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ambiente, appalti, edilizia, urbanistica e sicurezza
Chiuso in redazione il 30 giugno 2012
61
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n. 61 – 30 giugno 2012
Sommario
Pagina
NEWS
Ambiente, antincendio, appalti, economia e finanza, edilizia e urbanistica, energia, lavoro e
previdenza, Pubblica Amministrazione, Pubblico Impiego, rifiuti, sicurezza
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RASSEGNA DI NORMATIVA
Leggi, decreti, circolari: sintesi e classificazione
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
Appalti, beni culturali, edilizia e urbanistica, energia,
Amministrazione, rifiuti, sicurezza ed igiene del lavoro
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inquinamento,
Pubblica
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APPROFONDIMENTI
Ambiente, suolo e territorio
I CONTROLLI SUL RUMORE EMESSO DA MACCHINE E ATTREZZATURE DESTINATE A OPERARE
ALL'APERTO
E'entrato in vigore il decreto del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del
mare 4 ottobre 2011, che ha disciplinato "i criteri per gli accertamenti di carattere tecnico
nell'ambito del controllo sul mercato relativi all'emissione acustica ambientale delle
macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto".
Il nuovo provvedimento ha costituito, in sostanza, la norma tecnica di attuazione dell'art.
4, decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, "Attuazione della direttiva 2000/14/CE
concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a
funzionare all'aperto", disposizione riguardante in particolare le procedure che devono
essere adottate per l'immissione sul mercato delle attrezzature di lavoro destinate a
funzionare all'aperto.
Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 12.06.2012, n. 11
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Antincendio e prevenzione incendi
LE ULTIME INDICAZIONI DEI VVF SULLE USCITE DI EMERGENZA CON TORNELLI O SCORREVOLI
Recenti disposizioni del Dipartimento dei Vigili del Fuoco in merito alla possibilità di
impiegare tornelli e porte a scorrimento orizzontale con dispositivi di apertura automatici
ridondanti sulle uscite di emergenza ha chiarito le modalità di un loro impiego e hanno
aperto nuove prospettive verso soluzioni tecnologiche innovative che possono interessare i
sistemi di sicurezza al servizio dell'esodo. Sono la lettera circolare del ministero dell'Interno
4 aprile 2012, n. 4962, "Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di
controllo degli accessi mediante "tornelli"", e lettera circolare del Ministero dell'Interno 4
aprile 2012, n. 4963, "Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli
orizzontalmente munite di "dispositivi di apertura automatici ridondanti"".
Stefano Zanut, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 12.06.2012, n. 11
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Appalti
PRESCRIZIONI DI LEGGE, INCERTEZZA SULL'OFFERTA, PRINCIPIO DI SEGRETEZZA: L'ESCLUSIONE
«TASSATIVA» RIDUCE L'ARBITRIO DELLE STAZIONI APPALTANTI
Focus sul principio della tassatività delle cause di esclusione introdotto dal Dl 70/2011 alla
luce delle principali pronunce della giurisprudenza. Analisi caso per caso delle fattispecie
che possono comportare (o meno) l'estromissione di un impresa dalla competizione.
Roberto Mangani, www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com
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Appalti
APPALTI E PROGETTI: AFFIDAMENTI A PREZZI DI MERCATO
L'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, con la determ. n. 49/2012, ha indicato le
modalità per l'individuazione dei corrispettivi da porre a base di gara per prestazioni di
servizi di ingegneria e di architettura. Tale intervento si è reso necessario a seguito
dell'entrata in vigore dell'art. 9 del D.L. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in legge 27 del
24 maggio 2012, che ha disposto l'abrogazione delle tariffe professionali. Il Consiglio
Nazionale degli Architetti, intervenuto al tavolo tecnico istituito dall'Autorità, ha auspicato
che, a regime, possano essere utilizzate le tabelle parametriche di cui al decreto di
prossima emanazione da parte del Ministro della giustizia, in adempimento all'art. 9,
comma 2, del decreto “liberalizzazioni”.
Brunello De Rosa, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 30.06.2012, n. 909
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Edilizia e urbanistica
RIMEDI PROCESSUALI CONTRO LA MANCATA DEMOLIZIONE
Nel contesto di una motivazione rigorosamente processuale, la sezione V del Consiglio di
Stato ha tracciato le linee delle azioni date al cittadino per reagire di fronte alla inazione del
comune che non dia seguito all'ordine di demolizione legittimamente impartito.
Giancarlo Tanzarella, Il Sole 24 ORE - Diritto e Pratica Amministrativa, giugno 2012, n. 6
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Energia
IL TRATTAMENTO IVA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEGLI ENTI PUBBLICI
L'Agenzia aveva già chiarito che, nel caso di enti pubblici, il servizio di scambio sul posto
per l'immissione di energia fotovoltaica non fosse soggetto a Iva se l'impianto fosse
collocato in un'area di pertinenza della sede dell'ente, il quale deve avere finalità
istituzionale e non commerciale, se la potenza massima dell'impianto non superiore a 20
kW. Recentemente è stato precisato che gli impianti non debbano essere considerati
cumulativamente e che neppure lo scambio a distanza è attività commerciale.
L'agenzia delle Entrate, in questi anni, è intervenuta più volte sul tema dell'energia
fotovoltaica, per fornire delucidazioni sulla rilevanza o meno ai fini Iva di tale attività.
Ciro D'Aries, Vincenzo Sofo, Il Sole 24 ORE - Diritto e Pratica Amministrativa, giugno 2012,
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Energia
I SUGGERIMENTI DELL'AEEG PER IL FUTURO DELLE RINNOVABILI
Con il parere licenziato in data 8 maggio 2012, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas
(AEEG) ha colto l'occasione del commento alla bozza di decreto sull'incentivazione delle
cosiddette "rinnovabili elettriche diverse dalla fonte solare" trasmessa il 13 aprile per
analizzare l'operato normativo del Governo sino a oggi e per fornire chiare e concrete
indicazioni per la redazione della normativa futura. Il testo non è, quindi, una revisione
delle bozze sottoposte al vaglio, bensì un documento di indirizzo che contiene fondamentali
indicazioni su aspetti quali le fonti rinnovabili incentivate, il piano d'azione nazionale, gli
incentivi e le procedure amministrative.
Attilio Balestreri, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 26.06.2012, n. 12
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Pubblico Impiego
STIPENDI BLINDATI PER CHI LAVORA NEL "PUBBLICO"
Il Dpcm 23 marzo 2012, adottato in applicazione dell'art. 23ter del Dl 6 dicembre 2011 n.
201, ha definito il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli emolumenti
spettanti a coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche
amministrazioni statali. Destinate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le risorse
annualmente derivanti dall'applicazione della misura finanziaria.
Vincenzo Testa, Il Sole 24 ORE - Guida al Pubblico Impiego, giugno 2012, n. 6
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Sicurezza ed igiene del lavoro
AUTOCERTIFICAZIONE VDR: CON IL D.L. N. 57/2012 UNA NUOVA PROROGA
Ancora una volta la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha mostrato
evidenti crepe che hanno obbligato il Governo a intervenire in via d'urgenza. Infatti, proprio
in occasione della genesi del D.Lgs. n. 81/2008, la dottrina fin dall'inizio ha giustamente
sollevato la questione di un dettato normativo eccessivamente infarcito di rinvii, per altro
anche ad atti atipici, che inevitabilmente avrebbe determinato in futuro notevoli difficoltà
applicative e il rischio ormai certezza di una spinta verso una iper proliferazione
normativa, cosa paradossale se si considera che proprio uno dei principi ispiratori della
riforma iniziata con la legge delega n. 123/2007, era quello della riduzione dell'eccessivo
numero di provvedimenti che devono regolare questa materia e il riassetto organico
dell'intero sistema.
Purtroppo, a distanza di quattro anni, occorre riconoscere che né l'una e né l'altra cosa si è
verificata, anzi sono state ulteriormente aggravate le incertezze interpretative e applicative
anche per effetto dell'emanazione di provvedimenti regolamentari spesso molto carenti sul
piano della tecnica normativa se non addirittura scritti in modo pedestre. Un esempio che
appare emblematico, in tal senso, è la disciplina sulla formazione che dopo aver vissuto per
lunghi anni sui principi enunciati magistralmente dalla S.C. di Cassazione ora si trova a fare
i conti con una normativa attuativa farraginosa che sta conducendo, tra l'altro, anche a una
abnorme proliferazione di enti legittimati, o presunti tali, a erogare corsi, che in futuro
certamente aprirà nuovi e più gravi spiragli per la responsabilità penale, a tutto svantaggio
dei datori di lavoro che, viceversa, hanno bisogno di certezze.
Mario Gallo, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 12.06.2012, n. 11
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Sicurezza ed igiene del lavoro
SU APPALTI E SPAZI CONFINATI IL MANUALE DELLE PROCEDURE DAL MINISTERO DEL LAVORO
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con il comunicato 11 maggio 2012, ha reso
nota la pubblicazione del "Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento
o confinati ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR 177/2011", contenente la prima di quella
che si preannuncia una lunga serie di procedure operative di sicurezza per i lavori in
ambienti sospetti d'inquinamento o confinati. Si tratta, quindi, di un documento molto
importante, messo a punto dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la
sicurezza sul lavoro nella seduta del 18 aprile 2012, che ha dato attuazione al disposto
dell'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 177/2011, che ha definito tra l'altro un regime speciale di
qualificazione per le imprese appaltatrici e subappaltatrici operanti in questi luoghi di lavoro
e la certificazione dei contratti, avente valore di buone prassi per quanto riguarda le
soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per i lavori che devono essere realizzati nelle
diverse tipologie di ambienti sospetti d'inquinamento o confinati e "al fine di mettere a
disposizione degli operatori un "catalogo" di soluzioni validate ed efficaci".
Mario Gallo, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 12.06.2012, n. 11
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L’ESPERTO RISPONDE
Appalti, edilizia e urbanistica, fisco, rifiuti, sicurezza ed igiene del lavoro
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 Ambiente, suolo e territorio
 Clini: bonus lavoro per la green economy
Ambiente. Il ministro: per il Sistri meglio un ripensamento generale che la proroga
Il ministero dell'Ambiente prova a salire sul treno del decreto sviluppo per promuovere un piano
sulla green economy. Le sorti del pacchetto per la crescita sono ancora incerte ma Corrado Clini
ritiene ci siano i margini per portare al traguardo l'estensione del bonus fiscale per i
neoassunti anche al settore dell'ambiente. «Abbiamo già verificato la copertura con la
Ragioneria dello stato, non ci sono problemi».
La proposta di Clini prevede un bonus fiscale per le imprese che assumono giovani impiegati nella
protezione del territorio e nella prevenzione del rischio idrogeologico, nella ricerca, sviluppo e
produzione di biocarburanti di "seconda e terza generazione", nella ricerca e produzione di
tecnologie nel "solare a concentrazione", "solare termodinamico", "solare fotovoltaico" e geotermia.
Il credito di imposta si applicherebbe alle regioni diverse da quelle meridionali dell'ex Obiettivo 1,
che già godono di un bonus assunzioni: il beneficio fiscale previsto è del 40%, per un massimo di
11.200 euro per ciascun nuovo assunto. Il massimo riconoscibile non può superare i 200mila euro
per ciascuna impresa, «per periodo di imposta o frazione di esso». Secondo la proposta, i nuovi
assunti devono risultare aggiuntivi e non devono avere più di 35 anni alla data di assunzione e
almeno un terzo dei posti disponibili è riservato a giovani laureati che non abbiano più di 28 anni.
«Il saldo netto da finanziare nel biennio – spiega Clini – è di 360 milioni ma stiamo individuando le
coperture, in linea con la logica della spending review, recuperando risorse non utilizzate ma
ancora disponibili che risalgono alla Finanziaria 2007. È una misura sostenibile che può sostenere
l'assunzione a tempo indeterminato di 60mila giovani». Clini non si tira indietro ed entra nella
polemica sull'atteggiamento particolarmente severo della Ragioneria dei conti nella valutazione del
decreto. «Su questo punto sono in sintonia con il ministro Passera – dice – quando si esamina un
incentivo bisogna considerare anche gli effetti sull'economia e le entrate derivanti. Talvolta l'ottica
di un mero ragioniere può produrre più svantaggi che vantaggi».
Con il bonus proposto dall'Ambiente, dice Clini, il saldo per la finanza pubblica resta negativo per i
primi due anni ma migliora, attestandosi su una media di -100 milioni per anno. Dal terzo anno
però il saldo pubblico diventerebbe positivo e a regime si avvicina a 420 milioni l'anno. In
conclusione, ragionando in termini cumulati, «l'esborso complessivo sarebbe azzerato dopo appena
tre anni dal lancio della misura».
Al preconsiglio di oggi saranno sciolti gli ultimi nodi del decreto. Tra questi, anche la proroga a
fine 2013 dell'avvio del Sistri, il sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti. Per Clini
sarebbe più opportuno evitare la proroga e procedere piuttosto a una sospensione che consenta
di ripensare il sistema e superare una serie di difficoltà che finora sono emerse e «non
appaiono di facile risoluzione».
(Tratto da articolo del quotidiano Il Sole 24 ore, 12.06.2012)
 Regioni ed enti locali bocciano il riordino
Protezione Civile. Conferenza Unificata.
La Conferenza Unificata Regioni-Province-Comuni ieri ha bocciato il decreto legge di riforma della
Protezione Civile. Gli enti territoriali, in realtà, si erano detti disponibili ad accettare il
provvedimento in cambio di alcuni correttivi, ma l'intesa non è stata raggiunta.
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L'impostazione del riordino della Protezione Civile, centrata sul contenimento dei costi e sulla
vigilanza da parte del ministero dell'Economia lascia aperto, a giudizio di governatori e sindaci, più
di un problema. E infatti i punti del decreto che non sono piaciuti riguardano la “tassa sulle
disgrazie” (l'aumento delle accise sulla benzina), i rigidi vincoli temporali che impongono che uno
stato di emergenza non duri più di 60 giorni, il ruolo troppo “centrale” del ministero dell'Economia,
la conseguente “marginalizzazione” delle autonomie locali.
(Tratto da articolo di Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 07.06.2012, sintesi
redazionale)
 Appalti
 Le commesse della Pa sono sempre più on line
Aste telematiche. Allargato il perimetro delle convenzioni quadro Consip.
La nuova disciplina sugli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni spinge
queste ultime a ricorrere sempre più spesso a procedure selettive gestite tramite centrali di
committenza oppure tramite procedure telematiche. In particolare, ciò diverrà obbligatorio dal 31
marzo 2013 per tutti i Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti. Spingere verso centrali di
committenza e stazioni uniche appaltanti (tramite unioni di Comuni o specifici accordi) è una
conseguenza della necessità di governare processi di acquisto molto consistenti e di prevenire
infiltrazioni mafiose.
In quest'ottica, divengono sempre più predominati gli acquisti fatti tramite le convenzioni
centralizzate stipulate dalla Consip, perché ora per questa via sarà possibile acquistare ogni tipo di
beni e servizi. Gli enti locali potranno anche procedere ad acquisti fuori dalle convenzioni Consip,
ma saranno obbligati ad allinearsi ai parametri prezzo-qualità stabiliti per la Consip. Il sistema
sanitario è obbligato a procedere ad acquisti di servizi e forniture tramite convenzioni regionali o
tramite quelle della Consip.
Altrettanto importanti sono gli acquisti effettuati tramite il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni (Mepa), perché questa procedura è esente dall'applicazione del termine dilatorio. A
questo beneficio si affianca quello per cui è possibile stipulate immediatamente dopo
l'aggiudicazione definitiva il contratto d'acquisto, senza dover attendere il periodo di standstill (35
giorni). Per sviluppare le gare e gli acquisti per via telematica, il ministero dell'Economia è stato
sollecitato a mettere a disposizione, gratuitamente, il proprio sistema informatico di negoziazione
in modalità Asp delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono della
Consip.
(Tratto da articolo di Alberto Barbiero, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi / Le Guide del Sole.
04.06.2012, sintesi redazionale)
 Iter più snello per “conquistare” un contratto
Appalti e gare pubbliche. Tutte le novità per gli affidamenti della Pa. Oggi è possibile accedere
alle procedure utilizzando sempre l'autocertificazione.
Le 70 modifiche in 15 provvedimenti al Codice degli appalti ha avuto il pregio di semplificare molto
le procedure per partecipare alle gare pubbliche, specie per le piccole e medie imprese. A favore di
queste ultime, per esempio, è stato introdotto il principio di suddivisione in lotti funzionali degli
appalti. Inoltre lo Statuto delle imprese ha sollecitato alle stazioni appaltanti di semplificare le
regole così da rendere possibile raggruppamenti temporanei di micro, piccole e medie imprese e di
prevedere requisiti non sproporzionati rispetto all'appalto in gioco. Altro elemento importante per
queste imprese è la possibilità di ricorrere alla autocertificazione.
Quest'ultima è stata estesa a tutte le tipologie di gara con le disposizioni sulla “decertificazione”, in
base alla quale le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori divengono definitive;
certificazione e atti non possono essere più richiesti dalle stazioni appaltanti, che potranno solo
procedere a verifiche d'ufficio. Steso discorso vale per la documentazione antimafia. Le imprese,
però, dovranno essere molto attente a non autocertificare il falso, perché la possibile sanzione
prevede l'esclusione dal mercato fino ad un intero anno.
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Una delle modifiche più importanti introdotta nel Codice degli appalti è anche quella sul principio
della tassatività delle cause di esclusione: le stazioni appaltanti possono prevedere esclusioni solo
in rapporto a obblighi previsti dal Codice degli appalti, dal regolamento attuativo, da norme di
legge o per ragioni legate alla completezza o segretezza delle offerte. Se sono previste altre cause
di esclusione che non rientrano in questi ambiti, esse sono nulle.
(Tratto da articolo di Alberto Barbiero, Valeria Uva, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi / Le Guide del
Sole, 04.06.2012, sintesi redazionale)
 Il prezzo è aggiornabile solo per i beni e servizi
L'esecuzione. Tetti a riserve e varianti nelle opere pubbliche.
Una volta sottoscritto un contratto d'appalto, per le imprese è sempre più difficile ottenere
l'adeguamento e la revisione dei prezzi. In pratica, qualche margine di possibilità è riconosciuto
solo per gli appalti di servizi e forniture a esecuzione periodica o continuativa. Ma comunque per le
riserve, ossia le richieste di maggiori importi rispetto a quelli stabiliti nel contratto, il decreto
Sviluppo ha previsto un tetto di natura quantitativa. La revisione dei prezzi non può superare il
20% dell'importo del contratto. Dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione del Codice
degli appalti, poi, la validazione è un passaggio obbligatorio per i progetti di opere pubbliche e
questo fa sì che poi sia di fatto impossibile apporre riserve ai nuovi appalti.
Una lieve attenuazione a questa condizione il decreto Salva Italia la prevede solo per i maxi-lavori,
quelli oltre i 20 milioni di euro, e consiste nell'obbligo della stazione appaltante di convocare una
consultazione preliminare sul progetto o base di gara; la consultazione sarà il momento per il
concorrente, prima di firmare il contratto, di consultarsi con il progettista e con l'amministrazione,
di evidenziare eventuali lacune e proporre ritocchi. Stretta anche per la revisione dei prezzi in caso
di aumenti eccezionali dei materiali. A partire dai lavori contabilizzati dal 1° gennaio 2011,
l'indennizzo per aumenti oltre la franchigia del 10% è stato dimezzato (ma in compenso non è più
necessario dimostrare l'eccezionalità dell'aumento dei materiali).
Per i contratti di lunga durata è ammessa la revisione dei prezzi, ma la norma dispone che essa sia
valutata di volta in volta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione dei beni e servizi. Fino
all'emanazione dei costi standardizzati, tale valutazione deve essere effettuata basandosi su
ricerche di mercato, con il supporto di idonea documentazione fornita dall'appaltatore a
dimostrazione dell'effettiva necessità di adeguamento.
(Tratto da articolo di Valeria Uva, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi / Le Guide del Sole, 04.06.2012,
sintesi redazionale)
 Appalti, proroga di 6 mesi per i vecchi certificati
Consiglio dei ministri. Varato il Dl che scongiura il blocco delle grandi opere.
Il problema dei “certificati lavori” non è stato risolto una volta per tutte, ma solo rinviato di 180
giorni. E' infatti di sei mesi la proroga del regime transitorio previsto dal regolamento appalti (Dpr
207/2010), dopo i sei mesi di proroga già concessi a fine dicembre. La proroga è stata decisa da un
Consiglio dei ministri lampo riunitosi ieri.
Il problema riguarda l'obbligo delle imprese di rintracciare presso la Pa i documenti relativi a vecchi
appalti per poter ottenere il via libera a gare pubbliche che prevedono lavori rientranti nelle
“categorie variate” (Og11, Os2, Os7, Os8, Os12, Os18, Os21). La proroga serve a scongiurare il
rischio sulla possibilità di acquisire nuovi lavori e sull'eventualità che le Pa, per tutelarsi, possano
decidere di fermare i cantieri assegnati sulla base della qualificazione nelle vecchie categorie.
La proroga servirà al ministero delle Infrastrutture per mettere a punto un provvedimento che
delinei modalità semplificate a favore delle stazioni appaltanti che dovranno riemettere i certificati
lavori. Ma serve anche alle imprese che dovranno cercare di recuperare circa 25mila certificati
lavori per cantieri risalenti anche a più di dieci anni fa.
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E' stata prorogata di un anno (quindi all'8 giugno 2013) anche l'entrata in vigore della garanzia
globale di esecuzione delle grandi opere, dal momento che banche e assicurazioni hanno fatto
sapere di non essere in grado di assicurare l'emissione del cosiddetto performance bond. La
proroga serve a scongiurare il blocco delle grandi opere, visto che i performance bond sarebbero
diventati obbligatori per gli appalti integrati superiori a 75 milioni e per tutte le opere affidate a
general contractor.
(Tratto da articolo di Mauro Salerno, Il Sole 24 Ore, 06.06.212, sintesi redazionale)
 Effetto
paralizzante del ricorso incidentale "bacchettato" dalle Sezioni Unite della
Cassazione
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 21 giugno 2012 n. 10294
Non conosce tregua l'annoso dibattito sull'operatività del c.d. effetto escludente o paralizzante del
ricorso incidentale e, con la sentenza segnatala, la Corte di Cassazione Sez. Un. n. 10294/2012,
scrive un'altra pagina dell'altalenante vicenda.
Nei contenzioni riguardanti i procedimenti di gara per l'affidamento dei contratti pubblici, non è
condivisibile l'orientamento, espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 4/2011,
secondo cui il ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale,
mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara, deve essere sempre esaminato
prioritariamente, determinando, come noto, in caso di accoglimento, l'inammissibilità del ricorso
principale.
I giudici di legittimità criticano dunque l'opinione espressa dai giudici del Consiglio di Stato
(quest'ultima peraltro in parziale contrasto con la precedente sentenza n. 11/2008), poiché, come
rilevato da alcune Corti amministrative e dalla dottrina, in presenza di due imprese che sollevano la
medesima questione, ne sanziona una con l'inammissibilità del ricorso e ne favorisce l'altra con il
mantenimento di un'aggiudicazione potenzialmente illegittima, denotando una crisi del sistema
che, al contrario, proclama di assicurare a tutti la possibilità di ricorrere al giudice per fargli
rimediare a quello che (male) ha fatto o non ha fatto l'Amministrazione.
Tale paradosso è, secondo i giudici di legittimità, ancora più imponente qualora si consideri che
"l'aggiudicazione può dare vita ad una posizione preferenziale soltanto se acquisita in modo
legittimo e che la realizzazione dell'opera non rappresenta in ogni caso l'aspirazione
dell'ordinamento (v. artt. 121/23 cod. proc. amm.), che in questa materia richiede un'attenzione e
un controllo ancora più pregnanti al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato".
Nonostante i rilievi critici, la Corte di Cassazione non censura però la impugnata sentenza
dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2011, poiché "Si tratta, però, di considerazioni
che non bastano a giustificare la cassazione della decisione impugnata, in quanto la stessa non ha
costituito la conseguenza di un aprioristico diniego di giustizia, ma del richiamo di norme e principi
processuali che, peraltro, erano stati in precedenza diversamente interpretati, conducendo al
risultato di ristabilire il dovuto ordine delle cose attraverso l'esame di entrambe le censure
incrociate."
Appare comunque denso di significato l'ammonimento della Corte nella misura in cui ha evidenziato
un rischio sostanziale che incide sulla effettività della giustizia e che conduce a risultati distorsivi,
giustificabili solo sul piano di meccanismi processuali la cui legittimità rimane dubbia.
(Avv. Antonio Giacalone, Studio Legale Rusconi & Parteners)
 Esclusione dalle gare d'appalto in caso di dolo o colpa grave
Contratti pubblici. Nel caso di false dichiarazioni per la partecipazione.
L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (Avcp), nella sua determinazione n. 1/2012, fornisce
numerosi chiarimenti circa le disposizioni date dall'articolo 38 del Dlgs 163/2006 relative alle false
dichiarazioni delle imprese in fase di partecipazioni a gare d'appalto pubbliche.
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Uno dei chiarimenti più rilevanti è che, in caso di false dichiarazioni rese dall'operatore economico
concorrente in una gara, è previsto un procedimento a doppio binario: la stazione appaltante può
escludere il concorrente che ha dichiarato il falso dalla singola gara, mentre l'esclusione da tutte le
gare, per una durata che può essere anche di un intero anno, spetta all'Avcp al termine di un
procedimento di accertamento dal quale alla fine risulti che la falsa dichiarazione sia stata resa con
dolo o colpa grave.
Al riguardo, l'Avcp sottolinea come la sanzione dell'iscrizione nel casellario informatico delle
imprese che abbiano rilasciato false dichiarazioni non è automatica e l'iscrizione può avvenire solo
a seguito di un'indagine che provi appunto, caso per caso, il dolo o la colpa grave circa le false
dichiarazioni. L'autorità sottolinea anche che l'esclusione dalla singola gara non presuppone
inevitabilmente l'iscrizione nel casellario informatico e la relativa esclusione dalle altre gare.
Nella determinazione 1/2012 viene anche chiarito che non sono rilevanti, ai fini dell'esclusione dalle
gare, i reati per i quali siano intervenute la riabilitazione, l'estinzione, la depenalizzazione o la
revoca della condanna. Però, per la riabilitazione deve essere intervenuta la pronuncia del giudice
di sorveglianza; per l'estinzione del reato deve esserci il riconoscimento del tribunale; per la revoca
della sentenza o del decreto penale deve esserci la pronuncia del giudice dell'esecuzione. Se
ricorrono tutti questi elementi, il concorrente non deve più menzionare le condanne decadute, così
che la stazione appaltante non sia portata a fare una valutazione negativa ai fini dell'ammissione
alla specifica gara.
(Tratto da articolo di Alberto Barbiero, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 15.06.2012, sintesi
redazionale)
 Progettisti, possibili ribassi fino al 60%
I tecnici. La remunerazione per le gare.
L’emanando decreto ministeriale Giustizia con i parametri per calcolare gli onorari giudiziari dei
progettisti rischia di rivelarsi una soluzione peggiore del male. Il decreto, che dovrà diventare il
nuovo riferimento per le stazioni appaltanti per determinare i compensi professionali da porre a
base delle gare di progettazione, era stato invocato da architetti e ingegneri per mettere fine
all’arbitrio delle stazioni appaltanti nel calcolare gli onorari e per porre un freno alla tendenza di
sottostimare l’importo degli incarichi così da aggirare l’obbligo di indire una gara.
In base al testo del decreto, il compenso professionale sarà il risultato di un calcolo che terrà conto
del valore dell’opera da progettare e di alcuni parametri quali complessità del progetto, la categoria
dell’opera, le prestazioni da seguire, il costo finale dell’intervento. In base a questo metodo di
calcolo, il risultato avrebbe dovuto essere molto vicino alle tariffe calcolate sulla base del Dm 4
aprile 2001. Ma c’è un ma. Dal decreto è scomparso il rimborso delle spese sostenute per svolgere
l’attività di progettazione (prima calcolate a piè di lista o su base forfetaria fino a un massimo del
60% degli onorari).
Il risultato è che in base alle prime stime di calcolo, gli onorari saranno più bassi non solo delle
tariffe calcolate sulla base del Dm 4 aprile 2011, ma anche di quelle calcolate in base alla vecchia
legge 143/1949 (e aggiornate una sola volta nel 1987). Ma poi c’è anche un altro pericolo: il
decreto indica che il giudice potrà indicare un ribasso al compenso fino al 60%. Una clausola,
questa, che permetterebbe anche alle stazioni appaltanti di ridurre dello stesso valore il compenso
da porre a base di gara, al netto dei ribassi da chiedere con l’offerta ai progettisti. Insomma,
secondo i progettisti, insieme al passo in avanti del parametro certo, se ne fa uno indietro, perché
eliminando le spese e potendo tagliare del 60% i compensi si va peggio dei vecchi minimi che
consentivano al massimo un taglio del 20% sul parametro di base.
(Tratto da articolo di Mauro Salerno, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 22.06.2012, sintesi
redazionale)
UNITELNews24
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 Al via la corsa per i crediti Pa
I debiti verso le imprese. Il 28 giugno scade il termine per presentare le domande per convertire
i pagamenti in titoli di Stato. Entro l’anno si può chiedere agli enti pubblici la certificazione degli
importi dovuti.
Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 143 di ieri i due decreti del ministero dell’Economia
relativi ai debiti/crediti tra imprese e pubblica amministrazione. Il primo decreto stabilisce che
quando una impresa chiede all’amministrazione debitrice di certificare i crediti che l’impresa vanta,
l’amministrazione deve procedere entro 60 giorni nella certificazione della certezze, liquidità ed
esigibilità del credito. Con tale certificazione le imprese potranno negoziare i titoli soprattutto con
banche e intermediari finanziari e finalmente avere la possibilità di ottenere credito e liquidità (i
due punti dolenti che stanno uccidendo le imprese in questo periodo di crisi economica e
finanziaria).
Il secondo decreto, invece, dà il via alle procedure per farsi pagare i crediti per forniture e servizi in
titoli di Stato. Ma per fare questo le imprese hanno tempi strettissimi: entro il prossimo 28 giugno
le domande di “conversione” dei crediti in titoli dovranno pervenire alle amministrazioni debitrici.
Per essere inserite nella graduatoria dei pagamenti (stilata in rigido ordine di anzianità del credito e
di contabilizzazione), le imprese dovranno indicare i dati anagrafici e fiscali, l’amministrazione
debitrice, l’ammontare del credito, l’importo del credito eventualmente già compensato, gli estremi
del titolo del credito e, infine, la banca di accredito dei titoli e il conto intermediario presso Monte
Titoli. Nei tre mesi successivi all’invio di questi dati, le amministrazioni statali debitrici avvieranno
una istruttoria atta a verificare la correttezza dei dati e la sussistenza dei requisirti di liquidità ed
esigibilità. Quindi stilerà la graduatoria cronologica del pagamento da effettuare. Tale verifica dovrà
terminare entro il 31 ottobre prossimo, quando la Ragioneria generale dello Stato trasmetterà al
Dipartimento del Tesoro l’elenco definitivo dei creditori e gli importi da estinguere. Il Tesoro
emetterà allora titoli di Stato “su misura” dei debiti accertati da destinare alle imprese creditrici.
Per l’emissione di questi titoli il decreto “Salva-Italia” (Dl 1/2012) ha messo a disposizione due
miliardi di euro, incrementabili di ulteriori 700 milioni.
(Tratto da articolo di Alessandro Galimberti, Il Sole 24 Ore – Impresa & Territori, 22.06.2012,
sintesi redazionale)
 Gestione dei rifiuti: vi è sempre la competenza funzionale del TAR Lazio?
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 133, comma 1, lett. p, e 135, comma 1, lett. e, del
codice del processo amministrativo sono attribuite alla competenza funzionale del Tar Lazio le
controversie attinenti alla "complessiva azione di gestione dei rifiuti".
Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza del 31 maggio 2012, n. 3251.
Nel caso esaminato, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto rifiuti relativo ad una
area della regione Campania, i giudici amministrativi sono stati chiamati a pronunciarsi, tra le altre
cose, sia in primo grado che in appello, sulla eccezione di incompetenza territoriale del Tar Salerno
a favore di quella "funzionale" del Tar Lazio.
I Giudici di Palazzo Spada hanno rigettato il motivo di appello inerente l'incompetenza territoriale
del Tar Salerno, in quanto:
"Comunque, come detto, l'affidamento della gestione dei rifiuti a seguito di procedura di evidenza
pubblica non attiene alla gestione in senso stretto ma costituisce attività meramente preparatoria e
strumentale rispetto ad essa, attività come tale autonomamente disciplinata in modo unitario dalla
lettera e) del comma 1 dell'art. 133 del c. p. a., che ha ribadito la giurisdizione esclusiva del
Giudice amministrativo per tutte le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici
lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio,
all'applicazione della normativa comunitaria, ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza
pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.
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Poiché l'art. 14 del c.p.a., che devolve alla competenza inderogabile del T.A.R. Lazio, sede di
Roma, le controversie indicate dal seguente art. 135 e dalla legge, non prevede per le controversie
relative alla fase di affidamento dei servizi di cui trattasi nel caso di specie alla competenza
funzionale di alcun Tribunale amministrativo regionale, con riguardo ad esse, ai sensi dell'art. 13
del c.p.a. e considerato che deve effettuarsi una interpretazione letterale e restrittiva delle norme
eccezionali in deroga all'ordinaria competenza territoriale dei Tribunali Amministrativi Regionali,
deve ritenersi che fosse effettivamente competente il T.A.R. Campania, Salerno, nella cui
circoscrizione territoriale ha sede l'Amministrazione procedente o comunque sono limitati gli effetti
diretti degli atti contestati.".
In conclusione, le procedure di affidamento di gestione dei rifiuti non rientrano tra quelle assegnate
dall'art. 135 del codice del processo amministrativo alla competenza funzionale inderogabile del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
Tale orientamento trae origine dalla necessità di operare una interpretazione letterale e restrittiva
delle norme eccezionali previste in deroga alla ordinaria competenza territoriale dei Tribunali
Amministrativi Regionali.
(Marco Porcu - Studio Legale Rusconi & Partners)
 Catasto
 Ultimi giorni per l'invio delle variazioni catastali
Fabbricati rurali. Scadenza il 2 luglio con effetto retroattivo.
Scade il prossimo 2 luglio il termine per comunicare la variazione catastale dei fabbricati rurali già
iscritti nel catasto fabbricati, ma in categorie diverse dalla A6 (per le abitazioni) e D10 (per i
fabbricati strumentali all'attività agricola). La comunicazione riguarda solo i fabbricati rurali già
iscritti nel catasto fabbricati, perché per quelli ancora iscritti nel catasto terreni la data ultima per il
corretto accatastamento è fissata al 30 novembre prossimo (comunicazione da farsi con la
procedura Docfa). La variazione catastale non ha riflesso per l'Imu, bensì per l'Ici degli anni
pregressi. La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che la natura di fabbricato rurale (che dà diritto
ad agevolazioni Ici) è riconosciuta solo ai fabbricati accatastati in A6 e D10; tale disposizione ha
smesso di essere valida a partire dal 1° gennaio 2012, e quindi i Comuni sono legittimati ad
accertare, per gli anni passati, l'imposta comunale per quei fabbricati iscritti nel catasto urbano ma
in categorie diverse da quelle indicate dalla Cassazione.
La domanda di variazione catastale può essere consegnata a mano all'Agenzia del Territorio oppure
inviata per raccomandata a/r, per fax o per Pec. Alla domanda va allegata un'autocertificazione in
cui si dichiara che l'immobile possiede i requisiti di ruralità in via continuativa dai cinque anni
precedenti la richiesta di variazione di categoria catastale. Qualora il fabbricato abbia meno di
cinque anni, si consiglia di presentare ugualmente domanda, facendo presente tale particolare.
(Tratto da articolo di Gian Paolo Tosoni, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 26.06.2012, sintesi
redazionale)
 Economia, fisco, agevolazioni e incentivi
 Contanti, da domani stop ai pagamenti oltre i mille euro per pensioni e stipendi
Da domani stop ai pagamenti in contanti oltre i mille euro per pensioni e stipendi. Entra, infatti, in
vigore la norma del decreto Salva-Italia sulla tracciabilità dei pagamenti. Nessun pagamento per
valori pari o superiori a mille euro in contanti o con assegno non intestato o non recante la clausola
non trasferibile potrà più essere effettuato senza avvalersi di intermediari finanziari abilitati, come
banche o poste. La regola dal 1° luglio vale anche per stipendi e pensioni delle pubbliche
amministrazioni.
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La fase transitoria
La norma di legge che impedisce il ritiro in contranti di pensioni sopra i mille euro a partire dal
primo lugio prevede anche una fase transitoria di tre mesi a partire da tale scadenza: durante tale
periodo l'Inps ''deve continuare a disporre i pagamenti mensili in attesa che il pensionato effettui la
scelta delle modalita' alternative alla riscossione in contanti''. Lo chiarisce l'Inps spiegando che i
pagamenti disposti saranno sospesi da Poste Italiane o dalle Banche, che verseranno le somme in
un conto di servizio transitorio, per trasferirle poi, senza oneri per il beneficiario, sul conto corrente
o libretto aperto dal pensionato. In caso contrario, le somme accantonate saranno restituite all'Inps
una volta decorso il termine del 30 settembre 2012.
Transazioni
Dal 1° febbraio sono vietati i trasferimenti pari o superiori a mille euro tra soggetti diversi. Gli unici
strumenti permessi sono: bonifici bancari, carte di credito, bancomat, assegni bancari e circolari
non trasferibili. È importante ricordare che i pagamenti sopra la suddetta soglia, effettuati
utilizzando contestualmente più strumenti fra quelli menzionati, sono altresì vietati (ad esempio:
un pagamento di 1.500 euro totali, viene effettuato con 800 euro in contanti e un assegno, libero,
di 700 euro). Il prelievo da uno sportello bancomat superiore ai 999,99 euro è permesso. Non
trattandosi di una transazione tra soggetti diversi, è possibile dunque anche prelevare cifre
superiori ai mille.
(www.ilsole24ore.com - 30.06.2012)
 L’azienda a caccia di ricercatori
Decreto Sviluppo. Agevolazioni e competitività. Finanziate fino a 2mila assunzioni, ma sono da
definire le modalità di accesso.
Nel decreto Sviluppo sono previste agevolazioni per le imprese che assumano giovani lavoratori
altamente qualificati (con un dottorato o una laurea magistrale) nel settore della ricerca e in quelli
tecnico-scientifici. L’agevolazione si applica ad ogni tipologia di imprese e consiste nel credito di
imposta del 35%, fino a un massimo di 200mila euro l’anno, per le assunzioni di under 35 a tempo
indeterminato per due anni nelle Pmi e tre anni nelle imprese più grandi. Le imprese, però, devono
dimostrare che con le assunzioni hanno aumentato il proprio numero di dipendenti rispetto all’anno
precedente e non devono avere pendenze fiscali, contributive, sanzionatorie di sorta.
Secondo le stime, questa misura porterà ad almeno di 2mila assunzioni nel 2012 e 4mila nel 2013.
Ma in realtà nemmeno il Governo sa con certezza quanti giovani qualificati saranno assunti, anche
perché sono ancora tutte da definire le modalità di accesso alle agevolazioni: il decreto infatti
demanda al ministero dello Sviluppo il compito di delineare queste modalità in un decreto da
emanare entro 60 giorni dal vigore del decreto Sviluppo. L’invio delle domande del credito di
imposta agevolato dovrà comunque avvenire tramite una piattaforma informatica dedicata. Il
provvedimento non ha limiti temporali di applicazione e quindi dovrebbe garantire la certezza e la
stabilità degli aiuti. Grazie all’assunzione di nuovi giovani under 35, le imprese potranno accedere a
prestiti agevolati di massimo 6 anni, finanziati dal fondo rotativo istituito per l’attuazione del
protocollo di Kyoto.
(Tratto da articolo di Matteo Prioschi, Il Sole 24 Ore, 22.06.2012, sintesi redazionale)
 L’interpello richiede una prova forte sulla perdita fiscale
Per evitare la maxi-Ires. L’istanza spiega la situazione di crisi.
Dal momento che con la circolare 23/E/2012 l’Agenzia distingue tra società non operative e società
in perdita sistematica, l’interpello per non sottostare alla maxi-Ires imposta alle società di comodo
segue ora due vie distinte: le imprese che si trovano in perdita triennale devono presentare
un’istanza di disapplicazione della disciplina contro le società di comodo ben distinta da quella da
presentare in caso una società non abbia superato il test di operatività. Cambiano i motivi e gli
esercizi di riferimento, mentre restano uguali le formalità e i possibili rimedi di fronte ad un rigetto
dell’interpello.
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La società che sia in perdita fiscale nei tre esercizi del triennio 2009-2011 (o abbia dichiarato due
volte una perdita e un reddito inferiore al minimo delle non operative) ha tre strade per non
sottostare alle penalità inferte alle società di comodo: rientrare in una delle cause di esclusione
previste dalla legge; rientrare in una delle 11 ipotesi di disapplicazione automatica previste dal
Provvedimento dell’11 giugno 2012 e, infine, presentare un interpello.
Nell’interpello è necessario indicare distintamente l’anno per il quale si chiede l’esclusione rispetto a
quello per il quale si intende dimostrare l’esistenza di motivi giustificativi della disapplicazione
(anno che deve rientrare nel triennio 2009-2011). Per poter ottenere la disapplicazione bisogna
dimostrare che le perdite fiscali, in almeno uno dei tre anni, siano dipese da situazioni oggettive e
non invece da un impiego “di comodo” dei beni della società. In assenza di chiare indicazioni nella
circolare 24/E delle possibili motivazioni per chiedere l’esclusione, si possono richiamare le
motivazioni individuate dal provvedimento ministeriale o rifarsi ad eventi analoghi che portano alle
stese condizioni.
In caso di rigetto dell’interpello, rimangono invariate le indicazioni date dall’Agenzia delle Entrate
nella circolare 23/E, il che significa che l’Agenzia sembra voler confermare la non impugnabilità del
provvedimento di diniego (circolare 32/E/2010).
(Tratto da articolo di Luca Gaiani, Il Sole 24 Ore – Le Guide del Sole, 22.06.2012, sintesi
redazionale)
 Nuovi fondi all'Expo 2015
L'agenda per la crescita. Le misure del Governo. Ai capannoni dell'Emilia 85 milioni – Project
bond agevolati solo per 3 anni.
Il decreto Sviluppo ha reintegrato gli stanziamenti per Expo Milano 2015. In particolare, per il 2012
sono stati stanziati 4.092.408; per il 2013 ne sono stati stanziati 4.680.489, per il 2014 gli euro
previsti sono 3.661.620 e per il 2015 sono 987.450 euro. Tali risorse sono state poi escluse dai
tagli lineari predisposti per la parziale copertura delle misure su edilizia e infrastrutture. Al
commissario straordinario (il sindaco di Milano, Pisapia) potrebbero esser dati poteri di delega, così
da poter affidare a uno o più commissari la competenza operativa dell'evento. E' prevista anche
l'istituzione di una Fondazione di diritto privato (La Grande Brera”) per la valorizzazione della
Pinacoteca di Brera (previsti 2 milioni l'anno dal 2013).
Riguardo il terremoto in Emilia, oltre alle già previste esenzioni Imu, Ires e Irpef per gli immobili
divenuti inagibili, si dà il potere ai commissari delegati di individuare aree atte ad ospitare i
prefabbricati da adibire ad abitazioni, uffici, scuole. Riguardo alle risorse necessarie per tale
operazione, i primi 500 milioni nel 2012 vengono dall'aumento delle accise sui carburanti, mentre 2
miliardi sono attesi nel biennio 2013-14 dai tagli lineari ai ministeri. Per la messa in sicurezza o la
ricostruzione dei capannoni industriali sarà stanziato il 35% dei fondi destinati dall'Inail ai progetti
di investimento e formazione. Si tratta di circa 85 milioni per il 2012.
Riguardo al nuovo regime sui project bond, che così come strutturato potrebbe renderli
concorrenziali ai titoli di Stato, il decreto stabilisce una limitazione: il nuovo trattamento fiscale si
applicherà solo alle obbligazioni emesse nei tre anni successivi all'entrata in vigore del decreto
stesso.
Infine, il decreto introduce la possibilità di fondare una Srl semplificata (ai sensi dell'articolo 3,
legge 2/20122) anche per i soggetti over 35, con la possibilità di avere un capitale sociale da 1 a
10mila euro. Inoltre, gli amministratori di queste nuove Srl possono anche non essere soci.
(Tratto da articolo di Eugenio Bruno, Carmine Fotina, Il Sole 24 Ore, 20.06.2012, sintesi
redazionale)
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 Imu alla cassa con l’ombra del gettito
Immonili. Verso la fase-due. Dall’acconto attesi circa 10 miliardi ma restano le incognite sugli
sconti e sui dubbi aperti.
Oggi scade il termine per pagare la prima rata dell’Imu. Si attende un introito di circa 10 miliardi,
anche se per conoscere la cifra esatta bisognerà attendere ancora un po’ di tempo, visto che il
gettito è condizionato da diverse incognite. Prima di tutto lo Stato ha tempo fino al 10 dicembre
per poter ritoccare le proprie aliquote così da garantirsi l’entrata di quei 21 miliardi individuati dal
decreto Salva-Italia. Ma anche i Comuni possono entro il 30 settembre ritoccare le proprie aliquote
qualora i soldi entrati in cassa dovessero essere meno del previsto.
Inoltre, se ai tempi dell’Ici le abitazioni erano 19,7 milioni su un totale di 32 milioni, ora con l’Imu il
perimetro si è ristretto e vengono considerate prime case solo quelle in cui il contribuente ha la
residenza e il domicilio abituale. Sono considerate seconde case quelle date in locazione gratuita ai
parenti e quelle di proprietà dell’altro coniuge (se sono nello stesso Comune). Altra incognita
riguarda la possibilità di dividere il pagamento in due o tre rate. Questo fa sì che è difficile capire
se quanto versato da ogni contribuente sia la metà o un terzo del dovuto totale.
Anche sulla quota erariale allo Stato, però, ci sono dei dubbi sul gettito. La percentuale all’Erario
consiste nello 0,38% di quanto versato per le seconde case e gli altri tipi di immobili, ma bisogna
considerare anche gli sconti decisi dal Parlamento: l’alleggerimento sugli immobili posseduti dai
Comuni nel proprio territorio, la riduzione del 50% sui fabbricati inagibili o di interesse storicoartistico, le agevolazioni sui terreni agricoli, ecc.
Ed è proprio sui fabbricati agricoli che si concentrano le maggiori incertezze, visto che la maggior
parte delle nuove norme sono state pensate “a costo zero”, ma in realtà non sono state verificate
ai sensi della legge di contabilità, ossia non ci sono dati adeguati per avere la sicurezza di quanto
gettito tali norme riescano a garantire. C’è poi da considerare che molti fabbricati rurali sono
ancora censiti come terreni e per questo non hanno mai avuto una rendita autonoma. Fabbricati
che dovranno essere iscritti al catasto urbano entro il 30 novembre. Si tratta di circa 2-3 milioni di
edifici, anche se molti saranno ormai ridotti a dei ruderi.
(Tratto da articolo di Cristiano Dell’Oste, Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore, 18.06.2012, sintesi
redazionale)
 Edilizia e urbanistica
 L'edilizia peggiora ancora
Congiuntura Ance. Persi in cinque anni 325mila posti di lavoro – Pesa il ritardo dei pagamenti
della Pa. Il 2012 sarà il quinto anno consecutivo in calo: -25% rispetto al 2008.
Questo è il quinto anno consecutivo che il mondo dell'edilizia è in crisi, con il 25% in meno di valori
reali, pari a 43 milioni di investimenti in meno. Ora, però, si spera che il decreto Sviluppo appena
varato possa fermare il calo nel 2013, con la previsione di riportarlo vicino allo zero (+0,1%). A
delineare questa situazione è l'Osservatorio congiunturale dell'Ance, che rileva comunque un
peggioramento rispetto al dicembre scorso. A soffrire di più è il comparto delle abitazioni, seguito
da quello dell'edilizia industriale/terziaria e da quello dei lavori pubblici. Reggono meglio i lavori di
recupero e di ristrutturazione.
Dall'inizio della crisi – secondo le stime Ance – in edilizia si sono persi 325mila posti di lavoro (su
circa 2 milioni di posti raggiunti nel 2008), che salgono a 500mila se si considerano anche i settori
collegati all'edilizia; le imprese cessate sono 27mila. La causa più forte della crisi sono sempre i
ritardi dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione; quasi l'80% delle imprese viene
pagato in ritardo, con attese che raggiungono in media i 208 giorni (7 mesi), pari a 133 giorni di
ritardo, ossia il 17% in più rispetto ad un anno fa. I crediti delle imprese vantati nei confronti della
Pa si stima siano ormai pari a 19 miliardi di euro, di cui il 63% con enti locali.
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In questo quadro, l'arrivo del decreto Sviluppo e degli incentivi del 50% per il recupero e le
ristrutturazioni edilizie è un evento positivo, anche se di sicuro gli effetti si riscontreranno sul
medio periodo. Ma il decreto da solo non basta. L'Ance sostiene che ci sarebbe stato bisogno di
maggior coraggio nell'utilizzare la spinta all'edilizia come strumento anti-ciclico. L'Ance chiede altre
misure, come esentare dall'Imu gli immobili invenduti, fare chiarezza sulle misure approvate dal
Cipe, sbloccare a breve le risorse decise, trovare misure atte a stimolare la domanda da parte delle
famiglie italiane (anche se, in realtà, la domanda sarebbe ancora alta, ma poi il difficile è ottenere i
mutui dalle banche).
(Tratto da articolo di Alessandro Arona, Il Sole 24 Ore – Impresa & Territori, 27.06.2012, sintesi
redazionale)
 Il costruttore recupera l'Iva
Decreto viluppo. Immobili/2. Possibile un doppio regime se le regole cambiano fra l'acconto e il
saldo.
Il fatto che il decreto Sviluppo sia entrato in vigore nello stesso giorno in cui è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale può creare qualche problema, dal momento che la pubblicazione è avvenuta nel
pomeriggio e quindi c'è il pericolo che durante la giornata di ieri si sia operato in violazione di una
norma in vigore da quel giorno, ma formalizzata solo in serata.
Ciò può rivelarsi particolarmente importante per quanto riguarda la disciplina Iva. Per fare un
esempio, si ipotizzi che si sia comprato ieri uno studio medico da un'immobiliare di compravendita.
In base alla normativa precedente al decreto Sviluppo, la cessione era soggetta all'Iva ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, n. 8-ter, lettera b) del Dpr 633/72. La normativa entrata in vigore ieri
sera, però, ha modificato il n. 8-ter, esentando la cessione dall'imposta sul valore aggiunto. Le
conseguenze non sono di poco conto, considerando che con la vecchia normativa la compravendita
era soggetta a un'Iva al 21% del prezzo di vendita. Con la nuova normativa, invece questo 21%
viene del tutto risparmiato.
Molto probabilmente, il legislatore farà salvi gli effetti della norma dovuti ad errori e omissioni
causati dalla tardiva pubblicazione, ma resterà il fatto che nella pratica ci sarà una doppia
decorrenza di entrata in vigore del provvedimento.
Ma la data di entrata in vigore del decreto può generare anche altre incertezze. E' il caso, per
esempio, di una compravendita con acconti versati prima della nuova norma e con saldi che invece
avvengono dopo. Laddove la vecchia normativa in fatto di imponibilità prevedeva l'esenzione, la
nuova normativa avrà un doppio regime, con acconti esenti da imposte e saldi che invece
sottostanno all'imponibilità. Ciò non varrà, però, per le locazioni a “cavallo” della nuova normativa:
anche se ci dovesse essere un'opzione regolarmente esercitata, la locazione sconterà per intero il
regime dell'imponibilità. Questo perché in base all'articolo 6 del Dpr 633/72 le prestazioni di
servizio si consolidano al momento dell'avvenuto pagamento o, comunque, al momento
dell'emissione della fattura. La circostanza che una parte del canone faccia riferimento al vecchio
regime è quindi ininfluente.
(Tratto da articolo di Giampaolo Giuliani, Il Sole 24 Ore, 27.06.2012, sintesi redazionale)
 Detrazione del 50% non per tutti
Decreto Sviluppo. Il provvedimento di venerdì estende il bonus al risparmio energetico. Società
di capitali escluse dall'agevolazione sulle ristrutturazioni immobiliari.
Le società di capitali, soggette a Ires, non potranno beneficiare della reintroduzione della
detrazione Irpef del 36% (50% fino al 30 giugno 2013) per gli investimenti finalizzati al risparmio
energetico. Potranno beneficiare solo della classica agevolazione del 55%. Comunque devono
rispettare le rigide regole previste dalla legge 296/2006, che prevedono l'asseverazione di un
tecnico abilitato, la certificazione energetica e la comunicazione all'Enea entro 90 giorni dalla fine
dei lavori.
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La detrazione del 36% (50% fino al giugno 2013) per i lavori di ristrutturazione finalizzati al
risparmio energetico non è limitata ai lavori effettuati nelle singole unità immobiliari residenziali di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali, come è invece previsto per le manutenzioni
straordinarie, le ristrutturazioni e i risanamenti conservativi. Nessuna limitazione di categoria o di
destinazione d'uso nemmeno per gli altri interventi agevolati al 36% (50% fino a giugno 2013),
ossia ricostruzione o ripristino per eventi calamitosi, realizzazione di autorimesse pertinenziali,
eliminazione di barriere architettoniche, ecc.
Queste regole dovrebbero essere applicate anche per individuare gli immobili potenzialmente
agevolabili dalle imprese individuali e dalle società di persone, visto che nella norma non si fa
riferimento esclusivamente ai beni strumentali per l'esercizio di impresa, di abitazioni-patrimonio o
di immobili-merce.
(Tratto da articolo di Luca De Stefani, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 21.06.2012, sintesi
redazionale)
 Edilizia, stop all'Iva indetraibile
Decreto sviluppo. Per le case invendute i costruttori potranno applicare l'imposta sull'affitto.
Il decreto sviluppo riscrive le disposizioni dell'articolo 10, commi 8, 8-bis e 8-ter del Dpr 633/72 in
tema di applicazione Iva alle locazioni e alle cessioni di immobili.
Con la modifica del comma 8, per le locazioni viene confermato il regime di esenzione Iva per i
fabbricati sia abitativi che strumentali, ma in entrambi i casi il locatore ha la libertà di scegliere nel
relativo contratto l'applicazione o meno dell'imposta. In realtà per i fabbricati abitativi tale
possibilità di scelta è riservata solo alle imprese di costruzione o di ristrutturazione. Rimane
invariata la disciplina relativa all'imposta di registro, che è diversa per i fabbricati abitativi e per
quelli strumentali. Per le abitazioni, se il locatore ha scelto l'Iva, non deve essere pagata l'imposta
di registro, mentre per le locazioni di immobili strumentali l'imposta di registro dell'1% è
obbligatoria.
Con le modifiche al comma 8-bis si conferma l'applicazione dell'Iva da parte delle imprese
costruttrici sui fabbricati abitativi ceduti entro i cinque anni della costruzione o della
ristrutturazione. La locazione o la cessione dopo i cinque anni possono essere soggette all'Iva
mediante opzione. Le imprese non costruttrici non possono mai optare per l'applicazione dell'Iva
sulla vendita delle abitazioni e in questo caso si applica comunque l'esenzione.
Con la modifica al comma 8-ter si conferma l'applicazione dell'Iva sulla cessione di fabbricati
strumentali da parte delle imprese costruttrici o di ripristino effettuate entro i cinque anni
dall'ultimazione dei fabbricati. Le cessioni effettuate dopo il quinquennio o quelle effettuate da
imprese non costruttrici possono essere soggette all'Iva mediante opzione nell'atto di vendita. La
novità sta nel fatto che anche le vendite di fabbricati strumentali a soggetti provati oppure a
soggetti che effettuano operazioni esenti in misura superiore al 75% possono essere cedute in
esenzione da Iva dalle imprese non costruttrici o da quelle che li hanno costruiti da oltre un
quinquennio.
(Tratto da articolo di Gian Paolo Tosoni, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 20.06.2012, sintesi
redazionale)
 Piano città, Comuni in campo
Decreto Sviluppo. Edilizia. Da Torino a bari le prime candidature per la riqualificazione urbana.
Il decreto Sviluppo, approvato venerdì scorso, ha individuato delle risorse da dedicare ad interventi
di riqualificazione urbana. Tra i Comuni si è subito aperta la corsa a tali fondi e le prime città a
presentare le proprie proposte sono state Bari, Firenze, Napoli, Pavia, Piacenza, Roma, Torino,
Verona e la piccola Scafati, in provincia di Salerno. I fondi stanziati ammontano a due miliardi, ma
subito a disposizione ne verranno messi solo 224 milioni provenienti da revoche di programmi di
edilizia agevolata e di recupero urbano non spesi e ora destinati al nuovo “Fondo per l’attuazione
del piano nazionale per le città”. Le restanti risorse dovranno venire dalle regioni e dagli enti locali,
da capitali privati e da risorse del Piano social housing.
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Gli obiettivi del Piano consistono nella “riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento a
quelle degradate”. Una definizione abbastanza ampia e generica in cui possono rientrare sia la
semplice ristrutturazione di una piazza periferica, sia importanti interventi di demolizione e
ricostruzione edilizia. L’aspetto più importante di tutto il Piano è la funzione di coordinamento,
smistamento, vigilanza e persino revoca dei fondi che viene assegnata alla Cabina di regia che è
stata creata all’interno del ministero delle Infrastrutture. La Cabina si avvarrà della collaborazione
dell’Anci che raccoglierà le idee e gli spunti che verranno dal basso. Un po’ perplesse sono le
Regioni, che temono di essere tagliate fuori e veder così limitate le proprie competenze legislative
e programmatiche.
I criteri guida per presentare proposte di interventi urbani sono: l’immediata cantierabilità; la
capacità di coinvolgere finanziamenti pubblici e privati; la riduzione della tensione abitativa e del
degrado sociale; il miglioramento delle infrastrutture e in particolare del trasporto urbano; il
miglioramento della qualità urbana. Non è chiara però la veste che i progetti devono avere specie
riguardo la tempistica necessaria per portarli a compimento.
(Tratto da articolo di Valeria Uva, Il Sole 24 Ore, 18.06.2012, sintesi redazionale)
 Energia
 Risparmio energetico al bivio
Decreto Sviluppo. Immobili/1. Per le spese effettuate possibile utilizzare lo sconto del 50% e
quello del 55%.
E' in vigore da ieri, 26 giugno, il Decreto Sviluppo (Dl 83 del 22 giugno 2012) e quindi è divenuta
operativa la detrazione del 50% (dal 36% che era) per le spese sostenute per ristrutturazioni e
recuperi edilizi (su un tetto massimo di 96mila euro). La data di entrata in vigore è importantissima
perché per ottenere la detrazione bisogna fare riferimento alla data in cui si sono effettuate le
spese suddette, ossia si sono fatti i bonifici bancari.
Più problematica è invece la questione relativa alla nuova detrazione del 50% per gli interventi
edilizi mirati al risparmio energetico, e questo perché la nuova disciplina va a coesistere, fino al
prossimo 31 dicembre, con il vecchio regime che prevede una detrazione del 55%. Il decreto
Sviluppo, infatti, consente di applicare il 50% anche agli interventi finalizzati al risparmio
energetico, purché il contribuente ottenga “idonea documentazione” e rispetti la “normativa
vigente”. Il punto, piuttosto, è che non è ben chiaro quale sia la documentazione e la normativa
vigente, visto che il Dl 201/2011, che prevede la casistica del 50% anche per il risparmio
energetico, non lo ha detto. Quindi, forse, onde evitare di sbagliare, è consigliabile optare ancora
per la detrazione al 55%: anche se la pratica è più costosa, in generale la spesa maggiore si sconta
con quel 5% in più di detrazione. E poi, così non si rischia di sbagliare.
La possibilità di scegliere tra il 50 e il 55% è comunque importante perché è possibile fare con la
detrazione al 50% interventi che ora non danno diritto alla detrazione del 55%.
(Tratto da articolo di Saverio Fossati, Il Sole 24 Ore, 27.06.2012, sintesi redazionale)
 Nel 2020 dai campi il 45% dell'energia "green". Cia: più spazio alle politiche integrate
LECCE. Tempo otto anni, e nel 2020 il 45% dell'energia "verde" arriverà dall'agricoltura. È la stima
contenuta nel Rapporto sulle agroenergie presentato dalla Confederazione italiana agricoltori (Cia)
alla VI Conferenza economica che si è conclusa oggi a Lecce. Una sfida che vede l'Italia
protagonista a livello internazionale nella produzione di energie alternative, meno inquinanti e a più
basso costo. Un obiettivo fissato anche dall'Unione europea che entro il 2020 chiede una riduzione
del 20% delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e un aumento del 20% della produzione di
energia "green".
Obiettivi Ue a portata di mano
Secondo la Cia l'obiettivo è a portata di mano, purché questo processo sia «accompagnato da
politiche chiare, mirate e lungimiranti, ma soprattutto finalizzate all'integrazione». Per
l'organizzazione agricola, «non si tratta di perseguire un dualismo inutile e sbagliato tra cibo ed
energia, ma di produrre cibo ed energia in modo sostenibile, come occasione di sviluppo per le
imprese agricole e per l'intera società».
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Potenziale da sfruttare
Alla Conferenza, alla quale ieri hanno partecipato anche il commissario all'Agricoltura Ue, Dacian
Ciolos, e il ministro delle Politiche agricole, Mario Catania, biomasse e biogas ottenuti dalla
lavorazione di materiale organico hanno tutti i numeri e il potenziale per diventare una fonte
strategica per la nuova politica energetica nazionale. E al tempo stesso rappresentano
un'opportunità di reddito integrativa per le aziende agricole, in grado di far crescere il prodotto
interno lordo del settore di almeno cinque punti. Puntare sulle agroenergie significherebbe inoltre
abbattere i costi della bolletta energetica e dei carburanti e ridurre le emissioni di anidride
carbonica. Ogni anno, ricorda la Cia, l'Italia è costretta a importare l'85% dell'energia che consuma
e ogni anno "perde" 60 miliardi di euro per l'acquisto all'estero di petrolio e gas.
Il nodo degli incentivi
Lavorare a una filiera energetica "verde" tutta italiana, secondo la Cia, favorirebbe anche
l'occupazione, in particolare quella giovanile. Uno studio dell'Università Bocconi ha indicato che se
l'Italia riuscirà a raggiungere gli obiettivi fissati da Bruxelles per il 2020, l'industria energetica
"verde" avrà prodotto 250mila posti di lavoro, di cui 100mila - si stima - lavoreranno nel settore
delle biomasse. Certo, non mancano i problemi. A partire dal sistemi degli incentivi che, come ha
sottolineato il vicepresidente della Cia, Domenico Brugnoni,«dovranno premiare l'innovazione e
l'efficienza, non le speculazioni».
(Massimo Agostini, Il Sole 24 Ore, 30.06.2012)
 Eolico e fotovoltaico tassati come “opifici”
Rinnovabili.
Anche gli impianti eolici e quelli fotovoltaici devono fare i conti con l'Imu. Ma bisogna distinguere
dai piccoli impianti, funzionali alla fornitura di energia per lo svolgimento dell'attività produttiva
dell'impresa proprietaria dell'impianto, dai grandi parchi eolici e fotovoltaici finalizzati alla
commercializzazione dell'energia prodotta. I piccoli impianti sono da considerare delle pertinenze
del fabbricato industriale e pertanto rientrano nella rendita catastale del fabbricato, mentre invece i
grandi parchi hanno una propria autonoma rilevanza e pertanto sono soggetti all'Imu in tutto e per
tutto.
Per quanto riguarda l'accatastamento di questi grandi impianti, l'Agenzia del Territorio ha più volte
evidenziato che i parchi fotovoltaici che vendono l'energia sono da considerarsi unità immobiliari a
tutti gli effetti, non avendo rilevanza le modalità di connessione al suolo dei pannelli solari (il tetto,
il lastrico, il terreno) né il grado di amovibilità dei pannelli rispetto all'immobile sottostante.
Insomma, si tratta in sostanza di impianti che vanno accatastati nella categoria D/1, quella degli
opifici. Per questi impianti, inoltre, va esclusa la possibilità di considerarli di “pubblica utilità”
(categoria E). Infatti, la Corte di Cassazione (sentenza 4028 del 14 marzo 2012) ha stabilito che la
loro destinazione ad uso commerciale o industriale è incompatibile con la classificazione in
categoria E.
Rimangono ancora da chiarire, comunque, la distinzione tra piccolo e grande impianto fotovoltaico,
i cui confini sono spesso incerti, specie nelle medie dimensioni, e la possibilità di considerare i
grandi impianti come strumentali all'agricoltura, questione che andrebbe valutata alla luce della
ruralità “funzionale” (sganciata dalle risultanze catastali) alla quale sembra ispirarsi la disciplina
sull'Imu.
(Tratto da articolo di Giuseppe Debenedetto, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi / Le Guide del Sole,
11.06.2012, sintesi redazionale)
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 Lavoro, previdenza e professione
 Fornero: la salvaguardia per altri 55mila “esodati”
Salviamo l'euro. Gli effetti della riforma previdenziale. Tavolo tecnico per le coperture: nessun
aumento contributivo.
Il ministro Fornero ieri in Senato ha confermato che il Governo prenderà in considerazione la
situazione di altri esodati, oltre i 65mila già salvaguardati. Si tratta di altri 55mila lavoratori
(40mila in mobilità ordinaria a seguito di accordi sindacali stipulati entro il 31 dicembre 2011 e
data di licenziamento successiva al 4 dicembre 2011). Insomma, lavoratori che matureranno il
requisito pensionistico nei prossimi tre, quattro anni. Salvaguardati saranno soprattutto quei
lavoratori con un accordo collettivo sottoscritto con l'ausilio del Governo, dato che l'approdo alla
pensione al termine della mobilità era un elemento essenziale dell'accordo.
Sugli oneri e sulle coperture bisognerà vagliare attentamente le varie possibilità, ma di sicuro non
si agirà con un aumento dell'aliquota contributiva a carico delle imprese, perché ciò
determinerebbe un aumento del costo del lavoro, che in Italia è già molto alto. Il Governo aprirà un
tavolo tecnico con le parti sociali e attiverà una commissione permanente di monitoraggio delle
situazioni di criticità. Ma non per tutti i salvaguardati si potrà procedere alla deroga previdenziale:
per i meno anziani si può pensare ad un prolungamento dell'ammortizzatore sociale o a un
sostegno per il reimpiego o per il ricorso a lavori socialmente utili.
(Tratto da articolo di Davide Colombo, Il Sole 24 Ore, 20.06.2012, sintesi redazionale)
 Giovani, il piano si concentra al Sud
lavoro. Le misure per occupazione e formazione. In partenza aiuti alle start-up, bonus assunzioni
e interventi contro la dispersione scolastica.
Dagli ultimi dati Istat risulta che i disoccupati under 25, ad aprile, sono il 35,2% del totale (in calo
rispetto allo 0,8% di marzo, ma in aumento del 7,9% su base annua). Considerando anche gli
under 35, i disoccupati salgono a 3,2 milioni (uno su quattro, ossia 460mila in più rispetto al 2008:
il 16,5% in più).
Per fronteggiare il problema, il premier Monti ha assicurato che si sono a disposizione 8 miliardi
derivanti dalla riprogrammazione dei fondi strutturali Ue: 3,7 provenienti dal Fondo sociale europeo
e 4,3 dal fondo per lo sviluppo regionale. Risorse destinate allo start-up di nuove imprese o ad
aziende che assumono personale, ma comunque risorse devono giovare i giovani senza un lavoro.
Per ora solo una parte di questi 8 miliardi è stata destinata ad interventi precisi: secondo il piano
d'azione del ministro per la Coesione territoriale, Fabrizio Barca, 3,7 miliardi sono stati
programmati nel dicembre scorso per la cosiddetta fase 1, mentre 2,3 miliardi sono stati coinvolti
nella fase 2 dedicata al Piano per il Sud. C'è da chiarire che non tutte le risorse disponibili sono
state indirizzate direttamente ad agevolare i giovani. Una parte di esse servirà per programmi
infrastrutturali per il Mezzogiorno che, però, favoriranno indirettamente la crescita
dell'occupazione. La fase 1, per esempio, ha previsto intervento per l'agenda digitale, per le
ferrovie, per l'istruzione e la formazione e per il credito di imposta per l'occupazione di soggetti
svantaggiati (142 milioni sono stati sbloccati di recente). La fase 2, invece, vede 220 milioni
indirizzati alla lotta alla dispersione scolastica e a nuovi finanziamenti per l'autoimpiego, per
l'imprenditorialità giovanile, per l'apprendistato e per la ricerca.
(Tratto da articolo di Francesca Barbieri, Il Sole 24 Ore, 04.06.2012, sintesi redazionale)
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 Pubblica Amministrazione
 Bilanci comunali: rinvio al 31 agosto
Enti locali. Via libera dalla Stato-Città.
La Conferenza Stato-Città ha dato il via libera al rinvio della data ultima per la compilazione dei
bilanci di previsione da parte dei Comuni. La data, così, è stata spostata dal 30 giugno al prossimo
31 agosto. “Un passo importante – ha commentato il presidente dell'Anci, Graziano Delrio – e un
aiuto ai Comuni già penalizzati dalle incertezze normative derivanti dall'Imu”. E d'altronde era stata
proprio l'Anci, in una lettera inviata al ministro dell'Interno, a sottolineare “la particolare difficoltà
dei Comuni nell'impostare la manovra fiscale e di bilancio per le restrizioni finanziarie adottate a
livello nazionale”.
Intanto, ieri in un question time in Commissione Finanze alla Camera, il sottosegretario
all'Economia, Vieri Ceriani, ha ribadito che l'anticipazione al 2012 dell'Imu in bilancio serve per
ridistribuire le risorse tra il Fondo sperimentale di riequilibrio e il gettito Imu, la cui sommatoria
deve rimanere invariata. Così se le entrate da Imu saranno meno di quanto preventivato, la
differenza verrà coperta con le risorse prelevate dal Fondo di riequilibrio; e allo stesso modo,
qualora le entrate Imu dovessero essere superiori al previsto, ciò comporterà una decurtazione sui
trasferimenti delle risorse del Fondo.
(Tratto da articolo di Giorgio Costa, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 21.06.2012, sintesi
redazionale)
 Commissari nelle Province da riformare
Autonomie. In attesa delle modifiche quattro decreti in Gazzetta Ufficiale.
Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno quattro decreti presidenziali con cui si
nominano i commissari straordinari per le Province di Vicenza, La Spezia, Como e Ancona. Si è
completata così la prima tappa del complicato riassetto delle sistema provinciale delineato dal
Decreto 201/2011 (come convertito dalla legge 241/2011). In questo modo si continua a far
funzionare le quattro Province anche oltre la loro scadenza, visto che le nuove elezioni sono state
congelate. A queste Province si uniscono quelle già commissariate (Belluno, Caltanissetta, Genova
e Ragusa).
Continua così il lungo iter che porterà alle nuove Province. Esse saranno destinate ad avere solo
funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati
con legge statale o regionale. La legge in via di definizione più avanzata è quella relativa alla
nomina dei nuovi presidenti e consiglieri provinciali: essi non saranno più eletti dai cittadini, bensì
dai sindaci e dai consiglieri municipali dei Comuni afferenti al territorio proprio di ogni Provincia.
Viene meno anche l'incompatibilità delle cariche, così che potranno essere nominati presidente e
consiglieri provinciali anche persone che sono già sindaci o consiglieri comunali. Anche il numero
massimo di consiglieri provinciali è stato ben definito. Non potranno esserci più di 16 consiglieri
nelle Province con oltre 700mila abitanti, non più di 12 nelle Province tra 300mila e 700mila
abitanti e non più di 10 in quelle sotto i 300mila abitanti.
Più incerto, invece, il discorso sulle competenze delle nuove Province (in teoria di mero indirizzo e
coordinamento) e sul trasferimento di risorse e personale dalle Province ai Comuni. Sul primo
fronte, il termine fissato è quello del prossimo 31 dicembre. Va ricordato che da oltre un anno la
commissione Affari costituzionali del Senato sta discutendo la Carta delle autonomie, che deve
ridisegnare le funzioni di Province e Comuni. Alcuni emendamenti al testo assegnerebbero alle
Province anche funzioni di area vasta: governo del territorio, viabilità, mobilità, ambiente. Un
orientamento, questo, che il Governo ha fatto proprio.
(Tratto da articolo di Mauro Pizzin, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 20.06.2012, sintesi
redazionale)
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 Il fondo valorizza gli immobili Pa
Patrimonio pubblico. I vantaggi dell’affidamento alla Sgr dopo il decreto Sviluppo e il
vademecum preparato dal Demanio. Strumento ad alto potenziale se si supera il nodo urbanistico
del cambio d’uso.
La valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico punta su nuovi strumenti che sono di certo
più efficaci rispetto a quelli utilizzati in passato. Ma il punto fondamentale per ottenere una valida
valorizzazione e/o dismissione è il confronto con gli aspetti edilizio-urbanistici, vale a dire,
fondamentalmente, con la possibilità di cambiare la destinazione d’uso degli immobili non più utili
all’uso istituzionale, esaltandone così le potenzialità di riutilizzo.
La legge 150/1942, tutt’ora in vigore, stabilisce che la destinazione d’uso di un immobile va
assegnata attraverso il Piano urbanistico generale (Prg). Il procedimento di approvazione di un Prg,
però, non riconosce alcuna competenza allo Stato, bensì alle Regioni. Per ovviare a questo
“inconveniente”, il legislatore ha individuato nell’“accordo di programma” lo strumento che, pur
rispettando le prerogative regionali, permette di riunire ad un tavolo comune i soggetti pubblici
interessati alle varianti urbanistiche. Nell’ambito degli accordi di programma possono essere
ricondotti anche i programmi unitari per la valorizzazione territoriale (Puvat) introdotti dall’articolo
27 del Dl 201/2011 (che ha inserito l’articolo 3-ter al Dl 351/2001), e che sono “finalizzati ad
avviare, attuare e concludere, in tempi certi, autodeterminati dalle amministrazioni partecipanti
(…) un processo di valorizzazione unico degli immobili”. Infatti, quando si rende necessario, ai fini
della valorizzazione, riconfigurare gli strumenti territoriali e urbanistici, il presidente della Regione,
ovvero l’organo di governo preposto, promuove la sottoscrizione di un accordo di programma, a cui
partecipano tutti i soggetti interessati e coinvolti nell’accordo (che deve concludersi nel termine
tassativo di 120 giorni).
Lo strumento comunque più efficace per disporre varianti urbanistiche rimane il piano di
valorizzazione e alienazione che i consigli comunali possono approvare con una delibera secca non
solo riguardo i propri immobili, ma anche riguardo quelli dello Strato (previa intesa con il
Demanio). Il nuovo testo dell’articolo 58 del Dl 58/2008, infatti, dispone che per procedere al
riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali con una delibera
individuino i beni immobili non più strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e ne
determinino la valorizzazione (o la dismissione) attraverso la determinazione delle destinazioni
d’uso urbanistiche. Questa disciplina lascia comunque la possibilità alle Regioni di poter disciplinare
diversamente le procedure di variante d’uso ai fini della valorizzazione, ma precisa però che in
mancanza di intervento da parte delle Regioni, la destinazione d’uso prevista dal piano di
valorizzazione e alienazione dei Comuni diventa definitiva grazie al meccanismo del silenzio
assenso in 120 giorni.
(Tratto da articolo di Guido Inzaghi, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi – Edilizia e Territorio,
18.06.2012, sintesi redazionale)
 Violazione del Patto, l'atto si annulla con l'autotutela
Consiglio di Stato. Delibera campana.
La Sezione V del Consiglio di Stato (decisione 3361/2012) conferma la sentenza del Tar Campania,
Napoli, 17231/2010 con cui venivano annullate alcune delibere della giunta regionale. Queste
erano state messe per annullare delle precedenti delibere che volevano invalidare delibere e verbali
che negli anni passati avevano intenzionalmente eluso i vincoli del Patto 2009. In sostanza, il
Consiglio di Stato sancisce che è legittimo annullare gli atti che hanno determinato una violazione
volontaria del Patto di stabilità interno.
Il Consiglio di Stato ribadisce così che anche le autonomie territoriali e locali, sottostando alle
regole del patto, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dall'Unione europea. Nel far
questo il Consiglio di Stato richiama sia l'articolo 97 della Costituzione (integrato dalla legge
1/2012) che impegna le Pa ad assicurare l'equilibrio nei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico,
sia la sentenza 207/2011 della Cassazione che ritiene legittime le regole del Patto che pongono
vincoli di spesa e sanzioni atti ad assicurare il rispetto del Patto stesso. Insomma, il Consiglio
afferma che il coordinamento della finanza pubblica può giustificare anche limiti alle azioni
legislative e amministrative regionali posti in virtù di leggi statali finalizzate al riequilibrio dei conti
tramite contenimento della spesa corrente.
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Quindi la necessità di contenere la spesa pubblica rende legittimo il ricorso allo strumento
dell'autotutela obbligatoria (previsto dall'articolo 14, comma 20, Dl 78/2010) che è uno strumento
di coordinamento della finanza pubblica il quale rende cogenti per tutti i livelli di governo i vincoli di
bilancio (che altrimenti rimarrebbero a discrezione dei singoli enti, con rischio per l'economia della
Repubblica).
(Tratto da articolo di Luciano Cimbolini, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi / Autonomie locali e Pa,
25.06.2012, sintesi redazionale)
 Pubblico Impiego
 Lavoro, sanzione più facile per violazioni gravi
Punibilità senza affissione del codice di disciplina.
La Corte di Cassazione (sentenza 9644/2012, diffusa ieri) ha stabilito che un dipendente che violi
gravemente i doveri fondamentali connessi al suo rapporto di lavoro è soggetto a sanzione, anche
se quest'ultima non è prevista nel codice disciplinare esposto sul posto di lavoro in luogo
accessibile a tutti i dipendenti.
Il caso riguarda un dipendente dell'Agenzia delle Entrate che non era stato trovato sul posto di
lavoro, sebbene avesse timbrato il cartellino. In primo e secondo grado la pena inflitta (la
sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due giorni) non era stata ritenuta legittima perché
non risultava affisso sul luogo di lavoro il codice disciplinare (ex articolo 7, legge 300/70). Ebbene,
la Cassazione ha ribaltato i primi due giudizi, riconoscendo che in tema di sanzioni disciplinari “la
garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione (…) non si applica laddove il
procedimento disciplinare faccia riferimento a situazioni che concretizzano una violazione dei doveri
fondamentali connessi al rapporto di lavoro”. Insomma, per la sanzione comminata per violazioni di
norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore non è necessario l'affissione del
codice disciplinare nel luogo di lavoro. Simili comportamenti sono punibili “a prescindere dalla loro
inclusione o meno all'interno del codice disciplinare”.
(Tratto da articolo di Giorgio Costa, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 14.06.2012, sintesi
redazionale)
 Rifiuti e bonifiche
 RIFIUTI - Il Sistri è sospeso fino a giugno del 2013
È ufficiale: il Sistri è sospeso fino al 30 giugno 2013. Con lui sono sospesi i contratti tra il ministero
dell'Ambiente e la Selex SeMa. Nonché il pagamento del contributo annuale che le imprese
avrebbero dovuto pagare per l'anno 2012. Più di una proroga, dunque, una rivoluzione.
Attesissima. La fa sua l'articolo 51 del Dl Sviluppo, approvato dal Consiglio dei ministri di ieri. Il
Governo intende «procedere a ulteriori verifiche» amministrative e funzionali del Sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti, vale a dire di quel sistema che da due anni e mezzo allarma,
per la sua farraginosità, circa 300mila imprese che producono e che gestiscono rifiuti.
Il nuovo articolo 51 chiarisce che le attività di verifica richieste dalla legge 148/2011 (che aveva
disposto la proroga al 9 febbraio 2012) hanno evidenziato la necessità di consentirne la
prosecuzione anche in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative. La sospensione durerà fino al compimento delle nuove verifiche e, in ogni caso,
non oltre il 30 giugno 2013.
Non basta. La sospensione riguarda anche «ogni adempimento informatico» da parte dei soggetti
obbligati al Sistri. Il Dl ne approfitta per ricordare che le imprese devono continuare a tenere,
compilare e conservare i registri di carico e scarico e i formulari. In sostanza, nessuno deve più
accedere al Sistri, si devono usare solo registri e formulari e le sanzioni sono quelle da sempre
conosciute per tali scritture. Il nuovo termine per l'entrata in operatività del sistema sarà
individuato con Dm del ministro dell'Ambiente.
(Articolo di Paola Ficco, Il Sole 24 ore, 16.06.2012)
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 Albo Nazionale Gestori Ambientali
Requisito di capacità finanziaria per le categorie da 1 a 5
Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, con delibera 18 giugno 2012, Prot. n. 809, ha
fornito alcuni chiarimenti in ordine all’adeguamento della capacità finanziaria per le imprese iscritte
all’Albo nelle categorie da 1 a 5 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, raccolta e
trasporto di rifiuti speciali pericolosi, raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), i cui
importi erano stati determinati con delibera n. 3 del 14 marzo 2012.
Nella nota di chiarimenti l’Albo ha precisato che le imprese che, alla data di emanazione della
delibera, erano già iscritte in tali categorie potranno richiedere, attraverso il modello di
comunicazione di variazione dell’iscrizione, l’adeguamento della capacità finanziaria ai nuovi importi
previsti.
(Avv. Pierpaolo Masciocchi)
 Albo Nazionale Gestori Ambientali
Iscrizione all’Albo nella categoria 9
Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, con circolare del 21 giugno 2012, Prot. n. 833,
ha fornito chiarimenti in ordine all’applicabilità dei requisiti richiesti alle imprese che effettuano
attività di bonifica dei siti (categoria 9) i cui criteri d’iscrizione sono disciplinati dalla deliberazione
n. 5 del 12 dicembre 2001. In particolare veniva richiesto se il requisito di cui all’art. 1 comma 1
lett. b) – dimostrare di aver eseguito interventi di bonifica dei siti secondo i criteri di cui all’Allegato
B – della citata deliberazione, era riferibile solo alla fase di prima applicazione o va considerato
anche per le attuali domande di iscrizione o revisione. In proposito il Comitato nazionale ha
precisato che il requisito di cui alla lett. b) era legato solo al periodo di avvio dell’operatività della
categoria 9 e pertanto non deve essere richiesto alle imprese che presentano attualmente
domanda di iscrizione o revisione in tale categoria.
 ZONE COLPITE DAL SISMA - Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente
Decreto legge 6 giugno 2012 n. 74<>
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29
maggio u.s.
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno u.s. n. 131 il decreto legge di cui
all'oggetto. Il provvedimento, che entra in vigore l'8 giugno, tra le varie disposizioni contiene al
Capo III misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente. In particolare l'art. 17 detta norme in
materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo totale o parziale degli edifici
pubblici e privati causato dagli eventi sismici.
Tali materiali, stabilisce il comma 1, provenienti dalle attività di demolizione e abbattimento degli
edifici pericolanti, sono classificati rifiuti urbani con Codice CER 20.03.99 per quanto riguarda le
fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio elencati nel
successivo punto 4.
Non rientrano in tale tipologia di rifiuti quelli costituiti da lastre o materiale contenente amianto,
facilmente individuabili e che devono essere preventivamente rimossi secondo le procedure
previste dal Decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994 concernente normative e
metodologie tecniche relative alla cessazione dell'impiego di amianto. Non sono considerati rifiuti i
resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, ceramiche, legno lavorato e metalli
lavorati. Tali materiali dovranno essere separati all'origine a inviati verso luoghi di destinazione
individuati dalle Autorità competenti.
I rifiuti considerati urbani ai sensi del comma 1, senza necessità di preventivo accordo tra le
Province interessate, possono essere conferiti agli impianti di Finale Emilia, Galliera, Modena,
Merolla, Mirandola, Carpi, Sant'Agostino e Novellara. Al comma 5 vengono individuati
dettagliatamente i Codici CER riferiti ai singoli materiali oggetto di raccolta e trasporto.
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I rifiuti di cui al comma 1 potranno essere raccolti sia dai gestori dei servizi pubblici, sia da
soggetti incaricati dalla Pubbliche Amministrazioni. Se i gestori del servizio pubblico non
dispongono di mezzi idonei alla raccolta di tali materiali, potranno stipulare specifici accordi con
soggetti privati.
Il trasporto di tali materiali da avviare a recupero o smaltimento viene effettuato dalla aziende che
gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei territori interessati o dalle pubbliche
amministrazioni coinvolte a titolo diverso (Vigili del Fuoco, Protezione Civile etc.) direttamente o
attraverso imprese di trasporto appositamente incaricate.
In tale caso dovrà essere
preventivamente comunicata la targa del mezzo di trasporto ai gestori degli impianti dei Comuni
precedentemente individuati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli art. 212 (iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali), 190 (tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti), 193
(formulario di trasporto dei rifiuti) e 188-ter (Sistri) del d.lgs. 152/06.
Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee è tenuto a ricevere i rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) nello stato in cui si trovano, con oneri a proprio carico. I rifiuti individuati al
comma 1 vengono pesati in entrata all'impianto dove dovrà esservi un registro per l'annotazione
del quantitativo conferito. I gestori degli impianti dei Comuni precedentemente richiamati potranno
effettuare, sulla base di una preventiva comunicazione da inviare ad ARPA e provincia
territorialmente competente, operazioni di deposito preliminare, messa in riserva, selezione
meccanica e cernita. I titolari delle attività ove è prevista la detenzione di sostanze classificate
come pericolose per la salute e la sicurezza e che potrebbero essere frammiste alle macerie, sono
tenuti a darne evidenza ai fini della raccolta e della gestione in sicurezza.
I gestori degli impianti dei Comuni precedentemente richiamati ricevono i mezzi di trasporto senza
lo svolgimento di analisi preventive, procedendo allo scarico presso le piazzole attrezzate per il
deposito preliminare o la messa in riserva.
I rifiuti urbani raccolti in modalità indifferenziata provenienti dai luoghi che sono adibiti
all'assistenza della popolazione colpita, potranno essere smaltiti anche negli impianti dei comuni
precedentemente individuati, al fine di agevolare i flussi e limitare l'impatto dei trasporti, senza
necessità di apportare modifiche alle autorizzazioni già in essere (e, quindi, anche in deroga alle
eventuali delimitazioni dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani). In tale ipotesi il gestore del
servizio di raccolta si accorda preventivamente con il gestore dell'impianto, dandone comunque
comunicazione alla Provincia e all'Arpa che dovranno rilasciare il proprio nulla osta entro le 24 ore.
Agli oneri derivanti dalla raccolta, trasporto, smaltimento e avvio al recupero dei rifiuti, si
provvede, nel limite di 1,5 milioni di euro provenienti dalle risorse del Fondo della Protezione Civile,
già finalizzate agli interventi conseguenti al sisma.
L'art. 18 detta disposizioni in ordine a differimenti, sospensioni e proroghe di termini per le
autorizzazioni. In particolare, al comma 1 si dispone che l'Autorità competente può sospendere i
procedimenti in corso in relazione alla bonifica dei siti inquinati per un periodo massimo do 180
giorni, in funzione della situazione verificatasi in seguito all'evento sismico, previa richiesta
documentata da parte dei soggetti interessati. Per le attività soggette ad autorizzazione integrata
ambientale (AIA) che hanno già presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione e il cui
procedimento è attualmente in corso, i termini del procedimento sono sospesi per 180 giorni e la
validità dell'autorizzazione è prorogata sino all'entrata in vigore del rinnovo.
Per le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) che devono invece presentare
richiesta di rinnovo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l'istanza di rinnovo
deve essere presentata entro il 31 dicembre 2012 e la validità dell'autorizzazione è prorogata fino
al 30 giugno 2013. Per quelle aziende che hanno subito danni in conseguenza del sisma, i controlli
programmati previsti nell'AIA, sono sospesi per 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto.
Le proroghe dei termini e le sospensioni di cui ai precedenti punti sono applicate anche a quelle
autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività che non sono soggette ad
AIA.
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Infine l'art. 19 detta disposizioni in tema di semplificazione di procedure di autorizzazione. Il
comma 1 stabilisce che le aziende che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici
possono ripristinare le proprie sezioni produttive nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni
stabilite nelle autorizzazioni ambientali, comunicando all'autorità competente le modifiche non
sostanziali e procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche comunicate previa
autocertificazione e nel rispetto delle normative ambientale.
I procedimenti relativi alla delocalizzazione totale o parziale delle attività e di ricostruzione con
modifiche sostanziali delle aziende danneggiate, sono soggetti alla nuova autorizzazione unica
ambientale o alle procedure di VIA e AIA e al procedimento unico di cui al D.P.R. 160/2010
(Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività
produttive –SUAP).
Sempre al medesimo fine, i termini di deposito e di pubblicizzazione previsti dalle norme in tema
di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e in materia di AIA sono ridotti della metà.
(Avv. Pierpaolo Masciocchi)
 Sicurezza ed igiene del lavoro
 Sicurezza, aziende sempre responsabili
Corte di Cassazione.
Il datore di lavoro è sempre responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche se ha preso
tutte le misure idonee per la sicurezza e l’eventuale incidente è avvenuto per incuria del lavoratore
infortunato. Il datore, insomma, oltre ad adottare tutte le misure tecnologiche atte a garantire la
massima sicurezza, deve anche vigilare affinché i suoi dipendenti rispettino e applicano quelle
misure.
Questo orientamento rigoroso non è nuovo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e ora è di
nuovo ribadito nella pronuncia 9199/2012. Questa pronuncia, in particolare, ha escluso che la
semplice negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore sia sufficiente ad escludere le
responsabilità del datore di lavoro. Questo perché le norme sulla prevenzione degli infortuni hanno
come finalità la tutela del lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla disattenzione, ma anche
da quelli ascrivibili alla sua imperizia o negligenza, appunto.
L’unico caso in cui la Corte riconosce la non responsabilità del datore di lavoro è quando il
comportamento del dipendente abbia assunto il carattere di abnormità ed eccezionalità.
(Tratto da articolo di Giampiero Falasca, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 08.06.2012, sintesi
redazionale)
 Verifiche periodiche delle attrezzature
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 25 maggio 2012, n. 11
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la circolare in commento, ha fornito
importanti chiarimenti applicativi in merito al D.M. 11 aprile 2011 sulla disciplina delle modalità di
effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro individuate dall'Allegato VII del
D.Lgs 81/08 e ai criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati per effettuare tali verifiche.
Si riportano di seguito i principali aspetti ivi contenuti.
Modalità di richiesta delle verifiche periodiche
In primo luogo la circolare richiama l'art. 71 del T.U. sicurezza che pone in capo al datore di lavoro
l'obbligo di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII e il D.M. 11
aprile 2011 che individua nell'Inail il soggetto titolare della prima verifica e nelle ASL i soggetti
titolari delle verifiche successive. La richiesta di verifica, ai fini del calcolo della decorrenza dei 60
giorni o 30 giorni entro cui rispettivamente l'Inail o le Asl devono effettuare la verifica, viene
considerata valida se presenta i seguenti requisiti:
- se trasmessa in forma cartacea deve essere su carta intestata dell'impresa o quanto meno
corredata di timbro dell'impresa stessa;
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- deve riportare l'indirizzo completo presso il quale si trova l'attrezzatura da sottoporre a verifica, i
dati fiscali e recapiti telefonici;
- deve contenere i dati identificativi dell'attrezzatura di lavoro (es. matricola, tipologia);
- deve essere indicato il soggetto abilitato che il datore di lavoro dovrà individuare tra quelli iscritti
nell'elenco dei soggetti abilitati;
- deve riportare la data della richiesta.
In caso di richiesta incompleta, ossia mancante di uno degli elementi sopra indicati, il soggetto
titolare della funzione dovrà rispondere al richiedente specificando che i termini di 60/30 giorni
decorrono dalla data di richiesta completa di tutti gli elementi richiesti.
Scelta del soggetto abilitato
Il D.M. 11 aprile 2011, in attuazione di quanto già disposto nell'art. 71 commi 11 e 12 stabilisce
che sia il datore di lavoro ad individuare il soggetto abilitato e la circolare indica le modalità da
seguire:
- al momento della richiesta all'INAIL o alla ASL il datore di lavoro individua uno dei soggetti
abilitati per l'effettuazione delle verifiche (per la specifica attrezzatura) e che sono iscritti in uno
speciale elenco costituito, per quanto riguarda l'INAIL presso le direzioni regionali competenti e
per quanto riguarda la ASL presso le singole strutture.
- In caso di superamento del termine (60/30 giorni dalla richiesta – art. 2 comma 1 del DM
11.04.11) senza che sia intervenuto il soggetto titolare della funzione o il soggetto abilitato, il
datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati nella Regione in cui è presente l'attrezzatura da
sottoporre a verifica e iscritti nell' Elenco Nazionale dei soggetti abilitati. Tale elenco è stato
pubblicato con decreto dirigenziale 21 maggio 2012 dal Ministero del Lavoro (Allegato 2 ).
Interruzione o sospensione dei termini temporali
I termini (60/30 giorni) si interrompono se il titolare soggetto della funzione (Inail o Asl) o il
soggetto abilitato non possa effettuare la verifica per cause indipendenti dalla propria volontà
(indisponibilità dell'attrezzatura, del personale occorrente etc.).Se nel corso della verifica si ritiene
necessario acquisire nuova documentazione, indagini supplementari etc. il verificatore dovrà
richiedere per iscritto i nuovi accertamenti occorrenti, e i termini temporali vengono sospesi sino a
quando la documentazione ulteriore sia stata prodotta o siano terminate le ulteriori attività
supplementari.
Attivazione del soggetto abilitato da parte del soggetto titolare della funzione
Qualora l'INAIL (o la ASL) si avvalga del soggetto indicato dal datore di lavoro, il soggetto titolare
della funzione dovrà attivare il soggetto abilitato il più rapidamente possibile dando contestuale
comunicazione al datore di lavoro. Anche il soggetto abilitato dovrà rispettare i termini temporali
soprarichiamati di cui all'art. 2 comma 1 del DM 11.04.11.
Modulistica
Viene precisato che la modulistica da adottare è quella riportata nell'Allegato IV del DM 11.04.11.
Tariffazione
Le tariffe della verifiche periodiche effettuate dai soggetti abilitati verranno corrisposte secondo le
modalità previste dai soggetti titolari della funzione e il versamento delle quote dovute al soggetto
titolare della funzione dovrà essere eseguito per tutte le prestazioni effettuate.
(Avv. Pierpaolo Masciocchi)
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Legge e prassi
(G.U. 30 giugno 2012, n. 151)
 Ambiente, suolo e territorio
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2012
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di criticita' in atto negli
impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma
nel territorio della regione Campania. (Ordinanza n. 4022). (12A06375)
(GU n. 127 del 01-06-2012)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 8 maggio 2012
Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada. (12A06333)
(GU n. 129 del 05-06-2012)

