Il nuovo Testo Unico della sicurezza sul lavoro D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81 coordinato con il Decreto legislativo n. 106/2009 I principi fondanti • Gli articoli 32 (tutela della salute) e 35 (tutela del lavoro) della Costituzione italiana • L’art. 2087 del Codice Civile (tutela delle condizioni di lavoro) La struttura Il decreto è composto da 306 articoli, 13 titoli e di 51 allegati: • Titolo I (artt. 1-61) – Principi comuni (disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della previdenza nei luoghi di lavoro, disposizioni penali) • Titolo II (artt. 62-68) – Luoghi di lavoro (disposizioni generali, sanzioni) La struttura • Titolo III (artt. 69-87) – Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI (uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione idividuali, impianti e apparecchiature elettriche) • Titolo IV (artt. 88-160) – Cantieri temporanei e mobili (misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, norme per la prevenzione infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni) La struttura • Titolo V (artt. 161-166) – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (disposizioni generali, sanzioni) • Titolo VI (artt. 167-161) – Movimentazione manuale dei carichi (disposizioni generali,sanzioni) • Titolo VII (artt. 172-179) – Attrezzature munite di videoterminali (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni) La struttura • Titolo VIII (artt. 180-220) – Agenti fisici (disposizioni generali, protezione contro i rischi di esposizione al rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, sanzioni) • Titolo IX (artt. 221-265) – Sostanze pericolose (protezione da agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, da esposizione all’amianto, sanzioni) • Titolo X (artt. 266-286) – Esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni) La struttura • Titolo XI (artt. 287-297) – Protezione da atmosfere esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni) • Titolo XII (artt. 298-303) – Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale • Titolo XIII (artt. 303-306) – Norme transitorie e finali Le finalità Semplificare la materia della salute e sicurezza dei lavoratori riunendo e armonizzando la normativa specifica emanata negli ultimi 60 anni (a partire dal DPR 547/1955) Garantire l'uniformita' della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale nel rispetto delle normative comunitarie e degli accordi internazionali in conformità all’art. 117 della Costituzione ed agli statuti speciali delle regioni e province autonome (legislazione concorrente) con riguardo alle differenze di genere, di eta' ed alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Le principali novità Estensione del campo di applicazione delle norme (art. 3, comma 1) a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte tipologie di rischio Nuova definizione di lavoratore (art. 2, lettera a) che viene individuato nella persona che “indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di Datore di Lavoro pubblico o privato”, con o senza retribuzione..” Ridefinizione dei titoli e dei requisiti per svolgere le funzioni di medico competente, nonché di norme puntuali per lo svolgimento di tutti i compiti (art.. 29,38 e 39) Le principali novità Istituzione di due nuovi organismi (art. 5 e 6): * il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in ateria di sicurezza * la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro L’istituzione di un sistema informativo nazionale per la prevenzione (art. 8) in cui confluiscono a scopo statistico i dati di tutti gli eventi infortunistici che comportano una astensione dal lavoro di almeno un giorno Definizione del sistema promozionale per la prevenzione (art. 11) con attività e soggetti Le principali novità Rivisitazione delle modalità di effettuazione delle attività di vigilanza (art. 13) che dovrà essere esercitata nel rispetto del programma di coordinamento del Comitato per l’ indirizzo e la valutazione delle politiche attive (art. 5) in raccordo con i Comitati regionali di coordinamento (art. 7) Eliminazione o semplificazione di alcuni obblighi formali (ad.es. non è più necessaria la comunicazione agli organi di vigilanza del nominati del RSPP tramite raccomandata; viene uniformata la cartella sanitaria del lavoratore, l’abolizione del registro infortuni al momento del funzionamento a regime del SINP); Introduzione di regole ben definite per il conferimento della delega da parte del datore di lavoro, fermo restando l’obbligo della vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni trasferite da parte del delegato (art. 16) Le principali novità Previsione della nullità del contratto di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi relativi alla sicurezza (art. 26, 5° comma); Previsione di modelli di organizzazione e di gestione (art. 30) idonei ad avere efficacia “esimente della responsabilità amministrativa” delle persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D.lgs 231/2001 Le principali novità Rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze dei lavoratori in azienda (artt. 47 – 52), in particolare dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti e/o designati, i rappresentanti per la sicurezza territoriali Costituzione di un Fondo (art. 52) al sostegno e finanziamento * delle attività dei RLS territoriali e relativa formazione * della formazione dei datori di lavoro delle PMI, ecc. * delle attività degli organismi paritetici Le principali novità Revisione del sistema