CONSIDERAZIONI OPERATIVE SU INVIO VERIFICAZIONI PERIODICHE Art. 7 - Defiscalizzazione degli apparecchi misuratori fiscali Fondata nel 1945 “Associazione Nazionale” Aziende Produttrici, Importatrici e Distributrici di prodotti e servizi dell’I.C.T. Promuove e collabora all’organizzazione di [1] In tutte le ipotesi di cessazione della funzione fiscale degli apparecchi misuratori di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 , debbono essere espletati i seguenti adempimenti: a) invio da parte dell'utente al competente ufficio IVA, entro il giorno successivo a quello della disinstallazione dell'apparecchio misuratore fiscale, dell'apposita dichiarazione con le modalità ed il contenuto di cui all' art. 8 del citato decreto ministeriale; b) stampa integrale a cura del tecnico, e conservazione ai sensi dell' art. 16 del citato decreto ministeriale 23 marzo 1983 , dei dati contenuti nella memoria fiscale relativi alle operazioni effettuate dall'utente; c) annotazione a cura del tecnico della disinstallazione sul libretto di dotazione fiscale (articolo aggiunto dall'art. 11, D.M. 30 marzo 1992). Aderente a Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle PMI Collabora con per la gestione RAEE Via Sangro, 13/A – 20132 Milano telefono 02 26884.604-643-683 telefax 02 26884.689 E-Mail: [email protected] www.comufficio.it Codice Fiscale 01796460150 Partita IVA 09556140151 Come si può notare, mentre la rubrica dell’articolo si riferisce alla “Defiscalizzazione degli apparecchi misuratori fiscali”, nell’indicazione degli adempimenti che il tecnico abilitato deve effettuare si fa riferimento due volte all’avvenuta “disinstallazione” (Vedi lettera a) e lettera c)). Per questo motivo, nel relativo fac.simile di modello di comunicazione suggerito da Comufficio, è attualmente usato il termine “defiscalizzazione” e, subito dopo, è stato indicato tra parentesi il termine “disinstallazione”, a maggior chiarimento e rispondenza al dettato dell’all’art. 7 del DM 4.4.90. Detto fac simile è riportato anche nelle dispense distribuite in occasione dell’erogazione dei corsi di formazione. In sostanza, l’oggetto della comunicazione all’Agenzia delle entrate è sempre la “defiscalizzazione” dell’apparecchio, mentre la sua (eventuale) “disinstallazione” deve intendersi come un evento consequenziale. Si ritiene infatti che al termine “defiscalizzazione” debba attribuirsi più propriamente un valore giuridico, in quanto tale operazione comporta la “cessazione della funzione fiscale” dell’apparecchio, e come tale si contrappone all’operazione iniziale di “messa in servizio”. Al contrario, si ritiene che al termine “disinstallazione” debba più propriamente attribuirsi un valore “fisico” in quanto l’espressione letterale lascia chiaramente intendere che l’apparecchio è stato rimosso dal sito dove era inizialmente collocato e, come tale, si contrappone al termine “installazione”. In conclusione, si ripete, l’operazione di “defiscalizzazione” deve essere effettuata dal laboratorio abilitato tutte le volte che l’apparecchio “cessa la funzione fiscale” nei riguardi dell’utente (cioè l’utente non lo utilizza più per emettere scontrini con valore fiscale) e non soltanto quando l’apparecchio sia avviato alla rottamazione. Essa non comporta alcuna modifica fisica dell’apparecchio (azzeramenti o altro) ma serve per “certificare” la cessazione della funzione fiscale dell’apparecchio e, come tale, ha la funzione di “chiudere” la comunicazione di “messa in servizio” a suo tempo inviata. Pertanto, il misuratore potrebbe essere utilizzato in seguito anche dallo stesso utente o da terzi, o perché ancora funzionante o perché il funzionamento viene ripristinato dal laboratorio tramite intervento tecnico. In ogni caso, al momento dell’eventuale “riutilizzo” il laboratorio abilitato dovrà eseguire l’operazione di “messa in servizio”. Analizziamo alcuni esempi: E’ opportuno tenere sempre presente che quando si ritira un apparecchio ad un utente, quest’ultimo deve sempre e comunque richiedere la “defiscalizzazione” dello stesso e ciò sia nell’ipotesi in cui l’apparecchio sia poi “riutilizzato” dallo stesso o da un altro utente (previa operazione di “messa in