QUESITI PIU’ FREQUENTI SUL PiMUS A cura di M. CAROLI 1. Che cosa è il PiMUS? E’ il documento operativo che deve essere preso a riferimento dal personale addetto al montaggio di ponteggi metallici fissi, al fine di garantire: a) la loro sicurezza durante le fasi di montaggio; b) la sicurezza di chi, pur non essendo addetto al montaggio, potrebbe essere coinvolto in queste operazioni (esempio: altri lavoratori presenti in cantiere, abitanti di uno edificio in corso di ristrutturazione, passanti, ecc.); c) la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio per le lavorazioni per cui è stato realizzato. 2. Quale è la norma che rende obbligatorio il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PiMUS) dei ponteggi? L’art. 36 – quater del DLgs 626/94, come modificato dal DLgs 235/2003 (obblighi del Datore di lavoro relativo all’impiego dei ponteggi) rende obbligatorio il PiMUS per l’utilizzo di qualsiasi tipo di ponteggio metallico fisso. 3. Per quali opere provvisionali è obbligatorio il PiMUS? Il PiMUS deve essere redatto (se si opera a più di m. 2 di altezza) per : ! Ponteggi metallici fissi ! Ponteggi in legname ! Piani di carico ! Trabattelli (se perdono le caratteristiche riportate nel Libretto delle istruzioni del Fabbricante e vengono utilizzati come ponteggi fissi, cioè con ancoraggi, stabilizzatori, ecc.) Non va redatto: ! per opere provvisionali di altezza inferiore a m. 2,00; ! per ponti su cavalletti (in quanto non possono avere altezze > a m. 2); ! per opere provvisionali diverse da ponteggi, quali ponti su ruote, ovvero trabattelli normalmente utilizzati. (Vedere Circolare Ministeriale n. 30 del 3/11/06) 4. Chi deve redigere il PiMUS? L’art. 36 – quater del DLgs 626/94 dice che “Il Datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi”. In assenza da parte del Legislatore di specifiche competenze o titoli, la scelta della “persona competente” ricade tra le responsabilità del Datore di lavoro; (che può redigere il PiMUS anche direttamente). La firma di un Ingegnere o Architetto abilitato alla professione resta un obbligo per il progetto di ponteggi che verranno utilizzati in difformità all’autorizzazione ministeriale o superiore a m. 20,00 di altezza, ecc. (art. 32 del DPR 164/56 ; la Circ. Min. n. 149/85 elenca i casi in cui è necessaria la firma dell’Ingegnere o Architetto). 5. Quando deve essere elaborato il PiMUS? Prima dell’inizio dei lavori di montaggio, perché la norma prescrive che debba essere preso a riferimento dal personale che sarà impegnato per tale lavoro. Il PiMUS deve essere realizzato tutte le volte che sia presente la necessità di allestire un ponteggio metallico fisso dotato di libretto di autorizzazione ministeriale, indipendentemente dalle sue dimensioni. Pagina 1 di 5 6. Da quando è obbligatorio redigere il PiMUS? Il DLgs 235/ 03 (modifiche al DLgs 626/94) è entrato in vigore dal 19 Luglio 2005 e quindi da quella data è obbligatorio elaborate il PiMUS quando si utilizzano ponteggi metallici fissi. 7. Per i ponteggi montati prima del 19 Luglio 2005, ma in uso anche dopo tale data, è necessario redigere il PiMUS? Riteniamo che i ponteggi montati prima di tale data non siano soggetti alla nuova norma, soprattutto per quanto riguarda “il Montaggio” (già avvenuto) e ”l’Uso”(se non viene modificato in seguito); è opportuno invece che lo “Smontaggio” sia corredato di un documento che tratti appunto della programmazione di tale fase (in pratica la parte finale del PiMUS). 8. Il PiMUS può sostituire il “Libretto di autorizzazione ministeriale all’uso del ponteggio”? No. La nuova norma dice chiaramente che il PiMUS deve essere sempre accompagnato da una copia del Libretto di autorizzazione ministeriale del ponteggio specifico che si intende utilizzare. In sostanza, il PiMUS è un documento operativo che integra le prescrizioni riportate nel “Libretto di autorizzazione”. 9. Anche per i “Ponteggi metallici a tubi e giunti” esiste il “Libretto di autorizzazione ministeriale”?) Certamente. Per qualsiasi tipo di ponteggio esiste il “Libretto” di cui all’autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Se non esiste il “Libretto” il ponteggio non può essere utilizzato. 10. E come avviene il controllo della rispondenza dei tubi e giunti al marchio riportato nel “Libretto”? Come per i “Ponteggi metallici a telai prefabbricati”, anche per i “Ponteggi metallici a tubi e giunti” deve essere rilevabile in ogni elemento componente il ponteggio il “Marchio (o “Logo”) di fabbrica. Se il marchio non è rilevabile o è difforme, l’elemento deve essere scartato. 