PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Politiche Attive del Lavoro
CARTA DEI SERVIZI
dei Centri per l’Impiego
Centro Impiego Puglia
STATO DEL DOCUMENTO
allegato 7
REV.
00
PAR.
PAG.
MOTIVO
Emissione
Elaborazione
Verifica
DATA
10.05.2004
Approvazione
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____________
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Distribuita a
Data
Firma RGQ
Provincia di Brindisi
Centro Impiego Puglia
Provincia di Brindisi
Carta dei Servizi dei Centri per L’impiego
INDICE
INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PRESENTAZIONE DELL’ASSESSORE ALLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
PREMESSA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
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SERVIZI PER I LAVORATORI
- Accoglienza ed informazioni
-
Consulenza orientativa
Preselezione lavoratori
Tirocinio formativo
Consulenza e informazione sui percorsi formativi
Interviste di orientamento ai sensi del D.lgs 181/00
Iscrizioni nell’elenco anagrafico
Iscrizione negli elenchi dei disabili e beneficiari Legge 68/99
Inserimento nelle liste di mobilità
Avviamento a selezione nella Pubblica amministrazione
Iscrizioni nelle liste del Collocamento dello spettacolo
SERVIZI PER LE AZIENDE
- Ricezione delle comunicazioni di assunzione,
cessazione
variazione dei rapporti di lavoro
- Iscrizione nel registro dei committenti lavoro a domicilio
- Incontro domanda offerta di lavoro
- Inserimento mirato dei disabili
- Le convenzioni
- Sospensione temporanea degli obblighi
- Compensazione territoriale
- Esonero parziale
- Graduatorie per il collocamento mirato
- Comitato tecnico
- Preselezione aziende
- Tirocini formativi e orientativi per le aziende
CONTRATTI DI LAVORO
-
Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Contratto di lavoro a tempo determinato
Somministrazione di lavoro
Appalto di servizi e distacco
Lavoro intermittente (a chiamata - job on call)
Lavoro ripartito (job sharing, lavoro a coppia)
Contratto di apprendistato
Contratto di inserimento
Lavoro a progetto (ex co.co.co.)
Lavoro occasionale
Lavoro occasionale accessorio
Contratto Part-time
Lavoro agricolo
Tirocinio estivo di orientamento
Certificazione dei rapporti di lavoro
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Provincia di Brindisi
Carta dei Servizi dei Centri per L’impiego
ORGANI COLLEGIALI
- Commissione provinciale per le politiche del lavoro
- Commissione provinciale per l’emersione del lavoro non regolare
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APPENDICE
-
Enti di previdenza ed assistenza
Enti di Patronato
Suggerimenti e reclami
Modulo per suggerimenti
Modulo per reclamo
- Glossario
- Indirizzi utili
- Validità della Carta dei Servizi
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Provincia di Brindisi
Carta dei Servizi dei Centri per L’impiego
INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Il sistema pubblico dei servizi per l’impiego gestiti dalle Province.
Il D.Lgs. n. 469/97, nell’avviare un processo di riforma globale del Mercato del Lavoro, ha
provveduto ad affidare alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni in materia di collocamento e di
politiche attive del lavoro, prevedendo, nel contesto, una riorganizzazione dei servizi che erogano tali
funzioni su base provinciale in una prospettiva di massimo decentramento e valorizzazione della
dimensione locale. In tal modo le Province, su delega regionale, si sono rese protagoniste assolute del
cambiamento, svolgendo un ruolo di primo piano nella gestione del processo di riforma.
Le ancora più recenti iniziative normative in materia di lavoro (Legge n. 30 del 14 febbraio
2003), l’attuazione delle direttive comunitarie ed il passaggio delle competenze agli Enti Territoriali,
stanno di fatto determinando nel nostro Paese una nuova cultura dell’occupazione.
In questa ottica, i luoghi deputati al “cambiamento” diventano i Centri per l’Impiego, i quali
sono chiamati a rispondere alle nuove esigenze, ovvero alla necessità di effettuare politiche attive
dell’impiego e del lavoro in grado di prevenire e rimediare a situazioni complesse.
Il processo di riforma dei servizi per l’impiego è oramai una realtà anche nella nostra Provincia,
la quale intende dare voce allo spirito che sottende la nuova normativa, vale a dire, indirizzare l’impegno
politico dal mero assistenzialismo di un passato ancora recente ad una prassi di politiche veramente
“attive” del lavoro che possano dare risposte concrete all’elevato tasso di disoccupazione; ciò passa
attraverso strategie e ridefinizione degli assetti organizzativi quali la modernizzazione dei servizi e la
flessibilità procedurale, interventi rapidi e mirati in grado di leggere le dinamiche del Mercato del
Lavoro e le esigenze occupazionali.
Al riguardo e per opportunità corre utile evidenziare che la Provincia di Brindisi ha investito
ingenti risorse economiche e strumentali, nonché risorse umane utilizzando anche le competenze,
nell’ambito del progetto “la Provincia Orienta”, dei formatori ex L.R. 54/78 per sviluppare sia politiche
tese all’incremento dell’occupazione, comprese le fasce deboli, che specie in questa Provincia
rappresenta un gap pesante rispetto ai livelli occupazionali nazionali e europei, sia per favorire
l’emersione del lavoro sommerso; ha previsto, altresì, anche politiche attive rivolte a sviluppare processi
di formazione continua per le fasce di lavoratori che hanno bisogno di mantenerne la "compatibilità" con
l’attuale mercato del lavoro.
La Carta dei Servizi, curata da tutti gli operatori del settore Mercato del Lavoro, appare utile e
necessaria per fare chiarezza sulle procedure amministrative e sui servizi, tali da renderli indispensabili,
non solo all’utenza, ma anche agli operatori coinvolti nel settore.
Michele Errico
Presidente della Provincia di Brindisi
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Carta dei Servizi dei Centri per L’impiego
PRESENTAZIONE DELL’ASSESSORE
E’ doveroso illustrare il percorso che è stato seguito per la costruzione della Carta dei Servizi
identificandolo in un processo che ha visto coinvolto tutto il personale del settore.
Il principio ispiratore dell’iter, oltre al rispetto delle previsioni di legge, teneva conto soprattutto
dei bisogni e delle esigenze degli utenti e della necessità di produrre innovazione e semplificazione nei
processi.
Alla luce della riforma, quindi, è necessario presentare il nuovo sistema dei servizi per l’impiego.
Premesso che sono passate decisamente in secondo piano le funzioni burocratiche, amministrative
e certificative, il nodo centrale della riforma è proprio nel maggiore spazio dedicato alle funzioni di
incontro tra domanda e offerta e alle “politiche attive”, ossia agli interventi tesi ad aumentare le
possibilità di occupazione e a incentivare la nascita di nuove attività produttive, con particolare riguardo
a quelle che possono favorire i segmenti più svantaggiati del mercato del lavoro come i giovani, le
donne, i disoccupati di lunga durata, i disabili e gli immigrati (realtà non irrilevante nella nostra
provincia, dove l’emergenza immigrati è una costante).
Il Centro per l’impiego è il luogo, dunque, dove chi è in cerca di un lavoro può avvalersi di
consulenze individuali e ottenere informazioni ad ampio raggio su come orientare i propri percorsi di
studio e formazione e su come partecipare a programmi di inserimento al lavoro. Può inoltre consultare,
attraverso il servizio internet-point , le opportunità di lavoro nazionali ed estere, nonché le banche dati
con le opportunità locali (avvalendosi, se necessario, dell’assistenza di un operatore navigatore).
Inoltre, è in corso di realizzazione un sistema informativo integrato per tutte le attività del
servizio erogate a livello provinciale: gestione amministrativa dei centri per l’impiego, elenco anagrafico
delle persone in cerca di lavoro, scheda anagrafica e scheda professionale, anagrafe dell’obbligo
formativo, anagrafe della formazione professionale, anagrafe dell’apprendistato, servizi di accoglienza,
informazione, orientamento e accompagnamento al lavoro.
In definitiva, la semplificazione della gestione dei flussi di comunicazione consentirà sia il
miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi per l’impiego (attraverso l’adozione di strumenti
e tecnologie adeguate) sia il miglioramento e l’implementazione di nuovi servizi per i cittadini e le
imprese.
Concetta Somma
Assessore Politiche attive del lavoro
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Provincia di Brindisi
Carta dei Servizi dei Centri per L’impiego
PREMESSA DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
L’idea di costruire e adottare la Carta dei Servizi nasce per offrire uno strumento informativo sui
nostri servizi, in particolare per:
operare una ricognizione ed un’analisi di dettaglio delle procedure da attivare e delle prestazioni da
erogare;
realizzare una omogeneizzazione tra le procedure operative seguite e le prestazioni erogate dai diversi
Centri per l’Impiego della Provincia;
coinvolgere il personale dei diversi Centri per l’impiego in un azione collettiva importante ed a
rilevante esposizione esterna;
cominciare a definire standard di qualità e comunicarli all’esterno.
La Carta dei Servizi ci ha consentito di esplicitare – nelle schede descrittive dei servizi erogati –
non solo finalità/attività svolte, modalità di erogazione, tempistica, ma anche le caratteristiche degli
operatori coinvolti nelle varie aree dei servizi, gli impegni e il patto con l’utente.
La nuova architettura del sistema pubblico in materia di collocamento ha sostituito i vecchi uffici
con i Centri per l’Impiego, gestiti dalle amministrazioni provinciali.
Ma, nello specifico, cosa è cambiato?
Alcune funzioni di tipo prevalentemente certificativo rimangono competenza dei centri per
l’impiego: si tratta essenzialmente delle procedure di iscrizione e cancellazione nelle liste di
disoccupazione, compilazione della graduatoria, e del rilascio dei relativi certificati.
Sono state, tuttavia, introdotte importanti novità che rendono più agevole e veloce l’adempimento
delle varie pratiche. La vetusta lista di collocamento è stata sostituita da una anagrafe informatizzata e
anche il libretto di lavoro è stato sostituito da una scheda professionale molto più dettagliata: contiene il
profilo professionale del lavoratore, la storia lavorativa, i percorsi formativi, il tipo di impiego ricercato,
la disponibilità al trasferimento geografico, e così via. L’iscrizione all’anagrafe continua a essere un
requisito indispensabile per accedere ai programmi di politica attiva del lavoro.
Ma quali servizi può trovare – anzi, deve civilmente pretendere – chi entra in un Centro per
l’Impiego?
Accoglienza e informazione orientativa
E’ disponibile un servizio di informazione generale in grado di orientare l’utente verso servizi più
specifici, individuati in base alle sue caratteristiche e alle sue esigenze. E’ possibile accedere a internet,
magari assistiti da un “navigatore” per consultare i siti su cui si trovano informazioni sulle opportunità
di lavoro e di formazione. Inoltre, sono disponibili per la consultazione giornali con le offerte di lavoro,
riviste specializzate, banche dati.
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Carta dei Servizi dei Centri per L’impiego
Informazione, orientamento e consulenza alla formazione e al lavoro
L’utente può richiedere colloqui individuali di orientamento con personale esperto di mercato del
lavoro e di formazione professionale. In base alle aspettative, alle preferenze, ai profili professionali e
alle competenze acquisite (anche nel corso di una esperienza lavorativa “non regolare”), vengono
individuate per ogni utente opportunità di formazione o delle strategie mirate di inserimento nel mercato
del lavoro, quali i tirocini, gli stage, l’apprendistato, i piani di inserimento professionale.
L’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro
Si tratta del compito centrale dei centri per l’impiego. Le offerte di impiego delle aziende a livello
locale, nazionale ed europeo, incluse le cosiddette opportunità di pre-inserimento (stage, piani di
inserimento professionale) sono opportunamente raccolte e sistematizzate in apposite banche-dati con
riguardo ai profili professionali ricercati, alle competenze, alle abilità specifiche e alle condizioni offerte.
Anche le informazioni che riguardano il lavoratore vengono raccolte dettagliatamente: in questo modo
gli operatori possono effettuare una accurata preselezione e proporre ad aziende e lavoratori
opportunità su misura.
Le iniziative per i soggetti in difficoltà nel mercato del lavoro
Un’ attenzione particolare è rivolta alle “fasce deboli”. Per favorire l’inserimento dei disabili nel
mercato del lavoro, la recente normativa (L. 68/1999) prevede un più forte coinvolgimento dei servizi
sociali territoriali, delle cooperative sociali e delle organizzazioni di volontariato, che sono chiamati a
collaborare. Vengono attuati interventi per l’inserimento mirato e assistito nelle aziende che, per legge,
sono tenute ad assumere una quota di disabili.
Altri gruppi di lavoratori per i quali sono previste iniziative speciali di lavoro sono:
Disoccupati di lunga durata, coloro cioè che avendo perso il lavoro sono alla ricerca attiva di
un’altra opportunità da oltre dodici mesi;
disoccupati “anziani” (ultracinquantenni) il cui inserimento lavorativo risulta particolarmente
difficoltoso, sia per motivi oggettivi, legati all’obsolescenza delle qualifiche sia per motivi soggettivi,
quali la demotivazione e la sfiducia nella possibilità di ritrovare un lavoro;
I lavoratori stranieri il cui inserimento nel mercato del lavoro è ostacolato da diffidenza, problemi
linguistici, pregiudizi;
le donne che, specialmente al sud, continuano ad essere una minoranza tra le forze di lavoro, spesso
relegate in posizioni meno remunerate e meno prestigiose;
giovani in cerca di prima occupazione;
mobilità e cassa integrazione.
