Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Foggia
Regolamento per l’autogestione dei servizi
accessori
degli spazi comuni e della manutenzione
ordinaria
da parte degli utenti di alloggi E.R.P..
(art. 38 L.R. n. 54 del 2/12/1984 )
Delibera C.d.A. n. 196 del 23/6/1994
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Arti colo 1
(L'autogestione)
Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano
l'autogestione dei servizi accessori, degli spazi comuni e della
manutenzione ordinaria da parte degli assegnatari degli alloggi
di edilizia res i d en z i al e p u bb l i c a f ac e nt i p a r t e
d el l 'edi fi ci o s i t o i n
____________________________________________ alla via
__________________________________________secondo gli
oneri posti a carico degli assegnatari e dell'autogestione cui
all'Allegato 1 che fa parte integrante del presente regolamento.
Arti colo
2
(Amministrazione)
In base alla normativa di legge esistente, l'Ente gestore, in
seguito denominato "Ente" affida agli utenti degli alloggi del
complesso l'amministrazione dei servizi, degli spazi comuni,
della manutenzione, dei servizi accessori del complesso e si
riserva di verificare, in qualsiasi momento, la gestione, lo stato
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manutentivo delle parti comuni e dei servizi.
Arti colo 3
(L'Autogestione di più fabbricati o scale)
Qualora più autogestioni siano comprese in un complesso
edilizio aventi parti e servizi comuni, gli amministratori delle
varie palazzine dovranno eleggere un amministratore di
comune
fiducia
per
l'espletamento
dei
compiti
successivamente previsti dal presente Regolamento.
Arti colo 4
(Assemblea costitutiva dell'autogestione)
L'autogestione è formalmente costituita con apposita
assemblea convocata dall'Ente. In detta assemblea si
sottoscrive il regolamento dell'autogestione, le tabelle di riparto
delle spese e vengono elette le strutture dell'autogestione.
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Articolo 5
(Organi dell'autogestione)
Sono organi dell'autogestione:
•
•
•
L'Assemblea degli assegnatari;
L'Amministratore;
L'Amministratore fiduciario qualora più autogestioni
siano comprese in un complesso avente servizi e parti
comuni.
Arti colo 6
(Assemblea di autogestione)
L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta
all'anno e comunque entro trenta giorni dalla chiusura
dell'esercizio finanziario per l'approvazione del rendiconto,
l'approvazione del Bilancio di previsione e l'approvazione del
relativo riparto delle spese fra gli assegnatari.
L'assemblea si riunisce, in via straordinaria:
•
su richiesta scritta motivata dell'Ente;
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•
•
quando vi sia la richiesta, con l'indicazione dell'ordine del
giorno, formulata da almeno un sesto degli assegnatari;
tutte le volte che l'amministrazione lo reputi necessario.
Arti colo 7
(Convocazione assemblea)
L'assemblea è convocata a cura dell'amministratore mediante
avviso da affiggersi sugli appositi spazi comuni, ove esistenti,
riservati alle comunicazioni e comunque mediante avviso
individuale da inviarsi con lettera raccomandata a tutti gli
assegnatari almeno cinque giorni prima della data fissata per la
riunione. E' consentita, inoltre, la comunicazione mediante
lettera a mano con ritiro della ricevuta di comunicazione.
L'avviso di convocazione deve contenere:
•
il luogo, la data e l'ora della riunione che, in seconda
convocazione dovrà avere luogo almeno a ventiquattro
ore di distanza dalla prima;
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l'indicazione degli argomenti da trattare.
L'assemblea nomina di volta in volta un presidente e un
segretario scegliendoli tra gli assegnatari presenti.
Ogni assegnatario ha diritto a farsi rappresentare nell'assemblea
da altro assegnatario o da altra persona con delega scritta da
apporsi in calce all'avviso di convocazione.
Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.
•
Arti colo 8
(Validità di costituzione dell'assemblea)
L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita
con l'intervento di tanti assegnatari che rappresentino 667
millesimi di quota generale, in seconda convocazione con
l'intervento di tanti assegnatari che rappresentino 334 millesimi
di quota generale.
La validità dell'assemblea deve essere accertata all'inizio della
riunione ed è efficace per tutta la sua durata.
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Articolo 9
(Validità delle deliberazioni)
Sono valide le deliberazioni approvate, in prima convocazione
o in seconda convocazione, con il voto favorevole che
rappresenti almeno la metà più o meno degli assegnatari
presenti.
Ogni assegnatario è portatore di un voto indipendentemente
dall'ampiezza e dal valore dell'unità immobiliare che ha in
uso. Per la validità delle deliberazioni concernenti la revoca
dell' amministratore, le liti attive - salvo quelle relative alla
morosità del pagamento delle quote da parte degli assegnatari,
in quanto rientranti nelle attribuzioni dell' amministratore - le
proposte di innovazione agli impianti ed allo stabile,
comunque, sempre previa autorizzazione dell'Istituto, le
proposte di variazione alle tabelle di riparto delle spese, è
necessario il voto favorevole della metà più uno degli assegnatari.