Art. 1 Criteri ambientali minimi
Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, citato in premessa, dove si
prevede l'emanazione di «criteri ambientali minimi» per la categoria
merceologica
«Trasporti», indicata al punto 3.6 PAN GPP, sono adottati i criteri ambientali di cui all'allegato
tecnico del presente decreto, facente parte integrante del decreto stesso: «Acquisizione dei
veicoli adibiti al trasporto su strada».
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 23 marzo 2012
Fondo per lo sviluppo e la coesione. Assegnazione di risorse a favore di interventi prioritari nel
settore dei beni e delle attivita' culturali - sedi museali di rilievo nazionale. (Deliberazione n.
38/2012). (12A06709) (Suppl. Ordinario n. 120)
(GU n. 138 del 15-06-2012)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 16 marzo 2012
Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 - annualita' 2011. (12A06758)
(GU n. 138 del 15-06-2012)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Approvazione della guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2 , ai sensi dell'art.4,
D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, riguardante il regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE
concernente la disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da
fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.
(12A06781)
(GU n. 143 del 21-06-2012)
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 14 giugno 2012
Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali
avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni 22 e 23 novembre 2011 nei territori delle province di
Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone. (Ordinanza n. 0008). (12A06888)
(GU n. 144 del 22-06-2012)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2012
Assegnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006, di risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326. Fondi annualita' 2005. (12A07344)
(GU n. 150 del 29-06-2012)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012
Legge n. 97/1994: approvazione dei criteri di riparto e ripartizione tra le regioni e le province
autonome del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2009. (Deliberazione n. 13/2012).
(12A07190)
(GU n. 150 del 29-06-2012)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2012
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2012 recante: «Costituzione
della Commissione Tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica».
Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. (12A07359)
(GU n. 150 del 29-06-2012)
 Antincendio e prevenzione incendi
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
COMUNICATO
Atto di indirizzo recante «Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi, di interfaccia ed i
rischi conseguenti per la stagione estiva 2012». (12A06828)
(GU n. 137 del 14-06-2012)
DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012, n. 79
Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in
materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. (12G0105)
(GU n. 142 del 20-06-2012)
 Appalti
DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 73
Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione.
(12G0095)
(GU n. 131 del 07-06-2012)

