codice cliente (compilazione a cura di Arval) PROPOSTA DI CONTRATTO QUADRO DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE CONDIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 PREMESSE ARTICOLO 2 OGGETTO DEL CONTRATTO · PROPRIETÀ DEI VEICOLI · DISPOSITIVO SATELLITARE ARTICOLO 3 SCHEDA D’ORDINE (Proposta di locazione di singolo veicolo) ARTICOLO 4 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE · PENALE ARTICOLO 5 CONSEGNA DEL VEICOLO · DATA DI INIZIO DELLA LOCAZIONE · PREASSEGNAZIONE ARTICOLO 6 PERCORRENZA CHILOMETRICA · DURATA DEL CONTRATTO · CONTACHILOMETRI ARTICOLO 7 MANUTENZIONE DEL VEICOLO ARTICOLO 8 PICCOLE RIPARAZIONI ARTICOLO 9 PNEUMATICI ARTICOLO 10 MOBILITÀ ARTICOLO 11 SOCCORSO STRADALE E RECUPERO DEL VEICOLO ARTICOLO 12 CARTE CARBURANTE ARTICOLO 13 GARANZIE ASSICURATIVE · R.C. AUTO ARTICOLO 14 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ ARTICOLO 15 INTERRUZIONE SERVIZI CAUSATA DA FORZA MAGGIORE E CASO FORTUITO ARTICOLO 16 INCLUSIONE DEI SERVIZI ARTICOLO 17 FURTO E INCENDIO ARTICOLO 18 SINISTRI E GUASTI GRAVI ARTICOLO 19 CANONE · MODALITÀ DI PAGAMENTO ARTICOLO 20 CHILOMETRI IN ECCESSO O IN DIFETTO ARTICOLO 21 DEPOSITO CAUZIONALE · COMPENSAZIONE · ANTICIPO ARTICOLO 22 ANNULLAMENTO DELL’ORDINE ARTICOLO 23 TASSA DI PROPRIETÀ ARTICOLO 24 PROROGA DELLA LOCAZIONE ARTICOLO 25 INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO ARTICOLO 26 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ARTICOLO 27 RESTITUZIONE DEL VEICOLO ARTICOLO 28 FORMA CONVENZIONALE PER PATTI AGGIUNTIVI O DEROGATIVI ARTICOLO 29 DISPOSIZIONI DIVERSE ARTICOLO 30 FORO COMPETENTE Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico, Via Pisana 314/b – 50018 Scandicci (FI) Contratto Quadro SME - rev. 07/01/2014 ATTENZIONE: la presente proposta va siglata in ogni pagina Compila le aree evidenziate. I testi in rosso non verranno stampati. Spettabile Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico, Via Pisana 314/b – 50018 Scandicci (FI), il proponente, qui di seguito Cliente, propone ad Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico, qui di seguito Arval, società specializzata nella locazione di veicoli senza conducente e nella gestione di flotte aziendali, di stipulare un contratto quadro di locazione a lungo termine di veicoli che sarà regolato dalle seguenti condizioni generali, qualunque sia il numero dei veicoli oggetto dello stesso. Cliente: con sede in: via località: P.IVA: CF: Legale Rappresentante: SIg. CF: nato a: prov.: cap: prov.: il: IMPEGNO ETICO DI ARVAL NEI CONFRONTI DEL CLIENTE Arval conforma la propria condotta ai principi di trasparenza, affidabilità, responsabilità e qualità. Arval ritiene, infatti, che il suo obiettivo primario sia la creazione di valore per i propri clienti e, per tale motivo, ha adottato un codice etico che esprime l’insieme delle linee di comportamento che attuano i predetti principi nella sua attività. Arval si impegna, pertanto, ad attuarli e rifiuta qualsiasi comportamento che sia contrario alla legge e, comunque, alle linee di comportamento indicate nel codice etico presente nel sito internet www.arval.it. CONDIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 · PREMESSE Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. ARTICOLO 2 · OGGETTO DEL CONTRATTO · PROPRIETÀ DEI VEICOLI · DISPOSITIVO SATELLITARE 2.1) Il contratto ha per oggetto la locazione di veicoli di proprietà esclusiva di Arval, muniti della garanzia assicurativa R.C.A. e la prestazione dei servizi eventualmente sottoscritti dal Cliente, alle condizioni, modi e termini di cui nel prosieguo. 2.2) Rispetto ai veicoli oggetto della locazione, il Cliente non potrà vantare alcun diritto di proprietà o alcun diritto reale. 2.3) Ove previsto in scheda d’ordine, Arval fornirà uno o più servizi tra quelli indicati nell’ “Allegato Servizi Legati al Dispositivo Satellitare” (vers. 10/13), per erogare i quali il veicolo locato, di proprietà di Arval, sarà dotato di un dispositivo telematico di ultima generazione munito di antenna GPS, di accelerometro e di un sistema GPRS in grado di rilevare alcuni dati e informazioni relativi al veicolo, così come indicato nel suddetto allegato e meglio precisato nell’ “Informativa sul Trattamento dei dati personali” fornita da Arval ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003. Il Cliente si impegna a rendere edotto il Conducente del veicolo locato della presenza a bordo del suddetto dispositivo e delle relative caratteristiche, dei servizi sottoscritti e prestati da Arval nonché delle modalità e finalità di trattamento dei dati personali dichiarate da Arval nella suddetta informativa, sull’ambito di comunicazione dei dati medesimi e sui diritti riconosciuti dalla legge all’interessato. Il Cliente, inoltre, comunicherà ad Arval e/o al fornitore, per singolo veicolo o per l’intera flotta e, comunque, nel rispetto della vigente normativa in tema di “Protezione dei Dati personali”, un numero di telefono presso cui il fornitore possa effettuare la chiamata di allarme e/o inviare il relativo SMS in caso di furto del veicolo. Il Cliente si impegna, infine, a comunicare tempestivamente ad Arval e/o al fornitore ogni eventuale variazione del/i suddetto/i numero/i di telefono, manlevando Arval da ogni conseguenza dannosa o da ogni molestia che la stessa dovesse subire in conseguenza del mancato rispetto degli obblighi tutti di cui sopra. La violazione degli obblighi di cui sopra costituisce grave inadempimento. Il Cliente, é consapevole che, laddove il medesimo effettui il trattamento di dati personali raccolti tramite i servizi legati al dispositivo satellitare e detto trattamento presupponga, o comporti, l’effettuazione di specifici adempimenti, poiché previsti da norme di legge o dal “Garante per la protezione dei dati personali”, tali adempimenti sono a suo esclusivo onere e cura. Il Cliente dichiara, sin d’ora, di accettare le risultanze del dispositivo telematico, installato sul veicolo locato in caso di furto, rapina, appropriazione indebita o sinistro stradale, le quali, pertanto, potranno anche essere utilizzate da Arval al fine di far valere eventuali pretese, anche risarcitorie, nei confronti del Cliente stesso. La sottoscrizione di uno o più servizi legati al dispositivo satellitare da parte del Cliente non fa venir meno alcun obbligo contrattualmente posto a suo carico o comunque da lui assunto circa la custodia, l’uso, l’utilizzo, ecc. del veicolo locato nonché la sua eventuale responsabilità per i danni cagionati a terzi o ad Arval in relazione ai medesimi. Arval si riserva la facoltà di rimuovere, a proprio insindacabile giudizio e previa semplice comunicazione al Cliente, il dispositivo telematico installato sul veicolo locato e dunque di interrompere la prestazione dei servizi contrattualmente pattuiti con contestuale riduzione del canone di locazione pattuito, in relazione al costo del servizio interrotto. ARTICOLO 3 · SCHEDA D’ORDINE (Proposta di locazione di singolo veicolo) 3.1) La Scheda d’ordine, sottoscritta dal Cliente, costituisce una proposta irrevocabile di locazione e, una volta accettata da Arval, diviene parte integrante e sostanziale del presente contratto. Arval concederà in locazione al Cliente, conformemente alle presenti condizioni generali, i veicoli meglio descritti nelle singole Schede d’ordine, nelle quali saranno anche specificati i servizi richiesti, le caratteristiche della locazione e le condizioni economiche della medesima. 3.2) In caso di incompatibilità tra le presenti condizioni generali e la Scheda d’ordine, prevarranno le pattuizioni contenute in quest’ultima, limitatamente alla locazione del veicolo oggetto della stessa. ARTICOLO 4 · OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE · PENALE 4.1) Il Cliente dovrà condurre, utilizzare e custodire il veicolo con la diligenza del buon padre di famiglia. 4.2) Il Cliente sarà tenuto a corrispondere ad Arval la somma indicata in Scheda d’ordine, a titolo di penale, ai sensi dell’Art. 1382 codice civile, per ogni sinistro, conseguente alla violazione dell’obbligo di usare con la diligenza (del buon padre di famiglia) il veicolo locato, da cui derivi danno a terzi. Tale importo sarà addebitato al Cliente al ricevimento della denuncia di sinistro o in caso di richiesta danni da parte di terzi. La penale non ha nessuna correlazione con le “Garanzie assicurative R.C. Auto” o la “Limitazione di responsabilità” e pertanto Arval chiederà il risarcimento dei danni subiti in caso di carenza, insufficienza o mancata operatività delle medesime. La penale non esclude l’eventuale addebito, a titolo di penale, dell’ulteriore importo previsto nel successivo art.14. 4.3) Il Cliente si impegna e garantisce, fin da adesso, che il conducente del veicolo locato sia abilitato alla guida ai sensi di legge. Sono autorizzati alla guida, nel rispetto di PROPOSTA DI CONTRATTO QUADRO DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE Contratto Quadro SME - rev. 07/01/2014 quanto sopra precisato, i dipendenti o ausiliari (e i loro familiari) ai quali il veicolo è stato assegnato, se il Cliente è persona giuridica, il Cliente stesso e i suoi familiari, se è persona fisica, e chiunque autorizzato in forma scritta dal Cliente. 4.4) Il Cliente non potrà sublocare i veicoli, né potrà costituirli in garanzia sotto qualsiasi forma. 4.5) Il Cliente, nei casi di pignoramento, sequestro, confisca, fermo amministrativo e/o di un qualunque provvedimento e/o procedimento che in qualsivoglia sede riguardi i veicoli locati, dovrà rappresentare all’Autorità (civile, penale, amministrativa) e/o al soggetto terzo procedente che il veicolo è di proprietà di Arval e che lo detiene a titolo di locazione. Il Cliente, con la massima rapidità, dovrà informare dell’accaduto Arval, a mezzo di raccomandata A.R. anticipata via fax, e attivarsi per risolvere la questione. In ogni caso tutte le spese, giudiziarie e non, ed il costo dell’eventuale veicolo sostitutivo concesso, saranno a carico del Cliente, salvo che i suddetti fatti siano imputabili esclusivamente ad Arval. 4.6) Il Cliente non dovrà utilizzare il veicolo in maniera tale da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le garanzie assicurative. In caso di inosservanza di quanto sopra previsto, il Cliente ed il conducente saranno, in solido, gli unici responsabili dei danni arrecati, con espresso diritto di rivalsa di Arval. 4.7) Il Cliente si impegna ad eseguire tutte le operazioni di revisione ordinaria e/o straordinaria del veicolo presso la Motorizzazione Civile o presso un centro di revisione autorizzato e convenzionato con Arval. Il Cliente assume tutti i rischi connessi al mancato rispetto di tale obbligo. 4.8) Il Cliente non potrà utilizzare il veicolo per il trasporto di persone e/o di cose in eccedenza a quanto indicato nel libretto di circolazione e in quello “uso e manutenzione” del Costruttore, per il trasporto di merci pericolose, per il trasporto di passeggeri dietro compenso, per competizioni di qualsiasi genere, per trainare (salvo che il veicolo sia munito di apposito gancio di traino regolarmente installato, collaudato ed assicurato) e/o rimorchiare o spingere un altro veicolo. 