Il progetto del Catasto Sinergico Il Catasto energetico quale strumento di cooperazione tra amministratore e terzo responsabile (manutentore e installatore) Relatore: dott. ing. Mauro Piazza Genova, 22 giugno 2015 Il progetto del Catasto Sinergico L' obiettivo del Catasto sinergico é produrre il cambiamento. Guardare alle relazioni nel loro complesso, come un unico sistema. Individuare le relazioni ed i bisogni comuni, sviluppare le sinergie, i centri di costi che rendono sostenibile il progetto, bilanciare i costi e il prezzo dei servizi resi in modo equilibrato, definire un processo che permetta alle relazioni tra le persone di evolvere per soddisfare nuove richieste Impianti centralizzati Nel Comune di Genova esistono circa 9.000 condomini dotati di impianto centralizzato pari a 148.385 alloggi pari a oltre il 48% del totale Il funzionamento di un impianto termico centralizzato è subordinato al rispetto delle norme che sanciscono la regola dell’arte, di prevenzione incendi, di sicurezza e di efficienza energetica ed emissioni in atmosfera Installazione/ristrutturazione impianti termici DM 37/08 Il principale regolamento in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici è il DM 37/2008 (ex legge 46/90) In base al regolamento gli impianti sono suddividi in 7 grandi categorie: A. impianti elettrici; B. impianti radiotelevisivi; C. impianti di riscaldamento e condizionamento comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione; D. impianti idrici e sanitari; E. impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione; F. impianti ascensori; G. impianti di protezione antincendio. Installazione/ristrutturazione impianti termici DM 37/08 In caso di Installazione/ristrutturazione di un impianto termico è sempre obbligo redigere un progetto (DM 37/08 – art. 5) Il progetto dell’impianto termico dovrà essere redatto da un professionista abilitato nei casi previsti dall’art. 5 comma 2 del decreto, ovvero per i seguenti impianti: • Impianti di adduzione gas • Impianti di evacuazione dei prodotti della combustione • Impianti elettrici asserviti all’impianto termico • Impianti di riscaldamento Un capitolato delle opere redatto senza la necessaria ed obbligatoria progettazione non è conforme alla legge e può produrre impianti non sicuri. Installazione/ristrutturazione impianti termici DM 37/08 Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3 del decreto. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni. Installazione/ristrutturazione impianti termici DM 37/08 Dichiarazione di conformità Al termine dei lavori l'impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I al decreto, fanno parte integrante il progetto e la relazione con la tipologia dei materiali utilizzati. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare Conduzione e Manutenzione impianti termici Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 Il provvedimento (entrato in vigore il 12 luglio 2013) definisce le nuove regole in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari. Conduzione e Manutenzione impianti termici Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 Art. 10 Competenze delle Regioni e delle Province autonome Le Regioni e le Province Autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento inderogabile e provvedono ad adeguare le disposizioni adottate alle previsioni del presente decreto. La Regione Liguria con Delibera 1673/2014 ha definito le disposizioni e criteri per l’esercizio , il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici Relazione tra amministratore e terzo responsabile DGR 1673/2014 1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica spettano al Responsabile dell’impianto (Amministratore) che può delegarle ad un terzo. 2. La delega non è consentita in caso di impianti che non siano conformi alle disposizioni di legge, eccezion fatta per il caso in cui la delega contenga espressamente l’incarico di procedere alla loro messa a norma. Oltre a quanto già espressamente previsto dalle vigenti norme di legge e a quanto introdotto dall’ art. 6 del D.P.R. n. 74/2013 : a) il terzo responsabile è tenuto a comunicare all’Autorità competente (Comune o Provincia), entro 10 giorni lavorativi, la ricezione della delega, utilizzando l’allegato 2 alle presenti disposizioni ; b) il nuovo Responsabile e tenuto a comunicare all’Autorità competente, entro 30 giorni lavorativi, il cambio dovuto al subentro (nuovo proprietario, occupante o amministratore), utilizzando l’allegato 3 alle presenti disposizioni. Relazione tra amministratore e terzo responsabile DGR 1673/2014 L’impianto è conforme alle norme quando: • Il termico è dotato di dich. Conformità o DIRI ( anche in caso di mera sostituzione del generatore l’installatore deve redigere la dich. Conf.) • l’elettrico è dotato di dich. Conformità o DIRI • È stato presentato il progetto all’INAIL e si è in attesa della visita • È in possesso del titolo di abilitazione di prevenzione incendi valido • Il generatore rispetta i rendimenti minimi previsti ( Allegato C) IL terzo responsabile incaricato che rileva una delle suddette mancanze dovrà darne comunicazione in forma scritta all’amministratore alfine di permettergli la congrua gestione L’amministratore che delega il