Sommario Regolamento d’Istituto e regolamenti collegati ....................................................................................... 5 Allegato 0 ........................................................................................................................................... 42 REGOLAMENTO CONTENENTE CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, AI SENSI DELL’ART. 33, C. 2, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 44 DEL 01/02/2001 ............. 42 CAPO I – PRINCIPI GENERALI ......................................................................................................... 42 CAPO I I – FUNZIONI E COMPETENZE .......................................................................................... 43 CAPO I I I – SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE ................................................................ 44 CAPO IV – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE GARE ....................................................... 44 CAPO V – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO............................................................................... 51 CAPO VI - CRITERI E LIMITI INERENTI I SINGOLI CONTRATTI ............................................. 55 Allegato 1 ........................................................................................................................................... 60 Regolamento visite guidate e viaggi d'istruzione …………………………………………………. 63 Allegato 2 ........................................................................................................................................... 63 REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E DELLA CONNESSIONE AD INTERNET ..................................................................................................... 63 I vantaggi di internet a scuola ................................................................................................................. 63 Accertamento dei rischi e valutazione dei contenuti di internet.............................................................. 64 Le strategie della scuola per garantire la sicurezza sull'uso delle TIC .................................................... 65 Servizi di posta elettronica ..................................................................................................................... 66 Gestione del sito della Scuola................................................................................................................. 66 Mailing list con moderatore, gruppi di discussione, chat rooms ............................................................ 67 Attacchi esterni ....................................................................................................................................... 67 Servizi on line agli utenti esterni ............................................................................................................ 67 Informazioni per gli studenti .................................................................................................................. 67 Informazioni per i genitori / tutori .......................................................................................................... 67 Informazioni per il personale scolastico ................................................................................................. 68 Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione ................................................................................................. 68 Art. 2 Principi generali – Diritti e Responsabilità .................................................................................. 69 Art. 3 Utilizzo dei personal computer .................................................................................................... 69 Art. 4 Utilizzo della rete informatica ..................................................................................................... 70 Art. 5 Utilizzo di internet ...................................................................................................................... 72 Art. 6 Utilizzo della posta elettronica.................................................................................................... 72 Art. 7 Utilizzo delle password ................................................................................................................ 73 Art. 8 Utilizzo dei supporti magnetici ................................................................................................... 74 Art. 9 Utilizzo di pc portatili ................................................................................................................. 74 Art. 10 Utilizzo delle stampanti e dei materiali di consumo .................................................................. 75 Art. 11 Osservanza delle disposizioni in materia di Privacy .................................................................. 75 Art. 12 Amministratori di Sistema ......................................................................................................... 75 La legge sul diritto d'autore .................................................................................................................... 76 Allegato 3 ........................................................................................................................................... 77 REGOLAMENTO PER STIPULA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE .............................. 77 Allegato 4 ........................................................................................................................................... 81 Regolamento dell’Organo di Garanzia .............................................................................................. 81 Allegato 5 ........................................................................................................................................... 83 REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ...................................... 83 REGOLAMENTO ................................................................................................................................. 83 Allegati Modulo_1 ............................................................................................................................. 91 Allegato 6 ........................................................................................................................................... 94 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INVENTARI DEI BENI MOBILI CHE COSTITUISCONO IL PATRIMONIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI REGGIOLO ...... 95 Allegato 7 ......................................................................................................................................... 102 Manuale per la tenuta del protocollo informatico dei flussi documentali e degli archivi ..……….102 1 Introduzione ...................................................................................................................................... 102 2 Definizioni ........................................................................................................................................ 102 1 Disposizioni generali ........................................................................................................................ 108 Art. 1.1 Ambito di applicazione...................................................................................................... 108 Art. 1.2 Definizioni dei termini....................................................................................................... 108 Art. 1.3 Area organizzativa omogenea ............................................................................................ 108 Art. 1.4 Servizio archivistico per la gestione informatica del protocollo, dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi .............................................................................................................. 108 Art. 1.5 Unicità del protocollo informatizzato ................................................................................ 108 Art. 1.6 Modello operativo adottato per la gestione dei documenti................................................ 108 2 Formazione dei documenti ................................................................................................................ 108 Art. 2.1 Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimi .............................................. 108 Art. 2.2 Formato dei documenti informatici ................................................................................... 109 Art. 2.3 Sottoscrizione dei documenti informatici .......................................................................... 109 3 Ricezione dei documenti ................................................................................................................... 109 Art. 3.1 Ricezione dei documenti su supporto cartaceo.................................................................. 109 Art. 3.2 Ricezione dei documenti informatici ................................................................................. 110 Art. 3.3 Ricevute attestanti la ricezione dei documenti .................................................................. 110 Art. 3.4 Apertura della posta ........................................................................................................... 110 4. Registrazione dei documenti ............................................................................................................ 110 Art. 4.1 Documenti soggetti a registrazione di protocollo .............................................................. 110 Art. 4.2 Documenti non soggetti a registrazione di protocollo ....................................................... 110 Art. 4.3 Registrazione di protocollo dei documenti ricevuti e spediti ............................................ 110 Art. 4.4 Registrazione dei documenti interni ................................................................................... 111 Art. 4.5 Segnatura di protocollo ....................................................................................................... 111 Art. 4.6 Annullamento delle registrazioni di protocollo .................................................................. 111 Art. 4.7 Differimento dei termini di protocollazione ....................................................................... 112 Art. 4.8 Registro giornaliero di protocollo....................................................................................... 112 Art. 4.10 Registro di emergenza ...................................................................................................... 112 Art. 4.11 Documentazione particolare ............................................................................................. 112 Art. 4.11.1 Deliberazioni di giunta e consiglio, determinazioni dirigenziali, decreti, ordinanze, contratti, verbali sanzioni amministrative, pubblicazioni all’albo pretorio e notifiche. .................. 112 Art. 4.11.2 Documentazione di gare d'appalto ................................................................................. 112 Art. 4.11.3 Documenti su supporto cartaceo indirizzati nominalmente al personale dell'ente, lettere anonime e documenti non firmati. ................................................................................................... 113 Art. 4.11.4 Documenti inviati via fax .............................................................................................. 113 Art. 4.11.5 Documenti arrivati senza lettera di accompagnamento ................................................. 113 Art. 4.11.6 Corrispondenza con più destinatari ............................................................................... 113 Art. 4.11.7 Allegati .......................................................................................................................... 113 Art. 4.11.8 Documenti di competenza di altre amministrazioni ...................................................... 113 Art. 4.11.9 Documenti originali plurimi o in copia per conoscenza ................................................ 113 Art. 4.11.10 Oggetti plurimi e documenti correlati ......................................................................... 113 Art. 4.12 Gestione della posta elettronica ........................................................................................ 114 5. Piano di conservazione e classificazione dei documenti ................................................................. 114 Art. 5.1 Piano di conservazione dei documenti ............................................................................... 114 Art. 5.2 Classificazione dei documenti ............................................................................................ 114 6 Assegnazione dei documenti............................................................................................................. 114 Art. 6.1 Assegnazione ...................................................................................................................... 114 Art. 6.2 Modifica delle assegnazioni ............................................................................................... 114 Art. 6.3 Consegna dei documenti ..................................................................................................... 115 7. Fascicolazione dei documenti in sistema di protocollo centralizzato .............................................. 115 Art. 7.1 Formazione e identificazione dei fascicoli ......................................................................... 115 Art. 7.2 Processo di formazione dei fascicoli .................................................................................. 115 Art. 7.3 Modifica delle assegnazioni dei fascicoli ........................................................................... 115 Art. 7.4 Tenuta dei fascicoli dell'archivio corrente .......................................................................... 115 8. Spedizione documenti destinati all’esterno ..................................................................................... 115 Art. 8.1 Spedizione dei documenti informatici ................................................................................ 115 9. Gestione dei flussi di documenti cosiddetti interni .......................................................................... 116 Art. 9.1 Comunicazioni informali .................................................................................................... 116 Art. 9.2 Scambio di documenti o di fascicoli fra gli uffici .............................................................. 116 10 Scansione dei documenti su supporto cartaceo ............................................................................... 116 Art. 10.1 Documenti soggetti a scansione ....................................................................................... 116 Art. 10.2 Processo di scansione ....................................................................................................... 116 11. Conservazione e tenuta dei documenti .......................................................................................... 117 Art. 11.1 Memorizzazione dei documenti informatici e delle rappresentazioni digitali dei documenti cartacei ............................................................................................................................................. 117 Art. 11.2 Selezione e conservazione dei documenti informatici ..................................................... 117 Art. 11.3 Salvataggio della memoria informatica (archivio informatico) ....................................... 117 Art. 11.4 Conservazione sostitutiva ................................................................................................. 117 12 Accesso ........................................................................................................................................... 117 Art. 12.1 Accessibilità da parte degli utenti appartenenti all’Amministrazione .............................. 117 Art. 12.2 Accesso da parte di altre amministrazioni ........................................................................ 118 13 Approvazione e Revisione .............................................................................................................. 118 Art. 13.1 Approvazione.................................................................................................................... 118 Art. 13.2 Revisione .......................................................................................................................... 118 14 Standard e specifiche tecniche ........................................................................................................ 118 per la formazione, gestione di documenti informatici: .................................................................... 118 per la conservazione di documenti informatici: ............................................................................... 118 15 I formati dati e file ...................................................................................................................... 119 15.1 I formati ................................................................................................................................... 119 15.2 Identificazione.......................................................................................................................... 119 15.3 Le tipologie di formato ............................................................................................................ 119 15.4 Formati Immagini .................................................................................................................... 120 15.5 Le caratteristiche generali dei formati ..................................................................................... 120 15.6 Criteri di scelta dei formati ...................................................................................................... 121 15.7 Scelta ........................................................................................................................................ 122 Allegato 1 ............................................................................................................................................. 126 Allegato 2 ............................................................................................................................................. 127 Allegato 3 ............................................................................................................................................. 151 REGOLAMENTO DI ISTITUTO E REGOLAMENTI COLLEGALI VISTA VISTO VISTO VISTO VISTA VISTO VISTA VISTO VISTO VISTO VISTO VISTO VISTO VISTA VISTI la L. n. 449/1997, art. 43 il D. Lgs n.267/2000 art. 119 il D.I. N.44/2001 il provvedimento del GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI “Linee guida per posta elettronica e internet“(Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007); la Direttiva 26 maggio 2009, n. 2 - Oggetto: Utilizzo di internet e d ella casella di posta elettronica istituzionale sul luogo di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Funzione pubblica; il D. lgs 305/2006 del 07/12/2006, Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali; la L. 4/2004, Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; il D. lgs 196/2003 Testo Unico sulla privacy entrato in vigore il 01/01/2004 che riassume le norme precedenti sulla privacy; il D. lgs 68/2003, Sulla regolamentazione per la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione; il C. M. 114/2002, Sulle infrastrutture tecnologiche nelle scuole e nuove modalità di accesso al sistema informativo. il C.M. 152/2001, Sulla diffusione delle reti LAN; il L. 325/2000, Sull'adozione delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati in applicazione dell'art.15 della Legge 675/1996; il D.P.R. n. 275 del 25/02/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 5; la L. 547/1993, Norme in materia di reati informatici; gli artt. 8 - 9 del D.P.R. n. 275 del 08.03.1999; VISTO VISTO VISTO VISTO VISTO CONSIDERATO CONSIDERATO CONSIDERATO CONSIDERATO RITENUTO RITENUTO PREMESSO il D.I. n. 44 del 01.02.2001 art. 33 c.2 con il quale viene attribuita al Consiglio di Istituto la competenza a determinare e criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del D.S.; il D. L.vo n. 297 del 16.04.1994, art. 10; il D.L.vo 163 del 2006 concernente la regolamentazione degli appalti della pubblica amministrazione; il DPR 207 del 2010 riguardante l’attuazione del codice degli appalti; il Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca inerente le line guida per l’attuazione delle indicazioni contenute nella legge di stabilità del 2013; che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la procedura da seguire per l’affidamento in base all’art. 34 del D.I 44/2001, all’art. 125 del D. Lgs 163/2006 e all’art. 54 del D. Lgs 163/2006; che, per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell’art. 125 comma 10 del D. Lgs 163/2006, deve essere adottato un provvedimento in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze; che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad individuare tali fattispecie; inoltre, che tale regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di ogni singola acquisizione in economia; che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuato l’oggetto delle prestazioni acquisibili in economia, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006; necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, sono tenute a redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli appalti, per gli affidamenti in economia, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006; che l’Istituto è interessato a promuovere l’uso delle risorse tecnologiche, della rete quali strumenti utili a perseguire le proprie finalità istituzionali. Per assicurare la funzionalità e il corretto impiego degli strumenti ICT, Art. 1 – Conformità Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto. Art. 2 - Collegialità Il presente Regolamento è stato condiviso dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana. Sono previsti dei documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza interna all'Istituto quali: regolamenti specifici per l'utilizzo degli spazi attrezzati, regolamento uso tecnologie, regolamento acquisti, regolamento viaggi di istruzione. È inoltre possibile dotarsi di ulteriori regolamenti specifici, compresi quelli per disciplinare l'assemblea di classe. Detti regolamenti sono redatti e adottati, salvo diverse disposizioni previste dalle normative vigenti, tenendo conto della partecipazione attiva e responsabile di tutte le diverse componenti della comunità scolastica. Art. 3 - Indirizzo La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione. Art. 4 – Patto formativo La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo". Attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica. Art. 5 - Modifiche Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. Art. 6 – Diritti degli studenti Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (mediante ad esempio: didattica per livelli, recupero, approfondimento) tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità e a promuovere la capacità di scelta dell’indirizzo degli studi successivi. Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Pertanto i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali durante i colloqui e attraverso il registro elettronico. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio. Art. 7 – Condivisione con gli studenti Gli studenti hanno diritto di essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica. Art. 8 – Pubblicazione e distribuzione materiale di propaganda Tutte le componenti della comunità scolastica possono disporre di appositi spazi murali (sala docenti/atrio/corridoi) per l’affissione di materiale informativo. Associazioni culturali, sportive e religiose possono chiedere di pubblicizzare le proprie iniziative attraverso la scuola mediante la consegna di materiali agli alunni, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Allo scopo di prevenire condotte strumentali rispetto agli alunni e alle famiglie, il Dirigente Scolastico decide inoltre in merito alla distribuzione di fogli informativi, pubblicitari, libri in visione, biglietti gratuiti per spettacoli vari. Il materiale di cui si chiede la distribuzione deve essere attinente alle finalità educative dell’Istituto. All’interno della scuola è riservato un apposito spazio per l’affissione di manifesti e locandine inerenti a iniziative potenzialmente interessanti per alunni, insegnanti e genitori. La valutazione per l’affissione di questo materiale è rimessa al Dirigente Scolastico. E’ fatto divieto di distribuzione, entro le pertinenze dell’edificio scolastico, di materiale pubblicitario di qualsiasi natura o, comunque, sprovvisto del preventivo assenso del Dirigente Scolastico. Art. 9 - Assemblee Tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, non docenti e genitori) hanno diritto di riunione nella scuola, al di fuori dell’orario scolastico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico rilasciata al richiedente, il quale si assume la responsabilità del corretto uso dei locali. L’autorizzazione verrà rilasciata su presentazione di domanda, che dovrà contenere l’indicazione dello scopo e l’ordine del giorno della riunione. Art. 10 – Attività integrative La scuola può organizzare attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto scolastico. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi della scuola. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente. Art. 11 – Dei diritti sulle informazioni personali Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si informano al principio di solidarietà. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto del d.lgs 196/03 sulla privacy. Art. 12 – Libertà di espressione Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono, con particolare attenzione ai bisogni degli studenti. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture. Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità. La scuola garantisce ambienti e strutture adeguate agli studenti portatori di handicap. Art. 13 - Responsabilità I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto formativo" e all'equilibrato esercizio dei diritti doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita. Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro", per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alla normativa di cui all'art.1. Art. 14 – Buona educazione Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo. Ad avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro. Ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico. Ad utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. A deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico. Art. 15 – Comportamento degli alunni e provvedimenti disciplinari – Organo di Garanzia La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative). Per i provvedimenti disciplinari, conseguenza delle infrazioni degli alunni, si fa riferimento all’allegato specifico regolamento. Prima dell’irrogazione della sanzione il Dirigente Scolastico provvede a convocare la famiglia dell’alunno per esporre preventivamente le ragioni dell’addebito. La famiglia il cui figlio sia soggetto a sanzione disciplinare può fare ricorso all’Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione. L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 gironi. L’Organo di Garanzia viene eletto nella seduta di insediamento del Consiglio di Istituto. E’ formato dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da due genitori e da un docente eletti dal Consiglio di Istituto. Vengono pure eletti membri supplenti delle due componenti che subentreranno in caso di incompatibilità o di assenza di qualche membro. Le delibere dell’Organo di Garanzia sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Non è consentita l’astensione al voto. L’Organo di Garanzia decide anche su conflitti relativi al Regolamento di Disciplina. Contro le violazioni allo Statuto, anche contenute nel Regolamento d’Istituto, è competente a decidere sui reclami l’Organo di Garanzia Regionale presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato. Art. 16 - Infrazioni Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono state raccolte nel Regolamento di disciplina allegato, che fa riferimento: alle infrazioni disciplinari non gravi, facilmente verificabili e individuali, alle infrazioni disciplinari gravi e individuali e alle infrazioni di rilevanza penale. Nel caso di infrazioni a rilevanza penale la scuola provvederà a denunciarne immediatamente le circostanze all’autorità giudiziaria. Art. 17 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari Il personale scolastico che rileva l’infrazione o l’atto doloso relaziona in forma scritta al Dirigente Scolastico. Il DS convoca l’alunno e la sua famiglia. Il DS, sentito il parere del coordinatore di classe, convoca il Consiglio di Classe (docenti e genitori). Il Consiglio di Classe eroga in forma scritta la sanzione disciplinare debitamente motivata. La sanzione è approvata a maggioranza. Art. 18 – Responsabilità delle sanzioni L’organismo deputato a definire la sanzione disciplinare è il consiglio di classe. Le note disciplinari messe sul registro di classe dal docente devono essere utilizzate dal consiglio di classe per la definizione delle sanzioni. Art. 19 - Gestione dei sistemi informativi della scuola e del registro elettronico La scuola ha adottato e sta implementando un sistema informativo composto da: sistema contabile e di archiviazione a norma di legge, sistema di registro elettronico on line e del sito internet A tal fine vengono dotati di identificativo di accesso e di password personale docente, famiglie, personale di segreteria e revisori, nonché DS e DSGA. Art. 20 - Gestione della dotazione scolastica ad alunni Gli studenti sono tenuti a conservare e gestire con la massima cura eventuali strumenti dati in utilizzo dalla scuola ed in particolare: il tesserino di riconoscimento personale da utilizzare per ogni uscita didattica o visita d’istruzione. la perdita del tesserino deve essere anche comunicata da parte dell’alunno in segreteria per l’emissione del nuovo eventuali strumenti in dotazione allo studente (tablet, notebook, etc.) devono essere conservati con la massima cura e non possono essere utilizzati per finalità differenti dalle finalità didattiche indicate dalla scuola; la scuola può rivalersi sulla famiglia per eventuali danni alle dotazioni in affidamento dello studente; Art. 21 – Organismi DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 1. Tutti gli organi collegiali (Consiglio di Intersezione, Interclasse, Classe, Collegio Docenti e Consiglio di Istituto), pur nella diversità delle rispettive competenze loro attribuite dalla legge e dal presente regolamento, devono concorrere alla realizzazione dei fini indicati nel Progetto di Istituto e promuovere iniziative di collaborazione con gli altri organi collegiali. 2. Le delibere degli organi collegiali, salvo non contengano una precisa data di scadenza, rimangono in vigore e producono effetti sino a quando non siano state modificate o sostituite da successive delibere (principio della prorogatio) o superate da norme di più alto livello. 3. L'ordine del giorno non può essere modificato durante la seduta. Non è consentito discutere di argomenti non inseriti all'ordine del giorno. Prima che abbia inizio la discussione di un argomento all'ordine del giorno, ogni membro può presentare una mozione d'ordine modificativa della sequenza dei punti all'ordine del giorno non ancora discussi. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia quindi l'organo collegiale con votazione palese. 4. Proposte di argomenti all'ordine del giorno del Collegio Docenti devono essere presentate entro dieci giorni dalla data prevista per la convocazione al dirigente scolastico, che ne valuta l'inserimento. 5. Per poter intervenire, è necessario prenotarsi presso il presidente. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto e ottenuto la parola dal presidente. La durata degli interventi non può, di norma, eccedere i 5 minuti. Tutti i membri dell'organo collegiale, avuta la parola dal presidente, hanno diritto ad intervenire sugli argomenti in discussione, secondo l'ordine di iscrizione, senza essere interrotti e per il tempo strettamente necessario. 6. Presupposti della validità delle votazioni sono i due elementi così definiti: quorum "costitutivo" formato dalla maggioranza dei votanti presenti alla seduta (50% + 1); quorum "deliberativo" formato dalla maggioranza dei voti validamente espressi, esclusi pertanto gli astenuti. Nel caso di due proposte fra loro alternative viene accolta la delibera che riceve il maggior numero dei voti validamente espressi (escluse pertanto le astensioni). In caso di parità prevale il voto del presidente. 7. Nel caso di votazione segreta, il quorum "costitutivo" cioè dei partecipanti iniziali alla seduta è raggiunto dalla metà + 1 dei votanti; per il quorum "deliberativo" è necessaria la maggioranza dei voti validamente espressi, non considerando i voti nulli e le schede bianche. 8. Se le proposte contrapposte sono più di due, si procede ad una prima votazione in successione di ciascuna proposta solo per la determinazione dei voti favorevoli alla proposta stessa. Le due proposte che hanno ottenuto più voti passano al ballottaggio. Il ballottaggio consiste nel votare le due proposte singolarmente considerate. Viene approvata quella che ha ottenuto più voti favorevoli. Il presidente legge le proposte di delibera e le pone in votazione. Esauriti gli iscritti a parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione e dà inizio alle dichiarazioni di voto. 9. Ciascun membro dell'organo collegiale può esporre i motivi per i quali voterà a favore o contro, oppure si asterrà, per un tempo non superiore ai cinque minuti. Ogni dichiarazione di voto (favorevole, contrario, astenuto) può essere riportata nel verbale della seduta su richiesta esplicita del dichiarante. 10. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per nessun motivo e di conseguenza non sono consentiti commenti dopo la votazione. 11. Il verbale della seduta è redatto da persona delegata dal presidente. La redazione dei verbali degli organi collegiali avrà carattere sintetico. Saranno riportate le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli interventi sarà riportato integralmente solo nel caso in cui l'intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifiche frasi. In tal caso il dichiarante ha la facoltà di produrre il testo della sua dichiarazione oppure di dettarlo direttamente al segretario. Il verbale indicherà l'effettiva durata della seduta e verrà letto e votato per approvazione nella seduta successiva. Osservazioni sul verbale vengono avanzate in sede di approvazione dello stesso. 12. Il verbale del Collegio Docenti è redatto di norma entro dieci giorni dalla data della seduta e messo a disposizione dei docenti che ne facciano richiesta. 13. L'estratto del verbale del Consiglio d'Istituto è redatto di norma entro dieci giorni dalla data della seduta e inviato ai membri del Consiglio d’Istituto. Seguirà la pubblicazione delle delibere verbale nella seduta successiva. all'albo dell'IC dopo l'approvazione del 21.1 Collegio dei docenti. Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Il collegio dei docenti: ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare, esercitando tale ruolo nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante; formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio d'istituto; valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica; provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici; adotta o promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione in conformità dell'art. 4, n. 1, della legge 30 luglio 1973, n. 477 e del conseguente D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti; promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto; elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di interclasse o di classe. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal Dirigente scolastico ad uno dei docenti eletto a norma del precedente secondo comma, lettera g). 21.2 Consiglio di classe. Il consiglio di classe negli istituti secondari è composto dai docenti di ogni singola classe. I consigli di classe sono presieduti dal Dirigente scolastico oppure da un docente, membro del consiglio suo delegato. Si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni che il regolamento di disciplina di cui all'art. 19 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653, attribuiva al consiglio di classe, rientrano nella competenza dei consigli di classe istituiti dal presente regolamento. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal Dirigente scolastico a uno dei docenti membro del consiglio stesso. Art. 21.3 Organismo di garanzia L’Organo di Garanzia è composto da: - Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente - due rappresentanti dei docenti - due rappresentanti dei genitori Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei genitori i primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Ai fini dell’individuazione dei primi due eletti per ogni componente di cui sopra si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista). L’Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. I componenti dell’OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza, secondo i criteri di cui sopra. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell’OdG si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell’Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio. In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza (secondo i medesimi criteri di cui sopra). Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti. Le cause di incompatibilità di cui al precedente sono individuate nelle seguenti: qualora il componente dell’OdG faccia parte dell’organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare; qualora il componente dell’OdG sia il genitore o tutore dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso; qualora il componente dell’OdG sia docente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso. Art. 22 - Convocazione del Collegio dei docenti, Attribuzioni del Collegio dei docenti, Validità delle sedute e delle deliberazioni, Pubblicità degli atti Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario previsto dal piano annuale delle attività. Il Collegio può essere altresì convocato dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario di lezione. Le funzioni di Segretario del Collegio sono attribuite dal Dirigente a uno dei collaboratori. Al Collegio dei Docenti sono attribuite le competente di cui all'art. 7 del D.Leg.vo n°297 del 31.05.94 (Testo Unico) e successive modifiche ed integrazioni. All’inizio di ogni anno scolastico il Collegio: individua al suo interno le commissioni di lavoro funzionali alla realizzazione del POF. II Collegio ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto, in particolare: elabora il Piano dell’Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dal Consiglio d’Istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e degli studenti; cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi d'insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà d'insegnamento garantita a ciascun insegnante; determina i criteri vincolanti per la valutazione complessiva al fine di dare uniformità alle valutazioni degli studenti attuate dai singoli Consigli di Classe; formula proposte al Dirigente Scolastico per l'articolazione e la composizione delle classi, per l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche; valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica e del piano dell’offerta formativa per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica; provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe, e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici; adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione; promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto; elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante; delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri; programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap; esprime al Dirigente Scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506 del Testo Unico; esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe. Art. 23 - Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti. Ai sensi del c. 129 art. 1 L105/2015, presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto dal dirigente scolastico ed e' costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualita' dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonche' del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonche' della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilita' assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 4. Il comitato esprime altresi' il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato e' composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed e' integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresi' le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501». Art. 24 - Vigilanza La vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima è affidata al personale docente in collaborazione col personale ausiliario addetto ai piani osservando le seguenti modalità: il personale docente dovrà trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni; il personale ausiliario dovrà dislocarsi presso il posto di lavoro assegnato e restarvi 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e dell’ingresso in aula e almeno 10 minuti dopo l’afflusso degli studenti. Durante la permanenza della classe in aula e sino al completamento dell’uscita dall’aula, sia per il cambio d’ora che per il termine delle lezioni giornaliere, il personale docente di turno è responsabile del comportamento all’interno dell’aula ed in prossimità della porta di questa. Nei casi problematici il docente potrà avvalersi del personale ausiliario disponibile per l’ordinato deflusso dalla classe degli alunni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose. I collaboratori scolastici durante i cambi d’ora tra le lezioni e durante le uscite autorizzate degli studenti durante lo svolgimento della lezione, devono prestare vigilanza presso i corridoi e le scale prossimi al posto di lavoro assegnato. Inoltre i collaboratori scolastici vigilano sugli alunni affidati dai docenti alla loro sorveglianza in casi di particolare necessità. Per motivi fisiologici o altri ritenuti validi dal docente dell’ora, gli studenti possono essere autorizzati a lasciare temporaneamente l’aula. L’uscita degli studenti dall’aula deve essere consentita uno alla volta. Deroga a tale disposizione è consentita solo per casi eccezionali e l’uscita due per volta è concessa solo in casi di evidente lieve malore di uno studente. È cura dei docente far sì che le uscite degli alunni si mantengano nei limiti di tempo accettabili. In caso di significativo ritardo nel rientro in aula il docente annoterà il comportamento scorretto dello studente ed in caso di recidiva avvertirà il Dirigente o il fiduciario di plesso , segnalando comunque sul registro il tempo dell’assenza. Nelle situazioni di ritardo derivato dalla sosta degli studenti negli spazi dell’istituto si rammenta che i collaboratori scolastici addetti ai piani hanno il compito di esortare gli studenti a non sostare nei corridoi o nei servizi igienici e se necessario riaccompagnarli in aula. Art. 25 - Responsabilità di vigilanza Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica, esclusi i tempi di uscita e di entrata previsti, l’Istituto non assume alcuna responsabilità di vigilanza sugli studenti né sui loro effetti personali lasciati nei locali scolastici. In generale l’Istituto non assume alcuna responsabilità sugli effetti personali lasciati incustoditi dagli studenti ancorché all’interno dei locali scolastici. Questo si riferisce anche ai mezzi lasciati nel terreno della antistante ingresso, del cui uso non si risponde, si prescrive in ogni caso per ragioni di sicurezza un uso prudente nelle operazioni di manovra ed una velocità non superiore ai dieci Km orari, trattandosi di zona a prevalenza pedonale e prossima ad una scuola. Art. 26 - Allontanamento del docente dall’aula Se il Docente dovesse, per improvvisi motivi, allontanarsi dall'aula per un breve periodo, della durata di pochi minuti, avvertirà il personale ausiliario del piano. In caso di un allontanamento duraturo dovrà comunicarlo al Dirigente che provvederà a sostituirlo per il tempo necessario a seguito di richiesta di un permesso breve. Art. 27 – Ritardi e uscite anticipate Non è consentita alcuna uscita anticipata agli studenti minorenni. È consentita deroga solo se gli studenti minorenni sono accompagnati da uno dei genitori. È appena il caso di ricordare, soprattutto agli studenti, che la frequenza delle lezioni si configura come “obbligo scolastico” e pertanto solo per importanti motivazioni è consentito derogare al normale orario, le uscite resteranno comunque conteggiate come ore di assenza ai fini della verifica del monte ore frequentate per l’ammissione alla classe successive. Per tale motivo è opportuno limitare le uscite anticipate per anno scolastico. L’uscita anticipata deve avvenire preferibilmente solo durante il passaggio tra un’ora e l’altra al fine di non interrompere le lezioni. L’uscita anticipata è autorizzata dal docente dell’ora che volge al termine, presente in aula. Il genitore che richiede l’uscita anticipata è condotto dal collaboratore scolastico del piano dinanzi l’aula pochi minuti prima del termine dell’ora e lo studente gli viene consegnato dopo le obbligatorie annotazioni sul Registro di classe e sul Libretto. Dell’uscita verranno annotati sul Registro di classe il nominativo dello studente, l’esatta ora di uscita, il nominativo del genitore ed il motivo. Sul libretto, già predisposto dallo stesso studente, il docente apporrà solo la firma dopo aver controllato l’esattezza dell’orario e la presenza della firma del genitore. Il personale ausiliario all’ingresso, dopo aver verificata l’autorizzazione annottata sul libretto e riconosciuto lo studente, consentirà l’uscita anticipata. Art. 28 Situazioni atipiche Per tutte le situazioni atipiche riguardanti gli anticipi di uscite, le mancate giustificazioni ed i ritardi, che il docente riterrà opportuno rappresentare alla Dirigenza, anche perché non contemplate nel presente Regolamento, dovrà riferirsi prima al fiduciario dei rispettivi plessi se in servizio e solo successivamente al Dirigente. Art. 29 - Personale di vigilanza I collaboratori scolastici hanno compiti di vigilanza e di custodia delle porte di accesso e uscita dell’edificio scolastico. Sono responsabili delle eventuali uscite anticipate non debitamente autorizzate degli alunni e risponderanno direttamente al Dirigente di omissione di vigilanza. Inoltre cureranno l’apertura e l’accessibilità delle vie di fuga e delle porte di sicurezza con maniglione antipanico, prima dell’inizio delle lezioni. Art. 30 – Accesso dei genitori o di altre persone a scuola I genitori che accompagnano i loro figli a scuola devono lasciarli all’ingresso della scuola. L’accesso alla scuola da parte dei genitori per accompagnare gli alunni o per conferire con i docenti durante l’orario scolastico, è consentito solo in casi eccezionali e straordinari. Nella scuola dell’Infanzia per motivi di sicurezza i genitori possono soffermarsi solo per il passaggio delle consegne. Durante le lezioni i genitori potranno accedere alla scuola per accompagnare il figlio in ritardo o per prelevarlo in caso di uscita anticipata dell’alunno. Viene garantito l’accesso alle classi/sezioni solo alle persone espressamente nvitate a collaborare con gli insegnanti, sotto piena responsabilità di questi ultimi, ai fini di un’integrazione dell’attività didattica. Art. 31 - Ingresso Sala professori È vietato l'ingresso nella Sala dei Professori agli studenti ed a tutte le persone estranee alla scuola. Art. 32 - Malori e Infortuni Ogni volta che un soggetto (allievo, docente, personale A.T.A., visitatore) si infortuna o accusa un malore non lieve all’interno dell’Istituto, va immediatamente soccorso procedendo immediatamente con le seguenti modalità: Avvisare immediatamente il Dirigente, o il personale secondo l’ordine che riportato di seguito; Chiamare l’ambulanza al 118, indicando il nome e l’indirizzo della scuola; Chiedere al medico o all’infermiere in quale centro ospedaliero sarà condotto l’infortunato; Avvisare la famiglia dell’infortunato e comunicare il centro ospedaliero dove è stato condotto. Nel caso che si tratti di allievi: Avvisare la segreteria per aprire la pratica se trattasi di infortunio e non di malore. Il personale a qualsiasi titolo presente depositerà immediatamente dichiarazione in fede sui fatti accaduti. I docenti riporteranno l’accaduto anche sul registro di classe, tutti gli altri depositeranno la dichiarazione presso la segreteria allievi che la passerà all’ufficio di protocollo. I familiari consegneranno alla scuola il referto medico con la prognosi entro le 24 ore dall’evento. Si ricorda che la pratica di denuncia va presentata entro 48 ore e che l’eventuale ritardo su tale termine comporta precise responsabilità per chi lo dovesse determinare. Nel caso che si tratti di dipendente o visitatore: Avvisare la segreteria per aprire la pratica se trattasi di infortunio e non di malore. Il personale a qualsiasi titolo presente depositerà immediatamente dichiarazione in fede sui fatti accaduti depositando la dichiarazione all’ufficio di protocollo. Gli infortunati faranno pervenire il referto medico con la prognosi entro le 24 ore dall’evento. Si ricorda che la pratica di denuncia va presentata entro 48 ore e che l’eventuale ritardo su tale termine comporta precise responsabilità per chi lo dovesse determinare. Responsabile a cui riferirsi, nell’ordine elencato, nel caso di sopravvenienza di infortunio o malore. Per tutti: Dirigente scolastico Collaboratore vicario Collaboratori del dirigente In caso di provvisoria assenza di costoro: Per gli allievi: Docente più anziano per età in servizio in Istituto. Collaboratore scolastico più anziano per età in servizio al piano dove si è verificato il fatto e all’ora del fatto. Per il personale e per i visitatori D.S.G.A. Assistente tecnico o amministrativo più anziano per età in servizio al piano dove si è verificato il fatto. Collaboratore scolastico più anziano per età in servizio al piano dove si è verificato il fatto e all’ora del fatto. I casi di inottemperanza potranno essere oggetto di provvedimento disciplinare e di quanto prescritto dalle normative sulla sicurezza nelle scuole e più in generale nei luoghi di lavoro. Art. 33 - Ritardi negli ingressi L’occasionale ingresso in ritardo degli studenti è tollerato entro il limite stabilito dal collegio docenti ogni anno con apposita determinazione, anche per “contenere” il possibile ritardo determinato dall’utilizzo di mezzi pubblici. Il ritardo, qualora superi il periodo di tolleranza, va registrato sul Registro di classe ela registrazione dovrà considerare anche il periodo di tolleranza stesso. I docenti potranno tollerare ritardi di qualsiasi tipologia, descritti nei successivi articoli. Art. 34 - Giustificazione delle assenze Le assenze devono avere sempre una giustificazione considerato che la frequenza a scuola è obbligatoria. Gli studenti sono tenuti a giustificare compilando gli appositi campi del libretto/diario personale e facendo apporre la firma al genitore che l’ha depositata all’atto dell’iscrizione, se minorenne, ovvero apponendo la propria se maggiorenne. Il docente è tenuto a richiedere la giustificazione all’atto dell’appello mattutino in classe e deve sempre apporre la propria firma di accettazione della giustificazione sul libretto. Si ricorda che l’allievo deve essere sempre accolto e tenuto in classe, in nessun caso può essere rimandato a casa se non accompagnato da un genitore. Art. 35 - Assenze frequenti I docenti di una classe sono tenuti a segnalare al relativo coordinatore didattico i nominativi degli studenti che si assentano frequentemente. I coordinatori provvederanno, per il tramite della segreteria didattica o dei sistemi di comunicazione Scuola famiglia, ad avvisare tempestivamente le famiglie degli studenti che compiono numerose assenze. Art. 36 - Ritardi ed assenze in altre attività curricolari ed extracurricolari Ai fini dei ritardi e della giustificazione delle assenze, si intendono assimilate alle lezioni le attività culturali, i lavori di gruppo e le visite istruttive se accompagnate da un docente che ne avrà fatto preventiva comunicazione al Dirigente segnalando a questo i nominativi e le presenze dei partecipanti. Art. 37 - Permessi per studenti con esigenze di ingresso dilazionato Per necessità particolari si può autorizzare, a richiesta dei genitori, il motivato ingresso in ritardo e/o l'uscita anticipata. Detta autorizzazione è concessa dal Dirigente previo accertamento delle motivazioni e dovrà essere annotata all'inizio dell'anno scolastico o nel periodo richiesto dalla famiglia sul registro di classe e una copia della stessa sarà consegnata in portineria. Art. 38 – Libretto/ Diario personale dello studente Ciascun studente deve essere dotato di un libretto/diario personale che contiene gli elementi essenziali per il suo riconoscimento: generalità e classe frequentante all’atto dell’iscrizione. Esso contiene anche la firma depositata del genitore o di chi ne fa le veci. Nel libretto/diario sono contenuti tutti gli spazi idonei a contenere le giustificazioni delle assenze, dei ritardi e delle anticipazioni delle uscite. Il libretto/diario è consegnato allo studente all’atto dell’iscrizione e ha validità per tutto l’anno scolastico corso. Il libretto/diario personale dovrà essere sempre nella immediata disponibilità dello studente ed esibito a semplice richiesta del personale della scuola. Sul libretto/diario dovranno sempre essere annotate le assenze, i ritardi e le anticipazioni delle uscite e le relative giustificazioni al fine di un immediato controllo da parte dei docenti e del Dirigente scolastico o di un suo delegato. Art. 39 - Registro elettronico La scuola adotta il registro elettronico per la gestione delle presenze/assenze, per le valutazioni, per gli scrutini, per le comunicazioni scuola famiglia. La segreteria didattica deve caricare ad inizio anno l’orario delle lezioni ed adempiere alle esigenze richieste dallo strumento elettronico, con il supporto dei coordinatori. Art. 39.1 Registro del professore Ciascun docente viene dotato di un “Registro del professore” elettronico. All’avvio di ogni anno scolastico i docenti, dopo l’assegnazione delle classi, ricevono le credenziali per l’utilizzo e ricevono opportune password per l’utilizzo. Il Registro deve essere compilato in tutte le sue parti e deve rappresentare l’attività scolastica dell’intero anno scolastico svolta dal docente nelle classi assegnate. La tenuta del Registro è ad esclusiva cura del docente che ne risponde personalmente. Il Registro deve essere sempre costantemente aggiornato ed il Dirigente potrà visionarlo in qualsiasi momento. Il docente è responsabile della tenuta delle credenziali di accesso. Art. 40 - Calendario scolastico Il D. Leg.vo n°297 del 16.04.94 “Testo unico delle disposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” e successive modificazioni, prevede, al comma 2 dell’art.74 che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno, ed al comma 3 che lo svolgimento non dovrà essere inferiore a 200 giorni di lezione. L’anno scolastico consiste nello svolgimento dei monti orari annuali assegnati a ciascun insegnamento. Tali monti annuali sono ottenuti dal numero di ore settimanali di lezione previsto dal vigente ordinamento per ciascuna disciplina moltiplicato per 33 settimane. I tempi di inizio e fine sono annualmente indicati dai decreti del Ministero e dell’Assessorato regionale competente. All’interno di tali indicazioni il Consiglio d’Istituto, sulla base della deliberazione del primo Collegio dei Docenti di settembre, delibera l’effettivo inizio dell’anno scolastico. Gli orari e le rispettive attività didattiche saranno pubblicati annualmente sul sito della scuola. Art. 41 – Delle norme non citate Per qualsiasi elemento non presente in questo regolamento si rimanda espressamente alle norme di riferimento ed in maniera più ampia al Codice Civile ed alla Costituzione della Repubblica. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti si ricorda che le stesse sono soggette ai diritti di segreteria come da legge. Art. 42 – Formazioni classi/sezioni 1. Le classi/sezioni vengono formate dal dirigente scolastico o suoi delegati prima dell'inizio delle lezioni e, di norma, rimangono immutate sino all'integrale compimento del corso. 2. per accogliere l’iscrizione l’alunno deve possedere almeno uno dei seguenti criteri: - Residenza nel Comune di Reggiolo - Iscrizione precedente ad un altro ordine di scuola dello stesso Istituto Comprensivo - Iscrizione attuale di un fratello/sorella nello stesso Istituto Comprensivo. 3. I criteri per la formazione delle classi sono deliberati dal Consiglio d'Istituto. Il criterio base è l'equieterogeneità delle classi prime di ogni ordine di scuola per quanto riguarda provenienza geografica degli alunni, sesso, livello di preparazione di partenza desunto dalle schede di valutazione e dai colloqui con gli insegnanti della scuola di provenienza. 3. In presenza di più classi prime la scelta del corso avviene per sorteggio presso la sede scolastica di pertinenza, alla presenza del Dirigente Scolastico (DS) o suo delegato e dei genitori degli alunni interessati. Verrà redatto verbale firmato dal DS e da un genitore presente. 4. E' fatta salva l'autonomia del dirigente scolastico nella valutazione di situazioni particolari, anche a seguito di richieste motivate o documentate dalle famiglie; queste ultime, esclusa l'assegnazione ad un determinato corso, saranno soddisfatte nei limiti del possibile, purchè non ostacolino la costituzione di classi prime equieterogenee. 5. Per l'assegnazione alle classi degli alunni disabili, il dirigente scolastico prende contatto con gli specialisti che li hanno in cura, con i genitori e con il gruppo di insegnanti interessati della scuola di provenienza e di destinazione. 6. Il dirigente scolastico prende contatto con i team docenti di ogni ordine di scuola per quanto riguarda l'inserimento degli alunni stranieri, di quelli che presentano situazioni di disagio, difficoltà, svantaggio e dei ripetenti. 7. Per le classi successive alla prima sono adottati i seguenti criteri: • mantenere classi equilibrate nel numero, nel rapporto maschi - femmine e per fasce di livello; • inserire i ragazzi che ripetono una classe possibilmente nello stesso corso (salvo valide motivazioni); • evitare, se possibile, che gli insegnanti abbiano alunni con rapporti di parentela; inserire gli alunni stranieri di recente immigrazione nella classe corrispondente o precedente a quella di appartenenza in base all'età anagrafica, tenendo conto della valutazione del team docente e del numero di alunni per classe. 8. I criteri riportati nei commi precedenti del presente articolo valgono anche nel caso di sdoppiamenti di classe dopo il primo anno di corso. 9. Gli alunni provenienti dai comuni limitrofi di norma non vengono accolti salvo il caso di una congrua disponibilità di posti dando priorità a chi ha i genitori che lavorano nel Comune di Reggiolo. 10. Gli alunni con diritto all’anticipo scolastico potranno essere accolti dopo tutte le domande dei residenti. 11. Nella Scuola dell'Infanzia in caso di trasferimento o perdita del diritto alla conservazione del posto verrà data la precedenza agli alunni in lista d'attesa Art. 43- CRITERI DI ACCESSO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 1. Residenza nel Comune di Reggiolo 2. Notizie relative al bambino Bambino portatore di handicap (certificazione L.104/92) precedenza Bambino da accogliere nella sezione Grandi (in entrata alla scuola primaria l’anno successivo) Precedenza* Bambino che ha frequentato il nido 5 punti (da autocertificare se la frequenza è avvenuta in altro comune) 3. Notizie relative al nucleo familiare Nucleo familiare in grave difficoltà segnalato e documentato precedenza Dai Servizi Sociali Invalidità al 100% di un coniuge con necessità di assistenza continua documentata Precedenza Invalidità al 100% di un secondo figlio con necessità di Precedenza assistenza continua documentata Presenza in famiglia di un solo genitore 5 punti Per ogni figlio di età 0/3 anni 3 punti Per ogni figlio di età 3/5 anni 2 punti Per ogni figlio in età della scuola dell’obbligo 1 4. Notizie relative alla situazione occupazionale del nucleo familiare Un solo genitore lavora 1 punto Entrambi i genitori lavorano 5 punti 5. Liste d’attesa punto Per ogni anno di inserimento nelle liste di attesa 2 punti N.B.: * per godere della precedenza è richiesta la permanenza a mensa, salvo valutazione del Dirigente Scolastico in situazioni seriamente motivate e documentate. - a parità di punteggio ha precedenza il bambino con data di nascita antecedente; - in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio; - le richieste dei genitori non residenti nel Comune di Reggiolo verranno poste in coda alla graduatoria di Istituto. Art. 44 - Orario di servizio - Orario delle lezioni 1. L'orario delle lezioni deve essere ispirato ai criteri didattico-educativi e alle esigenze degli alunni. 2. Le lezioni si articolano su cinque giorni settimanali nelle Scuole dell'Infanzia (SI), su sei giorni settimanali nella Scuola Primaria (SP) e nella Scuola Secondaria di primo grado (SSDPG). 3. Le lezioni devono avere inizio - alle ore 8.00 nelle scuole dell'infanzia e nella scuola primaria - alle ore 8.10 nella scuola secondaria di I grado - alle ore 14.00 nella scuola primaria 4. Gli alunni della scuola dell'infanzia possono entrare tra le ore 8.00 e le ore 9.00. 5. Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado entrano in classe nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni. 6. I docenti in servizio nella prima ora di lezione antimeridiana e pomeridiana, o loro sostituti, attendono gli alunni nelle aule. Il percorso degli alunni avviene sotto la vigilanza del personale ausiliario. 7. Nella SP il docente in servizio nella classe al momento della ricreazione sorveglia gli alunni; quello dell'ultima ora li accompagna all'uscita dell'edificio. 8. Nella SSDPG il docente in servizio nel turno di assistenza sorveglia gli alunni durante la ricreazione nella zona stabilita; quello dell'ultima ora li accompagna all'uscita dell'edificio. 9. L'uscita per fine lezioni avviene sotto la vigilanza dei docenti che accompagnano gli alunni fino al confine delle pertinenze scolastiche con l'assistenza del personale ausiliario. 10. Gli alunni della SP trasportati con scuolabus sono accompagnati fino al mezzo e consegnati all' autista. 11. Le ore a disposizione della scuola, all'interno dell'orario di servizio dei docenti, sono utilizzate per attività di potenziamento o recupero anche all'interno delle classi, salvo necessità di sostituzioni interne. Art. 45 - Cambi d'ora e accesso ai servizi igienici 1. Il cambio dell'ora deve compiersi nel minor tempo possibile e pertanto i docenti sono tenuti al massimo rispetto dell'orario delle lezioni. 2. In caso di assenza forzata, il docente è tenuto ad affidare la classe ad un collega, oppure a un componente del personale ausiliario o amministrativo. 3. Durante il cambio dell'ora gli alunni devono evitare di uscire dalla classe e di intrattenersi nei corridoi e nei bagni; in caso di necessità, potranno avvisare un docente o un ausiliario e richiedere il permesso. 4. Nella prima ora di lezione e nell'ora successiva alla ricreazione non è permesso uscire dall' aula se non per necessità urgenti. 5. I docenti sono espressamente tenuti a far rispettare le disposizioni del presente articolo e far uscire dall'aula non più di un alunno per volta. Art. 46 Assenze degli alunni 1. Nella Scuola dell'Infanzia le assenze per più di due mesi per qualsiasi motivo, ad eccezione della malattia, comportano la perdita del diritto di conservazione del posto, che verrà attribuito ad altro alunno in lista d'attesa. 2. Nella SP e nella SSDPG è richiesta per ogni assenza una giustificazione scritta da parte della famiglia. 3. Per assenze di durata superiore a 5 giorni l'alunno può essere ammesso a scuola solo dietro presentazione di un certificato medico che dichiari l'idoneità dell'alunno a riprendere la frequenza. 4. Le assenze di un alunno non per malattia superiori ai cinque giorni vanno dichiarate preventivamente al dirigente scolastico. 5. Il conteggio dei giorni di assenza comprende la domenica e, per la scuola su cinque giorni, anche il sabato, se queste giornate sono comprese nel periodo di malattia. 6. L'insegnante della prima ora firmerà la giustificazione e ne farà nota sul registro di classe. 7. I docenti sono tenuti a segnalare al capo di istituto eventuali irregolarità nella giustificazione ed eccessi di assenze. 1. Le assenze degli alunni disabili vanno tempestivamente segnalate ai docenti responsabili di sede per l'eventuale utilizzo dei docenti di sostegno in ore di sostituzione. Art.47 Comportamento del personale 1. Il comportamento del personale (docente e ATA) è regolato dal CCNL in vigore, dal D.lsg 150/09 e 165/01 2. In caso di di sostituzione di un/a collega, chi sostituisce tiene lezioni attinenti alla programmazione didattica quadrimestrale della classe, eventualmente attinenti alla propria classe di concorso. Art. 48 Pausa e prescuola 1. Il servizio di prescuola nella SI e nella SP avviene con sosta nell' atrio della scuola rispettivamente sotto la sorveglianza e del personale comunale preposti a tale compito. 2. La ricreazione ha la durata complessiva di n. 15 minuti per la SP e n. 10 per la SSDPG. 3. Durante la ricreazione della SP e SSDPG deve' essere garantita la sorveglianza da parte dei docenti che risultano titolari della lezione.e da quelli eventualmente compresenti in base all' orario settimanale delle lezioni. 4. Durante la ricreazione della SSDPG deve essere garantita la sorveglianza da parte dei docenti, o dei loro sostituti, previsti nel turno di assistenza nei settori stabiliti. 5. Il personale ausiliario è tenuto a prestare la sorveglianza ai piani o all'esterno come da organigramma stabilito dal dirigente scolastico. 6. Durante l’intervallò nella SSDPG, di norma, è vietato sostare nelle aule, che devono venire arieggiate, e nei servizi igienici. 7. La consumazione di piccoli pasti e merende non è' consentita sulle scale e nei momenti di transito collettivo. Art.49 Modalità di comunicazione con i genitori 1. Le comunicazioni con i genitori possono avvenire attraverso il sito e la posta elettronica, tramite circolari consegnate agli alunni, tramite avvisi scritti sul libretto/diario scolastico e, in caso di urgenza, attraverso telefonate. In nessun caso i genitori possono contattare telefonicamente gli insegnanti nel corso dell’orario scolastico. In caso di bisogno è opportuno prendere appuntamento: questo garantisce agli alunni il massimo rispetto dei tempi dedicati alla didattica e a docenti e famiglie di dialogare con più tranquillità e attenzione alle tematiche di confronto. 2. Le convocazioni per le riunioni degli organi collegiali sono inviate, di norma, almeno cinque giorni prima della data prevista dell'incontro. 3. Le ore di colloquio individuale scuola- famiglia stabilite annualmente dal Consiglio di Istituto sono garantite, salvo concomitanza con azioni di sciopero, assemblee sindacali o situazioni personali non prevedibili. 4. I genitori possono chiedere colloquio ai docenti della classe/sezione in qualsiasi momento dell’anno, previo accordo diretto, verbale o scritto. 5. Le copie delle prove di verifica scritte della SSDPG possono essere richieste, agli insegnanti nel corso dei colloqui settimanali. Art.50 Rilevazione situazioni a rischio Tutto il personale scolastico è tenuto a comunicare tempestivamente al dirigente scolastico in merito ad apparenti situazioni di rischio per l’incolumità degli alunni, sia riferite ai locali scolastici (prese elettriche, vetrate, ostacoli, spigoli vivi ecc.) sia alle pertinenze della scuola. Art.51 Disponibilità delle strutture scolastiche 1. L'edificio scolastico può essere messo a disposizione, fuori dall'orario delle lezioni, per attività culturali, sociali e sportive. 2. Le Associazioni autorizzate all'uso delle strutture scolastiche devono garantire con apposita assunzione di responsabilità il massimo rispetto delle stesse. 3. L'autorizzazione all'uso è concessa dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Consiglio di Istituto. Art.52 Biblioteche e videoteche insegnanti 1. I libri delle biblioteche e gli audiovisivi devono essere restituiti entro i tempi stabiliti nelle singole sedi dalla data del prestito. La registrazione dei prestiti è tenuta dal personale docente incaricato. 2. Le biblioteche sono aperte a tutto il personale della scuola. Sono esclusi dal prestito: • • • • le enciclopedie o parti di esse; le collane intere o parti di esse; le opere edite in più volumi o parti di esse; tutte le pubblicazioni non ancora catalogate. Art.53 Fotocopie 1. I collaboratori scolastici sono a disposizione per fare le fotocopie richieste dagli insegnanti dalle 9 alle 10,15 e dalle 10,30 alle 11,30 e trascrivono su un apposito registro il numero delle fotocopie effettuate dal docente. I docenti non possono lasciare l’aula per fare fotocopie nel proprio orario didattico, né mandare gli alunni allo stesso scopo. L’attività didattica va pensata e predisposta per tempo, dunque, salvo casi eccezionali, i docenti lasciano le fotocopie da fare il giorno prima o il mattino entro le 8,15. Per motivi di ordine economico e formativo, il numero di fotocopie che ciascun docente effettua per attività didattiche può essere limitato attraverso un sistema automatizzato con tessere magnetiche. Art.54 Utilizzo attrezzature informatiche 1. E' fatto divieto di installare programmi di qualsiasi tipo senza autorizzazione del responsabile del laboratorio. 2. E' consentito l'utilizzo, da parte dei docenti, delle predette attrezzature purché la finalità sia di tipo professionale; è pertanto consentito l'utilizzo di periferiche di archiviazione di massa individuali. 3. E' consentito riprendere con macchine fotografiche e/o telecamere momenti dell'attività scolastica per uso didattico e divulgativo previa autorizzazione scritta delle famiglie e del dirigente scolastico. 4. Non è consentito né agli alunni né ai docenti utilizzare cellulari o Internet per motivi personali durante l’attività didattica. 5. È vietato pubblicare su Internet o social network immagini raccolte a scuola senza autorizzazione. Art. 55 Abbigliamento L’ abbigliamento degli alunni e degli insegnanti deve essere decoroso, consono all’ambiente, comodo e pratico. In particolare alla scuola dell’infanzia deve agevolare il raggiungimento dell’autonomia. Per le lezioni di ed. motoria/fisica è richiesto abbigliamento sportivo (tuta, pantaloncini, maglietta) e calzature adatte e pulite. Art. 56 Chiusura di emergenza edifici scolastici La competenza ad emanare un eventuale provvedimento di chiusura della scuola è il Sindaco, mentre al dirigente scolastico compete l'assunzione di provvedimenti d'emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola. Art. 57 Norme transitorie e finali Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti. Il presente regolamento, approvato con delibera n. ….nella seduta del Consiglio d'Istituto del…….., annulla e sostituisce ad ogni effetto qualsiasi regolamento precedentemente. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA PRIMARIA* E SECONDARIA I GRADO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PREMESSA 1. Il regolamento ha lo scopo di realizzare un'alleanza educativa tra scuola e famiglia. 2. Individua le mancanze disciplinari, le sanzioni a esse correlate e gli organi competenti a erogarle. 3. Le sanzioni non interferiranno sul profitto degli alunni. Saranno ispirate al principio di gradualità e alla riparazione del danno. Avranno come finalità il recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e a vantaggio della comunità scolastica. 4. All'atto dell'iscrizione le famiglie si impegnano a sottoscrivere il "patto formativo di corresponsabilità" per condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa. 5. Ogni alunno è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti dei compagni e del personale della scuola, a presentarsi a scuola puntualmente, provvisto dell'occorrente per l'attività didattica e pulito nella persona, a rispettare strutture, arredi e materiali di pubblica proprietà ed uso collettivo, contribuendo anche a mantenere gli spazi comuni ordinati e puliti. 6. Gli alunni devono presentarsi alle lezioni con un abbigliamento adeguato all'ambiente. 7. Non è consentita l'introduzione nell'Istituto di materiali non compatibili con lo svolgimento delle lezioni, in particolare oggetti potenzialmente pericolosi o nocivi. 8. All'interno della scuola è fatto divieto di usare strumenti elettronici quali telefoni cellulari, apparecchi radio, lettori MP3, ecc. In caso di bisogno è utilizzabile il telefono della scuola. È fatto divieto assoluto di pubblicare su Internet o social network qualsiasi immagine, suono o video non autorizzata relativa agli alunni, ai docenti, a tutti gli operatori e in generale alla vita della scuola. 9. Le classi si spostano all'interno dell'Istituto in silenzio, ordinatamente, accompagnate da un docente o da un collaboratore scolastico. I materiali didattici presenti a scuola, vanno utilizzati solo durante le lezioni. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo materiali utili alle lezioni e sono invitati a non lasciare incustoditi denaro o oggetti di valore, di cui comunque la scuola non è responsabile. Per favorire il senso di responsabilità nei confronti dell’impegno scolastico, non è consentito agli alunni la richiesta telefonica ai genitori di materiali scolastici durante la mattinata scolastica. CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI TIPO A Infrazioni disciplinari facilmente accertabili INFRAZIONE - elevato numero di assenze assenze ingiustificate assenze "strategiche" ritardi all'inizio delle lezioni ritardi al rientro o al cambio dell'ora interventi inopportuni durante la lezione SANZIONE ORGANO SANZIONA Comunicazione alla famiglia Docente di o Riparazione danno - non rispetto del materiale altrui atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare altri alunni - violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati Dirigente Scolastico - mancanza di mantenimento della pulizia dei locali - danneggiamento involontario delle attrezzature B Infrazioni sanzionabili a titolo pecuniario - utilizzo di cellulari a scuola - uso di abbigliamento non consono - falsificazione della firma dei responsabili scolastici (genitori, docenti) Ritiro del cellulare o dispositivo elettronico, che sarà depositato nella cassaforte della scuola e potrà essere ritirato esclusivamente da un genitore. - incisione e scritte su muri, banchi, - porte e pannelli danneggiamenti di strutture o attrezzature dovute a incuria o trascuratezza - lancio di oggetti che provochino danni a persone o arredi. Riparazione materiale del danno con coinvolgimento dell’alunno e iniziative a carattere educativo. Consiglio di classe Classe con genitori C Infrazioni reiterate che comportano gravi conseguenze a se stessi e ad altri - furto - offese a compagni, al personale dirigente, docente e non docente - violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati - introduzione nella scuola di sostanze pericolose ripresa e diffusione non autorizzata di immagini o filmati relativi alla vita scolastica Allontanamento Consiglio di dell' alunno per un classe periodo massimo di Classe con 15 giorni genitori Riparazione materiale del danno con coinvolgimento dell’alunno e e della famiglia - - danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre, ecc.) ricorso alla violenza - infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate - D Attività dolose nei confronti di persone e/o strutture - minacce - percosse ingiurie reati di natura sessuale incendio allagamento infrazioni che si ripetono, gia Allontanamento dell' alunno per un periodo superiore ai di 15 giorni Consiglio d'Istituto - sanzionate con allontanamento E Attività dolose recidive nei confronti di persone e/o strutture F Reiterate violazioni - atti recidivi contro la dignità della - persona - atti recidivi connotati da particolare - gravità che determinino apprensione a livello sociale - atti recidivi sanzionati al punto D - atti recidivi sanzionati al punto E Allontanamento dell'alunno fino al termine delle lezioni Consiglio d'Istituto Esclusione dell' alunno dallo scrutinio finale o dall'esame Consiglio d'Istituto (v. D - E) 1. Le infrazioni comunicate alla famiglia sono preventivamente accertate. 2. Nel provvedimenti nei confronti degli alunni si richiamano in ogni caso, se ed in quanto compatibili con le disposizioni vigenti, le nonne di cui all'art. 328 del D.Ls. 297/1994 e dello Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al D.P.R. 249/1998 integrato dal D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007. 3.Per le infrazioni che prevedono un danno la comunicazione alla famiglia è inviata dal Dirigente Scolastico per conoscenza al Comune proprietario dell'edificio; nel caso di individuazione dei responsabili si provvederà a far riparare il danno agli alunni stessi e/o alle loro famiglie; nel caso in cui non fosse possibile individuare il/i responsabile/i, i docenti, adotteranno iniziative di tipo educativo per motivare e far riflettere gli alunni della classe interessata. * Per la scuola primaria il presente regolamento si applica con esclusione delle sanzioni previste per i punti C-D-E-F, per i quali verranno previste azioni concordate tra Dirigente Scolastico e docenti della classe. Il presente elenco di categorie di mancanze disciplinari non è costruito secondo un ordine di progressiva gravità e deve essere inteso come indicativo. Qualsiasi infrazione sanzionata deve essere comunicata tempestivamente alla famiglia. Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati dal regolamento, ci si regola secondo criteri di analogia e comunque in base a quanto presente nelle succitate leggi e nel CPP e CPC. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ Il documento (introdotto dal D.P.R. 235/2007) è stato elaborato dall’istituzione scolastica ed è finalizzato a definire in maniera condivisa diritti e doveri nel rapporto tra scuola, studenti e famiglie. Nel corso della prima assemblea di classe è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori. La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua integrazione sociale e la sua crescita civile. L'interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l'obiettivo di costruire un’ alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. La scuola si impegna a: □ favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, il sostegno nelle diverse abilità; □ creare un clima sereno e corretto che stimoli il dialogo, l'accoglienza, l'integrazione, il rispetto di sé e dell' altro, la buona convivenza del gruppo; □ favorire il successo formativo; □ favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla salute degli studenti; □ □ □ procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo coerente rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento; promuovere nello studente la formazione di una maturità che lo metta in grado di operare scelte autonome e responsabili; comunicare ad alunni e Famiglie i percorsi didattici e progettuali; I Lo studente □ prende coscienza dei propri diritti-doveri, rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature; □ accetta, rispetta e aiuta gli altri; □ rispetta tutto il personale della scuola; □ segue le attività con serietà, portando a termine gli impegni previsti secondo le proprie possibilità; □ è disponibile a migliorare e a collaborare, contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; □ accetta i propri insuccessi e i propri errori, comprendendone le conseguenze con senso di responsabilità; □ manifesta lealtà nei rapporti, nelle verifiche e nelle prestazioni □ segnala ai docenti comportamenti scorretti; □ rende partecipe la famiglia del lavoro scolastico e in particolare comunica le valutazioni relative alle verifiche scritte e orali; La famiglia si impegna a: □ valorizzare l'istituzione scolastica sostenendo il valore della formazione e dello studio; □ instaurare un dialogo costruttivo con gli insegnanti, nel rispetto dell'autonomia professionale propria della funzione docente; □ educare i propri figli al rispetto del ruolo e dell'autorevolezza dei docenti, sia nell'ambito educativo che disciplinare; □ garantire la regolare frequenza dei propri figli alle lezioni; □ partecipare a riunioni, assemblee, consigli e colloqui; □ fornire alla scuola tutte le possibili informazioni utili alla conoscenza dei propri figli; □ rispondere al più presto ad ogni richiesta dei docenti o del dirigente scolastico; □ tenersi costantemente informata sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli; □ controllare e firmare con puntualità il Libretto dello studente; dialogare regolarmente con le □ conserva accuratamente e porta □ prendere visione di tutte le □ famiglie informandole in ogni giorno il Libretto dello comunicazioni della scuola, merito ai risultati, alle difficoltà., ai progressi nelle discipline di studio oltre che al comportamento, anche attraverso il Libretto dello studente. studente;' frrmarle e consegnarle nei tempi indicati; □ □ □ monitorare e conteggiare periodicamente le assenze degli alunni, accertando il numero legale delle presenze a convalida dell' anno scolastico; □ rispettare il Regolamento di porta il materiale occorrente per le attività didattiche; tiene un comportamento ed un linguaggio corretto e rispettoso all'interno della scuola sia durante le ore di lezione che nei momenti di ricreazione; □ è puntuale alle lezioni; □ esce dall' aula solo in caso di necessità e sempre dopo avere chiesto l'autorizzazione al docente presente; Istituto. □ si informa sulle attività svolte durante l'assenza e recupera in tempi utili; □ □ evita assenze "strategiche"; non utilizza strumenti tecnologici (cellulari, ipod, etc .. ) e non assume comportamenti che possano □ controllare le assenze e i ritardi del proprio figlio e vigilare sulla puntualità all' ingresso della scuola; □ compilare per intero la giustificazione ed accertarsi che venga consegnata all' insegnante al rientro a scuola dopo l'assenza; □ intervenire con coscienza e responsabilità., rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno; □ conoscere il Regolamento d'Istituto e il Regolamento di disciplina. violare la riservatezza altrui; □ rispetta le disposizioni relative alla sicurezza degli ambienti scolastici e non utilizza i dispositivi di sicurezza a fini ludici; □ provvede alla riparazione di eventuali danni; □ rispetta il Regolamento di Istituto FIRMA DEL COORDINATORE______________________ FIRMA DELLO STUDENTE____________________ FIRMA DEI GENITORI____________________________________________________________________ Allegato 0 REGOLAMENTO CONTENENTE CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, AI SENSI DELL’ART. 33, C. 2, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 44 DEL 01/02/2001 CAPO I – PRINCIPI GENERALI Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina, nell’ambito del D.I. 44/01 – Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche – l’attività amministrativa concernente lo svolgimento dell’attività negoziale con soggetti terzi, nonché i criteri e le limitazioni per lo svolgimento da parte del D.S. delle seguenti attività negoziali: contratti di sponsorizzazione contratti di locazione di immobili utilizzazione dei locali, beni, o siti informatici appartenenti alla istituzione scolastica da parte di soggetti terzi convenzioni relative a prestazioni del personale della Scuola e degli alunni per conto terzi alienazione di beni o servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi acquisto ed alienazione di titoli di stato contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti partecipazione a progetti internazionali. Art. 2 – Formazione dei contratti L’iter di formazione dei contratti dell’istituzione scolastica si articola nelle seguenti tre fasi: 1. volontà a contrattare: l’Ente manifesta la propria intenzione di obbligarsi, e predispone uno schema di contratto determinandone il fine perseguito, l’oggetto, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente, definendo la determina dirigenziale a contrarre; 2. aggiudicazione: la scelta del contraente viene effettuata secondo la procedura tipica D.lgs 163/06 “Codice dei Contratti” ed in subordine dall’art. 34 D.I. 44/01, ovvero nei casi imposti dalla Legge secondo le sotto indicate procedure: - gestione in economia; - procedura aperta; - procedura ristretta; - procedura negoziata; 3. stipulazione: l’accordo/contratto è sottoscritto dal legale rappresentante dell’ Ente in forma elettronica ai sensi dell’art. 11, comma 13.del D.Lgs. 163/2006 Art. 3 – Conclusione dei contratti L’iniziativa presa dall’Istituzione scolastica per la conclusione di un contratto ha valore di invito ad offrire e non di proposta; ciò deve sempre essere precisato nella richiesta di offerta. L’offerta della controparte invece è vincolante per la stessa per il periodo fissato dalla amministrazione nel bando di gara o nella relativa lettera di invito. Art. 4 – Elevazione del limite di somme Il limite di spesa per l’attività di contrattazione relativa all’acquisizione di beni e di servizi di cui all’ art. 34 D.I. 44/01, con assegnazione diretta del capo d’Istituto, in considerazione della particolare consistenza patrimoniale e finanziaria della Istituzione Scolastica, è stabilito dal consiglio di Istituto in euro 5000. Nessun contratto può essere suddiviso allo scopo di essere sottratto all’applicazione del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis art.1 del codice degli appalti. Art. 4 Utilizzo del mercato elettronico, scelta delle categorie merceologiche e limiti di spesa In base alle linee guida emanate dal MIUR la scuola deve sempre ricorrere al Mercato elettronico della pubblica amministrazione. Per gli acquisti sino a 5000 euro è possibile negoziare con una sola ditta previa precedente analisi di mercato nel rispetto di quanto disposto dal dlgs.163 del 2006 in merito specificatamente a quanto indicato dall’art. 2 comma 1, comma 1bis e comma 2 ovvero nel rispetto dei principi guida del codice degli appalti. CAPO I I – FUNZIONI E COMPETENZE Art. 5 – Atti amministrativi di competenza del Consiglio d’Istituto e del Dirigente Scolastico 1) 2) 3) 4) 5) 6) I contratti dell’Istituzione scolastica devono essere affidati attraverso uno dei sistemi previsti dal successivo art. 8. La scelta della procedura più idonea da adottare per la stipula dei contratti è disposta dal Dirigente Scolastico. La scelta medesima dovrà essere improntata al proficuo fine di assicurare garanzie circa l’efficacia, l’efficienza, l’economicità, la snellezza operativa dell’azione amministrativa, l’imparzialità nell’individuazione delle soluzioni, il rispetto dei principi della concorrenzialità e della “par condicio” tra i concorrenti, come da principi guida esposti nel succitato articolo 2 della legge 163 del 2006. L’attività negoziale dell’Istituzione scolastica è svolta dal D.S. in qualità di rappresentante legale dell’Ente, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Istituto assunte a norma dell’art.33 del Regolamento n. 44/01. Il Consiglio di Istituto ha funzione d’indirizzo e controllo della complessiva attività contrattuale dell’Ente nel rispetto delle specifiche competenze del D.S. e del dsga Nello svolgimento dell'attività negoziale il D.S. si avvale dell’attività istruttoria del dsga. A tal fine al D.S. compete l’individuazione delle ditte, l’indicazione dei beni e/o servizi e le modalità di effettuazione delle forniture da specificare nelle richieste di preventivo. Al dsga compete formalizzare la richiesta alle ditte, ricevere le offerte e predisporre il prospetto comparativo da sottoporre al D.S. per la scelta del fornitore. Art. 6 – Commissione di gara 1) L’espletamento della procedura di predisposizione del prospetto comparativo attraverso un’analisi comparata di tutte le offerte pervenute può essere demandata ad una apposita 2) 3) 4) 5) commissione, che dovrà essere obbligatoriamente nominata in caso di aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.84 del D.Lgs.163/2006. La commissione è composta dal Presidente, da due fino a quattro componenti, di cui uno con funzione verbalizzante, individuato secondo le modalità di cui al succitato art. 84. La presidenza di dette commissioni è affidata al D.S o a funzionario con funzioni apicali. I compiti di segretario verbalizzante sono svolti da un dipendente dell’Istituzione scolastica. La commissione espleta i propri lavori in forma perfetta e le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti. Il processo verbale, redatto dal segretario della commissione, viene sottoscritto da tutti i commissari. CAPO I I I – SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE Art. 7 – Determina a contrattare 1) 2) 3) La determina a contrattare è assunta dal D.S. e dal Consiglio di Istituto nelle materie che espressamente gli riserva il Regolamento di contabilità scolastica. La determina deve precedere la scelta del contraente e la stipulazione del contratto. La determina a contrattare deve obbligatoriamente indicare: a. il fine che con il contratto si intende perseguire, cioè il pubblico interesse che l’Ente intende realizzare; b. l’oggetto del medesimo, la forma e le clausole ritenute essenziali; c. le modalità di scelta del contraente secondo la normativa vigente; d. le modalità di finanziamento della spesa: La determina a contrattare, ancorché esecutiva, non è revocabile trattandosi di atto che non vincola l’amministrazione la quale può pertanto ritirarla per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, corrispondendo eventuali oneri ai sensi dell’art. 21 quinquies della l. 241/90. Art. 8 – Scelta del contraente 1) 2) 3) 4) Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara previsto dal Codice dei Contratti (D.Lgs 163/06), ovvero nei casi in cui è previsto all’art. 54 (secondo la procedura aperta, procedura ristretta e procedura negoziata) e dall’art. 125 (gestione in economia). Per le forniture che superano i limiti definiti in sede comunitaria, si dovranno utilizzare i sistemi di gara e le procedure previste dai regolamenti comunitari così come recepiti in sede nazionale. Fermo restando il rispetto di tali norme, la scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal sistema di contrattazione tipico delle istituzioni scolastiche, va motivato con prevalente riferimento ai criteri di economicità ed efficacia. Le minute spese di cui all’art. 17 del D.I. 44/01, necessarie a soddisfare i correnti bisogni di limitata entità, sono disciplinate in coda al presente Regolamento (art. 38). CAPO IV – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE GARE Art. 9 1) l’Istituto Comprensivo di Reggiolo, indicato di seguito per brevità “ISTITUTO”, ricorre all'indizione di gare quale metodologia prevalente di individuazione del contraente basando le procedure di affidamento ai criteri previsti dall'art. 2 del D.Lvo 163/2006 “Codice dei contratti pubblici” alle soglie comunitarie e, per le spese il cui oggetto risulti di importo inferiore a dette soglie, alle procedure di acquisizione in economia. 