La descrizione in progetto (pag.16) è la seguente:
“L’apparato di triturazione è costituito da un monorotore rotante a bassa
velocità e da un pettine frantumatore. …
Il rullo frantumatore preme il materiale da triturare sopra il contropettine
azionato idraulicamente. Il rullo è fornito di 17 denti in acciaio antiusura;
disegnati e costruiti appositamente per la triturazione R.S.U., R.S.A..
In caso di un eventuale sovraccarico od in presenza di corpi estranei il
pettine frantumatore retrocede automaticamente per liberarsi di corpi
estranei ed evitare eventuali danni. Il sistema è anche in grado di aprire
automaticamente, e quindi richiudere il pettine, nel caso di introduzione
accidentale di materiale non triturabile.
Le punte del pettine sono in acciaio inossidabile e garantiscono un lungo
periodo di affidabilità nelle diverse modalità di impiego.”
Nella slide successiva riporto la scheda tecnica del trituratore
rompisacco Doppstadt, che corrisponde a quella di progetto
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
2
rompisacco Doppstadt DW 2560.
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
3
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
4
Trituratore
Rompisacchi
Progetto 2000
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
5
Trituratore
effettivamente
installato
I progetti approvati
comprendevano
il rompisacchi
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
6
Interno del trituratore. Notare gli otto denti
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
7
Albero del trituratore fotografato in uno degli impianti
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
8
Tavola
di
taglio
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
9
Differenza tra progettato e realizzato
Il rompisacco proposto nel ’99 e nella relazione del 2000 era
caratterizzato da:
•la capacità di lacerare i sacchetti senza “impaccare” il rifiuto con la
materia organica presente,
•la possibilità di tarare la pressione con cui i rifiuti sono premuti contro i
denti di taglio
•la possibilità di regolare la pezzatura del rifiuto
•la possibilità di aprire idraulicamente la tavola di taglio regolando la
pressione degli spintori (rifiuti non frantumabili o poco gestibili)
Il trituratore realizzato (un grosso frullatore) ha:
•una larghezza fissa di taglio
•la necessità di comprimere i rifiuti entro la tavola di taglio facendo
aderire l’organico all’altro materiale, che ne viene così sporcato e vede
aumentare il grado di umidità.
•la tavola di taglio fissa in cui si inseriscono 8 denti da 500 mm (previsti
17 da 150 mm)
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
10
Regolarità del collaudo
Gli impianti realizzati, specialmente per quanto riguarda
questa macchina, non sono conformi né al progetto che
non poteva essere modificato (quello del 1999 inviato alla
Commissione VIA) né ai progetti esecutivi approvati a
partire dal 2000 (V. in particolare le Relazioni specialistiche,
Volume 2 parte B)
I collaudatori dovevano basarsi sul progetto esecutivo e risulta
dagli atti che vi abbiano fatto riferimento.
Nei collaudi questa modifica rispetto al progetto esecutivo non
viene mai evidenziata ed i collaudatori non analizzano mai la
qualità dei materiali in uscita dagli impianti.
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
11
Erano permesse le varianti?
Il bando specificava il tipo appalto: si trattava di un appalto di
servizi“Categoria servizio 16, CPC 94”.
16 CPC 94 : “Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti;
disinfestazione e servizi analoghi” ( all.1 Decreto Legislativo 17
marzo 1995, n. 157 “Testo unico delle disposizioni in materia di
appalti pubblici di servizi in attuazione della direttiva
92/50/CEE”).
Il bando prevedeva l’affidamento della progettazione esecutiva,
costruzione e gestione degli impianti CDR e degli inceneritori.
Il tutto nell’ambito della fornitura del servizio di smaltimento
rifiuti, come specificato nella 2774/98.
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
12
La qualità del servizio prevista nell’offerta e nel progetto
approvato
L’ATI FISIA, vincitrice della gara d’appalto ha offerto la costruzione di
uno specifico tipo di impianto di produzione di CDR, in cui dovevano
entrare RSU ed uscire:
•35% di Compost,
•30% di CDR con PCI > 17.000 kJ/kg, il
•15% di residui a discarica (scarti)
•2% di ferro.
Viene approvato un progetto esecutivo sostanzialmente diverso dal
punto di vista impiantistico, da cui non esce più compost, che è un
prodotto, ma FOS, che è un rifiuto, perciò viene più che triplicata la
quantità di rifiuti da mandare in discarica, passando dal 15 al 50%.
Rispetto all’offerta, viene peggiorata la qualità del servizio reso.
La Regione vedrà smaltire sul proprio territorio una quantità di rifiuti
tripla di quella prevista in gara.
Il potere calorifico del CDR si abbassa da 17.000 a 15.000 kJ/kg.
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
13
Le varianti nella normativa corrente.
Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109,
Art. 25. considera soltanto varianti in corso d’opera
Il consiglio dell’Autorità per il lavori pubblici ha adottato la
Determinazione del N. 1/2001 del 11 gennaio 2001 “Profili
interpretativi in materia di varianti – art.25 della legge quadro e art.134
del regolamento di attuazione”:
“In tema di varianti, occorre premettere che non ogni modificazione
può ritenersi espressione della naturale esecuzione dell’appalto, con
conseguente applicazione dei criteri già previsti contrattualmente per
la disciplina del rapporto. La variante, infatti, ha come necessario
punto di riferimento e parametro di raffronto il progetto: le relative
modifiche non possono, quindi, essere tali da snaturarlo.”
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
14
Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Attuazione della direttiva
92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi
24. Varianti.
1. Quando l'aggiudicazione avviene in base all’ art. 23, comma 1 lettera
b) (come nel nostro caso) l’amministrazione aggiudicatrice può
prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti qualora
esse siano conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa
amministrazione.
2. L'amministrazione aggiudicatrice indica, nel bando di gara, se le
varianti sono ammesse e, in tal caso, precisa, nel capitolato d'oneri, i
requisiti minimi che esse devono rispettare e le modalità per la loro
presentazione.
…..
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
15
Bando di gara e varianti
Il bando di gara, come ricorda anche il ministro dell’ambiente Edo Ronchi
nella lettera del 12.10.1998, stabiliva l’esclusione di varianti dopo l’avvenuta
aggiudicazione.
Capitolato d’oneri e varianti (art.23):
…… Dopo la stipula del contratto, l' Affidatario procederà entro trenta giorni,
alla redazione del progetto esecutivo, così come definito dall'art.16, comma
5, della legge 109/94 e s.m.i…. Il progetto esecutivo sarà redatto
conformemente alle indicazioni progettuali proposte in sede di offerta, con le
sole variazioni che si rendessero necessarie a seguito del rilascio del parere
per la valutazione degli aspetti ambientali e dell' Accordo di programma con
il Commissario Delegato, il Ministro dell' Ambiente e il Ministro
dell'Industria….
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
16
Contratto e varianti
(Art. 25, Modalità di adempimento degli obblighi assunti, p.36) :
“I progetti esecutivi vengono redatti conformemente alle indicazioni
progettuali proposte in sede di offerta, con le sole variazioni che si
rendessero necessarie a seguito del rilascio del parere per la valutazione
degli aspetti ambientali”
art. 17 (Condotta dei lavori e varianti) :
“I lavori dovranno essere eseguiti in conformità ai progetti presentati e nei
tempi dichiarati dall’Affidataria in sede di offerta e convenuti in Contratto”
Sono stati approvati dal Commissario progetti diversi da quelli presentati
in gara ed inviati alla Commissione VIA, in contrasto con le norme in
materia di appalti di pubblici servizi, con il bando di gara e con il
capitolato d’oneri. Detti progetti poi sono stati realizzati in modo diverso
da quelli approvati.
Lo stesso dicasi per la variazione della qualità del servizio reso (rifiuti al
posto di Compost e PCI del CDR di 15.070 kJ/kg invece di 17.000)
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
17
Giugliano progetto realizzato (fax da Fisia a Procura 14.2.06)
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
18
Schema di flusso quantificato – Progetto realizzato
Mix 14399
kJ/kg
Dati
Dati Di Maggio su schema MWH
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
19
Schema di flusso quantificato – Progetto realizzato
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
20
Variazioni nella produzione (Tufino) risp. ai progetti
Progetto
CDR
Stabilizz.
Perdite
Scarti
Gara
Comm.Via
31 Comp 35,8
29,57
28,45
15,4
26,34
14,6
13,52
Approvato
31,01
28,79
21,48
16,10
Gennaio
04
42,00
35,00
5,00
14,5
La frazione organica non è stabilizzata e la frazione
secca (CDR1 + CDR2) è molto di più di quanto previsto
nei progetti. Le perdite del 5% indicate nello schema del
gennaio 04 dimostrano che non era effettuata la
stabilizzazione della sostanza organica.
Vedremo in seguito i bilanci annuali degli impianti
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
21
I Contratti
I contratti per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani a valle della
raccolta differenziata sono stati firmati dal Commissario Antonio
Bassolino, Presidente della Giunta Regionale della Campania, e dall’ing.
Roberto Gambato, A.D. di FISIA ITALIMPIANTI in data 7.6.2000
(Provincia di Napoli) e 5.9.2001 (Altre Provincie). I due contratti sono
praticamente uguali, per cui faremo riferimento solo a quello per la
provincia di Napoli
Il contratto era disciplinato dal Capitolato d’Oneri (art.5), che a sua volta
era regolato da una serie di norme e di ordinanze esplicitamente citate, tra
cui l’O.M. 2774/98.