Arti colo 10
(Verbale deliberazioni dell'assemblea)
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Delle deliberazioni dell' assemblea si redige seduta stante il
verbale sull' apposito registro tenuto dall' amministratore, che
viene letto, approvato e sottoscritto dal Presidente, dal
Segretario dell'assemblea e da almeno un assegnatario.
L'amministratore, a norma dell'art. 1137 del C.C. dovrà dare
comunicazione delle deliberazioni adottate agli assegnatari
assenti con lettera raccomandata.
E' consentita la comunicazione mediante lettera a mano con
ritiro della dichiarazione di ricevuta della comunicazione.
Arti colo 11
(Impugnazione delle deliberazioni)
Per le eventuali impugnazioni delle deliberazioni assembleari
si applica la disciplina prevista dall'art. 1137 del Codice
Civile.
Articolo 12
(Compiti dell'assemblea)
Compiti dell'assemblea:
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−
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nominare, confermare e revocare per giusta causa, in
qualsiasi momento l'amministratore;
costituire il fondo di gestione;
approvare il Bilancio preventivo, consuntivo ed il riparto
delle spese tra gli assegnatari nonché l'eventuale impiego del
residuo attivo della gestione;
approvare i contratti per le forniture dei servizi e le relative
modalità di erogazione;
stabilire quali spese l'amministratore possa effettuatare di
propria iniziativa, prelevando le somme dal fondo
appositamente costituito;
approvare il piano pluriennale di manutenzione ordinaria
nonché le modalità di esecuzione delle opere ed i relativi
contratti;
deliberare sulle spese di manutenzione ordinaria e sulla
costituzione del relativo fondo;
approvare i contratti per la fornitura dei servizi;
determinare l'eventuale compenso da corrispondere
all'amministratore;
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disciplinare l'uso delle cose assegnate in godimento
comune, nonché la presentazione dei servizi all'interno
dell'area di autogestione;
− deliberare l'esperimento di eventuali azioni legali contro gli
assegnatari e contro terzi;
− nominare eventuali collaboratori dell'amministratore.
−
Arti colo 13
(Nomina dell'amministratore)
L'amministratore viene nominato dall'assemblea degli
assegnatari con voto favorevole di almeno la metà più uno del
partecipanti all'autogestione e va scelto, possibilmente, tra gli
assegnatari stessi. L'amministratore dura in carica un anno e può
essere riconfermato.
Articolo 14
(Compiti dell'Amministratore)
L'amministratore ha la rappresentanza legale dell'autogestione
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al sensi dell'art. 1131 del C.C.
L'amministratore, in nome e per conto dell'autogestione, è
tenuto a stipulare i contratti di utenza idrica, fognante ed
elettrica, nonché tutti gli altri che si rendessero necessari per
l'attività gestionale. Ha inoltre il compito di:
− convocare le assemblee;
− eseguire le deliberazioni delle assemblee degli assegnatari e
curare l'osservanza del Regolamento per l'uso degli alloggi
e delle parti comuni;
− operare il piano di riparto delle spese per la manutenzione e la gestione
dei servizi comuni, sulla base delle allegate tabelle e comunicarlo agli
assegnatari, riscuotendo dagli stessi le relative quote;
− riscuotere le quote di partecipazione alle spese degli
assegnatari anche in via giudiziaria-esecutiva, senza
necessità di specifica deliberazione assembleare, in caso di
morosità;
− avvalersi, ai sensi dell'art. 63 delle disp. att. c.c., in caso di
morosità protratta per oltre sei mesi della facoltà di
sospendere l'utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di
godimento separato, all'assegnatario moroso;
− riscuotere dagli assegnatari le quote di eventuali spese
legali a carico dell'autogestione;
− rendere il conto della propria gestione alla fine di ogni anno
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−
−
−
all'assemblea degli assegnatari e all'Ente;
convocare l'assemblea degli assegnatari da tenersi almeno
due volte l'anno;
curare la gestione dell'autogestione;
conservare ed aggiornare il libro di cassa evidenziando le
entrate e le uscite;
conservare il registro dei verbali delle assemblee degli
assegnatari;
trasmettere, obbligatoriamente, copia del verbale di
assemblea agli assegnatari assenti;
mantenere i rapporti con l'Ente;
informare l'Ente e il Comune su eventuali occupazioni
abusive di alloggi e di locali di uso comune;
informare immediatamente l'Ente e il Comune su eventuali
alloggi che risultassero o venissero abbandonati da
assegnatari;
ricevere, per conto dell'autogestione, gli atti giudiziari e
amministrativi. Qualora il contenuto di tali atti dovesse
esorbitare dalle attribuzioni conferitegli dal presente
regolamento, l'amministratore è tenuto a darne immediata
notizia agli assegnatari e all'Ente. Il mancato adempimento
di quanto innanzi prescritto può dare luogo alla revoca
dell'incarico, oltre che al risarcimento dell'eventuale danno
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provocato all'autogestione e all'Ente.