2) 3) 5) 6) Nel presente regolamento trovano specifica e puntuale disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’esecuzione in economia nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 125 c. 11 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e le caratteristiche della procedura comparativa, ai sensi del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”. I requisiti minimi da richiedere alle ditte partecipanti sono quelle previste dalla legge. Sono escluse dalla contrattazione le ditte che non rispettano quanto riportato all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e di cui si ricorda quale mero elenco indicativo: a. si trovino in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo e in qualsiasi altra forma equivalente, secondo la legislazione vigente; b. nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati che attengono alla moralità professionale e per reati finanziari; c. in precedenti contratti si sono resi colpevoli di grave negligenza, malafede, inadempienze debitamente comprovate: d. non siano in regola con gli obblighi relativi alle contribuzioni previdenziali e assistenziali a favore a favore dei lavoratori o al pagamento di tasse e/o imposte; e. siano gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo. La lettera di invito deve essere improntata alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente i requisiti e i documenti richiesti, le modalità da seguire per la partecipazione ed individuando con certezza quelle clausole che, in quanto rispondenti ad un particolare interesse dell’Istituzione scolastica appaltante, portano all’esclusione delle gare ove siano disattese. Le lettere di invito per la partecipazione alle gare devono essere spedite con sistemi che assicurino la massima certezza circa tale adempimento. Di norma deve essere utilizzata la raccomandata con ricevuta di ritorno o la posta elettronica certificata. Art. 10 – Gestione in economia L’art. 125 del decreto legislativo 163/2006 codice dei contratti pubblici prevede che le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate: a. mediante amministrazione diretta; b. mediante procedura di cottimo fiduciario. AMMINISTRAZIONE DIRETTA Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. COTTIMO FIDUCIARIO Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. a) Affidamento lavori Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. b) Acquisizioni di forniture e servizi. Per servizi o forniture l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici. predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito “l’affidamento diretto” da parte del responsabile del procedimento. AFFIDAMENTO DIRETTO. L’affidamento diretto è quindi una fattispecie diversa dall’amministrazione diretta trattandosi in estrema sintesi di una sorta di cottimo fiduciario in cui si prescinde dalla richiesta di preventivi, in caso di nota specialità del bene o di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad euro 10.000 o lavori fino ad euro 40.000. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto oltre che dell’art. 125, anche dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal codice e dal regolamento di cui si tratta. Art. 11 - Limiti di applicazione Le acquisizioni in economia sono in generale consentite nei limiti dei seguenti importi: a) b) forniture di beni e servizi fino ad euro 130.000,00 (limite di soglia europea valido per le Istituzioni) lavori in economia €. 200.000,00; Si procederà, di norma, alla acquisizioni in economia a seguito della normale attività di programmazione delle spese e degli investimenti svolta nell’ambito della pianificazione e dell’attuazione del Programma Annuale dell’istituto. Il piano delle acquisizioni dovrà risultare, di conseguenza, coerente con le previsioni di spesa del Programma Annuale. L'autorizzazione di ciascuna spesa è adottata dal D.S., cui afferisce la capacità negoziale, con proprio specifico provvedimento. È fatto divieto di procedere a frazionamenti artificiosi degli importi previsti nei limiti di soglia di cui sopra al fine di eludere l'osservanza delle norme di legge e di quelle del presente Regolamento. Il Dirigente Scolastico per ogni acquisizione in economia è individuato quale Responsabile del Procedimento. Lo stesso, per assicurare il pieno rispetto della procedure in materia, di quelle di cui al presente Regolamento e di tutti gli adempimenti conseguenti potrà, ove opportunità e/o natura della prestazione lo richiedano, esercitare la facoltà di delega della funzione di Responsabile del Procedimento a favore del Direttore S.G.A. o di uno dei docenti Collaboratori, sotto la propria personale, completa ed esclusiva responsabilità secondo quanto previsto dal D.Lvo 165/2001 art. 17 comma 1-bis –d cosi come modificato ed integrato dal D.Lvo n.150 del 31 ottobre 2009. IL Direttore S.G.A. assolve, comunque, ai sensi dell’ art. 32 D.M. 44/01 al compito di svolgere tutta l’attività istruttoria relativa alle procedure di acquisizione. Il nominativo del Responsabile del Procedimento dovrà essere sempre indicato nel bando o nell’ avviso con cui si indice la gara o nella lettera di invito a presentare l’offerta e/o nell'albo dei fornitori. Art. 12 - Modalità di acquisizione in economia Tutte le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi possono essere compiute mediante: procedura di affidamento diretto; procedura di cottimo fiduciario. Si realizzeranno con la procedura dell’affidamento diretto le acquisizioni di beni e servizi/lavori che saranno affidate ad operatori economici terzi, siano essi imprese o singoli contraenti il cui importo finanziario sia inferiore ad € 9.900,00; Si realizzeranno con la procedura del “Cottimo Fiduciario” le acquisizioni di beni e servizi/lavori che saranno affidate ad operatori economici terzi, siano essi imprese o singoli contraenti il cui importo finanziario sia superiore ai 40.000,00 euro ma inferiore ad € 133.000,00. L'affidamento mediante cottimo fiduciario dovrà avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini dì mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti ed aggiornati dall’Istituto. Per importi finanziari superiori ad € 133.000,00 si rispetteranno le procedure di gara stabilite dal Codice dei Contratti Pubblici. Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA. Art. 13 - Modalità di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture mediante cottimo fiduciario. Si darà luogo all’individuazione del contraente, a seguito dell'esame comparativo dei preventivi o delle offerte fatte pervenire, secondo il criterio del prezzo più basso o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa scelto volta in volta dall’istituto. Nel caso la scelta ricadesse sulla modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa saranno utilizzati i criteri di cui all'art. 83, comma 1, del D.Lvo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Detti criteri dovranno essere chiaramente indicati nella lettera di invito. Nel caso in cui sia scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall’art.84 del D.Lvo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere nominata un’apposita Commissione Giudicatrice presieduta dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), composta al minimo da tre componenti, di norma individuati tra il personale docente e/o ata dell’istituto che sia esperto rispetto all'oggetto di ogni singolo contratto, tra i quali figurerà quale membro di diritto il docente responsabile dell’Ufficio Tecnico (ove esistente). Il Direttore SGA non è nominato nella Commissione e dovrà, comunque, fornire alla stessa il necessario supporto amministrativo. La Commissione si riunirà, a seguito di apposita convocazione del Presidente, in seduta riservata ed assumerà tutte le proprie decisioni a maggioranza, redigendo di volta in volta, a cura di uno dei componenti all’uopo appositamente individuato, uno specifico verbale che sarà conservato in un apposita raccolta agli atti dell’Istituto. II ricorso all'affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture, nei limiti di importo sopra indicati, di norma, avverrà a seguito di apposita indagine di mercato senza escludere la facoltà per il Responsabile del Procedimento di richiedere più offerte comparative attingendo alle ditte iscritte nell'Albo Fornitori, salvo che ciò venga impedito da situazioni di urgenza ed indifferibilità o da situazioni impreviste ed imprevedibili per le quali peraltro non ricorre l'obbligo del ricorso alle ditte presenti nel citato Albo. Si potrà altresì prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di lavori, servizi e forniture a tutela di diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche dell’oggetto del contratto e di specifiche situazioni di mercato. Art. 14 - Ricorso a Lavori, Servizi e Forniture in economia Le acquisizioni in economia eccedenti la soglia imposta dal consiglio di istituto al Dirigente Scolastico, mediante criterio di cottimo fiduciario, con riguardo alle esigenze e necessità dell’istituto per lo svolgimento di tutte le sue attività istituzionali, gestionali ed operative, potranno avvenire, di norma, nel rispetto di quanto al sotto indicato elenco non esaustivo, per: Acquisto, noleggio, manutenzione, riparazioni di attrezzature, di automezzi, autoveicoli, impianti, ricambi ed accessori; Spese per piccole manutenzioni e dei relativi impianti; Acquisto, manutenzione, riparazione e ripristino di attrezzature macchinari e strumentazioni, utensili, strumenti e materiale tecnico occorrenti per il funzionamento dei laboratori; Spese per telefono ed altri sistemi di comunicazione e acquisto di relativi piccoli impianti e apparecchiature; Spese per il noleggio in genere di beni mobili e attrezzature strumentali per il funzionamento degli uffici e la realizzazione delle attività didattico-formative; Acquisto di materiali per il funzionamento degli uffici, compreso l'acquisto di licenze software e la manutenzione degli stessi; Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione macchine di ufficio (quali fotocopiatrici, strumenti e apparecchiature tecniche, personal computer, impianti ed attrezzature informatiche, apparati di telefonia, fax); Acquisto e manutenzione reti informatiche, programmi di software e relativo aggiornamento, reti telefoniche; Acquisto di generi di cancelleria e di materiale di consumo (carta, stampati, toner, materiale informatico, materiale telefonico, materiale elettrico, materiale fotografico, ed altro materiale tecnico, di stampati, di registri, di modelli e similari necessari per il funzionamento degli uffici e delle attività didattico-formative etc); Spese per abbonamenti a riviste, pubblicazioni, libri e periodici, rilegature di libri e stampe, acquisto o predisposizione di volumi, pubblicazioni, materiale audiovisivo e similari; Spese per servizi di sede quali (derattizzazioni, disinfestazioni, copisteria, spedizioni postali e similari); Acquisto di materiale di pulizia di tutti i locali e servizi scolastici; Acquisto e noleggio di apparecchiature e macchinari per la nettezza e la pulizia di tutti i locali scolastici; Acquisto e fornitura di dispositivi di protezione individuali (DPI) e vestiario da lavoro al personale dipendente; Acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica, complementi di arredamento e suppellettili e attrezzature varie per gli uffici, le aule, le palestre ed i laboratori; Acquisto di servizi assicurativi; Acquisto di servizi di vigilanza; Acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento destinati al personale ed agli studenti; Acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni; Acquisto biglietti di viaggio in treno, aereo, nave, per transfert connessi a tutte le attività istituzionali formativo-didattico-amministrative. Spese per compensi e ospitalità, anche sotto forma di rimborso spese a relatori, partecipanti a iniziative di formazione o a convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni, promosse dall’istituto e incaricati di altre attività specifiche o similari; Spese di rappresentanza; Spese per la comunicazione e divulgazione dell'attività dell’istituto; Spese per quote di partecipazione a reti o consorzi di scuole e/o ad iniziative per la promozione dell'attività didattica e formativa dell’istituto; Spese per pulizia e disinfezione straordinarie di locali; Spese per assicurazioni connesse a circostanze e ad eventi straordinari; Acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui sopra ai punti precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni e delle attività dell’istituto, per gli importi stabiliti dalla normativa vigente in materia; Prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; Urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. Qual’ora l’acquisizione di beni e servizi in autonomia del Dirigente Scolastico avvenga entro i limiti indicati dal Consiglio di Istituto sono necessari i seguenti passi: identificazione del bene servizio da acquisire tramite apposita delibera analisi di mercato che identifichi le necessità della scuola da inviare via pec ai fornitori e da pubblicare sul sito comparazione delle offerte tramite il criterio dell’economicità ed in subordine della rotazione e del grado di soddisfazione rispetto alle precedenti attività del fornitore Nel caso di scelta di esperti nel campo della formazione e della sicurezza, la comparazione verterà in particolare sul C.V. dei soggetti interpellati dal Dirigente Scolastico. Art. 15 - Norme di comportamento Le imprese partecipanti alle procedure del presente regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali. Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento -o pratica di affari ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale: la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto; il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese; l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta; l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara e/o procedure di affidamento di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara/procedura medesima. Qualunque “ impresa “ coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promossi dall’Istituto si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone preposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti. A tutte le imprese concorrenti non è permesso accedere, in fase di procedura, agli uffici dell’Istituto ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all’Istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione. Tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro. Tutte le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto ed al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati ad imprese che abbiano partecipato alla gara o ad imprese da esse controllate, ad esse collegate o loro controllanti. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare/procedure di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione. La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice. Art. 17 - Attestazione di regolare esecuzione ai fini del pagamento/liquidazione Per quanto presente nel D.Lgs. 231/2002 e nel d.P:R: 207/2010, le fatture relative alla prestazionefornitura-bene-servizio resi, saranno liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordine, contratto e/o scrittura privata, ecc., a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite, nonché a seguito di formale accettazione ed ossequio alle norme e modalità obbligatorie inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 D.Lvo n.136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto attiene nello specifico ai servizi ed alle forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione o, per quanto attiene ai lavori, al certificato di regolare esecuzione e/o collaudo come previsto dalla normativa vigente. Art. 18 – Le offerte Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel rispetto delle norme, modalità, termini e condizioni previste per legge, dalla lettera di invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare l’affidamento. Le offerte devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti delle ditte e non possono contenere correzioni che non siano da lui convalidate con apposite sottoscrizioni. Di norma il sistema di presentazione delle offerte è quello dell’inoltro a mezzo del servizio postale in plico raccomandato o via PEC; Eventuali deroghe a tale sistema deve essere adeguatamente motivato. E’ ammessa la possibilità di utilizzare soluzioni tra di loro alternative per l’inoltro delle offerte quali ad esempio il mezzo del plico postale e la consegna a mano. Non sono ammesse offerte per telegramma, nè offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con un semplice riferimento ad altra offerta. Nel caso di presentazione a mezzo del servizio postale le offerte debbono presentare all’esterno della busta, in modo chiaro ed inequivocabile, il nominativo del partecipante e l’indicazione della gara cui si riferiscono. I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e l’offerta viaggia a rischio e pericolo dell’offerente. Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di reperimento dell’offerta stessa, farà fede il timbro di arrivo e la declaratoria o attestazione circa il giorno e l’ora del ricevimento, apposta dal funzionario responsabile del procedimento. Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l’indicazione in lettere. Nel caso in cui vi siano errori di calcolo del prezzo complessivo, vale quale offerta il prezzo risultante dal corretto calcolo effettuato sulla base dei prezzi unitari offerti. Possono essere presentate più offerte aventi lo stesso oggetto a condizione che l’offerta ultima sia presentata nel rispetto dei termini e nelle modalità previste per l’offerta principale. In tal caso viene presa in considerazione l’ultima offerta in ordine di tempo. Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate o integrate e diventano quindi impegnative per la ditta proponente. Nel caso in cui l’aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita in un momento successivo, l’offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello ipotizzato nella lettera di invito e comunque per un periodo di tempo non minore ai 180 giorni. Qualora detto termine di validità sia scaduto prima dell’aggiudicazione, deve essere acquisita, prima di procedere all’esame delle offerte, la conferma circa la loro validità. Art. 19 – Offerte risultanti uguali Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali (rapporto qualità/prezzo), il Dirigente Scolastico dispone immediatamente una procedura negoziata tra i concorrenti presenti, con il metodo che riterrà più opportuno, ed aggiudicherà l’appalto al miglior offerente. Ove i concorrenti non siano presenti o rifiutino la negoziazione, si procede all’individuazione dell’aggiudicatario mediante estrazione a sorte. Art. 20 – Annullamento e revoca della gara L’annullamento, la revoca di una gara in corso di espletamento necessita di una congrua e seria motivazione che ponga in evidenza le ragioni giustificative del provvedimento che può essere adottato solo a tutela dell’interesse pubblico e non in presenza di irregolarità formali che possono dar luogo ad una sanatoria. Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all’aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando l’appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria. CAPO V – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Art. 21 – Contenuti del contratto Il contenuto del contratto deve essere conforme al d.P.R. 207/2010 e comunque agli elementi e alle clausole indicate nella lettera di invito e deve di norma includere le condizioni di esecuzione, il corrispettivo, le modalità di pagamento, la facoltà dell’istituzione di risolvere il rapporto nei casi di inadempienza e/o di esecuzione in danno, salvo il risarcimento di cui all’art. 18 ed altri eventuali clausole quali le penali e le modalità di verifica di regolare esecuzione. Il contratto deve avere termini di durata certi. Fatti salvi i casi consentiti dalla legge la durata non può essere variata in corso di esecuzione del contratto. Art. 22 - Forma del contratto – Ordine I rapporti tra l’Istituto e la ditte, società o imprese affidatarie saranno sempre regolati nelle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia. L’Istituto decorsi 35 giorni dalla data dell’avvenuta aggiudicazione, provvede alla stipula del contratto, salvo nei casi di urgenza, come disciplinato dal Codice degli Appalti e nel caso in cui pervenga una sola offerta valida. L'atto di affidamento diretto o di procedura negoziata, in qualunque forma stipulata, dovrà almeno contenere: Oggetto dei lavori, Forniture e Servizi che si affidano, Importo dell'affidamento, Condizioni di esecuzione, Inizio e termine del contratto, Modalità di pagamento, Penali, Estremi delle garanzie prestate, Estremi della dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui all’art.3 legge 13 agosto 2010 n.13 6 e successive modifiche ed integrazioni, Estremi di verifica della regolarità contributiva. Nel caso di lettera commerciale vanno riportate le medesime indicazioni sopra indicate ed il documento dovrà essere controfirmato per accettazione dall'affidatario. Art. 23 – Stipula del contratto La stipulazione consiste nella redazione formale del contratto. Essa consegue alla fase di aggiudicazione. I contratti sono stipulati dal D.S. o da persona dallo stesso delegata. La ditta aggiudicatrice è tenuta a versare di norma prima della stipula del contratto l’importo dovuto per le spese contrattuali, cioè quelli di copia e bollo, gli oneri di registrazione del contratto. Tale importo viene versato direttamente al dsga mediante assegno circolare non trasferibile oppure mediante bonifico bancario presso l’istituto cassiere dell’istituzione scolastica. Al dsga compete la gestione e la rendicontazione di tale deposito. I contratti possono essere stipulati in una delle seguenti forme: a) in forma pubblica ordinaria, ai sensi dell’art.102 del Regolamento di contabilità di Stato, e cioè a mezzo di un Notaio allorchè lo richieda l’Amministrazione o il contraente privato. L’indicazione del nominativo del Notaio rogante compete alla parte a carico della quale sono poste le spese contrattuali. b) in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del dsga in veste di ufficiale rogante. c) mediante scrittura privata autenticata ai sensi degli artt.2702 e 2703 del Cod.Civile. I contratti possono altresì essere stipulati, oltre che nelle forme pubblica ordinaria e pubblica amministrativa, secondo le sotto riportate modalità: a– per mezzo di scrittura privata, firmata dal D.S. e dalla controparte b– con atto separato di obbligazione sottoscritta dall’offerente ed accettata dall’Istituzione scolastica c– per mezzo di obbligazione stesa in calce al capitolato d– per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali (offerta successiva conferma d’ordine). nell’ipotesi di cui ai punti b), c), d) la ditta resta vincolata fin dal momento dell’aggiudicazione, mentre per l’istituzione scolastica è subordinato alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Tranne i casi in cui la forma del contratto è prescritta dalla legge, essa verrà determinata all’atto della determinazione a contrattare, tenendo conto del valore economico del contratto o della natura delle forniture e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa. Art. 24 – Adempimenti connessi alla stipula Il DSGA è abilitato a rogare i contratti ai sensi dell’art. 34, 6° comma del D.I. 44/01, nell’esclusivo interesse dell’Istituzione scolastica, secondo la normativa vigente in materia. I contratti e gli atti di sottomissione, conclusi dall’Istituzione scolastica e stipulati in forma elettronica ai sensi dell’art. 11, comma 13.del D.Lgs. 163/2006 vengono registrati a cura del Notaio rogante o dall’Ufficiale rogante, entro il prescritto termine di 20 giorni dalla stipulazione dei medesimi. Il dsga provvede alla tenuta del repertorio, alla iscrizione su questo degli atti da lui rogati, nonché a tutti gli ulteriori adempimenti legali e fiscali per rendere compiuto l’iter del contratto. Per tali contratti egli provvede inoltre all’autentica delle copie degli atti e al rilascio delle stesse alle parti che ne facciano richiesta. Art. 25 - Oneri fiscali Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre da intendersi "IVA esclusa". Resterà a carico di ogni affidatario qualsiasi onere, contributo e spesa connessa e conseguente alla partecipazione alle procedure di affidamento messe in atto dall’Istituto, oggetto del presente regolamento. Art. 26 – Garanzie La cauzione provvisoria e definitiva, laddove prevista e/o richiesta, deve essere prestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia. Art. 27 – Costo copie degli atti rilasciati Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione sostenuto dall’Amministrazione come indicato nella tabella di seguito riportata. Copia semplice : - Riproduzione fotostatica formato A4 € 0,15 a facciata - Riproduzione fotostatica formato A4 fronte/retro € 0,25 - Riproduzione fotostatica formato A3 € 0,25 a facciata - Riproduzione fotostatica formato A3 fronte/retro € 0,35 Il rilascio di copia conforme all’originale è soggetta all’imposta di bollo come da disposizioni vigenti in materia (DPR 642/72 e DPR 955/82) : Istanza n. 1 marca da bollo nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso (€ 14,62 anno 2013) Copie conformi all’originale n. Marche da bollo/nn.copie L’importo così determinato sarà da corrispondere mediante l'applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'ufficio. Art. 28 – Spese contrattuali Le spese contrattuali necessarie per la stipulazione e per i successivi adempimenti, anche di ordine tributario, cui il contratto stesso dovrà essere sottoposto, saranno così regolate: a) se poste a carico del privato contraente, questi sarà invitato a versare, sul conto dell’Istituzione Scolastica presso l’Istituto cassiere, un deposito presuntivamente qualificato da cui si preleveranno le somme occorrenti. Esaurite le operazioni si procederà alla liquidazione del conto rimettendo all’interessato un distinta delle spese effettivamente sostenute ed in conguaglio attivo o negativo del conto che dovrà essere saldato entro 30 giorni. b) se poste a carico dell’Istituzione Scolastica si preleveranno le somme che si renderanno necessarie attraverso il fondo minute spese. c) nel caso che l’Istituzione Scolastica anticipi le somme dovute, si procederà al loro ricupero. Ove dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma ordinaria, si attiverà la forma abbreviata e privilegiata prevista dall’art. 98 della legge sul registro (per il recupero dell’imposta di registro anticipata) ovvero si tratterrà la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto. Art. 29 – Attività di gestione dei contraenti 1) 2) 3) 4) L’originale del contratto una volta stipulato e registrato, nonché quello soggetto a registrazione anche in caso d’uso è custodito dal dsga nella sua veste di responsabile del procedimento. Per il dsga nella sua veste di responsabile del procedimento, la gestione del contratto comporta anche la vigilanza sul regolare e tempestivo adempimento degli impegni e delle obbligazioni contrattualmente assunte dalle parti. Spetta al responsabile del procedimento azionare e far valere le clausole anche di natura sanzionatoria, previste dal contratto stesso ogni qualvolta se ne realizzano i presupposti. Spetta altresì al responsabile del procedimento evitare che si verifichino ritardi od omissioni negli adempimenti di natura tecnica, amministrativa, contabile, tali da comportare conseguenze negative per l’Istituzione Scolastica. Nell’ipotesi di cui al comma 3 il responsabile del procedimento riferisce immediatamente al D.S., chiarendo le ragioni dei ritardi e delle omissioni. Art. 30 – Inadempienze contrattuali 1) 2) Nel caso di inadempienza contrattuale, l’Istituzione Scolastica, dopo formale ingiunzione rimasta senza esito, può affidare l’esecuzione, a spese dell’affidatario, ad un nuovo soggetto salvo l’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno. I provvedimenti intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo per inadempienza, ed esperire le azioni per l’esecuzione in danno e per il risarcimento dei danni subiti competono al D.S. Al medesimo compete adottare le misure ritenute necessarie per i casi di irregolarità o ritardi non configuranti inadempienze in senso proprio. Art. 31 - Norma di rinvio Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lvo 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei Contratti Pubblici e successivi regolamenti attuativi per quanto applicabili e nei limiti di applicazione all’Istituto, nonché alle leggi e regolamenti e al codice civile che, tempo per tempo, risulteranno applicabili. CAPO VI - CRITERI E LIMITI INERENTI I SINGOLI CONTRATTI Art. 32 – Contratti di sponsorizzazione 1) La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal D.S. ai sensi dell’art. 26 della l.163/2006 e dall’art. 41 del D.I. 44/01, nel rispetto delle seguenti condizioni: a. in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; b. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della Scuola; c. nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza; b. la sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella Scuola: - sportive - di ricerca - di divulgazione didattica - di educazione degli adulti - di organizzazione ed amministrazione - di progettualità all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, stabilite esclusivamente dal Collegio dei Docenti. Art. 33 – Contratto di locazione di immobili 1) 2) I beni immobili in uso all’Istituzione Scolastica possono essere ceduti in locazione a soggetti pubblici e privati secondo la disciplina degli artt. 1571 e ss. del codice civile. Il D.S. nel determinare il canone di affitto dovrà tener conto dei costi di gestione dell’immobile in termini di manutenzione straordinaria e pagamento delle imposte, nonché di eventuali retrocessioni di costi da riconoscere all’ente proprietario dell’immobile. Art. 34 – Contratti di utilizzazione dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi Il contratto deve prevedere le seguenti clausole e condizioni: a. la concessione in uso dei locali deve essere compatibile con l’attività educativa svolta nell’Istituto stesso, pertanto non può essere limitativa delle attività didattiche dell’Istituto b. precisare il periodo della concessione in uso dell’edificio e le modalità tassative di utilizzo dei locali da parte del concessionario c. precisare l’obbligo del concessionario di stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile per garantire eventuali possibili danni d. precisare che il concessionario assume l’obbligo della custodia dell’edificio e degli adempimenti in materia di sicurezza, comprese l’individuazione delle figure sensibili; e. precisare che il concessionario assume la responsabilità in ordine alle attività e destinazione dell’edificio f. precisare che la Scuola e l’Ente proprietario dei locali devono essere tenuti esenti da spese connesse all’utilizzo dei locali g. il corrispettivo per l’utilizzo dei locali e per l’utilizzo delle strumentazioni è stabilito dal Consiglio di Istituto Art. 35 – Contratti di utilizzazione dei siti informatici da parte di soggetti terzi 1) 2) L’Istituzione Scolastica può ospitare sul proprio sito informatico collegamenti verso altre istituzioni scolastiche o enti d’interesse culturale allo scopo di favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali. Il contratto, in particolare, dovrà provvedere: l’individuazione da parte del D.S. del docente responsabile del servizio, il quale, attraverso una dichiarata disponibilità, assume la responsabilità per contenuti immessi nel sito. Art. 36 – Contratti di prestazione d’opera 1) 2) 3) 4) 5) 6) All’inizio dell’anno scolastico il D.S., sulla base del Piano dell’offerta Formativa (P.O.F.) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all’albo ufficiale della Scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l’elenco dei contratti che si intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato: a. l’oggetto della prestazione b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione c. il corrispettivo proposto per la prestazione I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal D.S. può presentare domanda alla Scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per contratti di cui al presente articolo saranno annualmente determinati dal Consiglio di Istituto. Nell’ambito di detti criteri il D.S. determina annualmente il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti. Il compenso massimo da corrispondere all’esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo di attività e dell’impegno professionale richiesto, è stabilito nella misura di seguito specificata: AREA PROGETTI “P.O.F” secondo tabella 5 del CCNL 29/11/2007 esclusi oneri fiscali, previdenziali e assistenziali, I.V.A. (ove previsti); I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal D.S. mediante valutazione comparativa. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli: curriculum complessivo del candidato; - contenuti e continuità dell’attività professionale o scientifica individuale svolta presso studi professionali, enti pubblici e privati pubblicazioni e altri titoli Per la valutazione comparativa dei candidati il D.S. farà riferimento almeno ai seguenti criteri: livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è bandita la selezione eventuali precedenti esperienze didattiche. Art. 37 – Alienazione di beni e forniture di servizi prodotti dall’Istituzione Scolastica per conto terzi I contratti e le convenzioni di natura privatistica aventi ad oggetto l’esecuzione di attività di ricerca. di didattica e consulenza per conto terzi conclusi tra l’Istituzione Scolastica ed Enti pubblici privati, ai sensi dell’art. 38 del D.I. 44/01 sono stipulati dal D.S. nell’ambito dei criteri e limiti di seguito stabiliti. Nell’attività di ricerca, di didattica e consulenza per conto terzi rientrano quelle prestazioni eseguite dall’Istituzione Scolastica, avvalendosi delle proprie strutture, che esulano dai compiti istituzionali. Il D.S., per i contratti relativi a prestazioni di carattere didattico, commissionati da terzi, prima di procedere alla loro stipulazione deve accertare che l’esecuzione della prestazione: a. sia compatibile con lo svolgimento della normale attività didattica b. non costituisca attività istituzionale dell’Istituzione Scolastica c. sia strumentale e funzionale alle finalità della Scuola, cioè l’attività deve trovare motivazioni di ordine didattico, di ricerca, ecc. d. nel caso si richieda l’impiego di laboratori si dovranno stabilire le modalità di utilizzo in modo da non arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle attività istituzionali e. in caso di utilizzo di personale interno all’Istituzione Scolastica si dovrà tenere conto se le attività si collocano in orario di servizio ovvero fuori orario di servizio Il corrispettivo da richiedere al committente per le attività disciplinate dal presente articolo è approvato dal Consiglio di Istituto, su proposta del D.S. Il corrispettivo deve essere determinato in misura tale da consentire l’integrale copertura dei costi, nonché una quota di utile. In particolare dovranno essere valutati i seguenti elementi: a. costo dei materiali di consumo necessario allo svolgimento dell’attività b. costo di acquisto, noleggio manutenzione o ammortamento di apparecchiature tecnicoscientifiche e didattiche necessarie per l’esecuzione dell’attività c. costo di eventuale prestazioni relative a collaborazioni esterne necessarie alla esecuzione della prestazione d. costo e compenso al personale impiegato nella prestazione e. spese di carattere generale per il funzionamento della struttura (compensi per i consumi, utenze gas, acqua, energia elettrica, pulizia ecc.) stabilite forfetariamente nella misura dell’x% della singola prestazione f. altre eventuali voci di spese incidenti sul costo globale della prestazione Art. 38 Regolamento di gestione del fondo minute spese Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del fondo minute spese relative all’acquisizione di beni e/o servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 17 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001. Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese sono di competenza del dsga ai sensi dell’art. 32, 2° comma, del D.I. n. 44 del 2/1/2001. A tal fine, i compiti e gli adempimenti cui è tenuto il dsga per assicurare il regolare svolgimento dell’attività dell’istituzione scolastica sono di seguito precisate: 1. provvede all’acquisto, alla conservazione e alla distribuzione presso i vari uffici del materiale di cancelleria, stampati e materiali di minuto consumo; 2. all’esecuzione delle minute spese di funzionamento a carico del fondo minute spese con i limiti e le modalità definite nei successivi articoli del presente regolamento; 3. all’acquisto, alla conservazione e alla distribuzione del materiale di pulizia; 4. alle spese postali, telegrafiche, per valori bollati; 5. gestisce gli abbonamenti a periodici e riviste di carattere tecnico ed amministrativo per l’aggiornamento professionale del personale dipendente; L’ammontare del fondo minute spese è stabilito, per ciascun anno, nella misura massima pari alla cifra indicata nel Decreto Miur prot. xxx del xxxxx stanziata sull’aggregato A01 del programma annuale. Tale fondo all’inizio dell’esercizio finanziario è anticipato al dsga, con mandato in partita di giro, con imputazione all’aggregato A01, Funzionamento amministrativo generale. A carico del fondo spese il dsga può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese: 1. spese postali 2. spese telegrafiche 3. carte e valori bollati 4. spese di registro e contrattuali 5. minute spese di funzionamento degli uffici e di gestione del patrimonio dell’istituzione scolastica 6. imposte e tasse e altri diritti erariali 7. minute spese di cancelleria 8. minute spese per materiali di pulizia 9. spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e di locali 10. altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l’urgenza il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente. Il limite massimo di spesa è fissato in € 15 per scontrino. Entro il predetto limite il dsga provvede direttamente alla spesa, sotto la sua responsabilità. Tutte le altre spese, non specificate nel comma precedente, di competenza del dsga, sono considerate minute spese d’ufficio, ai fini della procedura di ordinazione e liquidazione, di cui all’art. 5 del presente regolamento, qualora singolarmente non siano superiori a 15,00 euro. I pagamenti delle minute spese, di cui all’articolo precedente, sono ordinati con buoni di pagamento numerati progressivamente e firmati dal dsga. Ogni buono deve contenere: 1. data di emissione 2. oggetto della spesa 3. la ditta fornitrice 4. importo della spesa 5. aggregato e l’impegno su cui la spesa dovrà essere contabilizzata 6. l’importo residuo sull’impegno Ai buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative delle spese: fattura quietanzata, scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/c postale, vaglia postale, ricevuta di bonifico bancario etc… Durante l’esercizio finanziario il fondo minute spese è reintegrabile previa presentazione al Consiglio di Istituto di una nota riassuntiva adeguatamente motivata di tutte le spese sostenute. La reintegrazione, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi all’ordine del dsga, e da questi debitamente quietanzati. I mandati sono tratti sugli aggregati di pertinenza secondo la natura della spesa effettuata, (cioè al funzionamento amministrativo didattico generale ed ai progetti cui si riferiscono le minute spese sostenute ed i relativi codici dei conti o sottoconti del piano dei conti corrispondenti alle spese effettuate). La documentazione da allegare alla richiesta di reintegro potrà essere costituita da regolare fattura, nota spese o qualsiasi documento in cui figuri l’importo pagato, la documentazione della ditta fornitrice e la descrizione dell’oggetto. Quando la somma è prossima ad esaurirsi, il Direttore deve presentare al Dirigente scolastico una nota riassuntiva adeguatamente motivata di tutte le spese sostenute, al fine di ottenere l’autorizzazione al rimborso, mediante emissione di singoli mandati a suo favore imputati all’attività e/o progetto cui si riferiscono le minute spese sostenute ed i relativi codici dei conti o sottoconti del piano dei conti corrispondenti alle spese effettuate. La registrazione dei reintegri e delle spese sostenute è effettuata su un apposito giornale di cassa numerato e vidimato dal Dirigente Scolastico. A tal fine il dsga deve impiantare il registro delle minute spese e contabilizzare cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite. Nella registrazione va specificato il progetto e/o attività al quale la spesa si riferisce e il conto o sottoconto collegato. Alla chiusura dell’esercizio, la somma messa a disposizione del dsga, rimasta inutilizzata, deve essere a cura dello stesso, con una reversale, versata in conto partite di giro delle entrate assegnandola all’aggregato A01 Funzionamento amministrativo generale – A02 Funzionamento didattico generale. Il servizio relativo alla gestione del fondo minute è soggetto a verifiche dell’organo di revisione per cui il dsga deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la relativa documentazione. Verifiche di cassa possono essere anche disposte in qualsiasi momento dal Dirigente Scolastico. E’ vietato al dsga di ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata. Gli oggetti e valori di proprietà dell’istituzione scolastica o pervenuti in possesso della medesima, che si ritenga di affidare alla custodia del dsga, sono dallo stesso ricevuti su ordine scritto del Dirigente Scolastico. Allegato 1 REGOLAMENTO PER VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE PREMESSA 1. La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali o sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o a gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere parte integrante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 2. Le proposte devono essere approvate dai Consigli di Intersezione, Interclasse o di Classe con la partecipazione dei genitori al momento della progettazione di inizio d’anno scolastico e comunque almeno 60 gg prima della loro realizzazione per dare modo al Collegio dei Docenti di approvare l’iniziativa e farla rientrare nel Piano delle Uscite e di Viaggi Didattici della scuola. 3. Qualora, eccezionalmente, si offrisse l’opportunità di una visita guidata in occasione di mostre o di altre manifestazioni culturali con scadenza non prevedibile, si impone comunque di presentare tutta la documentazione necessaria non oltre il 20° giorno precedente l’uscita. 4. Il Consiglio di Classe, di Interclasse o di Intersezione, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina, verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l’effettiva possibilità di svolgimento. Nell’ipotesi di valutazione positiva, indica l’accompagnatore referente, gli accompagnatori, compreso l’accompagnatore di riserva. 5. Le proposte che prevedono la partecipazione di ragazzi appartenenti a classi diverse devono essere approvate dal Collegio Docenti dell’ordine di scuola interessato. 6. Non possono essere chieste alle famiglie quote di compartecipazione di entità tali da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero la stessa natura e finalità dei viaggi di istruzione. 7. Nessun alunno dovrà essere escluso dalle visite d’istruzione per ragioni di carattere economico. L’Istituto può provvedere su richiesta scritta e motivata dei docenti ad elargire un contributo fino ad esaurimento dell’apposito fondo. 8. Il limite numerico dei partecipanti al di sotto dei quali non verrà concessa l’autorizzazione è pari all’80% degli alunni frequentanti la classe. 9. La scuola deve acquisire consenso scritto delle famiglie dopo presentazione del programma analitico di viaggio e del relativo costo. 10.Le famiglie dovranno versare la quota prevista entro e non oltre il giorno prima della partenza. La quota del viaggio è sempre dovuta, anche in caso di assenza dell’alunno. 11.A Norma di Legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate dalle famiglie sul c/c…………………………………………………………………………….MET TERE CODICE IBAN E NOME DELLA BANCA DI RIFERIMENTO 12.Tutti gli alunni partecipanti dovranno essere in possesso di un documento di identificazione nonché per i viaggi all’estero di un documento valido per l’espatrio. 13.Il docente responsabile delle Uscite Didattiche coordina per ogni plesso il piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici. 14.Il docente referente della visita di istruzione, dopo l’approvazione del Consiglio di Classe, di Intersezione o di Interclasse, presenta al docente responsabile gli appositi moduli correttamente compilati e sottoscritti per poter procedere alla richiesta dei preventivi di spesa. FINALITA’ 15.Lo scopo dei viaggi di istruzione e delle visite guidate deve essere in stretto rapporto con il piano dell’offerta formativa e può avere carattere multidisciplinare. DESTINATARI 16.Ad ogni viaggio partecipano studenti compresi nella medesima fascia d’età, sussistendo tra coetanei esigenze ed interessi per lo più comuni. 17.Fanno eccezione i viaggi per attività teatrali, cinematografiche, musicali, ecc… nonché i viaggi connessi con le attività sportive, la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti di classi diverse. DURATA DEI VIAGGI E PERIODI DI EFFETTUAZIONE 18.Per viaggi d’istruzione e visite guidate sono concessi un massimo di 6 giorni all’anno da utilizzare in più occasioni per un massimo di 2 giorni per viaggio. 19.Nell’ultimo mese di lezione non sono autorizzati viaggi e visite d’istruzione ad eccezione di quelli connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali, visite guidate ai parchi nazionali. 20.Per motivi di sicurezza va evitata la programmazione dei viaggi e delle visite nei periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi. E’ fatto divieto di intraprendere qualsiasi viaggio in orario notturno. ACCOMPAGNAMENTO 21.Le visite guidate o i viaggi d’istruzione che coinvolgono una sola classe necessitano della presenza di due accompagnatori; per più classi si considera in media un accompagnatore ogni 15 alunni; in presenza di alunni diversamente abili partecipa il docente di sostegno. 22.In casi eccezionali la funzione di accompagnatore può essere svolta dai collaboratori scolastici. 23.Il docente referente al rientro compila una breve relazione della visita d’istruzione. NORME TRANSITORIE E FINALI 24.Le visite guidate e i viaggi d’istruzione costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche. 25.Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio d’Istituto. 26.Il presente Regolamento approvato con delibera n. … del Consiglio d’Istituto del ………………..annulla e sostituisce ad ogni effetto qualsiasi regolamento precedente. Allegato 2 REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E DELLA CONNESSIONE AD INTERNET Il presente regolamento è rivolto a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell’uso di strumenti e servizi (Docenti, personale amministrativo e tecnico e collaboratore scolastico, studenti e famiglie, collaboratori esterni fornitori o fruitori di servizi) Premesse di buon comportamento Tutti gli utenti che utilizzano internet devono rispettare: • La legislazione vigente applicata alla comunicazione su internet • La netiquette (etica e norme di buon uso dei servizi di rete) Tutte le parti chiamate in causa dal presente documento devono leggerlo attentamente per accertarsi di averlo compreso in tutte le sue parti e di recepirne i contenuti. I vantaggi di internet a scuola Il curricolo scolastico prevede che gli studenti imparino a reperire materiale, recuperare documenti e scambiare informazioni attraverso l'uso delle TIC. Internet offre sia agli studenti sia al personale docente una vasta scelta di risorse e opportunità di scambi culturali con persone di altri paesi. Inoltre, su internet si possono recuperare risorse su tempo libero, attività scolastiche e sociali, proposte collaborativo –lavorative. La scuola propone, sia agli studenti sia al personale docente, di utilizzare internet al fine di promuovere l'eccellenza in ambito didattico, attraverso la condivisione delle risorse, l'innovazione e la comunicazione. Per gli studenti ed il personale docente l'accesso ad internet è un privilegio ed un diritto. L'accesso ad internet permette al personale docente di svolgere in modo agevole ed efficace diverse funzioni rilevanti da un punto di vista professionale, in primo luogo l'autoaggiornamento e la partecipazione ad iniziative di e-learning avviate dal Ministero. La possibilità di accedere da scuola alle risorse documentarie tramite internet diviene un fattore imprescindibile per lo svolgimento della professione e per un uso corretto ed efficace delle nuove tecnologie per la didattica. L'accesso ad internet diventa per gli allievi uno strumento di acquisizione del sapere che si affianca agli strumenti tradizionali e lo rende implicitamente oggetto di particolare attenzione per la formazione dei giovani. L'approccio all'uso delle TIC si presenta quindi come ambito formativo non esclusivamente disciplinare ma trasversale rispetto all'azione educativa dell'istituto. Esiste però la possibilità che gli studenti trovino materiale inadeguato ed illegale su internet; a tal proposito l'istituto deve prendere opportune precauzioni, limitando l'accesso a internet. Gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività on line, di stabilire obiettivi chiari nell'uso di internet e di insegnarne un uso accettabile e responsabile. L'obiettivo principale resta quello di arricchire ed ampliare le attività didattiche, secondo quanto prevede il curricolo scolastico, l'età e la maturità degli studenti. Per il personale ATA, oltre alle attività legate alle proprie mansioni (trasmissioni telematiche al ministero, monitoraggio progetti, utilizzo della piattaforma di segreteria,etc), l’utilizzo di internet è consentito e promosso per tutte quelle attività legate all’aggiornamento e formazione del proprio profilo professionale. Accertamento dei rischi e valutazione dei contenuti di internet La scuola si fa carico di tutte le precauzioni necessarie per garantire il divieto di accesso a materiale inappropriato, anche se non è possibile evitare che nessuno si trovi di fronte a materiale inadatto navigando su un computer della scuola. La scuola non può farsi carico della responsabilità per il materiale trovato su internet o per eventuali conseguenze causate dalla navigazione. Gli studenti imparano ad utilizzare i metodi di ricerca su internet, che includono i cataloghi per soggetto e l'uso dei motori di ricerca. Ricevere e inviare informazioni o messaggi e-mail prevede una buona abilità di gestione delle informazioni e di comunicazione. Le abilità di gestione delle informazioni includono: garanzia di validità, la diffusione e l'origine delle informazioni a cui si accede o che si ricevono; utilizzazione di fonti alternative di informazione per proposte comparate; ricerca del nome dell'autore, dell'ultimo aggiornamento del materiale e dei possibili altri link al sito; rispetto dei diritti d'autore e dei diritti di proprietà intellettuale. Gli studenti devono essere pienamente coscienti dei rischi a cui si espongono quando sono in rete. Devono essere educati a riconoscere e ad evitare gli aspetti negativi di internet come la pornografia, la violenza, il razzismo e lo sfruttamento dei minori. Agli studenti non deve essere sottoposto materiale di questo tipo e se ne venissero casualmente a contatto dovrebbero sempre riferire l'indirizzo internet (URL) ai responsabili. Inoltre, l'utilizzo di internet comporta una serie di rischi che possono avere ripercussioni sulla gestione degli archivi sia di dati comuni sia sensibili: rischio interno relativo all'utilizzo della rete da parte di personale non autorizzato ad accedere ai dati; rischio esterno dovuto ad intrusioni nel sistema da parte di hacker/cracker; rischio interno dovuto ad intrusioni da parte di studenti; rischio interno/esterno di scaricamento di virus, Trojan e worm tramite posta elettronica e/o operazioni di download. Le strategie della scuola per garantire la sicurezza sull'uso delle TIC La rete didattica è protetta da firewall e dotata di proxy server e filtro per la selezione dei contenuti. La connessione ad internet della scuola è accessibile dopo essersi autenticati inserendo la password della scuola, diversa in ogni plesso e cambiata periodicamente; gli studenti devono chiudere la sessione dopo aver terminato il proprio lavoro. Gli studenti non possono essere a conoscenza della password. Il sistema informatico dell'istituto è regolarmente controllato dai responsabili in base alle norme di sicurezza e/o per prevenire disfunzioni di tipo hardware/software. Il personale controlla periodicamente i file utilizzati, i file di report, i file temporanei ed i siti internet visitati. E’ vietato inserire file sul server tranne che in apposite cartelle condivise; è vietato scaricare da internet software non autorizzati. E’ vietato il download di files : è considerato download di file lo scaricamento di materiale digitale da internet o supporti in genere (compresi mini disk, memorie sd, pen drive etc.). Per utilizzare Pen Drive, CD ROM o altri supporti di memorizzazione personali è necessario chiedere un permesso e sottoporli a controllo antivirus; durante le attività, gli studenti non possono utilizzare file eseguibili (salvo gli applicativi di comune u tilizzo) e utilità di sistema. In generale, il software o i siti utilizzabili sono solo quelli autorizzati dalla scuola. I file di proprietà dell'istituto sono posti in particolari aree del server soggette a protezione e vengono periodicamente controllati dal personale. Il sistema informatico della scuola è provvisto di software antivirus aggiornato. Gli assistenti tecnici sono tenuti a vigilare sulla protezione dei sistemi. Ogni utente che importi dati a scuola tramite supporti esterni è tenuto a verificare l’assenza di virus nel proprio supporto. La scuola pone in atto le misure preventive in suo possesso, ma ogni utente è informato che, considerata la vastità della problematica, esiste il pericolo reale di infettare il proprio supporto sul sistema della scuola, di conseguenza la scuola declina ogni responsabilità da ogni incidente che possa verificarsi da un eventuale infezione da virus. Il sistema di accesso su internet prevede un filtro per evitare l'accesso a siti web con contenuto illegale e/o pornografico. Il sistema dà la possibilità di impedire l'accesso a siti non appropriati, consentire l'accesso esclusivamente ad un numero limitato di siti approvati, monitorare i siti visitati dagli studenti e dai docenti. Dopo un certo numero di violazioni delle regole stabilite dalla politica scolastica, l'istituto ha il diritto di eliminare l'accesso dell'utente ad internet per un certo periodo di tempo o in modo permanente. Il personale che opera sulle TIC controllerà l'efficacia del sistema di filtraggio. A tal proposito, la strategia della scuola dipende dalle indicazioni previste dal curricolo e dall'età degli studenti in una classe. Servizi di posta elettronica Gli studenti durante le attività didattiche non possono utilizzare il servizio e-mail personale se questo interferisce con altre attività di apprendimento. In altri momenti scolastici possono accedere al servizio e-mail personale previa richiesta ai responsabili delle TIC. Per tutti gli utilizzatori di internet è consentita la consultazione della propria e-mail personale se su dominio istituzionale, istruzione, gmail per gli account di classe, etc. Non è garantita la consultazione della propria e-mail su dominio privato in quanto potrebbero essere presenti materiali e/o servizi non conformi al presente regolamento. Un indirizzo e-mail può essere attribuito ad un gruppo di studenti o ad una classe nel caso di attività didattiche che prevedano scambio di informazioni con altri gruppi di studenti o classi nell'ambito di una precisa programmazione di una disciplina. Gli studenti devono riferire al docente o ai responsabili delle TIC se ricevono e-mail offensive; è vietato utilizzare catene telematiche di messaggi senza il permesso del mittente; i docenti e gli studenti che leggono i propri messaggi sul server dei servizi di posta non devono lasciarne traccia sui computer dell'istituto; non è consentito configurare un client di posta locale per la lettura di e-mail né al personale docente né agli allievi; solo in casi particolari e in presenza di una ben precisa programmazione di disciplina, i responsabili delle TIC potranno configurare un client di posta locale per la lettura di e-mail al fine di favorire scambi culturali; gli studenti non devono rivelare dettagli o informazioni personali loro o di altre persone di loro conoscenza come indirizzi, numeri di telefono od organizzare incontri fuori dalla scuola. Gestione del sito della Scuola La redazione editoriale della scuola (personale amministrativo, referenti informatici per la scuola primaria e secondaria, dirigente scolastico) gestisce le pagine del sito ed è sua responsabilità garantire che il contenuto sul sito sia accurato ed appropriato. Il sito assolverà alle linee guida sulle pubblicazioni della scuola. La scuola detiene i diritti d'autore dei documenti che si trovano sul sito, oppure richiede il permesso all'autore proprietario. Le informazioni pubblicate sul sito della scuola relative alle persone da contattare devono includere solo l'indirizzo della scuola, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono della scuola ma non informazioni relative agli indirizzi del personale della scuola o altre informazioni del genere. Mailing list con moderatore, gruppi di discussione, chat rooms L'istituto può utilizzare una lista di indirizzi di utenti selezionati per distribuire del materiale. Agli studenti non è consentito l'accesso alle chat rooms, salvo in casi particolari e in presenza di una ben precisa programmazione di disciplina sotto la responsabilità del docente; sono permesse solo chat a scopi didattici; la supervisione del docente è comunque necessaria per garantire la sicurezza; solo i gruppi di discussione che hanno obiettivi e contenuti didattici sono disponibili agli studenti. Attacchi esterni Sono considerati attacchi esterni tutte quelle attività legate ad individuare vulnerabilità dei sistemi interni o esterni alla scuola e ad utilizzarle per prendere il controllo totale o parziale, per arrecare danni, o solamente per avere accesso a dati non resi volontariamente pubblici. La scuola vieta espressamente tale tipologia di attività. Servizi on line agli utenti esterni All'interno del proprio sito web, la scuola offre servizi alle famiglie e agli utenti esterni: consultazione elenchi libri di testo; orari delle classi, dei docenti, degli uffici e delle strutture; comunicazioni alle famiglie; modulistica; tramite l'accesso al sito del registro elettronico, valutazioni degli allievi, assenze, compiti (accesso riservato all'utenza tramite nome utente e password personali). Tali servizi sono erogati in conformità con quanto espresso della Legge 196/2003 in materia del trattamento dei dati. Informazioni per gli studenti Le regole di base relative all'accesso ad internet descritte nel presente documento saranno esposte nei laboratori di informatica, insieme al regolamento sull'uso delle TIC, e pubblicate sul sito della scuola. Gli studenti saranno informati che l'utilizzo di internet è monitorato e verranno loro date le istruzioni per un uso responsabile e sicuro di internet. Gli studenti e i loro genitori / tutori devono prendere visione del presente documento. Informazioni per i genitori / tutori I genitori / tutori vengono informati delle regole dell’uso internet dell'istituto sul sito web della scuola. Essi potranno richiedere una copia del documento; è auspicabile che le regole sull'uso accettabile e responsabile di internet all'interno dell'istituto siano condivise e conseguite dalle famiglie anche nell'ambiente domestico. Eventuali commenti o suggerimenti connessi possono essere inviati all'attenzione del Dirigente Scolastico. Informazioni per il personale scolastico Il personale scolastico viene informato della regole dell’acceso ad internet dell'istituto sul sito web della scuola. Esso potrà richiedere una copia del documento; è inoltre consapevole che l'uso di internet verrà monitorato e segnalato e che tutto il personale scolastico sarà coinvolto nello sviluppo del regolamento di utilizzo della rete della scuola e nell'applicazione delle istruzioni sull'uso sicuro e responsabile di internet. Il personale docente deve consultare regolarmente il sito (almeno tre volte alla settimana), nell’accesso riservato e la propria mail personale, poiché è tenuto alla lettura delle comunicazioni inviate dalla segreteria dell’Istituto o dalla presidenza. In caso di dubbi legati alla legittimità di una certa istanza utilizzata in internet, l'insegnante dovrà contattare il Dirigente scolastico o il responsabile delle TIC per evitare malintesi. Gli insegnanti saranno inoltre provvisti di informazioni concernenti leproblematiche sul diritto d'autore che vengono applicate alla scuola. REGOLAMENTO UTILIZZO SISTEMI INFORMATIVI Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento e le sue premesse che ne sono parte integrante, disciplinano le modalità di accesso, di uso delle risorse informatiche dell’Istituto dell’Istituzione scolastica (rete, apparecchiature e risorse infrastrutturali, patrimonio informativo e software). Le risorse infrastrutturali sono le componenti hardware/software e gli apparati elettronici collegati alla rete informatica della scuola. Il patrimonio informativo è l’insieme delle banche dati in formato digitale e in generale tutti i documenti prodotti tramite l’utilizzo dei suddetti apparati. Le risorse software sono i sistemi operativi e i programmi acquisiti legalmente dall’Istituto). Il presente regolamento si applica a tutti gli utenti interni che sono autorizzati ad accedere alla rete della scuola: impiegati amministrativi, tecnici, docenti, collaboratori scolastici e alunni. Si applica anche a taluni utenti esterni, quali i collaboratori esterni, ditte fornitrici di software che effettuano attività di manutenzione limitatamente alle applicazioni di loro competenza, ditte fornitrici di hardware o delegate alla sua manutenzione (è consentita la visualizzazione di files solo per quanto strettamente indispensabile), eventuali enti esterni autorizzati da apposite convenzioni all’accesso a specifiche banche dati con le modalità stabilite dalle stesse. Art. 2 Principi generali – Diritti e Responsabilità Ogni utente è responsabile civilmente e penalmente del corretto uso delle risorse informatiche, dei servizi/programmi ai quali ha accesso e dei propri dati. Tutti i soggetti interagenti, a qualunque titolo, col sistema informatico dell’Istituto sono anche responsabili di eventuali danni erariali conseguenti. Per motivi di sicurezza e protezione dei dati, ogni attività compiuta nella rete informatica è sottoposta a registrazione in files-registro; la registrazione riguarda orario di inizio e fine dell’accesso al sistema e all’account che ha operato. Detti files possono essere soggetti a trattamento solo per fini istituzionali, per attività di monitoraggio e controllo; possono essere messi a disposizione dell’autoritÀ giudiziaria in caso di accertata violazione della normativa vigente. La riservatezza delle informazioni in essi contenute è soggetta a quanto dettato dal DLgs. n. 196/2003 e normativa collegata. L’Istituto, per fini legati alla sicurezza dell’intero sistema informativo, dispone di strumenti per il monitoraggio e il controllo della navigazione in internet. Art. 3 Utilizzo dei personal computer Il personal computer affidato al dipendente è uno strumento di lavoro. Ogni utilizzo non inerente all’attività professionale può contribuire ad innescare disservizi, costi di manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza. Pertanto: a) L’uso dell’elaboratore con profilo di accesso specifico (utenti dell’area Amministrativa e di Sistema, Sistema integrato del registro elettronico, piattaforma di e-Learning, account individuali riservati) deve essere protetto da password e non divulgata. Gli account destinati al trattamento di dati amministrativi e sensibili sono cusoditi a cura del Titolare del trattamento dati. b) I preposti all’amministrazione del sistema, nell’espletamento delle funzioni legate alla sicurezza e alla manutenzione informatica, avranno la facoltà di accedere in qualunque momento anche da remoto a tutte le postazioni e a tutti gli account. c) Il personal computer deve essere spento al termine dell’orario delle lezioni o di servizio, comunque prima di lasciare gli uffici, i laboratori di informatica, le aule. Lasciare un elaboratore incustodito connesso alla rete può essere causa di utilizzo da parte di terzi senza che vi sia la possibilità di provarne in seguito l’indebito uso. Al termine di qualunque sessione riservata di lavoro o di assenza temporanea è obbligatorio uscire dall’account o bloccare il computer. d) L’accesso ai dati presenti nel personal computer di area amministrativa potrà avvenire quando si rende indispensabile ed indifferibile l’intervento, ad esempio in caso di prolungata assenza od impedimento dell’incaricato, informando tempestivamente l’incaricato dell’intervento di accesso realizzato; e) è vietato installare autonomamente programmi informatici sui server salvo autorizzazione esplicita degli amministratori di sistema, e sui Pc salvo autorizzazione del Titolare, in quanto sussiste il grave pericolo di portare virus informatici o di alterare la stabilità delle applicazioni dell’elaboratore. L’inosservanza di questa disposizione, oltre al rischio di danneggiamenti del sistema per incompatibilità con il software esistente, può esporre la struttura a gravi responsabilità civili ed anche penali in caso di violazione della normativa a tutela dei diritti d’autore sul software (D. Lgs. 518/92 sulla tutela giuridica del software e L. 248/2000 nuove norme di tutela del diritto d’autore) che impone la presenza nel sistema di software regolarmente licenziato o comunque libero e quindi non protetto dal diritto d’autore; f) è vietato modificare le caratteristiche impostate sul proprio Pc, salvo con autorizzazione esplicita degli amministratori di sistema o del Titolare; g) è vietato inserire password locali alle risorse informatiche assegnate (come ad esempio password che non rendano accessibile il computer agli amministratori di rete), se non espressamente autorizzati e dovutamente comunicate agli amministratori di sistema; h) É vietata l’installazione sul proprio Pc di dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (come ad esempio masterizzatori, modem, dischi esterni, i- pod, telefoni, ecc.), se non con l’autorizzazione espressa degli amministratori di sistema o del Titolare. Ogni utente deve prestare la massima attenzione ai supporti di origine esterna, avvertendo immediatamente gli amministratori di sistema o Titolare nel caso in cui vengano rilevati virus o eventuali malfunzionamenti. Art. 4 Utilizzo della rete informatica Le unità di rete sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali sulle quali vengono svolte regolari attività di controllo, amministrazione e backup e non possono in alcun modo essere utilizzate per scopi diversi. Pertanto qualunque file che non sia legato all’attività lavorativa non può essere dislocato in queste unità. In presenza di reti locali con dominio, i files relativi alla produttività individuale possono essere salvati sul server e i limiti di accesso sono regolarizzati da apposite procedure di sicurezza che suddividono gli accessi tra gruppi e utenti aventi profili di autorizzazione diversi. Gli amministratori di sistema possono in qualunque momento procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterranno essere pericolosi per la sicurezza o in violazione del presente regolamento sia sui PC degli incaricati sia sulle unità di rete. Le password d’ingresso alla rete ed ai programmi sono segrete e non vanno comunicate a terzi. Costituisce buona regola la periodica pulizia degli archivi, con cancellazione dei files obsoleti o inutili. Particolare attenzione deve essere prestata alla duplicazione dei dati, è infatti assolutamente da evitare un’archiviazione ridondante. E’ importante togliere tutte le condivisioni dei dischi o di altri supporti configurate nel Pc se non strettamente necessarie (e per breve tempo) allo scambio dei file con altri colleghi. Esse possono risultare utili ad eventuali software che cercano di minare la sicurezza dell’intero sistema. E’ compito degli amministratori di sistema provvedere alla creazione e alla manutenzione di aree condivise sul server per lo scambio dei dati tra i vari utenti. Nell’utilizzo della rete informatica è fatto divieto di: a) Utilizzare la Rete in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento; b) Agire deliberatamente con attività che influenzino negativamente la regolare operatività della Rete e ne restringano l’utilizzabilità e le prestazioni per altri utenti; c) Effettuare trasferimenti non autorizzati di informazioni (software, dati, ecc); d) Installare componenti hardware non compatibili con l’attività istituzionale; e) Rimuovere, danneggiare o asportare componenti hardware; f) Utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare le attività di altri utenti, per leggere, copiare o cancellare file e software di altri utenti; g) Utilizzare software visualizzatori di pacchetti TCP/IP (sniffer), software di intercettazione di tastiera (keygrabber o keylogger), software di decodifica password (cracker) e piá in generale software rivolti alla violazione della sicurezza del sistema e della privacy; h) Usare l’anonimato o servirsi di risorse che consentano di restare anonimi. Art. 5 Utilizzo di internet I Pc abilitati alla navigazione in Internet costituiscono uno strumento necessario e prezioso per lo svolgimento dell’attività professionale. Nell’uso di internet e della posta elettronica non sono consentite le seguenti attività: a) L’uso di internet per motivi personali (ad esempio facebook). b) L’accesso a siti inappropriati (esempio siti pornografici, di intrattenimento, ecc.); c) Lo scaricamento (download) di software e di file non necessari all’attività istituzionale, sia perchè potrebbero celare minacce al buon funzionamento del sistema, sia perchè software privi di licenza comportano gravissime sanzioni economiche e penali per il Datore di lavoro ed eventualmente anche per il dipendente; d) Utilizzare programmi per la condivisione e lo scambio di file in modalità peer to peer (Napster, Emule, Winmx, e-Donkey, ecc.); e) Accedere a flussi in streaming audio/video da Internet per scopi non istituzionali; f) Un uso che possa in qualche modo recare qualsiasi danno all’Istituto o a terzi. Il dipendente non deve eseguire download di files eseguibili o documenti da siti Web, HTTP o FTP non conosciuti. Si ricorda che la frequentazione di siti non conosciuti o lo scaricamento di files da fonti non garantite possono introdurre virus o altro malware, che possono creare inconvenienti gravissimi, con perdita di dati, blocco operativo e danni economici importanti. L’imprudente autore può essere chiamato a risponderne in via disciplinare e per il danno recato. Art. 6 Utilizzo della posta elettronica La casella di posta assegnata dall’Istituto, è uno strumento di lavoro e le persone assegnatarie delle caselle di posta elettronica sono responsabili del loro corretto utilizzo. É fatto divieto di utilizzare le caselle di posta elettronica della struttura per la partecipazione a dibattiti, forum o mailing-list, salvo diversa ed esplicita autorizzazione, che esulino dagli scopi della scuola. É buona norma evitare messaggi completamente estranei al rapporto di lavoro o alle relazioni tra colleghi. La casella di posta deve essere mantenuta in ordine, cancellando documenti inutili e soprattutto allegati ingombranti. Ogni comunicazione inviata o ricevuta che abbia contenuti rilevanti o contenga impegni contrattuali o precontrattuali con l’istituto ricevuta da personale non autorizzato, deve essere visionata ed inoltrata al Direttore SGA, o in ogni è opportuno fare riferimento alle procedure in essere per la corrispondenza ordinaria. La documentazione elettronica che viene contraddistinta da diciture od avvertenze dirette ad evidenziarne il carattere riservato o segreto, non può essere comunicata all’esterno senza preventiva autorizzazione del Responsabile del trattamento. Per la trasmissione di files all’interno della struttura è possibile utilizzare la posta elettronica, prestando attenzione alla dimensione degli allegati (ad esempio per dimensioni superiori a 2 MB È preferibile utilizzare le cartelle di rete condivise). È obbligatorio controllare i file attachments (allegati) di posta elettronica prima del loro utilizzo (non eseguire download di file eseguibili o documenti da siti Web, HTTP o FTP non conosciuti) e accertarsi dell’identità del mittente. In particolare nell’uso della posta elettronica non sono consentite le seguenti attività: a) La trasmissione a mezzo di posta elettronica di dati sensibili, confidenziali e personali di alcun genere, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. 196 del 30/6/2003) e inerenti le ragioni di servizio; b) L’apertura di allegati ai messaggi di posta elettronica senza il previo accertamento dell’identità del mittente; c) Inviare tramite posta elettronica informazioni quali user-id, password, configurazioni della rete interna, indirizzi e nomi dei sistemi informatici. Art. 7 Utilizzo delle password Le password di ingresso alla rete, di accesso ai programmi e dello screensaver, sono previste ed attribuite dai referenti di sistema, ovvero dal Titolare del trattamento dei dati. È necessario procedere alla modifica della password almeno ogni tre mesi (come previsto dal punto 5 del disciplinare tecnico allegato al Codice della privacy, D.lgs. n.196/2003) con contestuale comunicazione all’Incaricato della custodia delle Password. La comunicazione di variazione delle password di accesso ai servizi amministrativi dovrà avvenire secondo la modulistica prevista dal Titolare e dovrà essere consegnata al “Custode delle password”, in busta chiusa, con data, nome e firma dell’incaricato apposte sul lembo di chiusura. Le password possono essere formate da lettere (maiuscole o minuscole) e numeri ricordando che lettere maiuscole e minuscole hanno significati diversi per il sistema; devono essere composte da almeno otto caratteri e non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato (punto 5 del disciplinare tecnico Privacy). La password dev’essere modificata ogni 3 mesi se il computer consente l’accesso a dati sensibili, altrimenti ogni 6 mesi. La password non deve essere scritta su supporti cartacei. Nel caso si sospetti che la password abbia perso la segretezza, deve essere immediatamente sostituita, dandone comunicazione scritta all’Incaricato della custodia delle Password, Qualora l’utente venisse a conoscenza delle password di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia, per iscritto, al Titolare. Art. 8 Utilizzo dei supporti magnetici Tutti i supporti magnetici riutilizzabili (dischetti, nastri, DAT, chiavi USB, CD e DVD) contenenti dati sensibili e giudiziari devono essere trattati con particolare cautela onde evitare che il loro contenuto possa essere recuperato (punto 22 del disciplinare tecnico Privacy). Una persona esperta potrebbe infatti recuperare i dati memorizzati anche dopo la loro cancellazione. I supporti magnetici contenenti dati sensibili e giudiziari (punto 21 del disciplinare tecnico Privacy) devono essere custoditi in archivi chiusi a chiave. Tutti i supporti magnetici riutilizzabili (dischetti, nastri, DAT, chiavi USB, CD riscrivibili e DVD) obsoleti devono essere consegnati agli Amministratori di Sistema per l’opportuna distruzione. Ogni qualvolta si procederà alla dismissione di un Personal Computer gli Amministratori di Sistema provvederanno alla distruzione o all’archiviazione protetta delle unità di memoria interne alla macchina stessa (hard-disk, memorie allo stato solido). Art. 9 Utilizzo di pc portatili L’utente è responsabile del notebook portatile assegnato alla sua LIM e deve custodirlo con diligenza sia durante gli spostamenti sia durante l’utilizzo. Ai PC portatili e tablet si applicano le regole di utilizzo previste per i PC connessi in rete, con particolare attenzione alla rimozione di eventuali file elaborati sullo stesso prima della riconsegna. I tablet in comodato d’uso utilizzati all’esterno (convegni, lavoro domestico autorizzato, ecc…), in caso di allontanamento devono essere custoditi in un luogo protetto ad esclusiva responsabilità del comodatario. Gli studenti non possono spostare i notebook dalla classe alla cassaforte e viceversa. Art. 10 Utilizzo delle stampanti e dei materiali di consumo L’utilizzo delle stampanti e dei materiali di consumo in genere (carta, inchiostro, toner, floppy disk, supporti digitali come CD e DVD) è riservato esclusivamente ai compiti di natura strettamente istituzionale. Devono essere evitati in ogni modo sprechi dei suddetti materiali o utilizzi eccessivi. É cura dell’utente effettuare la stampa dei dati solo se strettamente necessaria e di ritirarla prontamente dai vassoi delle stampanti comuni. É buona regola evitare di stampare documenti o file nonadatti (molto lunghi o non- s u p p o r t a t i , come ad esempio files di contenuto grafico) su stampanti comuni. In caso di necessità la stampa in corso può essere cancellata. Art. 11 Osservanza delle disposizioni in materia di Privacy È obbligatorio attenersi alle disposizioni in materia di Privacy del D.lgs. n. 196/2003 e alle misure minime di sicurezza previste dal suo Allegato B (disciplinare tecnico), come indicate nella lettera di designazione di incaricato del trattamento dei dati. Art. 12 Amministratori di Sistema Gli Amministratori di Sistema sono i soggetti cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse informatiche dell’Istituto e a cui sono consentite le seguenti attività: a) Gestire l’hardware e il software di tutte le strutture tecniche informatiche di appartenenza dell’Istituto, collegate in rete o meno; b) Gestire esecutivamente (creazione, attivazione, disattivazione e tutte le relative attività amministrative) gli account di rete e i relativi privilegi di accesso alle risorse, assegnati agli utenti della Rete Informatica istituzionale, secondo le direttive impartite dal Titolare; c) Utilizzare le credenziali conservate dal “Custode delle password” oppure le credenziali di accesso di amministrazione del sistema o l’account di un utente tramite reinizializzazione della relativa password, per accedere ai dati o alle applicazioni presenti su una risorsa informatica assegnata ad un utente in caso di prolungata assenza, irrintracciabilità o impedimento dello stesso. Tale utilizzo deve essere esplicitamente richiesto dal Titolare per l’utente assente o impedito, e deve essere limitato al tempo strettamente necessario al compimento delle attività indifferibili per cui è stato richiesto. d) Solo se rientranti nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori, eseguire le seguenti attività: 1) Monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare il corretto utilizzo delle risorse di rete, dei computer e degli applicativi; 2) Creare, modificare, rimuovere o utilizzare qualunque account o privilegio, attesa l’autorizzazione del Titolare; 3) Rimuovere programmi software dalle risorse informatiche assegnate agli utenti; 4) Rimuovere componenti hardware dalle risorse informatiche assegnate agli utenti. Sub Allegato 1 La legge sul diritto d'autore Negli ultimi 15 anni, a partire dalla direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela del software, la spinta dell'Unione europea è stata determinante in materia di diritto d'autore al fine di evitare differenze ed incertezze normative negli stati membri. Anche nell'ordinamento italiano tali disposizioni comunitarie sono state recepite mediante una serie di decreti (D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169, “Attuazione della Direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati”; D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, “Attuazione della Direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli”; D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, “Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione”) che, di fatto, hanno aggiornato la Legge 22 aprile 1941, n. 633 (la cosiddetta “Legge sul diritto d'autore”). La legge sul diritto d'autore tutela: 1.le opere letterarie; 2.le opere musicali; 3.le opere coreografiche e pantomimiche; 4.le opere delle arti figurative; 5.i disegni e le opere dell'architettura; 6.le opere dell'arte cinematografica; 7.le opere fotografiche; 8.i programmi per elaboratore; 9.le banche di dati; 10.il disegno industriale /design. Il diritto d'autore nasce con la creazione dell'opera stessa; vi sono due categorie di diritti tutelati: diritti morali, non cedibili a terzi (essere riconosciuto autore dell'opera, mantenere l'opera inedita, opporsi a modifiche); diritti patrimoniali, cedibili a terzi e che si estinguono dopo 70 anni dalla morte dell'autore (riproduzione in esemplari, comunicazione e distribuzione, noleggio e prestito, diffusione via etere). La “Legge sul diritto d'autore” tutela sia da un punto di vista civile (art. 156 e seguenti) sia da un punto di vista penale (art. 171 e seguenti) le opere. Tutte le opere dell'ingegno pubblicate su internet (testi, immagini, musica, ...) e i siti web, qualora siano creazioni intellettuali nuove ed originali, sono tutelate dalla “Legge sul diritto d'autore”; chi realizza l'opera ha “il diritto di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale e derivata”. La condivisione tra utenti di opere protette dal diritto d'autore “anche mediante p rogrammi di condivisione di file tra utenti [...] mediante reti e connessioni di qualsiasi genere” è stata, a partire da quest'anno, oggetto di un intervento legislativo (il cosiddetto Decreto Urbani). La Legge 21 marzo 2004, n. 128, con cui è stato convertito il D.L. 22 marzo 2004, n. 72 (detto Decreto Urbani) è finalizzata a contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno. Le disposizioni più significative stabiliscono che: il reato di duplicazione e diffusione abusiva di opere dell'ingegno viene punito qualora sia commesso per trarne profitto; in tale delitto è compreso espressamente l'uso della tecnologia peer-to-peer, quando non sia per uso personale; è necessario versare a favore della SIAE un “compenso” sul prezzo di supporti ottici e dei software di masterizzazione; nel caso in cui un'opera dell'ingegno venga pubblicata on-line, è obbligatorio fornire un avviso sull'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi; gli Internet Service Provider (ISP) hanno l'obbligo, su ordine dell'autorità giudiziaria, dirimuovere i contenuti dei siti che violano la normativa in esame, pena una sanzione amministrativa da € 50.000 a € 250.000 per chi non coopera. Allegato 3 REGOLAMENTO PER STIPULA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE Premessa L’avvento dell’autonomia e la conseguente acquisizione della personalità giuridica da parte delle Istituzioni scolastiche, comporta la possibilità per le scuole di intraprendere attività negoziale di vario genere al fine di perseguire i fini istituzionali. La legittimazione degli enti pubblici a concludere accordi di sponsorizzazione si rinviene nella L. 27 dicembre 1997, n.449 la quale, all’art. 43 dispone che “ al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione….. con soggetti privati ed associazioni”. Il Regolamento amministrativo-contabile (D.I. n.44/2001) prevede inoltre che si accordi la preferenza a quei soggetti che abbiano concretamente dimostrato particolare attenzione ai problemi dell’infanzia e dell’adolescenza e sancisce, opportunamente, il divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità istituzionali siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della Scuola. Il consiglio di istituto formalizza il seguente regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione all’interno dei questo istituto. ART. 1 – DEFINIZIONE Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra la Scuola e uno sponsor mediante il quale lo sponsor offre alla Scuola beni o servizi in cambio di pubblicità. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti: il diritto dello sponsor all’utilizzazione dello spazio pubblicitario; la durata del contratto di sponsorizzazione; gli obblighi assunti a carico dello sponsor; le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. La scuola si impegna alla elaborazione di uno schema di contratto-tipo, al fine di uniformare la documentazione.; è prevista la facoltà della Scuola di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; è inoltre, prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all’immagine della Scuola, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno. Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto o la mancata o parziale esecuzione delle prestazioni o dei servizi offerti sarà causa di risoluzione del contratto, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno. Legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente scolastico, legale rappresentante dell’Istituto. I criteri per l’individuazione degli sponsor e la conclusione dei contratti, nonché i limiti entro i quali il Dirigente scolastico o i suoi delegati possono operare per arrivare agli accordi di sponsorizzazione, sono deliberati dal Consiglio d’Istituto tramite il presente regolamento ART. 2 - OGGETTO L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare: - attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista.) - interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, ecc.) - interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche etc - iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi) - iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, diversamente abili ecc.); - ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione su esclusiva progettazione della scuola, attraverso il Collegio dei Docenti o sue sottocommissioni. La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme: - contributi economici; - cessione gratuita di beni e/o servizi; - compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dalla Scuola; ART. 3 - CONTIBUTI ECONOMICI Lo sponsor può sostenere le diverse iniziative oggetto del contratto di sponsorizzazione mediante contributi economici da versare direttamente alla Scuola. Il contributo può essere richiesto dalla Scuola a uno o più sponsor per la stessa iniziativa. ART. 4 - CESSIONE GRATUITA DI BENI E/O SERVIZI Le Società, le Associazioni ed i privati in genere, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita. La Scuola, valutata l'utilità del bene offerto e acquisito il parere positivo del Consiglio di Istituto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate. ART. 5 - COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DIRETTA ALLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLE VARIE ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA SCUOLA Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dalla Scuola, richiedendo eventualmente in contropartita la forma di pubblicità prescelta tra quelle definite. ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DELLA SCUOLA La Scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, può attuare le forme pubblicitarie indicate di seguito previa approvazione del consiglio di Istituto: -riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc…) -pubblicazione nel sito WEB della Scuola, nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione; -posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione; -distribuzione in loco di materiale pubblicitario. Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto. L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura di Legge. ART. 7 - VINCOLI DI SPONSORIZZAZIONE Il Consiglio d’istituto delega al Dirigente scolastico la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione, specie quando è ravvisata la possibilità che la scuola, possa vedere lesa la propria immagine, o trovarsi nella situazione di dover rispondere ad eventuali inadempienze dei soggetti proponenti nei confronti dei soggetti interessati, dover dirimere conflittualità insorgenti tra le parti coinvolte. In particolare, esso non procederà alla stipula del contratto di sponsorizzazione quando ricorra uno dei seguenti casi: - probabile conflitto di interesse tra l'attività pubblica della Scuola e quella privata dello sponsor: tutte le componenti scolastiche si asterranno dal proporre sponsorizzazioni se direttamente interessate quali soggetti beneficiari di eventuali introiti. - possibilità di pregiudizio per la Scuola derivante dalle qualità, anche di ordine morale ed etico, dello sponsor; - messaggio pubblicitario pregiudiziale o dannoso all'immagine della Scuola o alle proprie iniziative - pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, tabacco, materiale pornografico, armi, ecc.; - messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. in qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale. Il Dirigente Scolastico informerà il Consiglio di Istituto sulle varie sponsorizzazioni ricevute. ART. 8 - SCELTA DELLO SPONSOR L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure: - Recepimento di proposte della scuola da parte di soggetti individuati - Pubblicità, da parte della Scuola, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse - Licitazione privata-gara pubblica, da parte della Scuola, di più operatori su singole iniziative di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte più convenienti La responsabilità della scelta e della sottoscrizione della sponsorizzazione rimane in carico al Dirigente Scolastico e la progettazione al Collegio Docenti. ART. 9 - NORME DI RINVIO Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia. Allegato 4 Regolamento dell’Organo di Garanzia ART. 1 - Compiti 1. L’Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha i seguenti compiti: a) decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti; b) decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all’interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. ART. 2 - Composizione L’Organo di Garanzia è composto da: - Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente - due rappresentanti dei docenti - due rappresentanti dei genitori - due rappresentanti degli studenti L’Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. I componenti dell’OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza, secondo il numero dei voti ricevuti. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell’OdG si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell’Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio. In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza (secondo il numero di preferenze ricevute). Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti. Le cause di incompatibilità di cui al precedente sono individuate nelle seguenti: qualora il componente dell’OdG faccia parte dell’organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare; qualora il componente dell’OdG sia il genitore dello studente oggetto del provvedimento o il suo tutore; qualora il componente dell’OdG sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso. ART. 3 – Procedure e tempi Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato da uno dei genitori o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'OdG entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Presidente convoca l’OdG entro 3 giorni dalla presentazione di un’istanza; l’avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; contiene l’indicazione della sede e dell’ora della riunione, oltre all’indicazione dell’oggetto del reclamo da esaminare. Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l’incarico della verbalizzazione. Il processo verbale d’ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell’OdG ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. Per la validità della seduta dell’OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'OdG, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee. Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell’OdG o su richiesta della maggioranza dei componenti, l’OdG può disporre l’audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse. Ciascun membro dell’OdG ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese. Non è prevista l’astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. L’OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso. La procedura d’impugnazione non sospende l’esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l’OdG non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz’altro confermata. Le deliberazioni assunte dall’OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni. ART. 4 – Reclami 1. Contro le decisioni assunte dall’Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l’Organo interno dovrebbe pronunziarsi. Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale costituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale. Allegato 5 REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ART. 1 - Oggetto del Regolamento Il presente documento regolamenta l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, la Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. ART. 2 – Diritto di accesso: definizione Il diritto di accesso è la facoltà per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato richiesto l’accesso. ART. 3 – Soggetto interessato Sono titolari del diritto di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. La richiesta di accesso ai documenti può essere formulata, oltre che dall’interessato, anche dal suo legale rappresentante. Relativamente al sussistere dell’interesse personale, si precisa che lo stesso non può essere individuato in alcun modo nel semplice soddisfacimento di una mera curiosità, poiché il diritto all’accesso può essere esercitato solo quando, in favore del richiedente, insorge il diritto alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante. Per tale motivo, non è consentito l’accesso ad alcun dato o documento che non abbia dato causa o che non abbia contribuito a determinare un formale procedimento amministrativo. ART.4 – Atti e provvedimenti ammessi Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dalla scuola. La scuola non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. Ai sensi di quanto descritto al precedente ART. 2 è consentito l’accesso a tutti gli atti ed ai provvedimenti amministrativi formati dall’Istituto scolastico o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. Le verifiche scritte della scuola secondaria di primo grado non rientrano negli atti sottomessi al presente regolamento. ART.5 – Contro interessati Per contro interessati si intendono tutti quei soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso potrebbero vedere compromesso il proprio diritto alla riservatezza. Qualora la scuola dovesse individuare soggetti contro interessati è tenuta a darne comunicazione agli stessi (con raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata). I contro interessati hanno 10 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso, anche per via telematica. Decorso tale termine la scuola, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei contro interessati, provvede sulla valutazione della richiesta. ART. 6 - Atti esclusi dal diritto di accesso 1. Sono esclusi dal diritto di accesso, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n.196 e del D.P.R. 12 aprile 2006, n.184 i seguenti documenti e provvedimenti amministrativi: a) Documenti inseriti nel fascicolo personale dei singoli dipendenti o degli alunni, riguardanti la vita privata e le condizioni personali degli stessi; b) Rapporti informativi o valutativi sul personale dipendente; c) Documenti riguardanti lo stato di salute dei dipendenti o degli alunni; d) Accertamenti medico-legali e relative documentazioni, relativi al personale anche in quiescenza; e) Pareri legali richiesti dall’Amministrazione; f) Documenti contenuti nei fascicoli relativamente ai procedimenti disciplinari che contengono apprezzamenti o giudizi di valore su persone individuate; g) Atti Istruttori preordinati alle attività di valutazione e di controllo strategico effettuate dal DS; h) Documenti amministrativi che contengono informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi; i) Atti esecutivi di provvedimenti giudiziari; j) Corrispondenza con terzi o atti dei privati non richiamata in deliberazioni o provvedimenti, la cui divulgazione non sia espressamente consentita dal mittente o dal destinatario; k) Documenti rappresentativi di interventi dell’autorità giudiziaria o della Procura della Corte dei Conti, relativi a soggetti per i quali si delinea responsabilità civile, penale, amministrativa; l) Documenti contenenti atti sensibili o giudiziari, se l’accesso non è strettamente indispensabile per la tutela dell’interessato o dei suoi diritti di pari rango (art. 60 del D.Lgs. 196/2003); m) Atti meramente interni (comunicazioni, rapporti, esposti, atti istruttori, annotazioni, appunti, bozze, ecc,). 2. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato dell’Istituzione scolastica. 3. L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. ART. 7 - Consultabilità degli atti depositati in archivio Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 30 settembre 1963 n.1409, che disciplina la consultabilità degli archivi delle P.A., il diritto di accesso ai documenti amministrativi depositati in archivio incontra le limitazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento. ART. 8 – Modalità di accesso: definizione A seconda dell’esistenza o meno di soggetti contro interessati, variano anche le modalità per esercitare il diritto di accesso. Si ha un accesso informale qualora non risulti l’esistenza di contro interessati. Si ha l’accesso formale nei seguenti casi: a) quando, in base al contenuto del documento richiesto, si riscontra l’esistenza di contro interessati; b) quando non risulti possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale; c) quando sorgono dubbio sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza di un interesse legittimo alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di contro interessati. ART. 9 - Motivi della domanda La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e specificare l’interesse personale, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Per ottenere l’accesso ad un determinato atto/documento occorre che il richiedente fornisca le proprie generalità, a meno che egli non sia personalmente conosciuto dal funzionario preposto all’ufficio ove è depositato l’atto richiesto in visione. ART. 10 – Accesso informale Il diritto di accesso informale può essere esercitato mediante richiesta, anche verbale, all’Ufficio della segreteria. Responsabile dell’accesso è il dirigente scolastico o il DSGA funzionario incaricato. Per poter ottener l’acceso all’atto, il richiedente deve: a) indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione; b) specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta; c) dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. Nel caso in cui il preposto all’Ufficio ravvisi carenza di presupposti per l’accoglimento della domanda dovrà essere richiesto il parere vincolante del Dirigente Scolastico . ART. 11 – Accesso formale 1. Nei casi di diritto di accesso formale, richiamati dall’ART. 8, l’Istituto Comprensivo di Reggiolo mette a disposizione dell’interessato un apposito modulo per la richiesta. 2. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione della medesima (D.P.R. 352/92). 3. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l’Amministrazione, entro 10 giorni, ne dà comunicazione al richiedente (con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione). In tal caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla richiesta corretta. 4. Se l’istanza formale di accesso viene consegnata personalmente dall’interessato, l’Ufficio competente (didattica, personale, contabilità e bilancio) rilascia copia della richiesta stessa con gli elementi di assunzione a protocollo. 5. Se consegnata a mezzo servizio postale, la data di presentazione è quella in cui l’istanza perviene all’ufficio competente il quale provvede ad inoltrare all’interessato la ricevuta dell’istanza con l’assunzione a protocollo. 6. Non sono ammesse richieste via posta elettronica non certificata o via fax. 7. Sono ammesse le richieste via posta elettronica certificata. 8. Il responsabile del procedimento di accesso formale è il Dirigente scolastico e/o il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Egli, valutata la richiesta decide per: - Accoglimento: la domanda viene ritenuta completa, e pertanto tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente; - Limitazione: è possibile accedere solo a una parte della documentazione che viene messa a disposizione del richiedente; - Differimento: la domanda non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall’Istituzione scolastica; - Rifiuto: la domanda non può essere accolta. ART. 12 – Identificazione dei soggetti che esercitano il diritto di accesso All’atto di presentazione dell’istanza, il richiedente deve esibire preventivamente un valido documento di identificazione. Coloro che esercitano lo stesso diritto, in rappresentanza di persone giuridiche o di enti, oltre al documento di identificazione personale, devono produrre idoneo titolo che attesti il proprio potere rappresentativo. Nel caso di rappresentanza di persone fisiche (a parte di rappresentanza legale) il titolo idoneo che attesti il potere rappresentativo è costituito da un atto di delega dell’interessato, la cui sottoscrizione deve essere autenticata a norma dell’ART. 20 della Legge 15/1968. ART. 13 - Accoglimento della richiesta di accesso. Rifiuto, limitazione o differimento dell’accesso. 1. L’atto di rifiuto, limitazione o differimento dell’accesso, richiesto in via formale, deve essere adeguatamente motivato. Si parla di limitazione quando, per esempio, i documenti per i quali è consentito l’accesso non possono essere asportati dal luogo in cui sono stati dati in visione, o comunque alterati in nessun modo. 2. L’atto che dispone il differimento all’accesso ne indica la durata. 3. Tenuto conto della tutela della riservatezza dei dati personali, sono oggetto di esclusione dall’accesso tutti i documenti di cui all’ART.6 . 4. Sono oggetto di differimento all’accesso i seguenti documenti: a) documenti relativi ai procedimenti disciplinari del personale e ad altri procedimenti di carattere sanzionatorio fino alla conclusione dei relativi procedimenti; b) elaborati degli alunni fino al completamento della correzione da parte del docente e relativa consegna alla classe, nei tempi stabiliti; c) registri dei docenti nei periodi di valutazione sommativa; d) verbali dei consigli di classe ed il registro generale dei voti durante i periodi di valutazione sommativa; e) verbali degli organi collegiali fino al perfezionamento dei suddetti documenti mediante l’approvazione del testo nella successiva riunione. f) atti e documenti relativi a procedure di gara per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture fino all’aggiudicazione definitiva; ART. 14 - Rilascio copie 1. Nel momento in cui la domanda di accesso è accolta, l’interessato può consultare od estrarre copie dal documento dichiarato accessibile. a) Per gli atti richiesti in copia conforme, dovranno essere corrisposte le necessarie marche da bollo da € 16,00. b) Per gli atti richiesti in copia semplice, l’interessato deve corrispondere i costi di riproduzione come indicato all’ART. 16. c) Per gli atti in sola visione senza estrazione o rilascio copia, l’accesso è gratuito. 2. Qualora un documento si riferisca contestualmente a più persone, l’accesso, mediante esame ed estrazione di copia, è consentito limitatamente alla parte del documento che si riferisce al soggetto richiedente, anche mediante copertura, con impressioni indelebili, delle parti del documento concernenti persone diverse dal richiedente. 3. Qualora vi siano richieste di “prendere visione” per un numero di documenti ritenuto eccessivamente gravoso e incompatibile con le normali operazioni amministrative, potrà essere disposto l’accesso solo tramite rilascio di copie (con i necessari tempi procedurali e con gli oneri previsti dal presente Regolamento). ART. 15 -Determinazione tariffe riproduzione atti. Le tariffe del rimborso spese per la riproduzione di atti sono determinate e aggiornate con deliberazione del Consiglio di Istituto in base dei seguenti criteri: 1) Costo carta in bianco; 2) Costo riproduzione, comprensivo ammortamento macchina e personale addetto; 3) Diritti di ricerca di archivio. ART. 16 - Rimborso spese di riproduzione e dei costi di notifica 1. Il rilascio di copia del documento è sottoposto al pagamento dei seguenti importi: € 0,26 a facciata A4 per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti; € 0,50 a facciata A4 fronte/retro o formato A3 per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti; € 3,00 per ogni facciata formato A4 per documenti che necessitano di copertura di dati di altri soggetti. 2. Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai contro interessati, i costi necessari alla notifica sono quantificati in € 10,62 a contro interessato (€ 2,00 per le notifiche indirizzate a personale in effettivo servizio presso l’Istituto); tali importi, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente l’accesso. 3. Il pagamento è effettuato tramite versamento, da fare anticipatamente, sul conto corrente postale dell’Istituto, prima del ritiro delle copie, indicandovi la giusta causale. 4. Qualora l’importo complessivo per il numero di copie richiesto sia pari o inferiore ad € 2,00 (due) il pagamento dell’importo medesimo può essere assolto mediante apposizione sulla richiesta di marche amministrative di pari importo. 5. Qualora risulti prevedibile un importo superiore ai 20 Euro, potrà essere chiesto il versamento di un anticipo in base alle copie preventivabili prima di procedere alla predisposizione delle stesse. 6. Il rilascio di copia conforme all’originale è soggetta all’imposta di bollo come da disposizioni vigenti in materia (DPR 642/72 e DPR 955/82): - Istanza nr. 1 marca da bollo nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso. - Copie conformi all’originale nr. Marche da bollo/nn.copie. 7. All’ART.5 del D.P.R. 642/72, così come sostituito dall’ART. 5 del D.P.R. n 955/82, viene data definizione di “foglio”, di “pagina” e di “copia”, agli effetti dell’imposta di bollo. Il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata. Per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata. Il foglio si intende composto di quattro facciate sempre che queste siano unite o rilegate tra di loro in modo da costituire un atto unico recante nell’ultima facciata la dichiarazione di conformità all’originale. Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando è dovuta, è a carico del contribuente. (ART.8 DPR 642/72, così come sostituito dall’ART.8 del DPR 955/82). ART. 17 - Comunicazione al richiedente - Termine per il rilascio delle copie dell’accoglimento. Della richiesta formale o del rifiuto (che deve essere motivato) va data comunicazione all’interessato a mezzo notifica o raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione entro 10 giorni dall’arrivo al protocollo. La comunicazione di accoglimento indica inoltre il giorno e l’ora fissato per l’accesso. In caso di impossibilità da parte del richiedente per tale giorno, possono essere concordati, con il Dirigente Scolastico, un altro giorno e l’orario entro i 15 giorni successivi. Le copie dei documenti devono essere rilasciate entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta o suo perfezionamento. Per il rilascio di copie oggetto di richiesta formale, si osservano i termini e le modalità di cui all’ART.11. ART.18 - Prescrizione e divieti nel corso della visione. L’esame dei provvedimenti deve effettuarsi dal richiedente, da solo o accompagnato da persona di sua fiducia nell’Ufficio dove è depositato l’atto, alla presenza del funzionario addetto. E’ vietato: - Portare il provvedimento fuori dall’ ufficio anche se temporaneamente; - Fare copie con qualsiasi mezzo dei provvedimenti dati in visione; - Fare segni particolari, cancellature, manomissioni. ART.19 - Decadenza dell’autorizzazione Il richiedente che entro 30 giorni non si è avvalso del diritto di esame degli atti, a seguito di accoglimento della domanda, decade dal diritto stesso e per la durata di un anno non può presentare domanda di accesso allo stesso. L’inosservanza dei divieti previsti dall’articolo 18, comporta l’immediata decadenza del diritto di esame. ART.20 - Responsabilità a carico dei richiedenti I cittadini, a cui sia stato affidato un documento di pertinenza di questa Istituzione Scolastica, sono responsabili e rispondono ad ogni effetto di legge dei danni che eventualmente dovessero arrecare all’Istituto per danneggiamento, distruzione o perdita del documento consegnato. La sottoscrizione o la soppressione o la distruzione o il deterioramento di un documento è passibile anche di denuncia penale ai sensi dell’ART.351 del C.P. ART.21 - Rifiuto di esibizione o di rilascio di copia dei documenti Il Dirigente Scolastico dell’Istituto può rifiutare l’accesso ad un determinato documento, oltre nei casi previsti dal presente Regolamento, quando sia manifestamente evidente che l’esame è diretto a turbare l’ordinamento o il funzionamento degli uffici o dimostra chiaramente un carattere persecutorio. Il Dirigente Scolastico dell’Istituto può disporre per la revoca dell’autorizzazione all’esame quando l’istante contravviene alle disposizioni di cui ai precedenti Articoli. ART.22 - Ritardo nella esibizione o nel rilascio di copia dei documenti. L ’ i n o s s e r v a n z a da parte dell’Amministrazione dei termini indicati nel presente Regolamento viene considerata, a tutti gli effetti, come silenzio-rifiuto. ART.23 – Ricorsi alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi 1. Trascorsi inutilmente i termini di 30 giorni, la richiesta di accesso si intende rifiutata. 2. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4^ dell’art. 25 della Legge 241/90 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, presso la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Via della Mercede 9 – 00187 Roma) che è competente a decidere sui ricorsi contro le determinazioni assunte dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. La Commissione si pronuncia entro 30 gg. dalla presentazione dell’istanza. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Se la Commissione, invece, ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne darà comunicazione al richiedente e alla Autorità scolastica. La Commissione non ha poteri ordinatori nei confronti delle amministrazioni, quindi non può ordinare all’istituzione scolastica di consentire l’accesso. Di contro, l’amministrazione scolastica, nel caso voglia discostarsi dalla decisione della Commissione, deve emanare entro 30 gg. dal ricevimento della decisione della Commissione, un provvedimento confermativo motivato del diniego. In assenza di tale provvedimento emesso dalla scuola, l’accesso è consentito. Nel caso in cui la Commissione rigetta il ricorso del ricorrente, entro 30 gg. dalla risposta negativa, può ricorrere al TAR il quale decide in camera di Consiglio entro 30 gg. dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso. Il Giudice amministrativo è l’unico che, sussistendone i presupposti, può ordinare l’esibizione della documentazione richiesta. La decisione del TAR, se negativa, è a sua volta appellabile al Consiglio di Stato entro 30 gg., il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Si precisa, ancora, che il ricorso alla Commissione sospende i termini per adire il TAR e ripartono nel momento in cui questa risponde al ricorrente. Infine, la presentazione di un ricorso alla Commissione esclude la possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale al TAR. Il ricorso amministrativo costituisce una fase alternativa oppure successiva al ricorso alla Commissione. Ciò significa che l’interessato se presenta ricorso al TAR non può successivamente presentare ricorso alla Commissione per l’accesso. AllegatiModulo_1 – Modello di richiesta di accesso ai documenti amministrativi Al Dirigente Scolastico RICHIESTA DI ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (Legge 241 del 7.8.1990 e successive modifiche e integrazioni- D.P.R. 184 del 12-4-2006) Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 Il/la sottoscritto/a nato/a il Cognome a residente in Nome prov. via/piazza tel./cell n° _ e-mail certificata IN QUALITÀ DI : □ diretto interessato □ delegato □ legale rappresentante della persona giuridica/associazione denominata: CHIEDE ai sensi dell’art. 22 e seguenti della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni di potere esercitare il proprio diritto d’accesso ai documenti amministrativi mediante: ACCESSO INFORMALE □ consultazione ACCESSO FORMALE rilascio di copia : □ semplice □ conforme all’originale del seguente documento amministrativo (N.B.: indicare dettagliatamente l'atto o i documenti richiesti o fornire ogni riferimento utile per la sua individuazione): per la seguente motivazione: Impegnandosi a versare anticipatamente il corrispettivo dovuto quale rimborso spese di riproduzione e costi di notifica (art.16 Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi). ISTITUTO COMPRENSIVO DI REGGIOLO scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado Via Regina Margherita, 6 – 42046 Reggiolo (R.E.) Tel. 0522/972166 - fax.973248 - e-mail [email protected] C. F. 81002250355 www.icreggiolo.gov.it CHIEDE di ricevere i documenti: □ Ritirandoli personalmente presso l’Ufficio competente; □ A mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Le informazioni e l’eventuale accesso ai documenti si richiedono presso gli Uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo Statale di Reggiolo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00. DICHIARA (consapevole che ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che i benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, decadono). - che, ai sensi del comma 1, lett. b) dell’art. 22 della legge 7/8/1990 n. 241, sussiste il seguente interesse diretto, concreto e attuale inerente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso: - di essere delegato da: Si rende noto che potrà essere inviato avviso a eventuali controinteressati. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003 Il Dirigente scolastico, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per il riconoscimento del diritto d’accesso, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. - I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR. 445/2000 (cd. T.U. sulla documentazione amministrativa, recante norme sulla autocertificazione). Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy, rivolgendosi al Dirigente Responsabile con domicilio in Via del Corso, 476 – 00186 ROMA oppure all’incaricato del trattamento, specificatamente designato. Data, Firma del Richiedente1 L’Amministrazione, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto1990, n. 241, darà comunicazione della richiesta agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione di detta comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui sopra. Per quanto riguarda i diritti degli interessati si fa riferimento a quanto previsto dal Titolo II del D. Lgs. 196/2003. La copia conforme è sempre soggetta all’imposta di bollo, tranne i casi di esenzione previsti dalla tab. B del D.P.R. 642/1972 che saranno dichiarati e valutati in fase di autenticazione. Il rilascio di copia semplice o copia autenticata è subordinata al pagamento del costo di riproduzione (art. 25 legge 241/90). 1 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata o inviata anche per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. La dichiarazione inviata per via telematica è valida se sottoscritta mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica. Allegato 6 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INVENTARI DEI BENI MOBILI CHE COSTITUISCONO IL PATRIMONIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI REGGIOLO L’ISTITUTO SCOLASTICO VISTA la C.M. n° 253 del 10 Novembre 2000; VISTO il D.I. n° 44 del 1 Febbraio 2001 – TITOLO II^; VISTO il D.P.R. n° 254 del 4 Settembre 2002 art. 1 7; VISTA la C.M. n° 42 del 30 Dicembre 2004 emanata dal M.E.F.; VISTA la circolare del MIUR 8910 del 01/12/2011; VISTA la circolare del MIUR R.U. 2233 del 02/04/2012; ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO Art. 1 DEFINIZIONI Nel presente regolamento si intendono per: • “beni mobili”: categoria I mobili e arredi per ufficio, macchinari per uso amministrativo “beni mobili”: categoria III hardware attività didattiche, impianti e attrezzature attività didattiche, strumenti musicali c.f.r. Tabella Allegato A nota MIUR R.U. 2233 del 02/04/2012 • “consegnatario”: il D.S.G.A. titolare della gestione: D.I. art. 24, comma 7; • “assistente incaricato”: provvede alla tenuta dei registri inventariali ed è responsabile della corretta tenuta degli stessi; • “consegnatario ausiliario”: per la gestione e la vigilanza dei soli beni mobili in uno o più plessi. Il consegnatario ausiliario dovrà custodire il materiale didattico esistente nel laboratorio di cui è titolare, dovrà tenere le opportune scritture sussidiarie ovvero semplici scritture di comodo, aggiuntive ai registri obbligatori previsti e tenuti dal DSGA; • “utilizzatore finale”: fruitore del bene o consumatore di materiale destinati dal consegnatario all’ufficio per l’uso, per l’impiego o per il consumo. Art. 2 BENI 1 . I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche, si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del Codice civile e sono descritti nel Registro dell’Inventario, in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli. 2. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli Enti locali che sono concessi in uso alle istituzioni scolastiche e iscritti in distinti inventari, si osservano le disposizioni impartite dagli enti medesimi, allegato A e allegato B della circolare MIUR RV 2233 del 02/04/2012 Art. 3 CATEGORIE I beni mobili vanno suddivisi nelle seguenti categorie: - I categoria - III categoria - IV categoria - V categoria Libri e materiale bibliografico: - II categoria Art. 4 COMPITI DEL CONSEGNATARIO 1 . Il consegnatario ha l’obbligo della regolare tenuta delle scritture contabili. 2. Il consegnatario riporta nelle proprie scritture i movimenti dei beni consegnati ai consegnatari ausiliari. 3. Il consegnatario provvede almeno ogni cinque anni alla ricognizione dei beni, ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni, secondo l’art.24 c.9 del D.I. 44/2001 e le istruzioni emanate dal Ministero Dell’economia e Delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato. Art. 5 CUSTODIA DEL MATERIALE 1 . La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata, dal D.S.G.A. ai rispettivi docenti indicati dal Dirigente Scolastico, mediante elenchi descrittivi compilati in duplice esemplare, sottoscritti dal D.S.G.A. e dal docente interessato, che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L’operazione dovrà risultare da apposito verbale. Gli incarichi di consegnatari ausiliari sono conferiti annualmente. 2. Qualora più docenti debbano avvalersi delle stesse collezioni o dei vari laboratori, la direzione è attribuita ad un docente indicato dal dirigente. Il predetto docente, quando cessa dall’incarico, provvede alla riconsegna al D.S.G.A. del materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia . Art. 6 COMPITI DEI DOCENTI AFFIDATARI detti consegnatari ausiliari. Ai docenti affidatari – ferma restando la responsabilità del dirigente competente – è delegata: a) la conservazione e la gestione dei beni dello Stato e dei locali in cui gli stessi beni sono ubicati per essere concessi in uso agli utilizzatori finali; b) la vigilanza sui beni affidati agli utilizzatori finali, nonché sul loro regolare e corretto uso, da esercitarsi anche a mezzo di apposite direttive emanate dal Dirigente Scolastico su proposta dell’affidatario; c) è fatto divieto di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma in ogni caso, la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti; d) gli affidatari rispondono della consistenza e della conservazione dei beni ad essi affidati e non possono estrarre, né introdurre nei luoghi di custodia o di deposito, cosa alcuna se l’operazione non è accompagnata da regolare documentazione amministrativa e fiscale; e) ogni mutamento nella dislocazione dei beni mobili inventariati è effettuato previo avviso al consegnatario; f) gli affidatari sono esenti da responsabilità conseguenti a mancanze o danni che si riscontrino o si verifichino nei beni mobili dopo che essi ne abbiano effettuato la regolare consegna o la distribuzione sulla scorta di documenti perfezionati. Art. 7 SCRITTURE PATRIMONIALI, INVENTARIO E REGISTRI di FACILE CONSUMO Le scritture patrimoniali devono consentire: la dimostrazione del valore del patrimonio all’inizio dell’esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell’anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell’esercizio. 1 . I beni mobili si iscrivono nel relativo Registro dell’Inventario , in ordine cronologico, con numerazione progressiva ed ininterrotta e con l’indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità, lo stato di conservazione, il valore e l’eventuale rendita. Ogni oggetto è contrassegnato con un numero progressivo. 2. Tutti i beni deteriorabili per l’uso continuo, gli oggetti fragili e di facile consumo, nonchè quei materiali di modico valore o il materiale ludico-didattico che, per l’uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente e quelli il cui utilizzo comporta necessariamente la loro distruzione vengono tenuti in evidenza in Registri del Materiale di Facile Consumo suddivisi per grosse categorie (didattico, materiale di pulizia, segreteria) dove verrà annotato lo scarico diretto dall’utilizzatore finale con firma di ricevuta. I libri della biblioteca scolastica, di valore superiore a € 10,00, sono catalogati con un apposito registro e curati dai docenti i quali gestiscono anche i prestiti e le restituzioni. 3. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti all’inventar io o al registro dei beni durevoli, è annotata, in ordine cronologico, nel registro di riferimento. 4. L’inventario è tenuto dall’Assistente Amministrativo incaricato e curato dal D.S.G.A., che assume le responsabilità del consegnatario, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente 5. Quando il D.S.G.A. cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegna avviene mediante ricognizione materiale dei beni dell’Inventario in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto. L’operazione deve risultare da apposito verbale. Art. 8 VALORE DI BENI INVENTARIATI 1 . Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde: a. al prezzo di fattura per i beni acquistati, ivi compresi quelli acquisiti dall’Istituzione scolastica al termine di eventuali operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto; al prezzo di costo, per quelli prodotti nell’Istituto; b. al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono. 2. Per i beni avuti in dotazione e provenienti da altri uffici, i valori da indicare nell’inventario sono, rispettivamente, quelli di stima e quelli indicati nell’inventar io dell’ufficio cedente. 3. I beni ai quali è attribuito un valore inferiore ai € 10,00 non saranno inventariati. Art. 9 RICOGNIZIONE DEI BENI ED EVENTUALI SISTEMAZIONI CONTABILI 1 . La ricognizione dei beni dovrà essere effettuata almeno ogni 5 anni e al rinnovo dell’Inventario (ogni 10 anni) od ogni qualvolta si renderà necessaria per la sistemazione dell’Inventario stesso a decorrere dall’1 .1 .2012. 2. Poiché si ravvisa la necessità di improntare detta operazione ai principi della trasparenza, ai fini anche dell’accertamento di eventuali responsabilità, si conviene che la stessa venga effettuata da una commissione costituita da almeno tre persone. 3. La suddetta commissione dovrà essere nominata dal Dirigente Scolastico con provvedimento formale. 4. Le operazioni di ricognizione dovranno risultare da apposito processo verbale (All. 1) da sottoscriversi da parte di tutti gli intervenuti. 5. Il processo verbale dovrà prevedere l’elencazione dei: a. Beni esistenti in uso, ivi compresi quelli rinvenuti in sede di ricognizione e non assunti in carico nonché gli eventuali errori materiali rispetto alle precedenti scritture, riscontrati in sede di ricognizione. b. Eventuali beni mancanti. c. Beni non più utilizzabili o posti fuori uso per cause tecniche. E’ consentito l’invio di questi beni alla distruzione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti. 6. Lo stesso processo verbale dovrà concludersi con un riepilogo dove si evidenzieranno i totali in quantità e valore. Art. 10 RIVALUTAZIONE E RINNOVO INVENTARI 1 . Completate le operazioni di ricognizione materiale dei beni esistenti, la commissione, sulla base delle scritture contabili tenute dal consegnatario, avrà cura di completare il processo verbale (All.2) con l’indicazione del valore dei beni inventariati. 2. Se i beni esistenti, rinvenuti con la ricognizione, corrispondono esattamente con quelli risultanti dalle scritture contabili, verrà effettuata l’operazione di aggiornamento dei valori e si chiuderà il verbale. 