Art. 1
1. I termini previsti dall'articolo 357, commi 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di centottanta giorni.
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2. I termini previsti dall'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di un anno.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da adottarsi entro il termine di cui al
comma 1, sono stabilite modalita' semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei
lavori rilasciati secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, relativi alle categorie di lavorazioni modificate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 aprile 2012
Attuazione dell'articolo 83-bis, comma 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di autotrasporto. (12A06811)
(GU n. 140 del 18-06-2012)

Art. 1 Sanzioni di cui all'art. 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1. Le sanzioni amministrative, che conseguono alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 83bis, commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano, in ragione della loro differente
natura, come di seguito specificato:
a) i soggetti destinatari del provvedimento di esclusione dai benefici fiscali, finanziari e
previdenziali, riconducibili a tutta l'attivita' di impresa esercitata, sono esclusi dai benefici
medesimi per un anno, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene
notificato il provvedimento sanzionatorio;
b) i soggetti destinatari del provvedimento di esclusione dalle procedure per l'affidamento
pubblico della fornitura di beni e servizi, sono esclusi da tali procedure per un periodo compreso
tra i trenta giorni ed i sei mesi, in relazione alla gravita' dell'infrazione commessa. In
particolare, se la percentuale media di scostamento rispetto ai parametri normativamente
previsti, risulta inferiore al 10%, la durata del provvedimento interdittivo sara' pari a giorni trenta;
nel caso in cui la percentuale di scostamento sia compresa tra il 10% ed il 20%, la durata
del provvedimento interdittivo saro' pari a giorni sessanta, mentre scostamenti superiori
comportano un'interdizione di novanta giorni. Inoltre, qualora nei confronti del medesimo
soggetto siano riscontrati casi di irregolarita' superiori al 50% rispetto alla documentazione
esaminata, il periodo di interdizione e' raddoppiato. Infine, in caso di reiterazione, nei tre anni
successivi alla commissione di una violazione oggetto di provvedimento interdittivo da parte
del medesimo contravventore, il periodo di interdizione sara' raddoppiato, fermo restando
il limite massimo di esclusione fino a centottanta giorni complessivi. Gli effetti
del
provvedimento interdittivo decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di notifica del
medesimo provvedimento sanzionatorio.
MINISTERO
DELL'INTERNO
COMITATO
DI
COORDINAMENTO
PER
L'ALTA
SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE
COMUNICATO
Prime linee guida antimafia di cui all'articolo 17-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. (12A06830)
(GU n. 140 del 18-06-2012)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE
DETERMINAZIONE 16 maggio 2012
Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici.
(Determinazione n. 1). (12A06767)
(GU n. 141 del 19-06-2012)
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 24 maggio 2012
Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per
l'igiene. (12A06814)
(GU n. 142 del 20-06-2012)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE
COMUNICATO
Rilevazione degli appalti che rispettano i criteri di sostenibilita' ambientale (Green Public
Procurement-GPP). (12A06835)
(GU n. 142 del 20-06-2012)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 maggio 2012
Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per
somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici
nazionali. (12A06962)
(GU n. 143 del 21-06-2012)

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea e al fine di far affluire liquidita' alle imprese, le modalita' di certificazione del credito,
anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte
delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Disciplina altresi' le forme semplificate
di cessione e notificazione del credito certificato.
2. Resta fermo che la certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai
crediti di cui al comma 1, in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o,
ove possibile e indicato, dalle pattuizioni contrattuali tra le parti.
3. Gli allegati da 1 a 3 sono parte integrante del presente decreto.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 maggio 2012
Pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e
forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi di bilancio, ai sensi dell'articolo
35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (12A06963)
(GU n. 143 del 21-06-2012)

Art. 1
1. I soggetti titolari dei crediti connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di
beni e servizi, come definiti ai sensi del comma 3, il cui ammontare, al netto degli interessi, non
risulta complessivamente inferiore ad euro 1.000, che intendono avvalersi della facolta'
prevista dalla lettera b), comma 1 dell'art. 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, possono
richiedere, con apposita domanda, da indirizzare all'Amministrazione statale che ha usufruito
della fornitura ed ha assunto il
relativo
impegno contabile, l'estinzione dei crediti stessi
mediante l'assegnazione di titoli di Stato. In caso di fusione la domanda deve essere presentata
dalla societa' incorporante o risultante dalla fusione.
2. Ai fini della determinazione del limite di cui al comma 1, nella domanda di assegnazione dei
titoli si deve far riferimento all'importo del credito al netto di eventuali rimborsi o
compensazioni parziali o totali, eventualmente gia' ottenuti o effettuate.
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3. Ai fini della richiesta di cui al precedente comma 1, si intendono per crediti connessi a
transazioni
commerciali
relative alla fornitura di beni e servizi, le somme dovute da
amministrazioni statali per forniture di beni e servizi gia' avvenute, per le quali non si e' ancora
verificato il pagamento e che hanno generato residui passivi iscritti in bilancio al 31 dicembre 2011,
o residui perenti ai fini amministrativi iscritti sul conto del patrimonio ai sensi della normativa
vigente.
Il
pagamento
di
dette
somme
non
deve comportare un peggioramento
dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, secondo i criteri di
contabilita'
nazionale. Pertanto, ai fini del presente decreto, i crediti connessi a transazioni commerciali
sono individuabili, secondo i criteri della contabilita' nazionale, nell'ambito delle spese per
consumi intermedi delle Amministrazioni dello Stato.
4. Le domande devono essere presentate, secondo le modalita' previste dai successivi articoli
2 e 3, entro il 28 giugno 2012, al Ministero debitore.
 Catasto
AGENZIA DEL TERRITORIO
COMUNICATO
Elenco dei comuni per i quali sono state eseguite le rettifiche d'ufficio, in autotutela,
dell'aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni
presentate negli anni 2010 e 2011 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei
contributi agricoli. (12A06610)
(GU n. 135 del 12-06-2012)
 Economia, fisco, agevolazioni e incentivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 maggio 2012
Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di
imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno. (12A06251)
(GU n. 127 del 01-06-2012)

Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto contiene le modalita' di attuazione dell'art. 2 del decreto-legge del 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, relativo
all'istituzione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per nuovo lavoro stabile nel
Mezzogiorno per l'assunzione, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore
dello stesso decreto legge, di lavoratori definiti dalla Commissione Europea «svantaggiati» o
«molto svantaggiati» nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia
e Sardegna, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008
della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (regolamento generale di
esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 214 del 9 agosto 2008.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 giugno 2012
Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per
l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio
2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.
(12A06432)
(GU n. 130 del 06-06-2012)
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DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83
Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)
(GU n. 148 del 27-06-2012)
(Suppl. Ordinario n. 129)

Art. 11 Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico
1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta
lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a
96.000 euro per unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato
articolo 16-bis.
2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo e'
aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi
restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese
stesse».
3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo e' soppresso; la presente
disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.
DECRETO-LEGGE 27 giugno 2012, n. 87
Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico,
di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonche' misure di rafforzamento
del patrimonio delle imprese del settore bancario. (12G0110)
(GU n. 148 del 27-06-2012)

Crediti Pa, fondi dagli immobili venduti
Dismissioni. Decreti ieri in Gazzetta: più tempo per accorpare le agenzie fiscali – Opzione di 120
giorni alla Cdp su Fintecna, Sace e Simest. Destinata al pagamento dei debiti anche parte dei
proventi della cessione dei beni.
E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il Dl 87 sulle dismissioni. Una delle novità più importanti
contenute nel testo consiste nella possibilità di dedicare parte degli introiti da dismissioni alla
copertura dei debiti della Pa centrale. Riguardo le dismissioni vere e proprie degli asset pubblici,
all'articolo 1 del decreto si dà alla Cassa depositi e Prestiti la possibilità, entro 120 giorni, di poter
acquistare le quote detenute dallo Stato in Fintecna, Sace e Simest. L'operazione dovrebbe fruttare
10 miliardi, da destinare all'ammortamento dei titoli di Stato e, appunto, al pagamento dei debiti
della Pa. La stessa procedura sarà seguita per la dismissione del patrimonio pubblico prevista
nell'articolo 2. Sarà una società di gestione del risparmio (Sgr), partecipata dal ministero
dell'Economia e dal Demanio, a fungere da “fondo dei fondi” per la messa sul mercato dei migliori
cespiti di Stato ed enti locali. La prima partita di beni consisterà in 350 voci per un valore
inventariale di 1,5 miliardi. Vi sono ricompresi anche gli immobili che secondo il federalismo
demaniale sarebbero dovuti passare dallo Stato agli enti locali e quelli inutilizzati dalla Difesa.
Per quanto riguarda invece gli accorpamenti, il decreto fa partire la procedura di abolizione dei
Monopoli di Stato e dell'Agenzia del Territorio, ma solo a partire dal vigore della legge di
conversione del decreto 87. Da quella data partiranno i 90 giorni prima che diventi operativo il
trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dei due enti (che verranno incorporati
rispettivamente nell'Agenzia delle Dogane e in quella delle Entrate).
(Tratto da articolo di Eugenio Bruno, Marco Mobili, Il Sole 24 Ore – Politica e Società, 28.06.2012,
sintesi redazionale)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 20 giugno 2012
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra
intermediari e clienti - Recepimento della direttiva sugli Imel. (12A07362)
(GU n. 151 del 30-06-2012)
UNITELNews24
33
 Edilizia e urbanistica
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 2 giugno 2012
Procedure per la valutazione della sicurezza e dell'agibilita' sismica degli edifici ad uso produttivo in
conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012. (Ordinanza n. 0002).
(12A06461)
(GU n. 130 del 06-06-2012)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 2 giugno 2012
Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio
2012. (Ordinanza n. 0003). (12A06460)
(GU n. 130 del 06-06-2012)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 30 aprile 2012
Relazione illustrativa delle iniziative in atto in materia di edilizia scolastica elaborata
congiuntamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. (Deliberazione n. 66/2012). (12A06463)
(GU n. 132 del 08-06-2012)
COMMISSARIO DELEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO «LOUIS
VUITTON WORLD SERIES»
DECRETO 24 maggio 2012
Pagamento di onorari per la progettazione definitiva degli interventi di valorizzazione dei beni
culturali sull'isola di Caprera e di riqualificazione ambientale da eseguirsi sull'area di «Punta
Rossa». (12A06428)
(GU n. 134 del 11-06-2012)
 Energia
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Approvazione della deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE
e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, recante modalita'
per l'applicazione dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva
2009/29/CE. (12A06323)
(GU n. 127 del 01-06-2012)

Il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella
gestione delle attivita' di progetto del protocollo di Kyoto con deliberazione n. 12/2012 ha
approvato la "Proposta Italiana per l'applicazione dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE,
come modificata dalla direttiva 2009/29/CE". I gestori degli impianti interessati ad essere esclusi
dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di CO 2 per il periodo 2013-2020 devono
farne richiesta al Comitato entro le ore 12,00 del giorno 8 giugno 2012 seguendo le modalita'
riportate sul sito web http://www.minambiente.it
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34
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Comunicato relativo al decreto 13 dicembre 2011, concernente: «Bando adottato ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto 23 luglio 2009 per interventi di attivazione di filiere
produttive delle biomasse, secondo la Linea di attivita' 1.1 del POI Energie rinnovabili e risparmio
energetico 2007-2013». (12A06609)
(GU n. 135 del 12-06-2012)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 11 giugno 2012
Modifiche al decreto 23 gennaio 2012, recante il Sistema nazionale di certificazione per i
biocarburanti e i bioliquidi. (12A06813)
(GU n. 141 del 19-06-2012)
 Impiantistica
DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2012, n. 78
Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che
abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. (12G0099)
(GU n. 138 del 15-06-2012)

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le attrezzature a pressione trasportabili, al fine di migliorare
la sicurezza e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell'Unione europea e si
applica:
a) alle nuove attrezzature a
pressione
trasportabili
di
nuova fabbricazione, definite
nell'articolo 2, comma 1, che non recano i marchi di conformita' di cui alle direttive 84/525/CEE,
84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, o
alla direttiva 1999/36/CE, attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, per quanto
riguarda la messa a disposizione sul mercato di tali attrezzature;
b) alle attrezzature a pressione trasportabili definite nell'articolo 2, comma 1, che recano
i marchi di conformita' alla direttiva 2010/35/UE, o alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e
84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, o alla direttiva
1999/36/CE, attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, per quanto riguarda le
ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie, le verifiche straordinarie e l'uso di tali attrezzature;
c) alle attrezzature a pressione trasportabili definite nell'articolo 2, comma 1, che non
recano i marchi di conformita' di cui alla direttiva 1999/36/CE, attuata con decreto legislativo
2 febbraio 2002, n. 23, per quanto riguarda la rivalutazione della conformita'.
2. Il presente decreto non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili immesse sul
mercato in data antecedente al 9 marzo 2002 o alle date antecedenti a quelle previste
dall'articolo 15 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, che non sono state sottoposte
ad una rivalutazione della conformita' e a quelle utilizzate esclusivamente per operazioni di
trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri dell'Unione europea e Paesi terzi, effettuate ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva
2008/68/CE.
 Lavoro, previdenza e professione
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 aprile 2012
Modifica al decreto 26 febbraio 2012, recante: «Definizione delle modalita' tecniche per la
predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC». (12A06252)
(GU n. 128 del 04-06-2012)
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 giugno 2012
Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore, per il periodo di imposta
2011. (12A06839)
(GU n. 139 del 16-06-2012)

Art. 1 Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore
1. Per il solo periodo di imposta 2011 e' approvata, in base all'art. 8 del decreto-legge del 29
novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, la revisione
congiunturale speciale degli studi di settore relativi alle attivita' economiche nel settore delle
manifatture, dei servizi, delle attivita' professionali e del commercio, al fine di tener conto
degli effetti della crisi economica e dei mercati.
2. I ricavi e i compensi, risultanti dall'applicazione degli studi di settore in vigore per il periodo di
imposta 2011, sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1 al
presente decreto.
3. I contribuenti che, per il periodo d'imposta
2011,
dichiarano, anche a seguito
dell'adeguamento, ricavi o compensi di ammontare
non inferiore
a
quello
risultante
dall'applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi approvati con il presente decreto,
non sono assoggettabili, per tale annualita', ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della legge 8
maggio 1998, n. 146.
 Pubblica Amministrazione
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2012
Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti
ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (12A06174)
(GU n. 129 del 05-06-2012)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 aprile 2012
Soppressione dei trasferimenti erariali alle province. (12A06407)
(GU n. 129 del 05-06-2012)

Art. 1
1. Sono individuati e soppressi i trasferimenti statali di parte corrente, nonche' quelli in conto
capitale aventi carattere di generalita' e permanenza non finanziati tramite ricorso ad
indebitamento delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario, secondo le risultanze
specifiche contenute nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paretica per
l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012.
2. Il totale delle risorse che va ad alimentare il fondo sperimentale di riequilibrio e'
determinato nell'importo di euro 1.039.917.823,00 ed e' costituito dalla componente dei
trasferimenti soppressi a cui si aggiunge la componente derivante dalle risorse attribuite in
conseguenza della soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, l
netto di tutte le riduzioni applicate nel rispetto della normativa vigente.
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 23 marzo 2012
Fondo per lo sviluppo e la coesione. Modalita' di riprogrammazione delle risorse regionali 20002006 e 2007-2013. (Deliberazione n. 41/2012). (12A06750)
(GU n. 138 del 15-06-2012)
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MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 4 maggio 2012
Attribuzione delle risorse ai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2012. (12A07117)
(GU n. 145 del 23-06-2012)

Art. 1 Aggiornamento dell'entita' della riduzione dei trasferimenti erariali
1. Le risorse da attribuire ai comuni appartenenti alla regioni a statuto ordinario per l'anno 2012
a titolo di federalismo fiscale municipale, attraverso la ripartizione del fondo sperimentale di
riequilibrio, sono determinate in euro 6.825.394.605,00.
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 4 maggio 2012
Ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio alle province delle regioni a statuto ordinario, per
l'anno 2012. (12A07118)
(GU n. 145 del 23-06-2012)

Art. 1 Alimentazione ed ammontare del fondo sperimentale di riequilibrio
1. Per l'anno 2012 il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 21, comma 1, del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il cui importo e' pari ad euro 1.039.917.823,00 e da ripartire
alle province delle regioni a statuto
ordinario,
e'
alimentato
con
il gettito
della
compartecipazione provinciale all'IRPEF,
di
cui all'art. 18, comma 1, dello stesso decreto
legislativo n. 68 del 2011 in misura corrispondente ai trasferimenti erariali soppressi nonche' alle
entrate derivanti dalla soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui
all'art. 52 del decreto legislativo n. 504 del 1995.
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 4 maggio 2012
Fondo sperimentale di riequilibrio ai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2012.
(12A07119)
(GU n. 146 del 25-06-2012)

Art. 1
1. Per l'anno 2012, il fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni, alimentato con le risorse
di cui all'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' quantificato nell'importo di
6.825.394.605,00 di euro, cosi' come risultante dalla
documentazione approvata dalla
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22
febbraio 2012.
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 20 giugno 2012
Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, da parte
degli enti locali. (12A07121)
(GU n. 147 del 26-06-2012)

Art. 1
Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti
locali e' differito al 31 agosto 2012.
UNITELNews24
37
 Pubblico Impiego
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 7 giugno 2012, n. 76
Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori
universitari, nonche' le modalita' di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi
dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4
e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222.
(12G0098)
(GU n. 134 del 11-06-2012)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 16 aprile 2012, n. 80
Regolamento recante «Modalita' di accesso attraverso concorso pubblico alla qualifica iniziale del
ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 41 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217». (12G0100)
(GU n. 142 del 20-06-2012)

Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di svolgimento del concorso pubblico, per
esami, per l'accesso alla qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il bando di concorso e' emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il decreto indica le modalita' di svolgimento del concorso, i requisiti di
ammissione, il diario della eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, le modalita'
di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria nonche' eventuali
particolari modalita' di presentazione delle domande al concorso medesimo.
3. Nel bando di concorso e' altresi' indicata la percentuale dei posti riservati, ai sensi
dell'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La riserva di posti
di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non si aggiunge a
quella di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, il bando di concorso puo' disporre la
ripartizione dei posti tra diversi indirizzi di laurea magistrale. Sono fatti salvi i titoli di laurea
magistrale equipollenti.
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 16 aprile 2012, n. 81
Regolamento recante «Modalita' di accesso attraverso concorso pubblico alla qualifica iniziale del
ruolo dei direttivi ginnico-sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 62
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217». (12G0101)
(GU n. 142 del 20-06-2012)

Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di svolgimento del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo del ruolo dei
direttivi ginnico-sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 62 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
UNITELNews24
38
2. Il bando di concorso e' emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il decreto indica le modalita' di svolgimento del concorso, i requisiti di
ammissione, il diario dell'eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, le modalita' di
presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria nonche' eventuali
particolari modalita' di presentazione delle domande al concorso medesimo.
3. Nel bando di concorso e' altresi' indicata la percentuale dei posti riservati, ai sensi
dell'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La riserva di posti
di cui all'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non si aggiunge a
quella di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 16 aprile 2012, n. 82
Regolamento recante «Modalita' di accesso attraverso concorso pubblico alla qualifica iniziale del
ruolo dei direttivi medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 53 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217». (12G0102)
(GU n. 142 del 20-06-2012)

Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di svolgimento del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di vice direttore medico del ruolo dei direttivi medici
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217.
2. Il bando di concorso e' emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il decreto indica le modalita' di svolgimento del concorso, i requisiti di
ammissione, il diario dell'eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, le modalita' di
presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria nonche' eventuali
particolari modalita' di presentazione delle domande al concorso medesimo.
3. Nel bando di concorso e' altresi' indicata la percentuale dei posti riservati, ai sensi
dell'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La riserva di posti
di cui all'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non si aggiunge a
quella di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, il bando di concorso puo' disporre la
ripartizione dei posti tra diverse specializzazioni. In tale ipotesi, i candidati devono possedere il
diploma di specializzazione richiesto dal bando di concorso. Sono fatti salvi i titoli equipollenti o
affini.
 Sicurezza ed igiene del lavoro
DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29
maggio 2012. (12G0096)
(GU n. 131 del 07-06-2012)

Terremoto in Emilia Romagna
Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a
favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 2012 u.s., è stato pubblicato il Decreto legge 6 giugno
2012 n. 74 che ha introdotto una serie di interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,
Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio u.s.
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Si segnala, sul tema della sicurezza sul lavoro, il comma 7, dell’articolo 3, attraverso il quale
vengono individuate misure per favorire la ripresa delle attività produttive assicurando
condizioni di sicurezza adeguate nei comuni interessati. A tal fine viene previsto che il titolare
dell’attività produttiva che è responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs
81/08 (c.d. Testo unico sulla sicurezza) dovrà acquisire la certificazione di agibilità sismica che sarà
rilasciata, a seguito di verifiche sulla sicurezza secondo la normativa vigente, da un professionista
abilitato. Tale certificazione dovrà essere depositata presso il comune territorialmente competente
il quale è tenuto a trasmettere periodicamente alle strutture di coordinamento territoriale gli
elenchi delle certificazioni depositate. Le certificazioni saranno considerate ai fini del
riconoscimento del danno.
Nelle more della verifica di sicurezza viene consentito il rilascio, in via provvisoria, del certificato di
agibilità sismica, purché in assenza di determinate gravi carenze strutturali, elencate nel dettaglio
al comma 8. La verifica della sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà comunque essere
effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Si dispone inoltre che il livello
di sicurezza dovrà essere definito in misura pari ad almeno il 60 per cento della sicurezza richiesta
ad un edificio nuovo.
Al comma 12 viene autorizzata la delocalizzazione totale o parziale, previa autocertificazione del
mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previste dalle autorizzazioni ambientali rilasciate,
fatte salve comunque le verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro così come previsto dalle
norme vigenti.
Il comma 13, infine, dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
possono adottare tutti i provvedimenti volti a consentire lo spostamento temporaneo di mezzi,
materiali ed attrezzature necessarie, fermo restando il rispetto delle procedure in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/08.
(Avv. Pierpaolo Masciocchi)
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Giurisprudenza
 Ambiente, suolo e territorio
 CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 23 maggio 2012 (Ud. 17/01/2012) Sentenza
n. 19437
DANNO AMBIENTALE – Risarcimento del danno - Ruolo degli enti locali – Artt. 309, 310,
311 e 313 c.7, D.Lgs. n. 152/2006 - Dir. 2004/35/CE.
L'art. 311 del D.Lgs. n. 152/2006 riserva allo Stato, ed in particolare al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, il potere di agire, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il
risarcimento del danno ambientale (in forma specifica e, se necessario, per equivalente
patrimoniale). Tuttavia, ai sensi del successivo art. 313, comma 7°, comunque, "resta in ogni caso
fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o
nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli
interessi lesi". Si è avuto un ridimensionamento del ruolo degli enti locali, ai quali è stata
espressamente attribuita la sola facoltà di sollecitare l'intervento statale (art. 309) e di ricorrere in
caso di inerzie od omissioni (art. 310), ma non la legittimazione ad agire ed intervenire in proprio
per il risarcimento del danno ambientale. Rientrano nella esclusiva pertinenza statale i profili
strettamente riparatori dell'ambiente in sé, mentre gli enti territoriali possono agire per il
risarcimento dei danni diversi, derivanti dalla lesione di interessi locali specifici e differenziati di cui
sono portatori, ad essi eventualmente arrecati (Cass., Sez. III, n. 755/2009).
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)
 CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 30 maggio 2012 (Ud. 15/02/2012) Sentenza
n. 20873
INQUINAMENTO IDRICO - Acque - Scarico di acque reflue industriali - Superamento dei
valori limiti tabellari - Sistema di depurazione – Valutazione del funzionamento
complessivo - Art. 137, c.5 d.lgs. n. 152/06.
Il superamento dei limiti tabellari integra sempre e in ogni caso il reato di cui all'art. 137, comma
5 d.lgs. n. 152/06, quale che sia l'operazione che viene svolta attraverso il sistema di depurazione.
In altri termini, il sistema di depurazione deve essere considerato nel suo complesso, non
potendosi scorporare dal suo normale funzionamento operazioni quali il lavaggio dei filtri o altre
attività che provochino un pur momentaneo superamento dei limiti tabellari.
INQUINAMENTO IDRICO - Scarico di acque reflue industriali in un fiume - Provvedimento
di autorizzazione provinciale - Superamento dei valori limiti fissati - Art. 137, d. Lgs. n.
152/2006 – Configurabilità – Fattispecie.
L'art. 137, comma 5, del d. Lgs. n. 152 del 2006 punisce, senza prevedere eccezioni, «chiunque, in
relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella
3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alta parte terza del presente
decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità
competente». Fattispecie: reato di cui all'art. 137, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006,
perché, quale legale rappresentante di una società, nell'effettuazione dello scarico di acque reflue
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industriali in un fiume in forza di provvedimento di autorizzazione provinciale, aveva superato i
valori limiti fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo menzionato,
in particolare con riferimento ai valori dei parametri per zinco e tensioattivi.
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)
 CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Sez.Quinta del 24 maggio 2012
Sentenza C-366/11
ACQUA - Piani di gestione dei bacini idrografici - Pubblicazione e notifica alla
Commissione - Assenza - Informazione e consultazione dell'opinione pubblica
concernente i progetti di piani di gestione - Assenza - Inadempimento di uno Stato
(Belgio) - Direttiva 2000/60/CE.
Il Regno del Belgio, non avendo elaborato, entro il termine prescritto, l'insieme dei piani di
gestione dei distretti idrografici sia per i distretti idrografici interamente situati nel suo territorio sia
per i distretti idrografici internazionali, e non avendo trasmesso alla Commissione europea, entro il
termine prescritto, una copia di detti piani, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza
degli articoli 13, paragrafi 2, 3 e 6, e 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in
materia di acque, e, inoltre, non avendo avviato, entro il termine prescritto, l'insieme delle
procedure di informazione e di consultazione dell'opinione pubblica concernente i progetti di piani
di gestione dei distretti idrografici, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso
incombenti in forza dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva. Il Regno del Belgio è
condannato alle spese.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)
 Appalti
 CASSAZIONE PENALE, sez. IV, 15 novembre 2011, n. 41993,
APPALTI PUBBLICI - Responsabile del procedimento - Norme per la sicurezza sul lavoro Posizione di garanzia del RUP - Estensione e contenuti -Valutazione
A carico del RUP (responsabile unico del procedimento) grava una posizione di garanzia connessa
ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di
sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgere un'attività di
sorveglianza del loro rispetto.