Articolo 15
(Rendiconto dell’esercizio annuale)
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
L'Amministratore è tenuto a presentare all'assemblea, da
convocarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto
annuale della gestione nonché il preventivo per la gestione
dell'anno successivo. Nel preventivi delle spese annuali e nel
rendiconto le spese stesse dovranno essere classificate oltre
che per la destinazione, anche secondo il criterio di
ripartizione.
L'Amministratore deve trasmettere copia dei preventivi e del
rendiconto ad ogni assegnatario almeno dieci giorni prima di
quello fissato per l'assemblea e, per lo stesso periodo, dovrà
tenere a disposizione degli assegnatari i documenti
giustificativi di spesa.
Articolo
16
( Tabelle di riparto delle spese)
Le spese necessarie per il godimento delle parti comuni e per le
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prestazioni dei servizi oggetto dell'autogestione sono
suddivise in base alle tabelle di riparto cui all'Allegato 2 che fa
parte integrante del presente Regolamento, ovvero secondo un
diverso criterio purché approvato con la maggioranza dei due
terzi degli assegnatari.
L' assegnatario non può in nessun caso sottrarsi al contributo
della spesa relativa ai vari servizi ed al godimento delle parti
comuni stesse, salvo diverse valutazioni e deliberazioni
dell'assemblea.
Articolo 17
( Pagamento delle quote di autogestione e morosità)
Gli assegnatari che nei confronti dell'Ente gestore si
rendano morosi nel pagamento degli oneri relativi ai servizi
accessori, sono considerati a tutti gli effetti inadempienti
degli obblighi derivanti dal contratto di locazione e l'Ente
gestore, su richiesta dell' amministratore, versa all'
autogestione le quote insolute rilevate dal Conto Consuntivo
approvato dall'assemblea, escluse quelle derivanti da servizi
che possono essere oggetto di godimento separato (acquaascensore) e procede nei confronti degli assegnatari morosi per
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il recupero delle somme anticipate.
Articolo 18
(Responsabilità della gestione autonoma)
Gli assegnatari sono solidalmente responsabili per tutte le
spese, oneri e obblighi di legge e anche fiscali, connessi
all'autogestione. L'autogestione ha la responsabilità esclusiva e
totale nei confronti dei singoli assegnatari, dell'Ente gestore,
dell'Ente proprietario e dei terzi per danni a persone e a cose
comunque o da chiunque causati, compresi quelli dovuti a
cattivo funzionamento degli impianti, ad omessa o inadeguata
manutenzione ed a guasto accidentale.
A copertura di detti rischi, la gestione autonoma dovrà
stipulare idonee polizze assicurative, da rivalutare
annualmente ed a fornire copia all'Ente gestore.
Articolo
19
(Controllo della gestione autonoma)
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L'Ente ha la facoltà di procedere, in qualunque momento ad
ispezioni e controllo per accertare che gli impianti e gli stabili
non subiscano danneggiamenti per cattivo uso o carenza di
manutenzione. Ove si rendano necessari interventi allo stabile o
gli impianti per ovviare alle carenze riscontrate dall'Ente, questi
stabilirà un termine entro il quale la gestione autonoma dovrà
provvedervi.
Decorso inutilmente tale termine, l'Ente vi provvederà
direttamente con addebito pro-quota ai singoli assegnatari,
delle relative spese, maggiorate della quota per spese generali
prevista dalle disposizioni vigenti.
Arti colo 20
( A l l o g g i n o n a s s e g n a t i nell'ambito
dell'autogestione)
Ove in un fabbricato vi siano alloggi non ancora assegnati,
l'Ente gestore, in sede di costituzione dell'autogestione
convoca, in luogo degli assegnatari non ancora individuati,
l'Amministrazione Comunale, ovvero l'Amministrazione
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preposta all'assegnazione.
In tali circostanze tutte le spese occorrenti per gli allacci ed il
funzionamento
dei
servizi
saranno
a
carico
dell'Amministrazione competente all'assegnazione, cui
l'amministrazione dell'autogestione dovrà rivolgersi.
Analoga procedura sarà esperita dall'amministratore ogni
qualvolta un alloggio dovesse rendersi libero per qualsiasi
motivo, previo adempimento di quanto previsto dall'art. 14 del
presente regolamento.
