Lezione 5 – La tassazione dei
fondi pensione e del risparmio
previdenziale
Lezione 5
Scienza delle finanze II - CLEP
a.a. 2006-2007
Tre fasi di tassazione



Il risparmio previdenziale gode spesso di un trattamento
di favore: meritorietà di questo tipo di risparmio (incentivo
al risparmio volontario).
Per analizzare e comprendere il problema occorre
assumere un’ottica pluriperiodale che tenga conto del
periodo che va dalla contribuzione al fondo (o al piano
pensionistico) fino al momento dell’ottenimento della
pensione.
Occorre distinguere tre fasi:



la fase dell’accantonamento, in cui vengono versati i
contributi;
la fase dell’accumulazione, in cui i contributi versati
fruttano un rendimento;
la fase della prestazione, in cui si percepisce la rendita o
pensione (ed eventualmente, anche una quota del
risparmio accumulato, sotto forma di capitale o lump sum).
Esempio: individuo che versa contributi, in ammontare pari a
100 euro, per due periodi. All’inizio del terzo periodo va in
pensione e riceve la pensione in un’unica soluzione.
L’ammontare della pensione è pari ai contributi capitalizzati al
tasso di interesse di mercato, che si ipotizza essere il 10%
t1
Fase a)
Fase b)
S1
t3
100
S2
100
Interessi
su S1
10
Interessi
su S2
Fase c)
t2
11
10
231
Imposizione secondo il concetti di reddito entrata (t=20%)
TTE (Tassazione-Tassazione-Esenzione)
t1
Fase a)
Fase b)
S1
t3
100(1-0,20)= 80
S2
100(1-0,20)=80
Interessi
su S1
8(1-20)=6,4
Interessi
su S2
Fase c)
t2
8,64(10,20)=6,9
8(1-0,20)=6,4
179,7
Imposizione secondo il criterio di reddito entrata ma con
esenzione nella fase iniziale (t=20%)
ETT (Esenzione-Tassazione-Tassazione)
t1
Fase a)
Fase b)
S1
t3
100
S2
100
Interessi
su S1
10(1-0,20)=8
Interessi
su S2
Fase c)
t2
10,8 (1-0,20)=8,64
10(1-0,20)=8
224,64(1-0,20)=179,7
Imposizione secondo l’imposta sulla spesa (t=20%)
EET (Esenzione-Esenzione-Tassazione)
t1
Fase a)
Fase b)
S1
t3
100
S2
100
Interessi su
S1
10
Interessi su
S2
Fase c)
t2
11
10
231(1-0,20)=184,8
Esenzione nella fase di accumulazione (t=20%)
TEE (Tassazione-Esenzione-Esenzione)
t1
Fase a)
Fase b)
S1
t3
100(1-0,20)= 80
S2
100(1-0,20)=80
Interessi
su S1
8
Interessi
su S2
Fase c)
t2
8,8
8
184,8
Confronto fra regimi
TTE = ETT
TEE = EET
 Uguaglianze valide in VA (se aliquote sono proporzionali e
costanti; timing diverso)
 Le condizioni che garantiscono l’equivalenza fra sistemi sono
tuttavia difficilmente soddisfatte:
 l’aliquota ordinaria a cui è assoggettato il contribuente durante il
periodo di contribuzione è solitamente più alta di quella del
periodo in cui percepisce le prestazioni; pertanto, un sistema che
esenta da tassazione la prima fase invece della terza è tanto più
vantaggioso per il contribuente, quanto più alto è il divario fra le
aliquote di imposta a cui è soggetto nel tempo (tax averaging):
 la tendenza a ridurre il numero degli scaglioni e ad ampliarne, ad
un tempo, la dimensione ha però contribuito a ridimensionare
questo fenomeno, se non a invertirne il segno.
 EET (o TEE) sono più vantaggiosi di TTE (o ETT)
I regimi adottati nella realtà
 Il modello di tassazione prevalentemente applicato ai
fondi pensione è il cosiddetto modello anglosassone,
e cioè un modello EET, ma spesso ci si scosta da
questo modello puro:
 vi sono limiti alla deducibilità dei contributi,
 non sempre la fase di accumulazione è del tutto esente,
 vi sono ulteriori agevolazioni fiscali, soprattutto per la parte
delle prestazioni che viene erogata sotto forma di capitale
 Il regime dei fondi pensione è comunque
solitamente di vantaggio rispetto ad altri
investitori istituzionali, fra cui in particolare i
fondi comuni di investimento, assoggettati di
solito ad un regime tipo reddito entrata: TTE (o
TtE, come in Italia) o TET (molti paesi europei:
deferral)
EET
1. Vantaggi




