CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
per il
Servizio di Vigilanza Armata
ART. 1
Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata da espletare presso le sedi del
Dipartimento della Protezione Civile site in Roma, via Ulpiano 11 e via Vitorchiano, 4
e Via Affile s.n.c. ed eventuali altre sedi.
ART. 2
Modalità di esecuzione del servizio
Il servizio dovrà essere assicurato presso le sedi di cui all’articolo 1, esclusivamente da
Guardie Particolari Giurate dell’Istituto di Vigilanza (di seguito per brevità Istituto),
che dovranno essere in uniforme, armate, munite di regolare porto d’armi, di apposita
tessera di identificazione attestante la qualifica con fotografia e dovranno svolgere i
propri compiti rigorosamente ed in conformità alle norme del presente Capitolato,
nonché alle specifiche direttive che potranno essere impartite di volta in volta
dall’esecutore contrattuale delle singole strutture interessate al servizio.
In particolare, il personale impegnato nel servizio dovrà assicurare quanto segue:
1) vigilare attentamente affinché non siano effettuati furti, danneggiamenti, atti di
sabotaggio, deturpazioni degli immobili o dei beni mobili ed apparecchiature,
autoveicoli in possesso dell’Amministrazione e di chiunque abbia diritto a
trovarsi nelle sedi e/o aree circostanti di pertinenza del Dipartimento;
2) provvedere alla chiusura/apertura, nonché alla verifica della chiusura dei
cancelli, portoni e comunque di ogni accesso a fine turno lavorativo;
3) comunicare immediatamente all’Amministrazione gli avvenimenti e/o le
situazioni non facilmente risolvibili;
4) provvedere all’attivazione/disattivazione degli impianti antifurto, ove questi
siano installati, in base agli orari concordati con l’esecutore contrattuale;
5) la sicurezza delle persone, degli impianti e delle cose;
6) gli interventi di ordine pubblico;
7) la segnalazione, in particolare durante l’orario notturno e festivo, di principi di
incendio, perdite d’acqua, fughe di gas, ecc.;
8) periodiche visite di controllo nell’ambito delle strutture;
9) la repressione di atti inconsulti e l’intervento in caso di reato.
L’Istituto dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione i nominativi del
personale impegnato nel servizio di vigilanza.
Con riguardo al servizio di radioallarme l’Istituto si impegna a comunicare
tempestivamente e per iscritto all’Amministrazione ogni episodio che abbia causato
l’attivazione della procedura di allarme.
L'Amministrazione è comunque esplicitamente sollevata da ogni obbligo e
responsabilità verso il personale impiegato per contributi assicurativi e previdenziali,
1
assicurazioni infortuni ed ogni adempimento, prestazione ed obbligazione inerente al
suo rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.
L'Amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, chiedere all’Istituto
l'allontanamento, con contestuale sostituzione, di quelle guardie giurate le quali, o per
cattivo contegno o per incapacità o inidoneità, non dovessero compiere il loro dovere.
Tutte le altre attrezzature e apparecchiature necessarie per l’espletamento del servizio
(armi, ricetrasmittenti, ecc….), dovranno essere in ottimo stato di funzionamento e
rispettare le norme di sicurezza vigenti in materia.
