REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI
Proposta nr. 265 del 29/12/2014 Determinazione nr. 3423 del 29/12/2014
OGGETTO: DPR n. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale Impresa: MOBILIFICIO SANTA
LUCIA S.P.A. Sede impianto: Via Casali Sagrè, 21 Prata di Pordenone (PN) Codice
pratica: 00071810931-19062014-1158
IL DIRIGENTE
PREMESSA
1. Fatto
L’impresa MOBILIFICIO SANTA LUCIA S.P.A., con sede legale in Via Manin 34 in
comune di Prata di Pordenone (PN) ed operativa in Via Casali Sagrè, 21 nello stesso
Comune, nella persona del Gestore pro tempore dell’impianto, ha presentato domanda
di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) corredata dalla documentazione tecnica.
L’istanza comprende i seguenti titoli abilitativi:
o autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale;
o comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26
ottobre 1995, n. 447, di competenza comunale;
o comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152, di competenza provinciale.
In merito si precisa che:
- l’istanza è pervenuta allo Sportello del comune di Prata di Pordenone in data
31/07/2014 acquisita al protocollo provinciale n°2014/55409;
- tutta la documentazione relativa alla pratica è presente nel fascicolo informatico
2014/9.2/112;
- sono stati assolti i diritti di bollo;
- è stata verificata la correttezza formale ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.R.
59/2013.
Il Settore Ecologia quale Autorità competente ha:
- comunicato, con nota prot n.2014/56186, l’avvio del procedimento;
- chiesto al Servizio VIA della Regione FVG di esprimersi sulla necessità di
sottoporre a screening l’impianto, vista la richiesta di aumento dei quantitativi di
rifiuti recuperati nel processo produttivo. La Regione con nota assunta al prot. n°
2014/65434 ha comunicato che in caso di aumento dei quantitativi di rifiuti
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recuperati l’impianto va sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA;
- indetto e convocato la Conferenza di Servizi (CS) invitando gli Enti tenuti ad
esprimersi, come soggetti competenti in materia ambientale definiti dal DPR
59/2013, per i titoli abilitativi richiamati e indicati all'art. 3 del DPR 59/2013.
La Conferenza di Servizi, come da verbali depositati agli atti:
- ha richiesto integrazioni documentali, inviate dallo SUAP il 07/11/2014 e registrate
al prot. n° 2014/74781;
- si è conclusa con parere favorevole in data 04/12/2014.
La Società, con le integrazioni, visto quanto comunicato dalla Regione, ha rettificato
l’istanza chiedendo, per quanto riguarda i rifiuti, il rinnovo della comunicazione senza
modifica dei quantitativi recuperati.
2. Enti coinvolti
Ai fini del rilascio dell'AUA, tutta la documentazione prodotta dall’impresa e trasmessa
dallo SUAP è stata esaminata, come previsto dall’art. 3 del DPR 59/2013, da:
- Provincia di PN (autorità competente);
- Comune di Prata di Pordenone Ufficio Ambiente;
- ARPA FVG Dipartimento Provinciale di Pordenone quale Ente di supporto tecnico.
La documentazione presentata e le integrazioni trasmesse successivamente sono state
ritenute adeguate per l’espressione del parere.
3. Istruttoria
L’attività di cui trattasi ha luogo in Comune di Prata di Pordenone, nell’unità locale di
Via Casali Sagree 21. L’azienda opera nel settore della produzione di mobili per
l’arredamento, quale estensione dell’attività produttiva svolta nella sede legale di Via
Manin (Prata di Pordenone), verso cui recapitano i prodotti della lavorazione per le
ulteriori fasi di assemblaggio e distribuzione sul mercato.
A servizio dell’attività lavorativa, adotta, ai fini energetici, il recupero dei propri
rifiuti, derivanti dalla lavorazione di pannelli in agglomerati legnosi. La produzione di
energia termica sussiste in regime di autoconsumo: è quindi attività secondaria e
funzionale al ciclo di produzione.
