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I.I.S. “MARTINO BASSI” – SEREGNO (MI)
Regolamento d’Istituto
Premessa
L’Istituto, in collaborazione con le famiglie, svolge un’azione educativa diretta a garantire il pieno sviluppo della
personalità degli alunni, stimolando ogni aspetto della crescita umana, preparandoli ad assolvere doveri sociali ed a
porli su un piano di effettiva libertà nel loro sviluppo intellettuale, morale e culturale.
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche
attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la
continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un’adeguata
informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative
autonome.
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul
rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni
barriera ideologica, sociale e culturale.
Il regolare svolgimento delle lezioni è affidato all’autocontrollo ed al senso di responsabilità di tutte le
componenti.
TITOLO I
La comunità scolastica
Art. 1
L'Istituto M. Bassi costituisce una comunità composta da alunni, docenti, personale non docente, genitori.
Art. 2
Tutti i membri della comunità hanno pari dignità e sono investiti, ognuno nel proprio ruolo, di eguale
responsabilità per il retto funzionamento della istituzione scolastica; all' autocontrollo di ciascuno sono affidate la
efficienza e la convivenza all'interno dell'Istituto prima ancora che all'applicazione di sanzioni disciplinari.
TITOLO II
I soggetti della comunità scolastica
A) GLI STUDENTI
Art. 3
Tutti gli alunni dell'Istituto M. Bassi hanno eguale diritto allo studio.
Nei loro rapporti reciproci e in quelli con gli altri membri della comunità hanno diritto a eguale rispetto e
trattamento.
Il consiglio di Istituto, il collegio dei docenti e i consigli di classe promuovono le iniziative più idonee a eliminare
le cause di natura economica o ambientale pregiudizievoli all' esercizio del diritto allo studio e all' eguaglianza di
tutti gli studenti nell'ambito della comunità scolastica.
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Art. 4
E’ diritto dello studente ricevere un insegnamento sereno, costantemente aggiornato, conforme ai programmi
approvati all'inizio dell'anno scolastico, aperto al dibattito e alla collaborazione. Sia per quanto attiene alle scelte di
programma sia per quanto attiene alle forme e ai criteri della valutazione lo studente ha diritto, altresì, di essere
informato in modo chiaro ed esaustivo.
Ove siano praticabili si auspica l'apertura di spazi al confronto e alla collaborazione nel corso del processo
educativo-culturale, in misura crescente durante il corso del quinquennio. Tutti gli alunni hanno infine pieno diritto
di usare, nello svolgimento dei programmi, le attrezzature didattiche della scuola.
Art. 5
E’ diritto-dovere degli studenti partecipare alla vita della scuola, contribuire al regolare e proficuo svolgimento
delle lezioni, impegnarsi nello studio, nell'aggiornamento e nella ricerca sia individuale sia di gruppo, partecipare
alle assemblee studentesche di classe e di Istituto, rispettare i locali e le attrezzature della scuola.
La frequenza scolastica costituisce obbligo, mentre è facoltativa per quanto riguarda le attività extra-scolastiche.
Art. 6
Gli studenti hanno diritto di riunirsi in gruppi o associazioni e di svolgere nell’ambito della scuola le altre attività
di cui al successivo titolo settimo.
B) LA DIREZIONE
Art. 7
La direzione è costituita dal Dirigente scolastico, dai collaboratori, dal Responsabile della qualità e dal D.S.G.A.
Il Dirigente scolastico rappresenta l'Istituto e riconduce in unità le esigenze, le aspettative, le azioni
componenti della vita scolastica.
delle varie
Svolge i compiti e le funzioni attribuitegli dalla legge e dai contratti collettivi.
C) I DOCENTI
Art. 8
I docenti svolgono attività didattica e adempiono agli obblighi connessi con la loro funzione in conformità delle
leggi e dei contratti collettivi che li riguardano, nel rispetto della libertà di insegnamento loro riconosciuta e della
coscienza morale e civile degli alunni e delle loro famiglie secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Art. 9
Nella scuola dell'autonomia i docenti partecipano alle attività collegiali dando il contributo della loro
professionalità e cooperando alla elaborazione e gestione del piano dell'offerta formativa.
Art. 10
A seguito del contratto collettivo, sono istituiti incarichi in cui viene posta l'enfasi sul risultato e più forte appare
la relazione con le finalità prioritarie della scuola. L'orientamento, l'innalzamento dell'obbligo, la multimedialità, la
comunicazione, la valutazione del POF e, in genere, del servizio scolastico sono individuati come obiettivi prioritari.
