Le Novità del
Modello 730/2009

Termini dell’assistenza fiscale e delle operazioni
di conguaglio, trasmissione telematica
 Le nuove detrazioni d’imposta
 Le proroghe importanti
 Alcune pronunce
Dott. Mirko Bertuzzo
Confindustria Vicenza
[email protected]
Introduzione: Termini dell’assistenza fiscale e delle operazioni di
conguaglio, trasmissione telematica del risultato contabile 730/4
Le novità: Nuovi istituti
Bonus
straordinario famiglie a basso reddito
Detassazione degli straordinari e dei premi di produttività

Le nuove detrazioni d’imposta
Spese
sostenute dai docenti per proprio aggiornamento e formazione
Spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a
carico
Pronunce
Spese
su detrazioni esistenti e proroghe importanti
sanitarie per acquisto di farmaci e scontrino parlante, integratori
alimentari, imposta di bollo e acquisti all’estero
Reintroduzione della detrazione per le rette degli asili nido
Nuovo limite per gli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione principale
Risparmio energetico
La Questione Bonifici per il 36%
Spese per pratica sportiva del ragazzi
Contratti di ospitalità per studenti universitari
I termini dell’assistenza fiscale
Entro il:
-
24 aprile
- 15 giugno
-15
Dipendente
Consegna al Caf il 730
precompilato e la
documentazione
Riceve il 730 e
prospetto liquidazione
luglio 2009
Sulle
retribuzioni di
Luglio
Consegna il 730
elaborato
Trasmissione
telematica all’A.E
(poi 30 giugno)
-
CAF
Conguaglio da
assistenza fiscale
Operazioni di Conguaglio
Il decreto Milleproroghe (DL 207/2008)
prevede:
 Invio telematico entro il 15 luglio 2009 (30
giugno a regime)
 Operazioni di conguaglio sulle retribuzioni
“di competenza del mese di luglio” (non più
corrisposte a luglio): sono le retribuzioni di
luglio erogate nello stesso mese o nei primi
giorni di agosto!!!!
Nuove modalità di trasmissione del
730-4
(a regime: art 16 D 164/1999)

Il caf comunica il risultato contabile delle
dichiarazioni (mod 730/4) non più direttamente al
sostituto d'imposta ma all'agenzia delle entrate la
quale provvederà successivamente ad inviarli
telematicamente:



direttamente al sostituto d'imposta o,
all'intermediario incaricato
tuttavia, l'avvio della nuova procedura è graduale, e
anche per questo secondo anno di sperimentazione è
riservata ai sostituti d'imposta con domicilio fiscale
nelle provincie individuate con Decreto del Direttore
dell‘Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2009
Le provincie interessate
Agrigento, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti,
Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Caltanissetta,
Campobasso, Chieti, Cosenza, Cremona, Crotone,
Enna, Gorizia, Imperia, Isernia, L’Aquila, Lecco,
Livorno, Lodi, Macerata, Matera, Oristano,
Perugia, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna,
Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno,
Sassari, Savona, Taranto, Terni, Trento, Verbania,
Verona, Viterbo. (44)
Nuove modalità di trasmissione del
730-4: Domicilio fiscale
DOMICILIO FISCALE
ART 58 Dpr 600/1973 domicilio fiscale per i soggetti
diversi dalle persone fisiche è:
 la sede legale, o, in mancanza,
 la sede amministrativa ovvero, se anche questa manchi,
 il comune ove è stabilita:



una sede secondaria
una stabile organizzazione
o dove è svolta in via prevalente l'attività
Diversamente dalla sperimentazione 2008, non è inserito
un riferimento temporale:
 2008: domicilio fiscale al 31/12/2007
 2009: domicilio fiscale....? (Si ritiene l’ultimo)
COMUNICAZIONE TELEMATICA
DEL SOSTITUTO AL 31.03.2009:


Dati del sostituto (cf, provincia, n cellulare, indirizzo posta elettronica)
QUADRO A – trasmissione diretta AE – Sostituto tramite



FISCONLINE
ENTRATEL (per ogni codice sede)
QUADRO B – trasmissione indiretta AE-Intermediario-Sostituto

per ogni codice sede:


dati sostituto: (1) codice sede
dati intermediario: (2) cf, (3) codice sede intermediario, (4) cel, (5) mail)
(l'intermediario verrà in possesso di tutti i risultati contabili 730/4 di
competenza del sostituto)



Revoca della precedente comunicazione per cessazione attività (data
cessazione)
Firma del Sostituto
Impegno alla trasmissione telematica
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che nella comunicazione prevista
(art. 16, comma 4-bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164) da effettuare
entro il 31 marzo 2009, dovrà essere riportato il medesimo “Codice
sede” indicato nella certificazione cud 2009.
COMUNICAZIONE
TELEMATICA DEL SOSTITUTO
AL 31.03.2009:


