ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
IPSSS “Leonardo da Vinci” – ITAS “A. Nitti”
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Allegato al P.T.O.F. Annualità 2015-16
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IPSSS “Leonardo da Vinci” – ITAS “A. Nitti”
PTOF
IIS “LEONARDO DA VINCI- NITTI”
ANNUALITA’ 2015-16 - ALLEGATO
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REGOLAMENTO INTERNO D'ISTITUTO
PREMESSA
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza ispirata ai valori costituzionali e
democratici, volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, culturali, affettive e
cognitive. In questa dimensione lo studente è protagonista del suo percorso formativo, del rapporto
con i compagni ed i professori, adottando anche un comportamento adeguato all’ambiente
scolastico e all’intera comunità civile. Lo studente ha diritto all'informazione sulle decisioni e sulle
norme che regolano la vita scolastica ad un coinvolgimento nelle scelte; il dovere di prendere parte
attiva al funzionamento degli organi collegiali e di rappresentanza degli studenti. Sulla base di
queste premesse, gli studenti dovranno rispettare il regolamento di disciplina in quanto i valori
educativi in esso contenuti contribuiranno a determinare una crescita culturale e formativa
dell'allievo di oggi e del cittadino di domani.
Il presente regolamento verrà discusso e approvato in seduta del Consiglio d’Istituto, il
quale delibererà a riguardo. Lo stesso sarà parte integrante del POF.
Art. 1
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze
e lo sviluppo della coscienza critica.
Art. 2
La scuola assicura il diritto allo studio secondo i principi sanciti dalla Costituzione e promuove la
crescita globale dell'alunno. A questo scopo deve essere garantita la piena funzionalità educativa
della scuola e tutti saranno impegnati al fine di rendere effettivo tale diritto.
Art. 3
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di
religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e
condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art.4
I componenti della comunità scolastica (docenti, personale A.T.A., alunni, genitori) hanno il diritto
di organizzazione e di agibilità all'interno dell'edificio scolastico.
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Art. 5
II Dirigente scolastico, i docenti e il restante personale rispondono dei diritti dell'alunno e lo
richiamano all'osservanza dei propri doveri.
DIRITTI DEGLI ALUNNI
Art. 6
La persona dell'alunno è inviolabile e la sua dignità va sempre tutelata.
Art. 7
La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dell'alunno
alla riservatezza.
Art. 8
L'alunno e chi lo rappresenta hanno il diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che
regolano
la
vita
della
scuola, sulla
programmazione
e
definizione
degli
obiettivi
formativi, sull'organizzazione della scuola, sui criteri di valutazione, di scelta dei libri e del
materiale didattico.
Art. 9
L'alunno ha il diritto ad un insegnamento che miri a potenziare l'interesse per il sapere come valore
intrinseco, prescindendo dal confronto con i successi o gli insuccessi altrui e sviluppando al
massimo potenzialità e attitudini.
Art. 10
L'alunno ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il
proprio rendimento.
Art. 11
Gli alunni stranieri hanno il diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla
quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela
della loro lingua e cultura.
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Art. 12
La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativodidattico di qualità;
b. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
c. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli alunni;
d. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
e. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
Art. 13
L'alunno ha il diritto ad acquisire gli strumenti conoscitivi che gli garantiscono una formazione
culturale di base adeguata a comprendere i caratteri essenziali della realtà socioculturale nella
quale vive.
Art. 14
L'alunno è libero di associarsi con altri studenti per scopi culturali, sociali, ricreativi e sportivi. La
scuola, compatibilmente con le disponibilità economiche, professionali e strutturali, mette a
disposizione degli studenti il personale, l'organizzazione, le risorse economiche, gli spazi e le
strutture.
DOVERI DEGLI ALUNNI
Art. 15
Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni
di studio.
Art. 16
L'alunno è tenuto ad entrare in classe rispettando l'orario fissato per l'inizio delle lezioni.
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Art. 17
Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé.
Art. 18
Gli alunni hanno il dovere di portare in classe quanto occorre per il regolare svolgimento delle
attività scolastiche; è vietato portare in classe oggetti che possono arrecare danni alle persone; gli
alunni sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola.
Art. 19
Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura
come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 20
Tutti i casi di abituale inosservanza dei doveri scolastici degli alunni saranno portati a conoscenza
dei genitori.
CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Art. 21
A norma del CCNL del comparto scuola, i collaboratori scolastici sono tenuti ad assicurare
l'apertura, la chiusura , la pulizia della scuola e la sorveglianza degli alunni.
Art. 22
La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura degli alunni. Di eventuali danni
all'arredo scolastico (infìssi, banchi, sedie, cattedre, armadi, lavagne ............) sono chiamati a
rispondere coloro che li hanno provocati, esclusi i casi di comprovata involontarietà dell'accaduto.
E’ fatto divieto buttare per terra ogni genere di rifiuti.
RITARDI - ASSENZE GIUSTIFICAZIONI
Art. 23
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Gli alunni che occasionalmente e/o abitualmente arrivano in ritardo rispetto all'inizio delle lezioni,
sono ammessi in classe previa annotazione sul registro di classe e su autorizzazione dell'ufficio di
Presidenza.
Art. 24
Le uscite anticipate occasionali devono essere richieste e motivate all'ufficio di Presidenza da parte
di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, che si farà carico di prelevare personalmente l'alunno
dall'istituto e di esibire, a richiesta, idoneo documento di riconoscimento.
Art. 25
Le assenze vanno giustificate, di norma, in forma scritta, sul libretto scolastico personale
dell'alunno che ogni genitore, o chi ne fa le veci , è tenuto a ritirare all'inizio dell'anno scolastico
presso l'ufficio di segreteria previo deposito della firma.
Art. 26
Dell'accertamento e convalida delle giustificazioni, entro il limite di due giorni, risponde il docente
della prima ora di lezione.
Art. 27
Gli alunni assenti per un periodo di più di 5 giorni devono presentare certificato medico se la causa
è per malattia o altro tipo di documentazione, in caso di motivazioni di natura diversa, all'ufficio di
Presidenza.
Art. 28
In caso di assenze collettive immotivate, gli alunni saranno riammessi in classe solo se
accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, salvo diversa decisione della Presidenza.