Si troverà lavoro con il nuovo collocamento?
E’ ovvio che, per una realtà come la nostra, non ci si potrà attendere soluzioni “miracolose”;
pertanto, l’utente non dovrà assumere un atteggiamento passivo nell’attesa di una “chiamata”,
confidando nel meccanismo dei punteggi maturati in base all’anzianità.
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Carta dei Servizi dei Centri per L’impiego
L’iscrizione nelle banche dati e la loro consultazione, così come i colloqui, aumentano le
“chance” di entrare in contatto con le aziende o di venire a conoscenza di opportunità di lavoro, mentre
l’utente continuerà a qualificarsi e specializzarsi, poiché trovare un lavoro “qualsiasi” sarà sempre più
difficile.
Da qui la centralità dei compiti, nella costruzione di questi percorsi formativi e professionali, del
nuovo sistema dei servizi per l’impiego.
Una rete di servizi per l’impiego efficiente costituisce un presupposto indispensabile perché un
sistema economico sia veramente “flessibile” nel senso della capacità di reagire e di adeguarsi ai
cambiamenti.
Questa è la sfida che ci prefiggiamo: scommettere sul futuro di questi servizi e sulla possibilità di
incrementare la qualità del loro output ed il loro livello di apprezzamento sociale.
L’invito è quello di leggere il documento, ma è soprattutto quello di verificare i nostri servizi
usufruendone in modo diretto.
Fernanda Prete
Dirigente Servizio Politiche attive del lavoro
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Carta dei Servizi dei Centri per L’impiego
SERVIZI PER I LAVORATORI
ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONI
Che cos’è?
L’accoglienza è il primo impatto che l’utente ha con il Centro per l’Impiego, essa rappresenta una prima
risposta ai bisogni dell’utenza.
Come viene erogato il servizio?
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L’operatore riceve direttamente l’utente;
Fornisce informazioni sul Centro per l’Impiego e le sue attività;
Rileva i dati anagrafici dell’utente compilando una scheda d’ingresso che accompagnerà l'utente nella
fruizione dei servizi;
Individua il servizio adeguato ai bisogni dell’utente;
Indirizza l'utente verso i canali appropriati (interni o esterni al Centro), ossia esegue una sorta di
smistamento e di gestione dei flussi d’utenza;
Predispone gli spazi, gli strumenti e materiali per l'auto-consultazione;
reperisce riferimenti utili (ad esempio: bibliografie, indirizzi Internet, indirizzi delle sedi d’organismi
e servizi a cui possono rivolgersi gli utenti, etc.);
L’utente compila un questionario per la rilevazione del grado di soddisfazione.
I tempi:
15 – 20 minuti
Gli impegni del servizio ed il patto con l’utente:
Il Servizio s’impegna a:
- prendere in carico l’utente
L’utente s’impegna a:
- seguire il percorso concordato con l’operatore
- avvalersi dei servizi on line, non appena attivati
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CONSULENZA ORIENTATIVA
Che cos’è?
E’ un servizio rivolto a chi desidera un supporto metodologico per elaborare un proprio progetto
formativo-professionale e facilitare i processi di scelta e di transizione al lavoro.
Il servizio svolge attività di consulenza individuale e di gruppo al fine di sostenere le persone su come si
struttura una ricerca di lavoro in base al proprio progetto, sul mercato del lavoro locale, sia per ciò che
riguarda il settore privato che quello pubblico.
Gli utenti sono informati su come si scrive un curriculum vitae, come si sostiene un colloquio di
selezione, come ci si può inserire in un’azienda con un percorso di tirocinio formativo e d’orientamento.
Come viene erogato il servizio?
L’operatore d’orientamento supporta l’utente nella definizione di un progetto personale di studio e/o
lavoro gestendo una relazione d’aiuto professionale finalizzata a:
-
analizzare i bisogni orientativi dell’utente e il supporto che l’operatore dovrà gestire;
coinvolgere l’interlocutore nel processo d’aiuto, prestando attenzione attraverso l’ascolto e
l’osservazione al fine di ottenere la disponibilità a condividere con altri la sua esperienza;
permettere all’interlocutore una libera esplorazione della situazione in cui si trova, favorendo
la ricognizione da parte del soggetto degli elementi più significativi del proprio curriculum
professionale e personale;
consentire al soggetto un’ampia consapevolezza in relazione a motivazioni, valori, capacità,
interessi, attitudini, potenzialità, vincoli personali, ambiente;
promuovere l’individuazione di obiettivi professionali e l’attivazione del soggetto per il
raggiungimento degli stessi.
La consulenza orientativa può svolgersi in un unico colloquio o, come più spesso accade, prevedere più
incontri tra l’operatore e l’utente.
I tempi:
- accesso al servizio: su appuntamento
- tempi d’attesa per l’appuntamento: massimo 7 giorni
- durata colloquio: circa 45 – 60 minuti
- seminari: 3 – 4 ore
Gli impegni del servizio ed il patto con l’utente:
Il Servizio s’impegna a:
• prendere in carico l’utente
L’utente s’impegna a:
• accettare ed eseguire il percorso concordato con l’operatore;
• comunicare al Servizio qualsiasi variazione riguardante la propria posizione.
• avvalersi dei servizi on line, non appena attivati
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PRESELEZIONE LAVORATORI
Che cos’è?
L’attività di preselezione consiste nell’analizzare le caratteristiche della domanda/offerta di lavoro
attraverso interviste e colloqui.
Il servizio è rivolto a chi cerca lavoro e all’azienda che cerca personale ed ha lo scopo di incrociare i
requisiti richiesti con i candidati/e che li posseggono, fornendo all’impresa la possibilità di affidare al
Centro per l’Impiego l’individuazione del personale e al/la lavoratore/trice l’opportunità di essere
selezionato/a per le aziende in cerca di personale.
Come viene erogato il servizio?
fase d’accoglienza del/la lavoratore/trice
• accoglienza dell’utente con illustrazione delle finalità e delle modalità di funzionamento del servizio,
• individuazione delle esigenze dell’utente e valutazione del suo percorso formativo e professionale
attraverso un colloquio individuale che raccoglie informazioni quali: il curriculum scolastico e
professionale, le precedenti esperienze lavorative, le conoscenze e le abilità tecniche, le attitudini e le
propensioni, la disponibilità ad essere assunto/a anche con contratti di lavoro atipici,
• richiesta della disponibilità dell’utente alla divulgazione dei propri dati personali e indicazione
dell’autocandidatura quale ulteriore strumento utile,
• inserimento dei dati nel sistema informativo,
• valutazione delle alternative nell’ipotesi in cui l’utente non sia in possesso di requisiti
immediatamente utili (corsi di formazione professionale, tirocini…).
fase incrocio domanda/offerta di lavoro e preselezione
• identificazione delle possibili corrispondenze tra domanda ed offerta di lavoro precedentemente
rilevate attraverso l’ausilio della banca dati del Centro per l’Impiego e dei curricula vitae cartacei
pervenuti,
• verifica della disponibilità di lavoratori/trici individuati/e attraverso gli strumenti più idonei, inclusi
quelli telematici,
• segnalazione all’impresa dei nominativi individuati.
I tempi:
accesso al servizio: su appuntamento;
tempi d’attesa per l’appuntamento: massimo 7 giorni
tempi d’attesa per l’incrocio domanda/offerta: massimo 15 giorni
durata colloquio: circa 30-45 minuti.
Gli impegni del servizio ed il patto con l’utente
Il servizio s’impegna a:
• tutelare la riservatezza delle informazioni;
• operare garantendo equità di trattamento nei confronti dell’utenza.
L’utente s’impegna a:
• comunicare tempestivamente al servizio eventuali variazioni riguardanti la propria posizione.
• avvalersi dei servizi on line, non appena attivati
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TIROCINIO FORMATIVO
Che cos’è?
Il tirocinio formativo non è un rapporto di lavoro subordinato; è un’opportunità d’orientamento e
formazione che consente ai giovani di fare una corretta esperienza complessiva sul lavoro,
sull’organizzazione delle imprese, sui comportamenti organizzativi.
A chi è rivolto?
A persone che intendono inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro, a donne in reinserimento lavorativo,
a persone in situazioni di difficoltà ed esposte a rischio di marginalità.
Per i giovani il tirocinio è un punto di partenza che può interrompere il circolo vizioso della ricerca del
primo impiego. Rappresenta un momento fondamentale nell’ambito di un percorso di crescita
professionale ed è un valido strumento per farsi conoscere “sul campo”. Dà, inoltre, alla persona la
possibilità di orientare o verificare le proprie scelte professionali e per acquisire un’esperienza che può
arricchire il proprio curriculum e le proprie competenze.
Per l’azienda ospitante il tirocinio rappresenta un’importante occasione di collaborazione per lo
svolgimento di attività legate alla realizzazione di piani di sviluppo interno a medio termine o per la
realizzazione di progetti di miglioramento dei servizi, verificando “sul campo” le competenze del
tirocinante.
Come viene erogato il servizio:
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Stipula della convenzione con le aziende interessate all’attivazione di tirocini da parte dell’Ente
Provincia in qualità di soggetto promotore
Stesura del progetto formativo e d’orientamento con l’indicazione degli obiettivi da perseguire,
modalità di svolgimento e durata del tirocinio
Comunicazione di inizio tirocinio ai soggetti competenti quali il Servizio Ispezione Lavoro, la
Regione, le Rappresentanze Sindacali Aziendali
Il Centro per l’Impiego provvede alla nomina del proprio tutor quale responsabile didatticoorganizzativo dell’attività del tirocinante;
Il tutor individuato dall’azienda ospitante è responsabile dell’inserimento del tirocinante
all’interno della struttura lavorativa
I tempi:
Sottoscrizione della convenzione e del progetto formativo entro 7 giorni dalla richiesta dell’azienda.
Gli impegni del servizio ed il patto con l’utente
Il servizio s’impegna a:
• tutelare la riservatezza delle informazioni;
• garantire il supporto necessario per l’individuazione del tirocinante.
L’utente s’impegna a:
• comunicare tempestivamente al servizio eventuali variazioni riguardanti il tirocinio.
• rispettare le azioni concordate nel progetto formativo
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CONSULENZA E INFORMAZIONE SUI PERCORSI FORMATIVI
Che cos’è?
E’ un servizio finalizzato all’informazione e consulenza sulle attività formative a fasce di utenti
diversificate:
- adolescenti ( anni 15-18 ) informazioni e consulenza sui corsi di F. P. inerenti l’assolvimento
dell’obbligo formativo;
- giovani ( anni 18-25 ) informazioni e consulenza sui corsi di F. P. posti diploma e/o laureati;
- adulti ( oltre gli anni 25 ) informazione e consulenza su master, scuole di specializzazione, corsi di
IFTS ( post diploma e post laurea )
- disoccupati/inoccupati di lunga durata ( formazione permanente degli adulti )
- donne in reinserimento lavorativo – informazione e consulenza sui corsi di F. P. per le pari
opportunità.
Il servizio offre un ventaglio di informazioni sui corsi di F. P. finanziati e riconosciuti dalla Regione
Puglia, sui corsi non finanziati ma riconosciuti dalla Regione Puglia e sull’offerta formativa di Enti
accreditati, nonché nozioni sui profili professionali a supporto della scelta formativa e/o lavorativa.
Più genericamente, prescindendo dal target di utenza il servizio si rivolge a:
- persone disoccupate che vogliono costruirsi una professionalità;
- persone occupate che vogliono migliorare la propria condizione lavorativa o desiderano cambiare
lavoro.
Come viene erogato il servizio?
-
Con la produzione di materiale cartaceo relativo alle professioni e alle attività formative e relativa
autoconsultazione;
- Consultazione informatizzata in Internet sui percorsi formativi da parte degli operatori addetti al
servizio;
Colloqui informativi con l’operatore che informa l’utente sulle attività formative in corso;.
- Colloqui di orientamento informativo nel caso l’utente non avesse chiaro il percorso formativo da
intraprendere; l’operatore lo orienta sui possibili corsi da frequentare in base alle attitudini e ai
requisiti posseduti, nonché agli sbocchi occupazionali dei corsi stessi e all’andamento del mercato
del lavoro e delle professioni.
I tempi:
Il servizio viene erogato attraverso colloquio individuale svolto subito se l’operatore è libero o dietro
appuntamento preventivamente fissato della durata variabile di circa 30 minuti.
Gli impegni del servizio ed il patto con l’utente
Il servizio s’impegna a:
• Prendere in carico l’utente;
L’utente s’impegna a:
• Perseguire quanto reciprocamente concordato;
• avvalersi dei servizi on line, non appena attivati.
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INTERVISTE DI ORIENTAMENTO
Che cos’è?
E’ l’attività prevista dal Decreto Legislativo 181/00, come modificato dal Decreto Legislativo 297/02,
rivolta alle persone che hanno dichiarato presso i Centri per l’Impiego la loro disponibilità immediata allo
svolgimento di un’attività lavorativa e che pertanto sono considerate “ in stato di disoccupazione “.
