Allegato “A” facente parte integrante e sostanziale della D.G.P.n.
345 del 21.12.2010
PROTOCOLLO D’INTESA
Protocollo d’intesa tra l’Amministrazione Provinciale di Siena, la Camera di
Commercio di Siena, il Comune di Siena e le Associazioni di categoria delle Imprese
Artigiane iscritte alla CCIA, per l’attuazione di campagne di manutenzione e verifica
degli impianti termici di cui alla legge n.10/91, DPR 412/93 , D.Lgs. 192/2005 e
s.m.i. ubicati nei comuni della Provincia di Siena.
L’anno duemiladieci in data ____________ del mese di _________
TRA
L’Amministrazione Provinciale di Siena, rappresentata dal ………………………………….
E
IL COMUNE DI SIENA
LA CAMERA DI COMMERCIO DI SIENA
Le Associazioni di categoria degli artigiani:
CNA
CONFARTIGIANATO
in persona dei loro rappresentanti,
PREMESSO
A) Che il DPR 26 agosto 1993, n.412, “Regolamento recante norme per la progettazione,
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art.4, della legge 9 gennaio 1991,
n.10”, così come modificato dal D.P.R. 551 del 21 dicembre 1999, ha istituito delle
procedure di controllo di conformità degli impianti di termici alla normativa tecnica vigente
nei Comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti;
B) Che con il D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. sono state introdotte dal Legislatore delle modiche
riguardanti le predette procedure per l’effettuazione dei controlli sugli impianti termici e che
tali modifiche attengono sostanzialmente :
 alla frequenza delle operazioni di controllo e di manutenzione;
 agli obblighi di comunicazione dell’effettuazione delle operazioni di controllo ed
eventuale manutenzione anche per gli impianti di taglia superiore o uguale a 35 kW,
per l’asseverazione delle quali, il comma 8 dell’allegato L al D.Lgs. 192/2005 e
s.m.i., prevede l’uso di rapporti di controllo conformi all’allegato F all' D.Lgs.
192/2005 e s.m.i..
C) Che la Provincia di Siena (il Comune di Siena) con propria delibera, provvederà ad
approvare il Regolamento per la verifica della rispondenza degli impianti termici esistenti
alle normative ed a definirne l’ambito di applicazione che coincide con il (proprio) territorio
dei Comuni di Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d’Elsa, Castellina in
Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d’Orcia, Cetona, Chianciano Terme,
Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d’Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano,
Monteriggioni, Monteroni, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in
Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano Bagni, San Gimignano, San
Giovanni d’Asso, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena,
Trequanda;
1
D) Che oggetto dei controlli da parte dell’Amministrazione (del Comune) sarà anche la verifica
del riscontro della veridicità delle dichiarazioni contenute nelle autodichiarazioni, così come
previsto all’art.11 del DPR 412/93 e dal regolamento sopra citato;
E) Che il presente Protocollo d’intesa ha come obiettivo principale di favorire l’esecuzione di
controlli sugli impianti termici, come previsto dall’art.11 del DPR 412/93 e dall’allegato
L all’art. 12 del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., regolando gli interventi di manutenzione ed
evitando sovrapposizioni tra costi della manutenzione e costi del controllo dell’Ente
pubblico;
PREMESSO INOLTRE
Che il Comune di Siena, unico comune della provincia di Siena con popolazione superiore ai
40.000 abitanti che dovrà provvedere ad attivare procedure dirette per il controllo degli
impianti termici, convenendo sulla adeguatezza delle soluzioni proposte, ha dato la propria
disponibilità ad attivare procedure conformi a quelle dell’Amministrazione Provinciale di Siena
salvo quanto indicato al successivo art. 11, e ciò anche al fine di evitare difficoltà di attuazione
del regime dei controlli, soprattutto nei confronti dell’utenza;
con il presente atto
SI CONVIENE
quanto segue:
ART.1
FINALITA'
Con il presente protocollo d’intesa gli Enti firmatari si pongono l’obiettivo di:
- verificare che gli impianti termici presenti sul territorio rispondano ai requisiti di sicurezza e
di rendimento di combustione previsti dalle normative vigenti, per contribuire agli obiettivi
di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti climalteranti anche in linea
con quanto previsto dagli accordi di Kyoto;
- agevolare i cittadini nell’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge;
- dare agli operatori del settore ed ai proprietari degli impianti un complesso di regole e
garanzie predeterminati.
