RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
Bergamo, 12 aprile 2012
BERGAMO
TEL. 035.2279501 – FAX 035.2279584 - 86
Prot. Nr. 17588
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia
LORO SEDI - a mezzo e-mail
alla c.a. dei Sigg.ri Dirigenti e Direttori S.G.A.
Agli Uffici Periferici della Pubblica Amministrazione
alla c.a. dei Sigg.ri Dirigenti
LORO SEDI - a mezzo e-mail
OGGETTO: 1) Assegno per il nucleo familiare; 2) Modelli CUD personale cessato dal servizio nel corso
dell’anno 2011; 3) Variazioni domicilio e modalità di riscossione.
1.
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Con informativa n. 66 del 4 aprile 2012, la Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e
dell’Innovazione ha preannunziato che, analogamente a quanto fatto negli anni addietro, con decorrenza dal 1
luglio 2012 cesserà il pagamento dell’A.N.F..
Il personale avente titolo potrà richiedere il ripristino dei pagamenti, anche prima che il
pagamento dell’assegno sia sospeso, utilizzando esclusivamente la nuova modulistica in corso di definizione,
reperibile al link: http://www.spt.mef.gov.it/supporto_tecnico/moduli/Amministrati/index.html di SPT..
Nell’evidenziare che la situazione reddituale di riferimento sarà quella dell’anno 2011, si
specifica che la domanda dovrà pervenire in originale e sarà trasmessa per il tramite della Segreteria della
sede ove il personale presta servizio, che effettuerà la preliminare verifica e congruità dei dati esposti.
Lo scorso anno, dal riscontro delle istanze pervenute sono emerse incongruenze e
manchevolezze nell’esposizione dei dati, che hanno richiesto, in alcuni casi, l’integrale ripresentazione della
istanza o la laboriosa integrazione documentale, resasi necessaria per evincere stati o situazioni particolari,
giammai documentati.
E’ per tale ragione, anche al fine di consentire che il ripristino dei pagamenti dell’assegno di che
trattasi avvenga in tempi contenuti, e qualora possibile anche senza soluzione di continuità, che si confida in
una più puntuale e scrupolosa attenzione delle Segreterie del personale avente titolo al pagamento dell’ANF,
affinché le istanze medesime siano inoltrate, dopo che sia stato verificato quanto di seguito si evidenzia:
a)
Esatta indicazione dello stato civile. Nei casi di avvenuta separazione o di divorzio, la relativa sentenza
dovrà essere sempre allegata all’istanza, in apposita busta chiusa, con l’indicazione di quanto in essa
contenuto. La separazione consensuale che, è bene ricordare, acquisisce efficacia giuridica dalla data di
omologa, laddove ritenuto, potrà contemplare degli omissis, qualora non vogliano farsi conoscere
situazioni non pertinenti con la richiesta dell’assegno. Il richiedente in calce alle copie della sentenza e
dell’omologa apporrà l’indicazione che le stesse sono conformi all’originale in proprio possesso.
b) Elencazione dei soggetti del nucleo familiare. Non andranno esposti i dati dei figli maggiorenni, a
meno che avendo un’età compresa tra i 18 e i 21 anni d’età, l’istanza rappresenti una situazione di nucleo
familiare numeroso.
c)
Indicazione della relazione di parentela. Non vanno indicati i conviventi, giacché la loro indicazione è
superflua, considerato altresì che degli stessi, nell’apposito riquadro, non andrà evidenziato il reddito
maturato. Dei genitori dei figli naturali riconosciuti, andrà sempre e comunque allegata la dichiarazione
con la quale gli stessi dichiarano la mancata percezione dell’assegno di cui trattasi, con l’impegno
dall’astenersi a richiederlo.
d) Lo spazio “posizione” sarà sempre compilato, anche per far in modo che si possano evincere particolari
situazioni dalla cui valutazione possono scaturire situazioni di privilegio che si sostanziano
nell’erogazione di un beneficio più elevato, per via dell’applicazione di tabelle specifiche. A tal
proposito, laddove venga indicato il codice “I” occorre che sia sempre allegato il certificato, in corso di
validità, rilasciato dalla ASL territorialmente competente, dal quale risulti, per i minori, che non sono in
grado di compiere gli atti quotidiani della vita, mentre per i maggiorenni, occorrerà che gli stessi siano
stati dichiarati permanentemente invalidi al 100% ad ogni proficuo lavoro. Prima della richiesta,
dovranno essere condotte le opportune verifiche, al fine di constatare che gli stessi non abbiano un
autonomo diritto alla percezione dell’emolumento spettante su un eventuale trattamento di invalidità e/o
pensionistico di cui fruiscono.
