Il contratto di
apprendistato
Un’opportunità formativa per i giovani
1
I parte: la regolamentazione
generale del nuovo apprendistato
2








Nuova disciplina contenuta nel d.lvo 276/03 (c.d. nuovo
apprendistato)
Era ed è: contratto di lavoro, di durata, a causa mista
Lavoratore: obbligo prestazione lavorativa
Datore di lavoro: obbligo retribuzione e formazione
Regime transitorio: mancano i provvedimenti attuativi, si
applicano le disposizioni precedenti (c.d. vecchio
apprendistato)
Raccolta fonti:
http://www.apprendiveneto.it/apprendiveneto/
http://www.fmb.unimore.it/on-line/Home/IndiceA-Z.html
Apprendistato, vecchio e nuovo
Professionalizzante ex art. 49, attuato in
via amministrativa e sperimentale (alcuni
settori, nuovo)
 Apprendistato ex art. 16 L. 196/97 non in
diritto dovere (altri settori manca CCNL,
vecchio)
 Apprendistato ex art. 16 L. 196/97 in
diritto dovere (tutti i settori, manca
intesa)
 Sperimentazione Alto apprendistato

Situazione “attuale”

Modifica radicale d.lvo 276/2003 (art. 47 al 54)
◦ Contratto formativo per eccellenza:
 Diritto/dovere istruzione e formazione (l.53/03)
 Apprendimento professionale (anche alta specializzazione)

L’operatività è subordinata a provvedimenti
attuativi:
◦
◦
◦
◦

Leggi nazionali (diritto/dovere)
Leggi regionali (profili formativi)
Regolamenti ministeriali
Contratti collettivi
In attesa della legge regionale: percorsi
sperimentali con accordi con le parti sociali
(anche in raccordo con i contratti collettivi)
Nuovo apprendistato

276 individua 3 percorsi formativi:

Contratto di lavoro con obbligazione negoziale a contenuto
formativo
◦ Espletamento diritto/dovere istruzione e formazione (l. 53/2003 fino a
18 anni)
◦ Professionalizzante
◦ Per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
◦ Retribuzione
◦ Formazione (direttamente o a mezzo di soggetti all’uopo individuati)
volta a:
 Qualifica professionale
 Qualificazione tecnico professionale
 Titoli di studio (secondario, Universitario, alta formazione)
◦ Percorsi di formazione
 interni
 esterni
 esclusivamente aziendali
Tipologie del nuovo apprendistato

Numero apprendisti (art. 47, 2 c.):
◦ Non + del 100% maestranze specializzate e qualificate
presenti in azienda
◦ Non + di 3, se < di 3 dipendenti (salvo diversa
disposizione dei contratti collettivi)

Imprese artigiane art. 4 legge quadro
sull’artigianato (l. 443/85)
◦
◦
◦
◦
◦
Non lavora in serie: 18/9
Lavora in serie: 9/5
Lav. Artistiche, etc: 32/16
Edili: 10/5
Regole specifiche per il computo dei limiti
Limitazioni numeriche
apprendistato (tutte le tipologie)





Legge 53/2003 e art. 48 276/2003
Giovani e adolescenti di 16 anni di età (dal sett. 2007)
◦ Adolescenti tra i 16 e i 18 anni che hanno assolto
l’obbligo scolastico (10 anni)
◦ Giovani soggetti tra i 18 e i 25 anni
Per il conseguimento di una qualifica professionale
Unico contratto di lavoro a tempo pieno per soggetti
minori di 18 anni sprovvisti di qualifica professionale
Manca ancora l’intesa per renderlo operativo;
attualmente si applica l’apprendistato in diritto/dovere
ex art. 16 L. 196/97
Apprendistato diritto/dovere









Durata non > di 3 anni determinata in funzione della
qualifica da conseguire
Profili formativi: Regioni d’intesa con Ministeri Istruzione e
Lavoro
Forma scritta + piano formativo individuale + qualifica da
acquisire
Divieto di cottimo
Possibile il recesso con preavviso alla fine del rapporto
(prima è necessaria la giusta causa o il giustificato motivo)
Monte ore formazione interna e esterna con modalità
stabilite dalla contrattazione collettiva e dagli E.B. entro i
criteri generali previsti dalle Regioni
Registrazione della formazione nel libretto formativo
Conseguimento della qualifica professionale
Presenza di un tutore con competenze adeguate
Diritto / dovere:
regolamentazione
dr Alessandro Agostinetti
9
Regolato dall’art. 49 del 276
Età: da 18 (17, se in possesso di qualifica
professionale) a 29 anni
 Per il conseguimento di una qualificazione
professionale


