Allegato “A” facente parte integrante e sostanziale della D.G.P.n. 345 del 21.12.2010 PROTOCOLLO D’INTESA Protocollo d’intesa tra l’Amministrazione Provinciale di Siena, la Camera di Commercio di Siena, il Comune di Siena e le Associazioni di categoria delle Imprese Artigiane iscritte alla CCIA, per l’attuazione di campagne di manutenzione e verifica degli impianti termici di cui alla legge n.10/91, DPR 412/93 , D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. ubicati nei comuni della Provincia di Siena. L’anno duemiladieci in data ____________ del mese di _________ TRA L’Amministrazione Provinciale di Siena, rappresentata dal …………………………………. E IL COMUNE DI SIENA LA CAMERA DI COMMERCIO DI SIENA Le Associazioni di categoria degli artigiani: CNA CONFARTIGIANATO in persona dei loro rappresentanti, PREMESSO A) Che il DPR 26 agosto 1993, n.412, “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art.4, della legge 9 gennaio 1991, n.10”, così come modificato dal D.P.R. 551 del 21 dicembre 1999, ha istituito delle procedure di controllo di conformità degli impianti di termici alla normativa tecnica vigente nei Comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti; B) Che con il D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. sono state introdotte dal Legislatore delle modiche riguardanti le predette procedure per l’effettuazione dei controlli sugli impianti termici e che tali modifiche attengono sostanzialmente : alla frequenza delle operazioni di controllo e di manutenzione; agli obblighi di comunicazione dell’effettuazione delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione anche per gli impianti di taglia superiore o uguale a 35 kW, per l’asseverazione delle quali, il comma 8 dell’allegato L al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., prevede l’uso di rapporti di controllo conformi all’allegato F all' D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.. C) Che la Provincia di Siena (il Comune di Siena) con propria delibera, provvederà ad approvare il Regolamento per la verifica della rispondenza degli impianti termici esistenti alle normative ed a definirne l’ambito di applicazione che coincide con il (proprio) territorio dei Comuni di Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d’Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d’Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano Bagni, San Gimignano, San Giovanni d’Asso, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda; 1 D) Che oggetto dei controlli da parte dell’Amministrazione (del Comune) sarà anche la verifica del riscontro della veridicità delle dichiarazioni contenute nelle autodichiarazioni, così come previsto all’art.11 del DPR 412/93 e dal regolamento sopra citato; E) Che il presente Protocollo d’intesa ha come obiettivo principale di favorire l’esecuzione di controlli sugli impianti termici, come previsto dall’art.11 del DPR 412/93 e dall’allegato L all’art. 12 del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., regolando gli interventi di manutenzione ed evitando sovrapposizioni tra costi della manutenzione e costi del controllo dell’Ente pubblico; PREMESSO INOLTRE Che il Comune di Siena, unico comune della provincia di Siena con popolazione superiore ai 40.000 abitanti che dovrà provvedere ad attivare procedure dirette per il controllo degli impianti termici, convenendo sulla adeguatezza delle soluzioni proposte, ha dato la propria disponibilità ad attivare procedure conformi a quelle dell’Amministrazione Provinciale di Siena salvo quanto indicato al successivo art. 11, e ciò anche al fine di evitare difficoltà di attuazione del regime dei controlli, soprattutto nei confronti dell’utenza; con il presente atto SI CONVIENE quanto segue: ART.1 FINALITA' Con il presente protocollo d’intesa gli Enti firmatari si pongono l’obiettivo di: - verificare che gli impianti termici presenti sul territorio rispondano ai requisiti di sicurezza e di rendimento di combustione previsti dalle normative vigenti, per contribuire agli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti climalteranti anche in linea con quanto previsto dagli accordi di Kyoto; - agevolare i cittadini nell’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge; - dare agli operatori del settore ed ai proprietari degli impianti un complesso di regole e garanzie predeterminati. ART. 2 DEFINIZIONI Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende: a) per impianto termico: l'impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva e invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW; b) per proprietario dell'impianto termico: chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori; c) per generatore di calore o caldaia: il complesso bruciatore – caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione; d) per terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico: la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative 2 e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia ambientale; per occupante: chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici; per esercizio e manutenzione dell’impianto