Il nuovo Testo Unico della
sicurezza sul lavoro
D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81
coordinato con il Decreto
legislativo n. 106/2009
I principi fondanti
• Gli articoli 32 (tutela della
salute) e 35 (tutela del lavoro)
della Costituzione italiana
• L’art. 2087 del Codice Civile
(tutela delle condizioni di lavoro)
La struttura
Il decreto è composto da 306
articoli, 13 titoli e di 51 allegati:
•
Titolo I (artt. 1-61) – Principi comuni
(disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione
della previdenza nei luoghi di lavoro, disposizioni penali)
• Titolo II (artt. 62-68) – Luoghi di lavoro
(disposizioni generali, sanzioni)
La struttura
• Titolo III (artt. 69-87) – Uso delle
attrezzature di lavoro e dei DPI (uso delle
attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione
idividuali, impianti e apparecchiature elettriche)
• Titolo IV (artt. 88-160) – Cantieri
temporanei e mobili (misure per la salute e
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, norme per la
prevenzione infortuni nelle costruzioni e nei lavori in
quota, sanzioni)
La struttura
• Titolo V (artt. 161-166) – Segnaletica di
salute e sicurezza sul lavoro (disposizioni
generali, sanzioni)
• Titolo VI (artt. 167-161) – Movimentazione
manuale dei carichi (disposizioni generali,sanzioni)
• Titolo VII (artt. 172-179) – Attrezzature
munite di videoterminali (disposizioni generali,
obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei
preposti, sanzioni)
La struttura
• Titolo VIII (artt. 180-220) – Agenti fisici
(disposizioni generali, protezione contro i rischi di
esposizione al rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, sanzioni)
• Titolo IX (artt. 221-265) – Sostanze pericolose (protezione da agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, da esposizione all’amianto, sanzioni)
• Titolo X (artt. 266-286) – Esposizione ad
agenti biologici (obblighi del datore di lavoro,
sorveglianza sanitaria, sanzioni)
La struttura
• Titolo XI (artt. 287-297) – Protezione da
atmosfere esplosive (disposizioni generali, obblighi
del datore di lavoro, sanzioni)
• Titolo XII (artt. 298-303) – Disposizioni
diverse in materia penale e di procedura
penale
• Titolo XIII (artt. 303-306) – Norme
transitorie e finali
Le finalità
Semplificare la materia della salute e sicurezza dei
lavoratori riunendo e armonizzando la normativa specifica
emanata negli ultimi 60 anni (a partire dal DPR 547/1955)
Garantire l'uniformita' della tutela delle lavoratrici e
dei lavoratori sul territorio nazionale
 nel rispetto delle normative comunitarie e degli accordi
internazionali
 in conformità all’art. 117 della Costituzione ed agli statuti speciali
delle regioni e province autonome (legislazione concorrente)
 con riguardo alle differenze di genere, di eta' ed alla condizione
delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
Le principali novità
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Estensione del campo di applicazione delle norme (art. 3, comma
1) a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte tipologie
di rischio
Nuova definizione di lavoratore (art. 2, lettera a) che viene
individuato nella persona che “indipendentemente dalla tipologia
contrattuale svolge un’attività lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione di Datore di Lavoro pubblico o privato”, con o
senza retribuzione..”
Ridefinizione dei titoli e dei requisiti per svolgere le funzioni di
medico competente, nonché di norme puntuali per lo svolgimento
di tutti i compiti (art.. 29,38 e 39)
Le principali novità
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Istituzione di due nuovi organismi (art. 5 e 6):
* il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e
per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in ateria
di sicurezza
* la Commissione consultiva permanente per la salute e la
sicurezza sul lavoro
L’istituzione di un sistema informativo nazionale per la prevenzione (art. 8) in cui confluiscono a scopo statistico i dati di tutti
gli eventi infortunistici che comportano una astensione dal lavoro
di almeno un giorno
Definizione del sistema promozionale per la prevenzione (art. 11)
con attività e soggetti
Le principali novità
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Rivisitazione delle modalità di effettuazione delle attività di
vigilanza (art. 13) che dovrà essere esercitata nel rispetto del
programma di coordinamento del Comitato per l’ indirizzo e la
valutazione delle politiche attive (art. 5) in raccordo con i
Comitati regionali di coordinamento (art. 7)
Eliminazione o semplificazione di alcuni obblighi formali (ad.es.
non è più necessaria la comunicazione agli organi di vigilanza del
nominati del RSPP tramite raccomandata; viene uniformata la
cartella sanitaria del lavoratore, l’abolizione del registro infortuni
al momento del funzionamento a regime del SINP);
Introduzione di regole ben definite per il conferimento della
delega da parte del datore di lavoro, fermo restando l’obbligo
della vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni trasferite
da parte del delegato (art. 16)
Le principali novità
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Previsione della nullità del contratto di appalto, subappalto e
somministrazione che non indichino espressamente i costi relativi
alla sicurezza (art. 26, 5° comma);
Previsione di modelli di organizzazione e di gestione (art. 30)
idonei ad avere efficacia “esimente della responsabilità
amministrativa” delle persone giuridiche, società ed associazioni
anche prive di personalità giuridica di cui al D.lgs 231/2001
Le principali novità
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Rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze dei
lavoratori in azienda (artt. 47 – 52), in particolare dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti e/o
designati, i rappresentanti per la sicurezza territoriali
Costituzione di un Fondo (art. 52) al sostegno e finanziamento
* delle attività dei RLS territoriali e relativa formazione
* della formazione dei datori di lavoro delle PMI, ecc.
