ALLEGATO A PROTOCOLLO D'ADESIONE In Materia di Manutenzione degli Impianti Termici e dei relativi controlli ai sensi dei DPR 412/93 e s.m.i . PREMESSO CHE i decreti D.P.R. 412/93 e s.m.i attuativi della Legge 10/91, prevedono l’accertamento, da parte delle province e dei comuni superiori ai 40.000 abitanti, dell'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici; la Del.Reg. 387/02 e Del.Reg. 156/08 dà inoltre ulteriori e puntuali disposizioni agli Enti Locali per l'applicazione di tali accertamenti; l’attivazione di una regolare manutenzione degli impianti termici riveste particolare rilevanza ai fini della sicurezza di funzionamento, dell’incolumità degli utenti, del miglioramento della qualità dell’aria e della riduzione dei consumi di energia; l’art. 11 del D.P.R. 412/93 e s.m.i, poi integrato dal D.Lgs 192/05 e dalla Del.Reg. 156/08, impone ai responsabili degli impianti termici di provvedere periodicamente, in funzione della potenza degli impianti, ad operazioni di controllo e manutenzione, che consistono: - in una manutenzione ordinaria da effettuare secondo le prescrizioni delle vigenti normative UNI e CEI; - nella verifica del rendimento di combustione da effettuare secondo la periodicità prevista dalla Del.Reg.156/08; i soggetti di cui sopra sono tenuti anche: - al rispetto del periodo annuale di esercizio; - all’osservanza dell’orario giornaliero prescelto nei limiti di legge; - al mantenimento della temperatura ambiente entro il limite massimo di legge; possono altresì delegare, in forma scritta, le responsabilità dell’esercizio, manutenzione e l'adozione di misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ad un terzo responsabile, intendendo con questo persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti, ai sensi dell’art. 11 D.P.R. 412/93; la grande maggioranza degli impianti di climatizzazione invernale installati nel territorio del Comune di Parma risulta di potenza inferiore ai 35 kW; le operazioni di manutenzione degli impianti termici devono essere effettuate dai soggetti abilitati di cui all’art.3, del DM 37/08 (in precedenza legge 46/90). Secondo i disposti della Del. Reg. 387/02, i tecnici abilitati, al termine delle operazioni di controllo del rendimento di combustione (prova fumi), debbono rilasciare al responsabile dell’impianto il rapporto di controllo e manutenzione secondo i modelli, di cui agli Allegati F e G al D.Lgs 192/2005 e sostituiti dagli ’Allegati 10 e 11 alla Del. Reg.156/08, corredato del bollino blu Calore Pulito; la predisposizione di un programma di controlli sugli impianti termici da parte dell’Agenzia Parma Energia è da intendersi come presupposto ed occasione per l’organizzazione di servizi di assistenza ed orientamento dei cittadini, a favore della diffusione dell’informazione sulle buone pratiche per il risparmio energetico per l’aumento della consapevolezza sulle responsabilità i diritti e doveri di ciascuno; è interesse del Comune di Parma conseguire la massima semplificazione delle procedure, stabilire una proficua collaborazione tra le ASSOCIAZIONI e gli ENTI coinvolti, garantire un adeguato livello di prestazione dei servizi e dei costi; il Comune di Parma ai sensi dell’art.31 , comma 3 , della Legge 10/91 hanno affidato la gestione tecnica ed amministrativa della campagna calore pulito all’Agenzia Parma Energia S.r.l. E CHE - - - - in data 22/01/2004 è stato sottoscritto il “Protocollo d’Intesa in materia di manutenzione degli impianti termici e dei relativi controlli ai sensi del DPR 412/93 e s.m.i.” fra la Provincia di Parma e le seguenti Associazioni: CNA, APLA Confartigianato, GIA Confartigianato, Lega Consumatori, Confconsumatori, Movimento Consumatori, Federconsumatori; tale intesa deve ritenersi ancora oggi rispondente all’interesse pubblico perseguito dalla Agenzia Parma Energia, anche in riferimento ai benefici per la sicurezza dei cittadini, nonché agli interessi privati rappresentati dalle associazioni sopra elencate fatta salva la necessità di introdurre alcune modifiche nell’Allegato B e