Articolo 81 T.I.CE
1.Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese,
tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che
possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o
per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno
del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero
altre condizioni di transazione,
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli
investimenti,
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili
per prestazioni equivalenti, cosÌ da determinare per questi ultimi uno svantaggio
nella concorrenza,
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri
contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2.Gli accordi o decisioni, vietati in virtû del presente articolo, sono nulli di pieno
diritto.
3.Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere
dichiarate inapplicabili:
-a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
-a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di
imprese, e
-a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche
concordate
che contribuiscano a migliorare la produzione o la
distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico
o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte
dell'utile che ne deriva, ed evitando di
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano
indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza
per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
Art. 2. Intese restrittive della libertà di concorrenza l.289/90
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese
nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie
o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,
restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del
mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre
condizioni contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti,
lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente
diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi
nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti
di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non
abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
B
A
C
CONSUMATORI / UTILIZZATORI
effetti restrittivi della
concorrenza?
effetti benefici ?
Valutazione in base
all‘art.81, par.1
VIETATI
agli accordi di cooperazione
orizzontale che abbiano per oggetto o per
effetto di impedire, restringere o
falsare il gioco della concorrenza
„problemi di concorrenza“
fissazione dei prezzi
o della produzione
ripartizione
dei mercati
mantenere, ottenere o
aumentare potere
di mercato
effetti di mercato negativi
sui prezzi, la produzione,
l‘innovazione o la varietà
e la qualità dei prodotti
„benefici economici“
condivisione dei rischi
realizzare economie
condivisione di know-how
più veloce introduzione di
innovazioni sul mercato
LINEE DIRETTRICI
art. 81.1 ?
accordi che vi rientrano
quasi sempre
accordi che non vi
rientrano quasi mai
ALTRI: necessario un esame
degli effetti degli accordi
art. 81.3 ?
benefici
economici ?
per la natura
dell‘accordo
fondato su
criteri
economici
QUADRO DI ANALISI
(I) natura dell‘accordo
(II) potere di
mercato delle
parti
(III) altri fattori relativi
alla struttura del
mercato
(IV) benefici economici
(II) posizione delle parti nei mercati
interessati dalla cooperazione
scopo dell‘analisi
somma delle quote
di mercato
determinare se le parti possano,
grazie alla cooperazione, mantenere,
acquisire o rafforzare il loro potere
di mercato
ovvero
se abbiano la capacità di causare
effetti negativi sul mercato in relazione
ai prezzi, alla produzione, all'innovazione
o alla varietà o qualità delle merci
e dei servizi.
potere di mercato sufficiente
a causare degli effetti restrittivi
grado di concentrazione
del mercato
numero
dei concorrenti
posizione
INDICI
Herfindahl-Hirschman („HH“)
coefficiente di concentrazione
delle imprese leader
somma dei quadrati delle quote
di mercato detenute dai concorrenti
concentrazione
bassa: max 1000
moderata: tra 1000 e
1800
elevata: oltre 1800
es.
prima: 30%, 25%, 25%, 20%
900 + 625 + 625 + 400 = 2550
dopo: 30% + 25% cooperazione
3025
+ 625 + 400 = 4050
somma delle quote di mercato
dei principali concorrenti
(III) altri fattori
stabilità delle quote di
mercato nel tempo
barriere all‘ingresso
probabilità di altri ingressi
potere di contrattazione degli
acquirenti/fornitori
natura dei prodotti
FATTORI
SPECIFICI
se prevedibili delle ripercussioni
sulla concorrenza in tema di innovazione
quando tali ripercussioni non possono
essere valutate in modo adeguato
attraverso l‘esame dei mercati preesistenti
LINEE DIRETTRICI
art. 81.1 ?
accordi che vi rientrano
quasi sempre
accordi che non vi
rientrano quasi mai
ALTRI: necessario un esame
degli effetti degli accordi
art. 81.3 ?
( IV) benefici
economici ?
per la natura
dell‘accordo
POSIZIONE
DOMINANTE
POTERE DI MERCATO
„CONSIDEREVOLE“ (substantial)
VIETATO
ABUSO
non il mero possesso,
no il raggiungimento della
pd tramite una concorrenza
„di merito“
Art. 82 T.I.CE
È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in
cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri,
lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una
posizione dominante sul mercato comune o su una parte
sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita
od altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno
dei consumatori;
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni
dissimil per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno
svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli
altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti
stessi.
ABUSO DELLA
POSIZIONE
DOMINANTE
„qualsiasi comportamento atto a ridurre la concorrenza
o ad ostacolarne lo sviluppo nei mercati in cui, proprio per
il fatto che vi opera un‘impresa in posizione dominante,
il grado di concorrenza è già ridotto“
particolare RESPONSABILITA’
dell’impresa in posizione dom.