Art. 11
I docenti ricoprono anche altri incarichi individuati come strategici nell'organizzazione
assegnati dal Dirigente scolastico in sintonia con il collegio dei docenti.
dell'Istituto; essi sono
Art. 12
I docenti individuati dal Dirigente scolastico come collaboratori svolgono i compiti e le funzioni loro delegati dal
Dirigente nel settore organizzativo-gestionale.
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D) PERSONALE NON DOCENTE
Art. 13
Gli appartenenti al personale non docente svolgono le mansioni loro affidate in conformità delle leggi che li
riguardano e dei contratti collettivi.
Art. 14
Le mansioni del personale non docente sono essenziali ai fini del retto funzionamento dell'Istituto e richiedono
rispetto e collaborazione da parte di tutti i membri della comunità scolastica.
Art. 15
Tutti gli appartenenti al personale non insegnante sono coordinati dal Direttore dei servizi generali
amministrativi.
E) GENITORI
Art 16
I genitori degli alunni hanno il diritto -dovere di interessarsi delle attività e delle problematiche dell'Istituto e di
dare il proprio contributo per la loro soluzione. Tale diritto -dovere viene esercitato mediante la partecipazione, nelle
forme stabilite dalla legge e dal presente regolamento, ai vari organi collegiali, alle assemblee di classe e di Istituto
e alle altre iniziative promosse dal consiglio di Istituto.
Art. 17
Ogni genitore ha altresì il diritto-dovere di favorire l'inserimento del figlio nella comunità scolastica sia
seguendone l'attività di studio e di formazione, sia curandone lo sviluppo morale, civico, culturale e professionale,
sia prendendo frequenti contatti con il Dirigente e i singoli docenti della classe frequentata dal figlio, al fine di una
auspicabile sintonia fra l'azione della famiglia e quella della scuola.
Art. 18
Tutti i genitori hanno diritto di riunirsi in gruppi o associazioni e di usare, per attività o riunioni riguardanti i
problemi scolastici, i locali dell'Istituto. L'orario e le modalità delle riunioni vanno concordate, di volta in volta con il
Dirigente. Le domande di riunione complete di tutti gli estremi per quanto attiene i partecipanti e l’ordine del giorno
dell'assemblea vanno comunicate al capo di Istituto almeno cinque giorni prima della riunione.
Art. 19
Le eventuali attività di volontariato svolte dai genitori nell'ambito dei servizi offerti dalla scuola vanno
preventivamente concordate col Dirigente e sottoposte all'approvazione del consiglio d'Istituto.
TITOLO III
Gli organi collegiali
Art. 20
Gli organi collegiali operanti nell'Istituto M. Bassi sono:
- consiglio di Istituto;
- collegio dei docenti;
- comitato per la valutazione dei docenti;
- consigli di classe;
- comitato tecnico-scientifico per il corso serale “Progetto Sirio”
- comitato studentesco;
- comitato dei genitori;
- commissione elettorale;
- organo di garanzia;
- dipartimenti e aree disciplinari.
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Art. 21
A ogni organo collegiale è riconosciuta autonomia regolamentare per quanto riguarda il proprio funzionamento
interno, salvo quanto è stabilito dagli articoli seguenti. I singoli regolamenti devono essere approvati dal consiglio di
Istituto. Le loro modifiche non comportano modifica del regolamento d'Istituto. Una copia dei vari regolamenti deve
essere depositata in Segreteria e pubblicata all’albo dell’istituto e ogni membro può prenderne visione.
Art. 22
Gli organi collegiali vengono convocati tramite avviso contenente l'ordine del giorno notificato ai singoli
e affisso all'albo dell’Istituto.
membri
Pur potendo ciascun organo fissarsi proprie scadenze, vale per tutti la regola che l'avviso sia notificato almeno 5
giorni prima delle riunioni ordinarie e almeno 2 giorni prima delle riunioni straordinarie.
Art. 23
Dal momento in cui viene inviato l'avviso, in Segreteria deve essere depositato ogni documento a cui l'ordine del
giorno faccia riferimento e i membri degli organi collegiali possono prenderne visione.
Art. 24
Di ogni riunione si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario che va approvato secondo le
modalità che ciascun organo decide. Il verbale viene depositato in Presidenza, tranne il verbale del Consiglio di
Istituto che viene depositato in Segreteria, ed è a disposizione di qualsiasi componente dell’ Istituto, salvo i casi di
segretezza stabiliti dalla legge.
Art. 25
Estratti del verbale del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto, con le decisioni prese e i risultati delle
eventuali votazioni vengono affissi all'albo, e restano affissi fino alla riunione successiva.