◦ Formazione sul lavoro
◦ Acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico
professionali

Operatività a condizione che vi siano:

In assenza: l. 25/55 e art. 16 del 196, salvo che per
la parte economica (si applica comunque il
professionalizzante)
◦ Leggi regionali
◦ Contrattazione Collettiva
Apprendistato Professionalizzante





Deve essere prevista dai contratti
collettivi
In ragione della qualificazione da
conseguire
Non c’è più un limite minimo (prima 2
anni)
Solo un limite massimo (6 anni)
Sono pertanto legittimi i contratti collettivi
che prevedono l’assunzione di apprendisti
anche in cicli “stagionali” di lavoro
Durata appr. Prof.



Regolamentazione regionale (art. 49, comma 5):
formazione pubblica
Regolamentazione Contrattazione Collettiva (art
49, comma 5 bis): in surroga della
regolamentazione regionale qualora fosse
carente
Regolamentazione Contrattazione Collettiva /
Bilaterale (art 49, comma 5 ter ): c.d. “canale
parallelo” per la formazione esclusivamente
aziendale a carico delle aziende
Profili formativi prof.
(3 ipotesi)



Regolati dalle regioni (legge), competenza concorrente
D’intesa con le parti sociali maggiormente rappresentative
a livello regionale
Criteri (vedi diritto/dovere)
◦ Almeno 120 ore per anno di formazione formale, interna o
esterna all’azienda, per acquisire le competenze di base e
tecnico professionali
◦ Rinvio alla contrattazione (di ogni livello) per modalità di
erogazione e articolazione formazione formale interna ed
esterna (tenuto conto della capacità formativa interna e dei
soggetti esterni)
◦ Registrazione nel libretto formativo
◦ Presenza di un tutor aziendale (formato e competente)
◦ Conseguimento della qualificazione
Profili formativi stabiliti dalle
Regioni




In alcune regioni manca ancora la legge
regionale
Il legislatore ha previsto che la contrattazione
collettiva nazionale di categoria possa dettare
la disciplina dell’apprendistato
Si tratta di una surroga della legge regionale
È sufficiente una regolamentazione diretta o
anche indiretta (rinvio agli E.B o a prassi
ISFOL) con elementi minimi di erogazione e
articolazione formazione
Profili formativi ex art. 49, comma 5
bis

Novità della finanziaria d’estate (legge 133/08)
◦ Molte regioni hanno presentato ricorso alla Corte
Costituzionale

In caso di formazione “esclusivamente aziendale”
non opera il comma 5
◦ Pagata dall’azienda anche se delegata all’esterno

Si tratta di un canale nuovo e parallelo, volto a
favorire
◦ la diffusione del contratto di apprendistato
◦ la formazione degli apprendisti
Profili formativi ex art. 49, comma 5
ter

I profili formativi sono regolati dai c.c. di ogni
livello o dagli E.B che devono definire:
◦ La nozione di formazione aziendale
◦ La durata e le modalità di erogazione della formazione
 Perciò anche meno di 120 ore anno, purché la
formazione sia coerente con la qualificazione da
conseguire (competenze di base e tecnicoprofessionali)
◦ Le modalità di conseguimento della qualificazione
prevista dai contratti collettivi
◦ La registrazione nel libretto formativo

Per il Ministero del Lavoro è possibile applicare
anche previsioni di contratti collettivi previgenti
che regolino la “formazione aziendale”
Profili formativi ex art. 49, comma 5
ter

Per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione
◦ Giovani di 18 anni
◦ (17, se qualifica professionale -> titolo di scuola secondaria
superiore o qualifica professionale triennale)
◦ Fino a 29 anni
◦ Per un titolo di studio (secondario, universitario, di alta
specializzazione)

Regole di disciplina e durata:
◦ Regioni in accordo con associazioni dei datori di lavoro,
università, istituzioni formative
◦ In assenza di disciplina regionale sono sufficienti
convenzioni tra le altre parti
Alto Apprendistato
◦ Forma scritta ad substantiam
◦ Deve indicare: qualifica, durata, piano
formativo
◦ Senza P.F. il contratto è nullo
◦ L’attività lavorativa è integrata con il percorso
formativo previsto nel P.F.
◦ Si applicano norme su diritti e doveri, e
disciplina previdenziale e assistenziale
◦ Operativo in Veneto
Alto apprendistato