Il modello di comunicazione deve essere trasmesso
anche dai sostituti d’imposta che hanno
partecipato alla prima fase di sperimentazione
svolta nel 2008, anche per confermare il proprio
indirizzo telematico.
Revoca della comunicazione: La revoca può essere
richiesta esclusivamente nel caso di cessazione
dell’attività con conseguente perdita della qualifica
di sostituto d’imposta. Nel campo “Data
cessazione attività” la data va indicata nella forma
“gg/mm/aaaa”. La comunicazione recante la
revoca per cessazione dell’attività deve essere
trasmessa all’Agenzia delle Entrate al verificarsi di
tale evento.
Modello
730/2009
Mod. 730
“Base”
Mod.
730-1
Mod.
730-2
Mod.
730-3
Mod.
730-4
Modello
di
Dichiarazione
Scelta per la
destinazione
dell’8 e 5 ‰
Ricevuta
di consegna
Prospetto
di
Liquidazione
Risultato
Contabile
Perché conviene il Mod. 730
Il modello 730 presenta numerosi vantaggi: è
semplice da compilare, non richiede calcoli
e, soprattutto, permette di ottenere gli
eventuali rimborsi direttamente con la
retribuzione o con la pensione, in tempi
rapidi. Il modello è composto dal
frontespizio, per l’indicazione dei dati
anagrafici, e da alcuni quadri.
730/2009 – Frontespizio e
Quadro R
Bonus straordinario
per le famiglie
Frontespizio + Quadro R
Mod 730/2009
&
Bonus
RICHIESTA
Quando non sia stato
erogato dal sostituto
per incapienza monte
ritenute
Quando non è stato
richiesto dal
dipendente
RESTITUZIONE
Quando è stato
indebitamente
percepito
Bonus straordinario per le famiglie
E’ previsto un bonus variabile tra i 200 e
1.000 euro a seconda:

della composizione del NUCLEO familiare
composto da:
I.




Richiedente
Coniuge non legalmente ed effettivamente
separato (va sempre considerato, anche se non a
carico e non convivente)
Figli a carico: reddito complessivo non superiore a
2.840,51, al lordo della rendita dell’abitazione
principale e pertinenze, anche se non conviventi
Altri familiari a carico ex art 433 cc, conviventi o
che percepiscano assegni non derivanti da autorità
giudiziaria (solo in tal caso anche non conviventi)
Bonus straordinario per le famiglie
II. ..del REDDITO COMPLESSIVO prodotto dal nucleo:
1. redditi di lavoro dipendente;
2. redditi di pensione;
3. taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e più
precisamente:










A. compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro;
B. redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
C. remunerazioni dei sacerdoti;
D. compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
E. assegni periodici corrisposti al coniuge.
4. redditi diversi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente; (a condizione che gli stessi siano
percepiti esclusivamente dal coniuge del richiedente o dagli altri
familiari a carico);
5. redditi fondiari, purché posseduti con le altre tipologie di reddito
indicate precedentemente, per un ammontare non superiore a 2.500 euro
riferito all’intero nucleo familiare.
Reddito complessivo: alcune
considerazioni




Il possesso di redditi diversi da quelli indicati è causa di
esclusione dal beneficio;
il reddito complessivo è preso al lordo degli oneri deducibili
compresa la rendita dell’abitazione principale e delle
relative pertinenze;
il reddito fondiario (da terreni e fabbricati) è assunto al
lordo della rivalutazione del 5, 70 e 80% e, in caso di redditi
effettivi, al netto delle riduzioni previste per canoni di
locazione);
Se alla formazione del reddito complessivo del
nucleo familiare concorrono redditi fondiari
superiori a 2.500,00 euro il beneficio non spetta.
Bonus straordinario per le famiglie
* In presenza di un componente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 L. 104/1992, NON
rileva il numero di componenti
Bonus straordinario per le famiglie:
caratteri generali





Può essere richiesto con 730/2009 solo prendendo a
riferimento composizione del nucleo e reddito
complessivo del 2008 (Circolare Ministeriale n.
2/2009, par. 4)
È attribuito solo ad un componente del nucleo
familiare
Non costituisce reddito ai fini fiscali, previdenziali,
assistenziali né per il rilascio della social card;
Il beneficio in presenza di un figlio portatore di
handicap è stato esteso agli altri componenti del
nucleo (CM 2/2009).
per il bonus non è prescritto il ragguaglio ai mesi in
cui sussiste la condizione di persona a carico di cui
all’articolo 12 del Tuir.
Bonus famiglie: altri requisiti



è necessario che il richiedente sia residente
in Italia;
per gli altri componenti del nucleo familiare
del richiedente non è richiesta la residenza;
il richiedente extracomunitario, per i
componenti del proprio nucleo familiare
residenti all’estero, deve essere in possesso
della documentazione utilizzata per attestare
lo status di familiare a carico (il Caf non
estende il visto di conformità alle situazioni
soggettive CM 36/2008)
Frontespizio col. 8 - Bonus straordinario
reddito complessivo
• La
colonna 8 va compilata SOLO SE il contribuente chiede il bonus
• Indicare il reddito complessivo del familiare percepito nel 2008*
• Se il familiare a carico NON VA considerato nel nucleo, NON
COMPILARE (vedere le istruzioni della casella 2 del rigo R1 del quadro R)
(Familiari che possono far parte di più nuclei es: figli di separati/divorziati)
• Il reddito complessivo del coniuge va indicato ANCHE SE NON
fiscalmente a carico
- Se la dichiarazione è congiunta NON va indicato
• Se per un familiare sono stati compilati più righi, indicare il reddito nel
primo rigo
Quadro R – Richiesta Bonus
straordinario


Il quadro R, composto di un unico rigo (R1), è una
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000 sulla composizione del nucleo
familiare, sulla tipologia dei redditi prodotti dai
componenti del nucleo nonché sul loro ammontare
Nel caso di dichiarazione congiunta questo quadro
deve essere compilato solo dal dichiarante.
Quadro R – Richiesta Bonus
straordinario




