Notiziario della Commissione Interregionale Scuole Alpinismo, SciAlpinismo e Arrampicata Libera TER Supplemento 1 al n°2 – luglio 2008 – Anno XLIV del Notiziario “Le Alpi Apuane” della Sezione di Lucca del C.A.I. Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 Conv. In L: 27/02/2004 n. 46 Art. 1, comma 2, DR/CBPA centro 1 Il 2008 doveva terminare assieme al mandato della nostra Commissione; la sede centrale del CAI ha prorogato di un anno il mandato in modo da sincronizzare tutte le scadenze dell’associazione a fine 2009. Noi eravamo già al lavoro per organizzare il Congresso Istruttori, quindi abbiamo deciso di fare comunque una iniziativa che coinvolgesse tutti gli istruttori TER. La Pietra 2008 è l’evento che ci permetterà di stare assieme i primi di ottobre. Lo scorso anno Didactica 2007 ha permesso di confrontarci sulla problematica principe della nostra attività, e direi che la competenza dei relatori abbia reso l’esperienza utile. Quest’anno ci confronteremo sulla responsabilità dell’istruttore (… i famosi diritti e doveri), sull’etica dell’istruttore, sulla figura del neo Istruttore Sezionale. Parteciperanno anche rappresentanti dei nostri Gruppi Regionali e della sede centrale; sarà interessante confrontarci con loro in quanto i presidenti delle nostre sezioni assumeranno un ruolo importante riguardo a questa nuova figura titolata. Tali argomenti li esamineremo assieme in tavole rotonde interattive e non con le solite relazioni frontali; questo significa che invito i direttori a parlarne prima con i loro Istruttori per arrivare al convegno con domande da porre all’attenzione di tutti e agli esperti. L’attività pratica è sicuramente indispensabile per gli istruttori; il confronto con alpinisti/arrampicatori ai massimi livelli rappresenta sicuramente un momento di spettacolo ma anche di riflessione e crescita per tutti, noi istruttori compresi. La presenza, il sabato e la domenica, di Bubu Bole non può che essere uno stimolo al confronto soprattutto su discipline “nuove” come ad esempio il dry- tooling. Un muro di arrampicata, appositamente allestito, sarà un valido banco di prova con i consigli, le dimostrazioni e l’assistenza di Bubu Bole. Inutile dire che siete tutti invitati a partecipare, uno o due giorni, per stare assieme e divertirci.Vi esorto anche ad allargare l’invito per la serata e per la domenica,oltre che alle famiglie,a coloro che non fanno parte del mondo delle scuole, sia per l’interesse degli argomenti sia per cercare di interessare potenziali futuri istruttori. Vi aspetto numerosi ! Bruno Barsuglia - Pagina 2- Anno V, Numero 5 Sport e medicina …come metterci al riparo da situazioni a rischio Intervista al prof. Enrico Castellacci di Alessandro Romboli L’ alpinismo, l’arrampicata ed in generale gli sport praticati in montagna e promossi dal C.A.I., comportano un notevole impegno fisico e psichico. Paradossalmente viene per lo più affrontato senza i necessari controlli clinici e strumentali né esistono regole, a differenza di altri sport, che stabiliscano criteri di ammissione ai corsi ed alla attività di istruttori. Ovviamente ci riferiamo all’attività “dilettantistica” perché quella di “alto livello” è sicuramente preparata con grande dovizia di mezzi. E’ utile riflettere che è proprio l’attività di massa quella in cui si registra il maggior numero di incidenti. Abbiamo sentito il parere del Prof. E. Castellacci, noto medico sportivo e Traumatologo, tra l’altro responsabile dello staff medico della nazionale italiana di calcio “Credo che sia una grave mancanza da parte del C.A.I. e delle Scuole di Alpinismo non vincolare la partecipazione ai corsi alla esibizione della Certificazione di Idoneità Sportiva. Ritengo anche che sia una grave anomalia culturale che coloro che svolgono attività sportiva in montagna, cioè in in un ambiente difficile e rischioso a causa di fattori ambientali e soggettivi, non avvertano la necessità di valutare la capacità del proprio fisico in relazione all’attività che svolgono e a valutare preventivamente