Il ciclo di lavorazione del pannello svolto in questa sede produttiva, esclude la
verniciatura. Esso comprende per lo più lavorazioni meccaniche e di bordatura, quali
sezionatura automatica del pannello, nobilitazione con impiego di carta e adesivi a base
vinilica, squadra-bordatura eseguita su due linee automatiche con impiego di adesivi
termofondenti, foratura e spinatura (se richiesto), imballaggio con termoretraibile o con
estensibile e successiva consegna.
La Società chiede l'AUA per:
- il rinnovo dell'attività di recupero rifiuti in regime semplificato di cui al registro
provinciale n° 229;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per modifica sostanziale di stabilimento
(autorizzato alle emissioni dalla Regione FVG con Decreto del Direttore del Servizio
tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale n. 754 del 09.05.2007);
- il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.
447, di competenza comunale.
4. Normativa
- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 ”Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione
unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad
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-
5. Motivazione
autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i..”Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso”;
Legge Regionale 27 novembre 2006, n. 24;
Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16;
DM Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Recupero rifiuti non pericolosi”;
Legge 26 ottobre 1995, n. 447; Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16; D.G.R. 17
dicembre 2009; D.P.R. 227/2011;
Art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012,
convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla “regolarità tecnica”.
La decisione al rilascio dell’AUA si fonda sui pareri espressi dai soggetti competenti in
Conferenza di Servizi in particolare:
- del parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comune di Prata di Pordenone per
quanto riguarda il rumore, acquisito al prot. prov. 2014/61557;
- del parere favorevole espresso dal Comune di Prata di Pordenone per quanto riguarda
l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti da nuovo impianto, della
ditta SANTA LUCIA Spa, nello stabilimento di Via Sagree di Prata di Pordenone;
- del parere favorevole espresso dal Servizio qualità dell'Aria della Provincia di
Pordenone in merito al titolo abilitativo dell'autorizzazione alle emissioni in
atmosfera richiesto dalla Società per lo stabilimento in oggetto;
- del parere favorevole con prescrizioni all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
rilasciato dal Dipartimento Provinciale dell’ARPA assunta al prot. n° 2014/79846 del
02/12/2014;
- del parere favorevole espresso dal Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di
Pordenone, per l'attività di recupero rifiuti in regime semplificato in quanto la
documentazione istruita risulta completa ed esaustiva.
6. Responsabilità Si richiama l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e
responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di
procedimentale
Organizzazione dell’Ente, nonché l’Ordinanza Presidenziale relativa al conferimento
degli incarichi Dirigenziali, che attribuisce al Dott. Sergio Cristante la Dirigenza del
Settore Ecologia.
Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Prata di
Pordenone Arch. Luciano Liut.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
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1. Decisione
Di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R.59/2013 a
favore dell’impresa MOBILIFICIO SANTA LUCIA S.P.A., con sede legale in Via
Manin 34 in comune di Prata di Pordenone (PN) ed operativa in Via Casali Sagrè, 21
nello stesso Comune che sostituisce i seguenti titoli abilitativi:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale. I limiti e le
prescrizioni (comprese quelle indicate da ARPA) sono riportati nell’ALLEGATO –
EMISSIONI IN ATMOSFERA, che fa parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
- nulla osta di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di
competenza comunale. Le prescrizioni sono riportati nell’ALLEGATO – RUMORE,
che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n.152, di competenza provinciale. Si procede al rinnovo dell’iscrizione
nel registro provinciale delle imprese in regime semplificato, alla posizione n°229,
della Società Mobilificio Santa Lucia SPA, per l’attività di recupero rifiuti non
pericolosi di via Casali Sagrè, 21 in Comune di Prata di Pordenone.
Nell’ALLEGATO – RIFIUTI, che fa parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, si riporta l’attività di recupero svolta presso il sito, la tipologia di
rifiuto, il rispettivo CER e la quantità di rifiuto da destinare al recupero.