ART. 2
DEFINIZIONI
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:
a) per impianto termico: l'impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva e
invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla
sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi
di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di
controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre
non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il
riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi,
sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del
focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15
kW;
b) per proprietario dell'impianto termico: chi è proprietario, in tutto o in parte,
dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in
condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità
posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori;
c) per generatore di calore o caldaia: il complesso bruciatore – caldaia che permette di
trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
d) per terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico:
la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative
2
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal
proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione
delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia
ambientale;
per occupante: chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi
titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici;
per esercizio e manutenzione dell’impianto termico: il complesso di operazioni, che
comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente:
conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in
materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
per controlli sugli impianti: le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul
mercato, al fine di appurare lo stato degli impianti e l’eventuale necessità di operazioni di
manutenzione ordinaria o straordinaria;
per manutenzione ordinaria dell’impianto termico: le operazioni previste nei libretti
d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuati in luogo
con strumenti e attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che
comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente;
per manutenzione straordinaria dell’impianto termico: gli interventi atti a ricondurre
il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente,
mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni,
ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi e componenti dell’impianto
termico;
per libretto di impianto: il documento previsto, per gli impianti termici con potenza
nominale inferiore a 35 kW;
per libretto di centrale: il documento previsto, per gli impianti termici con potenza
nominale superiore o uguale a 35 kW;
per libretto di uso e manutenzione: il documento fornito dal fabbricante
dell’apparecchio o dal costruttore dell’impianto;
per rapporto di controllo tecnico per impianto di potenza inferiore a 35 kW
(allegato G al D.Lgs.192/05 e s.m.i.): il documento riportante le operazioni di controllo
periodico effettuate da un tecnico qualificato operante sul mercato;
per rapporto di controllo tecnico per impianto di potenza superiore o uguale a 35
kW (allegato F al D.Lgs. 192/05 e s.m.i.): il documento riportante le operazioni di controllo
periodico effettuate da un tecnico qualificato operante sul mercato;
per bollino “Una casa sicura con una caldaia pulita”: il contrassegno, da apporre sui
rapporti di controllo tecnico (allegati F e G) secondo le modalità di cui al successivo art. 4 ai
soli fini della trasmissione al soggetto controllore e attestante l'avvenuto pagamento degli
oneri relativi all'effettuazione dei controlli sull'osservanza delle norme relative al controllo di
efficienza energetica, oneri a carico degli utenti ai sensi dell'art. 31, comma 3 della Legge 9
gennaio 1991, n. 10;
per ispezione sugli impianti: gli interventi di controllo tecnico e documentale, in sito,
svolti da esperti qualificati, incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirati a verificare
che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli
obblighi stabiliti;
per verbale di ispezione: il documento rilasciato da esperti qualificati, incaricati dalle
autorità pubbliche competenti, al responsabile dell'impianto al fine di attestare l'avvenuta
verifica del medesimo.
ART.3
ADESIONI
L’Amministrazione Provinciale di Siena, attraverso il proprio sito internet, continuerà a
pubblicizzare l’elenco dei centri di assistenza e dei manutentori aderenti all’iniziativa, in
possesso dei requisiti previsti dal D.M. n.37 del 22.01.2008 relativamente all’oggetto del
presente protocollo di intesa. La Provincia di Siena, terrà costantemente aggiornati gli elenchi
di cui sopra.
3
Nell’elenco potranno essere inseriti oltre agli iscritti alle associazioni di categoria aderenti,
anche i soggetti abilitati all’esercizio delle attività oggetto del protocollo d’intesa, non iscritti
alle stesse, purché accettino comunque di aderire alla presente iniziativa.
Per essere inseriti nell’elenco i soggetti interessati devono inoltrare all’Amministrazione
Provinciale formale istanza nella quale:
a) chiedono di essere iscritti nell’elenco;
b) dichiarano di accettare e rispettare le condizioni previste dal presente accordo sottoscritto
dalla propria associazione di categoria qualora iscritti. I non iscritti ad alcuna associazione
di categoria, dovranno presentare copia del presente accordo debitamente sottoscritto per
accettazione, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità. L’inserimento
nell’elenco, in questo caso, avverrà previa sottoscrizione da parte dell’Amministrazione
Provinciale, che provvederà ad inviare copia controfirmata al soggetto interessato;
c) dichiarano la propria residenza, domicilio, codice fiscale, partita I.V.A., ragione sociale
dell’impresa, eventuale iscrizione ad un’associazione di categoria;
d) attestano di essere in possesso dei requisiti previsti per le imprese abilitate all’installazione,
trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti, di cui agli articoli 3 e 4 del
D.M. 37 del 22.01.2008 e di avvalersi di personale professionalmente qualificato;
e) attestano di essere in possesso degli strumenti necessari ad effettuare le operazioni di
manutenzione di cui all’art. 5 del presente accordo, specificandone modelli e caratteristiche
tecniche;
f) dichiarano di essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni
contro terzi, con massimale non inferiore ad 1 milione di Euro;
g) producono la documentazione relativa alla regolarità contributiva INPS ed INAIL aziendale;
h) attestano di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell’attività o
di concordato preventivo ed in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
straniera;
i) forniscono l’elenco dei propri dipendenti/collaboratori con i dati anagrafici e l’asseverazione
delle rispettive qualifiche professionali;
j) dichiarano di non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato, salvi gli effetti
della riabilitazione e della sospensione della pena:
1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico,
contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
2. alla reclusione per un tempo inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo
k) attestano di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali
e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di
residenza;
l) dichiarano di non essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;
m) dichiarano, ai fini della compilazione dell’elenco on – line, se monomandatari, il marchio di
cui sono mandatari altrimenti verranno censiti come manutentori plurimandatari;
L’istanza dovrà essere effettuata nuovamente dopo la sottoscrizione del presente protocollo
anche se l’azienda risulta già iscritta e dovrà essere comunque ripresentata ogni due anni.