servizio”), sia nell’ipotesi in cui l’apparecchio sia sottoposto a rottamazione. * caso di vendita di un nuovo misuratore , con ritiro in permuta del vecchio misuratore esaurito, e/o vicino all'esaurimento; si tratta di disinstallazione o defiscalizzazione? Il tecnico deve procedere alla “defiscalizzazione” dell’apparecchio ritirato in permuta e alla contestuale “messa in servizio” dell’apparecchio nuovo, con invio all’Agenzia delle entrate delle due distinte comunicazioni. Con la comunicazione di “defiscalizzazione” si porta a conoscenza dell’Ufficio AE la cessazione della funzione fiscale dell’apparecchio “vecchio”, mentre resta meramente consequenziale il fatto che lo stesso sia stato anche “disinstallato”. * caso in cui il cliente cessa l'attività e trattiene il registratore (che forse venderà in futuro); parliamo di disinstallazione o defiscalizzazione? Il tecnico deve procedere alla “defiscalizzazione” dell’apparecchio che cessa la sua funzione fiscale e tale “defiscalizzazione” deve essere comunicata alla AE. Anche in questo caso, resta meramente consequenziale il fatto che l’apparecchio sia stato anche “disinstallato”. *messa in servizio senza verificazione periodica. Talvolta la messa in servizio della macchina (soprattutto nel caso che non si tratti di una macchina nuova) non è accompagnata dall’esecuzione della VERIFICA PERIODICA, perché la macchina che viene installata risulta ancora coperta da bollino verde valido. In questo caso nessuna comunicazione viene inviata all’Agenzia delle Entrate. *messa in servizio con verifica periodica : comunicazione tipica. CODIFICHE DEI TIPI DI INTERVENTO con il programma Dinamic. MESSA IN SERVIZIO CON VERIFICAZIONE PERIODICA Per tutte le versioni del programma DINAMIC, se si utilizzano le codifiche standard, il codice da utilizzare è VP1_0 (nel quale il CODICE INTERVENTO PER A.E. = 1 e l’ESITO PER A.E. = 0) MESSA IN SERVIZIO SENZA VERIFICAZIONE PERIODICA Per la versione FULL del programma DINAMIC, se si desidera registrare questo tipo di intervento, occorre utilizzare un codice che corrisponda ad un tipo di intervento che NON preveda la V.P. Quindi, deve essere scelto tra quelli inseriti liberamente dall’utente e non tra quelli standard messi a disposizione dal programma per la caratterizzazione delle V.P. Per le versioni LIGHT e LIGHT PLUS del programma DINAMIC non deve essere registrato alcun intervento, in quanto queste versioni prevedono SOLO la registrazione degli interventi dovranno essere inviati all’A.E. DEFISCALIZZAZIONE (non è mai eseguita VP durante la defiscalizzazione) Per tutte le versioni del programma DINAMIC, se si utilizzano le codifiche standard, il codice da utilizzare è VP2_0 (nel quale il CODICE INTERVENTO PER A.E. = 2 e l’ESITO PER A.E. = 0). Di fatto il mantenimento dello stesso tracciato record da parte dell’A.E. costringe a identificare la Defiscalizzazione come una VP, poiché nel tracciato A.E. sono previsti solo interventi di questo tipo. DISINSTALLAZIONE (non è mai eseguita VP durante la disinstallazione) Per la versione FULL del programma DINAMIC, se si desidera registrare questo tipo di intervento, occorre utilizzare un codice che corrisponda ad un tipo di intervento che NON preveda la V.P. Quindi, deve essere scelto tra quelli inseriti liberamente dall’utente e non tra quelli standard messi a disposizione dal programma per la caratterizzazione delle V.P. Per le versioni LIGHT e LIGHT PLUS del programma DINAMIC non deve essere registrato alcun intervento, in quanto queste versioni prevedono SOLO la registrazione degli interventi dovranno essere inviati all’A.E, e questa tipologia di intervento non rientra tra quelle previste dalla nuova normativa. VERIFICAZIONE PERIODICA (per scadenza dei termini o per rimozione del sigillo fiscale). Per tutte le versioni del programma DINAMIC, se si utilizzano le codifiche standard, il codice da utilizzare è VP3_0 (nel quale il CODICE INTERVENTO PER A.E. = 3 e l’ESITO PER A.E. = 0) N.B.: I termini “defiscalizzazione” e “disinstallazione”, nella normativa dell’art. 7 del DM 4.4.90, sono stati utilizzati dal Ministero delle Finanze come sinonimi e quindi equivalenti nel loro significato. Milano, maggio 2011