assunzione del rischio: lo stato diventa un partner nel fondo
posticipare la tassazione può allentare i vincoli di liquidità e
sollecitare al risparmio pensionistico anche i soggetti più giovani e
con un reddito più basso (questo effetto non va enfatizzato:
l’esenzione nella fase della contribuzione non può eliminare il
problema dei soggetti il cui reddito è così basso che oltre ad
avere in generale poche o nessuna possibilità per alimentare un
fondo, potrebbero anche non avere reddito sufficiente per
usufruire dell’esenzione)
l’esenzione dei contributi rende più visibile e quindi più
apprezzabile il beneficio fiscale e, per questa via, facilita il
collocamento dei prodotti previdenziali presso il pubblico. In
particolare, essa non espone il contribuente al “rischio politico”
che l’agevolazione promessa oggi per i periodi futuri venga poi
abbandonata quando sarebbe venuto il momento di goderne.
l’adozione di un sistema che esenti i contributi obbliga a
sostenere subito il costo dell’agevolazione, invece che rinviarlo al
futuro; dovrebbe stimolare l’assunzione di scelte politiche più
attente e responsabili rispetto al costo effettivo dell’incentivo.
EET
1. Problemi

Il difetto peggiore del sistema di esenzione dei contributi
riguarda i suoi effetti distributivi: il risparmio di imposta è
tanto più elevato quanto più ricco è il soggetto che
contribuisce al fondo. Questo risparmio di imposta non è
generalmente annullato da una maggiore imposta
equivalente nella fase della prestazione. La tassazione
complessiva che ne deriva è dunque solitamente
regressiva.



Specializzazione del portafoglio del fondo
Credito di imposta ai dividendi
Discriminazione nei confronti degli investimenti in
titoli esteri (impossibilità di recupero della ritenuta)
Problemi di coordinamento nella UE


La non convergenza verso un modello di tassazione
comune, e, in particolare, l’adozione di un modello EET
da parte di alcuni stati e TEE, o altro, da parte di altri
stati, può generare fenomeni di doppia tassazione o di
doppia esenzione in capo ai lavoratori che mutino la
propria residenza nel corso della vita, versando i
contributi quando residenti in uno stato e fruendo delle
prestazioni quando residenti in un altro stato.
La Commissione non ha proposto alcuna direttiva, ma
ricorre allora alla moral suasion, sollecitando la
convergenza dei modelli di tassazione dei diversi stati
membri verso il modello EET, sulla base dell’assunto che
tale modello sia già di gran lunga prevalente in seno alla
Comunità.
La tassazione dei fondi pensione in Italia
D. lgs.124/93
Legge 335/95
D. lgs. 47/2000
D. lgs di attuazione legge 243/04
Fase 1: Contribuzione (lavoratori dipendenti)
Datore di lavoro
Lavoratori
Deducibili
Detraibili 27% (22% dal ’95)
Deducibili
Deducibili
Deducibili
Deducibili
Deducibili
Deducibili
Limitazioni
Entro 2,5 milioni di lire
(3milioni se 500 mila a fondi,
dal 1994)
Agevolazione datore di lavoro
subordinata all’impiego quote
Tfr
Agevolazione alternativa a
premi assicurativi
Fino a 2% del reddito con limite
massimo di 2,5 milioni di lire
Fino a 12% del reddito con limite massimo di
5.164,57 euro
Entro 5.164,57 euro
Agevolazione datori e lavoratori
subordinata all’impiego quote Tfr
Agevolazione datori e lavoratori subordinata
all’impiego quote Tfr
Agevolazione cumulabile con
quella dei premi assicurativi
Agevolazione alternativa tra i diversi strumenti Agevolazione alternativa tra i diversi
previdenziali
strumenti previdenziali
Riserva in sospensione di imposta
del 3% delle quote Tfr destinate al
fondo
Possibilità di aumento della riserva in
sospensione per imprese con meno di 50
addetti
Tassa di ingresso
Atre agevolazioni
Deducibilità del 4% del Tfr destinato
ai fondi (6% per imprese con meno di
50 addetti)
Fase 2: Accumulazione (tassazione in capo al fondo)
Redditi di capitale e
plusvalenze maturate
Ritenute ala fonte e imposta
patrimoniale (come fondi
comuni)
Ritenute alla fonte e imposta fissa
(più favorevole rispetto ai fondi
comuni)
11% sul risultato netto di gestione (fondi
Invariato
comuni: 12,5%). Credito del 15% (6%) su
proventi di fondi comuni tassati al 12,5% (5%)
a) capitale:
- limite massimo
33%
33%
33%
- parte capitale
tassazione separata
tassazione separata
tassazione separata ( media degli ultimi 5 anni) massimo 15%, minimo 6%
- parte finanziaria
b) rendita
- parte contributiva
tassazione separata
tassazione separata
esenzione
esenzione
tassazione ordinaria
tassazione ordinaria
tassazione ordinaria
massimo 15%, minimo 6%
Fase 3: Prestazioni
- parte finanziaria (fase tassazione ordinaria
accumulazione)
-parte finanziaria (fase tassazione ordinaria
prestazione)
esenzione forfetaria (abbattimento del esenzione
50%
esenzione
12,5% della rendita complessiva)
tassazione ordinaria
12,5%
12,5%
 Nessuno dei sistemi è del tutto coerente con i modelli
teorici richiamati in precedenza in quanto, pur
muovendosi tutti nell’ambito della famiglia ETT,
prevedono una tassazione, nella seconda e terza
fase, inferiore a quella ordinaria sui redditi (Ett).
 Al di là di questo tratto comune, è però diverso il
grado di razionalità sottostante a ciascuno di questi
schemi.
 Essi testimoniano scelte politiche diverse, nel corso
del tempo, che hanno dato luogo ad un percorso
incerto e altalenante, dove fasi di razionalizzazione
sono state seguite da fasi in cui è prevalsa la
preoccupazione di potenziare le agevolazioni anche
a costo di perdere la razionalità del sistema.
 Queste continue modifiche di percorso non
possono che nuocere allo sviluppo del settore e
alla coerenza complessiva del sistema tributario.
Il nuovo regime del d.lgs.252/2005





