LE FONTI COMUNITARIE Con l’ingresso dell’Italia nella Comunità europea, le norme dettate dalla Comunità diventano parte dell’ordinamento giuridico nazionale, con forza vincolante. Le norme comunitarie si distinguono in TRATTATI ISTITUTIVI Si tratta dei trattati istitutivi della Comunità europea e dell’Unione europea. Sono atti vincolanti per tutti i Paesi membri firmatari. Hanno valore costituzionale. Regolamenti Provvedimenti normativi • Portata generale, ovvero vincolanti sia per i cittadini che per gli Stati membri (destinatario indeterminato) • Direttamente applicabili nell’ordinamento nazionale Direttive LIMITE Provvedimenti normativi: • Indirizzati agli Stati membri • Non direttamente applicabili: devono essere recepiti e attuati dall’ordinamento nazionale • Vincolanti nel risultato da perseguire e nei principi, libero il legislatore nazionale circa i mezzi e le forme di attuazione possono essere immediatamente applicate. Ricoprono forza vincolante per la parte disciplinata in dettaglio nella normativa. Possono dar luogo a responsabilità dello Stato inadempiente nei confronti dei propri cittadini che, a causa del ritardo, abbiano subito un danno. Finché non vengono recepite, intervengono solo nei rapporti verticali cittadino-Stato, non in quelli orizzontali, cittadino-cittadino. DECISIONI RACCOMANDAZIONI E PARERI ATLTRI PROVVEDIMENTI Provvedimenti normativi: • Concreti, ovvero con destinatario determinato (persona fisica o giuridica o uno o più Stati membri) •Vincolanti, ma solo per i destinatari Provvedimenti non vincolanti: • Le raccomandazioni sono esortazioni rivolte agli Stati •I pareri sono opinioni della Unione europea su determinati argomenti Comunicazioni, risoluzioni, atti programmatici o propositivi, che si inseriscono nell’iter di formazione del diritto: • non sono vincolanti • costituiscono una guida per l’iter legislativo FRANCESCA PUDDU 2 G