampa non si avvia, non ripetere la procedura di stampa, ma avvertire l'insegnante;
- Non utilizzare cd-rom masterizzati in casa o di provenienza non sicura;
- Durante la navigazione su Internet non scaricare programmi, né suonerie o altro e se si aprono finestre che chiedono
l’autorizzazione a scaricare programmi chiamare l'insegnante o non dare autorizzazione;
- Mantenere in ordine la propria postazione di lavoro: al termine della lezione mettere al loro
posto, mouse,tastiere e sedie;
- Tutti gli insegnanti che utilizzano l'aula di informatica sono pregati di comunicare al responsabile eventuali consigli,
acquisti, migliorie del laboratorio, senza creare intralci o sovrapposizioni gerarchiche e/o amministrative;
- Sarà cura del responsabile comunicare al Preside eventuali richieste di manutenzione del computer, aggiornamento
delle scorte di carta e nastri, acquisti di testi speciali e software;
- I danni provocati alle attrezzature da un comportamento indisciplinato e da un uso improprio saranno addebitati ai
responsabili (alunni e docenti della classe);
- Qualora i responsabili di laboratorio dovessero i continuare a segnalare, danni e vandalismi anonimi, le spese delle
riparazioni saranno risarcite personalmente dai personalmente dai docenti che non esercitano la dovuta vigilanza ed il
rispetto del regolamento.
Art. 7
PALESTRA e SPAZI SPORTIVI
1. Per l’utilizzo della palestra e degli spazi sportivi assegnatici dall’Amministrazione Comunale in quanto l’Istituto non
dispone di una palestra interna ci si attiene al Regolamento emanato dall’Amministrazione stessa e permangono
anche in questi spazi tutte le norme comportamentali richiamate precedentemente.
2. La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni ai quali non è consentito:
- accedere nella palestra in assenza dell’insegnante.
- svolgere l’attività in palestra senza l’abbigliamento idoneo.
- usare gli attrezzi senza l’autorizzazione dell’insegnante.
- andare negli spogliatoi e/o ai servizi senza l’autorizzazione dell’insegnante
- usare gli attrezzi e/o attrezzature in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri (ad esempio, in via esemplificativa
e non tassativa: non appendersi al canestro, non spingere i compagni, non calciare violentemente i palloni ed altro).
- indossare oggetti pericolosi per sé e per gli altri ( es.: orologi, anelli, catene, ecc…).
3. Ogni alunno deve:
- avvertire immediatamente il docente di eventuali danni trovati in palestra, nei bagni o negli spogliatoi all’inizio del
proprio turno di lezione
- informare tempestivamente l’insegnante in caso di infortunio o di malessere anche lieve.
- portare il materiale richiesto.
- rispettare le norme igieniche (lavarsi, cambiarsi)
- gettare carte ed altro negli appositi cestini, nonché rispettare i locali spogliatoi e servizi
- comportarsi in maniera disciplinata e rispettosa nei confronti del personale ausiliario, dei compagni e dell’insegnante
durante le lezioni e i trasferimenti.
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Regolamento d’Istituto
- non fumare durante le lezioni e negli spogliatoi.
4. Gli insegnanti non rispondono degli oggetti di valore smarriti o, comunque mancanti, durante le lezioni.
ART.8
USO DEGLI STRUMENTI DI SCRITTURA E DUPLICAZIONE
1. Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono
essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola.
2. L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale incaricato, fatto salva
quella con il dispositivo scheda prepagata che può essere utilizzata dal diretto interessato.
3. I docenti devono consegnare al personale incaricato con anticipo di almeno un giorno il materiale da riprodurre.
4. L'uso della fotocopiatrice gratuito viene così regolamentato:
- per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati
annualmente con attenzione particolare alle attività deliberate nel POF, quali l’ accoglienza , l’orientamento, Terza
Area, ecc
- con la consegna di schede prepagate ai docenti per le verifiche scritte e pratiche, almeno una pro capite
5. I collaboratori scolastici incaricati terranno apposito registro dove annotare la data, la classe, il richiedente, il numero
di fotocopie seguite. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti si
assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.
6. In nessun caso il docente può autorizzare un alunno in sua vece a ritirare o fotocopiare materiale scolastico.
TITOLO VIII°°- REGOLAMENTO
EGOLAMENTO PER LE VISITE GUIDATE
VIAGGI D’ISTRUZIONE
D ISTRUZIONE E LEZIONI ALL’’APERTO
Art. 1
NATURA E FINALITA’
1. Le visite guidate ed i viaggi di istruzione sono da considerarsi parte integrante di tutta l'attività scolastica, sul piano
della formazione generale degli studenti come su quello dell'arricchimento della loro preparazione culturale.
2. A tal fine i viaggi di istruzione e le visite guidate debbono costituire un momento integrante della programmazione
generale di tutta l'attività didattica di competenza del Collegio dei Docenti e trovare la giusta collocazione nel normale
svolgimento dei programmi e dei piani di lavoro. Esse vanno programmate all'inizio dell'anno scolastico e sottoposte
all'approvazione degli Organi Collegiali.
3. E' pertanto opportuno che la programmazione e la preparazione delle visite e dei viaggi di istruzione derivino da una
effettiva collaborazione fra il corpo docenti e gli studenti ed abbiano come presupposto un corretto utilizzo del tempo
richiesto e di tutti i motivi di ordine culturale e conoscitivo che possono fornire.
La normativa di riferimento è costituita da: - Circolare Ministeriale n. 291 del 14-10-1992 - Circolare Ministeriale n.
623 del 02-10-1996.
Art. 2
TIPOLOGIA DELLE USCITE E RELATIVE FINALITÀ
1. Visite guidate Sono visite presso località di interesse storico-artistico, aziende, mostre, musei, gallerie, fiere, convegni,
parchi, riserve naturali. Esse hanno la finalità di informazione generalizzata di carattere geografico, economico, artistico; di
approfondimento specifico; di documentazione su argomenti trattati; di orientamento scolastico e/o professionale; di
conoscenza delle realtà produttive del territorio; di sviluppo di un'educazione ecologica e ambientale.
2. Viaggi di istruzione in Italia o all'estero :Sono viaggi della durata di uno o più giorni con la finalità di promuovere
negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali per i viaggi in
Italia e la conoscenza di realtà sociali, economiche, artistiche di altri paesi per i viaggi all’ Estero.
3. Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo: Comprendono
visite a complessi aziendali,
partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, concorsi. Sono essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze
tecniche, alla conoscenza di realtà economiche e produttive attinenti agli indirizzi di studio e a favorire la visibilità del lavoro
scolastico.
4. Viaggi connessi ad attività sportive,
Devono anch'essi valenza formativa, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Rientrano in tale tipologia
manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a
significative esigenze di carattere sociale
5. Scambi culturali – gemellaggi – partenariati
Tali viaggi hanno l'intento di promuovere la conoscenza di realtà scolastiche diverse, sia nazionali che straniere, e di
facilitare un processo di integrazione culturale.
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Regolamento d’Istituto
Art. 3
PROGRAMMAZIONE DELLE VISITE GUIDATE E DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE
1. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione, in considerazione delle motivazioni culturali e didattiche che ne costituiscono il
fondamento e lo scopo preminente, si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità e
presuppongono un'adeguata programmazione didattica, che deve essere predisposta all'inizio dell'anno scolastico.
2. Poiché tali attività coinvolgono alunni, docenti e genitori, la relativa programmazione dovrà essere presentata ed
approvata nei Consigli di Classe di Novembre a cui partecipano i rappresentanti dei genitori e degli studenti.
Il numero di giorni di lezione complessivamente utilizzabili per ciascuna classe per anno scolastico è definito dal
Collegio Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto in modo da non compromettere lo svolgimento regolare delle
attività d'Istituto, in accordo ai criteri sotto riportati
3. Le proposte, per tutte le tipologie previste, devono provenire dai Consigli di Classe entro il mese di Novembre. Ogni
Consiglio di Classe provvede alla stesura d del progetto, con l'individuazione del Referente, seguendo l'iter procedurale
allegato al presente Regolamento.
Art. 4
PERIODI DI EFFETTUAZIONE
1. Visite Guidate e uscite didattiche: saranno distribuite nell’arco dell’anno scolastico secondo le richieste dei Consigli
di Classe e comunque non oltre il 15 Maggio. Qualora eccezionalmente si rendesse necessaria una uscita in occasione di
mostre o di altre manifestazioni culturali, che non è stata prevista nella Programmazione di inizio anno la scheda
progettuale va presentata entro il 10º giorno precedente la partenza
2. Viaggi di Istruzione Per quanto riguarda il periodo di effettuazione dei viaggi di istruzione si consiglia di concentrarli
in uno specifico periodo, e comunque dopo lo scrutinio relativo al primo quadrimestre.
I viaggi non dovranno coincidere con particolari attività istituzionali quali: scrutini, esami, elezioni scolastiche, ecc.
Art.5
PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE
La responsabilità della progettazione, dell'organizzazione (esclusi gli aspetti amministrativi) e della pratica attuazione di
ciascun viaggio saranno affidate, in ogni Consiglio di Classe, ad un Docente Referente. Questi dovrà:stendere il progettoproposta da presentare al Consiglio di Classe e alla Commissione Gite, su apposito stampato (vedi allegato) completo di
tutti i dati; dovrà acquisire i consensi scritti degli esercenti la potestà familiare, cooperare con il docente della Commissione
Viaggi e il responsabile dell’ Organizzazione alla gestione delle varie fasi di pratica organizzazione del viaggio
Art. 6
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE USCITE E DEI VIAGGI DA PRESENTARE DA
PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Visite Guidate e Viaggi di Istruzione potranno essere realizzati in ragione dei seguenti elementi vincolanti ed ineludibili
stabiliti dalla C.M. n. 291/92:
• Elenco degli alunni partecipanti distinti per classe di appartenenza
• Elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte (dagli stessi accompagnatori) circa l'assunzione
dell'obbligo della vigilanza
• Dichiarazione di consenso delle famiglie degli alunni comprensivo anche della liberatoria per l’Istituto scolastico per tutti i
comportamenti tenuti dagli alunni contrari alle direttive impartite e comunque non ortodossi tali da determinare situazioni di
pericolo imprevedibili anche attraverso il livello massimo di vigilanza.
• Programma analitico del viaggio con precisa indicazione di luoghi e strutture da visitare. Tale programma deve essere
conforme alla programmazione didattico/educativa del C.d.C.
• Documentazioni relative alle specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni (C.M. n. 291/92 punto 10), sia di
docenti che di alunni
Art. 7
ACCOMPAGNATORI
1. Si individuano un accompagnatore ogni quindici alunni in territorio italiano, uno ogni dieci all’estero. Un
accompagnatore ogni uno/due alunni diversamente abili. Nel caso di viaggio con una sola classe, chiaramente
numerosa, gli accompagnatori non devono comunque essere meno di due. Nel caso di Visite Guidate e/o Viaggi di
Istruzione che coinvolgono più classi il numero dei docenti necessario deve essere calcolato rispetto al totale degli
alunni.
2. Gli accompagnatori dovranno essere - salvo la necessità contingente di diversa utilizzazione - docenti delle classi
interessate e dovrà preferibilmente orientarsi su quelli delle materie attinenti agli scopi ed al programma del viaggio e
delle località da visitare e appartenenti alle classi frequentate dagli alunni. È possibile individuare come
accompagnatore personale della scuola dell’area ATA La disponibilità dei docenti dovrà essere segnalata dai Consigli
di Classe.
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Regolamento d’Istituto
3. Gli accompagnatori sono in ogni caso soggetti all'obbligo della vigilanza degli studenti (ed alle responsabilità di cui
all'art. 2048 C.C. integrato dall'art. 61 Legge 11.07.1980 n. 312) anche, ove se ne presenti la necessità, nei riguardi
degli studenti non esplicitamente affidati a loro ma partecipanti allo stesso viaggio.
Ai docenti e al personale non docente dell'istituto che verranno incaricati di accompagnare gli studenti nelle visite
guidate e nei viaggi di istruzione, verrà corrisposta l'indennità di missione secondo le norme vigenti in materia.
Art. 8
DESTINATARI
1. Sono tutti gli allievi regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica.
2. Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita
la potestà familiare. L'autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le
famiglie dovranno comunque essere avvertite a mezzo di comunicazione scritta.
