LE FONTI COMUNITARIE
 Con l’ingresso dell’Italia nella Comunità europea, le
norme dettate dalla Comunità diventano parte
dell’ordinamento giuridico nazionale, con forza
vincolante.
 Le norme comunitarie si distinguono in
TRATTATI
ISTITUTIVI
Si tratta dei trattati istitutivi della
Comunità europea e dell’Unione
europea.
Sono atti vincolanti per tutti i Paesi
membri firmatari.
Hanno valore costituzionale.
Regolamenti
Provvedimenti normativi
• Portata generale, ovvero vincolanti
sia per i cittadini che per gli Stati
membri (destinatario indeterminato)
• Direttamente applicabili
nell’ordinamento nazionale
Direttive
LIMITE
Provvedimenti normativi:
•
Indirizzati agli Stati membri
•
Non direttamente applicabili: devono essere
recepiti e attuati dall’ordinamento nazionale
•
Vincolanti nel risultato da perseguire e nei
principi, libero il legislatore nazionale circa i
mezzi e le forme di attuazione
possono essere immediatamente applicate.
Ricoprono forza vincolante per la parte disciplinata
in dettaglio nella normativa.
Possono dar luogo a responsabilità dello Stato
inadempiente nei confronti dei propri cittadini
che, a causa del ritardo, abbiano subito un
danno.
Finché non vengono recepite,
intervengono solo nei rapporti verticali
cittadino-Stato, non in quelli orizzontali,
cittadino-cittadino.
DECISIONI
RACCOMANDAZIONI
E PARERI
ATLTRI PROVVEDIMENTI
Provvedimenti normativi:
• Concreti, ovvero con destinatario
determinato (persona fisica o giuridica
o uno o più Stati membri)
•Vincolanti, ma solo per i destinatari
Provvedimenti
non vincolanti:
• Le raccomandazioni sono
esortazioni rivolte agli Stati
•I pareri sono opinioni della
Unione europea su determinati
argomenti
Comunicazioni, risoluzioni, atti
programmatici o propositivi, che si
inseriscono nell’iter di formazione del
diritto:
• non sono vincolanti
• costituiscono una guida per l’iter
legislativo
 FRANCESCA PUDDU
2 G
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Le Fonti comunitarie