MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO R EGIONALE PER IL LAZIO Liceo Scientifico “Ettore Majorana” Via Carlo Avolio, 111 - 00128 Roma 20 Distretto – IX Municipio REGOLAMENTO DI ISTITUTO IL CONSIGLIO DI ISTITUTO Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuola di ogni ordine e grado Visto il D.P.R. n. 249 del 24/6/98 recante lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” Premesso che nel contesto dell’autonomia scolastica, il Regolamento di Istituto, oltre ad essere una disposizione di legge, è imprescindibile esigenza per una corretta fruizione dei beni comuni, si pone come strumento di aiuto all’attuazione del P.O.F., costituisce un'opportunità di crescita culturale e personale Considerata la natura democratica della gestione della scuola italiana e la relativa normativa che a questa natura s’ispira per il raggiungimento degli obiettivi educativi che la scuola istituzionalmente intende raggiungere Considerato che tutte le strutture scolastiche sono beni della comunità concesse in uso temporaneo e che, perciò, devono essere utilizzate con diligenza perché possano essere consegnate in buone condizioni alle successive generazioni di studenti. Ritenuto che attraverso il Regolamento s’intende promuovere un profondo senso di appartenenza a questa comunità scolastica ed un'educazione permanente - nelle varie modalità di presenza all’interno della scuola e nelle diverse tappe della propria esistenza - ad una coscienza critico-costruttiva e partecipativa. APPROVA il presente Regolamento che si propone di sollecitare la partecipazione di tutte le componenti scolastiche per un corretto e proficuo funzionamento dell'Istituto, in connessione con la più vasta realtà sociale, al fine di attuare il diritto allo studio e di offrire gli strumenti per la promozione culturale e civile degli studenti, nel rispetto dei principi di libertà e democrazia sanciti nella Costituzione della Repubblica ed avvalorati dallo Statuto delle studentesse e degli studenti Titolo Primo - Norme Generali Art. 1 - Il Regolamento è l’insieme di norme che garantiscono la partecipazione democratica e responsabile delle varie componenti alla vita della scuola e realizzano i suoi fondamentali fini educativi e formativi, esposti all'articolo 2. Art. 2 - Il liceo Majorana si pone come obiettivo primario la formazione della persona e del cittadino e si configura anche come luogo di confronto morale e di crescita intellettuale che prepara alla cittadinanza. La scuola intende promuovere eguaglianza e opportunità di sviluppo per tutti i cittadini. La sua azione è finalizzata ad una formazione globale degli studenti, alunne e alunni, alla loro crescita culturale, morale, civica, critica e creativa ed alla promozione del senso di responsabilità ed autodisciplina, sì da renderli in grado di inserirsi in modo adeguato nella vita sociale, economica, morale e politica della comunità interculturale, europea e mondiale. A tal fine il sistema formativo e l'attività dell'insegnamento del Liceo Scientifico Statale Majorana sono strutturati secondo una dimensione cooperativa concepita al fine di rendere tutti i soggetti consapevoli di essere, a vario titolo, corresponsabili nel raggiungimento degli obiettivi per cui la rete cooperativa è stata attivata; l'educazione è il risultato della combinazione di elementi ambientali (aule, attrezzature) con la qualità delle relazioni e le aperture all'ambiente sociale; gli eventuali conflitti sono regolati dalla trasparenza, dalla comunicazione e da accordi espliciti; il sistema di valutazione fa ricorso anche all'autodiagnosi per la comprensione e la correzione degli insuccessi. MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO R EGIONALE PER IL LAZIO Liceo Scientifico “Ettore Majorana” Via Carlo Avolio, 111 - 00128 Roma 20 Distretto – IX Municipio Art. 3 - Componente primaria della scuola sono gli studenti, membri di una comunità nella quale tutti contribuiscono ad un continuo scambio di esperienze, soggetti e non oggetti del processo educativo, che i docenti debbono promuovere, favorire e sviluppare in tutti i suoi aspetti per raggiungere le finalità di cui all'art.2. Art. 4 - La presenza degli studenti alle lezioni è obbligatoria. Il Liceo favorisce tutte le attività (ricerche, seminari, conferenze, lezioni itineranti, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) che sono state programmate dagli Organi collegiali competenti e