Art. 9
PARTECIPANTI
Si auspica la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso per ragioni economiche e per questo
dovranno essere organizzate tenendo conto del rapporto interesse – contenimento costi – qualità dell’offerta. Il limite
numerico dei partecipanti vista la complessità se non la problematicità della nostra utenza è pari al 50% degli alunni
frequentanti la classe. Per la classe articolata il calcolo va effettuato sugli iscritti allo specifico indirizzo. È auspicabile la
combinazione di più classi, specialmente per classi parallele.
Art. 10
OBBLIGO DELL’ACCONTO
1. Gli alunni del triennio che partecipano ai viaggi di istruzione sono tenuti a versare una caparra pari a 100 euro. Senza
la caparra versata, da parte di tutti i partecipanti , la scuola non confermerà il pacchetto viaggio.
2. Gli altri alunni sono tenuti alla caparra da stabilire in relazione al viaggio e comunque pari al 20% del costo
complessivo.Se la combinazione delle classi non riuscisse a contenere i costi a causa del numero esiguo dei partecipanti
( pur nel rispetto del limite minimo consentito) , la scuola concentrerà la scelta degli itinerari, sentiti le classi e i docenti.
Art. 11
PARTECIPAZIONE DEGLI ESTERNI
È consentita la partecipazione dei familiari e/o degli ex studenti, purché il numero non faccia aumentare la quota di
partecipazione ed esonerare la scuola da tutte le responsabilità.
Art. 12
GRATUITA’
Le eventuali quote gratuite, concesse dalle Agenzie di viaggio, sono a favore dell’Istituto.
Art. 13
CONTRIBUTI
1. Gli alunni, che per situazione economica, autocertificata ai sensi della L.15/68, sono ammessi al beneficio della
fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo ai sensi del regolamento vigente di attuazione dell’art. 27 della
legge 23/12/1998, n. 448, possono presentare domanda di contributo al Dirigente Scolastico.
L’ammontare del contributo della scuola sarà del 30/50% delle spese di viaggio a carico della famiglia. Il contributo
stanziato dalla scuola, per tutti i viaggi, sarà definito annualmente dal Consiglio di Istituto.
2. Ad un’eventuale eccesso di richieste con conseguente sforamento di tale cifra sono introdotti i seguenti criteri di
attribuzione:
a) chi non ne ha mai usufruito
b) chi frequenta l’ultimo anno del corso di studi
Al contributo della scuola potrebbe aggiungersi una parte del Fondo degli Studenti (DPR n. 567), previo consenso dei
rappresentanti d’Istituto.
Art. 14
DOCUMENTI
Per il territorio nazionale e per i Paesi comunitari, occorre la Carta d’Identità valida per l’espatrio per gli studenti italiani.
Gli studenti extracomunitari dovranno, in modo autonomo, munirsi dei necessari documenti validi per l’espatrio.
Art. 15
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Regolamento d’Istituto
CONDIZIONI CHE PREGIUDICANO LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI AI VIAGGI DI ISTRUZIONE
La partecipazione ai Viaggi di Istruzione è pregiudicata nei seguenti casi:
• all’intero gruppo-classe su parere sfavorevole dei docenti dell’a.s. in corso (per motivi di disciplina a livello di classe
evidenziati e verbalizzati durante i Consigli di Classe)
• all’intero gruppo-classe qualora nel Viaggio di Istruzione dell’a.s. precedente un numero elevato
di studenti (almeno la metà dei partecipanti) abbia manifestato un comportamento scorretto
• a singoli alunni, qualora nel Viaggio di Istruzione dell’a.s. precedente un numero inferiore alla metà dei partecipanti abbia
manifestato un comportamento scorretto.
Art. 16
SCADENZE DA RISPETTARE
Entro il 15 Dicembre
Consegna alla commissione della domanda preventiva con allegato il programma di massima per l'autorizzazione al viaggio
( come da allegato), dopo di che il Consiglio di Istituto delibererà il piano definitivo dei viaggi di istruzione. La fase
organizzativa è di competenza della commissione gite.
Art.. 17
COMMISSIONE GITE
Il Collegio Docenti individua ad ogni scolastico una commissione che affianca i coordinatori di classe per lo snellimento delle
procedure, fermo restando l’impegno in prima persona del Consiglio di Classe.
Spetta alla Commissione coordinare le iniziative e formularne un piano generale, sulla base delle proposte e indicazioni
fornite dagli Organi Collegiali competenti. In particolare, la Commissione deve istruire le proposte dei viaggi ai fini della
discussione in Consiglio di Istituto, verificando che i progetti siano conformi alla normativa e corredati della documentazione
prescritta. Le proposte prive dei requisiti richiesti non potranno essere inoltrate al Consiglio di Istituto per la delibera e
quindi non saranno realizzate. La Commissione può inoltre esprimere pareri e fare proposte in merito ai viaggi di istruzione
al Dirigente scolastico, al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto. Gli adempimenti previsti dal presente regolamento in
materie di viaggi d'istruzione hanno carattere prescrittivo: nel caso di mancato rispetto di norme o scadenze le proposte dei
docenti non saranno prese in considerazione dagli Organi competenti.
Compilare, sulla base della documentazione preventivamente acquisita, la lista delle agenzie ritenute più idonee da
invitare alla gara
Predisporre le richieste di preventivi da inviare alle agenzie in elenco fornitori e non meno di cinque
Stabilire i coefficienti di valutazione per ciascun degli elementi indicati nella lettera d’invito: mezzi di trasporto,
caratteristiche dell’albergo, numero di gratuità, trattamento ristorazione, servizi opzionali, assicurazione, garanzia
e assistenza nonché la presenza di una eventuale vigilanza aggiuntiva e di completamento rispetto alla vigilanza
istituzionale dei docenti.
Aprire le offerte,
Esaminare la documentazione;
Accertare la regolarità;
Valutare gli elementi che caratterizzano i servizi sulla scorta dei coefficienti di valutazione stabiliti,
Formulare la graduatoria di merito delle offerte esaminate, debitamente motivata
Fanno parte della commissione : il delegato del preside – due docenti – l’amministrativo designato dalla contrattazione di
istituto a curare la materia in esame.
Art. 18
ORGANIZZAZIONE PREVENTIVI
I preventivi vanno inviati a 5 agenzie che hanno richiesto di iscriversi nell’elenco fornitori e così individuate: 3 nel comune
di Foligno, 2 fuori comune, al fine di permettere una accettabile e adeguata comparazione dei costi e delle proposte.