(1) – barrare per chiedere di fruire del bonus
(2) – indicare il numero complessivo dei componenti il nucleo
compreso il dichiarante richiedente
(3) – barrare per segnalare la presenza di un portatore di
handicap nel nucleo
(4) – ammontare dei redditi fondiari dei familiari a carico




Non vanno indicati i redditi fondiari del dichiarante
Non vanno indicati quelli del coniuge se dichiarazione congiunta
Non vanno indicati quelli dei figli o altri familiari esclusi dal nucleo ai fini
del bonus
(5) – ammontare retribuzioni corrisposte da enti, organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari, missioni,
o dalla Santa Sede… del nucleo. Se dichiarazione congiunta il
dato va riportato solo nel modello del dichiarante
F 12 – Restituzione Bonus
straordinario



Il rigo F12 deve essere compilato solo da coloro che hanno
indebitamente percepito il “bonus fiscale”, con riferimento ai redditi
posseduti nell’anno 2006, ovvero che hanno indebitamente percepito il
“bonus straordinario”, con riferimento al reddito complessivo del
nucleo familiare relativo all’anno 2007 o 2008.
Nella colonna 1 deve essere indicato l’importo relativo al “bonus
fiscale”, fruito con riferimento ai redditi posseduti nell’anno 2006 (art.
44 del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222).
Nella colonna 2 deve essere indicato l’importo relativo al “bonus
straordinario”, fruito con riferimento al reddito complessivo del
nucleo familiare relativo all’anno 2007 o 2008 (art. 1 del D.L. 29
novembre 2008, n. 185).
730/2009 - Quadro C
Straordinari e Premi di
Produttività
Quadro C – Rigo C 5
DETASSAZIONE degli straordinari
e dei premi di produttività
Il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, concernente
“Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle
famiglie” ha introdotto misure urgenti di carattere
finanziario mirate al sostegno della domanda ed
all’incremento della produttività del lavoro e del
potere di acquisto delle famiglie. E’ quindi
previsto che nel secondo semestre del 2008 sia
applicata una tassazione agevolata:
 allo straordinario dei dipendenti nel settore
privato;
 alle remunerazioni legate all’incremento di
produttività del lavoro nel medesimo settore.
DETASSAZIONE degli straordinari
e dei premi di produttività
Soggetti beneficiari



i lavoratori dipendenti del settore privato, i quali
abbiano percepito nel 2007 redditi di lavoro
dipendente di ammontare non superiore a 30.000
euro lordi;
sono esclusi i titolari di redditi di lavoro assimilato
a quello di lavoro dipendente come, ad esempio, i
collaboratori coordinati e continuativi, anche nella
modalità a progetto;
Sono esclusi dalla sperimentazione prevista per il
secondo semestre 2008 i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
DETASSAZIONE degli straordinari
e dei premi di produttività
Limite reddituale



Il limite di 30.000 euro deve intendersi come
ammontare complessivo, riferito a tutti i redditi di
lavoro dipendente percepiti nel 2007, anche in
relazione a più rapporti di lavoro;
La verifica del limite di reddito di euro 30.000
riguarda i soli redditi di lavoro dipendente
compresi ad esempio le pensioni e gli assegni ad
esse equiparate e non rileva, quindi, l’eventuale
superamento di tale limite per effetto di redditi
diversi da quelli di lavoro dipendente;
si deve considerare il reddito soggetto a tassazione
ordinaria, devono essere quindi esclusi eventuali
redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2007 ed
assoggettati a tassazione separata.
Alcuni esempi:
DETASSAZIONE degli straordinari
e dei premi di produttività
Limite reddituale



ai fini della verifica in questione va considerato il
reddito di lavoro dipendente anche se lo stesso è
svolto all’estero;
l’agevolazione spetta anche ai lavoratori che nel 2007
non hanno avuto alcun reddito di lavoro dipendente;
nelle ipotesi di tassazione del reddito di lavoro
dipendente sulla base delle retribuzioni
convenzionali, le prestazioni di lavoro straordinario e
e quelle premiali non potranno essere agevolate.
DETASSAZIONE degli straordinari
e dei premi di produttività
Oggetto dell’agevolazione

Somme erogate a livello aziendale:



a) per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal 1°
luglio al 31 dicembre 2008;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per
prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel
periodo suddetto (1° luglio – 31 dicembre 2008) e con
esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale
stipulati prima del 29 maggio 2008 (data di entrata in vigore
del decreto);
c) in relazione ad incrementi di produttività, innovazione
ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e
redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
DETASSAZIONE degli straordinari
e dei premi di produttività
a) lavoro
straordinario
b) lavoro
supplementare
c) premi di
produttività
Prestato
(maturato) dal
1/7/2008 al
31/12/2008
Somme erogate
dal 1/7/2008 al
12/1/2009
(principio di
cassa allargato)
+
Somme erogate dal 1° luglio al 31
dicembre 2008 (ovvero 12 gennaio
2009), anche se dette somme si
riferiscono ad attività prestate in
periodi precedenti
Alcuni esempi:


