Notiziario della Commissione Interregionale Scuole Alpinismo, SciAlpinismo e Arrampicata Libera TER
Supplemento 1 al n°2 – luglio 2008 – Anno XLIV del Notiziario “Le Alpi Apuane” della Sezione di Lucca del C.A.I.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003
Conv. In L: 27/02/2004 n. 46
Art. 1, comma 2, DR/CBPA centro 1
Il 2008 doveva terminare assieme al mandato della
nostra Commissione; la sede centrale del CAI ha
prorogato di un anno il mandato in modo da
sincronizzare tutte le scadenze dell’associazione a
fine 2009. Noi eravamo già al lavoro per organizzare
il Congresso Istruttori, quindi abbiamo deciso di fare
comunque una iniziativa che coinvolgesse tutti gli
istruttori TER. La Pietra 2008 è l’evento che ci
permetterà di stare assieme i primi di ottobre. Lo
scorso anno Didactica 2007 ha permesso di
confrontarci sulla problematica principe della nostra
attività, e direi che la competenza dei relatori abbia
reso l’esperienza utile.
Quest’anno ci confronteremo sulla responsabilità
dell’istruttore (… i famosi diritti e doveri), sull’etica
dell’istruttore, sulla figura del neo Istruttore
Sezionale. Parteciperanno anche rappresentanti dei
nostri Gruppi Regionali e della sede centrale; sarà
interessante confrontarci con loro in quanto i
presidenti delle nostre sezioni assumeranno un ruolo
importante riguardo a questa nuova figura titolata.
Tali argomenti li esamineremo assieme in tavole
rotonde interattive e non con le solite relazioni
frontali; questo significa che invito i direttori a
parlarne prima con i loro Istruttori per arrivare al
convegno con domande da porre all’attenzione di
tutti e agli esperti.
L’attività pratica è sicuramente indispensabile per gli
istruttori; il confronto con alpinisti/arrampicatori ai
massimi livelli rappresenta sicuramente un momento
di spettacolo ma anche di riflessione e crescita per
tutti, noi istruttori compresi. La presenza, il sabato e
la domenica, di Bubu Bole non può che essere uno
stimolo al confronto soprattutto su discipline “nuove”
come ad esempio il dry- tooling. Un muro di
arrampicata, appositamente allestito, sarà un valido
banco di prova con i consigli, le dimostrazioni e
l’assistenza di Bubu Bole. Inutile dire che siete tutti
invitati a partecipare, uno o due giorni, per stare
assieme e divertirci.Vi esorto anche ad allargare
l’invito per la serata e per la domenica,oltre che alle
famiglie,a coloro che non fanno parte del mondo
delle scuole, sia per l’interesse degli argomenti sia
per cercare di interessare potenziali futuri istruttori.
Vi aspetto numerosi !
Bruno Barsuglia
- Pagina 2- Anno V, Numero 5
Sport e medicina
…come metterci al riparo da situazioni
a rischio
Intervista al prof. Enrico Castellacci
di Alessandro Romboli
L’
alpinismo, l’arrampicata ed in generale gli
sport praticati in montagna e promossi
dal C.A.I., comportano un notevole impegno
fisico e psichico.
Paradossalmente viene per lo più affrontato
senza i necessari controlli clinici e strumentali
né esistono regole, a differenza di altri sport,
che stabiliscano criteri di ammissione ai corsi
ed alla attività di istruttori.
Ovviamente
ci
riferiamo
all’attività
“dilettantistica” perché quella di “alto livello” è
sicuramente preparata con grande dovizia di
mezzi. E’ utile riflettere che è proprio l’attività
di massa quella in cui si registra il maggior
numero di incidenti.
Abbiamo sentito il parere del Prof. E.
Castellacci, noto medico sportivo e
Traumatologo, tra l’altro responsabile dello
staff medico della nazionale italiana di calcio
“Credo che sia una grave mancanza da parte
del C.A.I. e delle Scuole di Alpinismo non
vincolare la partecipazione ai corsi alla
esibizione della Certificazione di Idoneità
Sportiva. Ritengo anche che sia una grave
anomalia culturale che coloro che svolgono
attività sportiva in montagna, cioè in in un
ambiente difficile e rischioso a causa di fattori
ambientali e soggettivi, non avvertano la
necessità di valutare la capacità del proprio
fisico in relazione all’attività che svolgono e a
valutare preventivamente eventuali rischi.