Art. 26
Tutti gli organi collegiali, pur nella diversità delle rispettive competenze loro attribuite dalla legge e dal presente
regolamento, devono concorrere alla realizzazione dei fini indicati nell'art. 3 e promuovere iniziative di
collaborazione con gli altri organi collegiali.
Art. 27
(Consiglio d'Istituto)
Il Consiglio è l'organo di governo della scuola; fatte salve le competenze specifiche previste per il collegio
docenti e i consigli di classe, esso ha una competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la
programmazione della vita e dell'attività della scuola che esprime adottando il piano dell'offerta formativa.
Art. 28
(Convocazione del consiglio d'Istituto)
Il Consiglio è convocato dal presidente, sentita la giunta esecutiva, ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno, e
comunque durante l'anno scolastico almeno una volta ogni due mesi.
Il consiglio deve essere convocato ogni volta ne venga fatta richiesta da 2/3 dei membri del consiglio stesso,
dalla giunta, da un consiglio di classe, dal collegio dei docenti, dall'assemblea studenti e da quella dei genitori.
La richiesta di convocazione del consiglio deve indicare la data e l'ordine del giorno.
E’ facoltà del presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare
eventuali altre richieste.
La convocazione comunque non può essere rinviata di più di dieci giorni oltre il termine indicato.
Art. 29
(Modalità di convocazione del consiglio dì Istituto)
La convocazione del consiglio deve essere diramata a cura degli uffici di Segreteria, per iscritto, ai membri del
consiglio, salvo caso d'urgenza, almeno cinque giorni prima con l'indicazione dell'O.d.g.
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Art. 30
(Formazione dell'Ordine del giorno)
L'ordine del giorno delle convocazioni è formulato dal presidente, sentita la giunta, e deve contenere gli
argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri e dagli organi di cui al precedente art. 21.
Art. 31
(Variazione dell'ordine del giorno)
Per discutere e votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del
consiglio adottata all’unanimità dai presenti. La proposta può essere illustrata brevemente solo dal proponente; è
inoltre consentito a un altro membro del consiglio di illustrare i motivi contrari alla proposta di variazione.
Art. 32
(Sede delle riunioni)
Il consiglio si riunisce normalmente nella sede dell’Istituto.
Alle riunioni del Consiglio di Istituto possono partecipare, come uditori, tutte le componenti della scuola.
Art. 33
(Processo verbale e pubblicazione degli atti)
Di ogni seduta a cura del segretario è redatto un processo verbale che deve contenere l'oggetto delle
discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l'esito di eventuali votazioni.
Il processo verbale è firmato dal presidente e dal segretario e deve essere depositato in Segreteria entro otto
giorni dalla seduta; ciascun consigliere ha diritto di prenderne visione.
Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicate in apposito albo dello Istituto.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone salvo contraria richiesta dell'interessato.
Chiunque a proprie spese può ottenere dalla Segreteria della scuola copia degli atti pubblici.
Art. 34
(Facoltà di parola)
Possono prendere la parola durante le sedute esclusivamente i membri del consiglio. Il consiglio con propria
deliberazione può decidere, a titolo consultivo, di sentire gli specialisti che operano nella scuola, i rappresentanti
dei consigli di classe, delle assemblee degli studenti e dei genitori, del personale non docente e, per determinati
argomenti, anche esperti della materia.
Art. 35
(Consultazione degli organi collegiali)
Il consiglio prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla
gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi della scuola o assemblee unitarie di tutte le
componenti della scuola.
Art. 36
(Validità delle sedute del Consiglio d’Istituto e delle deliberazioni)
Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in
carica.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il
voto del presidente.
Art. 37
(Diritti dei membri del Consiglio d’Istituto)
I membri del consiglio possono accedere agli uffici di Segreteria per avere tutte le informazioni e copia degli atti
relativi alle materie di competenza del consiglio.
Ogni membro del consiglio può chiedere al Dirigente scolastico informazioni o spiegazioni sulla esecuzione delle
deliberazioni validamente adottate.
Art. 38
(Elezioni del presidente e del vicepresidente)
Il presidente è eletto secondo le modalità previste dalla legge.
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In seconda votazione, in caso di parità di voti, sarà eletto il rappresentante dei genitori più anziano di età.
Il vicepresidente è eletto dal consiglio tra i rappresentanti dei genitori degli alunni con le stesse modalità per
l'elezione del presidente.
Art. 39
(Attribuzioni del presidente)
Il presidente assicura il regolare funzionamento del consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire
una gestione democratica della scuola e la prima realizzazione dei compiti del consiglio. In particolare:
a) convoca il consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento
dei lavori;
b) esamina le proposte della giunta, dei membri del consiglio e degli altri organi della scuola.