Art. 29
In tutti i casi di assenze frequenti o ingiustificate e di ritardi ripetuti, la scuola, a mezzo posta,
informerà e/o convocherà i genitori degli alunni.
Art. 30
In caso di eventi e/o di situazioni eccezionali, il Capo d'istituto adotta gli opportuni provvedimenti
atti a garantire la sicurezza degli allievi e del personale scolastico.
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VIGILANZA SUGLI ALUNNI
Art.31
Gli alunni entrano nelle classi al suono della campana. Il personale docente è tenuto a trovarsi in
aula almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Esso è tenuto all'accoglienza e alla sorveglianza
degli alunni durante la permanenza a scuola e all’uscita dall’Istituto.
Art.32
Durante l'intervallo delle lezioni, responsabile della sorveglianza sugli alunni è tutto il personale in
servizio.
Art.33
In caso di momentanea assenza dalla classe, gli insegnanti sono tenuti ad affidare la sorveglianza
degli alunni ad un collaboratore scolastico.
Art.34
E' fatto assoluto divieto far uscire dalla classe gli alunni prima del suono della campanella, farli
stazionare nei corridoi e sulle scale.
Art.35
La sorveglianza del comportamento degli alunni nei corridoi e nei servizi è esercitata dai
collaboratori scolastici.
UTILIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE
Art.36
L'utilizzazione razionale ed efficiente delle attrezzature didattiche (biblioteca, laboratori,
sussidi,ecc.) è disciplinato dagli insegnanti responsabili.
Art.37
L'uso della fotocopiatrice è gratuito e consentito entro i limiti finanziari degli appositi capitoli di
bilancio a docenti ed alunni, esclusivamente per finalità didattiche.
Art.38
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Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario scolastico per
attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.
Il Consiglio d'Istituto, nel rispetto di criteri stabiliti dal Consiglio Scolastico Provinciale, può
esprimere l'assenso.
FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA
Art.39
La biblioteca è a disposizione di tutti i componenti la comunità scolastica.
Art.40
Il prestito dei libri è consentito solo a docenti, personale A.T.A. ed alunni. Tutti gli altri membri
della comunità scolastica hanno diritto alla sola consultazione. A nessuno è consentito accedere
direttamente agli scaffali: per prestiti e restituzione di libri occorre rivolgersi sempre all'incaricato.
Art.41
Le enciclopedie, le opere in più volumi, i dizionari e gli atlanti sono esclusi dal prestito; possono
essere portati in classe solo su richiesta di un docente, il quale se ne assume la responsabilità e
provvede personalmente alla restituzione.
Art.42
Tutti i libri dati in prestito non vanno segnati né deteriorati in alcun modo e devono essere
restituiti dopo un mese , o comunque almeno 20 giorni prima del termine dell'anno scolastico.
Art.43
II docente incaricato di curare il servizio biblioteca è tenuto a fine anno scolastico ad accertare che
tutti i libri avuti in custodia figurino presenti.
CODICE DISCIPLINARE
Art.44
II codice disciplinare definisce la responsabilità dell'alunno in merito al comportamento da tenere a
scuola.
Art. 45
La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione è pubblica.
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Art. 46
Le sanzioni sono sempre temporanee. Esse si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità,
riparazione del danno e giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al
ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
Art. 47
La riparazione del danno non estingue la mancanza.
Art. 48
Nessun alunno può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari senza essere stato prima
invitato ad esporre le proprie ragioni.
Art. 49
Gli organi deputati ad ascoltare le ragioni degli alunni sono quelli competenti ad irrogare le
sanzioni.
Art. 50
Il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri:
1) imprudenza;
2) negligenza;
3) intenzionalità;
4) grado del danno o del pericolo causato;
5) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
6) precedenti disciplinari;
7) concorso di più studenti in accordo tra di loro.
Art. 51
Ai fini della recidiva, si tiene conto delle sanzioni irrogate nel corso dell'anno scolastico di
riferimento. Per recidiva si intende non solo la medesima infrazione, ma la reiterazione generica di
comportamenti già sanzionati.
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Art.52
La recidiva nelle mancanze, sanzionate nel corso dell'anno scolastico, comporta la sanzione di
grado immediatamente superiore.
Art. 53
Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui agli artt. 50 e 56, l'organo competente potrà irrogare le
seguenti sanzioni: a) richiamo verbale; b) richiamo scritto; e) requisizione di oggetti; d) riparazione
del danno in termini economici; e) riparazione del danno come aiuto fornito a persone esperte in
grado di ripristinare il funzionamento di quanto danneggiato; f) impegno in attività a favore della
comunità scolastica; g) allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni; h) allontanamento
dalla comunità scolastica da 6 a 10 giorni; i) allontanamento dalla comunità scolastica da 11 a 15
giorni.
Art. 54
I comportamenti che configurano mancanze disciplinari possono essere riferiti ai:
• doveri di studente;
• doveri verso gli altri;
• doveri verso le cose e l'ambiente.
Art. 55
II rapporto “comportamenti che configurano mancanze disciplinari – sanzioni” è il seguente:
Doveri degli studenti
Comportamenti
1. mancata informazione ai
comunicazioni della scuola;
Sanzioni
genitori
delle – Richiamo verbale;
– richiamo scritto;
– requisizione di oggetti;
2. mancato rispetto dell'orario di ingresso;
– ingresso in aula all'inizio della seconda ora di
lezione;
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3. tenere in cattivo stato i libri avuti in – riparazione in termini economici del materiale
comodato;
didattico rovinato avuto in comodato (tenendo
conto della situazione personale dell'alunno);
4. portare con sé cellulari, sigarette o altri oggetti
estranei all'attività didattica;
– recupero, anche parziale, delle lezioni perse per
assenze individuali;
5. essere sprovvisto degli strumenti di lavoro;
– impegno in attività funzionali alla didattica;
6. chiacchierare e disturbare durante la lezione;
– impegno in attività utili alla comunità (da
7. assenza ingiustificata individuale o collettiva;
concordare con la famiglia);
8. mancata frequenza di attività aggiuntive – "Esclusione da
facoltative liberamente scelte;
studio..........
viaggi
premio,
borse
di
9. rifiuto di eseguire un compito;
10. mancato impegno nello studio domestico;
11. mancata osservanza delle disposizioni di
sicurezza.