Il contratto disattende quanto disposto da C.O. ed O.M.
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
22
I “paletti” dell’ordinanza 2774/98 (Napolitano)
Smaltimento del CDR in impianti esistenti nelle more della
costruzione degli inceneritori
Gli incentivi CIP6 si applicano alla produzione di energia elettrica
mediante combustione del CDR ottenuto trattando fino al 50 per in
peso dei rifiuti urbani totali della regione e da tutti altri rifiuti
assimilati.
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
23
L’ordinanza n.2774 / 1998 e i contratti
Art.1 c.5) Il commissario delegato - Presidente della regione Campania
stipula .., contratti per la durata massima di dieci anni di conferimento dei
rifiuti solidi urbani, a valle della raccolta differenziata, prodotti nei comuni
della regione Campania, con operatori industriali che si impegnino a
realizzare impianti per la produzione di combustibile derivato da rifiuti da
porre in esercizio entro il 31 dicembre 1998, ad utilizzare detto combustibile
in impianti esistenti nonché, a realizzare impianti dedicati per la produzione
di energia mediante l’impiego di combustibile derivato dai rifiuti, da porre in
esercizio entro il 31 dicembre 2000 assicurando, comunque, nelle more della
messa in esercizio di detti impianti dedicati, il recupero energetico del
combustibile prodotto. La stipula dei contratti per l’utilizzo del combustibile
derivato da rifiuti è subordinata alla sottoscrizione di accordi di programma
tra operatori industriali, il commissario delegato - Presidente della regione
Campania il Ministro dell’ambiente ed il Ministro dell’industria, commercio e
artigianato.
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
24
Il bando di gara prevedeva che i concorrenti si impegnassero a
realizzare gli impianti di produzione di CDR ed il termovalorizzatore
entro il 31.12.00, assicurando nelle more della messa in esercizio di
detto impianto il recupero energetico del combustibile prodotto in
impianti esistenti
l Capitolato d’oneri riportava all’art.22, tra gli oneri a carico
dell’affidatario :
La stipula dell’Accordo di Programma con il Commissario Delegato, il
Ministro dell’Ambiente e il Ministro dell’industria, ai sensi del comma
5 art.1 della Ordinanza n.2774/98
e
La gestione del servizio di smaltimento rifiuti, a valle della raccolta
differenziata, per il periodo convenuto in contratto ivi compresa
l’utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti, nelle more della
messa in esercizio dell’impianto dedicato di produzione di energia,
assicurando il recupero energetico del combustibile prodotto.
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
25
L’ATI FISIA ha presentato già in sede di preselezione l’obbligatoria
dichiarazione di impegno a realizzare e porre in esercizio l’impianto
dedicato alla produzione di energia mediante la termovalorizzazione
del CDR entro il 31.12.00, assicurando nelle more della messa in
esercizio di detto impianto il recupero energetico del combustibile
prodotto.
Il decreto Ronchi recita (art.5, comma 4):
il recupero energetico deve accompagnare il processo di
combustione, non saranno più autorizzati inceneritori che si limitino a
bruciare rifiuti senza recuperare energia.
Tra le operazioni di recupero (all. C) ce n’è solo una che riguarda
l’energia:
R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo
per produrre energia.
Non si può definire come recupero energetico lo stoccaggio dei rifiuti
(R13, messa in riserva dei rifiuti per sottoporli ad operazioni di
recupero)
Oltre un certo periodo lo stoccaggio diventa discarica
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
26
Nel contratto salta l’espressa previsione dell’obbligo di
smaltire il CDR in impianti esistenti , nelle more della
costruzione dell’inceneritore
L’art. 24 (oneri e obblighi a carico dell’affidatario) è
praticamente identico all’art. 22 del Capitolato d’oneri, salvo
l’obbligo della firma dell’Accordo di programma e dello
smaltimento e recupero energetico del CDR in impianti esistenti
nelle more della costruzione dell’inceneritore.
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
27
Art. 22 del Capitolato d’oneri
Oneri e obblighi a carico dell’Affidataria:
L’affidataria si obbliga a rendere le seguenti prestazioni:
…..
La gestione del servizio di smaltimento rifiuti, a valle della
raccolta differenziata, per il periodo convenuto in contratto ivi
compresa l’utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti,
nelle more della messa in esercizio dell’impianto dedicato
di produzione di energia, assicurando il recupero
energetico del combustibile prodotto…..
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
28
Art. 24 del Contratto
Oneri e obblighi a carico dell’Affidatario :
L’affidataria si obbliga … a rendere le seguenti prestazioni oggetto del
servizio affidato:
…..