Può, inoltre, far emergere patologie e/o fattori
di rischio latenti che, in soggetti con attività
fisica ridotta, si manifesterebbero in modo più
drammatico tardivamente.
Inoltre, oggi non solo praticano sport, ma
viene anche consigliato di farlo, persone a cui
qualche anno fa veniva proibito; mi riferisco a
diabetici, asmatici, cardiopatici, ecc..
Ebbene il Medico Sportivo può aiutare questi
soggetti a farlo in modo razionale non solo
senza rischi, ma con innegabili benefici.
Per ultimo vorrei aggiungere che proprio gli
Istruttori dovrebbero essere i primi a sottoporsi
al test di idoneità, perché alla loro efficienza è
legata la sicurezza degli allievi e perché
promotori di una cultura sportiva che si basi
sulla sicurezza prima di tutto personale.
Da valutare è anche il dato, confermato da
statistiche attendibili, che molti incidenti, o
richieste di soccorso, in montagna sono dovuti a
malesseri e malori legati allo stato fisico
dell’atleta… e forse prevedibili !
E’ il caso veramente di dire che una visita
medico sportiva può metterci al riparo da
situazioni a rischio”
Sentito il consiglio di esperto, dove possiamo
rivolgerci e cosa dovremmo fare in dettaglio?
Dove: l’ambulatorio di medicina sportiva presso
un presidio ospedaliero è sicuramente il luogo
più idoneo a fornirci risposte esaustive e
complete. Meglio se il medico curante
accompagnerà la richiesta di visita con una
relazione clinica e anamnestica (malattie
pregresse o in atto, rischio cardiovascolare,
alterazioni del ritmo cardiaco, uso cronico di
farmaci, allergie, intolleranze, ecc..).
Cosa: il medico sportivo ci sottoporrà a visita e
ad accertamenti orientati dai dati clinico
anamnestici e specifici per il tipo di attività che
intendiamo fare; al termine di queste indagini ci
fornirà un attestato di idoneità a svolgere quel
tipo di attività e ci potrà dare anche una
valutazione sull’entità dell’attività che possiamo
svolgere in sicurezza.
Questo articolo deve servire a riflettere.
Come Commissione ci siamo già occupati lo scorso
numero, di medicina di montagna. Avevamo, inoltre,
già affrontato la questione nelle serate culturali: cosa
fare quando avviene un infortunio e prima che
intervenga il soccorso organizzato. Tutto questo per
incrementare la sensibilità negli istruttori verso la
cultura della sicurezza personale e altrui, al pari della
cultura tecnica oramai assodata.
Stiamo lavorando assieme al Prof. Castellacci, per
valutare la possibilità di una convenzione tra gli
istituti di medicina dello sport e la CISASATER
affinché tutti gli istruttori possano affluirvi in modo
agevolato.
Vi faremo sapere, spero a breve.
Bruno
- Pagina 3 - Anno V, Numero 5
Il rapporto d’accompagnamento
in montagna
di Orazio Pescatore (magistrato)
L’
ACCOMPAGNAMENTO è
una forma di
prudenza nell’andare in montagna, e quindi
in un ambiente che può presentare rischi
per sua natura.
Per tale motivo l’accompagnamento è un’attività
favorita e promossa dall’ordinamento che vi fa
riferimento in più norme di livello legislativo.
art. 2 legge 91/63 per il quale “il CAI provvede…
d) all’organizzazione ed alla gestione di corsi di
addestramento per le attività alpinistiche,
scialpinistiche, escursionistiche, speleologiche,
naturalistiche;
e) alla formazione di istruttori necessari allo
svolgimento delle attività di cui alla lett. d)";
art. 2 legge 6/89 per il quale la guida alpina svolge
l’attività di “ accompagnamento di persone in ascensioni
su roccia, ghiaccio o in escursioni in montagna;
b) accompagnamento di persone in ascensioni
scialpinistiche o in escursioni sciistiche;
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche o
scialpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche
su piste..”
maggiore sarà la “qualità” che ci si può aspettare
dall’accompagnatore prescelto, tanto minore sarà la
quota di rischio che ci s’intende assumere, il che
rappresenta un chiaro parametro di riferimento per
valutare eventuali responsabilità giuridiche.
Ne consegue che se non vi è un vincolo di
subordinazione, ovvero l’obbligo giuridico di seguire
le direttive altrui, non si è in presenza di un rapporto
di affidamento (ciò è stato affermato da Cass. Pen.