4.9) Il Cliente non dovrà manomettere e/o alterare il contachilometri. 4.10) Il Cliente dovrà rispettare la normativa sulla circolazione stradale vigente nel luogo di utilizzo del veicolo, dovendo in caso contrario rispondere direttamente di tutte le infrazioni. I verbali di contravvenzione notificati ad Arval per tali infrazioni, su richiesta di quest’ultima, saranno rinotificati al Cliente dall’Autorità competente, ai sensi della circolare ministeriale nr. 300A/48507/113/2 del 15/01/94. Arval addebiterà al Cliente, per ciascun verbale notificato o per ogni comunicazione effettuata all’Autorità che ha richiesto i dati del locatario per procedere alla notifica dei verbali di contravvenzione, l’importo di Euro 10,00 (IVA esclusa) a titolo di rimborso spese e gestione della pratica. Il Cliente dovrà attivarsi personalmente nei confronti dell’organo di polizia procedente nel caso in cui, ai sensi siglare qui NB: è necessario siglare in ogni pagina. 1 ATTENZIONE: la presente proposta va siglata in ogni pagina dell’Art. 126 bis del Codice della Strada, gli venisse richiesto di comunicare i dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della commessa violazione. Arval addebiterà al Cliente tutti gli importi che fosse obbligata a corrispondere, nel caso in cui il medesimo non fornisse le informazioni richieste. 4.11) Il Cliente dovrà pagare i pedaggi autostradali ed il costo dei parcheggi. In caso contrario Arval addebiterà al Cliente, per ogni richiesta di pagamento ricevuta, un importo di Euro 10,00 (IVA esclusa) a titolo di rimborso spese e gestione della pratica, e farà notificare tale richiesta al Cliente, comunicando i dati relativi a quest’ultimo direttamente all’ente gestore. 4.12) Il Cliente, sempre che ciò sia consentito da leggi e/o regolamenti, potrà apporre scritte sul veicolo purché queste ultime siano asportabili senza danno per il medesimo. Gli oneri derivanti da eventuali ripristini saranno a carico del Cliente. 4.13) Il Cliente, previa autorizzazione scritta di Arval, potrà procedere all’installazione di equipaggiamenti, accessori e componenti omologati. Il Cliente sarà responsabile della loro corretta installazione e della loro rispondenza alle leggi vigenti; sosterrà inoltre gli eventuali costi dei ripristini e del veicolo sostitutivo. In nessun caso sarà consentito il montaggio di organi meccanici e componenti che alterino le caratteristiche di omologazione del veicolo. 4.14) Il Cliente dovrà eseguire la manutenzione del veicolo locato, osservando le istruzioni del manuale operativo e di manutenzione e di tutti gli altri eventuali documenti di cui lo stesso è corredato (anche tenendo in debito conto le segnalazioni della strumentazione di bordo e le indicazioni previste dal libretto “uso e manutenzione” del Costruttore), curarne l’aspetto esteriore e verificare, in sede di rifornimento, che il carburante sia quello prescritto dal Costruttore. Le operazioni di manutenzione e riparazione dovranno essere eseguite, nei giorni ed orari lavorativi, esclusivamente presso le officine convenzionate con Arval o presso quelle scelte dal Cliente, previa autorizzazione di Arval. Il Cliente si impegna altresì a: a) effettuare la manutenzione periodica alle scadenze previste dal Costruttore (es. tagliandi, ecc.); b) controllare periodicamente, secondo le prescrizioni del Costruttore, la pressione dei pneumatici e che il loro stato d’usura rientri nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge; c) controllare periodicamente, secondo le prescrizioni del Costruttore, i livelli olio e liquido refrigerante, ecc.; d) effettuare tempestivamente le verifiche e/o interventi a seguito di richiami tecnici del Costruttore. Il Cliente dovrà mettere a disposizione di Arval il veicolo, concordando con quest’ultima le modalità dell’operazione, nel caso in cui la medesima, anche nell’interesse e per la sicurezza del Cliente stesso, richieda di verificarne lo stato e le condizioni. 4.15) La parziale o totale inosservanza di uno o più obblighi del presente articolo da parte del Cliente, anche per uno solo dei veicoli oggetto del presente contratto, costituisce un grave inadempimento. 4.16) Dall’inizio della locazione, il Cliente risponderà dei danni inerenti all’uso, alla custodia e alla circolazione del veicolo ancorché derivanti da caso fortuito, forza maggiore o fatto di terzo (quale a mero titolo esemplificativo di smarrimento, di eventuale inefficienza meccanica, di appropriazione indebita), con esclusione di quelli per i quali opereranno la copertura RCA e la pattuizione relativa alla limitazione di responsabilità. ARTICOLO 5 · CONSEGNA DEL VEICOLO · DATA DI INIZIO DELLA LOCAZIONE · PREASSEGNAZIONE 5.1) La data di consegna del veicolo, indicata nella lettera di accettazione della Scheda d’ordine, è quella comunicata dal fornitore ad Arval, la quale si attiverà presso il medesimo affinché la stessa venga rispettata. Arval comunicherà al Cliente eventuali ritardi nella consegna, rimanendo tuttavia espressamente sollevata da ogni responsabilità nel caso in cui si verificassero detti ritardi. 5.2) Quando il veicolo ordinato sarà disponibile, Arval ne darà comunicazione al Cliente che dovrà procedere al suo ritiro entro 3 giorni. Il veicolo sarà consegnato nel luogo indicato da Arval o in quello concordato per iscritto dalle parti. All’atto del ritiro il Cliente sottoscriverà il Verbale di consegna alla presenza di un incaricato di Arval. La locazione avrà inizio dal giorno di consegna del veicolo o, qualora il Cliente non abbia proceduto a ritirarlo entro il termine su indicato, dal primo giorno in cui il medesimo sia stato messo a sua disposizione. 5.3) Il ritiro del veicolo da parte del Cliente attesta il buono stato e la conformità del medesimo a quanto riportato nella Scheda d’ordine. Eventuali riserve circa lo stato di carrozzeria e meccanica dovranno essere avanzate all’atto del ritiro. La mancata contestazione di eventuali vizi nel Verbale di consegna comporta la decadenza da parte del Cliente dalla possibilità di opporre eccezioni in ordine allo stato e/o qualità del veicolo. Il Cliente è consapevole che il veicolo è coperto dalla Garanzia concessa dal Costruttore e riconosce che lo stesso è il solo responsabile dei vizi che il veicolo dovesse presentare. Fermo ciò, Arval fornirà al Cliente la massima collaborazione per risolvere gli inconvenienti da quest’ultimo lamentati. 5.4) Nel periodo che intercorre tra la firma della Scheda d’ordine e la consegna del veicolo verrà messo a disposizione del Cliente, qualora richiesto e secondo disponibilità, al costo di volta in volta convenuto, un veicolo in preassegnazione. 5.5) Ove il veicolo dato in preassegnazione al Cliente sia fornito, per il tramite di Arval, da soggetto terzo, le coperture assicurative saranno quelle previste nel contratto stipulato di volta in volta da Arval con il fornitore esterno. È onere del Cliente prendere conoscenza delle medesime, con particolare riguardo alle condizioni, ai massimali assicurati ed alle franchigie assicurative. ARTICOLO 6 · PERCORRENZA CHILOMETRICA · DURATA DEL CONTRATTO · CONTACHILOMETRI 6.1) La percorrenza chilometrica e la durata della locazione sono stabiliti nella Scheda d’ordine e potranno essere modificati solo previo accordo sottoscritto dalle parti. 6.2) Il Cliente è responsabile del buon funzionamento del contachilometri e si impegna a comunicare immediatamente ad Arval ogni eventuale guasto o anomalia ed a provvedere, entro il più breve tempo possibile, alla sua riparazione. Per determinare la percorrenza chilometrica del veicolo locato, durante il periodo di mancato funzionamento del contachilometri, si terrà conto della media giornaliera precedente, data dall’ultimo rilevamento chilometrico durante il periodo di regolare funzionamento del contachilometri, e si moltiplicherà la stessa per il numero dei giorni durante i quali il contachilometri non ha funzionato. In mancanza di qualunque rilevamento chilometrico, le parti convengono espressamente di considerare quale percorrenza media giornaliera quella di 150 Km a far data dall’inizio della locazione. Il Cliente sarà responsabile nei confronti di Arval o di terzi di tutte le conseguenze civili e penali dovute o determinate dall’alterazione o dalla non conformità del contachilometri. ARTICOLO 7 · MANUTENZIONE DEL VEICOLO 7.1) Arval gestirà le convenzioni e i rapporti con le officine selezionate su tutto il territorio nazionale e provvederà al pagamento diretto dei lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, effettuati dalle stesse per mantenere il veicolo in buona efficienza. Il Cliente, in fattiva collaborazione con le officine, dovrà contribuire al buon esito degli interventi. La responsabilità per le suddette operazioni di manutenzione del veicolo e per tutti gli eventuali danni derivanti dalle medesime sarà esclusivamente dell’officina che esegue i lavori. Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione al veicolo, il Cliente dovrà contattare telefonicamente Arval per definire modo e luogo di esecuzione dello stesso. 7.2) Per Manutenzione ordinaria e straordinaria si intendono: a) tutti gli interventi indicati dal libretto “uso e manutenzione” del veicolo, necessari al suo corretto funzionamento; b) tutte le riparazioni e/o sostituzioni, conseguenti a guasto, di quelle parti di ricambio che, a giudizio di Arval, si rendano tecnicamente necessarie anche in considerazione dei chilometri percorsi, fermo restando quanto previsto dall’art. 4; c) la revisione ordinaria e straordinaria. Interventi esclusi: a) la fornitura di carburante, di oli speciali diversi da quelli consigliati dal Costruttore, di additivi di qualsiasi tipo, la gonfiatura dei pneumatici con gas diverso dall’aria; b) le riparazioni dei danni causati dall’utilizzo di carburanti inquinati o diversi da quelli indicati dal Costruttore; c) i lavaggi esterni ed interni del veicolo; d) le lucidature; e) le riparazioni degli interni, dovute a deterioramento accidentale o ad incuria; f) la fornitura di tappetini; g) la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa agli allestimenti speciali. ARTICOLO 8 · PICCOLE RIPARAZIONI 8.1) Laddove vi sia un’oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con Arval e, in caso di assoluta necessità, il Cliente, a parziale deroga di quanto stabilito nel precedente art. 7, potrà provvedere a fare effettuare le operazioni di manutenzione necessarie, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 150,00 (IVA esclusa) per ogni singola riparazione, saldando direttamente la relativa fattura. 