11. Quindi, l’uso promiscuo di elementi di marca diversa, ma utilizzati per la costruzione di un unico ponteggio è proibito? Normalmente è così. Ma la Circolare del Ministero del Lavoro del 23 Maggio 2003 n. 20 ritiene che l’utilizzo promiscuo di elementi di “ponteggi a montanti e traversi prefabbricati” con quelli a “telai prefabbricati” ed a “tubi e giunti” possa essere consentita esclusivamente per particolari applicazioni, purché vengano soddisfatte le condizioni prescritte. (Progetto firmato da Ingegnere o Architetto abilitato, con tutti i requisiti di accoppiabilità, portata, ecc.). La Circolare precisa inoltre che in Cantiere debbono essere conservati, oltre al progetto completo, anche i libretti di autorizzazione dei vari tipi di ponteggio. 12. In caso di smarrimento del “Libretto” come bisogna comportarsi? Occorre semplicemente richiedere al Fabbricante del ponteggio una copia del “Libretto”, che deve contenere tutti gli elementi specifici di quello che si intende utilizzare. 13. Cosa bisogna fare per verificare lo stato d’uso dei ponteggi metallici fissi e quindi per poterli utilizzare in sicurezza? La costruzione e l’impiego dei ponteggi metallici fissi è regolata da numerose disposizioni via via succedutesi nel tempo. La Circolare Ministeriale del Lavoro e della Previdenza Sociale n. Pagina 2 di 5 46/2000 riporta un elenco riepilogativo della normativa vigente e – in particolare – fornisce delle schede con le verifiche che l’utilizzatore deve sempre eseguire prima di ogni montaggio, rispettivamente per Ponteggi metallici: a) a telaio prefabbricati; b) a montanti e traversi prefabbricati; c) a tubi e giunti. La stessa Circolare specifica inoltre anche quali verifiche debbono essere effettuate durante l’uso di ponteggi metallici fissi. 14. Il PiMUS deve essere collocato all’interno del POS o può essere un documento a parte? Può essere un documento a parte, se necessario “allegato” al POS. Il PiMUS è un documento che accompagna comunque l’uso del ponteggio, anche quando il POS non è previsto (esempio: lavori che non rientrano nell’applicazione del DLgs. 494/96). 15. Il DLgs. 235/2003 non si sofferma sui collegamenti che debbono esserci tra PiMUS e POS e/o il PSC; come sono ripartite le “competenze e responsabilità” tra Datore di lavoro, Coordinatore in fase di progettazione e Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori? Nel “Piano di Sicurezza e di Coordinamento - PSC” sarà necessario fornire indicazioni almeno su: • tipologia e caratteristiche del Cantiere, dell’opera e dei lavori per cui sarà necessario realizzare il ponteggio (planimetria, viabilità, segnaletica, ingombri massimi, interferenze rilevate, ecc.); • descrizione delle misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all’art. 11 del DPR 164/56; • descrizione dei DPI da utilizzare loro modalità di uso (che verranno poi integrati dall’Impresa esecutrice pel POS e nel PiMUS); • misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei Lavoratori (anche queste verranno integrate nel POS e nel PiMUS); • misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti; • prescrizioni sull’obbligo della redazione del PiMUS da parte dell’Impresa che esegue il montaggio dei ponteggi, ed in particolare sulle modalità di: verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.); verifica delle condizioni di carico ammissibili; realizzazione di adeguati ancoraggi (possibilmente anche indicando tipo e modalità); verifica e controllo periodico sullo stato d’uso del ponteggio, ecc.; verifica di qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare; obbligo di trasmettere lo stesso PiMUS alle altre Imprese che lo utilizzeranno, ecc. Nella gestione dei lavori, il Coordinatore per l’Esecuzione (CEL) avrà il compito di verificare che l’Impresa esecutrice esegua quanto prescritto nel PSC, nel POS e nel PiMUS. (E’ bene ricordare che il CEL è tenuto a verificare l’idoneità del POS e del PiMUS, diventando quindi corresponsabile dei contenuti degli stessi documenti). Pagina 3 di 5 Prima dell’inizio dei lavori, in Allegato al “Piano Operativo di Sicurezza - POS”, il “Datore di lavoro” dell’Impresa esecutrice dovrà invece assumersi il compito di far redigere il PiMUS (da “persona competente”), ogni qualvolta sarà necessario allestire un ponteggio metallico fisso, dotato di Libretto di Autorizzazione Ministeriale. 16. Il Lavoratore autonomo non deve redigere il POS. L’esonero da tale obbligo vale anche per il PiMUS? Non è realistica questa domanda, in quanto la normativa vigente prevede – per il montaggio e/o smontaggio del ponteggio – la presenza di più addetti tra loro coordinati; quindi non la presenza di un solo Lavoratore autonomo. 