RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO Bergamo, 12 aprile 2012 BERGAMO TEL. 035.2279501 – FAX 035.2279584 - 86 Prot. Nr. 17588 Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia LORO SEDI - a mezzo e-mail alla c.a. dei Sigg.ri Dirigenti e Direttori S.G.A. Agli Uffici Periferici della Pubblica Amministrazione alla c.a. dei Sigg.ri Dirigenti LORO SEDI - a mezzo e-mail OGGETTO: 1) Assegno per il nucleo familiare; 2) Modelli CUD personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2011; 3) Variazioni domicilio e modalità di riscossione. 1. ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE Con informativa n. 66 del 4 aprile 2012, la Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione ha preannunziato che, analogamente a quanto fatto negli anni addietro, con decorrenza dal 1 luglio 2012 cesserà il pagamento dell’A.N.F.. Il personale avente titolo potrà richiedere il ripristino dei pagamenti, anche prima che il pagamento dell’assegno sia sospeso, utilizzando esclusivamente la nuova modulistica in corso di definizione, reperibile al link: http://www.spt.mef.gov.it/supporto_tecnico/moduli/Amministrati/index.html di SPT.. Nell’evidenziare che la situazione reddituale di riferimento sarà quella dell’anno 2011, si specifica che la domanda dovrà pervenire in originale e sarà trasmessa per il tramite della Segreteria della sede ove il personale presta servizio, che effettuerà la preliminare verifica e congruità dei dati esposti. Lo scorso anno, dal riscontro delle istanze pervenute sono emerse incongruenze e manchevolezze nell’esposizione dei dati, che hanno richiesto, in alcuni casi, l’integrale ripresentazione della istanza o la laboriosa integrazione documentale, resasi necessaria per evincere stati o situazioni particolari, giammai documentati. E’ per tale ragione, anche al fine di consentire che il ripristino dei pagamenti dell’assegno di che trattasi avvenga in tempi contenuti, e qualora possibile anche senza soluzione di continuità, che si confida in una più puntuale e scrupolosa attenzione delle Segreterie del personale avente titolo al pagamento dell’ANF, affinché le istanze medesime siano inoltrate, dopo che sia stato verificato quanto di seguito si evidenzia: a) Esatta indicazione dello stato civile. Nei casi di avvenuta separazione o di divorzio, la relativa sentenza dovrà essere sempre allegata all’istanza, in apposita busta chiusa, con l’indicazione di quanto in essa contenuto. La separazione consensuale che, è bene ricordare, acquisisce efficacia giuridica dalla data di omologa, laddove ritenuto, potrà contemplare degli omissis, qualora non vogliano farsi conoscere situazioni non pertinenti con la richiesta dell’assegno. Il richiedente in calce alle copie della sentenza e dell’omologa apporrà l’indicazione che le stesse sono conformi all’originale in proprio possesso. b) Elencazione dei soggetti del nucleo familiare. Non andranno esposti i dati dei figli maggiorenni, a meno che avendo un’età compresa tra i 18 e i 21 anni d’età, l’istanza rappresenti una situazione di nucleo familiare numeroso. c) Indicazione della relazione di parentela. Non vanno indicati i conviventi, giacché la loro indicazione è superflua, considerato altresì che degli stessi, nell’apposito riquadro, non andrà evidenziato il reddito maturato. Dei genitori dei figli naturali riconosciuti, andrà sempre e comunque allegata la dichiarazione con la quale gli stessi dichiarano la mancata percezione dell’assegno di cui trattasi, con l’impegno dall’astenersi a richiederlo. d) Lo spazio “posizione” sarà sempre compilato, anche per far in modo che si possano evincere particolari situazioni dalla cui valutazione possono scaturire situazioni di privilegio che si sostanziano nell’erogazione di un beneficio più elevato, per via dell’applicazione di tabelle specifiche. A tal proposito, laddove venga indicato il codice “I” occorre che sia sempre allegato il certificato, in corso di validità, rilasciato dalla ASL territorialmente competente, dal quale risulti, per i minori, che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, mentre per i maggiorenni, occorrerà che gli stessi siano stati dichiarati permanentemente invalidi al 100% ad ogni proficuo lavoro. Prima della richiesta, dovranno essere condotte le opportune verifiche, al fine di constatare che gli stessi non abbiano un autonomo diritto alla percezione dell’emolumento spettante su un eventuale trattamento di invalidità e/o pensionistico di cui fruiscono. e) Reddito familiare. Particolare attenzione dev’essere riposta nella compilazione di tale riquadro. Ai fini reddituali saranno inclusi anche i redditi a tassazione separata, che sono desumibili dai campi 