Doveri verso gli altri
Comportamenti
Sanzioni
1. uso di un linguaggio poco corretto (bestemmie, – Richiamo verbale;
parolacce, epiteti….)
– richiamo scritto;
2. mancato rispetto delle opinioni altrui;
– requisizione di oggetti;
3. deridere compagni e adulti;
– riparazione in termini economici del materiale
4. reagire scorrettamente ai rimproveri del
didattico rovinato avuto in comodato;
personale scolastico;
– impegno in attività funzionali alla didattica;
5. mancato rispetto delle "cose" degli altri;
– impegno in attività utili alla comunità (da
concordare con la famiglia);
6. portare in classe oggetti che possono arrecare – allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a
danni alle persone;
5 giorni;
– allontanamento dalla comunità scolastica da 6 a
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7. arrecare danni fisici alle persone;
10 giorni;
– allontanamento dalla comunità scolastica da 2 a
15 giorni.
Doveri verso le cose e l'ambiente
Comportamenti
Sanzioni
– Utilizzo scorretto di locali, macchinari e sussidi – Richiamo verbale;
didattici;
– richiamo scritto;
– arrecare danni al patrimonio della scuola;
– riparazione del danno in termini economici
(tenendo conto della situazione personale
dell'alunno);
– riparazione del danno in termini di aiuto fornito
a persone esperte in grado di restituire
funzionalità a quanto rovinato;
– impegno in attività funzionali alla didattica;
– impegno in attività utili alla comunità (da
concordare con la famiglia);
– allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a
5 giorni;
– allontanamento dalla comunità scolastica da 6 a
10 giorni;
– allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a
15 giorni.
Art. 56
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
Art.57
Ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene comunicata alla famiglia e annotata sul giornale
di classe.
Art.58
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Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del
profitto.
Art.59
In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il Dirigente scolastico ha
l'obbligo di:
a. provvedere tempestivamente alla denuncia presso la competente autorità giudiziaria;
b. informare la famiglia e il Consiglio di classe; in tal caso, l'azione disciplinare segue
comunque il suo corso, considerato il carattere formativo dei provvedimenti disciplinari.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art.60
L'insegnante è competente per la sanzione di cui al punto 1 dell'art. 55. (richiamo verbale o scritto).
Art.61
II Dirigente Scolastico è competente per le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla scuola
fino a 5 giorni, su proposta dei singoli docenti o di altro personale della scuola.
Art.62
II Consiglio di classe è competente per tutte le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla
scuola, su proposta dei singoli insegnanti, di altro personale della scuola, del Dirigente Scolastico
oltre i 5 giorni e fino a 15 giorni, con formalizzazione del Dirigente scolastico. Per sanzioni che
prevedono l’allontanamento dalla scuola oltre i 15 giorni è competente il Consiglio d’Istituto. Il C. I.
è competente inoltre per le sanzioni di allontanamento oltre i 15 giorni, anche fino alla fine
dell’anno scolastico, in caso di particolare gravità del fatto commesso o di recidiva ripetuta dello
stesso comportamento, in caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, atti
di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a
livello sociale.
Art.63
Gli insegnanti, il Dirigente Scolastico, il Consiglio di classe decidono solo dopo aver
preventivamente ascoltato le ragioni dell'alunno.
Art.64
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Durante l'esposizione delle ragioni per non incorrere nelle sanzioni di cui è competente il Consiglio
di classe, l'alunno può farsi assistere dai genitori e/o chiedere che vengano ascoltati testimoni da
lui indicati.
Art.65
Gli alunni per i quali sono irrogate sanzioni che prevedono l’ allontanamento dalla classe sono
tenuti al recupero delle ore di lezione perse, nelle forme indicate dal Consiglio di classe
(volontariato, associazioni Onlus, ecc.). La mancata certificazione della frequenza delle ore di
recupero comporta la non ammissione in classe e la delibera di nuova sanzione di allontanamento
a seconda della gravità dell’azione. In seguito all’applicazione di due provvedimenti di sospensione
dalle lezioni, erogati dal C. d. I. , in casi di particolare gravità , potrà essere comminata l’espulsione
dall’ Istituto. Contro le decisioni del Consiglio di classe è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla
ricevuta comunicazione, all’Organo di Garanzia interno.
Art.66
Le procedure relative all'irrogazione delle sanzioni debbono concludersi entro trenta giorni
dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.
Art.67
Il voto relativo alle decisioni del Consiglio di classe in materia disciplinare è segreto. Non è
ammessa l'astensione.
Art. 68
Le sanzioni per infrazioni commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione
d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
ORGANO DI GARANZIA INTERNO
Art. 69
Per effetto del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998- n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di
chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un
apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai Regolamenti delle
singole Istituzioni scolastiche.
Il Consiglio d'istituto, nomina un Organo di garanzia interno, costituito dal Dirigente che ne è il
Presidente e da: un docente del Consiglio d’Istituto; un genitore; uno studente.
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Il genitore e lo studente sono nominati in seno ai rappresentanti dei genitori e degli alunni eletti nel
Consiglio d’Istituto. Sono nominati anche un membro supplente per la componente docente, uno
per la componente genitori, uno per la componente studenti.
Art.70
L’Organo di garanzia dura in carica tre anni. La funzione di segretario verbalizzante viene affidata
dal Presidente al docente componente.
Art. 71
L'Organo di garanzia interno decide in via definitiva sui reclami pervenuti contro le sanzioni
disciplinari. I reclami devono essere inviati all'Organo di garanzia entro 15 giorni dalla
comunicazione della sanzione. L’organo di garanzia delibera entro i 10 giorni successivi al reclamo.
L’Organo di garanzia decide, inoltre, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che
sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli
studenti (DPR n. 249 del 24 giugno 1998).
Art.72
Tale Organo per essere operativo in prima convocazione deve essere “perfetto”(deliberazioni
valide se sono presenti tutti i membri); in seconda convocazione funziona solo con i membri
effettivamente partecipanti.
