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REGOLAMENTO D’ISTITUTO
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INDICE
A - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 - Convocazione degli organi collegiali ……………………………………. pag. 4

Art. 2 - Programmazione delle attività degli organi collegiali ……………….……. pag. 4

Art. 3 - Elezioni degli organi di durata annuale …….…………………………… pag. 4

Art. 4 - Consiglio di classe: convocazione ………………………………………. pag. 4

Art. 5 - Consiglio di Istituto …………………………………………………….. pag. 4

Art. 6 - Convocazione del Comitato per la valutazione …………………………. pag. 5

Art. 7 - Funzionamento della biblioteca, dei laboratori e delle palestre …………. pag. 5
B - REGOLAMENTAZIONE VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

Art. 8 - Finalità ……………………………………..……….………………….. pag. 5

Art. 9 - Procedura ……………………………………………………………… pag. 5

Art. 10 - Documentazione ……………………………………………………… pag. 6
 Art. 11 - Tempi …………………………………………………………………. pag. 6
 Art. 12 - Partecipanti …………………………………………………………… pag. 6

Art. 13 - Rapporto docenti accompagnatori ……………………………….……. pag. 7
C - SORVEGLIANZA E SICUREZZA DEGLI ALUNNI

Art. 14 - Obbligo di vigilanza ……………….………………………………….. pag. 7

Art. 15 - Intervalli ……………………………………………………………… pag. 7

Art. 16 - Orari ……………………………………………………….…………. pag. 7

Art. 17 - Sicurezza ……………………………………………………………… pag. 8
D - REGOLAMENTO INTERNO

Art. 18 - Compiti dei Collaboratori Scolastici ………………………...………… pag. 8

Art. 19 - Ritardi ……………………………………….……………………....... pag. 8
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
Art. 20 - Cambio dell’ora ………………………………………………………. pag. 8

Art. 21 - Utilizzo dei servizi igienici ………………………….………………… pag. 8

Art. 22 - Intervallo ……………………………………………………………... pag. 8

Art. 23 - Uscita ………………………………………………………………… pag. 8

Art. 24 - Assenze ………………………………………………………………. pag. 9

Art. 25 - Materiali non scolastici ……………………………………………….. pag. 9

Art. 26 - Spostamenti all’interno e fuori della scuola …………………………….pag. 9

Art. 27 - Doveri degli alunni ……………………………………………………pag. 9
E - REGOLAMENTO PALESTRA

Art. 28 - La palestra …………………………………………………..….……. pag. 10
F - REGOLAMENTO MENSA

Art. 29 - La mensa ………………………………………………………….… pag. 11
G - PROCEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI
.
.

Art. 30 - Principi generali ………………………………………….….………. pag. 11

Art. 31 - Sanzioni disciplinari ……………………………………….………… pag. 11
 Art. 32 - Impugnazioni …………………………………………………….…. pag. 13
 Art. 33 - Comitato di garanzia ………………………..……………………….. pag. 13
H - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Art. 34 - Procedura per la stesura e la condivisione del
Patto Educativo di Corresponsabilità …………...…………….……… pag. 14
I - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Validità del Regolamento ……………………………..……………… pag. 15
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Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli artt. 10 e 40 del TU 297/94, elaborato in coerenza con
quanto previsto dal DPR 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti) e dal DPR 235/2007,
detta norme per coordinare e disciplinare il funzionamento della Scuola e degli Organi Collegiali in ordine a criteri di efficacia, efficienza e trasparenza del servizio scolastico.
A - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 - Convocazione degli organi collegiali
La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso - di
massima non inferiore a cinque giorni - rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve
essere effettuata con lettera diretta ai membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli
argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale. Di ogni seduta dell'organo collegiale
viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro
a pagine numerate.

Art. 2 - Programmazione delle attività degli organi collegiali
Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie
competenze, allo scopo di garantire un funzionale svolgimento delle attività stesse. Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele ma con diversa rilevanza.

Art. 3 - Elezioni degli organi di durata annuale
Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo possibilmente nello stesso
giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico.

Art. 4 - Consiglio di classe: convocazione
Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta
scritta e motivata della maggior parte dei suoi membri.
Il Consiglio si riunisce secondo il Piano Annuale delle Attività collegiali deliberato dal Collegio
dei Docenti.