terzo responsabile deve consegnargli tutta la documentazione sopra citata Compiti dell’installatore /manutentore DGR 1673/2014 a) redigere la dichiarazione di conformità, consegnandone copia al Responsabile di impianto b) redigere, definire e rendere noto, in forma scritta, al Responsabile di impianto, nell’ambito delle rispettive responsabilità ed in riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi: 1) le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose; 2) la frequenza con cui le suddette operazioni vanno effettuate. c) eseguire dette operazioni su incarico del Responsabile di impianto, nel rispetto della normativa vigente ed a regola d’arte e, al termine di ogni intervento, redigere e sottoscrivere il rapporto di manutenzione in duplice copia. Il Responsabile di impianto sottoscrive il rapporto per presa visione, trattenendone una copia che allega alla documentazione di impianto (libretto); d) provvedere ad aggiornare, in occasione di ogni intervento di controllo e manutenzione, il libretto di impianto (nel corso del 2015 il nuovo libretto di impianto dovrà essere compilato) Controlli di efficienza energetica DGR 1673/2014 1. In base a quanto stabilito dall’art. 8 del D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 74, sono soggetti a controllo di efficienza energetica gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10kW gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12kW. La delibera regionale recepisce integralmente la normativa nazionale 2. Le operazioni di cui al precedente punto sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come specificato nella successiva tabella A (Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto). Controlli di efficienza energetica DGR 1673/2014 TABELLA A Rapporti tra il terzo responsabile e gli Enti preposti All’atto del primo intervento di manutenzione e successivamente con cadenza biennale viene redatto l’allegato II, firmato digitalmente e caricato sul Catasto regionale contestualmente al pagamento con carta di credito. Tale operazione vale per la Regione quale dichiarazione di essere il terzo responsabile dell’impianto e viene rilasciato il codice impianto. E’ compito del terzo responsabile verificare che la scheda anagrafica dell’impianto risulti aggiornata. IL terzo responsabile comunica con Comune o Provincia nei seguenti casi: Nomina Revoca Sostituzione generatore Disattivazione parziale o totale generatore Rapporti tra il terzo responsabile e gli Enti preposti ISPEZIONI Quando Ogni due anni su tutti gli impianti a gasolio Ogni quattro anni su tutti gli impianti a metano Per eccezione laddove risulti rendimento inferiore ai minimi previsti Come Con 15 gg di preavviso occorre fornire: Rapporti di manutenzione Libretto impianto aggiornato Allegato II (almeno l’ultimo) Istruzioni manutenzioni Dich. Conformità o DI.RI. CPI /SCIA INAIL Rapporti tra il terzo responsabile e gli Enti preposti ISPEZIONI Cosa fanno Verificano conformità norme (documenti) Valutazione efficienza energetica Corretto dimensionamento generatore Forniscono consigli scritti per aumentare efficienza energetica Quanto costa Nulla se presente Allegato II e l’impianto risulta conforme 350 /400 euro se manca allegato II o vengano riscontrate carenze (termine di regolarizzazione e nuovo sopralluogo) Sanzioni previste dal D.lgs. 192/05 per omesso rapporto dei controlli eseguiti ( da 1000 a 6000 euro) Possibile richiesta interruzione fornitura gas metano UTILITA’ DEL CATASTO ENERGETICO www.catastoenergetico.org • disporre in tempo reale in ogni luogo dei dati costituenti l’impianto termico in ogni suo aspetto tecnico e di produrre gli allegati previsti dal Decreto 74/2013 ed in conformità al Decreto 10/2/2014. Pertanto l’applicazione permetterà la gestione del Libretto di Impianto elettronico (Allegato I) e dei rapporti di efficienza energetica ( Allegati II e III) con la possibilità di trasferirli nel Catasto regionale. • gestire tutti i dati caratterizzanti l’impianto termico centralizzato, disponendo in tempo reale delle schede informative da poter fornire su richiesta ai certificatori energetici con un semplice “click” • gestire tutte modifiche apportate ai principali componenti dell’impianto termico • Evitare continue trasmissioni di documenti a Comune e Provincia UTILITA’ DEL CATASTO ENERGETICO www.catastoenergetico.org • disporre dei titoli abilitativi di prevenzione incendi (CPI, SCIA) con particolari funzioni atte a gestire le scadenze temporali ed i relativi rinnovi • disporre della denuncia presentata all’INAIL e successiva immatricolazione • disporre della dichiarazione di conformità o di rispondenza dell’impianto termico • disporre della dichiarazione di conformità o di rispondenza dell’impianto elettrico • memorizzare le letture annuali dei ripartitori mantenendone lo storico e disporre dei dati di consumo necessari a produrre il rendiconto consuntivo in conformità al Decreto 102/2014 , • conoscere il comportamento energetico del sistema edificio impianto ed il suo andamento basato sui consumi storici misurando i benefici prodotti dai vari interventi Grazie per l’attenzione! Per maggiori informazioni o chiarimenti potete contattarmi ai seguenti recapiti: [email protected] Telefono:010 8602724