8.2) Il rimborso del costo sostenuto sarà effettuato da PROPOSTA DI CONTRATTO QUADRO DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE Contratto Quadro SME - rev. 07/01/2014 Arval su presentazione della suddetta fattura, che dovrà essere intestata ad ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A., Via Pisana 314/B, Scandicci (FI), P.IVA 04911190488, e debitamente quietanzata, purché la stessa venga inoltrata entro 30 giorni dalla data della riparazione. In difetto di quanto sopra il suddetto costo non verrà rimborsato. ARTICOLO 9 · PNEUMATICI Arval gestirà le convenzioni e i rapporti con le officine selezionate su tutto il territorio nazionale e provvederà al pagamento diretto delle stesse, per la riparazione e la sostituzione dei pneumatici del veicolo locato entro il numero massimo di unità previsto nella Scheda d’ordine per tutta la durata della locazione. Le eventuali ed ulteriori sostituzioni saranno a carico del Cliente. La sostituzione dei pneumatici potrà essere effettuata (con modelli aventi tipologie tecniche identiche a quelli originariamente montati) dopo una percorrenza minima di 30.000 Km o quando i medesimi non abbiano più i requisiti stabiliti dalla legge. Il Cliente dovrà informare Arval nel più breve tempo possibile qualora ne riscontri difetti o anomalie. Il Cliente, in fattiva collaborazione con le officine, dovrà contribuire al buon esito degli interventi. La responsabilità per le suddette operazioni e per tutti gli eventuali danni derivanti dalle medesime sarà esclusivamente dell’officina che esegue i lavori. Prima di effettuare qualsiasi intervento al veicolo, il Cliente dovrà contattare telefonicamente Arval per definire modo e luogo di esecuzione dello stesso. ARTICOLO 10 · MOBILITÀ 10.1) Arval metterà a disposizione del Cliente, compatibilmente con la disponibilità dei propri fornitori e durante gli orari di apertura dei medesimi, un veicolo sostitutivo nei casi qui di seguito indicati: a) in caso di guasto, incidente, incendio parziale e di furto parziale o tentato furto; b) in caso di furto totale o incendio totale; c) nei casi di cui all’art. 18 (Sinistri e Guasti Gravi) il veicolo sostitutivo potrà essere utilizzato fino al 3° giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al medesimo articolo. In ogni caso il veicolo sostitutivo non potrà essere utilizzato oltre il termine di validità e/o efficacia della locazione, salvo quanto previsto al precedente punto c). La categoria del veicolo sostitutivo e la durata di utilizzo del medesimo, nei casi previsti alle lettere a) e b) del presente articolo 10.1), saranno indicate in Scheda d’ordine. 10.2) Qualora il veicolo, una volta riparato, non venga ritirato entro le 24 ore successive al suo approntamento, Arval addebiterà al Cliente il costo relativo all’utilizzo del veicolo sostitutivo oltre il suddetto termine. 10.3) Il servizio “Mobilità” non sarà prestato quando il veicolo locato rimanga fermo per eseguire i tagliandi indicati dal Costruttore, sempre che tali interventi non abbiano una durata superiore alle 8 ore lavorative. 10.4) Ove il veicolo sostitutivo sia fornito, per il tramite di Arval, da soggetto terzo, le coperture assicurative saranno quelle previste nel contratto stipulato di volta in volta da Arval con il fornitore esterno. È onere del Cliente prendere conoscenza delle medesime, con particolare riguardo alle condizioni, ai massimali assicurati e alle franchigie assicurative. 10.5) Il servizio “Mobilità” sarà effettuato in Italia e nei Paesi europei dove è presente Arval. Qualora il Cliente si avvalga di tale servizio fuori d’Italia sarà tenuto a riconsegnare il veicolo sostitutivo presso la sede del fornitore ove lo stesso è stato prelevato. In caso contrario, Arval addebiterà al Cliente i costi sostenuti per le operazioni di restituzione del veicolo. 10.6) Il servizio “Mobilità” potrà essere previsto solo per il Cliente che abbia sottoscritto anche il servizio “Manutenzione del Veicolo”. ARTICOLO 11 · SOCCORSO STRADALE E RECUPERO DEL VEICOLO 11.1) Qualora, in seguito a guasto o sinistro verificatosi in Italia o all’estero, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di marciare, Arval si preoccuperà di organizzare il traino del medesimo al più vicino punto di assistenza oppure, se del caso, piccoli interventi d’urgenza. 11.2) Nel caso in cui il guasto o il sinistro si verifichi nei paesi stranieri dove è presente Arval e la riparazione non possa essere effettuata entro 3 giorni lavorativi, Arval provvederà a proprie spese al rimpatrio del veicolo. ARTICOLO 12 · CARTE CARBURANTE 12.1) Arval metterà a disposizione del Cliente una o più carte carburante di proprietà di primarie Compagnie Petrolifere, per ogni veicolo locato, affinché il Cliente medesimo possa effettuare i rifornimenti presso le stazioni di servizio abilitate, nei modi e nei termini di cui all’allegato siglare qui NB: è necessario siglare in ogni pagina. 2 ATTENZIONE: la presente proposta va siglata in ogni pagina “Condizioni Generali del Servizio Carte Carburante”. 12.2) Contestualmente al canone, Arval fatturerà al Cliente il corrispettivo pattuito per la gestione di ciascuna carta ed un acconto carburante, determinato in Scheda d’ordine in funzione del tipo di veicolo e del chilometraggio previsto. Trimestralmente Arval effettuerà un conguaglio tra gli acconti versati dal Cliente e l’ammontare degli importi relativi ai rifornimenti di carburante effettuati. È facoltà di Arval rideterminare gli acconti versati in funzione dell’effettiva spesa sostenuta. ARTICOLO 13 · GARANZIE ASSICURATIVE · R.C. AUTO 13.1) Si precisa che, laddove previsto in “Scheda d’ordine”, al veicolo concesso in locazione sarà abbinata una copertura assicurativa degli infortuni del Conducente, fornita gratuitamente da Arval tramite stipula di una polizza collettiva con primaria Compagnia di assicurazione. Tale copertura contempla la seguente combinazione di garanzie e massimali: COMBINAZIONE “J” – con i seguenti massimali: Caso Morte: euro 40.000,00 Caso Invalidità Permanente: euro 40.000,00 franchigia 3% Il Cliente dichiara di aver ricevuto ed esaminato l’estratto di polizza recante i termini, gli obblighi e le condizioni stipulate da Arval con l’impresa Assicurativa e si impegna a consegnarne a sua volta copia ai singoli conducenti del veicolo locato, in veste di assicurati; tale impegno di consegna deve intendersi assunto per conto di Arval, essendo quest’ultima impossibilitata ad individuare, di volta in volta, i materiali conducenti dei veicoli in locazione e rimanendo la stessa perciò sollevata da qualsiasi responsabilità in ordine all’eventuale mancata consegna. Arval si impegna, per parte sua, ad aggiornare l’informativa di cui sopra nel caso in cui siano intervenute in corso di contratto modifiche alle condizioni generali della polizza collettiva. Le condizioni integrali di polizza potranno essere richieste all’indirizzo mail: [email protected]. 13.2) Le condizioni di assicurazione sono quelle previste dalla polizza che Arval sottoscrive con l’Impresa assicurativa. In ogni caso, Arval si impegna a stipulare una polizza assicurativa r.c. auto con un massimale minimo non inferiore ad euro 10.000.000 e a fornire l’estratto delle condizioni normative della polizza alla consegna del veicolo. Il ritiro del veicolo attesta la presenza della documentazione assicurativa completa a bordo dello stesso. Il Cliente sarà tenuto a prendere conoscenza, ad ogni scadenza del contrassegno di assicurazione, dei successivi estratti. 13.3) In caso di sinistro previsto dalla garanzia assicurativa il Cliente è tenuto alla scrupolosa compilazione ed alla sottoscrizione della “Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro.” La “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro” con l’eventuale documentazione fotografica e le eventuali informazioni aggiuntive ritenute opportune dovranno essere trasmesse dal Cliente ad Arval, a mezzo raccomandata A.R. anticipata via fax, entro le 24 ore lavorative successive alla data dell’accadimento del sinistro, e comunque prima di ricoverare il veicolo presso l’officina convenzionata, al fine di consentire di effettuare la denuncia di sinistro alla compagnia. Qualora si verificasse un ritardo o in caso di mancata o parziale trasmissione dei documenti e delle informazioni suddette, Arval potrà addebitare al Cliente il danno subito in conseguenza delle suddette inadempienze. 13.4) In caso di controversia giudiziaria con terzi il Cliente dovrà collaborare con Arval e la Compagnia di assicurazione all’istruttoria ed alla difesa. A sua volta Arval si impegna a dare al Cliente tempestiva comunicazione delle fasi procedurali nelle quali è prevista la collaborazione del Cliente medesimo. ARTICOLO 14 · LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 14.1) Il Cliente non risponderà dei danni derivanti da incendio e furto del veicolo. Il Cliente inoltre: a) ove in scheda d’ordine sia indicato “limitazione di responsabilità per Collisione”, non risponderà dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altri veicoli, purchè identificati; b) ove in scheda d’ordine sia indicato “limitazione di responsabilità per Collisione, Cristalli e Eventi Naturali”, non risponderà: - dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altri veicoli purchè identificati; - dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di eventi naturali; - dei danni alle superfici vetrate. Si precisa che qualora i danni siano limitati ai soli cristalli, gli stessi saranno a carico di Arval qualunque sia l’evento che li ha determinati. Qualora i danni ai cristalli si verifichino contestualmente a danni ad altre parti del veicolo, questi saranno a carico di Arval solo se l’evento che li ha determinati sia compreso nella limitazione di responsabilità per Collisione o Eventi Naturali; c) ove in scheda d’ordine sia indicato “limitazione di responsabilità per Danni Accidentali, Cristalli, Eventi Naturali, Eventi Socio-politici e Atti Vandalici” ovvero “limitazione di responsabilità per Danni Ulteriori” non risponderà: - dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di eventi accidentali; - dei danni alle superfici vetrate, qualunque sia l’evento che li abbia determinati; - dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di eventi naturali; - dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di eventi socio politici e atti vandalici. 14.2) Nel documento denominato “Allegato limitazione di responsabilità” che il Cliente dichiara di aver ricevuto, esaminato ed accettato, e nel successivo articolo 17 è definito l’ambito di applicazione della limitazione di responsabilità, che opererà comunque nei limiti del servizio sottoscritto come sopra individuato, e sono stabiliti gli obblighi del Cliente nel caso in cui si verifichino i suddetti danni. L’adempimento di tali obblighi è condizione essenziale per beneficiare della limitazione di responsabilità. In ogni caso, la limitazione di responsabilità non opererà per i danni cagionati per dolo o colpa grave del Cliente e/o del conducente. 14.3) Ogni qual volta il Cliente benefici della limitazione di responsabilità, Arval addebiterà al medesimo l’importo indicato in Scheda d’ordine, a titolo di penale/indennizzo preliquidato del danno che rimane a suo esclusivo carico. Tale importo non sarà addebitato nel solo caso in cui il danno sarà risultato totalmente risarcito da terzi in via stragiudiziale. Qualora il danno risulti di importo inferiore a quello indicato in Scheda d’ordine, al Cliente sarà restituita una somma pari alla differenza. 