UNIONE EUROPEA M.I.U.R. REGIONE SICILIA 2° Istituto di Istruzione Superiore ‘‘A. Ruiz’’ di Augusta Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico Liceo Scientifico delle Scienze Applicate CTP-EDA - Centro Territoriale per l’educazione permanente nell’età adulta Anno Scolastico 2011 - 2012 LA CARTA DEI SERVIZI Il presente documento costituisce il riferimento concreto e l’espressione dell’impegno che il 2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz” (ITST, ITSE, LSSA) assume nei confronti degli studenti, dei genitori, degli utenti in genere. La Carta dei Servizi si prefigge di rendere chiara e trasparente l’offerta formativa della scuola, le sue regole di funzionamento, nonché garantire la funzionalità dei propri servizi e delle proprie strutture. N.B. : Il documento può essere considerato uno Statuto ed in quanto tale sarà semplice, sintetico e praticabile; esso è modificabile, pur avendo una valenza pluriennale, può, infatti, essere migliorato e corretto. Il 2° Istituto di Istruzione Superiore di Augusta si impegna a garantire il completo rispetto di tutte le norme costituzionali e lo Statuto delle studentesse e degli studenti che integra la Carta dei servizi. PRINCIPI FONDAMENTALI 1 - Uguaglianza 1.1 Tutti gli alunni hanno uguale diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale, indipendentemente dalle condizioni psico-fisiche, socio-economiche, culturali; dalle opinioni politiche e dalle convinzioni religiose. 2 - Imparzialità e regolarità 2.1 L’imparzialità, l’equità e la trasparenza saranno i principi ispiratori dell’attività del 2° Istituto di Istruzione Superiore di Augusta 3 - Accoglienza e integrazione Il 2° Istituto di Istruzione Superiore di Augusta si impegna: 3.1 a garantire un’opportuna accoglienza agli alunni ed ai loro genitori; 3.2 a favorire con ogni mezzo a disposizione l’inserimento e l’integrazione degli alunni nell’ambito del sistema scolastico; 3.3 ad operare affinché i propri operatori rispettino i diritti e gli interessi legittimi di ogni singolo studente; 4 - Diritto alla scelta e frequenza scolastica Il 2° Istituto di Istruzione Superiore di Augusta: 4.1 garantisce la libertà di scelta fra istituzioni scolastiche statali diverse, mettendo ciascun allievo in condizione di proseguire gli studi secondo le proprie attitudini, inclinazioni e aspettative, compatibilmente con le risorse di cui la scuola dispone; 4.2 si impegna ad attivare, nell’ambito delle specifiche competenze e risorse, ogni strumento utile a rimuovere possibili cause di abbandono o insuccesso scolastico, coinvolgendo anche altre istituzioni operanti sul territorio; 4.3 si impegna ad attivare gli strumenti di controllo sistematico della frequenza coinvolgendo le famiglie poiché individua nella partecipazione all’attività didattica uno degli elementi indispensabili per il successo scolastico; 5 - Trasparenza, partecipazione, efficienza Il 2° Istituto di Istruzione Superiore di Augusta: 5.1 si impegna a garantire la completa e trasparente informazione sulle norme che regolano la vita scolastica, operando la massima 3 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 66.1 6.2 diffusione della presente Carta e delle determinazioni assunte dagli Organi di Governo della scuola; l’ attuazione di quanto previsto nella presente Carta sarà garantito attraverso la partecipazione attiva di tutte le componenti della vita scolastica; opererà per consentire l’utilizzazione dei locali, delle attrezzature e delle professionalità degli operatori anche per attività extra scolastiche che coinvolgano il territorio in una politica di integrazione delle risorse; assicurerà la massima efficienza dei servizi amministrativi, ed una loro organizzazione efficace nell’ottica della semplificazione delle procedure e della massima fruibilità dei servizi; garantirà la massima efficienza dei servizi didattici promuovendo l’aggiornamento e l’autoaggiornamento del personale. si impegna a semplificare le procedure amministrative ed a garantirne l’efficienza e la trasparenza, per facilitare la partecipazione degli utenti; si impegna ad utilizzare le possibilità offerte dai fondi comunitari per migliorare le risorse tecnologiche ed ampliare l’offerta formativa; opererà per costruire abilità professionali e strutture tecniche in grado di offrire servizi al territorio e alle imprese; Libertà di insegnamento e aggiornamento del personale Il 2° Istituto di Istruzione Superiore di Augusta garantisce la libertà di insegnamento dei docenti intesa come attività di formazione, di sperimentazione metodologica nell’ottica di assicurare lo sviluppo della personalità e della cultura degli alunni. L’aggiornamento del personale é considerato un elemento fondamentale del servizio scolastico. PARTE PRIMA 7 - Area Didattica 7.1 Il 2° Istituto di Istruzione Superiore di Augusta si impegna a garantire la qualità dell’attività educativa: - utilizzando al meglio le professionalità dei docenti; 4 - programmando percorsi didattici adeguati ai livelli di partenza degli alunni; - privilegiando gli aspetti formativi dell’attività didattica; - garantendo il raggiungimento delle finalità istituzionali in relazione alle abilità culturali e professionali attinenti al titolo di studio; - mettendo a disposizione i sussidi didattici più adeguati al raggiungimento degli obiettivi formativi e cognitivi previsti dal P.O.F. (laboratori, biblioteca, ecc.); - garantendo una scelta seria e ponderata dei libri di testo, nella prospettiva di ottenere il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo dei libri in uso; - pretendendo il massimo impegno da parte degli studenti in relazione all’applicazione nello studio; - proponendosi come compito prioritario quello di formare informando; - stimolando il concorso delle famiglie, delle istituzioni, della società civile; - operando scambi con altre istituzioni scolastiche comunitarie e non; - promuovendo con ogni mezzo i rapporti con il territorio all’interno del quale si riconosce come organo catalizzatore e propulsore di potenzialità culturali e sociali; - sviluppando rapporti di collaborazione, di amicizia, al rispetto tra le componenti che all’interno della scuola convivono. 7.2 Il 2° Istituto di Istruzione Superiore di Augusta si impegna ad elaborare, adottare e pubblicizzare i seguenti documenti: 7.2.1 - Piano dell’offerta formativa (P. 0. F) Il P.O.F. conterrà le scelte educative, formative ed organizzative non ché i criteri di utilizzazione delle risorse e costituisce un impegno per l’intera comunità scolastica; esso è uno strumento che integra la carta dei servizi ed è soggetto alle modifiche deliberate dal collegio docenti in occasione dell’approvazione annuale della programmazione didattica ed educativa; esso, in particolare, regola l’uso delle risorse dell’Istituto e la pianificazione delle attività di sostegno, di recupero, di orientamento e di formazione integrata. 7.2.2 - Regolamento di istituto Il Regolamento di istituto, integrato dallo statuto degli studenti, costituisce un allegato alla presente carta; esso comprende in particolare le norme relative a: 5 - vigilanza sugli alunni; - comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze e giustificazioni; - uso degli spazi, dei laboratori e della biblioteca. PARTE SECONDA 8 - Servizi amministrativi 8.1 Il 2° Istituto di Istruzione Superiore di Augusta si impegna a soddisfare, compatibilmente con le risorse disponibili, i seguenti fattori di qualità: - celerità di procedure; - trasparenza; - informatizzazione dei servizi; - tempi brevi di attesa allo sportello; - flessibilità dell’orario di servizio. 8.2 - La distribuzione dei moduli di iscrizione é effettuata a vista nei giorni previsti 8.3 - La segreteria garantisce 1' iscrizione alle classi nei tempi minimi compatibili con le procedure. 8.4 - Il rilascio dei certificati é effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza; di cinque giorni per quelli con votazioni e/o giudizi e per i certificati di servizio. La loro richiesta può essere effettuata anche per telefono nei giorni previsti. 8.5 - Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati a vista a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del risultato finale. 