CONSIDERAZIONI OPERATIVE SU INVIO VERIFICAZIONI
PERIODICHE
Art. 7 - Defiscalizzazione degli apparecchi misuratori fiscali
Fondata nel 1945
“Associazione Nazionale”
Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi
dell’I.C.T.
Promuove e collabora
all’organizzazione di
[1] In tutte le ipotesi di cessazione della funzione fiscale degli apparecchi
misuratori di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 ,
debbono essere espletati i seguenti adempimenti:
a) invio da parte dell'utente al competente ufficio IVA, entro il
giorno successivo a quello della disinstallazione dell'apparecchio
misuratore fiscale, dell'apposita dichiarazione con le modalità ed il
contenuto di cui all' art. 8 del citato decreto ministeriale;
b) stampa integrale a cura del tecnico, e conservazione ai sensi dell'
art. 16 del citato decreto ministeriale 23 marzo 1983 , dei dati
contenuti nella memoria fiscale relativi alle operazioni effettuate
dall'utente;
c) annotazione a cura del tecnico della disinstallazione sul libretto
di dotazione fiscale (articolo aggiunto dall'art. 11, D.M. 30 marzo
1992).
Aderente a
Confederazione Generale
Italiana del Commercio,
del Turismo, dei Servizi
e delle PMI
Collabora con
per la gestione RAEE
Via Sangro, 13/A – 20132 Milano
telefono 02 26884.604-643-683
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Codice Fiscale 01796460150
Partita IVA 09556140151
Come si può notare, mentre la rubrica dell’articolo si riferisce alla
“Defiscalizzazione degli apparecchi misuratori fiscali”, nell’indicazione
degli adempimenti che il tecnico abilitato deve effettuare si fa riferimento
due volte all’avvenuta “disinstallazione” (Vedi lettera a) e lettera c)).
Per questo motivo, nel relativo fac.simile di modello di comunicazione
suggerito da Comufficio, è attualmente usato il termine
“defiscalizzazione” e, subito dopo, è stato indicato tra parentesi il termine
“disinstallazione”, a maggior chiarimento e rispondenza al dettato
dell’all’art. 7 del DM 4.4.90. Detto fac simile è riportato anche nelle
dispense distribuite in occasione dell’erogazione dei corsi di formazione.
In sostanza, l’oggetto della comunicazione all’Agenzia delle entrate è
sempre la “defiscalizzazione” dell’apparecchio, mentre la sua (eventuale)
“disinstallazione” deve intendersi come un evento consequenziale.
Si ritiene infatti che al termine “defiscalizzazione” debba attribuirsi più
propriamente un valore giuridico, in quanto tale operazione comporta la
“cessazione della funzione fiscale” dell’apparecchio, e come tale si
contrappone all’operazione iniziale di “messa in servizio”. Al contrario, si
ritiene che al termine “disinstallazione” debba più propriamente attribuirsi
un valore “fisico” in quanto l’espressione letterale lascia chiaramente
intendere che l’apparecchio è stato rimosso dal sito dove era inizialmente
collocato e, come tale, si contrappone al termine “installazione”.
In conclusione, si ripete, l’operazione di “defiscalizzazione” deve essere
effettuata dal laboratorio abilitato tutte le volte che l’apparecchio “cessa
la funzione fiscale” nei riguardi dell’utente (cioè l’utente non lo utilizza
più per emettere scontrini con valore fiscale) e non soltanto quando
l’apparecchio sia avviato alla rottamazione.
Essa non comporta alcuna modifica fisica dell’apparecchio (azzeramenti o
altro) ma serve per “certificare” la cessazione della funzione fiscale
dell’apparecchio e, come tale, ha la funzione di “chiudere” la
comunicazione di “messa in servizio” a suo tempo inviata.
Pertanto, il misuratore potrebbe essere utilizzato in seguito anche dallo stesso utente o da
terzi, o perché ancora funzionante o perché il funzionamento viene ripristinato dal
laboratorio tramite intervento tecnico. In ogni caso, al momento dell’eventuale “riutilizzo”
il laboratorio abilitato dovrà eseguire l’operazione di “messa in servizio”.
Analizziamo alcuni esempi:
E’ opportuno tenere sempre presente che quando si ritira un apparecchio ad un utente,
quest’ultimo deve sempre e comunque richiedere la “defiscalizzazione” dello stesso e ciò
sia nell’ipotesi in cui l’apparecchio sia poi “riutilizzato” dallo stesso o da un altro utente
(previa operazione di “messa in servizio”), sia nell’ipotesi in cui l’apparecchio sia
sottoposto a rottamazione.