eventuali rischi. Può, inoltre, far emergere patologie e/o fattori di rischio latenti che, in soggetti con attività fisica ridotta, si manifesterebbero in modo più drammatico tardivamente. Inoltre, oggi non solo praticano sport, ma viene anche consigliato di farlo, persone a cui qualche anno fa veniva proibito; mi riferisco a diabetici, asmatici, cardiopatici, ecc.. Ebbene il Medico Sportivo può aiutare questi soggetti a farlo in modo razionale non solo senza rischi, ma con innegabili benefici. Per ultimo vorrei aggiungere che proprio gli Istruttori dovrebbero essere i primi a sottoporsi al test di idoneità, perché alla loro efficienza è legata la sicurezza degli allievi e perché promotori di una cultura sportiva che si basi sulla sicurezza prima di tutto personale. Da valutare è anche il dato, confermato da statistiche attendibili, che molti incidenti, o richieste di soccorso, in montagna sono dovuti a malesseri e malori legati allo stato fisico dell’atleta… e forse prevedibili ! E’ il caso veramente di dire che una visita medico sportiva può metterci al riparo da situazioni a rischio” Sentito il consiglio di esperto, dove possiamo rivolgerci e cosa dovremmo fare in dettaglio? Dove: l’ambulatorio di medicina sportiva presso un presidio ospedaliero è sicuramente il luogo più idoneo a fornirci risposte esaustive e complete. Meglio se il medico curante accompagnerà la richiesta di visita con una relazione clinica e anamnestica (malattie pregresse o in atto, rischio cardiovascolare, alterazioni del ritmo cardiaco, uso cronico di farmaci, allergie, intolleranze, ecc..). Cosa: il medico sportivo ci sottoporrà a visita e ad accertamenti orientati dai dati clinico anamnestici e specifici per il tipo di attività che intendiamo fare; al termine di queste indagini ci fornirà un attestato di idoneità a svolgere quel tipo di attività e ci potrà dare anche una valutazione sull’entità dell’attività che possiamo svolgere in sicurezza. Questo articolo deve servire a riflettere. Come Commissione ci siamo già occupati lo scorso numero, di medicina di montagna. Avevamo, inoltre, già affrontato la questione nelle serate culturali: cosa fare quando avviene un infortunio e prima che intervenga il soccorso organizzato. Tutto questo per incrementare la sensibilità negli istruttori verso la cultura della sicurezza personale e altrui, al pari della cultura tecnica oramai assodata. Stiamo lavorando assieme al Prof. Castellacci, per valutare la possibilità di una convenzione tra gli istituti di medicina dello sport e la CISASATER affinché tutti gli istruttori possano affluirvi in modo agevolato. Vi faremo sapere, spero a breve. Bruno - Pagina 3 - Anno V, Numero 5 Il rapporto d’accompagnamento in montagna di Orazio Pescatore (magistrato) L’ ACCOMPAGNAMENTO è una forma di prudenza nell’andare in montagna, e quindi in un ambiente che può presentare rischi per sua natura. Per tale motivo l’accompagnamento è un’attività favorita e promossa dall’ordinamento che vi fa riferimento in più norme di livello legislativo. art. 2 legge 91/63 per il quale “il CAI provvede… d) all’organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche; e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lett. d)"; art. 2 legge 6/89 per il quale la guida alpina svolge l’attività di “ accompagnamento di persone in ascensioni su roccia, ghiaccio o in escursioni in montagna; b) accompagnamento di persone in ascensioni scialpinistiche o in escursioni sciistiche; c) insegnamento delle tecniche alpinistiche o scialpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste..” maggiore sarà la “qualità” che ci si può aspettare dall’accompagnatore prescelto, tanto minore sarà la quota di rischio che ci s’intende assumere, il che rappresenta un chiaro parametro di riferimento per valutare eventuali responsabilità giuridiche. Ne consegue che se non vi è un vincolo di subordinazione, ovvero l’obbligo giuridico di seguire le direttive altrui, non si è in presenza di un rapporto di affidamento (ciò è stato affermato da Cass. Pen. 