Dal 2004 non c’è obbligo di autorizzazione
preventiva delle DPL
◦ Salvo venga reintrodotto dalle norme regionali

Dal 2008 viene meno anche l’obbligo della
visita medica preassuntiva e periodica
prevista dalla legge 55, si applica la
disciplina generale valida per tutti i
lavoratori
Adempimenti

Legge 25/1955
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
11 doveri del datore di lavoro
12 doveri dell’apprendista
13, 1 comma: retribuzione graduata
19 disciplina del recesso
21 previdenza e assistenza obbligatoria
22 versamento dei contributi
Regole che continuano ad
applicarsi al nuovo apprendistato
20

Condizioni per instaurare un rapporto di
apprendistato con un giovane che ha già
lavorato:
◦ Diversa qualifica professionale, nessun
problema
◦ Stessa qualifica, è necessaria una valutazione
con le parti sociali
 Individuare un preciso percorso addestrativo di
carattere tecnico-professionale
 Durata (indicativamente periodo non > alla metà
della durata prevista dai contratti collettivi)
Precedenti rapporti di lavoro


Le vecchie norme trovano vigore in quanto
compatibili con il nuovo quadro normativo e
quindi non abrogate
Circolare del Ministero: cumulabili anche rapporti
di vecchi e nuovo apprendistato
◦ Il nuovo rapporto deve individuare contenuti formativi
diversi e aggiuntivi


Non è possibile invece la trasformazione dal
vecchio al nuovo
E’ possibile cumulare periodi di apprendistato in
diritto/dovere con il professionalizzante (nel
rispetto dei limiti di durata)
Cumulabilità dei rapporti di
apprendistato




È possibile la trasformazione anticipata del
rapporto da apprendistato a tempo indeterminato
È comunque applicabile l’art. 21, comma 6, della
legge 56/87: per un anno si conserva il regime
contributivo agevolato
Attenzione: non è vero in assoluto, perché gli
ispettori del lavoro potrebbero accertare una
frode qualora mancasse del tutto l’attività
formativa
L’assunto implicito è che l’apprendista abbia
raggiunto anzitempo la qualificazione necessaria
Trasformazione anticipata del
rapporto




Categoria di inserimento (non inferiore per più di due
livelli)(276)
Percentualizzazione della retribuzione graduale in base
all’anzianità di servizio (da coordinare con il precedente)(L.
55)
Gli apprendisti non vengono computati nei limiti numerici
per l’applicazione di particolari normative o istituti
Per la durata del contratto e per 12 mesi dalla conferma a
tempo indeterminato, fino alla rifoma incentivi, le
agevolazioni contributive previste dalla vecchia legge (dal
1.1.07 contributo in percentuale sulla retribuzione per il
datore di lavoro; contributo ridotto per l’apprendista)
Incentivi economici e normativi



Primo criterio: Legge del ’55: gradualità
retributiva in relazione all’anzianità di servizio
(art. 13, 1 comma)
Secondo criterio: Dlvo 276/03, art. 53,1: tetto
max al c.d. sottoinqudramento, non potrà essere
inferiore, per più di due livelli, rispetto alla
qualifica finale
Norme da coordinare:
◦ Il secondo è un vincolo per la c.c.: sull’inquadramento e
non sulla retribuzione
◦ Retribuzione potrà perciò essere anche una percentuale
in applicazione del primo criterio, sul livello
dell’inquadramento (o iniziale o anche finale)
Inquadramento retributivo
dell’apprendista
Art. 53 del 276:il datore di lavoro è responsabile della mancata
formazione (formazione, causa contrattuale) se non si raggiungono le
finalità previste dalla legge (art. 48,49 e 50, 276/03)
 Si guarda al piano formativo individuale

◦
◦
◦
Meno ore di formazione prevista
Mancanza del tutor
Altri elementi probatori
Sanzione: differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta per la
qualifica superiore che l’apprendista avrebbe conseguito, somma
maggiorata del 100%
 Esimenti: mancanza offerta formativa pubblica in ambito regionale (non
applicabile quando si rientra nella fattispecie del 49, 5 c., ter)
 La maggiorazione esclude l’applicazione di altre sanzioni per mancato
versamento di contribuzione
 Non può essere proseguito il rapporto con lo stesso soggetto né
instaurato un nuovo rapporto per la stessa qualifica o qualificazione

Responsabilità del datore di lavoro
Comunicazione dati apprendista e tutore
entro 30 giorni dall’assunzione
 Informazioni alla famiglia e comunicazione
agli Uffici del Collocamento degli
apprendisti che hanno o meno conseguito
la qualifica
 Visita sanitaria ex legge del 55. Regime
ordinario di sorveglianza sanitaria.