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Regolamento d’Istituto
TITOLO IX°°- CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E
PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI E DELLE
STRUMENTAZIONI LABORATORIALI
Art. 1
PRINCIPI
Con riferimento alla normativa vigente, si enunciano i seguenti principi fondamentali:
a) L’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della
scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (art. 96 TU 297/94)
b) L’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità del POF di Istituto.
c) L’edificio scolastico può essere concesso solo per l’utilizzazione temporanee (art. 50 D.A. 895/2001)
d) L’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi può avvenire fuori dell’orario del servizio scolastico (art. 96
TU 297/ 94).
e) Nel valutare le richieste, si determinano le priorità secondo i criteri indicati nell’art. 2.
f) L’attività negoziale è soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità (art. 35 D.A. 895/2001)
Art. 2
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
1. I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o gruppi
organizzati, per l’espletamento di attività aventi finalità di promozioni culturale, sociale,civile e di formazione dei
cittadini. I contenuti dell’attività o dell’iniziativa proposta saranno valutati in base ai seguenti criteri di assegnazione:
- attività che perseguono interessi di carattere generale e contribuiscono all’arricchimento sociale, civile e culturale della
comunità scolastica
- attività che favoriscono i rapporti fra l’Istituzione Scolastica e il contesto culturale, sociale, ed economico del territorio
locale (D.P.R. 275/99) e le interazioni con il mondo del lavoro
- attività di istruzione e formazione coerenti con il POF.
2. L’assoluta preminenza e priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie della scuola rispetto all’utilizzo
da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella scolastica né recare alcun pregiudizio al
buon funzionamento dell’Istituto.
3. Gli Enti locali competenti possono utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini istituzionali, concordando le
modalità di utilizzo direttamente col Dirigente Scolastico.
4. In nessun caso può essere concesso l’utilizzo per attività con fini di lucro.
Art. 3
RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti, da qualsiasi azione od
omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione
dell’utilizzo del locali stessi, ed è tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa.
L’Istituzione scolastica e la Provincia di Perugia sono pertanto sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante
dall’uso dei locali da parte di terzi.
Il concessionario è tenuto a stipulare una polizza di responsabilità civile per il periodo d’uso con massimali non inferiori a
quelli previsti dall’assicurazione RC stipulata dalla scuola.
Art. 4
DOVERI DEI CONCESSIONARI
In relazione all’utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni:
- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente verso l’istituzione scolastica
- osservare incondizionatamente l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla sicurezza,
igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico
- lasciare i locali, dopo l’uso, in ordine e puliti, e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle
attività scolastiche
- segnalare tempestivamente all’istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie
all’interno dei locali
- sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell’istituzione scolastica
- assumersi ogni responsabilità derivanti dall’inosservanza di quanto stabilito.
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Regolamento d’Istituto
Art. 5
DIVIETI PARTICOLARI
E’ vietato fumare; è vietato l’accesso a locali non specificatamente richiesti: è vietato l’utilizzo di materiali e attrezzature
non specificatamente richiesti.
E’ vietata l’istallazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall’ istituzione scolastica. E’
vietato lasciare, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concezione, attrezzi e quant’altro che pregiudichino la sicurezza
dell’edificio, e comunque l’istituzione scolastica è esente dalla custodia.
Art. 6
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE
1. Le richieste di concessione dei locali scolastici devono pervenire per iscritto alla istituzione scolastica e con un
congruo anticipo prima della data di uso richiesta e dovranno contenere:
l’indicazione del soggetto richiedente
lo scopo preciso della richiesta
le generalità della persona responsabile
la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste
le modalità d’uso dei locali e delle attrezzature
i limiti temporali dell’utilizzo dei locali
il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici
2. Prima di formalizzare la concessione, l’istituzione scolastica è tenuta a comunicare all’amministrazione provinciale
la richiesta di utilizzo ed uso da parte di esterni. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per
motivate e giustificate esigenze dell’istituzione scolastica.
Art. 7
CORRISPETTIVI
1. Il richiedente dovrà versare direttamente alla Scuola una quota a titolo di rimborso di spese vive. Eventuali contributi
volontari a favore delle attività didattiche saranno utilizzati con successiva delibera del C.d.I..
2. Il richiedente dovrà versare inoltre all’Istituzione scolastica il corrispettivo per il costo orario / giornaliero dell’uso delle
eventuali strumentazioni richieste, assistenza tecnica, apertura/chiusura dei locali e pulizia. Il corrispettivo non potrà
essere inferiore al costo derivante da oneri aggiuntivi a carico della scuola per le spese di materiali, servizi
strumentali, personale. Ulteriore corrispettivo dovrà essere versato all’amministrazione provinciale secondo indicatori
prestabiliti.
Art. 8
CONCESSIONE GRATUITA
In casi eccezionali, qualora le iniziative siano particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della
scuola o dell’ente locale, i locali possono essere concessi gratuitamente, purché non richiedano prestazioni di lavoro
straordinario al personale, per assistenza e pulizia, e per i docenti come esperti formatori. In questo caso si rende
necessario stipulare una convenzione per la retribuzione del personale individuato a carico del richiedente.
Art. 9
INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ SULL’ATTIVITA’
1. Ai sensi dell’art. 35, D.A. 895/01, il Dirigente scolastico, dopo aver stipulato la convenzione e rilasciato l’atto formale,
mette a disposizione del Consiglio di Istituto, nella prima riunione utile, la copia dei contratti conclusi e relazione
sull’attività negoziale svolta e sull’attuazione dei contratti e delle convenzioni.
2. E’ assicurato il diritto di accesso agli interessati alla documentazione contrattuale, ai sensi della legge 241/90. Rilascio
delle copie in favore dei membri del Consiglio di Istituto e degli altri organi dell’istituto è gratuito ed è subordinato ad
una richiesta normativa e motivata. Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione.
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Regolamento d’Istituto
TITOLO X°°- REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E
VALUTAZIONE DEI FORNITORI DI PRESTAZIONI,BENI E
SERVIZI
ZI STRUMENTALI
SE
Art. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE
L'istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisto di beni e/o per la fornitura di servizi al fine di garantire
il funzionamento amministrativo e didattico nonché la realizzazione di specifici progetti.
