Giurisprudenza Roma Multa per eccesso di velocità, sono necessarie prove oggettive Lo stabilisce la Suprema corte di Cassazione Non è sufficiente la percezione dell’agente accertatore (ASAPS) Roma - Servono prove oggettive per valutare un’eventuale infrazione per eccesso di velocità. Lo ha stabilito una sentenza emessa dalla seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione nella quale si legge che “non basta la percezione soggettiva di un vigile o di un agente della Polizia Stradale che osserva un automobilista andare ad una certa andatura per valutare un’eventuale infrazione per eccesso di velocità, ma servono prove oggettive”. I giudici a cura di Franco Corvino del Palazzaccio hanno annullato la multa inflitta ad un uomo, il quale, passando davanti ad un agente in servizio, senza cintura di sicurezza e con i fari spenti, era stato multato anche perché andava troppo forte. Il giudice di Pace di Piombino aveva confermato le multe per la cintura e i fari spenti, ma non per quella per eccesso di velocità, perché secondo lui erano mancati i “riscontri soggettivi diretti” ed i dati erano basati “in buona sostanza soltanto dalla percezione soggettiva dell’agente accertatore, senza alcun elemento oggettivo”. Nel ricorso in Cassazione, avanzato dai ministeri di Difesa e Interno, dai quali dipende l’agente, gli “Ermellini” hanno ritenuto corretto il ragionamento del Giudice di Pace: mentre le verifiche sui fari e la cintura, infatti, “potevano essere fatte agevolmente e risultavano compatibili con la posizione in cui si trovava l’agente al momento dell’accertamento, lo stesso non si poteva dire per la valutazione della velocità”. Dalle stesse dichiarazioni dell’agente, infatti, “risultavano carenti elementi oggettivi a cui ancorare la valutazione, che era quindi derivata esclusivamente alla sua percezione soggettiva”. A questo punto l’art. 141 sulla velocità potrà essere tranquillamente cestinato, in quanto senza un riscontro oggettivo (misuratore di velocità) non si potrà contestare questa violazione. Ma con l’attivazione del misuratore subentra l’articolo 142 (limiti di velocità). Veramente rimarrà la passibilità di riscontro soggettivo. A quello ci penserà il carrozziere o l’operatore del 118 ma solo “dopo” l’incidente non prima. E la prevenzione tanto invocata? Va bene questa è un’altra storia. (ASAPS) Massimario di Legittimità Velocità - Limiti fissi - Telelaser. Ai fini della legittimità della rilevazione della velocità mediante Telelaser e della sua validità probatoria, non è necessario che l’apparecchio sia munito di dispositivo di documentazione fotografica ma solo che sia debitamente omologato e la velocità venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta individuazione del veicolo rimane compito degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici gestori ex art. 12 c.s. delle apparecchiature in questione. (In applicazione del principio la Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva annullato la sanzione amministrativa derivante da eccesso di velocità ritenendo tecnicamente inaffidabile il dispositivo in questione). (Cass. Civ., Sez. II, 21 agosto 2007, n. 17754) [RIV-0809P776] Responsabilità civile - Animali - Animali selvatici Responsabilità a carico delle regioni - Esclusione Sinistro stradale cagionato da fauna selvatica. In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art. 2052 cod. civ., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte del P.A., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall’art. 2043 cod. civ., e tanto anche in tema di onere della prova con la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico. (Cass. Civ., Sez. III, 21 novembre 2008, n. 27673) [RIV-0902P123] Reato - Elemento soggettivo (psicologico) - Dolo - Dolo eventuale - Colpa cosciente - Differenze - Omicidio volontario a titolo di dolo eventuale Configurabilità - Fattispecie in tema di conducente di articolato che abbia effettuato una irregolare manovra di conversione ad “U” investendo un’autovettura. Atteso il criterio differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente (secondo cui il primo è caratterizzato dalla consapevole accettazione del rischio che si realizzi l’evento tipico mentre il secondo è caratterizzato dal convincimento che l’evento tipico, pur astrattamente previsto, non sia concretamente destinato a verificarsi), deve ritenersi configurabile l’omicidio volontario a titolo di dolo eventuale e non l’omicidio colposo con previsione dell’evento in