La gestione del servizio di smaltimento rifiuti, a valle della raccolta
differenziata, per il periodo convenuto in contratto ivi compresa
l’utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti…
Salta quindi la parte finale della frase del Capitolato e dell’Ordinanza:
nelle more della messa in esercizio dell’impianto dedicato di
produzione di energia, assicurando il recupero energetico del
combustibile prodotto.
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
29
ll contratto invece afferma ( pag.8 quintultima riga):
risultano soddisfatte tutte le condizioni previste nelle richiamate
ordinanze ministeriali ed in particolare quelle contenute nelle
ordinanze nn. 2560/97, 2774/98, 2948/99, 3011/99, 3032/99 e
3060/2000.
Questa affermazione non è condivisibile perché scompare l’obbligo
esplicito dello smaltimento nelle more
L’art. 7 del contratto – Normative di riferimento- precisa però:
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto
troveranno applicazione le disposizioni di cui al Capitolato d’oneri
…….è altresì regolato dalle ordinanze della presidenza del consiglio
dei ministri …….: ……..e dalle ordinanze del Ministero dell’Interno:
n. 2774 del 31.3.1998 …...
L’art. 22 del capitolato d’oneri, in conformità all’O.M. 2774/98, fa
obbligo di assicurare, nelle more di realizzazione degli inceneritori, il
recupero energetico del combustibile prodotto.
Invece il CDR non è mai stato smaltito e né il Commissario, né
la Regione hanno mai avuto nulla da dire. Questo ha consentito
che la Regione Campania venisse intasata dalle ecoballe
prodotte da FIBE
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
30
Salta l’accettazione dei parametri merceologici e chimico fisici dei RSU
in ingresso
Il Capitolato stabilisce (Art.28 Quantitativi e caratteristiche merceologiche
chimico – fisiche dei rifiuti prodotti):
La composizione merceologica ed i parametri delle analisi chimico - fisiche
dei Rifiuti Urbani prodotti nella Provincia di Napoli, sono quelli riportati nelle
tabelle seguenti e derivanti dalle indagini effettuate in sede di redazione del
Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti.
Tali parametri devono ritenersi puramente indicativi e non impegnativi per il
Commissario Delegato ed accettati incondizionatamente dall' Affidatario, che
tuttavia, ove lo ritenga necessario ai fini della redazione della propria offerta,
potrà effettuare idonee indagini merceologiche supportate da apposito
studio condotto specificatamente a proprie cure e spese.
Nel contratto (art.30) salta anche questo passaggio.
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
31
Salta la limitazione della concessione dell’incentivo CIP6
Il corrispettivo per la cessione dell’energia elettrica all’Enel riguarda il CDR
producibile con l’intera quantità di RSU della regione Campania (i due
contratti sono uguali), contrariamente a quanto previsto nelle citate ordinanze
ministeriali.
Anche per questo non è condivisibile l’affermazione contenuta nel contratto a
pag.8 quintultima riga:
“risultano soddisfatte tutte le condizioni previste nelle richiamate ordinanze
ministeriali ed in particolare quelle contenute nelle ordinanze nn. 2560/97,
2774/98, 2948/99, 3011/99, 3032/99 e 3060/2000”
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
32
Tra le premesse, nel contratto, vi sono le seguenti:
Premesso che …
-l'art. 1, comma 6 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno - Delegato al
Coordinamento della protezione Civile n. 2560 del, 2.5.1997, così
come modificato dall'Art. 1, comma 2, dell'O.M. n.2774 del
31.3.1998, dall'Art.2, primo comma dell'O.M. n. 3032 del 21/12199 e
dall'art. 2, comma 1. dell'O.M. n.3060 del 2/6/2000 recita : “La S.p.a.
ENEL è tenuta a stipulare, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione
dei contratti di cui al precedente comma 5, convenzioni per la
cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al provvedimento
CIP 6/1992, e secondo le modalità di aggiornamento ivi previste e
comunque vigenti alla data di pubblicazione del bando di gara di cui
al predetto comma 5, con operatori industriali che stipulino con il
commissario delegato-presidente della Regione Campania i contratti
sopra citati.”
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
33
-che il già citato art. 1, comma 6 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno Delegato al Coordinamento della protezione Civile n. 2560 del, 2.5.1997,
così come modificato dall'Art. 1, comma 2, dell'O.M. n.2774 del
31.3.1998, dall'Art.2, primo comma dell'O.M. n. 3032 del 21/12199 e
dall'art. 2, comma 1. dell'O.M. n.3060 del 2/6/2000 stabilisce inoltre, : “La
S.p.a. ENEL è altresì tenuta a progettare ed eseguire, con onere a carico
dei predetti operatori, la linea di allacciamento tra l'impianto dedicato per
la produzione di energia mediante l'impiego di combustibile derivato dai
rifiuti, e la rete nazionale, nel termine di ventiquattro mesi decorrenti dalla
concessione di tutte le autorizzazioni necessarie.”