La definizione dei criteri e delle modalità di gestione e valutazione dei fornitori, per i quali l’Istituto ha autonomia di scelta e
con i quali intrattiene rapporti diretti, ha lo scopo di garantire che i beni e i servizi forniti siano in linea con le aspettative
dell’Istituto e di qualità rilevante.
In particolare con i fornitori di:
 attrezzature didattiche e non
 materiale per le esercitazioni
 servizi di trasporto
 viaggi di istruzione
 servizi di manutenzione ed assistenza tecnica
 servizi vari
Art. 2
REQUISITI OGGETTIVI
Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente, in base alla Programmazione dell'offerta formativa, per
l’attività di contrattazione riguardante acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di EURO
2000,00, oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto, il Dirigente Scolastico, insieme alla commissione
tecnica, provvede ad avviare le procedure di gara per l’acquisto di beni e/o per la fornitura di servizi.
Art. 3
REQUISITI SOGGETTIVI
Il contratto è stipulato con Ditte che, per la loro esperienza professionale, individuata di volta in volta a cura del Dirigente
Scolastico tramite albo dei fornitori o su ricerca di mercato ( se non vi sono fornitori iscritti all’albo) a seconda del tipo di
beni o servizi richiesti, siano in grado di garantire la necessaria qualità dei beni o dei servizi oggetto del contratto.
Art. 4
ALBO DEI FORNITORI
Per i beni e servizi, per i quali si ha autonomia di scelta ed acquisto, l’Istituto dispone un apposito Albo relativo ai fornitori
che è così articolato:
 Fornitori potenziali, cioè fornitori per i quali è già stata effettuata una prima raccolta di informazioni
preliminari, ma dai quali non risulta acquistato nulla;
 Fornitori acquisiti, cioè fornitori abituali dai quali in passato si sono acquistati beni e servizi, le cui prestazioni
sono ritenute idonee ed in linea con le esigenze dell’Istituto, così da poterli considerare fornitori in grado di
assicurare un adeguato livello di affidabilità;
 Fornitori non idonei, cioè fornitori che sono risultati inaffidabili per le esigenze dell’Istituto ed ai quali non si
ritiene opportuno inoltrare ordini per almeno 2 anni, dall’ultimo acquisto effettuato
Art. 5
STRUTTURA DELL’ALBO
All’interno dell’Albo ciascun fornitore dispone di una SCHEDA con relativa cartellina, nella quale vengono registrati tutti i
suoi dati, quali:
ragione sociale; indirizzo; dati fiscali ed eventuale visura camerale (ordinaria o storica) per il controllo dell’organigramma,
della tabella merceologica e per l’accertamento di eventuali elementi ostativi e/o pregiudizievoli, indicatori di una precaria
affidabilità commerciale; interlocutore di riferimento; tipologia dei beni forniti; beni ordinati; non conformità rilevate;
eventuale persona che ha segnalato il fornitore; altre informazioni rilevanti e, all’interno della cartellina vengono conservati
i documenti relativi al fornitore.
I rapporti di non conformità, le offerte, gli ordini effettuati ed ogni altro tipo di documento relativo alle procedure di
acquisto sono conservati in apposite cartelle presso l’Ufficio tecnico.
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Regolamento d’Istituto
Art. 6
GESTIONE ALBO FORNITORI
1.L’Albo dei fornitori e le relative schede fornitori è gestito dall’ Ufficio Tecnico
2. L’albo fornitori di tutti gli altri beni e servizi è gestito dall’Ufficio tecnico
3. Le informazioni contenute sono archiviate per almeno 3 anni
Art. 7
VALUTAZIONE DEI FORNITORI
I criteri di valutazione dei fornitori, definiti dal Dirigente, che costituiscono titolo di preferenza sono: presenza di
certificazione; affidabilità nelle consegne (tempestività e completezza); qualità del servizio fornito; presenza in zona;
servizio di assistenza efficiente, modulazione anche flessibile delle condizioni di pagamento.
La valutazione dei fornitori abituali avviene su base storica, mentre per i nuovi fornitori si effettua una valutazione
preliminare e, solo successivamente, su base storica.
Art. 8
VALUTAZIONE PRELIMINARE ED INSERIMENTO DI UN NUOVO FORNITORE ALL’ALBO
1. I nomi di possibili fornitori possono essere individuati, a seconda dei casi, dal DSGA, dal Dirigente, dal personale
amministrativo, dietro segnalazione di docenti o personale ATA, e Ufficio tecnico o per invio di lettera di richiesta
inserimento nell’Albo.
2. Di questi fornitori si valuta il grado di affidabilità e la capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di
acquisto dell’Istituto procedendo alla raccolta delle seguenti informazioni in apposito elenco con indicati:
ragione sociale
indirizzo
beni/servizi da fornire
grado di soddisfacimento di alcuni requisiti ritenuti necessari a garantire prestazioni adeguate
- altre informazioni (quali ad esempio in via esemplificativa e non tassativa: altre scuole o istituti forniti, visure
presso la camera di commercio di competenza ovvero presso altro Ente autorizzato alla gestione dei dati
commerciali ed alla certificazione).
Art. 9
VALUTAZIONE SU BASE STORICA
1. La valutazione su base storica viene effettuata monitorando le prestazioni del fornitore ed il relativo numero di non
conformità riscontrate durante la fornitura.
2. Tutte le non conformità relative ai fornitori sono gestite dall’Ufficio Tecnico (responsabile acquisti) e vengono
segnalate sulla scheda fornitore, così da poter costituire un riferimento oggettivo e sistematico per la valutazione da
parte del Dirigente, del DSGA e dell’Ufficio tecnico circa l’affidabilità del fornitore stesso
Per ciò che riguarda i fornitori gestiti dall’amministrazione provinciale, l’istituto ne monitorizza le prestazioni attraverso
l’elaborazione periodica delle non conformità che li riguardano, fa pervenire segnalazione all’ente competente e
intraprende le eventuali azioni correttive e preventive.
3. Una volta l’anno il Dirigente, il DSGA, il Responsabile acquisti (Ufficio Tecnico) esaminano tutte le schede fornitori e,
anche avvalendosi del supporto dei docenti o del personale ATA effettua una valutazione complessiva del fornitore
allo scopo di:
inserire/riconfermare un fornitore ritenuto affidabile nell’elenco fornitori acquisiti
inserire un fornitore nell’elenco fornitori esclusi
Tale decisione, risultante dal verbale della riunione, viene registrata sulla singola scheda dei fornitori e si procede
dunque all’aggiornamento dell’Albo dei fornitori.
