REGIONE PIEMONTE SEGRETERIA PROVINCIALE ALESSANDRIA e_mail: [email protected] SULPM ALESSANDRIA NEWS Periodico di informazione tecnica, giuridica, sindacale e di attualità per gli operatori della polizia locale ___________________________ numero 20 – 6 MAGGIO 2012 L’EDITORIALE DI OGGI E’ PRESENTATO DA AreaRiscossioni SpA C.so Italia 11/B - 12084 Mondovì (CN) P. IVA C.F. e Reg. Impr CN02963720046 Tel. 0174 673000 Fax 0174 673099 [email protected] www.areariscossioni.it Società iscritta all’albo dei concessionari al numero 137 con capitale sociale i.v. € 10.000.000,00. Partner globale a fianco della pubblica amministrazione nella gestione delle entrate. ====================================================================== Il dito medio al vigile? "Gesto maleducato ma non lesivo" Il pm ha chiesto l'archiviazione per una denuncia presentata da un poliziotto della municipale che avrebbe subito il 'gestaccio' Nel mondo del calcio mostrare il dito medio all’arbitro comporta almeno tre giornate di squalifica ed una pesante sanzione pecuniaria, in considerazione del significato gravemente ingiurioso che gli viene riconosciuto, nel mondo urbano invece (almeno a Cavezzo, ridente cittadina della provincia modenese ) fare il dito medio ad un agente della polizia municipale non costituisce reato, perché il gesto non è un'ingiuria, e dunque può capitare che il PM decida di richiedere l'archiviazione. 1 notiziario a cura della Segreteria Provinciale di Alessandria I fatti: un agente di polizia municipale ha presentato querela perché avrebbe subito il 'gestaccio' mentre era in servizio, ma il pubblico ministero ( al secolo il procuratore aggiunto Lucia Musti ) ha avanzato al GIP richiesta di archiviazione per due distinte ragioni: la prima è che il fatto non è avvenuto in presenza di testimoni e : "Il gesto inequivocabile - scrive il magistrato - manca tuttavia di un requisito essenziale, cioè il fatto di essere stato percepito solo dalla persona offesa". Ma nella motivazione il magistrato indica che alla base del suo ragionamento c'è anche un'altra ragione, che si riporta integralmente, lasciando a tutti i lettori ogni commento : "Riguardo all'ingiuria il gesto del dito medio è gesto di maleducazione e di scarsa, scarsissima finezza. Tuttavia nell'evoluzione dei costumi, il dito medio, oltre essere bandito nelle aule parlamentari, è divenuto altresì un logo apposto su felpe, magliette, borse. Pertanto non può ritenersi che l'indagato abbia leso l'onore e il decoro del cittadino". Certo, se l’educazione non viene insegnata dalle famiglie, mica possiamo pretendere che rimedi a tutto la giustizia … rilevo però la scarsa considerazione che taluni magistrati ( e per fortuna sono pochi ) hanno nei confronti di coloro che difendono le istituzioni e le regole del vivere civile e comprendo le ragioni di chi, e sono sempre di più, ha voglia di lasciare l’Italia, ritenendolo uno Stato ormai allo sbando e non solo dal punto di vista economico. So e leggo quotidianamente di persone che lamentano di avere subito ingiustizie da uomini in divisa, ma non hanno mostrato il dito, sono andati dal giudice di pace e talvolta hanno anche avuto soddisfazione. Perché al di là di quello che dice la legge, esiste anche il rispetto per la persona, che non deve mancare mai, nemmeno se sbaglia nei nostri confronti. L’agente di polizia municipale immagino si opporrà e la mia speranza è che il reato non venga archiviato per economia processuale o perché qualificato un fatto di scarsa rilevanza sociale, perché non è proprio per niente un fatto di lieve tenuità, anzi. E spero che all’autore del dito venga irrogata una sanzione almeno pari a quella che gli avrebbe inflitto il giudice sportivo nel mondo del calcio: tre giornate di carcere e una sonora sanzione pecuniaria. Nel mentre vado a tirare fuori la vecchia maglietta dei Rolling Stones, quella con la linguaccia fuori, magari potrà rivelarsi utile in un prossimo futuro … Ezio Bassani ====================================================================== ALESSANDRIA SULPM è anche qui: http://www.facebook.com ====================================================================== 2 notiziario a cura della Segreteria Provinciale di Alessandria ====================================================================== Vigile urbano salva un uomo grazie al massaggio cardiaco "Quella tecnica l'ho imparata a scuola" Fausto Ferrini, questo il nome del vigile, si trovava insieme ad alcuni colleghi per i consueti controlli sul territorio, quando e' stato allertato da alcune persone del fatto che un anziano era caduto a terra perdendo i sensi. L'episodio e' accaduto qualche giorno fa a Freggina, frazione nel comune di Bibbiena (AR) e la notizia è tratta dal quotidiano “ La Nazione “. Bibbiena (Arezzo), 3 maggio 2012 - Agente di polizia municipale soccorre un anziano colto da malore e, memore di un corso fatto a scuola tanti anni prima, lo salva con un massaggio cardiaco. Fausto Ferrini, questo il nome del vigile, si trovava sul posto insieme ad alcuni colleghi per i consueti controlli sul territorio, quando e' stato allertato da alcune persone del fatto che un anziano era caduto a terra perdendo i sensi. Nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza, l'agente ha effettuato con estrema velocita' un massaggio cardiaco che ha fatto riprendere i sensi all'anziano poi trasportato all'ospedale di Arezzo con la scorta della stessa polizia municipale