un caso in cui il conducente di un autoarticolato, avendo intrapreso una irregolare manovra di conversione ad «U» che aveva dato luogo all’impatto con un’autovettura proveniente da tergo, accortosi che quest’ultima era rimasta incastrata con la parte anteriore sotto quella posteriore del semirimorchio, abbia effettuato, allo scopo di provocarne il distacco e darsi quindi alla fuga, altre manovre di trascinamento e retromarcia dalle quali sia derivata la morte del conducente della suddetta autovettura. (Cass. Pen., Sez. Fer., 31 ottobre 2008, n. 40878) [RIV-0902P131] 25 Giurisprudenza Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Non immediata Utilizzo indebito di corsie preferenziali - Art. 201, comma 1 bis, lett. g), c.s. - Applicazione - Accertamento a mezzo di porte telematiche previste per le infrazioni alla ZTL - Possibilità – Limiti. In tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada l’espressa previsione contenuta nell’art. 201, comma 1 bis, codice della strada, così come introdotto dall’art. 4 D.L. 27 giugno 2003 n. 151, conv. In legge 1 agosto 2003, n. 214, che ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell’esonero dall’obbligo di contestazione immediata, sia l’accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, ha l’effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l’utilizzo dei dispositivi previsti dall’art. 17, comma 133 bis legge n. 127 del 1997 (cosiddette “porte telematiche”). Tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l’entrata in vigore della lett. G) del comma 1 bis dell’art. 201 c.s., consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all’interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato. (Cass. Civ., Sez. II, 15 ottobre 2008, n. 25180) [RIV-0902P134] Guida in stato di ebbrezza - Successione di leggi penali - Termine di prescrizione applicabile - lndividuazione. Il termine di prescrizione applicabile ai reati di guida in stato di ebbrezza commessi prima dell’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 in relazione a fatti sussumibili nella più favorevole fattispecie incriminatrice di cui all’art. 186, comma secondo, lett. a), c.s., ora in vigore, è in ogni caso quello previsto dall’art. 157 c.p., nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla legge menzionata. (In motivazione la Corte ha precisato che l’applicazione della norma incriminatrice come modificata dal DL n. 117 del 2007 comporta anche l’applicazione dei più lunghi termini di prescrizione introdotti per le contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria dalla L. n. 251 del 2005 e dunque determina un risultato meno favorevole per l’imputato). (Cass. Pen., Sez. IV, 10 ottobre 2008, n. 38557) [RIV-0902P136] Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Notificazione Applicabilità degli artt. 106 e 107 D.P.R. n. 1229/ 1959 - Esclusione. In tema di infrazioni al codice della strada, alla notifica del verbale di accertamento eseguita da un appartenente alla polizia municipale, ai sensi del terzo comma dell’art. 201 c.s., non si applicano le prescrizioni previste dagli artt. 106 e 107 del D.P.R. n. 1229 del 1959 che prevedono limiti di competenza territoriale, riferibili ai soli ufficiali giudiziari e non estensibili agli altri pubblici ufficiali che, volta per volta, la legge autorizza ad eseguire notificazioni, perché la loro competenza è disciplinata dall’ordinamento che li riguarda o dalle norme che li abilitano alla notifica. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la nullità della notifica effettuata a mezzo posta da un appartenente alla polizia municipale, solo perché eseguita mediante la spedizione del plico da un ufficio postale ubicato in un Comune diverso da quello cui appartiene l’organo notificatore). (Cass. Civ., Sez. II, 26 a cura di Franco Corvino 15 settembre 2008, n. 23588) [RIV-0902P155] Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Assistenza tecnica di un privato operatore per l’installazione e l’impostazione dell’apparecchiatura - Legittimità. Nel caso di infrazioni al codice della strada per eccesso di velocità, accertate a mezzo di apparecchiature elettroniche, l’assistenza tecnica di un privato operatore, limitata all’installazione ed all’impostazione dell’apparecchiatura secondo le indicazioni del pubblico ufficiale, non interferisce sull’attività di accertamento poi direttamente svolta da quest’ultimo ed, anzi, offre agli utenti della strada nei confronti dei quali è effettuato il controllo una più