Come viene erogato il servizio?
L’attività svolta da Centro per l’Impiego si articola in tre momenti:
Verifica dei soggetti da sottoporre ad intervista ed inviti su appuntamenti
I soggetti interessati a tale intervento sono i disoccupati che, ai sensi del D. Lgs. 181/00, hanno dichiarato
la loro immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Il Centro per l’Impiego invita tali soggetti a presentarsi per un’intervista di orientamento entro tre mesi
dall’inizio dello stato di disoccupazione. Agli interessati sarà proposta un’attività formativa o l’adesione
ad iniziative che favoriscano l’inserimento lavorativo secondo la seguente tempistica:
- donne in reinserimento lavorativo, giovani e adolescenti entro quattro mesi dall’inizio dello stato di
disoccupazione;
- disoccupati/e e inoccupati/e di lunga durata, entro sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione.
Intervista di orientamento
Alla data e ora dell’appuntamento fissato, viene effettuato il colloquio informativo e di orientamento
con le seguenti finalità:
- verificare la permanenza dello stato di disoccupazione dell’utente;
- acquisire informazioni sui suoi obiettivi professionali e sul fabbisogno di altre misure orientative o
formative;
- aggiornare le informazioni relative alla scheda anagrafica e professionale dell’utente;
- acquisire informazioni sulla carriera scolastica e professionale e sulle competenze maturate;
- verificare il grado e le modalità di ricerca attiva del lavoro e valutare le capacità di definizione e
perseguimento di obiettivi professionali, rinviando, in caso di un grado di occupabilità sufficiente,
direttamente al servizio si incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- appurare la concreta disponibilità a partecipare a percorsi strutturati (consulenza orientativa o
promozione dell’inserimento lavorativo o formazione professionale)
- effettuare il rinvio dell’utente al servizio identificato, attivando le specifiche procedure previste
(prenotazioni, inserimento dell’esito del colloquio nel fascicolo personale dell’utente).
Verifica delle mancate adesioni alle interviste e successivi atti
Nel caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, all’intervista ai sensi del D.Lgs 181/00,
nonché al colloquio di orientamento, l’interessato perde la condizione di disoccupato in precedenza
definita.
I tempi:
Il colloquio ha una durata variabile di circa trenta minuti e l’accesso avviene solo dietro appuntamento,
fissato al massimo entro il termine massimo di 5 giorni dalla richiesta.
Gli impegni del servizio ed il patto con l’utente
Il servizio s’impegna a:
• Prendere in carico l’utente;
L’utente s’impegna a:
• Perseguire quanto reciprocamente concordato;
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Carta dei Servizi dei Centri per L’impiego
ISCRIZIONE NELL’ELENCO ANAGRAFICO
Chi si può iscrivere?
Requisito necessario: età minima 15 anni e assolvimento obbligo scolastico.
L’utente viene inserito nella categoria relativa alla sua condizione anagrafica e/o lavorativa.
Come viene erogato il servizio?
Coloro che sono alla ricerca di lavoro si devono presentare al Centro per l'impiego di residenza o a quello
dell’ambito territoriale in cui hanno eletto domicilio, dichiarando l’immediata disponibilità
all’occupazione e le eventuali esperienze lavorative precedenti.
Dalla data di presentazione di tale dichiarazione gli aspiranti lavoratori hanno diritto ad usufruire dei
seguenti servizi:
• per gli adolescenti e i giovani:
colloquio di orientamento, informazioni sul mercato del lavoro ed eventuale inserimento in banca
dati per l’incontro domanda/offerta di lavoro;
• per le donne in reinserimento lavorativo, i disoccupati e gli inoccupati di lunga durata, i
lavoratori in mobilità e in cassa integrazione straordinaria:
informazioni sulle opportunità di lavoro e di formazione professionale del territorio, inserimento in
banca dati, strategie e tecniche di ricerca del lavoro.
All'aspirante lavoratore, l'operatore rivolge una sintetica intervista inserendo i dati rilevati nell'elenco
anagrafico. L'operatore farà altresì sottoscrivere all'utente il modello informatizzato di domanda di
iscrizione.
Il Centro per l'impiego rilascia la scheda professionale.
Il lavoratore può chiedere la cancellazione dall’elenco anagrafico.
I tempi:
Al servizio si accede direttamente attraverso colloqui individuali della durata variabile di circa 20 minuti.
Gli impegni del servizio ed il patto con l’utente:
Il Servizio s’impegna a:
• tutelare la riservatezza delle informazioni
• inserire l’utente nel sistema informativo del Centro
• garantire il supporto alla ricerca attiva del lavoro
• fornire aiuto all’inserimento lavorativo degli utenti in difficoltà
L’utente s’impegna a:
• dichiarare la propria reale disponibilità al lavoro
• comunicare tempestivamente al servizio eventuali variazioni riguardanti la propria posizione, nonché
il proprio domicilio.
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Carta dei Servizi dei Centri per L’impiego
ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Che cos’è?
La Legge 68/99 prevede per alcune categorie di lavoratori forme di sostegno per l’occupazione. Per
beneficiare di tali servizi occorre l’iscrizione negli appositi elenchi previsti dalla legge medesima presso il
Centro per l’impiego dove il lavoratore ha la residenza o il domicilio.
Chi può iscriversi?
Tutte le persone disabili in età lavorativa – dai 15 anni al raggiungimento dell’età pensionabile appartenenti alle seguenti categorie:
• disabili civili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
• invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
• non vedenti o sordomuti;
• invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio;
• altre categorie previste dall’art. 18 (Orfani, vedove ed equiparati).
Cosa occorre per iscriversi?
DISABILI:
1) Istanza di iscrizione da presentare presso il proprio Centro per l’impiego
2) Eventuale dichiarazione di disponibilità, ai sensi del D.lgs.181/2000
3) Certificato rilasciato dall’Ufficiale Sanitario attestante che l’interessato non è di pregiudizio per
l’incolumità dei compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.
4) Inoltre, a seconda della categoria di appartenenza, la seguente documentazione:
Mutilati e Invalidi Civili: Copia autenticata del certificato della competente Commissione
Sanitaria per l'accertamento dell’invalidità civile.
Mutilati e Invalidi del Lavoro: Certificato I.N.A.I.L. attestante i postumi per infortunio o
malattia professionale ed il grado di riduzione della capacità lavorativa.
Mutilati e Invalidi Militari di Guerra: Decreto Ministeriale concessivo della pensione per cause
di Guerra.
Mutilati ed Invalidi per il Servizio: Verbale della visita medica collegiale (mod. 69/ter rilasciato
dal ministero di appartenenza.)
Sordomuti: Certificato rilasciato dall’apposita commissione, oppure dichiarazione rilasciata
dall’Ufficiale Sanitario attestante che il sordomutismo esiste dalla nascita o è stato contratto prima
dell’apprendimento della parola.
ART. 18 (ORFANI, VEDOVE, EQUIPARATI, ECC.)
1) Istanza di iscrizione da presentare presso il proprio Centro per l’impiego
2) Dichiarazione di disponibilità, ai sensi del D.lgs.181/2000
3) Inoltre, a seconda della categoria di appartenenza, la seguente documentazione:
Profughi: Attestazione rilasciata dalla Prefettura, oppure dal Consolato competente
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Carta dei Servizi dei Centri per L’impiego
Orfani e vedove di guerra:
1) Decreto di concessione di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (modello 331)
2) Stato di famiglia originario
Equiparati orfani e vedove di guerra:
1) Modello 69/ter rilasciato dal Ministero del Tesoro attestante che il genitore è ascrivibile alla 1^
categoria a vita. (pensione privilegiata)
2) Stato di famiglia (dal quale risulti il padre capofamiglia all’epoca della concessione della
pensione)
Orfani e vedove di caduti per servizio:
1) Dichiarazione dell’Amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio, attestante che
il decesso è avvenuto per causa di servizio, oppure Decreto Ministeriale di concessione della
pensione;
2) Stato di famiglia originario.
Equiparati orfani e vedove di caduti per servizio:
1) 1^ categoria a vita. (pensione privilegiata)
2) Stato di famiglia (dal quale risulti il padre capofamiglia all’epoca della concessione della
pensione)
Orfani e Vedove di caduti sul Lavoro: Certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. attestante che il
genitore o coniuge è deceduto per cause di lavoro (infortunio o malattia professionale)
Equiparati orfani e vedove di caduti sul lavoro:
1) Dichiarazione di incollocabilità
2) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risulti che il genitore non svolge alcuna
attività lavorativa.
Vittime del dovere e di atti di terrorismo: documento rilasciato dal Ministero dell’Interno
relativo alla concessione della speciale elargizione dovuta alle vittime del dovere e attentati
terroristici e mafiosi.
I tempi:
Al servizio si accede direttamente attraverso colloqui individuali della durata variabile di circa 20 minuti.
La notifica dell’iscrizione negli elenchi è portata a termine entro 5 giorni dal completamento della pratica.
Gli impegni del servizio ed il patto con l’utente
Il Servizio s’impegna a:
• Tutelare la riservatezza delle informazioni riguardanti il candidato
• Operare garantendo equità di trattamento nei confronti di tutti gli utenti
L’utente s’impegna a:
• comunicare l’aggiornamento del reddito annuale e ogni variazione utile all’aggiornamento della
propria posizione personale;
• avvalersi dei servizi on line, non appena attivati
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all. 7 rev. 0 pag. 17
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Carta dei Servizi dei Centri per L’impiego
INSERIMENTO NELLA LISTA DI MOBILITA’
Che cos’è?
La mobilità è il provvedimento previsto dagli ammortizzatori sociali che interviene in caso di crisi
aziendale a tutela dei lavoratori dipendenti. Coloro che sono stati licenziati dalle aziende per giustificato
motivo oggettivo (cessazione dell’attività, riduzione di personale o trasformazione) sono inseriti in liste di
mobilità. La procedura per il collocamento in mobilità ha due diverse ipotesi di licenziamento:
- il licenziamento per giustificato motivo da parte di ditte che occupano anche meno di quindici
dipendenti comporta l’inserimento in lista di mobilità con la procedura prevista dalla legge 236/93 e
cioè senza indennità di mobilità;
- il licenziamento effettuato da ditte con più di quindici dipendenti prevede l’inserimento in lista di
mobilità attraverso la procedura prevista dall’art. 4 della L. 223/91 e l’erogazione dell’indennità di
mobilità. La permanenza in lista di mobilità è determinata dall’età del lavoratore:
- 12 mesi per i lavoratori di età inferiore ai 40 anni;
- 24 mesi per i lavoratori di età compresa tra i 40 e i 50 anni;
- 36 mesi per i lavoratori che hanno superato i 50 anni.
La lista di mobilità è formata e approvata dalla Commissione Regionale Tripartita che periodicamente la
trasmette approvata ai Centri per l’Impiego.
Come viene erogato il servizio?
- Accettazione della domanda di mobilità ai fini dell’indennità di mobilità e trasmissione della stessa
all’I.N.P.S.;
- Accettazione della domanda di inserimento nella lista di mobilità senza indennità (L. 236/93) e
trasmissione della stessa alla Regione Puglia – Ufficio Politiche Attive del Lavoro di Bari;
- Comunicazione dell’avvenuto inserimento nelle liste di mobilità ai lavoratori interessati;
- Il Centro provvede a dare tempestiva comunicazione ai lavoratori interessati dell’avvenuto inserimento
nelle liste di mobilità da parte della sottocommissione Regionale per il Lavoro.
- Trasmissione delle schede informative relative ai lavoratori in mobilità all’Agenzia Regionale per il
Lavoro di Bari.
I tempi:
⇒ Consegna e accettazione della domanda di mobilità: 10-15 minuti;
⇒ trasmissione della domande all’I.N.P.S. entro 7 giorni;
⇒ trasmissione della domanda di inserimento nelle liste di mobilità senza indennità, ai sensi della
legge 236/93, entro il giorno successivo;
⇒ notifica all’interessato dell’avvenuta iscrizione nelle liste di mobilità da parte della
Sottocommissione Regionale per le Politiche del Lavoro: entro il giorno successivo.
Gli impegni del servizio ed il patto con l’utente:
Il Servizio s’impegna a:
- trasmettere alla Regione Puglia – Settore Politiche attive del Lavoro l’istanza per l’inserimento nelle
liste di mobilità;
- provvedere all’aggiornamento costante degli archivi dei lavoratori in mobilità.
L’Utente s’impegna a:
- consegnare entro 60 giorni dalla data di licenziamento la domanda d’inserimento nelle liste di mobilità
ai sensi della L.236/93
- comunicare ogni variazione utile all’aggiornamento della propria posizione professionale e personale;
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Carta dei Servizi dei Centri per L’impiego
AVVIAMENTO PRESSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Che cos’ è?
L’art. 16 della Legge 56/87 dispone che le assunzioni nella P.A., per qualifiche per le quali è richiesto
l’assolvimento della scuola dell’obbligo, avvengano tramite richiesta di avviamento a selezione ai Centri
per l’Impiego operanti nell’area territoriale ove verrà effettuata l’assunzione sia a tempo determinato che
indeterminato.