termico: il complesso di operazioni, che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale; per controlli sugli impianti: le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli impianti e l’eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria; per manutenzione ordinaria dell’impianto termico: le operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuati in luogo con strumenti e attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente; per manutenzione straordinaria dell’impianto termico: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi e componenti dell’impianto termico; per libretto di impianto: il documento previsto, per gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW; per libretto di centrale: il documento previsto, per gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW; per libretto di uso e manutenzione: il documento fornito dal fabbricante dell’apparecchio o dal costruttore dell’impianto; per rapporto di controllo tecnico per impianto di potenza inferiore a 35 kW (allegato G al D.Lgs.192/05 e s.m.i.): il documento riportante le operazioni di controllo periodico effettuate da un tecnico qualificato operante sul mercato; per rapporto di controllo tecnico per impianto di potenza superiore o uguale a 35 kW (allegato F al D.Lgs. 192/05 e s.m.i.): il documento riportante le operazioni di controllo periodico effettuate da un tecnico qualificato operante sul mercato; per bollino “Una casa sicura con una caldaia pulita”: il contrassegno, da apporre sui rapporti di controllo tecnico (allegati F e G) secondo le modalità di cui al successivo art. 4 ai soli fini della trasmissione al soggetto controllore e attestante l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'effettuazione dei controlli sull'osservanza delle norme relative al controllo di efficienza energetica, oneri a carico degli utenti ai sensi dell'art. 31, comma 3 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10; per ispezione sugli impianti: gli interventi di controllo tecnico e documentale, in sito, svolti da esperti qualificati, incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirati a verificare che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti; per verbale di ispezione: il documento rilasciato da esperti qualificati, incaricati dalle autorità pubbliche competenti, al responsabile dell'impianto al fine di attestare l'avvenuta verifica del medesimo. ART.3 ADESIONI L’Amministrazione Provinciale di Siena, attraverso il proprio sito internet, continuerà a pubblicizzare l’elenco dei centri di assistenza e dei manutentori aderenti all’iniziativa, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n.37 del 22.01.2008 relativamente all’oggetto del presente protocollo di intesa. La Provincia di Siena, terrà costantemente aggiornati gli elenchi di cui sopra. 3 Nell’elenco potranno essere inseriti oltre agli iscritti alle associazioni di categoria aderenti, anche i soggetti abilitati all’esercizio delle attività oggetto del protocollo d’intesa, non iscritti alle stesse, purché accettino comunque di aderire alla presente iniziativa. Per essere inseriti nell’elenco i soggetti interessati devono inoltrare all’Amministrazione Provinciale formale istanza nella quale: a) chiedono di essere iscritti nell’elenco; b) dichiarano di accettare e rispettare le condizioni previste dal presente accordo sottoscritto dalla propria associazione di categoria qualora iscritti. I non iscritti ad alcuna associazione di categoria, dovranno presentare copia del presente accordo debitamente sottoscritto per accettazione, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità. L’inserimento nell’elenco, in questo caso, avverrà previa sottoscrizione da parte dell’Amministrazione Provinciale, che provvederà ad inviare copia controfirmata al soggetto interessato; c) dichiarano la propria residenza, domicilio, codice fiscale, partita I.V.A., ragione sociale dell’impresa, eventuale iscrizione ad un’associazione di categoria; d) attestano di essere in possesso dei requisiti previsti per le imprese abilitate all’installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti, di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. 37 del 22.01.2008 e di avvalersi di personale professionalmente qualificato; e) attestano di essere in possesso degli strumenti necessari ad effettuare le operazioni di manutenzione di cui all’art. 5 del presente accordo, specificandone modelli e caratteristiche tecniche; f) dichiarano di essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni contro terzi, con massimale non inferiore ad 1 milione di Euro; g) producono la documentazione relativa alla regolarità contributiva INPS ed INAIL aziendale; h) attestano di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell’attività o di concordato preventivo ed in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera; i) forniscono l’elenco dei propri dipendenti/collaboratori con i dati anagrafici e l’asseverazione delle rispettive qualifiche professionali; j) dichiarano di non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena: 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; 