14.4) La limitazione di responsabilità non ha carattere assicurativo, in quanto i danni per i quali opera non sono coperti da una polizza assicurativa ma sopportati direttamente da Arval, quale proprietaria del veicolo. ARTICOLO 15 · INTERRUZIONE SERVIZI CAUSATA DA FORZA MAGGIORE E CASO FORTUITO Arval non sarà responsabile in alcun caso nei confronti del Cliente per l’interruzione dei servizi dovuta a forza maggiore o caso fortuito. ARTICOLO 16 · INCLUSIONE DEI SERVIZI 16.1) La sottoscrizione dei servizi “Manutenzione del veicolo”, “Pneumatici”, “Mobilità”, “Soccorso stradale e Recupero del veicolo”, “Carte carburante” e di qualunque altro servizio, non è obbligatoria per il Cliente. Al momento della firma della Scheda d’ordine, il Cliente potrà chiedere l’attivazione di tutti o di alcuni dei servizi sopra indicati, che dovranno risultare dalla medesima. 16.2) Qualora il Cliente non sottoscriva i servizi “Manutenzione del veicolo” e/o “Pneumatici”, lo stesso sarà comunque tenuto a mantenere il veicolo in perfetto stato di funzionamento e d’uso, in conformità a quanto previsto dall’art. 4, ed a fare eseguire tutte le riparazioni presso le officine autorizzate dal Costruttore, convenzionate con Arval. Il Cliente dovrà inviare, entro breve termine, ad Arval copia delle fatture relative agli interventi eseguiti sul veicolo. Al momento della restituzione del veicolo Arval potrà periziare il medesimo nei termini di cui all’art. 27 al fine di verificare il puntuale adempimento del suddetto obbligo. ARTICOLO 17 · FURTO E INCENDIO 17.1) In caso di furto e/o incendio del veicolo, il Cliente rimane sempre obbligato al pagamento del canone per un periodo di 30 giorni dalla data della denuncia alle competenti Autorità, denuncia il cui originale, unitamente a tutte le chiavi del veicolo fornite al momento della consegna dello stesso, dovrà essere tempestivamente trasmessa alla sede di Arval, a mezzo di corriere assicurato. In caso di inosservanza di quanto sopra, al Cliente sarà addebitata a titolo di penale una somma pari alla valutazione commerciale del veicolo, riportata da Eurotax Giallo al momento del furto e/o incendio, oltre al valore degli optionals e degli eventuali allestimenti, salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui il veicolo sia ritrovato nel termine di 30 giorni dalla data della denuncia, Arval avrà la facoltà di restituirlo al Cliente, addebitandogli ogni costo sostenuto per il suo recupero; diversamente il contratto si intenderà risolto, limitatamente a tale veicolo, ferma l’applicazione, in ogni caso, dell’art. 25b per il caso di eccedenza chilometrica pro rata. Qualora il Cliente richieda un veicolo nuovo, le condizioni contrattuali ed i canoni saranno quelli in vigore al momento PROPOSTA DI CONTRATTO QUADRO DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE Contratto Quadro SME - rev. 07/01/2014 della richiesta. In caso di furto e/o incendio determinato o agevolato da dolo o colpa grave del Cliente o delle persone alle quali il Cliente ha dato la disponibilità del veicolo, e, comunque, in tutti quei casi in cui il Cliente non possa beneficiare della limitazione di responsabilità, Arval avrà il diritto di rivalersi integralmente sul Cliente per il danno subito in conseguenza della perdita o diminuzione di valore del veicolo (danno pari alla valutazione commerciale del veicolo, riportata da Eurotax Giallo al momento del furto e/o incendio, oltre al valore degli optionals e degli eventuali allestimenti), sempre salvo il risarcimento del maggior danno. 17.2) In caso di furto o perdita o deterioramento del libretto di circolazione, della targa, di una o più chiavi del veicolo o di altra documentazione, le spese di fornitura, di reintegrazione e di ripristino dovute a tali eventi saranno a carico del Cliente. Nei casi di cui sopra, inoltre, Arval non sarà tenuta a fornire il servizio “Mobilità”. ARTICOLO 18 · SINISTRI E GUASTI GRAVI 18.1) In caso di sinistro o guasto grave, quando il costo delle riparazioni ecceda il 40% del valore di mercato del veicolo prima del sinistro (riportato da Eurotax Giallo), Arval avrà facoltà di recedere dal contratto limitatamente al suddetto veicolo, mediante comunicazione scritta da inviarsi anche tramite fax, ferma in ogni caso l’applicazione dell’art. 25.b per il caso di eccedenza chilometrica. 18.2) La stima del danno verrà effettuata da officina e/o carrozzeria di primaria importanza gradita ad Arval o da un Perito designato dalla stessa Arval. Qualora il Cliente chieda un veicolo nuovo le condizioni contrattuali e i canoni saranno quelli in vigore al momento della richiesta. ARTICOLO 19 · CANONE · MODALITÀ DI PAGAMENTO 19.1) Il canone è costituito dal corrispettivo della locazione e da tutti gli importi dovuti per i servizi indicati nella Scheda d’ordine. Si dà atto che nel concordare l’ammontare del canone si terrà conto anche della durata e del chilometraggio richiesti dal Cliente. 19.2) Il Cliente si impegna a pagare ad Arval il canone previsto nella Scheda d’ordine e ogni altro importo dovuto in forza del presente contratto. L’importo del canone resterà invariato prima della consegna del veicolo e durante tutta la durata della locazione, salvo i casi di: a) variazione dei prezzi di listino del veicolo avvenuti tra la data della firma della Scheda d’ordine e la consegna del veicolo. Peraltro Arval si impegna a fare il possibile affinché il Cliente benefici delle condizioni economiche concordate con i concessionari nei limiti consentiti dagli accordi di vendita; b) disposizioni fiscali o legislative che dovessero costringere Arval a sostenere oneri ulteriori inerenti l’acquisto o la locazione del veicolo; c) variazioni del premio assicurativo, in dipendenza di adeguamenti tariffari richiesti dagli Assicuratori; d) variazioni del corrispettivo pattuito per il servizio “Limitazione di responsabilità” in relazione all’andamento dei danni cagionati al veicolo rispetto alla relativa quota di canone versata nel corso dell’anno solare; e) riadeguamento dovuto a maggiore o minore percorrenza chilometrica rispetto a quanto previsto in Scheda d’ordine. In tutti i suddetti casi l’adeguamento del canone sarà operato da Arval. 19.3) Il canone è dovuto per tutta la durata del contratto anche qualora il veicolo venga sequestrato, confiscato, sottoposto a fermo amministrativo o non possa essere utilizzato per qualsiasi altra causa non imputabile esclusivamente ad Arval. 19.4) Il Cliente non potrà pretendere da Arval alcuno sconto, proroga, riduzione del canone, risoluzioni contrattuali e risarcimento di danni in caso di scarsa efficienza tecnicomeccanica del veicolo e di mancato utilizzo dello stesso, dovuto a deterioramento meccanico, avarie, scioperi, soste necessarie per manutenzione o riparazione e guasto grave, questo anche in espressa deroga, qui pattiziamente convenuta, della corrispondente normativa in tema di locazione. 19.5) Il Cliente rilascerà contestualmente alla firma del contratto l’autorizzazione permanente all’addebito in conto corrente (RID), regolarmente compilata e sottoscritta, affinché Arval possa prelevare dal conto medesimo tutte le somme dovutegli in forza del presente contratto. Il canone mensile dovrà essere pagato il primo giorno del mese a cui la fattura si riferisce. Arval si impegna a fatturare in anticipo onde permettere la ricezione della fattura in tempo utile rispetto alla data stabilita per il pagamento. Ogni altro importo dovrà essere pagato il primo giorno del mese successivo alla data di emissione della relativa fattura. In caso di mancato pagamento, anche parziale, alla scadenza saranno riconosciuti ad Arval oltre all’importo dovuto, gli interessi moratori calcolati al tasso indicato dall’art. 5 del D. Lgs. 231/2002. siglare qui NB: è necessario siglare in ogni pagina. 3 ATTENZIONE: la presente proposta va siglata in ogni pagina ARTICOLO 20 · CHILOMETRI IN ECCESSO O IN DIFETTO 20.1) Se durante la locazione, con verifiche a periodicità semestrale, viene constatata una differenza di percorrenza di oltre il 15% in più o in meno rispetto a quella contrattuale pro-rata, Arval provvederà, nei casi opportuni, a comunicare la situazione al Cliente ed avrà la facoltà di effettuare un ricalcolo economico che, tenendo conto dell’utilizzo e della percorrenza del veicolo, produrrà una variazione dei restanti canoni. 20.2) Alla fine della locazione la determinazione della percorrenza chilometrica totale nel periodo contrattuale sarà quella rilevata dalla lettura finale del contachilometri del veicolo, qualunque sia la causa che l’ha prodotta. Se tale rilevamento evidenzierà una differenza di percorrenza fino al 15% in più o in meno del chilometraggio contrattualmente previsto prorata, i chilometri in eccesso o in difetto saranno fatturati o stornati al Cliente al costo previsto nella Scheda d’ordine. Se il suddetto rilevamento evidenzierà una differenza di percorrenza, oltre il 15% in più o in meno, rispetto a quella contrattuale pro-rata, Arval effettuerà un ricalcolo economico che, tenendo conto dell’utilizzo e della percorrenza del veicolo e dei parametri utilizzati in fase di definizione iniziale del canone, determinerà l’importo del conguaglio chilometrico che sarà fatturato o stornato al Cliente. ARTICOLO 21 · DEPOSITO CAUZIONALE · COMPENSAZIONE · ANTICIPO 21.1) Il deposito cauzionale previsto nella Scheda d’ordine, dovrà essere versato al momento della firma della stessa e sarà infruttifero per tutta la durata del contratto. Alla fine del periodo di locazione, il deposito cauzionale sarà restituito al Cliente dopo aver verificato il rispetto di tutte le condizioni contrattuali ed il pagamento di tutti i canoni o importi di cui potrà essere debitore nei confronti di Arval. 21.2) In nessun caso il Cliente potrà procedere ad alcuna compensazione tra il deposito cauzionale e i canoni o altre somme dovute. 21.3) L’anticipo previsto nella Scheda d’ordine dovrà essere versato al momento della firma della stessa e sarà infruttifero. L’anticipo ha natura di canone (di cui si è tenuto conto nella determinazione dell’ammontare dei residui canoni mensili) ed è soggetto alla seguente disciplina. Nel caso in cui il contratto venga anticipatamente risolto, o per qualsiasi motivo venga comunque a cessare prima della sua naturale scadenza, al Cliente verrà restituita, entro sessanta giorni dalla data di cessazione del contratto, una quota dell’anticipo corrispondente alla proporzione fra il numero dei mesi restanti fino alla data di naturale scadenza del contratto (senza tener conto del mese nel quale si è verificata la cessazione del contratto) e la durata del contratto (in mesi) originariamente pattuita. (Per meglio comprendere tale criterio di calcolo indichiamo l’esempio che segue: anticipo 3.600,00, durata iniziale del contratto 36 mesi, interruzione al 12° mese; 36 mesi - 12 mesi = 24 mesi restanti; quota dell’anticipo da restituire al Cliente: 3.600 x 24/36 = 2.400). 