Art.73
II voto relativo alle decisioni dell'Organo di garanzia interno in materia di reclami è segreto. Non è
ammessa l'astensione.
Art.74
I genitori membri dell'Organo di garanzia interno non possono intervenire alle riunioni se è in
discussione un reclamo da loro stessi presentato. Parimenti, il docente membro dell'Organo non
può intervenire se è stata impugnata una sanzione disciplinare da lui comminata né lo studente se
direttamente interessato dalla sanzione in esame. In questi casi interverranno i membri supplenti.
ATTIVITÀ' EXTRA E PARASCOLASTICHE
Art.75
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Per extra e parascolastiche si intendono tutte quelle attività previste dalla programmazione di
classe e d’Istituto che tendono ad arricchire l'offerta formativa della scuola:
• i viaggi di istruzione;
• le visite guidate;
• le uscite per assistere a spettacoli teatrali, cinematografici, musicali, sportivi, ecc.
Art. 76
I Viaggi di istruzione e le Visite guidate sono deliberati dal Consiglio d'Istituto, su proposta dei
Consigli di classe e del Collegio dei docenti. Le uscite per assistere a spettacoli teatrali,
cinematografici, musicali, sportivi, ecc. sono autorizzate dal D.S.
Art. 77
Al fine di soddisfare al meglio la necessità della sorveglianza, si richiede la partecipazione di
almeno un accompagnatore ogni 15 alunni.
Art. 78
La partecipazione dei genitori degli alunni ai viaggi di istruzione e alle visite guidate è consentita a
condizione che non comporti oneri a carico del bilancio della scuola.
Art. 79
Onde evitare forzate auto- esclusioni per motivi economici, ogni iniziativa dovrà facilitare la
partecipazione contenendo all'indispensabile la spesa. Sarà cura della scuola accertare con
opportuni sondaggi la disponibilità delle famiglie a concorrere alle spese di partecipazione.
Art.80
Le famiglie degli alunni devono essere avvertite circa i viaggi di istruzione e le visite guidate che la
scuola intende organizzare.
DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Art. 81
Sono Organi Collegiali della scuola a norma di legge:
• II Collegio dei Docenti;
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• II Consiglio di classe;
• II Consiglio d'Istituto;
• La Giunta Esecutiva;
• II Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.
Sono inoltre riconosciuti:
• II Comitato dei genitori, composto dai rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe e
presieduto da uno dei componenti;
• L'Assemblea dei genitori.
Art. 82
La convocazione degli Organi Collegiali è disposta con un congruo preavviso - di massima non
inferiore a 5 giorni - rispetto alla data della riunione. La convocazione è effettuata con lettera
diretta ai singoli membri e mediante affissione all'Albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione
all'Albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale.
La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare chiaramente gli argomenti da trattare nella
seduta. Per necessità urgenti i Presidenti degli Organi Collegiali possono anticipare le date di
riunione precedentemente concordate e/o abbreviare i termini di preavviso. Di ogni seduta viene
redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 83
La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto avviene mediante affissione, su apposito Albo, della
copia integrale delle deliberazioni adottate, entro dieci giorni dall'approvazione del verbale della
seduta e per almeno quindici giorni. L'affissione delle delibere è curata dal segretario del consiglio.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo
contraria richiesta degli interessati.
Art. 84
Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate,
previo accertamento del titolo di elettore tramite un documento di riconoscimento.
Art. 85
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I Consigli di classe sono convocati dal Capo d'Istituto. Si riuniscono, di regola, una volta al mese e
sulla base del piano annuale delle attività programmate dal Collegio Docenti. Possono essere
convocati in seduta straordinaria, su richiesta scritta e motivata dei delegati, per non più di due
volte all'anno.
Art.86
II Collegio dei Docenti si riunisce ogni qualvolta il Capo d'Istituto ne ravvisi la necessità oppure
quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta e motivata: comunque, almeno una
volta ogni trimestre.
Art.87
II Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del Presidente
della Giunta Esecutiva oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Nella convocazione il
Presidente è tenuto ad indicare l'ordine del giorno secondo le proposte della Giunta Esecutiva. La
prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi
membri, è disposta dal Capo d'Istituto.
Art.88
Le sedute del Consiglio d'Istituto sono pubbliche nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
Art.89
Ciascuno degli Organi Collegiali programma la propria attività nel tempo, in rapporto alle proprie
competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività
stesse.
Art.90
Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi che esercitano competenze
parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.
CALENDARIO SCOLASTICO ORARIO - TEMPO SCUOLA
Art.91
II calendari scolastico è stabilito dal Ministero della P.I. e dal Sovrintendente Scolastico Regionale
per la Calabria.
Art.92
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Per garantire le 32 settimanali di lezione, le lezioni si svolgono nei giorni di lunedì, martedì e
sabato dalle ore 8,05 alle ore 13,05; nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 8.05 alle 13,45. A partire
dal corrente anno scolastico, il monte ore delle classi seconde è di 33 ore settimanali per
l’introduzione dell’ora di Geografia. Pertanto le classi seconde dell’istituto nel giorno di giovedì
svolgeranno le lezioni dalle ore 8,05 alle ore 13,45.
ASSISTENZA MEDICA
Art.93
In caso di malori o incidenti che possano accadere ad alunni, docenti, personale A.T.A., la scuola si
fa carico di intervenire tempestivamente e di assicurare al meglio la necessaria assistenza sanitaria.
NORME DI SICUREZZA
Art.94
Gli alunni sono tenuti ad osservare le seguenti norme di sicurezza: - non correre nei corridoi, scale,
laboratori ecc.; - non spiccare salti dai gradini delle scale; - non ingombrare con oggetti inutili i
pavimenti, le vie di esodo, gli atri, le scale, le uscite; - evitare di camminare rasente i muri nei
corridoi: l'apertura improvvisa delle porte potrebbe causare danni; - non sporgersi dalle finestre; sistemare i banchi e le sedie in modo da facilitare la fuga in caso di pericolo; - non rimuovere o
danneggiare i cartelli segnaletici; - segnalare immediatamente le cause di pericolo rilevate; - non
togliere o superare le barriere che bloccano il passaggio in aree pericolose; - rispettare i cartelli di
divieto; - non compiere interventi di alcun genere sulle macchine elettriche e per motivo alcuno; disinfettare immediatamente ogni ferita o taglio; - non distribuire farmaci.
