CAPITOLATO SPECIALE DI GARA per il Servizio di Vigilanza Armata ART. 1 Oggetto dell’appalto L’appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata da espletare presso le sedi del Dipartimento della Protezione Civile site in Roma, via Ulpiano 11 e via Vitorchiano, 4 e Via Affile s.n.c. ed eventuali altre sedi. ART. 2 Modalità di esecuzione del servizio Il servizio dovrà essere assicurato presso le sedi di cui all’articolo 1, esclusivamente da Guardie Particolari Giurate dell’Istituto di Vigilanza (di seguito per brevità Istituto), che dovranno essere in uniforme, armate, munite di regolare porto d’armi, di apposita tessera di identificazione attestante la qualifica con fotografia e dovranno svolgere i propri compiti rigorosamente ed in conformità alle norme del presente Capitolato, nonché alle specifiche direttive che potranno essere impartite di volta in volta dall’esecutore contrattuale delle singole strutture interessate al servizio. In particolare, il personale impegnato nel servizio dovrà assicurare quanto segue: 1) vigilare attentamente affinché non siano effettuati furti, danneggiamenti, atti di sabotaggio, deturpazioni degli immobili o dei beni mobili ed apparecchiature, autoveicoli in possesso dell’Amministrazione e di chiunque abbia diritto a trovarsi nelle sedi e/o aree circostanti di pertinenza del Dipartimento; 2) provvedere alla chiusura/apertura, nonché alla verifica della chiusura dei cancelli, portoni e comunque di ogni accesso a fine turno lavorativo; 3) comunicare immediatamente all’Amministrazione gli avvenimenti e/o le situazioni non facilmente risolvibili; 4) provvedere all’attivazione/disattivazione degli impianti antifurto, ove questi siano installati, in base agli orari concordati con l’esecutore contrattuale; 5) la sicurezza delle persone, degli impianti e delle cose; 6) gli interventi di ordine pubblico; 7) la segnalazione, in particolare durante l’orario notturno e festivo, di principi di incendio, perdite d’acqua, fughe di gas, ecc.; 8) periodiche visite di controllo nell’ambito delle strutture; 9) la repressione di atti inconsulti e l’intervento in caso di reato. L’Istituto dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione i nominativi del personale impegnato nel servizio di vigilanza. Con riguardo al servizio di radioallarme l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto all’Amministrazione ogni episodio che abbia causato l’attivazione della procedura di allarme. L'Amministrazione è comunque esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato per contributi assicurativi e previdenziali, 1 assicurazioni infortuni ed ogni adempimento, prestazione ed obbligazione inerente al suo rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. L'Amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, chiedere all’Istituto l'allontanamento, con contestuale sostituzione, di quelle guardie giurate le quali, o per cattivo contegno o per incapacità o inidoneità, non dovessero compiere il loro dovere. Tutte le altre attrezzature e apparecchiature necessarie per l’espletamento del servizio (armi, ricetrasmittenti, ecc….), dovranno essere in ottimo stato di funzionamento e rispettare le norme di sicurezza vigenti in materia. ART . 3 Postazioni e servizi Il servizio di vigilanza dovrà essere assicurato per tutti i giorni dell’anno, compresi i giorni festivi, infrasettimanali e la domenica e si svolgerà secondo le seguenti modalità: sede di via Ulpiano,11: - giorni feriali: presenza di n. 2 agenti armati in uniforme, per il turno notturno (dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo); - giornata del sabato: presenza di n. 2 agenti armati in uniforme, per il turno diurno (dalle ore 14.00 alle ore 20.00) e per quello notturno (dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo); - giorni festivi: presenza di n. 2 agenti armati in uniforme, per il turno diurno (dalle ore 08.00 alle ore 20.00) e per quello notturno (dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo); sede di via Vitorchiano, 4: - giorni feriali: presenza di n. 4 agenti armati in uniforme, per il turno diurno (dalle ore 08.00 alle ore 20.00) e per quello notturno (dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo); - giornata del sabato: presenza di n. 4 agenti armati in uniforme, per il turno diurno (dalle ore 08.00 alle ore 20.00) e per quello notturno (dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo); - giorni festivi: presenza di n. 4 agenti armati in uniforme, per il turno diurno (dalle ore 08.00 alle ore 20.00) e per quello notturno (dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo); sede di via Affile, s.n. c. - giorni feriali: presenza di n. 2 agenti armati in uniforme, per il turno notturno (dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo); - giornata del sabato: presenza di n. 2 agenti armati in uniforme, per il turno diurno (dalle ore 14.00 alle ore 20.00) e per quello notturno (dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo); - giorni festivi: presenza di n. 2 agenti armati in uniforme, per il turno diurno (dalle ore 08.00 alle ore 20.00) e per quello notturno (dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo); 2 Ogni quattro ore nell’arco diurno ed ogni ora nell’arco notturno, uno degli agenti dovrà effettuare giri di perlustrazione esterni e all’interno di ogni edificio su tutti i piani degli stessi. Le ispezioni verranno effettuate senza entrare all’interno dei singoli locali salvo che ciò sia necessario per accertare situazioni che facciano presupporre l’introduzione di estranei, minacce di incendi o di altri eventi di natura delittuosa o tali da determinare situazioni di rischio e pericolo per i beni vigilati (compresa l’apertura delle singole finestre, che dovranno eventualmente essere richiuse). Per lo svolgimento del servizio di perlustrazione gli agenti dovranno avere almeno in dotazione: sede di Via Ulpiano, 11: - n. 2 radio portatili (una da lasciare presso il posto di vigilanza all’ingresso del Dipartimento, l’altra da portare al proprio seguito quando l’agente effettua la perlustrazione); - n. 1 orologio di tipo elettronico con rilevatore di timbratura istantanea per la registrazione dei passaggi e controlli a postazioni prefissate; sede di Via Vitorchiano, 4: - n. 3 radio portatili (una da lasciare presso il posto di vigilanza all’ingresso del Dipartimento, l’altra da portare al proprio seguito quando l’agente effettua la perlustrazione); - n. 1 orologio di tipo elettronico con rilevatore di timbratura istantanea per la registrazione dei passaggi e controlli a postazioni prefissate; sede di Via Affile, snc: - n. 2 radio portatili (una da lasciare presso il posto di vigilanza all’ingresso del Dipartimento, l’altra da portare al proprio seguito quando l’agente effettua la perlustrazione); - n. 1 orologio di tipo elettronico con rilevatore di timbratura istantanea per la registrazione dei passaggi e controlli a postazioni prefissate. ART.4 Criteri di aggiudicazione L’affidamento del servizio verrà disposto a favore dell’Istituto che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente alla sommatoria del seguente punteggio da valutarsi secondo le modalità previste dall’art. 23, lettera b), del Decreto Legislativo n. 157 del 17. 03. 1995 e successive modifiche e integrazioni. Per la valutazione di cui sopra la Commissione incaricata di procedere all’aggiudicazione del servizio avrà a disposizione 100 punti da assegnare secondo la seguente suddivisione: a) prezzo (somma del costo orario diurno e notturno al netto dell’IVA): fino a 80 punti; Pmin 80 P 3 dove α è il punteggio da attribuire alla singola offerta; Pmin rappresenta il prezzo minimo tra quelli offerti dagli Istituti; P rappresenta il prezzo offerto dall’Istituto preso in esame; 80 è il punteggio massimo attribuibile. b) organico personale dipendente: fino a 15 punti così ripartiti: - numero di guardie particolari giurate: 1 punto per ogni 15 unità fino ad un massimo di 12 punti; - altro personale dipendente: 1 punto per ogni 5 unità fino ad un massimo di 3 punti; c) servizio di vigilanza espletato, a qualsiasi titolo, presso Amministrazioni pubbliche: fino a 5 punti così ripartiti: 1 punto per ogni anno di servizio. Le modalità concrete di assegnazione del punteggio relative ai punti sub a) b) e c) sono specificate nella lettera di invito. L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che conseguirà il punteggio complessivo più elevato. In caso di parità si procederà al sorteggio. ART. 5 Corrispettivi L’Istituto aggiudicatario si impegnerà a mantenere invariati i corrispettivi offerti in sede di gara per l’intera durata contrattuale. ART. 6 Disposizioni di carattere economico e gestionale Durante la valenza contrattuale, l’Amministrazione ha la facoltà di variare il numero e le ore, in più o in meno, delle unità impiegate a seconda delle esigenze che possono manifestarsi nel corso dell’appalto. In questo caso verrà riconosciuto all’Istituto aggiudicatario il maggiore o minore costo. Qualsiasi modifica degli orari e del tipo di servizio svolto, verrà comunicata all’Istituto di vigilanza mediante lettera scritta. L’Amministrazione potrà richiedere eventuali temporanei spostamenti di guardia per sopravvenute esigenze di servizio, nonché prestazioni aggiuntive ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. A queste saranno riconosciute le stesse condizioni economiche previste per le prestazioni oggetto della gara. ART. 7 Oneri di servizio 4 Ogni qualsivoglia onere relativo al servizio da espletare, come richiesto dall’articolo 2, è esclusivamente a carico dell’Istituto che ne dovrà pertanto tenere conto nella determinazione dell’offerta. ART. 8 Durata dell’appalto e decorrenza L’appalto ha la durata di mesi trentasei (anni tre) decorrenti dalla data di approvazione e registrazione del contratto da parte degli organi