lo straordinario e il lavoro supplementare
effettuati a giugno 2008 e pagati a luglio 2008,
così come quello effettuato a dicembre 2008 ma
pagato dopo il 12 gennaio 2009 (principio di
cassa allargata) devono essere esclusi dalla
tassazione agevolata;
Lo straordinario e il supplementare effettuati a
dicembre 2008 e retribuiti entro il 12 gennaio
2009 rientreranno invece nel regime agevolato.
DETASSAZIONE degli straordinari
e dei premi di produttività
Il beneficio
La misura agevolativa consiste
nell’applicazione a dette somme, nel limite
complessivo di 3.000 euro lordi, di
un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle
addizionali regionale e comunale, pari al 10
per cento.
 deve intendersi al lordo della ritenuta fiscale del 10
per cento
 ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie
Alcuni esempi:
Retribuzione
per
straordinari o
premi
3.000
Retribuzione
per
straordinari o
premi
275,7
Contributi
Imponibile
imposta
sostitutiva
Imposta
sostitutiva
(3.000 X
9,19%)
2.724,3
272,43
(2724,30 X
10%)
3.303,60
303,60
Contributi
Imponibile
imposta
sostitutiva
Imposta
sostitutiva
(3.303,60 X
9,19%)
3.000
300
(3.000 X
10%)
Quadro C – Rigo C5 “Lavoro
straordinario e premi di produttività”
La compilazione del Rigo C5 può essere:

OBBLIGATORIA


Quando si ha goduto indebitamente
dell’agevolazione (restituzione totale/parziale)
FACOLTATIVA

Quando si vuole optare per una soluzione
diversa da quella subita dal datore di lavoro (da
sostitutiva a ordinaria e viceversa)
Quadro C – Rigo C5 “Lavoro
straordinario e premi di produttività”
Compilazione obbligatoria (Primo caso)
 1) – Quando la somma dei compensi su cui è
stata calcolata l’imposta sostitutiva è > 3.000
RESTITUZIONE PARZIALE:
l’eccedenza va a assoggettata a tassazione
ordinaria
Quadro C – Rigo C5 “Lavoro
straordinario e premi di produttività”
Compilazione obbligatoria: restituzione parziale
a) Più rapporti di lavoro non conguagliati per cui la
somma dei campi 77 dei Cud 2009 > 3.000 euro
b) Unico rapporto di lavoro ma l’importo indicato
nel campo 77 del Cud 2009 > 3.000 euro
77 del/i
78 del/i
CUD
CUD
C5 – Col 2 – CAMPO 77 del/i Cud 2009
C5 – Col 3 – CAMPO 78 del/i Cud 2009
C5 – Col 4 – barrare la casella “tassazione sostitutiva”
X
Quadro C – Rigo C5 “Lavoro
straordinario e premi di produttività”
Compilazione obbligatoria (Secondo caso)
 2) – Quando si è fruito dell’imposta
sostitutiva in mancanza dei requisiti
RESTITUZIONE TOTALE:
Tutte le somme vanno assoggettate a
tassazione ordinaria
Quadro C – Rigo C5 “Lavoro
straordinario e premi di produttività”
Compilazione obbligatoria: restituzione totale
Quando sono stati percepiti da uno o più datori di
lavoro compensi assoggettati ad imposta
sostitutiva in mancanza dei requisiti previsti (es.
superamento nel 2007 del limite reddituale dei
30.000 euro)
77 del/i
78 del/i
CUD
CUD
C5 – Col 2 – CAMPO 77 del/i Cud 2009
C5 – Col 3 – CAMPO 78 del/i Cud 2009
C5 – Col 4 – barrare la casella “tassazione ordinaria”
X
Quadro C – Rigo C5 “Lavoro
straordinario e premi di produttività”
Compilazione facoltativa: caso 1
 1) – Quando si ha interesse ad assoggettare a
tassazione ordinaria i compensi sui quali è stata
calcolata l’imposta sostitutiva
SOSTITUTIVA
ORDINARIA
77 del/i
78 del/i
CUD
CUD
C5 – Col 2 – CAMPO 77 del/i Cud 2009
C5 – Col 3 – CAMPO 78 del/i Cud 2009
C5 – Col 4 – barrare la casella “tassazione ordinaria”
X
Quadro C – Rigo C5 “Lavoro
straordinario e premi di produttività”
Compilazione facoltativa: caso 2
 1) – Quando si intende assoggettare ad imposta
sostitutiva i compensi per straordinari o premi di
produttività che hanno subito tassazione ordinaria
ORDINARIA
SOSTITUTIVA
77 del/i
CUD
C5 – Col 1 – CAMPO 77 del/i Cud 2009
C5 – Col 4 – barrare la casella “tassazione sostitutiva”
X
Le Novità del
Modello 730/2009
Le nuove detrazioni d’imposta:
Spese sostenute dai docenti per proprio
aggiornamento e formazione
 Spese per abbonamenti ai servizi di
trasporto pubblico
Contributi versati per il riscatto del corso di
laurea dei familiari fiscalmente a carico


Quadro E, Sez I – Oneri detraibili:
Spese per aggiornamento e formazione
sostenute dai docenti
Detrazione del 19% per

Spese fino a 500 euro
Sostenute da docenti delle scuole

di ogni ordine e grado, anche non di ruolo
con incarico annuale
In relazione al proprio:


Autoaggiornamento
Formazione
Quadro E, Sez I – Oneri detraibili:
Spese per aggiornamento e formazione
sostenute dai docenti
32
MAX
500
Compilazione