C del Protocollo medesimo; in seguito all’approvazione del D. Lgs. n. 192/2005 si ribadisce l’importanza della campagna di controllo in corso al fine di fornire una corretta informazione ai cittadini circa il contenuto della nuova normativa: a tal fine l’Agenzia Parma Energia promuoverà azioni di comunicazione da concordare con le associazioni firmatarie tenuto conto che: le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l’uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell’impianto o qualora non siano disponibili tali istruzioni, devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. In mancanza anche di queste si segue la manutenzione prevista dall’allegato L del D.Lgs 192/05; nel caso intervengano citato nuovi disposizioni di legge e/o nuovi indirizzi da parte della Regione Emilia Romagna che introducano una nuova regolamentazione all’attività oggetto della presente intesa, le parti concorderanno le modalità attuative delle medesime introducendo le modifiche necessarie al presente atto. E CHE - - - in data 05/06/2006 è stato sottoscritto il “Protocollo d’Intesa in materia di manutenzione degli impianti termici e dei relativi controlli ai sensi del DPR 412/93 e s.m.i.” fra la Provincia di Parma e le seguenti Associazioni: CNA, APLA Confartigianato, GIA Confartigianato, Lega Consumatori, Confconsumatori, Movimento Consumatori, Federconsumatori; tale intesa deve ritenersi ancora oggi rispondente all’interesse pubblico perseguito dall’Agenzia Parma Energia, anche in riferimento ai benefici per la sicurezza dei cittadini, nonché agli interessi privati rappresentati dalle associazioni sopra elencate fatta salva la necessità di introdurre alcune modifiche; in seguito all’approvazione del D.Lgs. 311/06 si ribadisce l’importanza della campagna di controllo in corso al fine di fornire una corretta informazione ai cittadini circa il contenuto della nuova normativa. IN ADEMPIMENTO alle disposizioni contenute nella D.G.R 387/02 al punto 3.5, comma 24 TRA l’Agenzia Parma Energia, in persona del legale rappresentante E le Ditte che aderiscono al presente documento SI STIPULA IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'ADESIONE ART. 1 Contratto biennale Al fine di agevolare gli utenti di fronte agli obblighi legislativi l’Agenzia Parma Energia ritiene opportuno di rendere disponibile alla cittadinanza un contratto tipo di durata biennale per la manutenzione programmata degli impianti termici di potenza inferiore a 35 kW (allegato B). Il contratto tipo verrà proposto ai responsabili d’impianto dalle ditte che aderiranno al presente protocollo d’adesione le quali, con il medesimo, si impegnano ad effettuare le operazioni di controllo e manutenzione previsti all’art. 11 del D.P.R. 412/93 con un prezzo e con un livello di qualità e professionalità ben definita. Il contratto tipo potrà essere consegnato al responsabile d’impianto nella forma di cui all’allegato B oppure trasferito nel contenuto nei modelli contrattuali abitualmente utilizzati dalle aziende aderenti, ferma restando la tipologia e gli aspetti qualitativi e professionali delle prestazioni. In seguito all’approvazione della nuova normativa si ritiene opportuno che le Ditte manutentrici si dotino di deprimometro aventi caratteristiche conformi a UNI 10845 per valori di tiraggio attesi inferiori a 10 pascal (ovvero risoluzione 0,1 pascal precisione ±0,5 pascal). ART. 2 Prezzo delle prestazioni La tabella contenente i prezzi delle prestazioni di cui al contratto biennale, è da intendersi come fascia di prezzo (da un minimo ad un massimo) entro la quale sono stati rilevati i prezzi di mercato. La determinazione del prezzo effettivo è lasciato alla trattativa tra i contraenti al fine di tenere conto delle caratteristiche dell’impianto, del generatore di calore ecc.. ed il medesimo non sarà comprensivo del rilascio del bollino"Calore Pulito", d’ora innanzi denominato Bollino Le operazioni aggiuntive o alternative a quelle previste dal contratto tipo, devono essere effettuate con modalità e prezzi congruenti ai