Art. 40
(Prerogative del presidente)
Il presidente del consiglio ha diritto di libero accesso nei locali della scuola durante il normale orario di apertura,
di disporre dei servizi di Segreteria, di avere dagli uffici dell’ Istituto e dalla Giunta esecutiva tutte le informazioni
concernenti le materie di competenza del consiglio e di avere in visione tutta la relativa documentazione.
Art. 41
(Attribuzioni del vicepresidente)
Il vicepresidente sostituisce nelle sue funzioni il presidente in caso di assenza e di impedimento.
Art. 42
(Funzioni del segretario del Consiglio d’Istituto)
Le funzioni del segretario del consiglio sono affidate dal presidente a un membro del consiglio stesso.
Il segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del consiglio e di sottoscrivere, unitamente al
presidente, gli atti e le deliberazioni del consiglio oltre al processo verbale.
Art. 43
(Giunta esecutiva)
La giunta esecutiva è composta ed è eletta secondo le modalità previste dalla legge.
Art. 44
(Presidente della giunta)
Presidente della Giunta è il Dirigente Scolastico; in caso di sua assenza o impedimento essa è presieduta dal
docente vicario.
Art. 45
(Attribuzioni della giunta)
La giunta esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del consiglio; svolge la propria attività
nell'ambito delle decisioni del consiglio.
Art. 46
(Convocazione della giunta)
La giunta è convocata dal Dirigente Scolastico almeno una volta al mese, con l'indicazione dell'O.d.g. Deve
essere convocata entro tre giorni ogni volta che ne faccia richiesta il presidente del consiglio o un terzo di essa. La
comunicazione della convocazione deve essere diramata ai membri della giunta entro tre giorni dalla seduta.
Art. 47
(Validità delle sedute di giunta)
Le sedute di giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.
Art. 48
(Funzioni di segretario della giunta)
Il direttore dei servizi generali amministrativi svolge le funzioni di segretario della giunta.
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Art. 49
(Prerogative dei membri della giunta)
Ciascun membro della giunta ha diritto di libero accesso nella scuola durante le ore di apertura e di avere in
visione gli atti relativi all'attività di competenza della giunta.
I membri della giunta hanno inoltre diritto di avere dagli uffici della Segreteria tutte le informazioni necessarie
per un migliore esercizio della propria funzione.
Art 50
(Consigli di classe)
Ogni consiglio di classe, nella composizione comprendente anche i rappresentanti degli alunni e dei genitori, si
riunisce almeno quattro volte all’anno.
Art. 51
I consigli di classe, di norma, si svolgono in orari diversi per permettere ai docenti di partecipare a tutte le
riunioni; in caso di simultaneità, il docente che deve partecipare a più consigli ne alternerà la presenza.
Art. 52
Il Dirigente Scolastico può delegare un professore della classe a presiedere le riunioni in qualità di coordinatore;
in mancanza di una espressa disposizione contraria, la delega si intende data per tutto l'anno scolastico o per la
residua parte di esso; la delega può essere revocata e, comunque, rimane il diritto del Dirigente Scolastico di
intervenire nel consiglio di classe e presiederlo.
Il coordinatore di classe redige il documento di programmazione di classe e il documento consuntivo delle
attività dell'anno.
Di ogni riunione deve essere redatto dal segretario regolare verbale, in apposito registro con l'indicazione dei
presenti, degli argomenti trattati e del testo delle proposte, richieste e pareri votati. Il verbale deve essere
sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e depositato presso la Presidenza entro il quinto giorno
successivo alla riunione. Il registro dei verbali può essere consultato dai docenti della classe.
Il coordinatore cura le comunicazione alle famiglie e conserva la documentazione relativa ai crediti formativi
degli alunni della classe.
TITOLO IV
Assemblee
Art. 53
(Modalità di convocazione e sede riunioni)
Per le assemblee di classe, di Istituto e dei genitori sono a disposizione le aule dell'Istituto previa richiesta di
autorizzazione al Dirigente scolastico.
La convocazione deve essere effettuata mediante apposito avviso ai singoli membri dell'organo collegiale
almeno cinque giorni prima della data della riunione.
Per ogni assemblea i lavori vanno verbalizzati e i verbali devono essere a disposizione in Segreteria. Ogni
assemblea, all’atto della prima convocazione, si deve dare un proprio regolamento.
Art. 54
(Assemblea dei genitori di classe)
E’ convocata su richiesta dei genitori eletti nel consiglio di classe o di almeno cinque genitori degli studenti.