L’AUA sostituisce le autorizzazioni di cui ai titoli sopra richiamati possedute
dall’impresa.
2. Durata
La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma
6, del D.P.R. 59/2013 è pari ad anni quindici (15) a partire dalla data di rilascio del
provvedimento da parte del SUAP competente.
Sei mesi prima della scadenza dovrà essere richiesto, tramite il SUAP competente, il
rinnovo del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del
D.P.R. 59/2013.
3. Avvertenze
1. Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità dell’impresa come
sopra autorizzata le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o
organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque
applicabili in riferimento all’attività dell’impianto, con particolare riferimento alle
competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della
sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di
prevenzione incendi ed infortuni.
2. L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni
autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività
dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non
modificherà la durata dell'autorizzazione.
3. L’Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quando:
- le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il
conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di
pianificazione e programmazione di settore;
- nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
- vengano riscontrate situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela
della salute pubblica e dell'ambiente;
- ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed
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amministrative, o altre verifiche.
4. In caso di modifica dell’attività o dell’impianto, si applicano le disposizioni di cui
all’art. 6 del D.P.R. 59/2013.
5. Qualora intervengano variazioni relative alla denominazione dell’impresa o
modifiche dell’assetto societario, esse dovranno essere comunicate, sempre tramite
lo SUAP, alla Provincia-Autorità competente. L’eventuale subentro nella gestione
dell’impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato.
6. La cessazione dell’attività deve essere tempestivamente comunicata all’Autorità
competente.
7. L’Autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga
necessari per accertare il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative.
8. La mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o
revoca in relazione a ciascun titolo abilitativi sostituito, ed in relazione alla
specifica normativa di settore, oltre all’applicazione di eventuali sanzioni previste
dalla normativa vigente.
9. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si
richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.
10. Il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello Unico competente ai
sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 59/13.
Il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000
come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in
ordine alla “regolarità tecnica”.
4. A chi ricorrere Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può
presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione della presente
autorizzazione.
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ALLEGATO – EMISSIONI IN ATMOSFERA
Soggetto competente: Servizio qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone
1.PUNTI DI EMISSIONE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONE IN ATMOSFERA
-
E1(abc) linee automatiche - squadrabordatura
E2 linea sezionatura – foratura
E3 linea sezionatrici/macinatore
E4(ab) SILO 1 Alimentazione CT (R13)
E5(ab) SILO 2 Alimentazione CT (R13)
E6(ab) Bunker Dosatore
E7 impianto termico (ex 7a)
E8 impianto termico (ex 7b)
E9 nuovo filtro (sottostazione di recupero)
2. LIMITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
Punto di emissione E1(abc) linee automatiche - squadrabordatura
Punto di emissione E2 linea sezionatura – foratura
Punto di emissione E3 linea sezionatrici/macinatore
Punto di emissione E4(ab) SILO 1 Alimentazione CT (R13)
Punto di emissione E5(ab) SILO 2 Alimentazione CT (R13)
Punto di emissione E6(ab) Bunker Dosatore
Punto di emissione E9 nuovo filtro (sottostazione di recupero)
Portata: 156000 mc/h
Quota dal p.c. : 11 m
Portata: 57500 mc/h
Quota dal p.c. : 11 m
Portata: 42000 mc/h
Quota dal p.c. : 11 m
Portata: 6500 mc/h
Quota dal p.c. : 27 m
Portata: 6500 mc/h
Quota dal p.c. : 27 m
Portata: 3600 mc/h
Quota dal p.c. : 18 m
Portata: 56000 mc/h
Quota dal p.c. : 11 m
Sostanza
Valore limite
10 mg/Nm3
Polveri totali
Portata: 8000 mc/h
(Impianti di combustione ad uso misto con potenza termica nominale Quota dal p.c. : 18 m
compresa tra 0,15 MW e 3 MW utilizzanti biomasse combustibili di cui Portata: 8000 mc/h
alla sezione 4 della parte II dell’all. X della parte V del D.Lgs. 152/06)* Quota dal p.c. : 18 m
I valori di emissione si riferiscono a un tenore di ossigeno dell’effluente gassoso del 11%.