che quindi mirano all'acquisizione delle mete formative e degli obiettivi didattici formulati dagli stessi Organi collegiali. Nel caso d'impossibilità a partecipare ai viaggi d'istruzione, la scuola garantisce comunque il servizio in Istituto. Art. 5 - L'ingresso degli studenti, l'inizio delle lezioni e il loro termine sono stabiliti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto. Nell'ambito dell'orario stabilito gli studenti sono tenuti ad una presenza responsabile in classe e si ammettono uscite dall'aula solo per giustificati motivi e per non più di uno studente per volta; non è consentita l'uscita dalla sede scolastica. E' da considerare ritardo che comporta una giustificazione, l'ingresso a scuola dell'alunno oltre i dieci minuti dall'inizio della prima ora di lezione. E' ovvio che i docenti della prima e della seconda ora di lezione dovranno quotidianamente annotare sul diario di classe, oltre che le giustificazioni, anche le assenze e i ritardi, segnalando in maniera inequivoca gli ingressi in seconda ora. Art. 6 - Il docente coordinatore della classe è tenuto ad avvertire la famiglia dopo otto ritardi e/o uscite anticipate, fatta salva la possibilità per il docente stesso di avvertire la famiglia anche prima, qualora ritenga che tali ritardi possano nuocere all'andamento scolastico dell'alunno stesso. Le assenze, le uscite anticipate e i ritardi devono essere giustificati sull'apposito libretto da uno dei genitori per gli studenti minorenni o dagli studenti stessi se maggiorenni. Art. 7 - È consentita l'uscita anticipata non prima delle 11.30 solo per seri e documentati motivi su richiesta presentata in Presidenza personalmente da chi esercita la patria podestà per gli studenti minorenni; dagli stessi studenti, se maggiorenni. Art. 8 - La giustificazione delle assenze e dei ritardi deve essere presentata sull'apposito libretto il giorno del rientro in classe. Essa sarà firmata da chi esercita la patria podestà per gli studenti minorenni e dagli studenti stessi se maggiorenni. Per le assenze di cinque giorni o più (compresi eventuali giorni festivi) è indispensabile presentare un certificato medico attestante che lo studente non è affetto da malattie infettive e può essere riammesso in classe. Il libretto delle giustificazioni viene consegnato, all'inizio dell'anno scolastico, a coloro che esercitano la patria podestà e che depositano la firma per gli studenti minorenni, e agli studenti stessi se maggiorenni. Chi smarrisce tale libretto è tenuto, per averne un duplicato, a versare euro 5.50 sul c/c postale intestato all'Istituto e a consegnare la ricevuta del versamento allegata alla domanda di duplicato alla Segreteria. Art. 9 - La mancata presentazione della giustificazione deve essere annotata sul registro e la giustificazione stessa deve essere inderogabilmente presentata il giorno successivo. In caso di reiterata mancata presentazione della giustificazione, sarà la Presidenza a decidere sulle modalità di riammissione in classe dello studente inadempiente. Art. 10 - Tutto il personale (docenti e ATA) che lavora nella scuola, nell'ambito delle rispettive competenze, è tenuto a vigilare affinché siano rispettate le norme che regolano l'ingresso e l'uscita dall'Istituto, e a comunicare MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO R EGIONALE PER IL LAZIO Liceo Scientifico “Ettore Majorana” Via Carlo Avolio, 111 - 00128 Roma 20 Distretto – IX Municipio alla Presidenza eventuali infrazioni, nonché la presenza non autorizzata di elementi estranei alla componente scolastica, sia nel cortile che all’interno dell'edificio stesso. Art. 11 - L'intervallo di “ricreazione” si svolge nel periodo di tempo stabilito. Durante tale periodo e nel tempo che intercorre tra il cambio dei docenti tra un'ora di lezione e l'altra non è consentita l'uscita dalla sede scolastica e gli studenti dovranno uniformarsi ad un comportamento che sia espressione di senso civico, di maturità, di autocontrollo, di rispetto di sé e degli altri. Il personale che lavora nella scuola è tenuto a vigilare affinché anche questi momenti si svolgano correttamente. Art. 12 - Le comunicazioni delle diverse componenti della scuola e della Presidenza ai genitori vengono effettuate attraverso gli studenti. La distribuzione di volantini o l'affissione di manifesti all'interno della scuola deve essere autorizzata di volta in volta dalla Presidenza. Le comunicazioni o la presenza di