Abrogazioni semplificative L. 133/08
II parte: la regolamentazione del
vecchio apprendistato
Speciale rapporto di lavoro
 Regolato dal codice civile, legge 55, riforma del
1996
 Imprenditore ha l'obbligo di impartire o far
impartire nell'ambito dell'impresa l'insegnamento

◦ Capacità tecnica per essere lavoratore qualificato



E ha l'obbligo di utilizzare l'opera nell'impresa
stessa
Dal 1996 obbligatoria la formazione esterna
La qualifica di apprendista di per sé non è
sufficiente
Nozione

Limiti di legge
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Durata
Prova
Orario di lavoro
Contribuzione
Ferie
Insegnamento complementare
Iniziative formative esterne all'azienda
Età
Modalità per le attività stagionali
Prove di idoneità
Ambiti regolati dai CCNL

Da 24/10/2003 non c'è obbligo autorizzazione preventiva
DPL
Limiti numerici

Campo Applicazione

◦ Non > 100% dei lavoratori specializzati
◦ Non più di 3, per chi non ha lavoratori specializzati o qualificati
o meno di 3
◦ Qualunque Impresa
 Agricola
 Artigianale
 Commercio/Stagionale (compatibilmente con la finalità della formazione)
◦ Occorra addestramento pratico e un insegnamento tecnico
professionale
 Escluse mansioni elementari
◦ Anche titolo di studio post obbligo o qualifica
 Omogeneo all'attività da svolgere
Costituzione rapporto di lavoro

Età
◦ Non meno di 16 anni assolto l'obbligo
scolastico (10 anni)
 Tutti i settori
◦ Non più di 24
 +2 aree svantaggiate
◦ Non più di 26 handicap
 +2 aree svantaggiate
◦ Non più di 29 artigianato alte qualifiche (CCNL)
Costituzione rapporto di lavoro

Visite mediche
◦ Modifiche recenti (133, 08)
◦ Apprendisti Minorenni
 Si applica il Dlvo 626/94 per le attività soggette a
sorveglianza sanitaria
◦
◦
◦
◦
Accertamenti preventivi
Accertamenti periodici
Idoneità alla mansione
Effettuati dal Medico Competente
 Attività non soggette a sorveglianza sanitaria
◦ Accertamenti di un Medico SSN
◦ Apprendisti Maggiorenni
 Solo la sorveglianza sanitaria ex Dlvo 626/94
Costituzione rapporto di lavoro

Collocamento
◦ Obbligo comunicare l'assunzione il giorno antecedente al
CPI
◦ Apposite procedure on line (CO.VENETO)
 Specificare che si tratta di apprendistato
◦ Rilasciare copia all'Apprendista della Comunicazione
◦ Oppure Lettera di Assunzione con informazioni sul
rapporto di lavoro (copia del contratto)

Prova
◦ Convenuto tra le parti
◦ Non più di 2 mesi
◦ Prova con atto scritto (2096 codice civile)

Part time: non è escluso in linea di principio
Costituzione rapporto di lavoro
Limite stabilito dai contratti collettivi per
categoria professionale
 Non inferiore a 18 mesi
 Non superiore a 4 anni

◦ Artigianato 5 anni

Si cumulano i periodi svolti presso diversi
datori di lavoro
◦ Non sia passato più di 1 anno
◦ Riguardino la stessa attività
Durata apprendistato

Orario di lavoro
◦ Maggiorenni
 Come gli altri lavoratori (66/2003)
 40 ore a settimana (salvo diversa previsione CCNL) o durata
media su max 12 mesi
 Max a settimana 48 ore (con straordinario) media su 4 mesi (o
anche 6-12 se CCNL)
 Insegnamento è orario di lavoro
◦ Minorenni
 Tutela l. 977/1967
 Max 8 ore al giorno
 Max 40 ore alla settimana
Svolgimento rapporto di lavoro

Lavoro Notturno
◦ L. 25/1955 e dlvo 345/99
◦ Meno di 18 anni
 Divieto di lavoro notturno
 12 ore, che comprendono, 22/6 o 23/7
◦ Maggiorenni
 Non c'è più il divieto
Svolgimento rapporto di lavoro