8.6 – Gli esiti della valutazione finale degli alunni sono pubblicati entro cinque giorni lavorativi dal termine delle operazioni di scrutinio. 8.7 - Gli uffici di segreteria garantiranno un orario di apertura al pubblico a giorni alterni in orari mattutini e, per almeno un giorno la settimana, in orario pomeridiano compatibile con le esigenze degli studenti del corso serale. 8.8 - Il Preside riceve il pubblico, in via ordinaria, solo il Sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12,30, negli altri giorni il pubblico potrà conferire con i collaboratori negli orari resi pubblici con opportuni avvisi. 6 I Docenti riceveranno i genitori un giorno la settimana in orario antimeridiano secondo l’apposito calendario; per venire incontro alle esigenze dell’utenza verranno organizzati almeno due incontri pomeridiani distinti per biennio e triennio ordinariamente prima delle vacanze di Natale e di Pasqua. 8.9 - Il 2° Istituto di Istruzione Superiore di Augusta garantisce all’utente la tempestività del contatto telefonico; le modalità di risposta comprenderanno il nome della scuola, il nome e la qualifica di chi risponde, l’indicazione della persona in grado di fornire le informazioni richieste. 8.10 - Verranno assicurati spazi ben visibili per l’esposizione al pubblico di: - tabella orario dei docenti e del personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario; - organigramma degli uffici; - organigramma degli organi collegiali; - organico del personale ATA; - albo di istituto; - bacheca sindacale; - bacheca dei genitori; - bacheca degli alunni 8.11- All’ingresso dell’edificio si troveranno operatori riconoscibili ed in grado di fornire informazioni. 8.12 - Per la durata dell’orario di lavoro gli operatori scolastici indosseranno il cartellino di identificazione in maniera visibile. PARTE TERZA 9 - Condizioni ambientali 9.1- L’ambiente scolastico, pulito, accogliente deve garantire condizioni d’igiene e sicurezza tali da assicurare una presenza a scuola gradevole e confortevole per tutti. 9.2 - Il personale preposto deve adoperarsi per assicurare costantemente la pulizia dei locali scolastici. 9.3 - Verranno attuate tutte le procedure previste dalla normativa sulla sicurezza e si opererà per garantire l’applicazione del Dlgs 81/08. 9.4 - Il 2° Istituto di Istruzione Superiore di Augusta informerà l’utenza sui seguenti fattori di qualità: 7 - numero e dimensioni delle aule; - numero, tipo e utilizzo di aule speciali e laboratori; - numero delle ore settimanali di utilizzo; - numero, dimensione e dotazione dei locali di servizio; - orario settimanale di apertura e modalità per la consultazione e il prestito delle dotazioni della biblioteca; - numero dei servizi igienici; - esistenza delle barriere architettoniche e dimensione spazi esterni attrezzati; - piano di evacuazione; PARTE QUARTA 10 - Procedure dei reclami e valutazione del servizio 10.1 - I reclami possono essere proposti in forma scritta, orale, telefonica via fax o email con indicate le generalità e l’indirizzo del proponente. 10.2 - I reclami orali o telefonici devono successivamente essere formalizzati con la sottoscrizione. 10.3 - Le comunicazioni anonime non saranno prese in considerazione. 10.4 - Il capo d’istituto risponde in forma scritta entro trenta giorni dalla ricezione e, qualora esso non sia di sua competenza, indicherà l’autorità competente ad esaminarlo. 10.5 - Per la raccolta di elementi utili alla valutazione del servizio si farà uso di questionari opportunamente tarati , rivolti ai genitori e agli studenti. 10.6 - Si opererà in modo da consentire momenti di valutazione del servizio offerto nei vari settori di gestione della scuola per agevolare la riflessione critica e propositiva. PARTE QUINTA 11 - Attuazione 11.1 Le indicazioni contenute nella presente Carta opportunamente illustrate e divulgate, si applicheranno fino a quando non interverranno disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge. 11.2 Nella stesura della Carta si è proceduto sulla base dei criteri emanati dal MIUR. 8 Patto educativo di corresponsabilità (in base all’Art. 3 DPR 235/2007) 1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo stu dio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile. 2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella di versità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art. 1 - commi 1 e 2 D.P.R. 249/98)”. Questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal regolamento delle studentesse e degli studenti, PROPONE il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. I docenti si impegnano a: 1. essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola; 2. non usare mai in classe il cellulare; 3. non fumare nei locali dell’Istituto nel risspetto delle norme nazionali vigenti; 4. rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 5. essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nella pausa di socializzazione; 6. informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti; 7. informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione; 8. esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio; 9 9. comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle veri fiche scritte, orali e di laboratorio; 10. effettuare almeno il numero minimo di verifiche come previsto dai Dipartimenti disciplinari; 11. correggere e consegnare i compiti prima della prova successiva; 12. realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 13. favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 14. incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 15. lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti; 16. pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile personalizzate; 17. effettuare il controllo rigoroso delle giustificazioni delle assenze e dei ritardi; 18. effettuare le interrogazioni solo durante le ore di lezione, e all’interno dell’aula didattica. Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 1. essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 2. non usare mai in classe il cellulare o altri dispositivi elettronici; 3. lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 4. chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 5. intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 6. conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 7. rispettare i compagni, il personale della scuola; 8. rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 9. conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 10. evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola, pena l’indennizzo del danno prodotto; 11. partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 12. svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 13. favorire la comunicazione scuola/famiglia; 14. sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 10 I genitori si impegnano a: 1. conoscere l’offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti; 2. sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 3. essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di eccellenza; 4. informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell’andamento scolastico dello studente; 5. vigilare sulla costante frequenza; 6. giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 7. vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola; 8. non chiedere uscite anticipate prima della V ora e solo per casi di comprovata gravità e necessità non prevedibili; 9. invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi. 10. non telefonare ai propri figli durante l’orario di lezione e, in casi di grave necessità, chiamare la scuola; 11. intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di presidenza, con il Consiglio di classe e con i singoli docenti nei casi di scarso profitto e/o indisciplina; 12. tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti, prenotando il colloquio. Il personale non docente si impegna a: 1. essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 2. conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza; 3. garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 4. segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 5. favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti). Il Dirigente Scolastico si impegna a: 1. garantire e favorire l’attuazione nell’offerta Formativa, ponendo 11 studenti, genitori, docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 2. garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 3. garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica; 4. cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate. REGOLAMENTO DI ISTITUTO Art. 1 - Generalità Il 2° Istituto di Istruzione Superiore di Augusta, formato dall’Istituto Tecnico Settore Tecnologico (Meccanica e Meccatronica ed energia / Elettronica ed Elettrotecnica), dall’Istituto Tecnico Settore Economico (Amministrazione finanza e Marketing / Turismo) e dal Liceo Scientifico delle Scienze Applicate aggregati, si propone, con spirito di collaborazione fra tutte le sue componenti e attraverso lo strumento di una cultura critica, la formazione personale e sociale dei giovani, nonché la crescita civile dell’intera comunità educante, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi della Costituzione Repubblicana, con i principi sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e con i principi generali dell’ordinamento italiano. Art. 2 - Formazione delle classi Le domande di iscrizione sono accolte, senza eccezione alcuna, compatibilmente con la capienza delle aule e con la normativa in materia. Ogni anno, ai primi di Settembre, è nominata dal Dirigente una Commissione con il compito di predisporre la composizione delle prime classi secondo i seguenti criteri di massima: a) gli alunni saranno distribuiti tra le classi autorizzate garantendo, mediamente, la presenza, in ciascuna classe, dello stesso numero di alunni licenziati dalla scuola media con la qualifica di ottimo, distinto, buono, e sufficiente in modo da assicurare un’equivalenza nelle basi culturali di ciascuna classe. b) la distribuzione degli alunni nelle varie sezioni avverrà, nel rispetto delle indicazioni di cui al punto a) cercando di soddisfare gli eventuali 12 desiderata espressi dai genitori con apposite istanze da acquisire entro il 2 settembre di ogni anno; c) effettuata l’assegnazione delle sezioni, non sarà consentito agli alunni chiedere di cambiare il corso al quale sono stati assegnati tranne che per motivi gravi e documentati che dovranno essere indicati al Dirigente, per iscritto, prima dell’inizio dell’anno scolastico. d) l’alunno ripetente, all’atto dell’iscrizione, ha facoltà di indicare di non voler essere iscritto allo stesso corso dell’anno precedente. e) l’iscrizione negli anni successivi avverrà seguendo il criterio della continuità didattica. Art. 3 - Orario delle lezioni La formulazione dell’orario è affidata ad una commissione, nominata dal Collegio dei docenti all’inizio di ogni anno scolastico di cui fa parte il Dirigente o un suo delegato. L’orario impegna tutti all’osservanza puntuale ed esatta, sia per l’inizio sia per la fine di ogni lezione. La scuola è aperta con 30 minuti di anticipo sull’orario di inizio delle lezioni. L’ingresso degli alunni nelle rispettive aule comincia al l° suono della campana ed avviene nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni. Tale inizio è segnalato dal 2° suono della campana. I cancelli di ingresso saranno chiusi inderogabilmente 5 minuti dopo il suono della seconda campana. I docenti della prima ora devono trovarsi nelle loro classi cinque minuti prima dell’inizio della lezione; nelle ore successive il trasferimento nella nuova aula avverrà, con immediatezza, dopo il suono della campana. La scuola garantisce, compatibilmente con le disponibilità umane e finanziarie, la copertura dell’orario delle lezioni. In assenza dei docenti di prima o ultima ora le classi saranno autorizzate ad entrare un’ora dopo o uscire un’ora prima. Delle variazioni di orario sarà data comunicazione anticipatamente agli allievi sul registro di classe e alle famiglie mediante SMS; senza tale preventiva comunicazione gli allievi saranno trattenuti all’interno del comprensorio scolastico. Art. 4 – Permessi per ritardi e uscite anticipate Gli alunni ritardatari, nei soli casi di gravi e comprovati motivi, saranno ammessi in classe all’inizio della 2a ora. Ogni quattro ritardi e/o uscite anticipate e/o assenze ingiustificate 13 l’alunno sarà sanzionato con una nota disciplinare sul registro di classe. Non è possibile richiedere permessi per uscire prima della fine delle lezioni, anche in occasione di visite specialistiche, analisi, rilascio documenti, esami e quant’altro. Gli alunni che nonostante il divieto chiederanno di uscire anticipatamente dovranno documentare la richiesta il giorno dopo, in caso contrario l’infrazione verrà annotata sul registro (ad ogni quattro annotazioni corrisponderà una nota disciplinare). In caso di malore si attueranno le procedure del piano di sicurezza della scuola. Il docente in servizio nell’ora prenderà nota dei ritardi e delle uscite anticipate sul registro di classe. Art. 5 - Assenze degli alunni All’atto dell’iscrizione, o comunque entro settembre, un genitore o il rappresentante legale ritira personalmente il “libretto delle assenze”, apponendovi la firma alla presenza del Dirigente o di persona da questi delegata. Dopo ogni assenza, qualunque sia il motivo, lo studente è ammesso alle lezioni se il genitore o il suo rappresentante legale richieda per iscritto, su detto libretto, che essa sia giustificata. Il compito di giustificare le assenze è del Docente in servizio nella 1a ora di lezione. La dimenticanza della giustificazione sarà tollerata a condizione che l’assenza sia giustificata il giorno successivo. Nel caso in cui l’alunno non giustifichi l’assenza, riceverà una annotazione sul registro di classe (quattro annotazioni corrispondono ad una nota disciplinare). Deroghe potranno essere concesse solo dal Dirigente. L’alunno maggiorenne può firmare il libretto delle assenze ed intrattiene personalmente tutti i rapporti con l’istituzione scolastica; tuttavia, a seguito di accordo liberamente sottoscritto da scuola, alunno maggiorenne e famiglia, i genitori o chi ne fa le veci riceveranno comunicazioni sul profitto e sull’andamento disciplinare del figlio maggiorenne e potranno essere convocati in casi di particolare gravità. Per le assenze che si protraggano oltre i cinque giorni, inclusi i festivi, assieme al libretto delle assenze, è necessario esibire il certificato medico. In caso di smarrimento del libretto personale delle assenze si può richiedere un duplicato in segreteria, dopo il pagamento del costo dello stesso, quale rimborso spese, sul c/c della scuola e dovrà essere ritirato dal geni14 tore. Nelle more del ritiro del libretto l’assenza dovrà essere giustificata personalmente dal genitore. Le famiglie saranno informate, in tempo reale, delle assenze mediante servizio SMS. Le famiglie che rifiutano tale sistema informativo, dopo un congruo numero di assenze, saranno informate mediante comunicazione scritta. Art. 6 - Vigilanza sugli alunni La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività didattiche (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.); la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e l’uscita dalle aule spetta agli insegnanti impegnati per le prime ed ultime ore, durante il momento di socializzazione spetta ai docenti in servizio nell’ora coadiuvati dai collaboratori scolastici in servizio. Art. 7 - Comportamento degli alunni all’interno dell’Istituto. Nel corso delle prime due ore di lezione non è consentito agli alunni di uscire dalle aule, salvo casi di assoluta necessità, il docente chiederà al collaboratore del piano di verificare che l’alunno non lasci il piano. A partire dalla terza ora gli alunni potranno uscire, solo uno per volta, se autorizzati dal Docente in servizio nella classe. Al suono della campana dell’ora gli alunni che siano stati autorizzati ad uscire rientreranno immediatamente in aula e sarà compito del docente in ingresso autorizzare le uscite. A nessun alunno è consentito entrare in aule diverse da quella ove è ospitata la propria classe, se non fornito di autorizzazione della Dirigenza. Durante la normale attività didattica, fissata dall’orario delle lezioni e durante il momento di socializzazione non è consentito agli alunni di uscire dall’istituto. Eventuali comunicazioni degli alunni con la Dirigenza o con la segreteria debbono aver luogo durante il momento di socializzazione o, in via eccezionale, durante la normale apertura degli uffici al pubblico; tali orari saranno resi noti con comunicazioni affisse all’albo e/o in spazi di facile evidenza per l’utenza. Non è consentito agli alunni di uscire fuori dalle aule quando, per qualsiasi motivo, sono privi di insegnante, o durante il cambio delle ore tranne, eventualmente al rappresentante di classe per segnalare l’assenza dell’insegnante. E’ altresì vietato sostare oziosi o, peggio ancora, indisciplinati e vocianti nell’androne o nei corridoi dei vari piani. 