Art. 55
(Assemblea dei genitori di Istituto)
Si riunisce ogniqualvolta lo richiede il presidente dell'assemblea, ove eletto, oppure 100 genitori, oppure la
maggioranza del comitato genitori, in orario non coincidente con quello delle lezioni, in locali messi a disposizione
dall'Istituto, secondo le modalità dettate dal regolamento di assemblea, di cui il consiglio d'Istituto prende visione e
che viene allegato al presente regolamento.
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Art. 56
(Comitato dei genitori di Istituto)
E’ costituito dai rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e nel consiglio di Istituto: nomina al proprio
interno il coordinatore e viene convocato su iniziativa del coordinatore, di almeno dieci rappresentanti o su richiesta
del consiglio di Istituto.
Delle riunioni viene stilato un verbale dei pareri, proposte, richieste da trasmettere al Consiglio di Istituto ed
eventualmente ad altri organi, tramite affissione.
Il Consiglio dì Istituto può richiedere la convocazione dei comitato e delle assemblee degli studenti e dei
genitori.
Il Consiglio di Istituto dovrà approvare preliminarmente il regolamento dell'associazione
recapito presso l'Istituto.
che avrà sede e
Art. 57
(Assemblea di classe degli studenti)
I rappresentanti di classe devono inoltrare al dirigente scolastico richiesta scritta, controfirmata dai docenti delle
ore interessate, almeno tre giorni prima della data prevista. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre
nello stesso giorno della settimana e non può impegnare più di due ore di lezione. L'assemblea non può essere
tenuta negli ultimi trenta giorni di lezione.
Di ogni assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dai rappresentanti di classe, che viene depositato in
Presidenza entro cinque giorni dallo svolgimento dall’Assemblea.
All’assemblea di classe del biennio devono assistere i docenti dell’ora; all’assemblea di classe del triennio
possono assistere i docenti dell’ora.
Il Dirigente Scolastico può assistere alle assemblee di classe.
Art. 58
(Assemblea degli studenti di Istituto)
Si riunisce con le modalità dettate dal regolamento di assemblea.
L'assemblea, che non può essere tenuta negli ultimi trenta giorni di lezione, è convocata su richiesta della
maggioranza del comitato studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
Data e ordine del giorno devono essere presentati almeno cinque giorni prima al Dirigente scolastico.
Di ogni assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente dell’Assemblea e dal segretario; il verbale
viene depositato in presidenza entro cinque giorni.
Art. 59
(Regolamento assemblea degli studenti di Istituto)
1) Il comitato organizzatore elegge di volta in volta un presidente d'assemblea, che ha il potere di sospendere in
qualunque momento l'assemblea, nei seguenti casi:
a) vi siano meno del 10% di studenti;
b) si esauriscano gli argomenti in discussione;
c) l'interesse venga a mancare;
d) si manifestino episodi di disordine;
2) Durante lo svolgimento non è consentita l'uscita dall'Istituto o dalla sede di svolgimento dell'assemblea.
In caso di sospensione generale, gli studenti sono tenuti a riprendere le lezioni. Le ore non utilizzate
dall'assemblea non sono recuperabili.
3) In caso di necessità il controllo degli alunni in assemblea verrà esercitato da un servizio d'ordine di alunni
maggiorenni segnalati dal comitato organizzatore, coordinati da insegnanti designati a ciò dalla presidenza.
4) Gli alunni che non desiderassero partecipare ai lavori assembleari possono organizzare gruppi di studio o
attività alternative che dovranno comunque essere segnalate per iscritto alla presidenza di Istituto prima
dell'assemblea, precisando il tema e i nomi dei partecipanti.
Art. 60
(Comitato degli studenti di Istituto)
E’ costituito dai rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di classe e nel consiglio di Istituto; nomina al
proprio interno un coordinatore e un segretario. Può essere convocato su richiesta di almeno 10 rappresentanti o su
richiesta del consiglio di Istituto.
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Il comitato può definire forme di autoregolamentazione per attività e iniziative che gli studenti intendano
intraprendere.
Delle riunioni viene stilato un verbale firmato dal Coordinatore e dal Segretario da trasmettere al Dirigente
scolastico entro cinque giorni.
TITOLO V
Organizzazione dell’Istituto
Art. 61
(presenza alunni)
La presenza degli alunni, a scuola, è obbligatoria; mentre è facoltativa per quanto riguarda le attività
extrascolastiche.
Nel corso delle lezioni, gli studenti possono lasciare l'aula solo ad uno per volta, purché autorizzati
dall'insegnante cui sono affidati.