27.11.1957 in Resp. Civ. ‘58, 508, secondo cui “nel caso di sinistro durante una gita alpinistica sussiste responsabilità di uno dei partecipanti in relazione alla decisione di affrontare un rischio e la scelta dei modi e mezzi tecnici da impiegare solo quando preesista fra i compartecipi un vincolo di sicura subordinazione”; ma anche da Corte d'Appello. Torino 5.1.1983, in Riv. Dir. Sportivo, 1984, 336, secondo cui “nessun rapporto giuridicamente rilevante si istaura tra due coetanei di pari bravura che si alternano a fare il primo di cordata”. Può essere richiamato anche il caso del Gran Zebrù citato da Masciandri in cui non fu riconosciuto alcun “potere dispositivo ed organizzativo” nei confronti di una persona che aveva raccolto una ragazza rimasta sola, e l’aveva legata in cordata). art. 21 legge 6/89 che disciplina l’attività degli accompagnatori di media montagna (escluse “zone rocciose, ghiaccia, terreni innevati, o che richiedono per la progressione l’uso di corda, piccozza, ramponi”) Non esiste una definizione del concetto di accompagnamento, che è per altro derivabile dal nucleo disciplinato per la guida alpina: esiste un accompagnatore cui incombe un potere direttivo e organizzativo della gita (scelta del percorso, modo di affrontarlo, verifica del materiale tecnico e umano, etc..) e un accompagnato che si affida all’accompagnatore. In quanto tale vi è, correlativamente al dovere di “protezione” che incombe a quest’ultimo (l’art. 11 l. 6/89 afferma che la guida alpina ha il “dovere di mantenere in massima sicurezza i propri clienti”), un vincolo di “subordinazione” da parte dell’accompagnato, il quale quindi è tenuto a osservare le indicazioni dategli, pena il venir meno della responsabilità altrui (vedi Trib. Bolzano 24.1.77, in Resp. Civ e Prev., ’78, che ha affermato “l’obbligo del cliente alla collaborazione e prudenza, che varia in proporzione alla sua esperienza” …”il cliente non può smantellare una sicurezza mettendo a repentaglio la vita della guida”). Vi è inoltre un dovere di informare l’accompagnatore sulle proprie capacità e conoscenze tecniche. Nel rapporto d’accompagnamento l’accompagnato fa affidamento nelle capacità dell’accompagnatore al fine di ridurre la propria quota di accettazione di rischio relativamente al “pericolo” comunque insito nell’andare in montagna. Di conseguenza variano anche gli standard da richiedersi alle due parti del rapporto: tanto Se quindi in una gita “il livello medio sia uniforme e tutti i partecipanti dispongono di capacità sufficienti per affrontare il tipo di attività programmato non si istaura alcun rapporto di accompagnamento” (Alp, Aprile 2002, P. Romagnolo). ESISTONO VARIE TIPOLOGIE DI ACCOMPAGNATORI PROFESSIONALI (che normalmente esercitano l’attività con relativa continuità traendo dalla stessa guadagno e quindi a titolo oneroso): 1) guida alpina, 2) accompagnatori di media montagna; QUALIFICATI, a cui l’ordinamento riconosce particolari attitudini e preparazione a svolgere l’attività di accompagnamento; si tratta, oltre che di quelli professionali, degli Istruttori del CAI, che sono previsti dall'art. 20 l. 6/89, il quale, richiamata la possibilità per il CAI di organizzare scuole e corsi "per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per - Pagina 4 - Anno V, Numero 5 la formazione dei relativi istruttori", specifica che le "attività degli istruttori CAI sono disciplinate dai regolamenti del CAI". L'istruttore CAI quindi è il mezzo qualificato attraverso il quale il CAI persegue gli scopi istituzionali. In conclusione la figura dell'Istruttore CAI è espressamente prevista dalla legge come soggetto particolarmente preparato e qualificato per accompagnare persone in montagna; ne consegue che l'ordinamento presuppone e richiede che questi sia in possesso di particolari capacità tecniche, di tal che anche il suo operato sarà valutato rigorosamente. NON QUALIFICATI: capo gita (coloro cioè che organizzano tecnicamente la gita con individuazione del percorso, verifica del materiale