di controllo, ai sensi delle vigenti norme di contabilità di Stato. Resta salva ed impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione, in caso di sopraggiunti motivi di pubblico interesse (quale ad esempio: l’espletamento del servizio da parte di amministrazioni dello Stato) di risolvere in anticipo, in tutto o in parte, l’appalto con semplice comunicazione scritta da inviarsi almeno 30 giorni prima. ART. 9 Responsabilità L’Istituto resta responsabile verso l’Amministrazione appaltante della esatta e puntuale realizzazione dell’oggetto del contratto, nonché del buon esito del servizio in generale e dell’operato dei propri dipendenti. L’Istituto stesso è obbligato a rispettare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni esistenti in materia, ed in particolare modo, la sicurezza delle persone e delle cose, la prevenzione degli infortuni, ecc. L’Istituto, ha inoltre ad esclusivo suo carico, l’onere di risarcire all’Amministrazione appaltante, agli agenti in servizio ed a terzi, i danni comunque determinatisi durante lo svolgimento del servizio medesimo ed attribuibili ad incuria, negligenza e quant’altro dello stesso Istituto. L’Istituto assume sopra di sé la responsabilità penale e civile piena ed intera derivante da qualsiasi causa dipendente dall’espletamento del servizio esonerando l’Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità e si obbliga a sollevarla da ogni azione o molestia, nessuna esclusa, eventualmente proposta contro di essa. L’Amministrazione appaltante rimane estranea, sempre, ad ogni vertenza che può sorgere tra l’Istituto ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere nonché del suo personale impiegato. ART. 10 Comunicazioni E’ fatto obbligo all’Istituto di comunicare tempestivamente e comunque entro 24 ore al recapito telefonico che sarà indicato dall’Amministrazione qualsiasi anomalia che si verifichi nell’espletamento del servizio (furti, danneggiamenti, intrusioni, ecc.). La comunicazione dovrà avvenire anche mediante lettera. ART. 11 Personale impiegato 5 Il servizio deve essere svolto esclusivamente da guardie giurate munite di decreto prefettizio, nonché di porto d’arma da fuoco. I nominativi delle guardie giurate preposte ai servizi dovranno essere comunicate all’esecutore contrattuale e trascritte su apposito elenco redatto ed aggiornato ogni qualvolta si verifichino variazioni del personale. ART. 12 Controllo e penalità L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare il controllo del servizio nelle forme che ritiene più opportune per garantire la regolare esecuzione del servizio stesso. Le prestazioni del servizio non potranno, per nessuna ragione, essere sospese od abbandonate, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti. In caso di inosservanza di quanto stabilito nel presente Capitolato, l’Amministrazione potrà effettuare una specifica contestazione, tramite nota scritta, richiedendo che siano presentante giustificazioni entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione. Qualora l’Istituto non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute accettabili, l’Amministrazione potrà comminare una sanzione pecuniaria per un importo compreso tra €. 500,00 ed €. 5.000,00 a seconda della gravità della contestazione salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni e l’incameramento della cauzione. ART. 13 Assicurazioni e contratto di lavoro L’Istituto è tenuto a rispettare, per il proprio personale dipendente, tutte le norme e disposizioni sulle Assicurazioni sociali, infortunistiche e di assistenza malattia, le disposizioni legislative regolamentari in materia di lavoro e in generale tutte quelle leggi e norme vigenti, o emanate nel corso dell’appalto sollevando l’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il personale deve in particolare essere adeguatamente assicurato contro pericolo di morte, infortuni e danni a terzi. L’Istituto è inoltre tenuto ad attuare, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, condizioni normative, retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro, applicabili nella categoria. L’Amministrazione appaltante si riserva il diritto di chiedere, nel corso dell’appalto, la certificazione comprovante l’iscrizione del proprio personale a tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatoria per legge. L’istituto si impegna, se richiesto, ad effettuare, periodicamente, la rotazione di tutte le unità che hanno operato presso le singole strutture oggetto di gara. ART. 14 Obblighi dell’Istituto 6 L’Istituto si obbliga ad assicurare il servizio anche in caso di agitazioni del personale o eventi imprevisti di qualsiasi genere. In caso di esigenze connesse allo svolgersi di manifestazioni, corsi, convegni o a situazioni di emergenza, l’Istituto si impegna altresì a fornire, su richiesta dell’Amministrazione, entro le 12 ore successive, ulteriore personale. ART 15 Subappalto e cessione