Le Novità del Modello 730/2009 Termini dell’assistenza fiscale e delle operazioni di conguaglio, trasmissione telematica Le nuove detrazioni d’imposta Le proroghe importanti Alcune pronunce Dott. Mirko Bertuzzo Confindustria Vicenza [email protected] Introduzione: Termini dell’assistenza fiscale e delle operazioni di conguaglio, trasmissione telematica del risultato contabile 730/4 Le novità: Nuovi istituti Bonus straordinario famiglie a basso reddito Detassazione degli straordinari e dei premi di produttività Le nuove detrazioni d’imposta Spese sostenute dai docenti per proprio aggiornamento e formazione Spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico Pronunce Spese su detrazioni esistenti e proroghe importanti sanitarie per acquisto di farmaci e scontrino parlante, integratori alimentari, imposta di bollo e acquisti all’estero Reintroduzione della detrazione per le rette degli asili nido Nuovo limite per gli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione principale Risparmio energetico La Questione Bonifici per il 36% Spese per pratica sportiva del ragazzi Contratti di ospitalità per studenti universitari I termini dell’assistenza fiscale Entro il: - 24 aprile - 15 giugno -15 Dipendente Consegna al Caf il 730 precompilato e la documentazione Riceve il 730 e prospetto liquidazione luglio 2009 Sulle retribuzioni di Luglio Consegna il 730 elaborato Trasmissione telematica all’A.E (poi 30 giugno) - CAF Conguaglio da assistenza fiscale Operazioni di Conguaglio Il decreto Milleproroghe (DL 207/2008) prevede: Invio telematico entro il 15 luglio 2009 (30 giugno a regime) Operazioni di conguaglio sulle retribuzioni “di competenza del mese di luglio” (non più corrisposte a luglio): sono le retribuzioni di luglio erogate nello stesso mese o nei primi giorni di agosto!!!! Nuove modalità di trasmissione del 730-4 (a regime: art 16 D 164/1999) Il caf comunica il risultato contabile delle dichiarazioni (mod 730/4) non più direttamente al sostituto d'imposta ma all'agenzia delle entrate la quale provvederà successivamente ad inviarli telematicamente: direttamente al sostituto d'imposta o, all'intermediario incaricato tuttavia, l'avvio della nuova procedura è graduale, e anche per questo secondo anno di sperimentazione è riservata ai sostituti d'imposta con domicilio fiscale nelle provincie individuate con Decreto del Direttore dell‘Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2009 Le provincie interessate Agrigento, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cosenza, Cremona, Crotone, Enna, Gorizia, Imperia, Isernia, L’Aquila, Lecco, Livorno, Lodi, Macerata, Matera, Oristano, Perugia, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni, Trento, Verbania, Verona, Viterbo. (44) Nuove modalità di trasmissione del 730-4: Domicilio fiscale DOMICILIO FISCALE ART 58 Dpr 600/1973 domicilio fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche è: la sede legale, o, in mancanza, la sede amministrativa ovvero, se anche questa manchi, il comune ove è stabilita: una sede secondaria una stabile organizzazione o dove è svolta in via prevalente l'attività Diversamente dalla sperimentazione 2008, non è inserito un riferimento temporale: 2008: domicilio fiscale al 31/12/2007 2009: domicilio fiscale....? (Si ritiene l’ultimo) COMUNICAZIONE TELEMATICA DEL SOSTITUTO AL 31.03.2009: Dati del sostituto (cf, provincia, n cellulare, indirizzo posta elettronica) QUADRO A – trasmissione diretta AE – Sostituto tramite FISCONLINE ENTRATEL (per ogni codice sede) QUADRO B – trasmissione indiretta AE-Intermediario-Sostituto per ogni codice sede: dati sostituto: (1) codice sede dati intermediario: (2) cf, (3) codice sede intermediario, (4) cel, (5) mail) (l'intermediario verrà in possesso di tutti i risultati contabili 730/4 di competenza del sostituto) Revoca della precedente comunicazione per cessazione attività (data cessazione) Firma del Sostituto Impegno alla trasmissione telematica Si richiama l’attenzione sulla circostanza che nella comunicazione prevista (art. 16, comma 4-bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164) da effettuare entro il 31 marzo 2009, dovrà essere riportato il medesimo “Codice sede” indicato nella certificazione cud 2009. COMUNICAZIONE TELEMATICA DEL SOSTITUTO AL 31.03.2009: Il modello di comunicazione deve essere trasmesso anche dai sostituti d’imposta che hanno partecipato alla prima fase di sperimentazione svolta nel 2008, anche per confermare il proprio indirizzo telematico. Revoca della comunicazione: La revoca può essere richiesta esclusivamente nel caso di cessazione dell’attività con conseguente perdita della qualifica di sostituto d’imposta. Nel campo “Data cessazione attività” la data va indicata nella forma “gg/mm/aaaa”. La comunicazione recante la revoca per cessazione dell’attività deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate al verificarsi di tale evento. Modello 730/2009 Mod. 730 “Base” Mod. 730-1 Mod. 730-2 Mod. 730-3 Mod. 730-4 Modello di Dichiarazione Scelta per la destinazione dell’8 e 5 ‰ Ricevuta di consegna Prospetto di Liquidazione Risultato Contabile Perché conviene il Mod. 730 Il modello 730 presenta numerosi vantaggi: è semplice da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi rapidi. Il modello è composto dal frontespizio, per l’indicazione dei dati anagrafici, e da alcuni quadri. 