21.4) Tuttavia, ove Arval risulti creditrice del Cliente, per qualsiasi titolo dipendente dal contratto di locazione (per esempio, ma non esaustivamente: canoni, penali, chilometri in esubero, corrispettivo per recesso anticipato, danni extra usura), Arval potrà compensare il proprio credito con il debito restitutorio di cui sopra (fermo restando il diritto di Arval sia all’eventuale maggior somma, sia all’intera pretesa creditoria nell’ipotesi che non abbia proceduto alla compensazione). ARTICOLO 22 · ANNULLAMENTO DELL’ORDINE In caso di disdetta dell’ordine di un veicolo, prima della sua immatricolazione, sarà addebitata al Cliente una penale pari al 10% del prezzo di listino del veicolo chiavi in mano più gli optionals e/o gli allestimenti, salvo quanto diversamente indicato in Scheda d’ordine. ARTICOLO 23 · TASSA DI PROPRIETÁ Arval provvederà al pagamento, nei termini di legge, della tassa di proprietà del veicolo per tutta la durata del contratto di locazione. ARTICOLO 24 · PROROGA DELLA LOCAZIONE Su richiesta del Cliente avanzata in forma scritta almeno 60 giorni prima della scadenza della locazione, Arval, a suo insindacabile giudizio, potrà prorogarne la durata alle stesse condizioni, salvo quanto diversamente pattuito di volta in volta tra le parti. Peraltro, scaduto il termine della locazione, se il Cliente continua a detenere il veicolo ed Arval non ne chiede la restituzione, il contratto si intende prorogato di mese in mese, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto, che dovrà pervenire ad Arval data: almeno 10 giorni prima della scadenza mensile. Il Cliente, in ogni caso, sarà tenuto alla restituzione del veicolo una volta che il medesimo abbia percorso 150.000 Km o siano trascorsi 60 mesi dall’inizio della locazione. ARTICOLO 25 · INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO Il Cliente potrà, con un preavviso minimo di 60 giorni, richiedere di interrompere anticipatamente il presente contratto, limitatamente ad uno o più veicoli. La facoltà di richiedere l’anticipata interruzione potrà essere esercitata unicamente per quei veicoli che abbiano superato il 12° mese di locazione. Al momento della restituzione del veicolo, il Cliente sarà tenuto a corrispondere: a) l’importo risultante dal ricalcolo complessivo dei canoni, tasse incluse, in funzione della durata contrattuale della locazione applicando la seguente formula: RICALCOLO = IC x 0,32 x MR DC - 4 IC = importo totale dei canoni (IVA inclusa) per la durata contrattualmente prevista nella Scheda d’ordine deroghe comprese; MR = numero dei mesi restanti all’effettiva scadenza contrattuale; DC = durata contrattuale in mesi del contratto, deroghe comprese. Se al contratto sono state apportate delle deroghe che ne hanno ridotto la durata, MR e DC dovranno essere considerati come la durata originale (quelle definite alla firma della Scheda d’ordine). b) l’eventuale eccedenza chilometrica in relazione alla percorrenza pro-rata ricavata dal chilometraggio sottoscritto ricondotto all’effettivo periodo di locazione, secondo quanto disposto all’art. 20. ARTICOLO 26 · CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 26.1) Arval si riserva il diritto di risolvere unilateralmente e senza alcun preavviso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., a mezzo dichiarazione per lettera raccomandata A.R., il contratto di locazione nelle seguenti fattispecie, che si possano verificare anche relativamente ad uno solo dei veicoli oggetto del contratto: a) mancato pagamento anche parziale da parte del Cliente, alla scadenza del termine convenuto, di qualsiasi somma dovuta in virtù del presente contratto; b) mancato versamento del deposito cauzionale o dell’anticipo previsto nella Scheda d’ordine; c) sequestro, fermo amministrativo o confisca del veicolo, sequestri giudiziari od esecuzione forzata sui beni di proprietà del Cliente; d) messa in liquidazione del Cliente per qualsiasi motivo, cessazione di attività, decesso del Cliente; e) dichiarazione di fallimento del Cliente o sua richiesta e/o sottomissione a procedure concorsuali in genere e/o procedure esecutive; f) mancato rispetto da parte del Cliente di uno degli obblighi previsti a suo carico dall’art. 4 e dall’art. 6 del presente contratto; g) mutamento della maggioranza dei soci nel caso di società di persone; significativi mutamenti nella composizione del capitale sociale nelle società di capitali; locazione e/o affitto dell’azienda e/o di ramo d’azienda da parte del Cliente; conferimento dell’azienda e/o di ramo della stessa in altra società; scissione e/o fusione cui partecipi il Cliente. Il Cliente conseguentemente si impegna ad avvertire tempestivamente Arval in ordine a quanto sopra. 26.2) Nel caso in cui Arval si avvalga di tale diritto, il Cliente dovrà restituire immediatamente tutti i veicoli locati senza poter richiedere e/o pretendere alcunché in ordine alla anticipata risoluzione del contratto. Il Cliente in tutti i casi sopra previsti si impegna a comunicare ad Arval il luogo dove si trovano i veicoli e a pagare, con la sola eccezione per l’ipotesi di cui al punto g), oltre agli eventuali documenti contabili insoluti e alle relative spese accessorie, il ricalcolo previsto dall’art. 25 a) – b) ed un risarcimento dei danni subiti da Arval in ordine alla anticipata risoluzione del contratto pari a 6 mensilità di canoni per ogni veicolo locato, a titolo di penale contrattuale, salva la risarcibilità del danno ulteriore. ARTICOLO 27 · RESTITUZIONE DEL VEICOLO 27.1) Al termine della locazione e in caso di risoluzione anticipata o di recesso, il Cliente dovrà restituire il veicolo locato ad Arval nel luogo da quest’ultima indicato, salvo diversa pattuizione. Al momento della riconsegna il veicolo dovrà essere corredato di tutti i documenti di circolazione consegnati (libretto di circolazione, certificato e tagliando assicurativo, ecc.), di tutte le chiavi fornite e dovrà trovarsi nello stato in cui era al momento della consegna salvo tenere conto dell’usura media determinata dall’utilizzo fattone in conformità del contratto. 27.2) Al momento della restituzione verrà redatto un ARTICOLO 28 · FORMA CONVENZIONALE PER PATTI AGGIUNTIVI O DEROGATIVI Qualsiasi patto che integri e/o che deroghi le clausole generali o particolari del presente contratto di locazione a lungo termine dovrà essere redatto per iscritto, a pena di nullità. ARTICOLO 29 · DISPOSIZIONI DIVERSE 29.1) Il presente contratto si intende concluso con l’accettazione della proposta da parte di Arval. 29.2) In qualunque momento Arval si riserva il diritto di sottoporre a vincoli, oneri e privilegi, il veicolo oggetto del contratto, purché ciò non comporti turbativa all’uso e al godimento del veicolo stesso. Arval potrà cedere il presente contratto, dopo averne preventivamente informato il Cliente. Il Cliente potrà cedere il presente contratto, in relazione ad uno o più veicoli, previa accettazione scritta da parte di Arval, con l’addebito, da parte di quest’ultima, del costo di gestione pratica, fin da oggi quantificato in Euro 100,00 (IVA esclusa) per ogni veicolo ceduto. Tale somma sarà addebitata per ogni veicolo locato anche a chi subentrerà nel presente contratto per effetto di legge. 29.3) Ognuna delle parti contraenti dovrà comunicare immediatamente all’altra parte per iscritto tutte le variazioni di indirizzo, ragione o denominazione sociale e stato giuridico. Al momento le parti dichiarano il proprio domicilio come specificato in epigrafe. 29.4) Al fine di un costante aggiornamento dell’affidamento finanziario il Cliente si impegna a fornire con cadenza almeno annuale la documentazione relativa alla propria situazione economica e patrimoniale (bilancio, ecc.). 29.5) In relazione al trattamento dei dati personali dei rappresentanti, dipendenti, collaboratori o altri soggetti autorizzati dal Cliente ad utilizzare il veicolo locato, le Parti dichiarano di impegnarsi, in qualità di autonomi titolari del trattamento, a conformarsi alle disposizioni del d.lgsl. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni e, per quanto di rispettiva competenza, ad adempiere a tutti gli obblighi ivi previsti relativamente alle attività ed operazioni di trattamento connesse o occasionate dalla esecuzione del presente contratto. ARTICOLO 30 · FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Firenze con esclusione, pattiziamente accettata, di ogni altro Foro. timbro e firma: Attenzione: la firma deve essere coerente con quella del documento di identità in corso PROPOSTA DI CONTRATTO QUADRO DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE Contratto Quadro SME - rev. 07/01/2014 documento denominato Verbale di restituzione attestante tra l’altro lo stato, le condizioni, la percorrenza chilometrica totale e la data di riconsegna del veicolo. Tale Verbale sarà redatto da un dipendente o da un delegato di Arval, appositamente incaricato, in presenza del Cliente o di un suo rappresentante. In caso di assenza del Cliente o del suo rappresentante il Verbale sarà ritenuto valido e probante a tutti gli effetti. 27.3) Il Verbale di restituzione costituirà la base documentale per stimare i costi di ripristino relativi ai danni extra usura. I suddetti costi, ed in particolare quelli conseguenti a sinistri non regolarmente denunciati, saranno addebitati al Cliente a titolo di risarcimento danni. 27.4) Nel caso in cui Arval, alla scadenza naturale, anticipata o prorogata del contratto, e comunque in caso di risoluzione o di recesso, abbia richiesto la restituzione del veicolo e lo stesso non venga restituito per qualsiasi causa, anche non imputabile al Cliente, la stessa al perdurare della mancata restituzione potrà richiedere, ed il Cliente dovrà provvedere, al pagamento di una somma pari alla valutazione commerciale del veicolo, indicata nella pubblicazione Eurotax Giallo al momento della mancata riconsegna salvo la prova del maggior danno subito. E questo a titolo di penale speciale per la ritardata consegna in aggiunta a quanto dovuto per penali o indennizzi, risarcimenti, canoni e quant’altro. 27.5) Al verificarsi di quanto previsto nel precedente art. 27.4, Arval potrà rientrare in possesso di tutti i suoi veicoli, anche se in costanza di opposizione o contestazione, giudiziale o meno, del Cliente, senza preavviso e con facoltà di accedere nei locali ove detti veicoli si trovano e rimuoverli, agendo in ogni caso nei limiti di quanto legalmente consentito, senza che ciò possa costituire violazione di domicilio o altro reato di qualunque specie. Questo per il fatto che, con il presente contratto, il Cliente espressamente ed anticipatamente autorizza Arval nonché i suoi dipendenti e/o incaricati ad agire come sopra descritto (intendendo conferire anche apposito mandato irrevocabile, in quanto nell’interesse di Arval al compimento di detta attività) al fine di rientrare in possesso dei beni di sua proprietà. Quanto previsto dal presente articolo sarà applicato anche agli eventuali veicoli forniti in sostituzione o in preassegnazione. 