4. L’Istituto può decidere di inviare comunicazione scritta ai fornitori inseriti nell’elenco esclusi, indicando i motivi della
decisone presa e le modalità per poter essere nuovamente inseriti tra i potenziali fornitori.
Art. 10
COMMISSIONE ACQUISTI
1. Presso l’IIS Orfini è costituta la Commissione acquisti composta da: DS – DSA – Responsabile Ufficio Tecnico Amministrativo - Assistente Tecnico di indirizzo e/o ITP – Altro componente individuato all’occorrenza
La Commissione assolve i seguenti compiti:
- Compilare, sulla base delle richieste, la lista dei fornitori ritenuti più idonei da inviare alla gara, da sottoporre al
Dirigente Scolastico della scuola per l’approvazione;
- Stabilire i coefficienti di valutazione per ciascun degli elementi indicati nella lettera d’invito;
- Aprire le offerte;
- Esaminare la documentazione;
- Accertare la regolarità;
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Regolamento d’Istituto
- Valutare gli elementi che caratterizzano i servizi sulla scorta dei coefficienti di valutazione stabiliti;
- Formulare la graduatoria di merito delle offerte esaminate debitamente motivata da portare agli OO.CC
- Se necessario e su indicazione del DS, la commissione può essere integrata con altri componenti.
Al Direttore amministrativo il DS può, con proprio atto , delegare gli atti inerenti l’attività negoziale al fine di semplificare
l’attività amministrativa e migliorare l’efficienza dei servizi.
Art.11
PROCEDURA DI SELEZIONE
La selezione delle Ditte avviene attraverso la procedura negoziata, corrispondente alla “trattativa privata plurima”, previa
comparazione delle offerte di almeno 3 (tre) Ditte direttamente interpellate, così come indicato dall’art. 34 del D.M. n° 44
del 1° febbraio 2001. Resta inteso che:
1. E’ sempre possibile fare ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato
(ad es: gara d’appalto o licitazione privata) anche se non previste come obbligatorie.
2. l’Istituzione Scolastica è tenuta ad osservare le norme dell’Unione Europea, così come previsto dal comma 5 del
medesimo articolo 34.
ESCLUSIONI

Rimangono esclusi dal procedimento “ordinario” i contratti di acquisto di beni e di forniture di servizi che eccedono
la soglia di valore comunitaria.

Rimangono anche esclusi i contratti inferiori alla soglia di EURO 2000,00 o a quella preventivamente indicata dal
Consiglio di Istituto, per i quali può quindi ritenersi consentita la trattativa con un unico soggetto.

Al fine di identificare la soglia (al di sopra o al di sotto dei 2000,00 EURO) non è consentito frazionare
artificiosamente il valore del contratti, ad esempio attraverso una divisione in lotti dell’acquisto dei beni o della
fornitura dei servizi.

Ulteriore deroga alla procedura in questione si realizza allorché non sia possibile acquistare da altri operatori il
medesimo bene sul mercato di riferimento dell’Istituto (c.d. “caso dell’unico fornitore” che legittima la trattativa
diretta con tale unico fornitore).
La procedura di selezione dovrà essere caratterizzata dai seguenti principi:

Formalità: oltre alla forma scritta di tutti gli atti.

Continuità: il procedimento di gara deve arrivare alla sua conclusione senza interruzioni e le offerte non possono
essere rinegoziate;

Segretezza delle offerte: nella fase di presentazione delle offerte, al fine di garantire la massima concorrenza,
queste devono essere mantenute riservate. Aperti i plichi, esse divengono pubbliche. Questo principio, per talune
gare, può anche essere omesso. In questo caso le offerte possono essere presentate anche via fax.

Imparzialità, pubblicità e trasparenza: Prima della scelta del contraente vanno decisi i criteri che verranno utilizzati.
Inoltre, per consentire la massima partecipazione alla gara informale, è opportuno non indicare nella lettera d’invito,
specifici marchi o denominazioni di prodotti. L’utilizzazione degli stessi deve essere sempre accompagnata dalla
dicitura: “…o equivalenti”.
Si stabiliscono di seguito i requisiti soggettivi nonché le modalità per la scelta del contraente e per la presentazione delle
offerte:
I requisiti soggettivi:
Considerata l’esigenza di garantire che l’Istituzione scolastica abbia un contraente idoneo ed in grado di rendere una
prestazione della qualità ritenuta necessaria, si stabiliscono i seguenti requisiti soggettivi:
1. non trovarsi in stato di fallimento o altra procedura concorsuale ovvero non essere sottoposto a procedure di
pignoramento (mobiliare,immobiliare o presso terzi) ovvero non risultare protestato (senza riabilitazione) o comunque
gravemente segnalato nella centrale rischi del sistema bancario;
2. non avere subito condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale o per delitti finanziari;
3. non avere commesso, nell’esercizio della propria professione un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova
addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
4. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori
(c.d. regolarità contributiva);
5. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse (c.d. regolarità fiscale);
6. non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni in ordine ai requisiti professionali ed economici richiesti;
7. di essere in regola con le norme HACCP e CE;
8. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e con le prescrizioni della Legge 12 marzo
1999, n° 68;
9. altro da valutare nel momento specifico anche in relazione ad eventuali future modifiche legislative di adeguamento;
I criteri di scelta del contraente:
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Regolamento d’Istituto
Il dirigente scolastico, coadiuvato dalla commissione acquisti, di volta in volta, indicherà nella lettera d’invito i criteri che
saranno utilizzati per la scelta del contraente a seconda delle caratteristiche dei beni da acquistare o dei servizi che
dovranno essere forniti.
Per la fornitura si potrà utilizzare il criterio del “prezzo più basso” o “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”
(determinato oltre che dalla comparazione del prezzo, dalla qualità dei prodotti offerti e delle migliori condizioni di fornitura
proposte”.
In quest’ultimo caso, la Commissione acquisti “tradurrà” i parametri di qualità scelti in coefficienti numerici.