principi esposti nel medesimo. La tabella di cui all’allegato C specifica i prezzi da applicare alle manutenzioni degli impianti a gas inferiori a 35kW e degli impianti a condensazione mentre rinvia il contenuto delle prestazioni delle manutenzioni medesime alla rispettiva norma UNI. Sono esclusi dal presente tariffario gli impianti superiori a 35kW, gli impianti ad aria soffiata a gas, a gasolio ed a nafta. I prezzi sono soggetti con cadenza biennale ad adeguamento ISTAT e si intendono comprensivi di IVA. Eventuali modifiche alle aliquote IVA comporteranno l’aggiornamento automatico delle tariffe ART. 3 Bollini “Calore Pulito” I bollini previsti dalla Del. Reg. 387/02 a copertura degli oneri per la effettuazione delle ispezioni, vengono forniti esclusivamente alle ditte di manutenzione che hanno sottoscritto il presente documento. Per le varie categorie di potenza d’impianto, i bollini vengono rilasciati alle ditte secondo le seguenti modalità: i bollini relativi agli impianti inferiori a 35 kW verranno consegnati alle ditte dietro presentazione di ricevuta dell’importo dovuto i bollini relativi agli impianti superiori a 35 kW verranno anticipati ai manutentori che provvederanno successivamente al pagamento dell’importo corrispondente ai bollini consegnati ai clienti; il pagamento avverrà con cadenza trimestrale; Per il periodo della gestione della campagna calore pulito, intercorso dall’avvio al 31 dicembre 2011 , le ditte di manutenzione,limitatamente ai contrassegni relativi agli impianti superiori a kW 35, verseranno in via anticipata all’Agenzia l’importo dei bollini acquistati , considerando la taglia del Bollino da 35kW ≤ P ≤ 116kW , con conguaglio trimestrale per l’importo rimanente. I bollini potranno essere ritirati presso lo sportello del Comune di Parma, in L.go Torello de Strada 13,oppure potranno essere inviati alle ditte richiedenti con spesa a carico del destinatario. ART. 4 Impiego dei bollini“Calore Pulito” L’operatore preposto al controllo dell’impianto , rilascia all'utente il bollino "Calore Pulito" all’interno del prezzo relativo al contratto biennale (vedi Allegato C). Il bollino che ha validità secondo termini di legge e che attesta l'avvenuto svolgimento delle operazioni previste dalla normativa, è composto da due etichette adesive, uno dà applicarsi sul libretto d’impianto o sul libretto di centrale, il secondo sul rapporto di controllo da inviare all’Agenzia. Per gli impianti di potenza nominale inferiore ai 35 kW i bollini vanno rilasciati in occasione delle verifiche biennali del rendimento di combustione, per tutti gli altri impianti in occasione della prima verifica del rendimento di combustione prevista, ferma restando la validità comunque biennale del contrassegno.(vedi Allegato D) ART. 5 Restituzione dei modelli F e G o 10 e 11 Le ditte di manutenzione aderenti al presente disciplinare si impegnano a far pervenire all’Agenzia, entro 90 giorni dall’effettuazione delle operazioni di controllo, i modelli F e G, gli Allegati 10 e 11, previsti dal D.P.R. 551/99, dalla Del. Reg. 387/2002, dal D.Lgs 192/05 e Del. Reg. 156/08 debitamente compilati su supporto informatico standardizzato con software Regionale fornito dall’Agenzia e disponibile tramite accesso internet, segnalando al contempo le eventuali anomalie che costituiscano situazione di grave pericolo ed impedimento al funzionamento in sicurezza dell'impianto. L’invio informatico deve avvenire con cadenza biennale in occasione della consegna del bollino. Nel caso di impianti con prescrizioni l’invio deve avvenire anche nell’anno intermedio. L’Agenzia procederà periodicamente al controllo relativo al puntuale adempimento da parte delle ditte manutentrici convenzionate dell’invio dei modelli per via telematica. Il numero di modelli inviati deve essere pari al 100% del numero di bollini acquistati fino al penultimo acquisto, affinché si possa procedere ad un nuovo acquisto. In mancanza, la vendita dei bollini sarà sospesa per tre mesi , decorsi i quali la mancata regolarizzazione comporterà