necessario, verifica dell’idoneità dei partecipanti e del loro numero, etc..; sono quindi esclusi da tale nozione coloro che provvedono solo agli adempienti logistici, quali la prenotazione del rifugio, o l’organizzazione dei mezzi di trasporto); accompagnamento in via amicale o parentale; VOLONTARI (si dedicano a quest’attività per fini meramente associativi, filantropici, solidaristici; non possono trarne guadagno, e anzi per gli istruttori CAI ve n’è espresso divieto – art.20 c. 2 l. n. 6/89): gli istruttori CAI e tutti quelli non qualificati. La responsabilità è strettamente personale; cioè è imputabile solo a chi ha commesso il reato. L'accertamento della responsabilità penale avviene attraverso un processo penale, che è promosso dal Pubblico Ministero, e quindi dalla pubblica accusa. Per altro il più frequente tra i reati ipotizzabili, quello di lesioni colpose (art. 590 CP), è procedibile solo a querela di parte; occorre quindi che la vittima del reato chieda espressamente che si proceda contro il colpevole. Lo spirito di solidarietà che spesso lega le persone che frequentano insieme la montagna fa sì che invero i casi di querela siano abbastanza limitati; le querele spesso vengono poi ritirate una volta raggiunto un accordo sull'entità del risarcimento dei danni, normalmente grazie all'intervento delle società assicuratrici. Il processo tenderà ad accertare se vi è una condotta attribuibile all'autore del reato (nel caso di specie verosimilmente di natura colposa, e quindi per la violazione di regole di prudenza, negligenza, imperizia, ovvero per inosservanza di ordini o discipline (e quindi per quanto qui rileva, anche di regolamenti interni del CAI), che abbia cagionato (deve quindi esservi un nesso di causalità) l'evento vietato dalla legge (nel caso più ricorrente l'integrità fisica della vittima). Per negligenza si intende la trascuratezza, la scarsa attenzione (ad es. essere partiti senza il materiale o l'abbigliamento dovuto o sufficiente, l'aver deciso un percorso senza informarsi sulle sue caratteristiche, non essersi informati sulle condizioni del tempo, etc..); Per imprudenza, l'avventatezza o la scarsa ponderazione in quel che si fa (l'essere partiti anche se la situazione del pericolo valanghe, o del tempo, era pericolosa; scelta di itinerari superiori alle capacità dei partecipanti o degli allievi; l'affrontare un percorso in un numero di persone eccessivo rispetto alle sue caratteristiche; non interrompere una gita quando è chiaro che uno degli allievi difficilmente è in grado di portarla a termine in condizioni di sicurezza, etc..); FONTE DELLA RESPONSABILITÀ: PENALE, CIVILE (CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE) La responsabilità giuridica può essere di natura civile o penale. Quella penale si caratterizza per il tipo di sanzione (di natura penale appunto, quale una pena detentiva, ma esistono anche sanzioni pecuniarie di tipo penale), e viene integrata allorché si commette un reato, e cioè una specifica condotta espressamente definita tale dalla legge (nel caso nostro i reati più ricorrenti sono quelli di omicidio e lesioni colpose, ma ve ne sono altri, quale ad esempio quello di causazione di valanga previsto dall'art. 426 CP). Per imperizia si intende la carenza nell'uso delle nozioni e capacità tecniche connesse del proprio ruolo (il nodo fatto male; l'incapacità di attrezzare adeguatamente una sosta; non conoscere l'uso dell'ARVA, tec..); Per inosservanza alle discipline del settore si intende il mancato rispetto delle regole di condotta di uno specifico settore fissate espressamente da leggi, regolamenti, specifiche discipline (ad es. il mancato rispetto del rapporto allievi/numero di istruttori, o l'attivazione di una scuola senza che vi sia un responsabile avente le qualifiche quali previste dai regolamenti CAI; il mancato rispetto dei limiti di difficoltà o della tipologia di attività previste per i diversi tipi di corso, etc..). - Pagina 5 - Anno V, Numero 5 I CASI PRATICI Concludo tale parte riportando, a titolo di