* delle attività degli organismi paritetici
Le principali novità

Revisione del sistema delle sanzioni con la previsione di un
apparato sanzionatorio che tiene conto (artt. 55 – 61):
• degli obblighi dei vari soggetti del sistema di prevenzione
aziendale
• dell’entità del pericolo (sanzioni maggiori in caso di
inadempienze commesse in realtà maggiormente pericolose)
I Soggetti della sicurezza
Il Sistema Istituzionale per le politiche attive
• Ministero del Welfare
• Regioni e Province Autonome
• Inail, Ispesl, Ipsema
• Parti sociali – Organismi paritetici
I Soggetti della sicurezza
Il Sistema aziendale
• Datore di lavoro
• Dirigenti e preposti
• RSPP, addetti e incaricati
• Medico competente
° RLS aziendale o territoriale
I Soggetti della sicurezza
Nei rapporti contrattuali
• Il committente
• L’appaltatore e subappaltatore
• I Coordinatori della sicurezza
• I fornitori, produttori, istallatori
I Soggetti della sicurezza
I LAVORATORI
che sono i beneficiari degli interventi
I principali obblighi del Datore di
lavoro e del Dirigente
Obblighi non delegabili del datore di lavoro (art. 17)
• la valutazione dei rischi e la conseguente
elaborazione del Dvr (documento della valutazione dei
rischi) previsto dall’art. 28
• la designazione del RSPP
La valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi (art. 28) deve essere operata
anche:
• nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o preparati chimici impiegati
• nella sistemazione dei luoghi di lavoro
• deve riguardare tutti i rischi per la salute e
sicurezza (rischi particolari, tra cui quelli correlati allo
stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratici
in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle
differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri
paesi
La valutazione dei rischi
Il Documento di valutazione dei rischi (DVR) deve:
• avere data certa
• contenere la relazione sulla valutazione dei rischi
• indicare le misure di prevenzione e protezione ed i
dispositivi individuali di protezione (DPI)
• contenere il programma delle misure ritenute
opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza
La valutazione dei rischi
Nel DVR devono essere indicate:
• le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare
• i ruoli nell’organizzazione aziendale che vi debbono
provvedere (da assegnare a soggetti in possesso di adeguate
competenze e poteri)
• i nominativi del RSPP, del RLS o RLST, del medico
competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi
• le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a
rischi specifici che richiedono ua riconosciuta professionalità,
specifica competenza, adeguata formazione e addestramento
Obblighi del datore di lavoro e dei
dirigenti
Tra i diversi obblighi, oltre a quello inerente alla valutazione dei
rischi, alcuni rappresentano una innovazione rispetto alla
normativa precedente:
• obbligo di fornire ai lavoratori e RLS una informazione,
formazione e addestramento (art. 36 e 37) adeguati e
comprensibili (attenzione agli aspetti comunicativi)
• obbligo di registrare nel libretto formativo del cittadino (art.
2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10.9.2003, n.
276) le competenze acquisite dai lavoratori a seguito dello
svolgimento delle attivita' di formazione.
• obbligo di considerare il relativo contenuto del libretto
formativo ai fini della programmazione della formazione (di esso
gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica)
Obblighi del datore di lavoro e dei
dirigenti
e inoltre:
• obbligo di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi
da interferenze da allegare al contratto di appalto (art. 26)
• obbligo della comunicazione al’Inail ai fini statistici dei dati
relativi agli infortuni con almeno 1 gg di assenza (art. 18,
lettera r) che andrà a sostituire il registro infortuni
• obbligo di comunicazione annuale all’INAIL dei RLS (art. 18,
lettera aa)
Obblighi dei dirigenti e dei
preposti
Ai sensi degli artt. 18 e 19 del decreto Dirigenti e
Preposti risultano titolari iure proprio di numerosi obblighi
senza previsione di una espressa delega da parte del
datore di lavoro
La precedente normativa (D.lgs. 626/94) menzionava tali
figure, ma non ne delineava chiaramente le competenze ed
i poteri
Obblighi dei dipendenti
Rispetto a quanto già previsto dalla precedente normativa
(art.5 D.lgs. 626/94), sono stati aggiunti almeno due
ulteriori obblighi:
• della partecipazione ai programmi di formazione e
addestra-mento organizzati dal datore di lavoro (art. 20,
lettera h)
• della esposizione della tessera di riconoscimento per i
lavoratori di aziende che lavorano in regime di appalto
Obblighi del medico competente
Rispetto alla precedente normativa (art.17 D.lgs.
626/94), troviamo il ruolo del medico competente
potenziato (art.25):
• Obbligo di custodia della cartella sanitaria e di rischio
• Obbligo di consegna della documentazione sanitaria al
datore di lavoro alla cessazione dell’incarico (e consegna al
lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro)
• Obbligo di invio all’ISPESL delle cartelle sanitarie e di
rischio
Considerazioni conclusive
Il nuovo TU va considerato come strumento per migliorare
le condizioni di salute e sicurezza del lavoro, ma non
risolve il problema degli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
Ancora più che nella precedente legislazione viene esaltata
l’auto-responsabilità dell’azienda nel valutare ed eliminare
o almeno ridurre i rischi del lavoro.
E’ poi importante cogliere il ruolo della formazione dei
lavoratori e degli altri soggetti nel sistema della sicurezza
del lavoro: formazione (a differenza dell’informazione e
dell’addestramento) come processo educativo
Anche l’idea del sistema di prevenzione come sistema
partecipato è stata rafforzata e dovrà trovare attuazione
più sistematica che non in passato
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