Art. 5 - Consiglio di Istituto
La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico.
a. Elezione del presidente e del vice presidente
Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente.
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. È
eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei
componenti del Consiglio.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti almeno la metà più uno dei componenti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche
un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse
modalità previste per l'elezione del presidente.
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b. Convocazione
Il Consiglio di Istituto è convocato dal presidente.
Il presidente del Consiglio ne dispone la convocazione su richiesta del presidente della Giunta
esecutiva, ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
c. Pubblicità degli atti
La pubblicizzazione degli atti del Consiglio di Istituto avviene mediante affissione all’Albo di
Istituto della copia del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. L'affissione all'Albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia
delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.
I verbali e tutti gli atti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria e sono accessibili ai
sensi della Legge 241/90.

Art. 6 - Convocazione del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:
a) in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta dai singoli interessati;
b) alla conclusione dell'anno scolastico, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli
insegnanti;
c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 7 - Funzionamento della biblioteca, dei laboratori e delle palestre
Il Dirigente Scolastico, su designazione del Collegio docenti, affida a docenti incaricati le funzioni di responsabile della biblioteca, dei laboratori scientifici, della dotazione dell'aula di informatica e della palestra. A tali insegnanti si deve fare riferimento per l'utilizzo degli spazi citati e
del materiale disponibile.
B - REGOLAMENTAZIONE VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

Art. 8 - Finalità
Le visite guidate e i viaggi d’istruzione presuppongono motivazioni culturali, didattiche e professionali coerenti e funzionali al raggiungimento degli obiettivi cognitivi e di socializzazione dichiarati nel POF. È compito del Consiglio di Classe organizzare le uscite e le visite guidate nella
fase di programmazione dell’attività educativo-didattica di inizio anno scolastico.
Il programma di uscita o viaggio sarà esposto ai genitori per acquisirne il parere nel primo Consiglio di Classe utile.
Il Consiglio di Classe
a) predisporrà il materiale didattico per consentire agli alunni un’adeguata preparazione
preliminare che garantisca la produttività educativa dell’iniziativa;
b) fornirà appropriate informazioni durante le uscite;
c) stimolerà la rielaborazione, da parte degli alunni, delle esperienze vissute.

Art. 9 - Procedura
• Inserimento nella programmazione educativo-didattica della classe.
• Parere favorevole dei genitori nel Consiglio di Classe.
• Parere favorevole del Collegio dei Docenti al piano generale delle uscite.
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
Delega al Dirigente Scolastico per l’autorizzazione delle iniziative che si svolgono all’interno
dell’orario scolastico (comprese le uscite che richiedono, per ragioni legate ai tempi di trasporto, una partenza anticipata rispetto all’orario di inizio delle lezioni).
Delibera del Consiglio d’Istituto per l’autorizzazione delle iniziative che vanno oltre l’orario
scolastico.
Comunicazione alle famiglie, tramite diario.
Autorizzazione da parte delle famiglie (cumulativa all’inizio d’anno per tutte le uscite in orario scolastico senza uso del mezzo di trasporto, singola e di volta in volta, per tutte le altre
iniziative).
Art. 10 - Documentazione
È necessario:
a) redigere il piano generale delle uscite da sottoporre al Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto;
b) acquisire agli atti per ogni visita guidata o viaggio di istruzione:
 programma analitico della singola uscita con l’esplicitazione di finalità didattico-culturale, orari di partenza e di rientro, mezzo di trasporto, e/o agenzia, quota individuale a carico delle famiglie,
 elenco delle classi, degli alunni partecipanti e degli accompagnatori,
 dichiarazione dell’assunzione dell’obbligo di vigilanza da parte dei docenti accompagnatori,
 consenso individuale delle famiglie.
Tutti i partecipanti, accompagnatori ed alunni, devono essere forniti di adeguata copertura assicurativa della polizza di RC e contro gli infortuni stipulati con la compagnia che il C.d.I. sceglie
con apposita delibera.
 Art. 11 - Tempi
Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono a tutti gli effetti attività didattiche, si svolgono in
base alla programmazione effettuata all’inizio d’anno; il C.d.I. fissa con apposita delibera, il termine entro il quale devono concludersi, ciò al fine di evitare interferenze con le operazioni di
chiusura dell’a.s. Tale termine, per l’a.s. 2008 - 2009, è stato fissato al 10 maggio.
Solo in casi eccezionali, per i quali, in relazione alla particolare tipologia dell’uscita o del viaggio,
non sia possibile il rispetto del termine di cui sopra, il Dirigente scolastico, in deroga a quanto
previsto dal presente Regolamento, autorizza l’iniziativa e ne informa il C.d.I. nella prima seduta
utile.
 Art. 12 - Partecipanti
Le uscite devono coinvolgere tendenzialmente la totalità della classe. Il numero degli allievi partecipanti non deve essere comunque inferiore al 75% degli alunni della classe, le mancate adesioni non devono essere causate da motivi economici, così come se dovute ad altre ragioni non
devono impedire lo svolgimento delle iniziative deliberate.
La Scuola garantisce attività alternative / sostitutive per gli alunni che non partecipano alle uscite.
Le quote di partecipazione poste a carico delle famiglie devono essere di entità tale da non costituire ostacolo alla partecipazione per alcuno degli alunni interessati.
Il C.d.I. fissa, per ogni livello di classe, un tetto massimo indicativo di spesa e di giorni, che per
l’a.s. 2008 - 2009, è quello indicato in tabella:
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classi
Prime
Seconde
Terze
giorni
€
limite
proposto
limite
proposto
5
8
10
100,00
250,00
300,00
Gli insegnanti sono autorizzati a raccogliere e versare sul bilancio della scuola le quote di partecipazione.