la decadenza automatica dal Protocollo d’Adesione. Il formato cartaceo dei modelli G e F e Allegati 10 e 11 relativi ai controlli effettuati vanno restituiti entro il 31 marzo di ogni anno all’Agenzia, debitamente compilati in ciascuna loro parte (ubicazione dell’impianto, dati identificativi del responsabile dell’impianto, dati di targa del generatore di calore, dati relativi all’esito del controllo di manutenzione, data e firma dell’operatore e del responsabile di impianto per presa visione), ai sensi del comma 2 art. 7 del DLgs 192/05 e s.m.i . Si ricorda che ai sensi del comma 6 dell’art. 15 del medesimo decreto legislativo, l’operatore incaricato del controllo e manutenzione che non ottempera a quanto stabilito dall’art. 7 comma 2 è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 Euro. Le ditte di manutenzione che non ritengono di procedere all’invio telematico dei dati possono consegnare all’Agenzia ogni 30 giorni i soli modelli cartacei previa presentazione di dichiarazione in tal senso all’atto della sottoscrizione del presente Protocollo. In questo caso all’acquisto dei bollini sarà previsto un rimborso spese per l’inserimento dei dati pari a 1 euro per ciascun bollino acquistato. Il prezzo del bollino per l’utente resta invariato. Art. 6 Tipologia di Rapporti di Controllo di manutenzione Il modello di Rapporto di Controllo che dovrà essere utilizzato dalle ditte di manutenzione dovrà essere rispondente a quelli che verranno forniti sul portale Web del software regionale impianti termici . I rapporti di controllo saranno conformi al Modello F e G ai sensi della D.Lgs 192/05 o Allegato 10 e 11 ai sensi della Del.Reg. 156/08 , e opportunamente personalizzabili con i dati della ditta ed è inoltre previsto un apposito spazio sul Modello, per la targatura degli impianti termici . Art. 7 Targatura degli impianti Al fine di rendere inequivocabile la riconoscibilità dell’impianto sia da parte dell’Agenzia che delle ditte di manutenzione , si è introdotta la targatura degli impianti termici; quest’ultima è composta dalla generazione di un codice numerico univoco e dalla sua rappresentazione in codice a barre, per una futura acquisizione automatica. A tutti i possessori di fornitura di gas metano, escluso uso cottura, verrà inviata una lettera informativa con associato il numero identificativo dell’impianto in calce alla stessa. La lettera dovrà essere conservata insieme al libretto di impianto o di centrale . Nel momento in cui l’operatore compila il rapporto di controllo (modello F e G o 10 e 11 ) dovrà avere cura di compilare lo spazio all’interno del rapporto di controllo relativo alla targa dell’impianto. La targa contenuta nella sopra menzionata lettera è in forma adesiva con l’obbiettivo di una sua collocazione sul corpo caldaia e sul libretto d’impianto. La Targatura degli impianti termici permetterà alle ditte di manutenzione di velocizzare l’inserimento informatico del rapporto di controllo, poiché la ricerca dell’impianto verrà fatta attraverso il semplice inserimento del numero identificativo annullando altresì gli errori d’inserimento. Nel caso in cui l’operatore non rilevi la targa dell’impianto , perché non è stata recapitata la lettera con la targa adesiva, perché è stata persa o per altri motivi, dovrà attaccare una delle etichette in suo possesso e fornite nel momento in cui acquista i Bollini Calore Pulito. Art. 8 Corsi di aggiornamento per le ditte di manutenzione Le ditte di manutenzione preposte alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione di impianti, dovranno frequentare obbligatoriamente i corsi di aggiornamento professionali organizzati dall’Agenzia e dalle Associazioni di Categoria degli Artigiani. ART. 9 Elenco delle Ditte convenzionate Le ditte di manutenzione che intendono aderire al presente disciplinare devono presentare richiesta scritta su modello fornito dall’Agenzia ed idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti di legge. L’Agenzia provvederà ad inserire i nominativi di tali ditte in un apposito Elenco delle