Nota
Nel corso dell'esecuzione dei lavori di un appalto pubblico, è accaduto un infortunio sul lavoro
mortale, in cui è rimasto vittima un dipendente del subappaltatore, il quale lavorando in quota, a
un'altezza di dieci metri, senza la messa in opera delle protezioni collettive previste dal Piano di
sicurezza e di coordinamento, era precipitato a terra, decedendo per gravi lesioni al capo.
Il responsabile del procedimento amministrativo di lavori pubblici e responsabile dei lavori (RUP), il
coordinatore per l'esecuzione e il titolare della ditta subappaltatrice, erano stati condannati in
primo grado dal Tribunale. La Corte di appello, dichiarata l'estinzione del reato per morte di uno
degli imputati (il datore di lavoro), aveva confermato le condanne degli altri due imputati.
Secondo i Giudici l'incidente era avvenuto, non mentre l'operaio si trovava nella piscina, ma mentre
si trovava nel pozzo semicircolare esterno in cui avevano origine le travi, una delle quali, su cui si
trovava lo stesso, era improvvisamente caduta. Pertanto, nessun rilievo aveva la circostanza che il
PSC prevedesse un diverso sistema di copertura della piscina; infatti, la mancanza di misure di
sicurezza riguardava il punto di origine delle travi, posto in una buca scoperta profonda 10 metri,
senza alcuna opera anticaduta, neppure prevista nel piano operativo di sicurezza (POS)
dell'impresa. A questo riguardo, le cinture di sicurezza non potevano essere considerate un presidio
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idoneo, tenuto conto che il loro utilizzo ostacolava il movimento degli operai, né erano state
istallate funi metalliche sulle quali farle scorrere. Poiché sul punto il POS era del tutto generico, di
queste carenze doveva rispondere sia il datore di lavoro, sia il RUP responsabile dei lavori (il quale
aveva omesso l'esercizio di un'adeguata vigilanza come imposto dalle norme disciplinanti il suo
incarico), sia il CSE per non avere verificato l'idoneità del POS dell'impresa.
Con il ricorso per Cassazione, gli imputati avevano dedotto:
- il RUP che, avendo questa figura solo funzioni amministrative e non operative, non poteva
essergli imputato l'omesso esercizio della vigilanza, affidato, invece, all'impresa esecutrice dei
lavori e al coordinatore per la sicurezza nominato dal committente. In ogni caso, poi, mentre
l'originario progetto della piscina aveva previsto una copertura di legno e tegole, successivamente
era stato modificato con la previsione di una copertura con teli mobili; quindi, non erano più
previsti ponteggi, reti e tavolati, ma imbracature e funi di acciaio per aggancio; inoltre, queste
misure erano compatibili con le esigenze di sicurezza dei lavoratori se solo fossero state rispettate.
Invero, tutti i lavoratori avevano ricevuto istruzioni sull'utilizzo dei mezzi di protezione ed erano
stati dotati di cinture di sicurezza; sul luogo di lavoro erano presenti anelli di ancoraggio, il cui
mancato utilizzo aveva costituito un comportamento gravemente negligente, idoneo a essere causa
esclusiva dell'evento;
- il CSE che l'incidente era avvenuto per esclusiva colpa delle vittima che non aveva utilizzato i
mezzi di protezione messigli a disposizione (cinture di sicurezza per la posa in opera delle
membrane di copertura sulle travi curvilinee).
La Cassazione in primis aveva ritenuto inammissibile il ricorso del CSE in quanto tardivamente
proposto. Quanto al RUP, dopo avere premesso che lo stesso, quale responsabile dei lavori in
rappresentanza del committente, ha "l'obbligo della verifica delle condizioni di sicurezza del lavoro
in attuazione dei relativi piani", ha ulteriormente precisato che, secondo quanto ha disposto il
regolamento di esecuzione in materia di lavori pubblici, il RUP "provvede a creare le condizioni
affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto nei tempi e costi preventivati e nel
rispetto della sicurezza e la salute dei lavoratori " e "deve coordinare le attività necessarie alla
redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni
contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla
redazione del piano di sicurezza e di coordinamento". Inoltre, il RUP deve vigilare sull'attività del
CSE e valutare il PSC e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione.
In sostanza, secondo la Cassazione "a carico del RUP (responsabile unico del procedimento) grava
una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori,
laddove vengono redatti i piani di sicurezza,ma anche durante il loro svolgimento, ove è previsto
che debba svolgere un'attività di sorveglianza del loro rispetto".
La conclusione è stata, dunque, di affermazione della responsabilità per le carenze del PSC (a
fronte delle modifiche progettuali intervenute) e del POS.
(A cura di Pierguido Soprani, Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, 15.06.2012, n. 11)
 TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2^ - 19 giugno 2012, n. 1088
APPALTI – Requisiti di capacità tecnico-organizzativa – Nozione di servizio analogo.
In tema di requisiti di capacità tecnica-organizzativa, il concetto di servizio analogo deve essere
inteso non come identità ma come similitudine tra le prestazioni, tenendo conto che l’interesse
pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già
attivi sul mercato ma al contrario l'apertura alla concorrenza attraverso l’ammissione alle gare di
tutti gli operatori economici per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità
(T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I – 12/6/2009 n. 1204; sez. II – 10/6/2010 n. 2304).
APPALTI – Avvalimento – Nozione e finalità.
L’avvalimento è un istituto di applicazione generale, individuato dalla giurisprudenza comunitaria
(v. Corte di Giustizia – Sez. V, 2 dicembre 1999 C-176/98 Holst), codificato dall’art. 48 commi 3 e
4 della Dir. 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE, e ripreso nell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006. In base ad
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esso gli operatori economici utilizzano requisiti e risorse appartenenti ad altri imprenditori che
agiscono nell’ambito della stessa area di mercato. Il comma 1 stabilisce infatti che “Il concorrente,
singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34, in relazione ad una specifica gara di
lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto”. In termini
generali l’impresa “ausiliaria” permette al soggetto che ne sia privo di concorrere alla gara
provando, tramite i propri, il possesso dei richiesti requisiti (cfr. Consiglio di Stato, sez. V –
3/12/2009 n. 7592; sez. VI – 18/9/2009 n. 5626): un’impresa può quindi ricorrere alle referenze
tecniche, organizzative economiche e finanziarie di un altro soggetto economico al fine di
dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una selezione pubblica.
APPALTI – Associazioni temporanee di imprese – Ricorso all’avvalimento – Possibilità –
Quota minima di requisiti che ciascun componente di un’ati deve possedere –
Dimostrazione mediante il ricorso all’avvalimento – Possibilità.
La legislazione vigente fissa in tema di A.T.I. i requisiti minimi percentuali di capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale che deve essere posseduta da ciascun componente, ma la
disciplina non può essere intesa come limite all’avvalimento, perché così interpretata essa sarebbe
contraria al diritto comunitario che non pone vincoli quantitativi né qualitativi, consentendolo
espressamente anche nell’ambito dei raggruppamenti di imprese. Pertanto la disciplina nazionale
va interpretata non solo nel senso che anche nell’ambito di un’A.T.I. è ammesso l’utilizzo
dell’avvalimento, ma anche nel senso che persino la quota minima di requisiti che ciascun
componente di un’A.T.I. deve possedere (anche quelli richiesti dalla legge per il singolo mandante
o mandatario) può essere dimostrata mediante ricorso a tale meccanismo.
APPALTI – Avvalimento – Art. 49 d.lgs. n. 163/2006 – Impresa ausiliaria e impresa che
si avvale dei requisiti – Partecipazione alla medesima gara – Divieto – Interpretazione.
L’art. 49 comma 8 del Codice dei contratti pubblici (secondo cui non è consentito, a pena di
esclusione, che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti)
va interpretato alla stregua della normativa comunitaria di riferimento (artt. 47 e 48 della Direttiva
2004/18/CE, per i settori ordinari; artt. 53 e 54 della Direttiva 2004/17/CE, per i settori speciali) e
va inteso nel senso che è vietata la partecipazione dell’avvalente e dell’ausiliaria alla medesima
gara solo allorché tali imprese siano in concorrenza l’una con l’altra, e non quando esse facciano
capo ad un medesimo centro d’interessi (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. I – 8/2/2010 n. 268
confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato 9577/2010 sopra citata).
APPALTI – Art. 38 d.lgs.n. 163/2006 – Possesso dei requisiti – Mancata o non perspicua
dichiarazione – Esclusione – Illegittimità.
Il primo comma dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 ricollega l’esclusione dalla gara al dato sostanziale
del mancato possesso dei requisiti indicati, mentre il secondo comma non prevede analoga
sanzione per l’ipotesi della mancata o non perspicua dichiarazione, da cui discende che solo
l’insussistenza, in concreto, delle cause di esclusione previste dall’art. 38 citato comporta, “ope
legis”, l’effetto espulsivo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V – 24/11/2011 n. 6240). Quando il
partecipante sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e la “lex specialis” non preveda
espressamente la sanzione dell’esclusione a seguito della mancata osservanza delle puntuali
prescrizioni sulle modalità e sull'oggetto delle dichiarazioni da fornire, l’omissione non produce
alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma, ricorrendo al più un’ipotesi di “falso innocuo”,
come tale non suscettibile, in carenza di una espressa previsione legislativa o della legge di gara, a
fondare l’esclusione, le cui ipotesi sono tassative (T.A.R. Lazio Roma, sez. III – 31/12/2010 n.
39288; Consiglio di Stato, sez. V – 24/3/2011 n. 1795, che richiamano l’art. 45 della direttiva
2004/18/CE).
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APPALTI – Art. 46, c. 1 bis d.lgs. .n 163/2006 – Principio di tassatività delle cause di
esclusione – Diverse prescrizioni negli atti di gara - Nullità testuale.
Con l’entrata in vigore dell’art. 46 comma 1-bis del Codice dei contratti pubblici, aggiunto dall’art. 4
comma 2 lett. d) del D.L. 13/5/2011 conv. in L. 12/7/2011 n. 106, è stato introdotto il principio di
tassatività delle cause di esclusione dalle gare d’appalto: in base alla novella legislativa, deve
ritenersi illegittima la mancata ammissione di una ditta da una procedura selettiva per una
circostanza che non costituisce motivo di esclusione in virtù di una precisa disposizione di legge
(cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I – 8/3/2012 n. 2308; Consiglio di Stato – sez. III – 1/2/2012 n.
493). Più precisamente secondo il nuovo testo del citato art. 46 la stazione appaltante può
escludere le imprese dalla gara di appalto esclusivamente in caso di mancato adempimento a
prescrizioni di legge previste dal codice degli appalti, dal regolamento attuativo (DPR n. 207/2010)
e da altre disposizioni legislative vigenti; incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza
dell'offerta per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; non integrità del plico
contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura del
plico, tale da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di
segretezza delle offerte. Queste cause di esclusione sono tassative ed ogni altra prescrizione
prevista dagli atti di gara deve considerarsi nulla (cd. nullità testuale - T.A.R. Lazio Roma, sez. I –
15/12/2011 n. 9791).
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)
 CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 26 giugno 2012, n. 3752
APPALTI – Certificazione del sistema di qualità aziendale – Nozione e finalità.
La certificazione del sistema di qualità aziendale attesta la presenza nell’azienda di caratteristiche
organizzative e di modalità operative predeterminate dalle norme UNI EN ISO 9000. Esse
concernono una serie articolata di elementi denotanti la capacità imprenditoriale tout court, quali la
funzionalità dell’organizzazione, le modalità di reclutamento e di formazione del personale, la
suddivisione di ruoli e competenza, le procedure di formulazione e di presentazione delle offerte, le
verifiche in caso di aggiudicazione e le modalità di pianificazione della commessa, le modalità di
approvvigionamento dei materiali, le selezioni dei fornitori, la gestione dei subappalti, l’esecuzione
dei lavori e il relativo controllo, le procedure di verifiche interne ed esterne, il rilievo e la gestione
delle criticità (cfr.allegato C) al D.P.R. 25.1.2000, n. 34). In definitiva, si tratta di un complesso
predefinito di caratteristiche che conferiscono ad un’impresa la capacità di soddisfare elevate
esigenze di qualità, perché la loro esistenza garantisce un determinato livello qualitativo della
struttura aziendale e dei processi lavorativi, in quanto capaci di garantire il controllo del complesso
delle operazioni che influiscono sui prodotti e sulle prestazioni con risorse adeguate, la corretta
esecuzione dei rapporti contrattuali e l’orientamento alla soddisfazione del cliente.
APPALTI – Certificazione del sistema di qualità aziendale – ISO 9001:2000 – Specifica
attività esercitata dall’azienda – Requisiti intrinseci dei prodotti - Estraneità.
Le norme della certificazione ISO 9001:2000 sono universali, la loro applicabilità prescinde dalla
dimensione o dal settore dell’attività, e le stesse definiscono principi generici che l’organizzazione
deve seguire in funzione della soddisfazione dei clienti, ma non i requisiti intrinseci dei prodotti,
sicchè tale certificazione è idonea a fornire un’ulteriore prova dell’impegno dell’organizzazione a
garanzia dell’orientamento dell’organizzazione verso la soddisfazione del cliente ed il correlativo
miglioramento continuo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 10 settembre 2010 n. 6530; Sez. VI,
21.4.2010, n. 2222; Sez. VI, 27 ottobre 2003, n. 6619; Sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5800).
Pertanto, la certificazione dei sistemi di gestione si sostanzia nel riconoscimento delle capacità
imprenditoriali di un’azienda che ha saputo effettuare la propria organizzazione dotandosi di una
gestione efficiente, di strutture idonee e di competenze adeguate, e costituisce anche una garanzia
di affidabilità per clienti, fornitori, dipendenti e collaboratori. Tutto ciò a prescindere dalla specifica
attività esercitata , proprio perché il rispetto dell’insieme di regole e di procedure, riconosciute da
norme di valore internazionali, è teso a consentire alla organizzazione complessiva della società di
raggiungere obiettivi definiti quali, ad esempio, la soddisfazione del cliente ed il miglioramento
continuo delle prestazioni.
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APPALTI – Aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Requisiti di
qualificazione dei concorrenti e requisiti dell’offerta – Differenza.
Per poter correttamente applicare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, occorre tenere conto della netta distinzione tra i requisiti di qualificazione che devono
possedere i concorrenti e quelli che caratterizzano l’offerta. Così, l’accertamento dell’idoneità degli
offerenti deve essere effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice in conformità ai criteri di
capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli da 47 a 52 della direttiva 2004/18/CE,
recepiti dagli artt. 40 e ss. Del d.lgs. 163/2006: in questa fase si tiene conto di criteri rivelatori
della capacità dell’offerente ad eseguire la prestazione (esperienza, competenza, referenze, lavori
già realizzati, risorse disponibili ecc.., che sono certificati, per gli esecutori di lavori pubblici,
dall’attestazione SOA). Al contrario, l’offerta deve essere valutata in base al criterio del maggior
vantaggio economico ( in base all’art. 53 della direttiva 2004/18/CE, recepito dall’art.83 d.lgs.
163/2006), alla stregua di criteri quali-quantitativi che hanno una diretta connessione con l’oggetto
dell’appalto e che servono a misurarne il valore, escludendo, quindi, la considerazione delle qualità
inerenti i concorrenti.
APPALTI – Principio di immodificabilità dell’offerta – Impresa partecipante – Modifica
dell’offerta nel corso della gara – Preclusione – Stazione appaltante – Correzione o
scorporo dell’offerta – Possibilità – Esclusione.
Costituisce principio fondamentale in materia di gara per l’affidamento di appalti pubblici, quello
per cui l’offerta, sia economica che tecnica, presentata dall’impresa partecipante deve essere
“unica e immodificabile” al fine di garantire l’effettiva parità di condizioni tra i concorrenti.
Conseguentemente, né l’impresa partecipante può nel corso della gara modificare l’offerta né ,
tantomeno, la commissione giudicatrice può intervenire sulla stessa correggendola o scorporandola
al fine di individuare un diverso ammontare rispetto a quello indicato dalla impresa partecipante. In
particolare, la commissione di gara non ha poteri modificativi e/o manipolativi della volontà
espressa dai concorrenti nel redigere l’offerta ( Cons. Stato, IV Sez., 29 gennaio 2008 n. 263) e ciò
non solo perché, diversamente opinando, si violerebbe il principio della par condicio dei concorrenti
, ma soprattutto perché il concorrente che risulti poi aggiudicatario sarà tenuto al rispetto della sola
offerta che ha sottoscritto e non di quella, diversa, risultante dalla modifica operata dalla
commissione.
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)
 Edilizia e urbanistica
 TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII, 7 giugno 2012, n. 2717
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Salute delle persone - Principio di precauzione Preventiva adozione di misure - DIRITTO URBANISTICO - Abuso edilizio - Duplice vincolo
paesaggistico e idrogeologico - Diniego di sanatoria - Motivazione succinta Ammissibilità.
Dal principio di precauzione discende che, quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla
portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover
attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi; pertanto, in
presenza di area sottoposta a duplice vincolo paesaggistico e idrogeologico, è ammissibile anche
una motivazione succinta del diniego di sanatoria e della connessa incompatibilità dell’opera
edilizia, soprattutto ove si consideri che ci si trova pur sempre dinanzi ad un comportamento
illecito del privato che ha perpetrato, per l’appunto, un abuso edilizio. (Cfr. Corte giustizia C.E.,
Sez. II, 22 dicembre 2010, n. 77).
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BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Abuso edilizio - Vincoli paesaggistici - Diniego di
sanatoria - Motivazione succinta - Ammissibilità.
In tema di vincoli paesaggistici, non è illegittima una motivazione anche succinta di un diniego di
sanatoria di opere in quanto nel sistema non è ravvisabile a carico della P.A. l'obbligo di indicare, in
una logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a rendere l'intervento compatibile
con la bellezza di insieme tutelata, la cui protezione risponde ad un interesse pubblico
normalmente prevalente su quello privato, anche per la rilevanza costituzionale che il primo
presenta ex art. 9 Cost.
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)
 TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^– 4 giugno 2012, n. 2623
DIRITTO URBANISTICO – Tettoia di rilevanti dimensioni – Trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio – Permesso di costruire – Necessità – Piccola tettoia aperta sui lati
e realizzata con materiali leggeri – Mera funzione di riparo dell’appartamento –
Ordinanza di demolizione – Illegittimità.
In tema di abusi edilizi, la realizzazione di una tettoia di rilevanti dimensioni, la cui struttura sia
tale da comportare una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, integra una nuova
costruzione, per la quale occorre munirsi preventivamente del permesso di costruire, ai sensi
dell’art. 10, co. 1, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001; viceversa, l’ordine di demolizione di una piccola
tettoia, aperta sui lati e realizzata con materiali leggeri, che si appoggia su pilastrini in legno ed è
ancorata con delle viti, con funzione di riparo e protezione dell’appartamento, deve essere
annullata, non essendo tale tettoia idonea a configurare una “nuova costruzione”.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)
 TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ quater – 13 giugno 2012, n. 5369
DIRITTO URBANISTICO – Parcheggi semi-interrati – Assoggettabilità alla disciplina
edilizia ordinaria – Autonomo valore di mercato – Permesso di costruire –
Assoggettabilità.
L’art. 9 della l. n. 122 del 1989, a tutt’oggi in vigore secondo quanto disposto dall’art. 144, co. 3,
del d.P.R. n. 380 del 2001, ha per oggetto i soli parcheggi interamente interrati, come tali soggetti
a semplice denuncia di inizio attività, mentre, i parcheggi semi-interrati, al di fuori della
eccezionale ipotesi prevista dalla legge Tognoli, sono soggetti all’ordinaria disciplina edilizia;
pertanto, il parcheggio semi-interrato, in ragione dell’autonomo valore di mercato che gli è proprio,
non costituisce pertinenza a fini urbanistici, ed è soggetto a permesso di costruire.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)
 CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ - 14 giugno 2012, n. 3518
AREE PROTETTE – BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Disposizioni contenute nei piani
paesaggistici – Art. 145, c. 3 d.lgs. n. 42/2004 – Prevalenza sulle disposizioni contenute
in altri atti di pianificazione – Piani dei Parchi – Disciplina maggiormente restrittiva –
Compatibilità – Ragioni.
L’art. 145, comma 3, del d. lgs. n. 42/2004, come modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 157/2006 e
dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del d.lgs. n. 63/2008, stabilisce che “Per quanto attiene alla
tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle
disposizioni contenute negli atti di pianificazione, ad incidenza territoriale previsti dalle normative
di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”. La prevalenza è
quindi attinente solo agli aspetti delle altre disposizioni relativi alla mera tutela del paesaggio.
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In relazione ai Piani dei Parchi, che tutelano un sistema di valori complesso, identificato, in base
all’art. 12, comma 1, della l. n. 394/1991, come modificato dall'art. 2, della l. n. 426/1998, nella
“tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici, tradizionali”, detta
prevalenza è da ritenersi quindi relativa solo agli aspetti paesaggistici, sicché ben può affermarsi
che la disciplina più restrittiva rispetto al Piano paesaggistico stabilita per determinate aree sia
volta a tutelare quegli ulteriori valori che il Piano dei Parchi pure tutela e non violi quindi il principio
di prevalenza sopra evidenziato.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)
 TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ – 4 giugno 2012, n. 247
DIRITTO URBANISTICO – Abusi edilizi – Direttore dei lavori – Violazioni edilizie
commesse in sua assenza – Responsabilità – Art. 29 d.P.R. n. 380/2001.
A mente dell’art. 29 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il direttore dei lavori ha una posizione di
garanzia in merito alla regolare esecuzione dei lavori ed ha, pertanto, l’obbligo di esercitare
un’attiva vigilanza sulle opere realizzate, per cui - esclusi i casi in cui abbia puntualmente svolto
l’attività prevista dal secondo comma - è responsabile anche delle violazioni edilizie commesse in
sua assenza, in quanto questi deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha
assunto la responsabilità tecnica (così, da ultimo, Cass. Pen., sez. III, 17 giugno 2000, n. 34602, e
20 gennaio 2009, n. 14504)
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)
 TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 12 giugno 2012, n. 1143
DIRITTO URBANISTICO – P.R.G. – Destinazione urbanistica pregressa – Aspettativa
legittima dei proprietari alla conservazione della medesima destinazione – Esclusione.
La destinazione urbanistica pregressa, cioè risultante dallo strumento vigente al momento della
nuova pianificazione, non radica in capo ai proprietari delle aree una aspettativa legittima alla
conservazione della destinazione medesima, poiché rispetto ad essa l’Amministrazione conserva
una discrezionalità di ampia latitudine, ben potendo modificare in peius, rispetto agli interessi dei
proprietari, la destinazione dell’area medesima (Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2009, n. 9006).
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 TAR PUGLIA, Bari, sez. 3^ - 21 giugno 2012, n. 1219
DIRITTO URBANISTICO – Distanze tra costruzioni – Art. 873 c.c. – Strutture accessorie
di un fabbricato – Rilevanza – Fattispecie: scala esterna in muratura.
Nel calcolo della distanza minima fra costruzioni, posta dall'art. 873 c.c. o da norme regolamentari
integrative, deve tenersi conto anche delle strutture accessorie di un fabbricato (nella specie, scala
esterna in muratura), qualora queste, presentando connotati di consistenza e stabilità, abbiano
natura di opera edilizia (Cass. 1966/2007, 17390/2004, 4372/2002).
DIRITTO URBANISTICO – Distanze tra costruzioni – Regolamento comunale – Esclusione
degli aggetti o balconi di profondità inferiore a 80 cm – Legittimità.
La previsione regolamentare che escluda, dal computo delle distanze, gli aggetti e i balconi di
profondità inferiore a 80 cm, è coerente con la giurisprudenza in materia di distanze fra edifici,
secondo la quale, mentre rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle
distanze, soltanto quegli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria,
come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili, costituiscono invece
corpi di fabbrica, computabili nelle distanze fra costruzioni, le sporgenze di particolari proporzioni,
come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed
ampiezza (TA.R. Lombardia, Milano, 4 maggio 2011, n. 1174, Cass. 17242/2010, T.A.R. Sardegna
sez. II, 6 aprile 2009, n. 432). Il balcone aggettante può essere ricompreso nel computo della
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distanza ai sensi della norma in questione solo nel caso in cui una norma di piano preveda ciò
(T.A.R. Liguria, sez. I, 10 luglio 2009 n. 1736, T.A.R. Toscana sez. III, 9 giugno 2011 n. 993).
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 Energia
 TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 11 giugno 2012, n. 271
DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti eolici – L.r. Basilicata n. 1/10 e Appendice A del
PIEAR – Impianti con potenza nominale sino a 1 MW - Distanza di 500 metri da
osservare fra un impianto eolico e l’altro – Riferimento ai soli impianti attribuibili al
medesimo proponente o proprietario dei suoli di ubicazione – Ratio.
La disposizione di cui alla L.R. Basilicata n.1/10 nonché dell’Appendice A del PIEAR (artt. 1.2,
1.2.1., 1.2.2., 1.2.2.1) relativa alla distanza di 500 metri da osservare fra un impianto eolico e
l’altro, per impianti con potenza nominale fino a 1 MW, non si riferisce ad impianti attribuibili a
soggetti proponenti diversi. La disposizione regionale riguarda infatti l’ipotesi di più impianti
realizzati dallo stesso soggetto ovvero dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione degli
impianti; la “ratio” sottesa a tale disposizione si basa infatti sulla necessità di impedire allo stesso
soggetto di eludere la articolata disciplina sui Grandi Impianti Eolici (come tali soggetti al regine
della cd. autorizzazione unica implicante pure l’assoggettamento alla V.I.A.), attraverso la
presentazione di più progetti di minieolico realizzati mediante ricorso alla semplificata procedura di
d.i.a.
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 TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ - 18 giugno 2012, n. 1195
DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Rilascio di titoli
abilitativi – Promissario conduttore – Titolo di legittimazione - Possesso – Esclusione.
La posizione di promissario conduttore, in assenza di specifico consenso del proprietario, non è
titolo di legittimazione idoneo al rilascio di titoli abilitativi, anche se a regime semplificato,
mancando la disponibilità giuridica dell’area su cui realizzare l’intervento. Non ritiene il Collegio che
l’indiscutibile specialità della d.i.a. nell’ambito dei procedimenti per la realizzazione di impianti
alimentati da fonti rinnovabili, in rapporto sia alla generale disciplina di cui all’art. 19 legge 241/90
che agli artt. 22 - 23 t.u. edilizia, possa condurre ad una tale “dequotazione” della posizione
legittimante. Infatti lo stesso art. 15 D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79, richiamato dall’art. 2 legge
244/2007, nel richiedere tra l’altro “l’acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare
l’impianto” presuppone, analogamente alla materia edilizia, un titolo qualificato comprovante la
disponibilità giuridica attuale ed effettiva dell’area, che non può ricomprendere anche la posizione
del futuro detentore per effetto di una promessa di locazione. Né sul punto può dirsi sufficiente la
sottoscrizione congiunta della d.i.a. (o dell’istanza di autorizzazione unica) da parte del promissario
locatore, che non sia anche il soggetto che deve svolgere l’attività oggetto della dichiarazione.
DIRITTO DELL’ENERGIA – Titoli abilitatiti per la realizzazione di impianti alimentati da
fonti rinnovabili – Disponibilità dell’area - Amministrazione – Verifica della sussistenza di
un titolo idoneo – Necessità.
Anche in materia di rilascio di titoli abilitativi per la realizzazione di impianti alimentati da fonti
rinnovabili, sebbene il rilascio del titolo avvenga con salvezza dei diritti dei terzi, è necessario per
l’Amministrazione verificare la sussistenza di un titolo idoneo atto a comprovare la disponibilità
dell’area su cui deve essere realizzato l’impianto inerente la d.i.a. ovvero l’istanza di autorizzazione
unica, quale presupposto di legittimità.
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DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Rilascio di titoli
abilitativi – D.I.A. – Produzione di effetti – Requisiti – Completezza e veridicità –
Dichiarazione inesatta o incompleta – Decorrenza del termine di trenta giorni –
Esclusione - Inibizione o sospensione dei lavori – Natura del potere esercitato.
Presupposti indefettibili perché una d.i.a. possa essere produttiva di effetti sono la completezza e la
veridicità delle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione. Infatti, il decorso del termine di
trenta giorni non può avere alcun effetto di legittimazione dell'intervento, rispetto ad una
dichiarazione inesatta o incompleta, con la conseguenza che l'Amministrazione ha la facoltà ed il
potere di inibire l'attività o di sospendere i lavori. Tale potere non è equiparabile ad un potere di
autotutela, poiché non vi è alcun provvedimento su cui intervenire, ma ad un “potere di verifica
della non formazione della d.i.a.”, con conseguente ordine di interruzione dei lavori; l'esercizio di
tale potere non è quindi sottoposto al termine perentorio di trenta giorni, che presuppone invece
che la d.i.a. sia completa nei suoi elementi essenziali (ex multis T.A.R. Lombardia Milano II 9
dicembre 2008, n.5737). Tali coordinate interpretative risultano applicabili anche con specifico
riferimento ai procedimenti per l’autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, caratterizzati dal connotato della specialità: pertanto, in assenza della
documentazione, se pertinente ed essenziale, la dichiarazione d'inizio attività “non può reputarsi
formalmente presentata” e quindi, dalla data del suo deposito, non può iniziare a decorrere il
termine dilatorio di 30 giorni (sentenza 2 ottobre 2009, n. 2226).
DIRITTO DELL’ENERGIA – D.lgs. n. 387/2003 – Esigenze di concentrazione dei
provvedimenti, di contenimento dei termini e di tempestività – D.I.A. – Sostituzione con
la S.C.I.A. – Esclusione – Fattispecie di semplificazione – Formazione ed esistenza –
Idoneità a soddisfare le esigenze informative della P.A.
Le esigenze di concentrazione dei procedimenti e di tempestività e contenimento dei termini, poste
alla base del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 in materia di autorizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sia in riferimento alle fattispecie di
autorizzazione unica che di d.i.a., non può allora esonerare il richiedente, secondo il principio della
autoresponsabilità, dalla presentazione della documentazione prescritta dalla legge, al fine di
consentire all’Amministrazione di effettuare preventivamente gli opportuni controlli su quanto
l’interessato intenda. Anche in riferimento alle d.i.a. prescritte dalla normativa in materia di
realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - per le quali, in
considerazione della specialità, non pare ipotizzabile la sostituzione con la s.c.i.a. di cui all’art. 19
legge 241/90 - deve rimanere pertanto fermo il principio per cui le fattispecie di semplificazione
astrattamente previste dal legislatore (statale o regionale) possono ritenersi “formate ed esistenti”
soltanto quando esse risultino idonee, da sole, a soddisfare le esigenze informative indispensabili
per l’esercizio del potere inibitorio –repressivo.
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 TAR PUGLIA, Bari, sez. 3^ - 21 giugno 2012, n. 1219
DIRITTO URBANISTICO – DIRITTO DELL’ENERGIA – Deroghe previste dalla disciplina in
materia di risparmio energetico – Riferimento nel progetto sottoposto ad autorizzazione
– Necessità.
Per usufruire delle deroghe previste dalla disciplina in materia di risparmio energetico (art. 11
d.lgs. 115/2008) occorre farvi riferimento nel progetto sottoposto ad autorizzazione, affinché
l’amministrazione possa verificarne i presupposti e riconoscere la possibilità di deroga rispetto ai
limiti di edificabilità nell’autorizzare la costruzione, non potendo invece i richiedenti usufruirne
autonomamente senza la relativa autorizzazione (Cass. Pen. 28048/2011).
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 Pubblica Amministrazione
 CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ - 7 giugno 2012, n. 3361
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Patto di stabilità interno – Fondamento normativo –
Artt. 121 e 126 del Trattato sul Funzionamento dell’UE – Rispetto dei parametri
ecoomico-finanziari determinati a livello comunitario – Enti locali – Partecipazione
all’azione di risanamento – Legge costituzionale n. 1/2012.
Il Patto di stabilità interno costituisce diretta promanazione, all’interno dell’ordinamento nazionale,
del Patto di stabilità e di crescita, cui aderiscono gli Stati membri dell’Unione europea, allo scopo di
introdurre un meccanismo di controllo delle rispettive politiche di bilancio, mantenendo inalterati i
requisiti di adesione all’Unione economica europea ed al sistema monetario unico. In particolare, il
menzionato strumento pattizio trova il suo fondamento normativo nell’art. 121 del Trattato sul
Funzionamento dell’UE, in materia di politica economica coordinata tra i membri della Comunità,
nonché nell’art. 126, che pone dei vincoli stringenti in riferimento al disavanzo pubblico dei singoli
Stati, vincoli la cui cogenza è assicurata, sin dal Protocollo CE n. 20 del 1992, dalla previsione della
particolare procedura di infrazione “per deficit eccessivo”. Il Patto di stabilità interno, predisposto
nell’ambito della manovra annuale di finanza pubblica, trova quindi la propria giustificazione
nell’esigenza di assicurare, mediante interventi di contenimento della spesa pubblica nazionale, una
politica economica complessiva tale da soddisfare il rispetto dei parametri economico-finanziari
determinati a livello comunitario attraverso il Patto di stabilità e di crescita. Nell’ambito delle
finalità suddette, uno dei principali obiettivi perseguiti dalle regole che costituiscono il Patto
nazionale, si sostanzia nel controllo dell’indebitamento di Regioni ed enti locali. Da un lato, infatti,
non può dubitarsi che la finanza degli enti territoriali sia parte indefettibile della finanza pubblica
nazionale allargata, né, tantomeno, che sia presente nell’ordinamento un obbligo generale di tutte
le Regioni di contribuire all’azione di risanamento della finanza pubblica. Dall’altro, deve essere
osservato che la recente Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha premesso all’art. 97 della
Costituzione una specifica e significativa disposizione di principio, irrefragabile, secondo cui le P.A.,
in coerenza con l’ordinamento dell’Unione Europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la
sostenibilità del debito pubblico. Pertanto, è indubitabile che le Regioni e gli enti locali siano
chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, assunti in sede
europea, per garantire il rispetto del Patto di stabilità e crescita e che, a tale fine, questi enti siano
assoggettati alle regole del cd. patto di stabilità interno.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Patto di stabilità interno – Esigenza di contenimento
dell’indebitamento – Strumento di autotutela obbligatoria di tipo sanzionatorio – Art. 14,
c. 20 D.L. n. 78/2010 – Espressione del principio di leale collaborazione.
I vincoli derivanti dal patto di stabilità interno si sostanziano in una misura che tende a realizzare,
nell’ambito della manovra finanziaria annuale disposta con legge, un obiettivo di carattere
nazionale e tali disposizioni statali di principio, adottate in materia di coordinamento della finanza
pubblica, laddove volte legittimamente a perseguire un obbiettivo di riequilibrio finanziario
mediante il transitorio contenimento complessivo della spesa corrente, sono dotate di una cogenza
tale da poter giustificare finanche l’incisione di materie di competenza regionale, sia concorrente
che residuale, e determinare una compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le
competenze legislative e amministrative regionali (Corte costituzionale 13 luglio 2011, n. 207).
Tale esigenza di contenimento dell’indebitamento, per il quale lo Stato risponde unitariamente a
livello comunitario, giustifica anche l’adozione di uno strumento di autotutela obbligatoria e di tipo
sanzionatorio, quale quello di cui all’art. 14, c. 20 del D.L. n. 78/2010, che prevede siano gli stessi
organi regionali a rimuovere dall’ordinamento specifiche tipologie di atti mediante i quali è stata
assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, stante la loro attitudine a porre a
repentaglio l’unità economica della Repubblica. In questo senso, dunque, tale norma non è neppure
configurabile quale particolare ipotesi di intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle
Regioni ex art. 120, comma 2, Cost. e art. 8 l. 5 giugno 2003, n. 131; bensì costituisce esso stesso
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strumento di coordinamento della finanza pubblica per rendere cogenti, e quindi per costringere a
rispettare, i vincoli di bilancio suddetti, che altrimenti resterebbero in mano alla mera volontà degli
enti di decentramento, mettendo potenzialmente a repentaglio l’unità economica della Repubblica.
L’autotutela obbligatoria (inquadrabile nel concetto ampio, di matrice dottrinale, di autotutela
esecutiva) di cui al citato comma 20 dell’art. 14, dunque, non è contrastante con il principio di leale
collaborazione, ma anzi costituisce una sua manifestazione che deve caratterizzare il rapporto di
tutti gli enti costituzionali o aventi rilevanza costituzionale e dotati di reciproca autonomia garantita
dalla Costituzione.
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)
 CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ - 5 giugno 20122, n. 3300
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Azione in autotutela – Potere discrezionale – Silenzio
inadempimento – Inconfigurabilità – Provvedimenti già impugnati in sede giurisdizionale
– Obbligo di provvedere – Esclusione.
L'Amministrazione non ha l'obbligo, ma il potere discrezionale, di agire in autotutela, con la
conseguenza che istanze volte a sollecitare l'esercizio di tale potere hanno una funzione di mera
denuncia o sollecitazione, ma non creano in capo alla p.a. alcun obbligo di provvedere e non danno
luogo a formazione di silenzio-inadempimento in caso di mancata definizione dell'istanza.
(Consiglio Stato , sez. VI, 11 febbraio 2011 , n. 919). In particolare, poi, autonomo caso in cui non
si ravvisa alcun obbligo di provvedere sulla istanza del privato, si ravvisa laddove l'istanza volta
all'esercizio del potere di autotutela abbia ad oggetto un provvedimento già impugnato in sede
giurisdizionale e "sub judice" al momento dell'istanza stessa: e ciò all'evidente scopo di evitare la
proliferazione di inutili e dispendiose iniziative giurisdizionali in relazione ad un'unica vicenda
sostanziale (T.A.R. Liguria, sez. II, 10 maggio 2007; cfr. altresì T.A.R. Campania Napoli, sez. III,
19 marzo 2008, n. 1410 e ancor più di recente, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 22 settembre 2010 , n.
32400).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)
 CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 9/05/2012 (Cc. 7/02/2012), Sentenza n.
17431
DIRITTO URBANISTICO – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Abuso di ufficio
- Funzionario ufficio tecnico (U.T.C.) Violazione della disciplina urbanistica –
Fattispecie: rilascio del permesso di costruire - Art. 11 D.P.R. n.380/01.
La violazione degli strumenti urbanistici integra, nei congrui casi, il reato di abuso di ufficio, in
quanto rappresenta il presupposto di fatto della violazione della normativa legale in materia
urbanistica, alla quale deve farsi riferimento quale dato strutturale della fattispecie delittuosa
prevista dall'art. 323 cod. pen. (Cass., sez. VI, 20/03/2007, n. 11620). Pertanto, integra il delitto
di abuso d'ufficio la condotta con cui il funzionario dell'ufficio tecnico comunale esprime parere
favorevole al rilascio di una concessione edilizia in violazione delle disposizioni di un piano di
bacino, le cui norme integrano quelle contenute negli strumenti urbanistici, eventualmente
derogandole qualora incompatibili (Cass., sez. VI, 13/10/2009 – 3/12/2009, n. 46503).
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Reato di abuso
d'ufficio – Configurabilità - Presupposti - Concorso nel reato del privato con il pubblico
ufficiale - Illegittimità del provvedimento, partecipazione e beneficio - Misure cautelari.
Per la configurabilità del reato di abuso d'ufficio, è sufficiente il concorso nel reato del privato con il
pubblico ufficiale attraverso la partecipazione del primo alla condotta del secondo, mentre in sede
di misura cautelare l'illegittimità del provvedimento adottato dal pubblico ufficiale si salda al
beneficio ricevuto indebitamente dal privato e costituisce elemento sufficiente per integrare il
fumus commissi delicti in concorso tra l'uno e l'altro.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)
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 TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ – 18 giugno 2012, n. 5605
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Illeciti amministrativi – Art. 3, co. 2, della l. n.
689/1981 – Cause di esclusione della responsabilità – Violazione commessa per errore
sul fatto – Erroneo convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione –
Onere di allegazione – Necessità – Fattispecie.
In tema di illeciti amministrativi (al pari che in tema di illeciti penali), la responsabilità dell’autore
dell’illecito può essere esclusa anche in caso di erronea supposizione della sussistenza degli
elementi concretizzanti una causa di esclusione della responsabilità, in quanto l’art. 3, co. 2, della l.
n. 689/1981 esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi
questa nella quale rientra anche l’erroneo convincimento della sussistenza di una causa di
giustificazione; tuttavia, al fine dell’operatività di un’esimente putativa, non basta un mero criterio
soggettivo, riferito al solo stato d’animo dell’agente, occorrendo invece dati di fatto concreti, i quali
siano tali da giustificare l’erroneo convincimento in capo all’agente di trovarsi in tale stato
occorrendo, inoltre, che l’errore non sia colpevole (sul tema, v. Cons. Stato, Sez. VI, 20 dicembre
2010 , n. 9306); pertanto – a fronte di una delibera che applichi sanzioni amministrative pecuniarie
– l’affermazione generica dell’azionista di una società quotata di non essere al corrente dei
superamenti di soglia perché non informato dall’intermediario non vale come circostanza esimente,
se non si è in grado di allegare, né in sede di procedimento amministrativo né nell’ambito del
giudizio, alcun elemento probatorio per dimostrare la propria incolpevole impossibilità a provvedere
tempestivamente all’adempimento degli obblighi di comunicazione in merito al superamento della
soglia del 2% della partecipazione detenuta nel capitale della società quotata.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)
 TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^– 20 giugno 2012, n. 2898
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Espropriazione – Dichiarazione di pubblica utilità ed un
legittimo decreto di occupazione d’urgenza – Mancata emanazione del provvedimento
definitivo di esproprio nei termini – Illecito permanente – Decorrenza della prescrizione
– Esclusione – Fattispecie.
Il comportamento tenuto dall’Amministrazione, la quale abbia emanato una valida dichiarazione di
pubblica utilità ed un legittimo decreto di occupazione d’urgenza senza tuttavia emanare il
provvedimento definitivo di esproprio nei termini previsti dalla legge, deve essere qualificato come
“illecito permanente”, nella cui vigenza non decorre la prescrizione, ciò perché in questo caso
manca un effetto traslativo della proprietà, stante la mancanza del provvedimento di esproprio,
connesso alla mera irrevocabile modifica dei luoghi; pertanto, salva restando la possibilità di optare
per le differenti forme risarcitorie che l’ordinamento appresta (restituzione del bene ovvero
risarcimento del danno per equivalente), il soggetto privato del possesso può agire nei confronti
dell’ente pubblico senza dover sottostare al termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla
trasformazione irreversibile del bene, con l’unico limite temporale rinvenibile nell’acquisto della
proprietà, per usucapione ventennale del bene, eventualmente maturata dall’ente pubblico. (Cfr.
T.A.R. Sicilia, Palermo, 1.2.2011, n. 175).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)
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 Pubblico Impiego
 TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^– 18 giugno 2012, n. 2849
PUBBLICO IMPIEGO – Concorso pubblico – Revoca del Bando – Annullamento di
un’intera sequenza procedimentale – Lesione delle posizioni giuridiche soggettive
differenziate e qualificate dei candidati – In assenza di comunicazione di avvio del
procedimento di autotutela – Illegittimità.
La decisione di bandire un concorso, ovvero di procedere all’assunzione di dipendenti mediante
utilizzo di pregressa graduatoria concorsuale, come anche la revoca di tali atti, sono atti di natura
provvedimentale, volti alla cura di interessi pubblici, e come tali sono soggetti all’applicazione della
l. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto l’adempimento garantistico di partecipazione di conoscenza è
atto dovuto per tutti i procedimenti di autotutela o di secondo grado; non può sostenersi, infatti,
che l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento non sia necessario al cospetto di un
provvedimento finale, quale l’annullamento di un’intera sequenza procedimentale, che dispieghi
effetti preclusivi che incidono su posizioni giuridiche soggettive differenziate e qualificate, quali
sono indubbiamente quelle di candidati di un pubblico concorso che abbiano già superato le prove
scritte ed orali dovendosi riconoscere, in specie al candidato ad un pubblico concorso che abbia già
sostenuto le prove scritte, il titolo a ricevere dall’Amministrazione comunicazione dell’avvio del
procedimento finalizzato alla revoca del bando in quanto portatore di una posizione legittimante;
pertanto, ancorché la procedura revocata – che si trovi in uno stato notevolmente avanzato – non
sia ancora giunta a conclusione, la semplice posizione di candidato a concorso pubblico fonda una
posizione qualificata e differenziata tale da abilitare all’impugnativa di atti di ritiro in via di
autotutela, “a fortiori” non può disconoscersi, oltre alla legittimazione all’impugnazione, il “diritto”
alla comunicazione d’avvio del procedimento di autotutela al candidato che, avendo già sostenuto
tutte le prove concorsuali ed avendo appreso di essersi classificato nella graduatoria di merito, ha
di sicuro un interesse differenziato e qualificato in ordine agli esiti della procedura concorsuale in
vista del conseguimento delle utilitates connesse. (Cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 27 gennaio
2009, n. 406).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)
 TAR LAZIO, Roma, Sez. I ter, 25 giugno 2012 n. 5790
PUBBLICO IMPIEGO – Conferimento incarichi dirigenziali all’esterno – Pregresso
annullamento della decisione amministrativa – Successiva conferma degli incarichi stessi
– Sviamento di potere
Si è in presenza di un vizio di sviamento di potere quando l’Amministrazione, a fronte di atti
chiaramente invalidi, ritiene di limitarsi ad accertare la piena vigenza degli stessi, dando ulteriore
prova di preferire l’ingaggio di soggetti esterni per la copertura di posti importanti nel suo
organigramma, pur se in netto spregio del corretto espletamento della procedura all’uopo fissata.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)
 TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^– 4 giugno 2012, n. 2620
PUBBLICO IMPIEGO – Concorso pubblico – Plagio da parte del candidato – Art. 13, co. 4,
del d.P.R. n. 487 del 1994 – Esclusione dal concorso – Legittimità.
L’esclusione del candidato da concorso per l’accesso nella P.A. per plagio, alla stregua di quanto
previsto dall’art. 13, co. 4, del d.P.R. n. 487 del 1994, deve essere legittimamente comminata
qualora dalla prova scritta emerga: a) una copia fedele del testo non ammesso a consultazione;
b)un’impostazione del tema o di parte di esso che costituisca un’imitazione, con carattere
pedissequo e fraudolento, del testo assunto a parametro di confronto; in tali ipotesi non si versa di
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fronte all’esercizio della sfera di discrezionalità tecnica di cui l’amministrazione dispone in sede di
valutazione delle prove di esame, atteso che il giudizio della commissione muove dall’oggettivo ed
incontestabile riscontro della corrispondenza - per struttura, articolazione delle preposizioni e
termini - di una parte non marginale dell’elaborato al testo assunto a termine di comparazione e,
pertanto, in relazione al dettato dell’art. 13 cit. (e dei criteri di massima della commissione
medesima), la misura espulsiva viene a configurarsi come dovuta a garanzia della regolarità del
concorso e delle stesse posizioni di interesse degli altri partecipanti di non vedersi postergati
rispetto a chi non abbia redatto la prova con autonoma elaborazione e personale apporto
intellettuale. (Cfr. Cons. St., Sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6102).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)
 Rifiuti e bonifiche
 CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 23 maggio 2012 (Ud. 17/01/2012) Sentenza
n. 19437
RIFIUTI - Quantitativo di rifiuti - Termine "ingente" - Definizione.
In tema di rifiuti, il termine "ingente" ha un chiaro significato semantico nel linguaggio comune e
va riferito all'attività abusiva nel suo complesso, cioè al quantitativo di rifiuti complessivamente
gestito attraverso la pluralità di operazioni (le quali, singolarmente considerate, potrebbero avere
ad oggetto anche quantità modeste) (Cass., Sez. VI, 13.7.2004, n. 30373, Ostuni).
RIFIUTI - Traffico illecito di rifiuti - Concorso in attività organizzate – Nozione di
“profitto ingiusto”.
Nel concorso in attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, basta anche lo svolgimento
abusivo di una pluralità di operazioni di gestione degli stessi al fine di conseguire un "profitto
ingiusto". Tale "profitto" non deve necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale, ben
potendo lo stesso essere integrato dei mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di
altra natura. Non essendo necessario, ai fini della perfezione del reato, l'effettivo conseguimento di
un vantaggio siffatto.
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 CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 23 maggio 2012 (Cc. 17/01/2012) Sentenza
n. 19457
RIFIUTI - Discarica requisiti di permeabilità e spessore - Formazione geologica naturale Insufficienti - Integrazione con una barriera artificiale - D. L.vo n. 36/2003 punto 2.4.2
all. 1.
Ai sensi del decreto Legislativo n. 36/2003 punto 2.4.2 dell'allegato 1, in nessun modo il
legislatore ha richiesto la necessaria presenza originaria di una formazione geologica naturale che
risponda ai requisiti di permeabilità e spessore previsti, ben potendo la stessa essere integrata da
una barriera artificiale, a condizione che gli indici di permeabilità e spessore complessivamente
raggiunti siano corrispondenti a quelli richiesti dalla legge. Il sistema di tali disposizioni deve, in
altri termini, essere interpretato: nel senso che la formazione geologica naturale preesistente può
originariamente non rispondere ai requisiti di permeabilità e spessore previsti per le discariche; in
tal caso, essa deve essere integrata artificialmente attraverso una barriera di confinamento che
fornisca una protezione equivalente.
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55
 TAR PUGLIA, Bari, Sez. 2^ – 5 giugno 2012, n. 1099
INQUINAMENTO DEL SUOLO – RIFIUTI – Sacchetti di plastica non biodegradabili Ordinanza sondacale che ne vieti la distribuzione – Illegittimità – Difetto del requisito
dell’urgenza.
E’ illegittima l’ordinanza sindacale con la quale il Sindaco vieti a tutti gli esercenti di attività
commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande la distribuzione di buste di
plastica non biodegradabili, ordinando l’uso esclusivo di di sacchetti in materiale biodegradabile
realizzati secondo quanto stabilito dalle norme UNI EN 13432-2002 e UNI EN 14995. Essa difetta
infatti del presupposto dell’urgenza normativamente richiesto (cfr. sent. Corte Cost. n. 115/2011,
che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 54, c. 4, del d.lgs. n.267/2000 come sostituito
dall’art.6 del D.L. n.92/2008 conv. con legge n.125/2008, nella parte in cui comprendeva la
locuzione “anche” prima delle parole “con tingibili ed urgenti”)
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 TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ - 21 giugno 2012, n. 1090
AREE PROTETTE – RIFIUTI - SIC – Valutazione di incidenza – Legge regionale – Livello di
tutela inferiore rispetto alla legge nazionale – Impianto di trattamento di rifiuti –
Applicazione della disposizione nazionale.
Poiché la legge regionale non può prevedere un livello di tutela dell’ambiente di minore incidenza
rispetto a quello previsto dalla legge nazionale, deve ritenersi che la valutazione di incidenza
ambientale, prevista dalla normativa nazionale per un impianto di trattamento di rifiuti, debba
essere richiesta anche ove la legge regionale non la preveda (cfr. Corte cost., 10 maggio 2012, n.
114; n. 244/2011; 249/2009 e 62/2008; nonché Tar, Catanzaro, sez. I, 8 febbraio 2012, n. 155)
RIFIUTI – Iscrizione all’albo delle imprese che esercitano attività di recupero dei rifiuti –
Rinnovo – Normativa sopravvenuta – Rilevanza.
In sede di rinnovo dell’iscrizione nell’albo delle imprese che esercitano attività di recupero rifiuti, ex
artt. 214 e 216 D.Lgs. 152/06, cioè in una fase del procedimento in cui l’autorità competente deve
verificare la esistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, deve tenersi conto della
legislazione sopravvenuta, che disciplini diversamente l’autorizzazione per il funzionamento di un
impianto. Opinare diversamente condurrebbe infatti ad una violazione dei principi di buona
amministrazione creando una discrasia all’interno dell’ordinamento. E questo, soprattutto in
relazione alla legislazione ambientale, tesa a tutelare un bene costituzionalmente protetto, che è in
continua evoluzione al fine di garantire una maggiore tutela dello stesso bene.
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 CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 16 maggio 2012 (Cc. 29/02/2012) Sentenza
n. 18774
RIFIUTI - Confisca del mezzo di trasporto in sequestro - Decreto penale – Esclusione
della confisca - Artt. 256 e 259 d. Lgs. n. 152/2006 - Funzione sanzionatoria.
La confisca ex artt. 256 e 259 d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha chiaramente una funzione
sanzionatoria, è una forma di rappresaglia legale nei confronti dell'autore del reato e mira a colpirlo
nei suoi beni. In questa ottica è ben comprensibile che il legislatore voglia specificare, con una
valutazione legale tipica, i casi in cui tale sanzione aggiuntiva a volte molto più pesante della
sanzione penale principale e debba obbligatoriamente intervenire. Ed è razionale pensare che il
legislatore abbia voluto escluderla nei casi di decreto penale, tipicamente meno gravi. Sarebbe
infatti irrazionale consentire una forte mitigazione di pena ed imporre nel contempo una misura
tanto radicale. Nella strategia sanzionatoria e deterrente del legislatore, pertanto, decreto penale
ed esclusione della confisca appaiono in sintonia.
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DIRITTO PROCESSUALE PENALE - RIFIUTI - Confische obbligatorie speciali e confische
obbligatoria – Differenza - Artt. 256 e 259 d. Lgs. n. 152/2006 e art. 240, c. 2, cod.
pen..
La confisca ex artt. 256 e 259 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha natura speciale e rientra appunto fra
le confische obbligatorie speciali, nelle quali la specialità può consistere o nell'estendere l'oggetto
della confisca obbligatoria o nello specificare i casi e le condizioni in cui essa è possibile. Tuttavia,
le misure di sicurezza patrimoniale previste come obbligatorie da leggi speciali, nel caso di
condanna dell'imputato, non sono equiparabili a quella di cui all'art. 240, comma 2, cod. pen.
avente ad oggetto il prezzo del reato ovvero le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o
alienazione costituisce reato, sicché la previsione della applicabilità della misura di sicurezza patrimoniale ex art. 240, comma 2, cod. pen. non è estensibile ad altre ipotesi di confisca
obbligatoria previste da leggi speciali, al di fuori dei casi in cui la stessa legge speciale la consente
(Cass. Sez. Un., 15.12.1992, n. 1811/93, Bissoli, m. 192494; Sez. Un., 25.3.1993, n. 5, Carlea m.
193120; Cass. Sez. III, 11.1.2005, n. 2949, Gazziero, m. 230868). Inoltre, la confisca ex art. 240,
comma 2, cod. pen. è generale, e proprio per questo la disposizione non distingue tra sentenza di
condanna, patteggiamento e decreto penale (ricomprendendo quindi anche quest'ultimo)
combaciando con l' art. 460 cod. proc. pen. che prevede appunto la confisca obbligatoria ex art.
240, comma 2, cod. pen. nel caso di decreto penale.
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 Sicurezza ed igiene del lavoro
 CASSAZIONE CIVILE, Sezione lavoro, 26 marzo 2012, n. 4804, Pres. Stile
INFORTUNIO SUL LAVORO - Misure di protezione - Informazione, formazione, controllo e
intervento - Responsabilità - Onere della prova
In ordine alla responsabilità datoriale in tema di infortuni sul lavoro, è stato osservato che le norme
dettate in tema di prevenzione di tali infortuni, tese a impedire l'insorgenza di situazioni pericolose,
sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione,ma
anche da quelli ascrivibili a imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso, con la conseguenza
che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando
ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure
venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto
esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può
comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando
presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al
procedimento lavorativo "tipico" e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva
dell'evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del
comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa,
dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da
svolgere.