- In caso di evacuazione forzata dell'edificio:
• il suono prolungato della sirena sta a significare che si rende necessaria l'evacuazione dei locali in
tempi brevi;
• mantenere la calma e non farsi prendere dal panico;
• dirigersi immediatamente e disciplinatamente verso le vie di fuga con il docente in coda al gruppo
classe;
• in caso di ostruzione delle scale o di esalazioni nocive, rientrare immediatamente nell'aula di
pertinenza e richiudere la porta restando in attesa dei soccorsi.
FORMAZIONE DELLE CLASSI
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Art.95
Premesso che come principio fondamentale occorre formare classi omogenee tra loro ed
eterogenee al loro interno, si stabilisce che i criteri, fissati dal Consiglio d'Istituto, e le proposte,
elaborate dal Collegio dei docenti, devono essere ispirati ai seguenti principi:
a) tenere conto dei "bisogni" degli alunni;
b) equilibrare la ripartizione degli alunni provenienti dal medesimo paese;
c) bilanciare la presenza di alunni di sesso maschile e femminile;
d) equilibrare la ripartizione di alunni trattenuti e portatori di handicap;
e) eliminare eventuali discriminazioni di ordine sociale, economico, psicologico e fisico.
ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI
Art.96
L'assegnazione dei docenti alle classi è di competenza del Capo d'Istituto, che vi provvede sulla
base dei criteri generali fissati dal Consiglio d'Istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei
docenti. Qualora l'assegnazione si discostasse dai criteri e dalle proposte espresse, essa ha bisogno
di essere motivata. Criteri e proposte dovranno ispirarsi ai seguenti principi:
1) tenere conto delle competenze specifiche possedute e documentate dai docenti;
2) continuità didattica;
3) avvicendamento dei docenti sulle classi e sui corsi (in occasione del completamento del ciclo di
studi di una classe o quando se ne ravvisasse la necessità), per creare un principio di giustizia fra
gli stessi e per evitare ingiustificate forme di privilegio, essendo tutti con pari dignità di stato
giuridico insegnanti dell'Istituto dove lavorano.
FORMULAZIONE DELL'ORARIO DELLE LEZIONI
Art.97
La formulazione dell'orario delle lezioni è di competenza del Capo d'Istituto, che vi provvede sulla
base dei criteri generali fissati dal Consiglio d'Istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei
docenti, ispirati ai seguenti principi:
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razionale distribuzione delle discipline per una più efficace azione didattica; distribuzione
dell'orario di servizio degli insegnanti in non meno di 5 giorni; garantire un’organizzazione idonea
ai migliori risultati didattici.
VARIE
Art.98
L'alunno è assicurato per i danni subiti in tutte le attività organizzate dalla scuola.
Art.99
Le comunicazioni scuola-famiglia saranno, di regola, affidate agli alunni. Potranno anche essere a
mezzo posta con tasse a carico. I genitori sono impegnati a non respingere le comunicazioni
regolarmente intestate all'esterno. Inoltre verranno regolarmente comunicate informazioni e note
della Dirigenza di interesse per gli alunni e i genitori tramite pubblicazione sul sito della scuola.
Art.100
Non sono ammesse collette e sottoscrizioni tra gli alunni se non per fini didattici. I genitori, gli
alunni, privati cittadini, enti e associazioni possono contribuire al finanziamento di iniziative
mediante somme che vanno iscritte al bilancio dell'Istituto con vincolo di destinazione. I contributi
volontari possono essere anche versati senza finalità d'uso.
Art.101
Gli alunni possono realizzare, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto, attività di
autofinanziamento, consistenti fondamentalmente nella promozione di iniziative che non
contrastino con le finalità formative della scuola.
Art.102
Non è ammessa la distribuzione di alcun materiale di propaganda nella scuola, eccetto quello
trasmesso dagli OO.CC., dalle associazioni regolarmente costituite di genitori, dagli Enti pubblici o
da Enti autorizzati dal Dirigente scolastico per finalità formative.
Art.103 Gli estranei possono accedere nelle classi solo su autorizzazione dell'ufficio di Presidenza.
Art.104
Ogni modificazione del presente regolamento deve essere approvata dal Consiglio d'Istituto, sentito
il parere del Collegio dei docenti.
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Art.105
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.
Docenti
II docente è tenuto al rispetto dell'orario di servizio; dovrà pertanto, essere presente a scuola
cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni; non lascerà mai gli alunni incustoditi, attendendo
l'arrivo del collega al cambio di ogni ora prima di spostarsi dall'aula per un massimo di cinque
minuti, trascorso il quale si allontanerà affidando ad un collaboratore scolastico la classe. Al
termine dell'ultima ora il docente lascerà l'aula dopo l'uscita di tutti gli alunni.
Nell’IIS- IPSSS-ITAS è in vigore il “Registro elettronico”. Il docente avrà cura di compilare online in
ogni sua parte il registro personale e quello di classe, provvedendo al controllo delle giustificazioni
se in servizio alla prima ora di lezione.
Annoterà, inoltre, eventuali note disciplinari avvisando di ciò il Docente Coordinatore di classe che,
ove necessario, provvederà a richiedere al DS la convocazione del Consiglio di classe per procedere
all'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.
In assenza degli alunni, secondo il proprio orario di servizio, il docente rimarrà a disposizione della
scuola per la sostituzione di docenti assenti o per altre attività didattiche.
Costante dovrà essere la collaborazione fra tutti i docenti del Consiglio di classe, sia per migliorare
la qualità dell'istruzione, sia per creare quel clima di partecipazione necessaria per una proficua
attività didattica.
Il docente comunicherà l'assenza per malattia entro le ore 8.00 alla Segreteria scolastica. È fatto
obbligo al docente partecipare alle riunioni stabilite. Tra i diritti e i doveri del docente sono incluse
le attività di formazione ed aggiornamento, che ognuno eserciterà partecipando ad iniziative
organizzate nell'interno della scuola o all'esterno previa autorizzazione del Dirigente scolastico.