Gli spostamenti di intere classi vanno eseguiti seguendo le indicazioni dell'insegnante ed è tassativamente
vietato agli alunni di uscire dall'Istituto prima della fine delle lezioni, salvo casi di particolare necessità, su espressa
richiesta dei genitori o di chi ne fa le veci.
Art. 62
(accesso alla scuola)
Durante le lezioni negli spazi riservati all’attività didattica è vietato l'accesso alle persone estranee alla
scuola, tranne il caso in cui esso sia stato preventivamente autorizzato dal dirigente scolastico.
Art. 63
(inizio lezioni)
Gli alunni possono entrare nell'aula al suono della prima campana senza l’assistenza di docenti; devono in
ogni modo essere al proprio posto al secondo segnale acustico.
Art. 64
(ritardi e giustificazioni delle assenze)
a. Le assenze vanno giustificate al docente della prima ora di lezione il giorno in cui lo studente rientra a scuola.
Nel caso lo studente sia sprovvisto di giustificazione il docente annoterà sul registro di classe che lo studente
deve giustificare l’assenza il giorno successivo. In caso di ulteriore mancanza di giustificazione lo studente non
sarà ammesso in classe.
b. Gli studenti che, per esigenze derivanti dai mezzi di trasporto, richiedono un’entrata posticipata e/o un’uscita
anticipata devono presentare apposita richiesta al Preside. L’autorizzazione verrà annotata sul registro di classe
e sul libretto personale dello studente.
c. Gli studenti che fossero in ritardo nell’entrata a scuola per motivi diversi da quelli riportati al paragrafo
precedente devono avere l’autorizzazione per entrare in classe all’inizio della seconda ora. L’autorizzazione è
rilasciata solo dal Preside o da un collaboratore a ciò delegato.
d. Qualora, per circostanze particolari, fosse richiesta un’entrata oltre la prima ora o l’uscita prima dell’ultima ora di
lezione, la domanda per ottenere l’autorizzazione deve essere presentata almeno un giorno prima e
adeguatamente motivata.
e. Nei casi di assenze frequenti, di ritardi ripetuti, di abituale inosservanza dei doveri scolastici, il Dirigente
Scolastico provvederà ad informare la famiglia degli allievi.
Art. 65
(libretto personale)
Ogni studente ha un “libretto personale” per le comunicazioni scuola-famiglia: assenze, ritardi, uscite
anticipate, valutazioni.
Su questo libretto gli insegnanti comunicheranno le valutazioni delle verifiche scritte ed orali apponendo la
propria firma. I genitori sono tenuti ad effettuare un controllo periodico e ad apporre le proprie firme per presa
visione.
L’eventuale richiesta di duplicato dovrà essere presentata in segreteria didattica. Per il rilascio dovrà essere
corrisposto l’importo annualmente fissato dal Consiglio di Istituto.
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Art. 66
(oggetti personali)
L’Istituto non si assume alcuna responsabilità nel caso di smarrimento, furto o danneggiamento di oggetti
personali.
Art. 67
(uso del telefono cellulare)
È vietato tenere accesso il telefono cellulare durante lo svolgimento dell’attività didattica. La mancata
osservanza di questa disposizione comporta il ritiro del telefonino, che verrà restituito ai genitori dell’alunno.
È consentito l’uso del cellulare durante l’intervallo.
Art. 68
(intervallo delle lezioni)
Durante l'intervallo delle lezioni, gli studenti devono tenere un comportamento che eviti di arrecare danni alle
persone e alle cose.
I professori assistono gli studenti, secondo il calendario predisposto dalla Presidenza. E’ consentito uscire in
appositi spazi all’aperto dove è assicurata la sorveglianza dei docenti.
Gli alunni possono recarsi al bar annesso alla sede solamente durante l'intervallo.
Art. 69
(igiene e salute)
Secondo la legge n. 584 dell’11/11/75 e successive modifiche e integrazioni, all’interno dell’edificio scolastico
è vietato fumare.
Una buona regola d’educazione impone a tutti di gettare le carte, involucri, rifiuti negli appositi cestini siti
nelle rispettive aule, facilitando la raccolta differenziata.
Art. 70
(danni alle suppellettili)
La responsabilità è personale. I danni arrecati all'arredamento, alle attrezzature scolastiche ed a persone
fisiche devono essere risarciti da coloro che li hanno causati.
I singoli alunni delle classi sono responsabili del patrimonio comune, individualmente e solidalmente.