I Parametri possono essere:
- prezzo più basso
- marche di prima scelta
- percentuale di sconto praticata sui prodotti
- per il costo degli optional
- credenziali certificate o auto-certificate
- modalità di pagamento
- sponsor
- qualità del servizio
- altro che determinerà la commissione preposta
Art. 12
FORNITORI DI SERVIZI DI TRASPORTO
I fornitori dei servizi di trasporto sono tenuti a fornire per iscritto autocertificazione di conformità alla legge, secondo
quando previsto dalle indicazioni ministeriali. Questi documenti sono acquisiti e conservati presso la segreteria.
Art. 13
IDONEITA’ DEI NUOVI FORNITORI
Quando il fornitore viene ritenuto idoneo, le informazioni che lo riguardano vengono raccolte nell’apposita SCHEDA ed il
nome del fornitore viene inserito nella sezione dell’Albo fornitore “Potenziali fornitore”.
I fornitori inseriti in questa sezione dell’Albo possono essere contattati dal Responsabile acquisti (Ufficio Tecnico) per l’invio
di offerte una volta indette le gare e possono entrare a far parte dei fornitori acquisiti quando, avendo vinto la gara,
dimostrano concretamente di essere in grado di soddisfare i requisiti dell’Istituto, fornendo prestazioni conformi alle
richieste.
Art. 14
LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1. Nella lettera d’invito dovrà essere previsto il termine di presentazione delle offerte. Sarà opportuno prevedere
l’imperatività e/o perentorietà di tale termine, collegando espressamente la sanzione dell’esclusione dal procedimento
dell’offerta pervenuta tardivamente.
Inoltre, deve essere specificata la modalità di presentazione dell’offerta. Queste potranno essere presentare anche a
mezzo fax, oppure, su esplicita richiesta, in busta chiusa, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. ORFINI In
quest’ultimo caso, la busta deve riportare, oltre all’indicazione del mittente, la dicitura “CONTIENE PREVENTIVO DI
SPESA PER LA FORNITURA DI _____________________”.
2. Per la valutazione delle offerte, il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione istruttoria.
La commissione predispone a tal fine una formale relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri
adottati e delle valutazione comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria da presentare agli OO,CC
competenti.
La graduatoria è approvata dalla Giunta Esecutiva del Consigli di Istituto e/o dal Consiglio di Istituto
La graduatoria è pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa delle Ditte incluse.
E' fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle
Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 15
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipulazione
del contratto, tramite:
1. Modello di lettera d’Invito;
2. Autocertificazione requisiti soggettivi;
3. Modello di contratto di compravendita.
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Regolamento d’Istituto
INDICE
PREMESSA
Art. 1 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
Art. 2 MODIFICA DEL REGOLAMENTO
Art. 3 ENTRATA IN VIGORE
1
1
1
TITOLO I ° - PRINCIPI
GENERALI
Art. 1 FINALITA’ E FUNZIONI DELLA SCUOLA
TITOLO II
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
2
° - NORME GENERALI
1 ORARIO E CALENDARIO SCOLASTICO
2 ACCESSO DI ESTRANEI AI LOCALI SCOLASTICI
3 ACCESSO DEI GENITORI NEI LOCALI SCOLASTICI
4 PERMANENZA NEI LUOGHI SCOLASTICI
5 DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO
6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
7 FESTE A SCUOLA
8 INGRESSO AUTOMEZZI
9 UTILIZZO SERVIZIO BAR e DISTRIBUTORI AUTOMATICI
10 VIGILANZA SUGLI ALUNNI
11 RICHIESTA DI DENARO O ALTRI GENERI TRAMITE LA SCUOLA
12 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA E ASSICURAZIONE INFORTUNI
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
TITOLO III ° - DISPOSIZIONI GENERALI SUL TRATTAMENTO DEGLI ORGANI
COLLEGIALI
CAPO I° – GLI ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUTO
Art. 1 FUNZIONI E COMPETENZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Art. 2 CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Art. 3 COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA’ DEGLI ORGANI COLLEGIALI
CAPO II° – IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Art. 4 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Art. 5 COMPOSIZIONE E DURATA
Art. 6 PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Art. 7 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE D'ISTITUTO
Art. 8 VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Art. 9 COMPETENZE
Art. 10 L’ATTIVITA’ FINANZIARIA
Art. 11 ATTRIBUZIONI E PREROGATIVE
Art. 12 PUBBLICITA’ DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Art. 13 PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Art. 14 INVITO DI ESPERTI ESTERNI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Art. 15 RELAZIONE FINALE ANNUALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Capo III°– LA GIUNTA ESECUTIVA
Art. 16 COMPOSIZIONE E DURATA
Art. 17 COMPETENZE
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8
37
Regolamento d’Istituto
Art. 18 CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
Art. 19 COMPOSIZIONE ED ADUNANZE
Art. 20 COMPETENZE
Capo V°– IL CONSIGLIO DI CLASSE
Art. 21 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Art. 22 COMPOSIZIONE
Art. 23 COMPETENZE
Capo VI °– IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DOCENTI
Art. 24 COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI
Art. 25 COMPETENZE E FUNZIONI DEL COMITATO
Capo VII °– IL COMITATO STUDENTESCO
Art. 26 COMPOSIZIONE
Art. 27 FUNZIONI
Art. 28 PARTECIPAZIONE E DOMPITI DEGLI STUDENTI
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
TITOLO IV°NORME RIGUARDANTI GLI STUDENTI
IV
Art. 1 PARTECIPAZIONE E COMPITI DEGLI STUDENTI
Capo I° - DOVERI
Art. 2 COMPORTAMENTO CORRETTO
Art. 3 FREQUENZA ALUNNI ALLE ELEZIONI
