Approfondimento
delle
più rilevanti
difficoltà operative affrontate
Rag. Giuseppe Scolaro
9 mag. 2008
Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
del Piemonte e della Valle d'Aosta
1
APPROFONDIMENTO
delle più rilevanti
DIFFICOLTA’ OPERATIVE AFFRONTATE :
Posta elettronica certificata (PEC )
 Individuazione del firmatario legittimato
 Differenti tempistiche di legge per le varie comunicazioni alla
Cciaa – Agenzia delle Entrate – Inail - Inps

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Posta elettronica certificata (PEC )
Il modello di Comunica, impone all’impresa, sulla base della disposizione
contenuta all’art. 9 del D.L. n. 7/2007, di dotarsi di un indirizzo di posta
elettronica certificata, che è assegnato gratuitamente dall’ente certificatore
Infocert in fase di primo utilizzo del modello comunica.
 Il soggetto delegato viceversa non è obbligato ad indicare un indirizzo
PEC sulla modulistica.
 L’impresa ove non sia in possesso della Pec deve inoltre comunicare un
indirizzo di posta elettronica valido al quale recapitare le credenziali per
l’accesso alla casella di posta elettronica assegnata d’ufficio.

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Posta elettronica certificata (PEC) 2



L’assegnazione gratuita ha validità di un anno dal rilascio. Ove l’impresa
non rinnovi a pagamento l’utilizzo della casella Pec questa cessa di
funzionare. Resta il dubbio in tal caso l’impresa debba comunicare al
Registro imprese la cessazione della Pec.
Si ricorda che in forza dell’art 6 del Codice dell’amministrazione digitale le
Pubbliche amministrazioni regionali e locali sono tenute all’utilizzo della
PEC per lo scambio di documenti con i soggetti interessati che abbiano
preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica.
La pubblicazione in visura della pec dell’impresa può essere uno
strumento di pubblicità dichiarativa, con conseguente possibilità per ogni
organo della P.A., centrale, regionale o locale di poter notificare atti
all’indirizzo PEC dell’imprenditore.
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Posta elettronica certificata (PEC ) 3
Con la previsione dell’obbligo di utilizzo della Pec il D.L.
7/2007 assegna ope legis l’esercizio di un diritto
previsto all’articolo 3 del Codice dell’Amministrazione
digitale: I cittadini e le imprese (art. 3) hanno diritto ad
usare le moderne tecnologie informatiche per tutti i
rapporti con qualsiasi amministrazione dello Stato.
 L’impresa quindi non esercita un diritto con scelta,
bensì in forza di una disposizione legislativa.
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Posta elettronica certificata (PEC ) 4



L’atto amministrativo conseguente alla domanda/istanza dell’impresa è
quindi veicolato dalle pubbliche amministrazioni coinvolte attraverso la Pec
di ogni singola amministrazione alla Pec dell’impresa.
Le norme della disposizione che disciplinano la PEC (artt. 6 e 48 del
D.Lgs 5/03/2005 n. 82), la descrivono come un casella di posta elettronica
che garantisce l’ora e la data della spedizione, e di ricezione, nonché la
provenienza (con una firma elettronica – autenticazione informatica) e ne
garantisce l’integrità del contenuto.
L’utilizzo della posta elettronica certificata è equiparata per legge all’invio
di raccomandata con avviso di ricevimento se mittente e destinatario
dialogano attraverso caselle certificate. Di sola raccomandata ove il
destinatario non sia munito di casella di posta certificata
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Posta elettronica certificata (PEC) 5



Il professionista in ossequio al D.Lgs. 196/2003 non è titolato ad accedere
alla pec dell’impresa, né la pec adottata dall’impresa può essere quella del
professionista.
Si impone quindi l’onere di dover informare e formare l’imprenditore circa
l’utilizzo dello strumento e la sua utilità.
Il D.P.C.M. che è in corso di approvazione, prevede però all’art. 13 la
comunicazione in copia degli atti amministrativi, conseguenti alla
presentazione della domanda, all’indirizzo di posta elettronica ordinario o
PEC del soggetto delegato alla presentazione. La soluzione prevista nel
D.P.C.M. che fissa le regole tecniche per l’attuazione della Comunicazione
Unica, consente di superare l’inerzia dell’imprenditore che non acceda
tempestivamente alla casella PEC per l’acquisizione della ricevuta di
protocollazione della pratica di comunicazione unica.
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Individuazione del firmatario legittimato