-Il comma 6 dell’O.M. n.2774 sostituisce il comma 6 dell’art.1 dell’O.M.
n.2560 del 2.5.1997, poi viene modificato con O.M. 21.12.1999 n.2032 e
ancora con O.M. 2.6.2000 n. 3060
Le due premesse del contratto sembrano costruite appositamente per
tagliare dal testo coordinato dell'art.1 comma 6 una frase molto
importante.
.
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
34
Il testo coordinato diviene, al momento della stesura del contratto:
6. La S.p.a. ENEL è tenuta a stipulare, entro sessanta giorni dalla
sottoscrizione dei contratti di cui al precedente comma 5, convenzioni
per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al
provvedimento CIP 6/1992, e secondo le modalità di aggiornamento ivi
previste e comunque vigenti alla data di pubblicazione del bando di gara
di cui al predetto comma 5, con operatori industriali che stipulino con il
commissario delegato-presidente della Regione Campania i contratti
sopra citati.
Le nuove convenzioni dovranno essere stipulate in luogo di
iniziative, ammesse fino al 30 giugno 1995, che non hanno trovato
concretezza. Tali incentivi si applicano alla produzione di energia
elettrica mediante combustione del C.D.R. ottenuto trattando fino al
50 per cento in peso dei rifiuti urbani totali della regione e da tutti
gli altri rifiuti assimilati. La S.p.a. ENEL è altresì tenuta a progettare
ed eseguire, con onere a carico dei predetti operatori, la linea di
allacciamento tra l'impianto dedicato per la produzione di energia
mediante l'impiego di combustibile derivato dai rifiuti, e la rete nazionale,
nel termine di ventiquattro mesi decorrenti dalla concessione di tutte le
autorizzazioni necessarie.
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
35
Dalla premessa del contratto salta una frase che non è mai
stata modificata, a partire dalla OM 2774/98: Tali incentivi si
applicano alla produzione di energia elettrica mediante
combustione del C.D.R. ottenuto trattando fino al 50 per cento in
peso dei rifiuti urbani totali della regione e da tutti gli altri rifiuti
assimilati.
Vi è una perfetta analogia con l'omissione nel contratto
della frase relativa all'obbligo di smaltimento del CDR nelle
more della costruzione degli inceneritori.
L'omissione di queste due frasi, se le cose fossero andate nel
verso giusto per l’ATI, avrebbe comportato un maggior introito
per FISIA di circa 1.000 MLD di £, come vedremo nel seguito.
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
36
L’art. 5 del contratto stabilisce infatti:
Il corrispettivo del Contratto è costituito, altresì, dai proventi
derivanti dalla cessione di energia elettrica prodotta
dall'impianto di termovalorizzazione del CdR all'ENEL S.p.A. o
al Gestore della Rete di Trasmissione S.p.A., alla tariffa di cui al
Provvedimento CIP6/92 come modificato dal DM 4/8/94 e
secondo le modalità di aggiornamento ivi previste, ai sensi
dell'art. 1, comma 6 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno Delegato al Coordinamento della protezione Civile n. - 2560 del,
2.5.1997, così come -modificato dall'Art. 1, comma 2, dell'O.M.
n.2774 del 31.3.1998, dall'Art.2, primo comma dell'O.M. n. 3032
del 21/12199 e dall'art. 2, comma 1. dell'O.M. n.3060 del
2/6/2000 (valore di acconto 1998, £/kWh 294,4).
Questo concede senza limitazioni il contributo CIP6 all’energia
prodotta dall’inceneritore, come dimostrato dalla successiva
convenzione non più con l’Enel ma con il GRTN.
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
37
Ma non è ancora sufficiente.
L’art. 6 del contratto lega infatti la tariffa dello smaltimento dei
rifiuti al corrispettivo per la cessione di energia:
ART.6 La tariffa di cui al precedente Art.4 del presente Contratto
sarà adeguata anche nei seguenti casi:
i) in relazione ad eventuali maggiori costi o minori ricavi
derivanti da specifiche disposizioni normative anche fiscali
sopravvenute, che richiedano nel corso dello svolgimento
dell'affidamento un mutamento del servizio di smaltimento ivi
compreso l'adeguamento degli Impianti;
ii) in relazione ad eventuali minori ricavi dalla produzione di
energia elettrica, derivanti da riduzioni tariffarie imposte
dalle competenti autorità o da modifiche normative rispetto
alla tariffa fissata nel presente atto;
iii) in relazione ad eventuali maggiori costi nello svolgimento del
servizio di smaltimento e/o di realizzazione degli Impianti,
derivanti da modifiche eventualmente proposte dal Commissario
Delegato.