2. alla reclusione per un tempo inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo k) attestano di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza; l) dichiarano di non essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni; m) dichiarano, ai fini della compilazione dell’elenco on – line, se monomandatari, il marchio di cui sono mandatari altrimenti verranno censiti come manutentori plurimandatari; L’istanza dovrà essere effettuata nuovamente dopo la sottoscrizione del presente protocollo anche se l’azienda risulta già iscritta e dovrà essere comunque ripresentata ogni due anni. L’Amministrazione provinciale fornirà alle ditte aderenti al presente protocollo di intesa il logo della campagna “Una casa sicura con una caldaia pulita” da apporre sui tesserini identificativi dei loro operatori. Le ditte iscritte nell’elenco provinciale potranno effettuare controlli anche nel Comune di Siena. ART. 4 LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI Impianti termici di potenza inferiore a 35 kW Salvo quanto previsto da eventuali ed inequivocabili indicazioni sulla cadenza dei controlli fornite dal costruttore dello specifico generatore di calore, e fatti salvi i contenuti dei decreti, da emanarsi, di cui all’art. 4 del D.Lgs. 192/2005 o della eventuale normativa regionale, si conviene che la cadenza dei controlli per gli impianti termici con potenza inferiore a 35 4 kW, alimentati a combustibile liquido, solido e a gas, è sempre biennale anche nei primi otto anni di vita del generatore di calore e deve essere effettuata sempre tramite anche prova di combustione. Sono pertanto fatti salvi i casi in cui il costruttore indichi inequivocabilmente una frequenza annuale, triennale o quadriennale per le stesse operazioni. Per tutti gli impianti soggetti a controllo l’installatore o il manutentore dovrà comunque provvedere a definire e dichiarare esplicitamente al proprietario o all’occupante, con apposita dichiarazione scritta, da inviare in copia anche alla Provincia (al Comune) e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, asseverandone la frequenza per la loro effettuazione e quale sia la prossima scadenza usando l’apposito modello. In tutti i casi di frequenza annuale dei controlli, la prova di combustione deve essere effettuata ogni due anni. Al termine delle operazioni di controllo sarà obbligo dei manutentori compilare, firmare e timbrare il RAPPORTO di CONTROLLO TECNICO conforme all’allegato “G” al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. in triplice copia. Una di dette copie dovrà essere consegnata al proprietario o all’occupante dell’immobile cui è asservito l’impianto termico mentre, delle altre due, una dovrà essere trattenuta e l’altra dovrà essere inviata o consegnata con le modalità previste dal vigente regolamento provinciale, all’Amministrazione Provinciale di Siena – Servizio Ambiente – Via Massetana, 106 – 53100 Siena (per gli impianti ubicati nel comune di Siena vedi il succ. art. 11). Si precisa che, oltre ai dati anagrafici, dal rapporto di controllo tecnico dovrà risultare anche la qualifica dell’operatore. Per gli impianti con potenza inferiore a 35 kW, soggetti a controllo biennale, la validazione dell’autocertificazione, compilata su rapporto di controllo tecnico conforme all’allegato G al D.Lgs. 192/05 e s.m.i., elaborato a cura della ditta di manutenzione avviene con l’apposizione di n. 2 (due) bollini “Una casa sicura con una caldaia pulita”, del valore di 6,00 euro cadauno su ognuna delle tre copie quale contributo alle spese per le verifiche a campione. I bollini, a gruppi di tre, saranno dotati di codice alfanumerico progressivo e dovranno essere acquistati dai manutentori iscritti nell’elenco di cui al precedente art. 3 presso la Provincia stessa (per il Comune di Siena vedi il successivo art. 11). Qualora i controlli vengano invece effettuati da tecnici non aderenti al presente protocollo d’intesa, l’autocertificazione dovrà essere completata dalla ricevuta del versamento di Euro 12,00 sul c.c.p. n. 47610803. Intestato a: Provincia di Siena – Servizio Ambiente – Via Massetana 106 – 53100 SIENA con la causale “Versamento diritti autodichiarazione impianti termici” (per il Comune di Siena vedi il successivo art. 11) . Per gli impianti con potenza inferiore a 35 kW, soggetti a controllo triennale o quadriennale, la validazione dell’autocertificazione, compilata su rapporto di controllo tecnico conforme all’allegato G al D.Lgs. 192/05 e s.m.i., elaborato a cura della ditta di manutenzione avviene rispettivamente con l’apposizione di n. 3 (tre) o di n. 4 (quattro) bollini “Una casa sicura con una caldaia pulita”, del valore di 6,00 euro cadauno su ognuna delle tre copie quale contributo alle spese per le verifiche a campione. I bollini, a gruppi di tre, saranno dotati di codice alfanumerico progressivo e dovranno essere acquistati dai manutentori iscritti nell’elenco di cui al precedente art. 3 presso la Provincia stessa (per il Comune di Siena vedi il successivo art. 11). Qualora i controlli vengano invece effettuati da tecnici non aderenti