Art. 13 - Rapporto docenti accompagnatori
È prevista la presenza di 1 docente ogni 15 alunni, elevabile fino a un massimo di 18.
Per le uscite a piedi, qualora sia proposta la presenza di un solo docente per classe, ci si potrà
avvalere della collaborazione di personale ausiliario della Scuola.
La partecipazione degli alunni in situazione di handicap potrà richiedere, in relazione alla tipologia del caso, la presenza vincolante dell’insegnante di Sostegno.
I docenti organizzatori possono chiedere la partecipazione del genitore dell’alunno in situazione
di handicap.
I docenti organizzatori possono chiedere la presenza collaborativa dei genitori rappresentanti di
Classe o di personale ausiliario della Scuola.
C - SORVEGLIANZA E SICUREZZA DEGLI ALUNNI

Art. 14 - Obbligo di vigilanza
La vigilanza sugli alunni deve essere continua, esercitata in ogni momento della giornata scolastica ed effettuata con la diligenza e l’attenzione richieste dall’età e dallo sviluppo psicofisico dei
minori. Nessuna classe o gruppo di alunni dovrà mai risultare incustodita. In caso di assenza di
un docente, per attesa del supplente o improvvisa e imprevedibile necessità, il coordinatore di
plesso, con la collaborazione dei docenti presenti e del personale ausiliario provvederà ad organizzare la necessaria assistenza. L’orario di servizio deve essere scrupolosamente rispettato, in
modo particolare al mattino, quando il ritardo potrebbe causare la mancata sorveglianza sui minori.

Art. 15 - Intervalli
La ricreazione deve avvenire nello scrupoloso rispetto dei tempi ad essa riservati ed evidenziati
dal suono del campanello, costituisce la continuazione dell’attività educativa. La vigilanza sugli
alunni va pertanto esercitata in modo attivo, sollecito e costante, in modo da evitare comportamenti pericolosi o pregiudizievoli per se stessi, per gli altri, per l’ambiente e le strutture scolastiche. La presenza dell’insegnante tra gli alunni deve garantire una pausa distensiva e rilassante e
l’accesso tranquillo e ordinato ai servizi igienici.
Quanto detto a proposito della ricreazione è estendibile al momento del pranzo e dell’intervallo
successivo, fino alla ripresa delle lezioni pomeridiane.