delle sanzioni con la previsione di un apparato sanzionatorio che tiene conto (artt. 55 – 61): • degli obblighi dei vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale • dell’entità del pericolo (sanzioni maggiori in caso di inadempienze commesse in realtà maggiormente pericolose) I Soggetti della sicurezza Il Sistema Istituzionale per le politiche attive • Ministero del Welfare • Regioni e Province Autonome • Inail, Ispesl, Ipsema • Parti sociali – Organismi paritetici I Soggetti della sicurezza Il Sistema aziendale • Datore di lavoro • Dirigenti e preposti • RSPP, addetti e incaricati • Medico competente ° RLS aziendale o territoriale I Soggetti della sicurezza Nei rapporti contrattuali • Il committente • L’appaltatore e subappaltatore • I Coordinatori della sicurezza • I fornitori, produttori, istallatori I Soggetti della sicurezza I LAVORATORI che sono i beneficiari degli interventi I principali obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente Obblighi non delegabili del datore di lavoro (art. 17) • la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del Dvr (documento della valutazione dei rischi) previsto dall’art. 28 • la designazione del RSPP La valutazione dei rischi La valutazione dei rischi (art. 28) deve essere operata anche: • nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o preparati chimici impiegati • nella sistemazione dei luoghi di lavoro • deve riguardare tutti i rischi per la salute e sicurezza (rischi particolari, tra cui quelli correlati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi La valutazione dei rischi Il Documento di valutazione dei rischi (DVR) deve: • avere data certa • contenere la relazione sulla valutazione dei rischi • indicare le misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi individuali di protezione (DPI) • contenere il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza La valutazione dei rischi Nel DVR devono essere indicate: • le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare • i ruoli nell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere (da assegnare a soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri) • i nominativi del RSPP, del RLS o RLST, del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi • le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono ua riconosciuta professionalità, specifica competenza, adeguata formazione e addestramento Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti Tra i diversi obblighi, oltre a quello inerente alla valutazione dei rischi, alcuni rappresentano una innovazione rispetto alla normativa precedente: • obbligo di fornire ai lavoratori e RLS una informazione, formazione e addestramento (art. 36 e 37) adeguati e comprensibili (attenzione agli aspetti comunicativi) • obbligo di registrare nel libretto formativo del cittadino (art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10.9.2003, n. 276) le competenze acquisite dai lavoratori a seguito dello svolgimento delle attivita' di formazione. • obbligo di considerare il relativo contenuto del libretto formativo ai fini della programmazione della formazione (di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica) Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti e inoltre: • obbligo di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze da allegare al contratto di appalto (art. 26) • obbligo della comunicazione al’Inail ai fini statistici dei dati relativi agli infortuni con almeno 1 gg di assenza (art. 18, lettera r) che andrà a sostituire il registro infortuni • obbligo di comunicazione annuale all’INAIL dei RLS (art. 18, lettera aa) Obblighi dei dirigenti e dei preposti Ai sensi degli artt. 18 e 19 del decreto Dirigenti e Preposti risultano titolari iure proprio di numerosi obblighi senza previsione di una espressa delega da parte del datore di lavoro La precedente normativa (D.lgs. 626/94) menzionava tali figure, ma non ne delineava chiaramente le competenze ed i poteri Obblighi dei dipendenti Rispetto a quanto già previsto dalla precedente normativa (art.5 D.lgs. 626/94), sono stati aggiunti almeno due ulteriori obblighi: • della partecipazione ai programmi di formazione e addestra-mento organizzati dal datore di lavoro (art. 20, lettera h) • della esposizione della tessera di riconoscimento per i lavoratori di aziende che lavorano in regime di appalto Obblighi del medico competente Rispetto alla precedente normativa (art.17 D.lgs. 626/94), troviamo il ruolo del medico competente potenziato (art.25): • Obbligo di custodia della cartella sanitaria e di rischio • Obbligo di consegna della documentazione sanitaria al datore di lavoro alla cessazione dell’incarico (e consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro) • Obbligo di invio all’ISPESL delle cartelle sanitarie e di rischio Considerazioni conclusive Il nuovo TU va considerato come strumento per migliorare le condizioni di salute e sicurezza del lavoro, ma non risolve il problema degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ancora più che nella precedente legislazione viene esaltata l’auto-responsabilità dell’azienda nel valutare ed eliminare o almeno ridurre i rischi del lavoro. E’ poi importante cogliere il ruolo della formazione dei lavoratori e degli altri soggetti nel sistema della sicurezza del lavoro: formazione (a differenza dell’informazione e dell’addestramento) come processo educativo Anche l’idea del sistema di prevenzione come sistema partecipato è stata rafforzata e dovrà trovare attuazione più sistematica che non in passato