al presente protocollo d’intesa, l’autocertificazione dovrà essere completata dalla ricevuta del versamento rispettivamente di Euro 18,00 o di Euro 24,00 sul c.c.p. n. 47610803. Intestato a: Provincia di Siena – Servizio Ambiente – Via Massetana 106 – 53100 SIENA con la causale “Versamento diritti autodichiarazione impianti termici” (per il Comune di Siena vedi il successivo art. 11) . Per gli impianti con potenza inferiore a 35 kW, soggetti a controllo annuale, la validazione dell’autocertificazione, compilata su rapporto di controllo tecnico conforme 5 all’allegato G al D.Lgs. 192/05 e s.m.i. elaborato a cura della ditta di manutenzione, avviene con l’apposizione di n. 1 (un) bollino del valore di 6,00 euro su ognuna delle tre copie, quale contributo alle spese per le verifiche a campione. I bollini, a gruppi di tre, saranno dotati di codice alfanumerico progressivo e dovranno essere acquistati dai manutentori iscritti nell’elenco di cui al precedente art. 3 presso la Provincia stessa (per il Comune di Siena vedi il successivo art. 11). Qualora i controlli vengano invece effettuati da tecnici non aderenti al presente protocollo d’intesa, l’autodichiarazione dovrà essere completata dalla ricevuta del versamento di Euro 6,00 sul c.c.p. n. 47610803 intestato a: Provincia di Siena – Servizio Ambiente – Via Massetana 106 – 53100 SIENA con la causale “Versamento diritti autodichiarazione impianti termici” (per il Comune di Siena vedi il successivo art. 11) . Per tutti gli impianti in caso di prima accensione. All’atto della prima accensione dell’impianto termico il bollino non è dovuto. In tali casi il manutentore aderente al presente protocollo di intesa deve apporre sull’impianto e sul corrispondente modello di cui al III comma dell’articolo 4 il codice identificativo alfanumerico Impianti termici di potenza superiore o uguale a 35 kW Per gli impianti con potenza superiore o uguale a 35 kW, la frequenza dei controlli è annuale e la validazione dell’autocertificazione, compilata su rapporto di controllo tecnico conforme all’allegato F al D.Lgs. 192/05 e s.m.i. elaborato a cura della ditta di manutenzione, avviene con l’apposizione di più bollini “Una casa sicura con una caldaia pulita”, del valore di 6,00 euro cadauno su ognuna delle tre copie quale contributo alle spese per la verifiche a campione secondo quanto previsto dalla successiva tabella“1”. I bollini, a gruppi di tre, saranno dotati di codice alfanumerico progressivo e dovranno essere acquistati dai manutentori iscritti nell’elenco di cui al precedente art. 3 presso la Provincia stessa (per il Comune di Siena vedi il successivo art. 11). Una di dette copie dovrà essere consegnata al proprietario o all’occupante dell’immobile cui è asservito l’impianto termico mentre, delle altre due, una dovrà essere trattenuta e l’altra dovrà essere inviata o consegnata dal manutentore, con le modalità previste dal regolamento provinciale, all’Amministrazione Provinciale di Siena – Servizio Ambiente – Via Massetana, 106 – 53100 Siena (per gli impianti ubicati nel Comune di Siena vedi il succ. art. 11). Qualora i controlli vengano invece effettuati da tecnici non aderenti al presente protocollo d’intesa, l’autodichiarazione dovrà essere completata dalla ricevuta di versamento secondo gli importi di cui alla successiva tabella “1” sul c.c.p. n. 47610803 intestato a : Provincia di Siena – Servizio Ambiente – Via Massetana 106 – 53100 SIENA con la causale “Versamento diritti autodichiarazione impianti termici” (per il Comune di Siena vedi il successivo art. 11) . Si precisa che, oltre ai dati anagrafici, dal rapporto di controllo tecnico dovrà risultare anche la qualifica dell’operatore. Nel caso di intervento su impianti termici con potenza superiore a 350 kW, per i quali il Legislatore prevede una frequenza semestrale delle operazioni di manutenzione, il manutentore dovrà produrre l’autocertificazione all’inizio della stagione climatica in occasione del primo dei due interventi annuali. TABELLA “1”: numero di bollini/versamento per taglia di impianto ≥35 kW POTENZA 35 kW ≤ P < 116 kW 116 kW ≤ P ≤ 350 kW P > 350 kW Numero Bollini 2 3 4 Versamento € 12.00 € 18,00 € 24.00 I rapporti di controllo tecnico sprovvisti o non corredati con il giusto numero di bollini “Una casa sicura con una caldaia pulita” acquistati dall’Amministrazione Provinciale (per il Comune di Siena vedi il successivo art. 11), o sprovvisti della ricevuta del versamento di cui al punto precedente, non saranno ritenuti validi ai fini dell’autocertificazione di cui al DPR 412/93 e la Provincia provvederà ad effettuare i controlli addebitando le spese agli utenti. 