27.11.1957 in Resp. Civ. ‘58, 508, secondo cui “nel
caso di sinistro durante una gita alpinistica sussiste
responsabilità di uno dei partecipanti in relazione alla
decisione di affrontare un rischio e la scelta dei modi
e mezzi tecnici da impiegare solo quando preesista
fra i compartecipi un vincolo di sicura
subordinazione”; ma anche da Corte d'Appello.
Torino 5.1.1983, in Riv. Dir. Sportivo, 1984, 336,
secondo cui “nessun rapporto giuridicamente
rilevante si istaura tra due coetanei di pari bravura
che si alternano a fare il primo di cordata”.
Può essere richiamato anche il caso del Gran Zebrù
citato da Masciandri in cui non fu riconosciuto alcun
“potere dispositivo ed organizzativo” nei confronti di
una persona che aveva raccolto una ragazza rimasta
sola, e l’aveva legata in cordata).
art. 21 legge 6/89 che disciplina l’attività degli
accompagnatori di media montagna (escluse “zone
rocciose, ghiaccia, terreni innevati, o che richiedono per
la progressione l’uso di corda, piccozza, ramponi”)
Non esiste una definizione del concetto di
accompagnamento, che è per altro derivabile dal
nucleo disciplinato per la guida alpina: esiste un
accompagnatore cui incombe un potere direttivo e
organizzativo della gita (scelta del percorso, modo
di affrontarlo, verifica del materiale tecnico e
umano, etc..) e un accompagnato che si affida
all’accompagnatore.
In quanto tale vi è, correlativamente al dovere di
“protezione” che incombe a quest’ultimo (l’art. 11
l. 6/89 afferma che la guida alpina ha il “dovere di
mantenere in massima sicurezza i propri clienti”),
un vincolo di “subordinazione” da parte
dell’accompagnato, il quale quindi è tenuto a
osservare le indicazioni dategli, pena il venir
meno della responsabilità altrui (vedi Trib.
Bolzano 24.1.77, in Resp. Civ e Prev., ’78, che
ha affermato “l’obbligo del cliente alla
collaborazione e prudenza, che varia in
proporzione alla sua esperienza” …”il cliente non
può smantellare una sicurezza mettendo a
repentaglio la vita della guida”). Vi è inoltre un
dovere di informare l’accompagnatore sulle
proprie capacità e conoscenze tecniche.
Nel
rapporto
d’accompagnamento
l’accompagnato fa affidamento nelle capacità
dell’accompagnatore al fine di ridurre la propria
quota di accettazione di rischio relativamente al
“pericolo” comunque insito nell’andare in
montagna.
Di conseguenza variano anche gli standard da
richiedersi alle due parti del rapporto: tanto
Se quindi in una gita “il livello medio sia uniforme e
tutti i partecipanti dispongono di capacità sufficienti
per affrontare il tipo di attività programmato non si
istaura alcun rapporto di accompagnamento” (Alp,
Aprile 2002, P. Romagnolo).
ESISTONO VARIE TIPOLOGIE DI ACCOMPAGNATORI
PROFESSIONALI (che normalmente esercitano l’attività
con relativa continuità traendo dalla stessa
guadagno e quindi a titolo oneroso):
1) guida alpina, 2) accompagnatori di media
montagna;
QUALIFICATI, a cui l’ordinamento riconosce particolari
attitudini e preparazione a svolgere l’attività di
accompagnamento; si tratta, oltre che di quelli
professionali, degli Istruttori del CAI, che sono
previsti dall'art. 20 l. 6/89, il quale, richiamata la
possibilità per il CAI di organizzare scuole e corsi
"per
le
attività
alpinistiche,
sci-alpinistiche,
escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per
- Pagina 4 - Anno V, Numero 5
la formazione dei relativi istruttori", specifica che
le "attività degli istruttori CAI sono disciplinate dai
regolamenti del CAI". L'istruttore CAI quindi è il
mezzo qualificato attraverso il quale il CAI
persegue gli scopi istituzionali. In conclusione la
figura dell'Istruttore CAI è espressamente prevista
dalla legge come soggetto particolarmente
preparato e qualificato per accompagnare
persone in montagna; ne consegue che
l'ordinamento presuppone e richiede che questi
sia in possesso di particolari capacità tecniche, di
tal che anche il suo operato sarà valutato
rigorosamente.