Nota
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da un lavoratore infortunato, dipendente di
una società di costruzioni.
Mentre era intento alla rottura dei dadi di alcuni bulloni utilizzando martello e scalpello, l'addetto
aveva riportato un infortunio sul lavoro consistito nella ferita perforante del bulbo oculare destro
con ritenzione di un corpo estraneo di natura metallica, evento che determinò la perdita completa
del visus dell'occhio lesionato.
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Il Tribunale aveva condannato il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del dipendente
e la società al pagamento, in favore dell'INAIL, della somma dovuta (intesa come il rimborso delle
prestazioni previdenziali nel frattempo erogate all'infortunato).
Di diverso avviso era stata la Corte d'Appello che aveva rigettato le domande dell'infortunato e
dell'INAIL accogliendo il ricorso proposto dalla società datrice di lavoro.
I giudici di appello avevano evidenziato, innanzitutto, il fatto che, a quanto riferito dall'infortunato,
il responsabile della società "qualche volta" si recava in cantiere per raccomandare l'uso dei mezzi
di protezione tra i quali "gli occhiali di protezione" che erano a disposizione del lavoratore che,
specializzato ed esperto quale era, li aveva indosso al momento dell'infortunio.
Da quello che è stato dedotto, era necessario escludere, a priori, un ingiustificato disinteresse da
parte del datore di lavoro relativamente all'utilizzo dell'apposita misura preventiva che, a giudizio
del consulente tecnico, era risultata idonea al lavoro svolto.
L'ipotesi che il lavoratore non avesse inforcato gli occhiali o avesse dichiarato di inforcarli soltanto
per non perdere l'auspicato risarcimento, ipotizzando che gli occhiali, non aderendo perfettamente
al viso, avessero consentito il passaggio della scheggia lesiva, rimaneva una mera ipotesi, priva di
riscontro e non idonea a costituire un addebito a carico del datore di lavoro.
Per la cassazione della sentenza d'appello, il lavoratore infortunato ha proposto ricorso censurando
questa decisione per avere escluso la responsabilità datoriale in relazione all'osservanza degli
obblighi di istruzione e preparazione per la prevenzione, di controllo, di intervento e di fornitura di
idonei mezzi di prevenzione, secondo i principi dettati ai sensi degli artt. 2087 e 1218, codice civile.
La Suprema Corte, che ha ritenuto fondate le censure addotte dal ricorrente, innanzitutto ha
richiamato uno dei principi fondamentali in materia, secondo il quale "la responsabilità ex art. 2087
c.c. è di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta
integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza
e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da
infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 c.c., sull'inadempimento delle
obbligazioni; conseguentemente il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione
lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di
lavoro deve provare che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto e
imprevedibile, come tale a lui non imputabile, restando a suo carico il fatto ignoto, e di avere
adempiuto al suo obbligo di sicurezza apprestando tutte le misure per evitare il danno, in relazione
alle specificità del caso, ossia al tipo di operazione effettuata e ai rischi intrinseci alla stessa,
potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione
individuale imposte dalla legge (Cass., nn. 9817/2008; 16003/2007; 12445/2006; 4184/2006)".
Relativamente alla prova, incombente sul datore di lavoro, di avere adempiuto ai propri obblighi di
istruzione e formazione in materia di sicurezza, la sentenza impugnata si è limitata a rilevare che il
lavoratore danneggiato era specializzato ed esperto (traendone la conclusione che non potesse
ignorare la necessità di inforcare gli occhiali), ma ha omesso del tutto di prendere in esame le
risultanze, di per sé idonee a condurre a diverse conclusioni sul punto, contenute nel rapporto,
confermato in corso di causa, redatto dagli ufficiali di polizia giudiziaria, secondo le quali nel
documento di valutazione mancava qualsiasi accenno al rischio da proiezione di frammenti metallici
in generale e mancava qualsiasi documentazione di avvenuta formazione dei lavoratori in materia
di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al posto di lavoro e alle proprie mansioni.
Nella sentenza d'appello, inoltre, in ordine alla prova relativa all'esercizio del controllo sulle misure
di sicurezza impartite, è escluso, presuntivamente, un disinteresse del datore di lavoro, ma è
omessa qualsivoglia motivazione sulla prova dei mezzi e dei modi con cui la parte datoriale avrebbe
adempiuto al proprio obbligo di vigilanza ai di fuori degli sporadici ("qualche volta") accessi del
responsabile.
La stessa conclusione sulla idoneità degli occhiali forniti al lavoratore è stata posta in totale
contrasto con la sentenza di primo grado che era pervenuta a risultati opposti.
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L'affermazione della sentenza impugnata secondo cui il datore di lavoro non avrebbe potuto
prevedere e prevenire un uso incongruo del mezzo di protezione, conseguente a circostanze non
prevedibili, quali la torsione del lavoratore nella esecuzione del lavoro, è apodittica, non spiegando
affatto in base a quali risultanze la parte datoriale, che aveva ordinato la lavorazione, non avrebbe
potuto accertarsi, anche agli effetti della prevenzione del rischio, delle concrete modalità con cui il
lavoratore sarebbe stato costretto a operare (dal momento che dalle risultanze testimoniali era
emerso che l'infortunato doveva necessariamente lavorare in una posizione non agevole, in uno
spazio ristretto e con la testa reclinata).
La Corte territoriale, al contrario, valorizzando la ritenuta incongruità delle modalità di esecuzione
della prestazione lavorativa come elemento conducente all'esclusione della responsabilità datoriale,
ha violato il principio di diritto secondo cui la condotta del prestatore può comportare l'esonero
dell'imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità,
dell'inopinabilità e dell'esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" e
alle direttive ricevute.
(Maria Melizzi, Il Sole 24 ORE - Ambiente e Sicurezza, 26.06.2012, n. 12)
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Ambiente, suolo e territorio

I controlli sul rumore emesso da macchine e attrezzature destinate a
operare all'aperto
E'entrato in vigore il decreto del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare 4
ottobre 2011, che ha disciplinato "i criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell'ambito del
controllo sul mercato relativi all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature
destinate a funzionare all'aperto".
Il nuovo provvedimento ha costituito, in sostanza, la norma tecnica di attuazione dell'art. 4,
decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente
l'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto",
disposizione riguardante in particolare le procedure che devono essere adottate per l'immissione
sul mercato delle attrezzature di lavoro destinate a funzionare all'aperto.
Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 12.06.2012, n. 11
Il campo di applicazione
Le attrezzature che devono essere sottoposte ai controlli disciplinati dal decreto del Ministero
dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare 4 ottobre 2011 sono essenzialmente quelle
ricomprese nell'Allegato I, parte A, D.Lgs. n. 262/2002, il quale ha fornito un elenco puntuale e
descrittivo di 57 tipologie di attrezzature destinate per loro natura all'utilizzo all'aperto (si va dalle
pompe alle terne, alle betoniere, alle scavatrici, ai decespugliatori, ai montacarichi da cantiere
ecc.); a questo allegato hanno fatto esplicito riferimento sia il preambolo sia l'art. 1, D.M. 4 ottobre
2011 [1], il quale ha costituito una specifica disposizione di attuazione dell'art. 4, D.Lgs. n.
262/2002. Questa norma ha previsto che l'"attività di controllo sulle macchine e sulle attrezzature
di cui all'allegato I dello stesso D.Lgs. n. 262/2003 è svolta dal Ministero dell'Ambiente e della
tutela del territorio che, a tale fine, si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA), previa definizione dei criteri sulla base dei quali la stessa Agenzia procede a espletare gli
accertamenti di carattere tecnico" e, pertanto, il D.M. 4 ottobre 2011 è stato emanato come
disposizione di carattere regolamentare proprio per fornire i criteri per queste verifiche tecniche
che devono essere svolte sulla macchina completa per l'uso previsto (art. 2, D.M. 4 ottobre 2011),
rigorosamente prima del primo utilizzo dell'attrezzatura, sia essa stata immessa o meno sul
mercato comunitario.
In sostanza, il controllo deve consistere nel verificare che l'azienda responsabile dell'immissione in
commercio delle macchine (indipendentemente dal fatto che si tratti di casa produttrice,
mandataria o semplice rivenditrice) abbia ottemperato alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n.
262/2002.
La procedura di verifica
La nuova norma ha previsto che la verifica ispettiva debba avere inizio con una riunione tra gli
ispettori e i rappresentanti indicati dalla direzione aziendale nel corso della quale sono presentati,
da parte degli ispettori, gli obiettivi del sopralluogo e le modalità con cui lo stesso dovrà essere
condotto.
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Una disposizione importante è quella che ha previsto che, nel caso in cui gli ispettori ritengano
opportune alcune prove di misura, è auspicabile che queste siano svolte sul posto, preferibilmente
con la strumentazione e gli operatori dell'azienda e questo all'evidente scopo di assicurare una
uniformità di metodologia di controllo e di evitare discrasie di risultato provocate dalla diversa
allocazione dell'attrezzatura o dalla diversa sensibilità degli strumenti i quali, per quanto certificati,
conservano sempre qualche margine di variabilità fra l'uno e l'altro.
La verifica deve essere conclusa da una riunione in cui gli ispettori devono illustrare ai
rappresentanti dell'azienda i risultati del sopralluogo e gli stessi ispettori devono redigere, infine, il
rapporto in cui sono tenuti a riportare anche le osservazioni dei rappresentanti dell'azienda
relativamente alla condotta ai risultati della verifica; gli ispettori devono rilasciare copia di questo
verbale ai rappresentanti dell'azienda e i dati del controllo sono resi pubblici mediante
pubblicazione in una pagina all'interno del sito web dell'ISPRA al fine di diffondere l'informazione in
materia ambientale.
Procedure di controllo
Il D.M. 4 ottobre 2011 ha previsto una serie vincolante di accertamenti che gli ispettori dell'Ispra
sono tenuti a eseguire, in particolare, deve essere riscontrato se le macchine siano state
identificate nel rispetto delle definizioni di cui all'Allegato I, Parte A, D.Lgs. n. 262/2002 (il quale ha
elencato le tipologie di attrezzature soggette al controllo), e anche che le stesse macchine siano
accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità contenente le indicazioni di cui all'Allegato II al
D.Lgs. n. 262/2002, ricordando che, inoltre, le dichiarazioni CE di conformità e la relativa
documentazione tecnica delle macchine devono essere conservate per almeno dieci anni dalla
fabbricazione dell'ultimo esemplare al quale fanno riferimento.
Al fine di facilitare e di assicurare il controllo, su ogni macchina deve essere apposta una marcatura
che contenga entrambi gli elementi previsti nell'Allegato IV al D.Lgs. n. 262/ 2002, cioè i modelli
della marcatura CE di conformità e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito.
Deve essere anche verificato che altri marchi o iscrizioni apposti sulle macchine non traggano in
inganno circa il significato della marcatura CE e dell'indicazione del livello di potenza sonora
garantito e non ne pregiudichino la visibilità e la leggibilità anche se, ai sensi dell'art. 9, comma 2,
D.Lgs. n. 262/2002, possono sempre essere apposti sulla macchina o sull'attrezzatura altri marchi
"purché ciò non pregiudichi la visibilità e la leggibilità della marcatura CE e dell'indicazione del
livello di potenza sonora garantito".
Inoltre, poiché questo costituisce la finalità ultima del controllo, deve essere verificato che il livello
di potenza sonora garantito, nel caso di macchine soggette a limite di emissione acustica, non
superi il valore limite di emissione acustica fissato dall'Allegato I, parte B, D.Lgs. n. 262/2002.
E' previsto che, se sussistono dubbi sulla plausibilità della documentazione tecnica esaminata, gli
ispettori sono tenuti a condurre una campagna di misura mirata a verificare che il livello di potenza
sonora garantito sia statisticamente corrispondente ai livelli di potenza sonora misurati e, nel caso
di macchine soggette a limite di emissione acustica, che sia rispettato il livello ammesso di potenza
sonora. A questo scopo, i livelli di potenza sonora misurati devono essere valutati secondo il
criterio di cui all'Allegato I.
Nel caso in cui per il controllo sia disponibile un lotto con meno di 4 macchine, deve esserne scelta
una la quale è sottoposta alle prove in base a quanto stabilito nell'Allegato III al D.Lgs. n.
262/2002, mentre nel caso in cui sia disponibile un lotto con almeno 4 macchine, gli ispettori
devono applicare per il controllo il campionamento doppio previsto dal punto 6.3, norma UNI EN
27574: 1991.
Non conformità
Nel caso in cui sia riscontrata la non conformità delle macchine, il Ministero deve avviare la
procedura di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 262/2002; il Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio
e del mare deve intimare, per iscritto, al fabbricante o al mandatario di adottare, entro trenta
giorni dal ricevimento dell'intimazione stessa (termine prorogabile per comprovate esigente
tecniche), le misure necessarie per rendere conformi alle prescrizioni del D.Lgs. n. 262/ 2002 le
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macchine e le attrezzature in questione e tutti gli esemplari dello stesso tipo già immessi in
commercio o messi in servizio. Nel caso in cui il fabbricante o il mandatario non ottemperi, entro i
termini, alle prescrizioni, è vietata temporaneamente l'immissione in commercio o la messa in
servizio degli esemplari non conformi e ordina il ritiro temporaneo di tutti gli esemplari già immessi
in commercio o messi in servizio, a cura e spese del fabbricante o del mandatario.
Il Ministero dell'Ambiente deve informare immediatamente la Commissione europea e le autorità
competenti degli altri Stati membri dei provvedimenti adottati e a seguito delle conclusioni delle
consultazioni avviate dalla Commissione europea con i soggetti interessati, i provvedimenti
possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati.
Inoltre, nei casi di non conformità che comportino sanzioni, il Ministero deve inviare il rapporto
ispettivo e il parere di conformità alla Prefettura territorialmente competente per l'irrogazione delle
sanzioni (art. 15, D.Lgs. n. 262/2002). Le sanzioni previste dall'art. 15, D.Lgs. n. 262/2002, sono
tutte essenzialemente di carattere amministrativo pecuniario e, a seconda della tipologia di
violazione, vanno da un minimo di 500 a un massimo di 50.000 euro, sempre che la violazione
stessa non integri anche una fattispecie di reato quale, per esempio, l'omissione dolosa di cautele
anti infortunistiche.
_____
[1] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2012, n. 18.
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Antincendio e prevenzione incendi