sicura garanzia di precisione nel funzionamento degli strumenti di rilevazione ove tenuti sotto sorveglianza da parte di personale tecnico specializzato. Nessuna violazione, quindi, sussiste al principio che riserva ai pubblici ufficiali i servizi di polizia stradale in generale (artt. 11 e 12 c.s.) ed in particolare la gestione delle apparecchiature elettroniche per l’accertamento delle infrazioni (art 345 comma quarto, reg. esec. c.s.). (Cass. Civ., Sez. II, 9 settembre 2008, n. 22816) [RIV-0902P156] Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Installazione - Informazione all’automobilista - Necessità - Cartelli non idonei a presegnalare le apparecchiature - Conseguenze. È illegittimo il rilevamento della velocità effettuato mediante apposita apparecchiatura (Telelaser) e nullo il relativo verbale di contestazione, qualora per presegnalare agli automobilisti una postazione temporanea di controllo della velocità sia stata adottata una segnaletica permanente con la dicitura «Velocità controllata elettronicamente» ed il segnale sia stato posizionato ad una distanza troppo ravvicinata rispetto al punto di rilevamento. (Giudice di Pace Civile di Cavarzere, 8 ottobre 2008) [RIV-0902P162] Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni Risarcimento diretto - Regolare invio di richiesta di risarcimento - Offerta tardiva da parte dell’assicuratore - Mancanza di congruità e motivazione dell’offerta Illegittimità. Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni Risarcimento diretto - Spese legali stragiudiziali - Debenza. In regime di risarcimento diretto, nel caso di danni a cose, è illegittima l’offerta di risarcimento da parte dell’assicuratore pervenuta al danneggiato dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 148 cod. assic. e che, inoltre, difetti dei parametri della congruità e della motivazione, pur essendo la richiesta di risarcimento pervenuta all’assicuratore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, completa di tutti i dati essenziali e provvista altresì del modello C.A.I. sottoscritto dai conducenti. (D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, arto 1:48). Sebbene il nuovo codice delle assicurazioni private non preveda la corresponsione di onorari al procuratore del danneggiato durante la fase stragiudiziale tesa alla composizione bonaria della vertenza, tuttavia tali spese legali devono essere rimborsate in ragione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia, purché, comunque, tali spese siano comprovate. (Nella fattispecie il giudice di pace non ha Giurisprudenza accolto la domanda del professionista perché non era stata versata nessuna notula relativa alle pretese spese sostenute). (Giudice di Pace Civile di Maddaloni 31 marzo 2008, n. 493) [RIV-0902P165] Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Opposizione a verbale. In tema di violazioni al codice della strada, è inammissibile l’opposizione al verbale di accertamento, anche ai soli fini di impugnare la sanzione accessoria, quando l’opponente si sia avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202 codice suddetto. Infatti, il pagamento in misura ridotta costituisce, non diversamente dall’oblazione in campo penale, un istituto caratterizzato da finalità agevolative e deflattive ad un tempo, per effetto del quale il trasgressore, per sua libera scelta, è ammesso al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura del minimo previsto dalla legge, così evitando aggravi patrimoniali, nel contempo tuttavia rinunciando ai rimedi oppositivi previsti dalla normativa di cui agli articoli 202, 203, 204 bis c.s., nell’ambito della quale non è consentita alcuna possibilità di pagamento «con riserva». (Nella fattispecie, relativa alla violazione dell’articolo 146, comma terzo, c.s., aveva sostenuto l’opponente di avere effettuato il pagamento in misura ridotta per evitare le conseguenze patrimoniali dell’esecutività dell’atto e di avere impugnato il verbale di infrazione ai soli fini della decurtazione dei punti dalla patente; sulla base dell’enunciato principio la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace dichiarativa l’inammissibilità dell’opposizione). (Cass. Civ., Sez. II, II marzo 2008, n. 6460) [RIV-0902P169] Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione Provvedimento emesso dal prefetto ex art. 204 c.s. - Natura. Il provvedimento emesso dal prefetto ex art. 204 c.s. (si tratti di ordinanza sia ingiuntiva del pagamento della sanzione sia di archiviazione