Giurisprudenza
Roma
Multa per eccesso di velocità,
sono necessarie prove
oggettive
Lo stabilisce la Suprema corte di Cassazione
Non è sufficiente la percezione dell’agente
accertatore
(ASAPS) Roma - Servono prove oggettive per valutare
un’eventuale infrazione per eccesso di velocità. Lo ha
stabilito una sentenza emessa dalla seconda Sezione Civile
della Corte di Cassazione nella quale si legge che “non basta
la percezione soggettiva di un vigile o di un agente della
Polizia Stradale che osserva un automobilista andare ad
una certa andatura per valutare un’eventuale infrazione per
eccesso di velocità, ma servono prove oggettive”. I giudici
a cura di Franco Corvino
del Palazzaccio hanno annullato la multa inflitta ad un uomo,
il quale, passando davanti ad un agente in servizio, senza
cintura di sicurezza e con i fari spenti, era stato multato
anche perché andava troppo forte. Il giudice di Pace di
Piombino aveva confermato le multe per la cintura e i fari
spenti, ma non per quella per eccesso di velocità, perché
secondo lui erano mancati i “riscontri soggettivi diretti”
ed i dati erano basati “in buona sostanza soltanto dalla
percezione soggettiva dell’agente accertatore, senza alcun
elemento oggettivo”. Nel ricorso in Cassazione, avanzato
dai ministeri di Difesa e Interno, dai quali dipende l’agente,
gli “Ermellini” hanno ritenuto corretto il ragionamento del
Giudice di Pace: mentre le verifiche sui fari e la cintura,
infatti, “potevano essere fatte agevolmente e risultavano
compatibili con la posizione in cui si trovava l’agente al
momento dell’accertamento, lo stesso non si poteva dire
per la valutazione della velocità”. Dalle stesse dichiarazioni
dell’agente, infatti, “risultavano carenti elementi oggettivi
a cui ancorare la valutazione, che era quindi derivata
esclusivamente alla sua percezione soggettiva”. A questo
punto l’art. 141 sulla velocità potrà essere tranquillamente
cestinato, in quanto senza un riscontro oggettivo (misuratore
di velocità) non si potrà contestare questa violazione.
Ma con l’attivazione del misuratore subentra l’articolo
142 (limiti di velocità). Veramente rimarrà la passibilità di
riscontro soggettivo. A quello ci penserà il carrozziere o
l’operatore del 118 ma solo “dopo” l’incidente non prima.
E la prevenzione tanto invocata? Va bene questa è un’altra
storia. (ASAPS)
Massimario di Legittimità
Velocità - Limiti fissi - Telelaser.
Ai fini della legittimità della rilevazione della velocità
mediante Telelaser e della sua validità probatoria, non è
necessario che l’apparecchio sia munito di dispositivo di
documentazione fotografica ma solo che sia debitamente
omologato e la velocità venga rilevata in modo chiaro ed
accertabile mentre la concreta individuazione del veicolo
rimane compito degli agenti di polizia accertatori, diretti
ed unici gestori ex art. 12 c.s. delle apparecchiature in
questione. (In applicazione del principio la Corte ha
cassato la sentenza del giudice di pace che aveva
annullato la sanzione amministrativa derivante da
eccesso di velocità ritenendo tecnicamente inaffidabile il
dispositivo in questione). (Cass. Civ., Sez. II, 21 agosto
2007, n. 17754) [RIV-0809P776]
Responsabilità civile - Animali - Animali selvatici
Responsabilità a carico delle regioni - Esclusione Sinistro stradale cagionato da fauna selvatica.
In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno
cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione
non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art.
2052 cod. civ., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato
di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di
custodia da parte del P.A., ma soltanto alla stregua dei
principi generali sanciti dall’art. 2043 cod. civ., e tanto
anche in tema di onere della prova con la conseguente
necessaria individuazione di un concreto comportamento
colposo ascrivibile all’ente pubblico. (Cass. Civ., Sez. III,
21 novembre 2008, n. 27673) [RIV-0902P123]
Reato - Elemento soggettivo (psicologico) - Dolo
- Dolo eventuale - Colpa cosciente - Differenze
- Omicidio volontario a titolo di dolo eventuale Configurabilità - Fattispecie in tema di conducente di
articolato che abbia effettuato una irregolare manovra
di conversione ad “U” investendo un’autovettura.