Le ultime indicazioni dei VVF sulle uscite di emergenza con tornelli o
scorrevoli
Recenti disposizioni del Dipartimento dei Vigili del Fuoco in merito alla possibilità di impiegare
tornelli e porte a scorrimento orizzontale con dispositivi di apertura automatici ridondanti sulle
uscite di emergenza ha chiarito le modalità di un loro impiego e hanno aperto nuove prospettive
verso soluzioni tecnologiche innovative che possono interessare i sistemi di sicurezza al servizio
dell'esodo. Sono la lettera circolare del ministero dell'Interno 4 aprile 2012, n. 4962, "Uso delle
vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante "tornelli"", e
lettera circolare del Ministero dell'Interno 4 aprile 2012, n. 4963, "Uso delle vie e uscite di
emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di "dispositivi di apertura
automatici ridondanti"".
Stefano Zanut, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 12.06.2012, n. 11
La necessità di garantire alle persone di poter uscire agevolmente da un ambiente in caso di
emergenza ha rappresentato uno dei capisaldi della normativa di sicurezza e, in particolare, di
quella connessa con la prevenzione incendi. D'altra parte l'evacuazione, ovvero l'azione che
identifica l'allontanamento dalla fonte di pericolo, risulta la prima e istintiva risposta di autotutela
individuale e collettiva e, proprio per questo, ha un'importanza strategica per la sicurezza da
tutelare con la massima attenzione.
In tal senso le direttive dei Vigili del Fuoco hanno indicato con rigore le caratteristiche delle uscite
di emergenza in relazione alle loro dimensioni e modalità di apertura delle porte, quest'ultimo è un
aspetto puntualmente considerato nel D.Lgs. n. 81/2008 e nel D.M. 10 marzo 1998, ma più
specificamente regolamentato dal D.M. 3 novembre 2004, "Disposizioni relative all'installazione e
alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo,
relativamente alla sicurezza in caso d'incendio". Per quanto concerne le caratteristiche costruttive
dei dispositivi di apertura delle porte, quest'ultimo provvedimento ha fatto riferimento a specifiche
norme emanate dall'UNI, ossia la UNI EN 1125, "Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza
azionati mediante una barra orizzontale Requisiti e metodi di prova", e la UNI EN 179, "Dispositivi
per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta Requisiti e metodi di
prova". La prima di queste, in particolare, ha evidenziato l'importanza che questi dispositivi
garantiscano il funzionamento anche nelle particolari condizioni connesse con un incendio,
evidenziando che "In una situazione di panico, un gruppo di persone può reagire in modo diverso
dalla persona singola. Quando due o più persone si precipitano verso un'uscita di sicurezza, a volte
al buio e/o in presenza di fumo, è possibile che la prima persona che raggiunge la porta non azioni
necessariamente il dispositivo antipanico, ma spinga la superficie della porta (porta sottoposta a
pressione) mentre le altre persone tentano di azionare la barra orizzontale con le mani o tramite la
pressione del loro corpo. Mentre i dispositivi oggetto di questa norma garantiscono una ragionevole
sicurezza esterna, l'obiettivo principale è, tuttavia, quello di consentire che una porta possa essere
aperta in qualsiasi momento con l'aiuto delle mani o con la pressione del corpo, esercitata sul
dispositivo antipanico posto sulla superficie interna della porta stessa, senza che sia necessario
utilizzare chiavi o altri oggetti". Queste considerazioni hanno evidenziato ulteriormente
l'importanza e le criticità connesse a questi dispositivi.
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E' proprio su questi aspetti che sono intervenute due recenti lettere circolari emanate il 4 aprile
2012 dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, le prot. n. 4962, "Uso delle vie e uscite di emergenza in
presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante "tornelli"", e n. 4963, "Uso delle vie e uscite
di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di "dispositivi di apertura
automatici ridondanti"". Queste non solo chiariscono alcuni aspetti su questi argomenti, ma hanno
colto l'occasione per aprire nuove possibilità e prospettive verso l'impiego di particolari tipologie di
serramenti che garantiscano le prestazioni appena descritte e l'accettazione di tecnologie
alternative all'ordinario dispositivo di apertura del tipo "a semplice spinta verso l'esterno", così
come semplicemente identificato dagli "addetti ai lavori".
I tornelli
La circolare del Ministero dell'Interno 4 aprile 2012, prot. n. 4962, è intervenuta sui sistemi di
controllo di entrata/uscita degli accessi mediante tornelli, una condizione che non permetterebbe,
stante le indicazioni del D.Lgs. n. 81/2008, di considerarli anche ai fini dell'evacuazione in
emergenza. In questo caso la lettera circolare ha definito le modalità da considerare affinché questi
tornelli possano essere accettati, precisando che, comunque, dovrà trattarsi di condizioni "dove la
presenza di determinati vincoli impedisca di fare diversamente", richiamando l'attenzione che
questa modalità non può rappresentare una condizione ordinaria e che, di norma, i sistemi di vie e
di uscite di emergenza dovranno essere progettati senza tenere conto delle uscite presidiate e
potenzialmente compromesse con questi dispositivi.
Nel chiarimento ministeriale i tornelli sono assimilati alle porte chiuse a chiave che, stante le
indicazioni di cui al punto 1.5.7, Allegato IV al D.Lgs. n. 81/2008, non possono essere accettate "se
non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente".
Un caso concreto può essere presentato negli ambienti di lavoro dove esigenze di controllo di
entrata/uscita dei lavoratori a mezzo di tornelli devono convivere con altre connesse con la tutela
dello stesso personale in caso di emergenza. In queste circostanze può essere accettata la
presenza di tornelli purché siano garantite alcune condizioni a carattere prevalentemente
gestionale:
- presidio dell'uscita realizzata con tornelli da parte di personale appositamente incaricato;
- i tornelli computati ai fini dell'evacuazione, la cui larghezza complessiva non dovrà essere
inferiore alla larghezza necessaria all'esodo, dovranno essere dotati di sistemi che ne permettano
lo sgancio in caso di emergenza, per posizionarli in modo tale da non creare intralcio all'esodo;
- i sistemi di cui al punto precedente dovranno essere azionabili dal personale che presidia l'uscita,
oltre che dalle persone che stanno evacuando, attraverso un dispositivo posto in posizione
facilmente identificabile e accessibile;
- in caso di mancanza di energia elettrica di rete i tornelli dovranno aprirsi automaticamente e
portarsi in posizione di massima apertura.
In ogni caso, dovrà essere garantita l'informazione di tutti i lavoratori circa l'ubicazione e la
modalità di azionamento del dispositivo di cui al terzo punto, mentre l'informazione di eventuale
pubblico dovrà essere garantita con apposita segnaletica e cartellonistica posta in prossimità delle
uscite con tornelli.
Le porte scorrevoli automatiche ridondanti
Il secondo chiarimento ministeriale 4 aprile 2012, prot. n. 4963, riguarda le vie e le uscite di
emergenza dotate di porte a scorrimento orizzontale munite di "dispositivi di apertura automatici
ridondanti" costituiti da un doppio motore per l'apertura.
In merito alle porte a scorrimento orizzontale impiegate come uscite di sicurezza, il loro utilizzo
risulta subordinato alle prestazioni indicate nel D.Lgs. n. 81/2008 e nel D.M. 10 marzo 1998. Il
punto 1.5.6, Allegato IV al D.Lgs. n. 81/2008, ha specificato che "qualora le uscite di emergenza
siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse,
devono poter essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia
bisogno di utilizzarle in caso di emergenza",mentre il D.M. 10 marzo 1998 ha dedicato a questa
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tipologia di porta maggiore attenzione, specificando le modalità per essere accettata "se è del tipo
ad azionamento automatico e può essere aperta nel verso dell'esodo a spinta con dispositivo
opportunamente segnalato e restare in posizione di apertura in mancanza di alimentazione
elettrica" (Allegato III, punto 3.11). Anche nell'ambito delle più specifiche regole tecniche di
prevenzione incendi è stata più volte considerata la stessa possibilità; nel caso delle attività
commerciali, per esempio, il D.M. 27 luglio 2010, "Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie
superiore a 400 mq", ha stabilito che "E' consentito installare porte d'ingresso di tipo scorrevole
con azionamento automatico, a condizione che siano predisposte anche per l'apertura a spinta
verso l'esterno e restare in posizione di apertura in assenza di alimentazione elettrica. In
prossimità di tali porte, in posizione segnalata e facilmente accessibile, deve essere posto un
dispositivo di blocco nella posizione di apertura" (punto 4.7, "Sistemi di apertura delle porte e di
eventuali infissi").
Ma il caso trattato dai Vigili del Fuoco ha rappresentato una sorta di evoluzione di questi aspetti,
nella quale sono considerate le moderne tecnologie connesse con l'apertura di serramenti e la loro
affidabilità in emergenza. In questo caso la prestazione di sicurezza è garantita con l'impiego di
porte scorrevoli orizzontalmente con dispositivi di apertura automatici ridondanti, realizzati in modo
tale da implementarne la funzionalità principale di apertura in emergenza anche nel caso che uno
di questi non funzioni. Nel merito potrà essere accettata la loro presenza nell'ambito di sistemi
d'esodo subordinandola al rispetto delle seguenti condizioni:
- il segnale per il comando di apertura di emergenza delle ante scorrevoli dovrà essere fornito di
idonei dispositivi (per esempio, radar, fotocellule), posti nel verso dell'esodo, atti a rilevare in
modo automatico e indipendente dalla volontà delle persone, il movimento di queste o di altri
oggetti che si avvicinano alla porta. Per garantire comunque la presenza del segnale di rilevamento
su un angolo di 180°, questi dispositivi dovranno essere doppi e ciascuno autonomo rispetto
all'altro;
- in caso di guasto di uno di questi dispositivi di rilevamento o di uno dei due motori, dovrà essere
generato un segnale di allarme che determini il blocco in apertura completa della porta fino alla
rimozione del guasto;
- dovrà essere sempre presente un dispositivo manuale di apertura posto in posizione facilmente
identificabile e accessibile nel verso dell'esodo, che consenta l'immediata apertura della porta in
caso di necessità;
- in caso di mancanza di alimentazione elettrica la porta dovrà portarsi automaticamente in
posizione di apertura completa.
Anche in questo caso particolare attenzione è posta all'informazione dei lavoratori su questa
tipologia di porte scorrevoli relativamente a ubicazione e modalità di azionamento del dispositivo di
cui al precedente terzo punto, mentre l'informazione di eventuale pubblico sugli stessi aspetti
dovrà essere garantita con apposita segnaletica e cartellonistica che deve essere posta in
prossimità delle uscite con questi serramenti.
Conclusioni
In entrambi i casi le indicazioni dei Vigili del fuoco si fermano alle caratteristiche dei dispositivi e
alle modalità per gestirli, mentre è opportuno ricordare che risulta tra i compiti del titolare
dell'attività il mantenimento della loro efficienza mediante verifiche di controllo e interventi di
manutenzione secondo le scadenze temporali stabilite dalla specifica normativa di prodotto e le
indicazioni fornite dai produttori.
Nel caso specifico di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n.
151/2011, dovranno essere garantite le condizioni indicate nell'art. 6, "Obblighi connessi con
l'esercizio dell'attività ", ponendo anche attenzione a quanto indicato al comma 2, secondo il quale
"I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono
essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve
essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando".
Anche in questi casi è confermata l'importanza delle modalità gestionali nel sistema generale della
sicurezza dei luoghi di lavoro.
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Appalti
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Prescrizioni di legge, incertezza sull'offerta, principio di segretezza:
l'esclusione «tassativa» riduce l'arbitrio delle stazioni appaltanti
Focus sul principio della tassatività delle cause di esclusione introdotto dal Dl 70/2011 alla luce
delle principali pronunce della giurisprudenza. Analisi caso per caso delle fattispecie che possono
comportare (o meno) l'estromissione di un impresa dalla competizione.
Roberto Mangani, www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com
Come è noto, il Decreto legge 70/2011 (cosiddetto «decreto sviluppo») ha introdotto il principio
della tassatività delle cause di esclusione nelle procedure di gara per l'affidamento dei contratti
pubblici. L'innovazione è stata operata attraverso l'aggiunta di una specifica disciplina, contenuta
nel nuovo comma 1-bis dell'articolo 46 del Dlgs 163/2006.
Tale disciplina prevede, in sintesi: a) che l'esclusione di un concorrente dalla gara può avvenire
solo in tre casi: mancato adempimento, in sede di presentazione dell'offerta, a prescrizioni previste
dal Codice dei contratti e dal relativo regolamento attuativo, nonché da altre disposizioni di legge;
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta; non integrità del plico contenente
l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi che
facciano ritenere violato il principio di segretezza delle offerte; b) che le stazioni appaltanti non
possono inserire nei bandi ulteriori prescrizioni a pena di esclusione; c) che tali eventuali
prescrizioni sono da considerarsi nulle.
La ratio della nuova disciplina è chiara e va nel senso di riportare la normativa sulla cause di
esclusione in una logica di tipo sostanzialistico, in cui l'esclusione stessa determina una concreta
lesione di un interesse sostanziale dell'ente committente e non meri vizi formali della
documentazione presentata.
Naturale corollario di questa impostazione è il restringimento dell'ambito di discrezionalità della
stazione appaltante in sede di redazione del bando. Non è più ammesso che l'ente committente
predetermini, in totale autonomia, ulteriori cause di esclusione diverse da quelle individuate dal
legislatore. E, a chiusura del sistema, la violazione di questo obbligo da parte dell'ente viene
sanzionata con la più incisiva forma di invalidità, cioè la nullità della prescrizione che ha
illegittimamente introdotto una ulteriore (e non consentita) causa di esclusione.
In questa prospettiva la nuova disciplina dovrebbe contribuire anche a garantire una maggiore
certezza del diritto, riducendo comportamenti disomogenei da parte dei diversi enti appaltanti che
sono stati in passato fonte di notevole contenzioso e di contrastanti interpretazioni
giurisprudenziali. Anche alla luce di questo aspetto, è interessante operare una prima analisi delle
pronunce giurisprudenziali che hanno fornito i primi criteri interpretavi della nuova norma.
La situazione previgente. Nel quadro normativo antecedente alla modifiche introdotte dal
Decreto 70/2011, il regime delle cause di esclusione si fondava su due direttrici fondamentali. Da
un lato, costituivano cause di esclusione quelle che derivavano da esplicite disposizioni normative o
che comunque erano da queste ultime ricavabili. Il che ha posto evidentemente complesse
questioni interpretative in merito ad alcune specifiche disposizioni, come per esempio quelle
relative ai requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del Dlgs 163.
Dall'altro lato, si ponevano le cause di esclusione autonomamente definite dalle stazioni appaltanti
nel bando di gara. Al riguardo l'orientamento giurisprudenziale prevalente ha normalmente distinto
tra l'ipotesi in cui la prescrizione introdotta nel bando fosse esplicitamente accompagnata dalla
dizione «a pena di esclusione» e quella in cui tale dizione non fosse presente.
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Nel primo caso l'esclusione del concorrente che avesse violato la prescrizione doveva considerarsi
automatica; nel secondo caso si poneva invece il tema di stabilire se il mancato adempimento del
concorrente a quanto previsto dal bando rivestisse quel carattere di essenzialità rispetto agli
interessi sostanziali della stazione appaltante, tale da legittimare il provvedimento di esclusione.
Va peraltro evidenziata l'esistenza di un filone giurisprudenziale minoritario secondo cui l'indagine
da ultimo ricordata doveva essere svolta anche nell'ipotesi in cui la prescrizione fosse
esplicitamente indicata nel bando come «a pena di esclusione». Secondo questa interpretazione,
anche di fronte a una esplicita comminatoria di esclusione andava comunque verificato se il
mancato adempimento alla prescrizione di gara desse luogo a una effettiva lesione di un interesse
pubblico rilevante. In mancanza di questa condizione, l'esclusione non poteva essere disposta,
anche se esplicitamente prevista nel bando, perché ciò avrebbe comportato una violazione dei
principi di massima partecipazione alle gare, di ragionevolezza e di non aggravamento del
procedimento amministrativo.
Il comma 1-bis dell'articolo 46. Rispetto a questa situazione, significative sono le novità
introdotte attraverso l'inserimento del comma 1-bis dell'articolo 46. Già la collocazione della norma
appare emblematica. L'articolo 46, infatti, prevede al comma 1 la possibilità per le stazioni
appaltanti di invitare i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in merito alla documentazione
presentata in sede di gara. L'intento è quello di consentire la sanatoria di mere irregolarità formali,
nell'ottica di delimitare i casi di esclusione a fattispecie in cui siano pregiudicati interessi sostanziali
della stazione appaltante.
Il principio della tassatività delle cause di esclusione, sancito dal nuovo comma 1-bis, si muove
nella stessa logica. Come è stato correttamente evidenziato da una delle prime pronunce
giurisprudenziali sulla nuova norma, quest'ultima rafforza il principio di matrice comunitaria della
prevalenza degli interessi sostanziali rispetto ai canoni meramente formalistici (Tar Lazio, Sez. III,
7 ottobre 2011, n. 7785).
Questa ratio deve essere tenuta nel debito conto anche in sede di analisi delle fattispecie che la
norma prevede quali legittime cause di esclusione, al fine di accogliere un'interpretazione delle
stesse che sia il più possibile attenta alla logica che il legislatore ha inteso introdurre.
Prima di esaminare tali fattispecie, una specifica attenzione va posta sulla sanzione che il
legislatore ha previsto nei confronti di previsioni del bando che individuino cause di esclusione
diverse da quelle indicate dal legislatore. Tale sanzione si sostanzia nella nullità di dette
prescrizioni, il che sembra significare che, non essendo semplicemente annullabili ma appunto
radicalmente nulle, esse vanno considerate come non esistenti – e quindi disapplicate – già dal
seggio di gara, senza attendere l'eventuale accertamento in sede giurisdizionale. Tale nullità,
peraltro, proprio perché tale può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice amministrativo, a
prescindere dalla specifica impugnativa delle parti (Tar Sicilia, Sez. IV, 9 febbraio 2012, n. 348).
Ciò premesso, esaminiamo nel dettaglio quali sono le tre tipologie di cause di esclusione previste
dalla nuova norma e quali problemi interpretativi pongono.
Le prescrizioni imposte dalla legge. La prima ipotesi di cause di esclusione è quella
riconducibile al mancato adempimento di prescrizioni previste dal Codice dei contratti pubblici, dal
relativo regolamento attuativo e da altre disposizioni di legge.
Il rinvio alle norme vigenti pone in realtà l'esigenza di individuare in via interpretativa in quali casi
il mancato assolvimento di adempimenti e prescrizioni previsti dalle stesse possa costituire
legittima causa di esclusione dalla gara. Se infatti è evidente che questo effetto si produce in tutti i
casi in cui la norma espressamente prevede che un determinato adempimento deve essere assolto
«a pena di esclusione», non sembra tuttavia che l'operatività di questa fattispecie possa essere
limitata a queste ipotesi.
Si vuol dire che l'esclusione deve riguardare tutti quei casi in cui una norma di legge configuri
l'adempimento in termini di doverosità o obbligo, anche se non esplicitamente accompagnato dalla
dizione «a pena di esclusione». Ciò pone evidentemente la necessità di una lettura delle norme
nella suddetta ottica, lettura che non sempre si rivela agevole.
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Un esempio di questa difficoltà è data dalla questione sorta in merito alle norme in materia di
garanzie. L'articolo 75 del Dlgs 163, nello stabilire al comma 8 che il concorrente alla gara deve
corredare l'offerta da un impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva,
prevede espressamente che ciò debba avvenire «a pena di esclusione». Analoga espressione,
invece, non è utilizzata in relazione all'onere di presentare, sempre in sede di offerta, la cauzione
provvisoria a garanzia della serietà della stessa. Da qui il dubbio se la mancata presentazione della
cauzione provvisoria nei termini previsti dalla legge costituisca causa di esclusione dalla gara.
Proprio partendo dal differente trattamento normativo della cauzione provvisoria rispetto a quella
definitiva, alcune pronunce giurisprudenziali hanno ritenuto che sia da considerare illegittima
l'esclusione del concorrente che abbia presentato una cauzione provvisoria di importo inferiore a
quello richiesto dal bando e dalla legge, in quanto tale fattispecie non rientra in alcune delle ipotesi
tassative che la nuova norma ha individuato come cause di esclusione dalle gare. Di conseguenza
l'ente appaltante deve consentire al concorrente di procedere alla regolarizzazione della sua
offerta, attraverso un'integrazione della cauzione originaria insufficiente (Cons. Stato, Sez. III, 1
febbraio 2012, n. 493; Tar Veneto, Sez. I, 2 dicembre 2011, n. 1791; idem, Sez. I, 13 settembre
2011, n. 1376).
Va peraltro rilevato che dette pronunce si sono espresse rispetto a ipotesi in cui la cauzione
provvisoria era comunque stata presentata, sia pure per un importo inferiore a quello dovuto.
Diversa appare invece l'ipotesi in cui la cauzione manchi del tutto, rispetto alla quale sembra
potersi configurare la diversa fattispecie di mancanza di un elemento essenziale dell'offerta, che come si dirà subito appresso - costituisce una distinta causa di esclusione dalla gara.
Allo stesso modo, non è stato ritenuto un inadempimento idoneo a causare l'esclusione dalla gara
la mancata presentazione delle referenze bancarie richieste dal disciplinare di gara (Tar Abruzzo,
Sez. I, 9 novembre 2011, n. 632).
I vizi dell'offerta. La seconda categoria di cause di esclusione è legata a vizi dell'offerta. In
particolare, secondo l'esplicita previsione contenuta nel comma 1-bis dell'articolo 46, l'esclusione si
ricollega a vizi che determinano l'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta,
per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.
L'esclusione può quindi dipendere da elementi che rendono incerta o la provenienza o il contenuto
dell'offerta. Quanto al primo profilo, proprio facendo applicazione della nuova norma una
recentissima pronuncia del giudice amministrativo ha ritenuto legittima l'esclusione dalla gara di un
concorrente per la mancata allegazione della fotocopia di un valido documento di identità riportante
le generalità del sottoscrittore dell'offerta, ritenendo che ciò determini proprio quella incertezza
sulla provenienza dell'offerta stessa che la nuova norma intende sanzionare (Tar Puglia, Sez. II, 1
giugno 2012, n. 1001).
Nella stessa logica, è stato ritenuto legittimo motivo di esclusione il difetto di sottoscrizione
dell'offerta anche quando questa debba avvenire in forma digitale in relazione a una gara che si
volge in via telematica. Ciò in quanto anche la sottoscrizione digitale ha la funzione di comprovare
l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva dell'offerta stessa al concorrente che l'ha
presentata (Tar Puglia, Sez. I, 24 maggio 2012, n. 1019). Più in generale, la coerente applicazione
della nuova normativa ha portato a ritenere legittima l'esclusione del concorrente in caso mancata
sottoscrizione dell'offerta tecnica (Tar Veneto, Sez. I, 13 febbraio 2012, n. 226).
Resta peraltro il dubbio se, per legittimare l'esclusione, il difetto di sottoscrizione previsto dalla
norma debba essere integrale, nel senso che questa deve mancare del tutto, ovvero possa anche
essere parziale, riguardando cioè solo singoli fogli di cui si compone l'offerta. In coerenza con la
ratio della nuova norma, si deve ritenere che in caso di omissione parziale l'esclusione debba
essere disposta solo qualora essa, considerata nel contesto complessivo dell'offerta, sia tale da
ingenerare una incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta medesima. Ipotesi che non
sembra ricorrere, ad esempio, quando la mancata sottoscrizione riguardi, nell'ambito di un'offerta
tecnica, un solo foglio o un numero limitato di fogli.
Va peraltro rilevato che il giudice amministrativo ha ritenuto compatibile con la nuova disciplina
una clausola del bando che preveda espressamente che l'offerta debba essere firmata in ogni sua
pagina dal legale rappresentante dell'impresa concorrente (Cons. Stato, Sez. V, 19 ottobre 2011,
n. 5619).
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Sotto il profilo dei contenuti dell'offerta, è stata ritenuta legittima l'esclusione di un concorrente la
cui offerta mancava di parte delle prestazioni richieste dal disciplinare di gara, determinando quindi
un'incertezza assolta sui contenuti della stessa (Tar Umbria, 22 dicembre 2011, n. 401).
La violazione del principio di segretezza. La terza categoria di cause di esclusione prevista dal
comma 1-bis dell'articolo 46 si riferisce alle ipotesi idonee a far venire meno la segretezza
dell'offerta. Si tratta dei casi di non integrità dei plichi contenenti l'offerta o la documentazione
amministrativa o di altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, che siano tali da far ritenere,
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
La formulazione della norma impone una lettura sostanzialistica della stessa. Le violazioni vanno
valutate non in astratto, secondo criteri formali, bensì alla luce delle specifiche circostanze del caso
concreto. Per determinare l'esclusione è necessario che l'irregolarità sia tale da compromettere
effettivamente la segretezza delle offerte.
Tanto per esemplificare, è dubbio che si possa far luogo all'esclusione se in luogo della sigillatura
delle buste con ceralacca venga adottato un diverso metodo di chiusura, comunque idoneo a
garantire la non apertura dei plichi.
Conclusioni. Le ragioni alla base della norma introdotta dal legislatore appaiono sostanzialmente
condivisibili. L'obiettivo è quello di alleggerire le procedure di gara da quegli aspetti
esasperatamente formalistici, che troppo spesso danno luogo a una vera e propria «caccia
all'errore» che si traduce in altrettanti motivi di contenzioso sollevati davanti al giudice
amministrativo.
Se infatti è indubbio che nelle procedure ad evidenza pubblica i profili formali rivestono un ruolo
ineliminabile, è altrettanto vero che quando essi non sono finalizzati a un effettivo interesse
sostanziale la giusta esigenza di forma rischia di degenerare in mero formalismo fine a se stesso.
È evidente che una norma di legge non può essere di per sé risolutiva rispetto a un tema così
complesso, se non altro perché rimane ineliminabile, come visto, l'opera dell'interprete. E tuttavia
essa costituisce un segnale rilevante, nell'auspicio che possa contribuire a limitare l'abnorme
contenzioso che da sempre si accompagna allo svolgimento delle procedure di gara per
l'affidamento di contratti pubblici.
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Appalti
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Appalti e progetti: affidamenti a prezzi di mercato
L'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, con la determ. n. 49/2012, ha indicato le modalità per
l'individuazione dei corrispettivi da porre a base di gara per prestazioni di servizi di ingegneria e di
architettura. Tale intervento si è reso necessario a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9 del D.L.
1 del 24 gennaio 2012, convertito in legge 27 del 24 maggio 2012, che ha disposto l'abrogazione
delle tariffe professionali. Il Consiglio Nazionale degli Architetti, intervenuto al tavolo tecnico
istituito dall'Autorità, ha auspicato che, a regime, possano essere utilizzate le tabelle parametriche
di cui al decreto di prossima emanazione da parte del Ministro della giustizia, in adempimento
all'art. 9, comma 2, del decreto “liberalizzazioni”.
Brunello De Rosa, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 30.06.2012, n. 909
Individuazione corrispettivo e importo a base di gara
L'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, con determ. del 5 luglio 2010, aveva indicato le Linee
guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ponendo particolare
enfasi alla necessità che le stazioni appaltanti individuassero con attenzione il corrispettivo per le
attività di servizi di ingegneria e architettura.
L'Autorità aveva, infatti, sottolineato la necessità che la classe e la categoria o le classi e le
categorie dell'intervento potessero essere desunte dall'art. 14 della tariffa professionale degli
ingegneri e degli architetti (legge 143/1949).
Lo stesso art. 262 del regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici stabilisce che la
quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni normali e speciali relative alla
progettazione è determinata sulla base delle percentuali e aliquote di prestazioni parziali previste
dalle tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi
dell'intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tale
quota del corrispettivo è aumentata sulla base degli incrementi stabiliti dalle tariffe professionali
per il rimborso delle spese. In modo analogo è determinato il corrispettivo per la direzione lavori,
per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e per i compiti di
supporto alle attività del responsabile del procedimento. La quota del corrispettivo complessivo
riferita alle prestazioni accessorie è determinata con riguardo ai correnti prezzi di mercato e con
riferimento agli importi posti a base di gara.
Il comma 1 dell'art. 262, innovando rispetto all'art. 62 del D.P.R. 554/1999 e in considerazione
delle novità apportate dal decreto Bersani, precisa che le stazioni appaltanti possono utilizzare
come criterio o base di riferimento i corrispettivi appena indicati, ove motivatamente ritenuti
adeguati. All'importo stimato del corrispettivo complessivo è applicabile da parte dei concorrenti un
ribasso percentuale unico, relativo alle prestazioni professionali e alle spese.
In effetti, la disciplina da applicare alla determinazione del corrispettivo per le attività di servizi di
ingegneria e architettura, dovuto dalle stazioni appaltanti, di cui all'art. 92 del Codice, è stata
modificata sostanzialmente già in forza dell'eliminazione delle tariffe minime obbligatorie per
effetto della cosiddetta “legge Bersani” (D.L. 223 del 4 luglio 2006, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 248 del 4 agosto 2006). Cosicché è stata abrogata l'ultima parte del
comma 2 dell'art. 92 che, appunto, sanciva l'inderogabilità dei minimi tariffari e la nullità di ogni
patto contrario, mentre il terzo decreto correttivo ha soppresso l'art. 4, comma 12-bis del D.L. 65
del 2 marzo 1989 ( convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 155 del 26 aprile 1989), che
consentiva di ribassare i minimi tariffari fino al 20%. Il terzo decreto correttivo ha stabilito che: «i
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corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove
motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione
dell'importo da porre a base dell'affidamento» (art. 2, comma 2, della legge Bersani). Pertanto, il
quadro normativo in materia di compensi per le attività in questione, sebbene non contempli più
l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di applicare tariffe fisse o minime, non vieta affatto il ricorso
alle stesse, al fine di determinare tali corrispettivi, se utilizzate come parametri di riferimento e
«ove motivatamente ritenute adeguate» come può ritenersi una tariffa approvata con legge.
L'Autorità di Vigilanza aveva, quindi, sancito che il corrispettivo andasse determinato applicando il
D.M. 4 aprile 2001, emanato dal Ministro della giustizia di concerto con l'allora Ministro dei lavori
pubblici (recante “Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art.
17, comma 14-bis, della legge 109 dell'11 febbraio 1994, e successive modifiche”, pubblicato sulla
G.U. 96 del 26 aprile 2001), almeno finché tale decreto non sarà sostituito da uno nuovo, emanato
ai sensi dell'art. 92, comma 2, del Codice, «tenendo conto delle tariffe previste per le categorie
professionali interessate».
Lo stesso art. 253, comma 17, del Codice dei contratti pubblici, del resto, precisa che: «fino
all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto
nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001»; dello stesso avviso è stata la Corte
Costituzionale, con l'ord. n. 352/2006.
L'Autorità di Vigilanza, con la determ. n. 5/2010 aveva anche ammonito le stazioni appaltanti,
affinché nel fare riferimento al D.M. 4 aprile 2001, dessero chiara indicazione del metodo di calcolo
del corrispettivo applicandolo in modo analitico.
La determ. n. 5/2010 rammentava, infine, con un'indicazione tuttora valida, che l'abolizione dei
minimi tariffari non aveva abrogato il divieto di subordinare il pagamento dei compensi relativi alla
progettazione all'ottenimento del finanziamento dell'opera. Non è quindi possibile - a pena di nullità
- affidare incarichi di progettazione subordinando la corresponsione dei compensi professionali,
relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative a esse connesse,
ai finanziamenti dell'opera, né è ammissibile subordinare il pagamento di tali compensi a fasi della
realizzazione dei lavori e, in particolare, all'emissione dei SAL. La motivazione del divieto in parola
va ricercata nell'osservazione secondo la quale un'opera pubblica non può costituire un'attività fine
a se stessa, svincolata dall'esecuzione dei lavori, con la conseguenza che non si può affidare un
incarico di progettazione senza che l'opera sia stata non solo programmata, ma sia stata anche
indicata l'effettiva reperibilità delle somme necessarie per realizzarla (cfr., sul punto, AVCP,
determ. n. 4/2007 e delib. n. 125/2007).
L'Autorità di Vigilanza critica esplicitamente la prassi piuttosto diffusa di subordinare la
corresponsione del compenso spettante al professionista per l'attività svolta al raggiungimento
dell'obiettivo costituito dall'ottenimento del finanziamento per la realizzazione dell'opera. Tale
prassi, viene precisato, «oltre a porsi in violazione delle norme vigenti in materia e, più
precisamente, dell'art. 92, comma 1, del Codice (come rilevato, vigente anche a seguito della
novella posta dal citato D.Lgs. 152/2008 che non ne ha in alcun modo mutato la portata
dispositiva), si ritiene determini anche un'evidente disparità/diseguaglianza di posizioni rispetto a
quelle amministrazioni che, in ottemperanza alla disposizione richiamata nonché alle pronunce di
questa Autorità» (determ. n. 4/2007 e delib. n. 125/2007), «hanno adottato procedure coerenti
con detta disciplina, facendosi quindi carico di remunerare in ogni caso il professionista per l'attività
di progettazione eseguita ovvero che, in assenza di risorse per compensare l'attività di
progettazione, non hanno candidato progetti all'Ente che eroga il finanziamento» (cfr. delib. n.
33/2009).
Appare opportuno evidenziare che le considerazioni svolte in merito alla necessità che il
corrispettivo a base di gara sia congruo, tenuto conto della natura e della complessità dei servizi, al
fine di garantire, in funzione di salvaguardia dell'interesse pubblico, la qualità delle prestazioni,
sono senz'altro applicabili anche alle procedure di affidamento dei servizi di verifica dei progetti di
cui all'art. 112 del Codice. Al fine di individuare l'entità delle risorse necessarie all'acquisizione dei
servizi, nonché di stabilire a quale fascia di corrispettivo appartenga l'appalto, occorre che la
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stazione appaltante determini, sulla base del presumibile importo dell'intervento (nel caso di una
sola classe e una sola categoria) o dei presumibili importi degli interventi (nel caso di più classi e
più categorie) e delle disposizioni prima ricordate, quale sarebbe il costo da corrispondere per lo
svolgimento delle prestazioni qualora, in gara, non vi fosse alcun ribasso e l'importo dell'intervento
o gli importi degli interventi a prestazione effettuate fossero quelli presunti in sede di gara. Questo
comporta sia la necessità che la stazione appaltante elabori un'ipotesi di parcella sia che indichi nel
bando fra l'altro:
a. l'importo complessivo e degli eventuali importi parziali stimati di costi di costruzione
dell'intervento;
b. le classi e categorie dell'intervento con riferimento alla tariffa professionale;
c. l'ammontare presumibile del totale del corrispettivo dei servizi, determinato sommando quello
per le prestazioni normali e speciali, calcolato sulla base della tariffa professionale, e quello per le
prestazioni accessorie preventivato sulla base dei correnti prezzi di mercato.
L'abrogazione delle tariffe e i suoi effetti
Su tale quadro normativo e interpretativo è intervenuto l'art. 9 del D.L. 1 del 24 gennaio 2012,
convertito in legge 27 del 24 marzo 2012, recante: “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo e le infrastrutture e la competitività”. L'art. 9 stabilisce, anzitutto, al comma 1,
l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, prevedendo,
altresì, al comma 5 che: «Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del
compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1». La tariffa rimane in vigore
limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali e solo fino a centoventi giorni successivi alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, termine stabilito affinché il
Ministero della giustizia adotti parametri di riferimento mediante un apposito decreto. Tali
parametri riguardano solo il caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale del compenso
del professionista (per esempio spese giudiziali, liquidazione di una CTU, compenso non stabilito
dalle parti, ai sensi dell'art. 2233 cod. civ.). È evidente, quindi, la differenza con il precedente
regime sopra descritto. Alla luce dell'abrogazione totale delle tariffe disposta dall'art. 9, le stesse
non possono essere più indicate nemmeno quale possibile riferimento per l'individuazione del
valore di prestazione. Il primo aspetto da considerare, quindi, riguarda le modalità che le stazioni
appaltanti devono seguire per determinare l'importo a base di gara, alla luce dell'integrale
abrogazione delle tariffe professionali, abrogazione che incide, come previsto dal comma 5 dell'art.
9, anche sulle disposizioni del Codice e del Regolamento attuativo che prevedono, come sopra
rilevato, il riferimento alle tariffe professionali per la stima del corrispettivo, ivi compresa quella di
cui all'art. ), n. 1 del D.P.R. 207/2010c266, comma 1, lett. .
Le indicazioni dell'Autorità
L'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici afferma che le stazioni appaltanti al fine di definire il
corrispettivo da porre a base di gara devono ispirarsi ai tre principi cardini già enunciati nella
precedente determ. n. 5/2010:
- congruità del corrispettivo - la congruità del corrispettivo ha la funzione di salvaguardare
l'interesse pubblico e la qualità delle prestazioni, poiché una carente progettazione oltre a
determinare la realizzazione di opere pubbliche di minor pregio è stata individuata dall'Autorità
quale fonte principale di maggiori costi e tempi di realizzazione, nonché di riserve e ricorsi
giurisdizionali (si confrontino sul punto le determ. n. 1/2006, n. 4/2007 e n. 5/2010);
- accuratezza dei singoli elementi che compongono la prestazione e il loro valore;
- analiticità dei singoli elementi che compongono la prestazione e il loro valore; la determinazione
dell'importo a base di gara, in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti della
prestazione professionale, viene individuata dall'Autorità come funzionale a una più efficace verifica
della congruità dell'offerta e all'esatta e proporzionale determinazione dei requisiti di partecipazione
alla gara. Ne consegue che l'importo a base di gara deve trovare dimostrazione in una dettagliata
individuazione delle attività da svolgere e dei relativi costi. Al fine di evitare che la determinazione
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dell'importo dell'affidamento sia connotato da elementi di arbitrarietà, le stazioni appaltanti
saranno tenute a effettuare un'analisi dei prezzi di mercato tenendo conto:
- del grado di complessità dell'incarico;
- dell'importanza dell'opera;
- di tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e tributi.
Applicabilità generalizzata degli artt. 29, 89 e 115 del Codice dei contratti
Si deve premettere come l'art. 264 del D.P.R. 207/2010 recante il Regolamento di attuazione del
Codice dei contratti pubblici prescriva che nei documenti di gara si debba indicare la modalità di
calcolo del corrispettivo. Tale norma non risulta intaccata dall'abrogazione delle tariffe
professionali; ciò significa che sussiste un obbligo di motivazione a carico della stazione appaltante
finalizzato a rendere trasparente il metodo utilizzato per individuare l'importo a base di gara. Allo
stesso modo di come l'art. 9, comma 4, nei rapporti tra il professionista e i privati prevede che il
compenso per le prestazioni professionali sia pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al
momento del conferimento dell'incarico professionale e che, in ogni caso, la misura del compenso
debba essere previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima e debba essere
adeguata all'importanza dell'opera e pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di
costo, comprensive di spese, oneri e contributi. In quest'ottica si osserva che il Codice dei contratti
pubblici già contiene alcune disposizioni che disciplinano il metodo per determinare l'importo da
porre a base di gara: si tratta dell'art. 29 (metodo di calcolo del valore stimato nei contratti
pubblici), art. 89 (strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi) e art. 115 ( adeguamento dei
prezzi). Tale normativa fa sempre riferimento ai valori di mercato. Al fine di determinaredetto
valore di mercato l'Autorità invita le stazioni appaltanti a trovare una coerenza con i compensi
minimi e massimi pagati negli ultimi anni per servizi tecnici relativamente alle diverse tipologie e
importi di lavori e di opere individuate sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla determ. n. 5 del
7 luglio 2010 per eguali livelli progettuali. A tal fine, gli importi dei compensi corrisposti ai
progettisti negli ultimi anni, rapportati all'importo dei lavori progettati, eseguiti e collaudati
fornirebbero la percentuale di incidenza del costo della fase progettuale sul totale dell'importo dei
lavori; tale percentuale, rapportata poi al costo preventivato dei lavori e delle opere da progettare,
determinerebbe l'importo da porre a base di gara per i servizi tecnici (art. ) del D.P.R.
207/2010c264, comma 1, lett. ). Va tuttavia considerato, precisa l'Autorità, che gli importi
corrisposti in passato sono da considerarsi al netto dei ribassi offerti in gara e, pertanto, per una
corretta procedura concorrenziale, l'importo degli oneri di progettazione da porre a base di gara,
come prima determinato, andrebbe incrementato della media dei ribassi ottenuti nel passato.
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Edilizia e urbanistica
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Rimedi processuali contro la mancata demolizione
Nel contesto di una motivazione rigorosamente processuale, la sezione V del Consiglio di Stato ha
tracciato le linee delle azioni date al cittadino per reagire di fronte alla inazione del comune che non
dia seguito all'ordine di demolizione legittimamente impartito.
Giancarlo Tanzarella, Il Sole 24 ORE - Diritto e Pratica Amministrativa, giugno 2012, n. 6
Il Tar per la Sardegna era stato investito della richiesta di dichiarare l'obbligo del comune di dare
corso, con l'intervento d'ufficio, all'ordine di demolizione di opere abusive da tempo impartito e
rimasto ineseguito. L'azione era stata mossa dal proprietario di aree vicine agli immobili abusivi il
quale lamentava l'impossibilità di realizzare gli interventi programmati a causa del pericolo di crollo
delle opere abusive vicine delle quali aveva per l'appunto domandato la demolizione e a tal fine
aveva diffidato il comune a eseguire l'ordine da esso stesso impartito. L'interessato aveva inoltre
contestualmente svolto domanda di risarcimento dei danni, per cui con il medesimo ricorso
venivano ad essere svolte richieste soggette a riti diversi: quello speciale proprio della azione
contro il silenzio, disciplinata dagli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo e la azione
di condanna, disciplinata dall'art. 30 del medesimo codice e soggetta a rito ordinario.
In tali occorrenze la legge processuale attribuisce al giudice la facoltà di scindere le domande in
ragione del rito loro proprio (art. 117, comma 6), nel caso decidendo in camera di consiglio la
domanda soggetta a rito speciale e rinviando ad altro ruolo la domanda da fare oggetto di
trattazione secondo le regole del rito ordinario.
Con altra regola (valevole per ogni questione che sia trattata in camera di consiglio: e quindi anche
per l'ipotesi di trattazione della domanda cautelare spiegata con ricorso soggetto al rito ordinario)
la legge processuale commette al giudice l'obbligo di rendere avvertita la parte che il ricorso
potrebbe essere immediatamente dichiarato inammissibile ricorrendone uno dei presupposti
specificati nell'art. 73, comma 3, del codice e ciò è quanto accaduto nel corso del giudizio di primo
grado: il giudice ha preavvertito della possibilità che la domanda sul silenzio fosse considerata
inammissibile in accordo a un certo orientamento giurisprudenziale condiviso da quel collegio e in
ragione di ciò la parte ha domandato la scissione della domanda di condanna al risarcimento, con
richiesta di suo assoggettamento al rito ordinario. Tale richiesta è stata intesa come implicita
rinunzia alla domanda contro il silenzio (e cioè alla domanda volta a far dichiarare l'obbligo del
comune di pronunziarsi sull'istanza di demolizione d'ufficio) con conseguente ordinanza declaratoria
della improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
In sede di appello l'interessato non ha denunziato l'erroneità della ordinanza per questo aspetto (e
cioè per avere ritenuto che la richiesta di scissione delle domande significasse rinunzia alla azione
sul silenzio pur a fronte del preannunziato orientamento sfavorevole del Tar), ma ha affrontato il
merito della questione: e cioè ha chiesto al Consiglio di Stato di verificare la correttezza
dell'assunto secondo cui non sarebbe dato a un terzo di esigere - anche con il ricorso nei confronti
del silenzio - che il comune esegua d'ufficio l'ordine di demolizione rimasto ineseguito. Attesa
l'impostazione dell'appello (che di fatto non impugnava l'estinzione del giudizio sul silenzio) il
Consiglio di Stato ha per questo aspetto confermato la pronunzia ma, nel contempo, ha colto
l'occasione per confermare che la azione sul silenzio è pienamente ammissibile anche in una
fattispecie quale quella che si è qui descritta e, inoltre, ha evidenziato che l'azione risarcitoria
rappresenta una autonoma, alternativa e per alcuni aspetti ancor più efficace, forma di tutela.
È su questi due profili che si vuole fermare brevemente l'attenzione.
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Il rimedio della azione contro il silenzio
Fra le novità del codice del processo vi è la specifica disciplina della “ azione avverso il silenzio ”
che, quale istituto è introdotto nell'art. 31, primo, secondo e terzo comma (nel quarto comma è
invece disciplinata la domanda per la declaratoria di nullità del provvedimento amministrativo),
mentre quale modalità di azione processuale è disciplinata dall'art. 117.
Consiglio di Stato, sezione IV, decisione n. 1340 dell'8 marzo 2012
La natura del provvedimento giurisdizionale deve essere indagata sul piano sostanziale dei
contenuti e non su quello formale del nomen juris attribuitovi dal giudice di primo grado: di
conseguenza, deve essere deciso con sentenza l'appello mosso contro ordinanza che, nel
dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse abbia in tal modo completamente definito il
giudizio di primo grado.
È passibile di azione contro il silenzio ex art. 31 c.p.a. la domanda svolta dal terzo e volta ad
accertare l'obbligo del comune di pronunziarsi sulla propria richiesta di eseguire d'ufficio l'ordine di
demolizione rimasto ineseguito.
È del pari passibile di azione di condanna ex art. 30 c.p.a. il comportamento inerte del comune a
fronte della richiesta di cui sopra del terzo potendosi in tal modo in astratto pervenire alla
demolizione quale condanna in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c.
Nella sua sostanza si tratta di un rimedio volto a rispondere all'interrogativo se l'Amministrazione
sia o meno tenuta a pronunziarsi sulla richiesta di provvedimento avanzata da un soggetto
interessato. Al riguardo, è bene averlo presente, non soccorre il semplice principio della doverosità
della conclusione del procedimento, quale statuita dall'art. 2 della legge sul procedimento
amministrativo (L. 7 agosto 1990, n. 241); la norma, infatti, lega il dovere di definizione alle
ipotesi per le quali sia la legge stessa a specificare che esiste il dovere dell'Amministrazione di
esaminare la richiesta e pronunziarsi su di essa (la formulazione dell'art. 2 è inequivoca: “ove il
procedimento consegua obbligatoriamente a una istanza”) e anche quando il giudice ha avvertito
che tale disposizione è espressiva di un principio generale a fronte del quale sorge un interesse
tutelabile alla acquisizione del provvedimento (in tal senso, ad esempio, Cons. Stato, sez. V, dec.
n. 3487 del 3 giugno 2010, annota che il dovere di conclusione si collega all'art. 97 della
Costituzione per cui “il privato è titolare comunque di una legittima aspettativa a conoscere il
contenuto e le ragioni delle determinazioni che l'Amministrazione ritiene di dover adottare al
riguardo”), si tratta di un principio che viene a essere affermato in relazione al postulato
normativo, e cioè che si tratti di un procedimento che l'Amministrazione abbia l'obbligo di attivare
ove richiesta dalla parte.
La questione quindi in concreto sorge quante volte, come nel caso che ha dato origine al
contenzioso, non vi sia una espressa norma di legge che disciplini un procedimento conseguente a
una specifica istanza (ad esempio, come è nel caso della domanda di permesso di costruire, in
relazione alla quale non è possibile dubitare che esista l'obbligo del provvedimento espresso
giacché la legge definisce puntualmente il relativo procedimento). In tutti tali casi si pone la
domanda se quella specifica richiesta sia o meno tale da comportare l'eccitazione di un dovere di
risposta dell'Amministrazione e ogniqualvolta la domanda abbia ragione di porsi (il che accade
quando l'Amministrazione non risponda e non si sia in presenza di una delle due forme di silenzio
cosiddetto “qualificato”, vale a dire espressamente classificato dalla legge come rifiuto/rigetto o
accoglimento), l'ordinamento offre il rimedio del ricorso al Giudice perché, valutate le circostanze,
dichiari se l'obbligo sussista o meno. Questi sono dunque i connotati essenziali della azione sul
silenzio quale introdotta dall'art. 31 c.p.a. (che ha semplicemente codificato un'azione comunque
già presente nell'ordinamento processuale, in virtù della trasformazione in principio generale
dell'istituto disciplinato dall'art. 5 Dpr 3/1957 - vale a dire dal soppresso testo unico del pubblico
impiego) che, per i pochi cenni fatti, si configura come azione processuale strutturalmente semplice
e per tal motivo è disciplinata secondo le regole del cosiddetto rito camerale nel già richiamato art.
117 del codice.
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Ora, la questione venuta all'esame del giudice era per l'appunto quella se un soggetto che sia terzo
rispetto all'azione repressiva possa pretendere che il comune si attivi per l'esercizio dei propri
poteri istituzionali.
Questa domanda involge problematiche di notevole rilievo che la sentenza sottende e alle quali è
opportuno comunque un sintetico cenno.
In linea di puro principio, il cittadino non ha una aspettativa giuridicamente qualificata (e come tale
tutelabile) a che l'Amministrazione operi nel rispetto dei propri doveri istituzionali: la possibilità di
una legittimazione processuale in tal senso è limitata ai pochi casi nei quali l'interesse ad agire è
espressamente riconosciuto al singolo uti cives e ciò dà ingresso all'istituto processuale individuato
quale azione popolare. Ma al di fuori di tali casi vale la regola generale del cosiddetto interesse ad
agire di cui all'art. 100 del codice di procedura civile e questo è uno status giuridico la cui
riconoscibilità dipende da una varia pluralità di fattori.
Se ne è fatto cenno perché, a ben vedere, la questione se sia o meno ammissibile la domanda del
terzo di ottenere che il giudice si pronunzi sulla esistenza dell'obbligo del comune di esaminarne la
domanda di adozione di provvedimento repressivo dell'abuso edilizio del terzo (e cioè la domanda
di adozione di provvedimento di demolizione d'ufficio) postula, a monte, la soluzione positiva alla
domanda se quel terzo abbia o meno un interesse tutelabile alla pretesa di esercizio dei doveri
istituzionali del comune.
La sentenza non ha affrontato questo tema, ma ne ha implicitamente postulato la risposta
affermativa, che quasi certamente dipende dalla circostanza fattuale che si è più sopra evidenziata,
vale a dire che a muovere la richiesta al comune e poi l'azione era un cittadino la cui posizione
differenziata rispetto alla restante collettività (e quindi il riconoscimento di un interesse
giuridicamente tutelabile contrapposto a quello generico alla buona amministrazione) era data
dall'essere titolare di diritti edificatori su un'area contigua a quella interessata dagli immobili
abusivi, il cui permanere in essere costituiva ostacolo all'esercizio dello jus aedificandi già
concretizzatosi nell'intervenuto rilascio del permesso di costruire.
Il primo principio di diritto affrontato dal Consiglio di Stato è dunque nel senso che chi verta in una
posizione giuridica tutelabile, ha certamente titolo per ottenere dal giudice la dichiarazione
dell'obbligo del comune di attivare le proprie potestà repressive e quindi ha titolo a dolersi del
silenzio e a chiederne che sia dichiarata la illegittimità in applicazione delle regole processuali di cui
agli artt. 31 e 117 del codice del processo.
Il rimedio dell'azione risarcitoria
Ma, come detto, il Consiglio di Stato non si è limitato a quanto riferito poiché, in una sorta di obiter
dictum, nel rammentare che la medesima parte aveva mosso anche azione di condanna, ha
annotato che il fatto che venisse a essere confermata la sentenza dichiarativa della inammissibilità
della domanda sul silenzio (inammissibilità dipendente dal mero fatto processuale di una carenza di
interesse ritenuta dal Tar, forse erroneamente, ma come tale non impugnata) non avrebbe come
tale pregiudicato la tutelabilità dell'interesse sostanziale poiché “nel susseguente e autonomo
giudizio di danno pendente in primo grado (all'interessato) potrebbe comunque, ove del caso,
essere conosciuto il “danno ingiusto” a lui arrecato dal comportamento pretesamente antigiuridico
tenuto dalla controparte, mediante un sindacato giudiziale forse anche più penetrante rispetto alla
mera declaratoria dell'illegittimità del silenzio di cui trattasi: senza sottacere che, nell'ipotesi di
soccombenza della Amministrazione comunale, questa ben potrebbe anche essere condannata, ai
sensi del combinato disposto dell'art. 30 c.p.a. e dell'art. 2058 c.c., a reintegrare - ove possibile in forma specifica, la posizione giuridica eventualmente lesa”.
Non è necessario un particolare commento: l'art. 30 del codice del processo ha definitivamente
recepito nell'ordinamento processuale l'istituto della risarcibilità della lesione dell'interesse
legittimo.
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Il presupposto processuale è il medesimo di cui si è detto: vale a dire è necessario che il soggetto
agente sia titolare di una posizione giuridica differenziata che gli avrebbe consentito di ottenere la
declaratoria dell'obbligo del comune di agire per l'esecuzione d'ufficio. Si tratta di un accertamento
che rimane demandato al giudice amministrativo il quale, non più vincolato dal principio detto della
pregiudizialità (e cioè dalla regola per la quale non potrebbe riconoscersi il danno se non previo
annullamento giurisdizionale del provvedimento illegittimo: tesi introdotta per la prima volta dalla
sentenza delle Sezioni unite della cassazione n. 500 del 22 luglio 1999) è oggi chiamato a indagare
- senza annullarlo - sul provvedimento e, ove lo consideri antigiuridico, a valutare se esso abbia o
meno arrecato un danno secondo le regole della responsabilità aquiliana disciplinata dall'art. 2043
c.c. (e cioè il danno giuridicamente ingiusto in quanto lesivo, per responsabilità dell'agente, di una
posizione giuridica tutelata). Ma non è tutto: le regole codicistiche considerano il risarcimento
pecuniario come forma alternativa “per equivalente”) cui il giudice è tenuto a ricorrere solo se non
è possibile il risarcimento in forma specifica, vale a dire la piena restituzione al danneggiato del
bene della vita leso dal comportamento ingiusto. Il che, con riguardo al caso concreto, sta a
significare che ove in esito al giudizio di condanna il Tar dovesse ritenere accoglibile la domanda
risarcitoria, la condanna potrebbe essere quella al facere: vale a dire la condanna del comune alla
adozione delle misure idonee a eseguire l'ordine di demolizione.
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Energia
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Il trattamento Iva degli impianti fotovoltaici degli enti pubblici
L'Agenzia aveva già chiarito che, nel caso di enti pubblici, il servizio di scambio sul posto per
l'immissione di energia fotovoltaica non fosse soggetto a Iva se l'impianto fosse collocato in
un'area di pertinenza della sede dell'ente, il quale deve avere finalità istituzionale e non
commerciale, se la potenza massima dell'impianto non superiore a 20 kW. Recentemente è stato
precisato che gli impianti non debbano essere considerati cumulativamente e che neppure lo
scambio a distanza è attività commerciale.
L'agenzia delle Entrate, in questi anni, è intervenuta più volte sul tema dell'energia fotovoltaica,
per fornire delucidazioni sulla rilevanza o meno ai fini Iva di tale attività.
Ciro D'Aries, Vincenzo Sofo, Il Sole 24 ORE - Diritto e Pratica Amministrativa, giugno 2012, n. 6
Lo scambio sul posto
Sia nel 2007 (circolare n. 46/E del 19 luglio 2007) sia nel 2009 (risoluzione n. 13/E del 20 gennaio
2009), l'amministrazione finanziaria aveva affermato che, nel caso di enti pubblici, il servizio di
scambio sul posto per l'immissione di energia fotovoltaica non fosse soggetto a Iva, nel caso in cui
l'ente si avvalesse di un impianto che avesse come fine il soddisfacimento del bisogno energetico
dello stesso - e non l'attività commerciale. Finalità giustificata solo in presenza di due
caratteristiche: da un lato la collocazione dell'impianto (cioè su un'area di pertinenza della sede
dell'ente, la quale deve avere finalità istituzionale e non commerciale), dall'altro una potenza
massima di questo non superiore a 20 kW.
A tali condizioni, il contributo in conto scambio versato dal gestore del servizio energetico non è
rilevante dal punto di vista dell'imposta sul valore aggiunto. Diversamente, assumendo il servizio il
carattere di attività commerciale, tale contributo diventa un vero e proprio corrispettivo soggetto a
Iva, facendo scattare l'obbligo di fattura da parte dell'ente.
Tuttavia, successivamente è stato necessario affrontare la questione della cumulabilità della
potenza degli impianti. Non sono infatti inusuali situazioni nelle quali l'ente utilizza più impianti
disposti in luoghi diversi, per l'immissione di energia fotovoltaica: bisogna dunque stabilire se in
questo caso - ossia quando l'ente gestisce più impianti fotovoltaici - si verifichino o meno i
presupposti per la classificazione di tale attività come commerciale.
L'Agenzia ha chiarito, attraverso la recente risoluzione ministeriale n. 32/E del 4 aprile 2012, che stante sempre la finalità di solo soddisfacimento del bisogno energetico - gli impianti non debbano
essere considerati cumulativamente se ciascuno di essi ha potenza inferiore ai già citati 20 kW e
dunque, anche in questo caso, l'attività possa non essere rilevante ai fini dell'imposta. Neppure
l'immissione in rete dell'eventuale eccedenza di energia elettrica prodotta e non auto-consumata
risulta in questo caso sufficiente a modificare la finalità privatistica per la quale l'ente realizza gli
impianti fotovoltaici.
Lo scambio a distanza
L'agenzia delle Entrate mantiene la stessa linea di interpretazione anche per quanto riguarda
un'altra casistica, quella dello scambio a distanza, la quale dà la possibilità ai comuni con
popolazione fino a 20.000 abitanti di associare punti di produzione di energia fotovoltaica a punti di
consumo situati in posti differenti. Tali punti sono identificati attraverso dei codici (chiamati Pod),
che il soggetto responsabile dell'impianto dichiara di voler gestire al momento della stipula della
convenzione.
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Tale opzione è prevista dalla legge n. 99 del luglio 2009 (art. 27, comma 4), al fine di incentivare
l'utilizzo di energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, limitatamente agli impianti di potenza
non superiore a 200 kW. Si tratta di un'ulteriore modalità sempre volta al perseguimento
dell'intento di destinare l'energia prodotta da impianti fotovoltaici prevalentemente alle proprie
necessità, ma che si differenzia appunto dalla prima opzione perché non vi è l'obbligo di
coincidenza tra il punto di immissione in rete dell'energia e il punto di consumo della stessa.
Scambio sul posto
Scambio a distanza
Edifici“Istituzionali Edifici“Commerciali Edifici“Istituzionali Edifici“Commercial
i”
Potenza
= 20 kw
(relativa
NO
ad ogni
singolo
impianto)
SI
NO
SI
Potenza
> 20 kw
(relativa
SI
ad ogni
singolo
impianto)
SI
SI
SI
L'Agenzia ha ritenuto che anche questa opzione non si configuri necessariamente come un'attività
commerciale. Vi sono anzi alcune condizioni, al pari del servizio di scambio sul posto, al verificarsi
delle quali non scatta la rilevanza Iva. Più precisamente, neppure lo scambio a distanza è attività
commerciale se svolta da un ente pubblico, quando è possibile ritenere che l'energia derivante
dagli impianti fotovoltaici di cui l'ente è responsabile, a prescindere dalla loro collocazione, risulti
destinata a soddisfare i bisogni energetici dell'ente nel limite di 20 kW per ciascun impianto. È
dunque necessario che a ogni codice Pod risulti associato un impianto di potenza non superiore a
20 kW.
In caso contrario, se cioè all'esito del riparto della potenza complessiva degli impianti per il numero
delle sedi destinatarie dell'energia prodotta, risulta che ogni sede è virtualmente associata a una
porzione di impianto di potenza superiore a 20 kW, la produzione di energia dell'ente sarà
considerata attività commerciale e di conseguenza, essendo soggetta a Iva, si dovrà emettere
fattura in relazione al contributo in conto scambio ricevuto.
Sarà compito dell'ente comunicare al gestore se l'attività svolta sia commerciale o meno, in base al
risultato della ripartizione, segnalando anche le eventuali variazioni intervenute successivamente
alla comunicazione iniziale, in merito alla potenza complessiva degli impianti e/o al numero delle
sedi cui gli impianti sono posti a servizio.
Ricorrendo a un esempio concreto per meglio illustrare tali disposizioni, possiamo affermare che, se
un ente - dopo aver realizzato due impianti di potenza inferiore a 20 kW - decide di realizzarne un
terzo di potenza superiore, deve gestire in Iva solo quest'ultimo. Infine, in caso di impianti collocati
su edifici adibiti ad attività commerciali (impianti sportivi, edifici adibiti a mense scolastiche,
farmacie ecc.), anche gli impianti inferiori a 20 kW devono essere soggetti a Iva, proprio a causa
dell'attività commerciale svolta al loro interno.
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Energia
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I suggerimenti dell'AEEG per il futuro delle rinnovabili
Con il parere licenziato in data 8 maggio 2012, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) ha
colto l'occasione del commento alla bozza di decreto sull'incentivazione delle cosiddette
"rinnovabili elettriche diverse dalla fonte solare" trasmessa il 13 aprile per analizzare l'operato
normativo del Governo sino a oggi e per fornire chiare e concrete indicazioni per la redazione
della normativa futura. Il testo non è, quindi, una revisione delle bozze sottoposte al vaglio, bensì
un documento di indirizzo che contiene fondamentali indicazioni su aspetti quali le fonti
rinnovabili incentivate, il piano d'azione nazionale, gli incentivi e le procedure amministrative.
Attilio Balestreri, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 26.06.2012, n. 12
Favorire le rinnovabili termiche e l'efficienza energetica; differenziare le fonti rinnovabili
incentivate; aggiornare il piano d'azione nazionale; riarticolare la quantificazione degli incentivi;
snellire le procedure amministrative. Queste le principali considerazioni contenute nel parere che
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) ha licenziato in data 8 maggio 2012 [1]. Nel
documento, l'Autorità ha colto l'occasione del commento alla bozza di decreto sull'incentivazione
delle cosiddette "rinnovabili elettriche diverse dalla fonte solare" trasmessa il 13 aprile [2]
(dedicando, comunque, attenzione anche al tema di fotovoltaico) per "valutare" l'operato
normativo del Governo sino a oggi e per fornire chiare e concrete indicazioni per la redazione della
normativa futura. Il testo non è, quindi, una revisione delle bozze sottoposte al vaglio, bensì un
documento di indirizzo che contiene fondamentali indicazioni.
Novità normative recenti e innovazioni "in cantiere"
I primi mesi del 2012 hanno coinciso, per il settore rinnovabile, con una "ventata di novità"
normative che, talvolta, hanno contribuito a sgombrare il campo da importanti dubbi e incertezze,
mentre, altre volte, pur innovando, hanno contribuito a quella "disorganicità" purtroppo tipica della
normativa sulle fonti di energia rinnovabili.
Nel primo gruppo, si ricordano, ad esempio il decreto sui biocarburanti e bioliquidi [3], il decreto
sul cosiddetto "Burden sharing" [4], le linee guida della Regione Lombardia [5].
Nel secondo, certamente le varie norme inserite nei primi Dl. del 2012 e confermate nelle relative
leggi di conversione [6]. Norme, queste ultime, indubbiamente utili e di interesse ma che
contribuiscono, proprio perché inserite in leggi dal contenuto "generalista", a una moltiplicazione
dei riferimenti normativi che, per l'operatore del settore rinnovabile, lungi dall'essere d'aiuto crea
invece un sentiero sempre più "intricato" da percorrere.
Da alcuni mesi, peraltro, sono allo studio due bozze di decreto molto attese dagli operatori del
settore rinnovabile, ovvero:
- lo schema di decreto per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche
rinnovabili (cosiddetto "decreto rinnovabili elettriche") [7];
- lo schema di decreto per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari
fotovoltaici [8].
Per quanto concerne i contenuti [9], in estrema sintesi:
- il primo decreto dovrebbe contenere:
-- una revisione degli obiettivi circa l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili al 2020;
-- meccanismi di contingentamento della potenza incentivabile e sistema di aste al ribasso per i
grandi impianti;
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-- introduzione di un registro nazionale;
-- ritiro dei certificati verdi e relativi adempimenti;
-- modifiche nell'istruttoria necessaria ai fini dell'incentivazione;
- il secondo decreto dovrebbe contenere, per i soli impianti fotovoltaici:
-- taglio delle tariffe-incentivo;
-- modifiche dei requisiti per l'accesso agli incentivi e per la relativa istruttoria;
-- riduzione dei volumi incentivabili;
-- limitazione dei meccanismi di cumulo tra incentivi.
Come si vedrà oltre, l'AEEG, nel valutare la bozza del primo dei due decreti (per la quale l'Autorità
deve essere sentita ai sensi del D.Lgs. n. 28/2011), pur manifestando un implicito apprezzamento
per il recente operato legislativo, ha indicato importanti obiettivi per ottenere una normativa più
completa, coerente con gli altri Paesi europei, semplice ed efficace.
Obiettivi al 2020: ridefinire la normativa
Il parere dell'AEEG 8 maggio 2012 in esame si apre considerando che "le valutazioni in merito allo
schema di decreto interministeriale di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti
alimentati a fonti rinnovabili non possono prescindere da alcune considerazioni di carattere
generale sulla strategia per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 indicati dalla normativa
comunitaria".
La seguente valutazione dell'Autorità ai sensi della quale "per il conseguimento degli obiettivi di
sostenibilità al 2020 (...) è conveniente privilegiare, nell'ordine ed entro i limiti di potenza
disponibile, le fonti rinnovabili per la produzione di energia termica, l'efficienza energetica, e solo
successivamente, le fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica" potrebbe essere
rilevante, alla luce del fatto che, come rileva la stessa Autorità, le fonti rinnovabili per la
produzione di energia elettrica sono, a oggi, le più diffuse nonché incentivate.
La scelta delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica come primario sistema di
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità comporta, tuttavia, secondo l'Autorità, costi più alti
rispetto agli altri sistemi di produzione energetica, a maggior ragione se si tratta di impianti
fotovoltaici, e non differenzia i benefici della sostenibilità sui diversi settori.
La considerazione non è nuova, bensì era già contenuta nel piano di azione nazionale per le fonti
energetiche rinnovabili (PAN) [10] che, in coerenza con quanto appena detto, come anche riportato
nel parere, prevedeva di stabilizzare i consumi finali totali di energia nel 2020 a 133 MTep e di
triplicare l'impiego delle fonti rinnovabili per usi termici (da 3,24 MTep nel 2008 a 10,46 MTep nel
2020) a fronte di un ben più ridotto aumento dell'impiego delle fonti rinnovabili per usi elettrici (da
5,18MTep nel 2008 a 8,50MTep nel 2020).
Malgrado ciò, nella recente normativa e nella bozza sottoposta al vaglio dell'AEEG (nonché nel
decreto sull'incentivazione del fotovoltaico, cui il parere fa, comunque, spesso riferimento) si parla
soltanto di rinnovabili elettriche. Pur emergendo alcuni aspetti indubbiamente positivi, in
particolare la previsione del contenimento degli oneri relativi alla nuova capacità di rinnovabili
elettriche incentivabile, la misura non è sufficiente. Senza un intervento sulle rinnovabili "a tutto
campo", infatti, la collettività potrebbe avere sensibili incrementi sulle bollette elettriche senza
connessi benefici in termini di sostenibilità. Ecco dunque sorgere la necessità di una "ridefinizione
del quadro complessivo di sviluppo delle fonti rinnovabili - elettriche e termiche - e dell'efficienza
energetica" completa che porti a una:
- ridefinizione degli obiettivi relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
contenendo gli oneri aggiuntivi eventuali;
- ridefinizione degli obiettivi relativi all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili per la
produzione di energia termica.
E' necessario, dunque, ritrovare equilibrio sui 4 fronti della sostenibilità (aumento dei consumi di
energia elettrica da fonti rinnovabili, aumento dei consumi di calore prodotto da fonti rinnovabili;
aumento dell'utilizzo di biocarburanti; riduzione dei consumi finali di energia primaria) e incentivare
equamente le diverse fonti energetiche rinnovabili. La situazione attuale è, infatti, fotografata nei
grafici allegati al parere, che mostrano:
- come le incentivazioni siano state nella gran parte dedicate al fotovoltaico (si veda la figura 1);
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- come la potenza elettrica da FER da installare entro il 2020 sia stata già a oggi abbondantemente
superata (si veda la figura 2);
- come tra le fonti energetiche rinnovabili per la produzione di energia elettrica il fotovoltaico sia
già oggi ben oltre le prospettive di installazione al 2020, mentre le altre fonti siano in linea con il
percorso tracciato nel PAN (si veda la figura 3).
L'AEEG, basandosi sugli errori del passato per fornire importati suggerimenti per il futuro, si spinge
a fornire qualche indicazione su come raggiungere gli obiettivi suddetti e ridare coerenza al
sistema, cercando anche di promuovere il rinnovabile termico e l'efficienza energetica complessiva.
Figura 1
- Valutazione dell'importo totale annuo delle incentivazioni per le fonti rinnovabili
Figura 2
- Confronto tra la potenza elettrica da installare da FER ai sensi del PAN e la potenza
elettrica attesa
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Figura 3
- Confronto tra la potenza elettrica da installare da ciascuna fonte rinnovabile ai sensi
del PAN e la potenza attesa
Gli errori del passato
Analizzando i grafici allegati al parere (si vedano le figure 1-2-3), una prima domanda potrebbe
riguardare il motivo per cui il fotovoltaico sia cresciuto ben oltre i target previsti al 2020 (già oggi,
con otto anni di anticipo) mentre, ad esempio, le altre fonti siano in linea con il percorso previsto
nel PAN e, addirittura, i sistemi di riscaldamento alimentati a fonti rinnovabili stentano a decollare.
Basandosi, poi, sui dati reali, a livello economico si pongono ulteriori importanti questioni:
- perché le bollette elettriche, relativamente alla voce per gli incentivi al rinnovabile, crescano e
dovrebbero continuare a farlo nei prossimi anni;
- perché gli incentivi previsti per le rinnovabili elettriche, e per il fotovoltaico in particolare, siano
tra i più alti d'Europa.
La ragione va ricercata, secondo l'AEEG, nella normativa degli ultimi anni che, probabilmente
nell'ottica di un rapido sviluppo delle fonti rinnovabili, ha costruito un sistema del quale si è perso,
almeno in parte, il controllo.
Se biomasse, eolico, geotermico sono in linea con le prospettive di sviluppo enunciate nel PAN,
come si nota anche nei grafici allegati al parere, altrettanto non può dirsi del fotovoltaico.
Quest'ultimo, infatti, è la fonte rinnovabile che si è maggiormente (ed eccessivamente) sviluppata,
ma che sta creando anche, secondo l'AEEG, i maggiori problemi.
Per il fotovoltaico, infatti, secondo quanto riscontra l'AEEG:
- sono stati definiti incentivi troppo alti;
- malgrado ciò, non vi sono state le necessarie revisioni dei meccanismi di incentivazione;
- l'eccessiva incentivazione ha prodotto un eccessivo sviluppo del settore;
- non sono stati creati meccanismi che vincolassero lo sviluppo del settore alle prospettive di
sviluppo cristallizzate nel PAN.
Quanto detto ha comportato lo scaricarsi dei relativi "incontrollati" costi di incentivazione sulle
bollette elettriche, producendone un significativo innalzamento.
Gli errori di quantificazione degli incentivi (che, come ribadito più volte dall'AEEG, sono tra i più alti
d'Europa) affiancati all'incontrollato sviluppo del settore, hanno causato quello che, secondo
l'AEEG, è il principale difetto del sistema da risolvere.
Tutto ciò, peraltro, non ha avuto una contropartita sufficiente in termini di efficienza come
rendimento medio, a detta dell'AEEG, in quanto un'azione differenziata e una maggiore rilevanza
data alle rinnovabili termiche e all'efficienza energetica avrebbero prodotto un sistema più coerente
ed economicamente sostenibile.
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Una normativa efficiente per il futuro
Per l'AEEG, la prima tappa del percorso normativo da percorrere è una revisione dei sistemi di
incentivazione. Non solo, dunque, diminuzione, bensì ricostruzione del complessivo assetto degli
incentivi, a partire dalla tipologia.
La considerazione giunge dalla lettura della bozza di decreto sulle rinnovabili elettriche sottoposta
al vaglio dell'Autorità, che aveva previsto incentivi tipo:
- "feed in tariff" [11] per impianti fino a 1 MW;
- "feed in premium con ricavi minimi garantiti" [12] per impianti di potenza nominale superiore.
Secondo l'Autorità, meccanismi di incentivazione siffatti produrrebbero difficoltà di valutazione da
parte del GSE e incertezza nei risultati finali. La soluzione proposta dall'AEEG sarebbe quella di
ridurre a uno, costruendo una tariffa "tipo feed in premium (pari alla differenza tra la tariffa base e
il prezzo zonale orario) per ogni tipologia impiantistica e ogni potenza)" e rivedendo, di
conseguenza, gli importi della tariffa base per rendere costante e proporzionale la redditività, con
eventuali ulteriori semplificazioni per i piccoli impianti (fino a 1 MW).
L'AEEG consiglia un siffatto sistema anche per l'incentivazione del fotovoltaico, con l'intento di
rendere più controllabile e coerente il sistema, pur raccomandando nell'intero testo del decreto
l'attenzione per le diverse fonti e la necessità dello sviluppo delle fonti diverse dal fotovoltaico.
A questa semplificazione dovrebbe poi accostarsi una razionalizzazione dei sistemi di accesso agli
incentivi (e delle relative procedure concorsuali, ove previste), con coerente sgravio, per il privato,
di adempimenti amministrativi necessari.
Seconda tappa del percorso normativo da percorrere, strettamente connessa alla precedente è,
infatti, rappresentata dalla necessità di snellire le procedure amministrative, attraverso:
- accesso semplificato ai registri per gli impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili, mediante
una prima dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti il possesso dei requisiti necessari
per l'iscrizione, e soltanto in una fase successiva il deposito di tutti i documenti necessari;
- acquisizione diretta di tutti i dati possibili da parte del GSE nei database di Terna, senza ulteriori
passaggi da sistemi intermedi (ad esempio il sistema GAUDÌ - gestione delle anagrafiche uniche
degli impianti di produzione) e senza necessità di duplicazione degli adempimenti amministrativi
per il privato.
Snellire non significa, tuttavia, creare sistemi più facilmente aggirabili e, coerentemente con ciò, è
previsto un sistema sanzionatorio, tale per cui "i contingenti di potenza liberati a seguito di
dichiarazioni mendaci diano luogo allo scorrimento della graduatoria o possano essere riallocati sul
primo periodo utile successivo e che i soggetti che si siano resi responsabili di false dichiarazioni
siano esclusi dall'accesso agli incentivi per i successivi 10 anni", prevedendo, inoltre, il deposito di
idonee garanzie a titolo cauzionale.
Terza tappa,forse la più difficile, agire per la promozione delle cosiddette "rinnovabili termiche" e
dell'efficienza energetica. L'AEEG non approfondisce il tema [13], per il quale restano gli spunti già
più sopra evidenziati, ma lascia comprendere la necessità di un importante intervento normativo
per questi settori che, seppur potenzialmente più convenienti per i futuri investimenti sia in termini
economici che di sostenibilità, sono stati spesso trascurati sino a oggi.
L'impronta data tramite il decreto su biocarburanti e bioliquidi non deve restare un caso isolato, ma
essere seguita da normative in tema, ad esempio, di produzione di energia da fonti rinnovabili
destinata a usi termici.
Quarta tappa, ma per molti aspetti potrebbe essere la prima, la riduzione delle spese per il
privato. Secondo l'Autorità, infatti, è eccessiva la tariffa corrisposta al GSE da parte dei soggetti
che installano impianti alimentati a rinnovabili per la copertura degli oneri di gestione del sistema
(di verifiche e di incentivi). Coprire i costi è sufficiente e, dunque, la tariffa andrà ridotta, così come
andranno riviste tutte le tariffe previste nel sistema.
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Box 1
- Le "tappe" del percorso normativo da seguire secondo l'AEEG
Considerazioni conclusive
Secondo l'Autorità, quanto indicato darà la possibilità di:
- costruire un sistema più coerente e razionale;
- rivedere gli obiettivi al 2020 non più soltanto in termini di fotovoltaico e rinnovabili elettriche;
- aggiornare il PAN;
- di ridurre, di contro, i costi sia per lo Stato che per i privati.
Obiettivi indubbiamente ambiziosi, ma la puntualità delle indicazioni fornite e l'attenzione posta sui
diversi aspetti dei documenti sottoposti al vaglio dell'Autorità mostrano la volontà di individuare
una rotta precisa, aspetto spesso carente in un settore come quello del rinnovabile che, negli ultimi
anni, ha mostrato forte disorganicità a livello normativo. Troppe "dichiarazioni di principio" sono
state tuttavia, negli ultimi anni, disattese. Governo e Parlamento hanno molto lavoro da svolgere
per adattare la normativa a quanto indicato nel parere, ma i suggerimenti dell'Autorità accostati ai
numerosi dati inseriti nel documento possono fungere da importante input e guidare verso la
crescita complessiva del sistema rinnovabile italiano che, senza troppi sforzi, può rideterminare
(anche in modo assai ambizioso) gli obiettivi al 2020 (e oltre).
Il documento fa comprendere anche che il legislatore non è solo, ma ha nell'Autorità, nel GSE così
come nella conferenza unificata stato-regioni importanti collaboratori che, lungi dall'avere un mero
ruolo consultivo, possono, come in questo caso, proporre innovazioni concrete [14].
_____
[1] Deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) 8 maggio 2012, n.
182/2012/I/EFR, contenente "Parere in merito allo schema di decreto per l'incentivazione della
produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla fonte solare",
consultabile al link istituzionale: http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/182-12.pdf".
[2] Comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico inviata all'Autorità in data 13 aprile
2012, prot. n. 8033 (prot. AEEG 16 aprile 2012, n. 11655), di trasmissione dello schema di decreto
per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili
[3] Decreto interministeriale 23 gennaio 2012 (in Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2012, n. 31). Si
veda il commento dello stesso Autore a pag. 82 di Ambiente&Sicurezza n. 5/2012.
[4] Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 15 marzo 2012 (in Gazzetta Ufficiale del 2
aprile 2012, n. 78).
[5] DGR Lombardia IX/3298 (in B.U.R. Lombardia 27 aprile 2012, n. 17). Si veda il commento dello
stesso Autore a pag. 98 di Ambiente&Sicurezza n. 11/2012.
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[6] Così, a titolo di esempio, la disposizione contenuta all'art. 65, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come
convertito a opera della legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha previsto in apertura "agli impianti
solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli
incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28", prevedendo poi nei successivi
commi adeguamenti e limitazioni alla disposizione suddetta. Una disposizione di tale rilevanza,
contenuta nel cosiddetto D.L. "liberalizzazioni" (decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1) che si occupa
di numerose e diversificate tematiche, contribuisce a quella disorganicità del sistema che di certo
non favorisce il coerente sviluppo dello stesso.
[7] Oggetto del parere formulato dall'AEEG.
[8] Comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 aprile 2012, prot. n. 8113 (prot.
AEEG 17 aprile 2012, n. 11998) di trasmissione dello schema di decreto per l'incentivazione della
produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.
[9] I testi sono consultabili ai seguenti link:
- per quanto concerne lo schema di decreto sulle cosiddette "rinnovabili elettriche diverse dal
fotovoltaico" http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM-FER-testo-13-042012-Pulito-rev2-Rinumerato.pdf;
- per quanto concerne lo schema di decreto sull'incentivazione del fotovoltaico
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM-5-CE-Integrato-13-04-12Pulito-Rinumerato_ultima.pdf.
[10] Piano d'Azione nazionale per le energie rinnovabili dell'Italia, approvato dal Ministero dello
Sviluppo Economico in data 11 giugno 2010, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, direttiva
2009/28/CE.
[11] Il parere dell'AEEG (http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/182-12.pdf) riporta i
grafici a colori, per una migliore consultazione.
[12] Cioè, come chiarito nel parere, un sistema con ricavi minimi garantiti calcolati come differenza
oraria, qualora positiva, tra la tariffa base e il prezzo zonale orario e che si sommano ai ricavi della
vendita dell'energia che rimane nella disponibilità del produttore.
[13] Il parere non sembra, infatti, la sede più consona per un siffatto approfondimento, tuttavia
auspicabile nel breve termine.
[14] L'Autorità mostra la volontà di partecipare in modo determinante alla produzione normativa
futura anche nel paragrafo 1 di premesse al parere, dove enuncia, in tema di determinazione degli
incentivi: "Si ritiene che, per la parte di incentivazione delle fonti rinnovabili e la promozione
dell'efficienza energetica in Italia finanziata a valere sulle bollette dei consumatori, un modo più
efficiente di gestione di tali incentivi possa consistere nel conservare in capo a Governo e
Parlamento la determinazione, nell'ambito delle politiche energetiche, ambientali e industriali, di
obiettivi quantitativi e temporali, distinti per ciascuna fonte, demandando all'Autorità stessa la
responsabilità di definire le modalità per il raggiungimento, al minimo costo, dei suddetti obiettivi.
In tal caso, l'Autorità non si limiterebbe a svolgere una mera funzione di esazione tariffaria ai fini
della copertura del fabbisogno finanziario derivante dai sistemi di incentivo".
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Pubblico Impiego
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Stipendi blindati per chi lavora nel "pubblico"
Il Dpcm 23 marzo 2012, adottato in applicazione dell'art. 23ter del Dl 6 dicembre 2011 n. 201, ha
definito il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli emolumenti spettanti a coloro
che hanno un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali.
Destinate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le risorse annualmente derivanti
dall'applicazione della misura finanziaria
Vincenzo Testa, Il Sole 24 ORE - Guida al Pubblico Impiego, giugno 2012, n. 6
A partire dal 17 aprile 2012, il trattamento retributivo percepibile annualmente nei rapporti
di lavoro con le PA statali, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali
remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da
quella di appartenenza, non potrà superare il trattamento economico annuale complessivo
spettante per la carica al primo presidente della Corte di cassazione, pari nell'anno 2011 a
293.658,95 euro e, qualora risultasse superiore, dovrà essere ridotto a tale limite, da aggiornarsi
annualmente con riferimento alle eventuali variazioni relative al suo ammontare.
Tale valore rappresenta il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli
emolumenti percepibile da ciascuna fascia o categoria di personale che riceva a carico delle
finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o
autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs n.
165/2001, nonché quelli in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto.
Al di sotto del suindicato limite, rimane ferma la previsione che la definizione dei rispettivi
trattamenti economici resta di competenza del contratto collettivo nazionale e della
contrattazione interna a ciascuna amministrazione e, per i dirigenti pubblici, della
contrattazione individuale.
Ai fini dell'applicazione di tale nuova disciplina, sono computate in modo cumulativo le somme
comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di
pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.
In tal senso, è previsto che i soggetti destinatari siano tenuti a produrre all'amministrazione di
appartenenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, una dichiarazione
ricognitiva di tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica, con
l'indicazione dei relativi importi. A regime, tale dichiarazione dovrà essere resa entro il 30
novembre di ciascun anno. Inoltre, a decorrere dal 28 dicembre 2011, data di entrata in vigore
della legge n. 214/2011, fermo restando il nuovo limite massimo retributivo previsto, il personale
che esercita funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo
o di aspettativa, presso ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le Autorità
amministrative indipendenti, ove conservi, secondo il proprio ordinamento, l'intero trattamento
economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non può ricevere per l'incarico
ricoperto, a titolo di retribuzione o di indennità, o anche soltanto a titolo di rimborso delle spese,
più del 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico
dell'amministrazione di appartenenza. Qualora l'assunzione dell'incarico comportasse la
perdita di elementi accessori della retribuzione propri del servizio nell'amministrazione di
appartenenza, alla suddetta percentuale del 25% si aggiungerà un importo pari all'ammontare
degli elementi accessori perduti, che verranno contestualmente considerati ai fini del calcolo
della percentuale medesima.
Resta, in ogni caso, salva la facoltà di optare per il trattamento economico previsto per
l'incarico ricoperto, ove consentito.
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Per il personale con qualifica dirigenziale cui non si applica la nuova disposizione limitativa a
causa del mancato raggiungimento del limite massimo retributivo previsto, le PA
provvederanno, in occasione del rinnovo del contratto individuale di lavoro, alla ridefinizione del
relativo trattamento economico.
A decorrere dall'entrata in vigore del decreto, infine, viene altresì rideterminato nello stesso
importo di 293.658,95 euro - sempre con riferimento al trattamento economico annuale
complessivo spettante per la carica al primo presidente della Corte di cassazione nell'anno 2011 - il
trattamento economico annuale del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e
del mercato, del presidente della Consob, del presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e
il gas e del presidente dell'Agcom nonché individuato come limite del trattamento economico
annuale dei componenti delle medesime Autorità indipendenti un importo inferiore del 10%
del trattamento economico annuale complessivo dei rispettivi presidenti.
Ambito soggettivo, ambito oggettivo e presupposti normativi del provvedimento
I soggetti destinatari delle nuove disposizioni di contenimento del trattamento economico
percepibile annualmente sono, ai sensi del Dpcm 23 marzo 2012, tutte le persone fisiche che
ricevano retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un
rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le PA statali, di cui all'art. 1, comma 2, del
Dlgs 165, nonché quelli in regime di diritto pubblico, di cui all'art. 3 del medesimo decreto.
Le pubbliche amministrazioni che rientrano nel campo di applicazione della norma sono,
dunque, da individuarsi tra “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le Agenzie di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”, limitatamente a quelle statali.
Il personale in regime di diritto pubblico, cd. non contrattualizzato (di cui all'art. 3 del Dlgs n.
165/ 2001), è costituito dalle seguenti categorie:
- magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato;
- personale militare e Forze di polizia di Stato;
- personale volontario di leva; - personale della carriera diplomatica; - personale della carriera
prefettizia; - personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- personale della carriera dirigenziale penitenziaria;
- professori e ricercatori universitari.
L'art. 3 del Dlgs 165 richiama, inoltre, “i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio
1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10
ottobre 1990, n. 287”.
Tali materie sono, rispettivamente:
- l'esercizio della funzione creditizia e la materia valutaria;
- l'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa, l'identificazione dei soci delle
società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito, l'attuazione delle
direttive Cee in materia di mercato dei valori mobiliari e la tutela del risparmio;
- la tutela della concorrenza e del mercato.
In tali materie operano la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob) e l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato (Antitrust).
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In proposito, il Dpcm opera un allargamento dei destinatari della misura di contenimento
rispetto alla delega prevista ex art. 23-ter del Dl n. 201/2011 considerando - con
riferimento al limite definito alla retribuzione o indennità riconosciuta ai pubblici dipendenti - il
personale in servizio, con funzioni direttive, dirigenziali o equiparate anche in posizione
di fuori ruolo o di aspettativa, oltre che presso ministeri o enti pubblici nazionali anche
presso (tutte) le Autorità amministrative indipendenti di cui all'art. 4 ovvero - in relazione
alla espressa applicazione del parametro di riferimento del trattamento economico annuale
complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione - nella
determinazione della retribuzione del Presidente e dei componenti delle Autorità
amministrative indipendenti di cui all'art. 7.
Al riguardo, tale prescrizione dovrà necessariamente trovare un formale coordinamento con la
vigente normativa in tema di finanziamento delle stesse autorità .
Infatti, nella prospettiva del contenimento della spesa pubblica, l'art. 1, comma 65, della legge n.
266/2005 (legge finanziaria 2006), ha dettato una specifica disciplina al fine di estendere e rendere
omogeneo per le autorità indipendenti il meccanismo del finanziamento a carico del mercato
(il cd. auto-finanziamento) con l'intento di trasferire, in modo parziale e progressivo, i costi della
regolazione sui soggetti regolati.
In particolare, tale legge ha disposto che le spese di funzionamento di alcune autorità
(Consob, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
Commissione di vigilanza sui fondi pensione) sono finanziate dal mercato di competenza per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato. Ha inoltre previsto che
le modalità e l'entità delle contribuzioni “sono determinate con propria deliberazione da
ciascuna autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge” e che tali deliberazioni sono
approvate dal presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro dell'Economia, con proprio
decreto. Unitamente ai rapporti di lavoro subordinato intrattenuti con le PA statali come sopra
definite, il Dpcm stabilisce che i limiti ivi indicati sul trattamento retributivo percepito annualmente
si applichino, altresì, ai rapporti di lavoro autonomo intrattenuti da persone fisiche con gli stessi
soggetti.
Le amministrazioni pubbliche, infatti, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Dlgs n. 165/2001 hanno
facoltà, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria.
I presupposti per il conferimento degli incarichi sono che:
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare
le risorse umane disponibili al suo interno;
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.
Può prescindersi dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di
stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per
attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che
operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica
nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al Dlgs n. 276/2003, purché senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Si ricorda, inoltre, che le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di definire e rendere
pubbliche le procedure comparative per l'assegnazione degli incarichi di collaborazione,
secondo i propri ordinamenti, fermo restando che il ricorso a contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il
dirigente che ha stipulato i contratti e l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti
previsti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
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In proposito, il nuovo limite sul trattamento retributivo si affianca a quello di spesa
introdotto dall'art. 6, comma 7, del Dl n. 78/2010 che ha disposto che a decorrere dall'anno 2011
la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di
consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non possa essere superiore al 20% di quella
sostenuta nell'anno 2009 e ciò per tutte le PA inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istat ai sensi del comma 3 dell'art. 1
della legge n. 196/2009, incluse le autorità indipendenti ma escluse le università, gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati.
Limite massimo retributivo, trattamento economico onnicomprensivo e livellamento
remunerativo Italia-Europa: serve un coordinamento con la previgente disciplina in
materia
L'esaminato regime previsto dal Dpcm 23 marzo 2012 ha, dunque, per oggetto la definizione e la
disciplina del livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli emolumenti
spettanti a coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche
amministrazioni statali.
In tal senso, l'art. 23-ter della Dl n. 201/2011, in attuazione del quale è stato adottato lo stesso
Dpcm, parte dal presupposto che il trattamento economico considerato deve essere
onnicomprensivo, rientrando in esso le somme comunque erogate all'interessato a carico del
medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso
organismo nel corso dell'anno. Le disposizioni riguardo alle somme che possono essere
corrisposte ai dipendenti delle amministrazioni suddette che siano chiamati a svolgere funzioni
direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso
ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti prevedono,
inoltre, che tali dipendenti - se conservano il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza --non possono ricevere, a titolo di retribuzione, indennità, o
anche solo per il rimborso spese, più del 25% dell'ammontare complessivo del trattamento
economico già percepito. Con il Dpcm di attuazione si sarebbero potute prevedere deroghe
motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni, ma tale opzione poi non è
stata presa in considerazione dal Dpcm 23 marzo 2012. Tale disciplina va, inoltre, integrata con le
previsioni dell'art. 23-bis dello stesso Dl n. 201/2011, che rinvia all'adozione di un decreto del
ministro dell'Economia, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del medesimo Dl, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, l'individuazione di fasce alle quali riportare
le società non quotate, direttamente controllate dal ministero dell'Economia ai sensi
dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., con determinazione per ogni fascia del compenso massimo al
quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, per la determinazione
degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, dello stesso codice. Sulla
materia - tralasciando la disciplina precedentemente prevista dall'art. 1, comma 593, della legge
n. 296/2006, in quanto espressamente abrogata - l'art. 3, commi da 44 a 52-bis, della legge
n. 244/2007, aveva già introdotto specifiche disposizioni dirette a limitare il trattamento
economico onnicomprensivo di chiunque riceve emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di
lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni a carico delle finanze pubbliche.
Tali norme - successivamente modificate o integrate dall'art. 42 del art. 4-quater del Dl n.
97/2008Dl n. 248/2007 e dall' - nell'individuare nel trattamento del primo presidente di
Cassazione il limite massimo di trattamento economico che può essere conferito a carico delle
pubbliche finanze, escludevano dal computo, tuttavia, la retribuzione percepita dal
dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza nonché il trattamento di
pensione. Le disposizioni contenute nel citato art. 3 della legge n. 244/2007 riguardano il
“trattamento economico onnicomprensivo” di chiunque [1] riceva a carico delle pubbliche
finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con
PA statali, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a
totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di
incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano.
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Al contrario, risultano escluse dall'ambito di applicazione della normativa - oltre a regioni,
province, comuni, comunità montane, loro consorzi e associazioni - la Banca d'Italia e le altre
autorità indipendenti.
A tali enti si applicano solo gli obblighi di pubblicità per gli emolumenti superiori al limite fissato
che, comunque, non possono superare il doppio del trattamento retributivo del primo presidente
della Corte di cassazione: la specifica disciplina in ordine, fra l'altro, alle retribuzioni e agli
emolumenti, è demandata ad una futura legge di riforma, perseguendo gli obiettivi di riduzione
di costi e contenimento dati.
La disciplina in esame prevede una ulteriore limitazione, per ciò che attiene all'ambito oggettivo di
applicazione, rispetto alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera aventi ad
oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato
in condizioni di effettiva concorrenza. Per tali attività, è espressamente previsto che il limite
non si applica, sempre che i relativi contratti non siano stipulati con chi ad altro titolo percepisca
altri emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con PA a
carico delle finanze pubbliche. Riguardo alla efficacia ed ai termini temporali di applicazione
delle disposizioni di contenimento delle retribuzioni e degli emolumenti a carico di
pubbliche amministrazioni e di società a partecipazione pubblica, viene poi previsto che sia
il limite del trattamento del primo presidente di Cassazione sia quello del doppio non si applicano ai
contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007.
Viene previsto, inoltre, che qualora il superamento dei limiti derivi dalla titolarità di uno o più
incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non
privatistica, si dovrà procedere ad una decurtazione annuale graduale del trattamento
economico complessivo, consistente in una cifra pari al 25% della parte eccedente il limite. Tale
decurtazione cesserà al raggiungimento del limite medesimo. All'identica decurtazione si procederà
anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti
derivanti dai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. In caso di cumulo
di più incarichi, cariche o mandati, la decurtazione opererà a partire dall'incarico, carica o
mandato da ultimo conferito.
Le disposizioni recanti i limiti indicati si applicano comunque alla stipula di tutti i nuovi contratti
e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere, che non possono in alcun caso essere
prorogati oltre la scadenza prevista.
Infine, viene contemplata la possibilità di derogare al regime del tetto al trattamento
economico, per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non
superiore a tre anni.
Per le amministrazioni statali le deroghe possono essere autorizzate con Dpcm, su proposta del
ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il ministro
dell'Economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità corrispondenti alle posizioni di
più elevato livello di responsabilità .
Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d'Italia e le autorità indipendenti e per i
soggetti cui non si applica il suddetto limite del trattamento retributivo del primo
presidente di Cassazione, il trattamento economico complessivo non può comunque superare il
doppio del suddetto trattamento. Unitamente alle disposizioni di contenimento delle retribuzioni
e degli emolumenti a carico di pubbliche amministrazioni e di società a partecipazione pubblica
esaminate, la legge n. 296/2006 ha previsto, inoltre, l'integrazione di specifici obblighi di
pubblicità e di comunicazione degli atti comportanti spesa per retribuzioni, il cui nuovo regime
ripropone sostanzialmente la disciplina già contenuta nella abrogata legge finanziaria per il 2007.
Al riguardo, la comunicazione è considerata condizione per l'attuazione dell'atto: esso deve
essere preventivamente pubblicato sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato,
nonché comunicato al Governo, al Parlamento e alla Corte dei conti.
Per le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque
genere presso la Rai - Radiotelevisione italiana Spa è specificamente previsto che esse siano
rese note alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
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Sulla esaminata disciplina recata dalla legge finanziaria per il 2008 è intervenuto subito dopo, come
detto, il Dl n. 248/2007, che ha specificato che, ferma restando l'inapplicabilità del limite
alle attività soggette a tariffe professionali, il tetto si applica anche ai contratti d'opera.
L'applicazione a tali contratti risulta tuttavia condizionata all'emanazione di un Dpcm volto a
definire, entro il 1° luglio 2008, le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale escluse,
che non risulta ancora emanato.
È inoltre intervenuto il art. 4-quaterDl n. 97/2008 che, all', comma 52-bis, ha disposto che la
disciplina illustrata avrebbe trovato applicazione a decorrere dall'entrata in vigore di un
regolamento di delegificazione adottato entro il 31 ottobre 2008 con un decreto del Presidente
della Repubblica ex art. 17, comma 2, della legge n. 400/ 1988. Tale norma ha introdotto i
seguenti princìpi per l'adozione del regolamento:
- esclusione dal limite della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione
di appartenenza, nonché del trattamento di pensione, dal computo che concorre alla
definizione del limite;
- non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a
contratti d'opera di natura non continuativa nonché agli emolumenti determinati ai sensi
dell'art. 2389, comma-3, c.c.; quest'ultima disposizione si riferisce alla remunerazione degli
amministratori investiti di particolari cariche, nelle società per azioni;
- obbligo per la singola amministrazione o società, che conferisca nel medesimo anno allo stesso
soggetto incarichi che superino il limite massimo, di fornire adeguata e specifica motivazione e
dare pubblicità all'incarico medesimo;
- obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all'amministrazione che
conferisce l'incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità; individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della
disciplina.
Il regolamento è stato adottato con il Dpr 5 ottobre 2010, n. 195 e nel suo campo di
applicazione rientrano le amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs 165, le
agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le università, le società non
quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate.
Il regolamento ha confermato, in coerenza ai princìpi di delegificazione, che, ai fini della verifica del
rispetto del limite, non è computato il corrispettivo globale percepito per il rapporto di
lavoro o il trattamento pensionistico corrisposti al soggetto destinatario, rispettivamente,
dall'amministrazione o dalla società di appartenenza e dall'ente previdenziale; né è computata la
parte del compenso che il soggetto destinatario è obbligato a versare in fondi.
Negli incarichi di durata pluriennale con compenso cumulativamente previsto, poi, ai fini
della determinazione del limite, il compenso andrà computato in parti uguali per gli anni di
riferimento, tenendo conto delle frazioni di anno.
Il ministro della Giustizia, entro il 31 gennaio di ogni anno, è tenuto a comunicare al ministro per la
Pubblica amministrazione e l'innovazione e a quello dell'Economia l'ammontare del trattamento
annuale complessivo spettante per la carica di primo presidente della Corte di cassazione. Inoltre, il
regolamento prevede espressamente che la disciplina stabilita si applichi ai contratti stipulati o
rinnovati e agli incarichi conferiti dopo la sua entrata in vigore. Più recentemente, infine, il
Dl n. 98/ 2011, ha introdotto il cd. livellamento remunerativo Italia-Europa con riferimento al
trattamento economico onnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta
o dell'incarico svolto in relazione:
1. ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque
denominati, di organismi, enti e istituzioni, anche collegiali;
2. alle cariche e agli incarichi in organismi, enti e istituzioni, anche collegiali;
3. ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori
generali degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle amministrazioni
centrali dello Stato.
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Per gli incarichi delle ultime due categorie, il Dl n. 98/2011fornisce una definizione di
trattamento economico onnicomprensivo riferita al complesso delle retribuzioni e delle
indennità a carico delle pubbliche finanze. Il trattamento non può superare la media ponderata
rispetto al Pil degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe
cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'area Euro. La norma reca anche disposizioni in
tema di livellamento del costo relativo al trattamento economico onnicomprensivo
annualmente corrisposto in funzione della carica di membro del Parlamento.
La ricognizione e l'individuazione della media dei trattamenti economici dei sei principali
Stati dell'Area Euro, riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle
previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e
finanza, da effettuare entro il 1° luglio di ogni anno e con provvedimento pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, sono affidate dalle disposizioni in esame ad una apposita Commissione, organo
amministrativo di nomina governativa, presieduta dal Presidente dell'Istat e composta da appositi
esperti.
Tale Commissione, cd. Giovannini, dal nome dell'attuale presidente dell'Istat, è stata istituita con
Dpcm 28 luglio 2011. La ricognizione e la individuazione riferite all'anno 2010 erano da
effettuarsi provvisoriamente entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente da rivedersi entro il 31
marzo 2012.
Nella formulazione originaria del Dl, la norma fissava il tetto massimo del trattamento
economico di titolari di cariche elettive o di incarichi di vertice alla media dei trattamenti
economici di tutti gli Stati dell'area Euro, mentre all'esito dell'esame parlamentare il confronto
è stato ristretto ai sei “principali” Paesi che adottano la moneta unica ed è stato introdotto il
criterio della ponderazione rispetto al prodotto interno lordo.
A seguito delle modifiche introdotte con il Dl n. 138/2011, è stato, inoltre, specificato che il
livellamento trova applicazione nei confronti dei direttori generali degli enti e dei titolari degli
uffici equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato.
La Commissione Giovannini ha reso noti l'attività e i relativi risultati al 31 dicembre 2011 con una
relazione nella quale sono state evidenziate le problematiche interpretative e la complessità
del lavoro dovuta anche alla “necessità di addivenire ad una interpretazione univoca del testo
normativo di riferimento, il cui enunciato presenta aspetti di ambiguità e talvolta di
contraddittorietà”.
A tale proposito viene richiamato ad esempio il concetto di trattamento economico
onnicomprensivo “le cui componenti non sono specificate dalla norma” non apparendo inoltre
chiaro se per le posizioni che prevedono una parte della retribuzione legata al risultato “il
riferimento debba essere la retribuzione originariamente concordata, oppure quella definita ex
post, la quale può risentire della decurtazione dovuta al mancato ottenimento dei risultati”.
Similmente, la Commissione ha ritenuto anche il concetto di amministrazioni centrali dello
Stato “non chiaro”.
Ulteriore problematica può evidenziarsi nella previsione da parte del Dl 98 che le previsioni sul
livellamento retributivo costituiscano norme di principio in materia di coordinamento della
finanza pubblica ex art. 117, comma 3, della Costituzione e che, in tal senso, entro 60 giorni
dall'entrata in vigore dello stesso decreto, le regioni, ivi comprese le regioni a statuto speciale e le
province autonome, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, sarebbero state
tenute ad adeguare la propria legislazione alle previsioni suddette.
Al riguardo, è opportuno ricordare che il coordinamento della finanza pubblica - insieme con
quello del sistema tributario e l'armonizzazione dei bilanci pubblici - è materia di legislazione
concorrente, per la quale spetta allo Stato la determinazione dei princìpi fondamentali.
In tal senso, secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, le disposizioni statali
possono solo prevedere “criteri ed obiettivi cui dovranno attenersi le regioni e gli enti locali
nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, senza invece imporre loro precetti specifici e
puntuali”[2].
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Con riferimento a singole disposizioni e sulla base dei princìpi enunciati, la Corte ha, ad esempio,
ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale riferite ad una disposizione che
prevedeva l'adozione da parte delle regioni di disposizioni, normative o amministrative, finalizzate
ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con
particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei
componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, con un miglioramento dei
saldi dei bilanci regionali del 10% rispetto all'anno precedente[3]. Al contrario, la Consulta ha
dichiarato l'incostituzionalità della riduzione delle indennità corrisposte ai titolari degli organi
politici regionali nella misura del 10% rispetto alla data del 30 settembre 2005, poiché ciò porrebbe
“un precetto specifico e puntuale, comprimendo l'autonomia finanziaria regionale”[4].
In conclusione, in relazione a quanto esposto, si osserva che la successione temporale della
normativa illustrata, i diversi ambiti di riferimento soggettivi ed oggettivi e la diversa platea di
destinatari di ciascun regime sembrerebbero avvalorare la tesi della contemporanea vigenza,
nella stessa materia, di discipline parzialmente differenziate, come si evince anche dal fatto
che le relative fonti sono richiamate dalle stesse premesse del Dpcm attuativo dell'art. 23-ter del Dl
n. 201/2011.
In aggiunta, è possibile rilevare che, oltre alla conseguente esigenza di coordinamento - a
partire dallo stesso concetto di omnicomprensività del trattamento economico - ognuna di tali
discipline, come sopra evidenziato, incorpora altresì problematiche irrisolte in relazione alle
relative previsioni. Infine, una ulteriore complicazione è rappresentata anche dalla riconducibilità di
tali disposizioni in materia di limitazione di trattamenti economici a fonti di diverso rango (legge,
Dl, regolamento di delegificazione, il Dpcm 23 marzo 2012, nonché il Dm previsto dal citato art.
23-bis del Dl 201).
Il principio del divieto di “reformatio in peius” e gli orientamenti giurisprudenziali
Mentre la previgente disciplina regolamenta compiutamente le modalità di efficacia progressiva
delle relative prescrizioni, il Dpcm 23 marzo 2012 sembra al contrario intervenire - ma questo
dovrebbe costituire sostanzialmente la ratio della norma dell'art. 23-ter del Dl 201/2011 - oltre che
sulla regolazione dei successivi rapporti di lavoro, anche sui rapporti di lavoro in essere,
prevedendosi esclusivamente alla data di entrata in vigore semplicemente la vigenza della nuova
disciplina ovvero definendosi le precise modalità di destinazione al fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato delle risorse annualmente derivanti dall'applicazione della misura finanziaria.
Al riguardo - e con riferimento sia all'efficacia della misura ulteriore introdotta sia all'effettività e
immediatezza dei risparmi apportabili alle finanze pubbliche, tuttavia, assume assoluto rilievo il
principio del divieto di reformatio in peius elaborato dalla giurisprudenza in tema di lavoro
pubblico, sulla base della disposizione di cui all'articolo 202 del Dpr n. 3/1957. Come noto, questo
principio trova riscontro nel rapporto di lavoro privato, nell'art. 2103 c.c. nel quale si ritiene
fondato il principio di irriducibilità della retribuzione.
In merito all'interpretazione di tale norma, la giurisprudenza ha considerato che tale principio
“implica che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non è riducibile
neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro ed ogni patto contrario è
nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga
ridotto”.
Ancora, sono state ritenute legittime disposizioni che hanno inciso sul pubblico impiego (Dl n.
384/1992, che aveva disposto che per l'anno 1993 non trovassero applicazione le norme che
comunque comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di automatismi stipendiali, sia
dell'attribuzione di trattamenti economici, per progressione automatica di carriera, corrispondenti a
quelli di funzioni superiori, ove queste non fossero effettivamente esercitate) in considerazione
della loro temporaneità ; esse pertanto, imponendo “ sacrifici anche onerosi”, sono state ritenute
non lesive del principio di cui all'art. 3 della Costituzione (sotto il duplice aspetto della non
contrarietà sia al principio di uguaglianza sostanziale, sia a quello della non irragionevolezza), a
condizione che i suddetti sacrifici fossero “ eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo
scopo prefisso”.
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La vigenza del principio relativo al divieto di reformatio in peius sembrerebbe confermata
dalle disposizioni di cui all'art. 3, commi 44-52-bis, della legge n. 244/2007 e dal Dpr n. 195/2010,
nonché all'art. 1, comma 6, del Dl n. 98/2011.
Tali disposizioni hanno escluso l'applicabilità degli interventi restrittivi sui trattamenti
economici dei soggetti indicati, agli emolumenti in atto, limitandola, nel caso del Dl n.
89/2011, a quelli “non ancora determinati” all'entrata in vigore del decreto stesso. Con ciò
sembrerebbe confermata l'impossibilità di intervenire in via ordinaria, strutturale e permanente sul
trattamento retributivo erogato, in ragione di una posizione giuridica consolidata e non soggetta a
rinegoziazione.
Non mancano, inoltre, pronunce della Corte costituzionale nelle quali è altresì stato evidenziato
nella materia di cui si tratta il profilo del legittimo affidamento. Infatti, la recente sentenza
della Corte costituzionale n. 271 del 2011 ha ribadito (cassando la norma regionale che ridefiniva,
riducendola, una determinata indennità) che il legittimo affidamento nella sicurezza giuridica
costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto non violabile in modo irragionevole
ex art. 3 della Costituzione. In merito all'interpretazione delle disposizioni citate, la giurisprudenza
amministrativa ha ritenuto che il suddetto principio è “valido per tutti i dipendenti pubblici” e
“comporta il divieto di una diminuzione del trattamento economico complessivo in
godimento del pubblico dipendente”. La giurisprudenza amministrativa e contabile ha inoltre
specificato che “il principio del divieto di “reformatio in peius” del trattamento economico dei
pubblici dipendenti, peraltro da riferirsi alla retribuzione complessiva e non già alle sue
specifiche componenti, è correlato all'esigenza di salvaguardare il tenore di vita del
lavoratore, quale reso possibile dal trattamento economico dallo stesso fruito; ne consegue che lo
stesso va valutato con riferimento al trattamento globale della retribuzione, senza
comparazione ad altri stipendi ed a nulla rilevando l'incrementazione differenziata da altro goduta”.
Inoltre la stessa giurisprudenza ha poi chiarito che il principio dell'intangibilità del trattamento
acquisito dal pubblico dipendente riguarda il solo stipendio tabellare e le voci retributive di
carattere fisso e continuativo, con esclusione degli emolumenti variabili e provvisori, sui
quali, per il loro carattere di precarietà e di accidentalità, il dipendente non ha ragione di riporre
affidamento quali mezzi stabiliti e duraturi per far fronte ai bisogni essenziali della vita. Da ultimo,
si segnala che la questione della rideterminazione del trattamento retributivo è stata affrontata
anche da diversi Tar, dinanzi i quali alcuni magistrati hanno posto la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 22, del Dl n. 78 del 2010.
In talune ordinanze di rimessione i giudici - nel ritenere rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimità - hanno affermato che tali disposizioni violerebbero il “principio di
affidamento del cittadino, nella misura in cui rideterminano con effetto ablatorio il
trattamento economico già acquisito alla sfera del dipendente come diritto soggettivo”
arrivando a dubitare della ragionevolezza di norme che producono “come effetto quello della
riduzione, prolungata nel tempo, e comunque oltre l'arco annuale, dei trattamenti retributivi dei
dipendenti pubblici”. Si segnalano, infine, alcune pronunce della Corte europea dei diritti
dell'uomo [5] le quali affermano che il diritto di credito del dipendente alla retribuzione
convenuta nelle forme stabilite, ossia un reddito futuro per il quale il soggetto può vantare una
aspettativa legittima di concretizzazione, costituisce un “bene” da tutelare ai sensi dell'art. 1 del
Protocollo addizionale alla Cedu, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.
----[1] Inclusi per espressa previsione i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i presidenti e i
componenti di collegi ed organi di governo e di controllo delle società non quotate e i dirigenti.
[2] Si vedano, in proposito, tra le altre le sentenze della Corte costituzionale n. 157 e n. 95 del
2007, n. 449 del 2005 e n. 390 del 2004.
[3] Corte cost., sentenza n. 159/2008.
[4] Corte cost., sentenza n. 157/2007.
[5] Si vedano, in proposito Ambruosi/Italia, 19 ottobre 2000, ricorso 31227/96; De Stefano/Italia,
3 giugno 2008, ricorso 28443/06; Beyeler/Italia, 5 gennaio 2000, ricorso 33202/96.
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Sicurezza ed igiene del lavoro

