Articolo 81 T.I.CE 1.Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione, b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento, d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, cosÌ da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza, e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 2.Gli accordi o decisioni, vietati in virtû del presente articolo, sono nulli di pieno diritto. 3.Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: -a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, -a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e -a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. Art. 2. Intese restrittive della libertà di concorrenza l.289/90 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto. B A C CONSUMATORI / UTILIZZATORI effetti restrittivi della concorrenza? effetti benefici ? Valutazione in base all‘art.81, par.1 VIETATI agli accordi di cooperazione orizzontale che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza „problemi di concorrenza“ fissazione dei prezzi o della produzione ripartizione dei mercati mantenere, ottenere o aumentare potere di mercato effetti di mercato negativi sui prezzi, la produzione, l‘innovazione o la varietà e la qualità dei prodotti „benefici economici“ condivisione dei rischi realizzare economie condivisione di know-how più veloce introduzione di innovazioni sul mercato LINEE DIRETTRICI art. 81.1 ? accordi che vi rientrano quasi sempre accordi che non vi rientrano quasi mai ALTRI: necessario un esame degli effetti degli accordi art. 81.3 ? benefici economici ? per la natura dell‘accordo fondato su criteri economici QUADRO DI ANALISI (I) natura dell‘accordo (II) potere di mercato delle parti (III) altri fattori relativi alla struttura del mercato (IV) benefici economici (II) posizione delle parti nei mercati interessati dalla cooperazione scopo dell‘analisi somma delle quote di mercato determinare se le parti possano, grazie alla cooperazione, mantenere, acquisire o rafforzare il loro potere di mercato ovvero se abbiano la capacità di causare effetti negativi sul mercato in relazione ai prezzi, alla produzione, all'innovazione o alla varietà o qualità delle merci e dei servizi. potere di mercato sufficiente a causare degli effetti restrittivi grado di concentrazione del mercato numero dei concorrenti posizione INDICI Herfindahl-Hirschman („HH“) coefficiente di concentrazione delle imprese leader somma dei quadrati delle quote di mercato detenute dai concorrenti concentrazione bassa: max 1000 moderata: tra 1000 e 1800 elevata: oltre 1800 es. prima: 30%, 25%, 25%, 20% 900 + 625 + 625 + 400 = 2550 dopo: 30% + 25% cooperazione 3025 + 625 + 400 = 4050 somma delle quote di mercato dei principali concorrenti (III) altri fattori stabilità delle quote di mercato nel tempo barriere all‘ingresso probabilità di altri ingressi potere di contrattazione degli acquirenti/fornitori natura dei prodotti FATTORI SPECIFICI se prevedibili delle ripercussioni sulla concorrenza in tema di innovazione quando tali ripercussioni non possono essere valutate in modo adeguato attraverso l‘esame dei mercati preesistenti LINEE DIRETTRICI art. 81.1 ? accordi che vi rientrano quasi sempre accordi che non vi rientrano quasi mai ALTRI: necessario un esame degli effetti degli accordi art. 81.3 ? ( IV) benefici economici ? per la natura dell‘accordo POSIZIONE DOMINANTE POTERE DI MERCATO „CONSIDEREVOLE“ (substantial) VIETATO ABUSO non il mero possesso, no il raggiungimento della pd tramite una concorrenza „di merito“ Art. 82 T.I.CE È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimil per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. ABUSO DELLA POSIZIONE DOMINANTE „qualsiasi comportamento atto a ridurre la concorrenza o ad ostacolarne lo sviluppo nei mercati in cui, proprio per il fatto che vi opera un‘impresa in posizione dominante, il grado di concorrenza è già ridotto“ particolare RESPONSABILITA’ dell’impresa in posizione dom. APPROCCIO „TRADIZIONALE“ accertamento della posizione dominante accertamento dell‘abuso della posizione dominante POSIZIONE DOMINANTE posizione indipendente non soggetta ad effettive costrizioni concorrenziali POTERE DI MERCATO SOSTANZIALE (CONSIDEREVOLE) INDICATORI DI POTERE DI MERCATO QUOTA DI MERCATO in termini assoluti e/o relativi temporanea o posseduta per lungo tempo BARRIERE ALL‘INGRESSO o ALLA ESPANSIONE LEGALI CAPACITÀ ESPANSIVE LIMITATE ECONOMIE DI SCALA O SCOPO ACCESSO PRIVILEGIATO A MATERIE PRIME RETE DISTRIBUTIVA CAPILLARE, DIFFICILMENTE REPLICABILE „SWITCHING COSTS“ ALTRO… EFFETTI ANTICONCORRENZIALI abuso da SFRUTTAMENTO abuso da IMPEDIMENTO TIPOLOGIA (parziale) prezzo eccessivo abuso di un diritto di proprietà intellettuale prezzo predatorio prezzo e altre condizioni discriminatorie pratiche di fidelizzazione abuso da IMPEDIMENTO OSTACOLI alla concorrenza sul mercato aumento dei profitti (in modo indiretto) aumentati i margini di „indipendenza“ dell‘impresa in posizione dominante ANALISI DELLE PRATICHE ESCLUDENTI SUFFICIENTE: concorrente svantaggiato costi aumentati domanda per i propri beni o servizi ridotta PRATICHE ESCLUDENTI NON DI PREZZO DI PREZZO es., pratiche leganti prezzo predatorio es., rifiuto di fornire sconti „subordinati“ all‘esclusiva altre… „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO REGIME DELLA PARTECIPAZIONE TUTELA DEI SOCI DI MINORANZA E DEI CREDITORI Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate analiticamente motivate puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione DIRITTO DI RECESSO del socio di società „soggetta“ quando la società o l’ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l’esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 all’inizio ed alla cessazione dell’attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento e non venga promossa un’offerta pubblica di acquisto. Responsabilità delle società che esercitano attività di direzione e coordinamento di società, interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società. PERÒ no responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO SPA BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO ASSEMBLEA AMMINISTRATORI ORGANO DI CONTROLLO tradizionale ASSEMBLEA COLLEGIO SINDACALE AMMINISTRATORI dualistico ASSEMBLEA CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA CONSIGLIO DI GESTIONE monistico ASSEMBLEA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE AMMINISTRATORI ASSEMBLEA COLLEGIO SINDACALE ASSEMBLEA ASSEMBLEA CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA CONSIGLIO DI GESTIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE CONTROLLO CONTABILE ESTERNO 2380-bis (Amministrazione della società) 1. La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. AMMINISTRATORI ASSEMBLEA GESTIONE SINGOLE DECISIONI riservate alla sua competenza dalla legge dall‘atto costitutivo autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti Le deliberazioni dell’assemblea, prese in conformità della legge e dell’atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti. ASSEMBLEA che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio con consiglio di sorveglianza di società senza consiglio di sorveglianza tradizionali, monistiche 2364 (Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza) 1. Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio; 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea,nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti; 6) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari. + acquisto e vendita delle proprie azioni, ecc. Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza nomina e revoca consiglieri di sorv. determina compenso dei cons. sorv. delibera sulla responsabilità dei cons. sorv. delibera sulla distribuzione degli utili nomina il revisore contabile 365. Assemblea straordinaria L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. lo statuto può attribuire alla competenza dell’organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione. le deliberazioni concernenti la fusione con società interamente posseduta o posseduta al 90% l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale costitutivo QUORUM deliberativo quorum più bassi società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio statuto anche maggioranze più elevate prima convocazione seconda convocazione quorum più bassi tranne determinati argomenti CHI la convoca? ASSEMBLEA L’assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare CONVOCAZIONE OBBLIGATORIA domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare ALTRIMENTI il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, con decreto almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società assemblea convocata dal collegio sindacale In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministrator quando obbligatoria, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. fondata denunzia di fatti censurabili di rilevante gravità presentata da 1/20 soci (1/50 se capitale di rischio) e necessità di provvedere che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio anche solo DUE sindaci convocazione mancante o irregolare l’assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. ASSEMBLEA CHI può parteciparvi? AMMINISTRATORI SINDACI RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI DÎ RISPARMIO RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI OBBLIGAZIONISTI AZIONISTI CON DIRITTO DI VOTO AZIONISTI CON DIRITTO DI VOTO legittimati ad intervenire statuto può consentire partecipazione personale tramite rappresentante l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione l’espressione del voto per corrispondenza rappresentanza dell‘azionista spa non quotate spa non quotate spa quotate delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro spa quotate SOLLECITAZIONE committente 1% azioni con diritto di voto da almeno 6 mesi intermediario professionale specifiche proposte di voto tutti gli azionisti Consob vigila spa quotate RACCOLTA DI DELEGHE a a a associazioni fra azionisti a a a. non sono obbligati a conferire la delega a. possono liberamente indicare come dovrà essere esercitato il proprio voto „GRIGLIA“ ASSEMBLEA COSTITUZIONE CONFERIMENTI PARTECIPAZIONE CONTROLLO BILANCIO REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE LIMITI all‘esercizio del diritto di voto in assemblea? MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO La deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile qualora possa recarle danno. ASSEMBLEA LIMITI alla validità delle delibere assunte dai soci? conformità alla legge e all’atto costitutivo altrimenti DELIBERE ANNULLABILI PERÒ La deliberazione non può essere annullata: 1) per la partecipazione all’assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell’assemblea 2) per l’invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l’errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta; 3) per l’incompletezza o l’inesattezza del verbale, salvo che impediscano l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione. soggetti legittimati soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale rapp. comune azionisti di risp. Consob (alcune ipotesi espress. previste) quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l’uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito I soci che non rappresentano quella parte di capitale hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto. termini per impugnazione e domanda risarcimento novanta giorni - dalla data della deliberazione, - dall‘iscrizione nel registro delle imprese, effetti dello annullamento rispetto a tutti i soci obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. DELIBERE NULLE impossibilità o illiceità dell’oggetto mancata convocazione dell’assemblea La convocazione non si considera mancante nel caso d’irregolarità dell’avviso, se questo proviene da un componente dell’organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell’assemblea. mancanza del verbale Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell’assemblea, o dal presidente del consiglio d’amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio. soggetti legittimati chiunque vi abbia interesse termini per l‘impugnazione entro tre anni senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.