ART . 3
Postazioni e servizi
Il servizio di vigilanza dovrà essere assicurato per tutti i giorni dell’anno, compresi i
giorni festivi, infrasettimanali e la domenica e si svolgerà secondo le seguenti
modalità:
sede di via Ulpiano,11:
- giorni feriali: presenza di n. 2 agenti armati in uniforme, per il turno notturno
(dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo);
- giornata del sabato: presenza di n. 2 agenti armati in uniforme, per il turno diurno
(dalle ore 14.00 alle ore 20.00) e per quello notturno (dalle ore 20.00 alle ore 08.00
del giorno successivo);
- giorni festivi: presenza di n. 2 agenti armati in uniforme, per il turno diurno (dalle
ore 08.00 alle ore 20.00) e per quello notturno (dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del
giorno successivo);
sede di via Vitorchiano, 4:
- giorni feriali: presenza di n. 4 agenti armati in uniforme, per il turno diurno (dalle
ore 08.00 alle ore 20.00) e per quello notturno (dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del
giorno successivo);
- giornata del sabato: presenza di n. 4 agenti armati in uniforme, per il turno diurno
(dalle ore 08.00 alle ore 20.00) e per quello notturno (dalle ore 20.00 alle ore 08.00
del giorno successivo);
- giorni festivi: presenza di n. 4 agenti armati in uniforme, per il turno diurno (dalle
ore 08.00 alle ore 20.00) e per quello notturno (dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del
giorno successivo);
sede di via Affile, s.n. c.
- giorni feriali: presenza di n. 2 agenti armati in uniforme, per il turno notturno
(dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo);
- giornata del sabato: presenza di n. 2 agenti armati in uniforme, per il turno diurno
(dalle ore 14.00 alle ore 20.00) e per quello notturno (dalle ore 20.00 alle ore 08.00
del giorno successivo);
- giorni festivi: presenza di n. 2 agenti armati in uniforme, per il turno diurno (dalle
ore 08.00 alle ore 20.00) e per quello notturno (dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del
giorno successivo);
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Ogni quattro ore nell’arco diurno ed ogni ora nell’arco notturno, uno degli agenti
dovrà effettuare giri di perlustrazione esterni e all’interno di ogni edificio su tutti i
piani degli stessi.
Le ispezioni verranno effettuate senza entrare all’interno dei singoli locali salvo che ciò
sia necessario per accertare situazioni che facciano presupporre l’introduzione di
estranei, minacce di incendi o di altri eventi di natura delittuosa o tali da determinare
situazioni di rischio e pericolo per i beni vigilati (compresa l’apertura delle singole
finestre, che dovranno eventualmente essere richiuse).
Per lo svolgimento del servizio di perlustrazione gli agenti dovranno avere almeno in
dotazione:
sede di Via Ulpiano, 11:
- n. 2 radio portatili (una da lasciare presso il posto di vigilanza all’ingresso del
Dipartimento, l’altra da portare al proprio seguito quando l’agente effettua la
perlustrazione);
- n. 1 orologio di tipo elettronico con rilevatore di timbratura istantanea per la
registrazione dei passaggi e controlli a postazioni prefissate;
sede di Via Vitorchiano, 4:
- n. 3 radio portatili (una da lasciare presso il posto di vigilanza all’ingresso del
Dipartimento, l’altra da portare al proprio seguito quando l’agente effettua la
perlustrazione);
- n. 1 orologio di tipo elettronico con rilevatore di timbratura istantanea per la
registrazione dei passaggi e controlli a postazioni prefissate;
sede di Via Affile, snc:
- n. 2 radio portatili (una da lasciare presso il posto di vigilanza all’ingresso del
Dipartimento, l’altra da portare al proprio seguito quando l’agente effettua la
perlustrazione);
- n. 1 orologio di tipo elettronico con rilevatore di timbratura istantanea per la
registrazione dei passaggi e controlli a postazioni prefissate.
ART.4
Criteri di aggiudicazione
L’affidamento del servizio verrà disposto a favore dell’Istituto che avrà presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente alla sommatoria del
seguente punteggio da valutarsi secondo le modalità previste dall’art. 23, lettera b), del
Decreto Legislativo n. 157 del 17. 03. 1995 e successive modifiche e integrazioni.