Arti col o 21
(Responsabilità degli assegnatari)
Gli assegnatari debbono attenersi alle norme contenute nel
contratto di locazione e relativo Regolamento di disciplina del
rapporto di locazione degli alloggi di E.R.P., al presente
regolamento, al deliberati dell'assemblea. Gli assegnatari
inoltre debbono:
− usare quelle precauzioni e quegli accorgimenti atti a
garantire la pacifica convivenza tra gli assegnatari; essi sono
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responsabili anche per i loro familiari ed ospiti per danni
comunque arrecati alle altre persone dimoranti nello stabile, gli
altri alloggi, alle parti di uso comune. Agli assegnatari è fatto
assolutamente divieto:
− di apportare varianti o modifiche alla consistenza degli
alloggi, del fabbricato, degli accessori e pertinenze, senza
la preventiva autorizzazione dell'Ente e della assemblea;
− di tenere depositi di materiali infiammabili nell'alloggio o
negli spazi di uso comune o negli scandinati, in quantità
superiore a quelle occorrenti per usi domestici;
di lasciare biciclette, motocicli o altri mezzi di locomozione
negli androni delle scale, nelle aree e nel locali di uso
comune, salvo in quelli all'uopo destinati;
− di apporre targhe e insegne in genere senza il preventivo
benestare dell'Ente.
Sono solamente consentite le targhe di uso sui singoli portoni.
Gli assegnatari non possono inoltre rinunciare ai diritti loro
spettanti sugli impianti o sulle parti di uso comune, ne esimersi
dal contributo alle relative spese di servizio e manutenzione.
Gli assegnatari che riscattino l'alloggio rimangono comunque
obbligati alla osservanza del presente regolamento sino alla
loro sostituzione con il regolamento di condominio.
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Sono tenuti all'osservanza del presente regolamento anche gli
assegnatari di locali ad uso diverso compresi nel fabbricato in
autogestione.
A carico degli assegnatari deve essere costituito, con delibera
dell'assemblea, un adeguato fondo di riserva, reintegrabile per
assicurare la copertura delle spese di gestione in presenza di
eventuali insolvenze di assegnatari morosi.
Arti col o 22
(Amministratore fiduciario)
Nel complessi composti da più palazzine o scale ed aventi
servizi e spazi comuni, si procederà alla nomina di un
amministratore fiduciario, come da precedente art. 3 che, di
intesa tra gli amministratori delle singole palazzine del
complesso, curerà la conduzione dei servizi, della
manutenzione ordinaria e degli spazi comuni alle palazzine.
Arti col o 23
(Nomina dell'amministratore fiduciario)
La prima assemblea per la nomina dell'amministratore
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fiduciario viene convocata e presieduta da un funzionario
dell'Ente. Le assemblee successive degli amministratori delle
autogestioni che costituiscono il complesso edilizio vengono
convocate dall'amministratore fiduciario anche su richiesta
scritta e motivata dell'Ente o di un numero di amministratori
delle palazzine che rappresenti almeno il 25% degli
assegnatari interessati.
L'assemblea sarà comunque convocata almeno una volta
l'anno per l'approvazione dei bilanci riguardanti le spese
comuni.
La convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo e
l'ora della riunione e l'indicazione anche della seconda
convocazione deve essere notificata a mezzo raccomandata a
tutti gli amministratori, almeno cinque giorni prima della data
prefissata. E' prevista la convocazione mediante lettera a mano
non ritiro di dichiarazione di ricevuta.
Articolo 24
(Assemblea degli amministratori)
L'assemblea elegge di volta in volta in Presidente e il
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Segretario. L' assemblea è regolarmente costituita con la
partecipazione di un numero di amministratori corrispondente
almeno al 75% degli assegnatari interessati in prima
convocazione e al 35% in seconda convocazione.
In caso di impedimento di un amministratore a partecipare alla
riunione, lo stesso potrà farsi rappresentare, con delega scritta
da apporsi in calce all'avviso di convocazione da persona
appositamente nominata dalla rispettiva assemblea degli
assegnatari.
Ogni amministratore ha diritto a tanti voti quanti sono gli
assegnatari rappresentati.
Le deliberazioni si considerano validamente approvate se
riportano il voto favorevole di un numero di amministratori
corrispondenti almeno al 50% più uno degli assegnatari
rappresentati in assemblea si redige, seduta stante sull'apposito
registro dei verbali, conservato dall'amministratore fiduciario,
processo verbale che viene letto, approvato e sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario dell'assemblea. Con le modalità
degli articoli precedenti l'amministratore fiduciario dovrà dare
comunicazione delle deliberazioni agli amministratori assenti.