15 Gli alunni devono tenere condotta irreprensibile verso il personale docente e verso i compagni sia dentro la scuola sia fuori; va altresì mantenuto il dovuto rispetto nei confronti del personale di servizio che esplica i propri compiti. Gli studenti non devono permettersi alcuna familiarità con il personale A.T.A. e debbono eseguire disposizioni da questi comunicate a nome dei superiori. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento dell’istituto. Le scale di emergenza si utilizzano solo in caso di evacuazione dell’istituto e in esse non è assolutamente possibile sostare, oziare o fumare. La violazione di quanto detto sarà sanzionata con nota disciplinare. I docenti ed i collaboratori scolastici vigileranno e segnaleranno gli eventuali trasgressori. Si fa espresso divieto agli alunni, agli insegnanti ed a tutto il personale della scuola di fumare all’interno dei locali scolastici. I telefoni cellulari durante lo svolgimento di qualunque attività didattica e/o collegiale devono essere mantenuti spenti. Lo studente che utilizzi in qualsiasi modo il telefono cellulare durante l’attività didattica dovrà, a richiesta dell’insegnante, consegnarlo a quest’ultimo che lo tratterà fino alla fine delle lezioni. L’eventuale rifiuto alla consegna sarà oggetto di una nota disciplinare. Nel caso in cui il comportamento venga reiterato l’insegnante sanzionerà il comportamento con nota disciplinare. Art. 8 – Sanzioni disciplinari I comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nel presente regolamento e al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica comporteranno provvedimenti disciplinari in conformità alle disposizioni di cui allo Statuto degli studenti, che fa parte integrante del presente regolamento insieme al D.M. del 15/03/2007. Agli alunni che manchino ai doveri scolastici secondo la gravità della mancanza, si attribuiscono le seguenti punizioni disciplinari: a) ammonizione privata o in classe; b) allontanamento dalla lezione; c) sospensione senza obbligo di frequenza; d) attività riparatorie; 16 e) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a quindici giorni; f) sospensione per più di 15 giorni; g) esclusione dallo scrutinio finale; h) non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi. Le sanzioni disciplinari previste dalle lettere a) e b) sono disposte dall’insegnante. La sanzione disciplinare della sospensione prevista dalla lettera c) rientra nella competenza del Consiglio di classe convocato dal Dirigente sulla base del rapporto proposto dal docente che chiede il provvedimento. In caso di infrazioni gravi il Dirigente potrà infliggere subito all’alunno un giorno di sospensione e stabilire poi ulteriori sanzioni insieme al Consiglio di classe. Le sanzioni disciplinari di cui alla lettera d) sono alternative alla sospensione dalle lezioni. Su richiesta della famiglia e con l’assenso dell’alunno i giorni di sospensione possono essere sostituiti dalle seguenti attività: - pulizia aule; - pulizia spiazzali e giardino esterni; - pitturazione. Gli alunni che attuano attività riparatorie dovranno effettuarle con consapevolezza e dovizia di intenti e i collaboratori scolastici a cui gli allievi saranno affiancati comunicheranno alla Dirigenza se i lavori sono stati eseguiti correttamente; in caso contrario l’alunno sconterà la sospensione dalle lezioni. Gli alunni che scelgono le attività riparatorie potranno frequentare le lezioni in quanto le stesse si svolgeranno fuori dall’orario scolastico. Le sanzioni disciplinari previste dalle lettere e), f) e g) rientrano nella competenza della Giunta esecutiva del Consiglio di istituto. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo Consiglio di classe. Tali sanzioni potranno essere applicate solo qualora l’illecito disciplinare commesso sia configurabile come atto di: - aggressione; - bullismo; - furto; - vandalismo; - lesioni personali. Comunque tali sanzioni verranno applicate se il comportamento dell’alunno è configurabile come reato, fatto salvo il diritto di presentare le 17 denunce di rito alle Autorità competenti. Il Collegio dei docenti, con parere favorevole del Consiglio di Istituto, stabilisce inoltre quanto segue: - alla terza nota verrà convocata la famiglia e disposta la sospensione per un giorno dalle lezioni o attività riparatoria; - alla sesta nota disciplinare (pertanto ogni tre note) verrà convocata la famiglia e disposta la sospensione di tre giorni o attività riparatoria; - in caso di ulteriori note disciplinari il Consiglio di classe, sulla base del caso concreto, provvederà con le sanzioni che ritiene opportune rispettando il principio di proporzionalità con i punti b) e c); - dopo la seconda assenza collettiva ingiustificata il consiglio di classe non potrà attribuire nello scrutinio finale più di sette in condotta. In caso di ulteriori assenze collettive il Consiglio di classe provvederà nel modo più opportuno a sanzionare il comportamento scorretto dell’intera classe, anche con attività riparatorie. - note per atti di cui alle lettere e), f) e g) non consentiranno la partecipazione alle visite e viaggi di istruzione; - gli alunni che alla fine del primo trimestre riporteranno cinque in condotta o meno non potranno partecipare alle visite e viaggi di istruzione. Le attività riparatorie sono previste per sospensioni non superiori a tre giorni. Art. 9 - Impugnazioni sanzioni disciplinari Per l’irrogazione delle sanzioni relative all’allontanamento dello studente dalla comunità di cui all’art. 4, comma 7, dello Statuto degli studenti e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 328, commi 2 e 4 del Testo unico. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all’Organo di garanzia interno alla scuola di cui all’art. 27. L’organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento. Art. 10 – Furti, smarrimenti, danni alle attrezzature La scuola non risponde di ammanchi o smarrimenti di oggetti e/o indumenti che si verifichino nell’ambito dell’Istituto 18 E’ fatto inoltre obbligo agli Alunni di mantenere pulita l’aula e di non lasciare sporcizia sul pavimento o sotto i banchi. Gli alunni, entrando in aula, dovranno far immediatamente presente al personale docente o al personale di vigilanza quanto di anormale, danneggiato o mancante avranno notato. Qualsiasi trasgressione sarà sanzionata e costituirà oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione del voto di condotta. Art. 11 – Risarcimento dei danni Chiunque danneggi, asporti o distrugga le attrezzature scolastiche è tenuto al risarcimento materiale del danno, ferme restando le eventuali responsabilità disciplinari e penali. In caso di alunni minorenni il risarcimento del danno, commisurato al danno arrecato, è dovuto dai genitori dell’alunno responsabile. Art. 12 - Rapporti con le famiglie I colloqui dei genitori con gli insegnanti sono di tre tipi: a) settimanali, ogni insegnante si rende disponibile per un ora settimanale, in orario antimeridiano, o su appuntamento; b) generali, almeno due volte l’anno, in orario pomeridiano e collegialmente; c) eccezionali, per reali necessità, autorizzati dalla Dirigenza, da realizzarsi durante gli intervalli oppure prima dell’inizio o dopo la conclusione delle lezioni. Art.13 – Persone estranee all’istituto Le persone estranee non autorizzate, per nessun