L’Amministrazione provinciale fornirà alle ditte aderenti al presente protocollo di intesa il logo
della campagna “Una casa sicura con una caldaia pulita” da apporre sui tesserini identificativi
dei loro operatori.
Le ditte iscritte nell’elenco provinciale potranno effettuare controlli anche nel Comune di Siena.
ART. 4
LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI
Impianti termici di potenza inferiore a 35 kW
Salvo quanto previsto da eventuali ed inequivocabili indicazioni sulla cadenza dei controlli
fornite dal costruttore dello specifico generatore di calore, e fatti salvi i contenuti dei decreti,
da emanarsi, di cui all’art. 4 del D.Lgs. 192/2005 o della eventuale normativa regionale, si
conviene che la cadenza dei controlli per gli impianti termici con potenza inferiore a 35
4
kW, alimentati a combustibile liquido, solido e a gas, è sempre biennale anche nei
primi otto anni di vita del generatore di calore e deve essere effettuata sempre
tramite anche prova di combustione.
Sono pertanto fatti salvi i casi in cui il costruttore indichi inequivocabilmente una frequenza
annuale, triennale o quadriennale per le stesse operazioni.
Per tutti gli impianti soggetti a controllo l’installatore o il manutentore dovrà comunque
provvedere a definire e dichiarare esplicitamente al proprietario o all’occupante, con apposita
dichiarazione scritta, da inviare in copia anche alla Provincia (al Comune) e facendo riferimento
alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi,
quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro
installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, asseverandone
la frequenza per la loro effettuazione e quale sia la prossima scadenza usando l’apposito
modello.
In tutti i casi di frequenza annuale dei controlli, la prova di combustione deve essere effettuata
ogni due anni.
Al termine delle operazioni di controllo sarà obbligo dei manutentori compilare, firmare e
timbrare il RAPPORTO di CONTROLLO TECNICO conforme all’allegato “G” al D.Lgs.
192/2005 e s.m.i. in triplice copia. Una di dette copie dovrà essere consegnata al proprietario
o all’occupante dell’immobile cui è asservito l’impianto termico mentre, delle altre due, una
dovrà essere trattenuta e l’altra dovrà essere inviata o consegnata con le modalità previste dal
vigente regolamento provinciale, all’Amministrazione Provinciale di Siena – Servizio Ambiente
– Via Massetana, 106 – 53100 Siena (per gli impianti ubicati nel comune di Siena vedi il succ.
art. 11).
Si precisa che, oltre ai dati anagrafici, dal rapporto di controllo tecnico dovrà risultare anche la
qualifica dell’operatore.
Per gli impianti con potenza inferiore a 35 kW, soggetti a controllo biennale, la
validazione dell’autocertificazione, compilata su rapporto di controllo tecnico conforme
all’allegato G al D.Lgs. 192/05 e s.m.i., elaborato a cura della ditta di manutenzione avviene
con l’apposizione di n. 2 (due) bollini “Una casa sicura con una caldaia pulita”, del valore di
6,00 euro cadauno su ognuna delle tre copie quale contributo alle spese per le verifiche a
campione. I bollini, a gruppi di tre, saranno dotati di codice alfanumerico progressivo e
dovranno essere acquistati dai manutentori iscritti nell’elenco di cui al precedente art. 3 presso
la Provincia stessa (per il Comune di Siena vedi il successivo art. 11).
Qualora i controlli vengano invece effettuati da tecnici non aderenti al presente protocollo
d’intesa, l’autocertificazione dovrà essere completata dalla ricevuta del versamento di Euro
12,00 sul c.c.p. n. 47610803. Intestato a: Provincia di Siena – Servizio Ambiente – Via
Massetana 106 – 53100 SIENA con la causale “Versamento diritti autodichiarazione impianti
termici” (per il Comune di Siena vedi il successivo art. 11) .
Per gli impianti con potenza inferiore a 35 kW, soggetti a controllo triennale o
quadriennale, la validazione dell’autocertificazione, compilata su rapporto di controllo tecnico
conforme all’allegato G al D.Lgs. 192/05 e s.m.i., elaborato a cura della ditta di manutenzione
avviene rispettivamente con l’apposizione di n. 3 (tre) o di n. 4 (quattro) bollini “Una casa
sicura con una caldaia pulita”, del valore di 6,00 euro cadauno su ognuna delle tre copie quale
contributo alle spese per le verifiche a campione. I bollini, a gruppi di tre, saranno dotati di
codice alfanumerico progressivo e dovranno essere acquistati dai manutentori iscritti
nell’elenco di cui al precedente art. 3 presso la Provincia stessa (per il Comune di Siena vedi il
successivo art. 11).
Qualora i controlli vengano invece effettuati da tecnici non aderenti al presente protocollo
d’intesa, l’autocertificazione dovrà essere completata dalla ricevuta del versamento
rispettivamente di Euro 18,00 o di Euro 24,00 sul c.c.p. n. 47610803. Intestato a: Provincia di
Siena – Servizio Ambiente – Via Massetana 106 – 53100 SIENA con la causale “Versamento
diritti autodichiarazione impianti termici” (per il Comune di Siena vedi il successivo art. 11) .