Atteso il criterio differenziale tra dolo eventuale e colpa
cosciente (secondo cui il primo è caratterizzato dalla
consapevole accettazione del rischio che si realizzi
l’evento tipico mentre il secondo è caratterizzato dal
convincimento che l’evento tipico, pur astrattamente
previsto, non sia concretamente destinato a verificarsi),
deve ritenersi configurabile l’omicidio volontario a titolo
di dolo eventuale e non l’omicidio colposo con previsione
dell’evento in un caso in cui il conducente di un
autoarticolato, avendo intrapreso una irregolare manovra
di conversione ad «U» che aveva dato luogo all’impatto
con un’autovettura proveniente da tergo, accortosi che
quest’ultima era rimasta incastrata con la parte anteriore
sotto quella posteriore del semirimorchio, abbia effettuato,
allo scopo di provocarne il distacco e darsi quindi alla
fuga, altre manovre di trascinamento e retromarcia dalle
quali sia derivata la morte del conducente della suddetta
autovettura. (Cass. Pen., Sez. Fer., 31 ottobre 2008, n.
40878) [RIV-0902P131]
25
Giurisprudenza
Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni
amministrative – Contestazione – Non immediata Utilizzo indebito di corsie preferenziali - Art. 201, comma
1 bis, lett. g), c.s. - Applicazione - Accertamento a
mezzo di porte telematiche previste per le infrazioni
alla ZTL - Possibilità – Limiti.
In tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada
l’espressa previsione contenuta nell’art. 201, comma 1 bis,
codice della strada, così come introdotto dall’art. 4 D.L. 27
giugno 2003 n. 151, conv. In legge 1 agosto 2003, n. 214,
che ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell’esonero
dall’obbligo di contestazione immediata, sia l’accesso
alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie
riservate, ha l’effetto di rendere possibile, dal momento in
cui tale norma è entrata in vigore, l’utilizzo dei dispositivi
previsti dall’art. 17, comma 133 bis legge n. 127 del 1997
(cosiddette “porte telematiche”). Tali dispositivi, anche se
installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali
precedenti l’entrata in vigore della lett. G) del comma 1 bis
dell’art. 201 c.s., consentono anche la rilevazione degli
illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in
corrispondenza o all’interno dei varchi di accesso alle zone
a traffico limitato. (Cass. Civ., Sez. II, 15 ottobre 2008, n.
25180) [RIV-0902P134]
Guida in stato di ebbrezza - Successione di leggi penali
- Termine di prescrizione applicabile - lndividuazione.
Il termine di prescrizione applicabile ai reati di guida in stato
di ebbrezza commessi prima dell’entrata in vigore della
L. n. 251 del 2005 in relazione a fatti sussumibili nella più
favorevole fattispecie incriminatrice di cui all’art. 186, comma
secondo, lett. a), c.s., ora in vigore, è in ogni caso quello
previsto dall’art. 157 c.p., nel testo precedente alle modifiche
introdotte dalla legge menzionata. (In motivazione la Corte
ha precisato che l’applicazione della norma incriminatrice
come modificata dal DL n. 117 del 2007 comporta anche
l’applicazione dei più lunghi termini di prescrizione introdotti
per le contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria
dalla L. n. 251 del 2005 e dunque determina un risultato
meno favorevole per l’imputato). (Cass. Pen., Sez. IV, 10
ottobre 2008, n. 38557) [RIV-0902P136]
Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni
amministrative - Contestazione - Notificazione
Applicabilità degli artt. 106 e 107 D.P.R. n. 1229/ 1959
- Esclusione.
In tema di infrazioni al codice della strada, alla notifica del
verbale di accertamento eseguita da un appartenente alla
polizia municipale, ai sensi del terzo comma dell’art. 201
c.s., non si applicano le prescrizioni previste dagli artt. 106
e 107 del D.P.R. n. 1229 del 1959 che prevedono limiti di
competenza territoriale, riferibili ai soli ufficiali giudiziari e
non estensibili agli altri pubblici ufficiali che, volta per volta,
la legge autorizza ad eseguire notificazioni, perché la loro
competenza è disciplinata dall’ordinamento che li riguarda o
dalle norme che li abilitano alla notifica. (In applicazione del
principio, la S.C. ha escluso la nullità della notifica effettuata
a mezzo posta da un appartenente alla polizia municipale,
solo perché eseguita mediante la spedizione del plico da
un ufficio postale ubicato in un Comune diverso da quello
cui appartiene l’organo notificatore). (Cass. Civ., Sez. II,
26
a cura di Franco Corvino
15 settembre 2008, n. 23588) [RIV-0902P155]
Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Assistenza
tecnica di un privato operatore per l’installazione e
l’impostazione dell’apparecchiatura - Legittimità.