Doveri (art. 11 e 12, legge 25/55)
Svolgimento rapporto lavoro
Insegnamento per qualifica
 Collaborare con gli organi preposti
all'organizzazione dei corsi integrativi
 Osservare il CCNL
 No lavori faticosi o non attinenti
 Periodo ferie retribuite
 No cottimo
 Permessi per i corsi
 Permessi per esami titoli di studio
 Informare famiglia progressi
 No manovalanza o produzione in serie

Doveri datore di lavoro





Seguire gli insegnamenti
Operare con diligenza
Comportarsi correttamente
Frequentare assiduamente i corsi
complementari
Osservare le norme contrattuali
Doveri apprendista

Retribuzione
◦ In base al contratto collettivo
◦ Anche graduata con l'anzianità di servizio

Ferie
◦ Minimo
 4 settimane all'anno
 Salvo diversa previsone CCNL
Svolgimento rapporto di lavoro

Malattia
◦ Dal 1 gennaio 2007 (finanziaria 2006) esteso agli
apprendisti l'indennità economica di malattia come gli
altri lavoratori subordinati
◦ TUTTI gli apprendisti (vecchio e nuovo)
◦ Malattie successive al 1 gennaio 2007
◦ Certificato INPS e datore di lavoro entro 2 giorni
◦ Fasce orarie reperibilità
◦ Max 180 giorni all'anno
◦ Anticipata dal datore di lavoro e conguagliata con il DM
10

CIG
◦ Non sono ammessi gli apprendisti
Svolgimento rapporto lavoro

Art. 16 legge 25/55
◦ Addestramento pratico: abilità
◦ Insegnamento complementare: nozioni
teoriche

Art. 16 legge 196/97
◦ Frequenza corsi complementari obbligatoria e
gratutia
 Salvo che si abbia un adeguato titolo di studio
◦ Iniziative esterne all'azienda
◦ Presupposto agevolazioni contributive
◦ Almeno 120 ore per anno
Formazione

120 ore anno modulari
◦ Contenuti trasversali almeno 35%
 Lingua e matematica
 Relazioni e organizzazione
 Gestione ed economia
◦ Professionale tecnico scientifico operativo
 Diversa per figura professionale
 Resto del tempo
 Presso strutture accredidate dalle Regioni
Formazione
Assenza solo per cause contrattualmente
previste e imputabili all'apprendista da
certificare
 Assenze da recuperare
 Obbligo formativo assolto almeno 80% di
frequenza

Formazione


DM DEL 2000
Chi può farlo

Compiti
◦ Meno di 15 dip, titolare o socio
◦ Artigiani, socio o familiare
◦ Altre imprese, lav. qualificato con inquadramento
superiore e almeno 3 anni di esperienza
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Non più di 5 apprendisti
Trasmettere competenze
Favorire l'integrazione
Collaborare struttura esterna formazione
Valutare l'apprendista
Fare una formazione di 8 ore all'avvio 1 annualità
formativa
Tutore
Al termine il datore di lavoro rilascia un
attestato sulle competenze professionali
acquisite
 I periodi di formazione esterna sono
credito formativo
 L'apprendista che passa ad altro datore di
lavoro può essere esonerato dal
frequentare moduli già svolti

Attestato formativo





Indennità econmica malattia (SI)
Maternità (SI)
Cassa Integrazione Guadagni, Mobilità,
Disoccupazione (NO)
Congedo matrimoniale (SI)
Contratto di solidarietà (SI)
Apprendistato e altri Istituti

Assicurazioni obbligatorie
◦
◦
◦
◦
◦
Infortuni e malattie professionali
Contro le malattie
Contro invalidità e vecchiaia
Contro la tubercolosi
Tutela fisica e economica lavoratrice madre
Previdenza e assistenza

Benefici contributivi
◦ Dal 1 gennaio 2007
◦ Con più di 9 addetti: 15,84% (di cui 10% datore di
lavoro)
◦ Meno di 9 addetti
 1 anno: 7,34 (di cui 1,50 datore di lavoro)
 2 anno 9,84 (di cui 3,00 datore di lavoro)
 3 anno, come sopra
◦ Dettagli vedi circolare INPS 22/2007
◦ Conservano per un anno dalla trasformazione (anche se
anticipata)
◦ Purché si faccia la formazione esterna proposta dalla
regione (dal 1998)
Contribuzione

Prove di idoneità
◦ Diritto per l'apprendista che ha 18 e ha fatto 2
anni di apprendistato
Qualifica
 Modalità Prove, contratti collettivi o
Ispettorato lavoro
 Trasformazione

◦ Da comunicare al CPI
◦ Vale come anzianità di servizio
Termine contratto

Al termine il datore di lavoro può recedere dando
formale disdetta (art. 2118 codice civile)
◦ Si è infatti esaurita la causa del contratto,
addestramento professionale (Corte Costituzionale,
1973)