Per la valutazione di cui sopra la Commissione incaricata di procedere
all’aggiudicazione del servizio avrà a disposizione 100 punti da assegnare secondo la
seguente suddivisione:
a) prezzo (somma del costo orario diurno e notturno al netto dell’IVA): fino a 80 punti;

Pmin  80
P
3
dove
α è il punteggio da attribuire alla singola offerta;
Pmin rappresenta il prezzo minimo tra quelli offerti dagli Istituti;
P rappresenta il prezzo offerto dall’Istituto preso in esame;
80 è il punteggio massimo attribuibile.
b) organico personale dipendente:
fino a 15 punti
così ripartiti: - numero di guardie particolari giurate:
1 punto per ogni 15 unità fino ad un massimo di 12 punti;
- altro personale dipendente:
1 punto per ogni 5 unità fino ad un massimo di 3 punti;
c) servizio di vigilanza espletato, a qualsiasi titolo, presso Amministrazioni
pubbliche:
fino a 5 punti
così ripartiti: 1 punto per ogni anno di servizio.
Le modalità concrete di assegnazione del punteggio relative ai punti sub a) b) e c) sono
specificate nella lettera di invito.
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che conseguirà il punteggio
complessivo più elevato. In caso di parità si procederà al sorteggio.
ART. 5
Corrispettivi
L’Istituto aggiudicatario si impegnerà a mantenere invariati i corrispettivi offerti in
sede di gara per l’intera durata contrattuale.
ART. 6
Disposizioni di carattere economico e gestionale
Durante la valenza contrattuale, l’Amministrazione ha la facoltà di variare il numero e
le ore, in più o in meno, delle unità impiegate a seconda delle esigenze che possono
manifestarsi nel corso dell’appalto.
In questo caso verrà riconosciuto all’Istituto aggiudicatario il maggiore o minore costo.
Qualsiasi modifica degli orari e del tipo di servizio svolto, verrà comunicata all’Istituto
di vigilanza mediante lettera scritta.
L’Amministrazione potrà richiedere eventuali temporanei spostamenti di guardia per
sopravvenute esigenze di servizio, nonché prestazioni aggiuntive ogni qualvolta se ne
ravvisi la necessità. A queste saranno riconosciute le stesse condizioni economiche
previste per le prestazioni oggetto della gara.
ART. 7
Oneri di servizio
4
Ogni qualsivoglia onere relativo al servizio da espletare, come richiesto dall’articolo 2,
è esclusivamente a carico dell’Istituto che ne dovrà pertanto tenere conto nella
determinazione dell’offerta.
ART. 8
Durata dell’appalto e decorrenza
L’appalto ha la durata di mesi trentasei (anni tre) decorrenti dalla data di
approvazione e registrazione del contratto da parte degli organi di controllo, ai sensi
delle vigenti norme di contabilità di Stato.
Resta salva ed impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione, in caso di sopraggiunti
motivi di pubblico interesse (quale ad esempio: l’espletamento del servizio da parte di
amministrazioni dello Stato) di risolvere in anticipo, in tutto o in parte, l’appalto con
semplice comunicazione scritta da inviarsi almeno 30 giorni prima.
ART. 9
Responsabilità
L’Istituto resta responsabile verso l’Amministrazione appaltante della esatta e
puntuale realizzazione dell’oggetto del contratto, nonché del buon esito del servizio in
generale e dell’operato dei propri dipendenti.
L’Istituto stesso è obbligato a rispettare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni
esistenti in materia, ed in particolare modo, la sicurezza delle persone e delle cose, la
prevenzione degli infortuni, ecc.
L’Istituto, ha inoltre ad esclusivo suo carico, l’onere di risarcire all’Amministrazione
appaltante, agli agenti in servizio ed a terzi, i danni comunque determinatisi durante
lo svolgimento del servizio medesimo ed attribuibili ad incuria, negligenza e
quant’altro dello stesso Istituto.
L’Istituto assume sopra di sé la responsabilità penale e civile piena ed intera derivante
da qualsiasi causa dipendente dall’espletamento del servizio esonerando
l’Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità e si obbliga a sollevarla da
ogni azione o molestia, nessuna esclusa, eventualmente proposta contro di essa.
L’Amministrazione appaltante rimane estranea, sempre, ad ogni vertenza che può
sorgere tra l’Istituto ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere nonché del suo
personale impiegato.