Ditte convenzionate, del quale verrà data adeguata visibilità e disponibilità a tutti i cittadini tramite il sito internet e la rivista ufficiale del Comune di Parma, non escludendosi altre forme periodiche di pubblicità. L’Agenzia si impegna ad esaminare, con cadenza almeno trimestrale, le richieste di sottoscrizione da parte di imprese e/o associazioni che dovessero ritenere opportuno accettarne le condizioni. Non saranno ammessi alla sottoscrizione del presente protocollo le ditte manutentrici aderenti alla precedente intesa che non abbiano inviato per via telematica almeno un numero di modelli pari al numero di bollini acquistati. La decadenza o la cancellazione dall’Elenco delle ditte convenzionate comporta l’impossibilità da parte delle Aziende di aderire nuovamente per la durata di un biennio. ART. 10 Promozioni sulle prestazioni di manutenzione Le ditte di manutenzione s’impegnano ad applicare due differenti tariffe per le prestazioni offerte nel contratto biennale (2 manutenzioni, prova fumi e Bollino): tariffa invernale applicabile nel periodo dal 31 agosto al 1 marzo, tariffa estiva applicabile nel rimanente periodo dell’anno, come espresso sinteticamente nell’Allegato C. ART. 11 Principi fondanti dell’accordo Le ditte di manutenzione che aderiscono al presente documento intendono adottare un codice di comportamento virtuoso nei confronti dei cittadini utenti ed instaurare una collaborazione proficua e permanente con l’Agenzia, basata su un rapporto di reciproca fiducia. L’accordo resta finalizzato alla tutela dell’interesse degli utenti e delle stesse imprese, oltre che al possibile raggiungimento di ulteriori accordi. Obiettivi comuni in tal senso sono: - il rispetto di tutte le disposizioni normative richiamate nelle premesse sul risparmio energetico e sulla sicurezza degli impianti; - la qualità e la trasparenza nelle prestazioni professionali; - l’emarginazione delle attività illegali e dequalificate e la lotta all’abusivismo; - la corretta informazione, la responsabilizzazione e la tutela dei cittadini consumatori sul corretto utilizzo degli impianti di climatizzazione domestici. Per quanto sopra scritto L’Agenzia si riserva di riesaminare le posizioni di quelle ditte che, avendo aderito al presente accordo, si rendessero responsabili di violazioni gravi e/o palesemente ripetute. A titolo non esaustivo saranno sanzionate con la cancellazione dall’elenco ( oltre alla segnalazione agli organismi competenti per gli eventuali provvedimenti di legge), le ditte convenzionate che presentano: irregolarità ripetute nell’invio dei rapporti di controllo tecnico; mancato invio dei rapporti di controllo tecnico; invio dei rapporti di controllo tecnico con dati mancanti o dati palesemente falsificati; impianti con situazioni di pericolo immediato non opportunamente segnalate; ecc… ART. 12 Segnalazioni degli utenti L’Agenzia renderà disponibile ai responsabili d’impianto una scheda di valutazione sul servizio offerto dalle ditte convenzionate. Le schede compilate saranno utilizzate, in modo che i dati, una volta aggregati e resi anonimi, possano rappresentare gli elementi significativi delle modalità di esecuzione delle prestazioni di manutenzione eseguite ed il rispetto dei principi fissati nel presente atto e nell’allegato B. Dei risultati verrà data notizia, anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori, prevedendone adeguate forme di pubblicità insieme all’Elenco delle ditte convenzionate. ART. 13 L’attività di ispezione L’attività di ispezione ai sensi dell’art.12 della D.Lgs. 192/05 è una competenza del Comune di Parma per quanto riguarda il proprio territorio, avendo più di 40.000 abitanti. Il Comune di Parma ha affidato l’attività di ispezione all’Agenzia e deve essere effettuata allo scopo di accertare che gli impianti siano stati correttamente sottoposti alla manutenzione periodica. L’attività di verifica degli impianti è condotta secondo il seguente ordine di priorità: Impianti con criticità evidenziate nei rapporti di controllo tecnico conformi