bibbienese. ''Non ho fatto un corso di emergenza - ha confessato Ferrini - Il massaggio cardiaco l'avevo imparato trent'anni fa a scuola. Ho agito d'istinto. Ma ho passato la notte successiva a chiedermi se non avessi fatto peggio, ma comunque ci avevo provato. La mattina dopo ho telefonato alla famiglia per sapere come stesse il cognato. Mi ha detto che parlava ed aveva ripreso completamente i sensi. Adesso verra' sottoposto a tutti i controlli ma il peggio sembra passato''. notiziario a cura della Segreteria Provinciale di Alessandria ====================================================================== L’ANGOLO DELL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ====================================================================== il ROPS, un dispositivo obbligatorio ma ancora oggi ignorato da molti l’ultima vittima il 4 maggio scorso: travolto dal proprio trattore, 74enne ricoverato a Firenze in gravi condizioni. Sono chiamate “ le morti verdi “. Stiamo parlando delle vittime dei trattori agricoli ed è un vero e proprio allarme, il cui triste record spetta alla Lombardia. Una strage, oltre un morto ogni due giorni e nel solo anno passato abbiamo registrato 409 episodi (+21% rispetto all’anno 2010 ) con 194 morti (+10%) e 271 feriti (+23%). Eppure la legge c’è ed è chiara, forse non tutti la conoscono e talvolta anche gli stessi operatori della sicurezza ne sono all’oscuro. Dunque: le trattrici agricole a ruote per circolare su strada devono essere in regola con tutti gli adempimenti amministrativi (libretto, bollo, assicurazione, targa ecc.) e devono essere obbligatoriamente equipaggiate con un dispositivo di protezione del conducente in caso di capovolgimento (il ROPS, acronimo di Roll Over Protection Structure, una struttura di protezione anti ribaltamento)) che può essere un telaio di protezione o una cabina di sicurezza, mentre per le altre macchine semoventi (trattrici a cingoli e macchine agricole operatrici semoventi), il Codice della Strada non prevede un obbligo, ma occorre rispettare la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in quanto la circolazione stradale è da considerarsi comunque una fase di lavoro. Per quanto riguarda le trattrici il D. lgs 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) prevede all’art. 70, che tutte le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori siano rispondenti alle Direttive comunitarie di prodotto. La circolazione delle trattrici agricole a ruote sprovviste del ROPS, se condotte da dipendenti, costituisce reato ai sensi dell’art. 87 comma 2 del D. Lgs. 81/08 ( Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena notiziario a cura della Segreteria Provinciale di Alessandria dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro ), mentre la semplice circolazione su strada è sempre punita, a prescindere dal fatto che il conducente sia dipendente o titolare dell’azienda agricola, ai sensi dell’art 112 – comma 4 - del codice della strada ( Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nel comma 1, nonché con i dispositivi, prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00, salvo che il fatto costituisca reato. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI). Segnalo infine che nel caso in cui venga accertata la conduzione di veicolo da persona diversa dal proprietario è quanto mai opportuno e necessario inviare relazione informativa all’Ufficio Provinciale del Lavoro per consentire la verifica delle regolarità delle posizioni contributive ed assicurative. ====================================================================== DAI TRIBUNALI: Inquinamento acustico - la Cassazione conferma il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. La musica ad alto volume, i rumori da schiamazzi e i suoni di televisori, provenienti da un locale di ritrovo possono provocare disturbo agli abitanti della zona circostante e possono comportare la condanna del gestore per reato di "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone". Lo afferma la Corte di Cassazione che - con sentenza 5 aprile 2012 n. 12880) conferma la posizione del Tribunale di Gorizia che ha condannato ciascuno dei gestori del locale alla pena di euro 450 di ammenda. Il tutto sulla base delle dichiarazioni testimoniali delle persone che si videro costrette anche a firmare un esposto al sindaco della località, cosicché solo nel 2007 furono predisposti pannelli fonoassorbenti all'interno del locale, per porre fine al disturbo. II Tribunale ha ritenuto che il dato raccolto attraverso le concordanti deposizioni testimoniali configuri la piena integrazione del reato, avendo determinato un disturbo generalizzato della collettività che abita nelle vicinanze dei locale e non alle sole persone che presero l'iniziativa di lamentarsi. Il reato in questione è quello previsto dal codice penale (articolo 659) per cui "chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro". La condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, per essere penalmente rilevante, deve incidere sulla tranquillità pubblica dato che l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete. E i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo a essere risentito da un numero indeterminato di persone. ( tratto da http://www.greenreport.it/ ) ====================================================================== ARRIVEDERCI AL PROSSIMO NUMERO … notiziario a cura della Segreteria Provinciale di Alessandria