esempio, alcuni casi pratici già affrontatati dalla giurisprudenza: • sul dovere della guida di richiamare l’allievo indisciplinato si richiama Trib. Trento 6.12.1949 secondo cui “l’istruttore ha l’obbligo di ammonire e richiamare coloro che si comportano imprudentemente, ma tale potere disciplinare non va oltre il mero e reiterato richiamo verbale”1; in quella occasione gli istruttori CAI furono assolti per la morte di un allievo, proprio in quanto avendolo richiamato ripetutamente, ciononostante aveva proceduto per conto suo, in quanto “avevano posto in essere quanto era loro consentito di fare” • sul dovere di evitare di esporsi a rischi prevenibili con la comune diligenza, Cass. Pen. 18.9.91 n. 9665 (CED Cass. RV 191201): “rettamente è affermata la responsabilità per il reato di cui all’art. 589 CP di un maestro di sci incaricato di svolgere un corso di sci fuoripista, che abbia accompagnato in una zona dove era previsto il pericolo di valanghe alcuni allievi che sono poi stati investiti ed uccisi da una massa di neve staccatasi dall’anticima di un monte. Gli insegnanti sono infatti tenuti a vigilare sull’incolumità dei loro allievi nel periodo in cui si esercitano sotto la loro guida. Tale obbligo trova il suo fondamento in primo luogo nell’uso e nella prassi consolidata che deve ritenersi tacitamente richiamata ogni qualvolta si stipula un contratto, anche verbale, di insegnamento tra una scuola o un maestro ed un allievo. Al di fuori del contratto l’obbligo trova fondamento anche nell’art. 2043 CC che impone di non provocare danni ingiusti” • Tribunale di Torino 19.12.1997: “la condotta degli organizzatori di un corso per guida alpina deve considerarsi colpevole per il sinistro occorso ad un allievo nell’espletamento di una ascensione, per avere gli stessi scelto un itinerario mai praticato”2 La responsabilità civile attiene sostanzialmente alle conseguenze patrimoniali di una determinata condotta, e quindi si risolve normalmente nel risarcimento dei danni causati. Ne rispondono sia il diretto interessato, sia eventuali altri soggetti cui la legge (ad es. l'associazione per cui agisce l'accompagnatore) o eventuali contratti specifici (è il caso della società assicuratrice dell'accompagnatore) ricollegano la responsabilità per il pagamento dei danni cagionati. La responsabilità civile può essere di tipo contrattuale, allorché trova la sua fonte nella violazione di un contratto stipulato tra le parti, 1 2 Foro, It. ’50, II ,p. 92 Riv. Dir. Sportivo, ’99, p. 545 ovvero da fatto illecito (detta anche responsabilità extracontrattuale o aquiliana), e cioè dall'avere cagionato ad altri un danno ingiusto (art. 2043 C.C.). La responsabilità civile è accertata attraverso un processo di natura civile, che deve essere necessariamente iniziato dall'interessato, che può chiamare in causa non solo la diretta controparte, ma anche chi, in base alle regole civilistiche, ha comunque il dovere di far fronte al risarcimento del danno (così, in ipotesi di danno riconducibile ad un istruttore CAI, potrà essere chiamato in giudizio anche il CAI stesso). Le differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, che possono anche concorrere, sono numerose; tra le principali il diverso termine di prescrizione, e cioè il termine massimo entro il quale l'azione civile può essere proposta (10 anni per quella contrattuale; 5 per quella da fatto illecito) ed il diverso regime probatorio: in caso di fatto illecito incombe all'attore l'onere della prova e quindi anche la prova della colpa altrui, mentre in caso di responsabilità contrattuale basta provare l'inadempimento, dopodiché la colpa si presume, salva prova contraria. Si ha contratto quando “due o più parti regolano tra di loro un rapporto giuridico patrimoniale” (art. 1321 CC), esso “ha forza di legge tra le parti” (art. 1372) In caso di responsabilità contrattuale la colpa si presume: è contrattuale la responsabilità della guida alpina. Si tratta di contratto di opera intellettuale; vi è anche l’iscrizione in un apposito albo (art. 2229 CC), con applicabilità dell’art. 2236 CC (che in caso di prestazione che implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, limita la responsabilità ai soli casi di dolo e colpa grave). A mio parere vi è responsabilità di natura contrattuale anche per l’attività che il CAI offre mediante i propri istruttori nell’ambito delle scuole e dei corsi. Sicuramente vi è rapporto di accompagnamento; infatti con l'iscrizione ad un corso l'allievo si affida alla organizzazione del CAI, che agisce attraversi i propri istruttori. Inoltre, pur essendo svolta detta opera dal singolo istruttore per - Pagina 6 - Anno V, Numero 5 fini non economici, il rapporto che si istaura tra il CAI e l’iscritto\allievo ha anche tale natura, tanto è che la partecipazione ai corsi è sottoposta al pagamento di una determinata quota di partecipazione (non vi è certo intento di lucro, ma la prestazione offerta ha una contropartita di tipo patrimoniale). Nel caso di gite sezionale invece l’opera del capo gita è offerta unicamente per fini associazionistici e solidaristici e non ha, neanche indirettamente, risvolti patrimoniali (la quota richiesta copre sostanzialmente le sole spese logistiche e non attiene comunque alla remunerazione di un’attività “tecnico/organizzativa svolta dal capo gita; per tale parte – prenotazione dell’albergo, eventualmente del mezzo di trasporto, etc..certamente il capo gita agisce quale mandatario dei partecipanti e ne risponde patrimonialmente; per quanto attiene invece alla parte squisitamente tecnica – scelta del precorso, conduzione della gita, etc.., unico profilo per cui può ricorrere un rapporto di accompagnamento, non vi è rapporto di natura patrimoniale). In conclusione il capo gita risponde solo a titolo di extracontrattuale (e penale)1 eventualmente responsabilità Recentemente si è però andata sempre più affermando una giurisprudenza che ricollega alla responsabilità contrattuale anche l'assunzione di un obbligo di garanzia "di fatto", sulla sola base dell'accordo (anche implicito) intervenuto tra le parti. In tal caso vi è quindi semplicemente l'assunzione volontaria e unilaterale dei compiti di tutela, al di fuori di un preesistente obbligo giuridico Si tratta ad esempio del caso già esaminato di chi dia aiuto, e si offra di portare con se, una persona in difficoltà "trovata" in montagna, e questa accetti. Pertanto il primo assume un ruolo di garanzia e si prende in carico l'attività d’accompagnamento del secondo. Il caso esaminato dalla giurisprudenza, pur non attenendo specificamente ad un’attività da istruttore di montagna, è però concettualmente analogo: una persona si era assunto l'incarico di controllare il rientro notturno di alcuni slittini da un rifugio di montagna, seguendoli con una motoslitta, ma aveva trascurato di seguire uno di essi, che aveva imboccato, a causa della neve ghiacciata e della ripidità della pista, un percorso errato, andandosi così a schiantare contro un albero. La Cassazione (Sez. 4 penale, Sentenza n. 25527 del 2007) ha ritenuto che in tale ipotesi ricorresse responsabilità contrattuale spiegando che "la fonte dell'obbligo di garanzia ….contrattuale…. comprende sia i contratti tipici come i contratti di 1 sono conformi sul punto le opinioni dell’Avv. D. Guadagno, in Lo Scarpone, n 3, Marzo 2000, e dell’avv. A. Desi, in Lo Scarpone, n 3, Marzo 1999 prestazione d'opera della bambinaia e della guardia giurata, sia i contratti atipici che si fondano pur sempre sul consenso tra le parti. Esempi: la guida di montagna, i membri di un'associazione di volontari di pronto soccorso, i vicini di casa che si offrono senza retribuzione di accompagnare l'inesperto escursionista, di trasportare in ospedale l'ammalato o di custodire il bambino in assenza dei genitori, con accettazione del servizio da parte dei beneficiari." Anche in tale settore riporto una sentenza che può essere di interesse, perché afferma che l'attività di formazione delle guide alpine è di tipo pericoloso, per cui in detto ambito ("attività pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati") non si risponde del danno cagionato solo se si "prova di non avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno" ai sensi dell'art. 2050 CC, con una sostanziale e assai gravosa inversione dell'onere della prova. Per altro se il danno è riconducibile ad aspetti organizzativi del corso per guida (e quindi ad una attività in sé non pericolosa) vale la regola generale dell'art. 2043 CC: Tribunale di Verbania 17.2.1994: “ancorché l’insegnamento delle tecniche necessaria al conseguimento del titolo di guida alpina costituisca esercizio di un’attività pericolosa per sua natura, qualora si ravvisi una condotta colposa degli organizzatori, il risarcimento del danno è dovuto secondo il principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 CC” (in Riv. Dir. Sportivo, ’99 p. 545) PERICOLOSITÀ La questione sulla "pericolosità" in senso giuridico della generica attività alpinistica è invece molto dibattuta, essendosi da più parti sostenuto che la valutazione di pericolosità va correlata alle potenzialità lesive per i terzi estranei all'esercizio dell’attività (si pensi alle attività di gestione di materie esplodenti, ovvero, per rimanere in un settore più vicino al nostro, a quello dei trasporti a mezzo di funi) e non a chi la pratica, come invece accade per le attività alpinistiche (in tal senso vedi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7916 del 26/04/2004 secondo cui "per qualificare un’attività come pericolosa è necessario che essa presenti una notevole potenzialità di danno a terzi") - Pagina 7- Anno V, Numero 5 Gruppo di lavoro Etica dell’Istruttore L o scorso anno, come commissione abbiamo attivato un gruppo di lavoro che si occupasse dell’etica dell’istruttore. Tale interesse era nato in noi esaminando il codice etico approvato in almeno due scuole nel TER. Il gruppo di lavoro presenterà il 4 ottobre un testo base elaborato negli ultimi mesi, da discutere assieme. L’iniziativa nasce dall’esigenza di avere un testo di riferimento, codificato e uniforme, con chiare indicazioni di comportamento. Secondo noi, molti atteggiamenti e comportamenti che un istruttore deve avere e tenere nei confronti della sezione, delle scuole, degli istruttori e dell’allievo non sono riconducibili solo alle regole scritte nel consolidato “libretto rosso”, ma ad un comportamento etico morale. Tale codice non deve essere visto come un aggravio di regole, ma esattamente l’opposto. Oltre a controllare se siamo in linea con i procedimenti di riferimento ormai standardizzati nelle nostre scuole, dobbiamo anche interrogarci se siamo in sintonia con quei principi e valori che sono alla base del CAI. Aspettiamo di vedere la bozza che verrà proposta; discutiamola ed eventualmente apportiamo assieme le necessarie modifiche a affinché ne venga fuori un codice accettato e condiviso da tutti. Gruppo di lavoro La figura dell’istruttore titolato A nche questo gruppo di lavoro si è dato da fare. Lo scopo di questo gruppo era apparentemente semplice ma in realtà abbastanza complesso. Nonostante siano anni che esiste il famoso “libretto rosso” e siano stati effettuati molti corsi per diventare istruttore titolato, svolgere aggiornamenti e precorsi ecc. può sembrare paradossale ma non c’è uniformità di questi iter. Se è naturale che esista una variabilità di impostazione e personalizzazione di chi dirige un corso rispetto ad un altro, non devono esistere differenze all’interno dei corsi, ad esempio per i criteri ammissioni ecc. E queste differenze non dovrebbero esistere tra le due scuole interregionali: un istruttore che viene “abilitato” avrà le solite responsabilità e competenze comuni. Lo scopo del gruppo di lavoro, quindi è di uniformare il più possibile le procedure tra commissione e scuole interregionali; tra le due scuole interregionali, ed infine tra la commissione e le scuole sezionali. Un compito non semplice che però deve essere risolto per il bene comune. La figura dell’Istruttore Sezionale è stata la novità, inserita