Allegato “B” facente parte integrante e sostanziale della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 243 del 06/06/2014 PROTOCOLLO D’INTESA Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Arezzo, il Comune di Arezzo, la Camera di Commercio di Arezzo, le Associazioni di categoria delle Imprese Artigiane iscritte alla C.C.I.A.A., per l’attuazione di campagne di manutenzione e verifica degli impianti termici per la climatizzazione ubicati nei Comuni della Provincia di Arezzo. L’anno duemilaquattordici questo giorno XXX del mese di XXX TRA LA PROVINCIA DI AREZZO IL COMUNE DI AREZZO E LA CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEGLI ARTIGIANI: CNA CONFARTIGIANATO IMPRESE AREZZO in persona dei loro rappresentanti, PREMESSO a) che la Provincia di Arezzo, con propria Deliberazione XXX del XXX , ed il Comune di Arezzo, con propria Deliberazione n. XXX del XXX, ciascuno per la rispettiva competenza, hanno provveduto ad approvare uno specifico “Disciplinare per l’effettuazione di campagne di verifica degli impianti termici per la climatizzazione secondo la normativa vigente” ed a definirne l’ambito di applicazione che coincide, per il Comune di Arezzo, con il proprio territorio, e, per la Provincia, con il territorio dei Comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Bibbiena, Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castelfranco di Sopra - Pian di Scò, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Montemignaio, Monte San Savino, Monterchi, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio - Stia, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Sestino, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini; il presente Protocollo d’Intesa, redatto in conformità del Disciplinare di cui sopra, costituisce specifico strumento attraverso il quale dare attuazione alle previsioni nello stesso contenute; b) che il Comune di Arezzo è l’unico Comune della Provincia con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e che, pertanto, la Legge attribuisce allo stesso Comune la competenza ad operare controlli di conformità alla normativa tecnica vigente degli impianti termici installati nel proprio territorio; c) che con il D.P.R. n. 74/2013 è stato emanato il “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192” che disciplina: • i criteri generali, i requisiti ed i soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva; • la attività di controllo e manutenzione degli impianti termici di spettanza del Responsabile dell’impianto termico; • gli obblighi di comunicazione dell’effettuazione delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione per i quali sono previsti specifici moduli di Rapporto di controllo di efficienza energetica, approvati con il D.M. 10/02/2014; Protocollo Impianti Termici – Rev. Post – Giugno 2014 1 • le attività di accertamento ed ispezione sugli impianti termici; d) che oggetto dei controlli da parte delle competenti Amministrazioni sarà anche la verifica del riscontro della veridicità delle dichiarazioni contenute nel Rapporto di controllo di efficienza energetica, così come previsto all’articolo 9, comma 8, del D.P.R. n. 74/2013 e dal Disciplinare sopra citato; e) che il presente Protocollo d’Intesa ha come obiettivo principale quello di favorire l’esecuzione della manutenzione e dei controlli sugli impianti termici, come previsto dagli art. 7, 8, 9 e dall’Allegato A e B del D.P.R. n. 74/2013, disciplinando gli interventi di manutenzione a carico del Responsabile dell’impianto e gli interventi di verifica degli Enti pubblici ed evitando sovrapposizioni tra costi della manutenzione e costi del controllo degli Enti pubblici; con il presente atto SI CONVIENE quanto segue: ART. 1 FINALITA' Con il presente Protocollo d’Intesa gli Enti firmatari si pongono l’obiettivo di: - - verificare che gli impianti termici presenti sul territorio rispondano ai requisiti di rendimento di combustione, di efficienza energetica e di sicurezza previsti dalle normative vigenti, questo per contribuire agli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti climalteranti, anche in linea con quanto previsto dagli Accordi di Kyoto, con gli impegni assunti dall’Unione Europea, e per garantire la salvaguardia della salute delle persone; agevolare i cittadini nel dare adempimento agli obblighi previsti dalla Legge; dare ai proprietari/Responsabili degli impianti ed agli operatori del settore, un quadro normativo di riferimento con regole e garanzie predeterminati. ART. 2 DEFINIZIONI Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo d’Intesa si intende: a) per impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate (art. 2, comma 1, lettera l-tricies del D.Lgs. n. 192/2005); b) per proprietario dell'impianto termico: chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori (art. 29, Allegato “A” all’art. 2 del D.Lgs. n. 192/2005); c) per generatore di calore o caldaia: il complesso bruciatore – caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione (art. 2, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 192/2005); d) per Responsabile dell’impianto termico: il soggetto (proprietario, occupante, Amministratore di condominio, Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico appositamente delegato) al quale si riconnette la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione dell'impianto termico ed il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica; e) per Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico: la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea Protocollo Impianti Termici – Rev. Post – Giugno 2014 2 f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale (art. 38, Allegato “A” all’art. 2 del D.Lgs. n. 192/2005); per occupante: chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un immobile e dei relativi impianti tecnici (art. 23, Allegato “A” all’art. 2 del D.Lgs. n. 192/2005); per esercizio e manutenzione dell’impianto termico: il complesso di operazioni, che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente: conduzione, controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale (art. 10, Allegato “A” all’art. 2 del D.Lgs. n. 192/2005); per controlli sugli edifici o sugli impianti: le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l’eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 6, Allegato “A” all’art. 2 del D.Lgs. n. 192/2005); per manutenzione ordinaria dell’impianto termico: le operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuati in luogo, con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente (art. 20, Allegato “A” all’art. 2 del D.Lgs. n. 192/2005); per manutenzione straordinaria dell’impianto termico: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico (art. 21, Allegato “A” all’art. 2 del D.Lgs. n. 192/2005); per Libretto di impianto per la climatizzazione: gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di "Libretto di impianto per la climatizzazione" (art. 7, comma 5 del D.P.R. n. 74/2013). Tale Libretto deve essere conforme al modello definito dal D.M. 10/02/2014; per libretto di uso e manutenzione: il documento fornito dal fabbricante dell’apparecchio e dei componenti l’impianto termico; per Rapporto di controllo di efficienza energetica TIPO 1 (Gruppi Termici o Caldaie) (Allegato II al D.M. 10/02/2014): il documento riportante le operazioni di controllo periodico effettuate da un tecnico qualificato operante sul mercato; per Rapporto di controllo di efficienza energetica TIPO 2 (Gruppi Frigo/Pompe di calore) (Allegato III al D.M. 10/02/2014): il documento riportante le operazioni di controllo periodico effettuate da un tecnico qualificato operante sul mercato; per Rapporto di controllo di efficienza energetica TIPO 3 (Scambiatori) (Allegato IV al D.M. 10/02/2014): il documento riportante le operazioni di controllo periodico effettuate da un tecnico qualificato operante sul mercato; per Rapporto di controllo di efficienza energetica TIPO 4 (Cogeneratori/Trigeneratori) (Allegato V al D.M. 10/02/2014): il documento riportante le operazioni di controllo periodico effettuate da un tecnico qualificato operante sul mercato; per Bollino “Per una Caldaia Amica – La mi’ caldaia”: il contrassegno adesivo, da apporre sui Rapporti di controllo di efficienza energetica (Allegati II, III, IV e V al D.M. 10/02/2014) secondo le modalità stabilite al successivo art. 3, ai soli fini della dimostrazione, alle Autorità pubbliche competenti, dell’avvenuto pagamento degli oneri relativi alle verifiche dell'osservanza delle norme relative al controllo di efficienza energetica, oneri a carico degli utenti ai sensi dell'art. 31, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10; per ispezione/verifica su edifici ed impianti: gli interventi di controllo tecnico e documentale, in sito, svolti da esperti qualificati, incaricati dalle Autorità pubbliche competenti, mirati a verificare che le opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti (art. 19, Allegato “A” all’art. 2 del D.Lgs. n. 192/2005); per Rapporto di prova: il documento rilasciato da esperti qualificati, incaricati dalle Autorità pubbliche competenti, al Responsabile dell'impianto al fine di attestare l'avvenuta verifica del medesimo. Tale documento, che dovrà essere conforme alla norma UNI di riferimento, verrà approvato con specifico atto del Dirigente del competente Servizio; pompa di calore: un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall’ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente a temperatura controllata (art. 2 comma 1 lettera i) del D.Lgs. n. 192/2005); rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore: il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare; cogenerazione: la produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica ed elettrica e/o meccanica, rispondente ai requisiti di cui al D.M. 4 agosto 2011 (art. 2, comma 1 lettera l) quater del D.Lgs. n. 192/2005). Protocollo Impianti Termici – Rev. Post – Giugno 2014 3 ART. 3 ELENCO DEGLI ADERENTI La Provincia di Arezzo ed il Comune di Arezzo istituiscono l’Elenco dei Centri di Assistenza e dei Manutentori che, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008, aderiscono ai contenuti del presente Protocollo d’Intesa. L’Elenco verrà tenuto presso la Provincia che ne curerà l’aggiornamento; lo stesso sarà disponibile per la consultazione anche nei rispettivi siti internet di Comune e Provincia. Nell’Elenco potranno essere inseriti, oltre agli artigiani iscritti alle Associazioni di Categoria aderenti al presente Protocollo, anche artigiani abilitati all’esercizio delle attività oggetto del Protocollo d’Intesa non iscritti alle stesse, purché accettino, comunque, di aderirne ai contenuti. Per essere inseriti nell’Elenco i Centri di Assistenza ed i Manutentori interessati devono inoltrare formale istanza nella quale: a) chiedono di essere iscritti all’Elenco; b) dichiarano di accettare e