17. Quali devono essere i contenuti del PiMUS? Deve essere specifico per il tipo di ponteggio che si intende utilizzare e deve riportare tutte le indicazioni utili per il suo Montaggio, Uso e Smontaggio. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emanato il 13 Settembre 2006 la Circolare n. 25, che fornisce in un Allegato opportune indicazioni a cui fare riferimento per la redazione del PiMUS (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio). In tale Allegato le indicazioni date sono finalizzate prioritariamente ad approfondire: ! descrizioni delle regole da applicare durante le operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio che si sostanziano in indicazioni generali, ovvero “Piano di applicazione generalizzata” (vedi capitolo 6 dell’autorizzazione ministeriale ex art. 30 del DPR n. 164/56); ! descrizione delle regole da applicare durante le operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio che si sostanziano in indicazioni puntuali, ovvero “istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio”; ! descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio. 18. E’ prevista una specifica formazione ed informazione per il montaggio dei ponteggi nel rispetto della nuova normativa? Si. E’ previsto uno specifico corso teorico/pratico della durata di ore 28 che prevede la Formazione, Informazione ed Addestramento in merito alle attività di montaggio, smontaggio e manutenzione di ponteggi. I contenuti del corso teorico / pratico sono i seguenti: • Modulo giuridico – normativo (4 ore) ! Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni – Analisi dei rischi – Norme di buona tecnica e di buone prassi (2 ore) ! DLgs n. 235/03 “Lavori in quota” e DLgs. N. 494/96 e s.m.i. (2 ore) • Modulo Tecnico (10 ore) ! Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (PiMUS), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto (4 ore) ! DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione (2 ore) ! Ancoraggi: tipologie e tecniche (2 ore) ! Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie (2 ore) ! Prova verifica Moduli A e B (1+1 ora) • Modulo pratico (14 ore) ! Montaggio – smontaggio – trasformazione di ponteggi a tubo e giunti – PTG (4 ore) Pagina 4 di 5 ! Montaggio – smontaggio – trasformazione di ponteggi a telai prefabbricati - PTP (4 ore) ! Montaggio – smontaggio – trasformazione di ponteggi a montanti e traversi prefabbricati PMTP (4 ore) ! Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio (2 ore) ! Prova verifica Modulo C (3 ore) I Lavoratori che possono documentare (al 26.01.06) di avere già 2 anni di esperienza specifica (3 anni per i Preposti) hanno tempo fino al 19 Luglio 07 per partecipare al suddetto corso. 19. Ma come può essere attestata la pregressa esperienza dei Preposti e dei Ponteggiatori? Nel periodo transitorio, in attesa di svolgere la formazione prevista (da fare entro il 19.07.07), l’attestazione dell’esperienza maturata dai Preposti (3 anni) e dai Lavoratori ponteggiatori (2 anni) può autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/200 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) anche dallo stesso Lavoratore. Ovviamente deve fare riferimento all’attività lavorativa svolta presso Imprese regolarmente iscritte alla CCIAA in un settore compatibile con l’uso dei ponteggi. 20. E a chi bisogna rivolgersi per seguire i Corsi per la specifica formazione ed informazione per il montaggio dei ponteggi previsti della nuova normativa e quindi farsi rilasciare un “Attestato di frequenza” valido a tutti gli effetti di legge? Nell’Allegato “A” dell’accordo tra Stato, Regioni e Prov. autonome del 26/01/06 (in attuazione degli art. 36 quater, comma 8 e 36 quinques, comma 4, del DLgs 626/94) è specificato anche che sono “Soggetti formatori” (autorizzati all’accreditamento): a) Regioni e Province Autonome, mediante le loro strutture tecniche accreditate ai sensi del DM n. 166/01; b) Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro; c) ISPESL; d) Associazioni sindacali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile; e) Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia; f) Scuole edili. Ovviamente l’Allegato “A” definisce anche i requisiti dei Docenti, i contenuti ed i programmi dei Corsi, l’aggiornamento obbligatorio. Solo gli attestati di frequenza così ottenuti sono riconosciuti e potranno essere registrati su un “Libretto Formativo del cittadino” (III sezione “elenco delle certificazioni e attestazioni” previste nel DLgs n. 276 del 10.09.03 e approvato con D.M. Lavoro e Politiche sociali del 10.10.05). Pagina 5 di 5