APPROCCIO „TRADIZIONALE“
accertamento della
posizione dominante
accertamento dell‘abuso
della posizione dominante
POSIZIONE
DOMINANTE
posizione indipendente
non soggetta ad effettive
costrizioni concorrenziali
POTERE DI MERCATO
SOSTANZIALE (CONSIDEREVOLE)
INDICATORI DI
POTERE DI MERCATO
QUOTA DI MERCATO
in termini assoluti e/o relativi
temporanea o posseduta
per lungo tempo
BARRIERE ALL‘INGRESSO
o ALLA ESPANSIONE
LEGALI
CAPACITÀ ESPANSIVE LIMITATE
ECONOMIE DI SCALA O SCOPO
ACCESSO PRIVILEGIATO
A MATERIE PRIME
RETE DISTRIBUTIVA CAPILLARE,
DIFFICILMENTE REPLICABILE
„SWITCHING COSTS“
ALTRO…
EFFETTI
ANTICONCORRENZIALI
abuso da
SFRUTTAMENTO
abuso da
IMPEDIMENTO
TIPOLOGIA (parziale)
prezzo eccessivo
abuso di un diritto di
proprietà intellettuale
prezzo predatorio
prezzo e altre
condizioni
discriminatorie
pratiche di
fidelizzazione
abuso da
IMPEDIMENTO
OSTACOLI alla concorrenza
sul mercato
aumento dei profitti
(in modo indiretto)
aumentati i margini di
„indipendenza“ dell‘impresa
in posizione dominante
ANALISI DELLE PRATICHE
ESCLUDENTI
SUFFICIENTE: concorrente
svantaggiato
costi aumentati
domanda per i propri
beni o servizi ridotta
PRATICHE ESCLUDENTI
NON DI PREZZO
DI PREZZO
es., pratiche leganti
prezzo predatorio
es., rifiuto di fornire
sconti „subordinati“
all‘esclusiva
altre…
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
TUTELA DEI SOCI DI
MINORANZA E DEI
CREDITORI
Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione
e coordinamento, quando da questa influenzate
analiticamente motivate
puntuale indicazione delle ragioni
e degli interessi la cui valutazione
ha inciso sulla decisione
DIRITTO DI
RECESSO del
socio di
società „soggetta“
quando la società o l’ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha
deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale,
ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l’esercizio
di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e
patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva,
condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo
2497
all’inizio ed alla cessazione dell’attività di direzione e coordinamento, quando
non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva
un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento e non venga promossa
un’offerta pubblica di acquisto.
Responsabilità delle società che
esercitano attività di direzione e
coordinamento di società,
interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei
principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale
delle società medesime
direttamente responsabili nei confronti dei soci
di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività
ed al valore della partecipazione sociale,
nei confronti dei creditori sociali per la lesione
cagionata all’integrità del patrimonio della società.
PERÒ no
responsabilità
quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo
dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato
anche a seguito di operazioni a ciò dirette
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
SPA
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
ASSEMBLEA
AMMINISTRATORI
ORGANO DI
CONTROLLO
tradizionale
ASSEMBLEA
COLLEGIO
SINDACALE
AMMINISTRATORI
dualistico
ASSEMBLEA
CONSIGLIO DI
SORVEGLIANZA
CONSIGLIO DI
GESTIONE
monistico
ASSEMBLEA
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
COMITATO PER IL
CONTROLLO
SULLA GESTIONE
AMMINISTRATORI
ASSEMBLEA
COLLEGIO
SINDACALE
ASSEMBLEA
ASSEMBLEA
CONSIGLIO DI
SORVEGLIANZA
CONSIGLIO DI
GESTIONE
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
COMITATO PER IL
CONTROLLO
SULLA GESTIONE
CONTROLLO
CONTABILE
ESTERNO
2380-bis (Amministrazione della società)
1. La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori,
i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
AMMINISTRATORI
ASSEMBLEA
GESTIONE
SINGOLE
DECISIONI
riservate alla sua
competenza
dalla legge
dall‘atto
costitutivo
autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di
atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti
compiuti
Le deliberazioni dell’assemblea, prese in conformità della legge e
dell’atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorchè
non intervenuti o dissenzienti.
ASSEMBLEA
che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio
di società
che non fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio
con consiglio di sorveglianza
di società
senza consiglio di sorveglianza
tradizionali, monistiche
2364 (Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza)
1. Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio;
2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del
collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo
contabile;
3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito
dallo statuto;
4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza
dell’assemblea,nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto
per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità
di questi per gli atti compiuti;
6) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
+ acquisto e vendita delle proprie azioni, ecc.
Assemblea ordinaria nelle società
con consiglio di sorveglianza
nomina e revoca consiglieri di sorv.
determina compenso dei cons. sorv.
delibera sulla responsabilità dei cons. sorv.
delibera sulla distribuzione degli utili
nomina il revisore contabile
365. Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto,
sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e
su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
lo statuto può attribuire alla competenza
dell’organo amministrativo o del consiglio
di sorveglianza o del consiglio di gestione.
le deliberazioni concernenti la fusione con società
interamente posseduta o posseduta al 90%
l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
la indicazione di quali tra gli amministratori hanno
la rappresentanza della società
la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,
il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale
costitutivo
QUORUM
deliberativo
quorum più bassi
società che fanno ricorso
al mercato del capitale
di rischio
statuto
anche maggioranze
più elevate
prima
convocazione
seconda
convocazione
quorum più bassi
tranne determinati
argomenti
CHI la convoca?