privati devono essere autorizzate di volta in volta dal Consiglio d'Istituto. Le comunicazioni sindacali e di associazioni professionali trovano posto in uno spazio o bacheca appositamente adibiti. Art. 13 - Gli studenti sono tenuti al rispetto dell'ambiente scolastico e delle suppellettili ivi custodite. Chi danneggia le strutture scolastiche o le suppellettili è tenuto a risarcire il danno; se non viene individuato il responsabile, l'intera classe è tenuta al risarcimento. Art. 14 - La Presidenza e la Segreteria sono aperti al pubblico e svolgono i loro uffici secondo quanto indicato dalla Carta dei Servizi. Titolo Secondo ORGANI COLLEGIALI Art. 15 - Sono Organi collegiali i Consigli di Classe (CdC), il Collegio dei Docenti (CdD), il Consiglio di Istituto (Cd'I). Gli Organi collegiali sono gli organismi di autogoverno della scuola. Essi lavorano in stretto spirito di collaborazione e in maniera cooperativa pur nel rispetto delle specifiche competenze, al fine di realizzare i fini e i progetti educativi di cui all'art. 2. Art. 16 - Il Cd'I si riunisce di norma una volta al mese, su convocazione della presidenza del Consiglio stesso, nei locali della scuola, con data e ora d'inizio e quella presunta di fine concordata e comunicata per iscritto ai consiglieri, con allegato ordine del giorno, almeno cinque giorni prima del giorno stabilito. Ai genitori perverrà comunicazione secondo quanto stabilito nell'art. 13. Il Cd'I, fatte salve le competenze del CdD e dei CdC, delibera in ordine alla organizzazione della vita scolastica, alle dotazioni, all'assistenza, alle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche. Il Cd'I delibera inoltre sul bilancio della scuola. Su proposta della Giunta Esecutiva (GE) e su propria iniziativa delibera anche sull'impiego delle somme comunque disponibili, siano esse rendite di capitali, contributi straordinari o volontari degli studenti, di genitori o di provenienza diversa, nonché delle somme accreditate dal Ministero, dal Provveditorato agli Studi e dagli Enti locali, fatta eccezione per quei casi dove l'impiego sia stato già fissato dall'erogatore. In quest'ultimo caso il Cd'I ha l'obbligo di valutare se l'impiego prefissato della somma sia conforme agli obiettivi stabiliti dall'art. 2. Il Cd'I può esprimere parere sul generale andamento didattico e amministrativo dell'Istituto. Fanno parte di diritto della GE il Dirigente scolastico e il Direttore generale dei servizi amministrativi (DGSA). La GE prepara i lavori del Cd'I istruendo le diverse pratiche e cura l'esecuzione delle delibere. MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO R EGIONALE PER IL LAZIO Liceo Scientifico “Ettore Majorana” Via Carlo Avolio, 111 - 00128 Roma 20 Distretto – IX Municipio Le sedute del Cd'I sono pubbliche; i verbali, debitamente letti e approvati non oltre la seduta successiva, sono resi tempestivamente pubblici a cura della Segreteria della scuola, che ha anche il compito di custodirli in apposito registro. Art. 17 - Il CdD delibera sui progetti educativi e sul complessivo funzionamento didattico dell'Istituto, sentiti i pareri e le proposte dei Consigli di classe, del Cd'I e del Comitato studentesco, ove regolarmente costituito e funzionante. Al CdD compete, tra l'altro, la scelta dei libri di testo, dei sussidi didattici e di eventuali sperimentazioni; la nomina, al suo interno, delle Commissioni di lavoro e dei loro Coordinatori per la messa a punto e il raggiungimento degli obiettivi didattici nonché dei progetti ad essi connessi; la nomina, al suo interno, dei docenti responsabili del funzionamento e subconsegnatari dei laboratori e della Biblioteca. Art. 18 - I CdC hanno tra gli altri il compito di agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori e studenti; essi, integrati dalla componente genitori-studenti, si riuniscono periodicamente, non meno di quattro volte l'anno, per discutere tutte le problematiche relative la vita organizzativa e disciplinare della classe, nonché per la programmazione e per lo svolgimento delle attività che rispondono alle finalità educative e formative di cui all'art. 2, fissate in modo tale che vi confluiscano in maniera organica e non risultino contraddittorie o disturbanti la complessiva attività didattico-pedagogica. I CdC si riuniscono con la sola componente docente per gli scrutini trimestrali o quadrimestrali e quelli finali, nonché quando venga ravvisata l'urgenza di trattare