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Articolo 25
(Compiti dell'Assemblea degli Amministratori)
L'assemblea degli amministratori:
nomina, revoca e sostituisce, per giusta causa,
l'Amministratore fiduciario;
− prende atto delle parti, degli impianti e dei servizi di uso
comune, all'amministrazione e manutenzione dei quali deve
provvedere l'amministratore fiduciario;
approva i preventivi e i consuntivi predisposti
dall'amministratore fiduciario nonché il riparto delle spese
tra le varie palazzine;
− stabilisce quali spese l'amministratore fiduciario può
effettuare di propria iniziativa e quali somme gli
amministratori delle varie palazzine devono allo scopo
versargli mensilmente prelevandole dal fondo appositamente
costituito presso ogni amministrazione.
−
Articolo 26
(Compiti dell'amministratore fiduciario)
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L'amministratore fiduciario è tenuto a sottoscrivere in nome e
per conto del complesso tutti i contratti di utenza, idrico,
fognario ed elettrico comune a più palazzine e comunque tutti
indistintamente gli altri che si rendessero necessari per
l'attività gestionale.
Le disposizioni tutte, di cui ai precedenti articoli, concernenti i
compiti
dell'Amministratore
valgono
anche
per
l'Amministratore fiduciario tenendo conto delle diverse sfere
di competenza.
Articolo 27
(Responsabilità dell'autogestione
e dell'autogestione fiduciaria)
L'autogestione della palazzina e quella fiduciaria sono
direttamente responsabili di tutti gli obblighi fiscali, in quanto
esistenti, con espressa rinuncia al diritto di rivalsa nel
confronti dell'Ente.
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Articolo 28
(Oggetto dell'autogestione)
L'autogestione ha per oggetto tutti i servizi di uso comune,
nessuno escluso; a solo titolo di esempio: custodia, portierato
ove esistente, pulizia degli spazi e parti comuni, riscaldamento,
condizionamento, ascensore, canoni acqua, fogna ed energia
elettrica e relativi consumi, pulizia e manutenzione ordinaria,
fognatura, fossa biologica, fornitura di altri servizi comuni e
gestione degli stessi.
Articolo 29
(Compiti dell'Ente gestore)
All'Ente gestore è riservato il compito di eseguire le opere di
manutenzione non completate nell'Allegato 1 e le opere di
risanamento, di ammodernamento, di ristrutturazione ed ogni
altra opera destinata ad innovare o migliorare gli immobili
assegnati.
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Nella determinazione delle quote "b" e "c" di cui all'art.
19 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, l'Ente gestore non
tiene conto degli oneri posti a carico degli assegnatari per
l'autogestione, come da art. 38 Legge Regionale n. 54 del
20.12.1984.
L'Ente gestore ha facoltà di estendere l'autogestione delle
opere di manutenzione non contemplate nell'Allegato 1, anche
su richiesta dell'assemblea dell'autogestione, riducendo in
misura graduata relativamente agli oneri assunti
dall'autogestione, le quote "b" e "c" dei canoni mensili dei
singoli assegnatari come da precedente comma.
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ALLEGATO 1
(art. 1 del Regolamento per l'autogestione)
Manutenzione e conservazione dello stato d'uso relativo, alle
parti comuni dell'alloggio e alle parti singole. Forniture per il
funzionamento dei servizi.
Oneri a carico degli assegnatari e dell'autogestione.
Ar ti c o lo 1
(Manutenzione e forniture in genere relative alle parti comuni)
1 - Sgombero rifiuti e scarichi:
− riparazione delle colonne montanti per guasti dovuti
a negligenza di uso o colpa;
− espurgo
periodico
delle
fosse
biologiche
disotturazione delle colonne di scarico, delle reti
fognarie cortilive e relativi pozzetti per prevenire
disfunzioni conseguenti all'uso;
− raccolta rifiuti e pulizia scala e quanto altro
conseguenziale;
− Sgombero masserizie dai locali comuni, da corridoi,
26
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cantine e dai volumi tecnici;
sgombero neve;
2 - Disinfestazione:
− derattizzazione;
− disinfezione e disinfestazione in genere;
3 - Coperture:
− riparazione di tetti, terrazzi, lucernari per danni
causati da negligenza ed in particolare per colpa
dovuta alla istallazione di antenne e comunque
dovute all'uso;
− riparazione alle grondaie e pluviali per i motivi di cui
sopra e relativa pulizia.
4 - Strutture murarie, scale, atrii ecc...