Punti di emissione E7 e E8
Sostanza
Valore limite
Polveri totali
100 mg/Nm3
Monossido di carbonio (CO)
350 mg/Nm3
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Ossidi di azoto (espressi come NO2)
500 mg/Nm3
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)
200 mg/Nm3
*: si veda il paragrafo prescrizioni lettera j) nel caso di utilizzo, come combustibile, di rifiuti.
3. PRESCRIZIONI
La Provincia di Pordenone impone alla Società il rispetto dei seguenti obblighi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio degli impianti nuovi/modificati E1 ed E9 la
Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all’ARPA
Dipartimento di Pordenone.
Il termine ultimo per la messa a regime degli impianti sopra citati è fissato in 90 giorni dalla data di
messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all’ARPA Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, per i punti di emissione E1 ed E9, devono essere
comunicati agli Enti di cui al precedente punto b) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate
almeno due volte nell’arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell’impianto (ogni misura deve
essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire
l’accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché
il rispetto dei valori limite.
Qualora si verifichi un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di
emissione, l’autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la
riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di
procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque
tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni duranti le fasi di
avviamento e di arresto.
Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione devono essere eseguite
secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d’uso e manutenzione) e con
frequenza tale da mantenere costante l’efficienza degli stessi.
La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui
annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento
delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del
funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n.
152/2006 e smi.
Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e
scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle
emissioni di polveri.
Per i punti di emissione E1(abc), E2, E3, E4(ab), E5(ab) E6(ab) e per il punto E9 successivamente alle
analisi di messa a regime, la Società deve effettuare con frequenza almeno triennale (ossia una volta
ogni tre anni a partire dall’anno di rilascio del provvedimento finale unico e/o dall’anno di
effettuazione delle analisi di autocontrollo per il camino E9), nelle più gravose condizioni di esercizio,
il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti. Per i camini E1, E4, E5, E6 dotati più sbocchi in
atmosfera le analisi devono essere eseguite su ciascuno camino (sfiato) presente (a, b, c). Si chiede di
inoltrare l’esito dei primi autocontrolli annuali effettuati ai sensi del vigente provvedimento
autorizzativo alla Provincia e al Dipartimento di Pordenone dell’ARPA. I risultati dei campionamenti
analitici effettuati negli anni successivi devono essere, invece, conservati presso l'impianto produttivo
per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
In concomitanza dei primi autocontrolli, per i punti di emissione E1a, E1b, E1c, E3 ed E9 in cui sono
installati raddrizzatori di flusso, la Società dovrà verificare la conformità del flusso gassoso alle
specifiche di cui al punto 6.2.1 lettera C, punti 1), 2), 3) e 4) della norma UNI EN 15259/08 e che il
profilo della velocità di flusso, misurate lungo il diametro del condotto, sia conforme a quello di un
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flusso a regime stazionario. In caso di scostamenti significativi dalle condizioni sopra citate, la Società
dovrà adottare le misure necessarie a ripristinare il regime laminare e stazionario del flusso gassoso. I
risultati di tale verifica e gli elaborati tecnici dei camini adeguati devono essere inviati alla Provincia di
Pordenone e all’ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone.
j. Negli impianti di combustione che generano le emissioni indicate come E7 e E8 possono essere
utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall’all. X alla parte V del
D.Lgs. 152/06 e smi (art. 293).Nel caso di utilizzo di rifiuti come combustibile, la Società deve
rispettare i limiti e le prescrizioni previsti dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i. effettuando le analisi di
autocontrollo al fine di dimostrare il rispetto dei limiti citati nel Decreto Ministeriale.