730/2009 – Frontespizio e Quadro R Bonus straordinario per le famiglie Frontespizio + Quadro R Mod 730/2009 & Bonus RICHIESTA Quando non sia stato erogato dal sostituto per incapienza monte ritenute Quando non è stato richiesto dal dipendente RESTITUZIONE Quando è stato indebitamente percepito Bonus straordinario per le famiglie E’ previsto un bonus variabile tra i 200 e 1.000 euro a seconda: della composizione del NUCLEO familiare composto da: I. Richiedente Coniuge non legalmente ed effettivamente separato (va sempre considerato, anche se non a carico e non convivente) Figli a carico: reddito complessivo non superiore a 2.840,51, al lordo della rendita dell’abitazione principale e pertinenze, anche se non conviventi Altri familiari a carico ex art 433 cc, conviventi o che percepiscano assegni non derivanti da autorità giudiziaria (solo in tal caso anche non conviventi) Bonus straordinario per le famiglie II. ..del REDDITO COMPLESSIVO prodotto dal nucleo: 1. redditi di lavoro dipendente; 2. redditi di pensione; 3. taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e più precisamente: A. compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro; B. redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; C. remunerazioni dei sacerdoti; D. compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili; E. assegni periodici corrisposti al coniuge. 4. redditi diversi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; (a condizione che gli stessi siano percepiti esclusivamente dal coniuge del richiedente o dagli altri familiari a carico); 5. redditi fondiari, purché posseduti con le altre tipologie di reddito indicate precedentemente, per un ammontare non superiore a 2.500 euro riferito all’intero nucleo familiare. Reddito complessivo: alcune considerazioni Il possesso di redditi diversi da quelli indicati è causa di esclusione dal beneficio; il reddito complessivo è preso al lordo degli oneri deducibili compresa la rendita dell’abitazione principale e delle relative pertinenze; il reddito fondiario (da terreni e fabbricati) è assunto al lordo della rivalutazione del 5, 70 e 80% e, in caso di redditi effettivi, al netto delle riduzioni previste per canoni di locazione); Se alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare concorrono redditi fondiari superiori a 2.500,00 euro il beneficio non spetta. Bonus straordinario per le famiglie * In presenza di un componente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 L. 104/1992, NON rileva il numero di componenti Bonus straordinario per le famiglie: caratteri generali Può essere richiesto con 730/2009 solo prendendo a riferimento composizione del nucleo e reddito complessivo del 2008 (Circolare Ministeriale n. 2/2009, par. 4) È attribuito solo ad un componente del nucleo familiare Non costituisce reddito ai fini fiscali, previdenziali, assistenziali né per il rilascio della social card; Il beneficio in presenza di un figlio portatore di handicap è stato esteso agli altri componenti del nucleo (CM 2/2009). per il bonus non è prescritto il ragguaglio ai mesi in cui sussiste la condizione di persona a carico di cui all’articolo 12 del Tuir. Bonus famiglie: altri requisiti è necessario che il richiedente sia residente in Italia; per gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente non è richiesta la residenza; il richiedente extracomunitario, per i componenti del proprio nucleo familiare residenti all’estero, deve essere in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo status di familiare a carico (il Caf non estende il visto di conformità alle situazioni soggettive CM 36/2008) Frontespizio col. 8 - Bonus straordinario reddito complessivo • La colonna 8 va compilata SOLO SE il contribuente chiede il bonus • Indicare il reddito complessivo del familiare percepito nel 2008* • Se il familiare a carico NON VA considerato nel nucleo, NON COMPILARE (vedere le istruzioni della casella 2 del rigo R1 del quadro R) (Familiari che possono far parte di più nuclei