RIGO E 19,20,21 – “ALTRI ONERI” COD 32
Documentazione
 Attestati di frequenza
 Fatture, bollettini, quietanze di pagamento
Le spese devono effettivamente essere rimaste a
carico del contribuente, se l’istituto ha rimborsato
parte della spesa, sarà detraibile solo il residuo.
Quadro E, Sez I – Oneri detraibili:
Spese per abbonamento ai servizi di trasporto
pubblico
PREMESSA (art. 1,comma 309 L 244/2007)
Ai fini di promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici per
il rilancio della mobilità collettiva sostenibile,
urbana ed extraurbana, favorendo, nel quadro delle
misure di politica ambientale, anche
l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la
Finanziaria 2008 ha introdotto una nuova
detrazione per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2008 per l’acquisto di abbonamenti ai
servizi “di trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale”, per un importo non superiore a
250 euro (con un risparmio d’imposta, quindi, fino
a 47,50 euro).
Quadro E, Sez I – Oneri detraibili:
Spese per abbonamento ai servizi di trasporto
pubblico
Soggetti ammessi alla detrazione (beneficiari)


soggetti che si servono del trasporto
pubblico per la propria mobilità quotidiana,
quali studenti, lavoratori, pensionati
La detrazione spetta anche se le spese sono
sostenute nell’interesse dei familiari che
risultino a carico
Quadro E, Sez I – Oneri detraibili:
Spese per abbonamento ai servizi di trasporto
pubblico
Spese che danno diritto alla detrazione



spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai
servizi di trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale
Intendendosi quelli aventi ad oggetto trasporto di
persone, ad accesso generalizzato, resi da enti
pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del
servizio pubblico
Sono esclusi i titoli di viaggio che abbiano una
durata oraria, anche se superiore a quella
giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo
che durano 72 ore
Quadro E, Sez I – Oneri detraibili:
Spese per abbonamento ai servizi di trasporto
pubblico
Spese che danno diritto alla detrazione


La detrazione compete per le sole spese
sostenute nell’anno 2008, anche se
l’abbonamento scade nel periodo d’imposta
successivo (es. abbonamento con validità dal
1° marzo 2008 al 28 febbraio 2009).
il limite massimo di detrazione di 250 euro
deve intendersi riferito cumulativamente alle
spese sostenute dal contribuente per il
proprio abbonamento e per quello dei
familiari a carico
Spese per abbonamento ai servizi di trasporto
pubblico
Documentazione per fruire della detrazione
Il contribuente è tenuto a conservare il titolo di viaggio
(per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al
seguito, con qualunque mezzo esercitato, e per le quali non è obbligatoria
l'emissione della fattura se non a richiesta dal cliente, i biglietti di trasporto
assolvono la funzione dello scontrino fiscale, decreto 30 giugno 1992)
Il biglietto di trasporto deve contenere in ogni caso le seguenti
indicazioni:
a) ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome
della persona fisica ovvero il logos distintivo dell'impresa e
numero di partita IVA del soggetto emittente il titolo di viaggio
o che effettua la prestazione di trasporto;
b) descrizione delle caratteristiche del trasporto;
c) ammontare dei corrispettivi dovuti;
d) numero progressivo;
e) data da apporre al momento dell'emissione o della
utilizzazione.
Spese per abbonamento ai servizi di
trasporto pubblico
Titolo di viaggio nominativo




Sul titolo devono essere indicate:
la durata dell’abbonamento e
la spesa sostenuta
Conservare la fattura eventualmente richiesta al gestore
del servizio di trasporto o altra eventuale
documentazione, attestante la data di pagamento
In assenza: la spesa si riterrà sostenuta in coincidenza
con la data di inizio della validità dell’abbonamento
Se titolo di viaggio elettronico: indicazione soggetto
utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di
sostenimento della spesa con documentazione a parte.
Spese per abbonamento ai servizi di
trasporto pubblico
Titolo di viaggio NON nominativo

deve essere conservato e accompagnato da una
autocertificazione resa dal contribuente in cui si
attesta che l’abbonamento è stato acquistato per
il contribuente o per un suo familiare a carico
33
MAX
250
Compilazione

RIGO E 19,20,21 – “ALTRI ONERI” COD 33
Quadro E – Contributi per il Riscatto
degli anni di laurea: oneri deducibili
e detrazione
La legge sul welfare (n.247/2007) in vigore dal 1°
gennaio 2008 rende più facile e in molti casi
anche più conveniente il recupero degli anni di
studio. Il riscatto della laurea non è più legato,
come in passato, all'inizio dell'attività
lavorativa
Contributi
Riscatto Laurea
Versati in proprio
ONERE
DEDUCIBILE
Versati per conto di
Familiari a carico
ONERE
DETRAIBILE
Riscatto degli anni di laurea
Riscatto degli anni di laurea: onere
deducibile
I contributi versati direttamente dal contribuente, per il
riscatto del proprio corso di laurea, costituiscono un
onere deducibile dal reddito complessivo dello stesso
Compilazione
RIGO E 22 – “CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
DEDUCIBILI”
Documentazione
- Bollettini di versamento INPS
Riscatto degli anni di laurea:
detrazione d’imposta al 19%
Per contributi versati dal dichiarante per il riscatto del
corso di laurea di familiari fiscalmente a carico, è
riconosciuta una detrazione d’imposta del 19% (art 1, c
77 legge 247/2007)
34
Compilazione