6 Le somme introitate dalla Provincia (dal Comune) con le autocertificazioni saranno impiegate per l’effettuazione dei controlli a campione (5% annuale degli impianti presenti nel territorio così come previsto dal comma 16 dell’allegato ”L” al D.Lgs. 192/05 e s.m.i.) e per il sostenimento delle spese connesse con le attività di competenza di cui al presente protocollo. I controlli a campione sugli impianti regolarmente autocertificati saranno effettuati senza spese per l’utente. PERIODO DI VALIDITA’ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI Le autocertificazioni con validità biennale devono essere ripetute entro 24 mesi dalla data di effettuazione. Quelle effettuate nei mesi da marzo a ottobre saranno valide anche se eseguite nei due mesi precedenti o successivi alla data di attivazione impianto o di svolgimento dell’ultimo controllo precedente alla entrata in vigore del presente protocollo. Le autocertificazioni effettuate nei mesi di gennaio e febbraio saranno valide anche se effettuate nei due mesi successivi alla data di attivazione impianto o di effettuazione dell’ultimo controllo precedente alla entrata in vigore del presente protocollo Quelle effettuate nei mesi di novembre e dicembre saranno valide anche se effettuate nei due mesi precedenti alla data di attivazione impianto o di effettuazione dell’ultimo controllo precedente alla entrata in vigore del presente protocollo. Le autocertificazioni con validità annuale devono essere ripetute entro 12 mesi dalla data di effettuazione. Quelle effettuate nei mesi da marzo a ottobre saranno valide anche se effettuate nei due mesi precedenti o successivi alla data di attivazione impianto o di svolgimento dell’ultimo controllo precedente alla entrata in vigore del presente protocollo. Le autocertificazioni effettuate nei mesi di gennaio e febbraio saranno valide anche se effettuate/ripetute/svolte nei due mesi successivi alla data di attivazione impianto o di effettuazione dell’ultimo controllo precedente alla entrata in vigore del presente protocollo Quelle effettuate nei mesi di novembre e dicembre saranno valide anche se svolte nei due mesi precedenti alla data di attivazione impianto o di effettuazione dell’ultimo controllo precedente alla entrata in vigore del presente protocollo. Le autocertificazioni con validità triennale o quadriennale devono essere ripetute rispettivamente entro 36 o 48 mesi dalla data di effettuazione con le stesse limitazioni di cui ai commi precedenti per il periodo di anni 8 (otto) dalla data di installazione. Dopo tale data e fino alla decorrenza di anni quindici dalla data di installazione, gli impianti sono soggetti a controllo biennale. Le autocertificazioni, escluse quelle dalle quali si rilevi una eventuale carenza nel rendimento di combustione alla massima potenza termica del focolare e che devono essere immediatamente consegnate alla Provincia (al Comune) e comunque entro 30 giorni dal loro rilascio, devono essere consegnate alla Provincia (al Comune) di norma entro 60 giorni dalla loro effettuazione e comunque entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione. Le autocertificazioni consegnate dopo tale data potranno essere regolarizzate con le procedure previste dai regolamenti attuativi annuali. ART.5 PRESTAZIONI E COSTI MASSIMI CONSENTITI Allo scopo di garantire la massima trasparenza tra gli utenti e le aziende di manutenzione in merito alle tariffe praticate per la manutenzione degli impianti termici – richiamandosi nei contenuti ad altri protocolli d’intesa già sottoscritti-, le parti firmatarie concordano che i corrispettivi massimi per le prestazioni svolte per le operazioni di manutenzione degli impianti sono quelli di seguito riportati per ciascuna tipologia, escluso il costo dei bollini “una casa sicura con una caldaia pulita” prestampati o del versamento per il controvalore dei diritti commisurato alla taglia dell’impianto. Le operazioni di manutenzione obbligatorie da effettuare, cui fanno riferimento i prezzi massimi indicativi di seguito indicati, sono almeno quelle descritte al successivo articolo 6 con le procedure di cui al successivo art. 10. 7 Impianti termici alimentati a GAS METANO e/o GPL con potenzialità inferiore a 35 kW sottoposti a controllo biennale: o contratto di manutenzione annuale per caldaia, comprendente un’operazione di manutenzione ordinaria, un eventuale intervento in caso di guasto da effettuarsi entro 24 ore dalla chiamata – le chiamate nei giorni prefestivi saranno evase entro il primo giorno lavorativo utile - (diritto di chiamata, manodopera, escluso eventuali pezzi di ricambio) e la prova di combustione, nell’anno di competenza, come da DPR n. 412/93, fino ad un max di Euro 100,00 più IVA (per il primo impianto termico supplementare ubicato nella stessa unità immobiliare adibita a civile abitazione è previsto uno sconto del 35%); o controllo completo a cadenza biennale (comprendente la manutenzione ordinaria e prova dei fumi): fino ad un max di Euro 140,00 più I.V.A. (per il primo impianto termico supplementare ubicato nella stessa unità immobiliare adibita a civile abitazione è previsto uno sconto del 35%); Impianti termici alimentati a GAS METANO e/o GPL con potenzialità inferiore a 35 KW sottoposti a controllo annuale: o contratto di manutenzione annuale per caldaia, comprendente un’operazione di manutenzione ordinaria, un eventuale intervento in caso di guasto da assicurarsi entro 24 ore dalla chiamata- le chiamate nei giorni prefestivi saranno evase entro il primo giorno lavorativo utile - (diritto di chiamata, manodopera, escluso