La norma introdotta dall’art. 9 del D.L.31/01/2007 n. 7 non abroga le
disposizioni contenute all’ articolo 31, commi 2 quater e 2 quinquies- della
Legge 340/2000, né quanto previsto dall’articolo 1 comma 1 della Legge
11/01/1979 n. 1.
Ne discende che in materia di società i professionisti iscritti negli albi dei
dottori commercialisti ed esperti contabili sono incaricati dalla
società alla presentazione delle istanze/denunce al registro delle
imprese.
Diversamente i professionisti iscritti nel medesimo albo, ove non
abbiano comunicato all’ispettorato del lavoro della provincia in cui
intendano svolgere per conto dei datori di lavoro loro clienti le
procedure di assunzione dei dipendenti dell’impresa, non possono
procedere allo svolgimento di adempimenti in materia di lavoro.
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Individuazione del firmatario legittimato 2
In materia di adempimenti del datore di lavoro la normativa prevista
all’articolo 1 della legge n.12 /79 è applicabile sia agli adempimenti da
svolgersi presso l’inps che presso l’inail, relativamente ad imprese
che intendono instaurare rapporti di lavoro dipendente. Tale
interpretazione è riaffermato dalla circolare inps n. 2 del 3/01/2007, in
ordine all’individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione
telematica delle denunce di iscrizione.
 La circolare Inail n. 8 dell’8/2/2008 riafferma tale impostazione nel
definire i soggetti legittimati alla trasmissione di domande di
assegnazione della PAT o di variazione di dati
 La circolare 3616/C del 15/2/2008 emanata dal MSE non è coordinata
con quella dell’Inail. Allo stato attuale non pare che gli adempimenti
del datore di lavoro possono essere eseguiti da un procuratore.

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Individuazione del firmatario legittimato 3
L’imprenditore ove in possesso di dispositivo di firma
digitale qualificata, può sottoscrivere ogni documento
 Il professionista in tal caso interviene quale cofirmatario
del solo modello comunica?
 Non è obbligatorio che la comunicazione unica
contenga tutti i modelli destinati alle singole
amministrazioni coinvolte.

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Differenti tempistiche di legge per le
comunicazioni agli Enti.
Prima del D.L. 7/2007 e quindi prima del 19/02/2008 le
comunicazioni anagrafiche di titolari di partita iva erano da
comunicare all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’effettivo
inizio di attività, ovvero entro 30 giorni dall’evento modificativo.
 L’impresa era tenuta all’iscrizione nel registro delle imprese
entro 30 giorni dalla sua costituzione, ovvero nel caso di
imprenditore individuale entro 30 giorni dall’effettivo inizio
dell’attività.

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Differenti tempistiche di legge per le
comunicazioni agli Enti. 2



L’iscrizione all’inps per i commercianti deve essere presentata alla CCIAA
entro trenta giorni dall'inizio dell'attività lavorativa.
La domanda si presenta sia per il titolare sia per gli eventuali coadiutori
familiari.
Dm68 La domanda di iscrizione, deve essere presentata in tempo utile
affinché l'azienda possa adempiere nei termini al versamento dei
contributi (giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'azienda ha
instaurato il rapporto di lavoro con il dipendente).
L’iscrizione all’inail per l’assicurazione dell’imprenditore artigiano, ovvero
per i soci di società personali, ovvero per i soci d’opera di società a
responsabilità limitata, deve essere effettuata contestualmente all’inizio
dell’attività lavorativa.
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Differenti tempistiche di legge per le
comunicazioni agli Enti. 3
Costituzione di società coincidenza dei termini di iscrizione al
registro imprese e comunicazione all’Agenzia delle entrate.
 Ditte individuali artigiane, coincidenza dei termini per agenzia
entrate, registro imprese e inail
 Modelli inail e inps possono essere slegati dal modello Registro
imprese e da quello dell’Agenzia delle Entrate.
 Dal 20 agosto 2008 il sistema della comunicazione unica
dovrebbe essere l’unico strumento di comunicazione telematica
per le comunicazioni anagrafiche riguardanti l’impresa.

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