L'individuazione dei docenti ed i permessi per l'aggiornamento saranno determinati dall'attinenza
della tematica con l'area d' insegnamento e in presenza di più richieste dall'anzianità in servizio e
dal criterio della turnazione.
L'incentivazione sarà determinata dalla partecipazione in attività e commissioni deliberate dal
Collegio dei docenti sia per i docenti e che per gli ATA incaricati, sentito il parere del DSGA e
concordata in sede di Contrattazione d’Istituto.
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REGOLAMENTO RIGUARDANTE IL DIVIETO DI FUMO
Art. 1 - Principi
L’istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Leonardo da Vinci” – Itas “A. Nitti” - con il
presente Regolamento si impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti
(Legge 11 Novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri 14 Dicembre 1995) nonché l’art. 4 del Decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013.
Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della
salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell' Istituto, sancito in generale dall’art.
137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19 settembre
1994 n. 626 e successive modifiche.
L’Istituto, inoltre, si avvale della facoltà concessa dall'art. 3: lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in
base al quale “resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli
enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla
Legge 1l Novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti".
Art. 2 - Locali soggetti al divieto di fumo
E' stabilito il divieto assoluto di fumo nei seguenti locali:
- Atri ed ingressi, aule, laboratori, palestre, spogliatoi, corridoi, segreterie, biblioteche, sale
adibite a riunioni, sale di attesa, bagni, anti-bagni, locali si servizio, archivi, sale insegnanti,
presidenza, centri stampa
- Uffici aperti al pubblico, ovvero quelli nei quali la generalità degli amministrati e degli utenti
accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti
Uffici o locali ove si realizzi una permanenza, anche breve, degli utenti per l'utilizzazione di un
servizio ivi reso.
Nei locali della scuola sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa
norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta la vigilanza.
Nel presente regolamento sono individuati i responsabili preposti all'applicazione del divieto nei
singoli plessi, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995. Gli
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incarichi sono attribuiti al personale scolastico operativamente più presente ed a contatto col
pubblico nelle varie articolazioni delle strutture.
E' compito dei responsabili:
Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzare.
Utilizzare gli appositi moduli di contestazione
Presupposto dell'accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli informativi da
collocarsi in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti.
In presenza di eventuali difficoltà nell' applicazione delle norme antifumo, i Responsabili
possono chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri.
Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai
concessionari di servizi a favore della Scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli
immobili di proprietà della scuola.
Art. 3 - Sanzioni
Così come stabilito dall'art. 7 L. n. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della L.
28/12/2001 n. 448, e dall'art. l0 L. n. 689/1991, come modificato dall'art. 96 D. Lgs.n. 507/1999,
i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50
a € 275 .
La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una
donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non
fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dalla
normativa vigente.
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono
essere sottoposti a procedimento disciplinare.
Art. 4 - Procedura di accertamento
Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 3 procedono all'accertamento della
violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale. La compilazione del verbale va
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previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro
della struttura.
I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto
pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione
immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite
contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Cosenza, così come previsto dall'art. 17 della L
.n. 689/1991. Una copia del rapporto va spedita alla Direzione Amministrativa della scuola.
I soggetti di cui all'art. 3, ultimo comma, procedono in maniera autonoma all'accertamento della
violazione ed alla redazione del relativo verbale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni
di legge vigenti.
Art. 5 A partire dall’anno scolastico 2013-14 entrano in vigore le nuove norme sul divieto di
fumo a integrazione delle precedenti. In particolare Art. 4 decreto legge 12 settembre 2013 n.
104 inerente “Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca, pubblicato sulla
“Gazzetta Ufficiale” del 12 settembre 2013 n. 214., la cui entrata in vigore è immediata. L’IIS si
impegna a far rispettare tale norma di seguito riportata:
Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca. (13G00147) (GU Serie
Generale n.214 del 12-9-2013)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/2013
Art. 4
(Tutela della salute nelle scuole)
1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma
1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto
di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.".
2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche
statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunita' di recupero e gli
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istituti penali per i minorenni, nonche' presso i centri per l'impiego e i centri di formazione
professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2
e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11
novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente
articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per
essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo
stato di previsione del Ministero
della
salute, per il potenziamento dell'attivita'
di
monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonche' per la
realizzazione di attivita' informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al
tabagismo.
5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di
favorire
il
consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di
educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative gia' avviate. Con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali sono definite le modalita' per l'attuazione del presente
comma. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
DIVIETO DELL’USO DEI TELEFONINI
Per tutto il personale scolastico vi è il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di servizio.
Gli studenti, in particolare, all’ingresso in aula sono tenuti a depositare il proprio cellulare spento
sulla cattedra (cfr. circolare Ministro Fioroni , 2007)
Per ogni eventuale necessità, gli allievi, i docenti e tutto il personale scolastico possono
beneficiare del telefono dell’Istituto con le modalità comunicate dal D.S..
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In caso di non ottemperanza a quanto sopra, le sanzioni disciplinari previste sono commisurate
alla gravità del reato, quindi ad un primo richiamo verbale del docente e/o del Dirigente
scolastico, si passerà all’ammonizione scritta annotata sul registro di classe e alla relativa
comunicazione alla famiglia, quindi al sequestro del cellulare con l’obbligo da parte della scuola
di consegna solo ad uno dei genitori.
REGOLAMENTO RIGUARDANTE LE MOLESTIE SESSUALI
Ai sensi della legge proposta dalla Camera dei deputati approvata dal Senato della Repubblica
nel 23 aprile 1998 in relazione alla tutela della dignità e della libertà dei lavoratori e alle
molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
Art. 1 (Definizione)
Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento, anche verbale, a connotazione
sessuale o comunque basato sul sesso, indesiderato o che, per la sua insistenza, sia percepibile
secondo ragionevolezza come arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona suscettibile
di clima di intimidazione nei suoi confronti.