es: figli di separati/divorziati) • Il reddito complessivo del coniuge va indicato ANCHE SE NON fiscalmente a carico - Se la dichiarazione è congiunta NON va indicato • Se per un familiare sono stati compilati più righi, indicare il reddito nel primo rigo Quadro R – Richiesta Bonus straordinario Il quadro R, composto di un unico rigo (R1), è una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sulla composizione del nucleo familiare, sulla tipologia dei redditi prodotti dai componenti del nucleo nonché sul loro ammontare Nel caso di dichiarazione congiunta questo quadro deve essere compilato solo dal dichiarante. Quadro R – Richiesta Bonus straordinario (1) – barrare per chiedere di fruire del bonus (2) – indicare il numero complessivo dei componenti il nucleo compreso il dichiarante richiedente (3) – barrare per segnalare la presenza di un portatore di handicap nel nucleo (4) – ammontare dei redditi fondiari dei familiari a carico Non vanno indicati i redditi fondiari del dichiarante Non vanno indicati quelli del coniuge se dichiarazione congiunta Non vanno indicati quelli dei figli o altri familiari esclusi dal nucleo ai fini del bonus (5) – ammontare retribuzioni corrisposte da enti, organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari, missioni, o dalla Santa Sede… del nucleo. Se dichiarazione congiunta il dato va riportato solo nel modello del dichiarante F 12 – Restituzione Bonus straordinario Il rigo F12 deve essere compilato solo da coloro che hanno indebitamente percepito il “bonus fiscale”, con riferimento ai redditi posseduti nell’anno 2006, ovvero che hanno indebitamente percepito il “bonus straordinario”, con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all’anno 2007 o 2008. Nella colonna 1 deve essere indicato l’importo relativo al “bonus fiscale”, fruito con riferimento ai redditi posseduti nell’anno 2006 (art. 44 del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222). Nella colonna 2 deve essere indicato l’importo relativo al “bonus straordinario”, fruito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all’anno 2007 o 2008 (art. 1 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185). 730/2009 - Quadro C Straordinari e Premi di Produttività Quadro C – Rigo C 5 DETASSAZIONE degli straordinari e dei premi di produttività Il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, concernente “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie” ha introdotto misure urgenti di carattere finanziario mirate al sostegno della domanda ed all’incremento della produttività del lavoro e del potere di acquisto delle famiglie. E’ quindi previsto che nel secondo semestre del 2008 sia applicata una tassazione agevolata: allo straordinario dei dipendenti nel settore privato; alle remunerazioni legate all’incremento di produttività del lavoro nel medesimo settore. DETASSAZIONE degli straordinari e dei premi di produttività Soggetti beneficiari i lavoratori dipendenti del settore privato, i quali abbiano percepito nel 2007 redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 30.000 euro lordi; sono esclusi i titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto; Sono esclusi dalla sperimentazione prevista per il secondo semestre 2008 i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. DETASSAZIONE degli straordinari e dei premi di produttività Limite reddituale Il limite di 30.000 euro deve intendersi come ammontare complessivo, riferito a tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2007, anche in relazione a più rapporti di lavoro; La verifica del limite di reddito di euro 30.000 riguarda i soli redditi di lavoro dipendente compresi ad esempio le pensioni e gli assegni ad esse equiparate e non rileva, quindi, l’eventuale superamento di tale limite per effetto di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente; si deve considerare il reddito soggetto a tassazione ordinaria, devono essere quindi esclusi eventuali redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2007 ed assoggettati a tassazione separata. Alcuni esempi: DETASSAZIONE degli straordinari e dei premi di produttività Limite reddituale ai fini della verifica in questione va considerato il reddito di lavoro dipendente anche se lo stesso è svolto all’estero; l’agevolazione spetta anche ai lavoratori che nel 2007 non hanno avuto alcun reddito di lavoro dipendente; nelle ipotesi di tassazione del reddito di lavoro dipendente sulla base delle retribuzioni convenzionali, le prestazioni di lavoro straordinario e e quelle premiali non potranno essere agevolate. DETASSAZIONE degli straordinari e dei premi di produttività Oggetto dell’agevolazione Somme erogate a livello aziendale: a) per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2008; b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto (1° luglio – 31 dicembre 2008) e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima del 29 maggio 2008 (data di entrata in vigore del decreto); c) in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. DETASSAZIONE degli straordinari e dei premi di produttività a) lavoro straordinario b) lavoro supplementare c) premi di produttività Prestato (maturato) dal 1/7/2008 al 31/12/2008 Somme erogate dal 1/7/2008 al 12/1/2009 (principio di cassa allargato) + Somme erogate dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 (ovvero 12 gennaio 2009), anche se dette somme si riferiscono ad attività prestate in periodi precedenti Alcuni esempi: lo straordinario e il lavoro supplementare effettuati a giugno 2008 e pagati a luglio 2008, così come quello effettuato a dicembre 2008 ma pagato dopo il 12 gennaio 2009 (principio di cassa allargata) devono essere esclusi dalla tassazione agevolata; Lo straordinario e il supplementare effettuati a dicembre 2008 e retribuiti entro il 12 gennaio 2009 rientreranno invece nel regime agevolato. DETASSAZIONE degli straordinari e dei premi di produttività Il beneficio La misura agevolativa consiste nell’applicazione a dette somme, nel limite complessivo di 3.000 euro lordi, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, pari al 10 per cento. deve intendersi al lordo della ritenuta fiscale del 10 per cento ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie Alcuni esempi: Retribuzione per straordinari o premi 3.000 Retribuzione per straordinari o premi 275,7 Contributi Imponibile imposta sostitutiva Imposta sostitutiva (3.000 X 9,19%) 2.724,3 272,43 (2724,30 X 10%) 3.303,60 303,60 Contributi Imponibile imposta sostitutiva Imposta sostitutiva (3.303,60 X 9,19%) 3.000 300 (3.000 X 10%) Quadro C – Rigo C5 “Lavoro straordinario e premi di produttività” La compilazione del Rigo C5 può essere: OBBLIGATORIA Quando si ha goduto indebitamente dell’agevolazione (restituzione totale/parziale) FACOLTATIVA Quando si vuole optare per una soluzione diversa da quella subita dal datore di lavoro (da sostitutiva a ordinaria e viceversa) Quadro C – Rigo C5 “Lavoro straordinario e premi di produttività” Compilazione obbligatoria (Primo caso) 1) – Quando la somma dei compensi su cui è stata calcolata l’imposta sostitutiva è > 3.000 RESTITUZIONE PARZIALE: l’eccedenza va a assoggettata a tassazione ordinaria Quadro C – Rigo C5 “Lavoro straordinario e premi di produttività” Compilazione obbligatoria: restituzione parziale a) Più rapporti di lavoro non conguagliati per cui la somma dei campi 77 dei Cud 2009 > 3.000 euro b) Unico rapporto di lavoro ma l’importo indicato nel campo 77 del Cud 2009 > 3.000 euro 77 del/i 78 del/i CUD CUD C5 – Col 2 – CAMPO 77 del/i Cud 2009 C5 – Col 3 – CAMPO 78 del/i Cud 2009 C5 – Col 4 – barrare la casella “tassazione sostitutiva” X Quadro C – Rigo C5 “Lavoro straordinario e premi di produttività” Compilazione obbligatoria (Secondo caso) 2) – Quando si è fruito dell’imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti RESTITUZIONE TOTALE: Tutte le somme vanno assoggettate a tassazione ordinaria Quadro C – Rigo C5 “Lavoro straordinario e premi di produttività” Compilazione obbligatoria: restituzione totale Quando sono stati percepiti da uno o più datori di lavoro compensi assoggettati ad imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti previsti (es. superamento nel 2007 del limite reddituale dei 30.000 euro) 77 del/i 78 del/i CUD CUD C5 – Col 2 – CAMPO 77 del/i Cud 2009 C5 – Col 3 – CAMPO 78 del/i Cud 2009 C5 – Col 4 – barrare la casella “tassazione ordinaria” X Quadro C – Rigo C5 “Lavoro straordinario e premi di produttività” Compilazione facoltativa: caso 1 1) – Quando si ha interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi sui quali è stata calcolata l’imposta sostitutiva SOSTITUTIVA ORDINARIA 77 del/i 78 del/i CUD CUD C5 – Col 2 – CAMPO 77 del/i Cud 2009 C5 – Col 3 – CAMPO 78 del/i Cud 2009 C5 – Col 4 – barrare la casella “tassazione ordinaria” X Quadro C – Rigo C5 “Lavoro straordinario e premi di produttività” Compilazione facoltativa: caso 2 1) – Quando si intende assoggettare ad imposta sostitutiva i compensi per straordinari o premi di produttività che hanno subito tassazione ordinaria ORDINARIA SOSTITUTIVA 77 del/i CUD C5 – Col 1 – CAMPO 77 del/i Cud 2009 C5 – Col 4 – barrare la casella “tassazione sostitutiva” X Le Novità del Modello 730/2009 Le nuove detrazioni d’imposta: Spese sostenute dai docenti per proprio aggiornamento e formazione Spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico Quadro E, Sez I – Oneri detraibili: Spese per aggiornamento e formazione sostenute dai docenti Detrazione del 19% per Spese fino a 500 euro Sostenute da docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale In relazione al proprio: Autoaggiornamento Formazione Quadro E, Sez I – Oneri detraibili: Spese per aggiornamento e formazione sostenute dai docenti 32 MAX 500 Compilazione RIGO E 19,20,21 – “ALTRI ONERI” COD 32 Documentazione Attestati di frequenza Fatture, bollettini, quietanze di pagamento Le spese devono effettivamente essere rimaste a carico del contribuente, se l’istituto ha rimborsato parte della spesa, sarà detraibile solo il residuo. Quadro E, Sez I – Oneri detraibili: Spese per abbonamento ai servizi di trasporto pubblico PREMESSA (art. 1,comma 309 L 244/2007) Ai fini di promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici per il rilancio della mobilità collettiva sostenibile, urbana ed extraurbana, favorendo, nel quadro delle misure di politica ambientale, anche l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la Finanziaria 2008 ha introdotto una nuova detrazione per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto di abbonamenti ai servizi “di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale”, per un importo non superiore a 250 euro (con un risparmio d’imposta, quindi, fino a 47,50 euro). Quadro E, Sez I – Oneri detraibili: Spese per abbonamento ai servizi di trasporto pubblico Soggetti ammessi alla detrazione (beneficiari) soggetti che si servono del trasporto pubblico per la propria mobilità quotidiana, quali studenti, lavoratori, pensionati La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari che risultino a carico Quadro E, Sez I – Oneri detraibili: Spese per abbonamento ai servizi di trasporto pubblico Spese che danno diritto alla detrazione spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale Intendendosi quelli aventi ad oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico Sono esclusi i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore Quadro E, Sez I – Oneri detraibili: Spese per abbonamento ai servizi di trasporto pubblico Spese che danno diritto alla detrazione La detrazione compete per le sole spese sostenute nell’anno 2008, anche se l’abbonamento scade nel periodo d’imposta successivo (es. abbonamento con validità dal 1° marzo 2008 al 28 febbraio 2009). il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico Spese per abbonamento ai servizi di trasporto pubblico Documentazione per fruire della detrazione Il contribuente è tenuto a conservare il titolo di viaggio (per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, e per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta dal cliente, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale, decreto 30 giugno 1992) Il biglietto di trasporto deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni: a) ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logos distintivo dell'impresa e numero di partita IVA del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto; b) descrizione delle caratteristiche del trasporto; c) ammontare dei corrispettivi dovuti; d) numero progressivo; e) data da apporre al momento dell'emissione o della utilizzazione. Spese per abbonamento ai servizi di trasporto pubblico Titolo di viaggio nominativo Sul titolo devono essere indicate: la durata dell’abbonamento e la spesa sostenuta Conservare la fattura eventualmente richiesta al gestore del servizio di trasporto o altra eventuale documentazione, attestante la data di pagamento In assenza: la spesa si riterrà sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità dell’abbonamento Se titolo di viaggio elettronico: indicazione soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa con documentazione a parte. Spese per abbonamento ai servizi di trasporto pubblico Titolo di viaggio NON nominativo deve essere conservato e accompagnato da una autocertificazione resa dal contribuente in cui si attesta che l’abbonamento è stato acquistato per il contribuente o per un suo familiare a carico 33 MAX 250 Compilazione RIGO E 19,20,21 – “ALTRI ONERI” COD 33 Quadro E – Contributi per il Riscatto degli anni di laurea: oneri deducibili e detrazione La legge sul welfare (n.247/2007) in vigore dal 1° gennaio 2008 rende più facile e in molti casi anche più conveniente il recupero degli anni di studio. Il riscatto della laurea non è più legato, come in passato, all'inizio dell'attività lavorativa Contributi Riscatto Laurea Versati in proprio ONERE DEDUCIBILE Versati per conto di Familiari a carico ONERE DETRAIBILE Riscatto degli anni di laurea Riscatto degli anni di laurea: onere deducibile I