Per le qualifiche superiori le assunzioni avvengono tramite concorso
Come viene erogato il servizio?
Il Centro per l’Impiego in presenza di richiesta di avviamento a selezione provvede a:
- pubblicizzare mediante affissione all’albo pretorio ed invio agli altri C.T.I. ed al sito di internet della
Provincia di Brindisi (www.provincia.brindisi.it) l’avviso di avviamento a selezione con l’indicazione
dell’Ente richiedente, della qualifica, della durata del rapporto di lavoro e del giorno in cui presentarsi
al Centro per dichiarare la propria disponibilità;
- accettare le dichiarazioni di disponibilità per l’inserimento nella graduatoria di avviamento a selezione
consegnate personalmente dai lavoratori interessati nel giorno indicato nell’avviso dal Centro per
l’Impiego;
- predisporre la graduatoria provvedendo all’istruzione delle disponibilità ricevute nonché
all’inserimento immediato dei dati utili per la formazione della graduatoria stessa secondo i criteri
stabiliti dalla direttiva urgente della Regione Puglia recepita con Delibera Provinciale n° 279 del
01.10.2003;
- pubblicare la graduatoria provvisoria degli aventi diritto presso il Centro Per l’Impiego trasmettendo
la stessa al Coordinamento provinciale per l’approvazione formale con decreto del Dirigente;
- Procedere all’avviamento a selezione comunicando all’Ente Pubblico i nominativi delle persone
individuate segnalando minimo il doppio e massimo il triplo delle persone richieste.
I tempi:
-
Pubblicazione dell’avviso pubblico per l’avviamento a selezione: almeno 8 giorni prima della data
fissata per l’assunzione a tempo determinato e 30 giorni per quella a tempo indeterminato;
consegna della dichiarazione di disponibilità e identificazione del lavoratore: 5 – 10 minuti da
effettuarsi in un’unica giornata;
formazione della graduatoria provvisoria: entro la giornata o le giornate prefissate di avviamento;
comunicazione dei nominativi agli Enti Pubblici:
- entro venti giorni dalla approvazione da pare del Dirigente, per le assunzioni a tempo
indeterminato;
- entro cinque giorni dalla approvazione da pare del Dirigente, per le assunzioni a tempo determinato;
Il Servizio s’impegna a:
- divulgare al massimo le richieste di avviamento al lavoro pervenute dagli Enti Pubblici;
- tutelare la riservatezza dei dati forniti dai lavoratori.
L’utente s’impegna a:
- comunicare tempestivamente al Servizio ogni variazione riguardante la propria posizione.
- avvalersi dei servizi on line, non appena attivati
- la P.A. si impegna ad inoltrare con congruo anticipo la richiesta di avviamento.
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Carta dei Servizi dei Centri per L’impiego
ISCRIZIONE NELLE LISTE DEL COLLOCAMENTO DELLO SPETTACOLO
Che cos’è?
Il collocamento dei lavoratori dello spettacolo è stato in passato gestito in via esclusiva dall’Ufficio
Speciale Collocamento Lavoratori dello Spettacolo con sede in Roma e tre sedi periferiche a Napoli, a
Milano e a Palermo. A seguito del decentramento delle funzioni delle funzioni del collocamento sono
state soppresse le sedi periferiche ed è stata istituita una lista nazionale unica dei lavoratori dello
spettacolo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali negli Uffici siti in Vicolo d’Aste n.12 –
Roma.
Possono iscriversi in tale lista: orchestrali, corali, ballerini, artisti e tecnici della produzione
cinematografica, degli spettacoli teatrali e delle case da gioco municipali che intendono svolgere attività
lavorativa di natura subordinata e autonoma.
Le iscrizioni riguardanti impiegati, operai, maestranze in genere, avvengono invece con le medesime
procedure del collocamento ordinario.
Come viene erogato il servizio?
I lavoratori presentano richiesta d’iscrizione al Centro per l’impiego di residenza, che provvede all’inoltro
al Ministero del Lavoro a Roma.
Nel settore dello spettacolo non è consentita l’iscrizione dei minori. L’impiego dei minori nell’ambito
dello spettacolo è ammesso previa autorizzazione della Direzione Provinciale del lavoro, acquisito il
consenso scritto dei genitori, per le attività che non pregiudicano il minore stesso.
I lavoratori extracomunitari dovranno allegare alla domanda copia del permesso di soggiorno in corso di
validità.
L’iscrizione è efficace dalla data di presentazione della richiesta al Centro per l'impiego che rilascia
apposita ricevuta.
Il Centro per l'impiego provvede altresì a recapitare all’interessato la comunicazione di avvenuta
iscrizione nella lista nazionale unica proveniente dal Ministero del Lavoro.
I tempi:
-
Consegna e accettazione dell’istanza di iscrizione: 10-15 minuti;
La trasmissione dell’istanza al Ministero: al massimo entro la giornata successiva alla presentazione.
Gli impegni del servizio ed il patto con l’utente:
Il Servizio s’impegna a:
-
Trasmettere l’istanza di iscrizione al Ministero del Lavoro sollecitamente;
Rilasciare all’interessato la ricevuta della avvenuta consegna dell’istanza di iscrizione;
tutelare la riservatezza delle informazioni fornite dagli utenti.
L’utente s’impegna a:
-
seguire le indicazioni fornite dal Centro per l’Impiego
utilizzare la procedura d’iscrizione on line, non appena attivata.
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Carta dei Servizi dei Centri per L’impiego
SERVIZI PER LE AZIENDE
RICEZIONE COMUNICAZIONI DI ASSUNZIONE, CESSAZIONE E
VARIAZIONE RAPPORTO DI LAVORO
Che cos’è?
E’ l’acquisizione, la registrazione e l’archiviazione delle comunicazioni d’assunzione, cessazione e
variazione del rapporto di lavoro instaurato dai datori di lavoro pubblici e privati.
Come viene erogato il servizio?
Le comunicazioni d’assunzione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro devono essere
effettuate utilizzando i modelli appositamente predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
E' ammesso l'utilizzo di modelli diversi purché contengano tutte le informazioni necessarie per
identificare con precisione il datore di lavoro, il lavoratore, la data di assunzione, di cessazione o di
trasformazione, la tipologia contrattuale, la qualifica del lavoratore, il trattamento economico e
normativo, il motivo della cessazione.
I tempi:
-
acquisizione delle comunicazioni: 10-15 minuti;
istruttoria delle comunicazioni: entro il mese successivo alla presentazione.
Gli impegni del servizio ed il patto con l’utente:
Il Servizio s’impegna:
- ad informare tempestivamente il datore di lavoro a fronte di irregolarità formali riscontrate;
- a registrare le comunicazioni pervenute nell'archivio informatizzato del Centro;
- a tutelare la riservatezza delle informazioni riguardanti aziende e lavoratori
L’utente s’impegna:
- ad avvalersi dei servizi on line, non appena attivati
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Carta dei Servizi dei Centri per L’impiego
ISCRIZIONE AL REGISTRO COMMITTENTI LAVORO A DOMICILIO
LAVORO A DOMICILIO
Che cos’è?
E’ il lavoro svolto dal lavoratore che, con vincolo di subordinazione esegue nel proprio domicilio o in un
locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di familiari conviventi o a carico, lavoro
retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature
proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite, per tramite di terzi, nel proprio domicilio.
REGISTRO DEI COMMITTENTI LAVORO A DOMICILIO
Che cos’è?
I datori di lavoro che intendano commettere lavoro a domicilio sono obbligati ad iscriversi in apposito “
Registro dei Committenti”, presentando istanza in bollo, secondo le modalità e le disposizioni previste
dall’art. 2 e 3 della Legge 877/73, istituito presso gli Uffici del Coordinamento Provinciale di Brindisi.
Il datore di lavoro iscritto nel “Registro dei Committenti” dovrà effettuare le comunicazioni di avvenuta
assunzione presso il Centro di competenza, allegando alla stessa la dichiarazione di responsabilità
debitamente compilata. ( tutta la modulistica è disponibile sul sito internet della Provincia)
Come viene erogato il servizio?
L’Ufficio preposto, con sede c/o il Coordinamento Provinciale di Brindisi, svolge i compiti della
soppressa Commissione per il controllo del lavoro a domicilio come di seguito:
• Riceve l’istanza d’iscrizione da parte del datore di lavoro;
• Provvede all’iscrizione, alla cancellazione, alla variazione dei dati, e alla reiscrizione nel registro
dei committenti;
• Provvede alla comunicazione del provvedimento di iscrizione al Registro dei Committenti alle
aziende richiedenti e ai Centri per l’impiego;
• Compila e invia, entro il 30 marzo di ogni anno, apposito REPORT, contenente il monitoraggio
delle condizioni in cui si è svolto il lavoro a domicilio nell’anno precedente, al Presidente,
all’Assessore delegato e all’Ispettorato Provinciale del Lavoro.
• Informa sugli obblighi che hanno i datori di lavoro che intendono commettere lavoro a domicilio:
I tempi:
-
acquisizione dell’istanza: 10-15 minuti;
Provvedimento di iscrizione, cancellazione, variazione e reiscrizione nel registro dei committenti:
entro 30 gg. dalla data di presentazione della domanda;
Notifica all’azienda del provvedimento di iscrizione, reiscrizione o variazione: entro 5 giorni dalla sua
definizione;
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Carta dei Servizi dei Centri per L’impiego
Gli impegni del servizio ed il patto con l’utente:
Il Servizio s’impegna a:
• Mettere a disposizione dei lavoratori l’elenco delle imprese iscritte nel Registro Committenti
Lavoro a domicilio presso i Centri per l’impiego;
• Mettere a disposizione delle aziende l’elenco dei lavoratori che hanno dichiarato la loro
disponibilità a svolgere lavoro a domicilio.
L’Azienda s’impegna a:
• Impiegare i lavoratori a domicilio secondo le norme contrattuali;
• Utilizzare i servizi on line appena attivati
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all. 7 rev. 0 pag. 23
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Carta dei Servizi dei Centri per L’impiego
INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO
Che cos’è?
E’ la promozione di iniziative atte a favorisce il contatto tra le aziende alla ricerca di personale e i soggetti
alla ricerca di un’occupazione.
I Centri per l’Impiego gestiscono una banca dati concernente le caratteristiche professionali di tutti i
lavoratori disponibili.
Presso i Centri per l’Impiego è disponibile un apposito spazio nel quale sono pubblicate le offerte di
occupazione delle aziende.
Come viene erogato il servizio?
L’operatore del servizio incontro domanda/offerta gestisce e diffonde informazioni specifiche per una
corretta ed efficace armonizzazione fra domanda e offerta di lavoro.
• Eroga informazioni inerenti le specifiche attività del servizio;
• Eroga informazioni mirate relative a proposte di impiego e di opportunità di pre-inserimento
(tirocini, stage, piani di inserimento professionale, ecc.) delle imprese locali;
• Eroga informazioni sulla normativa in materia di lavoro;
• Supporta l’utente nella consultazione delle opportunità di lavoro disponibili nel centro;
• Informa l’utente sulle opportunità di lavoro a livello locale, nazionale ed europeo;
• Realizza gli annunci e pubblicizza gli stessi;
• Effettua la preselezione dei curricula;
I tempi:
-
acquisizione dell’offerta di lavoro, presentata dal datore di lavoro: 20-30 minuti;
pubblicazione delle offerte ricevute: entro il giorno successivo;
acquisizione della candidatura da parte del lavoratore: colloquio di circa 30 minuti;
informazioni sulle offerte presenti: colloquio di circa 30 minuti
consulenza sulla normativa in materia di lavoro: su appuntamento, fissato massimo entro 3 giorni.
Preselezione dei curricula: entro il giorno successivo alla data di scadenza dell’offerta.
Gli impegni del servizio ed il patto con l’utente:
il Servizio s’impegna a:
• prendere in considerazione esclusivamente richieste aziendali che non siano in contrasto con la
normativa vigente ed i contratti collettivi nazionali di lavoro
• utilizzare le informazioni fornite dall'Azienda esclusivamente ai fini dell'erogazione efficace del
servizio di incontro domanda offerta di lavoro
• fornire il servizio richiesto nei tempi definiti
• contattare per opportuni chiarimenti l'Azienda nel caso in cui questa venga meno agli impegni
assunti
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l'Azienda s’impegna a:
• fornire tutti gli elementi utili per definire nel dettaglio la posizione da ricoprire;
• fornire informazioni integrative sulla posizione vacante e sulle competenze richieste al candidato;
• comunicare in modo tempestivo eventuali variazioni inerenti la richiesta di personale presentata;
• utilizzare le informazioni sui candidati fornite dal Centro esclusivamente per la specifica richiesta
di personale presentata;
• assicurare la coerenza tra le caratteristiche della richiesta di personale, definite e dichiarate nel
modulo di richiesta, e quanto viene richiesto e proposto al candidato selezionato, fatti salvi accordi
diversi concordati tra le parti;
• comunicare al Centro per l'impiego l'esito finale della procedura di reperimento di lavoratori
attivata entro un mese dalla ricezione delle candidature.