ART. 10
Comunicazioni
E’ fatto obbligo all’Istituto di comunicare tempestivamente e comunque entro 24 ore al
recapito telefonico che sarà indicato dall’Amministrazione qualsiasi anomalia che si
verifichi nell’espletamento del servizio (furti, danneggiamenti, intrusioni, ecc.). La
comunicazione dovrà avvenire anche mediante lettera.
ART. 11
Personale impiegato
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Il servizio deve essere svolto esclusivamente da guardie giurate munite di decreto
prefettizio, nonché di porto d’arma da fuoco. I nominativi delle guardie giurate
preposte ai servizi dovranno essere comunicate all’esecutore contrattuale e trascritte
su apposito elenco redatto ed aggiornato ogni qualvolta si verifichino variazioni del
personale.
ART. 12
Controllo e penalità
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare il controllo del servizio
nelle forme che ritiene più opportune per garantire la regolare esecuzione del servizio
stesso.
Le prestazioni del servizio non potranno, per nessuna ragione, essere sospese od
abbandonate, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti.
In caso di inosservanza di quanto stabilito nel presente Capitolato, l’Amministrazione
potrà effettuare una specifica contestazione, tramite nota scritta, richiedendo che siano
presentante giustificazioni entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Qualora l’Istituto non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste
siano ritenute accettabili, l’Amministrazione potrà comminare una sanzione
pecuniaria per un importo compreso tra €. 500,00 ed €. 5.000,00 a seconda della gravità
della contestazione salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni e l’incameramento
della cauzione.
ART. 13
Assicurazioni e contratto di lavoro
L’Istituto è tenuto a rispettare, per il proprio personale dipendente, tutte le norme e
disposizioni sulle Assicurazioni sociali, infortunistiche e di assistenza malattia, le
disposizioni legislative regolamentari in materia di lavoro e in generale tutte quelle
leggi e norme vigenti, o emanate nel corso dell’appalto sollevando l’Amministrazione
appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
Il personale deve in particolare essere adeguatamente assicurato contro pericolo di
morte, infortuni e danni a terzi.
L’Istituto è inoltre tenuto ad attuare, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio,
condizioni normative, retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni
legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro, applicabili nella categoria.
L’Amministrazione appaltante si riserva il diritto di chiedere, nel corso dell’appalto, la
certificazione comprovante l’iscrizione del proprio personale a tutte le forme di
previdenza ed assistenza obbligatoria per legge. L’istituto si impegna, se richiesto, ad
effettuare, periodicamente, la rotazione di tutte le unità che hanno operato presso le
singole strutture oggetto di gara.
ART. 14
Obblighi dell’Istituto
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L’Istituto si obbliga ad assicurare il servizio anche in caso di agitazioni del personale o
eventi imprevisti di qualsiasi genere.
In caso di esigenze connesse allo svolgersi di manifestazioni, corsi, convegni o a
situazioni di emergenza, l’Istituto si impegna altresì a fornire, su richiesta
dell’Amministrazione, entro le 12 ore successive, ulteriore personale.
ART 15
Subappalto e cessione del contratto e di credito
E’ fatto assoluto divieto all’Istituto aggiudicatario di subappaltare in tutto o in parte il
servizio. E’ vietata ogni forma, totale o parziale, di cessione del contratto.
In caso di violazione a tali divieti, l’Amministrazione appaltante avrà la facoltà di
risolvere immediatamente ed in pieno diritto il contratto, incamerando, a titolo di
penale, il deposito cauzionale, restando salva ed impregiudicata ogni altra azione per
la refusione di eventuali maggiori danni.
E’ ammessa la cessione del credito, previa autorizzazione dell’Amministrazione.
ART. 16
Pagamenti
I pagamenti del corrispettivo dell’appalto verranno effettuati nei modi previsti dal
Contratto, dietro presentazione delle relative fatture corredate dal prospetto delle ore
di servizio svolte per il mese di riferimento, le quali dovranno essere stilate
mensilmente e previa attestazione, da parte dell’esecutore contrattuale di regolare
esecuzione dei servizi.