problemi di carattere strettamente didattico o disciplinare. Il Dirigente scolastico è il naturale presidente dei CdC; può delegare a presiedere un docente in caso di suo oggettivo impedimento. È compito del Dirigente scolastico fissare di volta in volta il giorno e l'ora delle riunioni dandone comunicazione alle varie componenti almeno cinque giorni prima. Art. 19 - I rappresentanti di classe dei genitori possono costituire il Comitato dei genitori. Detto Comitato, regolarmente costituito, ha vita autonoma ed elabora, nella sua prima seduta, il proprio regolamento; ha diritto a riunirsi nei locali della scuola previa autorizzazione del Cd'I e del Dirigente scolastico; si rapporta, per tutte le iniziative proposte, con gli Organi collegiali competenti. Possono essere costituite, con l'apporto paritario degli ex alunni e degli ex docenti, anche associazioni a sostegno del liceo Majorana. Dette associazioni, debitamente e regolarmente costituite, hanno vita autonoma ed elaborano, nella loro prima seduta, il proprio regolamento; possono gestire fondi a loro destinati; hanno diritto a riunirsi nei locali della scuola previa autorizzazione; si rapportano, per tutte le iniziative proposte, con gli Organi collegiali competenti. Titolo Terzo NORME PARTICOLARI Art. 20 - USO DEI LABORATORI I laboratori rappresentano uno strumento di elevato valore economico oltre che didattico, e il loro uso richiede l'osservanza di alcune norme di salvaguardia e sicurezza. Consegnatario dei laboratori è, a norma di legge, il DGSA (Direttore generale dei servizi amministrativi). Ogni anno viene nominato, per ogni laboratorio, un sub-consegnatario tra i docenti della disciplina di pertinenza, che si assume la responsabilità del buon funzionamento dello stesso e coordina lo svolgimento delle attività che vi si svolgono, concordando col tecnico di laboratorio (ove esista tale figura) e col personale ausiliario la manutenzione e la pulizia e predisponendo, con la collaborazione dei docenti utilizzatori, un piano orario di presenza delle classi. MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO R EGIONALE PER IL LAZIO Liceo Scientifico “Ettore Majorana” Via Carlo Avolio, 111 - 00128 Roma 20 Distretto – IX Municipio Presa visione del materiale presente e della tipologia delle attrezzature, il docente responsabile di laboratorio avvertirà tempestivamente il DGSA di ogni mancanza o anomalia di funzionamento che dovesse riscontrare e, inoltre, notificherà anche al docente responsabile per la sicurezza eventuali situazioni di difformità dalle norme previste dalla legge. Le chiavi dei laboratori saranno custodite in apposita cassetta di sicurezza individuato dal DGSA il quale indicherà, coordinandosi con i responsabili, le modalità di consegna temporanea ai docenti per l'utilizzazione, eventualmente delegando un collaboratore scolastico. Doppie chiavi di ogni laboratorio e della Biblioteca Molinaro sono custodite nella cassaforte d’Istituto. I laboratori saranno dotati di appositi registri nei quali annotare la data, l'ora, l'insegnate e la classe presenti, a cura del docente che vi svolge l'attività. Tale docente riferirà subito al responsabile di laboratorio ogni elemento di disservizio riscontrato durante la sua presenza. In mancanza di un tecnico di laboratorio, il docente utilizzatore, al termine dell'attività, dovrà aver cura che le attrezzature e i dispositivi soggetti a facile danneggiamento o pericolosi siano lasciati in condizioni di sicurezza. Tutti i laboratori devono essere fruibili da tutte le classi nel corso dell’anno scolastico, con orari fissati dai docenti responsabili e approvati dal CdC e dal Cd’I in rapporto alle esigenze didattiche e logistiche. Al termine dell'anno scolastico i docenti, contestualmente alla relazione finale, riferiranno al Dirigente Scolastico le attività svolte nei laboratori. Art. 21 – PALESTRA Ogni attività in palestra deve essere svolta in tenuta ginnico sportiva. In palestra non devono essere consumati cibi. Devono essere evitate attività sportive che per caratteristiche tecniche possono essere considerate rischiose per l’incolumità degli alunni e per la salvaguardia delle strutture. Gli studenti devono essere sempre tenuti sotto stretta sorveglianza del docente a cui sono affidati. Eventuali infortuni, anche di lieve entità, devono essere immediatamente comunicati, presentando apposita relazione sull’accaduto Le uscite di sicurezza vanno