motivo dovranno accedere all’Istituto, nella parte della scuola riservata alle attività didattiche. Art. 14 - Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali La convocazione degli organi deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai cinque giorni - rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all’albo di apposito avviso; in ogni caso, l’affissione all’albo dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’organo collegiale. La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale. 19 Di ogni seduta dell’organo è redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate. Art. 15 - Programmazione delle attività degli organi collegiali Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibi-le, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. Art. 16 - Svolgimento coordinato dell’attività degli organi collegiali Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l’esercizio delle competenze di altro organo collegiale. Art. 17 - Elezioni contemporanee di organi di durata annuale Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell’anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali. Art. 18 - Convocazione del Consiglio di classe II Consiglio di classe è convocato dal Dirigente o dal Coordinatore di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente. Il Consiglio si riunisce, di regola, una volta ogni 45 giorni. Art. 19 - Programmazione e coordinamento dell’attività del Consiglio di classe Le riunioni del Consiglio di classe devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall’art. 15 e coordinate con quelle di altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall’art. 16. Art. 20 - Convocazione del Collegio dei docenti Il Collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall’art. 7 comma 4 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. 20 Art. 21 - Programmazione e coordinamento dell’attività del Collegio dei docenti Per la programmazione e il coordinamento dell’attività del Collegio dei docenti si applicano le disposizioni dei precedenti artt. 15 e 16. Art. 22 - Prima convocazione del Consiglio di istituto La prima convocazione del Consiglio di istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del provveditore agli studi, è disposta dal Dirigente. Art. 23 - Elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio di istituto Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente. L’ elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l’elezione del presidente. Art. 24 - Convocazione del Consiglio di istituto Il Consiglio di istituto è convocato dal presidente del Consiglio stesso. Il presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del presidente della Giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Art. 25 - Pubblicità degli atti La pubblicità degli atti del Consiglio di istituto, disciplinata dall’art. 43 del Testo unico, deve avvenire mediante affissione all’albo di istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. L’affissione all’albo avviene, in via ordinaria, entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della delibera21 zione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori che hanno costituito oggetto della deliberazione sono, per lo stesso periodo, depositati nell’Ufficio di segreteria. Per assicurare la visione degli atti posti all’ Odg., su richiesta dei Consiglieri, verrà disposta l’apertura straordinaria dell’ufficio di segreteria, in orario pomeridiano e prima dello svolgimento della seduta; la duplicazione degli atti preparatori non potrà avvenire prima della assunzione delle deliberazioni. La copia della deliberazione da affiggere all’albo è consegnata al Dirigente dal segretario del Consiglio; il Dirigente ne dispone l’affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. All’interno dell’Istituto è vietata a tutti la distribuzione di volantini. L’affissione di manifesti, documenti, inviti etc. negli appositi spazi, può essere consentita purché ne sia informata preventivamente la Dirigenza che dovrà approvarne l’affissione; il documento dovrà essere sottoscritto in modo leggibile, da coloro che lo approvano e ne assumono la responsabilità. Vanno escluse la propaganda commerciale ed industriale e sull’operato delle persone. Art. 26 - Convocazione del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente: a) in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 10, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell’art. 448 del Testo unico; b) alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell’art. 438 del Testo unico. c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Art. 27 - Organo di garanzia Esso è composto da due studenti eletti dal comitato studentesco nella sua prima riunione, da tre docenti e da un genitore scelti tra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in cifra assoluta, in occasione dell’elezione del Consiglio di istituto. In assenza del Consiglio di Istituto i tre docenti sono i docenti eletti collaboratori del Dirigente e il genitore è designato di volta in volta dal Dirigente scegliendolo fra i genitori degli alunni della classe dell’alunno 22 ricorrente. Con l’elezione del Consiglio di Istituto l’organo di garanzia è composto come indicato al comma I. Art. 28 - Assemblee studentesche Gli studenti hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola. Le assemblee degli studenti si articolano in: a) assemblea di Istituto; b) assemblea di classe; Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti e dovranno sempre essere svolte nel rispetto della pluralità delle opinioni e delle persone partecipanti. L’assemblea di Istituto si può tenere nei limiti di una giornata di lezione e di una volta al mese e in giorni diversi durante l’anno scolastico, nel rispetto delle indicazioni emanate dal MIUR, con nota prot.4733/A3 26/11/2003 : • L’art. 74 del decreto legislativo 297/94 comma 3 prevede che allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni di lezione. • Le giornate riservate alle assemblee di Istituto, durante l’orario delle lezioni, in numero non superiori a quattro, aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, alle quali abbiano partecipato esperti, regolarmente autorizzati dal Consiglio d’Istituto, (comma 7, art. 13 T.U..), sono da considerare a tutti gli effetti come lezioni; • Le ore destinate, su richiesta degli studenti, alle assemblee e utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo, concorrono pienamente al computo dei 200 giorni destinati allo svolgimento delle lezioni • L’assemblea di classe nei limiti di due ore di lezione una volta al mese o due volte in un mese con durata di un’ora, non sono da recuperare. Non è ammessa alcuna assemblea nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei trenta giorni antecedenti la conclusione dell’anno scolastico, e nelle due settimane precedenti la chiusura del quadrimestre o dei trimestri. La convocazione dell’assemblea di Istituto avviene su richiesta del 10% degli studenti, oppure dal presidente del Comitato studentesco e dei rappresentanti degli studenti della scuola nel Consiglio di istituto, presentata al Capo di Istituto con preavviso di almeno sei giorni. La convocazione dell’assemblea di classe avviene su richiesta dei rap23 Art. 30 - Assemblea dei genitori I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea per classe, per corso o plenaria, in orario non scolastico, previa autorizzazione della Dirigenza. La richiesta motivata di assemblea dovrà essere avanzata al Dirigente almeno tre giorni prima da un numero di genitori non inferiore al 10% degli aventi diritto. Copia della decisione del Dirigente che autorizza l’assemblea sarà affissa all’albo della scuola a cura della segreteria. Art. 32 - Funzionamento della biblioteca, dei gabinetti scientifici, dei laboratori e delle palestre Il funzionamento della biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti dal Consiglio di istituto, sentito il Collegio dei docenti, in modo da assicurare: a) l’accesso alla biblioteca da parte dei docenti, dei genitori e degli studenti anche nei limiti del possibile nelle ore pomeridiane; b) modalità agevoli di accesso al prestito