recentemente nel nuovo regolamento CAI, che ci ha semplificato il compito: sarà la CNSASA a stabilire i requisiti di appartenenza per questo titolo. Alla nostra Commissione TER spetterà di decidere come fare la formazione. La Commissione TER, dopo il superamento di un corso di formazione, proporrà al presidente di sezione di appartenenza del candidato la ratifica di Istruttore Sezionale. Capite da voi che la questione è abbastanza articolata e richiede dei chiarimenti su queste tematiche. - Pagina 8- Anno V, Numero 5 4 e 5 ottobre La Pietra 2008 Castelnuovo ne’ Monti (RE) C ome specificato nell’introduzione, quest’anno, come Commissione Scuole TER, proponiamo a tutti gli istruttori una due giorni dedicata a materie legate al nostro mondo delle Scuole ed all’evoluzione delle tecniche di scalata in genere. Due saranno i temi al centro dell’incontro: la responsabilità durante i corsi che un istruttore si assume e la scalata sul misto nella forma del drytooling, tecnica affermata già da alcuni anni ma sicuramente da conoscere meglio. La manifestazione è organizzata dalla nostra Commissione Scuole (CISASATER) in collaborazione con i Gruppi Regionali Emilia Romagna e Toscana. Il Soccorso Alpino (SAER) parteciperà con noi all’iniziativa. Ovviamente sono coinvolte anche la sezione CAI locale e la scuola di alpinismo di riferimento (Bismantova). Il pomeriggio del sabato 4 ottobre sarà “riservato” a noi istruttori (..tutti); si svolgerà al teatro Bismantova di Castelnuovo ne’ Monti e inizierà con un relatore esperto della materia “legale” e conoscitore del contesto nel quale si svolge sia l’attività alpinistica su roccia e ghiaccio che quella sci-alpinistica. Si tratta del magistrato Orazio Pescatore, giudice, che dopo una breve introduzione risponderà alle domande della platea. Siamo coscienti che l’argomento è “pesante” e che però sia necessario essere tutti aggiornati. A tal proposito proporremo la relazione come una tavola rotonda tra i direttori delle scuole ed il magistrato, aperta ovviamente anche a tutta la platea. Una breve relazione iniziale servirà per introdurre le problematiche. Perché risulti una cosa interessante, ma soprattutto utile, invitiamo le scuole a runirsii e prepararsi una scaletta di problemi che desideriamo abbiamo una risposta o almeno un chiarimento. Una formula sicuramente nuova di affrontare la questione e speriamo (...dipende da voi a questo punto..) utile. Successivamente daremo la voce ai gruppi di lavoro della nostra Commissione, sull’etica dell’istruttore e sulla figura dell’istruttore. Il primo argomento vedrà la discussione di una bozza di codice etico che vogliamo discutere e proporre a tutti voi, mentre la figura dell’istruttore verterà principalmente sulla nuova figura dell’Istruttore Sezionale. Questo descritto è il programma del pomeriggio dedicato a noi istruttori. L’inizio dei lavori è previsto per le 14.30, il termine per le 18.30. A tutti i partecipanti verranno dati gadget e ci saranno delle promozioni con vari sponsor. La sera, alle ore 21.00, sempre al Teatro Bismantova, Bubu Bole (…è superfluo presentarlo) in una serata aperta al pubblico presenterà “VIVO L’ATTIMO”; una successione di immagini impressionanti della sua attività alpinistica. Domenica 5 ottobre ci sarà un altro evento correlato. Un muro di arrampicata, appositamente allestito, sarà un ottimo banco di prova per tutti coloro che vorranno provare il dry-tooling, e con un “istruttore” di eccezione, sempre Bubu Bole. A tal proposito sarà affiancato da vari Istruttori delle nostre Scuole per far provare anche coloro che non sono delle Scuole. Sicuramente un confronto importante che potrà solleticare la curiosità di tutti noi e rappresentare, speriamo, uno stimolo ulteriore per la nostra crescita alpinistica. Sul sito della commissione http://ter.cnsasa.it troverete il programma dettagliato oltre ad un elenco di alberghi e trattorie convenzionati per La Pietra 2008. Partecipate numerosi ! E’ una occasione di ritrovarsi tutti assieme, divertirci e scambiarci delle idee.