Art. 2 (Ambito di applicazione)
I comportamenti ritenuti illeciti, ai sensi dell’art. 1, riguardano tutte le lavoratrici e lavoratori
appartenenti a tutte le tipologie di rapporti di lavoro e la tutela è estesa alla fase di trattativa
precedente alla costituzione del lavoro
Art. 3 (Nullità di atti discriminatori)
Sono nulli tutti gli atti o patti che derivino da atto discriminatorio per sesso conseguente alla
molestia sessuale e, particolarmente, da ricatti o minacce accompagnati a molestia sessuale
Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro)
Il datore di lavoro, pubblico o privato, con oltre quindici lavoratori, è tenuto ad adottare, di
intesa con le rappresentazioni sindacali aziendali, le iniziative necessarie ai fini della
formazione, dell’informazione e della prevenzione relative alla problematica di cui all’art. 1.
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Se denunciati al datore di lavoro comportamenti di cui all’art. 1., egli ha l’obbligo di porre in
atto procedure tempestive ed imparziali di accertamento, assicurando la riservatezza dei soggetti
coinvolti
Art. 5 (Ulteriori competenze dei consiglieri di parità)
I consiglieri di parità (art. 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125) ed i centri per la parità e le pari
opportunità aziendali (comma 3 dell’art. 1 della medesima) svolgono funzioni di assistenza e
consulenza per le lavoratrici e lavoratori che subiscano atti di molestia o ricatti sessuali,
garantendo la riservatezza ogni volta che gli interessati intendano mantenerla . Di tali funzioni il
personale ne deve venire a conoscenza mediante affissione del presente articolo in luoghi
accessibili a tutti a cura dei datori di lavoro
Ai consiglieri di parità devono essere assegnati mezzi e strumenti necessari e definiti, nello
ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, ai sensi dell’ art. legge 10 aprile 1991, n. 125 ed
emanati dal Ministro del lavoro e della previdenza, ed assicurata
Art. 6 ( Conseguenze dei comportamenti scorretti)
Le promozioni, le migliori qualifiche o i trasferimenti ottenuti con comportamenti scorretti a
connotazione sessuale sono annullabili a richiesta della persona danneggiata
Art. 7 (Dimissioni per giusta causa)
Se gli atti o comportamenti, di cui all’art. 1, sono tenuti direttamente dal datore di lavoro, le
lavoratrici o i lavoratori molestati hanno diritto di recedere dal contratto di lavoro per giusta
causa
Il datore di lavoro, in proporzione alla gravità del comportamento molesto, sarà tenuto a
corrispondere un’indennità di importo compreso tra
le due e dodici mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti alla
cessazione del rapporto
Art. 8 ( Responsabilità disciplinare)
I comportamenti vietati dalla presente legge costituiscono illecito disciplinare, secondo quanto
previsto dalla contrattazione collettiva. La recidiva costituisce sempre motivo di aggravamento
delle sanzioni
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Analoga responsabilità si configura nell’ipotesi di denuncia di fatti inesistenti, compiuta al solo
scopo di denigrare qualcuno o comunque di ottenere vantaggi sul lavoro
Art. 9 ( Azioni in giudizio)
La persona che abbia subito molestie nel luogo di lavoro o sia esposta comunque ai
comportamenti di cui all’art.1 e non ritenga di avvalersi della procedura di conciliazione prevista
dai contratti collettivi, ma intenda agire in giudizio nei confronti dell’autore delle molestie,
può promuovere il tentativo di conciliazione si sensi dell’art. 410 del CPC, anche attraverso il
consigliere di parità, ove esista, ferma restando l’applicazione, anche alle ipotesi considerate
nella presente disciplina dell’art. 8 della legge del 10 aprile 1991, n. 125. Si applicano, per il
ricorso in giudizio, le disposizioni dell’art. 413 del CPC e le disposizioni dell’art. 15 del 9
dicembre 1977, n.903
Con lo stesso procedimento di cui all’art. 15, primo comma, legge 9 dicembre 1977, n. 903, il
pretore condanna altresì il responsabile del comportamento molesto al risarcimento del danno,
che liquida in forma equitativa
Art. 10 (Azioni positive ed attività di informazione)
Costituiscono azioni positive, anche ai fini dell’ammissione ai finanziamenti di cui all’art. 2
legge 10 aprile 1991, n. 125, i progetti che comprendono piani dettagliati di prevenzione,
formazione ed informazione nella materia oggetto della presente legge, presentati dai soggetti e
con modalità di cui al medesimo art. 2 della citata legge del 1991.
Apposite campagne di informazione sono predisposte annualmente dal Comitato nazionale per
l’attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità fra lavoratori e
lavoratrici e dalla commissioni regionali sul tema delle molestie sessuali
Art. 11 (Nullità dei provvedimenti di ritorsione)
I provvedimenti, peggiorativi della sua condizione ( trasferimenti, licenziamenti e simili) e
relativi alla posizione soggettiva del lavoratore dipendente che abbia denunciato comportamenti
di molestia da parte del datore di lavoro o di superiori gerarchici, adottati entro un anno dal
momento della denuncia, si presumono a contenuto discriminatorio
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E’ consentita la prova contraria ai sensi dell’art. 2728, secondo comma del codice civile
Analogo trattamento è riservato ai testimoni che hanno deposto in senso conforme alla denuncia
Art. 12 (Assemblee)
Ad integrazione di quanto disposto dall’art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le lavoratrici
e i lavoratori, separatamente, hanno diritto a tre ore di assemblea annue, fuori dall’orario di
lavoro, per discutere sul tema dei rapporti sui luoghi di lavoro e sui comportamenti molesti per
ragioni di sesso nell’ambiente di lavoro, garantendo comunque il diritto alla riservatezza. Le
assemblee sono indette con le modalità e le forme delineate nell’art. 20 della citata legge n. 300
del 1970. In conformità alle leggi riportate e come previsto dalla risoluzione del Parlamento
Europeo A3- 0043/ 94, si istituisce la figura del Consigliere/Consigliera di fiducia per garantire
l’impegno della scuola a sostenere ogni persona che intende avvalersi del suo intervento per
denunciare molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurienti indicazioni circa la procedura da
seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione.
Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni.