contributi versati direttamente dal contribuente, per il riscatto del proprio corso di laurea, costituiscono un onere deducibile dal reddito complessivo dello stesso Compilazione RIGO E 22 – “CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEDUCIBILI” Documentazione - Bollettini di versamento INPS Riscatto degli anni di laurea: detrazione d’imposta al 19% Per contributi versati dal dichiarante per il riscatto del corso di laurea di familiari fiscalmente a carico, è riconosciuta una detrazione d’imposta del 19% (art 1, c 77 legge 247/2007) 34 Compilazione RIGO E 19,20,21 – “ALTRI ONERI” COD 34 Documentazione - Bollettini di versamento INPS Le Novità del Modello 730/2009 Le modifiche alle detrazioni d’imposta esistenti: Spese sanitarie per acquisto di farmaci e scontrino parlante Reintroduzione della detrazione per le rette degli asili nido Nuovo limite per gli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione principale Contratti di ospitalità per studenti universitari Risparmio energetico Quadro E – Spese sanitarie per l’acquisto di farmaci La detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale “parlante” indicante: Natura, qualità e quantità prodotto Codice fiscale del destinatario Non è più possibile sanare eventuali scontrini “non parlanti” con integrazioni sugli stessi o con documenti a parte Spese sanitarie: scontrino “parlante” (Risoluzione 156/E – 2007) Natura: “è sufficiente che lo scontrino fiscale rechi la dizione generica di "farmaco" o "medicinale". Ciò vale ad escludere che la spesa sostenuta dal contribuente si riferisca a prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia”; Qualità: “la specificazione del tipo di farmaco acquistato” ossia la “denominazione del medicinale”. Codice fiscale del destinatario: cioè di cui che utilizzerà il farmaco Spese sanitarie: scontrino “parlante” Natura Qualità Quantità } Codice Fiscale FARMACIA XYZ EURO MEDICINALI ASPIRINA TOTALE 1 X 4,90 4,90 ******************************* C.F. AAABBB00A00B000C ******************************* 30.06.2009 Spese sanitarie: acquisto farmaci all’estero (Circolare Ministeriale n. 36/E 2008 par. 6.1) Nel caso di spese sostenute all'estero sarà necessaria una documentazione (fattura o scontrino) dalla quale sia possibile ricavare natura, qualità, quantità del medicinale e codice fiscale del destinatario . In particolare, nel caso in cui il farmacista estero abbia rilasciato un documento di spesa da cui non risultino le predette indicazioni, il codice fiscale del destinatario potrà essere riportato a mano sullo stesso e la natura ("farmaco" o "medicinale"), qualità (nome del farmaco) e quantità del farmaco dovranno risultare da una documentazione rilasciata dalla farmacia recante le predette indicazioni. Codice fiscale e acquisto medicinali: la tessera sanitaria Circolare 15 gennaio 2008 del Ministero della Salute “…l’esibizione della tessera sanitaria al momento dell’acquisto del medicinale non è da ritenere, in via esclusiva, l’unica modalità prevista”. Pertanto qualora l’assistito non sia in grado di esibire la tessera sanitaria, il farmacista è comunque tenuto a rilasciare uno scontrino contenente il codice fiscale dell’assistito, quando questo sia comunicato dal cliente con altra modalità (compresa la dichiarazione verbale) Spese mediche: alcune pronuncie del 2008 Imposta di bollo su spese sanitarie (Risoluzione Ministeriale 18 novembre 2008, n. 444) L’imposta di bollo di euro 1,81 su fatture esenti IVA di importo superiore ad euro 77,47 addebitata al cliente nel documento è detraibile come onere accessorio alla spesa medica. Spese sanitarie: alcune pronuncie Integratori e parafarmaci (Risoluzioni Ministeriali n. 256 e 396 del 2008) Integratori: Non è ammesso in detrazione l’acquisto di integratori alimentari anche se prescritti da un medico specialista: sono prodotti alimentari; (superata la risposta del CAM del 28/11/2006) Parafarmaci: Integratori, fitoterapici, colliri e pomate, se recano nello scontrino una dizione diversa da farmaco o medicinale NON sono detraibili Quadro E, Sez I – Oneri detraibili: Spese per le rette degli asili nido Legge 22 dicembre 2008, n. 203, Finanziaria per il 2009, ha introdotto a regime, e con effetto retroattivo per il 2008, la detrazione in esame. Per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento Quadro E, Sez I – Oneri detraibili: Spese per le rette degli asili nido Costituiscono asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori(CM 6/2006 par 2.1) E’ possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato I baby parking non sono assimilabili agli asili nido, infatti le relative prestazioni generiche di servizi hanno iva 20% Quadro