In caso contrario, il rapporto si trasforma a
tempo indeterminato
Con la qualifica conseguita
Prima della scadenza: solo per giusta causa o
giustificato motivo
Si applica la legge 604/66 (Corte Costituzionale
1973)
Termine contratto
Esclusione dal Computo
 Norme previdenza e assistenza

◦ Sanzioni generali

Mancata comunicazione assunzione
◦ Da 100 a 500 euro
Limiti numerici e sanzioni
Sistema formativo
Parte: la sperimentazione
perIII
l’apprendistato,
direttiva 2008, la
regionale
sperimentazione
regionale
Iter della revisione:
• Confronto con le Parti Sociali per la revisione del protocollo
di intesa del gennaio 2005
• Sottoscrizione del protocollo il 18.10.07
• Ratifica del protocollo e Direttiva 2008 approvati con DGR
3434 del 30.10.07
• Approvazione progetti il 20.12.2007
• Emanazione prima graduatoria prevista per il 31.3.2008
•Tutti i documenti sono disponibili su www.apprendiveneto.it
•L’istituto dell’apprendistato è in corso di revisione a livello
nazionale. Le conclusioni di questo processo di revisione
potrebbero comportare una ulteriore ridefinizione del modello
proposto.
Apprendistato professionalizzante:
revisione del modello
Stock al 31.10.2007
72.800 apprendisti di cui
8% in diritto/dovere
38% non in diritto/dovere art. 16
54% apprendistato professionalizzante
30.000
Apprendisti
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Artigianato
Credito
Commercio
Art 68
Art 16
Edilizia
Industria
Altri
Art 49
L’APPRENDISTATO IN VENETO: analisi del fenomeno
L’identikit dell’apprendista
TIPOLOGIA
DIRITTO/DOVERE
NON DIRITTO/DOVERE
TOTALE GENERALE
MACROSETTORE
TITOLO DI STUDIO
ETÀ MEDIA
GENERE
ART
LIC. MEDIA (92%)
16,4
M (71%)
CTS
LIC. MEDIA (95%)
16,5
M (58%)
EDI
LIC. MEDIA (92%)
16,5
M (99%)
IND
LIC. MEDIA (90%)
16,4
M (89%)
TOTALE
LIC. MEDIA (92%)
16,4
M (76%)
ART
LIC. MEDIA (44%)
20,3
M (61%)
CTS
DIPLOMA (48%)
21,6
F (65%)
EDI
LIC.MEDIA (59%)
21,6
M (91%)
IND
DIPLOMA (44%)
21
M (69%)
TOTALE
DIPLOMA (41%)
21,2
M (54%)
LIC. MEDIA (39%)
20,8
M (56%)
L’APPRENDISTATO IN VENETO: analisi del fenomeno
La capacità formativa delle imprese (percentuale assunzioni con
capacità formativa su totale)
c.f prof.
c.f. trasv.
form. trasv. Interna
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
giu-07
mag-07
apr-07
mar-07
feb-07
gen-07
dic-06
nov-06
ott-06
set-06
ago-06
lug-06
giu-06
mag-06
apr-06
mar-06
feb-06
gen-06
dic-05
nov-05
ott-05
set-05
ago-05
lug-05
giu-05
mag-05
apr-05
0%
L’APPRENDISTATO IN VENETO: analisi del fenomeno
Gli obiettivi:
•aumentare il numero di apprendisti coinvolti nella
formazione di almeno il 20%
• incentivare la formazione interna alle imprese,
sperimentando nuovi modelli formativi
• incentivare la formazione per i tutor aziendali, per
rafforzare la centralità del loro ruolo nel rapporto di
apprendistato
• mantenere il modello gestionale attuale per gli
apprendisti non interessati alle modifiche (art. 16 L. 196/97 e
apprendisti in diritto/dovere)
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: REVISIONE DEL
MODELLO
Azioni per raggiungere l’obiettivo di apprendisti formati:
Diminuzione della quota regionale per le azioni collegate (-40% sul
totale, +10% per le Province) e aumento della quota percentuale destinata
alla formazione
• Ridefinizione del parametro di costo per la formazione esterna
• Incremento della formazione interna con un minor costo a carico del
sistema pubblico
•Formazione per la seconda annualità utilizzando le risorse del Fondo
Sociale Europeo
Con le risorse disponibili per le attività formative (-8% rispetto al 2005) il
numero di apprendisti formati per la prima annualità dovrebbe restare
stabile.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: REVISIONE DEL
MODELLO
Azioni per raggiungere l’obiettivo di incentivare la formazione interna:
- Ridefinizione delle modalità di dichiarazione della capacità
formativa dell’impresa (sulla base del CCNL o secondo il modello
regionale)
- Semplificazione adempimenti per aziende con capacità formativa
interna (compilazione PFID)
- Definizione della “formazione interna assistita” per aziende che
non hanno capacità formativa