Art. 71
(laboratori di informatica e di trattamento testi)
Durante l’intervallo i laboratori saranno chiusi a cura dell’assistente tecnico.
L’insegnante assegnerà un computer a ciascun alunno o gruppo di alunni i cui nominativi saranno segnati su
di una mappa ed affissi nel laboratorio stesso.
L’alunno non appena riscontra un guasto, dovrà segnalarlo all’insegnante, pena vedersi attribuire la
responsabilità del danno stesso.
L’insegnante, a sua volta, ripeterà tempestivamente la segnalazione in segreteria amministrativa.
Gli alunni possono accedere solo ai programmi che l’insegnante accompagnatore autorizza.
Un laboratorio multimediale è riservato agli insegnanti.
Art. 72
(attività alternativa all’insegnamento di religione)
Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione possono usufruire della biblioteca, per lo
studio personale.
Art. 73
(parcheggio)
È vietato parcheggiare motociclette ed automobili fuori dagli appositi spazi contrassegnati.
Il mancato rispetto di questa norma comporterà la rimozione forzata del mezzo a carico del trasgressore e
l’irrogazione di una sanzione.
43.01.05 Regolamento di Istituto
PQ09
Doc.: DID 43.01
Rev.: 5
data: 29.09.2009
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Art. 74
(affissione manifesti – libertà di espressione)
Gli studenti, come le altre componenti della comunità scolastica, hanno facoltà di manifestare il proprio
pensiero con la parola e gli scritti. Gli studenti possono, nell'ambito dell'Istituto e negli spazi espressamente
riservati, esporre fogli, cartelli ed avvisi che siano testimonianze della loro partecipazione alla vita della scuola e
della società.
E' vietata l'affissione di avvisi a sfondo pubblicitario o di manifesti anonimi.
Uno spazio per piccoli annunci è messo a disposizione degli studenti, che sono ritenuti responsabili dei testi
degli annunci stessi. Gli studenti possono redigere e pubblicare con l'eventuale ausilio delle altre componenti della
comunità scolastica giornali o notiziari interni della Scuola. I manifesti devono recare la data di affissione e possono
essere rimossi dopo quindici giorni dalla data della stessa.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni
correttamente manifestate e non lesiva dell'altrui personalità.
TITOLO VI
Organizzazione degli uffici di Segreteria
Art. 75
Il servizio di segreteria è coordinato dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è svolto dal
personale addetto all'ufficio.
Presso l'Istituto M. Bassi gli uffici sono divisi in:
Segreteria didattica: svolge l'attività di sportello con il pubblico e di rilascio certificati.
I certificati possono essere richiesti anche solo oralmente e vengono rilasciati in un tempo che varia da tre
giorni a cinque a seconda delle necessità di consultazione di archivio. Al momento della richiesta viene comunicata
la data del rilascio.
Segreteria amministrativa: svolge le funzioni contabili, il coordinamento del personale ATA, predispone gli atti
relativi allo stato giuridico e al servizio del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale ATA, cura i progetti
speciali.
Segreteria di protocollo: svolge l'attività di protocollo generale, protocollo dei reclami, smistamento
corrispondenza ai destinatari, archiviazione atti amministrativi e documenti didattici. Collabora con la Dirigenza alla
preparazione degli atti e provvedimenti amministrativi che sorreggono i vari momenti dell'attività didattica.
Art. 76
Ai docenti è fatto divieto di accedere e stazionare negli uffici di Segreteria; per essi viene predisposto,
all'inizio dell'anno, un apposito orario di accesso agli uffici.
Art. 77
Alla Segreteria non possono essere richieste prestazioni non riguardanti la normale attività dell'Istituto.
TITOLO VII
I servizi bibliotecari
La Biblioteca si pone come struttura fondamentale dell'Istituto M. Bassi, con la finalità di affiancare e integrare
l'attività scolastica sia essa di titolo didattico o culturale. E’ aperta a insegnanti, studenti e personale non docente
ed è affidata al senso di responsabilità di tutti gli utenti.
Il Dirigente scolastico nomina a inizio dell'anno scolastico i responsabili della Biblioteca che organizzano il
servizio.
In particolare essi:
1) Individuano i settori della Biblioteca maggiormente bisognosi di integrazione o di aggiornamento.
2) Raccolgono le proposte di acquisto, avanzate in sede di riunione per materia dei docenti, che sono
responsabili della utilità e delle necessità didattiche a cui i libri rispondono.
3) Fanno pervenire le richieste di acquisto al consiglio di Istituto.
E’ istituito un apposito registro dove gli utenti possono indicare proposte di acquisto.