− riattamento di finiture relative alle parti comuni per
uso
o
danneggiate dall'utente o da terzi per servizi forniti allo
stesso;
− riparazione degli infissi per i comuni guasti dovuti
all'uso;
− ricarica degli estintori e mantenimento in efficienza
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−
−
−
−
−
−
manichette antincendio istallate nelle pani comuni, e
sostituzione in caso di manomissione o sottrazione;
verniciatura e tinteggiatura delle parti comuni interne
(scala, lavanderia, corridoi, cantine, infissi di uso
comune);
sostituzione vetri delle parti comuni dovuti all'uso
(vetri vani scale, sale riunioni, lavanderie, ecc.) o per
danni;
riparazione delle apparecchiature e delle centraline di
comando per il funzionamento automatico dei
cancelli;
riparazione e sostituzione di serrature e chiudiporte,
eventuale sostituzioni chiavi;
riparazione e sostituzione attrezzature e di parti
mobili di arredo e di completamento dello stabile
(cartelli, casellari postali, bacheche, ecc.)
pulizia delle canne fumarie e delle canne di
esalazione.
5 - Cortili e giardini:
− messa a dimora o sostituzione e mantenimento alberi,
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−
−
−
−
−
prati;
stesa inerti ghiaiosi per il mantenimento delle
pavimentazioni cortilive e Mac-Amdams;
consumi di acqua e di energia elettrica per servizi
comuni e loro efficiente mantenimento;
acquisto attrezzi comuni per la gestione ordinaria del
verde;
servizio di deblatizzazione;
mano d'opera e sale per lo sgombero della neve.
Ar ti c o lo
2
Impianto di riscaldamento:
riparazione e sostituzione di valvole e detentori dei
radiatori all'interno degli alloggi, comprese le piccole
sostituzioni dei corpi scaldanti;
− ricarica estintori;
− forza
motrice, consumo energia elettrica e
combustibile;
− conduzione dell'impianto secondo la normativa
−
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−
−
−
−
vigente e relativa assicurazione contro i rischi da
incendio e responsabile verso terzi;
tenuta libretto di centrale, prova di combustione ed
altri adempimenti di legge, relativi alla conduzione e
all'esercizio dell'impianto e del deposito combustibile
relativi oneri per visita periodica Enti preposti e tasse;
taratura annuale dell'impianto e ogni qualvolta si renda
necessario;
riparazione o ricostruzione dei rivestimenti in mattoni
refrettari della camera di combustione delle caldaie e
riparazione delle elettropompe di circolazione,
riavvolgimento motori, riparazione bruciatore;
serraggio dei morsetti e viti, taratura apparecchi
elettrici di protezione, sostituzione di valvole
elettriche, di interruttori di linee elettriche interne, di
elettrodi per l'accensione automatica di bruciatori,
sostituzione di isolatori di lampade di segnalazione
degli interruttori generali per l'esclusione della
corrente alle singole apparecchiature ed alle centrali;
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−
−
−
−
−
−
−
−
eliminazione delle perdite di acqua dalle saracinesche
e valvole per tubazioni, sostituzione di premistoppa e
di guarnizioni;
sostituzione di termometri per la misurazione della
temperatura dell'acqua di andata e ritorno, di
termostati di caldaie o di pompe, di valvole solenoidi
e di valvole a strappo;
sostituzione di valvole di fondo, di valvole di
interruzione di flusso, di segnalatori di livello, di
idrometri, di valvole di sicurezza;
riparazioni di quadri elettrici di comando e di
controllo di forza motrice ed illuminazione;
pulizia dei locali delle caldaie, dei tubi da fumo, delle
canne fumarie, lubrificazione delle elettropompe e
delle parti meccaniche dei bruciatori e pulizia
serbatoio;
additivi per combustione;
disincrostazione della camera combustione e canali da
fumo caldaia;
manutenzione dell'apparecchio di termoregolazione e
sostituzione termostato;
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riparazione centraline elettromeccaniche, valvola
miscelatrice, motori conduttore, sonda esterna ed
interna con sostituzione di elementi, nonché
riparazione dei contattori di calore;
− messa a riposo degli impianti e opere conseguenti;
− eventuali opere murarie attinenti alle riparazioni dei
punti sopra-citati;
− tutto quanto occorrente per il corretto funzionamento
dell'impianto di riscaldamento.
−
Ar ti c o lo
3
Impianto di ascensore:
− revisione del gruppo argano riduttore, sostituzione
dei premistoppa. guarnizioni, paraoli, raschiolio,
ghiere, spessori dadi e bulloni, riapertura dei canali di
lubrificazione, registrazione dei cuscinetti reggispinta,
revisione del quadro di manovra con sostituzioni delle
parti logore: contattori, condensatori, relais, ecc.
