9-4-2009 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 83 La riduzione prevista in termini di GT e kW rispettivamente, risulta pari a 2.842 e 14.000, corrispondenti al 8% della capacità della flotta, per un costo complessivo di disarmo pari a 20,45 Meuro. Analogamente a quanto descritto precedentemente l’evoluzione della capacità di pesca sarà monitorata dal registro della flotta e ciascuna unità sarà cancellata dal registro stesso. Attraverso il regolamento sulla raccolta dati alieutici sarà possibile verificare annualmente l’impatto del piano di disarmo sulla flotta attiva nell’area, sia in termini biologici, utilizzando gli indicatori ed i parametri delle campagne di pesca e dei moduli biologici, oltre che quelli economici in termini di valutazione del valore aggiunto e della redditività per segmento e per area di pesca. Le procedure consolidate sottostanti la attuazione della misura di arresto definitivo prevedono la verifica documentale, certificata dalla autorità marittima, che l’imbarcazione ha svolto attività di pesca per almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda. Ciascun piano di disarmo sarà realizzato entro due anni dalla sua approvazione. Sistema di pesca GT attuale GT atteso Variazione GT Costo previsto (mln €) Strascico 35.523 32.681 2.842 20,45 Periodo 2008/2010 35.523 34.102 1.421 10,23 Periodo 2011/2013 34.102 32.681 1.421 10,22 c) Quadro normativo Reg. (CE) 1198/06, Artt. 21,22,23, 24, 25, 26 e 27 del FEP Reg. (CE) 744/08 che istituisce un’azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica. d) Misure per le quali si prevede un sostegno finanziario Piano di disarmo mediante l’attivazione dell’art. 23, arresto definitivo Art. 24, Arresto temporaneo, nel quadro di piani di gestione nazionali Art. 25, Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività, in particolare per la sostituzione delle reti a strascico in esecuzione dell’art.9 del Reg. (CE) 1967/06) Art.26, Piccola pesca costiera Art. 27, Compensazione socio economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria. e) Programma di sorveglianza, indicatori, procedure di riesame Il programma di disarmo è monitorato per via elettronica dalla stessa autorità centrale responsabile per la gestione del registro flotta. La riduzione della capacità di pesca prevista dal piano di disarmo prevede la cancellazione della nave e della licenza dal registro flotta. Gli indicatori utilizzati saranno i GT e i kW. La sospensione dell’attività di pesca sarà effettuata previa consegna del libretto di navigazione alle rispettive autorità portuali. In questo caso, il numero di giorni di fermo effettivo costituirà l’indicatore per il monitoraggio della misura. Gli effetti delle misure adottate sullo stato di sfruttamento delle risorse biologiche saranno valutati stimando gli indici di abbondanza della popolazione totale, dei riproduttori e delle reclute, i tassi di mortalità totale (Z), i tassi di mortalità da pesca (F), i tassi di sfruttamento (E) ed il rapporto fra la biomassa sfruttata e non sfruttata dei riproduttori (ESSB/USSB). Tali valori saranno riferiti ad adeguati BRP (ZMPB; E0.35; E0.50; Fmax., F0.1, ESSB/USSB0.3; ESSB/USSB0.2) per valutare il rientro dello stato delle risorse considerate entro condizioni di maggiori sostenibilità. — 19 —