eventuali pezzi di ricambio) e la prova di combustione, nell’anno di competenza, come da DPR n. 412/93, fino ad un max di Euro 100,00 più IVA (per il primo impianto termico supplementare ubicato nella stessa unità immobiliare adibita a civile abitazione è previsto uno sconto del 35%); o controllo a cadenza annuale con sola prova dei fumi: fino ad un max di euro 58,00 più IVA (per il primo impianto termico supplementare ubicato nella stessa unità immobiliare adibita a civile abitazione è previsto uno sconto del 35%); o controllo a cadenza annuale con sola manutenzione ordinaria: fino ad un max di euro 73,00 più IVA (per il primo impianto termico supplementare ubicato nella stessa unità immobiliare adibita a civile abitazione è previsto uno sconto del 35%); Per i contratti di manutenzione il cliente verserà al manutentore il corrispettivo delle operazioni eseguite dietro rilascio di ricevuta fiscale o fattura. I costi derivanti da adeguamenti o sostituzioni di pezzi di ricambio non sono compresi nei prezzi indicati. Per gli impianti termici di taglia superiore ai 35 kW, vista l’eterogeneità dei casi, non si individuano dei costi massimi per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente protocollo. Restano, come riferimenti, i costi che saranno stabiliti dall’Amm.ne Prov.le al momento dell’approvazione del presente protocollo per l’intervento di solo controllo dell’Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente, società incaricata dalla Provincia e dal Comune di Siena per l’esecuzione delle verifiche sugli impianti di propria competenza. Tali costi sono riepilogati nella seguente tabella 2. Tabella “2” : costi stabiliti per l’intervento di solo controllo di APEA TAGLIA IMPIANTO COSTO P < 35 kW 120 euro 35 kW ≤ P < 116 kW 140 euro 116 kW ≤ P ≤ 350 kW 180 euro P oltre 350 kW 300 euro 8 Impianti termici alimentati a GASOLIO con potenzialità inferiore a 35 KW sottoposti a controllo annuale: o controllo completo (comprendente la manutenzione ordinaria, la revisione del bruciatore e la prova dei fumi): fino ad un max di Euro 182,00 più I.V.A. (per l’eventuale impianto termico supplementare ubicato nella stessa unità immobiliare adibita a civile abitazione è previsto uno sconto del 35%); Le ditte aderenti al presente protocollo di intesa devono presentare ai loro clienti un preventivo di spesa per ogni controllo, indicando, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni necessarie per il suo svolgimento, il tempo ed i materiali di consumo impiegati ecc.. Tale operazione non è da ripetersi in caso di stipula di contratto di manutenzione a valenza pluriennale. Qualora i conduttori dell’impianto termico siano cittadini con “Valori Utili” dell’ ISEE, (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) riferito al nucleo familiare e relativo all’anno precedente rispetto a quello nel quale si effettua il controllo dell’impianto, non superiore a 10.000,00 €, le ditte aderenti al protocollo si impegnano a garantire loro uno sconto pari almeno al 20% sui prezzi massimi stabiliti dal presente articolo. Resta inteso che la Dichiarazione Sostitutiva Unica (come da modello allegato) in corso di validità, prodotta da un qualsiasi Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) operante sul territorio nazionale ed attestatante la condizione di cui sopra dovrà essere esibita alla ditta manutentrice prima del controllo secondo le modalità stabilite dal disciplinare tecnico che sarà approvato entro il mese di gennaio 2011. In tali casi la Provincia ed il Comune, si accollano gli oneri per l’applicazione gratuita del bollino di cui al precedente art. 4. Lo sconto e la rinuncia ai diritti per l’autocertificazione, di cui ai commi precedenti, non si applicano agli impianti termici condominiali. Gli sconti e lo sgravio dal costo del bollino di cui sopra sono comunque applicati in via sperimentale. Le parti firmatarie concordano che entro la fine dell’anno 2011 sarà effettuata una valutazione complessiva sulla effettiva portata dell’impegno economico sia per le aziende che per le pubbliche amministrazioni coinvolte e si riservano, sulla base dei dati a consuntivo, di rivalutarne l’applicazione e le relative modalità Le tariffe e gli sconti previsti dal presente articolo si applicano con decorrenza dal 01/01/2011 e per tutto l’anno 2011. Dall’anno 2012, le tariffe previste dal presente articolo, potranno essere adeguate nella misura dello 0.5% della variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'Istat per le famiglie degli operai e degli impiegati nel periodo di osservazione: “ottobre anno in corso-ottobre anno precedente” previa richiesta formale da parte delle associazioni artigiane firmatarie inviata entro il 30 novembre ed il successivo recepimento da parte del Comune di Siena e dell’Amministrazione Provinciale con atti da adottarsi entro il 31 dicembre dell’anno in corso. In carenza di quanto sopra, le tariffe massime applicabili rimarranno quelle dell’anno precedente, mentre per quanto riguarda gli sconti, decorso l’anno 2011 - periodo di osservazione durante il quale essi si applicheranno nella misura