E, Sez I – Oneri detraibili: Spese per le rette degli asili nido 36 632 X figlio Compilazione RIGO E 19,20,21 – “ALTRI ONERI” COD 36 La documentazione dell'avvenuto pagamento possa essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto Interessi passivi per acquisto abitazione principale: nuovo limite di detraibilità Dal 1° gennaio 2008 il limite su cui calcolare la detrazione del 19% su interessi passivi e oneri accessori alla stipula di un contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale è innalzato a 4.000,00 euro. E7 Risparmio energetico: conferma della detrazione del 55% Proroga delle detrazioni sul risparmio energetico fino al 2011; Salve le spese sostenute nel 2008 dal meccanismo di prenotazione che partirà dal 2009; Modifiche alla disciplina sostanziale: Ripartizione spese Termini invio documentazione Risparmio energetico: conferma della detrazione del 55% Ripartizione delle spese: quote annue Sostenute nel 2007 TRE 2008 Da 3 A 10* 2009 CINQUE * a scelta irrevocabile del contribuente Risparmio energetico: Le novità 1) 2) 3) 4) Riqualificazione energetica edifici esistenti (anche per interventi di riscaldamento, produzione acqua calda, su coperture e pavimenti) Interventi sull’involucro degli edifici: pareti, coperture, infissi (inclusi portoncini d’ingresso RM 475/2008) Pannelli solari per la produzione di acqua calda Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (anche non a condensazione ma dotati di pompe di calore ad alta efficienza e geotermici a bassa entalpia) Risparmio energetico: Gli adempimenti Fattura con separata indicazione del costo della manodopera Pagamento mediante bonifico bancario/postale che riporti: Codice fiscale dell’ordinante P.iva/Cf beneficiaio Causale: “Risparmio energetico ai sensi dell’art 1 commi 344-347 L 296/2006 ” Documentazione energetica Invio all’ENEA Risparmio energetico: Documentazione energetica Asseverazione del tecnico abilitato; Attestato di certificazione/qualificazione energetica: ACE: prodotto dal tecnico se disposto dagli enti locali o AQE: allegato A del Decreto 19/2/2007 o Allegato F (pratica semplificata) per infissi e pannelli; Scheda informativa interventi Allegato E Risparmio energetico: La documentazione ASSEVERAZIONE ACE/AQE Riqualificazione Energetica SI SI Involucro degli Edifici SI SI (Sostituzione di Infissi) Certificazione produttore Pannelli solari SI Sostituzione caldaie SI (se < 100 Kw) Certificazione produttore NO NO dal 2008 SI Documentazione energetica: termini e invio all’Enea Quando: ENTRO 90 GG dalla fine dei lavori Come: Telematicamente: www.enea.it A mezzo raccomandata se termine scaduto entro il 30/4/2008 o lavori complessi Cosa: Attestato di qualificazione/certificazione Scheda informativa interventi: Allegato E Risparmio energetico: alcune precisazioni Lavori non ancora ultimati e documentazione energetica: " Il contribuente che non è in possesso della documentazione di cui al presente articolo, in quanto l'intervento è ancora in corso di realizzazione, può usufruire della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati ". (Rm 335/2008) Termine di decorrenza dei 90 giorni: “Circa l'individuazione del giorno a partire dal quale decorrono i 60 (ora 90) giorni di tempo necessari per l'invio della documentazione all'ENEA, la scrivente ritiene che lo stesso debba essere individuato nel giorno del c.d. "collaudo" dei lavori, a nulla rilevando il momento (o i momenti) di effettuazione dei pagamenti” (Rm 244/2007) Risparmio energetico: cosa produrre al CAF Fatture e ricevute Ricevuta dei bonifici bancari Ricevuta dell’invio telematico all’ENEA Asseverazione ovvero certificazione del produttore Copia dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica Scheda informativa Tabella millesimale e riparto interventi su parti comuni Dichiarazione di consenso lavori del possessore al detentore Quadro E – Sez V Spese per interventi di Risparmio Energetico E 38 col 1 – Tipo intervento “1” – Riqualificazione energetica di edifici esistenti “2” – Interventi sull’involucro “3” – Installazione di pannelli solari “4” – Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale Quadro E – Sez V Spese per interventi di Risparmio Energetico 2007 3 2 2008 3-10 1 E 38 col 2, 4, 5 (anno e rateazione) Se anno 2007: ripartizione rate 3, numero rata 2. Se anno 2008: scelta da 3 a 10, numero rata 1. Col 3 “Continuazione”: barrare se lavori iniziati nel 2007 e ancora in corso nel 2008 Questione bonifici e detrazioni Risoluzione 353/E del 7 agosto 2008 L’interpello propone il caso di un contribuente che ha effettuato il pagamento delle spese per il 36% mediante bonifico on-line carente di causale, codice fiscale e partita