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all. 7 rev. 0 pag. 25
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INSERIMENTO MIRATO DISABILI
Che cos’è?
E’ la “promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del
lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”. Il lavoratore disabile, non più imposto
indiscriminatamente al datore di lavoro soggetto all’obbligo, diventa una risorsa da collocare in una
struttura che lo rende attivamente partecipe.
Presso il Servizio Collocamento Disabili della Provincia di Brindisi – Largo San Paolo è possibile
usufruire di un servizio d’accoglienza e d’informazione orientativa ed utilizzare, se si è in possesso dei
requisiti richiesti, le diverse forme di avviamento previste dalla Legge.
I Servizi offerti dal Servizio collocamento disabili della Provincia di Brindisi:
Informazioni sul mercato del lavoro e sulle opportunità d’inserimento
avviamento numerico d’ufficio in ordine di graduatoria presso enti pubblici
avviamento numerico d’ufficio in ordine di graduatoria presso aziende private
Ricezione richieste di avviamento
Rilascio nulla osta per l’avviamento su richiesta nominativa da parte di aziende private
servizio di inserimento lavorativo per i soggetti non vedenti
Rilascio del nulla osta per assunzioni nominative
Rilascio sospensione dell’obbligo
Rilascio compensazioni dell’obbligo
Rilascio certificazioni per partecipazioni ad appalti pubblici o rapporti convenzionali o di
concessione con pubbliche amministrazioni
Rilascio esonero parziale
Stipula convenzioni
servizio sociale
Chi deve assumere lavoratori disabili?
datori di lavoro pubblici e privati, nella seguente misura:
⇒ se occupano da 15 a 35 dipendenti = 1 lavoratore disabile;
⇒ se occupano da 36 a 50 dipendenti = 2 lavoratori disabili;
⇒ se occupano oltre 50 dipendenti = il 7 % di lavoratori disabili, rispetto al totale degli occupati.
Quali gli obblighi per le aziende?
Le aziende soggette agli obblighi della L. 68/99, entro il 31 gennaio di ciascun anno, sono tenute ad
inviare un prospetto informativo dal quale risulti il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, nonché
i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.
Dal momento in cui sono obbligati all’assunzione del disabile, i datori di lavoro devono presentare al
competente Servizio la richiesta di assunzione entro 60 giorni.
La richiesta si considera formulata anche tramite la presentazione del prospetto informativo.
I datori di lavoro, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o
di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenuti a presentare preventivamente alle stesse, pena
l’esclusione, apposita certificazione di ottemperanza.
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all. 7 rev. 0 pag. 26
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Carta dei Servizi dei Centri per L’impiego
Tale certificazione viene rilasciata, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 333/2000 - Regolamento di esecuzione
della L.68/99- dal Servizio dove ha sede legale il datore di lavoro pubblico o privato. Inoltre deve
contenere, qualora sussistano scoperture della quota di riserva, specifico riferimento alla presentazione
del prospetto informativo di cui all’art. 9, comma 6, della L. 68/99. La certificazione deve, infine,
specificare l’avvenuto inoltro della richiesta di avviamento, ovvero le iniziative in corso relative agli
interventi di collocamento mirato. Ciò avviene anche tramite la stipula di convenzioni previste dalla
disciplina vigente in materia, ad eccezione delle eventuali autorizzazioni concesse o richieste, derivanti
dall’applicazione dei relativi istituti previsti dalla legge.
La certificazione di ottemperanza ha validità sei mesi dalla data di rilascio e può validamente essere
sostituita da una autodichiarazione resa dall’azienda nei modi e nelle forme previste dal Dpr
445/00.
Il dipendente che diventa invalido nel corso del rapporto di lavoro può essere computato nella quota di
riserva, se il grado di invalidità è superiore al 60%.
Quali sono le modalità di assunzione?
I datori di lavoro privati assumono mediante convenzioni stipulate con i Servizi per l’Impiego della
Provincia o tramite richiesta di avviamento.
Le richieste possono essere nominative per i datori che occupano tra i 15 e i 35 dipendenti, nonché per
partiti politici, organizzazioni sindacali e sociali.
Per le aziende che occupano da 35 a 50 dipendenti l’assunzione nominativa avviene per uno dei
dipendenti di cui si ha l’obbligo di assunzione.
Per le aziende che superano i 50 dipendenti l’assunzione nominativa è prevista fino al 60% delle
assunzioni obbligatorie.
I restanti disabili sono assunti in base alla graduatoria disponibile presso l’Ufficio disabili dei Servizi per
l’Impiego della Provincia.
I datori di lavoro pubblici assumono:
mediante avviamenti ( D.Lgs. 165/2001, art. 35, comma 2, Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
tramite graduatoria c/o il Servizio Politiche del Lavoro della Provincia, previa verifica della
compatibilità dell’invalidità con le mansioni da svolgere;
mediante concorso pubblico e, in tal caso, i lavoratori disabili hanno diritto alla riserva dei posti
disponibili, nei limiti della quota d’obbligo, fino al 50% dei posti messi a bando
mediante richiesta nominativa, attivando la stipula di apposite convenzioni di inserimento
lavorativo con il Servizio Politiche del Lavoro della Provincia per il collocamento mirato ai sensi
dell’art. 11, L.68/99. Le citate convenzioni devono essere improntate a criteri di trasparenza delle
procedure di selezione dei soggetti
Le assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa per il coniuge superstite e per i figli del
personale delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del
personale della Polizia Municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché per le vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata.
I tempi:
-
acquisizione dell’offerta di lavoro, presentata dal datore di lavoro: 20-30 minuti;
rilascio nulla osta: entro 7 giorni dal prescritto parere del Comitato tecnico;
certificato di ottemperanza: entro 3 giorni dalla presentazione dell’istanza;
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Carta dei Servizi dei Centri per L’impiego
LE CONVENZIONI
Che cosa sono?
Le convenzioni sono strumenti tecnico-giuridici finalizzate alla determinazione di un programma di
inserimento lavorativo delle persone disabili e delle categorie protette. Le convenzioni sono concordate
tra il datore di lavoro e il Servizio Politiche del Lavoro della Provincia per il collocamento mirato.
Nelle convenzioni sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro s’impegna ad
effettuare.
Attraverso lo strumento delle convenzioni si prevedono modalità innovative per favorire l’inserimento
mirato e mediato delle persone disabili.
Qual è la procedura per la stipula delle convenzioni?
•
•
•
•
•
•
Acquisizione dell’atto di disponibilità formale da parte del datore di lavoro a sottoscrivere un
programma di assunzioni e/o a realizzare un percorso di inserimento lavorativo;
Realizzazione di un incontro fra i Servizi per l’impiego e il datore di lavoro per analizzare i
bisogni, problemi e strumenti da utilizzare per definire la copertura degli obblighi previsti dalla
legge 68/99;
stesura formale dell’atto di convenzione secondo lo schema tipo;
acquisizione del parere del Comitato tecnico, se necessario, e presa d’atto di eventuali “correttivi”
suggeriti;
sottoscrizione della convenzione da parte dei contraenti;
registrazione della convenzione e monitoraggio della stessa a cura dei Servizi per l’impiego.
Quali sono le agevolazioni previste per le aziende che assumono tramite convenzione?
1. fiscalizzazione totale dei contributi dovuti al disabile per 8 anni se presenta
una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%,
minorazioni ascritte alle prime tre categorie di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in
materia di pensioni di guerra
handicap psichico o intellettivo
2. fiscalizzazione del 50% dei contributi dovuti al disabile per 5 anni se presenta
una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%
minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle suddette
3. rimborso parziale degli oneri connessi alla riorganizzazione del posto di lavoro per accogliere i
disabili, qualora essi abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%
Questa agevolazione riguarda anche i datori di lavoro non tenuti ad assumere un disabile per il quale
vogliono ugualmente procedere al suo inserimento.
I tempi:
-
acquisizione della richiesta di attivazione della convenzione da parte dell’azienda: 20-30 minuti;
definizione dell’istruttoria per l’attivazione della convenzione: entro 5 giorni dalla presentazione
dell’istanza;
acquisizione parere da parte del Comitato tecnico: entro 10 giorni dal completamento dell’istruttoria
della richiesta di attivazione della convenzione.
Sottoscrizione della convenzione: entro 15 giorni dalla data di presentazione della proposta.
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SOSPENSIONE TEMPORANEA DEGLI OBBLIGHI
Cos’è?
Permette, a tutti i datori di lavoro soggetti all’obbligo ai sensi della normativa in vigore, di essere
temporaneamente esentati dall’ottemperare agli obblighi stessi.
Come ottenerla?
Ai fini della fruizione dell’istituto è sufficiente presentare comunicazione al competente Servizio
provinciale, corredandola di copia del provvedimento che riconosce una delle condizioni individuate dalla
legge.
I tempi:
-
Presentazione dell’istanza: 10/15 minuti.
Completamento dell’istruttoria dell’istanza: entro 15 giorni dalla data di presentazione;
Autorizzazione o diniego della sospensione richiesta: entro 20 giorni dalla data di presentazione.
COMPENSAZIONE TERRITORIALE
Che cos’è?
E’ il procedimento mediante il quale i datori di lavoro che hanno più unità produttive, situate o
nell’ambito della stessa regione o in regioni diverse, e che intendono assumere in un’unità produttiva un
numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello previsto, portano le
eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità.
Come ottenerla?
Per fruire della compensazione territoriale, i datori di lavoro privati dovranno presentare domanda,
adeguatamente motivata, diretta ad ottenere la prevista autorizzazione, al Servizio della Provincia in cui la
ditta ha sede legale.
Se le unità produttive sono situate in Regioni diverse, la domanda dovrà essere presentata al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Impiego.
I tempi:
-
Presentazione dell’istanza: 10/15 minuti.
Completamento dell’istruttoria dell’istanza: entro 15 giorni dalla data di presentazione;
Autorizzazione o diniego della compensazione richiesta: entro 20 giorni dalla data di presentazione.
ESONERO PARZIALE
Che cos’è?
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono essere parzialmente esonerati dall’obbligo
di assunzione, a condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione, una somma pari a € 12.91
per ciascun lavoratore disabile non occupato e per ciascuna giornata lavorativa non prestata (art. 3, co. 5,
della citata L. 68/99).
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Come ottenerlo?
Per ottenere l’esonero parziale, il datore di lavoro deve presentare apposita istanza specificando, oltre al
periodo di tempo determinato per il quale chiedere l’esonero, le speciali condizioni dell’attività aziendale
che renderebbero difficoltoso l’inserimento mirato dell’intera percentuale di lavoratori disabili a causa
della:
- faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
- pericolosità indotta dalle condizioni ambientali nelle quali si svolge l’attività lavorativa o dalle
modalità di svolgimento della stessa.
I tempi:
-
Presentazione dell’istanza: 10/15 minuti.
Richiesta parere alla Direzione provinciale del lavoro: entro 10 giorni dalla data di presentazione.
Autorizzazione o diniego dell’esonero richiesto: entro 10 giorni dall’accertamento da parte della
Direzione provinciale del lavoro;
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GRADUATORIE PER IL COLLOCAMENTO MIRATO
Che cos’è?
L’ufficio del Coordinamento Provinciale predispone le graduatorie annuali degli iscritti negli elenchi di
cui alla Legge 68/99 per l’avviamento presso i datori di lavoro privati e presso gli Enti pubblici.
Le graduatorie degli iscritti negli elenchi sono elaborate dal servizio utilizzando i seguenti criteri:
- anzianità d’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio
- carico familiare
- condizioni economiche
- percentuale di invalidità
L’elenco è pubblico ed è consultabile presso la sede del Centro per L’Impiego della Provincia ove risiede
il disabile.
La graduatoria è utilizzata in particolare per gli avviamenti numerici presso i datori di lavoro obbligati
Il lavoratore/trici disabili licenziati/e per riduzione di personale o per giustificato motivo mantengono la
stessa posizione in graduatoria che avevano al momento dell’inserimento in azienda.
Sono esclusi dall’avviamento numerico i disabili psichici.
Come viene erogato il servizio?
AZIONI RIVOLTE ALLE AZIENDE
• Accoglienza e presentazione del servizio all’azienda.
• Ricezione prospetti informativi di cui all’art.9 Legge 68/99. (Entro il 31 marzo di ogni anno).
• Comunicazione delle quote di riserva alle aziende obbligate.(Entro il 31 maggio di ogni anno).
• Trasmissione, su richiesta dell’azienda, dei nominativi degli iscritti negli elenchi del collocamento
obbligatorio al fine di consentire la ricerca del personale da assumere.
• Ricezione richiesta di avviamento numerico e rilascio nulla osta.
• Rilascio sospensione dell’obbligo
• Rilascio esonero parziale.
• Rilascio certificazioni per partecipazioni ad appalti pubblici (certificato di ottemperanza).
• Rilascio compensazione territoriale.
AZIONI RIVOLTE AI LAVORATORI
• Pubblicizzazione dei posti a disposizione degli utenti presso il Servizio.
• Avviamenti dei lavoratori presso aziende private ed Enti pubblici soggetti a richiesta numerica
mediante avviso pubblico, con esposizione presso i Centri per L’Impiego e la pubblicazione nel
sito Internet della Provincia, e tenuto conto del punteggio della graduatoria generale.