o alla consultazione; c) la partecipazione, in via consultiva, degli studenti alla scelta delle dotazioni librarie da acquistare. Il funzionamento dei gabinetti scientifici e laboratori è regolato dal Consiglio di istituto in modo da facilitarne l’uso da parte degli studenti, possibilmente anche in ore pomeridiane, per studi e ricerche, con la presenza di un docente. Si osservano le eventuali direttive di massima ministeriali. Il Dirigente può, su proposta del Collegio dei docenti, affidare a docenti le funzioni di direttore della biblioteca e dei gabinetti scientifici, tenuto conto, peraltro, degli impegni dei docenti stessi per la partecipazione agli organi collegiali della scuola. Il funzionamento delle palestre è disciplinato dal Consiglio di istituto in modo da assicurare la disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi della scuola, e, nei casi di necessità, ad altre scuole, nonché ad enti di promozione sportiva al fine di porre le proprie strutture a disposizione della comunità cittadina, previo nulla osta della Provincia regionale e all’interno di tutele stabilite nell’atto di concessione. Il Consiglio di Istituto concederà l’uso temporaneo dei locali e della palestra in orario extra-scolastico ad altre scuole, Enti, Associazioni Sportive e culturali regolarmente costituite a condizione che presentino tutte le garanzie previste dalle vigenti disposizioni nei limiti delle possibilità che l’Istituto offre. In caso di furto di attrezzature ed eventuali danni a patrimonio scolastico non addebitabili agli alunni sarà immediatamente revocata l’autorizzazione di cui sopra fino all’accertamento dei danni e al ripristino dei locali da parte delle associazioni autorizzate o all’eventuale riconoscimento di discolpa delle stesse. Art. 31 - Uso dei locali in orario non scolastico Per le assemblee delle varie componenti i locali possono essere usati, in orario non scolastico, previa autorizzazione della Dirigenza. Art. 33 - Biblioteca di Istituto La biblioteca della scuola favorisce l’integrazione dell’insegnamento con la ricerca individuale e di gruppo, ed offre agli allievi la possibilità di am- presentanti di classe o di almeno la metà degli studenti della stessa classe, presentata al Coordinatore della classe con preavviso di almeno tre giorni. In tutti i casi nella convocazione di un’assemblea deve essere indicato l’ordine del giorno ed è presieduta dal rappresentante di classe che ha ottenuto il maggior numero di voti in occasione dell’elezione dei consigli di classe, in sua assenza dal secondo degli eletti. Ogni assemblea deve inoltre darsi un presidente il quale a sua volta designa un segretario. Le sedute vanno regolarmente verbalizzate, il processo verbale dovrà essere consegnato alla Dirigenza a cura del segretario della riunione. All’assemblea di classe o di Istituto possono assistere oltre al Dirigente o un suo delegato gli insegnanti che lo desiderano. Il docente in servizio dovrà vigilare sull’ordinato svolgimento dei lavori. Il Dirigente o il suo delegato hanno poteri di intervento nei casi di violazione del regolamento e la sospende constatata l’impossibilità di un suo ordinato svolgimento. Art. 29 - Comitato studentesco I rappresentati di classe legalmente eletti hanno la facoltà di esprimere un Comitato studentesco; esso è composto da un rappresentante per classe, in persona di colui che ha ottenuto il maggior numero di voti, mentre il secondo degli eletti ne è il supplente in caso di assenza. Il Comitato studentesco ha la possibilità di tenere riunioni nei locali della scuola in ore coincidenti con quelle di lezione o, eccezionalmente e per motivi di urgenza, durante l’intervallo di socializzazione, con l’eventuale presenza del Dirigente o di un docente. Tali riunioni, autorizzate dal Dirigente previa presentazione dell’ordine del giorno, due giorni prima, possono di norma avvenire con frequenza mensile. 24 25 pliare ed approfondire la loro cultura. La gestione della biblioteca è affidata di anno in anno ad un docente (direttore della biblioteca), che in tale lavoro si avvale delle necessarie forme di collaborazione. Il direttore della biblioteca, previo accordo con il Dirigente, stabilisce, all’inizio di ogni anno scolastico, le ore in cui è possibile accedere alla biblioteca sia per la consultazione sia per il prestito dei libri. Chi riceve libri in prestito è tenuto a restituirli entro 30 giorni ed è responsabile della loro diligente conservazione; chiunque smarrisce o deteriori opere ricevute in prestito è tenuto a riacquistarle. Art. 34 - Uso dei gabinetti scientifici, dei laboratori e delle attrezzature didattiche Ogni gabinetto scientifico e ogni settore di sussidi didattici e sportivi è affidato annualmente dalla Dirigenza alla responsabilità di un insegnante, il quale prende in consegna il materiale scientifico, didattico, librario, sportivo esistente e le attrezzature connesse. Il materiale e le attrezzature sono tutti strumenti da utilizzare da parte degli insegnanti con saggezza per rendere più interessante e più completo l’apprendimento. Le classi si avvicenderanno nei vari gabinetti scientifici secondo l’orario concordato all’inizio dell’anno scolastico tra i docenti delle singole discipline con il Docente nominato responsabile. Il trasferimento degli alunni nei gabinetti scientifici, nei laboratori e in palestra deve avvenire sotto la sorveglianza dei docenti dell’ora. L’uso del fotocopiatore è riservato a finalità didattiche e di segreteria secondo le modalità stabilite dalla Dirigenza. ne faccia richiesta senza oneri e, comunque, ad ogni alunno all’atto dell’iscrizione. Art. 37 - Disposizioni finali Ogni modifica al presente Regolamento deve essere approvata dal Consiglio di Istituto. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme del Testo unico. N.B.: con il termine Dirigenza si intende il Dirigente o uno qualunque dei suoi collaboratori o fiduciari; con la dizione Testo unico ci si riferisce al Decreto legislativo 16/4/94 n° 297; con il termine Statuto degli studenti si ci riferisce al D.P.R. 24/6/98 n° 249 con le modifiche apportate dal D.P.R. 21/11/2007 n° 235. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA IL DIRIGENTE Art. 36 - Entrata in vigore Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il 15° giorno dalla sua affissione all’albo della scuola e di esso sarà consegnata copia a chiunque Il Dirigente non può delegare (Art. 17 Dlgs 81/08): a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Inoltre egli deve (Art. 18 Dlgs 81/08): a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Dlgs 81/08. b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 26 27 Art. 35 - Visite guidate e viaggi di istruzione Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono programmati dai Consigli di classi e/o dal Collegio Docenti; saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni ministeriali, con finalità culturali e didattiche, connesse con l’indirizzo di studi e devono essere approvati dal Consiglio di Istituto. I Consigli di classe si riuniranno in tempo utile per programmare e concordare le visite e i viaggi di istruzione trasmettendo in tempi brevi le loro proposte al Consiglio di Istituto. f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 Dlgs 81/ 08, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 Dlgs 81/08; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento del DVR, il documento è consultato esclusivamente in azienda; p) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50; r) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43 DLgs 81/08. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti; 28 s) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. IL PREPOSTO Il Dirigente, per l’attuazione delle misure previste nel DVR si avvale della collaborazione dei preposti, in ambito scolastico questa figura coincide con l’Assistente Tecnico diplomato. I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono (art 19 Dlgs 81/08): a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37 Dlgs 81/08. 