degli atti) ha - diversamente dall’ordinanza ingiunzione emessa ex art. 18 legge 24 novembre 1981 n. 689 per le violazioni non previste dal codice della strada natura di provvedimento decisorio su ricorso amministrativo proposto dall’interessato, ai sensi dell’art. 203 c.s., avverso il verbale di accertamento dell’illecito. Tale natura, che emerge anche testualmente dalla lettera dell’art. 203 c.s. che parla espressamente di «ricorso al prefetto» esclude che possano essere adottati provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio in via di autotutela. (Cass. Civ., Sez. II, 22 aprile 2008, n. 10386) [RIV-0902P169] Falsità in atti - In atti pubblici - Falsità ideologica - Falsa attestazione, sul libretto di circolazione, di avvenuta revisione di autoveicoli. Integra gli estremi del reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta di colui che, in qualità di proprietario, amministratore o collaboratore di un’officina autorizzata alla revisione delle auto, attesti falsamente sul libretto di circolazione l’avvenuta revisione dell’auto, in quanto contiene l’attestazione del pubblico ufficiale di un’attività direttamente compiuta o di un fatto avvenuto alla sua presenza; si tratta, infatti, di attività della P.A. disciplinata da norme di diritto a cura di Franco Corvino pubblico (art. 80, commi primo - sedicesimo, c.s.) di guisa che a coloro che la svolgono è riservata la qualifica di pubblici ufficiali in quanto formano o concorrono a formare la volontà della P.A. per mezzo dei poteri certificativi ad essi conferiti dalla legge. (Cass. Pen., Sez. V, 4 aprile 2008, n. 14256) [RIV-0902P169] Falsità in atti – In certificati o autorizzazioni amministrative - Certificato apparentemente rilasciato da un'agenzia di pratiche automobilistiche falsamente attestante la presenza della carta di circolazione in detta agenzia Configurabilità del reato. Integra il reato di falso materiale commesso dal pri¬vato in certificati (artt. 477 e 482 c.p.) la condotta di colui che falsifichi un documento facendone apparire il rilascio da un'agenzia di pratiche automobilistiche e attestante, contrar¬iamente al vero, la presenza della carta di circolazione dell'auto in detta agenzia, considerato che l'agenzia di prat¬iche automobilistiche che, ai sensi dell'art. 7 L. n. 264 del 1991, rilascia il certificato sostitutivo della carta di circolazi¬one riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio. (Cass. Pen., Sez. V, l5 aprile 2008, n. 15520) [RIV-0902P170] Falsità in atti - In certificati o autorizzazioni amministrative - Esposizione della fotocopia di un contrassegno per parcheggio riservato agli invalidi - Sussistenza. Integra il reato di falsità materiale del privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.) la riproduzione fotostatica del permesso di parcheggio riservato agli invalidi, a nulla rilevando l'assenza del timbro a secco e comunque, dell'attestazione di autenticità, la quale non incide sulla rilevanza penale del falso allorché, come nella specie, il documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, considerata anche la notevole sofisticazione raggiunta dai macchinari utilizzati, capaci di formare copie fedeli all'originale, come tali idonee a consentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede. (Cass. Pen., Sez. V, 4 aprile 2008, n. 14308) [RIV-0902P170] Guida in stato di ebbrezza - Conducente di veicolo con massa superiore a 3,5 tonnellate - Revoca della patente. La revoca della patente di guida prevista come obbligatoria per il caso di guida in stato di ebbrezza da parte del conducente di un autobus o di altro veicolo di massa superiore, a pieno carico, a 3,5 tonnellate, deve essere disposta indipendentemente dalla circostanza che dal fatto siano o meno derivati danni alle persone. (Cass. Pen., Sez. IV, 22 aprile 2008, n. 16430) [RIV-0902P170] Guida in stato di ebbrezza - Da alcool - Accertamento. In occasione dell’effettuazione dell’«alcoltest» l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi as¬sistere da un difensore non ricorre qualora l'accertamento venga eseguito in via esplorativa, risultando espressione di una attività di polizia amministrativa. (In motivazione la Corte ha invece ribadito che tale obbligo sussiste qualora la polizia giudiziaria al momento dell'accertamento ritenga già di poter desumere lo stato di alterazione del conducente da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza). (Cass. Pen., Sez. IV, Il marzo 2008, n. 10850) [RIV-0902P170] 27