utilizzate solo in caso di emergenza. Art. 22 - ESPERTI ESTERNI L'intervento di esperti esterni nell'ambito di conferenze, lezioni, dibattiti e ogni altra attività che veda coinvolti gli studenti, deve essere previsto possibilmente nei progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa e approvati dal Collegio dei Docenti. In caso di iniziative non previste dal precedente punto, nelle quali sia richiesta la presenza di un relatore esterno, l'approvazione dovrà essere data a maggioranza dal Consiglio d'Istituto. In caso di esperti individuati nell'ambito di associazioni o in caso di molteplicità di offerte, la scelta sarà effettuata per comparazione tra le stesse. In mancanza di concorrenza, sarà acquisita agli atti l'unicità dell'offerta e si procederà di conseguenza. Art. 23 – BIBLIOTECA La Biblioteca del liceo Majorana, dedicata alla professoressa Molinaro, oltre alle sue naturali funzioni, si configura come centro di ricerca, informazione, aggiornamento professionale e sostegno delle attività culturali promosse all'interno dell'Istituto. MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO R EGIONALE PER IL LAZIO Liceo Scientifico “Ettore Majorana” Via Carlo Avolio, 111 - 00128 Roma 20 Distretto – IX Municipio Gli Organi collegiali competenti, la Presidenza e la Segreteria dell'Istituto garantiscono la piena funzionalità della Biblioteca, prendendosi cura dell'efficacia ed efficienza della stessa e agevolando il docente responsabile del funzionamento e sub-consegnatario della Biblioteca nello svolgimento del suo lavoro. È compito del Bibliotecario inventariare gli acquisti della Biblioteca o le donazioni fatte alla stessa; il Bibliotecario sovrintende ai servizi di consultazione e prestito; il docente responsabile del funzionamento e subconsegnatario sovrintende alla catalogazione, soggettazione e collocazione degli acquisti o donazioni fatte alla stessa. L'orario di apertura della Biblioteca è fissato dal Cd'I all'inizio di ogni anno scolastico. Il prestito e la consultazione sono fissati dal Regolamento della Biblioteca approvato dal Cd'I e affisso nei locali della stessa. Sono utenti della Biblioteca il personale che lavora nella scuola, gli studenti e i genitori di questi ultimi. Fino al momento dell'apertura della Biblioteca al quartiere, il prestito ai genitori è sospeso. Art. 24 – PARCHEGGIO La scuola, tenuto conto dell’ubicazione dell’edificio nelle cui vicinanze è presente un ingresso di scuola elementare e dell’esistenza al suo interno di un’ampia area asfaltata, inutilizzata, dove è possibile la sosta, venendo incontro alle esigenze degli studenti e del personale, consente loro di sostare all’interno d i detta area di pertinenza. Tale possibilità è offerta a studenti e personale a condizione che vengano osservati i seguenti obblighi: è vietata la sosta nello spazio antistante l’ingresso principale della scuola e nella strada laterale di accesso all’ampia area asfaltata; ai contravventori sarà rimosso il veicolo con addebito delle spese; è vietata la sosta ai veicoli lungo il perimetro dell’edificio e in luoghi che creino intralcio o ingombro per eventuali mezzi di soccorso che dovessero raggiungere la zona retrostante la scuola; il transito è consentito solo a passo d’uomo, ponendo la massima attenzione a non innescare situazioni di pericolo, soprattutto in prossimità dell’incrocio tra la strada laterale e quella d’accesso alla scuola; i motoveicoli possono accedere all’area e transitarvi solo a motore spento; il cancello della scuola rimarrà chiuso dalle ore 08.30 alle 12.30. Chi deve entrare a scuola durante questo periodo di tempo utilizzerà il cancello pedonale e dovrà parcheggiare all’esterno; l’accesso comunque avviene sotto la propria e personale responsabilità, per cui in nessun caso l’Istituto né il Dirigente scolastico potranno essere chiamati a rispondere di eventuali danni a persone o cose. Titolo Quarto LEZIONI ITINERANTI, VISITE E V IAGGI D’ISTRUZIONE Art. 25 – Le lezioni itineranti, le visite e i viaggi d'istruzione devono avere finalità e destinazioni del tutto coerenti con la programmazione didattica dei CdC e devono essere conformi con gli obiettivi stabiliti dal CdD nell'ambito della programmazione didattica d'Istituto. Le proposte di visite e di viaggi d'istruzione devono essere accompagnate da una dichiarazione in tal senso del CdC e da un preventivo di spesa. Art. 26 - Le visite e i viaggi d'istruzione sono organizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 2 del presente regolamento. Visita d'istruzione è l'attività didattica della classe svolta fuori dall'Istituto senza pernottamenti. Viaggio d'istruzione è l'attività didattica della classe svolta fuori dall'Istituto per un tempo superiore all'orario scolastico tale da comportare pernottamenti. MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO R EGIONALE PER IL LAZIO Liceo Scientifico “Ettore Majorana” Via Carlo Avolio, 111 - 00128 Roma 20 Distretto – IX Municipio Lezioni itineranti sono visite d'istruzione coincidenti con l'orario scolastico. Dette lezioni debbono essere preventivamente approvate dagli insegnanti docenti nella giornata in cui è prevista la lezione e accompagnate da una dichiarazione di assenso delle famiglie, riguardante anche l'eventuale spesa da sostenere, nonché l'appuntamento all'inizio della lezione e/o il congedo alla sua fine in luogo diverso dalla scuola stessa. Art. 27 - La richiesta al Consiglio d'Istituto di effettuazione della visita o del viaggio d'istruzione deve essere corredata dell'assenso scritto delle famiglie degli studenti della o delle classi coinvolte alla visita o al viaggio stesso e al relativo preventivo di spesa. Il numero minimo di assensi delle famiglie per classe è stabilito in ragione dei 3/4 degli studenti componenti la classe; pertanto nell'approvazione della visita o viaggio d'istruzione sono privilegiati quei preventivi che favoriscono la massima partecipazione, pur garantendo la sicurezza in ogni fase dello svolgimento della visita o viaggio d'istruzione. Art. 28 - Gli stessi docenti proponenti sono i naturali docenti organizzatori della lezione itinerante, della visita o del viaggio proposto nonché i naturali accompagnatori. Nel caso che più classi aderiscano alla stessa iniziativa didattica, gli altri docenti accompagnatori sono preferibilmente e nell'ordine: docenti della stessa classe, della stessa disciplina, della stessa area disciplinare, altri docenti. Nella richiesta al Consiglio d'Istituto devono essere indicati anche i docenti che sostituiranno gli accompagnatori designati i quali, all'atto dell'effettuazione della visita o del viaggio d'istruzione, siano indisponibili per cause di forza maggiore. Il numero di docenti accompagnatori è di norma uno ogni 15 studenti partecipanti. Art. 29 - Una classe che abbia già partecipato ad un viaggio d’istruzione, non può effettuarne un altro se non in casi eccezionali e nel rispetto degli art. 26 e 27 del presente Regolamento. Art. 30 - Le visite e i viaggi d'istruzione si effettuano di norma nei mesi di marzo e aprile comunque non oltre questo periodo. Ogni docente accompagnatore non può accompagnare nello stesso anno scolastico più di una classe in viaggi d'istruzione. Per ogni visita o viaggio d’istruzione nel territorio nazionale o all’estero i docenti accompagnatori, coadiuvati dal docente coordinatore di classe, devono assolvere ai seguenti compiti: a) - presentare dichiarazione di assenso del Consiglio di Classe e delle famiglie coinvolte al programma di viaggio dettagliato con precise indicazioni di mete di studio, itinerari, orari di visite e recapiti telefonici; b) - presentare dichiarazione di accettazione degli altri docenti all'incarico di accompagnatori e di “supplenti”; c) - predisporre il pagamento delle quote di partecipazione alle rispettive Agenzie di viaggio designate dal Consiglio d'Istituto, con versamento delle somme sul conto corrente intestato all'Istituto; d) - raccogliere le autorizzazioni alla partecipazione alla visita o al viaggio, firmate dai genitori; e) - garantire ed accertare il rispetto delle norme che regolano le visite e i viaggi d'istruzione anche in relazione alle responsabilità civili e penali inerenti l'obbligo di vigilanza; f) - presentare, a conclusione della visita o del viaggio, una relazione sullo svolgimento dello stesso, sulla efficienza, professionalità e serietà dell'Agenzia coinvolta e, contestualmente, domanda e documentazione per il rimborso delle spese, nei limiti fissati dalle norme vigenti. NORME FINALI Art. 32 - Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente. Art. 33 - Il presente Regolamento, redatto nell'anno scolastico 2004/05, può essere modificato in ogni sua parte su richiesta di uno dei consiglieri o di un sesto del CdD. La modifica, per essere efficace, dovrà raccogliere il consenso dei due terzi dei consiglieri eletti