3. Se i beni elencati nel verbale di ricognizione non corrispondono con quelli risultanti dalle scritture contabili si dovrà procedere alle opportune sistemazioni contabili tenendo conto: a) in caso di beni rinvenuti e non registrati, accertata l’effettività del titolo, sarà necessario procedere alla loro assunzione in carico tra le sopravvenienze nella categoria di appartenenza, annotando ogni utile notizia. Per quanto concerne il valore da attribuire agli accennati ben i si precisa che, ove non fosse possibile desumerlo d a l l a documentazione esistente agli atti dell’ufficio, lo stesso dovrà essere determinato dalla commissione che avrà effettuato la ricognizione con le modalità più avanti illustrate a proposito dell’aggiornamento del valore dei beni medesimi. b) in caso di meri errori materiali di scritturazione od errori dipendenti da non corrette interpretazioni delle disposizioni vigenti, ovvero di errori conseguenti ad iniziative assunte in casi dubbi o non disciplinati espressamente dalla normativa in vigore che potrebbero comportare modifiche quantitative nella reale consistenza dei beni rispetto alle vecchie scritture, allora dovrà procedersi alla loro correzione regolarizzando con le dovute variazioni in aumento o in diminuzione le diverse situazioni riscontrate. c) per i beni risultanti mancanti e/o inservibili, occorrerà procedere alla loro eliminazione dall’inventario previo provvedimento formale emanato dal dirigente scolastico, nel quale dovrà essere indicato l’obbligo di reintegro a carico di eventuali responsabili. Al suddetto provvedimento è allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante per furto, o il verbale redatto dalla commissione, nel caso di materiale reso inservibile all'uso. Art. 11 AGGIORNAMENTO DEI VALORI 1. L’aggiornamento dei valori va effettuato secondo le istruzioni emanate dalla Circolare MIUR 8910 del 1 dicembre 2011. 2. Il calcolo dell’ammortamento dei valori va eseguito sulla base dei seguenti elementi: a) Valore, rappresentato per lo più dal costo storico del bene iscritto in inventario b) Anno in cui il bene è stato acquisito nel patrimonio dell’istituzione scolastica statale c) Aliquota di ammortamento riferita alla tipologia del bene da ammortizzare come ripartito nell’allegato A della nota MIUR R.U. 2233 del 02/04/2012 d) Relativamente ai beni mobili soggetti al criterio dell’ammortamento, il relativo calcolo va eseguito annualmente, alla fine dell’esercizio finanziario in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell’attivo del conto del patrimonio – modello K; pertanto l’operazione di ammortamento si concluderà entro il 31 dicembre di ciascun anno e) I valori dei beni mobili acquisiti nel secondo semestre di ogni anno sarà sottoposto ad ammortamento solo a partire dall’eser cizio finanziario successivo Art. 12 ELIMINAZIONE BENI DALL’INVENTARIO 1. I beni obsoleti e quelli non più utilizzati sono ceduti dall'istituzione previa determinazione del loro valore, calcolato sulla base del valore di inventar io, dedotti gli ammortamenti, oppure sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato dalla commissione interna. 2. La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nell'albo della scuola e comunicato agli alunni, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. L'aggiudicazione è fatta al migliore offerente. 3. Qualora sia stata esperita infruttuosamente o ritenuta inefficace la procedura prevista dal comma 2, è consentito l’invio dei beni alle discariche pubbliche, la distruzione, ovvero lo sgombero ritenuto più conveniente dall ’amministrazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti. Non è più necessaria la richiesta alla Croce Rossa Italiana. 4. I soli beni non più utilizzati possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o ad altri enti pubblici. Possono essere eliminati dall’inventario con provvedimento del Dirigente scolastico, tenuto conto della seguente documentazione: a) dichiarazione del DSGA che non vi è stata negligenza da parte di alcuno nella conservazione dei beni; b) elenco dei beni destinati al discarico; c) verbale della Commissione interna che accerta lo stato di conservazione dei beni. Detti beni saranno distrutti come previsto dal comma 3 del presente articolo. 6. I provvedimenti di discarico con la loro documentazione giustificativa devono essere conservati agli atti della scuola. Art. 13 NUOVO INVENTARIO 1 . Terminate le operazioni di ricognizione, di sistemazione contabile e di aggiornamento dei valori dei beni, operazioni che dovranno risultare tutte da processi verbali, sarà compilato il nuovo inventario, il quale comprenderà tutti i beni esistenti in uso alla data del 31 dicembre dell’anno di rifermento. 2. Su tutti i beni mobili iscritti nel nuovo inventario dovrà essere apposto, a cura del consegnatario o di suo delegato, il nuovo numero d’inventario. 3. Di tutte queste operazioni dovrà essere fornita informazione al Consiglio d’Istituto. Art. 14 ELIMINAZIONE BENI DAL REGISTRO DEI BENI DUREVOLI 1 . I beni deteriorati e fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzati, possono essere eliminati dal registro dei beni durevoli su proposta del DSGA, sentiti i docenti affidatari, con provvedimento del Dirigente scolastico. Detti beni saranno distrutti come previsto dal comma 3 dell’articolo 12 del presente regolamento, previo parere della Sovrintendenza dei Beni Culturali per quanto concerne gli atti dell’archivio storico. Art. 15 ALLEGATI 1. Sono allegati al presente Regolamento e ne costituiscono parte integrante di esso: a) Tabella 1: procedimento per il discarico inventariale dei beni mobili per deterioramento, per fuori uso, obsoleti e non più funzionali all’attività istituzionale. b) Tabella 2: procedimento per il discarico inventariale dei beni mobili nel caso di eventi fortuiti o di sottrazione. c) Allegato A: tipologia beni mobili distinti per categoria, sottocategoria e/o di ammortamento dei beni soggetti ad inventario d) Allegato B: tipologia di altri beni per i quali non si applica il criterio dell’ammortamento per effettuare l’aggiornamento dei valori. Gli allegati di cui alle lettere a,b,c,d sono quelli presenti nella nota MIUR R.U. 2233 del 02 aprile 2012. Art. 16 SCRITTURE Il Consegnatario dei beni è obbligato alla tenuta delle seguenti scritture: 1 . Inventario 2. Registro dei beni durevoli e/o modesta entità 3.Registro facile consumo 4. Processo verbale per cambio consegnatario. L’amministrazione può formare e conservare le scritture di cui al presente regolamento su supporti informatici, nonché trasmetterle per via telematica in conformità alle vigenti disposizioni. Allegato 7 Manuale per la tenuta del protocollo informatico dei flussi documentali e degli archivi1 1 Introduzione Di seguito si riporta il glossario dei termini contenuti nelle regole tecniche di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni in materia di documento informatico e sistema di conservazione dei documenti informatici che si aggiungono alle definizione del citato decreto ed a quelle del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni. 2 Definizioni I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. 1 accesso: operazione che consente a chi ne ha diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti informatici accreditamento: riconoscimento, da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e sicurezza ad un soggetto pubblico o privato, che svolge attività di conservazione o di certificazione del processo di conservazione affidabilità: caratteristica che esprime il livello di fiducia che l’utente ripone nel documento informatico aggregazione documentale informatica: aggregazione di documenti informatici o di fascicoli informatici, riuniti per caratteristiche omogenee, in relazione alla natura e alla forma dei documenti o in relazione all’oggetto e alla materia o in relazione alle funzioni dell’ente archivio: complesso organico di documenti, di fascicoli e di aggregazioni documentali di qualunque natura e formato, prodotti o comunque acquisiti da un soggetto produttore durante lo svolgimento dell’attività archivio informatico: archivio costituito da documenti informatici, fascicoli informatici nonché aggregazioni documentali informatiche gestiti e conservati in ambiente informatico area organizzativa omogenea: un insieme di funzioni e di strutture, individuate dalla amministrazione, che opera su tematiche omogenee e che presenta esigenze di gestione della documentazione in modo unitario e coordinato ai sensi dell’articolo 50, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico: dichiarazione rilasciata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato allegata o asseverata al documento informatico autenticità: caratteristica di un documento informatico che garantisce di essere ciò che dichiara di essere, senza aver subito alterazioni o modifiche. L’autenticità può essere valutata analizzando l'identità del sottoscrittore e l'integrità del documento informatico base di dati: collezione di dati registrati e correlati tra loro (Ai sensi delle regole di indirizzo dell’Agenzia per l’Italia digitale) XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXV. XXVI. XXVII. XXVIII. certificatore accreditato: soggetto, pubblico o privato, che svolge attività di certificazione del processo di conservazione al quale sia stato riconosciuto, dall’ Agenzia per l’Italia digitale, il possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza ciclo di gestione: arco temporale di esistenza del documento informatico, del fascicolo informatico, dell’aggregazione documentale informatica o dell’archivio informatico dalla sua formazione alla sua eliminazione o conservazione nel tempo classificazione: attività di organizzazione logica di tutti i documenti secondo uno schema articolato in voci individuate attraverso specifici metadati Codice: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni codice eseguibile: insieme di istruzioni o comandi software direttamente elaborabili dai sistemi informatici conservatore accreditato: soggetto, pubblico o privato, che svolge attività di conservazione al quale sia stato riconosciuto, dall’Agenzia per l’Italia digitale, il possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, dall’Agenzia per l’Italia digitale conservazione: insieme delle attività finalizzate a definire ed attuare le politiche complessive del sistema di conservazione e a governarne la gestione in relazione al modello organizzativo adottato e descritto nel manuale di conservazione Coordinatore della Gestione Documentale: responsabile della definizione di criteri uniformi di classificazione ed archiviazione nonché di comunicazione interna tra le AOO ai sensi di quanto disposto dall’articolo 50 comma 4 del DPR 445/2000 nei casi di amministrazioni che abbiano istituito più Aree Organizzative Omogenee copia analogica del documento informatico: documento analogico avente contenuto identico a quello del documento informatico da cui è tratto copia di sicurezza: copia di backup degli archivi del sistema di conservazione prodotta ai sensi dell’articolo 12 delle presenti regole tecniche per il sistema di conservazione destinatario: identifica il soggetto/sistema al quale il documento informatico è indirizzato duplicazione dei documenti informatici: produzione di duplicati informatici esibizione: operazione che consente di visualizzare un documento conservato e di ottenerne copia estratto per riassunto: documento nel quale si attestano in maniera sintetica ma esaustiva fatti, stati o qualità desunti da dati o documenti in possesso di soggetti pubblici evidenza informatica: una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura informatica fascicolo informatico: Aggregazione strutturata e univocamente identificata di atti, documenti o dati informatici, prodotti e funzionali all’esercizio di una specifica attività o di uno specifico procedimento. Nella pubblica amministrazione il fascicolo informatico collegato al procedimento amministrativo è creato e gestito secondo le disposizioni stabilite dall’articolo 41 del Codice. Formato: modalità di rappresentazione della sequenza di bit che costituiscono il documento informatico; comunemente è identificato attraverso l’estensione del file funzionalità aggiuntive: le ulteriori componenti del sistema di protocollo informatico necessarie alla gestione dei flussi documentali, alla conservazione dei documenti nonché alla accessibilità delle informazioni XXIX. XXX. XXXI. XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI. XXXVII. XXXVIII. XXXIX. XL. XLI. XLII. XLIII. XLIV. funzionalità interoperative: le componenti del sistema di protocollo informatico finalizzate a rispondere almeno ai requisiti di interconnessione di cui all’articolo 60 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 funzionalità minima: la componente del sistema di protocollo informatico che rispetta i requisiti di operazioni ed informazioni minime di cui all’articolo 56 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire da una evidenza informatica, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire l’evidenza informatica originaria e generare impronte uguali a partire da evidenze informatiche differenti generazione automatica di documento informatico: formazione di documenti informatici effettuata direttamente dal sistema informatico al verificarsi di determinate condizioni identificativo univoco: sequenza di caratteri alfanumerici associata in modo univoco e persistente al documento informatico, al fascicolo informatico, all’aggregazione documentale informatica, in modo da consentirne l’individuazione immodificabilità: caratteristica che rende il contenuto del documento informatico non alterabile nella forma e nel contenuto durante l’intero ciclo di gestione e ne garantisce la staticità nella conservazione del documento stesso impronta: la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l’applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash insieme minimo di metadati del documento informatico: complesso dei metadati, la cui struttura è descritta nell’art. 16 del presente documento da associare al documento informatico per identificarne provenienza e natura e per garantirne la tenuta integrità: insieme delle caratteristiche di un documento informatico che ne dichiarano la qualità di essere completo ed inalterato interoperabilità: capacità di un sistema informatico di interagire con altri sistemi informatici analoghi sulla base di requisiti minimi condivisi leggibilità: insieme delle caratteristiche in base alle quali le informazioni contenute nei documenti informatici sono fruibili durante l’intero ciclo di gestione dei documenti log di sistema: registrazione cronologica delle operazioni eseguite su di un sistema informatico per finalità di controllo e verifica degli accessi, oppure di registro e tracciatura dei cambiamenti che le transazioni introducono in una base di dati manuale di conservazione: strumento che descrive il sistema di conservazione dei documenti informatici ai sensi dell’articolo 9 delle regole tecniche del sistema di conservazione manuale di gestione: strumento che descrive il sistema di gestione informatica dei documenti di cui all’articolo 5 delle regole tecniche del protocollo informatico ai sensi delle regole tecniche per il protocollo informatico D.P.C.M. 31 ottobre 2000 e successive modificazioni e integrazioni memorizzazione: processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto, attraverso un processo di elaborazione, di documenti analogici o informatici metadati: insieme di dati associati a un documento informatico, o a un fascicolo informatico, o ad un'aggregazione documentale informatica per identificarlo e descriverne il contesto, il contenuto e la struttura, nonché per permetterne la gestione nel tempo nel sistema di conservazione; tale insieme è descritto nell’art. 15 del presente documento XLV. XLVI. XLVII. XLVIII. XLIX. L. LI. LII. LIII. LIV. LV. LVI. LVII. LVIII. LIX. pacchetto di archiviazione: pacchetto informativo composto dalla trasformazione di uno o più pacchetti di versamento secondo le specifiche contenute nell’art. 16 del presente documento e secondo le modalità riportate nel manuale di conservazione pacchetto di distribuzione: pacchetto informativo inviato dal sistema di conservazione all’utente in risposta ad una sua richiesta pacchetto di versamento: pacchetto informativo inviato dal produttore al sistema di conservazione secondo un formato predefinito e concordato descritto nel manuale di conservazione pacchetto informativo: contenitore che racchiude uno o più oggetti da conservare (documenti informatici, fascicoli informatici, aggregazioni documentali informatiche), oppure anche i soli metadati riferiti agli oggetti da conservare piano della sicurezza del sistema di conservazione: documento che, nel contesto del piano generale di sicurezza, descrive e pianifica le attività volte a proteggere il sistema di conservazione dei documenti informatici da possibili rischi nell’ambito dell’organizzazione di appartenenza piano della sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti: documento, che, nel contesto del piano generale di sicurezza, descrive e pianifica le attività volte a proteggere il sistema di gestione informatica dei documenti da possibili rischi nell’ambito dell’organizzazione di appartenenza piano di conservazione: strumento, integrato con il sistema di classificazione per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione ai sensi dell’articolo 68 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 piano generale della sicurezza: documento per la pianificazione delle attività volte alla realizzazione del sistema di protezione e di tutte le possibili azioni indicate dalla gestione del rischio nell’ambito dell’organizzazione di appartenenza presa in carico: accettazione da parte del sistema di conservazione di un pacchetto di versamento in quanto conforme alle modalità previste dal manuale di conservazione processo di conservazione: insieme delle attività finalizzate alla conservazione dei documenti informatici di cui all’articolo 10 delle regole tecniche del sistema di conservazione produttore: persona fisica o giuridica, di norma diversa dal soggetto che ha formato il documento, che produce il pacchetto di versamento ed è responsabile del trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione. Nelle pubbliche amministrazioni, tale figura si identifica con responsabile della gestione documentale. rapporto di versamento: documento informatico che attesta l'avvenuta presa in carico da parte del sistema di conservazione dei pacchetti di versamento inviati dal produttore registrazione informatica: insieme delle informazioni risultanti da transazioni informatiche o dalla presentazione in via telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili in vario modo all’utente registro di protocollo: registro informatico di atti e documenti in ingresso e in uscita che permette la registrazione e l’identificazione univoca del documento informatico all’atto della sua immissione cronologica nel sistema di gestione informatica dei documenti repertorio informatico: registro informatico che raccoglie i dati registrati direttamente dalle procedure informatiche con cui si formano altri atti e documenti o indici di atti e documenti secondo un criterio che garantisce l’identificazione univoca del dato all’atto della sua immissione cronologica LX. LXI. LXII. LXIII. LXIV. LXV. LXVI. LXVII. LXVIII. LXIX. LXX. LXXI. LXXII. LXXIII. LXXIV. responsabile della gestione documentale o responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi: dirigente o funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica, preposto al servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che produce il pacchetto di versamento ed effettua il trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione. responsabile della conservazione: soggetto responsabile dell’insieme delle attività elencate nell’articolo 8, comma 1 delle regole tecniche del sistema di conservazione responsabile del trattamento dei dati: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali responsabile della sicurezza dei dati: soggetto al quale compete la definizione delle soluzioni tecniche ed organizzative in attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza riferimento temporale: informazione contenente la data e l’ora con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC), della cui apposizione è responsabile il soggetto che forma il documento scarto: operazione con cui si eliminano, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i documenti ritenuti privi di valore amministrativo e di interesse storico culturale sistema di classificazione: strumento che permette di organizzare tutti i documenti secondo un ordinamento logico con riferimento alle funzioni e alle attività dell'amministrazione interessata sistema di conservazione: sistema di conservazione dei documenti informatici di cui all’articolo 44 del Codice sistema di gestione informatica dei documenti: nell’ambito della pubblica amministrazione è il sistema di cui all'articolo 52 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; per i privati è il sistema che consente la tenuta di un documento informatico staticità: Caratteristica che garantisce l’assenza di tutti gli elementi dinamici, quali macroistruzioni, riferimenti esterni o codici eseguibili, e l’assenza delle informazioni di ausilio alla redazione, quali annotazioni, revisioni, segnalibri, gestite dal prodotto software utilizzato per la redazione transazione informatica: particolare evento caratterizzato dall’atomicità, consistenza, integrità e persistenza delle modifiche della base di dati Testo unico: decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni ufficio utente: riferito ad un area organizzativa omogenea, un ufficio dell’area stessa che utilizza i servizi messi a disposizione dal sistema di protocollo informatico utente: persona, ente o sistema che interagisce con i servizi di un sistema di gestione informatica dei documenti e/o di un sistema per la conservazione dei documenti informatici, al fine di fruire delle informazioni di interesse versamento agli archivi di Stato: operazione con cui il responsabile della conservazione di un organo giudiziario o amministrativo dello Stato effettua l'invio agli Archivi di Stato o all’Archivio Centrale dello Stato della documentazione destinata ad essere ivi conservata ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali 1 Disposizioni generali Art. 1.1 Ambito di applicazione Il presente manuale è adottato ai sensi degli articoli 3 e 5 del dPCM 31/10/2000 per la gestione delle attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione e conservazione dei documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali e dei procedimenti amministrativi dell’Amministrazione. Art. 1.2 Definizioni dei termini Per quanto riguarda la definizione dei termini, che costituisce la corretta interpretazione del dettato del presente manuale, si rimanda al glossario allegato (All. n. 1). Art. 1.3 Area organizzativa omogenea Ai fini della gestione dei documenti è individuata una sola area organizzativa omogenea denominata Istituto Comprensivo di Reggiolo, composta dall’insieme di tutte le sue unità organizzative come da elenco allegato (All. n. 2) Art. 1.4 Servizio archivistico per la gestione informatica del protocollo, dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi Nell’ambito dell’area organizzativa omogenea, ai sensi dell’articolo 61, comma 1, del DPR 445/2000, è istituito il Servizio archivistico per la gestione informatica del protocollo, dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi. Il servizio, ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del DPR 445/2000 ha competenza sulla gestione dell’intera documentazione archivistica, ovunque trattata, distribuita o conservata, dell’Amministrazione, ai fini della sua corretta registrazione, classificazione, conservazione, selezione e ordinamento. Il responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 4 del dPCM 31/10/2000, svolge le funzioni attribuitegli dai citati dPCM 31/10/2000 e DPR 445/2000. Ai sensi della Deliberazione CNIPA numero 11/2004, articolo 5, il RSP svolge le funzioni di Responsabile della conservazione ed è specificamente considerato pubblico ufficiale, individuato nel DSGA. Art. 1.5 Unicità del protocollo informatizzato La numerazione delle registrazioni di protocollo è unica, progressiva, corrisponde all’anno solare ed è composta da almeno sette numeri, tuttavia a norma dell’articolo 53, comma 5 del DPR 445/2000 sono possibili registrazioni particolari (Sezione n. 4). Il sistema di gestione del protocollo informatizzato è sintonizzato per il calcolo dell’ora all’istituto Galileo Ferraris di Torino. Tutti i protocolli particolari o settoriali, con l’adozione del presente manuale sono aboliti. Ad ogni registrazione di protocollo deve corrispondere un oggetto logico composto da documenti informatici che siano congruenti tra loro. Art. 1.6 Modello operativo adottato per la gestione dei documenti Per la gestione dei documenti è adottato un modello operativo centralizzato. 2 Formazione dei documenti Art. 2.1 Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimi Un messaggio protocollato, creato ed inviato da una AOO mittente è una struttura composita, che aggrega diverse parti: a) un documento informatico primario; b) un numero qualsiasi di documenti informatici allegati; c) una segnatura informatica. Il documento informatico primario, inviato da una AOO di una amministrazione ad una AOO di diversa amministrazione, deve essere sottoscritto secondo le norme stabilite dal D.P.R. n. 445/2000. I documenti informatici allegati che compongono il messaggio o i documenti primari riguardanti scambi tra AOO della stessa amministrazione possono, eventualmente, essere sottoscritti secondo le modalità indicate all’articolo 5 della delibera AIPA 23 novembre 2000. Le modalità di formazione dei documenti, del loro contenuto e della loro struttura sono determinate del responsabile del protocollo e da quanto previsto dal presente manuale, per quanto riguarda i documenti informatici la loro produzione è regolata sulla base di modelli standard presenti nel sistema informatico di gestione documentale. Il contenuto minimo deve comunque garantire la presenza delle seguenti informazioni: - denominazione dell'amministrazione, (doc intestato); - indicazione del settore, servizio o ufficio che ha prodotto il documento; - indirizzo completo (via, numero civico, codice avviamento postale, città, sigla della provincia, numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica); - destinatario, per i documenti in partenza - oggetto del documento, sufficientemente esaustivo nel testo - numero degli allegati, se presenti; - testo; - indicazione dello scrittore del documento (nome e cognome anche abbreviato); - estremi identificativi del responsabile del procedimento (L. 241/90); - sottoscrizione elettronico/digitale del responsabile. Art. 2.2 Formato dei documenti informatici I documenti informatici prodotti dall'Amministrazione, indipendentemente dal software utilizzato, prima della loro sottoscrizione con firma elettronico/digitale, sono convertiti in uno dei formati standard previsti (pdf/a) dalla normativa vigente in materia di conservazione, al fine di garantire la loro non alterabilità durante le fasi di accesso e conservazione e l'immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura. I documenti ricevuti in un formato diverso da quelli prescritti dal presente manuale, se sottoscritti con firma digitale sono recepiti dal sistema e convertiti in uno dei formati standard previsti. In caso di migrazione dei documenti informatici la corrispondenza fra il formato originale e quello migrato è garantita dal RSP in veste di pubblico ufficiale, come indicato nel piano di conservazione (Documento n. 5). Art. 2.3 Sottoscrizione dei documenti informatici La sottoscrizione dei documenti informatici è ottenuta con un processo di firma elettronico/digitale conforme alle disposizioni di legge. L'Amministrazione si avvarrà pertanto dei servizi di certificazione abilitati. 3 Ricezione dei documenti Art. 3.1 Ricezione dei documenti su supporto cartaceo I documenti su supporto cartaceo possono arrivare all’ente attraverso: a) il servizio postale; b) la consegna diretta agli uffici, ai funzionari, o agli uffici utente/sportelli URP abilitati presso l'amministrazione al ricevimento della documentazione; c) gli apparecchi telefax. I documenti, esclusi quelli non soggetti a registrazione di protocollo, devono pervenire al protocollo per la loro registrazione. Quelli arrivati via telefax sono soggetti alle stesse regole di registrazione degli altri documenti cartacei; in presenza di un sistema informatico che ne consente l'acquisizione in formato elettronico (fax management) si applicano le procedure previste per la ricezione dei documenti informatici. Art. 3.2 Ricezione dei documenti informatici La ricezione dei documenti informatici è assicurata tramite una casella di posta elettronica riservata a questa funzione e accessibile solo all'ufficio/postazioni preposto/e alla registrazione di protocollo. L'indirizzo della casella elettronica è [email protected] I documenti informatici eventualmente pervenuti alle unità organizzative, non abilitate alla ricezione, devono essere, immediatamente, inoltrati all’indirizzo di posta elettronica istituzionale dell’ente per la verifica della firma e la successiva registrazione. Art. 3.3 Ricevute attestanti la ricezione dei documenti La ricevuta della consegna di un documento è già presente nel funzionamento della casella PEC. Qualsiasi altra ricevuta non ha valore alcuno, il sistema comunque offre la possibilità di rendere una “copia conforme” che riporta gli estremi della protocollazione. Art. 3.4 Apertura della posta Il Dirigente Scolastico, o suoi delegati, apre tutte le mail pervenute all’ente salvo i casi particolari specificati alla sezione 4 (documenti particolari 4.11.2 e 4.11.3). . 4. Registrazione dei documenti Art. 4.1 Documenti soggetti a registrazione di protocollo Tutti i documenti prodotti e ricevuti dall'Amministrazione, indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, ad eccezione di quelli indicati successivamente (articoli 19 e 28), sono registrati al protocollo. Art. 4.2 Documenti non soggetti a registrazione di protocollo Sono esclusi dalla registrazione di protocollo: gazzette ufficiali, bollettini ufficiali, notiziari della pubblica amministrazione, note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, materiale statistico, atti preparatori interni, giornali, riviste, materiale pubblicitario, inviti a manifestazioni, stampe varie, plichi di libri e tutti quei documenti già soggetti a registrazione particolare da parte dell'ente il cui elenco è allegato al presente manuale (All. n. 3). Art. 4.3 Registrazione di protocollo dei documenti ricevuti e spediti La registrazione dei documenti ricevuti o spediti è effettuata in un'unica operazione. I requisiti necessari di ciascuna registrazione di protocollo sono: a) numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile; b) data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile; c) mittente o destinatario dei documenti ricevuti o spediti, registrato in forma non modificabile; d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile; e) data e numero di protocollo dei documenti ricevuti, se disponibili; f) impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, registrato in forma non modificabile; g) classificazione: categoria, classe, fascicolo, tipo documento; h) assegnazione; Inoltre possono essere aggiunti: i) data di arrivo; j) allegati (numero e descrizione); k) estremi provvedimento differimento termini di registrazione; l) mezzo di ricezione (lettera ordinaria, prioritaria, raccomandata, corriere, fax ecc.); m) ufficio di competenza; n) tipo documento; o) livello di riservatezza: p) elementi identificativi del procedimento amministrativo, se necessario. La registrazione di documenti particolari quali relazioni con allegati, o similari può essere fatta con un unico numero di protocollo. Nello stesso modo è possibile protocollare fascicoli pervenuti da altre AOO con un unico numero di protocollo (ad esempio fascicoli alunni di altre scuole). Art. 4.4 Registrazione dei documenti interni I documenti prodotti dall'ente a solo uso interno e quelli riservati personali e quelli che non costituiscono atti preparatori e non rientrano in quelli esclusi da protocollazione sono esclusi dalla registrazione di protocollo generale ma sono soggetti a protocollazione interna informatica, per fini organizzativi, di accesso e preparazione di procedimenti amministrativi. Art. 4.5 Segnatura di protocollo La segnatura di protocollo apposta o associata al documento è effettuata contemporaneamente alla registrazione di protocollo. I requisiti necessari di ciascuna segnatura di protocollo sono: a) codice identificativo dell'amministrazione; b) codice identificativo dell'area organizzativa omogenea; c) data di protocollo; d) numero di protocollo. e) indice di classificazione; Per i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni, i dati relativi alla segnatura di protocollo sono contenuti, un’unica volta nell’ambito dello stesso messaggio, in un file conforme alle specifiche dell’Extensible markup Language (XML) e compatibile con il Document Type Definition (DTD) e comprendono anche: f) oggetto del documento; g) mittente/destinatario; Inoltre possono essere aggiunti: h) persona o ufficio destinatari; i) identificazione degli allegati; j) informazioni sul procedimento e sul trattamento. Art. 4.6 Annullamento delle registrazioni di protocollo Le registrazioni di protocollo possono essere annullate con una specifica funzione del sistema di gestione informatica dei documenti e con autorizzazione del responsabile del servizio a seguito di motivata richiesta o per iniziativa dello stesso responsabile. Le registrazioni annullate rimangono memorizzate nella base di dati e sono evidenziate dal sistema. Il sistema durante la fase di annullamento registra gli estremi del provvedimento autorizzativo redatto dal responsabile del servizio. Le richieste di annullamento dei numeri di protocollo devono pervenire al responsabile del servizio. Non è possibile annullare il solo numero di protocollo e mantenere valide le altre informazioni della registrazione. Art. 4.7 Differimento dei termini di protocollazione La registrazione della documentazione pervenuta avviene nell'arco di 48 ore, con l’attenzione di indicare la data di ricevimento nella registrazione. Il responsabile del servizio può autorizzare la registrazione in tempi successivi, fissando un limite di tempo entro il quale i documenti devono essere protocollati e, in caso di scadenze predeterminate, conferendo valore attraverso un verbale, o altro documento, al timbro datario elettronico apposto sui documenti di cui si è differita la registrazione al protocollo. Art. 4.8 Registro giornaliero di protocollo Il registro giornaliero di protocollo viene archiviato giornalmente, mentre il contenuto del registro informatico è riversato on line su Cloud. Art. 4.10 Registro di emergenza Il RSP autorizza lo svolgimento delle operazioni di protocollo su un registro di emergenza a norma dell'articolo 63 del DPR 455/2000 e provvede successivamente a impartire le disposizioni per il riversamento dei dati nel protocollo informatico tramite le procedure prevista dal manuale operativo del sistema informatico e dalla guida all’attivazione del registro All’inizio di ogni anno il RSP provvede a istituire il registro di emergenza su supporto informatico. La numerazione delle registrazioni di emergenza è unica per l’anno solare e inizia da 1. Art. 4.11 Documentazione particolare L’AOO crea un protocollo informatico speciale (riservato) in cui possono essere messi documenti a contenuto particolare e la cui registrazione deve essere soggetta a restrizioni anche per la tutela dei soggetti dei documenti stessi (lettere di richiamo, procedimenti di disciplina, particolari documenti dai tribunali, etc.). In particolare la registrazione e l’accesso a tali atti deve essere consentito solo al Dirigente Scolastico o a chi da lui delegato, la numerazione deve essere integrata al protocollo ordinario e la gestione degli atti deve seguire quanto previsto dall’articolo 2.1 del presente regolamento. In considerazione della responsabilità del Dirigente rispetto ai dati della scuola ai sensi della legge 196/2003, ogni fascicolo nel protocollo riservato deve contenere tutte le informazioni ed i documenti necessari per la disamina della pratica. Art. 4.11.1 Deliberazioni di giunta e consiglio, determinazioni dirigenziali, decreti, ordinanze, contratti, verbali sanzioni amministrative, pubblicazioni all’albo pretorio e notifiche. Il software di produzione e conservazione di questa tipologia particolare di documentazione deve consentire di eseguire su di essi tutte le operazioni previste nell'ambito della gestione dei documenti e del sistema adottato per il protocollo informatico. Ogni registrazione deve riportare necessariamente: a) dati identificativi di ciascun atto (autore, destinatario, oggetto, data: generati in modo non modificabile); b) dati di classificazione e fascicolazione; c) numero di repertorio progressivo e annuale (generato in modo non modificabile). Art. 4.11.2 Documentazione di gare d'appalto Le offerte di gare d'appalto o altra documentazione da consegnarsi all’ente via PEC sono registrate al protocollo dopo l'apertura a cura dell'ufficio che gestisce la gara. Art. 4.11.3 Documenti su supporto cartaceo indirizzati nominalmente al personale dell'ente, lettere anonime e documenti non firmati. La posta indirizzata nominalmente al personale dell'ente è regolarmente aperta e registrata al protocollo, a meno che sulla busta non sia riportata la dicitura "personale" o "riservata personale". In questo caso la busta sarà trasmessa chiusa al destinatario. Le lettere anonime non si registrano al protocollo. Le lettere a firma illeggibile delle quali non è identificabile il mittente si registrano al protocollo, ma si inviano al destinatario che provvederà a eventuali accertamenti. Art. 4.11.4 Documenti inviati via fax Tutti i documenti ricevuti e inviati via fax, pur non avendo più valore legale, sono registrati al protocollo. Il modello di trasmissione e l'originale del documento spedito via fax devono essere scansionati nel fascicolo. L'individuazione dei fax ricevuti e registrati al protocollo informatico è immediata da parte del sistema di gestione informatica dei documenti. Art. 4.11.5 Documenti arrivati senza lettera di accompagnamento I documenti pervenuti privi di lettera di accompagnamento e che costituiscono integrazioni di pratiche in corso o altro, vengono trasmessi al settore competente con nota di accompagnamento a firma del RSP, protocollata in arrivo a meno che il software non preveda il trattamento specifico per la corrispondenza interna. Art. 4.11.6 Corrispondenza con più destinatari Tutte le comunicazioni che abbiano più destinatari si registrano con un solo numero di protocollo. I destinatari sono descritti in elenchi associati alla scansione del documento e alla registrazione di protocollo secondo le modalità previste dal manuale operativo del software e da quanto espresso nel successivo articolo 41. Art. 4.11.7 Allegati Per allegati si intendono documenti informatici riferibili ad un documento informatico primario. Tutti gli allegati devono essere trasmessi all’ufficio protocollo per la registrazione. Il sistema informatico provvede automaticamente a registrare gli allegati al corrispondente documento elettronico. Art. 4.11.8 Documenti di competenza di altre amministrazioni Qualora pervengano all'ente documenti di competenza di altre amministrazioni, questi vanno restituiti con PEC protocollata di accompagnamento. Se il documento viene erroneamente protocollato il numero di protocollo deve essere annullato e il documento inviato al destinatario. Nel caso in cui il destinatario non sia individuabile il documento deve essere rimandato al mittente. Art. 4.11.9 Documenti originali plurimi o in copia per conoscenza Ai documenti originali plurimi, o copie dello stesso documento, si darà un unico numero di protocollo e successivamente, assegnati ai singoli destinatari. Nel caso in cui a un documento originale plurimo vengano dati più numeri di protocollo si terrà conto del primo generato. Art. 4.11.10 Oggetti plurimi e documenti correlati Qualora un documento in entrata presenti più oggetti, relativi a procedimenti diversi e pertanto e da assegnare a più fascicoli, si dovranno produrre più registrazioni di protocollo dello stesso documento e successivamente registrarle, classificarle e fascicolarle indipendentemente una dall’altra. L’originale verrà inviato al destinatario indicato nel documento, oppure, nel caso di destinatari plurimi, al primo in indirizzo. Si rimanderanno al responsabile del procedimento eventuali file in uscita con più oggetti. Qualora invece un documento sia composto da più allegati che ne strutturino la consistenza (ad esempio un progetto con le relazioni, o un documento di fatti avvenuti con le testimonianze) sarà costituito un unico fascicolo con una numerazione unica di protocollo, purché i documenti abbiano una pertinenza almeno settimanale (ovvero riportino una data compresa nella settimana rispetto al documento primario). Art. 4.12 Gestione della posta elettronica La posta elettronica può essere utilizzata per l’invio di comunicazioni, informazioni e documenti. In particolare è sufficiente ricorrere a un semplice messaggio di posta elettronica per convocare riunioni (interne all’ente), inviare comunicazioni di servizio o notizie dirette ai dipendenti in merito a informazioni generali di organizzazione, diffondere circolari e ordini di servizio (gli originali si conservano nel fascicolo specifico), copie di documenti cartacei (copia immagine, l’originale debitamente sottoscritto si conserva nel fascicolo specifico); i documenti spediti in copia immagine devono essere classificati e protocollati. La posta elettronica è utilizzata per spedire copie dello stesso documento a più destinatari. A chi ne fa richiesta deve sempre essere data la risposta dell’avvenuto ricevimento. La posta elettronica individuale non-può essere utilizzata per la ricezione o la spedizione di documenti a firma digitale per i quali è prevista una apposita casella PEC ufficiale. Non è possibile inviare messaggi di posta elettronica quando il contenuto di questi impegni l’amministrazione verso terzi, salvo l’utilizzo della pec. Nel formato del messaggio è inserito automaticamente il seguente testo: Questo messaggio non impegna in alcun caso L’Amministrazione Scolastica e contiene informazioni appartenenti al mittente, che potrebbero essere di natura confidenziale, esclusivamente dirette al destinatario sopra indicato. Qualora Lei non sia il destinatario indicato, Le comunichiamo che, ai sensi dell’articolo 616 Codice penale e del Dlgs 196/03, sono severamente proibite la revisione, divulgazione, rivelazione, copia, ritrasmissione di questo messaggio nonché ogni azione correlata al contenuto dello stesso. 5. Piano di conservazione e classificazione dei documenti Art. 5.1 Piano di conservazione dei documenti Il piano di conservazione dell'archivio comprende il titolario di classificazione e il tipo documento. Il suo aggiornamento compete al responsabile di servizio. Le modalità di aggiornamento del quadro di classificazione e del tipo documento sono allegate agli stessi. Art. 5.2 Classificazione dei documenti Tutti i documenti ricevuti o prodotti, sono classificati in base ai titolari. Le abilitazioni alla classificazione dei documenti in arrivo, effettuate da altri uffici utente, sono rilasciate dal RSP. 6 Assegnazione dei documenti Art. 6.1 Assegnazione L’assegnazione dei documenti agli uffici utenti o ai responsabili di procedimento è effettuata dal responsabile del servizio protocollo sulla base dell’elenco allegato degli uffici e dei responsabili di procedimento. Le abilitazioni all’assegnazione dei documenti, effettuate da altri uffici utente, sono rilasciate dal DSGA. Art. 6.2 Modifica delle assegnazioni Nel caso di assegnazione inesatta dei documenti l'ufficio che ha ricevuto il documento è tenuto a trasmetterlo al responsabile del servizio protocollo che provvederà alla riassegnazione per poi trasmetterlo al nuovo assegnatario. Il sistema di gestione informatica dei documenti tiene traccia delle riassegnazioni. Art. 6.3 Consegna dei documenti I documenti protocollati e assegnati sono resi disponibili ai destinatari principalmente per mezzo di apposita funzione del software. 