Art. 4 PARTECIPAZIONE ALLE VARIE ATTIVITA’
Art. 5 ENTRATA NELL’ISTITUTO
Art. 6 RITARDI
Art. 7 USCITA DALL’ISTITUTO
Art. 8 USCITE ANTICIPATE
Art. 9 USCITE ANTICIPATE PER ATTIVITA’ SPORTIVE
Art. 10 USCITE ANTICIPATE PREVEDIBILI
Art. 11 USCITE ANTICIPATE NON OREVEDIBILI
Art. 12 USCITE A SCOPO DIDATTICO
Art. 13 ASSENZE
Art. 14 ASTENSIONI COLLETTIVE
Art. 15 LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI
Art. 16 USO DEI SERVIZI IGIENICI
Art. 17 ESONERO DALLE ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE FISICA
Art. 18 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA E ASSICURAZIONE INFORTUNI
Art. 19 CORRETTO USO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE
Art. 20 INTERVALLO RICREATIVO
Capo II° - DIRITTI
Art. 21 LIBERTA’ DI ESPRESSIONE ALUNNI
Art. 22 ACCESSO AGLI UFFICI DI PESIDENZA E DI SEGRETERIA
Art. 23 LIBERTA’ DI ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI
Art. 24 FUNZIONI E COMPETENZE DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE
Art. 25 RICHIESTE DELLE ASSEMBLEE DI CLASSE E DI ISTITUTO
Art. 26 RAPPRESENTANTI DI CLASSE E DI ISTITUTO
Art. 27 SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA DI CLASSE
Art. 28 REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA DI ISTITUTO
Art. 29 SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA D’ISTITUTO
Art. 30 ASSISTENZA ALL’ASSEMBLEA DI ISTITUTO
Art. 31 SVOLGIMENTO DELLA ASSEMBLEA D'ISTITUTO IN LOCALI NON IDONEI
Art. 32 SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA IN LOCALI ESTERNI
Art. 33 DURATA DELL'ASSEMBLEA D'ISTITUTO
Art. 34 GIUSTIFICAZIONE MANCATA PRESENZA ALL'ASSEMBLEA D'ISTITUTO
Art. 35 ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'ASSEMBLEA DI CLASSE
Art. 36 FORMAZIONE AUTONOMA DI GRUPPI DI STUDIO
Capo III° - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Art. 37 NORME DI RIFERIMENTO
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16
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17
38
Regolamento d’Istituto
Art. 38 SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 39 TIPOLOGIE DI INFRAZIONI
Art. 40 ORGANI COMPETENTI AD EROGARE SANZIONI
Art. 41 NTERDIZIONE TEMPORANEA
Art. 42 IMPUGNAZIONI
Art. 43 ORGANO DI GARANZIA
TABELLA RIASSUNTIVA SANZIONI
18
18
19
19
19
19
20
TITOLO V°CORSI SERALI
V
PREMESSA
Art. 1 INIZIO E DURATA DEL CORSO SERALE
Art. 2 ORARIO DELLE LEZIONI
Art. 3 ORGANIZZAZIONE DEL CORSO SERALE
Art. 4 ISCRIZIONI AL CORSO SERALE
Art. 5 ISCRIZIONE AL CORSO CON RISERVA
Art. 6 FREQUENZA LEZIONI
Art. 7 RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI
Art. 8 VALORIZZAZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA
Art. 9 STRUTTURE E SERVIZI PER IL CORSO SERALE
Art. 10 PROGRAMMI E VALUTAZIONE
Art. 11 VALUTAZIONE DIDATTICA
Art. 12 NORME COMPORTAMENTALI
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
TITOLO Vi °- NORME RIGUARDANTI I GENITORI
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
1 PARTECIPAZIONE E COMPITI DEI GENITORI
2 LIBERTA’ DI ESPRESSIONE GENITORI
3 LIBERTA’ DI ASSEMBLEA DEI GENITORI
4 INCONTRO CON I GENITORI DEGLI ALUNNI
5 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
23
23
23
23
23
TIITOLO VII °- NORME RIGUARDANTI IL FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECA –
LABORATORI- PALESTRA- AULE SPECIALI
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
1 FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA
2 DOCENTE RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA
3 SERVIZIO PRESTITI BIBLIOTECA
4 LABORATORI
5 UTILIZZO LABORATORI STRUMENTALI
6 UTILIZZO LABORATORI INFORMATICI
7 PALESTRA e SPAZI SPORTIVI
8 USO DEGLI STRUMENTI DI SCRITTURA E DUPLICAZIONE
25
25
25
25
25
25
26
27
TITOLO VIII°REGOLAMENTO PER LE VISITE GUIDATE VIAGGI
VIII
D’ISTRUZIONE
ISTRUZIONE E
LEZIONI ALL’
ALL’APERTO
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
1 NATURA E FINALITA’
2 TIPOLOGIA DELLE USCITE E RELATIVE FINALITÀ
3 PROGRAMMAZIONE DELLE VISITE GUIDATE E DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE
4 PERIODI DI EFFETTUAZIONE
5 PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE
6 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE USCITE E DEI VIAGGI
7 ACCOMPAGNATORI
8 DESTINATARI
9 PARTECIPANTI
10 OBBLIGO DELL’ACCONTO
11 PARTECIPAZIONE DEGLI ESTERNI
12 GRATUITA’
13 CONTRIBUTI
14 DOCUMENTI
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Regolamento d’Istituto
Art. 15 CONDIZIONI CHE PREGIUDICANO LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI AI VIAGGI DI
ISTRUZIONE
Art. 16 SCADENZE DA RISPETTARE
Art. 17 COMMISSIONE GITE
Art. 18 ORGANIZZAZIONE PREVENTIVI
30
30
30
30
TITOLO IX°CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI
IX
LOCALI SCOLASTICI E DELLE STRUMENTAZIONI LABORATORIALI
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
1 PRINCIPI
2 CRITERI DI ASSEGNAZIONE
3 RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
4 DOVERI DEI CONCESSIONARI
5 DIVIETI PARTICOLARI
6 PROCEDURA PER LA CONCESSIONE
7 CORRISPETTIVI
8 CONCESSIONE GRATUITA
9 INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ SULL’ATTIVITA’
31
31
31
31
32
32
32
32
32
TITOLO X°REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E VALUTAZIONE DEI
X
FORNITORI DI PRESTAZIONI, BENI E SERVIZI STRUMENTALI
Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
2 REQUISITI OGGETTIVI
3 REQUISITI SOGGETTIVI
4 ALBO DEI FORNITORI
5 STRUTTURA DELL’ALBO
6 GESTIONE ALBO FORNITORI
7 VALUTAZIONE DEI FORNITORI
8 VALUTAZIONE PRELIMINARE ED INSERIMENTO DI UN NUOVO FORNITORE ALL’ALBO
9 VALUTAZIONE SU BASE STORICA
10 COMMISSIONE ACQUISTI
11 PROCEDURA DI SELEZIONE
12 FORNITORI DI SERVIZI DI TRASPORTO
13 IDONEITA’ DEI NUOVI FORNITORI
14 LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
15 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
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regolamento di istituto - Istituto Professionale Orfini