− revisione del gruppo freno con sostituzione dei ceppi e
degli eccentrici, regolazione del circuito di
alimentazione del freno;
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− revisione dei carrelli delle porte di piano e cabina con
sostituzione dei contatti di controllo, regolazione della
tensione ai contatti elettrici delle serrature di piano,
riavvolgimento motori;
− sostituzione del lineolum del pavimento di cabina,
riattivazione del pavimento di cabina e del vano corsa,
mantenimento targa ENPI, targa di portata, cartelli di
fuori servizio, istruzioni manovra a mano e dell'inter
ruttore sotto vetro al P.T., sostituzione cinghia
meccanismo di manovra porte;
− forza motrice e consumo energia elettrica;
− manutenzione in abbonamento a ditta abilitata
secondo legge e visite degli organi preposti al
controllo e tasse;
− sostituzione delle funi di trazione per la presenza di fili
rotti, su parere dell'organo di controllo circa la
sicurezza delle stesse, con altre nuove complete di
regolatore di tensione, compresa la sostituzione o
rettifica della puleggia di frizione; tutto quanto occorrente per riparazioni parti meccaniche ed elettriche
per guasti, ivi comprese le riparazioni delle porte,
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serrature e pulsantiere della cabina e dei piani,
danneggiati o rotture provocate dagli assegnatari o
conseguimenti all'uso.
Ar ti c o lo
4
Impianto di autoclave e rete idrica di adduzione:
− riparazione e piccole sostituzioni di parti: valvole di
sicurezza, membrane, pressostati, componenti
elettrici, cuscinetti, paracqua, interruttori di livello,
valvole di ritegno, ecc.;
− eliminazione perdite d'acqua delle elettropompe di
circolazione con eventuale sostituzione di guarnizioni
e premistoppa, rettifica degli assi di rotazione,
riavvolgimento motori;
− ricarica pressione serbatoio autoclave e manutenzione
dei compressori d'aria;
− ispezione e collaudi periodici degli Enti preposti e
relative tasse;
− pulizia, lavaggio e disinfezione serbatoio di accumulo
e del serbatoio dell' autoclave;
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− forza motrice e consumo energia elettrica;
− controllo preventivo periodico;
− riparazione o sostituzione di tubazioni e condotte di
adduzione in caso di danneggiamento e/o di uso.
Ar ti c o lo
5
Impianto illuminazione e suoneria delle parti comuni:
− riparazione dell'impianto elettrico: suoneria, comando
apriporta e cancelli, illuminazione parti comuni,
citofoni, pulsantiera esterna e piccole sostituzioni di
parti come lampade, interruttori, starters, reattori,
portalampade, copertura eventuali punti luce,
impianti di allarme, elettroserrature, ecc., compresa la
sostituzione delle apparecchiature dovute all'uso;
− manutenzione delle parti sopracitate;
− eventuali opere murarie attinenti al punti sopracitati;
− consumo energia elettrica secondo bolletta enti
erogatori;
−
mantenimento di dispositivi automatici di chiusura
(chiudiporta a braccio o a pavimento), con relative
35
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chiavi,
compresa
la
sostituzione
apparecchiature dovute ad uso.
Ar ti c o lo
Impianto centralizzato TV:
delle
6
integrazione dell'impianto centralizzato TV per la
ricezione di eventuali atri canali;
riparazione e manutenzione dell'impianto centralizzato T.V. per la ricezione di programmi nazionale compresa la
sostituzione di:
− singoli componenti;
− sostituzione cavi, prese ed altri accessori per
ampliamento della ricezione.
−
Ar ti c o lo
Oneri amministrativi:
7
assicurazione sugli impianti;
− tasse sui passi carrai e per nettezza urbana;
−
36
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−
Imposte e tasse per occupazione di spazi pubblici e
tasse in genere riferite all'uso dell'alloggio.
Ar ti c o lo
8
Canoni e fogna
Tutti gli oneri derivanti dai consumi: consumo acqua
(minimi, eccedenze e dispersioni), lettura contatori
singoli, consumi di acqua per servizi comuni, canone
relativo allo smaltimento e disinquinamento delle acque.
Ar ti c o lo 9
(Interventi a carico diretto dell'assegnatario)
1 - Impianto elettrico alloggio:
−
sostituzione e riparazione delle apparecchiature
elettriche (interruttori, prese di corrente, deviatori,
pulsami, segnalatori acustici
e luminosi, ecc.) e manutenzione straordinaria per
cortocircuito
o
sovraccarico;
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−
manutenzione o sostituzione impianto citofoni o
videocitofoni nella parte interna dell'alloggio.
2 - Impianto idrico - sanitario - gas alloggio:
sostituzione e riparazione degli apparecchi sanitari in
conseguenza dell'uso, negligenza o colpa;
sostituzione e riparazione della rubinetteria e dei
raccordi, sifoni, ecc., in conseguenza dell'uso, per
negligenza o colpa;
− mantenimento dei contatori divisionali dell'acqua in
conseguenza dell'uso;
− riparazioni di tubazioni e condotte interne all'alloggio
in caso di danneggiamento e/o di uso.