43.01.05 Regolamento di Istituto
Doc.: DID 43.01
PQ09
Rev.: 5
data: 29.09.2009
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TITOLO VIII
Laboratori e sussidi audiovisivi
Art. 78
La sperimentazione e la ricerca sono mezzi indispensabili in particolare per l'apprendimento delle materie
scientifiche e tecniche; pertanto tutte le classi hanno diritto di usufruire dei laboratori e dei sussidi audiovisivi in
proporzione alle ore settimanali previste dai programmi per le relative discipline.
Art. 79
(Regolamento Laboratori)
Per ogni laboratorio vengono stilati appositi Regolamenti, approvati dal Consiglio di Istituto.
TITOLO IX
Palestre e attrezzature sportive
Art. 80
Alle dotazioni e all’uso delle palestre è preposta una commissione composta dagli insegnanti di educazione
fisica.
Il programma annuale delle attività sportive viene deliberato dal Collegio Docenti, su proposta degli insegnanti di
educazione fisica, in sintonia con la programmazione didattico-educativa del P.O.F.
TITOLO X
Visite guidate e viaggi di istruzione
Art. 81
Il Consiglio di Istituto approva un apposito Regolamento che fissa finalità, modalità di attuazione e organizzative,
responsabilità e competenze.
TITOLO XI
Fotocopiatrici, ciclostili
Art. 82
La fotocopiatrice, a uso comune degli studenti, è situata nell’atrio dell’Istituto; essa è attivabile mediante scheda
personalizzata. La fotocopiatrice è a disposizione dei docenti in sala professori e funziona con un codice personale.
I docenti utilizzeranno la macchina per le fotocopie a uso didattico. L’uso del ciclostile ha carattere straordinario e
deve essere richiesto per iscritto al Dirigente scolastico indicando tutti gli estremi e le finalità del testo che si
intende ciclostilare. L'operazione sarà effettuata dal personale addetto alla stampa.
TITOLO XII
Procedure dei reclami e valutazione del servizio
Art. 83
I reclami devono contenere generalità e indirizzo del proponente, che li deve sottoscrivere. Non si terrà conto di
reclami anonimi. Il Dirigente scolastico darà risposta scritta entro quindici giorni, dopo avere esperito le indagini in
merito e avere ascoltato le persone avverso le quali è stato prodotto il reclamo stesso, e, in caso di fondatezza,
dopo essersi attivato per rimuovere le cause che lo hanno determinato. Qualora il reclamo non sia di competenza
del Dirigente scolastico, questi informa il proponente sulla corretta destinazione di esso. Dei reclami e dei relativi
provvedimenti il Dirigente scolastico formulerà una relazione annuale, tenendo conto della riservatezza dovuta alle
persone, da inserire nella relazione generale del consiglio di Istituto.
43.01.05 Regolamento di Istituto
Doc.: DID 43.01
PQ09
Rev.: 5
data: 29.09.2009
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TITOLO XIII
Diffusione regolamento
Art. 84
Il regolamento dell’Istituto M. Bassi sarà illustrato agli allievi nell’ambito delle attività di accoglienza ed in
occasione dell’assemblea elettorale per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe ed ai
genitori durante l’assemblea elettorale per l’elezione dei loro rappresentanti nei Consigli di classe.
Copia dello stralcio, con gli articoli riguardanti le indicazioni di comportamento, verrà consegnata a tutti gli
studenti.
I regolamenti specifici verranno pubblicizzati e consegnati agli interessati.
Il regolamento sarà affisso all’albo dell’Istituto e potrà essere riprodotto in copia per genitori e studenti che ne
facciano richiesta a pagamento.
L’appartenenza all’Istituto M. Bassi comporta l’accettazione del presente regolamento.
TITOLO XIV
Regolamento di disciplina
Art. 85
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al
ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica ( art. 4, co.2°, d.p.r. 249/98).
Il Consiglio di Istituto approva appositi regolamenti per gli studenti dei corsi diurni e del corso serale SIRIO.
Art. 86
(organo di garanzia)
L’organo di garanzia, di durata annuale, viene istituito con delibera del Consiglio di Istituto. E’ composto dal
Dirigente scolastico, che lo presiede, tre docenti, due genitori e uno studente.
Approvato dal Consiglio di Istituto il 26.06.2003 con delibera n. 101
Approvato dal Consiglio di Istituto il 06.10.2004 con delibera n. 5
Revisionato e approvato dal Consiglio di Istituto il 25.09.2009 con delibera n. 13
I.I.S. Martino Bassi
Via Briantina, 68
20038 Seregno
Tel. 0362 - 326102-3-4
fax 0362 - 326495
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