Autocertificazione VdR: con il D.L. n. 57/2012 una nuova proroga
Ancora una volta la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha mostrato evidenti
crepe che hanno obbligato il Governo a intervenire in via d'urgenza. Infatti, proprio in occasione
della genesi del D.Lgs. n. 81/2008, la dottrina fin dall'inizio ha giustamente sollevato la questione
di un dettato normativo eccessivamente infarcito di rinvii, per altro anche ad atti atipici, che
inevitabilmente avrebbe determinato in futuro notevoli difficoltà applicative e il rischio ormai
certezza di una spinta verso una iper proliferazione normativa, cosa paradossale se si considera
che proprio uno dei principi ispiratori della riforma iniziata con la legge delega n. 123/2007, era
quello della riduzione dell'eccessivo numero di provvedimenti che devono regolare questa materia
e il riassetto organico dell'intero sistema.
Purtroppo, a distanza di quattro anni, occorre riconoscere che né l'una e né l'altra cosa si è
verificata, anzi sono state ulteriormente aggravate le incertezze interpretative e applicative anche
per effetto dell'emanazione di provvedimenti regolamentari spesso molto carenti sul piano della
tecnica normativa se non addirittura scritti in modo pedestre. Un esempio che appare
emblematico, in tal senso, è la disciplina sulla formazione che dopo aver vissuto per lunghi anni
sui principi enunciati magistralmente dalla S.C. di Cassazione ora si trova a fare i conti con una
normativa attuativa farraginosa che sta conducendo, tra l'altro, anche a una abnorme
proliferazione di enti legittimati, o presunti tali, a erogare corsi, che in futuro certamente aprirà
nuovi e più gravi spiragli per la responsabilità penale, a tutto svantaggio dei datori di lavoro che,
viceversa, hanno bisogno di certezze.
Mario Gallo, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 12.06.2012, n. 11
Molte criticità, come quelle che hanno caratterizzato la disciplina della formazione, possono essere
rilevate anche per quanto riguarda rinvii contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008 in materia di procedure
semplificate standardizzate per la valutazione dei rischi per le micro imprese (art. 29, comma 5) e
di riforma della disciplina speciale per i settori ferroviario, marittimo e portuale (art. 3, comma 3).
Le prime dovevano essere emanate entro il 31 dicembre 2010 (art. 6, comma 8, lettera f), con il
1° luglio 2012 quale termine di entrata in vigore dell'obbligo generalizzato della redazione del
documento di valutazione dei rischi (DVR), mentre la seconda doveva entrare in vigore entro il
termine, già più volte prorogato, del 15 maggio 2012 [1]. Il mancato rispetto in entrambi i casi di
questi termini ha obbligato il Governo a emanare il D.L. 12 maggio 2012, n. 57, "Disposizioni
urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei
trasporti e delle microimprese" [2], che modificando alcune disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 (si
veda il riquadro 1), da un lato, ha prorogato la facoltà per i datori di lavoro delle micro imprese di
continuare a ricorrere, sia pur provvisoriamente, all'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei
rischi anziché dover redigere il DVR e, dall'altro, per scongiurare un grave vuoto normativo, ha
fatto salvo il previgente regime speciale dettato per i settori ferroviario, marittimo e portuale.
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Tabella 1
- Le ipotesi in cui è ammessa l'autocertificazione della VdR
Fattispecie
Riferimenti normativi
Datori di lavoro, imprenditori e non, che Art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008
occupano più di 10 lavoratori (secondo la
definizione dell'art. 2, comma 1, lettera a),
D.Lgs. n. 81/2008)
Attività classificate a maggior rischio:
Art.
29,
comma
5,
D.Lgs.
n.
81/2008
- aziende industriali cosiddette "a rischio Art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d), g), D.Lgs. n.
d'incidente rilevante" di cui all'art. 2, 81/2008
D.Lgs. n. 334/1999, soggette all'obbligo di
notifica o rapporto, ai sensi degli artt. 6 e
8;
- centrali termoelettriche;
- impianti e installazioni di cui agli artt. 7,
28 e 33, D.Lgs. n. 230/1995;
- aziende per la fabbricazione e il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- strutture di ricovero e cura pubbliche e
private con oltre 50 lavoratori.
- redazione del piano operativo di sicurezza Art. 89, comma 1, lettera h), D.Lgs. n. 81/2008
(POS) in edilizia
Proroga della facoltà di autocertificare la VdR
Certamente di notevole impatto, per l'importante numero di soggetti interessati, è la proroga
contenuta all'art. 1, comma 2, D.L. n. 57/ 2012, in vigore dal 14 maggio 2012, che ha riguardato
l'art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, che ha concesso ai datori di lavoro che occupano fino a 10
lavoratori (secondo la definizione dell'art. 2, comma 1, lettera a) la facoltà di ricorrere, fino al 30
giugno 2012, all'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi, anziché dover redigere il
DVR.
Tuttavia, poiché la stessa norma, per esigenze di semplificazione, ha previsto l'emanazione da
parte della Commissione consultiva permanente di procedure standardizzate per la valutazione dei
rischi da parte dei datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori, che dovrebbero essere
emanate a breve, il D.L. n. 57/2012, per evitare un appesantimento gestionale a carico delle
microimprese (in realtà, per certi aspetti più apparente che reale), ha modificato il comma 5,
secondo periodo, art. 29, stabilendo così che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
potranno ricorrere ancora all'autocertificazione fino alla scadenza del terzo mese successivo alla
data d'entrata in vigore del decreto interministeriale che definirà queste procedure standardizzate
(art. 6, comma 8, lettera f) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
Pertanto, questi datori di lavoro avranno più tempo per elaborare il DVR anche se occorre ricordare
che già ora sono diverse le fattispecie nelle quali lo strumento dell'autocertificazione non può
essere utilizzato (si veda la tabella 1).
Inoltre, vale la pena ricordare che in alcune fattispecie lo stesso decreto ha previsto l'integrazione
dell'autocertificazione con specifiche informazioni come, per esempio, nel caso della valutazione dei
rischi da agenti cancerogeni e mutageni (art. 236, comma 4) e in alcune altre ha imposto i rilievi
strumentali (come, per esempio, per il rumore, le vibrazioni ecc.) facendo in modo che, in molti
casi, la redazione del DVR sia di fatto un passaggio praticamente obbligato.
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Riquadro1
- Le disposizioni del D.Lgs.
(in vigore dal 14 maggio 2012)
n.
81/2008
modificate
dal
D.L.
n.
57/2012
Art. 3
(omissis)
2. Con Decreti, da emanare entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
Decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 23,della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il
coordinamento con la disciplina recata dal presente Decreto della normativa relativa alle attività
lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito
portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272(N), e per il settore delle navi da
pesca, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni
tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo Decreto con la disciplina in tema di trasporto
ferroviario contenuta nella Legge 26 aprile 1974, n. 19, e relativi Decreti di attuazione.
3. [Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2,] Fino all'emanazione dei decreti di cui
al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 271, al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al Decreto Legislativo 17 agosto
1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, e del Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate
dalla Legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi Decreti di attuazione; [decorso inutilmente tale
termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente Decreto].
(omissis)
Art. 29
(omissis)
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al
presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera
f). [Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto
interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno
2012] Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del
decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della
valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui
all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi
sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more
dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
(omissis)
_____
In nero le modifiche del D.L. n. 57/2012.
Settori ferroviario, marittimo e portuale in attesa della nuova riforma
L'altra importante proroga contenuta nell'art. 1, comma 1, D.L. n. 57/2012, ha riguardato le
disposizioni dell'art. 3, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 81/2008, che hanno previsto una riforma della
disciplina speciale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro per i settori ferroviario, marittimo e
portuale, da attuare entro il 15 maggio 2012 per armonizzarla con le nuove norme introdotte dal
D.Lgs. n. 81/ 2008, con la conseguente automatica abrogazione di tutta la disciplina particolare
previgente (si veda il riquadro 2) e attuativa. Poiché questi provvedimenti fin ora non sono stati
emanati, il Governo ha ravvisato "la straordinaria necessità e urgenza di scongiurare il rischio di
una sospensione delle attività operative nei settori ferroviario, marittimo e portuale, determinata
dall'impossibilità di applicare le disposizioni tecniche previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008,
n.81, incompatibili con gli attuali standard tecnici di esercizio applicati ai citati settori".
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In altri termini, il rischio era un grave vuoto normativo derivante dall'abrogazione della disciplina
speciale dettata per questi settori e dall'esclusione dell'applicabilità agli stessi di alcuni Titoli del
D.Lgs. n. 81/2008 come, per esempio, quello sui luoghi di lavoro (art. 62, comma 2) o in materia
di segnaletica (art. 161, comma 2).
Pertanto, il comma 1, art. 1, D.L. n. 57/2012, ha scongiurato questa evenienza prorogando sine
die l'efficacia della disciplina contenuta nei provvedimenti speciali fino a quando non saranno
emanati i nuovi decreti regolamentari attuativi per questi settori.
Riquadro2
- Il quadro delle norme speziali per i settori ferroviario, marittimo e portuale prorogate
dall'art. 1, D.L. n. 57/2012
- Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e
salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della
Legge 31 dicembre 1998, n. 485".
- Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272, "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e
salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di
manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge 31
dicembre 1998, n. 485".
- Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 298, "Attuazione della Direttiva 93/103/CE relativa alle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca".
- Legge 26 aprile 1974, n. 191, "Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti
gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato".
Considerazioni conclusive
Il nuovo provvedimento, avendo la forma del decreto legge dovrà essere convertito in legge dal
Parlamento entro sessanta giorni e sono possibili, pertanto, ulteriori modifiche.
In realtà, occorre osservare che proprio sulla proroga della facoltà di autocertificare l'avvenuta
valutazione dei rischi, la stessa si scontra frontalmente con la procedura d'infrazione aperta dalla
Commissione europea il 29 settembre 2011 nei confronti dell'Italia, che tra i vari punti contestati
comprende anche questa agevolazione, per altro prevista inizialmente anche nell'ordinamento
tedesco e successivamente soppressa dopo la condanna della Corte di Giustizia europea, che
sarebbe in contrasto con la direttiva 89/391/CEE, concernente l'"Attuazione di misure volte a
promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".
Inoltre, per quanto riguarda i settori ferroviario, marittimo e portuale appare chiara l'esigenza di un
riassetto complessivo della materia per adeguarla e plasmarla con il D.Lgs. n. 81/2008; la norma
tampone del D.L. n. 57/2012 per il momento ha rinviato questo problema, ma l'esigenza di una
riforma della disciplina in questi ambiti è quanto mai sentita anche se, visti i tempi molto lunghi
dell'attuale legislatore, appare probabile che bisognerà attendere ancora non poco tempo per
l'emanazione dei nuovi provvedimenti settoriali.
_____
[1] Si veda l'art. 2, comma 51, legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del D.L. 29 dicembre
2010, n. 225.
[2] In Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2012, n. 111.
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Sicurezza ed igiene del lavoro