RIGO E 19,20,21 – “ALTRI ONERI” COD 34
Documentazione
- Bollettini di versamento INPS
Le Novità del
Modello 730/2009
Le modifiche alle detrazioni d’imposta esistenti:
Spese sanitarie per acquisto di farmaci e
scontrino parlante
 Reintroduzione della detrazione per le rette
degli asili nido
 Nuovo limite per gli interessi passivi per
l’acquisto dell’abitazione principale
 Contratti di ospitalità per studenti universitari
 Risparmio energetico

Quadro E – Spese sanitarie per
l’acquisto di farmaci
La detrazione spetta se la spesa è certificata
da fattura o da scontrino fiscale “parlante”
indicante:
 Natura, qualità e quantità prodotto
 Codice fiscale del destinatario
Non è più possibile sanare eventuali scontrini
“non parlanti” con integrazioni sugli stessi o
con documenti a parte
Spese sanitarie: scontrino “parlante”
(Risoluzione 156/E – 2007)



Natura: “è sufficiente che lo scontrino fiscale
rechi la dizione generica di "farmaco" o
"medicinale". Ciò vale ad escludere che la
spesa sostenuta dal contribuente si riferisca a
prodotti attinenti ad altre categorie
merceologiche disponibili in farmacia”;
Qualità: “la specificazione del tipo di farmaco
acquistato” ossia la “denominazione del
medicinale”.
Codice fiscale del destinatario: cioè di cui che
utilizzerà il farmaco
Spese sanitarie: scontrino “parlante”
Natura
Qualità
Quantità
}
Codice Fiscale
FARMACIA XYZ
EURO
MEDICINALI ASPIRINA
TOTALE
1 X 4,90
4,90
*******************************
C.F.
AAABBB00A00B000C
*******************************
30.06.2009
Spese sanitarie: acquisto farmaci
all’estero
(Circolare Ministeriale n. 36/E 2008 par. 6.1)
Nel caso di spese sostenute all'estero sarà necessaria una
documentazione (fattura o scontrino) dalla quale sia
possibile ricavare natura, qualità, quantità del
medicinale e codice fiscale del destinatario .
In particolare, nel caso in cui il farmacista estero abbia
rilasciato un documento di spesa da cui non risultino
le predette indicazioni, il codice fiscale del destinatario
potrà essere riportato a mano sullo stesso e la natura
("farmaco" o "medicinale"), qualità (nome del
farmaco) e quantità del farmaco dovranno risultare da
una documentazione rilasciata dalla farmacia recante
le predette indicazioni.
Codice fiscale e acquisto medicinali:
la tessera sanitaria
Circolare 15 gennaio 2008 del Ministero della Salute
“…l’esibizione della tessera sanitaria al momento
dell’acquisto del medicinale non è da ritenere, in
via esclusiva, l’unica modalità prevista”. Pertanto
qualora l’assistito non sia in grado di esibire la
tessera sanitaria, il farmacista è comunque tenuto
a rilasciare uno scontrino contenente il codice
fiscale dell’assistito, quando questo sia
comunicato dal cliente con altra modalità
(compresa la dichiarazione verbale)

Spese mediche: alcune pronuncie del
2008

Imposta di bollo su spese sanitarie (Risoluzione
Ministeriale 18 novembre 2008, n. 444)
L’imposta di bollo di euro 1,81 su fatture
esenti IVA di importo superiore ad euro
77,47 addebitata al cliente nel
documento è detraibile come onere
accessorio alla spesa medica.
Spese sanitarie: alcune pronuncie

Integratori e parafarmaci (Risoluzioni Ministeriali n. 256 e
396 del 2008)
Integratori: Non è ammesso in detrazione l’acquisto
di integratori alimentari anche se prescritti da un
medico specialista: sono prodotti alimentari;
(superata la risposta del CAM del 28/11/2006)
Parafarmaci: Integratori, fitoterapici, colliri e
pomate, se recano nello scontrino una dizione
diversa da farmaco o medicinale NON sono
detraibili
Quadro E, Sez I – Oneri detraibili:
Spese per le rette degli asili nido
Legge 22 dicembre 2008, n. 203, Finanziaria per il
2009, ha introdotto a regime, e con effetto
retroattivo per il 2008, la detrazione in esame.
Per le spese documentate sostenute dai genitori
per il pagamento di rette relative alla frequenza
di asili nido per un importo complessivamente
non superiore a 632 euro annui per ogni figlio
ospitato negli stessi, spetta una detrazione
dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento
Quadro E, Sez I – Oneri detraibili:
Spese per le rette degli asili nido
Costituiscono asili nido le strutture dirette a
garantire la formazione e la socializzazione delle
bambine e dei bambini di età compresa tra i tre
mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i
genitori(CM 6/2006 par 2.1)
E’ possibile fruire del beneficio fiscale in relazione
alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia
pubblico che privato
I baby parking non sono assimilabili agli asili nido,
infatti le relative prestazioni generiche di servizi
hanno iva 20%
Quadro E, Sez I – Oneri detraibili:
Spese per le rette degli asili nido
36
632 X
figlio
Compilazione
RIGO E 19,20,21 – “ALTRI ONERI” COD 36
La documentazione dell'avvenuto pagamento possa essere
costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta
o quietanza di pagamento
La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da
ciascuno sostenuto. Qualora il documento di spesa sia
intestato al bimbo, è comunque possibile specificare,
tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa
imputabili a ciascuno degli aventi diritto
Interessi passivi per acquisto
abitazione principale: nuovo limite di
detraibilità