iva. La risoluzione 353/2008 apre ricordando che “il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato” (decreto n. 41, del 18 febbraio 1998 art 1 co 3) e che la detrazione non può essere riconosciuta nel caso in cui i pagamenti siano effettuati con modalità diverse da quelle previste Questione bonifici e detrazioni Risoluzione 353/E del 7 agosto 2008 a) Equiparazione bonifico bancario/postale: “Con circolare 10 giugno 2004, n. 24, punto 1.11, è stato precisato che il pagamento delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio può essere effettuato anche mediante bonifico postale”. b) Assimilazione bonifico tradizionale/on-line “Ai fini della detrazione d’imposta in discorso, il bonifico on-line può essere assimilato al bonifico tradizionale”. Questione bonifici e detrazioni Risoluzione 353/E del 7 agosto 2008 c) Carenza della causale/riferimento normativo “Con circ. 12 maggio 2000, n. 95, punto n. 2.1.3, infatti, è stato precisato che, qualora il contribuente non abbia riportato nel bonifico il riferimento alla norma agevolativa, può ugualmente usufruire della detrazione d'imposta sempre che sia in grado di dimostrare che le spese siano state sostenute nel rispetto delle condizioni e dei limiti ivi previsti”. d) Carenza cf ordinante e p.iva beneficiario “Nel caso in esame, non essendo presenti nel bonifico altri elementi essenziali quali il codice fiscale dell'ordinante e il numero di partita IVA del beneficiario del bonifico, si ritiene che tale irregolarità possa essere sanata fornendo i predetti dati alla banca”. Questione bonifici e detrazioni Risoluzione 353/E del 7 agosto 2008 Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati identificativi del mittente e dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti secondo quanto previsto dal decreto n. 41 del 1998. Provvedimento 02-10-2006 Trasmissione telematica delle comunicazioni all'anagrafe tributaria. 7. Termini delle trasmissioni: Le comunicazioni sono effettuate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui sono riferiti i dati. E18 – Canoni per studenti universitari fuori sede Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede Nel rigo E18 indicare le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431, e successive modificazioni, ovvero per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Si precisa che per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa. L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 2.633,00. La detrazione, sempre entro i predetti limiti, spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. E16 – Spese per pratica sportiva del ragazzi Sono detraibili le spese sostenute per: Iscrizione annuale Abbonamenti Ad: Associazioni sportive (Società ed associazioni di cui all’art. 90 L 289/2002 che riportino espressamente nella propria denominazione/ragione sociale la dicitura “dilettantistica” e della finalità sportiva) (DM 28/3/2007 + RM 50/2009) Piscine, palestre, altre strutture ed impianti sportivi (Impianti comunque organizzati destinati all’esercizio della pratica sportiva NON professionale e NON agonistica compresi gli impianti polisportivi) (DM 28/3/2007 + RM 50/2009) E16 – Spese per pratica sportiva del ragazzi Non sono detraibili gli abbonamenti a Associazioni sportive dilettantistiche NON riconosciute (dal CONI e dalle Federazioni) Società di sport professionistico Associazioni non sportive Sostenute a favore di.. ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni (il requisito dell’età è soddisfatto anche se sussiste solo da o fino una sola parte del 2008, pertanto la detrazione spetta se il ragazzo ha compiuto i 5 o i 18 anni nel 2008) (CM 34/2008) E16 – Spese per pratica sportiva del ragazzi Documentazione Fattura, ricevuta, quietanza di pagamento, bollettino bancario o postale Dalla quale risulti… Ditta (denominazione/ragione sociale), sede legale, codice fiscale Causale del versamento Attività sportiva esercitata Importo pagato Dati anagrafici del praticante e codice fiscale di chi effettua il pagamento E16 – Spese per pratica sportiva dei ragazzi Limiti: 210 euro per ciascun ragazzo Esempio A) Risoluzione 50/E 2009: 2 Genitori sostengono al 50% una spesa di 400,00 x 2 figli per un totale di 800,00 euro Spesa detraibile: Figlio 1 max: 210,00 D Figlio 2 max: 210,00 210 -------------------C Tot 420,00 210 Detrazione (19% su 420,00) 80,00 E16 – Spese per pratica sportiva dei ragazzi Esempio B) Il genitore sostiene spese per 3 ragazzi pari a: 300,00 X il primo; 200,00 X il secondo e 50 X il terzo per totali euro 550,00. Spesa detraibile: Figlio 1: 210,00 Figlio 2: 200,00 Figlio 3: 50,00 460 -------------------Tot 460,00 Detrazione (19% su 460,00) 87,00