Nel caso di infrazioni al codice della strada per eccesso di
velocità, accertate a mezzo di apparecchiature elettroniche,
l’assistenza tecnica di un privato operatore, limitata
all’installazione ed all’impostazione dell’apparecchiatura
secondo le indicazioni del pubblico ufficiale, non interferisce
sull’attività di accertamento poi direttamente svolta da
quest’ultimo ed, anzi, offre agli utenti della strada nei
confronti dei quali è effettuato il controllo una più sicura
garanzia di precisione nel funzionamento degli strumenti
di rilevazione ove tenuti sotto sorveglianza da parte di
personale tecnico specializzato. Nessuna violazione, quindi,
sussiste al principio che riserva ai pubblici ufficiali i servizi
di polizia stradale in generale (artt. 11 e 12 c.s.) ed in
particolare la gestione delle apparecchiature elettroniche
per l’accertamento delle infrazioni (art 345 comma quarto,
reg. esec. c.s.). (Cass. Civ., Sez. II, 9 settembre 2008, n.
22816) [RIV-0902P156]
Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Installazione
- Informazione all’automobilista - Necessità - Cartelli non
idonei a presegnalare le apparecchiature - Conseguenze.
È illegittimo il rilevamento della velocità effettuato mediante
apposita apparecchiatura (Telelaser) e nullo il relativo verbale
di contestazione, qualora per presegnalare agli automobilisti
una postazione temporanea di controllo della velocità sia
stata adottata una segnaletica permanente con la dicitura
«Velocità controllata elettronicamente» ed il segnale sia stato
posizionato ad una distanza troppo ravvicinata rispetto al
punto di rilevamento. (Giudice di Pace Civile di Cavarzere,
8 ottobre 2008) [RIV-0902P162]
Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni Risarcimento diretto - Regolare invio di richiesta di
risarcimento - Offerta tardiva da parte dell’assicuratore
- Mancanza di congruità e motivazione dell’offerta Illegittimità. Assicurazione obbligatoria - Risarcimento
danni Risarcimento diretto - Spese legali stragiudiziali
- Debenza.
In regime di risarcimento diretto, nel caso di danni a cose, è
illegittima l’offerta di risarcimento da parte dell’assicuratore
pervenuta al danneggiato dopo la scadenza del termine
previsto dall’art. 148 cod. assic. e che, inoltre, difetti dei
parametri della congruità e della motivazione, pur essendo
la richiesta di risarcimento pervenuta all’assicuratore, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, completa
di tutti i dati essenziali e provvista altresì del modello C.A.I.
sottoscritto dai conducenti. (D.L.vo 7 settembre 2005, n.
209, arto 1:48).
Sebbene il nuovo codice delle assicurazioni private non
preveda la corresponsione di onorari al procuratore
del danneggiato durante la fase stragiudiziale tesa alla
composizione bonaria della vertenza, tuttavia tali spese
legali devono essere rimborsate in ragione del diritto di
difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da
un legale di fiducia, purché, comunque, tali spese siano
comprovate. (Nella fattispecie il giudice di pace non ha
Giurisprudenza
accolto la domanda del professionista perché non era stata
versata nessuna notula relativa alle pretese spese sostenute).
(Giudice di Pace Civile di Maddaloni 31 marzo 2008, n.
493) [RIV-0902P165]
Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni
amministrative - Contestazione - Opposizione a verbale.
In tema di violazioni al codice della strada, è inammissibile
l’opposizione al verbale di accertamento, anche ai soli fini
di impugnare la sanzione accessoria, quando l’opponente
si sia avvalso della facoltà del pagamento in misura
ridotta ai sensi dell’articolo 202 codice suddetto. Infatti, il
pagamento in misura ridotta costituisce, non diversamente
dall’oblazione in campo penale, un istituto caratterizzato
da finalità agevolative e deflattive ad un tempo, per effetto
del quale il trasgressore, per sua libera scelta, è ammesso
al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura
del minimo previsto dalla legge, così evitando aggravi
patrimoniali, nel contempo tuttavia rinunciando ai rimedi
oppositivi previsti dalla normativa di cui agli articoli 202, 203,
204 bis c.s., nell’ambito della quale non è consentita alcuna
possibilità di pagamento «con riserva». (Nella fattispecie,
relativa alla violazione dell’articolo 146, comma terzo,
c.s., aveva sostenuto l’opponente di avere effettuato il
pagamento in misura ridotta per evitare le conseguenze
patrimoniali dell’esecutività dell’atto e di avere impugnato
il verbale di infrazione ai soli fini della decurtazione dei punti
dalla patente; sulla base dell’enunciato principio la S.C. ha
confermato la sentenza del giudice di pace dichiarativa
l’inammissibilità dell’opposizione). (Cass. Civ., Sez. II, II
marzo 2008, n. 6460) [RIV-0902P169]
Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione Provvedimento emesso dal prefetto ex art. 204 c.s.
- Natura.
Il provvedimento emesso dal prefetto ex art. 204 c.s. (si tratti
di ordinanza sia ingiuntiva del pagamento della sanzione sia
di archiviazione degli atti) ha - diversamente dall’ordinanza
ingiunzione emessa ex art. 18 legge 24 novembre 1981 n.