k. Per i punti di emissione E7 e E8 (impianti termici da 1,87 MW) la Società, deve comunque effettuare,
entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle
emissioni derivanti da entrambi gli impianti. Si chiede di inoltrare l’esito dei primi autocontrolli
annuali effettuati ai sensi del vigente provvedimento autorizzativo alla Provincia e al Dipartimento di
Pordenone dell’ARPA. I risultati dei campionamenti analitici effettuati negli anni successivi devono
essere, invece, conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione
e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
l. Deve essere rispettato quanto previsto dalle norme UNI o UNI-EN vigenti, con particolare riferimento
alla norma UNI 15259/2008 e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., soprattutto per quanto concerne:
- il posizionamento delle prese di campionamento;
- l’accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo
agevole e sicuro.
m. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito
specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:
Manuale UNICHIM n. 158/88
Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI EN 15259:2008
Misurazione di emissioni da sorgente fissa . Requisiti delle sezioni e dei siti di
misurazione e dell’obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Norma
UNI
16911-1:2013
EN
ISO Emissioni da sorgente fissa – Determinazione manuale ed automatica della velocità e
della portata di flussi in condotti . Parte 1: Metodo di riferimento manuale.
Norma UNI EN 13284-1:2003
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di
polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico
D.M. 25 agosto 2000.
Rilevamento delle emissioni i flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di
Aggiornamento dei metodi di
azoto espressi rispettivamente come SO2 e NO2.
campionamento, analisi e
valutazione degli inquinanti, ai
sensi del D.P.R. 24 maggio
1988, n. 203
Allegato 1
Norma UNI EN 15058:2006
n.
o.
Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione in massa di
monossido di carbonio (CO) – Metodo di riferimento: spettrometria a infrarossi non
dispersiva
La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di
emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni
convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione,
calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di
emissione.
Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente
autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premessa.
5. SUGGERIMENTI
Si forniscono i seguenti suggerimenti:
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 3423 del 29/12/2014
- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente
la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e
delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il
perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 3423 del 29/12/2014
ALLEGATO – RUMORE
Soggetto competente: Settore Edilizia privata Urbanistica ed Ambiente – Comune di Prata di Pordenone
VISTA la comunicazione della Provincia di Pordenone, Settore Tutela Ambientale, Prot. 56186/2014/2014 del
07/08/2014, relativa all’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) presentata dalla ditta
Mobilificio Santa Lucia S.P.A., di Prata di Pordenone, con stabilimento in via Casali Sagree n°21 pervenuta
tramite SUAP di Prata di Pordenone in data 31/07/2014 a prot.13430, codice pratica 456/100PP
00071810931-19062014-1158;
PRESO ATTO che:
- lo stabilimento è stato realizzato in forza della Concesione edilizia n°15/2005, e che ai fini del rilascio la
ditta ha presentato la relazione tecnica di previsione di impatto acustico prot.4689 del 11/03/2005, dalla
quale si rileva la conformità delle immissioni al DPCM 14/11/1997 riferita alla zona industriale,
- l’attività svolta dalla ditta è conforme alle destinazioni d’uso ammesse nella zona industriale in cui insiste
lo stabilimento;
- dall’indagine fonometrica allegata alla presente istanza si rileva la non conformità di immissione sonora
del punto 6, - la relazione prevede la mitigazione dell’immissione del punto 6 con un progetto di
insonorizzazione del motore –aspiratore A (rif. pag37),
- dalla relazione emerge che allo stato non è possibile prevedere l’impatto sonoro generato dai sistemi di
produzione del calore durante il funzionamento del periodo invernale,
VERIFICATO che:
- il piano di classificazione acustica comunale previsto dalal L.R.16/2007 è in fase di approvazione, ed ha
già ottenuto il parere favorevole dell’ARPA in data 05/09/2014 ,
- il piano prevede per l’area nella quale insiste lo stabilimento, una classe V – aree prevalentemente
industriali.