definita al presente articolo-, non vi sarà la loro proroga automatica, e si stabilisce sin d’ora che questi saranno eventualmente disciplinati, di anno in anno, con l’approvazione da parte degli Enti Locali competenti dei Disciplinari per la gestione delle verifiche sugli impianti termici. ART. 6 9 ELENCO DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E D’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO TERMICO PREVISTE DAL DPR 412/93 E DELLE RELATIVE NORME UNI-CEI. a) Elenco delle principali operazioni di manutenzione ordinaria: Verifica dell’esistenza del certificato di conformità o documento equivalente; Esame visivo della corrispondenza dell’impianto alle norme vigenti; Verifica esistenza del libretto d’impianto o di centrale od eventuale predisposizione se mancante; Verifica di tenuta dell’impianto di adduzione combustibile; Prova funzionale del generatore di calore; Pulizia del bruciatore principale o del bruciatore pilota (ove previsto); Pulizia dello scambiatore, lato fumi; Controllo dei sistemi di espansione; Controllo della regolarità dell’accensione e taratura; Controllo dell’efficienza dello scambiatore relativo alla produzione d’acqua calda; Controllo dell’efficienza nella produzione di riscaldamento riferito al generatore e all’impianto; Evidenziazione d’eventuali componenti usurati o non funzionanti; Controllo dell’evacuazione dei fumi con verifica del tiraggio Analisi di combustione (con cadenza biennale); Rilascio del verbale delle operazioni effettuate e trascrizione sul libretto di centrale o d’impianto. b) Prova di combustione secondo la norma UNI-10389, con verifica del rendimento: Temperatura dei fumi; Temperatura ambiente; O2(%); CO2 (%); Bacharach (n) ove previsto; CO (%); Perdita di calore sensibile (%); Rendita combustione o potenzialità nominale (%); Stato delle coibentazioni; Stato della canna fumaria con valutazione visiva; Funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo; Verifica stato di sistemazione e areazione locali. c) Altre attività di manutenzione ordinaria prescritte dalle case costruttrici. Sarà compito del manutentore provvedere alla corretta compilazione del libretto di impianto. ART. 7 INFORMAZIONE AI CITTADINI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLE VERIFICHE Tutti i soggetti firmatari del presente protocollo, si impegnano a collaborare con la Provincia di Siena nelle attività di seguito indicate: Informare i cittadini delle procedure previste dalla Provincia di Siena per l’attuazione delle normative vigenti in merito agli impianti termici, sensibilizzare gli utenti riguardo l’opportunità di inviare il Rapporto di Controllo Tecnico alla Provincia (al Comune) e sui benefici derivanti dal controllo continuativo degli impianti termici riguardo al risparmio energetico e alla sicurezza. Fornire le indicazioni su richiesta degli utenti per la comprensione delle procedure derivanti dalla normativa vigente. In tale contesto l’Amministrazione Provinciale (il Comune) proseguirà con le Associazioni di Categoria e le singole imprese l’attività volta ad etichettare gli impianti termici esistenti sul territorio provinciale mediante l’assegnazione di un codice da apporre sul libretto di impianto e 10 che servirà a costituire una banca dati informatizzata degli impianti termici esistenti in grado di essere aggiornata in tempo reale con le informazioni relative alle autocertificazioni ed alle verifiche. In base al comma 6 dell’art. 11 del DPR 412/93 il terzo nominato responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico deve comunicare entro 60 giorni la propria nomina all’Amministrazione Provinciale di Siena – Servizio Ambiente – Via Massetana 106 – 53100 SIENA (per il Comune di Siena vedi il succ. art. 11). L’Amministrazione Provinciale di Siena ed il Comune di Siena hanno affidato ad APEA – Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente srl – l’esecuzione delle verifiche sugli impianti termici sul territorio di propria competenza e si impegnano sin d’ora a promuovere incontri, con cadenza annuale, tra i verificatori di APEA ed i manutentori aderenti al presente protocollo di intesa. L’Amministrazione Provinciale ed il Comune di Siena si impegnano, altresì, ad intensificare l’attività di recupero dell’evasione. ART. 8 SANZIONI Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità non ottemperi alla effettuazione dei controlli previsti dal presente protocollo la Provincia (il Comune) provvederà alla applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 15 – 5º comma del D.Lgs. 192/2005 con un minimo di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 3.000,00. Nel caso in cui l’operatore incaricato del controllo e manutenzione non ottemperi a quanto stabilito dall’art. 7 – 2º comma del D.Lgs. 192/2005 la Provincia (il Comune) provvederà alla applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 15 – 6º comma del D.Lgs. 192/2005 con un minimo di Euro 1.000,00 ed un massimo di Euro 6.000,00 dandone immediata comunicazione alla C.C.I.A.A. di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. ART. 9 GESTIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA I Soggetti firmatari si impegnano al riserbo su quanto verranno a conoscenza durante lo svolgimento dell’attività oggetto del presente protocollo. Eventuali inadempienze sostanziali da parte delle ditte manutentrici in ordine ai contenuti del presente protocollo sottoscritto, comporteranno l’esclusione dell’impresa dall’elenco Provinciale dei manutentori. La valutazione dei casi che dovessero presentarsi verrà effettuata da un’apposita commissione, con funzioni consultive, formata da: a) due rappresentanti delle associazioni di categoria (manutentori) aderenti al protocollo; b) un rappresentante dell’Amministrazione Provinciale di Siena che assumerà la funzione di presidente e che potrà avvalersi della consulenza di un esperto. c) un rappresentante del Comune di Siena. La stessa commissione valuterà anche eventuali adeguamenti dei prezzi di riferimento ed effettuerà eventuali attività di conciliazione. La possibilità di sottoscrivere il presente protocollo è subordinata alla sussistenza dei requisiti elencati al precedente art. 3. La Provincia (il Comune) potrà verificare il mantenimento nel tempo dei predetti requisiti e la rilevazione di incongruenze tra quanto dichiarato dalle ditte in sede di adesione e quanto verificato dai tecnici incaricati delle verifiche, oltre alle sanzioni espressamente previste dal quadro normativo e richiamate al precedente articolo, potrà comportare l’esclusione dell’impresa dall’elenco Provinciale dei manutentori. Se a seguito di attività ispettive si accertassero irregolarità da parte delle ditte nell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente protocollo di intesa, la Provincia (il Comune) oltre a comminare le sanzioni previste dal vigente quadro normativo, richiamate al precedente articolo, procederà ad un richiamo ufficiale della ditta ed in caso di reiterazione proporrà alla commissione, di cui al presente articolo, l’esclusione della ditta dall’elenco Provinciale dei manutentori. ART. 10 IMPEGNI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E DELLA CCIAA 11 Le Associazioni di Categoria delle ditte manutentrici, firmatarie, si impegnano a: - - - far realizzare direttamente o ai propri associati modelli in triplice copia conformi agli allegati “G” ed “F” al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.; informare le ditte associate delle procedure previste dalla Provincia di Siena (dal Comune di Siena) per attuare la fase di autodichiarazione e di controllo ( a campione e a tappeto); sensibilizzare le ditte associate verso un uso corretto dei Rapporti di controllo tecnico ed al regolare svolgimento delle operazioni di manutenzione previste dal quadro normativo vigente; vigilare sul corretto adempimento da parte delle ditte manutentrici associate di quanto previsto dal presente Protocollo d’Intesa; a consegnare copia del prospetto informativo realizzato dalla provincia (dal comune) in occasione di ogni controllo; a promuovere incontri tra i manutentori associati ed i tecnici di APEA e degli altri eventuali soggetti esterni affidatari delle operazioni di verifica sugli impianti termici; far presentare ai propri associati un preventivo di spesa per ogni controllo che non potrà eccedere i limiti massimi previsti dal precedente art. 5 e dovrà indicare in modo chiaro e dettagliato le operazioni necessarie per il controllo periodico, il tempo necessario, i materiali di consumo necessari ecc. Tale operazione non è da ripetersi in caso di stipula di contratto di manutenzione a valenza pluriennale. La Camera di Commercio di Siena, si impegna a: - alle verifiche in merito alle certificazioni attestanti i requisiti tecnico professionali previsti dalla legge per i manutentori degli impianti termici firmatari del presente protocollo di intesa; - alla effettuazione di periodiche verifiche circa la permanenza in capo alle imprese di manutenzione degli impianti termici dei requisiti tecnico professionali previsti dalla legge. ART. 11 COMUNE DI SIENA Il Comune di Siena, condividendone le modalità applicative e l’impostazione ed al fine di evitare difficoltà da parte dell’utenza e degli operatori, si impegna ad attivare le procedure previste dal presente protocollo riservandosi, per quanto di competenza: - di attivare, per il territorio di competenza, le procedure di controllo sugli impianti termici; ed inoltre, si impegna a rendere note le seguenti informazioni: - indirizzo a cui inviare la terza copia della autodichiarazione (Mod. “G” ed “F”) per gli impianti ubicati nel territorio comunale; - stampa dei bollini “una casa sicura con una caldaia pulita” prenumerati da applicare sui modelli “G” ed “F”; - numero di c.c.p. sul quale versare i diritti di autodichiarazione e le spese per i controlli diretti; - indirizzo a cui inviare la nomina del “terzo responsabile”; Letto approvato e sottoscritto: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA Il Presidente ………………………… COMUNE DI SIENA Il Sindaco ………………………… 12 Camera di Commercio di Siena Il Presidente …………………………. CNA SIENA Il Presidente ………………………….. CONFARTIGIANATO SIENA Il Presidente ………………………….. 13 14