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: REVISIONE DEL
MODELLO
Le principali modifiche del modello gestionale (solo assunzioni art
49):
2005
Dichiarazione
sulla capacità
formativa
- Sulla base dei requisiti
regionali
Assente
- Parziale (solo modulo
prof.)
- Totale
2008
- Sulla base dei requisiti
regionali
- Sulla base di quanto
previsto dal CCNL
-
Capacità
formativa
Erogazione
della
formazione
Esterna
- Mista (modulo prof.
interno)
- Interna
-
-
Assente
Totale
Esterna
- Interna
- Interna “assistita” (modulo
prof.)
-
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: REVISIONE DEL
MODELLO
Le procedure di assunzione:
Con la Legge Finanziaria del 2007 sono stati modificati le modalità ed i
termini per l’inoltro delle comunicazioni obbligatorie in materia di
lavoro. Ora le assunzioni devono essere comunicate il giorno prima
l’inizio del rapporto di lavoro.
Questo ha comportato la necessità di una revisione della procedura
telematica (AOL) e il rilascio di un nuovo applicativo, denominato
CO_VENETO.
CO_VENETO è diventato, dal 7 dicembre, la modalità esclusiva di
inoltro delle comunicazioni riferite agli apprendisti.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: REVISIONE DEL
MODELLO
Le procedure di assunzione:
Per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, l’azienda potrà
comunicare la propria capacità formativa secondo quattro possibilità:
Dichiarazione basata sui
requisiti previsti dal CCNL
L’azienda dichiara
di possedere i
requisiti per la
C.F. previsti dal
proprio CCNL
L’azienda dichiara
di NON possedere
i requisiti per la
C.F. previsti dal
proprio CCNL
Dichiarazione basata sui criteri
previsti dal modello regionale
L’azienda compila
la dichiarazione da
cui risulta che ha
C.F. totale
L’azienda compila
la dichiarazione da
cui risulta che NON
ha C.F.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: REVISIONE DEL
MODELLO
La semplificazione nella compilazione del Piano Formativo Individuale
di Dettaglio (PFID) per le aziende con capacità formativa interna:
- Possibilità di duplicazione del PFID di un apprendista già assunto
nella stessa azienda
- Facoltà di compilare le autodiagnosi apprendista
- Possibilità di compilare la valutazione tutor aziendale solo alla fine
del percorso
- Scadenzario attività da realizzare per l’azienda
- Tool off-line per la compilazione in locale del PFID e successivo
inoltro
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: REVISIONE DEL
MODELLO
La formazione interna assistita:
Qualora l’azienda che assume in apprendistato professionalizzante non abbia i
requisiti per l’erogazione della formazione formale interna, può comunque erogare
internamente il solo modulo professionalizzante se si verificano tutte le seguenti
condizioni:
- l’assistenza da parte di un Organismo di formazione accreditato attraverso
l’assegnazione di uno specifico voucher
- la frequenza integrale del modulo di formazione specifico per il tutor aziendale
- la disponibilità di locali idonei all’erogazione della formazione
- l’individuazione di figure idonee a trasferire le competenze richieste
- la dichiarazione esplicita di scelta dell’erogazione interna della formazione formale
professionalizzante
Se non sussistono tutte le condizioni l’apprendista frequenterà tutto il percorso di
formazione esterno.
La formazione trasversale viene comunque erogata all’esterno attraverso l’offerta
formativa pubblica.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: REVISIONE DEL
MODELLO
La formazione interna assistita:
- In fase di emanazione della graduatoria all’apprendista viene
assegnato un voucher per il modulo professionalizzante del
valore previsto (Euro 850)
- In fase di compilazione del PFID (colloquio di accompagnamento)
viene comunque scelto il modulo professionalizzante esterno
- Se si realizzano tutte le condizioni previste e l’azienda sceglie la
formazione interna assistita, il voucher viene “convertito” in voucher
per l’assistenza, con rideterminazione dell’importo (Euro 680)
- In caso contrario, l’apprendista frequenterà il modulo