Per gli impianti con potenza inferiore a 35 kW, soggetti a controllo annuale, la
validazione dell’autocertificazione, compilata su rapporto di controllo tecnico conforme
5
all’allegato G al D.Lgs. 192/05 e s.m.i. elaborato a cura della ditta di manutenzione, avviene
con l’apposizione di n. 1 (un) bollino del valore di 6,00 euro su ognuna delle tre copie, quale
contributo alle spese per le verifiche a campione. I bollini, a gruppi di tre, saranno dotati di
codice alfanumerico progressivo e dovranno essere acquistati dai manutentori iscritti
nell’elenco di cui al precedente art. 3 presso la Provincia stessa (per il Comune di Siena vedi il
successivo art. 11).
Qualora i controlli vengano invece effettuati da tecnici non aderenti al presente protocollo
d’intesa, l’autodichiarazione dovrà essere completata dalla ricevuta del versamento di Euro
6,00 sul c.c.p. n. 47610803 intestato a: Provincia di Siena – Servizio Ambiente – Via
Massetana 106 – 53100 SIENA con la causale “Versamento diritti autodichiarazione impianti
termici” (per il Comune di Siena vedi il successivo art. 11) .
Per tutti gli impianti in caso di prima accensione.
All’atto della prima accensione dell’impianto termico il bollino non è dovuto. In tali casi il
manutentore aderente al presente protocollo di intesa deve apporre sull’impianto e sul
corrispondente modello di cui al III comma dell’articolo 4 il codice identificativo alfanumerico
Impianti termici di potenza superiore o uguale a 35 kW
Per gli impianti con potenza superiore o uguale a 35 kW, la frequenza dei controlli è
annuale e la validazione dell’autocertificazione, compilata su rapporto di controllo tecnico
conforme all’allegato F al D.Lgs. 192/05 e s.m.i. elaborato a cura della ditta di manutenzione,
avviene con l’apposizione di più bollini “Una casa sicura con una caldaia pulita”, del valore di
6,00 euro cadauno su ognuna delle tre copie quale contributo alle spese per la verifiche a
campione secondo quanto previsto dalla successiva tabella“1”.
I bollini, a gruppi di tre, saranno dotati di codice alfanumerico progressivo e dovranno essere
acquistati dai manutentori iscritti nell’elenco di cui al precedente art. 3 presso la Provincia
stessa (per il Comune di Siena vedi il successivo art. 11).
Una di dette copie dovrà essere consegnata al proprietario o all’occupante dell’immobile cui è
asservito l’impianto termico mentre, delle altre due, una dovrà essere trattenuta e l’altra dovrà
essere inviata o consegnata dal manutentore, con le modalità previste dal regolamento
provinciale, all’Amministrazione Provinciale di Siena – Servizio Ambiente – Via Massetana, 106
– 53100 Siena (per gli impianti ubicati nel Comune di Siena vedi il succ. art. 11).
Qualora i controlli vengano invece effettuati da tecnici non aderenti al presente protocollo
d’intesa, l’autodichiarazione dovrà essere completata dalla ricevuta di versamento secondo gli
importi di cui alla successiva tabella “1” sul c.c.p. n. 47610803 intestato a : Provincia di Siena
– Servizio Ambiente – Via Massetana 106 – 53100 SIENA con la causale “Versamento diritti
autodichiarazione impianti termici” (per il Comune di Siena vedi il successivo art. 11) .
Si precisa che, oltre ai dati anagrafici, dal rapporto di controllo tecnico dovrà risultare anche la
qualifica dell’operatore.
Nel caso di intervento su impianti termici con potenza superiore a 350 kW, per i quali il
Legislatore prevede una frequenza semestrale delle operazioni di manutenzione, il
manutentore dovrà produrre l’autocertificazione all’inizio della stagione climatica in occasione
del primo dei due interventi annuali.
TABELLA “1”: numero di bollini/versamento per taglia di impianto ≥35 kW
POTENZA
35 kW ≤ P < 116 kW
116 kW ≤ P ≤ 350 kW
P > 350 kW
Numero
Bollini
2
3
4
Versamento
€ 12.00
€ 18,00
€ 24.00
I rapporti di controllo tecnico sprovvisti o non corredati con il giusto numero di bollini “Una
casa sicura con una caldaia pulita” acquistati dall’Amministrazione Provinciale (per il Comune
di Siena vedi il successivo art. 11), o sprovvisti della ricevuta del versamento di cui al punto
precedente, non saranno ritenuti validi ai fini dell’autocertificazione di cui al DPR 412/93 e la
Provincia provvederà ad effettuare i controlli addebitando le spese agli utenti.
6
Le somme introitate dalla Provincia (dal Comune) con le autocertificazioni saranno impiegate
per l’effettuazione dei controlli a campione (5% annuale degli impianti presenti nel territorio
così come previsto dal comma 16 dell’allegato ”L” al D.Lgs. 192/05 e s.m.i.) e per il
sostenimento delle spese connesse con le attività di competenza di cui al presente protocollo.
I controlli a campione sugli impianti regolarmente autocertificati saranno effettuati senza spese
per l’utente.