4 Il Cliente riconosce di aver preso visione delle condizioni generali, di approvarle ed in particolare di accettare esplicitamente, per iscritto, le pattuizioni contenute nelle seguenti clausole ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: ARTICOLO 4.2 – Penale; ARTICOLO 4.16 - Responsabilità del Cliente relativa all’uso del veicolo; ARTICOLO 5.1 - Limitazione di responsabilità; ARTICOLO 5.3 - Decadenza e limitazione di responsabilità; ARTICOLO 7.1 - Limitazione di responsabilità; ARTICOLO 8.2 - Decadenza; ARTICOLO 9 - Limitazione di responsabilità; ARTICOLO 14.2 - Limitazione di responsabilità; ARTICOLO 14.3 – Penale/indennizzo; ARTICOLO 17.1 - Penali e facoltà di recesso; ARTICOLO 18.1 - Facoltà di recesso; ARTICOLO 19.2 – Adeguamento del canone; ARTICOLO 19.3 - Limitazione alla facoltà di opporre eccezioni; ARTICOLO 19.4 - Limitazione di responsabilità; ARTICOLO 21.2 - Limitazione alla facoltà di opporre eccezioni; ARTICOLO 22 - Penale; ARTICOLO 24 - Tacita proroga; ARTICOLO 26.1 - Clausola risolutiva espressa; ARTICOLO 26.2 - Penale; ARTICOLO 27.2 - Decadenza; ARTICOLO 27.4 - Penali; ARTICOLO 30 - Foro competente. data: timbro e firma: Attenzione: la firma deve essere coerente con quella del documento di identità in corso INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 13 D.Lgs. 196/2003 – Codice privacy Nel rispetto del Codice della privacy (art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, e successive modificazioni ed integrazioni), Arval Service Lease Italia S.p.A., di seguito Arval, desidera fornire le informazioni sul trattamento dei dati personali relativi al Cliente (ivi compresi rappresentanti, nonché dipendenti, collaboratori ed eventuali familiari autorizzati dal Cliente al ritiro e/o all’utilizzo del veicolo locato) ai fini dell’instaurazione e della gestione del rapporto di locazione di veicoli e della prestazione dei servizi richiesti. I dati personali forniti dal Cliente o acquisiti anche presso soggetti terzi (quali, ad esempio, le società che forniscono ad Arval informazioni provenienti da fonti pubbliche accessibili da chiunque quali Camere di Commercio, Conservatorie dei registri immobiliari, ecc., od altre informazioni commerciali ed economiche necessarie per valutare l’affidabilità del Cliente), al momento della presente proposta di contratto quadro e nel corso del rapporto, sono trattati da Arval: • nella fase preliminare alla conclusione del contratto, per valutare la sua proposta e verificare la sua situazione commerciale ed economica; • in caso di accettazione della presente proposta, per l’esecuzione degli obblighi contrattuali assunti, per l’erogazione degli specifici servizi richiesti, per la gestione amministrativa e contabile del rapporto di locazione e per l’adempimento dei connessi obblighi normativi. Il rilascio dei predetti dati personali da parte del Cliente è necessario per il perseguimento delle finalità appena indicate ed, in alcuni casi, obbligatorio in riferimento all’esecuzione degli obblighi di legge gravanti su Arval in qualità di proprietaria del veicolo. Senza tali dati Arval non sarebbe in grado di attivare e gestire correttamente il rapporto e fornire le prestazioni ed i servizi richiesti. Per i predetti servizi, di regola, Arval non tratta dati sensibili. Tuttavia, non è escluso che, in casi specifici (es.: eventuali sinistri con danni a persone, informazioni idonee a rivelare lo stato di salute del conducente di un veicolo locato), i documenti trasmessi dal Cliente possano determinare una conoscenza di informazioni idonee a rivelare tali dati, in quanto indispensabili per gli adempimenti connessi all’esecuzione degli obblighi contrattuali e delle garanzie assicurative. Inoltre, con riferimento ai servizi connessi all’installazione sul veicolo di proprietà di Arval locato al Cliente, di un dispositivo telematico, fornito da soggetto terzo, munito di antenna GPS, di accelerometro e di un sistema GPRS, i dati personali del Cliente, ed eventualmente i dati del Conducente del veicolo locato, comunicatici dal Cliente stesso poiché preventivamente consensati sulla base della presente informativa o dal Conducente nel corso del rapporto contrattuale, nonché quelli raccolti tramite il dispositivo telematico, sono trattati da Arval - anche tramite i fornitori del servizio (es. fornitore del dispositivo e della piattaforma web, centrale operativa etc.) all’uopo nominati da Arval responsabili esterni di trattamento - al fine di raccogliere uno, o più, fra i seguenti dati, a seconda del/dei servizio/i sottoscritto/i dal Cliente e prestato da Arval: - la posizione geografica del veicolo a seguito di furto, rapina o appropriazione indebita, la ricostruzione della dinamica di ogni sinistro stradale e la posizione geografica del veicolo al momento dell’urto, nonché (ad esclusione del servizio “Antifurto on Demand”) i dati di autenticazione/identificazione del Conducente del veicolo locato mediante “transponder” ad esso associato (con “Basic” (o BB1), ovvero anche “Antifurto Automatic Plus” / “Antifurto On Demand”); - la posizione geografica del veicolo a seguito di furto, rapina o appropriazione indebita, la ricostruzione della dinamica di ogni sinistro stradale e la posizione geografica del veicolo al momento dell’urto, i dati di autenticazione/identificazione del Conducente del veicolo locato mediante “transponder” ad esso associato, statistiche di utilizzo del veicolo suddivise per fasce orarie, giorni settimanali e tipologia di strada, sullo stile di guida (ad es. velocità media, accelerazioni e decelerazioni brusche, repentini cambi di direzione, etc.), indicatori di eco-driving e di stima consumi carburante (con i servizi “Advanced” (o BB2)); - la posizione geografica del veicolo a seguito di furto, rapina o appropriazione indebita, la ricostruzione della dinamica di ogni sinistro stradale e la posizione geografica del veicolo al momento dell’urto, i dati di autenticazione/identificazione del Conducente del veicolo locato mediante “transponder” ad esso associato, statistiche di utilizzo del veicolo suddivise per fasce orarie, giorni settimanali e tipologia di strada, sullo stile di guida (ad es. velocità media, accelerazioni e decelerazioni brusche, repentini cambi di direzione, etc.), indicatori di eco-driving e di stima consumi carburante, informazioni relative alla posizione geografica del veicolo locato, anche in tempo reale, su mappa cartografica (con i servizi “Premium”(o BB3)); La raccolta dei dati di cui sopra è finalizzata alla fornitura dei Servizi richiesti dal Cliente, oltre che alla corretta manutenzione e gestione dei beni di proprietà di Arval, ed al miglioramento dei servizi forniti da Arval al Cliente, pertanto il relativo conferimento è necessario ai fini della fornitura del servizio stesso. La raccolta dei dati relativa alla prestazione dei servizi “Basic” (o BB1),“Antifurto Automatic Plus” e “Antifurto On Demand” è finalizzata anche alla tutela dei beni di proprietà di Arval in caso di furto/rapina/appropriazione indebita o sinistro stradale, pertanto il relativo conferimento, come il relativo servizio, potrebbe essere obbligatorio per il Cliente ad insindacabile giudizio di Arval. Il mancato conferimento dei predetti dati pregiudica, a seconda dei casi, l’instaurazione del rapporto contrattuale ovvero la sua prosecuzione.I dati rilevati tramite il dispositivo telematico – una volta elaborati dai fornitori, in virtù di accordi contrattuali, in modo da ridurne l’ambito del trattamento a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate per ciascun servizio – vengono forniti ad Arval e, ove previsto dal Servizio, al Cliente, tramite un’interfaccia web protetta da idonee misure di sicurezza, il cui accesso sarà regolato da credenziali di autenticazione mediante codici di accesso. Per lo svolgimento delle attività tutte di cui sopra i dati possono essere conosciuti dal personale incaricato di Arval (dipendenti e collaboratori) e dei fornitori, nell’ambito delle strutture preposte alle prestazioni ed ai servizi contrattualmente previsti, e saranno trattati anche mediante procedure informatizzate e sistemi di comunicazione elettronica, protetti da idonee misure di sicurezza e riservatezza, nonché con modalità e logiche coerenti con le finalità perseguite e per i tempi di conservazione strettamente necessari al perseguimento delle medesime o necessari agli adempimenti degli obblighi di legge. I dati così acquisiti non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati ai competenti soggetti pubblici ed autorità per il recupero dei veicoli stessi e per esigenze di adempimento ad obblighi normativi (ad es. provvedimenti o procedimenti amministrativi o giudiziari riguardanti i veicoli locati), e ai soggetti terzi, operanti in Italia e all’estero, per lo svolgimento di compiti ed attività di natura anche tecnica ed organizzativa, strumentali alle finalità sopra indicate. Con riferimento ai dati attinenti all’erogazione dei servizi connessi al dispositivo telematico, tali soggetti terzi appartengono alle categorie di seguito indicate in via esemplificativa: imprese di assicurazione, professionisti esterni e/o imprese di servizi e consulenza in ambito assicurativo e legale, società del gruppo BNP Paribas etc. Con riferimento ai dati di altra natura, tali soggetti terzi appartengono alle categorie di seguito indicate in via esemplificativa: imprese di vendita, assistenza e manutenzione dei veicoli; imprese di assicurazione; banche ed istituti di credito; imprese di recupero crediti e di factoring, imprese di servizi di informazioni commerciali ed economiche, rilevazione dei rischi finanziari e prevenzione delle frodi, professionisti esterni e/o imprese di servizi e consulenza in ambito amministrativo, assicurativo, contabile, fiscale e legale, imprese che erogano servizi di spedizione, postalizzazione e trasporto, servizi informatici e telematici (es.: servizi di hosting e di gestione di siti web), servizi di conservazione ed archiviazione di documenti e servizi di call center; società del gruppo BNP Paribas etc. L’elenco aggiornato dei soggetti appartenenti alle suddette categorie è consultabile presso la sede di Arval, mediante richiesta da rivolgersi alla relativa “Funzione Privacy” anche via posta elettronica all’indirizzo e-mail [email protected]. Inoltre, i dati personali del Cliente potranno essere trattati da Arval per finalità ulteriori di miglioramento, sviluppo, promozione o vendita dei prodotti e servizi di Arval, delle società del gruppo BNP Paribas od eventualmente anche di società terze operanti in settori connessi alla tipologia di prestazioni e servizi forniti. In particolare, i dati possono essere trattati per: (a) indagini, sondaggi e ricerche di mercato, anche a fini di rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei prodotti e/o servizi, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc. curati da imprese specializzate incaricate da Arval; (b) promozione e vendita di prodotti e/o servizi Arval o di altre società del gruppo BNP Paribas per posta e telefono, anche con sistemi automatizzati di chiamata, fax, e-mail, sms e