Dal 1° gennaio 2008 il limite su cui calcolare
la detrazione del 19% su interessi passivi e
oneri accessori alla stipula di un contratto di
mutuo per l’acquisto dell’abitazione
principale è innalzato a 4.000,00 euro.
E7
Risparmio energetico:
conferma della detrazione del 55%



Proroga delle detrazioni sul risparmio
energetico fino al 2011;
Salve le spese sostenute nel 2008 dal
meccanismo di prenotazione che partirà dal
2009;
Modifiche alla disciplina sostanziale:
Ripartizione spese
 Termini invio documentazione

Risparmio energetico:
conferma della detrazione del 55%

Ripartizione delle spese: quote annue
Sostenute nel
2007
TRE
2008
Da 3 A 10*
2009
CINQUE
* a scelta irrevocabile del contribuente
Risparmio energetico:
Le novità
1)
2)
3)
4)
Riqualificazione energetica edifici esistenti
(anche per interventi di riscaldamento, produzione
acqua calda, su coperture e pavimenti)
Interventi sull’involucro degli edifici: pareti,
coperture, infissi (inclusi portoncini d’ingresso RM
475/2008)
Pannelli solari per la produzione di acqua calda
Sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale (anche non a condensazione ma dotati di
pompe di calore ad alta efficienza e geotermici a bassa
entalpia)
Risparmio energetico: Gli
adempimenti


Fattura con separata indicazione del costo
della manodopera
Pagamento mediante bonifico
bancario/postale che riporti:
Codice fiscale dell’ordinante
 P.iva/Cf beneficiaio
 Causale: “Risparmio energetico ai sensi dell’art
1 commi 344-347 L 296/2006 ”



Documentazione energetica
Invio all’ENEA
Risparmio energetico:
Documentazione energetica


Asseverazione del tecnico abilitato;
Attestato di certificazione/qualificazione
energetica:
ACE: prodotto dal tecnico se disposto dagli enti
locali o
 AQE: allegato A del Decreto 19/2/2007 o
 Allegato F (pratica semplificata) per infissi e
pannelli;


Scheda informativa interventi Allegato E
Risparmio energetico: La documentazione
ASSEVERAZIONE
ACE/AQE
Riqualificazione
Energetica
SI
SI
Involucro degli
Edifici
SI
SI
(Sostituzione di Infissi)
Certificazione produttore
Pannelli solari
SI
Sostituzione
caldaie
SI
(se < 100 Kw)
Certificazione produttore
NO
NO
dal 2008
SI
Documentazione energetica: termini
e invio all’Enea
Quando:
 ENTRO 90 GG dalla fine dei lavori
Come:
 Telematicamente: www.enea.it
 A mezzo raccomandata se termine scaduto
entro il 30/4/2008 o lavori complessi
Cosa:
 Attestato di qualificazione/certificazione
 Scheda informativa interventi: Allegato E
Risparmio energetico: alcune
precisazioni

Lavori non ancora ultimati e documentazione energetica:
" Il contribuente che non è in possesso della documentazione
di cui al presente articolo, in quanto l'intervento è ancora in
corso di realizzazione, può usufruire della detrazione per le
spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, a condizione
che attesti che i lavori non sono ultimati ". (Rm 335/2008)

Termine di decorrenza dei 90 giorni:
“Circa l'individuazione del giorno a partire dal quale
decorrono i 60 (ora 90) giorni di tempo necessari per l'invio
della documentazione all'ENEA, la scrivente ritiene che lo
stesso debba essere individuato nel giorno del c.d.
"collaudo" dei lavori, a nulla rilevando il momento (o i
momenti) di effettuazione dei pagamenti” (Rm 244/2007)
Risparmio energetico:
cosa produrre al CAF



Fatture e ricevute
Ricevuta dei bonifici bancari
Ricevuta dell’invio telematico all’ENEA