del contratto e di credito E’ fatto assoluto divieto all’Istituto aggiudicatario di subappaltare in tutto o in parte il servizio. E’ vietata ogni forma, totale o parziale, di cessione del contratto. In caso di violazione a tali divieti, l’Amministrazione appaltante avrà la facoltà di risolvere immediatamente ed in pieno diritto il contratto, incamerando, a titolo di penale, il deposito cauzionale, restando salva ed impregiudicata ogni altra azione per la refusione di eventuali maggiori danni. E’ ammessa la cessione del credito, previa autorizzazione dell’Amministrazione. ART. 16 Pagamenti I pagamenti del corrispettivo dell’appalto verranno effettuati nei modi previsti dal Contratto, dietro presentazione delle relative fatture corredate dal prospetto delle ore di servizio svolte per il mese di riferimento, le quali dovranno essere stilate mensilmente e previa attestazione, da parte dell’esecutore contrattuale di regolare esecuzione dei servizi. ART. 17 Deposito cauzionale provvisorio definitivo L’Istituto è tenuto alla costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia della serietà dell’offerta, pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00) che dovrà essere emesso a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Via Ulpiano, 11 00193 Roma. Il deposito potrà essere costituito mediante: libretto delle Casse di Risparmio Postali; quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo); ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso un istituto di credito. Detta ricevuta o dichiarazione dovrà essere redatta in bollo e le firme dei rappresentanti dei suddetti istituti dovranno essere autenticate; fideiussione bancaria rilasciata da un istituto di credito, il titolo dovrà essere redatto con le stesse modalità di cui sopra; polizza fideiussoria rilasciata da una impresa di assicurazione autorizzata 7 Il titolo dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiario, in deroga al beneficium excussionis. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della gara. In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, si precisa che il deposito cauzionale, sia provvisorio che definitivo, dovrà essere contratto dall’impresa mandataria, anche in nome e per conto delle imprese facenti parte del raggruppamento, pena l’esclusione dalla gara. I depositi provvisori, effettuati per poter partecipare alla gara, verranno restituiti ai concorrenti non aggiudicatari L’Istituto aggiudicatario, invece, sarà tenuto a costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo contrattuale presunto del servizio, con le modalità previste nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. ART 18 Esecutore contrattuale L’Amministrazione provvederà a nominare un esecutore (o più esecutori contrattuali) che avrà il compito di : prendere, all’inizio dell’appalto, contatti con l’Istituto per la consegna delle chiavi e la definizione del servizio; - mantenere i rapporti con l’Istituto; - effettuare ispezioni e controlli periodici al fine di accertare il regolare svolgimento del servizio in relazione alle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato e nel contratto; - accertare che il numero degli addetti alla vigilanza non sia inferiore alle unità previste per ogni sede; - controllare che il personale addetto alla vigilanza indossi le divise date in dotazione dall’Istituto aggiudicatario; - controllare che sia presente sul posto tutta l’attrezzatura necessaria all’espletamento del servizio elencata all’articolo 3 ed in condizioni di buona efficienza; - promuovere l’applicazione delle penali; - porre in essere ogni ulteriore attività comunque connessa all’espletamento del servizio. Qualora nel corso delle ispezioni si dovesse accertare che il servizio di vigilanza in appalto non è regolarmente espletato per il mancato rispetto di una delle condizioni anzidette o l’inosservanza di qualunque altra clausola del presente Capitolato, l’esecutore contrattuale ne darà comunicazione scritta al competente ufficio, per le successive determinazioni anche ai fini di cui al successivo articolo. ART. 19 Risoluzione 8 Oltre all’ipotesi prevista all’articolo 8, secondo comma, l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, procederà alla risoluzione in caso di accertamento di uno degli obblighi assunti. In caso di risoluzione verrà incamerata la cauzione e sarà esercitata l’azione in danno a titolo di risarcimento dei danni. ART. 20 Controversie Il Foro di Roma è l'unico competente a giudicare su eventuali controversie in dipendenza del contratto. L'Istituto all’atto della sottoscrizione del contratto dovrà eleggere il proprio domicilio legale in Roma. ART. 21 Spese contrattuali Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, comprese quelle relative ai suoi allegati e copie necessarie, nonché le imposte, tasse ed altri oneri fiscali, compresa l’imposta di registro, rimangono a carico dell’Istituto aggiudicatario. 9