mms; (c) elaborazione elettronica dei dati relativi ai prodotti e servizi utilizzati per l’analisi delle preferenze e propensioni dell’interessato da utilizzare per scopi commerciali e promozionali. Anche in questi casi, i dati del Cliente potranno essere conosciuti solo dal personale incaricato delle strutture preposte ad attività commerciali e di marketing ed eventualmente comunicati a società del gruppo BNP Paribas ed a imprese esterne di fiducia di Arval che svolgono attività di trattamento strettamente connesse alle finalità appena indicate. L’elenco aggiornato dei predetti soggetti è consultabile presso la sede di Arval mediante richiesta da rivolgersi alla relativa “Funzione Privacy” anche via posta elettronica all’indirizzo e-mail [email protected]. Il conferimento dei dati personali per le suddette finalità è facoltativo, ma può risultare utile per migliorare i servizi forniti al Cliente e aggiornarlo su nuove attività di suo interesse. Un eventuale rifiuto al rilascio dei dati anche a questi fini non pregiudica in alcun modo la fornitura delle prestazioni e servizi contrattualmente previsti. Per l’uso di alcuni sistemi di comunicazione a distanza (quali sistemi automatizzati di chiamata o messaggi telefonici preregistrati, fax, e-mail, sms e mms) a fini commerciali, verrà comunque richiesto al Cliente di esprimere liberamente il suo consenso, o meno, alla fine del presente modulo, mentre resta ferma la possibilità per lo stesso di comunicare in ogni momento il suo rifiuto ad essere contattato da Arval per telefono o per posta elettronica e non per tali finalità, seguendo le modalità di seguito indicate. L’interessato potrà, in ogni momento, far valere i propri diritti, così come previsti dal Codice privacy (art. 7 D.Lgs. n. 196/2003). In particolare, l’interessato potrà chiedere di accedere ai dati che lo riguardano detenuti da Arval, conoscere come sono trattati, farli aggiornare, integrare e rettificare, se inesatti od incompleti, chiederne la cancellazione od il blocco se trattati in violazione di legge, ed opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o, in ogni caso, quando siano utilizzati a scopi commerciali, promozionali e pubblicitari. Per l’esercizio dei predetti diritti, per conoscere l’elenco dei Responsabili interni di trattamento e per qualsiasi questione attinente al trattamento dei dati personali, il Cliente può rivolgersi al titolare del trattamento dei dati personali: Arval Service Lease Italia S.p.A. - “Funzione Privacy” (responsabile per il riscontro alle richieste degli interessati) – Via Pisana 314/B – 50018 Scandicci (FI) – n. tel. 055/7370700 – n. fax. 055/7370370, anche via posta elettronica all’indirizzo e-mail [email protected]. CONSENSO DEL CLIENTE AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI DA PARTE DI ARVAL PER FINALITÀ COMMERCIALI E PROMOZIONALI In relazione all’informativa sopra riportata, il Cliente rilascia nega il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei suoi dati personali da parte di Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico per finalità di promozione e vendita di prodotti o servizi di Arval, società del gruppo BNP Paribas ed altre società operanti in settori di interesse per fax, e-mail, sistemi automatizzati di chiamata, messaggi telefonici preregistrati, sms e mms. data: timbro e firma: Attenzione: la firma deve essere coerente con quella del documento di identità in corso PROPOSTA DI CONTRATTO QUADRO DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE Contratto Quadro SME - rev. 07/01/2014 5 ALLEGATO SERVIZI LEGATI AL DISPOSITIVO SATELLITARE Gentile Cliente, di seguito sono indicati e descritti i servizi legati al dispositivo satellitare che, ove previsto in Scheda d’Ordine, saranno forniti da Arval Service Lease Italia S.p.A.: “BASIC” (o BB1) ovvero anche “ANTIFURTO AUTOMATIC PLUS” / “ANTIFURTO ON DEMAND” Il servizio prestato da Arval consiste nella messa a disposizione: - di una centrale operativa, attiva 24 ore su 24, che su impulso di Arval, del Cliente/Conducente, o – ad esclusione del servizio “Antifurto on Demand” – a seguito di uno spostamento del veicolo locato con mancata identificazione del Conducente stesso, rileva la posizione geografica del veicolo e la comunica alle forze dell’ordine in caso di furto, rapina o appropriazione indebita dello stesso; - di informazioni inerenti la ricostruzione della dinamica di ogni sinistro stradale che ha interessato il veicolo locato e la posizione geografica dello stesso al momento dell’urto; - di un dispositivo installato sul veicolo che, tramite la pressione di un pulsante, genera una segnalazione ad una centrale operativa di assistenza (funzionalità non attiva per il servizio “Antifurto on Demand” o “Antifurto Automatic Plus”); - di un “transponder” associato al veicolo locato che consente l’autenticazione/identificazione del Conducente del medesimo (funzionalità non attiva per il servizio “Antifurto on Demand”); - di un dispositivo che impedisce l’avviamento del motore del veicolo locato in caso di mancato riconoscimento/autenticazione del Conducente tramite “trasponder (funzionalità non attiva per il servizio “Antifurto on Demand”). “ADVANCED” (o BB2): Il servizio prestato da Arval consiste, oltre a quello di cui al “BASIC” (o BB1), nella messa a disposizione, mediante “interfaccia web”: - di statistiche di utilizzo (km percorsi) del veicolo suddivise per fasce orarie, giorni della settimana e tipologia di strada; - di indicatori sullo stile di guida (ad es. velocità media, accelerazioni e decelerazioni brusche, repentini cambi di direzione, etc.). - di indicatori di eco-driving e di stima consumi carburante “PREMIUM” (o BB3): Il servizio prestato da Arval consiste, oltre a quello di cui al “BASIC” (o BB1) ed all’ “ADVANCED” (o BB2), nella messa a disposizione, mediante “interfaccia web”: - di informazioni relative alla posizione geografica del veicolo locato, anche in tempo reale, su mappa cartografica; La geolocalizzazione del veicolo avverrà sul territorio nazionale e, in caso di furto, negli Stati membri dell’Unione Europea e nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina. Attenzione: la firma deve essere coerente con quella del documento di identità in corso data: timbro e firma: Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico, Via Pisana 314/b – 50018 Scandicci (FI) ALLEGATO LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEFINIZIONI FURTO: è il reato contro il patrimonio, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, che si compie quando si sottrae la cosa mobile altrui per trarne un ingiusto profitto per sé o per altri. INCENDIO: è il fenomeno di combustione con fiamma, che può auto estendersi e propagarsi, che interessa beni materiali e si manifesta al di fuori dello specifico focolare. RAPINA: è il reato contro il patrimonio, previsto dall'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque, con violenza o minaccia, sottrae qualcosa a colui che la detiene legittimamente, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. 1. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ Arval, nei limiti ed alle condizioni di seguito precisate, (salve le penalità/indennità predeterminate previste a carico del Cliente) terrà a proprio carico le conseguenze dannose degli eventi rientranti nella “Limitazione di responsabilità” se l'evento si verifica sul territorio dei paesi membri dell'Unione Europea, della Svizzera, della Repubblica di San Marino, del Principato di Monaco e dello Stato Città del Vaticano. 2. INCENDIO E FURTO Arval, nei limiti ed alle condizioni di seguito precisate terrà a proprio carico i danni, materiali e diretti, subiti dal veicolo in conseguenza dei seguenti eventi: - incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine; - furto o rapina, consumati o tentati. Nei casi di furto o rapina, Arval sopporta i danni prodotti al veicolo durante la circolazione conseguente agli stessi. Tra i danni che Arval terrà a proprio carico sono compresi quelli agli accessori, inclusi gli apparecchi fonoaudio-visivi, permanentemente installati o validamente fissati al veicolo, purché di proprietà di Arval. Arval terrà a proprio carico, inoltre, i danni prodotti al veicolo durante l'esecuzione del furto o della rapina. 3. DANNI ULTERIORI (CONSEGUENTI AGLI EVENTI ACCIDENTALI E AGLI EVENTI SOCIO POLITICI ED EVENTI NATURALI) Arval, ove previsto in scheda d’ordine e alle condizioni di seguito precisate, terrà a proprio carico: a) i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata aperta al pubblico transito in conseguenza di eventi accidentali, (c.d. Danni Accidentali) tra i quali rientrano la collisione con altri veicoli purchè identificati (c.d. Collisione), nonchè l’urto contro ostacoli o veicoli non identificati, il ribaltamento, l’uscita di strada; b) i danni alle superfici vetrate (c.d. Cristalli); c) i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, atti di terrorismo e atti di vandalismo (c.d. Eventi Socio Politici e Atti Vandalici); d) i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di inondazioni, trombe d’aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, smottamenti, valanghe e slavine (c.d. Eventi Naturali). Tra i danni che Arval terrà a proprio carico sono compresi quelli agli accessori, inclusi gli apparecchi fonoaudio-visivi, permanentemente installati o validamente fissati al veicolo, purché di proprietà di Arval medesima. 4. INOPERATIVITÀ DELLA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ Arval non terrà a proprio carico: 1. i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, uragani, alluvioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; 2. i danni da furto totale del veicolo nel caso in cui il Cliente non restituisca tempestivamente tutte le chiavi del veicolo fornite al momento della consegna del veicolo medesimo o successivamente; 3. i danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; 4. i danni ai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto/rapina totale del veicolo o urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata aperta al pubblico transito; 5. i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma; 6. il danno causato dall’appropriazione indebita ed i danni conseguenti alla medesima. 