Il Consigliere/Consigliera è delegato/a dal Dirigente Scolastico per fornire consulenza ed
assistenza alla persona oggetto di molestie sessuali e per contribuire alla soluzione del caso
È assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
Art. 13 (Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)
Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di
lavoro o di studio, la persona molestata potrà rivolgersi al Consigliere/Consigliera che avvierà
una procedura informale
L’intervento del Consigliere/Consigliera dovrà concludersi in tempi in rapporto all’entità e alla
delicatezza del caso
Art.14 (Procedura informale di intervento del Consigliere)
Il Consigliere/ Consigliera, al quale viene richiesto/a un intervento da parte della persona oggetto
di molestie sessuali, si impegnerà a favorire il superamento della situazione di disagio per
ripristinare un sereno ambiente di lavoro o di studio, rendendo l’autore delle molestie
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consapevole di come il suo comportamento scorretto offenda, crei disagio e ostacoli il normale
svolgimento delle attività
Il Consigliere/Consigliera assicurerà la massima riservatezza che il caso richiede.
Art. 15 (Denuncia formale)
Qualora la persona molestata non ritenga di far ricorso all'intervento diretto del
Consigliere/Consigliera ovvero qualora dopo tale intervento il comportamento indesiderato
permanga, potrà sporgere formale denuncia, se lo ritiene con l’assistenza del Consigliere, al
Dirigente scolastico che sarà tenuto a trasmettere gli atti all’Ufficio competente per i
procedimenti disciplinari, fermo restando l’obbligo di trasmettere gli atti alla competente autorità
giudiziaria in presenza di reato (ex art. 361 -362 Codice penale e art. 331 Codice procedura
penale).
Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del 1991, qualora si apra un procedimento
disciplinare, il Dirigente ,sentito il Consigliere, potrà adottare, ove lo ritenga opportuno, le
misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti
di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro e di studio in cui sia rispettata
l'inviolabilità della persona.
Sempre nel rispetto dei principi, di cui la legge n. 125 del 1991, qualora si apra un procedimento
disciplinare, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto
di lavoro o di studio, o di essere trasferito altrove, senza che ciò comporti per lui/lei alcun
disagio.
Nel rispetto dei principi, di cui la legge n. 125 del 1991, qualora si apra un procedimento
disciplinare, il Dirigente potrà attivare, su richiesta di uno o di entrambi gli interessati, le
procedure per il trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento
disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad
entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle
Organizzazioni Sindacali, garantendo ad entrambe le persone il mancato disagio del
trasferimento.
Art. 16 (Attività di sensibilizzazione)
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La scuola, d’intesa con le organizzazioni sindacali, si impegna a diffondere la conoscenza del
presente Regolamento e a predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della
libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti
configurabili come molestie sessuali.
Il/la Consigliere/a di fiducia, previsto/a da il proprio giudizio sulla scorta di pareri qualificati.
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STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA
SCUOLA SECONDARIA
DPR 24 giugno 1998, n. 249
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria
(in GU 29 luglio 1998, n. 175)
modificato dal
DPR 21 novembre 2007, n. 235
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria
(in GU 18 dicembre 2007, n. 293)
(N.B. Le modifiche introdotte dal DPR 21/11/2007, n.235
sono evidenziate con carattere corsivo sottolineato)
Art. 1 (Vita della comunità scolastica)
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai
valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa
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ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di
ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla
Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il
20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è
parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni
insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche
attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere,
del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il
raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle
conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di
coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono,
quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e
culturale.
Art. 2 (Diritti)
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che
rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla
pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le
inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la
possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare
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iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto
dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la
vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I
dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano
con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di
programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di
criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre
diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a
migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola
gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere
chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli
stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola
media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il
diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative
offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono
organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e
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delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della
comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte
all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività
interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio
educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di
iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio
nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a
tutti gli studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di
riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto
di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti
singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da
parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole
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favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Art. 3 (Doveri)
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente
agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del
personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che
chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate
dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio
della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4 (Disciplina)
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comporta-menti che
configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al
corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni
specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il
relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
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2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del
senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità
scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale
ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del
profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e
ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione
del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del
comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta
la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità
scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano
l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo
scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono
adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai
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quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un
rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità
scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con
la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola
promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche
quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana
o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale
previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato
ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il
disposto del comma 8.
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di
violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un
elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la
sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo
scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei
casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate
soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma
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che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente
incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva
rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità
scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno,
ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono
inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5 (Impugnazioni)
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia
interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito
organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole
istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti
nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine
di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di
istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e
da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da
due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola
secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano
all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in
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via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da
chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche
contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di
un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due
studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da
tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e
presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola
media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e
dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della
documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il
reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di
cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico
regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il
disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee
di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di
garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello
stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.
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Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)
1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la
sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di
elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna
istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di
accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle
studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e
del patto educativo di corresponsabilità.
Art. 6 (Disposizioni finali)
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in
materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola
secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione
scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
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VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO
La Circolare n.20 emanata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data
4 marzo 2011 (Prot. n. 1483) definisce i criteri per la validità dell’anno scolastico per la
valutazione degli alunni nella scuola secondaria secondo grado (Artt. 2 e 14 DPR 122/2009):
“… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso,
per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre
quarti dell'orario annuale personalizzato”... “Il monte ore annuale delle lezioni consiste
nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna
disciplina. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio
dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite
massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal
collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la
non sufficiente permanenza del rapporto educativo.”
In ottemperanza a quanto sopra citato, il Collegio dei docenti ha deliberato le seguenti deroghe:
 gravi motivi di salute, infortuni, ricoveri, se opportunamente documentati (certificazioni
ospedaliere, specialistiche o del medico di base);
 terapie e/o cure programmate, donazioni di sangue;
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute
dal C.O.N.I.;
 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il
sabato come giorno di riposo;
 sciopero dei mezzi di trasporto, condizioni metereologiche avverse, opportunamente
documentate;
 gravi motivi personali o di famiglia opportunamente documentati e comunicati
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Allegato al P.T.O.F. Annualità 2015-16
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
IPSSS “Leonardo da Vinci” – ITAS “A. Nitti”
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REGOLAMENTI-15-16 - "Da Vinci-Nitti"