rispettare le condizioni previste dal presente Protocollo d’Intesa, sottoscritto dalla propria Associazione di Categoria, qualora iscritti. Gli artigiani non iscritti ad alcuna Associazione di Categoria, dovranno presentare duplice copia del presente Protocollo d’Intesa debitamente sottoscritto per accettazione, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità. L’inserimento nell’Elenco, in questo caso, avverrà previa sottoscrizione da parte della Provincia/Comune, che provvederà ad inviare una copia controfirmata al soggetto interessato; c) dichiarano la propria sede legale, eventuale domicilio, codice fiscale, partita I.V.A., ragione sociale dell’impresa, eventuale iscrizione ad un’Associazione di Categoria; d) attestano di essere in possesso dei requisiti previsti per le imprese abilitate all’installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 37/2008 e di avvalersi di personale professionalmente qualificato; e) attestano di essere in possesso degli strumenti necessari ad effettuare le operazioni di manutenzione di cui ai successivi artt. 4 e 7 del presente Protocollo d’Intesa, specificandone modelli e caratteristiche tecniche; f) dichiarano di essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni contro terzi, con massimale non inferiore ad 1 (un) milione di Euro; g) producono la documentazione relativa alla regolarità contributiva INPS ed INAIL (DURC) della propria azienda, anche mediante autocertificazione; h) attestano di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell’attività o di concordato preventivo ed in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione estera; i) forniscono l’elenco dei propri dipendenti/collaboratori con i dati anagrafici e l’asseverazione delle rispettive qualifiche professionali; j) dichiarano di non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena: i. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; ii. alla reclusione per un tempo inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo; k) attestano di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato nel cui territorio è fissata la sede legale; l) dichiarano di non essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo n.159/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni; m) dichiarano, se monomandatari, il marchio o i marchi di cui sono mandatari; altrimenti verranno censiti come Manutentori. Nei siti internet della Provincia/Comune tali informazioni verranno puntualmente riportate assieme alla precisazione che nessun Centro di Assistenza detiene un’esclusiva rispetto ad uno specifico marchio nel territorio di riferimento; n) l’impegno a comunicare tempestivamente alla Provincia/Comune ogni modifica significativa, di cui ai precedenti punti, che dovesse riguardare la propria azienda. L’adesione al presente Protocollo d’Intesa ha validità di anni 4 (quattro) e, pertanto, a tale scadenza, andrà rinnovata secondo le stesse modalità. Resta, ovviamente, fatto salvo che i Centri di Assistenza ed i Manutentori che non intendano aderire ai contenuti del presente Protocollo d’Intesa, purché comunque in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 37 Protocollo Impianti Termici – Rev. Post – Giugno 2014 4 del 22 gennaio 2008, possano effettuare operazioni di manutenzione ed assistenza agli impianti termici nel rispetto delle vigenti normative. La Provincia/Comune forniranno ai Soggetti aderenti al presente Protocollo di Intesa il logo della campagna “Per una Caldaia Amica – La mi’ caldaia” da apporre sui tesserini identificativi dei loro operatori. ART. 4 DISCIPLINA DEI CONTROLLI ED EVENTUALE MANUTENZIONE E DELLA PROVA DI EFFICIENZA ENERGETICA Tutti gli impianti individuati nel precedente articolo 2, per effetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 74/2013 (articoli 7 e 8) e di quelle riportate nell’Allegato A del medesimo sono sottoposti a manutenzioni e controlli tendenti ad accertare la loro rispondenza ai requisiti di legge. La responsabilità e gli oneri relativi a detti controlli sono posti a carico dei Responsabili degli impianti stessi. Disposizioni comuni per tutti gli impianti termici per la climatizzazione Per tutti gli impianti termici per la climatizzazione soggetti a controllo l’installatore od il manutentore dovrà provvedere, alla prima occasione utile, a definire e dichiarare esplicitamente al Responsabile dell’impianto termico, con dichiarazione scritta, utilizzando l’apposito MODELLO CATASTO IMPIANTO, Allegato n. 1 al Disciplinare, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto per garantirne la sua piena efficienza e, con essa, la sicurezza delle persone e delle cose, asseverandone la frequenza per la loro effettuazione e quale sia la prossima scadenza. Tali operazioni devono essere: a) conformi alle prescrizioni ed alla periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto; b) qualora l'impresa non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, ovvero queste non siano più disponibili, tali operazioni devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e periodicità contenute nelle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante; c) qualora anche queste non siano reperibili, tali operazioni devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. L’installatore od il manutentore dovranno apporre, in maniera visibile, sul MODELLO CATASTO IMPIANTO, di cui al comma precedente, il contrassegno riportante il logo ed il codice identificativo attribuito al singolo Libretto d’impianto per la climatizzazione; nello stesso Modello e nel generatore dovrà essere apposto, sempre in maniera visibile, il codice identificativo attribuito al singolo generatore che compone l’impianto termico per la climatizzazione. Nel Libretto di impianto dovranno essere apposti entrambi tali contrassegni. Tale Modello dovrà essere inviato alla Provincia di Arezzo/Comune di Arezzo secondo le modalità ed i termini stabiliti nel successivo articolo 5. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW, e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica secondo quanto stabilito alle lettere a), b) e c) dell’art. 8, comma primo, del D.P.R. n. 74/2013; le operazioni condotte in tali controlli di efficienza energetica dovranno risultare conformi a quanto stabilito nell'Allegato A del D.P.R. n. 74/2013, secondo la periodicità stabilita nello stesso Allegato, e nel rispetto dei modelli di rapporto approvati con il D.M. 10/02/2014. Al termine delle operazioni di controllo l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, in triplice copia, come indicato nell'Allegato A del D.P.R. n. 74/2013, secondo i modelli approvati con il D.M. 10/02/2014. Una copia del Rapporto è rilasciata al Responsabile dell'impianto, che lo allega al Libretto; una copia è trasmessa a cura del manutentore alla Provincia di Arezzo/Comune di Arezzo secondo modalità e termini stabiliti al successivo articolo 5. Protocollo Impianti Termici – Rev. Post – Giugno 2014 5 La validazione dei Rapporti di controllo di efficienza energetica dovrà essere assicurata nelle forme e secondo le modalità stabilite nell’art. 3 del Disciplinare. Impianti con generatore di calore a fiamma – Gruppi Termici o Caldaie Per gli impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a combustibile liquido o solido e con potenza termica maggiore di 10 kW e minore di 100 kW i controlli di efficienza energetica devono essere effettuati e trasmessi alla Provincia/Comune ogni 2 anni. Per gli impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a combustibile liquido o solido e con potenza termica maggiore o uguale a 100 kW i controlli di efficienza energetica devono essere effettuati e trasmessi alla Provincia/Comune ogni anno. Per gli impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a gas, metano o GPL, e con potenza termica maggiore di 10 kW e minore di 100 kW i controlli di efficienza energetica devono essere effettuati e trasmessi alla Provincia/Comune ogni 4 anni. Per gli impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a gas, metano o GPL, e con potenza termica maggiore o uguale a 100 kW i controlli di efficienza energetica devono essere effettuati e trasmessi alla Provincia/Comune ogni 2 anni. Il Rapporto di controllo di efficienza energetica che deve essere compilato dovrà risultare conforme al Rapporto TIPO 1 (Gruppi Termici o Caldaie) (Allegato II al D.M. 10/02/2014). Gruppi Frigo - Pompe di calore Per i Gruppi Frigo e Pompe di calore alimentate a compressione di vapore ad azionamento elettrico e per i Gruppi Frigo e/o Pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta, e con potenza termica maggiore di 12 kW e minore di 100 kW, i controlli di efficienza energetica devono essere effettuati e trasmessi alla Provincia/Comune ogni 4 anni. Per i Gruppi Frigo e Pompe di calore alimentate a compressione di vapore ad azionamento elettrico e per i Gruppi Frigo e/o Pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta, e con potenza termica maggiore o uguale a 100 kW, i controlli di efficienza energetica devono essere effettuati e trasmessi alla Provincia/Comune ogni 2 anni. Per le Pompe di calore a compressione di vapore azionate a motore endotermico, e con potenza termica maggiore o uguale a 12 kW, i controlli di efficienza energetica devono essere effettuati e trasmessi alla Provincia/Comune ogni 4 anni. Per le Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica, e con potenza termica maggiore o uguale a 12 kW, i controlli di efficienza energetica devono essere effettuati e trasmessi alla Provincia/Comune ogni 2 anni. Il Rapporto di controllo di efficienza energetica che deve essere compilato dovrà risultare conforme al Rapporto TIPO 2 (Gruppi Frigo/Pompe di calore) (Allegato III al D.M. 10/02/2014). Impianti alimentati da teleriscaldamento - Scambiatori Per gli impianti alimentati da teleriscaldamento da sottostazione di scambio termico da rete ad utenza, e con potenza termica maggiore a 10 kW, i controlli di efficienza energetica devono essere effettuati e trasmessi alla Provincia/Comune ogni 4 anni. Il Rapporto di controllo di efficienza energetica che deve essere compilato dovrà risultare conforme al Rapporto TIPO 3 (Scambiatori) (Allegato IV al D.M. 10/02/2014). Impianti cogenerativi Protocollo Impianti Termici – Rev. Post – Giugno 2014 6 Per gli impianti cogenerativi alimentati da microgenerazione, e con potenza elettrica nominale minore di 50 kW, i controlli di efficienza energetica devono essere effettuati e trasmessi alla Provincia/Comune ogni 4 anni. Per le unità cogenerative con potenza elettrica nominale maggiore o uguale a 50 kW, i controlli di efficienza energetica devono essere effettuati e trasmessi alla Provincia/Comune ogni 2 anni. Il Rapporto di controllo di efficienza energetica che deve essere compilato dovrà risultare conforme al Rapporto TIPO 4 (Cogeneratori/Trigeneratori) (Allegato V al D.M. 10/02/2014). Periodo di validità dei Rapporti di controllo