ASSEMBLEA
L’assemblea è convocata dagli amministratori
o dal consiglio di gestione mediante avviso
contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e
del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare
CONVOCAZIONE
OBBLIGATORIA
domanda da tanti soci che rappresentino almeno
il decimo del capitale sociale o la minore percentuale
prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati
gli argomenti da trattare
ALTRIMENTI
il tribunale, sentiti i componenti degli
organi amministrativi e di controllo, ove
il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato,
con decreto
almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo
statuto e comunque non superiore a centoventi giorni
dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Lo statuto può prevedere un maggior termine,
comunque non superiore a centottanta giorni,
nel caso di società tenute alla redazione del
bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari
esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società
assemblea convocata
dal collegio sindacale
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte
degli amministrator quando obbligatoria,
previa comunicazione al presidente del consiglio
di amministrazione, qualora nell’espletamento del
suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante
gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
fondata denunzia di fatti censurabili di rilevante
gravità presentata da 1/20 soci (1/50 se capitale di rischio)
e necessità di provvedere
che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio
anche solo DUE
sindaci
convocazione
mancante
o irregolare
l’assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è
rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa
all’assemblea la maggioranza dei componenti degli
organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi
ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione
degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
ASSEMBLEA
CHI può parteciparvi?
AMMINISTRATORI
SINDACI
RAPPRESENTANTE COMUNE
DEGLI AZIONISTI DÎ RISPARMIO
RAPPRESENTANTE COMUNE
DEGLI OBBLIGAZIONISTI
AZIONISTI CON
DIRITTO DI VOTO
AZIONISTI CON
DIRITTO DI VOTO
legittimati ad
intervenire
statuto può
consentire
partecipazione
personale
tramite
rappresentante
l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
l’espressione del voto per corrispondenza
rappresentanza
dell‘azionista
spa non
quotate
spa non quotate

spa quotate
delega non può essere rilasciata con il nome del
rappresentante in bianco
la rappresentanza non può essere conferita né
ai membri degli organi amministrativi o di controllo o
ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate
o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti
soci o, se si tratta di società che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore
a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale
superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro,
e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni
di euro
spa
quotate
SOLLECITAZIONE
committente
1% azioni con
diritto di voto da
almeno 6 mesi
intermediario
professionale
specifiche
proposte
di voto
tutti gli azionisti
Consob
vigila
spa
quotate
RACCOLTA
DI DELEGHE
a
a
a associazioni
fra azionisti
a
a
a. non sono obbligati a
conferire la delega
a. possono liberamente indicare
come dovrà essere esercitato
il proprio voto
„GRIGLIA“
ASSEMBLEA
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
PARTECIPAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
LIMITI all‘esercizio del
diritto di voto in assemblea?
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
La deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano,
per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della
società è impugnabile qualora possa recarle danno.
ASSEMBLEA
LIMITI alla validità delle
delibere assunte dai soci?
conformità alla legge e
all’atto costitutivo
altrimenti
DELIBERE
ANNULLABILI
PERÒ
La deliberazione non può essere annullata:
1) per la partecipazione all’assemblea di persone non legittimate,
salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della
regolare costituzione dell’assemblea
2) per l’invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che
il voto invalido o l’errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del
raggiungimento della maggioranza richiesta;
3) per l’incompletezza o l’inesattezza del verbale, salvo che impediscano
l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità
della deliberazione.
soggetti
legittimati
soci assenti, dissenzienti od astenuti,
dagli amministratori,
dal consiglio di sorveglianza e
dal collegio sindacale
rapp. comune azionisti di risp.
Consob (alcune ipotesi espress. previste)
quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto
con riferimento alla deliberazione che rappresentino,
anche congiuntamente, l’uno per mille del capitale
sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre;
lo statuto può ridurre o
escludere questo requisito
I soci che non rappresentano quella parte di capitale hanno diritto
al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità
della deliberazione alla legge o allo statuto.
termini per
impugnazione e
domanda risarcimento
novanta giorni
- dalla data della deliberazione,
- dall‘iscrizione nel registro delle imprese,
effetti dello
annullamento
rispetto a tutti i soci
obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e
il consiglio di gestione a prendere i conseguenti
provvedimenti sotto la propria responsabilità
sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi
in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
DELIBERE
NULLE
impossibilità o illiceità dell’oggetto
mancata convocazione
dell’assemblea
La convocazione non si considera mancante nel caso
d’irregolarità dell’avviso, se questo proviene da un componente
dell’organo di amministrazione o di controllo della società
ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire
di essere preventivamente avvertiti della convocazione
e della data dell’assemblea.
mancanza
del verbale
Il verbale non si considera mancante se contiene la data della
deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente
dell’assemblea, o dal presidente del consiglio d’amministrazione o
del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio.
soggetti
legittimati
chiunque vi abbia interesse
termini per
l‘impugnazione
entro tre anni
senza limiti di tempo
le deliberazioni che modificano
l’oggetto sociale
prevedendo attività illecite o impossibili.
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lezioni xv-xvii