• Stipula delle convenzioni proposte dai datori di lavoro per l’assunzione dei disabili.
Dove viene erogato
• presso il Servizio Politiche del Lavoro – Ufficio Inserimento Lavorativo Persone Disabili;
• presso tutti i Centri per l’Impiego, per informazioni e richieste di iscrizione.
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I tempi:
-
accesso diretto al servizio o, se richiesto, su appuntamento;
tempi di attesa per l’appuntamento: 2/3 giorni;
durata colloquio con lavoratori/trici: circa 30 minuti, secondo le necessità dell’utente;
durata colloquio con le aziende: circa 45 minuti, secondo le necessità dell’azienda.
Pubblicazione della graduatoria: entro il 31 marzo di ogni anno.
Gli impegni del servizio e il patto con l’utente:
Il servizio s’impegna a
• Tutelare la riservatezza delle informazioni riguardanti l’utente;
• Operare garantendo equità di trattamento nei confronti di tutti gli utenti;
• Mettere a disposizione degli interessati la graduatoria;
• Fornire tutti i chiarimenti richiesti agli interessati.
L’utente s’impegna a:
• comunicare le variazioni di situazioni utili per l’inserimento lavorativo;
• comunicare la disponibilità ad accettare una proposta di lavoro.
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COMITATO TECNICO
Che cos’è?
Il Comitato Tecnico (art. 6 L. 68/99), in raccordo con la Commissione di accertamento (art. 4 L. 104/92),
acquisisce informazioni in merito alla valutazione delle residue capacità lavorative dei disabili.
L'art. 6 della legge 68/99 ha previsto l'attuazione di un Comitato tecnico che interviene nella definizione
di strumenti e modalità operative per l'inserimento mirato.
Il Comitato Tecnico è composto da funzionari ed esperti del settore sociale, medico legale e
rappresentanti dei Servizi per l'impiego, e ha compiti di: valutazione delle residue capacità lavorative,
definizione di strumenti e prestazioni atti all'inserimento, predisposizione controlli periodici sulla
permanenza delle condizioni di inabilità.
L'atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (DPCM del
13/1/2000) delinea un nuovo sistema di accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto ad
accedere al sistema di inserimento lavorativo delle persone disabili.
La legge 104 del 1992 istituisce le commissioni di accertamento (art. 4), che devono valutare le capacità
lavorative dei disabili. Tali commissioni sono tenute a formulare una diagnosi funzionale della persona
disabile, volta a individuare la capacità globale per il collocamento lavorativo.
Tale diagnosi si basa su dati anamnestico-clinici e su informazioni relative all'ambiente, situazione
familiare, lavoro della persona; tali informazioni sono acquisite in raccordo con il Comitato Tecnico.
La relazione conclusiva dell'accertamento della condizione di disabilità è trasmessa al Comitato Tecnico
ed è sulla base di tale documentazione che viene individuato il percorso di inserimento più adeguato per il
soggetto disabile.
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PRESELEZIONE AZIENDE
Che cos’è?
Il servizio è rivolto a chi cerca lavoro e all'azienda che cerca personale ed ha lo scopo di incrociare i
requisiti richiesti con i candidati che li posseggono, fornendo all'impresa la possibilità di avvalersi del
servizio gratuito dei Centri per l'Impiego, per l'individuazione della professionalità richiesta.
Le aziende possono richiedere personale da assumere non solo con i contratti di lavoro tradizionali, ma
anche con contratti di lavoro atipici, come per esempio “lavoro a progetto”.
Come viene erogato il servizio?
fase di accoglienza dell'impresa
- analisi della richiesta di lavoro presentata dall'Azienda;
- valutazioni delle alternative nell'ipotesi di mancato reperimento della professionalità richiesta (tirocini,
just in time …);
- informazioni sugli incentivi alle imprese in materia di assunzione;
- accordo circa i tempi di evasione della richiesta;
- inserimento della richiesta nel sistema informativo provinciale.
fase incrocio domanda/offerta di lavoro
- identificazione delle possibili corrispondenze tra domanda ed offerte di lavoro precedentemente
rilevate attraverso l'ausilio della banca dati del Centro per l'Impiego e dei curriculum vitae cartacei
pervenuti;
- verifica della disponibilità dei lavoratori individuati attraverso gli strumenti più idonei, inclusi quelli
telematici;
- segnalazione all'impresa dei nominativi individuati.
Le aziende interessate, al fine di dare la massima pubblicità alle proprie richieste di personale, possono
altresì fruire dell'inserimento di appositi annunci nella bacheca dell'area autoconsultazione disponibile
presso tutti i Centri per l'Impiego ed le relative Sezioni decentrate.
I tempi:
-
presentazione richiesta da parte dell’azienda: 20/30 minuti;
pubblicazione offerta: nella stessa giornata di presentazione;
invio curriculum preselezionati: entro 5 giorni dalla scadenza fissata nell’offerta.
Gli impegni del servizio ed il patto con l’utente
Il servizio s’impegna a:
- tutelare la riservatezza delle informazioni;
- operare garantendo equità di trattamento nei confronti dell'utenza.
L'azienda s’impegna a:
- utilizzare le informazioni sui candidati esclusivamente ai fini dell'incontro domanda/offerta;
- comunicare ai Centri per l'Impiego l'esito finale della segnalazione.
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TIROCINI FORMATIVI E ORIENTATIVI PER LE AZIENDE
I vantaggi di questa iniziativa per le aziende sono molteplici; il più significativo è rappresentato dalla
possibilità di “osservare e individuare“ i soggetti più adatti a ricoprire un determinato incarico, superando
quella che è la fase più dispendiosa per l’azienda: la selezione del personale e la sua formazione iniziale.
Il quadro legislativo di riferimento è quello relativo alla Legge n. 196 del 24/06/1997 e al D. M. n. 142
del 25/03/1998.
I soggetti coinvolti sono le Imprese ( datori di lavoro pubblici e privati ), i promotori (Agenzie del lavoro,
Centri Impiego, ecc.), i destinatari tutti coloro che hanno assolto l’obbligo scolastico.
La Legge precisa che i datori di lavoro pubblici e privati, denominati soggetti ospitanti, possono
accogliere:
n. 1 tirocinante nelle aziende con non più di 5 dipendenti,
n. 2 tirocinanti nelle aziende con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 19,
in misura non superiore al 10% nelle aziende con più di 20 dipendenti.
Il tirocinio formativo non è un rapporto di lavoro subordinato.
La durata del tirocinio varia in relazione alle condizioni del/della tirocinante, nella seguente misura:
4 mesi per gli studenti che frequentano la scuola secondaria;
6 mesi per i lavoratori disoccupati e inoccupati ed in mobilità, per gli allievi degli Istituti
Professionali di Stato, di corsi di Formazione Professionale, per gli studenti frequentanti attività
formativa post diploma o post laurea, anche nei 18 mesi successivi al completamento della
formazione;
12 mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario,
dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari anche non
universitari, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi, per le persone svantaggiate ai sensi
della Legge 381/’91;
24 mesi per i soggetti portatori di handicap.
Come viene erogato il servizio?
Il tirocinio viene realizzato attraverso una convenzione sottoscritta fra le parti interessate: l’azienda
ospitante ed il soggetto promotore (Provincia di Brindisi ).
L’azienda ospitante, per poter avviare il tirocinio, deve presentare una richiesta di attivazione tirocinio.
Il soggetto promotore redige la convenzione ed allega il progetto formativo che viene sottoscritto
dall’azienda ospitante e dal tirocinante.
Il Centro per l’Impiego, dopo aver verificato l’organico aziendale per verificare il numero di tirocini
attivabili, accetta la richiesta di attivazione tirocinio, fornisce assistenza e consulenza nella redazione del
progetto formativo, prepara la convenzione.
Una volta completata la documentazione invia il tutto per la firma del Dirigente del Servizio, in qualità di
soggetto promotore, e comunica l’avvio del tirocinio tramite invio della copia della convenzione e del
progetto formativo alla Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispettivo, alla Regione Puglia e alle
Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Il Centro per l’Impiego, attraverso la figura del tutor che è responsabile didattico-organizzativo
dell’attività formativa, effettua un monitoraggio periodico del tirocinio con incontri periodici (3 al
massimo) con la collaborazione del/della tirocinante e del tutor aziendale che è responsabile
dell’inserimento del tirocinante nella struttura lavorativa.
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Carta dei Servizi dei Centri per L’impiego
Il servizio è erogato attraverso colloqui individuali contestualmente sia al tirocinante che all’azienda
fornendo informazioni mirate ad ognuna delle parti ed in funzione delle proprie esigenze.
Il colloquio viene effettuato subito se l’operatore è libero o dietro appuntamento preventivamente fissato
della durata variabile di circa trenta/sessanta minuti in funzione anche della documentazione che può
essere preparata dall’operatore.
Le parti s’impegnano a comunicare tempestivamente al Centro per l’Impiego l’eventuale interruzione del
tirocinio. In tale fattispecie il tutor formativo verifica le motivazioni dell’interruzione con entrambe le
parti, ovviamente in momenti separati sentendo le motivazioni di ognuno.
In fase conclusiva, il soggetto promotore rilascia la dichiarazione delle competenze acquisite dal
tirocinante, che ha valore di credito formativo, sulla base dei risultati del tirocinio e dei fogli di presenze
vidimati dal Centro per l’Impiego.
Nel caso in cui l’azienda/ente non abbia individuato il soggetto da impiegare può chiedere la
collaborazione del Centro stesso anche per la ricerca del candidato al tirocinio.
I tempi:
-
acquisizione della richiesta di attivazione del tirocinio da parte dell’azienda: 20-30 minuti;
definizione dell’istruttoria per l’attivazione del tirocinio: entro 2 giorni dalla presentazione
dell’istanza;
acquisizione, nel caso di tirocinio con un lavoratore disabile, parere da parte del Comitato tecnico:
entro 10 giorni dal completamento dell’istruttoria della richiesta di attivazione del tirocinio.
Sottoscrizione del tirocinio: entro 5 giorni (15, se riguardanti un lavoratore disabile) dalla data di
presentazione della proposta.
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CONTRATTI DI LAVORO
Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Che cos’è?
E’ il contratto base, definito dall’ordinamento italiano tipico. Non prevede un termine di scadenza e tutela
il dipendente assicurandogli maggiore stabilità rispetto agli altri tipi di contratto. Ciascuno dei contraenti
può recedere da questo tipo di contratto dando il preavviso nei termini e nei modi stabiliti dalla legge.
Può essere a tempo pieno o parziale e fa riferimento ai contratti collettivi nazionali i quali prevedono lo
svolgimento di un’attività lavorativa per 40 ore settimanali nel settore privato e per 36 ore settimanali nel
settore pubblico.
Contratto di lavoro a tempo determinato
Che cos’è?
E’ il contratto al quale è apposto un termine di scadenza, a fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Può essere prorogato nel tempo?
Il termine del contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, non più di una volta,
solo se la durata del contratto iniziale sia stata inferiore a tre anni. La proroga è possibile quando richiesta
da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisce alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto
è stato stipulato a tempo determinato.
Somministrazione di lavoro - staff leasing (ex lavoro interinale):
Che cos’è?
Questo contratto sostituisce il contratto di lavoro interinale e consiste nella fornitura professionale di
manodopera a tempo indeterminato o a termine. Le agenzie di somministrazione devono essere
autorizzate dal Ministero del Lavoro. Le ipotesi previste per le quali si può ricorrere a questo contratto,
possono essere ampliate dalla contrattazione collettiva.
Appalto di servizi e distacco:
Che cos’è?
L´appalto di servizi si distingue dalla somministrazione di lavoro per l´organizzazione dei mezzi necessari
da parte dell’appaltatore e dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori
utilizzati nell'appalto. Il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio
interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro per l´esecuzione di una
determinata attività lavorativa.
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Lavoro intermittente (a chiamata - job on call):
Che cos’è?
Con questo contratto il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro aspettandone la chiamata. Il
lavoratore non lavora quindi continuativamente, ma svolge prestazioni di carattere discontinuo o
intermittente. Per i tempi di attesa è prevista un’indennità di disponibilità da stabilire dai contratti
collettivi. Nel periodo di indisponibilità temporanea (malattia o altro evento) il lavoratore non matura il
diritto all'indennità.
Lavoro ripartito (job sharing, lavoro a coppia):
Che cos’è?
Due lavoratori garantiscono insieme una prestazione di lavoro distribuendosi liberamente settimane,
giornate o parti della giornata di lavoro.
Salva diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati
comportano l´estinzione dell'intero vincolo contrattuale, a meno che, su richiesta del datore di lavoro,
l´altro lavoratore accetti di svolgere l´intera prestazione.
Contratto di apprendistato:
Che cos’è?
Sono previste tre differenti tipologie di contratto di apprendistato con altrettante finalità perseguite nel
percorso di formazione e lavoro:
- apprendistato per l´espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione: è finalizzato
all'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione ed è rivolto ai giovani e gli adolescenti fra i
15 ed i 18 anni che intendono assolvere l’obbligo formativo attraverso l´apprendistato.
La durata dell'apprendistato non può superare i 3 anni.
- apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione
sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale: mira al conseguimento di una qualificazione
professionale attraverso una formazione sul lavoro e l´acquisizione di competenze di base, trasversali e
tecnico-professionali. È rivolto ai giovani fra i 18 ed i 29 anni. In casi specifici il contratto può essere
stipulato anche a partire dai 17 anni. Si tratta di una sorta di specializzazione o apprendistato di
approfondimento. Può durare dai 2 ai 6 anni. Sono richieste almeno 120 ore l’anno.
- apprendistato per l´acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: Anche questo tipo di
apprendistato, che è finalizzato al conseguimento di una formazione superiore, è rivolto ai giovani fra i 18
ed i 29 anni. Anche qui in casi specifici può essere stipulato con ragazze/i 17enni.
Contratto di inserimento:
Che cos’è?
Il contratto di inserimento sostituisce il contratto di formazione e lavoro ed è diretto a realizzare mediante
un progetto individuale l´inserimento o il reinserimento di determinate categorie di persone (persone tra i
diciotto e i ventinove anni, disoccupati di lunga durata fino a trentadue anni, persone handicappate,
lavoratori disoccupati con più di 45 anni, lavoratori disoccupati da più di 2 anni, donne in zone con un
tasso basso di occupazione femminile). Il contratto deve essere stipulato in forma scritta con una durata
non inferiore a nove mesi e non superiore a diciotto mesi. (36 mesi in caso di assunzione di donne di
qualsiasi età in zone con basso tasso di occupazione femminile).
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Lavoro a progetto (ex co.co.co.):
Che cos’è?
Questo contratto sostituisce le collaborazioni coordinate e continuative. Il lavoratore s’impegna nei
confronti del datore di lavoro a realizzare uno o più progetti specifici con lavoro prevalentemente proprio
(non si tratta di un rapporto di lavoro dipendente), concordando direttamente col datore di lavoro le
modalità di esecuzione dell’incarico, la durata dei lavori ed i criteri ed i tempi del pagamento. Il contratto
termina, una volta realizzato il progetto.
Lavoro occasionale:
Che cos’è?
Comprende tutti i rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore a 30 giorni nell'anno solare con
uno stesso committente. Il compenso complessivo non deve superare 5.000,00 Euro.
Lavoro occasionale accessorio:
Che cos’è?
Oggetto di questo tipo di contratto sono prestazioni lavorative occasionali di cura e assistenza (piccoli
lavori domestici, babysitting, lavoro di badante, lezioni private, giardinaggio, collaborazioni esterne con
organizzazioni di volontariato), rese da determinati soggetti (disoccupati, casalinghe, studenti, pensionati,
disabili, lavoratori extracomunitari) iscritti in apposite liste tenute presso i centri per l´impiego. I datori di
lavoro acquistano dei carnet di buoni (« voucher »). Ogni buono ha un valore nominale di 7, 5 Euro.
Questi buoni sono consegnati ai lavoratori, i quali a loro volta li presentano alle società autorizzate (es.
uffici postali) percependo 5, 8 Euro per ogni buono. I contributi (1,5 Euro) sono versati direttamente dalle
società autorizzate. Il compenso è esente da tasse.
Contratto Part-time:
Che cos’è?
E’ un contratto individuale, stipulato in forma scritta, nel quale deve essere contenuta l’indicazione della
durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno,
alla settimana, al mese e all’anno.
Il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare direttamente (anche in assenza di previsione dei
contratti collettivi) delle clausole elastiche o flessibili. Con la clausola flessibile, il datore di lavoro può
variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa con la clausola elastica invece può variare
in aumento la durata della prestazione rispettando comunque un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi.
Le clausole elastiche sono ammissibili solamente nei contratti part-time verticali o misti.
I contratti part-time non devono più essere consegnati all'Ispettorato del lavoro.
Lavoro agricolo:
Che cos’è?
Le prestazioni lavorative meramente occasionali o ricorrenti di breve durata rese da parenti e affini fino al
terzo grado non costituiscono un rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
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Tirocinio estivo di orientamento:
Che cos’è?
Adolescenti o giovani iscritti regolarmente presso scuole superiori o università possono essere occupati
durante il periodo estivo per una durata non superiore a tre mesi.
Certificazione dei rapporti di lavoro:
Che cos’è?
Per evitare controversie sulla natura dei contratti, le parti possono fare certificare il contratto da parte di
apposite commissioni istituite presso l´Ufficio del lavoro, le università o gli enti bilaterali.
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ORGANI COLLEGIALI
COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO
Che cos’è?
E’ l’organo tripartito permanente di concertazione e consultazione delle parti sociali, in relazione alle
funzioni e compiti conferiti alla Provincia in materia di collocamento, servizi per l’impiego e politiche
attive del lavoro.
Nella Provincia di Brindisi, con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 133 del 25/05/00 è stata istituita la
Commissione Provinciale per le Politiche Attive del Lavoro, presieduta dall’Assessore provinciale del
Mercato del Lavoro.
Da chi è composta?
La Commissione Provinciale per le politiche attive del lavoro è composta dal Presidente, dai
rappresentanti dei datori di lavoro nei settori dell’industria, piccola e media impresa, artigianato,
agricoltura, commercio e cooperazione, dai rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori, dal
consigliere provinciale di parità.
Inoltre quando gli argomenti iscritti all’ordine del giorno riguardano questioni attinenti il collocamento
obbligatorio e l’inserimento mirato dei disabili, fanno parte di essa anche i rappresentanti delle
associazioni delle categorie protette (come da art. 49 della L.R. n°9/2000).
Durata:
La Commissione Provinciale per le politiche attive del lavoro dura in carica 4 anni.
Funzioni:
La Commissione Provinciale per le politiche attive del lavoro svolge la propria attività nelle seguenti
materie:
• Programmazione e valutazione a livello provinciale delle politiche attive per il lavoro e della
formazione professionale;
• Programmazione e valutazione dei servizi gestiti dai Centri per l’Impiego;
• Esercita le funzioni di organi collegiali soppressi come la commissione provinciale per l’impiego,
commissione circoscrizionale per l’impiego, la commissione del lavoro a domicilio, collocamento
obbligatorio e assorbe infine competenze di natura autorizzativi già attribuite alla commissione
regionale per l’impiego della Puglia
(liste di mobilità, contratti formazione lavoro, lsu,
tirocini)
• Sovrintende all’attuazione della L.68/99 anche al fine di raccordare gli interventi in materia di
collocamento mirato con quelli di politica del lavoro;
• esprime parere sulle convenzioni da stipulare da parte della Provincia per la gestione dei servizi
all’impiego, tenuto conto delle direttive regionali
La Commissione Provinciale per le politiche del lavoro si articola in sottocommissioni:
⇒ Sottocommissione per il collocamento mirato dei disabili
⇒ Sottocommissione per il collocamento ordinario
⇒ Sottocommissione per il collocamento agricolo
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Provincia di Brindisi
Carta dei Servizi dei Centri per L’impiego
COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’EMERSIONE DEL LAVORO NON
REGOLARE
Che cos’è?
La Commissione Provinciale per l’Emersione del Lavoro non Regolare di Brindisi è stata istituita con
decreto del presidente della Provincia di Brindisi n°149 del 17/10/2001. L’insediamento dell’assise è
avvenuto il 25/01/20002 presso la camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
Brindisi.
Quali funzioni ha?
Le funzioni al cui svolgimento è deputata la Commissione provinciale sono cristallizzate nella Legge n°
448 del 1998, all’art 78 comma 4: analisi e ricerca del lavoro irregolare a livello territoriale, promozione
di collaborazioni ed intese istituzionali, assistenza alle imprese finalizzata in particolare all’accesso al
credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate.
La Commissione di Brindisi, opera in costante raccordo con il Comitato Nazionale per l’Emersione del
lavoro Non regolare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la Commissione Regionale di
Bari.
I compiti della Commissione si sono ulteriormente arricchiti in virtù delle disposizioni sul Piano
nazionale contro il lavoro sommerso contenute nella Legge 18/10/20001 n° 383.
Quali obiettivi si prefigge?
Lo scopo principale di detto organo collegiale è quello può essere dunque ravvisato nella promozione
dello sviluppo locale e dell’emersione del lavoro irregolare, nonché, implicitamente, dell’emersione in
generale dell’economia sommersa.
1.
Ricerca e analisi: l’azione per lo sviluppo locale e l’emersione presuppone un lavoro preventivo
di ricerca per la conoscenza della realtà culturale, sociale, economica del territorio su cui è chiamata ad
incidere.
2.
Informazione sul piano di emersione: sul versante della articolazione temporale delle attività,
indubbio rilievo assume la campagna di informazione sul Piano di Emersione di cui alla Legge n°
383/2001.
3.
Informazione sullo sviluppo locale: primo passo verso l’attuazione degli strumenti di sviluppo
territoriale è certamente quello dell’attività informativa sia interna alla Commissione Provinciale, sia
rivolta all’esterno, avendo come interlocutori privilegiati tutti i soggetti potenzialmente e
intenzionalmente rivolti allo sviluppo, quali istituzioni, imprese, associazioni, agenzie educative, persone
fisiche.
4.
Promozione delle azioni di sviluppo locale: promuovere anzitutto delle azioni indicate dalla
legge istitutiva delle Commissioni provinciali, le associazioni di imprese favoriscono processi di
innovazione, surplus di produttività, emersione delle attività irregolari.
Strumenti
1. Risorse umane: oltre alle risorse umane alla Commissione, quali i singoli commissari ed i
tutori nominati dalle Commissioni regionali, può risultare decisivo avvalersi di personale
comandato appartenente ad Amministrazione Pubblica, di esperti nel campo delle attività
di cui all’obiettivo generale, siano esse di natura principale o siano di natura strumentale
rispetto alla realizzazione dell’obiettivo medesimo.
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2. Risorse finanziarie: in ordine alle fonti di finanziamento, la Commissione Provinciale è
chiamata ad esprimersi sulle direttive che saranno proposte in sede di redazione regionale
dei progetti a valere su specifici fondi comunitari e nazionali.
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Carta dei Servizi dei Centri per L’impiego
APPENDICE
ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
Per tutti i lavoratori, sia nel settore pubblico che privato, sono previste forme di previdenza o assistenza
contro i rischi di vecchiaia, di disoccupazione, di invalidità, di malattia, ecc.
Di seguito riportiamo i più importanti enti del sistema previdenziale italiano.
I.N.P.S. (Istituto Nazionale Previdenza Sociale)
Sono obbligatoriamente assicurati all’I.N.P.S. la quasi totalità dei lavoratori dipendenti del settore
privato, alcune categorie di dipendenti del settore pubblico, alcune categorie di lavoratori autonomi:
artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, lavoratori parasubordinati
I.N.P.D.A.P.(Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti della Pubblica Amministrazione)
Sono attualmente assicurati all’I.N.P.D.A.P., contro i rischi di vecchiaia, di disoccupazione, di invalidità,
di malattia, ecc., tutti i dipendenti pubblici i cui trattamenti pensionistici ed assistenziali erano affidati ai
sotto elencati Enti ed Istituti:
ENPAS Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti Statali
INADEL Istituto nazionale per l’assistenza ai dipendenti degli enti locali
ENPDEP Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali
CPDEL Cassa pensioni dipendenti degli enti locali
CPS Cassa pensioni sanitari
CPI Cassa pensioni insegnanti
CPUG Cassa pensioni ufficiali giudiziari
I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie
professionali)
La Costituzione Italiana garantisce a tutti i cittadini il diritto alla salute sul luogo di lavoro e il diritto a
mezzi adeguati alle esigenze di vita nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
La legge stabilisce l’obbligo dell’assicurazione contro i danni fisici ed economici che il lavoratore subisce
a seguito di infortuni e malattie causati dall’attività lavorativa.
L’ I.NA.I.L. gestisce quest’assicurazione obbligatoria.
E.N.P.A.L.S. (Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo)
L’E.N.P.A.L.S. è L’Istituto di previdenza ed assistenza a tutela dei lavoratori dello spettacolo.
I.N.P.D.A.I. (Istituto Nazionale di previdenza per i dirigenti di Aziende Industriali)
L’Istituto ha come compito quello di gestire l’Assicurazione Obbligatoria per l’Invalidità, Vecchiaia e
Superstiti, a favore dei Dirigenti di aziende industriali in sostituzione dell’Assicurazione Generale
Obbligatoria gestita dall’Inps.
E.N.P.A.I.A. (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura)
L’E.N.P.A.I.A., fondazione privata ai sensi del decreto n. 509 del 1994, è l’Ente di previdenza ed
assistenza integrativa degli impiegati e dei dirigenti dell’agricoltura.
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I.P.SE.MA. (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo)
L’ I.P.SE.MA. è stato istituito dal decreto legislativo n. 479/94 a seguito della delega conferita al
Governo dall’art. 1 della legge n. 537/93 per il riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza, in
sostituzione delle tre Casse Marittime (Adriatica, Meridionale e Tirrena) e con gli stessi compiti di queste
in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di
prestazioni previdenziali di malattia e maternità nel campo marittimo.