ART. 17
Deposito cauzionale provvisorio definitivo
L’Istituto è tenuto alla costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia
della serietà dell’offerta, pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00) che dovrà essere
emesso a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione Civile – Via Ulpiano, 11 00193 Roma.
Il deposito potrà essere costituito mediante:
 libretto delle Casse di Risparmio Postali;
 quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o
garantiti dallo Stato, questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno
precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a
tassazione, con detrazione dell’importo relativo);
 ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso un istituto di credito. Detta
ricevuta o dichiarazione dovrà essere redatta in bollo e le firme dei
rappresentanti dei suddetti istituti dovranno essere autenticate;
 fideiussione bancaria rilasciata da un istituto di credito, il titolo dovrà essere
redatto con le stesse modalità di cui sopra;
 polizza fideiussoria rilasciata da una impresa di assicurazione autorizzata
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Il titolo dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la
clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiario, in deroga
al beneficium excussionis. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione
della gara.
In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, si precisa che il deposito
cauzionale, sia provvisorio che definitivo, dovrà essere contratto dall’impresa
mandataria, anche in nome e per conto delle imprese facenti parte del
raggruppamento, pena l’esclusione dalla gara.
I depositi provvisori, effettuati per poter partecipare alla gara, verranno restituiti ai
concorrenti non aggiudicatari
L’Istituto aggiudicatario, invece, sarà tenuto a costituire un deposito cauzionale
definitivo pari al 10% dell’importo contrattuale presunto del servizio, con le modalità
previste nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
ART 18
Esecutore contrattuale
L’Amministrazione provvederà a nominare un esecutore (o più esecutori contrattuali)
che avrà il compito di :
prendere, all’inizio dell’appalto, contatti con l’Istituto per la consegna delle chiavi
e la definizione del servizio;
- mantenere i rapporti con l’Istituto;
- effettuare ispezioni e controlli periodici al fine di accertare il regolare
svolgimento del servizio in relazione alle prescrizioni stabilite nel presente
Capitolato e nel contratto;
- accertare che il numero degli addetti alla vigilanza non sia inferiore alle unità
previste per ogni sede;
- controllare che il personale addetto alla vigilanza indossi le divise date in
dotazione dall’Istituto aggiudicatario;
- controllare che sia presente sul posto tutta l’attrezzatura necessaria
all’espletamento del servizio elencata all’articolo 3 ed in condizioni di buona
efficienza;
- promuovere l’applicazione delle penali;
- porre in essere ogni ulteriore attività comunque connessa all’espletamento del
servizio.
Qualora nel corso delle ispezioni si dovesse accertare che il servizio di vigilanza in
appalto non è regolarmente espletato per il mancato rispetto di una delle condizioni
anzidette o l’inosservanza di qualunque altra clausola del presente Capitolato,
l’esecutore contrattuale ne darà comunicazione scritta al competente ufficio, per le
successive determinazioni anche ai fini di cui al successivo articolo.
ART. 19
Risoluzione
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Oltre all’ipotesi prevista all’articolo 8, secondo comma, l’Amministrazione, a suo
insindacabile giudizio, procederà alla risoluzione in caso di accertamento di uno degli
obblighi assunti.
In caso di risoluzione verrà incamerata la cauzione e sarà esercitata l’azione in danno a
titolo di risarcimento dei danni.
ART. 20
Controversie
Il Foro di Roma è l'unico competente a giudicare su eventuali controversie in
dipendenza del contratto.
L'Istituto all’atto della sottoscrizione del contratto dovrà eleggere il proprio domicilio
legale in Roma.
ART. 21
Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, comprese quelle relative ai suoi
allegati e copie necessarie, nonché le imposte, tasse ed altri oneri fiscali, compresa
l’imposta di registro, rimangono a carico dell’Istituto aggiudicatario.
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