NON QUALIFICATI: capo gita (coloro cioè che
organizzano
tecnicamente
la
gita
con
individuazione del percorso, verifica del materiale
necessario, verifica dell’idoneità dei partecipanti e
del loro numero, etc..; sono quindi esclusi da tale
nozione coloro che provvedono solo agli
adempienti logistici, quali la prenotazione del
rifugio, o l’organizzazione dei mezzi di trasporto);
accompagnamento in via amicale o parentale;
VOLONTARI (si dedicano a quest’attività per fini
meramente associativi, filantropici, solidaristici;
non possono trarne guadagno, e anzi per gli
istruttori CAI ve n’è espresso divieto – art.20 c. 2 l.
n. 6/89): gli istruttori CAI e tutti quelli non
qualificati.
La responsabilità è strettamente personale; cioè è
imputabile solo a chi ha commesso il reato.
L'accertamento della responsabilità penale avviene
attraverso un processo penale, che è promosso dal
Pubblico Ministero, e quindi dalla pubblica accusa.
Per altro il più frequente tra i reati ipotizzabili, quello
di lesioni colpose (art. 590 CP), è procedibile solo a
querela di parte; occorre quindi che la vittima del
reato chieda espressamente che si proceda contro il
colpevole. Lo spirito di solidarietà che spesso lega le
persone che frequentano insieme la montagna fa sì
che invero i casi di querela siano abbastanza limitati;
le querele spesso vengono poi ritirate una volta
raggiunto un accordo sull'entità del risarcimento dei
danni, normalmente grazie all'intervento delle società
assicuratrici.
Il processo tenderà ad accertare se vi è una condotta
attribuibile all'autore del reato (nel caso di specie
verosimilmente di natura colposa, e quindi per la
violazione di regole di prudenza, negligenza,
imperizia, ovvero per inosservanza di ordini o
discipline (e quindi per quanto qui rileva, anche di
regolamenti interni del CAI), che abbia cagionato
(deve quindi esservi un nesso di causalità) l'evento
vietato dalla legge (nel caso più ricorrente l'integrità
fisica della vittima).
Per negligenza si intende la trascuratezza, la scarsa
attenzione (ad es. essere partiti senza il materiale o
l'abbigliamento dovuto o sufficiente, l'aver deciso un
percorso senza informarsi sulle sue caratteristiche,
non essersi informati sulle condizioni del tempo,
etc..);
Per imprudenza, l'avventatezza o la scarsa
ponderazione in quel che si fa (l'essere partiti anche
se la situazione del pericolo valanghe, o del tempo,
era pericolosa; scelta di itinerari superiori alle
capacità dei partecipanti o degli allievi; l'affrontare un
percorso in un numero di persone eccessivo rispetto
alle sue caratteristiche; non interrompere una gita
quando è chiaro che uno degli allievi difficilmente è
in grado di portarla a termine in condizioni di
sicurezza, etc..);
FONTE DELLA RESPONSABILITÀ:
PENALE, CIVILE (CONTRATTUALE ED
EXTRACONTRATTUALE)
La responsabilità giuridica può essere di natura
civile o penale. Quella penale si caratterizza per il
tipo di sanzione (di natura penale appunto, quale
una pena detentiva, ma esistono anche sanzioni
pecuniarie di tipo penale), e viene integrata
allorché si commette un reato, e cioè una
specifica condotta espressamente definita tale
dalla legge (nel caso nostro i reati più ricorrenti
sono quelli di omicidio e lesioni colpose, ma ve ne
sono altri, quale ad esempio quello di causazione
di valanga previsto dall'art. 426 CP).
Per imperizia si intende la carenza nell'uso delle
nozioni e capacità tecniche connesse del proprio
ruolo (il nodo fatto male; l'incapacità di attrezzare
adeguatamente una sosta; non conoscere l'uso
dell'ARVA, tec..);
Per inosservanza alle discipline del settore si
intende il mancato rispetto delle regole di condotta di
uno specifico settore fissate espressamente da leggi,
regolamenti, specifiche discipline (ad es. il mancato
rispetto del rapporto allievi/numero di istruttori, o
l'attivazione di una scuola senza che vi sia un
responsabile avente le qualifiche quali previste dai
regolamenti CAI; il mancato rispetto dei limiti di
difficoltà o della tipologia di attività previste per i
diversi tipi di corso, etc..).