PERIODO DI VALIDITA’ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI
Le autocertificazioni con validità biennale devono essere ripetute entro 24 mesi dalla data di
effettuazione. Quelle effettuate nei mesi da marzo a ottobre saranno valide anche se eseguite
nei due mesi precedenti o successivi alla data di attivazione impianto o di svolgimento
dell’ultimo controllo precedente alla entrata in vigore del presente protocollo.
Le autocertificazioni effettuate nei mesi di gennaio e febbraio saranno valide anche se
effettuate nei due mesi successivi alla data di attivazione impianto o di effettuazione dell’ultimo
controllo precedente alla entrata in vigore del presente protocollo
Quelle effettuate nei mesi di novembre e dicembre saranno valide anche se effettuate nei due
mesi precedenti alla data di attivazione impianto o di effettuazione dell’ultimo controllo
precedente alla entrata in vigore del presente protocollo.
Le autocertificazioni con validità annuale devono essere ripetute entro 12 mesi dalla data di
effettuazione. Quelle effettuate nei mesi da marzo a ottobre saranno valide anche se effettuate
nei due mesi precedenti o successivi alla data di attivazione impianto o di svolgimento
dell’ultimo controllo precedente alla entrata in vigore del presente protocollo.
Le autocertificazioni effettuate nei mesi di gennaio e febbraio saranno valide anche se
effettuate/ripetute/svolte nei due mesi successivi alla data di attivazione impianto o di
effettuazione dell’ultimo controllo precedente alla entrata in vigore del presente protocollo
Quelle effettuate nei mesi di novembre e dicembre saranno valide anche se svolte nei due mesi
precedenti alla data di attivazione impianto o di effettuazione dell’ultimo controllo precedente
alla entrata in vigore del presente protocollo.
Le autocertificazioni con validità triennale o quadriennale devono essere ripetute
rispettivamente entro 36 o 48 mesi dalla data di effettuazione con le stesse limitazioni di cui ai
commi precedenti per il periodo di anni 8 (otto) dalla data di installazione. Dopo tale data e
fino alla decorrenza di anni quindici dalla data di installazione, gli impianti sono soggetti a
controllo biennale.
Le autocertificazioni, escluse quelle dalle quali si rilevi una eventuale carenza nel rendimento di
combustione alla massima potenza termica del focolare e che devono essere immediatamente
consegnate alla Provincia (al Comune) e comunque entro 30 giorni dal loro rilascio, devono
essere consegnate alla Provincia (al Comune) di norma entro 60 giorni dalla loro effettuazione
e comunque entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione. Le
autocertificazioni consegnate dopo tale data potranno essere regolarizzate con le procedure
previste dai regolamenti attuativi annuali.
ART.5
PRESTAZIONI E COSTI MASSIMI CONSENTITI
Allo scopo di garantire la massima trasparenza tra gli utenti e le aziende di manutenzione in
merito alle tariffe praticate per la manutenzione degli impianti termici – richiamandosi nei
contenuti ad altri protocolli d’intesa già sottoscritti-, le parti firmatarie concordano che i
corrispettivi massimi per le prestazioni svolte per le operazioni di manutenzione degli impianti
sono quelli di seguito riportati per ciascuna tipologia, escluso il costo dei bollini “una casa
sicura con una caldaia pulita” prestampati o del versamento per il controvalore dei diritti
commisurato alla taglia dell’impianto.
Le operazioni di manutenzione obbligatorie da effettuare, cui fanno riferimento i prezzi
massimi indicativi di seguito indicati, sono almeno quelle descritte al successivo articolo 6 con
le procedure di cui al successivo art. 10.
7
Impianti termici alimentati a GAS METANO e/o GPL con potenzialità inferiore a 35
kW sottoposti a controllo biennale:
o
contratto di manutenzione annuale per caldaia, comprendente un’operazione di
manutenzione ordinaria, un eventuale intervento in caso di guasto da effettuarsi entro
24 ore dalla chiamata – le chiamate nei giorni prefestivi saranno evase entro il primo
giorno lavorativo utile - (diritto di chiamata, manodopera, escluso eventuali pezzi di
ricambio) e la prova di combustione, nell’anno di competenza, come da DPR n. 412/93,
fino ad un max
di Euro 100,00
più IVA (per il primo impianto termico
supplementare ubicato nella stessa unità immobiliare adibita a civile abitazione è
previsto uno sconto del 35%);
o
controllo completo a cadenza biennale (comprendente la manutenzione ordinaria e
prova dei fumi): fino ad un max di Euro 140,00 più I.V.A. (per il primo impianto
termico supplementare ubicato nella stessa unità immobiliare adibita a civile abitazione
è previsto uno sconto del 35%);
Impianti termici alimentati a GAS METANO e/o GPL con potenzialità inferiore a 35
KW sottoposti a controllo annuale:
o
contratto di manutenzione annuale per caldaia, comprendente un’operazione di
manutenzione ordinaria, un eventuale intervento in caso di guasto da assicurarsi entro
24 ore dalla chiamata- le chiamate nei giorni prefestivi saranno evase entro il primo
giorno lavorativo utile - (diritto di chiamata, manodopera, escluso eventuali pezzi di
ricambio) e la prova di combustione, nell’anno di competenza, come da DPR n. 412/93,
fino ad un max di Euro 100,00 più IVA (per il primo impianto termico supplementare
ubicato nella stessa unità immobiliare adibita a civile abitazione è previsto uno sconto
del 35%);
o
controllo a cadenza annuale con sola prova dei fumi: fino ad un max di euro
58,00 più IVA (per il primo impianto termico supplementare ubicato nella stessa unità
immobiliare adibita a civile abitazione è previsto uno sconto del 35%);
o
controllo a cadenza annuale con sola manutenzione ordinaria: fino ad un max di
euro 73,00 più IVA (per il primo impianto termico supplementare ubicato nella stessa
unità immobiliare adibita a civile abitazione è previsto uno sconto del 35%);
Per i contratti di manutenzione il cliente verserà al manutentore il corrispettivo delle operazioni
eseguite dietro rilascio di ricevuta fiscale o fattura.