689 per le violazioni non previste dal codice della strada natura di provvedimento decisorio su ricorso amministrativo
proposto dall’interessato, ai sensi dell’art. 203 c.s., avverso
il verbale di accertamento dell’illecito. Tale natura, che
emerge anche testualmente dalla lettera dell’art. 203 c.s.
che parla espressamente di «ricorso al prefetto» esclude
che possano essere adottati provvedimenti di revoca o di
annullamento di ufficio in via di autotutela. (Cass. Civ., Sez.
II, 22 aprile 2008, n. 10386) [RIV-0902P169]
Falsità in atti - In atti pubblici - Falsità ideologica - Falsa
attestazione, sul libretto di circolazione, di avvenuta
revisione di autoveicoli.
Integra gli estremi del reato di falsità ideologica in atto
pubblico la condotta di colui che, in qualità di proprietario,
amministratore o collaboratore di un’officina autorizzata
alla revisione delle auto, attesti falsamente sul libretto di
circolazione l’avvenuta revisione dell’auto, in quanto contiene
l’attestazione del pubblico ufficiale di un’attività direttamente
compiuta o di un fatto avvenuto alla sua presenza; si tratta,
infatti, di attività della P.A. disciplinata da norme di diritto
a cura di Franco Corvino
pubblico (art. 80, commi primo - sedicesimo, c.s.) di guisa
che a coloro che la svolgono è riservata la qualifica di
pubblici ufficiali in quanto formano o concorrono a formare
la volontà della P.A. per mezzo dei poteri certificativi ad essi
conferiti dalla legge. (Cass. Pen., Sez. V, 4 aprile 2008, n.
14256) [RIV-0902P169]
Falsità in atti – In certificati o autorizzazioni amministrative
- Certificato apparentemente rilasciato da un'agenzia
di pratiche automobilistiche falsamente attestante la
presenza della carta di circolazione in detta agenzia Configurabilità del reato.
Integra il reato di falso materiale commesso dal pri¬vato in
certificati (artt. 477 e 482 c.p.) la condotta di colui che falsifichi
un documento facendone apparire il rilascio da un'agenzia
di pratiche automobilistiche e attestante, contrar¬iamente
al vero, la presenza della carta di circolazione dell'auto
in detta agenzia, considerato che l'agenzia di prat¬iche
automobilistiche che, ai sensi dell'art. 7 L. n. 264 del 1991,
rilascia il certificato sostitutivo della carta di circolazi¬one
riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio. (Cass.
Pen., Sez. V, l5 aprile 2008, n. 15520) [RIV-0902P170]
Falsità in atti - In certificati o autorizzazioni amministrative
- Esposizione della fotocopia di un contrassegno per
parcheggio riservato agli invalidi - Sussistenza.
Integra il reato di falsità materiale del privato in autorizzazioni
amministrative (artt. 477 e 482 c.p.) la riproduzione fotostatica
del permesso di parcheggio riservato agli invalidi, a nulla
rilevando l'assenza del timbro a secco e comunque,
dell'attestazione di autenticità, la quale non incide sulla
rilevanza penale del falso allorché, come nella specie, il
documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale,
considerata anche la notevole sofisticazione raggiunta
dai macchinari utilizzati, capaci di formare copie fedeli
all'originale, come tali idonee a consentire un uso atto a
trarre in inganno la pubblica fede. (Cass. Pen., Sez. V, 4
aprile 2008, n. 14308) [RIV-0902P170]
Guida in stato di ebbrezza - Conducente di veicolo con
massa superiore a 3,5 tonnellate - Revoca della patente.
La revoca della patente di guida prevista come obbligatoria
per il caso di guida in stato di ebbrezza da parte del
conducente di un autobus o di altro veicolo di massa
superiore, a pieno carico, a 3,5 tonnellate, deve essere
disposta indipendentemente dalla circostanza che dal fatto
siano o meno derivati danni alle persone. (Cass. Pen., Sez.
IV, 22 aprile 2008, n. 16430) [RIV-0902P170]
Guida in stato di ebbrezza - Da alcool - Accertamento.
In occasione dell’effettuazione dell’«alcoltest» l'obbligo di
dare avviso al conducente della facoltà di farsi as¬sistere
da un difensore non ricorre qualora l'accertamento venga
eseguito in via esplorativa, risultando espressione di una
attività di polizia amministrativa. (In motivazione la Corte ha
invece ribadito che tale obbligo sussiste qualora la polizia
giudiziaria al momento dell'accertamento ritenga già di
poter desumere lo stato di alterazione del conducente da
qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza). (Cass. Pen.,
Sez. IV, Il marzo 2008, n. 10850) [RIV-0902P170]
27
Scarica

Rubrica Giurisprudenza