7. i danni verificatisi in occasione di attività illecita del Cliente o di chiunque da esso incaricato all'utilizzo, riparazione o custodia del veicolo; 8. i danni cagionati da materiali o animali trasportati sul veicolo e da operazioni di carico e/o scarico; 9. i danni subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada; 10. i danni consistenti in semplice rottura, difetto, o logorio o comunque riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche e/o interne all’abitacolo, se non avvenuti in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione; 11. i danni riportati da loghi o altre scritte autoadesive poste sul veicolo; 12. i danni da allagamento direttamente conseguenti a precipitazioni atmosferiche; 13. i danni indiretti di qualsiasi genere. Arval non terrà a proprio carico, inoltre, limitatamente ai danni ulteriori: 1. i danni riportati dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se non verificatisi congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo; Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico, Via Pisana 314/b – 50018 Scandicci (FI) 2. i danni avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.Lgs. 30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche; 3. subiti dal veicolo mentre si trovi sotto sequestro, fermo amministrativo, o comunque a disposizione delle Pubbliche Autorità; 4. avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale. 5. OBBLIGHI DEL CLIENTE IN CASO DI INCENDIO, FURTO O DANNI ULTERIORI In ogni singolo caso di evento dannoso rientrante nei danni ulteriori (causati da eventi accidentali), il Cliente è tenuto alla scrupolosa compilazione ed alla sottoscrizione della “Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro”. Non sarà valida la denuncia cumulativa di più danni verificatisi in eventi diversi. Nel caso in cui sia ipotizzabile una responsabilità civile di un terzo, il Cliente è altresì tenuto a reperire ed a fornire ad Arval (ed eventuali Suoi incaricati) i dati completi dei soggetti coinvolti, degli eventuali testimoni e di tutte le informazioni utili e necessarie al conseguimento del risarcimento del danno ed a far riparare il danno riportato dal veicolo presso un'officina convenzionata con Arval, entro e non oltre 60 giorni dalla data di accadimento dell'evento dannoso. In caso di incendio e/o furto e/o eventi socio politici, il Cliente è tenuto a presentare denuncia, la più dettagliata possibile, alla Pubblica Autorità facendosene rilasciare copia autentica. In caso di Eventi naturali, il Cliente è tenuto a farsi rilasciare una dichiarazione da parte dell'Autorità attestante l'evento dannoso. I documenti suddetti (“Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro”, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione dell'Autorità) con l'eventuale documentazione fotografica e le eventuali informazioni aggiuntive dovranno essere trasmessi dal Cliente ad Arval, a mezzo raccomandata A.R. anticipata via fax, entro le 24 ore lavorative successive alla data dell'evento, e comunque prima di ricoverare il veicolo presso l'officina convenzionata. In caso di mancata trasmissione dei documenti suddetti Arval non terrà a proprio carico i danni per i quali è operante la limitazione di responsabilità, i quali, pertanto, verranno addebitati al Cliente. In caso di ritardo nella trasmissione dei documenti suddetti, Arval potrà addebitare al Cliente i costi sostenuti in conseguenza di tale inadempienza. In caso di controversia giudiziaria con terzi il Cliente dovrà collaborare con Arval all'istruttoria ed alla difesa. Compila le aree evidenziate. I testi in rosso non verranno stampati. INSERISCI QUI I DATI DELLA TUA BANCA (facoltativo) All’azienda di credito: INDICA LA DATA data: filiale di: agenzia n°: indirizzo: RID autorizzazione permanente di addebito in conto per richieste d’incasso numero massimo di disposizioni di incasso Motivo di incasso importo massimo per pagamento data primo pagamento data ultimo pagamento Obbligazioni derivanti da contratto di Noleggio a Lungo Termine da compilarsi facoltativamente IBAN Coordinate bancarie internazionali Codice del debitore assegnato dall’azienda creditrice check Riservato all’azienda creditrice INSERISCI QUI I DATI DEL CONTO CORRENTE DI ADDEBITO Azienda creditrice paese Riservato a Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico coordinate bancarie nazionali CIN ABI CAB n° conto corrente C 0 6 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Da compilare a cura del Cliente debitore Da compilare a cura del Cliente debitore Intestazione e indirizzo del documento/rapporto di debito Numero ed intestazione del conto C.A.P. C.A.P. Dati identificativi del documento/rapporto di debito codice fiscale del sottoscrittore del modulo INSERISCI QUI IL CODICE FISCALE DI CHI SOTTOSCRIVE IL MODULO (non quello dell’azienda) ADESIONE · Il sottoscritto autorizza l’Azienda di credito a margine a provvedere al pagamento dei canoni di noleggio e di quant’altro dovuto per ogni contratto stipulato dalla Arval Service Lease Italia Spa ed il cliente stesso tramite il RID sottoscritto, recante appunto il primo “codice debitore assegnato dall’impresa”, addebitando il conto sopra indicato ed applicando le condizioni indicate nel foglio informativo analitico predisposto dalla Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico e le norme a tergo previste per il servizio senza necessità per l’azienda di credito di inviare la relativa contabile di addebito. Dichiara di essere a conoscenza che l’Azienda di credito assume l’incarico del pagamento delle fatture relative ai citati canoni e di quant’altro dovuto per contratto che la Arval Sevice Lease Italia S.p.A. invierà direttamente al debitore, prima della scadenza delle obbligazioni, a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l’utilizzazione. In caso contrario la presente autorizzazione di addebito in conto si intenderà automaticamente revocata con effetto immediato e conseguentemente l’Azienda di credito resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento. In tal caso, il pagamento stesso dovrà essere effettuato alla Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico direttamente a cura del debitore. Prende altresì atto che la Banca si riserva il diritto di recedere in ogni momento dal presente accordo. Prende pure atto che ove intenda eccezionalmente sospendere l’estinzione di un documento di debito, dovrà dare immediato avviso alla Azienda di credito in tal senso entro la data di scadenza. è parimenti a conoscenza che l’Azienda di credito non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili (tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da scioperi anche del proprio personale e da disservizi in genere) e da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l’ordinaria diligenza. Per ogni controversia relativa alla presente autorizzazione nonchè all’eventuale revoca della stessa, il Foro competente è quello convenuto per il conto corrente in precedenza richiamato. Per quanto qui non espressamente richiamato, si applicano le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”. firma (sottoscrizione del correntista/i): FIRMA PER ESTESO In deroga al terzo comma si conviene che il sottoscritto può servirsi il diritto di chiedere all’Azienda di credito lo storno dell’addebito entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza dell’obbligazione. Dichiara di approvare specificatamente, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., la clausola di cui alla seconda frase del primo capoverso (revoca automatica in caso di insufficiente copertura), quella di cui al quarto capoverso (scarico di responsabilità) e quella di cui al quinto capoverso (Foro competente). firma (sottoscrizione del correntista/i): FIRMA PER ESTESO REVOCA · Il sottoscritto revoca l’autorizzazione permanente di addebito sul conto in oggetto, aperto presso di Voi, dei canoni di noleggio e di quant’altro dovuto per contratto alla Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico, Firenze. firma (sottoscrizione del correntista/i): FIRMA SOLO IN CASO DI REVOCA Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico, Via Pisana 314/b – 50018 Scandicci (FI) firma dell’incaricato: MODULO DI RICHIESTA DI INVIO DELLE FATTURE/ NOTE DI CREDITO NELDELLE SOLO FORMATO ELETTRONICO MODULO DI RICHIESTA DI INVIO FATTURE/ NOTE DI CREDITO NEL SOLO FORMATO ELETTRONICO Con la sottoscrizione del presente modulo il Cliente autorizza l’invio delle fatture e delle note di credito emesse da Arval Service Lease Italia SpA nel solo formato elettronico e non cartaceo. Cliente con sede in C.A.P. Città Con la sottoscrizione del presente modulo il Cliente autorizza l’invio delle fatture e delle note di credito emesse da Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico nel solo formato elettronico e non cartaceo. indirizzo e-mail Cliente: n. partita I.V.A. Le fatture e le note di credito emesse da Arval Service Lease Italia SpA andranno inviate tramite posta elettronica al con sede in: via seguente indirizzo / indirizzi (max 2): località: indirizzo e-mail: e-mail 1 P.IVA: cap: prov.: e-mail 2 Le fatture e le note di credito emesse da Arval Service Lease Italia SpA andranno inviate tramite posta elettronica al seguente indirizzo / indirizzi (max 2): e-mail 1: Il Cliente si impegna a stampare e conservare i suddetti documenti ricevuti con modalità elettronica. Con il presente modulo il Cliente, inoltre, dichiara di essere in possesso degli strumenti tecnici/elettronici necessari alla ricezione e-mail 2: delle fatture / note credito suddette e di essere consapevole che i dati sopra rilasciati verranno trattati nei modi e termini di cui all’ “Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003” consegnata con la modulistica contrattuale. Il Cliente si impegna a stampare e conservare i suddetti documenti ricevuti con modalità elettronica. Con il presente modulo il Cliente, inoltre, dichiara di essere in possesso degli strumenti tecnici/elettronici necessari alla ricezione delle fatture / note credito suddette modi e etermini Firma di cui all’ “Informativa in materia Datae di essere consapevole che i dati sopra rilasciati verranno trattati nei Timbro di protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003” consegnata con la modulistica contrattuale. data: timbro e firma: Arval Service Lease Italia S.p.A. Il Sistema per la Gestione della Qualità di Arval Service Lease Italia S.p.A. è certificato ISO 9001:2000 Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico Sede Legale: Via Pisana, 314/B – 50018 Scandicci – Tel.Italia 055.73.70.700 – Fax. 055.73.70.370 Il Sistema per la Gestione della Qualità di Arval Service(FI) Lease S.p.A. a socio unico è certificato ISO 9001:2000 Soc.Via 158.000.000,00 P.IVA Scandicci IT04911190488 – CF055.73.70.700 e Reg. Imprese– di Firenze 00879960524 – R.E.A. Firenze 469866 Sede Cap. Legale: Pisana, 314/B – –50018 (FI) – Tel. Fax. 055.73.70.370 Cap. www.arval.it Soc. 158.000.000,00 – P.IVA IT04911190488 – CF e Reg. Imprese di Firenze 00879960524 – R.E.A. Firenze 469866 www.arval.it Riempire tutti i cam senza dimentica località e provincia Coordinate bancarie di Arval Di seguito sono riportate le coordinate bancarie su cui effettuare il versamento dell’anticipo/deposito cauzionale in base a quanto previsto dalla tua Proposta di Noleggio auto a Lungo Termine. Una volta effettuato il bonifico, inviane una copia (contenente il CRO – Codice Riferimento Operazione) al tuo Consulente Personale Arval, via email o via fax. Conto corrente intestato a ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA a socio unico Banca / filiale Banca B.N.L. - agenzia di Scandicci (FI) ABI CAB C/C cin 01005 38080 000000000915 Y SWIFT BNL I IT RR IBAN IT 55 Y 01005 38080 000000000915 Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico, Via Pisana 314/b – 50018 Scandicci (FI)