7. Fascicolazione dei documenti in sistema di protocollo centralizzato Art. 7.1 Formazione e identificazione dei fascicoli Tutti i documenti, sono riuniti in fascicoli e/o Faldoni. La formazione di un nuovo faldone avviene attraverso l'operazione di apertura, regolata dal manuale di operativo del sistema, che prevede la registrazione nel sistema informatico. Il sistema di protocollo informatico provvede automaticamente ad aggiornare il repertorio/elenco dei fascicoli. Entro il mese di novembre il RSP provvede a formulare, sulla base del titolario e di concerto con le unità organizzative dell’Amministrazione, il piano della fascicolazione per l’anno successivo. Art. 7.2 Processo di formazione dei fascicoli In presenza di un documento da inserire in un fascicolo, i responsabili di servizio di concerto con il Responsabile dell’archivio stabiliscono, consultando le funzioni del protocollo informatico, se esso si colloca nell’ambito di un affare o procedimento in corso, oppure se dà avvio ad un nuovo procedimento; se il documento deve essere inserito in un fascicolo già aperto, dopo la classificazione e protocollazione viene rimesso al responsabile del procedimento che ha cura di inserirlo fisicamente nel fascicolo, il sistema provvede automaticamente, dopo l’assegnazione del numero di fascicolo, a inserire il documento nel fascicolo informatico stesso. Art. 7.3 Modifica delle assegnazioni dei fascicoli La riassegnazione di un fascicolo è effettuata dal servizio archivistico su istanza scritta dell’ufficio o unità organizzativa che ha in carico il fascicolo provvedendo a correggere le informazioni del sistema informatico e del repertorio dei fascicoli, inoltrando successivamente il fascicolo al responsabile del procedimento di nuovo carico. Delle operazioni di riassegnazione e degli estremi del provvedimento di autorizzazione è lasciata traccia nel sistema informatico di gestione dei documenti. Art. 7.4 Tenuta dei fascicoli dell'archivio corrente I fascicoli dell'archivio corrente sono formati a cura dei responsabili di procedimento e conservati dal sistema informatico in conformità con le norme vigenti sulla riproduzione sostitutiva. 8. Spedizione documenti destinati all’esterno Art. 8.1 Spedizione dei documenti informatici La spedizione dei documenti informatici avviene dopo essere stati protocollati secondo i seguenti criteri generali: 1 i documenti informatici sono trasmessi all’indirizzo elettronico dichiarato dai destinatari abilitato alla ricezione della posta per via telematica PEC; 2 per la spedizione l’amministrazione si avvale di una casella di posta elettronica certificata, dei servizi di autenticazione e marcatura temporale offerti da un certificatore abilitato (art. 27, comma 3, DPR 445/00); 3 Gli uffici trasmettono i documenti informatici in partenza, all’indirizzo elettronico dell’ufficio protocollo, dopo aver eseguito le operazioni di classificazione e fascicolazione; 1 l’ufficio protocollo provvede a effettuare l’invio telematico utilizzando i servizi di autenticazione e marcatura temporale; 2 a verificare l’avvenuto recapito dei documenti spediti per via telematica; 3 ad archiviare le ricevute elettroniche collegandole alle registrazioni di protocollo. Per la riservatezza delle informazioni contenute nei documenti elettronici gli addetti alla spedizione si attengono a quanto prescritto dall’articolo 17, comma 1 DPR 445/00. La spedizione di documenti informatici al di fuori dei canali istituzionali descritti è considerata una mera trasmissione di informazioni senza che a queste l’amministrazione riconosca un carattere giuridico-amministrativo che la impegni verso terzi. 9. Gestione dei flussi di documenti cosiddetti interni Art. 9.1 Comunicazioni informali Questo genere di informazioni possono essere trasmesse/ricevute per posta elettronica purché si tratti di scambio di informazioni e documenti che non impegnino l’amministrazione verso terzi. Art. 9.2 Scambio di documenti o di fascicoli fra gli uffici Della comunicazione/scambio di informazioni, di documenti o unità archivistiche giuridicamente rilevanti all’interno dell’ente deve essere tenuta traccia nel sistema informatico di gestione dei documenti e degli archivi e registrata all’interno dell’unità archivistica specifica. Le modalità di trasmissione e registrazione sono descritte nel manuale operativo del sistema informatico e nel piano di conservazione 10 Scansione dei documenti su supporto cartaceo Art. 10.1 Documenti soggetti a scansione I documenti su supporto cartaceo ricevuti, devono essere acquisiti in formato immagine con l’ausilio di scanner. Art. 10.2 Processo di scansione Il processo di scansione si articola nelle seguenti fasi: • • • • • acquisizione delle immagini in modo che a ogni documento, anche composto da più fogli, corrisponda un unico file in un formato standard abilitato alla conservazione; verifica della leggibilità delle immagini acquisite e della loro esatta corrispondenza con gli originali cartacei; collegamento delle rispettive immagini alla registrazione di protocollo, in modo non modificabile; memorizzazione delle immagini, in modo non modificabile; autenticazione, attraverso sottoscrizione digitale, di ogni singolo file (previsto con successivo atto di adeguamento). 11. Conservazione e tenuta dei documenti Art. 11.1 Memorizzazione dei documenti informatici e delle rappresentazioni digitali dei documenti cartacei I documenti informatici sono memorizzati nel sistema, in modo non modificabile, al termine delle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo. Le rappresentazioni digitali dei documenti su supporto cartaceo, acquisite con l’ausilio dello scanner, sono memorizzate nel sistema, in modo non modificabile, al termine del processo di scansione (Articolo n. 10.2). Art. 11.2 Selezione e conservazione dei documenti informatici Il RSP provvede, in collaborazione con il fornitore del software di gestione documentale, a mantenere i documenti informatici selezionati per la conservazione permanente secondo il piano di conservazione con l’avvertenza di controllare ogni sei mesi la leggibilità dei documenti stessi. Art. 11.3 Salvataggio della memoria informatica (archivio informatico) La memoria informatica viene automaticamente gestita dal fornitore del software e resa disponibile on line per l’amministrazione. Art. 11.4 Conservazione sostitutiva Il RSP, valutati i costi e i benefici connessi alla conservazione sostitutiva affida al fornitore la gestione. In ogni caso e per ogni tipo di documento le operazioni dovranno essere effettuate considerando i tempi stabiliti dal piano di conservazione per la tenuta corrente, semi-corrente (deposito), permanente (archivio storico) e l’eventuale scarto. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva. La conservazione deve garantire il mantenimento dell’integrità e dell’identificazione univoca dei documenti, nonché del contesto di produzione con particolare riferimento ai dati di classificazione e fascicolazione e l’indicazione delle strutture di assegnazione. Si applicano in ogni caso, per l’archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali. 12 Accesso Art. 12.1 Accessibilità da parte degli utenti appartenenti all’Amministrazione La riservatezza delle registrazioni di protocollo e dei documenti informatici è garantita dal sistema attraverso l’uso di profili e password. L’operatore che effettua la registrazione di protocollo individua l’elenco degli uffici abilitati alla consultazione dei documenti in esame. Art. 12.2 Accesso da parte di altre amministrazioni L’accesso al sistema informatico documentale da parte di pubbliche amministrazioni è realizzato applicando le norme ed i criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni o altre convenzioni. 13 Approvazione e Revisione Art. 13.1 Approvazione Il presente manuale è adottato dal consiglio d’istituto con suo provvedimento proprio, su proposta del RSP. Art. 13.2 Revisione Il presente manuale è rivisto, ordinariamente, ogni due anni su iniziativa del RSP. La modifica o l’aggiornamento di uno o tutti i documenti allegati al presente manuale non comporta la revisione del manuale stesso. Qualora se ne presenti la necessità si potrà procedere a revisione del manuale anche prima della scadenza prevista. 14 Standard e specifiche tecniche Di seguito sono riportati i principali standard e specifiche tecniche di riferimento nell’ambito della formazione, gestione e conservazione di documenti informatici e documenti amministrativi informatici. In particolare: per la formazione, gestione di documenti informatici: UNI ISO 15489-1: 2006 Informazione e documentazione - Gestione dei documenti di archivio Principi generali sul record management. UNI ISO 15489-2: 2007 Informazione e documentazione - Gestione dei documenti di archivio Linee Guida sul record management. ISO/TS 23081-1:2006 Information and documentation - Records management processes Metadata for records – Part 1 – Principles, Quadro di riferimento per lo sviluppo di un sistema di metadati per la gestione documentale. ISO/TS 23081-2:2007 Information and documentation - Records management processes Metadata for records – Part 2 – Conceptual and implementation issues, Guida pratica per l'implementazione. ISO 15836:2003 Information and documentation - The Dublin Core metadata element set, Sistema di metadata del Dublin Core. per la conservazione di documenti informatici: ISO 14721:2002 OAIS (Open Archival Information System), Sistema informativo aperto per l’archiviazione. ISO/IEC 27001:2005, Information technology - Security techniques - Information security management systems – Requirements, Requisiti di un ISMS (Information Security Management System). ETSI TS 101 533-1 V1.1.1 (2011-05) Technical Specification, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Information Preservation Systems Security; Part 1: Requirements for Implementation and Management, Requisiti per realizzare e gestire sistemi sicuri e affidabili per la conservazione elettronica delle informazioni. ETSI TR 101 533-2 V1.1.1 (2011-05) Technical Report, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Information Preservation Systems Security; Part 2: Guidelines for Assessors, Linee guida per valutare sistemi sicuri e affidabili per la conservazione elettronica delle informazioni. UNI 11386:2010 Standard SInCRO - Supporto all'Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali. ISO 15836:2003 Information and documentation - The Dublin Core metadata element set, Sistema di metadata del Dublin Core. 15 I formati dati e file Il presente documento fornisce indicazioni iniziali sui formati dei documenti informatici che per le loro caratteristiche sono, al momento attuale, da ritenersi coerenti con le regole tecniche del documento informatico, del sistema di conservazione e del protocollo informatico. I formati descritti sono stati scelti tra quelli che possono maggiormente garantire i principi dell’interoperabilità tra i sistemi di conservazione e in base alla normativa vigente riguardante specifiche tipologie documentali. Il presente documento, per la natura stessa dell’argomento trattato, viene periodicamente aggiornato sulla base dell’evoluzione tecnologica e dell’obsolescenza dei formati e pubblicato online sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale. 15.1 I formati La leggibilità di un documento informatico dipende dalla possibilità e dalla capacità di interpretare ed elaborare correttamente i dati binari che costituiscono il documento, secondo le regole stabilite dal formato con cui esso è stato rappresentato. Il formato di un file è la convenzione usata per interpretare, leggere e modificare il file. 15.2 Identificazione L’associazione del documento informatico al suo formato può avvenire, attraverso varie modalità, tra cui le più impiegate sono: l’estensione: una serie di lettere, unita al nome del file attraverso un punto, ad esempio [nome del file].docx identifica un formato testo di proprietà della Microsoft; I metadati espliciti: l’indicazione “application/msword” inserita nei tipi MIME che indica un file testo realizzato con l’applicazione Word della Microsoft il magic number: i primi byte presenti nella sequenza binaria del file, ad esempio 0xffd8 identifica i file immagine di tipo .jpeg 15.3 Le tipologie di formato L’evolversi delle tecnologie e la crescente disponibilità e complessità dell’informazione digitale ha indotto la necessità di gestire sempre maggiori forme di informazione digitale (testo, immagini, filmati, ecc.) e di disporre di funzionalità più specializzate per renderne più facile la creazione, la modifica e la manipolazione. Questo fenomeno porta all’aumento del numero dei formati disponibili e dei corrispondenti programmi necessari a gestirli nonché delle piattaforme su cui questi operano. In particolare, volendo fare una prima sommaria, e non esaustiva, catalogazione dei più diffusi formati, secondo il loro specifico utilizzo possiamo elencare: Testi/documenti (DOC, HTML, PDF,...) Calcolo (XLS, ...) Immagini (GIF, JPG, BMP, TIF, EPS, SVG, ...) Suoni (MP3, WAV, ...) Video (MPG, MPEG, AVI, WMV,...) Eseguibili (EXE, ...) Archiviazione e Compressione (ZIP, RAR, ...) Formati email (SMTP/MIME, …) 15.4 Formati Immagini Per la rappresentazione delle immagini sono disponibili diversi formati, che possono essere distinti secondo la grafica utilizzata: raster o vettoriale. Raster Nel caso della grafica raster, l’immagine digitale è formata da un insieme di piccole aree uguali (pixel), ordinate secondo linee e colonne. I formati più diffusi sono il .tif (usato dai fax), il .jpg, il .bmp. Vettoriale La grafica vettoriale è una tecnica utilizzata per descrivere un'immagine mediante un insieme di primitive geometriche che definiscono punti, linee, curve e poligoni ai quali possono essere attribuiti colori e anche sfumature. I documenti realizzati attraverso la grafica vettoriale sono quelli utilizzati nella stesura degli elaborati tecnici, ad esempio progetti di edifici. Attualmente i formati maggiormente in uso sono: DWG, un formato proprietario per i file di tipo CAD, di cui non sono state rilasciate le specifiche; DXF, un formato simile al DWG, di cui sono state rilasciate le specifiche tecniche Shapefile un formato vettoriale proprietario per sistemi informativi geografici (GIS) con la caratteristica di essere interoperabile con con i prodotti che usano i precedenti formati. SVG, un formato aperto, basato su XML, in grado di visualizzare oggetti di grafica vettoriale, non legato ad uno specifico prodotto. Altri Formati Per determinate tipologie di documenti informatici sono utilizzati specifici formati. In particolare in campo sanitario i formati più usati sono: DICOM (immagini che arrivano da strumenti diagnostici) anche se il DICOM non è solo un formato, ma definisce anche protocolli e altro; HL7 ed in particolare il CDA2 (Clinical Document Architecture) che contiene la sua stessa descrizione o rappresentazione. Le specifiche approvate per alcune tipologie di documenti quali le prescrizioni, si trovano al seguente indirizzo:http://www.innovazionepa.gov.it/i-dipartimenti/digitalizzazione-einnovazionetecnologica/attivita/tse/il-tavolo-permanente-per-la-sanita-elettronica-delleregioni-e-delleprovinceautonome-tse-.aspx 15.5 Le caratteristiche generali dei formati L’informazione digitale è facilmente memorizzata, altrettanto facilmente accedere e riutilizzarla, modificarla e manipolarla, in altre parole, elaborarla ed ottenere nuova informazione. Questi formati, e i programmi che li gestiscono, che sono poi quelli che consentono e facilitano l’operatività giorno per giorno sul digitale, vanno valutati in funzione di alcune caratteristiche quali: La diffusione, ossia il numero di persone ed organizzazioni che li adotta La portabilità, ancor meglio se essa è indotta dall’impiego fedele di standard documentati e accessibili Le funzionalità che l’utente ha a disposizione per elaborare l’informazione e collegarla ad altre (ad esempio gestione di link) La capacità di gestire contemporaneamente un numero congruo (in funzione delle esigenze dell’utente) di formati La diffusione di visualizzatori che consentono una fruibilità delle informazioni in essi contenute indipendentemente dalla possibilità di rielaborarle. Altre caratteristiche importanti sono la capacità di occupare il minor spazio possibile in fase di memorizzazione (a questo proposito vanno valutati, in funzione delle esigenze dell’utente, gli eventuali livelli di compressione utilizzabili) e la possibilità di gestire il maggior numero possibile di metadati, compresi i riferimenti a chi ha eseguito modifiche o aggiunte. È facilmente comprensibile come, nella fase di gestione del digitale, l’utente debba avere a disposizione la massima flessibilità possibile in termini di formati e funzionalità disponibili. Gli unici limiti sono quelli che un’organizzazione impone a se stessa quando per esigenze di interscambio ed interoperabilità, può determinare i formati, e i relativi programmi di gestione, che maggiormente soddisfano le contingenti esigenze operative. 15.6 Criteri di scelta dei formati Ai fini della formazione, gestione e conservazione, è necessario scegliere formati che possano garantire la leggibilità e la reperibilità del documento informatico nel suo ciclo di vita. La scelta tra i formati dipende dalle caratteristiche proprie del formato e dei programmi che lo gestiscono. Caratteristiche Le caratteristiche di cui bisogna tener conto nella scelta sono: apertura sicurezza portabilità funzionalità supporto allo sviluppo diffusione Apertura Un formato si dice “aperto” quando è conforme a specifiche pubbliche, cioè disponibili a chiunque abbia interesse ad utilizzare quel formato. La disponibilità delle specifiche del formato rende sempre possibile la decodifica dei documenti rappresentati in conformità con dette specifiche, anche in assenza di prodotti che effettuino tale operazione automaticamente. Questa condizione si verifica sia quando il formato è documentato e pubblicato da un produttore o da un consorzio al fine di promuoverne l’adozione, sia quando il documento è conforme a formati definiti da organismi di standardizzazione riconosciuti. In quest’ultimo caso tuttavia si confida che quest’ultimi garantiscono l’adeguatezza e la completezza delle specifiche stesse. Nelle indicazioni di questo documento si è inteso privilegiare i formati già approvati dagli Organismi di standardizzazione internazionali quali ISO e ETSI. Sicurezza La sicurezza di un formato dipende da due elementi il grado di modificabilità del contenuto del file e la capacità di essere immune dall’inserimento di codice maligno Portabilità Per portabilità si intende la facilità con cui i formati possano essere usati su piattaforme diverse, sia dal punto di vista dell’hardware che del software, inteso come sistema operativo. Di fatto è indotta dall’impiego fedele di standard documentati e accessibili. Funzionalità Per funzionalità si intende la possibilità da parte di un formato di essere gestito da prodotti informatici, che prevedono una varietà di funzioni messe a disposizione dell’utente per la formazione e gestione del documento informatico. Supporto allo sviluppo E’ la modalità con cui si mettono a disposizione le risorse necessarie alla manutenzione e sviluppo del formato e i prodotti informatici che lo gestiscono (organismi preposti alla definizione di specifiche tecniche e standard, società, comunità di sviluppatori, ecc.). Diffusione La diffusione è l’estensione dell’impiego di uno specifico formato per la formazione e la gestione dei documenti informatici, Questo elemento influisce sulla probabilità che esso venga supportato nel tempo, attraverso la disponibilità di più prodotti informatici idonei alla sua gestione e visualizzazione. Inoltre nella scelta dei prodotti Altre caratteristiche importanti sono la capacità di occupare il minor spazio possibile in fase di memorizzazione (a questo proposito vanno valutati, in funzione delle esigenze dell’utente, gli eventuali livelli di compressione utilizzabili) e la possibilità di gestire il maggior numero possibile di metadati, compresi i riferimenti a chi ha eseguito modifiche o aggiunte. 15.7 Scelta Formati e prodotti per la formazione e gestione Per la scelta dei formati idonei alla formazione e gestione dei documenti informatici, sono da tenere in considerazione le caratteristiche indicate nei paragrafi precedenti. Ulteriori elementi da valutare sono l’efficienza in termini di occupazione di spazio fisico e la possibilità di gestire il maggior numero possibile di metadati, compresi i riferimenti a modifiche o aggiunte intervenute sul documento. Le pubbliche amministrazioni indicano nel manuale di gestione i formati adottati per le diverse tipologie di documenti informatici motivandone le scelte effettuate; specificano altresì i casi eccezionali in cui non è possibile adottare i formati in elenco motivandone le ragioni. Formati per la conservazione La scelta dei formati idonei alla conservazione oltre al soddisfacimento delle caratteristiche suddette deve essere strumentale a che il documento assuma le caratteristiche di immodificabilità e di staticità previste dalle regole tecniche. Per quanto fin qui considerato, è opportuno privilegiare i formati che siano standard internazionali (de jure e de facto) o, quando necessario, formati proprietari le cui specifiche tecniche siano pubbliche, dandone opportuna evidenza nel manuale di conservazione dei documenti informatici. Ulteriore elemento di valutazione nella scelta del formato è il tempo di conservazione previsto dalla normativa per le singole tipologie di documenti informatici. I formati per la conservazione adottati per le diverse tipologie di documenti informatici devono essere indicati nel manuale di conservazione motivandone le scelte effettuate; sono altresì specificati i casi eccezionali in cui non è possibile adottare i formati in elenco motivandone le ragioni. I formati indicati per la conservazione I formati di seguito indicati sono un primo elenco di formati che possono essere usati per la conservazione. PDF - PDF/A Il PDF (Portable Document Format) è un formato creato da Adobe nel 1993 che attualmente si basa sullo standard ISO 32000. E’ stato concepito per rappresentare documenti complessi in modo indipendente dalle caratteristiche dell’ambiente di elaborazione del documento. Nell’attuale versione gestisce varie tipologie di informazioni quali: testo formattato, immagini, grafica vettoriale 2D e 3D, filmati. Un documento PDF può essere firmato digitalmente in modalità nativa attraverso il formato ETSI PAdES. Il formato è stato ampliato in una serie di sotto-formati tra cui il PDF/A. Sviluppato da Adobe Systems http://www.adobe.com/ Estensione .pdf Tipo MIME application/pdf Formato aperto Sì Specifiche tecniche Pubbliche Standard ISO 32000-1 (PDF) ISO 19005-1:2005 (vers. PDF 1.4) ISO 19005-2:2011 (vers. PDF 1.7) Collegamento utile http://www.pdfa.org/doku.php Il PDF/A è stato sviluppato con l’obiettivo specifico di rendere possibile la conservazione documentale a lungo termine su supporti digitali Tra le caratteristiche di questa tipologia di file abbiamo: assenza di collegamenti esterni, assenza di codici eseguibili quali javascript ecc., assenza di contenuti crittografati. Queste caratteristiche rendono il file indipendente da codici e collegamenti esterni che ne possono alterare l'integrità e l'uniformità nel lungo periodo. Le più diffuse suite d’ufficio permettono di salvare direttamente i file nel formato PDF/A. Sono disponibili prodotti per la verifica della conformità di un documento PDF al formato PDF/A. TIFF Sviluppato da Aldus Corporation in seguito acquistata da Adobe Estensioni .tif Tipo MIME image/tiff Formato aperto No Specifiche tecniche Pubbliche Collegamenti utili http://partners.adobe.com/public/developer/tiff/index.html Di questo formato immagine raster, in versione non compressa o compressa senza perdita di informazione. Di questo formato vi sono parecchie versioni, alcune delle quali proprietarie (che ai fini della conservazione nel lungo periodo sarebbe bene evitare). In genere le specifiche sono pubbliche e non soggette ad alcuna forma di limitazione. Questo è un formato utilizzato per la conversione in digitale di documenti cartacei. Il suo impiego va valutato attentamente in funzione del tipo di documento da conservare in considerazione dei livelli di compressione e relativa perdita dei dati. Esistono, infine, alcuni formati ISO basati sulla specifica TIFF 6.0 di Adobe (che è quella "ufficiale" del TIFF). Si tratta del formato ISO 12639, altrimenti noto come TIFF/IT, rivolto particolarmente al mondo del publishing e della stampa e dell'ISO 12234, altrimenti detto TIFF/EP, più orientato alla fotografia digitale. JPG Sviluppato da Joint Photographic Experts Group Estensioni .jpg, .jpeg Tipo MIME image/jpeg Formato aperto Sì Specifiche tecniche Pubbliche Standard ISO/IEC 10918:1 Ultima versione 2009 Collegamenti utili http://www.jpeg.org/ www.iso.org Il formato JPEG può comportare una perdita di qualità dell’immagine originale. Anche in questo caso, come nel caso dei TIFF, avendo una grossa diffusione, può essere preso in considerazione, ma il suo impiego, correlato ad un opportuno livello di compressione va valutato attentamente in funzione del tipo di documento da conservare. JPG è il formato più utilizzato per la memorizzazione di fotografie ed è quello più comune su World Wide Web. Lo stesso gruppo che ha ideato il JPG ha prodotto il JPEG 2000 con estensione .jp2 (ISO/IEC 154441) che può utilizzare la compressione senza perdita di informazione. Il formato JPEG 2000 consente, inoltre, di associare metadati ad un'immagine. Nonostante queste caratteristiche la sua diffusione è tutt'oggi relativa. Office Open XML (OOXML) Sviluppato da Microsoft http://www.microsoft.com http://www.microsoft.it Estensioni principali .docx, .xlsx, .pptx Tipo MIME Formato aperto Sì Derivato da XML Specifiche tecniche pubblicate da Microsoft dal 2007 Standard ISO/IEC DIS 29500:2008 Possibile presenza codice maligno Sì Collegamenti utili http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa338205.aspx http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards www.iso.org Comunemente abbreviato in OOXML, è un formato di file, sviluppato da Microsoft, basato sul linguaggio XML per la creazione di documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni, grafici e database. Open XML è adottato dalla versione 2007 della suite Office di Microsoft. Lo standard prevede, oltre alle indicazioni fondamentali (strict), alcune norme transitorie (transitional) introdotte per ammettere, anche se solo temporaneamente, alcune funzionalità presenti nelle vecchie versioni del formato e la cui rimozione avrebbe potuto danneggiare gli utenti, facendogli perdere funzionalità. Per quanto riguarda il supporto di Microsoft Office allo standard ISO/IEC 29500:2008: - MS Office 2007 legge e scrive file conformi a ECMA-376 Edition 1. - MS Office 2010 legge e scrive file conformi a ISO/IEC 29500:2008 transitional e legge file conformi a ISO/IEC 29500:2008 strict Documenti conformi ad ISO/IEC 29500:2008 strict sono supportati da diversi prodotti informatici disponibili sul mercato. Il formato Office Open XML dispone di alcune caratteristiche che lo rendono adatto alla conservazione nel lungo periodo, tra queste l’embedding dei font, la presenza di indicazioni di presentazione del documento, la possibilità di applicare al documento la firma digitale XML. I metadati associabili ad un documento che adotta tale formato sono previsti dallo standard ISO 29500:2008. Open Document Format Sviluppato da OASIS http://www.oasis-open.org/ Oracle America (già Sun Microsystems) http://www.oracle.com/it/index.html Estensioni. ods, .odp, .odg, .odb Tipo MIME application/vnd.oasis.opendocument.text Formato aperto Sì Derivato da XML Specifiche tecniche pubblicate da OASIS dal 2005 Standard ISO/IEC 26300:2006 UNI CEI ISO/IEC 26300 Collegamenti utili http://books.evc-cit.info/ http://www.oasis-open.org www.iso.org ODF (Open Document Format, spesso referenziato con il termine OpenDocument) è uno standard aperto, basato sul linguaggio XML, sviluppato dal consorzio OASIS per la memorizzazione di documenti corrispondenti a testo, fogli elettronici, grafici e presentazioni. Secondo questo formato, un documento è descritto da più strutture XML, relative a contenuto, stili, metadati ed informazioni per l’applicazione. Lo standard ISO/IEC IS 26300:2006 è ampiamente usato come standard documentale nativo, oltre che da OpenOffice.org, da una ampia serie di altri prodotti disponibili sulle principali piattaforme: Windows, Linux. Mac. È stato adottato come standard di riferimento da moltissime organizzazioni governative e da diversi governi ed ha una "penetrazione" di mercato che cresce giorno per giorno. XML Sviluppato da W3C Estensioni .xml Tipo MIME application/xml text/xml Formato aperto Sì Specifiche tecniche pubblicate da W3C http://www.w3.org/XML/ Collegamenti utili http://www.w3.org/ Extensible Markup Language (XML) è un formato di testo flessibile derivato da SGML (ISO 8879). Su XML si basano numerosi linguaggi standard utilizzati nei più diversi ambiti applicativi. Ad esempio: SVG usato nella descrizione di immagini vettoriali XBRL usato nella comunicazione di dati finanziari ebXML usato nel commercio elettronico SOAP utilizzato nello scambio dei messaggi tra Web Service TXT Oltre a XML, per quanto concerne i formati non binari “in chiaro”, è universalmente utilizzato il formato TXT. Ai fini della conservazione nell’uso di tale formato, è importante specificare la codifica del carattere (Character Encoding) adottata. Formati Messaggi di posta elettronica Ai fini della conservazione, per preservare l’autenticità dei messaggi di posta elettronica, lo standard a cui fare riferimento è RFC 2822/MIME. Per quanto concerne il formato degli allegati al messaggio, valgono le indicazioni di cui ai precedenti paragrafi. Allegato 1 Ai fini del presente Manuale si intende: per “amministrazione”, Istituto Comprensivo di Reggiolo (RE) per “Testo Unico”, il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000 n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; per Regole tecniche, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000 - Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 428; per Codice, il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale. Si riportano, di seguito, gli acronimi utilizzati più frequentemente: AOO - Area Organizzativa Omogenea; MdG - Manuale di Gestione del protocollo informatico e gestione documentale e degli archivi; RPA - Responsabile del Procedimento Amministrativo - il dipendente che ha la responsabilità dell’esecuzione degli adempimenti amministrativi relativi ad un affare; RSP - Responsabile del Servizio per la tenuta del Protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi; PdP - Prodotto di Protocollo informatico – l’applicativo acquisito dall’amministrazione AOO per implementare il servizio di protocollo informatico; UOP - Unità Organizzative di registrazione di Protocollo - rappresentano gli uffici che svolgono attività di registrazione di protocollo; UOR - Uffici Organizzativi di Riferimento - un insieme di uffici che, per tipologia di mandato istituzionale e di competenza, di funzione amministrativa perseguita, di obiettivi e di attività svolta, presentano esigenze di gestione della documentazione in modo unitario e coordinato; UU - Ufficio Utente - un ufficio dell’AOO che utilizza i servizi messi a disposizione dal sistema di protocollo informatico; ovvero il soggetto destinatario del documento, così come risulta dalla segnatura di protocollo nei campi opzionali. Allegato 2 Per la gestione dei documenti, l’amministrazione individua un’unica Area Organizzativa Omogenea (AOO) denominata Istituto Comprensivo di Reggiolo che è composta dall’insieme di tutti gli UOP/UOR/UU articolati come qui riportato. All’interno della AOO il sistema di protocollazione è unico. Nell’unica AOO è istituito un servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi. Sono riportati la denominazione, il codice identificativo della AOO e l’insieme degli UOR che la compongono con la loro articolazione in UU. All’interno della AOO il sistema di protocollazione è centralizzato per la corrispondenza in entrata, mentre è decentralizzato, per la corrispondenza in uscita, attraverso alcune (o tutte le) UOR che svolgono anche i compiti di UOP. L’allegato 16.3 è suscettibile di modifica in caso di inserimento di nuove (AOO/)UOP/UOR/UU o di riorganizzazione delle medesime. Le modifiche sono proposte ai vertici dell’amministrazione dal RSP d’intesa con il responsabile del sistema informativo e con il responsabile della tutela dei dati personali. L’amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare, in via transitoria e del tutto eccezionale, altri UOR allo svolgimento dell’attività di protocollazione. Tale “decentramento” da un punto di vista operativo segue le indicazioni stabilite nel presente Manuale e sarà sottoposto al controllo del responsabile del protocollo informatico. Nelle UOR sarà utilizzato il medesimo sistema di numerazione di protocollo e l’operatore incaricato dell’attività di protocollazione dovrà essere abilitato dal RSP che ha anche il compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle attività. FUNZIONIGRAMMA Premesse L’Istituto Comprensivo di Reggiolo ha avviato un percorso di adeguamento all’agenda digitale italiana dal gennaio 2015, pertanto tutte le funzioni indicate in questo funzionigramma utilizzano gli strumenti informatici che costituiscono il sistema informativo scolastico. 1° Collaboratore Il docente 1° collaboratore (ex vicario), Antonia Bulgarelli, sostituisce il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento, o su delega, esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi collegiali, redigendo atti, firmando documenti interni, curando i rapporti con l’esterno. Garantisce la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il regolare funzionamento dell’attività didattica, assicura la gestione della sede, controlla le necessità strutturali e didattiche, riferisce al dirigente sul suo andamento. Inoltre: Collabora con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio dei Docenti e ne verifica le presenze durante le sedute; Predispone, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le presentazioni per le riunioni collegiali; Collabora nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio; Raccoglie e controlla le indicazioni dei responsabili dei diversi plessi; Collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy; Supporta il Dirigente nella definizione e l’aggiornamento del modello per la valutazione dei risultati scolastici; Si occupa dei permessi di entrata e uscita degli alunni in supporto ai fiduciari di plesso; Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico; Definisce le procedure da sottoporre al Dirigente scolastico per l’elaborazione dei mansionari e dell’organigramma; Coordina l’organizzazione e l’attuazione del POF; Collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali e dal regolamento di istituto; Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie; Svolge azione di coordinamento con l’ente locale per iniziative poste in essere dall’Istituto; Collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con strutture esterne; Coordina la partecipazione a concorsi e gare; Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici; Collabora alla gestione del sito web dell’Istituto; Sovraintende al funzionamento del registro elettronico; Fornisce ai docenti materiali sulla gestione interna dell’Istituto; Collabora alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali; Svolge altre mansioni con particolare riferimento a: Vigilanza e controllo della disciplina; Organizzazione interna; Sostituzione dei docenti assenti; Gestione dell’orario scolastico; Uso delle aule e dei laboratori; Controllo dei materiali inerenti la didattica: verbali, calendari, circolari; Il docente collaboratore vicario, in caso di sostituzione del Dirigente, è delegato alla firma dei seguenti atti amministrativi: libretti delle giustificazioni; richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi; richieste ingressi posticipati e uscite anticipate alunni2; altre richieste con carattere di urgenza, su specifica delega del Dirigente Scolastico. 2 In aggiunta a quanto già previsto dal regolamento 2° Collaboratore Al docente secondo collaboratore, Nadia Capiluppi, viene assegnata la sostituzione del Dirigente Scolastico assente per impegni istituzionali, malattia, ferie o permessi, in caso di assenza del Primo collaboratore. Al secondo collaboratore compete nel supporto al dirigente scolastico ed al primo collaboratore: Collabora con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio dei Docenti e ne verifica le presenze durante le sedute; Predispone, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le presentazioni per le riunioni collegiali; Collabora nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio; Raccoglie e controlla le indicazioni dei responsabili dei diversi plessi; Collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy; Si occupa dei permessi di entrata e uscita degli alunni in supporto ai fiduciari di plesso; Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico; Definisce le procedure da sottoporre al Dirigente scolastico per l’elaborazione dei mansionari e dell’organigramma; Coordina l’organizzazione e l’attuazione del POF; Collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali e dal regolamento di istituto; Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie; Svolge azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto agevolando la comunicazione tra i docenti e gli uffici amministrativi; Collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con strutture esterne; Mantiene rapporti con professionisti e agenzie esterne per l’organizzazione di conferenze e corsi di formazione; Coordina la partecipazione a concorsi e gare; Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici; Fornisce ai docenti materiali sulla gestione interna dell’Istituto; Collabora con il DSGA nelle scelte di carattere operativo riguardanti la gestione economica e finanziaria dell’Istituto; Collabora alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali; Svolge altre mansioni con particolare riferimento a: Vigilanza e controllo della disciplina; Organizzazione interna; Orario scolastico; collaborazione con l’ufficio personale per la sostituzione dei docenti assenti; Uso delle aule e dei laboratori; Controllo dei materiali inerenti la didattica: verbali, calendari, circolari; Proposte di metodologie didattiche. Il docente secondo collaboratore ha delega di firma su specifica indicazione del Dirigente Scolastico, nelle comunicazioni interne con carattere di urgenza. Fiduciaria del plesso “Peter Pan”, scuola dell’infanzia di Reggiolo La fiduciaria Gabriella Flammia collabora con il DS per le seguenti funzioni e deleghe: Applicazione/controllo delle circolari e del rispetto della normativa scolastica vigente; Svolgimento di tutte le funzioni che assicurano il pieno e quotidiano funzionamento del plesso di servizio, incluso il coordinamento degli esperti esterni operanti nel plesso; Coordinamento logistico dell’erogazione delle prove di ingresso ed avvio anno scolastico; Sostituzione di docenti per assenze brevi qualora sia possibile con l’organico di plesso, prevedendo recuperi orari ai colleghi che svolgono ore eccedenti; Rapporti scuola/famiglia sulla base delle direttive del D.S.; Rapporti con il personale docente e non docente per tutti i problemi relativi al funzionamento didattico ed organizzativo informandone il D.S.; Autorizzazione ingresso posticipato/uscita anticipata degli alunni sulla base di apposita modulistica predisposta dalla segreteria amministrativa; Delegato del D.S. per il rispetto della normativa antifumo nei locali scolastici; Segnalazione tempestiva di malfunzionamenti, pericoli, rischi prevedibili per alunni, docenti e collaboratori; richiesta di interventi urgenti all’Ente proprietario tramite la Direzione; Gestione delle emergenze: o Contatti con RSPP e RLS; o Coordinamento delle prove di evacuazione a livello di plesso; o Compilazione della modulistica apposita; Fiduciario del plesso “Hansel e Gretel”, scuola dell’infanzia di Villanova La fiduciaria Rossella Dondi collabora con il DS per le seguenti funzioni e deleghe on le seguenti funzioni e deleghe: Applicazione/controllo delle circolari e del rispetto della normativa scolastica vigente; Svolgimento di tutte le funzioni che assicurano il pieno e quotidiano funzionamento del plesso di servizio, incluso il coordinamento degli esperti esterni operanti nel plesso; Coordinamento logistico dell’erogazione delle prove di ingresso ed avvio anno scolastico; Sostituzione di docenti per assenze brevi qualora sia possibile con l’organico di plesso, prevedendo recuperi orari ai colleghi che svolgono ore eccedenti; Rapporti scuola/famiglia sulla base delle direttive del D.S.; Rapporti con il personale docente e non docente per tutti i problemi relativi al funzionamento didattico ed organizzativo informandone il D.S.; Autorizzazione ingresso posticipato/uscita anticipata degli alunni sulla base di apposita modulistica predisposta dalla segreteria amministrativa; Delegato del D.S. per il rispetto della normativa antifumo nei locali scolastici; Segnalazione tempestiva di malfunzionamenti, pericoli, rischi prevedibili per alunni, docenti e collaboratori; richiesta di interventi urgenti all’Ente proprietario tramite la Direzione; Gestione delle emergenze: o Contatti con RSPP e RLS; o Coordinamento delle prove di evacuazione a livello di plesso; o Compilazione della modulistica apposita; SISTEMA DI SICUREZZA Fatti salvi gli specifici incarichi delle squadre di emergenza, si considerano le seguenti mansioni come parte integrante del sistema di sicurezza dell’Istituto Comprensivo di Reggiolo. MANSIONI PREPOSTI 1) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi della legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti. 2) Verificare affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico. 3) Controllare e richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa. 4) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione. 5) Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. 6) Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 7) Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art. 37 8) Controllare la cartellonistica in tutte le aule, le uscite di sicurezza, gli estintori, direzioni delle vie di fuga. 9) Controllare ogni due mesi i registri dei controlli, delle manutenzioni dell’impianto elettrico e delle procedure antincendio, le uscite di emergenza. 10) Fare firmare ai docenti la presa visione delle norme di comportamento in materia di sicurezza pubblicate all’albo dell’istituto e controlla che i supplenti temporanei che sostituiscono i componenti delle squadre di emergenza siano informati delle rispettive mansioni. 