Su appalti e spazi confinati il manuale delle procedure dal Ministero del
Lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con il comunicato 11 maggio 2012, ha reso nota la
pubblicazione del "Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai
sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR 177/2011", contenente la prima di quella che si preannuncia
una lunga serie di procedure operative di sicurezza per i lavori in ambienti sospetti
d'inquinamento o confinati. Si tratta, quindi, di un documento molto importante, messo a punto
dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro nella seduta del
18 aprile 2012, che ha dato attuazione al disposto dell'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 177/2011, che
ha definito tra l'altro un regime speciale di qualificazione per le imprese appaltatrici e
subappaltatrici operanti in questi luoghi di lavoro e la certificazione dei contratti, avente valore di
buone prassi per quanto riguarda le soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per i lavori che
devono essere realizzati nelle diverse tipologie di ambienti sospetti d'inquinamento o confinati e
"al fine di mettere a disposizione degli operatori un "catalogo" di soluzioni validate ed efficaci".
Mario Gallo, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 12.06.2012, n. 11
Il manuale inerente ai lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, predisposto dalla
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, è uno strumento
particolarmente utile per le imprese nella predisposizione delle procedure di lavoro obbligatorie
previste dal D.P.R. n. 177/2011, che può contribuire significativamente a un miglioramento delle
criticità gestionali in una materia così complessa e delicata, per altro con un campo applicativo
molto più vasto di quello che si potrebbe pensare (si veda il riquadro 1) e che, occorre ricordare,
ha rappresentato anche uno degli obiettivi privilegiati dell'attività ispettiva approvata dal Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali per il 2012 [1].
Il Manuale è strutturato essenzialmente in tre parti e nelle sue quarantaquattro pagine sono
illustrati, in primo luogo, con un taglio prettamente operativo, i punti chiave che devono essere
considerati qualora sia necessario lavorare in un luogo sospetto d'inquinamento o confinato, ossia
"quei punti irrinunciabili per operare in sicurezza come analisi del rischio, appropriata sorveglianza
sanitaria, procedure di lavoro e di emergenza, formazione, informazione e addestramento degli
operatori".
Per renderne più efficace l'applicazione, nel manuale è illustrata una "storia tipo", riferita a
un'attività lavorativa svolta all'interno di una cisterna interrata, nella quale i protagonisti hanno
riprodotto alcune delle attività tipiche che possono verificarsi preliminarmente e durante lo
svolgimento di lavori in questi ambienti confinati.
Più precisamente, la storia ha una sua precisa fisionomia, è strutturata in modo tale da fornire le
principali prassi da seguire nelle diverse fasi lavorative:
- la selezione delle imprese in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. n. 177/
2011;
- la valutazione dei rischi;
- l'affidamento dei lavori;
- l'organizzazione della squadra di lavoro.
Accanto all'illustrazione della storia è affiancato un testo per la generalità dei casi, in cui sono
riportati i principali rischi, le soluzioni tecniche, organizzative e procedurali, i dispositivi di
protezione individuale (DPI) che devono essere utilizzate, le procedure di emergenza e di soccorso.
A corollario è prevista una ricca modulistica con un'interessante check list.
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I punti fondamentali per l'elaborazione delle procedure di sicurezza
Evidenziando alcuni dei profili più significativi di questo documento, occorre osservare che di
notevole interesse è il paragrafo dedicato ai punti fondamentali per l'elaborazione delle procedure
di sicurezza.
Sulla base dei principi contenuti nell'art. 15, D.Lgs. n. 81/2008, in primo luogo, è suggerito di
verificare preliminarmente se i lavori che dovranno essere svolti in questi ambienti ad alto rischio
possano essere eseguiti in altro modo avvalendosi, per esempio, di dispositivi teleguidati e di
telecamere e monitorando lo "stato dell'arte e dello sviluppo tecnologico " (art. 2087, c.c.); solo nel
caso in cui questo non fosse possibile, dovranno essere adottate precise procedure di sicurezza.
Per l'accesso nei luoghi confinati o sospetti d'inquinamento è proposto un apposito modello di
autorizzazione (Allegati 1a e 1b) ed è raccomandato lo svolgimento di un'attenta analisi, prima
dell'inizio dei lavori, delle condizioni nelle quali occorrerà operare al fine d'identificare i pericoli e
dalla quale deve discendere una adeguata valutazione dei rischi e "tenendo conto delle possibili
modifiche nel tempo delle condizioni ambientali e di lavoro iniziali (ad es. infiltrazione di gas
metano in una condotta fognaria/scavo per la presenza di un gasdotto". Sulla base di queste analisi
saranno sviluppate le specifiche procedure operative di sicurezza che, come stabilito nel manuale,
dovranno individuare:
- le caratteristiche dell'ambiente confinato, dei lavori che devono essere svolti e loro durata,
tenendo conto anche dei turni degli operatori;
- le modalità per delimitare l'area di lavoro, per evitare eventuali rischi da interferenza;
- le modalità per accertare l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori;
- le modalità con la quale effettuare una bonifica se sono presenti sostanze pericolose.
Inoltre, le procedure dovranno comprendere anche quelle relative alle emergenze (artt. 28, 43 e
seguenti, D.Lgs n. 81/2008), nonché all'informazione, la formazione e l'addestramento dei
lavoratori coinvolti nell'attività "con particolare riferimento all'applicazione delle procedure e all'uso
dei DPI, della strumentazione e delle attrezzature di lavoro sulla base delle attività da svolgere e
dei rischi presenti" [2]. Tutte queste informazioni devono discendere, quindi, dalla valutazione dei
rischi che non dovrà essere "preconfezionata" ma, al contrario, dovrà essere attentamente
effettuata in funzione dello scenario concreto in cui occorrerà operare al fine di stabilire le
necessarie misure e precauzioni prevenzionali. Il manuale in tal senso ha richiamato alcuni
importanti elementi che devono essere considerati in questo processo come:
- la necessità, in alcuni casi, di ricorrere a una ventilazione forzata o ad altri mezzi idonei;
- la necessità, il tipo e la frequenza dei monitoraggi ambientali (prove di abitabilità) attraverso
un'adeguata strumentazione di rilevamento, opportunamente tarata ed eventualmente dotata di
sistemi di allarme acustico e/o luminoso (per esempio, strumenti che rilevano la presenza di più
gas, il contenuto di ossigeno, il livello di contaminanti, il livello di esplosività, le condizioni
microclimatiche);
- l'opportunità di eseguire il monitoraggio in continuo, quando possa esservi dubbio sulla
pericolosità dell'atmosfera. In caso di atmosfere potenzialmente esplosive, la strumentazione dovrà
essere rispondente al D.P.R. n. 126/1998 (recepimento della direttiva di prodotto ATEX) e di
categoria scelta dal responsabile dei lavori in relazione alla probabilità e alla durata dell'atmosfera
esplosiva (si veda anche artt. 287 e seguenti, D.Lgs. n. 81/2008);
- l'eventuale presenza di rischi indotti dalle lavorazioni previste (per esempio, formazione di fumi)
o dal contesto in cui si opera (per esempio, attività con lunga permanenza in pozzetti stradali
sotterranei ubicati in strade ad alta intensità di traffico o in vicinanza di corsi d'acqua);
- la necessità e la modalità con la quale isolare l'ambiente confinato dal resto dell'impianto (per
esempio, chiusura e blocco di serrande, valvole, saracinesche che possano immettere sostanze
pericolose nell'ambiente confinato, sezionamento degli impianti elettrici, lockout-tagout),
installando l'opportuna segnaletica e cartellonistica;
- la modalità di verifica dell'idoneità e della funzionalità delle attrezzature di lavoro e di soccorso;
- la modalità di verifica dei requisiti e dell'idoneità dei dispositivi di protezione collettiva (DPC) e dei
DPI;
- laddove necessario, l'opportunità di eseguire la prova di tenuta o fit-test dei DPI per le vie
respiratorie.
Inoltre, alcune precisazioni sono compiute anche per quanto riguarda la segnaletica (paragrafo 1.2)
e nell'Allegato 6 è riportato un cartellone tipo di avvertimento.
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101
Qualificazione delle imprese e vigilanza attiva
Per quanto riguarda la fase esecutiva dei lavori, il manuale ha richiamato i principi del D.P.R. n.
177/ 2011, sottolineando l'importanza fondamentale della qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi che dovranno eseguire i lavori e della vigilanza attiva sulle attività.
Sotto quest'ultimo profilo è stato sottolineato che, qualora dopo la bonifica possa esservi dubbio
sulla pericolosità dell'atmosfera, è necessario che i lavoratori indossino un'imbracatura di sicurezza
collegata a una fune di recupero, vigilati per l'intera durata del lavoro da un altro lavoratore
posizionato all'esterno e, dove occorra, forniti di dispositivi di protezione adeguati. Si tratta di
canoni operativi di prevenzione già noti da tempo che, tuttavia, è sempre opportuno richiamare
viste anche le dinamiche dei gravi infortuni mortali che si sono tristemente succeduti nel corso
degli ultimi anni che testimoniamo la sottovalutazione dei rischi presenti e la grave impreparazione
a operare in queste condizioni di imprese e di lavoratori. Ulteriori indicazioni operative sono fornite
anche per quanto riguarda specifici aspetti come, per esempio, l'utilizzo di una sorgente di energia
autonoma, il sistema di comunicazione, l'assistenza dall'esterno e la presenza di gas negli scavi.
L'obbligo della certificazione dei contratti di subappalto e d'opera
Nel paragrafo 2.1, è stato anche richiamato il principio introdotto dall'art. 2, comma 2, D.P.R. n.
177/ 2011, in base al quale, nella fattispecie delle attività lavorative in ambienti sospetti
d'inquinamento o confinati, non è ammesso il ricorso al subappalto, se non autorizzato
espressamente dal datore di lavoro committente e certificato ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003.
Pertanto, il committente e l'appaltatore non possono legittimamente avvalersi dell'apporto di
subappaltatori se il relativo contratto non è stato certificato secondo quanto previsto dagli artt. 75
e seguenti, D.Lgs. n. 276/2003, che per altro ha previsto la certificazione ma su base volontaria.
Sotto questo profilo occorre precisare che la certificazione si sostanzia in un atto amministrativo
mediante il quale un organo terzo deve esprimere una dichiarazione valutativa (parere), munita di
adeguata motivazione, sulla qualificazione del contratto e l'intero schema contrattuale sottoscritto
dalle parti, quindi, valutando tutti i profili di tutela e gli effetti richiesti dalle stesse. E' opportuno
osservare che sono certificabili tutti i contratti in cui è dedotta direttamente o indirettamente una
prestazione di lavoro e il D.P.R. n. 177/2011 ha reso obbligatoria la certificazione del contratto di
subappalto con il risultato che il committente, per evitare gravi responsabilità penali e civili, dovrà
non solo vigilare attentamente sull'esecuzione dei lavori, ma anche accertare che gli eventuali
subappaltatori operino in forza di un contratto certificato.
Pertanto, ottenuta l'autorizzazione espressa del committente, l'appaltatore dovrà sottoporre
preventivamente il contratto di subappalto a un organo di certificazione (Consiglio provinciale dei
Consulenti del lavoro, Direzioni territoriali del lavoro, Università ecc.); è opportuno sottolineare che
questo obbligo è applicato anche ai contratti di subappalto che erano già in corso alla data di
entrata in vigore del D.P.R. n. 177/2011, ossia il 23 novembre 2011. Inoltre, il manuale,
riprendendo un'evidente formulazione pedestre dell'art. 2, comma 2, ha affermato che l'obbligo di
certificazione è esteso anche ai "lavoratori autonomi ai quali dovessero venire subappaltate le
lavorazioni ". In effetti, si tratta di un evidente "guazzabuglio" giuridico visto che, tra l'altro, è
confuso il contratto di subappalto con quello d'opera ex art. 2222, cod. civ., che ha alimentato
nuove incertezze [3].
Comunque, è possibile ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento solo al caso in cui
l'appaltatore si avvale della collaborazione di un lavoratore autonomo e non anche a quello in cui è
il committente che stipula direttamente il contratto d'opera con il lavoratore stesso che, comunque,
dovrà essere qualificato ai sensi dell'art. 2, D.P.R. n. 177/2011.
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102
Riquadro 1
- Il campo applicativo del D.P.R. n. 177/2011: i luoghi sospetti d'inquinamento e
confinati secondo il D.Lgs. n. 81/2008
Lavori in ambienti
sospetti di
inquinamento
Art. 66
Pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale
in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili,
ove sia possibile il rilascio di gas deleteri.
Presenza di gas negli
scavi
Art. 121
Pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere che
presentano pericoli derivanti dalla presenza di gas o
vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi,
specie in rapporto alla natura geologica del terreno o
alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni
di compressione e di decompressione, metanodotti e
condutture di gas, che possono dar luogo a infiltrazione
di sostanze pericolose.
Vasche, canalizzazioni,
tubazioni, serbatoi,
recipienti, silos
Allegato IV, Tubazioni, canalizzazioni e recipienti, quali vasche,
punto 3
serbatoi e simili ove sia possibile la presenza di gas,
vapori nocivi o polveri infiammabili o esplosivi o una
temperatura dannosa.
La sorveglianza sanitaria e la durata dell'informazione
Alcune osservazioni conclusive devono essere compiute per quanto riguarda la sorveglianza
sanitaria e l'obbligo dell'informazione.
In relazione alla prima, il manuale opportunamente ha richiamato l'idoneità sanitaria per la
mansione specifica, non solo per i lavoratori che dovranno operare nell'ambiente confinato o
sospetto d'inquinamento, ma anche per quelli che opereranno all'esterno in regione della loro
funzione soprattutto in caso di emergenza (art. 41, D.Lgs. n. 81/2008). Nell'esprimere il giudizio
d'idoneità alla mansione, il medico competente dovrà tener conto di vari elementi come la natura
dei rischi nelle differenti tipologie di ambienti confinati o sospetti d'inquinamento, i fattori
individuali che possono favorire l'accadimento degli eventi infortunistici e la necessità di utilizzo dei
DPI di III categoria. Invece, un pò di confusione è fatta per quanto riguarda i lavoratori autonomi;
infatti, prima è stabilito che la sorveglianza sanitaria per gli stessi è obbligatoria ma, in un secondo
momento, nella nota più correttamente è sottolineato che, invece, la stessa "è opportuna anche
per i lavoratori autonomi, per quanto facoltativa ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 81/08"; in effetti,
questo è imputabile, anche in questo caso, alla pessima formulazione normativa del D.P.R. n. 177/
2011 che, all'art. 2, comma 1, lettera b), nel declamare i requisiti di qualificazione ha affermato in
modo confuso che dovrà trovare "integrale e vincolante applicazione anche del comma 2
dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori
autonomi".
Infine, per quanto riguarda l'informazione è stata richiamata la controversa disposizione contenuta
nell'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 177/2011, che ha obbligato il datore di lavoro committente a
informare puntualmente e dettagliatamente, prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono
svolgersi le attività lavorative, tutti i lavoratori impiegati dall'impresa appaltatrice, compreso il
datore di lavoro qualora impiegato nelle medesime attività, e i lavoratori autonomi sulle
caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati a operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti,
compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Questa previsione ha suscitato alcune perplessità in relazione, non solo alla diversa posizione tra
committente e datore di lavoro-appaltatore, ma soprattutto perché al secondo periodo è anche
precisato che deve anche essere realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo
completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore a un giorno.
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In realtà, non è chiaro cosa il legislatore abbia voluto intendere con quest'ultima espressione, né
tanto meno il manuale ha fornito chiarimenti in merito; tuttavia, a rigore di logica, appare
ragionevole ritenere che la durata sia quella della giornata lavorativa di otto ore anche se, occorre
ammettere, questo è uno dei profili più oscuri di questa normativa che dovrebbero essere rivisti dal
legislatore.
_____
[1] Per un approfondimento si veda, dello stesso Autore, Dal Ministero del Lavoro il Piano dei
controlli 2012, in Ambiente&Sicurezza n. 7/2012, pag. 60.
[2] Sotto questo profilo occorre osservare che l'accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 ha
regolamentato solo l'obbligo della formazione prevista dall'art. 37, D.Lgs. n. 81/2008; pertanto,
non riguarda quella speciale prevista dal D.P.R. n. 177/2011 che, viceversa, all'art. 2, comma 1,
lettera e), ha stabilito che la formazione di tutto il "personale" sarà disciplinata con un altro
accordo Stato-Regioni, sentite le parti sociali che, a dire in realtà, doveva essere già emanato entro
il 21 febbraio del 2012.
[3] Il subappalto si configura come un contratto derivato, in quanto da un determinato contratto
(appalto) ne deriva un altro (quello di subappalto, appunto) caratterizzato per il fatto di avere lo
stesso o analogo contenuto economico e il medesimo tipo di causa di quello principale.
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Casi pratici
 Appalti
 COLLAUDO STATICO STRUTTURALE - RUP
D. Nell'ambito di un lavoro pubblico con importo lavori di circa 100000 euro, può il RUP, ingegnere
iscritto all'albo da più di 10 anni, effettuare il collaudo strutturale delle opere come da art. 67 DPR
380/2001? Oppure c'è incompatibilità con la sua funzione di RUP?
----R. Considerato il settore pubblicistico, le restrizioni e le cautele sono maggiori rispetto alle
previsioni generali di cui al Dpr. 380/2001, e nelle specie del richiamato art. 67. Infatti, l'attuale
disciplina delle incompatibilità dell'incarico di collaudatore è prevista dall'art. 216 comma 7 del Dpr.
207/2010, secondo cui "Non possono essere affidati incarichi di collaudo: a) ai magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio; b) a
coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con
l'esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare; c) a coloro che hanno comunque svolto o
svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei
lavori da collaudare; d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative
comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi
dell'intervento da collaudare; e) a soggetti che hanno espletato le attività di cui agli articoli 93,
comma 6, e 112 del codice". Dall'esame della norma emergono diversi profili di incompatibilità tra
Rup e collaudatore, poiché il primo, oltre a svolgere ordinariamente, ai sensi dell'art. 10 del D. lgs.
163/2006 e art. 10 del Dpr 207/2010, attività di controllo e vigilanza dei lavori da collaudare, visto
l'importo dell'appalto può essere stato coinvolto anche nell'attività di verifica della progettazione e,
comunque, ha validato il progetto. Pertanto ritengo che le funzioni di Rup siano incompatibili con
quelle di collaudatore.
(Giuseppe Rusconi, Sistema24 Appalti risponde, 06.06.2012)
 ART. 13, COMMA 4 DELLA L 180/2011
D. Visto l'art. 13, comma 4, della Legge 180 del 11/11/2011, secondo cui "le pubbliche
amministrazioni....., nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa
aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163". Considerato altresì che, l'art. 48 del D.Lgs 163/06 e
s.m.i., prevede un sub procedimento amministrativo, nel quale i concorrenti individuati con
sorteggio pubblico, devono, entro un termine tassativo di dieci giorni, comprovare i requisiti di
capacità economica finanziaria e tecnica organizzativa. Si richiede di sapere se, il combinato
disposto dell'articolo 13, comma 4, della Legge 180 del 11/11/2011, e degli articoli 39 e 48 del
D.Lgs 163/06 e s.m.i., possa essere interpretato, nel senso di esonerare le "micro, piccole e medie
imprese" dalla fase del sorteggio pubblico ex art. 48, riferito ai requisiti di capacità economica
finanziaria e tecnica organizzativa.
----R. Come richiamato nel quesito, la legge 180/2011, all'art. 13 comma 4 prevede che "La pubblica
amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono
solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado
di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre
2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un
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periodo di un anno". Il riferimento all'impresa aggiudicataria è una chiara indicazione che il
legislatore abbia voluto riferirsi alla fase del procedimento di affidamento che dalla aggiudicazione
provvisoria consente di passare alla aggiudicazione definiva (efficace). Diverso è il frangente in cui
si colloca invece il controllo di cui all'art. 48 comma 1 del D. lgs. 163/2006, secondo cui "Le
stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono
ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato
all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della
richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata
in detto bando o nella lettera di invito..." Conseguentemente, in fase di apertura della
documentazione amministrativa il controllo a campione deve riguardare tutti i partecipanti. Mentre,
secondo le nuove indicazioni della legge 180/2011, una volta individuata l'impresa aggiudicataria,
se la stessa può essere considerata una micro, piccola o media impresa secondo le indicazioni della
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è solo quest'ultima
a dover comprovare i requisiti e non anche il secondo in graduatoria.
(Rusconi Giuseppe Sistema24 PA Risponde, 05.06.2012)
 Economia, fisco, agevolazioni e incentivi
 FISCO - IRPEF – IMU
D. Secondo la circolare n. 3/df del ministero dell'economia e delle finanze al punto 13 (rapporto tra
imu e imposte sui redditi)il pagamento dell'imu per i beni non locati e/o dati in comodato gratuito,
sosituisce l'irpef e le relative addizionali. Pertanto in sede di dichiarazione, indicando l'immobile
dato in comodato e/o sfitto, la base imponibile non dovrebbe più indicare la rendita catastale ma
essere in bianco, giusto? Pertanto la somma del mio irpef dovrebbe essere al netto delle rendite
degli immobili in questione. Nel mio caso, anche indicando come codice utilizzo il 10 o il 2 le
rendite vengono comunque sommate. Come posso fare per evitare che questo avvenga? Non vorrei
pagare due volte.
----R. Secondo quanto previsto dall'art. 8, primo comma, D.Lgs. n. 23/2011, l'IMU sostituisce non solo
l'ICI, ma anche la componente fiscale immobiliare diretta e cioè l'IRPEF e relative addizionali
comunali e regionali, ma solo per gli immobili non locati. Tale aspetto, oltre che oggetto di analisi
da parte del Ministero con la citata circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, è stato approfondito
dall'Assonime nella circolare n. 14 del 28 maggio 2012. In particolare, nella circolare Assonime è
stato fatto notare che "tale effetto di sostituzione con l'IRPEF comporta, in via generale, che gli
immobili non locati (compresi quelli concessi in comodato gratuito e quelli utilizzati
promiscuamente dal professionista) o non affittati sono soggetti solo ad IMU; mentre gli immobili
locati o affittati sono gravati tanto da IMU quanto da IRPEF. Per i terreni non affittati, peraltro,
occorre tener conto delle previsioni dell'art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 23 del 2011, il quale dispone
che il reddito agrario di cui all'art. 32 del TUIR continua ad essere assoggettato alle ordinarie
imposte erariali sui redditi; ne consegue che per i detti terreni l'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative
addizionali sulla quota dominicale del reddito, mentre sulla quota di reddito agrario risultano
ancora dovute l'IRPEF e le relative addizionali. Gli immobili esenti dall'imposta municipale propria
restano soggetti alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, ove dovute". Basandosi sulla
norma di legge e sui chiarimenti sin qui emanati, si può supporre che, nella dichiarazione Unico
2013 relativa ai redditi 2012 (o nel modello 730/2013), sarà previsto, nel quadro RB, un apposito
codice (o rigo o altra accortezza) per indicare i redditi fondiari che, essendo stati assoggettati ad
IMU nel 2012, non concorreranno alla determinazione del reddito imponibile sia ai fini IRPEF
(quadro RN) che delle relative addizionali comunali e regionali (quadro RV). Di conseguenza per
quest'anno nulla varia ai fini Irpef.
(Michele Brusaterra, Codice degli Immobili Risponde, 29.06.2012)
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 CHI COMPLETA I LAVORI È IMPRESA DI COSTRUZIONE
D. Una società di costruzioni permuta box da essa costruiti con box realizzati da un'altra società.
All'atto della permuta i box non sono ultimati (mancano porta basculante e pavimentazione).
All'atto della loro successiva vendita, la società che ne ha completato i lavori riveste la qualifica di
impresa costruttrice degli stessi? In caso di risposta negativa, considerato che i box saranno
venduti come pertinenza di immobili abitativi (questi ultimi, invece, completamente costruiti dalla
società venditrice), seguiranno il regime di imponibilità Iva del bene principale (abitazione) oppure,
acquisendo la natura "abitativa" del bene principale e non potendo essere considerati costruiti dalla
società venditrice, sconteranno il regime di esenzione (combinato disposto degli articoli 12 e 10,
n.8-bis, del Dpr 633/1972), con tutte le conseguenze negative del pro-rata di indetraibilità e della
rettifica della detrazione?
----R. La società che ha completato i lavori si può considerare "impresa di costruzione" e,
conseguentemente, può applicare il regime di imponibilità alle vendite dei box. L'agenzia delle
Entrate ha confermato che la cessione di un fabbricato è imponibile a condizione che i lavori edili
siano stati effettivamente realizzati anche se in misura parziale (circolare 12/E del 1 marzo 2007,
paragrafo 10). Per quanto riguarda la fase precedente, la cessione dei box non ultimati è da
assoggettare a Iva con aliquota del 4% o del 10%, a seconda che si tratti di pertinenza di prima o
seconda casa. Secondo l'interpretazione proposta con la citata circolare 12/E del 2007, la cessione
di un fabbricato effettuata in un momento anteriore alla data di ultimazione è esclusa dal regime di
esenzione da Iva ai sensi dell’articolo 10 del Dpr 633/72, trattandosi di un bene non ancora inserito
nel circuito produttivo. Le aliquote ridotte trovano applicazione anche nel caso di immobili "non
ultimati", così come previsto dal numero 21 della Tabella A, parte II e dal numero 127-undecies
della Tabella A, parte III, allegate al Dpr 633/72.
(A cura di Giorgio Confente, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 25.06.2012
 SOSTITUZIONE DI AVVOLGIBILI: I CRITERI DA SEGUIRE
D. Per la sostituzione di avvolgibili (fornitura e posa in opera da parte di una ditta specializzata) in
un'abitazione non di lusso, di proprietà di una persona fisica, spetta o meno l'aliquota agevolata del
10 per cento? Il Comune considera tale opera come liberamente eseguibile quindi non verrà
richiesta alcuna licenza edilizia. È necessario che il committente richieda per iscritto al fornitore di
applicare l'aliquota agevolata?
----R. La sostituzione delle avvolgibili, dello stesso colore e foggia di quelle precedenti, costituisce una
manutenzione ordinaria che è soggetta in parte ad aliquota ridotta del 10 per cento, se eseguita su
immobili a prevalente destinazione abitativa. È necessario, tuttavia, che vi sia la posa in opera
direttamente o per conto dell'impresa cedente. Quanto alla determinazione della quota parte cui
applicare l'aliquota ridotta del 10 per cento, quando tali beni vengono impiegati negli interventi di
recupero in questione, per determinare correttamente l’aliquota cui assoggettare l’operazione è
necessario scorporare da questa il valore del bene: la differenza così ottenuta è assoggettata ad
aliquota del 10 per cento.« In sostanza, occorre considerare il valore complessivo della
prestazione, individuare il valore del bene o dei beni significativi forniti nell'ambito della
prestazione medesima e sottrarlo dal corrispettivo. La differenza che ne risulta costituisce il limite
di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo è applicabile l'aliquota del 10 per
cento. Il valore residuo del bene deve essere assoggettato alla aliquota ordinaria del 20 (ora 21)
per cento. Può affermarsi, per semplicità, che il "bene significativo" fornito nell'ambito della
prestazione resta soggetto interamente alla aliquota del 10 per cento se il suo valore non supera la
metà di quello dell'intera prestazione. Per i beni aventi un valore superiore l'agevolazione si applica
entro il limite sopra precisato» (circolare 71/E del 7 aprile 2000).Nella fattispecie in questione
presentare una dichiarazione non è obbligatorio, ma è opportuno per aiutare l'impresa a
determinare esattamente l'ipotesi agevolativa.
(A cura di Giampaolo Giuliani, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 25.06.2012)
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 VENDITA A PIÙ SOGGETTI CON FATTURE DISTINTE
D. Sei soggetti privati ottengono dal Comune l'autorizzazione alla ristrutturazione di un immobile
del quale sono comproprietari: nel caso in cui essi acquistino delle finestre, possono chiedere al
negozio che emetta sei fatture, riferite alla vendita totale, attribuendo 1/6 a testa quale costo, più
Iva di legge?Oppure, trattandosi di una normale fornitura senza posa, il negozio dovrà emettere
una unica fattura cointestata ai sei comproprietari?
----R. Nel caso di specie, se l’acquisto delle finestre nell’ambito di un appalto per la ristrutturazione del
fabbricato è effettuato direttamente dai proprietari, le fatture devono essere separate per ciascuno
degli appartamenti e di uguale importo, ovviamente se si tratta di corrispettivi identici per ciascuno
dei sei acquirenti (ogni fattura con corrispettivo evidenziato pari a 1/6 del totale). Trattandosi di
fattura senza posa in opera, l’ Iva è pari al 21% in caso di intervento di manutenzione ordinaria o
straordinaria (articolo 2, comma 11, della legge 191/2009; circolare 71/E del 2000). Viceversa, se
si tratta di un intervento più incisivo (ristrutturazione edilizia o restauro e risanamento
conservativo), l’ Iva si applica con l’aliquota ridotta del 10% (n. 127 terdecies, tabella A, parte III,
del Dpr 633/72).
(A cura di Zandonà Marco, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 25.06.2012)
 Edilizia e urbanistica
 PA NON EFFICIENTE? IL DURC VA RIPRESENTATO
D. Un Comune ha emesso un provvedimento di sospensione lavori poichè la Scia presentata era
priva del Durc in quanto, come recita la legge, lo stesso deve essere acquisito d'ufficio.
Interpellata, l'amministrazione ha risposto che le procedure informatiche in loro possesso non
permettono l'acquisizione d'ufficio e quindi ritengono necessario allegare ugualmente il Durc. È
corretto l'operato dell'amministrazione? La legge della Regione Toscana n. 1/2005 che prevede la
presentazione del Durc sia in inizio che fine lavori può mantenere in essere l'obbligo di
presentazione anche dopo l'emanazione della citata legge 35/2012?
----R. La situazione prospettata si sta configurando in numerose realtà locali che non possono
acquisire d'ufficio il Durc in attesa di un adeguamento del sistema informatico. Nelle more di
apposite istruzioni da parte del Ministero, si ritiene che il Comune possa richiedere la presentazione
del Durc da parte dell'interessato, considerato che permane per il committente l'obbligo di
presentare il Durc ai sensi dell'articolo 90, Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza).Ove sia
stabilito l'obbligo del Durc, sia ad inizio che a fine lavori, la disposizione regionale conserva la sua
validità con la specificazione dei problemi di diritto transitorio sopra individuati.
(A cura di Massimo Ghiloni, L'Esperto Risponde, 04.06.2012)
 SANATORIA, DOCUMENTI E TEMPI DEL RILASCIO
D. Nell'ultimo condono edilizio ho presentato istanza di condono per un finestrino nel sottotetto. Ho
pagato oneri per più di mille euro, più spese varie di segreteria e bolli. A distanza di 8/9 anni il
Comune non ha ancora chiuso la pratica. Ogni tanto mi fa richiesta di un nuovo documento o di
una nuova indennità. Ho perso il conto di quanto mi hanno chiesto. Ma la legge 241 non pone il
divieto di aggravamento del procedimento? Sta di fatto che l'ultima richiesta fa riferimento ad una
indennità deliberata successivamente alla presentazione della richiesta di condono, come indennità
risarcitoria ambientale. Visto che sembra una via crucis senza fine probabilmente rinuncerò al
condono. Mi chiedo se l'importo pagato per tale condono non era onnicomprensivo. Perchè non
hanno detto subito quanto sarebbe costato il tutto?
----R. Ai sensi dell'articolo 32, comma 37, del Dl n. 269/2003 (convertito in legge n. 326/2003) il
pagamento dell'oblazione e degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui
al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili
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di cui al Dlgs n. 504/1992, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, nonché il decorso del termine di 24
mesi dalla data di consegna dell'istanza senza l'adozione di un provvedimento negativo del
Comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Nel caso di specie, probabilmente, i
versamenti sono stati effettuati in modo incompleto, oppure mancavano documenti ritenuti
necessari, conseguendone che non può dirsi intercorso il silenzio accoglimento della domanda.
Quanto alle richieste successive, finchè l'istanza di condono non sia stata accolta, possono ancora
essere effettuate dal Comune in quanto il provvedimento di accoglimento deve essere rilasciato nel
rispetto della normativa vigente al momento del rilascio. Ciò sempre che, invece e come sopra
evidenziato, non possa dirsi intervenuto il silenzio assenso.
(A cura di Massimo Sanguini, L'Esperto Risponde, 11.06.2012)
 ISTRUTTORIA DELLA PA SULL'UNANIMITÀ DI CONSENSI
D. Un edificio fatiscente e bisognoso di rifacimenti ha diversi comproprietari, ma solo uno di essi,
proprietario del 75% indiviso, intende eseguire gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria
e ristrutturazione degli alloggi da lui utilizzati. È possibile che solo la proprietà maggioritaria
presenti una domanda in Comune (permesso di costruire, Dia) per avere l'autorizzazione dei lavori
di sistemazione?A cosa andrebbe incontro questo proprietario?
----R. Nel corso dell'istruttoria sul rilascio del permesso di costruire, l'amministrazione comunale deve
verificare che esista il titolo per intervenire sull'immobile – e ciò anche se il titolo è sempre
rilasciato facendo salvi i diritti dei terzi – ma deve escludersi l'obbligo del Comune di effettuare
complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti la titolarità dell'immobile
(Tar Campania, Napoli, sezione VI, n. 26792).Però, se è vero che di regola l'amministrazione non è
tenuta a svolgere indagini particolari in presenza della richiesta edificatoria prodotta da un
comproprietario, è altresì vero che - qualora uno o più comproprietari si attivino per denunciare il
proprio dissenso rispetto al rilascio del titolo edificatorio o quando, comunque, l'esistenza di un
titolo di proprietà in comune emerga dagli atti - va verificato se dietro l'istanza sia riconoscibile
l'effettiva sussistenza della disponibilità del bene oggetto dell'intervento edificatorio e se, più in
generale, la situazione di fatto consenta di supporre l'esistenza di un patto fiduciario intercorrente
tra i comproprietari o, semmai, di escludere, all'esito di un effettivo accertamento sul punto, la
ventilata esistenza di un dominio in comune. pertanto, in tali casi sussiste il potere-dovere della Pa
di verificare l'esistenza in capo al richiedente di un idoneo titolo di godimento sull'immobile
interessato dal progetto di trasformazione in caso di opere che vadano a incidere sul diritto di altri
comproprietari, oltre che dell'assenso di questi ultimi (Tar Emilia Romagna, Parma, n.
215/2010).Pertanto l'istanza di rilascio del titolo abilitativo può essere presentata da un
comproprietario allorché la situazione di fatto consenta di supporre l'esistenza di un patto fra i
comproprietari (Tar Liguria, sezione I, n. 65/2009) proprio perché l'amministrazione è tenuta non
solo a verificare la sussistenza in capo al richiedente di un titolo idoneo di godimento sull'immobile,
ma anche ad accertare la legittimazione soggettiva di quest'ultimo, la quale presuppone il
consenso, anche tacito, dell'altro proprietario, fermo restando che tale accertamento ulteriore non
sostanzia un'indagine intesa a dirimere conflitti interprivati, ma rappresenta solo l'esercizio di una
doverosa istruttoria da parte della Pa (Tar Piemonte, sezione I, n. 3182/2008).
(A cura di Massimo Ghiloni, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 18.06.2012)
 LA DESTINAZIONE SI MODIFICA SOLAMENTE SE È REGOLARE
D. Ho acquistato una villetta costituita da una abitazione al primo piano e da un piccolo
appartamento frutto della chiusura di un porticato al piano terra, fatto dal precedente proprietario
e accatastato come A7. Non avendone necessità, e non potendo metterlo a reddito, vorrei sapere
se è possibile fare un cambio di destinazione d'uso da abitazione, a unità a servizio della abitazione
al primo piano come cantina o deposito. Preciso che sono circa 50 mq incluso un piccolo bagno che
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vorrei adibire a lavanderia. Vorrei inoltre evitare la fusione fra le due unità, essendo più che
sufficiente quella posta al piano superiore.
----R. È necessario operare un distinguo: se la chiusura del porticato e la destinazione ad abitazione
sono state effettuate in base ad un legittimo titolo abilitativo, è possibile ipotizzare un mutamento
d'uso a cantina o deposito, anche se anomalo in quanto si rinuncia ad una superficie utile; se
invece l'intervento è stato (al di là dell'accatastamento) eseguito abusivamente e non sia
intervenuto un titolo in sanatoria, non è possibile presentare un'istanza di modifica d'uso di una
porzione immobiliare che non esiste legittimamente poiché frutto di una chiusura abusiva del
porticato.
(A cura di Massimo Ghiloni, L'Esperto Risponde, 04.06.2012)
 SERVIZI IGIENICI D'OBBLIGO PER IL MERCATO SETTIMANALE
D. Le norme del Prg del Comune vietano nel centro storico la realizzazione di bassi fabbricati,
ammessi solo previa approvazione di un piano di recupero. Mi chiedo, allora, come è possibile che
l'amministrazione comunale abbia potuto costruire un basso fabbricato all'interno del centro
storico. Forse perché questa nuova costruzione è utilizzata come servizi igienici per gli operatori del
mercato settimanale (non è mai utilizzabile dagli abitanti e non è un bagno pubblico)? Perché allora
un privato, con l'esigenza di una autorimessa, non può costruirla in centro storico neanche con una
tettoia aperta? È lecita questa disparità di trattamento?
----R. In genere tutti i Comuni sono dotati di un regolamento per l’esercizio del commercio al dettaglio
su aree pubbliche, derivante da quanto previsto dal Dlgs 114/1998 e dalle ordinanze ministeriali
del marzo 2000 e dell'aprile 2002. Nell’ambito di questo regolamento è prevista obbligatoriamente
anche la realizzazione dei servizi igienici a cura dell’amministrazione.
(A cura di Vincenzo Petrone, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 18.06.2012)
 EDIFICI COMMERCIALI ESCLUSI DAL PIANO CASA
D. In Sicilia ho fatto una lottizzazione da permutare e posso costruire per 909 metri cubi. Nell'area,
però, c'è una costruzione che era un ristorante. Posso fruire del piano casa e fare un cambio di
destinazione d'uso?
----R. Il piano casa della Regione Sicilia ammette incrementi volumetrici solo nel caso di tipologia unibifamiliare a uso residenziale e/o uffici, e quindi non per edifici a uso commerciale. Quindi, la
migliore procedura è quella di conservare il ristorante e procedere in maniera autonoma con la
nuova costruzione.
(A cura di Petrone Vincenzo, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 18.06.2012)
 INABILITABILITÀ STABILITA DAI REGOLAMENTI COMUNALI
D. Agli effetti dell'Imu i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza del
fabbricato,ma esistono caratteristiche che rendono sicuramente inabitabile un fabbricato?
----R. Secondo quanto disposto dagli articoli 218 e seguenti del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
(Testo unico delle leggi sanitarie), sono i regolamenti locali del Comune – in particolare
regolamento d'igiene e regolamento edilizio – a stabilire quando i fabbricati sono suscettibili di
essere dichiarati inabitabili. Per cui sarà necessario rifarsi a tale normativa per poter verificare la
legittimità dell'operato dell'amministrazione comunale.
(A cura di Massimo Sanguini, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 18.06.2012)
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 Energia
 DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011 N°28
D. Il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" è attualmente in vigore o esiste una proroga?
Le scansioni temporali citate nel decreto in oggetto sono state in parte prorogate?
----R. Ai sensi dell'art. 47 il D.lgs. n. 28/2011 è entrato in vigore, in via di urgenza, il giorno
successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (anziché dopo gli ordinari 15 giorni di
vacatio legis). Non si ha notizie di proroghe intervenute in tal senso.
(Marco Fabrizio, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 06.06.2012)
 Rifiuti e bonifiche
 MUD
D. Nell'anno 2012 è possibile presentare il mud (movimenti 2011) nei 60 gg. successivi alla
scadenza con la sanzione ridotta. In altre parole siamo ancora in tempo?
----R. A seguito dell'introduzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti Sistri, è venuta
meno, per i soggetti tenuti ad aderire al Sistri, la necessità di comunicazione, ai sensi della legge
70/94, dei dati relativi ai rifiuti prodotti, gestiti e movimentati già inseriti nel sistema informatico.
In particolare, con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che, modificando il decreto
legislativo n. 152/2006, ha introdotto, tra l'altro, l'articolo 264-bis, sono state abrogate, con
decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, le norme concernenti le
parti del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) riguardanti i produttori di rifiuti e le
imprese e gli enti che effettuano il trasporto di rifiuti speciali, nonché i soggetti che effettuano
operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e gli intermediari e commercianti di rifiuti senza
detenzione, ora tenuti ad iscriversi al Sistri. Tuttavia, nelle more della piena entrata a regime (a
decorrere dal 30 giugno 2012) del Sistri quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità
dei rifiuti, il Dm 17 dicembre 2009, istitutivo del Sistri, ha previsto, a carico dei soli produttori
iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei
rifiuti che erano tenuti a presentare il Mud, l'obbligo di comunicare al Sistri determinate
informazioni. Come chiaramente evidenziato dal Ministero dell’Ambiente con la Circolare 2 marzo
2011, prot. n. 6774/Tr/Di (Cfr. comunicato pubblicato sulla G.U. 5 maggio 2011 n. 103), i
trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti
senza detenzione non sono tenuti, pertanto, a porre in essere alcun adempimento di
comunicazione a decorrere dall'anno 2010. Quanto alle fattispecie sanzionatorie, l’applicazione di
sanzioni ridotte per i casi di ritardo nella presentazione delle comunicazioni obbligatorie
(comunicazione effettuata entro 60 giorni dalla scadenza del termine) è oggi applicabile solo in due
ipotesi: - Mancata comunicazione della dichiarazione imballaggi da parte dei soggetti tenuti; Mancata comunicazione della dichiarazione da parte dei Comuni. Facciamo tuttavia notare che, al
momento in cui si scrive (25 giugno 2012) è in corso di pubblicazione in G.U. un decreto legge che,
all’articolo 52, dispone la sospensione del termine fissato per l'entrata in piena operatività del Sistri
al fine di consentire la prosecuzione delle attività necessarie per le verifiche amministrative (Legge
sul procedimento amministrativo 241/90) e funzionali del sistema, anche in ragione dell'utilizzo di
modalità semplificate da concordare in collaborazione con le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative. La sospensione sarà efficace fino al compimento delle verifiche
sopra richiamate e, comunque, non potrà protrarsi oltre il 30 giugno 2013 unitamente ad ogni
adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti obbligati. Tali soggetti, in questo
periodo di sospensione, resteranno comunque tenuti al vecchio regime adempimentale per la
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gestione dei rifiuti rappresentato dal registro di carico e scarico (articolo 190 Dlgs 152/2006) e dal
formulario di trasporto (articolo 193 Dlgs 152/2006) e all’osservanza della relativa disciplina, anche
sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre
2010, n. 205 e, in particolare, quella prevista dall'articolo 258 Dlgs 152/2006 "Violazione degli
obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari".
(Avv. Pierpaolo Masciocchi)
 CONTABILITÀ RIFIUTI
D. Chiedo cortesemente quale sia il termine temporale per la registrazione dei formulari sui registri
di carico e scarico di una stazione di trasferimento di un'amministrazione comunale per rsu,
assimilati,e raee.
----R. Il legislatore prevede solo la tempistica per l’annotazione sul registro di carico e scarico delle
informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Tali annotazioni devono essere
effettuate: a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e
dallo scarico del medesimo; b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro
dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto; c) per i commercianti, gli intermediari e i
consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa; d) per i
soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla
presa in carico dei rifiuti. Si evidenzia poi che, allo scopo di garantire un efficace controllo sulla
gestione e movimentazione dei rifiuti, il legislatore ha stabilito un rapporto di reciproca
integrazione dei dati riportati sul registro con quelli riportati sul formulario. Ne consegue che il
produttore/detentore, il trasportatore ed il destinatario dei rifiuti dovranno apporre il proprio
«numero di registro» sulla copia del formulario che deve restare in loro possesso. Tale conclusione
poggia su un preciso dato normativo. Infatti, l'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale n.
145/1998 ribadisce a tali fini che «gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati
sul registro di carico e scarico in corrispondenza dell'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del
trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta
annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi.».
(Avv. Pierpaolo Masciocchi)
 SISTRI
D. Un'attività di manutenzione attrezzature antincendio con meno di 10 dipendenti, in particolare
estintori, che effettua periodicamente il ritiro presso i clienti e la revisione degli stessi, con
produzione come rifiuti di polvere estinguente esausta e valvole e componenti metallici da scartare,
è obbligata alla iscrizione al sistri per poter avviare allo smaltimento questi rifiuti?
----R. L'art. 266 comma 4 del D.Lgs 152/06 dispone che i rifiuti provenenti da attività di manutenzione
si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività. Quindi,
attraverso una fictio iuris, si considerano prodotti in un luogo (la sede di chi effettua la
manutenzione) i rifiuti che, in realtà, si sono generati in un altro luogo (la sede di chi riceve la
prestazione manutentiva). Pertanto, sarà l'impresa che effettua la manutenzione che dovrà farsi
carico degli oneri relativi agli adempimenti ambientali e al Sistri. Il registro di carico e scarico dovrà
essere gestito normalmente come produttore e non si ritiene sia necessaria l'iscrizione all'Albo in
quanto più che trasporto di rifiuti, si tratta d un trasferimento di materiali che assurgono alla
categoria di rifiuto presso la sede del soggetto che ha svolto l'attività manutentiva. Per quanto
riguarda, infine, le "procedure Sistri" da adottare, l'art. 15 del D.M. 15 febbraio 2011 n. 52
stabilisce che, per i rifiuti prodotti da attività di manutenzione, la scheda "AREA REGISTRO
CRONOLOGICO" deve essere compilata dal delegato della sede legale (o unità locale) che gestisce
l'attività manutentiva.
(Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 05.06.2012)
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 Sicurezza ed igiene del lavoro
 PSC E COMMITTENTE PUBBLICO
D. In caso di Appalto Pubblico e dove si è voluto riconoscere su tutti i lavori la condizione di
interferenza per avere maggiore sicurezza, il Committente paga i relativi costi, è obbligo richiedere
evidenza di spesa all'affidataria? Non si parla mai di evidenza di spesa sui costi della sicurezza.
Grazie
----R. L’articolo 26 del D.Lgs 81/08, nell’imporre la determinazione dei costi delle misure adottate per
eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, non impone alcuna forma specifica o tipizzata
per dare evidenza delle spese. E’ comunque evidente che la stima dei costi per l’adozione delle
misure di sicurezza dovrà essere congrua, analitica e valutata per voci singole, a corpo o a misura,
riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti
nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente. Di tali costi si
dovrà comunque sempre dover rendere conto.
(Avv. Pierpaolo Masciocchi)
 INDAGINI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
D. Vorrei sapere se un’azienda che estrude polietilene e polipropilene con l'ausilio di gas isobutano
per la produzione di fogli di PET/PP espanso, deve provvedere per legge al monitoraggio delle
sostanze aerodisperse negli ambienti di lavoro.
----R. Tra le sostanze che si possono riscontrare nella lavorazione delle materie plastiche e che
attirano l’attenzione degli operatori della salute durante il lavoro per aspetti legati alla loro
possibile cancerogenicità rientra senz’altro anche la fattispecie segnalata nel quesito. Si consiglia
pertanto, anche ai fini precauzionali, di far svolgere un accurato monitoraggio delle eventuali
sostanze aerodisperse nei luoghi di lavoro.
(Avv. Pierpaolo Masciocchi)
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