Asseverazione ovvero certificazione del produttore
Copia dell’attestato di certificazione/qualificazione
energetica
Scheda informativa
Tabella millesimale e riparto interventi su parti
comuni
Dichiarazione di consenso lavori del possessore al
detentore
Quadro E – Sez V
Spese per interventi di Risparmio
Energetico
E 38 col 1 – Tipo intervento
 “1” – Riqualificazione energetica di edifici esistenti
 “2” – Interventi sull’involucro
 “3” – Installazione di pannelli solari
 “4” – Sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale
Quadro E – Sez V
Spese per interventi di Risparmio
Energetico
2007
3
2
2008
3-10
1
E 38 col 2, 4, 5 (anno e rateazione)
 Se anno 2007: ripartizione rate 3, numero rata 2.
 Se anno 2008: scelta da 3 a 10, numero rata 1.
Col 3 “Continuazione”: barrare se lavori iniziati nel
2007 e ancora in corso nel 2008
Questione bonifici e detrazioni
Risoluzione 353/E del 7 agosto 2008
L’interpello propone il caso di un contribuente che ha
effettuato il pagamento delle spese per il 36% mediante
bonifico on-line carente di causale, codice fiscale e
partita iva.
La risoluzione 353/2008 apre ricordando che “il pagamento
delle spese detraibili è disposto mediante bonifico
bancario dal quale risulti la causale del versamento, il
codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il
numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del
soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”
(decreto n. 41, del 18 febbraio 1998 art 1 co 3) e che la
detrazione non può essere riconosciuta nel caso in cui i
pagamenti siano effettuati con modalità diverse da
quelle previste
Questione bonifici e detrazioni
Risoluzione 353/E del 7 agosto 2008
a) Equiparazione bonifico bancario/postale:
“Con circolare 10 giugno 2004, n. 24, punto 1.11, è
stato precisato che il pagamento delle spese
relative ad interventi di recupero del
patrimonio edilizio può essere effettuato
anche mediante bonifico postale”.
b) Assimilazione bonifico tradizionale/on-line
“Ai fini della detrazione d’imposta in discorso, il
bonifico on-line può essere assimilato al
bonifico tradizionale”.
Questione bonifici e detrazioni
Risoluzione 353/E del 7 agosto 2008
c) Carenza della causale/riferimento normativo
“Con circ. 12 maggio 2000, n. 95, punto n. 2.1.3, infatti, è
stato precisato che, qualora il contribuente non abbia riportato
nel bonifico il riferimento alla norma agevolativa, può
ugualmente usufruire della detrazione d'imposta sempre che
sia in grado di dimostrare che le spese siano state sostenute
nel rispetto delle condizioni e dei limiti ivi previsti”.
d) Carenza cf ordinante e p.iva beneficiario
“Nel caso in esame, non essendo presenti nel bonifico altri
elementi essenziali quali il codice fiscale dell'ordinante e il
numero di partita IVA del beneficiario del bonifico, si ritiene
che tale irregolarità possa essere sanata fornendo i predetti
dati alla banca”.
Questione bonifici e detrazioni
Risoluzione 353/E del 7 agosto 2008
Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche
presso le quali sono disposti i bonifici devono
trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via
telematica, i dati identificativi del mittente e dei
beneficiari della detrazione e dei destinatari dei
pagamenti secondo quanto previsto dal decreto n.
41 del 1998.
Provvedimento 02-10-2006 Trasmissione telematica delle
comunicazioni all'anagrafe tributaria. 7. Termini
delle trasmissioni: Le comunicazioni sono effettuate
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui
sono riferiti i dati.
E18 – Canoni per studenti
universitari fuori sede

Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
Nel rigo E18 indicare le spese sostenute dagli studenti
universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università
situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni
di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o
rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431, e
successive modificazioni, ovvero per canoni relativi ai contratti
di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o
locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università,
collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di
lucro e cooperative. Si precisa che per fruire della detrazione
l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno
100 chilometri dal comune di residenza dello studente e
comunque in una Provincia diversa. L’importo da indicare nel
rigo non può essere superiore a euro 2.633,00. La detrazione,
sempre entro i predetti limiti, spetta anche se tali spese sono
state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
E16 – Spese per pratica sportiva del
ragazzi
Sono detraibili le spese sostenute per:
 Iscrizione annuale
 Abbonamenti
Ad:
 Associazioni sportive (Società ed associazioni di cui all’art. 90

L 289/2002 che riportino espressamente nella propria
denominazione/ragione sociale la dicitura “dilettantistica” e
della finalità sportiva) (DM 28/3/2007 + RM 50/2009)
Piscine, palestre, altre strutture ed impianti sportivi (Impianti
comunque organizzati destinati all’esercizio della pratica
sportiva NON professionale e NON agonistica compresi gli
impianti polisportivi) (DM 28/3/2007 + RM 50/2009)
E16 – Spese per pratica sportiva del
ragazzi
Non sono detraibili gli abbonamenti a
 Associazioni sportive dilettantistiche NON
riconosciute (dal CONI e dalle Federazioni)
 Società di sport professionistico
 Associazioni non sportive
Sostenute a favore di..
 ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni (il requisito
dell’età è soddisfatto anche se sussiste solo da o fino una sola parte del
2008, pertanto la detrazione spetta se il ragazzo ha compiuto i 5 o i
18 anni nel 2008) (CM 34/2008)
E16 – Spese per pratica sportiva del
ragazzi
Documentazione
 Fattura, ricevuta, quietanza di pagamento, bollettino
bancario o postale
Dalla quale risulti…
 Ditta (denominazione/ragione sociale), sede legale,
codice fiscale
 Causale del versamento
 Attività sportiva esercitata
 Importo pagato
 Dati anagrafici del praticante e codice fiscale di chi
effettua il pagamento
E16 – Spese per pratica sportiva dei
ragazzi
Limiti:
 210 euro per ciascun ragazzo
Esempio A) Risoluzione 50/E 2009:
2 Genitori sostengono al 50% una spesa di
400,00 x 2 figli per un totale di 800,00 euro
Spesa detraibile:
Figlio 1 max: 210,00
D
Figlio 2 max: 210,00
210
-------------------C
Tot 420,00
210
Detrazione (19% su 420,00) 80,00
E16 – Spese per pratica sportiva dei
ragazzi
Esempio B)
Il genitore sostiene spese per 3 ragazzi pari a:
300,00 X il primo; 200,00 X il secondo e 50 X il terzo
per totali euro 550,00.
Spesa detraibile:
Figlio 1:
210,00
Figlio 2:
200,00
Figlio 3:
50,00
460
-------------------Tot 460,00
Detrazione (19% su 460,00) 87,00
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Novità Modello 730_2009 - Associazione Industriali della