Per tutto quanto sopra si esprime
PARERE FAVOREVOLE
Ai sensi dell’art.8 comma 4 della L.447/95 per l’intervento di potenziamento delle linee di aspirazione dedicate
alla squadratura-bordatura con le seguenti prescrizioni:
- dovrà essere effettuata la mitigazione dell’immissione del punto 6 come da progetto di
insonorizzazione del motore –aspiratore A riportato nella relazione allegata all’istanza (rif. pag.
37),
- le immissioni sonore relative agli impianti che incrementeranno le sottostazioni A e B e di quelle
relative alla produzione del calore (attualmente non in attività) dovranno rispettare i limiti previsti
per le classi V definita dalla L.R.16/2007.
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 3423 del 29/12/2014
ALLEGATO – RIFIUTI
Soggetto competente: Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone
Documenti istruiti
00071810931-19062014-1158.001.MDA.PDF
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INOLTRO INTEGRAZIONI NOTA 2014_62157
RISPOSTA PER SCREENING
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE LAVORAZIONI
LAYOUT AGGIORNATO
Comunicazione in materia di rifiuti
Si rinnova l'iscrizione dell’impianto nel registro provinciale delle imprese in regime semplificato di cui agli artt.
214-216 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. alla posizione n° 229 per l’attività di recupero e la tipologia con il rispettivo
CER e la quantità richiesta.
La scheda riassuntiva sotto riportata, riepiloga i dati essenziali dell'impianto di recupero:
Attività di recupero
Tipologia
Utilizzo dei rifiuti come
combustibile o come altro mezzo
6 – All. 2
per produrre energia in impianti
industriali
Descrizione
Recupero
Codice
rifiuto
Quantità
Mg/anno
Rifiuti della
lavorazione del
legno e affini
trattati
[R1]
030105
359
TOTALE RIFIUTI RECUPERABILI
359
Si evidenzia che l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti prevede di:
•
effettuare le operazioni di recupero nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Dlgs. 152/2006,
e successive modifiche e integrazioni, nella normativa tecnica vigente (DM 5/2/98) e nelle vigenti
leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, di sicurezza sul lavoro;
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 3423 del 29/12/2014
•
rispettare tutti gli altri adempimenti e disposizioni previsti dalla vigente disciplina in materia di
rifiuti. In particolare l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico e del controllo della
tracciabilità (Dlgs. 152/2006 e s.m.i.);
•
versare alla Provincia il diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98, entro il 30 aprile di ogni
anno, sapendo che il mancato versamento entro il termine previsto comporta l’automatica
sospensione dell’iscrizione nel Registro;
•
dimostrare, qualora richiesto, il possesso dei requisiti richiesti per la gestione dei rifiuti in relazione a
quanto definito dalla normativa tecnica;
•
fornire le informazioni sulla tracciabilità dei rifiuti all’autorità di controllo che ne faccia richiesta;
•
effettuare con cadenza almeno annuale le analisi delle emissioni in atmosfera secondo i contenuti e
le modalità di campionamento previsti dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
Pordenone, lì 29/12/2014
IL DIRIGENTE
Sergio Cristante
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 3423 del 29/12/2014
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: SERGIO CRISTANTE
CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M
DATA FIRMA: 29/12/2014 13:07:10
IMPRONTA: A8173C71A225CB6367FA9BB76EABC67A5ABB5387667D92A6AB3F3FC67B41BC5D
5ABB5387667D92A6AB3F3FC67B41BC5D88AB1B58F4DCAAF0FE3F01B635298669
88AB1B58F4DCAAF0FE3F01B635298669C1E2785E70D41A905CFC63AE0AAC0E61
C1E2785E70D41A905CFC63AE0AAC0E6196DF88D94A8AC41E433735C9C09C21EE
Atto n. 3423 del 29/12/2014
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