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I CASI PRATICI
Concludo tale parte riportando, a titolo di
esempio, alcuni casi pratici già affrontatati dalla
giurisprudenza:
• sul dovere della guida di richiamare l’allievo
indisciplinato si richiama Trib. Trento 6.12.1949
secondo cui “l’istruttore ha l’obbligo di ammonire
e richiamare coloro che si comportano
imprudentemente, ma tale potere disciplinare
non va oltre il mero e reiterato richiamo
verbale”1; in quella occasione gli istruttori CAI
furono assolti per la morte di un allievo, proprio
in quanto avendolo richiamato ripetutamente,
ciononostante aveva proceduto per conto suo,
in quanto “avevano posto in essere quanto era
loro consentito di fare”
• sul dovere di evitare di esporsi a rischi
prevenibili con la comune diligenza, Cass. Pen.
18.9.91 n. 9665 (CED Cass. RV 191201):
“rettamente è affermata la responsabilità per il
reato di cui all’art. 589 CP di un maestro di sci
incaricato di svolgere un corso di sci fuoripista,
che abbia accompagnato in una zona dove era
previsto il pericolo di valanghe alcuni allievi che
sono poi stati investiti ed uccisi da una massa di
neve staccatasi dall’anticima di un monte. Gli
insegnanti sono infatti tenuti a vigilare
sull’incolumità dei loro allievi nel periodo in cui si
esercitano sotto la loro guida. Tale obbligo trova
il suo fondamento in primo luogo nell’uso e nella
prassi
consolidata
che
deve
ritenersi
tacitamente richiamata ogni qualvolta si stipula
un contratto, anche verbale, di insegnamento
tra una scuola o un maestro ed un allievo. Al di
fuori del contratto l’obbligo trova fondamento
anche nell’art. 2043 CC che impone di non
provocare danni ingiusti”
• Tribunale di Torino 19.12.1997: “la condotta
degli organizzatori di un corso per guida alpina
deve considerarsi colpevole per il sinistro
occorso ad un allievo nell’espletamento di una
ascensione, per avere gli stessi scelto un
itinerario mai praticato”2
La responsabilità civile attiene sostanzialmente
alle conseguenze patrimoniali di una determinata
condotta, e quindi si risolve normalmente nel
risarcimento dei danni causati. Ne rispondono sia
il diretto interessato, sia eventuali altri soggetti cui
la legge (ad es. l'associazione per cui agisce
l'accompagnatore) o eventuali contratti specifici (è
il
caso
della
società
assicuratrice
dell'accompagnatore) ricollegano la responsabilità
per il pagamento dei danni cagionati.
La responsabilità civile può essere di tipo
contrattuale, allorché trova la sua fonte nella
violazione di un contratto stipulato tra le parti,
1
2
Foro, It. ’50, II ,p. 92
Riv. Dir. Sportivo, ’99, p. 545
ovvero da fatto illecito (detta anche responsabilità
extracontrattuale o aquiliana), e cioè dall'avere
cagionato ad altri un danno ingiusto (art. 2043 C.C.).
La responsabilità civile è accertata attraverso un
processo di natura civile, che deve essere
necessariamente iniziato dall'interessato, che può
chiamare in causa non solo la diretta controparte, ma
anche chi, in base alle regole civilistiche, ha
comunque il dovere di far fronte al risarcimento del
danno (così, in ipotesi di danno riconducibile ad un
istruttore CAI, potrà essere chiamato in giudizio
anche il CAI stesso).
Le differenze tra responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale, che possono anche concorrere,
sono numerose; tra le principali il diverso termine di
prescrizione, e cioè il termine massimo entro il quale
l'azione civile può essere proposta (10 anni per
quella contrattuale; 5 per quella da fatto illecito) ed il
diverso regime probatorio: in caso di fatto illecito
incombe all'attore l'onere della prova e quindi anche
la prova della colpa altrui, mentre in caso di
responsabilità
contrattuale
basta
provare
l'inadempimento, dopodiché la colpa si presume,
salva prova contraria.
Si ha contratto quando “due o più parti regolano tra
di loro un rapporto giuridico patrimoniale” (art. 1321
CC), esso “ha forza di legge tra le parti” (art. 1372)
In caso di responsabilità contrattuale la colpa si
presume: è contrattuale la responsabilità della guida
alpina. Si tratta di contratto di opera intellettuale; vi è
anche l’iscrizione in un apposito albo (art. 2229 CC),
con applicabilità dell’art. 2236 CC (che in caso di
prestazione che implica la soluzione di problemi
tecnici di speciale difficoltà, limita la responsabilità ai
soli casi di dolo e colpa grave).