di efficienza energetica Fatto salvo quanto stabilito durante la fase transitoria di cui all’art. 12 del presente Protocollo d’Intesa, i Rapporti di controllo di efficienza energetica con validità annuale o biennale o quadriennale devono essere ripetuti, rispettivamente, entro dodici, ventiquattro o quarantotto mesi dalla data di ultima effettuazione. In caso di necessità comprovata si considerano validi i Rapporti di controllo di efficienza energetica eseguiti nel termine massimo dei due mesi successivi rispetto a tale scadenza. ART. 5 CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI MODALITA’ E TERMINI PER LA TRASMISSIONE ALLA PROVINCIA/COMUNE DEL MODELLO CATASTO IMPIANTO, PER LA COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTO CONTROLLO, DEI RELATIVI ESITI, E PER LA TRASMISSIONE DEI RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA A seguito dell’evoluzione normativa, a cura della Provincia e del Comune di Arezzo, è stato messo a punto ed è disponibile una nuova versione del software gestionale, denominato GITA (Gestione Impianti Termici by Arezzo), accessibile tramite la rete Internet, per la gestione dei dati relativi agli impianti termici esistenti nel territorio della Provincia di Arezzo e del Comune di Arezzo. Spetta alla Provincia di Arezzo ed al Comune di Arezzo, da una parte, ed ai Centri di Assistenza e manutentori dall’altra, costituire ed aggiornare la base dati relativa agli impianti termici per la climatizzazione esistenti nel territorio (Catasto degli Impianti Termici) nel modo che segue: la Provincia di Arezzo e il Comune di Arezzo curano la prima costituzione del Catasto degli Impianti Termici mediante l’acquisizione, principalmente attraverso i fornitori di energia, dei dati a loro disposizione sugli impianti termici esistenti nella Provincia di Arezzo; i Centri di Assistenza ed i manutentori danno il loro contributo alla formazione ed implementazione del Catasto degli Impianti Termici inviando alla Provincia di Arezzo e al Comune di Arezzo: il MODELLO CATASTO IMPIANTO ed i RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA, di cui all’articolo 4 del presente Protocollo. I Centri di Assistenza ed i manutentori accreditati devono redigere il MODELLO CATASTO IMPIANTO ed i RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA, oltreché in tre copie cartacee originali, anche in forma telematica, utilizzando l’apposito software gestionale (GITA) messo loro gratuitamente a disposizione, per essere inviato alla Provincia di Arezzo e al Comune di Arezzo, tramite tale forma, in via ordinaria, entro giorni 30 (trenta) dalla data della loro redazione a seguito di sopraluogo. A tal fine i Centri di Assistenza ed i manutentori provvederanno all’aggiornamento del Catasto degli Impianti Termici, verificheranno i dati eventualmente in esso già contenuti ed opereranno, se necessarie, integrazioni e/o modifiche sugli stessi. La relativa copia cartacea dovrà essere consegnata alla Provincia di Arezzo, entro il termine massimo del giorno 1 (primo) del mese di marzo dell’anno successivo a quello della loro redazione. Detti atti (MODELLO CATASTO IMPIANTI E RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA) devono essere consegnati alla Provincia di Arezzo e al Comune di Arezzo suddivisi per mese di effettuazione, al fine di consentire, da parte della Provincia o del Comune, una più agevole ricerca d’archivio. I RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA dai quali si rilevino criticità pregiudizievoli per la sicurezza devono essere inviati alla Provincia di Arezzo e al Comune di Arezzo in forma telematica ed in forma cartacea nel tempo più breve e, comunque, entro le prime 48 (quarantotto) ore dal momento della loro redazione. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del D.P.R. n. 74/2013, non riconducibili a tali valori Protocollo Impianti Termici – Rev. Post – Giugno 2014 7 mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il Responsabile dell’impianto si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell’Autorità competente ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 74/2013, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica. Anche tali Rapporti di controllo devono essere inviati alla Provincia di Arezzo e al Comune di Arezzo in forma telematica ed in forma cartacea nel tempo più breve e, comunque, entro le prime 48 (quarantotto) ore dal momento della loro redazione. La Provincia di Arezzo e il Comune di Arezzo provvederanno ad effettuare controlli a campione per verificare la corrispondenza dei documenti inviati dai Centri di Assistenza e dai manutentori in forma cartacea con le informazioni ed i dati trasmessi in forma telematica attraverso l’applicativo GITA. L’inosservanza degli obblighi di invio dei Rapporti di controllo di efficienza energetica, definiti dal presente articolo, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista all’art. 23 quinquies, comma 2, della L.R. T. n. 39/2005 da Euro 60,00 a Euro 360,00, nelle more della emanazione del Regolamento di cui all’art. 23 sexies della L.R.T. n. 39/2005. ART. 6 PRESTAZIONI E COSTI MASSIMI CONSENTITI Allo scopo di garantire la massima trasparenza tra gli Utenti e le Aziende di manutenzione in merito alle tariffe praticate per la manutenzione degli impianti termici, richiamandosi nei contenuti ad altri Protocolli d’Intesa già sottoscritti da altre Amministrazioni provinciali e da altri Comuni, le parti firmatarie concordano