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
38
Ai sensi del comma ii) del suddetto art.6, la Fisia viene messa al
riparo da ogni possibilità di variazione del corrispettivo per la
cessione di energia elettrica fornita all’Enel mediante variazione
della tariffa di conferimento dei rifiuti.
In altri termini, un eventuale contenzioso con lo Stato per la
modifica o la sospensione dei contributi CIP6 è stato invece
risolto prima di nascere a favore di Fisia, accollando le eventuali
spese al Commissario, che avrebbe dovuto alzare la tariffa di
conferimento rifiuti pagata dai Comuni, cioè dai cittadini.
Non è chiaro da quale disposizione il Commissariato abbia tratto
il potere di introdurre questa clausola. Mi chiedo, una volta
cessata l’emergenza, a chi sarebbe stato in capo l’obbligo di
aumentare eventualmente la tariffa.
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
39
Il CDR bruciato nell’inceneritore frutta circa 300£/kg.
Mi risulta che, in assenza di incentivo, l’ENEL pagasse circa 80 £/kWh
Guadagno di Fisia per l’incentivazione CIP6 estesa a tutto il CDR
prodotto:
Ricavo con incentivo CIP6 sul 50% per 8 anni =
2.500.000 t/a / 2 x 1000 kg/t x 0,32 kg CDR/kg RSU x 300 £/kg x 8 anni
= 960 mld £
Ricavo senza CIP6 sul restante 50%:
2.500.000 t/a / 2 x 1000 kg/t x 0,32 kg CDR/kg RSU x 80 £/kg x 8 anni =
256 miliardi di lire
Maggior ricavo per estensione CIP6 all’altro 50%= 704 mld £
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
40
• Maggior ricavo potenziale per energia prodotta dal cdr
stoccato nei primi 2 anni
• Contributo Cip6 per CDR prodotto in 2 anni con tutti i
rifiuti= 352 MLD £
• Costo smaltimento CDR = 66 £/kg + trasporto 15 £/kg
• Costo smaltimento CDR prodotto primi due anni = 131,1
MLD £
• In termine di ricavo, la differenza economica tra quanto
previsto dall’OM 2774/98 e dal Capitolato con quanto
stabilito dal Contratto e dalla convenzione con GRTN
(che vedremo nelle prossime slides) è circa 1.187 MLD
£
La convenzione stipulata il 5.2.01 tra FIBE e GRTN (Gestore della
Rete di Trasmissione Nazionale) per l’erogazione del CIP6 riguarda
tutta l’energia producibile dell’inceneritore di Acerra.
E anche di più, come vedremo in seguito.
Prima di trattare questo argomento è opportuno sintetizzare quanto
esposto fino ad ora.
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
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Conclusioni su gara e contratto
Attraverso una lunga serie di decisioni della struttura commissariale, si
è stravolta l’impostazione che il Ministro dell’Interno aveva dato per la
soluzione dell’emergenza rifiuti in Campania.
Si è costruita una serie di impianti di selezione meccanica e
trattamento dei rifiuti solidi urbani tal quale senza tenere conto della
raccolta differenziata. La gara è stata impostata richiedendo solo
referenze relative all’inceneritore.
E’ stata fatta vincere un’ATI che aveva presentato documentazione
non conforme alle richieste del bando e della lettera d’invito e pertanto
doveva essere esclusa dalla gara, anche perché la documentazione
era comunque insufficiente e, per quanto riguarda il bilancio dei
materiali, errata.
L’inceneritore proposto era più adatto a bruciare RSU che CDR.
La dichiarazione da parte dell’ATI FISIA di produrre il 35% di
compost rispetto ai rifiuti in ingresso era assolutamente insostenibile
dal punto di vista tecnico, come peraltro la mancanza di un corretto
riferimento alle quantità di materiali che dovevano finire in discarica, ed
alla localizzazione gestione e chiusura delle discariche stesse.
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Si passa da compost per recuperi ambientali a Fos
Il contratto, dichiarato conforme a quanto previsto dalle ordinanze
ministeriali, ha permesso, in contrasto con le stesse ordinanze, ma
anche con le prescrizioni del bando, del capitolato d’oneri e della
lettera d’invito, che FISIA sostenesse di non essere più gravata
dall’onere di smaltire il CDR nelle more della messa in funzione
dell’inceneritore, consentendo così l’accumulo indiscriminato di milioni
di tonnellate di balle di CDR in tutta la regione.
Questo ha comportato un risparmio da parte di Fisia di oltre cento
miliardi per il mancato smaltimento e la possibilità da parte dell’azienda
di guardare con tutta tranquillità alle travagliate vicende della
costruzione dell’inceneritore. Che, peraltro, dovrebbe essere
impegnato per anni solo per smaltire il CDR già prodotto.