351 e 353 del mod. CUD/2012. Pari attenzione sarà riposta per le situazioni reddituali, dichiarate dai datori di lavoro del settore privato, per ciò che concerne le somme corrisposte per lavoro straordinario e premi di produttività assoggettate alla tassazione agevolata del 10 %. Infatti tali redditi, individuati al punto 251 del CUD non sono computati nel reddito totale di cui al punto 1. Uguale attenzione sarà riservata ai redditi dichiarati a mezzo Unico/2011, laddove gli stessi assoggettati a regime impositivo diversificato, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo di cui al quadro RN. f) Dichiarazione del coniuge / coniuge separato / genitore naturale. Dovrà essere sempre resa e firmata, ovvero dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva. g) Dichiarazione di responsabilità del richiedente. Saranno, in segno di accettazione, contrassegnate, prima della sottoscrizione le caselle presenti. La mancata marcatura non potrà consentire che l’istanza sia presa in esame. h) Documenti d’identità dei dichiaranti. Qualora le firme e le sottoscrizioni delle istanze siano state apposte dinanzi al funzionario addetto a verificare la veridicità delle stesse, non occorre che alla domanda siano allegati i documenti d’identità. In tutti gli altri casi occorre che i documenti d’identità siano sempre uniti all’istanza, non potendo assumere, altrimenti, la domanda nessun valore legale. Lo scorso anno i controlli effettuati, anche a seguito degli accertamenti eseguiti con l’acquisizione della documentazione mancante, hanno evidenziato alcune situazioni per le quali l’assegno non era dovuto ovvero era spettante in misura diversa, per via di situazioni autocertificate ma non realmente presenti. Nel corrente anno i controlli verteranno soprattutto sulle situazioni reddituali dichiarate, giacché saranno verificati i dati in possesso dell’anagrafe tributaria. 2. MODELLI CUD/2012 DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO NELL’ANNO 2011. Tutte le Segreteria delle Istituzioni scolastiche e degli Uffici di servizio della P.A. vorranno verificare sull’area del Portale PA ad essi dedicata la presenza di modelli CUD del personale cessato nel corso dell’anno 2011. Tali modelli oltre a riepilogare le somme corrisposte per stipendio a mezzo SPT, potrebbero compendiare somme corrisposte direttamente dall’Ufficio di servizio (scuola o altra P.A.) ed erogate a mezzo e-cedolino. Occorre che tali modelli siano stampati e inoltrati al domicilio fiscale dei percettori per consentire che le somme possano essere esposte nella dichiarazione dei redditi, se previsto. 3. VARIAZIONE DOMICILIO E MODALITA’ DI RISCOSSIONE. a) Personale della scuola. Constatato che tutto il personale gestito da SPT, ha acquisito la piena disponibilità a mezzo Portale PA di variare autonomamente il proprio domicilio fiscale (da identificarsi col luogo di residenza anagrafica), nonché la possibilità, riservata a tutte le Segreterie delle Istituzioni scolastiche di effettuare le variazioni riguardanti le modalità di riscossione (CCB - CCP - Libretto postale), si comunica che questa Ragioneria a partire dal 20 c.m. non darà più corso a tutte quelle istanze che, pervenute dopo tale data, comportino variazioni di domicilio fiscale o di modalità di riscossione. b) Personale altre P.A.. Unicamente per il solo personale in servizio presso le amministrazioni periferiche dello Stato e, sino a quando la modalità di variazione delle modalità di riscossione non sarà, più in generale, fruibile direttamente in modalità Self Service sul Portale PA, le predette comunicazioni, relative alle variazione delle modalità di riscossione, potranno continuare ad essere inviate a questa Ragioneria, per l’applicazione. Si richiama l’attenzione del personale interessato, allorché la variazione del domicilio fiscale viene effettuata nei primi mesi dell’anno, dopo che il mod CUD è stato già rilasciato, sulla possibilità che il sistema rielabori un nuovo modello CUD, rideterminando le addizionali IRPEF in funzione del comune di residenza variato, qualora la variazione stessa abbia decorrenza retroattiva dall’anno precedente quello in corso. In tali casi il modello CUD rielaborato sarà reso nuovamente disponibile sul Portale PA. Come di consueto, si confida nella fattiva collaborazione dei Sigg.ri Dirigenti, Direttori dei S.G.A. e responsabili delle Segreterie, affinché il contenuto della presente sia portato a conoscenza di tutto il personale in servizio, nella consapevolezza che la conoscenza diffusa, possa semplificare, migliorandola, l’azione comune, al fine di consentire l’ottimale erogazione e fruibilità dei servizi. F.to: Il Direttore * (Dott.ssa Ofelia Palmisani)