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ENTI DI PATRONATO
Per lo svolgimento delle proprie pratiche previdenziali, gli utenti possono rivolgersi sia alle strutture
INPS che agli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, che hanno il compito di assistere i lavoratori
gratuitamente.
Ecco l’elenco degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge a livello nazionale:
ACAI - Associazione Cristiana Artigiani Italiani
ACLI - Associazione Cristiana Lavoratori Italiani
CLAAI - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane
EASA - Ente Assistenza Sociale agli Artigiani, promosso dalla CASA (Confederazione Autonoma
Sindacati Artigiani)
ENAPA - Ente Nazionale Assistenza e Patrocinio Agricoltori promosso dalla Confagricoltura
(Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana)
ENAS - Ente Nazionale di Assistenza Sociale dell’Unione Generale del Lavoro
ENASCO - Ente Nazionale di Assistenza Sociale per gli Esercenti Attività Commerciale, promosso dalla
Confcommercio - (Confederazione Italiana del Commercio e del Turismo)
ENCAL - Ente Nazionale Confederale Assistenza Lavoratori
CISAL - (Confederazione Italiana Sindacato Autonomo Lavoratori Italiani)
ENPAC - Ente Nazionale per l’Assistenza ai Coltivatori promosso dall’UCI (Unione Coltivatori Italiani)
EPACA - Ente di Patronato ed Assistenza per i Coltivatori Agricoli promosso dalla Coldiretti
(Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti)
EPASA - Ente Di Patronato e di Assistenza Sociale per gli Artigiani, promosso dalla CNA
(Confederazione Nazionale dell’Artigianato)
FACI - Istituto di Patronato ed Assistenza Sociale per il Clero Italiano
INAC - Istituto Nazionale Assistenza Contadini promosso dalla CIA (Confederazione Italiana
Agricoltori)
INAPA - Istituto Nazionale di Assistenza promosso dalla Confartigianato (Confederazione Generale
Italiana dell’Artigianato)
INAS - Istituto Nazionale Confederale di Assistenza Sociale promosso dalla CISL (Confederazione
Italiana Sindacati Lavoratori)
INCA - Istituto Nazionale Confederale di Assistenza promosso dalla CGIL (Confederazione Generale
Italiana del Lavoro)
INPAL - Istituto Nazionale per l’Assistenza Lavoratori, promosso all’AIC (Associazione Italiana
Coltivatori)
ITACO - Istituto per la Tutela e l’Assistenza degli Esercenti delle Attività Commerciali, Turistiche e dei
Servizi promosso dalla Confesercenti
ITAL - Istituto di Tutela ed Assistenza Lavoratori promosso dalla UIL (Unione Italiana del Lavoro)
SBR - Sozialer Beratung-Sring promosso dalla USAS (Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi)
SIAS - Servizio Italiano Assistenza Sociale e per i Servizi Sociali dei Lavoratori del MCL (Movimento
Cristiano Lavoratori)
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Carta dei Servizi dei Centri per L’impiego
SUGGERIMENTI E RECLAMI
SUGGERIMENTI
Il suggerimento è una segnalazione che il/la cittadino/a comunica alla Provincia per migliorare la qualità
dei servizi erogati, prospettando le opportune osservazioni.
Può essere effettuato su apposito stampato disponibile presso ciascun Centro per l’Impiego e relativi
Punti Operativi, oppure presentato in qualunque altra forma scritta, e va spedito via posta, oppure
consegnato direttamente ai Centri per l’Impiego anche tramite apposito contenitore. La Provincia intende
così garantire la partecipazione degli/lle utenti alla prestazione dei servizi erogati dai Centri per
l’Impiego, affinché essi/e possano collaborare per il miglioramento degli stessi.
RECLAMI
Per rimuovere eventuali disservizi che limitano la possibilità di fruire dei servizi erogati o che violano i
principi e gli standard enunciati nella presente Carta, gli/le utenti possono presentare un reclamo quale
segnalazione di una difformità tra quanto previsto nella carta dei servizi e quanto effettivamente erogato.
Il reclamo, pertanto, ha lo scopo di offrire agli/lle utenti uno strumento agile e immediato per segnalare al
Centro per l’Impiego comportamenti non in linea con i principi e le finalità della Carta e con i principi
della trasparenza dell'azione amministrativa.
I reclami del/la cittadino/a riguardanti i servizi erogati dai Centri per l’Impiego devono pervenire
direttamente in forma scritta, su apposito stampato disponibile presso ciascun Centro e relativo Punto
Operativo: una volta compilato il/la cittadino/a può consegnarlo direttamente all’ufficio del Centro o
inviarlo al medesimo tramite posta o fax.
Il/la cittadino/a può segnalare il reclamo utilizzando qualsiasi altra forma scritta, purché contenente
generalità, indirizzo, reperibilità e sottoscrizione del/la proponente e purché faccia il possibile per
descrivere chiaramente tutti gli elementi utili alla individuazione del problema o della segnalazione.
Il reclamo non sostituisce i ricorsi. Esso ha natura e funzioni diverse dai ricorsi amministrativi e
giurisdizionali previsti dalle leggi vigenti. La presentazione del reclamo non influisce sui termini di
scadenza dei ricorsi.
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MODULO PER SUGGERIMENTI
Cognome e nome ………………………………………………………………………………….
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………..
Città …………………………………………………………..CAP ………………………………..
Telefono ……………………………… Indirizzo e-mail ………………………………………...
Ufficio cui è proposto il suggerimento
……………………………………………………………………………………………………….
Testo del suggerimento
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Data …………….
Firma
………………………..
Tutti/e i/le cittadini/e che vogliono segnalare proposte di interesse e competenza del Centro per l’Impiego,
possono trasmettere l’apposito modulo debitamente compilato. Il presente modulo può essere consegnato al
personale dei Centri per l’Impiego, o spedito allo stesso, anche via fax.
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dovranno essere trattati, dall’ente al quale la presente
dichiarazione è prodotta, per le finalità connesse all’erogazione del servizio o della prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali
successivi adempimenti di competenza.
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all. 7 rev. 0 pag. 48
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Carta dei Servizi dei Centri per L’impiego
MODULO PER RECLAMO
Cognome e nome ……………………………………………………………………………..…….
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………..
Città …………………………………………………………. CAP ………………………………..
Telefono ……………………………… Indirizzo e-mail ……………………………………….....
Ufficio cui è proposto il reclamo
……………………………………………………………………………………………………….
Oggetto e motivo del reclamo
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Data …………….
Firma
………………………..
Tutti/e i/le cittadini/e che vogliono segnalare proposte di interesse e competenza del Centro per l’Impiego,
possono trasmettere l’apposito modulo debitamente compilato. Il presente modulo può essere consegnato al
personale dei Centri per l’Impiego, o spedito allo stesso, anche via fax.
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dovranno essere trattati, dall’ente al quale la presente
dichiarazione è prodotta, per le finalità connesse all’erogazione del servizio o della prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali
successivi adempimenti di competenza.
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GLOSSARIO
Attestato di frequenza
E’ un certificato rilasciato al termine di un corso di formazione che attesta, per ogni partecipante, le
caratteristiche del percorso formativo e la durata dello stesso effettivamente frequentata.
Attestato di qualifica
E’ un certificato riconosciuto all’interno della Comunità Europea rilasciato al termine di un percorso
formativo, previo superamento di un esame finale.
Viene rilasciato da Regione e Province e consente l’esercizio di un’attività ben definita con la capacità di
utilizzare i relativi strumenti e tecniche.
È riconosciuto dai Centri per l’Impiego e può costituire titolo per l’ammissione ai concorsi pubblici.
Bilancio di competenze
E’ un percorso di orientamento che ha lo scopo di aiutare la persona a definire il proprio progetto
professionale e ad evidenziare, con l’aiuto di un consulente, le competenze che compongono la propria
professionalità, tenendo conto delle esperienze formative e lavorative svolte e dei progetti e motivazioni
che si hanno relativamente al lavoro.
Categorie protette
Ai sensi dell’art.18 della Legge 68/99 si considerano categorie protette:
a) orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti/e per causa di lavoro, di guerra o di servizio,
ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;
b) coniugi superstiti e figli/e di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di
lavoro;
c) profughi/e italiani/e rimpatriati/e, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981,
n.763.
Curriculum
“Carta d'identità professionale” e cioè un documento personale inerente alle proprie esperienze
professionali e scolastiche, compilato dalla persona in cerca di lavoro e presentato all'azienda. Strumento
utilizzato da selezionatori/trici del personale.
Dichiarazione di competenze
E' un documento rilasciato dall'Ente promotore di tirocinio, su richiesta dell'interessato/a, che può avere
valore di Credito Formativo. Illustra le competenze professionali acquisite dalla persona, nell'ambito del
percorso di formazione in azienda, e può essere riportato sul curriculum del/la tirocinante, allo scopo di
favorire la ricerca del lavoro.
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Disabili
Ai sensi dell’art. 1 della legge 68/99 si considerano disabili:
a) persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori/trici di
handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento,
accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla
tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla
base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione Mondiale
della Sanità;
b) persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto
Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali (INAIL) in
base alle disposizioni vigenti;
c) persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive
modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte
dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni.
Disoccupazione (vedi Stato di disoccupazione)
Fondo Sociale Europeo
Il Fondo Sociale Europeo è un insieme di risorse comunitarie a cui attingono tutti i paesi membri
dell’Unione Europea per finanziare le attività rivolte alla preparazione professionale del personale per
sviluppare l’occupabilità, l’imprenditorialità, l’adattabilità, le pari opportunità.
Inoccupati/e
Coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, sono alla ricerca di una
occupazione.
Master
Il Master è un percorso formativo altamente specialistico accessibile a persone in possesso di un titolo di
laurea o, in alcuni casi, di una considerevole esperienza lavorativa. Tali percorsi possono essere
organizzati da enti e società private o da Università degli Studi.
Con l’entrata in vigore della riforma universitaria, i titoli rilasciati dall’Università hanno valore
accademico come titoli post laurea di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e
ricorrente. Si differenziano in primo e secondo livello: il primo conseguibile dopo la laurea di primo
livello, il secondo dopo la laurea specialistica.
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Obbligo formativo
Introdotto dalla L. 144/99, costituisce l'obbligo di permanere nel sistema formativo fino al 18° anno di
età. L'assolvimento di tale obbligo si può raggiungere con una delle seguenti modalità:
- la frequenza di un Istituto di istruzione secondaria superiore;
- la frequenza di un corso di formazione professionale biennale;
- l'esercizio dell'apprendistato, con frequenza di attività formative per almeno 240 ore annue.
Persona svantaggiata
- persona con difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro;
- giovane con meno di 25 anni che ha completato la formazione da più di due anni che non ha trovato la
prima occupazione;
- lavoratore migrante all’interno della Ue per trovare lavoro;
- appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato Ue che debba migliorare la lingua, la formazione o
l’esperienza di lavoro;
- adulto che vive solo con uno o più figli a carico;
- persona priva di titolo di studio e di posto di lavoro;
- persona con più di 50 anni priva di lavoro o in procinto di perderlo;
- disoccupato per 12 dei 16 mesi precedenti;
- persona affetta da dipendenza.
Profilo professionale
Insieme di conoscenze, abilità, competenze tecniche e professionali, percorsi formativi e ambiente di
lavoro che definiscono una professione.
Stato di disoccupazione)
Condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla
ricerca di un’attività lavorativa secondo le modalità definite con i servizi competenti.
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Indirizzi Utili:
⇒
Centro per l’Impiego di Brindisi:
Via Cappuccini, 111 – 72100 Brindisi Tel. 0831/542334 – fax 0831/512511
e-mail: [email protected]
⇒
Centro per l’Impiego di Francavilla Fontana:
P.zza Marconi, 25 – 72021 Francavilla F.na - Tel. 0831/841916 – fax 0831/813535
[email protected]
⇒
Centro per l’Impiego di Mesagne
Via P. Nenni, 19 – 72023 Mesagne - Tel. 0831/778023 – fax 0831/735666
e-mail: [email protected]
⇒
Centro per l’Impiego di Ostini
SS. 7 per Carovigno – 72017 Ostuni - Tel./Fax 0831/331948
e-mail: [email protected]
⇒
Servizio politiche attive del lavoro
Largo San Paolo – 72100 Brindisi – Tel. 0831/565228 – fax 0831/565409
e-mail: [email protected]
⇒
Collocamento disabili
Largo San Paolo – 72100 Brindisi – Tel. 0831/565411 – fax 0831/565409
e-mail: [email protected]
⇒
Segreteria Organi collegiali
Largo San Paolo – 72100 Brindisi – Tel. 0831/565228 – fax 0831/565409
Provincia di Brindisi
Centro Impiego Puglia
all. 7 rev. 0 pag. 53
Provincia di Brindisi
Carta dei Servizi dei Centri per L’impiego
Validità della Carta dei Servizi.
La Carta dei Servizi ha efficacia fino a quando non interverranno disposizioni
legislative che ne modifichino le condizioni di applicazione.
Gennaio 2004
Alla realizzazione della presente Carta dei Servizi hanno contribuito i Responsabili e gli
operatori dei Centri per l'Impiego della Provincia di Brindisi e lo staff di coordinamento
provinciale.
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