professionalizzante previsto in fase di compilazione del PFID
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: REVISIONE DEL
MODELLO
Il percorso di formazione assistita:
Comunicazione
di assunzione
Voucher
mod. trasv.
Emanazione
graduatorie
Compilazione
PFID
Voucher
di accomp.
Formazione
tutor az.le
Formazione
trasv.esterna
SI
Scelta form.
interna?
NO
Voucher di
assistenza
Modulo
prof. interno
SI
Altri requisiti?
SI
NO
Voucher
mod. prof.
Form. Tutor
completata?
NO
Modulo
prof. esterno
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: REVISIONE DEL
MODELLO
Formazione interna assistita: il supporto dell’Organismo di Formazione
Fase
Sede
Tempi stimati
Definizione del
Piano di lavoro con
azienda e
apprendista
In azienda
4 ore
(2 ore per l’apprendista)
Attività gestionale
e organizzativa
In sede
8 ore
Monitoraggio in
itinere
Parte in sede (massimo 60%)
Parte in azienda (almeno
40%)
4 ore
Valutazione degli
apprendimenti e
certificazioni
In azienda
4 ore
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: REVISIONE DEL
MODELLO
Per le attività di formazione interna assistita, la verifica degli apprendimenti
avviene come segue:
- Rilevazione degli esiti della formazione da parte dell’Odf e dell’azienda
- Eventuale piano di recupero delle competenze definito dall’Odf e
dall’azienda
- Eventuale nuova valutazione degli esiti
- Dichiarazione dei risultati da parte dell’Odf e dell’azienda
Le Province effettuano due tipi di controllo:
- Visite di monitoraggio qualitativo (20% degli apprendisti): un esperto
della Provincia partecipa insieme all’Odf e all’azienda alla verifica degli
apprendimenti
- Controllo ex-post (tra il 10 e il 20% degli apprendisti): un esperto della
Provincia visita l’azienda successivamente alla conclusione della formazione
E’ previsto un incremento dei controlli ex-post inversamente proporzionale alla
percentuale di apprendisti che non raggiungono gli obiettivi formativi
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
- Ridefinizione numeri minimi e massimi per gruppi classe
In diritto/dovere
Non diritto/dovere
Tipo modulo
Base, trasvers.,
aggiuntivo
Professionalizzan
te
Minimo
Massimo
Minimo
Massimo
10
20
10
20
4
12
8
12
MODIFICHE DIRETTIVA 2008: PARTE GESTIONALE
- Ridefinizione metodi di didattica attiva:
- moduli base, trasv., agg.  almeno 50% del modulo
- modulo profess.  almeno 40% del modulo
- eliminati i metodi obbligatori (8 ore di testimoni esterni)
- possibilità di modificare “in corsa” i metodi e di adottarne
di nuovi
- Ridefinizione offerta formativa:
- riduzione moduli professionalizzanti (almeno due per
gruppo di qualifica)
- possibilità di proporre moduli “trasversali” (per più gruppi
di qualifica)
- Revisione criteri di punteggio
MODIFICHE DIRETTIVA 2008: PARTE
GESTIONALE
- Ridefinizione valori voucher:
- Modulo trasversale: 500 Euro
- Modulo professionalizzante: 850 Euro
- Ridefinizione tempi erogazione finanziamento:
- 30 gg. per la richiesta di erogazione
- 60 gg. per la liquidazione
- Overbooking in graduatoria: viene finanziato il 15% di voucher di
accompagnamento in più rispetto alle risorse disponibili per
compensare le cessazioni di apprendisti dopo l’emanazione della
graduatoria
MODIFICHE DIRETTIVA 2008: PARTE FINANZIARIA
- Azioni di accompagnamento per gli apprendisti in diritto/dovere
- Emanazione pregraduatorie e graduatorie
- Validazione e supporto nella compilazione del PFID per le aziende e gli
apprendisti che non partecipano al colloquio di accompagnamento
- Gestione e liquidazione attività di accompagnamento, formazione
formale esterna e assistenza alla formazione interna assistita
-Verifiche in itinere formazione formale esterna (almeno il 20% degli
apprendisti interessati)
- Coordinamento attività formative sul territorio provinciale Verifica dati di
frequenza e rilascio attestazioni
- Azioni di promozione locale (facoltative – in stretto raccordo con la
Regione)
- Monitoraggio qualitativo e controlli ex-post esiti degli apprendimenti
per la formazione interna assistita
DIRETTIVA 2008: IL RUOLO DELLE PROVINCE
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Apprendistato