11) Definire le date delle prove di evacuazione, almeno due all’anno, per diversi tipi di rischio. 12) Fare arrivare ad ogni studente e lavoratore, all’inizio dell’anno, le informazioni sulle procedure di emergenza e sulle composizioni delle squadre. 13) Interdire l’accesso, attraverso appositi cartelli chiari ed immediati e con nastro bianco/rosso, ad eventuali zone di pericolo imprevisto, in attesa delle manutenzioni richieste e segnalare prontamente all’Ente Locale e all’RSPP lo stato rilevato. MANSIONI DSGA 1) Portare a conoscenza e fare firmare a tutto il personale ATA l’osservanza delle norme di comportamento in materia di sicurezza pubblicate all’albo dell’istituto. 2) Fare firmare a tutti i collaboratori scolastici supplenti temporanei le mansioni loro affidate, nel caso sostituiscano membri della squadra di emergenza e la posizione degli interruttori di acqua/luce/gas nelle sedi del loro servizio. 3) Portare a conoscenza e fare firmare a tutto il personale ATA l’osservanza delle norme di comportamento in materia di sicurezza pubblicate all’albo dell’istituto. 4) Redigere i DUVRI con le ditte che realizzano lavori con possibile interferenza con le attività scolastiche per più di due giorni. 5) Tenere i rapporti con l’Ufficio Tecnico comunale per segnalare sistematicamente ogni criticità delle strutture in cui debba intervenire l’Ente Locale come proprietario degli edifici. 6) Nel caso in cui manutenzioni o riparazioni avvengano durante lo svolgimento delle lezioni, assicurarsi che i collaboratori scolastici vietino l’accesso al luogo degli interventi e che lo spostamento di materiali e attrezzi avvenga senza rischi per studenti e lavoratori. MANSIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO - Tenere aggiornato il registro della formazione del personale e conservare gli attestati e le nomine. - Raccogliere e conservare manuali e schede tecniche dei materiali e attrezzature elettriche acquistate o presenti a scuola. - Scrivere all’Ufficio Tecnico comunale per segnalare sistematicamente ogni criticità delle strutture in cui debba intervenire l’Ente Locale come proprietario degli edifici, conservando in cartaceo tutte le richieste, le risposte e le date degli interventi. - Tenere aggiornato il registro degli infortuni. - Fare sottoscrivere ad ogni assunto anche temporaneo di aver letto e compreso le indicazioni sulle emergenze esposte in ogni scuola. MANSIONI COLLABORATORI SCOLASTICI - Assicurare vigilanza sempre e, in caso di emergenza, la comunicazione ai membri delle squadre. - Controllare quotidianamente le uscite di sicurezza e che siano sgombre le vie di fuga. - Vigilare scrupolosamente sulle porte di accesso/uscita dagli edifici, affinchè non si introducano estranei a scuola e non escano minori senza vigilanza degli adulti delegati; - Tenere i prodotti per la pulizia chiusi a chiave nei locali dedicati - Tenere aggiornati i registri delle manutenzioni. MANSIONI RSPP 1) Tenere aggiornato il documento di valutazione dei rischi, in relazione a tutti i tipi di rischio; 2) Stendere, con il datore di lavoro, il piano di miglioramento delle procedure di sicurezza e delle segnalazioni da fare all’ente locale. 3) Curare i verbali delle riunioni periodiche e delle prove di evacuazione; 4) Individuare il personale che deve rinnovare la formazione; 5) Realizzare almeno due prove di evacuazione all’anno per diversi tipi di emergenza; 6) Controllare, anche attraverso sopralluoghi periodici (almeno uno al mese), che l’interno e l’esterno degli edifici scolastici siano correttamente utilizzabili e provvisti della segnaletica di sicurezza. 7) Tenere in ordine i documenti relativi a vario titolo alla sicurezza: verbali, prove di evacuazione, procedure ed aggiornarle nel caso di cambiamenti temporanei; 8) Tenere i rapporti con l’Ufficio Tecnico comunale per segnalare sistematicamente ogni criticità delle strutture in cui debba intervenire l’Ente Locale come proprietario degli edifici; 9) Periodicamente sollecitare il Comune per i documenti mancanti relativi al rischio incendio, verifica periodica di messa a terra, agibilità e collaudi, manutenzione filtri; 10) Fare arrivare ad ogni studente e lavoratore, all’inizio dell’anno, le informazioni sulle procedure di emergenza e sulla composizione delle squadre. TUTTI I LAVORATORI 1) Avvisare i componenti delle squadre di emergenza in caso di principio di incendio o rischi imprevisti per la sicurezza degli studenti e del personale; 2) Rispettare gli obblighi e le indicazioni dei preposti; 3) Segnalare al datore di lavoro l’eventuale stato di gravidanza, non appena certificato. 4) Assicurare vigilanza agli alunni, in particolare nelle attività meno strutturate e a maggiore rischio (intervallo, uscita, gite…) Referenti di progetto dell’Area 1(De Rose, Magnani, Iori, Aldrovandi) È particolarmente rivolta alla realizzazione del POF e all’attuazione dei processi informatici di adeguamento all’agenda digitale italiana. In particolare: Cura la gestione del registro elettronico e supporta i docenti nella gestione quotidiana; Supporta la segreteria nella fase di digitalizzazione tramite l’utilizzo di apposita piattaforma Collabora con il Dirigente scolastico per la realizzazione dei progetti innovativi inerenti la didattica digitale Collabora con il Dirigente scolastico nella definizione dei progetti innovativi; Cura i rapporti scuola famiglia nell’ottica dell’agenda digitale italiana; Attiva ogni azione possibile per agevolare il percorso degli alunni e dei docenti verso gli strumenti di innovazione tecnologica; Svolge l’incarico di webmaster del sito della scuola; Funzioni Strumentale e Referenti dell’Area 2 (Ruini, De Finis, De Rose) Riveste importanza prestare attenzione agli alunni ed alle tematiche inerenti, in particolare agevolare la comune quotidianità tra docenti ed alunni: supporto al lavoro dei Docenti e degli alunni cura la gestione ed analisi della dispersione scolastica supporta i colleghi per la definizione di un set minimo di competenze chiave di cittadinanza e civiche garantire la coerenza del percorso didattico anche nei confronti dei percorsi extra scolastici monitorare l'andamento degli alunni anche dopo la frequenza realizzazione e gestione manifestazioni ed eventi cura i rapporti con il territorio cura i rapporti con Sert, consultorio, neuropsichiatria, osservatorio sulla dispersione, ASBR Funzione Strumentale dell’Area 3 (Ferrari) Ha il compito di seguire la progettazione di Istituto in collaborazione con le figure di direzione (DS, DSGA, 1 e 2 collaboratore): progettazione d’Istituto relativa a valutazione e autovalutazione progettazione dei fondi europei, regionali e nazionali Coordinatori di classe Il coordinatore di classe ha il compito di sovraintendere al corretto funzionamento della classe come unità operativa e didattica al fine di integrare sia le esigenze delle famiglie che quelle dei docenti: presiedere le riunioni del consiglio di classe, quando non è personalmente presente il Dirigente Scolastico, e ne cura la verbalizzazione tramite la nomina di un segretario per la singola seduta; curare in proprio la verbalizzazione dello scrutinio e collaborare per il corretto svolgimento degli scrutini; farsi portavoce nelle assemblee con i genitori; presiedere le assemblee relative alle elezioni degli organi collegiali ; garantire l’ordinato svolgimento delle riunioni, facilitando la partecipazione di tutte le componenti e assicurando la discussione e la deliberazione su tutti i punti all’ordine del giorno; coordinare l’attività didattica del consiglio di classe, verificando in itinere e a fine anno il piano di lavoro comune del consiglio di classe; coordinare per le classi finali la stesura del Documento del 15 maggio; gestire il rapporto con le famiglie degli studenti, per quanto attiene a problematiche generali e non specifiche delle singole discipline; curare lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di competenza del consiglio, nel rispetto del regolamento di istituto; verificare periodicamente lo stato di avanzamento del Piano Educativo Individualizzato redatto per gli alunni diversamente abili eventualmente frequentanti la classe e del Piano Didattico Personalizzato predisposto per gli Studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento, segnalando alla Presidenza, alle funzioni strumentali area 2 ed all’OPT di rete nonché ai servizi sociali (a seconda dei casi) situazioni di disagio; coordinare lo svolgimento di visite guidate e uscite didattiche, la partecipazione della classe ad attività integrative ed extracurricolari, verificandone la rispondenza quantitativa e qualitativa alla programmazione annuale; verificare la regolarità della frequenza scolastica degli studenti, avendo costantemente aggiornata la situazione delle assenze degli allievi e segnalando tempestivamente ( anche inviando specifiche comunicazioni scritte alle famiglie tramite la Presidenza) tutti i casi di assenze fuori norma e/o non chiari; prendere contatti diretti con le famiglie in caso di anomalie; informare tempestivamente la presidenza, per i provvedimenti di competenza, qualora permanga una frequenza irregolare; facilitare la comunicazione tra la presidenza, gli studenti e le famiglie; Dipartimenti, Commissioni e Referenti Sono istituite all’interno dell’Istituzione scolastica tre differenti tipologie di riferimenti organizzativi ed in specifico: 1) Dipartimento: raccogliere, analizzare e coordinare le proposte dei singoli docenti e dei consigli di classe al fine di predisporre un piano organico delle iniziative (curricolari, integrative, complementari) condiviso dal dipartimento per presentarlo al Collegio dei Docenti. 2) Commissione: con lo specifico compito di supportare il Dirigente nell’attuazione di particolari filoni organizzativi legati ad attività già definite ma che richiedono comunque una particolare attenzione. 3) Referente: funge da punto di sintesi dell’attività di cui è incaricato, collaborando con il Dirigente o suo delegato per attuare un piano di interventi e/o definire una linea guida. Dipartimenti Al Dirigente Scolastico è riservato, nell’ambito delle sue funzioni istituzionali, il ruolo di coordinamento generale del sistema dipartimentale e di raccordo con il Collegio dei Docenti. Competono al Dirigente Scolastico la predisposizione del piano annuale degli incontri per dipartimenti, all’inizio di ogni anno scolastico. Il referente di ogni sede provvede alla prima convocazione dei dipartimenti disciplinari nonché alla prima convocazione degli stessi organismi all’inizio di ciascun anno scolastico. In particolare è compito del dipartimento: 1. predisporre le linee didattiche di indirizzo generale che la scuola intende adottare per ogni singola disciplina in stretta relazione con le altre discipline facenti parte del dipartimento. 2. Definire il dettaglio della programmazione con riferimento a: la programmazione disciplinare la definizione degli obiettivi e degli standard culturali d'istituto la definizione dei criteri di valutazione e delle griglie di misurazione degli standard la predisposizione delle prove di misurazione degli standard da effettuare (in ingresso, in itinere e al termine dell'anno scolastico) nelle classi parallele; la definizione delle modalità di svolgimento delle attività di recupero e/o approfondimento da svolgere nel corso dell'anno. proporre gli obiettivi educativi d'Istituto predisporre con i consigli di classe i progetti culturali da eseguire nelle classi predisporre il piano delle competenze conformi alle Indicazioni Nazionali ed alle Competenze Comuni di Cittadinanza e strategie di valutazione; predispone i test di ingresso e di verifica 3. 4. 5. 6. In caso di trattazione di questioni specifiche inerenti le diverse discipline, i dipartimenti hanno facoltà di organizzarsi in sub-dipartimenti. Le determinazioni di questi ultimi devono essere, in ogni caso, riassunte con delibera del dipartimento. Rimangono, in ogni caso, in capo al Collegio dei Docenti le competenze in materia di deliberazione degli indirizzi generali educativi dell’Istituto e in materia di deliberazione dei criteri per gli scrutini finali. Funzionamento dei dipartimenti 1) Le riunioni dipartimentali si svolgono nei tempi fissati dall’art. 27 del C.C.N.L. vigente, non superando di norma 40 ore annuali comprensive delle convocazioni ordinarie e straordinarie del collegio docenti 5) le riunioni del dipartimento sono convocate dalla dirigenza o dal coordinatore, su propria iniziativa o obbligatoriamente su richiesta motivata espressa dalla maggioranza dei docenti del dipartimento. Amministratore di Sistema (Mara Bazzoni) Cura la gestione del sistema informatizzato dell’Istituto secondo quanto disposto dal disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, che dovrà essere esplicata attenendosi alle seguenti modalità generali: Coadiuvare il Dirigente nella progettazione del sistema informativo e nella selezione delle migliori soluzioni tecnologiche necessarie per il piano didattico della scuola; gestire il SI della scuola individuandone le necessità e/o le criticità, compreso il sito .gov; gestire i rapporti con i fornitori terzi del SI; essere il referente interno per il sistema informativo; progettare le evoluzioni del sistema informativo in base alla progettazione didattica della scuola; coordinare i fornitori del Sistema Informativo, ivi compresi quelli di telefonia e di manutenzione; effettuare operazioni di trattamento di eventuali dati personali soltanto per le finalità e con le modalità strettamente correlate alle funzioni ed attività affidate; accedere a dati personali solo ove sia strettamente necessario all’esecuzione delle predette funzioni ed attività; osservare le misure di sicurezza ai sensi degli artt. 31 e 33 ss., nonché del Disciplinare Tecnico di cui all’Allegato B del Codice Privacy, nonché le ulteriori e preventive misure idonee a salvaguardare la riservatezza, l’integrità e la completezza dei dati oggetto delle operazioni di trattamento e a ridurre i rischi di accesso non autorizzato, perdita anche accidentale e trattamento non consentito dei dati; collaborare per quanto di competenza alla redazione/aggiornamento delle policy e misure di sicurezza applicabili nei confronti dei sistemi gestiti. ricezione delle segnalazione difficoltà nelle connessioni di rete di ogni singolo plesso segnalazione guasti del parco macchine e dei sistemi hardware presenti gestione dei software di base utilizzati dalla segreteria (per i docenti, si fa riferimento ai referenti) custodire, ove necessario, copia delle credenziali di autenticazione informatica gestite; effettuare operazioni di backup/recovery dei dati assicurandosi della qualità delle copie dei dati e della loro conservazione in luogo sicuro; gestire i supporti di memorizzazione e la manutenzione hardware; organizzare i flussi di rete; adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a garantire la massima sicurezza utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware; verificare periodicamente l’efficienza dei sistemi tecnici adottati; Le norme di comportamento dell'incaricato con funzioni di amministratore di sistema sono adottate in stretta collaborazione con i referenti per i docenti (Magnani, Iori, Aldrovandi, Casari) e si esplicano: Nel rispetto dei requisiti di diligenza professionale, richiesti dall'articolo 2050 del codice civile; Nell’adeguamento preventivo ai contenuti espressi dal Titolo V, Sicurezza dei dati e dei sistemi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196; Nell’adozione di misure minime di cui all'allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196. Gruppo di Autovalutazione Il Gruppo di Autovalutazione è costituito dagli incaricati nominati dal collegio Docenti (Capiluppi, Luitprandi, Francesconi, Ferrari, Flammia), dal Consiglio di Istituto (Mondini) e dal DS (Ferrari Roberto); possono partecipare ai lavori del gruppo il Presidente del Consiglio d’Istituto e un amministratore locale, su richiesta della scuola, per una maggiore condivisione delle attività poste in essere. È presieduto dal DS. Il gruppo viene convocato con scadenza di norma trimestrale e secondo le consegne impartite dal MIUR, dall’USR o da altri soggetti istituzionali. I compiti sono fondamentalmente i seguenti: Organizzare i processi di autovalutazione e calendarizzarli per il lavoro del CD, dei Dipartimenti, dei CdCl e dei singoli docenti; Dare indicazioni operative ai dipartimenti al fine di facilitare e migliorare la formazione degli allievi; Leggere, comprendere e fornire chiavi di lettura delle prove INVALSI; Leggere, comprendere e fornire chiavi di lettura degli esiti degli scrutini intermedi e finali secondo la stesura del Piano di Miglioramento; Individuare percorsi e attivare processi positivi a favore degli allievi per dipanare le difficoltà di apprendimento; Avviare un fecondo dialogo con le realtà del territorio per un agire sinergico e positivo dell’Istituto a favore degli allievi; Iniziare la redazione del bilancio sociale della scuola, secondo una serie condivisa di indicatori. Segreteria Competenze e Mansioni DSGA L’art. 35 comma 5 D. Lgs 165/2001 stabilisce il principio di collaborazione tra il Dirigente ed il Direttore: Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale. Il CCNL 29/11/2007 (attualmente vigente) – declina gli obblighi e le attribuzioni del profilo professionale: Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche. Redige e aggiorna la scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); Predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 2); Elabora il prospetto recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 3); Predispone la relazione sulle entrate accertate sulla consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); Firma gli ordini contabili (riversali e mandati) congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); Provvede alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); Può essere autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3); Ha la gestione del fondo per le minute spese (art. 17); Predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); Elabora la scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o speciale recante la dimostrazione delle entrate e delle spese delle aziende (art. 20 c. 3); Tiene le scritture contabili con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6); Predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); Elabora la scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto a bilancio (art. 21 c.1); Tiene le scritture contabili relative alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); Elabora la scheda finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle entrate e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1); Tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale consegnatario (art. 24 c. 7); Effettua il passaggio di consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); Cura l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); Affida la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal docente (art. 27 c. 1); Sigla i documenti contabili ed a fine esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti sono composti (art. 29 c. 4); Riceve dal docente che cessa dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in custodia (art. 27 c. 2); è responsabile della tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); Cura e tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). È responsabile della pubblicazione degli atti sull’albo In materia di attività negoziale, sempre dal D.I. 44/2001: o Collabora con il Dirigente Scolastico nella fase istruttoria, svolge specifica attività negoziale connessa con le minute spese e può essere delegato dal Dirigente Scolastico ad occuparsi di singole attività. (art. 32 c. 2 e c. 3); o Svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che richiedono la forma pubblica (art. 34 c. 6); o Provvede alla tenuta della documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e programmata (art. 35 c. 4); o Può essere delegato dal Dirigente Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro (art. 36 c. 2). o Redige apposito certificato di regolare prestazione per i contratti inerenti la fornitura di servizi periodici (art. 36 c. 3). Compilazione delle dichiarazioni fiscali e contributive e rispetto delle scadenze. Predispone un efficace organizzazione dei servizi amministrativi tecnici ed ausiliari, della quale è direttamente responsabile, nell’ambito delle direttive del Dirigente, sia nella fase di programmazione che di attuazione e verifica. Comuni a tutte le Aree In considerazione dell’Agenda Digitale Italiana (1 marzo 2012, decreto congiunto pluri ministeri) e del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005 e agg.mnti seguenti), tutte le funzioni di segreteria devono operare al meglio affinché venga attivato il percorso verso il compimento delle norme e delle indicazioni rilasciate dal Governo nei confronti delle tematiche della gestione digitale della Pubblica Amministrazione. In particolare sfruttare al meglio gli strumenti messi a disposizione della segreteria per operare a norma del CAD. Tutte le funzioni devono operare secondo i regolamenti adottati dalla Istituzione Scolastica con particolare riferimento al regolamento di istituto, del protocollo, della gestione dei sistemi informativi, degli acquisti, dell’inventario, delle procedure digitali. Tutta la Segreteria, ed il personale ivi operante, è tenuta a rispettare il ricevimento dell’utenza fornendo al meglio la propria disponibilità per garantire il servizio agli stessi. Il personale di segreteria è tenuto ad utilizzare i software e le procedure stabilite dall’Istituzione Scolastica. Area Didattica Ufficio didattica I compiti e le mansioni che devono essere svolti sono i seguenti: Coordinamento area didattica per tutto l’Istituto e verifica trasmissione dei dati. Autoaggiornamento nel settore di competenza e lettura circolari pertinenti. Iscrizioni e caricamento dati in programma informatico, Gestione alunni H, Formazione classi, Consigli di classe, tenuta fascicoli personali alunni, rilascio diplomi, registri inerenti alla valutazione, statistiche, assicurazione alunni, infortuni, assenze, attestazioni e certificati, trasferimento alunni, gestione assenze e ritardi, gestione corrispondenza con le famiglie, corsi di recupero. Gestione area alunni SIDI, anagrafe scolastica e comunicazioni relativi alla valutazione degli alunni, gestione statistiche, gestione pagelle, diplomi, tabelloni e scrutini, custodia diplomi, supporto alle commissioni d’esami per trasmissione dati, gestione del registro elettronico per quanto di competenza. Predisposizione elenchi alunni per viaggi d’istruzione, visite guidate e stages, certificazioni varie e tenuta registri, esoneri educazione fisica, infortuni alunni, pratiche portatori di handicap, collaborazione docenti per monitoraggi relativi ad alunni, libri di testo, inserimento dati INVALSI, gestione e procedure per borse di studio, sussidi e una tantum, rapporti con l’utenza relativi al proprio incarico, archiviazione posta e rapporti con l’utenza relativi al proprio incarico. Gestione elezioni e gestione Organi Collegiali. Utilizzo della piattaforma di Gestione elettronica documentale per tutte le attività di competenza, ivi compreso protocollo in entrata e in uscita. Gestione utenze, personalizzazione ambienti del registro elettronico, verifica e produzione report assenze, produzione report registri obbligatori. Area Gestione Documentale I compiti e le mansioni che devono essere svolti sono i seguenti: 1) Gestione del protocollo informatico 2) Smistamento della posta in arrivo, gestione dell’albo, cura dell’avvenuta pubblicazione, digitazione e conservazione di circolari interne e lettere del dirigente scolastico, tenuta del registro digitale delle circolari, trasmissione fatture (telefoniche ecc.) ai Comuni, gestione distinte postali, gestione della PEC, gestione comunicazioni con enti esterni e associazioni. 3) Utilizzo della piattaforma di Gestione elettronica documentale per tutte le attività di competenza, ivi compreso protocollo in entrata e in uscita. Area Gestione del Personale Ufficio personale I compiti e le mansioni che devono essere svolti sono i seguenti: 1) Tenuta dei fascicoli, Stipula contratti di assunzioni al tempo indeterminato, supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche, assunzioni in servizio, istruzione pratiche e trasmissione per la registrazione dei contratti alla ragioneria territoriale dello Stato, documenti di rito, pratiche inerenti al trattamento di fine rapporto, autorizzazione esercizio libera professione, compensi ferie non godute, ricostruzione carriera docenti e ata, dichiarazione dei servizi, periodo di prova, gestione domande di trasferimento e caricamento al sidi, Stipulazione contratti di supplenti brevi e saltuari, caricamento dati sul programma personale e portale SIDI, comunicazione UNILAV all’Agenzia del lavoro, comunicazione mensile all’area stipendi dei supplenti in pagamento, archiviazione digitale posta e rapporti con l’utenza relativi al proprio incarico. 2) Gestione graduatorie supplenze, graduatorie soprannumerari docenti e Ata, Nomine MOF. 3) Utilizzo della piattaforma di Gestione elettronica documentale per tutte le attività di competenza, ivi compreso protocollo in entrata e in uscita. Ufficio Retribuzioni I compiti e le mansioni che devono essere svolti sono i seguenti: 1) Retribuzione personale supplente, compilazione e rilascio modelli INPS, elaborazione e rilascio modelli CUD, certificazioni compensi e provvigioni, ritenute e disdette sindacali, tenuta e gestione registro stipendi, tenuta e gestione digitale registro dei contratti, modelli Espero, archiviazione digitale posta e rapporti con l’utenza relativi al proprio incarico. 2) Utilizzo della piattaforma di Gestione elettronica documentale per tutte le attività di competenza, ivi compreso protocollo in entrata e in uscita. Ufficio gestione personale I compiti e le mansioni che devono essere svolti sono i seguenti: 1) Comunicazione delle assenze ai responsabili di plesso, richiesta visite fiscali, caricamento dati sul programma personale e monitoraggio delle assenze, decreti congedi e aspettative, gestione infortuni e cause di servizio, registri assenze personale, gestione certificati di malattia e comunicazioni mensili delle assenze per malattia (Sidi), comunicazione delle assenze per malattia al MEF, comunicazione assenze per scioperi (Sciop - net), contabilizzazione dei permessi sindacali e diritto alla studio tenuta rendicontazione delle ore. 2) Procedimenti pensionistici, quiescenza, previdenziali. Rilascio Polis. 3) Utilizzo della piattaforma di Gestione elettronica documentale per tutte le attività di competenza, ivi compreso protocollo in entrata e in uscita. Area Gestione Amministrativa Ufficio Amministrativo I compiti e le mansioni che devono essere svolti sono i seguenti: 1) Richieste interventi strutturali edificio scolastico e per piccola manutenzione alla Provincia. 2) Gestione lavoro straordinario personale ATA (ordini di servizio, registrazione ritardi e recuperi). 3) Registro delle tasse scolastiche e tenuta c del c/c postale. 4) Predisposizione modelli per rendicontazione progetti e consegna ai docenti interessati - ritiro e verifica della documentazione dei progetti conclusi e dei corsi di recupero, tabelle di pagamento, supporto ai docenti per attuazione Progetti/Attività, stesura convenzioni con personale esperti esterni e relativi incarichi e liquidazione. 5) Predisposizione degli adempimenti fiscali previdenziali e assistenziali (F24), rilascio ritenute fiscali, conguaglio fiscale, anagrafe delle prestazioni, determinazioni dirigenziali per tutte le liquidazioni di compensi al personale. 6) Tenuta degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato anche con rilevanza esterna, redazione e aggiornamento delle schede finanziarie delle attività e dei progetti. 7) Tenuta dei verbali dei revisori dei conti e supporto alla redazione dei verbali dei revisori, gestione organizzativa per viaggi d’istruzione, visite guidate e stage. 8) Tenuta albo dei fornitori. 9) Gestione acquisti su Consip e MEPA. Stesura determinazioni dirigenziali in deroga CONSIP, invio preventivi per acquisti o prestazioni d’opera, preparazione prospetti comparativi, istruzione pratiche e gestione gare d’appalto, richieste CIG, ordini d’acquisto o di prestazione d’opera. 10) Gestione della fatturazione elettronica (scarico da Sidi, protocollo, stampa e caricamento su software bilancio). 11) Gestione verbali di collaudo, ricevimento beni e controllo di conformità con l’ordine d’acquisto, controllo delle bolle di consegna, delle fatture e confronto con gli ordini e la merce ricevuta, tenuta e gestione del registro del facile consumo, verifica DURC e Conto dedicato. 12) Caricamento e aggiornamento tabelle creditori e debitori (codice IBAN e liberatoria Equitalia). 13) Collaborazione con il DSGA nella fase istruttoria dell’attività negoziale, tenuta della documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e programmata 14) Utilizzo della piattaforma di Gestione elettronica documentale per tutte le attività di competenza, ivi compreso protocollo in entrata e in uscita. Ufficio Amministrativo/Economale I compiti e le mansioni che devono essere svolti sono i seguenti: 1) Programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria dell’azienda. 2) Controllo della gestione patrimoniale e del magazzino, custodia e conservazione dei beni dell’azienda nonché i relativi acquisti. 3) Predisposizione del bilancio dell’azienda agraria, formazione dei rendiconti, tenuta dei diversi registri di contabilità, raccolta e conservazione dei documenti giustificativi spese e entrate (ricevute fiscali), previsioni di spesa, aggiornamento delle disponibilità finanziarie, richiesta CIG, CUP, DURC, consultazione mercato elettronico, emissione dei buoni d’ordine, preparazione dei piani comparativi, richiesta di preventivi, verbali di collaudo, tenuta dei registri di inventario e schedatura dei beni patrimoniali dell’azienda, contabilità di magazzino, carico e scarico del materiale, buoni di prelevamento e di versamento, consegna e ritiro del materiale, rapporti con l’area amministrativa, dichiarazione IVA. 4) Utilizzo della piattaforma di Gestione elettronica documentale per tutte le attività di competenza, ivi compreso protocollo in entrata e in uscita. I compiti e le mansioni che devono essere svolti sono i seguenti: 1) Tenuta e gestione inventario. 2) Affidare la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, consegna al responsabile di plesso per il tramite del collaboratore scolastico del materiale di pulizia e di cancelleria. Scarico dall'inventario del materiale obsoleto, fuori uso o mancante con relativo decreto, verbale di cessione all’Ente di raccolta rifiuti o ad altri enti. 3) Verifica dello stato patrimoniale degli inventari. 4) Identificazione e schedatura delle opere prodotte. 5) Utilizzo della piattaforma di Gestione elettronica documentale per tutte le attività di competenza, ivi compreso protocollo in entrata e in uscita. Indicazioni Generali Comuni per i Collaboratori Scolastici ed Equiparati La funzione primaria del collaboratore scolastico è quella di vigilanza agli alunni, oltre la vigilanza sul patrimonio di avere cura dei beni (arredi, attrezzature, dispositivi di sicurezza) e dei locali della scuola dato che può essere coinvolto in azioni di responsabilità per danneggiamento, la pulizia dei locali e il supporto all’attività amministrativa/didattica. Ai fini della sicurezza sul posto di lavoro, si assicurerà l’apertura e la chiusura delle porte di sicurezza prima dell’ingresso e subito dopo l’uscita degli alunni. Prima di procedere alle pulizie dei reparti all’uscita, il collaboratore scolastico deve vigilare sugli alunni insieme ai docenti. Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), salvo comprovate esigenze, si osserva il solo orario antimeridiano presso la sede centrale e di utilizzare almeno nn. 02 giorni per le pulizie straordinarie. Guardiania L’ingresso negli edifici deve essere controllato per garantire la sicurezza agli alunni ed al personale docente. Ogni ingresso deve essere conforme a quanto previsto nel regolamento d’istituto. La gestione del centralino deve essere improntata alla massima efficacia, cercando in ogni situazione di identificare il chiamante prendendo motivazione della chiamata e riferimenti (nome cognome cellulare mail etc.). Pulizia La pulizia è intesa come: lavaggio pavimenti, zoccolino, banchi, lavagne, vetri, ecc. Utilizzando i normali criteri per quanto riguarda il ricambio dell’acqua di lavaggio e l’uso dei prodotti di pulizia, attenendosi scrupolosamente alle schede tecniche dei prodotti depositate in magazzino e /o in segreteria. Non mescolare assolutamente soluzioni o prodotti diversi; segnalare tempestivamente eventuali allergie e/o riscontrate nell’utilizzo dei vari prodotti. Vigilanza sugli allievi La vigilanza sugli allievi comporta la necessità di segnalare all’ufficio di presidenza eventuali casi di indisciplina, pericolo, classi scoperte, ecc. durante la ricreazione dovrà essere assicurata la presenza di tutte le unità davanti ai bagni e nei corridoi a ciascuno assegnato. Ogni unità dovrà garantire la presenza sul proprio posto di lavoro, in caso di breve allontanamento si farà sostituire dal collega più vicino. Mentre i permessi brevi fuori dell’edificio scolastico, dovranno essere preventivamente autorizzati dal D.S.G.A. o dal suo sostituto. Linee guida in materia di sicurezza per il collaboratore scolastico incaricato del trattamento leg.vo 196/2003 - privacy. Misure operative da adottare per garantire la sicurezza dei dati personali: Accertarsi che al termine delle lezioni non restino incustoditi i seguenti documenti, segnalandone tempestivamente l’eventuale presenza al responsabile di sede e provvedendo temporaneamente alla loro custodia: Certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze Qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli alunni o dei docenti. Accertarsi che al termine delle lezioni tutti i computer dell’aula di informatica siano spenti e che non siano stati lasciati incustoditi floppy disk, cartelle o altri materiali, in caso contrario segnalarne tempestivamente la presenza al responsabile di laboratorio o di sede e provvedendo temporaneamente alla loro custodia. Procedere alla chiusura dell’edificio scolastico accertandosi che tutte le misure di protezione dei locali siano state attivate. Per i collaboratori scolastici in servizio negli uffici di segreteria e nell’ufficio fotocopie effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati. Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che contengono dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte. Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro. Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a custodire in luogo sicuro i documenti trattati. Non consentire che estranei possano accedere ai documenti dell’ufficio o leggere documenti contenenti dati personali o sensibili. Segnalare tempestivamente al Responsabile del trattamento (DSGA) la presenza di documenti incustoditi e provvedere temporaneamente alla loro custodia. Procedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del personale. Procedere alla chiusura dei locali di segreteria accertandosi che siano state attivate tutte le misure di protezione e che le chiavi delle stanze siano depositate negli appositi contenitori. Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si stati espressamente autorizzati dal Responsabile o dal Titolare. Linee guida in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – d. leg.vo 81/08. Fattori di rischio frequentemente presenti nelle operazioni di pulizia. Rischio chimico Il Rischio Chimico è legato all’uso di prodotti chimici per le operazioni di pulizia, in seguito a contatto con sostanze irritanti, allergizzanti (detergenti, disinfettanti, disincrostanti) del tipo: candeggina, ammoniaca, alcool, acido cloridrico. Gli infortuni più frequenti derivano dal contatto con sostanze corrosive (acidi e basi forti utilizzati in diluizioni errate). Rischio da movimentazione dei carichi Questo rischio, nelle operazioni di pulizia, è correlato: a) alla movimentazione dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti, per il mancato uso, frequentemente, sia degli appositi carrelli nella movimentazione sui piani; b) spostamenti di banchi, cattedre, armadi, per le operazioni di pulizia. Interventi Di Prevenzione Le misure da adottare, in termini di prevenzione, possono sintetizzarsi nei termini sotto indicati. a) I provvedimenti di prevenzione più adeguati per evitare o limitare il Rischio Chimico sono: • la formazione del collaboratore scolastico; • l’utilizzo di adeguati mezzi di protezione personale, ossia l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), quali: guanti di gomma, ecc.; • acquisizione e lettura delle “Schede di Sicurezza” dei prodotti in uso; • lettura attenta dell’etichetta informativa del prodotto; • non usare contenitore inadeguati. In caso di eventuale manifestazione di stato irritativo cutaneo (arrossamenti, disidratazione, desquamazione), segnalare tempestivamente al medico. b) Per prevenire il Rischio da movimentazione dei carichi, in occasione delle operazioni di pulizia, è indispensabile dotare i collaboratori scolastici dei mezzi per il trasporto dei secchi d’acqua e dei prodotti di pulizia (carrelli), sacchi di rifiuti, ecc. Modalità di svolgimento delle pulizie per assicurare adeguate misure igieniche e la prevenzione contro i rischi. Misure igieniche Fare la pulizia dei locali dopo o prima dell’inizio delle lezioni verificando se le aule o i laboratori o la palestra sono idonei dal punto di vista igienico (togliere prima la polvere col piumino, disinfettare quotidianamente il piano dei banchi e delle cattedre, lavare con acqua le lavagne, lavare frequentemente i pavimenti dei locali, dei corridoi, atri, scale, ecc.). Arieggiare spesso i locali ed effettuare le pulizie con le finestre aperte. Verificare se i bagni sono igienicamente idonei prima dell’inizio dell’attività didattica. Non lasciare incustoditi, al termine delle pulizie, i contenitori di alcool, solventi, detersivi, ecc. in quanto pericolosi per gli alunni. Non utilizzare la segatura in quanto, se inalata, è dannosa. 3.b – Istruzioni per la prevenzione dai rischi sia nell’uso che nella conservazione dei prodotti di pulizia. 1. Conservare i prodotti chimici in un apposito locale chiuso a chiave e lontano dalla portata degli alunni. 2. Non lasciare alla portata degli alunni: i contenitori dei detergenti o solventi, quali candeggina, alcool, acido muriatico, ecc., ma chiuderli sempre ermeticamente e 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. riporli nell’apposito locale chiuso a chiave (non lasciare la chiave nella toppa della porta). Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto chimico, neppure se gli insegnanti ne hanno fatto richiesta attraverso l’alunno stesso. Ogni prodotto va conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta. Leggere attentamente quanto riportato sulle “Schede tecniche” dei prodotti chimici ed usare le quantità indicate dalle istruzioni per evitare che il prodotto non diluito, o usato in quantità superiori alla normale concentrazione, possa costituire rischio per la persona e/o possa rovinare le superfici da trattare. Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi; potrebbero avvenire reazioni chimiche violente con sviluppo di gas tossici, come, per es., fra candeggina (ipoclorito di sodio) e acido muriatico (acido cloridrico); non miscelare WCNET con candeggina. Utilizzare i guanti e la visiera para schizzi per evitare il contatto della cute e degli occhi con i prodotti chimici. Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da acidi. Lavare i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc. solo DOPO l’uscita degli alunni e del personale dall’edificio. Al fine di evitare di calpestare le aree bagnate durante l’operazione di lavatura dei pavimenti, il Collaboratore scolastico deve iniziare il lavaggio partendo da una certa zona ed indietreggiare, in modo tale da non porre mai i piedi sul bagnato. Si consiglia, altresì, di collocare un cartello sulla porta del locale o su una sedia, davanti alle zone bagnate, con la scritta: “Pericolo! Pavimento sdrucciolevole, non calpestare”. Nel caso in cui, per qualche urgente necessità, si debba procedere inderogabilmente al lavaggio del pavimento di un corridoio, atrio, ecc., è indispensabile prestare la massima attenzione e prendere tutte le precauzioni possibili per evitare infortuni da caduta. Procedere al lavaggio di sola metà, nel senso della larghezza, della superficie da lavare per consentire comunque il passaggio delle persone sull’altra metà asciutta della superficie; durante la fase di lavaggio e di asciugatura del pavimento, avvertire in ogni caso le persone che si stanno accingendo al passaggio di tenersi accostati al muro della parte opposta rispetto alla zona bagnata (cioè sulla parte del pavimento non pericolosa); dopo aver atteso la completa asciugatura della metà del pavimento della superficie interessata, procedere con le stesse operazioni nella fase di lavaggio dell’altra metà del pavimento. 1. Non utilizzare detergenti per pavimenti contenenti cera, anche se in piccola quantità, onde evitare fenomeni di sdrucciolamento. 2. Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti tracce di detersivo. 3. Evitare l’uso di acido muriatico (acido cloridrico: HCl) per pulire i wc o i lavandini, in quanto corrode (danno) ed emana gas pericoloso (rischio). 4. Non lasciare nei bagni nulla che possa causare danni agli alunni. 5. I contenitori dei detersivi o solventi, una volta vuoti, non devono essere lasciati nei bagni, ma devono essere ben chiusi e posti in appositi sacchetti di plastica. 6. Nella movimentazione sui piani dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi dei rifiuti, avvalersi dell’ausilio degli appositi carrelli. 7. Qualora, a seguito di un accidentale contatto con un prodotto chimico, vengano riscontrate particolari reazioni, specificare al medico curante le caratteristiche tecniche del detergente desunte dalla “Scheda tecnica”. Disposizioni Comuni per tutto il Personale Tutto il personale, inoltre, dovrà: 10.Non abbandonare il posto di lavoro assegnato, fatta salva la momentanea assenza per svolgimento di commissioni tassativamente autorizzate dal DSGA o suo delegato (posta, enti vari, emergenze). Qualsiasi altro allontanamento della postazione assegnata per la vigilanza durante l’orario di lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate dall’istituto, deve essere preventivamente comunicata (anche verbalmente o telefonicamente) e concessa dal DSGA o da un suo delegato. La mancata comunicazione è intesa come assenza arbitraria e ingiustificata e, come tale sottoposta alle sanzioni previste dal codice disciplinare. 11.In caso di brevi assenze autorizzate dal DSGA o dal responsabile del plesso, coordinarsi con i colleghi presenti al piano per la copertura del servizio 12.Osservare scrupolosamente l’orario di servizio: 13.Riportare nel registro firme e/o foglio di presenza, l’effettivo orario di ingresso e di uscita dal servizio che, in caso di ritardi o anticipi non coincide con l’orario di servizio giornaliero. I ritardi dovranno essere recuperati entro l’ultimo giorno del mese successivo, in base alle esigenze di servizio. Allegato 3 Documenti interni non soggetti a protocollazione: 1) verbali 2) comunicazioni tra docenti 3) circolari 4) documenti interni di qualsiasi natura 5) modulistica 6) proposte di bandi, concorsi, formazioni organizzate da private. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Agnese Vezzani