−
3 - Riscaldamento e produzione di acqua calda per
impianti autonomi:
− manutenzione,
riparazione
e
sostituzione
apparecchiature
che
compongono
l'impianto
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autonomo di riscaldamento a produzione acqua calda,
della caldaia, del bruciatore, in conseguenza dell'uso,
per negligenza o colpa, nonché delle canne fumarie e
loro pulizia;
− riparazione e sostituzione di valvole e detentori dei
radiatori all'interno degli alloggi, comprese le piccole
sostituzioni dei corpi scaldanti.
4 - Scaldabagno:
− manutenzione e sostituzione dello scaldabagno
elettrico.
5 - Pareti e soffitti, intonaci, dipinture, parati alloggio:
− ripristino di intonaci per danni causati dall'utente;
− rinnovi periodici delle finiture nelle pareti e nel soffitti
nel corso della locazione e verniciatura delle opere in
legno e ferro;
− dipintura degli elementi radianti.
6 - Modifiche, innovazioni, miglioria e manomissioni
alloggio:
− Modifiche, innovazioni e migliorie nel corso del
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rapporto di locazione e tutte le riparazioni, le
sostituzioni e ripristini conseguenti, effettuati dagli
inquilini, anche se autorizzati dall'Ente proprietario;
− la spesa relativa alla fornitura del materiale necessario
per lavori di ripristino su opere eseguite dagli
inquilini, anche se autorizzate e anche se i lavori di
riparazione sono di spettanza dell'Ente gestore
(esempio, ripristino rivestimento di piastrelle eseguito
dall'inquilino su pareti sulle quali l'Ente gestore è
dovuto intervenire per riparazioni di sua
competenza,):
− il ripristino delle manomissioni per negligenza o colpa
degli impianti, dei manufatti, ecc. sono a carico degli
assegnatari;
7 - Pavimenti e rivestimenti alloggio:
− riparazione di pavimenti e rivestimenti in genere per
uso e per danni dovuti a negligenza o colpa.
8 - Serramenti e infissi alloggio:
− riparazione infissi esterni e interni, e sostituzione di
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Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Foggia
parti accessorie, maniglie, vetri, serrature, cornici, ecc.
per uso o danni causati dall'inquilino;
− riparazione e sostituzione delle cinghie molle e
cordelle di attacco al rullo delle persiane avvolgibili,
stecche e ganci, nonché degli accessori delle porte di
garages;
− verniciatura infissi e avvolgibili;
− sostituzione chiavi e serrature.
9 - Apparecchi di estrazione e ventilazione alloggio:
− sostituzione, manutenzione e pulizia degli apparecchi
di estrazione e ventilazione locali.
10 - Impianto TV alloggio:
− manutenzione dell'impianto TV
11 - Targhe:
− targhette nominativi personali per casellari postali,
pulsantiere, citofono e porte.
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A r t i c o l o 1 0
Disposizione finale
Il principio regolatore, anche per le situazioni non
richiamate puntualmente nella casistica di cui sopra, è
che tutte le spese per il mantenimento del buon stato di
uso e del corretto funzionamento dell'immobile e degli
impianti sono a carico, per le parti comuni, dell'autogestione e, per le parti comprese nel singolo
alloggio, dell'assegnatario.
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ALLEGATO 2
(art. 16 del Regolamento per l'autogestione)
Tabelle di riparto delle spese a carico dell'assegnatario
nell'ambito dell'autogestione
La tabella______________________ riferita alla tipologia
fabbricato _________________ serve per suddividere le spese di:
a) manutenzione e forniture in genere relative alle parti
comuni, cui all'art. 1 dell'Ali. 1 comma 1c/4a/4b/4f,
riferite alla sola scalinata;
b) impianto centrale di riscaldamento;
c) impianto di ascensore;
d) impianto di autoclave;
e) impianto di illuminazione e suoneria delle parti comuni
riferite alla sola scala.
In detta tabella è riportata la superficie convenzionale
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dell'alloggio in base alla Legge 392/78 e i coefficienti di
ripartizione in base al piano. Per la suddivisione delle
spese si procede nel seguente modo: S p e s e a - c - d - e
Il 50% della spesa totale va ripartita in base ai mq. di
ciascun alloggio;
Il 50% della spesa totale va ripartita in base ai coefficienti
della tabella;
Spesa b
L'80% della spesa totale va ripartita in base ai mq. di
ciascun alloggio;
Il 20% della spesa totale va ripartita in base ai coefficienti
della tabella.
Tutte le altre spese non elencate sopra (consumo acqua,
altri oneri di cui all'art. 1 dell'All. 1, ecc.) vengono
suddivisi tra gli assegnatari secondo le effettive
utilizzazioni o in parti uguali.
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Regolamento per l`autogestione dei servizi