e)
Reddito familiare. Particolare attenzione dev’essere riposta nella compilazione di tale riquadro. Ai fini
reddituali saranno inclusi anche i redditi a tassazione separata, che sono desumibili dai campi 351 e 353
del mod. CUD/2012. Pari attenzione sarà riposta per le situazioni reddituali, dichiarate dai datori di
lavoro del settore privato, per ciò che concerne le somme corrisposte per lavoro straordinario e premi di
produttività assoggettate alla tassazione agevolata del 10 %. Infatti tali redditi, individuati al punto 251
del CUD non sono computati nel reddito totale di cui al punto 1. Uguale attenzione sarà riservata ai
redditi dichiarati a mezzo Unico/2011, laddove gli stessi assoggettati a regime impositivo diversificato,
non concorrono alla determinazione del reddito complessivo di cui al quadro RN.
f)
Dichiarazione del coniuge / coniuge separato / genitore naturale. Dovrà essere sempre resa e firmata,
ovvero dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva.
g) Dichiarazione di responsabilità del richiedente. Saranno, in segno di accettazione, contrassegnate,
prima della sottoscrizione le caselle presenti. La mancata marcatura non potrà consentire che l’istanza sia
presa in esame.
h) Documenti d’identità dei dichiaranti. Qualora le firme e le sottoscrizioni delle istanze siano state
apposte dinanzi al funzionario addetto a verificare la veridicità delle stesse, non occorre che alla domanda
siano allegati i documenti d’identità. In tutti gli altri casi occorre che i documenti d’identità siano sempre
uniti all’istanza, non potendo assumere, altrimenti, la domanda nessun valore legale.
Lo scorso anno i controlli effettuati, anche a seguito degli accertamenti eseguiti con l’acquisizione
della documentazione mancante, hanno evidenziato alcune situazioni per le quali l’assegno non era dovuto
ovvero era spettante in misura diversa, per via di situazioni autocertificate ma non realmente presenti. Nel
corrente anno i controlli verteranno soprattutto sulle situazioni reddituali dichiarate, giacché saranno verificati
i dati in possesso dell’anagrafe tributaria.
2. MODELLI CUD/2012 DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO NELL’ANNO 2011.
Tutte le Segreteria delle Istituzioni scolastiche e degli Uffici di servizio della P.A. vorranno
verificare sull’area del Portale PA ad essi dedicata la presenza di modelli CUD del personale cessato nel
corso dell’anno 2011. Tali modelli oltre a riepilogare le somme corrisposte per stipendio a mezzo SPT,
potrebbero compendiare somme corrisposte direttamente dall’Ufficio di servizio (scuola o altra P.A.) ed
erogate a mezzo e-cedolino.
Occorre che tali modelli siano stampati e inoltrati al domicilio fiscale dei percettori per
consentire che le somme possano essere esposte nella dichiarazione dei redditi, se previsto.
3. VARIAZIONE DOMICILIO E MODALITA’ DI RISCOSSIONE.
a)
Personale della scuola. Constatato che tutto il personale gestito da SPT, ha acquisito la piena
disponibilità a mezzo Portale PA di variare autonomamente il proprio domicilio fiscale (da identificarsi
col luogo di residenza anagrafica), nonché la possibilità, riservata a tutte le Segreterie delle Istituzioni
scolastiche di effettuare le variazioni riguardanti le modalità di riscossione (CCB - CCP - Libretto
postale), si comunica che questa Ragioneria a partire dal 20 c.m. non darà più corso a tutte quelle istanze
che, pervenute dopo tale data, comportino variazioni di domicilio fiscale o di modalità di riscossione.
b) Personale altre P.A.. Unicamente per il solo personale in servizio presso le amministrazioni periferiche
dello Stato e, sino a quando la modalità di variazione delle modalità di riscossione non sarà, più in
generale, fruibile direttamente in modalità Self Service sul Portale PA, le predette comunicazioni, relative
alle variazione delle modalità di riscossione, potranno continuare ad essere inviate a questa Ragioneria,
per l’applicazione.
Si richiama l’attenzione del personale interessato, allorché la variazione del domicilio fiscale
viene effettuata nei primi mesi dell’anno, dopo che il mod CUD è stato già rilasciato, sulla possibilità che il
sistema rielabori un nuovo modello CUD, rideterminando le addizionali IRPEF in funzione del comune di
residenza variato, qualora la variazione stessa abbia decorrenza retroattiva dall’anno precedente quello in
corso. In tali casi il modello CUD rielaborato sarà reso nuovamente disponibile sul Portale PA.
Come di consueto, si confida nella fattiva collaborazione dei Sigg.ri Dirigenti, Direttori dei
S.G.A. e responsabili delle Segreterie, affinché il contenuto della presente sia portato a conoscenza di tutto il
personale in servizio, nella consapevolezza che la conoscenza diffusa, possa semplificare, migliorandola,
l’azione comune, al fine di consentire l’ottimale erogazione e fruibilità dei servizi.
F.to: Il Direttore *
(Dott.ssa Ofelia Palmisani)
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Nota protocollo numero 17588 della Ragioneria dello Stato (pdf 160