A mio parere vi è responsabilità di natura
contrattuale anche per l’attività che il CAI offre
mediante i propri istruttori nell’ambito delle scuole e
dei corsi.
Sicuramente vi è rapporto di
accompagnamento; infatti con l'iscrizione ad un
corso l'allievo si affida alla organizzazione del CAI,
che agisce attraversi i propri istruttori. Inoltre, pur
essendo svolta detta opera dal singolo istruttore per
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fini non economici, il rapporto che si istaura tra il
CAI e l’iscritto\allievo ha anche tale natura, tanto è
che la partecipazione ai corsi è sottoposta al
pagamento di una determinata quota di
partecipazione (non vi è certo intento di lucro, ma
la prestazione offerta ha una contropartita di tipo
patrimoniale).
Nel caso di gite sezionale invece l’opera del capo
gita è offerta unicamente per fini associazionistici
e solidaristici e non ha, neanche indirettamente,
risvolti patrimoniali (la quota richiesta copre
sostanzialmente le sole spese logistiche e non
attiene comunque alla remunerazione di un’attività
“tecnico/organizzativa svolta dal capo gita; per
tale
parte
–
prenotazione
dell’albergo,
eventualmente del mezzo di trasporto, etc..certamente il capo gita agisce quale mandatario
dei partecipanti e ne risponde patrimonialmente;
per quanto attiene invece alla parte squisitamente
tecnica – scelta del precorso, conduzione della
gita, etc.., unico profilo per cui può ricorrere un
rapporto di accompagnamento, non vi è rapporto
di natura patrimoniale).
In conclusione il capo gita
risponde solo a titolo di
extracontrattuale (e penale)1
eventualmente
responsabilità
Recentemente si è però andata sempre più
affermando una giurisprudenza che ricollega alla
responsabilità contrattuale anche l'assunzione di
un obbligo di garanzia "di fatto", sulla sola base
dell'accordo (anche implicito) intervenuto tra le
parti. In tal caso vi è quindi semplicemente
l'assunzione volontaria e unilaterale dei compiti di
tutela, al di fuori di un preesistente obbligo
giuridico Si tratta ad esempio del caso già
esaminato di chi dia aiuto, e si offra di portare con
se, una persona in difficoltà "trovata" in montagna,
e questa accetti. Pertanto il primo assume un
ruolo di garanzia e si prende in carico l'attività
d’accompagnamento del secondo.
Il caso esaminato dalla giurisprudenza, pur non
attenendo specificamente ad un’attività da
istruttore di montagna, è però concettualmente
analogo: una persona si era assunto l'incarico di
controllare il rientro notturno di alcuni slittini da un
rifugio di montagna, seguendoli con una
motoslitta, ma aveva trascurato di seguire uno di
essi, che aveva imboccato, a causa della neve
ghiacciata e della ripidità della pista, un percorso
errato, andandosi così a schiantare contro un
albero.
La Cassazione (Sez. 4 penale, Sentenza n. 25527
del 2007) ha ritenuto che in tale ipotesi ricorresse
responsabilità
contrattuale
spiegando
che
"la fonte dell'obbligo di garanzia ….contrattuale….
comprende sia i contratti tipici come i contratti di
1
sono conformi sul punto le opinioni dell’Avv. D. Guadagno, in Lo
Scarpone, n 3, Marzo 2000, e dell’avv. A. Desi, in Lo Scarpone, n 3,
Marzo 1999
prestazione d'opera della bambinaia e della guardia
giurata, sia i contratti atipici che si fondano pur
sempre sul consenso tra le parti. Esempi: la guida di
montagna, i membri di un'associazione di volontari di
pronto soccorso, i vicini di casa che si offrono senza
retribuzione
di
accompagnare
l'inesperto
escursionista, di trasportare in ospedale l'ammalato o
di custodire il bambino in assenza dei genitori, con
accettazione del servizio da parte dei beneficiari."