al Modello F e G ai sensi della D.Lgs 192/05 o Allegato 10 e 11 ai sensi della Del.Reg. 156/08; Impianti con criticità segnalati per iscritto da Enti o privati; Impianti per i quali non siano pervenuti i rapporti di controllo tecnico conformi al Modello F e G ai sensi della D.Lgs 192/05 o Allegato 10 e 11 ai sensi della Del.Reg. 156/08Impianti selezionati a campione, in edifici ad uso pubblico o di proprietà di Enti Pubblici; Impianti selezionati a campione, con potenza superiore a 35 kW; Impianti selezionati a campione, con potenza inferiore a 35 kW. ART. 14 Ispettori Gli Ispettori incaricati dall‘Agenzia devono eseguire, di massima e per ciascuno degli impianti controllati, le seguenti operazioni: prova di combustione in conformità con quanto prescritto dalla norma UNI 10389; misurazione del rendimento dei generatori di calore;verifica della presenza e dello stato di aggiornamento del libretto di impianto o del libretto di centrale; controllo dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico; controllo documentale dell’effettiva esecuzione della manutenzione periodica con le frequenze riportate nell’allegato D; informazione agli utenti che ne facciano richiesta circa le prescrizioni di cui alla legge 10/91 e D.P.R. 412/93 e smi; rilascio all'utente di copia del Rapporto di Verifica; L’ispettore dovrà compiere : – Le ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati con la consegna al proprietario , al conduttore , all’amministrazione o al terzo responsabile, dei documenti di diagnosi energetica di massima dell’abitazione soggetta ad ispezione. L’Ispettore: – non dovrà essere il progettista, il fabbricante, il fornitore, l’installatore o il manutentore delle caldaie e degli apparecchi soggetti ad ispezione, nè il mandatario di uno di questi soggetti; – non sarà fornitore di energia di impianti di riscaldamento soggetti ad ispezione, né il mandatario di tale soggetto. L’Ispettore si impegna inoltre: – a non effettuare in alcun modo nel corso delle operazioni di ispezione,opera di promozione di eventuali ulteriori servizi e/o forniture di qualsivoglia tipologia, propri o di terzi; – ad eseguire le operazioni di ispezioni con assoluta integrità professionale e competenza tecnica ed a non essere condizionato da pressioni di qualsiasi natura che possano influenzare il giudizio o i risultati del controllo; – a non fornire alcun tipo di consulenza tecnica ai cittadini all’infuori di quanto strettamente indicato dalla L. 10/91 e dal D.P.R. 412/93 e dalla D.Lgs 192/05. ART. 15 Modifiche Il presente Protocollo d'Adesione ha validità biennale, con tacito rinnovo, per un corrispondente periodo dalla sua naturale scadenza. Nel momento in cui intercorrano variazioni normative con sostanziali modifiche al presente atto, comporteranno immediatamente la riscrittura dei relativi capitoli. E’ concessa la possibilità di recesso di ognuna delle parti firmatarie previo preavviso di 3 mesi, decorrenti dalla ricezione della comunicazione di recesso. SI APPROVA L'allegato modello di contratto biennale per la manutenzione programmata degli impianti termici con potenza inferiore a 35 kW. (Allegato B) L’allegato in cui si stabiliscono i prezzi definiti per le prestazioni fornite dalle ditte di manutenzione. (Allegato C) L’allegato in cui si stabiliscono le tempistiche della manutenzione periodica e del controllo del gas di combustione. (Allegati D1 e D2, rispettivamente per impianti di potenza inferiore e apari o superiore a 35 kW) L’allegato in cui si forniscono le linee guida per controllare, in occasione di sopraluoghi su impianti a gas da parte di tecnici competenti lo stato di sicurezza degli stessi impianti. (Allegato E) L’allegato in cui si forniscono le norme comportamentali. (Allegato F); L’allegato che contiene le tariffe indicative applicate dalle aziende di manutenzione convenzionate con l’Agenzia Parma Energia srl. Agenzia Parma Energia S.r.l. legale rappresentante Presidente Parma, Firma Per adesione: Ditta o Ragione Sociale Legale Rappresentante Data Sottoscrizione Firma