L’estensione indebita degli incentivi CIP6, apparentemente peraltro
non di competenza commissariale, alla totalità del CDR prodotto
avrebbe comportato inoltre ulteriore guadagno dell’azienda di oltre 700
miliardi di lire e fatto aumentare il costo dello smaltimento di rifiuti a
carico delle casse pubbliche..
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Le richieste dell’ABI e il contratto
Il confronto tra le richieste dell’ABI nella lettera del 13.10.98 e quanto
previsto dal contratto in contrasto rispetto al Capitolato d’oneri ed alla
OM 2774/98 è assai significativo.
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ABI art.4. III: tener conto, ai fini
dell’adeguamento (della tariffa):
Contratto: la tariffa sarà aggiornata
a) dell’aumento dell’indice ISTAT
Art. 4: secondo l’indice ISTAT
b) di potenziali maggiori costi (di
gestione del servizio e di
investimento) derivanti da specifiche
disposizioni normative, anche fiscali
che richiedano in corso di affidamento
un adeguamento degli impianti o della
gestione
Art. 6: i) in relazione ad eventuali
maggiori costi o minori ricavi derivanti
da specifiche disposizioni normative
anche fiscali sopravvenute, che
richiedano nel corso dello svolgimento
dell’affidamento un mutamento del
servizio di smaltimento, ivi compreso
l’adeguamento degli impianti
ii) in relazione ad eventuali minori
ricavi dalla produzione di energia
elettrica ,derivanti da riduzioni
tariffarie imposte dalle competenti
autorità o da modifiche normative
rispetto alla tariffa fissata nel presente
atto;
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ABI art.4. III: tener conto, ai
fini dell’adeguamento (della
tariffa):
Contratto: la tariffa sarà
aggiornata
d) delle modifiche proposte dal
Commissario delegato, ai
sensi dell’art.15 del capitolato
medesimo, che comportino per
il concessionario maggiori
costi/investimenti
iii) In relazione ad eventuali
maggiori costi nello
svolgimento del servizio di
smaltimento e/o di
realizzazione degli Impianti,
derivanti da modifiche
eventualmente proposte dal
Commissario Delegato.
Paolo
RG
PaoloRabitti
RabittiCT
CTpp.
pp.15940/03
1540/03 RG
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Art. 6
Il concessionario si impegna
ad iniziare i lavori alle
seguenti condizioni:
Contratto:
IV) trasferimento al
concessionario di
un’autorizzazione Cip6/92 per
una potenza netta pari a quella
indicata nella relazione tecnica
sul valore degli impianti e del
servizio
Salta la frase dell’OC 2774/98:
Tali incentivi si applicano
alla produzione di energia
elettrica mediante
combustione del C.D.R.
ottenuto trattando fino al 50
per cento in peso dei rifiuti
urbani totali della regione e
da tutti gli altri rifiuti
assimilati.
Paolo
RG
PaoloRabitti
RabittiCT
CTpp.
pp.15940/03
1540/03 RG
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Art. 6
Il concessionario si impegna
ad iniziare i lavori alle
seguenti condizioni:
Contratto:
VI) sottoscrizione del capitolato
d’oneri. Occorrerebbe inoltre
prevedere:
c) che il recupero energetico
prodotto del CDR prodotto
quando il termoutilizzatore non
è ancora entrato in funzione
possa essere effettuato entro
la scadenza dell’affidamento e
non nelle more dell’entrata in
esercizio del termoutilizzatore
Salta la frase, ribadita in tutti i
documenti di gara, relativa
all’obbligo di l’utilizzazione del
combustibile derivato dai
rifiuti…
nelle more della messa in
esercizio dell’impianto
dedicato di produzione di
energia, assicurando il
recupero energetico del
combustibile prodotto.
Paolo
RG
PaoloRabitti
RabittiCT
CTpp.
pp.15940/03
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Segnalo che i riferimenti agli articoli del Capitolato d’oneri nella
lettera dell’ABI non sono sempre corretti, ad es.:
•l’Abi si riferisce all’art. 30 del C.O. chiedendo di individuare i
contratti che il concessionario stipulerà con l’Enel, ma il suddetto
articolo del C.O. riguarda Quantitativi e caratteristiche dei rifiuti.
•l’Abi si riferisce all’art. 31 del C.O. chiedendo di prevedere la
possibilità di ricorso al project financing, ma tale articolo riguarda le
spese di gara, di contratto ecc.
E’ quindi probabile che le note inviate dall’ABI in ottobre si
riferissero invece ad una versione preliminare del C.O.