29 IL LAVORATORE «Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.» Al lavoratore così definito è equiparato: - il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; - l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato Art 44 Dlgs 81/08 1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. 2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza. Obblighi dei lavoratori Art. 20 Dlgs 81/08: 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), Servizio di Prevenzione e Protezione Art 31 Dlgs 81/08 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 34 Dlgs 81/08, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo. 2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32 Dlgs 81/08, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico. 30 31 3. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio. 4. Il ricorso a persone o servizi esterni é obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui al citato art 32. 5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non é per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede art 33 Dlgs 81/08: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35 Dlgs 81/08; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 Dlgs 81/08. 2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. 3. Il servizio di prevenzione e protezione é utilizzato dal datore di lavoro. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Art 47 Dlgs 81/08 RLS: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Nel comparto scuola è individuato nell’ambito dei componenti la RSU. In numero di: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori. 32 NORME DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA Tutti i lavoratori debbono essere edotti, mediante comunicazione diretta (cui possono aggiungersi, per maggiore efficacia, le altre usuali forme di divulgazione, per esempio: cartellonistica, affissione in bacheca ecc.), sulle norme di comportamento da osservare in situazioni di emergenza. In particolare essi hanno l’obbligo di: - segnalare tempestivamente al personale specificatamente incaricato della gestione delle situazioni di emergenza ogni evento pericoloso per cose o persone verificatosi negli ambienti di lavoro ( es. : incendio, scoppio, infortunio, malore ecc.); - astenersi dall’effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone (salvo laddove sia impossibile contattare un incaricato, ovvero in situazione di pericolo grave e immediato). In particolare non dovranno utilizzare attrezzature antincendio o di pronto soccorso, o effettuare interventi o manovre sui quadri elettrici o sugli impianti tecnologici (idrico, termico, di condizionamento ecc.) senza aver ricevuto adeguate istruzioni. I lavoratori devono, altresì, conoscere e applicare le seguenti norme comportamentali in caso di esodo dai locali, al verificarsi di una situazione di emergenza: - allontanarsi ordinatamente dai locali non appena percepito l’apposito avviso di allarme, ovvero al cospetto diretto di una situazione di emergenza, avendo cura di chiudere, ovviamente non a chiave, le finestre e le porte degli ambienti di lavoro, dopo aver accertato che gli stessi siano stati completamente evacuati; - asportare possibilmente i propri effetti personali, seguire, salvo diversa indicazione da parte del personale incaricato, il percorso di esodo contrassegnato dalla apposita segnaletica; - defluire rapidamente dalle uscite di emergenza per portarsi nel «luogo sicuro» o nell’eventuale «area esterna di raccolta» a ciascuno assegnata, curando di non ostacolare l’accesso e l’opera dei soccorritori; - non allontanarsi, senza autorizzazione degli incaricati, dal «luogo sicuro» o dalle «aree di raccolta». 33 Segnaletica di sicurezza l’attivazione, da parte degli incaricati, designati dal Dirigente, dei servizi esterni di pronto intervento in situazioni di emergenza, nonché di trasporto alle strutture ospedaliere degli infortunati o degli infermi. I lavoratori potranno attivare direttamente le procedure di cui sopra solo in caso di irreperibilità degli incaricati medesimi o, comunque, in caso di pericolo grave e immediato. Per tale evenienza debbono essere disponibili, in luogo presidiato e su apposito cartello affisso in modo da essere agevolmente accessibile, i seguenti dati: - l’indirizzo e il numero telefonico dei servizi esterni di sicurezza o di pronto intervento cui ricorrere nei casi di emergenza e/o di trasporto dei lavoratori infortunati o infermi (ASP territorialmente competenti, VVFF, polizia, carabinieri, ecc.); - il nominativo, il recapito, i numeri di telefono degli incaricati delle imprese di manutenzione degli impianti (ascensori, montacarichi elettrici, di condizionamento, di riscaldamento ecc.) e delle apparecchiature informatiche e/ o telematiche. Le vie di esodo, le uscite di emergenza, l’attrezzatura di pronto soccorso e i presidi di sicurezza sono contraddistinti da apposita segnaletica, il cui scopo è quello di richiamare con immediatezza l’attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare per prevenirlo. A tal fine si riproducono di seguito alcuni dei simboli, aventi rapporto con la sicurezza, che tutti i lavoratori devono conoscere. Ciascun lavoratore deve essere informato sulle principali istituzioni pubbliche e persone da attivare in relazione alle situazioni di emergenza o concernenti, più in generale, la sicurezza sul lavoro. Tale informazione deve indicativamente riguardare: - il nominativo, la sede di lavoro o il recapito del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dei relativi addetti, interni e/o esterni; - il nominativo dei lavoratori (e dei loro sostituti) incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo; - il nominativo e i numeri di telefono degli incaricati interni (e dei loro sostituti) c/o esterni, designati dal datore di lavoro per attuare le procedure previste in caso di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza; - il nominativo, il recapito, il numero di telefono e di fax del medico competente per territorio (laddove, ovviamente, sia previsto l’obbligo della sorveglianza sanitaria); - il nominativo, la sede di lavoro e/o il recapito, il numero di telefono e dell’eventuale fax del/dei, rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre, ciascun lavoratore deve essere edotto circa le procedure per Misure generali di tutela Rispetto alla precedente normativa di sicurezza, le misure generali di tutela sono essenzialmente incentrate su: - la valutazione preventiva dei rischi e la loro eliminazione o riduzione al minimo, sulla scorta delle più aggiornate conoscenze tecniche, mediante interventi possibilmente alla fonte; - il rispetto dei principi ergonomici; - la priorità nell’adozione delle misure collettive rispetto a quelle individuali; - la corretta programmazione dei processi lavorativi, per ridurre al minimo l’esposizione al rischio dei lavoratori; - la regolare manutenzione e pulizia di ambienti, attrezzature, macchine e impianti; - l’informazione e la formazione dei lavoratori; la loro consultazione e partecipazione alle questioni concernenti la sicurezza del lavoro, tramite i rappresentanti per la sicurezza. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in 34 35 base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; c) riduzione dei rischi alla fonte; d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro; e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere esposti al rischio; i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro; j) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici; k) allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona; l) misure igieniche; m) misure di protezione collettiva ed individuale; n) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; o) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; p) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti; q) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; r) istruzioni adeguate ai lavoratori. 