Non adotta EET
Invece di agire abbassando la tassazione nella fase di
contribuzione come lasciava intendere la legge delega,
abbassa fortemente la tassazione nella fase di prestazione
La neutralità fiscale nei confronti delle diverse forme di
risparmio previdenziale, ivi incluso il Tfr, sancita con il decreto
legislativo 47/2000, viene abbandonata.
Si rendono totalmente asimmetriche l’esenzione iniziale dei
contributi, che è a fronte della aliquota personale del soggetto,
e la tassazione delle prestazioni, che, essendo ad aliquota
proporzionale e notevolmente più bassa anche della prima
aliquota dell’Irpef, accentua enormemente il vantaggio già
concesso dal precedente regime ai contribuenti a reddito più
elevato. Il peso dell’imposizione è costante, al crescere del
reddito e quindi il prelievo è regressivo.
Il vantaggio fiscale cresce al crescere del periodo di
contribuzione, data la previsione dell’abbattimento
dell’aliquota al crescere degli anni di contribuzione oltre il
quindicesimo.
La situazione attuale

Molto probabilmente il regime previsto dal
d.lgs.252/2005 verrà cambiato


23 ottobre 2006 accordo fra governo, Confindustria
e sindacati perché il governo riveda il regime
impositivo dei fondi in modo da allinearlo a quello
prevalente negli altri paesi UE .
La riforma che avrebbe dovuto entrare in
vigore nel 2008, è stata anticipata al 2007
Servono le agevolazioni fiscali?
 Piuttosto che stimolare un comportamento virtuoso da
parte di soggetti miopi od opportunisti, le agevolazioni
fiscali rischiano di tradursi per lo più in un bonus,
particolarmente costoso per la collettività, a favore di
soggetti più agiati, che risparmierebbero comunque.
 Alla generosa deducibilità usualmente consentita ai
contributi versati - che beneficia maggiormente i soggetti
ad alta aliquota di imposta, e quindi ad alto reddito - non
corrisponde quasi mai una tassazione piena delle
prestazioni ottenute.
 Questo effetto è in parte attenuato attraverso
l’imposizione di limiti superiori alla quota di reddito che
può essere indirizzata verso questa forma di risparmio,
godendo delle agevolazioni fiscali.
Riferimenti bibliografici
 P. Bosi, M.C. Guerra, I tributi
nell’economia italiana, Bologna Il Mulino,
ed. 2006.
Per saperne di più…
 Giannini S., e M.C.Guerra, Alla ricerca di una disciplina
fiscale per la previdenza complementare, in M.Messori (a
cura di), La previdenza complementare in Italia, Il Mulino
2006.
 M.C.Guerra, La tassazione dei fondi pensione e del risparmio
previdenziale (lezione 10),
http://www.economia.unimore.it/guerra_mariacecilia/TASSAZI
ONE%20DELLE%20ATTIVITA'%20FINANZIARIE%2020062007/
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