Paolo Rabitti CT pp. 1540/03 RG
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La convenzione tra GRTN e FIBE
Il 5 febbraio 2001 l'ing. Mauro Valeriani per conto del Gestore della
Rete di trasmissione Nazionale (GRTN) e l'ing. Armando Cattaneo
per conto di FIBE hanno stipulato la convenzione preliminare per la
cessione di energia elettrica da parte dell’azienda FIBE (subentrata
all’ATI FISIA) ed un accordo integrativo che porta la stessa data1
La convenzione e l’accordo integrativo richiamano le ordinanze del
Ministro dell’Interno n. 2560 del 1997, n. 2774 del 1998 e succ. di
cui ho riportato poc'anzi il testo integrato e si riferiscono al
costruendo impianto di produzione di energia elettrica alimentato a
CDR da realizzare nel comune di Acerra (Na) e della potenza di 125
MW
“Il GRTN si impegna a ritirare e il Produttore a cedere tutta l'energia
con potenza efficiente netta pari a 125 MW (al netto dei consumi e
dei servizi ausiliari e delle perdite di linea e di trasformazione) che
verrà prodotta dal nuovo impianto…alle condizioni e ai prezzi
previsti dal provvedimento CIP n. 6/92” (art.1)
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Non è vero che l'impianto avesse una potenza netta di 125 MW.
Potenza dichiarata in gara = 83,3 Mwe
Con PCI del CDR di 17 000 kJ/kg, che la Commissione non ritenne
sufficientemente motivato (p.7 verb.7).
Potenza netta resa alla rete nel progetto esecutivo = 93,9 Mwe (Due
Diligence p.9)
La potenza dichiarata nella convenzione GRTN-FIBE è molto superiore a
quella dell’impianto di Acerra.
I motivi di questa discrepanza non sono noti.
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La mancata sottoscrizione dell’Accordo di programma
L’appalto per la provincia di Napoli è stato aggiudicato in via provvisoria
con ordinanza n.16 del 27.4.1999 che dispone di
“subordinare l’aggiudicazione definitiva alla sottoscrizione dell’accordo di
programma tra la suddetta Associazione temporanea di imprese, il
Commissario delegato – Presidente della Regione Campania, il Ministro
dell’Ambiente ed il Ministro dell’Industria, Commercio ed Artigianato”.
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L’accordo di programma non è stato sottoscritto,mentre l’aggiudicazione
definitiva - che doveva essere preceduta dall’accordo di programma - è
avvenuta con ordinanza n. 54 del 20.3.2000, in cui si sostiene che
l’approvazione della Commissione VIA è fondamentale presupposto per la
stipulazione dell’ Accordo di programma
In realtà, il Capitolato d’oneri prescriveva nel merito (Art. 23) che prima si
valutassero gli aspetti ambientali del progetto e poi si stipulasse l’Accordo
di Programma, quindi:
“Dopo il rilascio del parere per la valutazione degli aspetti ambientali e la
stipula dell' Accordo di Programma si procederà alla consegna delle aree,
con redazione del relativo verbale, per gli impianti di produzione del CdR
ed alla redazione del verbale di inizio dei lavori per l'impianto dedicato alla
produzione di energia mediante termovalorizzazione del CdR.”
Quindi non si comprende il richiamo dell’Ordinanza al parere VIA per
giustificare l’aggiudicazione definitiva.
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L’OC 2774/98 recitava:
La stipula dei contratti per l’utilizzo del combustibile derivato da rifiuti è
subordinata alla sottoscrizione di accordi di programma tra operatori
industriali, il commissario delegato - Presidente della regione Campania il
Ministro dell’ambiente ed il Ministro dell’industria, commercio e artigianato
Il CDR, sempre secondo l’OC, doveva essere smaltito assicurando,
comunque, nelle more della messa in esercizio di detti impianti dedicati, il
recupero energetico del combustibile prodotto
In sostanza l’accordo di programma concepito nella stessa ordinanza che
imponeva l’immediato incenerimento del cdr nelle more della costruzione
dell’inceneritore costituiva un momento di ineludibile applicazione e
garanzia anche di questa stessa regola.
L’aver esteso nel capitolato d’oneri questo vincolo all’inizio dei lavori per gli
impianti di produzione di CDR significava quindi collegare ancora di piu’ e
sin dall’inizio la realizzazione di tutti gli impianti al sicuro smaltimento del
CDR, anche prima dell’ entrata in funzione degli inceneritori.
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Contrariamente a quanto prescritto dal capitolato, le aree
sono state consegnate senza che l’accordo di programma
fosse stato sottoscritto (in seguito all’O.C.. n.62 del
24.3.200 per Caivano e Giugliano i verbali di consegna
sono in data 30.3.2000, per Tufino in data 14.4.00).
Successivamente all’aggiudicazione definitiva, pochi giorni
prima della firma del contratto, stipulato il 7 giugno 2000, l’
Ordinanza Ministeriale 2 giugno 2000 n. 3060, Ulteriori
disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania ha abrogato
l’obbligo dell’accordo di programma.
FINE DELLA PRIMA PARTE
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