36 AVVERTENZE GENERALI AGLI STUDENTI SULLA SICUREZZA E IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO E’ rigorosamente vietato fumare oltre che per motivi igienico -sanitari anche per motivi di sicurezza antincendio. E’ indispensabile che il luogo di lavoro sia pulito ed ogni studente deve mantenerlo tale. In particolare deve gettare i rifiuti in appositi contenitori e non gettarli per terra. Le vie e le uscite di emergenza devono essere lasciate libere da ostruzioni sia all’interno che all’esterno ed ogni studente deve conoscere il percorso di emergenza che deve seguire in caso di segnalazione di pericolo. Ogni studente non deve accedere ad aree riservate, salvo quando è impegnato in attività connesse, sotto la direzione del preposto. Al verificarsi di un inconveniente legato al luogo di lavoro che può generare rischio, lo studente avverte immediatamente il preposto. I servizi igienici devono essere lasciati puliti ed in ordine in modo tale da poter essere utilizzati immediatamente da altri; questo è un modo per dimostrare attenzione per i propri compagni di scuola. MACCHINARI E ATTREZZATURE DI LAVORO Lo studente non deve rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione, senza l’autorizzazione del preposto. Lo studente deve utilizzare le macchine e le attrezzature in modo appropriato, seguendo le istruzioni e non compiere operazioni o manovre che non siano di sua competenza. IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTRICI Lo studente, prima di eseguire una qualsiasi operazione sugli impianti elettrici, deve disinserire l’alimentazione, assicurandosi che non ci sia tensione. Lo studente deve evitare il contatto diretto o indiretto con le parti degli impianti elettrici che possono essere sotto tensione e avere cura del rivestimento isolante dei conduttori elettrici. Inoltre prima di utilizzare apparecchi elettrici, deve assicurarsi che il cavo sia in buono stato e quando estrae la spina dalla presa deve farlo tirando per la sua impugnatura e non tirando il cavo. 37 PRONTO SOCCORSO In caso di incidente capitato ad altri, lo studente deve rapidamente avvertire il preposto presente. Non deve rimuovere l’infortunato e deve attendere le istruzioni. E’ opportuno che lo studente si renda disponibile per eseguire eventuali disposizioni del preposto. Questa comunicazione assolve ad uno dei compiti indicati dal legislatore. Quanto rappresentato in termini generali con la presente comunicazione è finalizzato anche a stimolare una partecipazione consapevole degli operatori a garantire la propria sicurezza e quella dei colleghi collaborando fattivamente a segnalare eventuali anomalie e disfunzione per aiutare l’Amministrazione a tutelare ciascuno di noi; solo un convinto coinvolgimento degli operatori con-sentirà una gestione della scuola efficiente e sicura; per questo motivo chiedo a ciascuno una adeguata attenzione nello svolgere i propri compiti segnalando per iscritto ogni anomalia. Nel corso dell’anno scolastico saranno effettuate le 2 esercitazioni di protezione civile previste dalla normativa. Confido sulla serietà e sull’attenzione del personale affinché tutto si svolga secondo le indicazioni che saranno fornite nel corso delle conferenze di servizio che saranno organizzate per tempo. 38 Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria DPR 24 giugno 1998, n. 249 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 29 luglio 1998, n. 175) modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. (in GU 18 dicembre 2007, n. 293) Art. 1 (Vita della comunità scolastica) 1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell’ordinamento italiano. 3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva. 4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, 39 di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. Art. 2 (Diritti) 1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. 3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori. 6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e 40 delle esigenze di vita degli studenti. 7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità; b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. 10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l’esercizio del diritto di associazione all’interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all’interno della scuola, nonché l’utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni. Art. 3 (Doveri) 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 41 3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art.1. 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti. 5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Art. 4 (Disciplina) 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e 42 delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. 7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 9. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico. 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata 43 effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 10. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. 11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Art. 5 (Impugnazioni) 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico. 2. L’organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento. 3. Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell’ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori. 44 4. L’organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione. 5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l’organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell’ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all’articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all’interno dell’organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 7. L’organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici. Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità) 1. Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 3. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell’offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità. 45 Art. 6 (Disposizioni finali) 1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media. 2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all’atto dell’iscrizione. 3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653. INDICE Princici fondamentali ................................................................................ pag. 3 Parte Prima ................................................................................................. “ 4 Parte Seconda ............................................................................................. “ 6 Parte Terza .................................................................................................. “ 7 Parte Quarta ................................................................................................ “ 8 Parte Quinta ................................................................................................ “ 8 Patto Educativo di Corresponsabilità ................................................... “ 9 Regolamento di Istituto ........................................................................... “ 12 Informazioni sulla Sicurezza: .................................................................. “ 27 - il Dirigente................................................................................................ “ 27 - il Preposto ................................................................................................. “ 29 - il Lavoratore ............................................................................................. “ 30 Norme di comportamento da osservare in situazioni di emergenza ............................................................................................... “ 33 Avvertenze generali agli studenti sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro .................................................................................... “ 37 Macchinari e attrezzature di lavoro ...................................................... “ 37 Impianti ed apparecchi elettrici .............................................................. “ 37 Pronto Soccorso ......................................................................................... “ 38 Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria “ 39 46 47 Tipografia Megara Stampa di Vinci Maria & C. snc Via delle Fornaci, 4 96011 AUGUSTA (SR) Tel./Fax 0931 991980 e-mail: [email protected] 48