Anche in tale settore riporto una sentenza che può
essere di interesse, perché afferma che l'attività di
formazione delle guide alpine è di tipo pericoloso,
per cui in detto ambito ("attività pericolosa per sua
natura o per la natura dei mezzi adoperati") non si
risponde del danno cagionato solo se si "prova di
non avere adottato tutte le misure idonee ad evitare
il danno" ai sensi dell'art. 2050 CC, con una
sostanziale e assai gravosa inversione dell'onere
della prova. Per altro se il danno è riconducibile ad
aspetti organizzativi del corso per guida (e quindi ad
una attività in sé non pericolosa) vale la regola
generale dell'art. 2043 CC:
Tribunale di Verbania 17.2.1994: “ancorché
l’insegnamento delle tecniche necessaria al
conseguimento del titolo di guida alpina costituisca
esercizio di un’attività pericolosa per sua natura,
qualora si ravvisi una condotta colposa degli
organizzatori, il risarcimento del danno è dovuto
secondo il principio del neminem laedere di cui
all’art. 2043 CC” (in Riv. Dir. Sportivo, ’99 p. 545)
PERICOLOSITÀ
La questione sulla "pericolosità" in senso giuridico
della generica attività alpinistica è invece molto
dibattuta, essendosi da più parti sostenuto che la
valutazione di pericolosità va correlata alle
potenzialità lesive per i terzi estranei all'esercizio
dell’attività (si pensi alle attività di gestione di materie
esplodenti, ovvero, per rimanere in un settore più
vicino al nostro, a quello dei trasporti a mezzo di funi)
e non a chi la pratica, come invece accade per le
attività alpinistiche (in tal senso vedi Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 7916 del 26/04/2004 secondo cui "per
qualificare un’attività come pericolosa è necessario
che essa presenti una notevole potenzialità di danno
a terzi")
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Gruppo di lavoro
Etica dell’Istruttore
L
o scorso anno, come commissione
abbiamo attivato un gruppo di lavoro che
si occupasse dell’etica dell’istruttore.
Tale interesse era nato in noi esaminando il
codice etico approvato in almeno due scuole
nel TER. Il gruppo di lavoro presenterà il 4
ottobre un testo base elaborato negli ultimi
mesi, da discutere assieme.
L’iniziativa nasce dall’esigenza di avere un
testo di riferimento, codificato e uniforme, con
chiare indicazioni di comportamento.
Secondo
noi,
molti
atteggiamenti
e
comportamenti che un istruttore deve avere e
tenere nei confronti della sezione, delle
scuole, degli istruttori e dell’allievo non sono
riconducibili solo alle regole scritte nel
consolidato “libretto rosso”, ma ad un
comportamento etico morale. Tale codice non
deve essere visto come un aggravio di
regole, ma esattamente l’opposto.
Oltre a controllare se siamo in linea con i
procedimenti
di
riferimento
ormai
standardizzati nelle nostre scuole, dobbiamo
anche interrogarci se siamo in sintonia con
quei principi e valori che sono alla base del
CAI.
Aspettiamo di vedere la bozza che verrà
proposta; discutiamola ed eventualmente
apportiamo assieme le necessarie modifiche
a
affinché ne venga
fuori un codice
accettato e
condiviso
da tutti.
Gruppo di lavoro
La figura dell’istruttore titolato
A
nche questo gruppo di lavoro si è dato da
fare. Lo scopo di questo gruppo era
apparentemente semplice ma in realtà
abbastanza complesso. Nonostante siano anni
che esiste il famoso “libretto rosso” e siano stati
effettuati molti corsi per diventare istruttore
titolato, svolgere aggiornamenti e precorsi ecc.
può sembrare paradossale ma non c’è
uniformità di questi iter. Se è naturale che
esista una variabilità di impostazione e
personalizzazione di chi dirige un corso rispetto
ad un altro, non devono esistere differenze
all’interno dei corsi, ad esempio per i criteri
ammissioni ecc. E queste differenze non
dovrebbero esistere tra le due scuole
interregionali: un istruttore che viene “abilitato”
avrà le solite responsabilità e competenze
comuni. Lo scopo del gruppo di lavoro, quindi è
di uniformare il più possibile le procedure tra
commissione e scuole interregionali; tra le due
scuole interregionali, ed infine tra la
commissione e le scuole sezionali. Un compito
non semplice che però deve essere risolto per il
bene comune.
La figura dell’Istruttore Sezionale è stata la
novità, inserita recentemente nel nuovo
regolamento CAI, che ci ha semplificato il
compito: sarà la CNSASA a stabilire i requisiti
di appartenenza per questo titolo. Alla nostra
Commissione TER spetterà di decidere come
fare la formazione.