* caso di vendita di un nuovo misuratore , con ritiro in permuta del vecchio
misuratore esaurito, e/o vicino all'esaurimento; si tratta di disinstallazione o
defiscalizzazione?
Il tecnico deve procedere alla “defiscalizzazione” dell’apparecchio ritirato in permuta e alla
contestuale “messa in servizio” dell’apparecchio nuovo, con invio all’Agenzia delle entrate
delle due distinte comunicazioni. Con la comunicazione di “defiscalizzazione” si porta a
conoscenza dell’Ufficio AE la cessazione della funzione fiscale dell’apparecchio “vecchio”,
mentre resta meramente consequenziale il fatto che lo stesso sia stato anche
“disinstallato”.
* caso in cui il cliente cessa l'attività e trattiene il registratore (che forse
venderà in futuro); parliamo di disinstallazione o defiscalizzazione?
Il tecnico deve procedere alla “defiscalizzazione” dell’apparecchio che cessa la sua
funzione fiscale e tale “defiscalizzazione” deve essere comunicata alla AE. Anche in questo
caso, resta meramente consequenziale il fatto che l’apparecchio sia stato anche
“disinstallato”.
*messa in servizio senza verificazione periodica.
Talvolta la messa in servizio della macchina (soprattutto nel caso che non si tratti di una
macchina nuova) non è accompagnata dall’esecuzione della VERIFICA PERIODICA, perché
la macchina che viene installata risulta ancora coperta da bollino verde valido. In questo
caso nessuna comunicazione viene inviata all’Agenzia delle Entrate.
*messa in servizio con verifica periodica : comunicazione tipica.
CODIFICHE DEI TIPI DI INTERVENTO con il programma Dinamic.
MESSA IN SERVIZIO CON VERIFICAZIONE PERIODICA
Per tutte le versioni del programma DINAMIC, se si utilizzano le codifiche standard, il
codice da utilizzare è VP1_0 (nel quale il CODICE INTERVENTO PER A.E. = 1 e l’ESITO
PER A.E. = 0)
MESSA IN SERVIZIO SENZA VERIFICAZIONE PERIODICA
Per la versione FULL del programma DINAMIC, se si desidera registrare questo tipo di
intervento, occorre utilizzare un codice che corrisponda ad un tipo di intervento che NON
preveda la V.P. Quindi, deve essere scelto tra quelli inseriti liberamente dall’utente e non
tra quelli standard messi a disposizione dal programma per la caratterizzazione delle V.P.
Per le versioni LIGHT e LIGHT PLUS del programma DINAMIC non deve essere registrato
alcun intervento, in quanto queste versioni prevedono SOLO la registrazione degli
interventi dovranno essere inviati all’A.E.
DEFISCALIZZAZIONE (non è mai eseguita VP durante la defiscalizzazione)
Per tutte le versioni del programma DINAMIC, se si utilizzano le codifiche standard, il
codice da utilizzare è VP2_0 (nel quale il CODICE INTERVENTO PER A.E. = 2 e l’ESITO
PER A.E. = 0). Di fatto il mantenimento dello stesso tracciato record da parte dell’A.E.
costringe a identificare la Defiscalizzazione come una VP, poiché nel tracciato A.E. sono
previsti solo interventi di questo tipo.
DISINSTALLAZIONE (non è mai eseguita VP durante la disinstallazione)
Per la versione FULL del programma DINAMIC, se si desidera registrare questo tipo di
intervento, occorre utilizzare un codice che corrisponda ad un tipo di intervento che NON
preveda la V.P. Quindi, deve essere scelto tra quelli inseriti liberamente dall’utente e non
tra quelli standard messi a disposizione dal programma per la caratterizzazione delle V.P.
Per le versioni LIGHT e LIGHT PLUS del programma DINAMIC non deve essere registrato
alcun intervento, in quanto queste versioni prevedono SOLO la registrazione degli
interventi dovranno essere inviati all’A.E, e questa tipologia di intervento non rientra tra
quelle previste dalla nuova normativa.
VERIFICAZIONE PERIODICA (per scadenza dei termini o per rimozione del sigillo
fiscale). Per tutte le versioni del programma DINAMIC, se si utilizzano le codifiche
standard, il codice da utilizzare è VP3_0 (nel quale il CODICE INTERVENTO PER A.E. = 3 e
l’ESITO PER A.E. = 0)
N.B.: I termini “defiscalizzazione” e “disinstallazione”, nella normativa dell’art. 7 del DM
4.4.90, sono stati utilizzati dal Ministero delle Finanze come sinonimi e quindi equivalenti
nel loro significato.
Milano, maggio 2011
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di dotazione fiscale (articolo aggiunto dall`art. 11, DM