Circolare N. 04
Area: PROFESSIONAL
Periodico quindicinale
21 febbraio 2008
IVA AUTOVEICOLI: LE NUOVE DISPOSIZIONI
La Finanziaria 2008, con l’intento di recepire le indicazioni fornite dal Consiglio UE con la
Decisione del 18.6.2007, modifica le regole di detrazione IVA degli autoveicoli prevedendo la
detrazione forfetaria del 40% per i veicoli non utilizzati esclusivamente per lo svolgimento
dell’attività professionale (uso promiscuo) e la detrazione totale per i veicoli utilizzati
esclusivamente per l’esercizio dell’attività professionale (uso esclusivo).
Un’altra rilevante novità, riguarda la possibilità di detrarre l’IVA pagata sui pedaggi autostradali.
INDIVIDUAZIONE DEI VEICOLI
La Finanziaria interviene innanzitutto sull’ambito oggettivo di applicazione della normativa IVA.
Viene infatti riscritto completamente l’art. 19-bis 1, lett. c), DPR 633/1972, concernente
l’individuazione dei veicoli a detraibilità limitata, eliminando dallo stesso qualsiasi riferimento
alle disposizioni del Codice della Strada.
L’ambito applicativo della norma in esame non è più quindi circoscritto, come in precedenza, ad
autovetture, motocicli e ciclomotori, ma si estende anche ai “veicoli stradali a motore” in possesso
delle seguenti caratteristiche:
1)
2)
3)
normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni;
la cui massa massima autorizzata (rilevabile dalla carta di circolazione, in corrispondenza
del codice F.2) non supera 3,5 tonnellate;
ed il cui numero di posti a sedere (rilevabile dalla carta di circolazione, in corrispondenza
del codice S.1), escluso il conducente, non è superiore ad 8.
Tale modifica attrae nell’alveo dei veicoli a detraibilità limitata (40%) anche gli autocarri ed i
c.d. “autoveicoli ad uso ufficio” per i quali la detraibilità totale dell’IVA (100%) permane nei
soli casi ove sia possibile dimostrarne l’utilizzo esclusivo nell’attività professionale.
Di contro, non appaiono più applicabili le disposizioni introdotte dal Provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate 6.12.2006 per i c.d. “falsi autocarri”.
LA DETRAIBILITA’ DELL’IVA
Con decorrenza retroattiva al 28 giugno 2007, in caso di veicoli utilizzati promiscuamente
nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, artistica o professionale e per fini privati, la detrazione è
limitata al 40% dell’IVA assolta a monte, con irrilevanza dell’uso privato. E’ invece
integralmente detraibile (100%) l’imposta afferente le operazioni di acquisto di beni e servizi,
relative a veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
Relativamente alla detrazione totale dell’IVA occorre sottolineare che la stessa è possibile:
1)
2)
3)
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se i veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (ad es. imprese di
autonoleggio, leasing, produzione e commercializzazione di veicoli);
in ogni caso per agenti e rappresentanti di commercio (salvo l’uso promiscuo);
se i veicoli sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività (e si è in
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grado di provarlo);
nell’ipotesi di messa a disposizione dei veicoli dietro corrispettivo da parte del datore
di lavoro nei confronti dei propri dipendenti. L’importo da assumere a riferimento per
calcolare l’ammontare detraibile è il 100% dell’imposta addebitata, mentre per la
messa a disposizione dei dipendenti dietro corrispettivo, la base imponibile è pari al
valore normale (determinato forfetariamente) ove il corrispettivo convenuto sia
inferiore al valore normale stesso.
4)
TABELLA DI SINTESI
A seguire un pratico riepilogo.
TIPOLOGIA
VEICOLO
DETRAZIONE IVA
•
•
ciclomotori
motocarri e motoveicoli
per
il
trasporto
promiscuo, autovetture,
autocarri ed autocaravan
motocicli con cilindrata
superiore a 350 cc
trattori stradali, autotreni
e autoarticolati
autobus
40% se uso promiscuo, 100% se uso esclusivo per l’attività;
sino al 100% (nel rispetto del principio di inerenza):
o
per agenti e rappresentanti di commercio;
o
se i veicoli formano oggetto dell’attività.
• 40% se uso promiscuo, 100% se uso esclusivo per l’attività;
• sino al 100% (nel rispetto del principio di inerenza):
o
per agenti e rappresentanti di commercio;
o
se i veicoli formano oggetto dell’attività;
•
se la massa massima autorizzata è superiore a 3,5 tonnellate,
detrazione IVA sino al 100% (nel rispetto del principio di
inerenza).
in ogni caso, nessuna detrazione per gli esercenti arti e
professioni.
100%, la massa massima autorizzata è superiore a 3,5 t (nel
rispetto del principio di inerenza).
Non rientrano tra i veicoli a detraibilità limitata di cui all’art. 19-bis
1, DPR 633/1972.
100%, il numero di posti a sedere è superiore a 8 (nel rispetto del
principio di inerenza).
Non rientrano tra i veicoli a detraibilità limitata di cui all’art. 19-bis
1, DPR 633/1972.
COSTI DI IMPIEGO DEI VEICOLI
Vengono riformulate anche le disposizioni relative all’acquisto di carburanti ed alle altre prestazioni
afferenti i veicoli a motore, prevedendo che l’IVA relativa all’acquisto/importazione di carburanti,
lubrificanti, leasing, noleggio, custodia, manutenzione, transiti stradali, riparazione ed impiego è
detraibile nella stessa misura applicata nella detrazione IVA in sede di acquisto/importazione del
veicolo.
La vera novità, riguarda l’inclusione tra le spese detraibili dei pedaggi autostradali
(precedentemente totalmente indetraibili ai fini IVA).
CESSIONE DI BENI A DETRAIBILITA’ LIMITATA
Con decorrenza 1.3.2008, viene riformulato il c. 3 dell’art. 13, DPR 633/1972, prevedendo che
nelle cessioni dei beni ricompresi nell’art. 19-bis 1, DPR 633/1972 e quindi acquistati con la
detrazione parziale dell’IVA a credito (telefoni cellulari, autoveicoli), la base imponibile è
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determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detrazione operata all’atto
dell’acquisto.
ESEMPIO
BASE IMPONIBILE
Ö
corrispettivo x percentuale di detrazione ridotta
Nel 2007 il Geom. Rossi Pietro ha acquistato un autoveicolo al prezzo di € 10.000,
beneficiando della detrazione parziale del 40%. Nel 2008 il veicolo viene ceduto al prezzo di
€ 5.000 + IVA. La base imponibile IVA sarà pari a € 2.000 (40% di € 5.000) e l’IVA a € 400
(20% di € 2.000).
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