La Commissione TER, dopo il superamento di
un corso di formazione, proporrà al presidente
di sezione di appartenenza del candidato la
ratifica di Istruttore Sezionale. Capite da voi che
la questione è abbastanza articolata e richiede
dei chiarimenti su queste tematiche.
- Pagina 8- Anno V, Numero 5
4 e 5 ottobre
La Pietra 2008
Castelnuovo ne’ Monti (RE)
C
ome
specificato
nell’introduzione,
quest’anno, come Commissione Scuole
TER, proponiamo a tutti gli istruttori una due
giorni dedicata a materie legate al nostro
mondo delle Scuole ed all’evoluzione delle
tecniche di scalata in genere. Due saranno i
temi al centro dell’incontro: la responsabilità
durante i corsi che un istruttore si assume e
la scalata sul misto nella forma del drytooling, tecnica affermata già da alcuni anni
ma sicuramente da conoscere meglio.
La manifestazione è organizzata dalla nostra
Commissione Scuole (CISASATER) in
collaborazione con i Gruppi Regionali Emilia
Romagna e Toscana. Il Soccorso Alpino
(SAER) parteciperà con noi all’iniziativa.
Ovviamente sono coinvolte anche la sezione
CAI locale e la scuola di alpinismo di
riferimento (Bismantova). Il pomeriggio del
sabato 4 ottobre sarà “riservato” a noi
istruttori (..tutti); si svolgerà al teatro
Bismantova di Castelnuovo ne’ Monti e
inizierà con un relatore esperto della materia
“legale” e conoscitore del contesto nel quale
si svolge sia l’attività alpinistica su roccia e
ghiaccio che quella sci-alpinistica. Si tratta
del magistrato Orazio Pescatore, giudice, che
dopo una breve introduzione risponderà alle
domande della platea. Siamo coscienti che
l’argomento è “pesante” e che però sia
necessario essere tutti aggiornati. A tal
proposito proporremo la relazione come una
tavola rotonda tra i direttori delle scuole ed il
magistrato, aperta ovviamente anche a tutta
la platea. Una breve relazione iniziale servirà
per introdurre le problematiche. Perché risulti
una cosa interessante, ma soprattutto utile,
invitiamo le scuole a runirsii e prepararsi una
scaletta di problemi che desideriamo
abbiamo una risposta o almeno un
chiarimento. Una formula sicuramente nuova
di affrontare la questione e speriamo
(...dipende da voi a questo punto..) utile.
Successivamente daremo la voce ai gruppi
di lavoro della nostra Commissione, sull’etica
dell’istruttore e sulla figura dell’istruttore. Il
primo argomento vedrà la discussione di una
bozza di codice etico che vogliamo discutere
e proporre a tutti voi, mentre la figura
dell’istruttore verterà principalmente sulla
nuova figura dell’Istruttore Sezionale.
Questo descritto è il programma del pomeriggio
dedicato a noi istruttori. L’inizio dei lavori è
previsto per le 14.30, il termine per le 18.30. A
tutti i partecipanti verranno dati gadget e ci
saranno delle promozioni con vari sponsor.
La sera, alle ore 21.00, sempre al Teatro
Bismantova, Bubu Bole (…è superfluo
presentarlo) in una serata aperta al pubblico
presenterà “VIVO L’ATTIMO”; una successione
di immagini impressionanti della sua attività
alpinistica.
Domenica 5 ottobre ci sarà un altro evento
correlato.
Un
muro
di
arrampicata,
appositamente allestito, sarà un ottimo banco di
prova per tutti coloro che vorranno provare il
dry-tooling, e con un “istruttore” di eccezione,
sempre Bubu Bole. A tal proposito sarà
affiancato da vari Istruttori delle nostre Scuole
per far provare anche coloro che non sono delle
Scuole. Sicuramente un confronto importante
che potrà solleticare la curiosità di tutti noi e
rappresentare, speriamo, uno stimolo ulteriore
per la nostra crescita alpinistica.
Sul sito della commissione http://ter.cnsasa.it
troverete il programma dettagliato oltre ad un
elenco di alberghi e trattorie convenzionati per
La Pietra 2008.
Partecipate numerosi ! E’ una occasione di
ritrovarsi tutti assieme, divertirci e scambiarci
delle idee.
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Bruno Barsuglia