I costi derivanti da adeguamenti o sostituzioni di pezzi di ricambio non sono compresi nei
prezzi indicati.
Per gli impianti termici di taglia superiore ai 35 kW, vista l’eterogeneità dei casi, non si
individuano dei costi massimi per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente protocollo.
Restano, come riferimenti, i costi che saranno stabiliti dall’Amm.ne Prov.le al momento
dell’approvazione del presente protocollo per l’intervento di solo controllo dell’Agenzia
Provinciale per l’Energia e l’Ambiente, società incaricata dalla Provincia e dal Comune di Siena
per l’esecuzione delle verifiche sugli impianti di propria competenza. Tali costi sono riepilogati
nella seguente tabella 2.
Tabella “2” : costi stabiliti per l’intervento di solo controllo di APEA
TAGLIA IMPIANTO
COSTO
P < 35 kW
120 euro
35 kW ≤ P < 116 kW
140 euro
116 kW ≤ P ≤ 350 kW
180 euro
P oltre 350 kW
300 euro
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Impianti termici alimentati a GASOLIO con potenzialità inferiore a 35 KW sottoposti
a controllo annuale:
o
controllo completo (comprendente la manutenzione ordinaria, la revisione del
bruciatore e la prova dei fumi): fino ad un max di Euro 182,00 più I.V.A. (per
l’eventuale impianto termico supplementare ubicato nella stessa unità immobiliare
adibita a civile abitazione è previsto uno sconto del 35%);
Le ditte aderenti al presente protocollo di intesa devono presentare ai loro clienti un preventivo
di spesa per ogni controllo, indicando, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni necessarie
per il suo svolgimento, il tempo ed i materiali di consumo impiegati ecc.. Tale operazione non è
da ripetersi in caso di stipula di contratto di manutenzione a valenza pluriennale.
Qualora i conduttori dell’impianto termico siano cittadini con “Valori Utili” dell’ ISEE,
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) riferito al nucleo familiare e
relativo all’anno precedente rispetto a quello nel quale si effettua il controllo
dell’impianto, non superiore a 10.000,00 €, le ditte aderenti al protocollo si
impegnano a garantire loro uno sconto pari almeno al 20% sui prezzi massimi
stabiliti dal presente articolo.
Resta inteso che la Dichiarazione Sostitutiva Unica (come da modello allegato) in
corso di validità, prodotta da un qualsiasi Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale
(CAAF) operante sul territorio nazionale ed attestatante la condizione di cui sopra
dovrà essere esibita alla ditta manutentrice prima del controllo secondo le modalità
stabilite dal disciplinare tecnico che sarà approvato entro il mese di gennaio 2011.
In tali casi la Provincia ed il Comune, si accollano gli oneri per l’applicazione gratuita
del bollino di cui al precedente art. 4.
Lo sconto e la rinuncia ai diritti per l’autocertificazione, di cui ai commi precedenti,
non si applicano agli impianti termici condominiali.
Gli sconti e lo sgravio dal costo del bollino di cui sopra sono comunque applicati in
via sperimentale. Le parti firmatarie concordano che entro la fine dell’anno 2011
sarà effettuata una valutazione complessiva sulla effettiva portata dell’impegno
economico sia per le aziende che per le pubbliche amministrazioni coinvolte e si
riservano, sulla base dei dati a consuntivo, di rivalutarne l’applicazione e le relative
modalità
Le tariffe e gli sconti previsti dal presente articolo si applicano con decorrenza dal
01/01/2011 e per tutto l’anno 2011.
Dall’anno 2012, le tariffe previste dal presente articolo, potranno essere adeguate
nella misura dello 0.5% della variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo
accertato dall'Istat per le famiglie degli operai e degli impiegati nel periodo di
osservazione: “ottobre anno in corso-ottobre anno precedente” previa richiesta
formale da parte delle associazioni artigiane firmatarie inviata entro il 30 novembre
ed il successivo recepimento da parte del Comune di Siena e dell’Amministrazione
Provinciale con atti da adottarsi entro il 31 dicembre dell’anno in corso. In carenza
di quanto sopra, le tariffe massime applicabili rimarranno quelle dell’anno
precedente, mentre per quanto riguarda gli sconti, decorso l’anno 2011 - periodo di
osservazione durante il quale essi si applicheranno nella misura definita al presente
articolo-, non vi sarà la loro proroga automatica, e si stabilisce sin d’ora che questi
saranno eventualmente disciplinati, di anno in anno, con l’approvazione da parte
degli Enti Locali competenti dei Disciplinari per la gestione delle verifiche sugli
impianti termici.