che i corrispettivi massimi per l’effettuazione delle operazioni di manutenzione degli impianti, articolati per ciascuna tipologia, comprensivi degli oneri a carico dei Responsabili dell’impianto termico stabiliti all’art. 3 del Disciplinare approvato con Deliberazioni nn. XXX del XXX e nn. XXX del XXX, sono quelli riportati all’Allegato n. 1 al presente Protocollo d’Intesa. Le operazioni di manutenzione da effettuare, cui fanno riferimento i prezzi massimi consentiti, sono quelle descritte al successivo articolo 7 con le procedure di cui al successivo art. 11. ART. 7 OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E D’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO Le operazioni di manutenzione connesse al controllo e all’eventuale manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione sono quelle stabilite dalla vigente normativa in materia compresa quella UNI-EN. ART. 8 INFORMAZIONE AI CITTADINI ED AI SOGGETTI RESPONSABILI DELLE VERIFICHE Tutte le Associazioni firmatarie del presente Protocollo, si impegnano a collaborare con la Provincia di Arezzo – il Comune di Arezzo nelle attività di seguito indicate: • • informare i cittadini delle procedure previste dalla Provincia di Arezzo – dal Comune di Arezzo per l’attuazione delle normative vigenti in merito agli impianti termici; sensibilizzare gli utenti circa l’opportunità di inviare il MODELLO CATASTO IMPIANTO ed il RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA alla Provincia di Arezzo - al Comune di Arezzo; sui benefici derivanti dal controllo continuativo degli impianti termici riguardo al risparmio energetico ed alla sicurezza delle persone; fornire le indicazioni, su richiesta degli utenti, per la comprensione delle procedure derivanti dalla normativa vigente. In base all’art. 6 del D.P.R. n. 74/2013 il Terzo, nominato responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, deve comunicare, entro 10 giorni lavorativi, la propria nomina alla Provincia di Arezzo – al Comune di Arezzo. I Soggetti firmatari del presente Protocollo di Intesa, ciascuno per la propria competenza ed in forma coordinata fra loro, cureranno, altresì, la promozione e la realizzazione di idonee campagne di informazione Protocollo Impianti Termici – Rev. Post – Giugno 2014 8 e sensibilizzazione in ordine ai contenuti del presente Protocollo. Le spese per la prima campagna di informazione sono a carico delle Associazioni di categoria delle Imprese Artigiane che sottoscrivono il presente atto. Nell’ambito di questa attività la Provincia di Arezzo – il Comune di Arezzo procederanno, altresì, all’allestimento di un’apposita sezione del proprio Sito Internet nella quale verranno divulgate tutte le notizie, le informazioni e la modulistica necessaria per gli adempimenti previsti dalla Legge, dal Disciplinare e dal presente Protocollo. La Provincia di Arezzo - il Comune di Arezzo si riservano la possibilità di affidare a soggetti esterni all’Amministrazione stessa, in tutto o in parte, le attività tecniche ed amministrative necessarie per l’effettuazione delle verifiche sugli impianti termici del territorio di propria competenza, garantendo, comunque, il rispetto delle condizioni e degli impegni previsti dal presente Protocollo. La Provincia di Arezzo – il Comune di Arezzo, si impegnano, sin d’ora, a promuovere incontri, con cadenza almeno semestrale, tra i verificatori ed i Centri di Assistenza - Manutentori aderenti al presente Protocollo d’Intesa. ART. 9 SANZIONI Nel caso in cui la Provincia di Arezzo/Comune di Arezzo a seguito dell’attività ispettiva, accerti che il Responsabile dell’impianto termico non abbia ottemperato alla effettuazione dei controlli così come previsti dall’articolo 8 del D.P.R. n. 74/2013 e dal Disciplinare, provvederà all’applicazione della sanzione amministrativa, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del D.Lgs. n. 192/2005, e successive modifiche ed integrazioni, così come richiamato dall'articolo 11 del D.P.R. n. 74/2013, con un minimo di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 3.000,00. Nel caso in cui l’operatore incaricato del controllo e manutenzione non ottemperi a quanto stabilito all’articolo 8, comma 5, del D.P.R. n. 74/2013, la Provincia di Arezzo/Comune di Arezzo provvederà alla applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 15, comma 6, del D.Lgs. n. 192/2005, e successive modifiche ed integrazioni, così come richiamato dall'articolo 11 del D.P.R. n. 74/2013, con un minimo di Euro 1.000,00 ed un massimo di Euro 6.000,00 dandone immediata comunicazione alla C.C.I.A.A. di appartenenza per eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti. L’inosservanza degli obblighi di invio dei Rapporti di controllo di efficienza energetica, definiti dall’art. 5, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista all’art. 23 quinquies, comma 2, della L.R. T. n. 39/2005 da Euro 60,00 a Euro 360,00, nelle more della emanazione del Regolamento di cui all’art. 23 sexies della L.R.T. n. 39/2005. Per ulteriori dettagli relativamente agli aspetti sanzionatori ed agli adempimenti connessi alle verifiche, si rimanda ai contenuti dell’articolo 12 del Disciplinare. ART. 10 GESTIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA I Soggetti firmatari si impegnano al riserbo su quanto verranno a conoscenza durante lo svolgimento dell’attività oggetto del presente Protocollo. Eventuali inadempienze, gravi e ripetute, da parte dei Centri di Assistenza - Manutentori in ordine ai contenuti del presente Protocollo d’Intesa, potranno comportare l’esclusione dell’Impresa dall’Elenco di cui all’art. 3 del presente atto. La valutazione dei casi che dovessero presentarsi verrà effettuata da un’apposita Commissione, con funzioni consultive, formata da: a) due rappresentanti delle Associazioni di Categoria aderenti al Protocollo; tali rappresentanti potranno avvalersi della consulenza di un massimo di due esperti; b) due rappresentanti delle altre Associazioni aderenti al Protocollo; c) un rappresentante dell’Amministrazione Provinciale di Arezzo ed uno del Comune di Arezzo, che assumeranno la funzione di Presidenti e che potranno avvalersi della consulenza di esperti. Protocollo Impianti Termici – Rev. Post – Giugno 2014 9 La stessa Commissione avrà inoltre, il compito, sulla base di adeguate indagini, di verificare la permanenza della congruità dei costi massimi consentiti riportati all’Allegato n. 2 al presente Protocollo d’Intesa; valuterà anche eventuali proposte di adeguamento economico ed effettuerà eventuali attività di conciliazione. La possibilità di sottoscrivere il presente Protocollo d’Intesa è subordinata alla sussistenza dei requisiti elencati al precedente art. 3. La Provincia di Arezzo ed il Comune di Arezzo, potranno verificare il mantenimento nel tempo dei predetti requisiti; l’eventuale rilevazione di incongruenze tra quanto dichiarato dall’Impresa in sede di adesione e quanto accertato dai tecnici incaricati delle verifiche, oltre alle sanzioni espressamente previste dal quadro normativo e richiamate al precedente articolo, potrà comportare l’esclusione dell’impresa dall’Elenco di cui all’art. 3. Egualmente, se a seguito di attività di verifica si accertassero irregolarità da parte delle Imprese nell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Protocollo di Intesa, la Provincia - il Comune, oltre a comminare le sanzioni previste dal vigente quadro normativo, richiamate al precedente articolo, procederà ad un richiamo ufficiale dell’Impresa responsabile e, in caso di reiterazione, proporrà alla Commissione, di cui al presente articolo, l’esclusione dell’Impresa dall’Elenco di cui all’art. 3. ART. 11 IMPEGNI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLA C.C.I.A.A. Le Associazioni di Categoria delle Imprese manutentrici, firmatarie, si impegnano a: - - - far realizzare direttamente, o ai propri associati, modelli, in triplice copia, conformi agli Allegati II, III, IV, e V del D.M. 10/02/2014; informare le Imprese associate delle procedure previste dalla Provincia di Arezzo – dal Comune di Arezzo con il presente Protocollo d’Intesa per attuare le azioni che portano alla fondazione/aggiornamento del Catasto degli Impianti Termici, i controlli e le manutenzioni degli impianti termici, le verifiche sugli stessi operate a cura della Provincia – del Comune, secondo le modalità ed i termini stabiliti dagli stessi; sensibilizzare le Imprese associate per un corretto svolgimento delle operazioni di manutenzione degli impianti termici previste dal quadro normativo vigente, ed una corretta predisposizione, uso e trasmissione/comunicazione, cartacea e telematica, del MODELLO CATASTO IMPIANTI E DEI RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA ; vigilare sul corretto adempimento da parte delle Imprese associate di tutto quanto previsto dal presente Protocollo d’Intesa; far consegnare copia del prospetto informativo, quando lo stesso verrà realizzato dalla Provincia dal Comune, in occasione di ogni controllo; promuovere incontri tra i Centri di Assistenza - Manutentori associati ed i tecnici incaricati dalla Provincia – dal Comune delle operazioni di verifica sugli impianti termici; far presentare ai propri associati un preventivo di spesa per ogni controllo, che non potrà eccedere i limiti massimi previsti dal precedente art. 6 e che dovrà indicare, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni necessarie per il controllo periodico, il tempo necessario, i materiali di consumo necessari ecc.; tale operazione non è da ripetersi in caso di stipula di contratto di manutenzione a valenza pluriennale. La Camera di Commercio di Arezzo, si impegna a: - effettuare, su richiesta della Provincia e del Comune di Arezzo, verifiche circa il possesso e/o la permanenza in capo alle imprese di manutenzione degli impianti termici iscritte nell’Elenco di cui al precedente art. 3 dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla Legge. ART. 12 NORME PER LA FASE TRANSITORIA Le parti si danno reciprocamente atto della necessità di prevedere un periodo transitorio che decorre dalla stipula del presente Protocollo d’Intesa per la completa messa a regime del sistema dallo stesso previsto. Si ritiene che tale periodo transitorio possa terminare entro 120 (centoventi) giorni dalla sottoscrizione del presente atto e che, pertanto, dalla data del XXXXXXX/XXXX, possa essere avviata la piena applicazione di Protocollo Impianti Termici – Rev. Post – Giugno 2014 10 tutte le disposizioni contenute nel presente Protocollo d’Intesa. In particolare durante questo periodo verranno condotte attività di sperimentazione e di messa a punto delle comunicazioni per via telematica, secondo l’Applicativo Web GITA. Le parti si danno reciprocamente atto che i controlli e le manutenzioni effettuate prima di tale data, validamente attestate con il rilascio dei rispettivi modelli, debitamente compilati e sottoscritti, restano