ART. 6
9
ELENCO DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E D’ESERCIZIO
DELL’IMPIANTO TERMICO PREVISTE DAL DPR 412/93 E DELLE RELATIVE NORME
UNI-CEI.
a)
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Elenco delle principali operazioni di manutenzione ordinaria:
Verifica dell’esistenza del certificato di conformità o documento equivalente;
Esame visivo della corrispondenza dell’impianto alle norme vigenti;
Verifica esistenza del libretto d’impianto o di centrale od eventuale predisposizione se
mancante;
Verifica di tenuta dell’impianto di adduzione combustibile;
Prova funzionale del generatore di calore;
Pulizia del bruciatore principale o del bruciatore pilota (ove previsto);
Pulizia dello scambiatore, lato fumi;
Controllo dei sistemi di espansione;
Controllo della regolarità dell’accensione e taratura;
Controllo dell’efficienza dello scambiatore relativo alla produzione d’acqua calda;
Controllo dell’efficienza nella produzione di riscaldamento riferito al generatore e
all’impianto;
Evidenziazione d’eventuali componenti usurati o non funzionanti;
Controllo dell’evacuazione dei fumi con verifica del tiraggio
Analisi di combustione (con cadenza biennale);
Rilascio del verbale delle operazioni effettuate e trascrizione sul libretto di centrale o
d’impianto.
b)
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Prova di combustione secondo la norma UNI-10389, con verifica del rendimento:
Temperatura dei fumi;
Temperatura ambiente;
O2(%);
CO2 (%);
Bacharach (n) ove previsto;
CO (%);
Perdita di calore sensibile (%);
Rendita combustione o potenzialità nominale (%);
Stato delle coibentazioni;
Stato della canna fumaria con valutazione visiva;
Funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo;
Verifica stato di sistemazione e areazione locali.
c)
Altre attività di manutenzione ordinaria prescritte dalle case costruttrici.
Sarà compito del manutentore provvedere alla corretta compilazione del libretto di
impianto.
ART. 7
INFORMAZIONE AI CITTADINI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLE VERIFICHE
Tutti i soggetti firmatari del presente protocollo, si impegnano a collaborare con la Provincia di
Siena nelle attività di seguito indicate:
 Informare i cittadini delle procedure previste dalla Provincia di Siena per l’attuazione delle
normative vigenti in merito agli impianti termici, sensibilizzare gli utenti riguardo
l’opportunità di inviare il Rapporto di Controllo Tecnico alla Provincia (al Comune) e sui
benefici derivanti dal controllo continuativo degli impianti termici riguardo al risparmio
energetico e alla sicurezza.
 Fornire le indicazioni su richiesta degli utenti per la comprensione delle procedure derivanti
dalla normativa vigente.
In tale contesto l’Amministrazione Provinciale (il Comune) proseguirà con le Associazioni di
Categoria e le singole imprese l’attività volta ad etichettare gli impianti termici esistenti sul
territorio provinciale mediante l’assegnazione di un codice da apporre sul libretto di impianto e
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che servirà a costituire una banca dati informatizzata degli impianti termici esistenti in grado di
essere aggiornata in tempo reale con le informazioni relative alle autocertificazioni ed alle
verifiche.
In base al comma 6 dell’art. 11 del DPR 412/93 il terzo nominato responsabile dell’esercizio e
della manutenzione dell’impianto termico deve comunicare entro 60 giorni la propria nomina
all’Amministrazione Provinciale di Siena – Servizio Ambiente – Via Massetana 106 – 53100
SIENA (per il Comune di Siena vedi il succ. art. 11).
L’Amministrazione Provinciale di Siena ed il Comune di Siena hanno affidato ad APEA – Agenzia
Provinciale per l’Energia e l’Ambiente srl – l’esecuzione delle verifiche sugli impianti termici sul
territorio di propria competenza e si impegnano sin d’ora a promuovere incontri, con cadenza
annuale, tra i verificatori di APEA ed i manutentori aderenti al presente protocollo di intesa.
L’Amministrazione Provinciale ed il Comune di Siena si impegnano, altresì, ad intensificare
l’attività di recupero dell’evasione.
ART. 8
SANZIONI
Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del
condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità non ottemperi alla
effettuazione dei controlli previsti dal presente protocollo la Provincia (il Comune) provvederà
alla applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 15 – 5º comma del D.Lgs.
192/2005 con un minimo di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 3.000,00.
Nel caso in cui l’operatore incaricato del controllo e manutenzione non ottemperi a quanto
stabilito dall’art. 7 – 2º comma del D.Lgs. 192/2005 la Provincia (il Comune) provvederà alla
applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 15 – 6º comma del D.Lgs. 192/2005
con un minimo di Euro 1.000,00 ed un massimo di Euro 6.000,00 dandone immediata
comunicazione alla C.C.I.A.A. di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
ART. 9
GESTIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA
I Soggetti firmatari si impegnano al riserbo su quanto verranno a conoscenza durante lo
svolgimento dell’attività oggetto del presente protocollo.
Eventuali inadempienze sostanziali da parte delle ditte manutentrici in ordine ai contenuti del
presente protocollo sottoscritto, comporteranno l’esclusione dell’impresa dall’elenco Provinciale
dei manutentori.
La valutazione dei casi che dovessero presentarsi verrà effettuata da un’apposita commissione,
con funzioni consultive, formata da:
a)
due rappresentanti delle associazioni di categoria (manutentori) aderenti al
protocollo;
b)
un rappresentante dell’Amministrazione Provinciale di Siena che assumerà la
funzione di presidente e che potrà avvalersi della consulenza di un esperto.
c)
un rappresentante del Comune di Siena.
La stessa commissione valuterà anche eventuali adeguamenti dei prezzi di riferimento ed
effettuerà eventuali attività di conciliazione.
La possibilità di sottoscrivere il presente protocollo è subordinata alla sussistenza dei requisiti
elencati al precedente art. 3. La Provincia (il Comune) potrà verificare il mantenimento nel
tempo dei predetti requisiti e la rilevazione di incongruenze tra quanto dichiarato dalle ditte in
sede di adesione e quanto verificato dai tecnici incaricati delle verifiche, oltre alle sanzioni
espressamente previste dal quadro normativo e richiamate al precedente articolo, potrà
comportare l’esclusione dell’impresa dall’elenco Provinciale dei manutentori. Se a seguito di
attività ispettive si accertassero irregolarità da parte delle ditte nell’esecuzione delle
prestazioni di cui al presente protocollo di intesa, la Provincia (il Comune) oltre a comminare le
sanzioni previste dal vigente quadro normativo, richiamate al precedente articolo, procederà
ad un richiamo ufficiale della ditta ed in caso di reiterazione proporrà alla commissione, di cui
al presente articolo, l’esclusione della ditta dall’elenco Provinciale dei manutentori.
ART. 10
IMPEGNI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E DELLA CCIAA
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Le Associazioni di Categoria delle ditte manutentrici, firmatarie, si impegnano a:
-
-
-
far realizzare direttamente o ai propri associati modelli in triplice copia conformi agli
allegati “G” ed “F” al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.;
informare le ditte associate delle procedure previste dalla Provincia di Siena (dal
Comune di Siena) per attuare la fase di autodichiarazione e di controllo ( a campione e
a tappeto);
sensibilizzare le ditte associate verso un uso corretto dei Rapporti di controllo tecnico ed
al regolare svolgimento delle operazioni di manutenzione previste dal quadro normativo
vigente;
vigilare sul corretto adempimento da parte delle ditte manutentrici associate di quanto
previsto dal presente Protocollo d’Intesa;
a consegnare copia del prospetto informativo realizzato dalla provincia (dal comune) in
occasione di ogni controllo;
a promuovere incontri tra i manutentori associati ed i tecnici di APEA e degli altri
eventuali soggetti esterni affidatari delle operazioni di verifica sugli impianti termici;
far presentare ai propri associati un preventivo di spesa per ogni controllo che non
potrà eccedere i limiti massimi previsti dal precedente art. 5 e dovrà indicare in modo
chiaro e dettagliato le operazioni necessarie per il controllo periodico, il tempo
necessario, i materiali di consumo necessari ecc. Tale operazione non è da ripetersi in
caso di stipula di contratto di manutenzione a valenza pluriennale.
La Camera di Commercio di Siena, si impegna a:
- alle verifiche in merito alle certificazioni attestanti i requisiti tecnico professionali
previsti dalla legge per i manutentori degli impianti termici firmatari del presente
protocollo di intesa;
- alla effettuazione di periodiche verifiche circa la permanenza in capo alle imprese di
manutenzione degli impianti termici dei requisiti tecnico professionali previsti dalla
legge.
ART. 11
COMUNE DI SIENA
Il Comune di Siena, condividendone le modalità applicative e l’impostazione ed al fine di
evitare difficoltà da parte dell’utenza e degli operatori, si impegna ad attivare le procedure
previste dal presente protocollo riservandosi, per quanto di competenza:
- di attivare, per il territorio di competenza, le procedure di controllo sugli impianti
termici;
ed inoltre, si impegna a rendere note le seguenti informazioni:
- indirizzo a cui inviare la terza copia della autodichiarazione (Mod. “G” ed “F”) per gli
impianti ubicati nel territorio comunale;
- stampa dei bollini “una casa sicura con una caldaia pulita” prenumerati da applicare sui
modelli “G” ed “F”;
- numero di c.c.p. sul quale versare i diritti di autodichiarazione e le spese per i controlli
diretti;
- indirizzo a cui inviare la nomina del “terzo responsabile”;
Letto approvato e sottoscritto:
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
Il Presidente
…………………………
COMUNE DI SIENA
Il Sindaco
…………………………
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Camera di Commercio di Siena
Il Presidente
………………………….
CNA SIENA
Il Presidente
…………………………..
CONFARTIGIANATO SIENA
Il Presidente
…………………………..
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Protocollo d`intesa impianti termici anno 2010