valide e dovranno essere ripetute secondo la tempistica e con le modalità stabilite dal presente Protocollo, in particolare quanto previsto al precedente articolo 4. In ogni caso, il termine massimo entro il quale per tutti gli impianti termici della Provincia di Arezzo – Comune di Arezzo dovrà risultare la prima applicazione della disciplina del controllo e della manutenzione degli impianti termici secondo quanto stabilito dal presente Protocollo, segnatamente dall’articolo 4, viene stabilita in mesi ventiquattro da tale data e, pertanto, scade il XX/XX/XXXX. ART. 13 NORMA FINALE La Commissione di cui all’art. 10 è incaricata di condurre anche una attività di monitoraggio di carattere annuale in ordine all’andamento della attuazione dei contenuti del presente Protocollo d’Intesa. Le parti si danno reciprocamente atto che, sulla base degli esiti di tale monitoraggio, potranno essere proposte ed apportate modifiche al presente Protocollo. Per quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto contenuto nel Disciplinare approvato con Deliberazioni nn. del XXX e nn. del XXX, ovvero alla normativa vigente in materia. Arezzo, XXXXXX, 2014 Letto approvato e sottoscritto: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO Il Presidente ………………………… COMUNE DI AREZZO Il Sindaco ………………………… CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO Il Presidente …………………………. CNA Il Presidente ………………………….. CONFARTIGIANATO IMPRESE AREZZO Il Presidente ………………………….. Protocollo Impianti Termici – Rev. Post – Giugno 2014 11 Allegato n. 1 al Protocollo – Prezzi massimi IMPIANTI TERMICI CON POTENZIALITÀ INFERIORE A 35 KW - CONTROLLO ANNUALE (alimentati a gas metano o G.P.L.) Prezzi per singola prestazione - Manutenzione ordinaria annuale caldaie tradizionali €. 70,00* - Manutenzione ordinaria annuale per caldaie a condensazione €. 80,00* - Prova di combustione €. 55,00* Prezzi per contratto di manutenzione (Prezzi annuali) - CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER CALDAIE TRADIZIONALI €. 85,00* - CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER CALDAIE A CONDENSAZIONE €. 100,00* IL CONTRATTO PREVEDE: - manutenzione ordinaria (annuale) - prova di combustione (biennale) - ulteriori prestazioni (da specificare) IMPIANTI TERMICI CON POTENZIALITÀ INFERIORE A 35 KW - CONTROLLO BIENNALE (caldaie tradizionali) (Prezzi biennali) - MANUTENZIONE BIENNALE (senza contratto) manutenzione ordinaria + prova di combustione €. 135,00* - MANUTENZIONE BIENNALE (con contratto) manutenzione ordinaria + prova di combustione €. 130,00* IL CONTRATTO PREVEDE: - manutenzione ordinaria (annuale) - prova di combustione (biennale) - ulteriori prestazioni (da specificare) IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI A GASOLIO CON POTENZIALITÀ INFERIORE A 35 KW SOTTOPOSTI A CONTROLLO ANNUALE • controllo completo (comprendente la manutenzione ordinaria, la revisione del bruciatore e la prova dei fumi): fino ad un max di Euro 175,00*. * Prezzi al netto di IVA e comprensivi degli oneri riportati all’Art. 3 del Disciplinare. Per i contratti di manutenzione il cliente verserà al manutentore il corrispettivo delle operazioni eseguite dietro rilascio di ricevuta fiscale o fattura. I costi derivanti da adeguamenti o sostituzioni di pezzi di ricambio non sono compresi nei prezzi indicati. Allegato n. 1 al Protocollo – Prezzi massimi Per gli impianti termici di potenzialità superiore ai 35 kW, vista l’eterogeneità dei casi, non si individuano dei costi massimi per l’esecuzione delle prestazioni di cui al Protocollo d’Intesa. Restano, come riferimento, i costi che sono stati stabiliti dall’Amministrazione provinciale e dall’Amministrazione comunale, con separato Disciplinare. Tali costi, indicativamente, ammontano a: TAGLIA IMPIANTO 35 kW ≤ P ≤ 116 kW COSTO 140 euro + iva 117 kW ≤ P ≤ 350 kW 180 euro + iva P oltre 350 kW 300 euro + iva Le Imprese aderenti al presente Protocollo di Intesa devono presentare ai loro preventivo di spesa per ogni controllo indicando, in modo chiaro e dettagliato, le necessarie per il suo svolgimento, il tempo ed i materiali di consumo impiegati operazione non è da ripetersi in caso di stipula di contratto di manutenzione pluriennale (abbonamento). clienti un operazioni ecc.. Tale a valenza Deliberazione della Giunta Provinciale n° 243 del 06.06.2014 pagina 9 di 9 Letto, approvato e sottoscritto ed in originale firmato. IL SEGRETARIO GENERALE (G. Chianucci) IL PRESIDENTE (R. Vasai) ============================================================= Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Arezzo, lì ................... IL SEGRETARIO GENERALE ....................................................... ============================================================= CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Certifico che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. IL SEGRETARIO GENERALE Arezzo, lì ..................... ......................................................... -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Certifico che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio. IL SEGRETARIO GENERALE Arezzo, lì ..................... ......................................................... ============================================================= CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE Certifico che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni. IL SEGRETARIO GENERALE Arezzo, lì .....................