Art. 16 - Orari
Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a
scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi
(CCNL 2006/2009, art. 29 c. 5). Si ricorda che tale obbligo di vigilanza sull’uscita sussiste anche
per scale, corridoi e cortili fino al termine degli spazi di pertinenza della scuola. Il mattino e il
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pomeriggio la porta della scuola dovrà essere chiusa all’ora fissata per l’inizio delle attività didattiche e nessun estraneo potrà accedere ai locali scolastici senza l’autorizzazione del Dirigente
Scolastico o dell’insegnante Coordinatore del plesso. Si raccomanda il rispetto scrupoloso dell’orario di inizio e di termine delle lezioni.

Art. 17 - Sicurezza
Si sollecita il dovere di segnalare al Dirigente Scolastico per iscritto o verbalmente, se urgente,
eventuali situazioni, elementi strutturali, arredi o altro, potenzialmente pericolosi per l’incolumità degli alunni con lo scopo di far rimuovere, da parte di chi ne ha competenza, i potenziali fattori di rischio.
D - REGOLAMENTO INTERNO

Art. 18 - Compiti dei Collaboratori Scolastici
I Collaboratori Scolastici hanno il compito di controllare l’entrata degli alunni.

Art. 19 - Ritardi
L’alunno che per qualsiasi motivo si presenta in ritardo viene accolto in classe se accompagnato
da un genitore, dal genitore affidatario o dal tutore legale; se non accompagnato, viene accolto comunque, ma dovrà giustificare il ritardo il giorno successivo, tramite giustifica scritta
sul libretto delle assenze, firmata da un genitore, dal genitore affidatario o dal tutore legale.

Art. 20 - Cambio dell’ora
Fra una lezione e l’altra non è consentito lasciare la propria aula né sostare sulla porta.

Art. 21 - Utilizzo dei servizi igienici
È consentito agli alunni uscire dall’aula durante le lezioni, non più di uno alla volta e solo se autorizzati dall’insegnante, è vietato uscire durante la 1^ e 4^ ora di lezione, tranne in casi particolari. In prossimità dei servizi igienici il personale addetto ha il compito di vigilare.

Art. 22 - Intervallo
a. Al suono della campana di inizio intervallo gli alunni provvedono ad aprire le finestre, accedono ai bagni di pertinenza e sostano negli spazi loro assegnati, non corrono né urlano.
b. Responsabile della vigilanza degli alunni della propria classe è il docente addetto in base ai
turni di vigilanza stabiliti, autorizzati dal Dirigente Scolastico e affissi all’Albo della Scuola.
c. Qualora le condizioni locali lo consentano, l’intervallo sarà regolato dai docenti della sede,
previa autorizzazione del Dirigente e in modo comunque da non pregiudicare sicurezza e vigilanza.

Art. 23 - Uscita
a. Al termine delle lezioni gli alunni di ogni classe raggiungono l’uscita in ordine, accompagnati
dal Docente dell’ultima ora di lezione.
b. Gli alunni possono lasciare l'edificio scolastico prima del termine delle lezioni su richiesta e
solo se prelevati da un genitore, dal genitore affidatario, da legale tutore o da adulti in possesso
di apposita delega scritta. L’autorizzazione viene data dall’insegnante presente in classe, che annota sul Registro di classe nome dell’alunno, orario di uscita e nominativo dell’adulto accompagnatore.
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
Art. 24 - Assenze
a. Le giustificazioni delle assenze sono redatte dai genitori sull’apposito libretto e sono presentate al docente della prima ora di lezione del giorno successivo.
b. In caso di assenza superiore ai tre giorni, non comunicata dalla famiglia, la scuola provvede a
prendere i necessari contatti.

Art. 25 - Materiali non scolastici
a. Strumenti tecnologici
Non è consentito agli alunni l’uso di riproduttori musicali audio/video o di altri oggetti tecnologici, tranne che nei casi in cui una specifica attività didattica ne preveda l’uso che deve comunque essere espressamente autorizzato dal docente.
b. Cellulari
Il cellulare deve essere tenuto spento e in cartella; in caso di utilizzo durante le attività verrà ritirato dal docente presente e sarà riconsegnato esclusivamente al genitore dell’alunno.
c. Oggetti preziosi
È fortemente sconsigliato portare a scuola oggetti preziosi o somme di denaro, se non per il
versamento di quote per uscite e viaggi di istruzione
d. Materiali pericolosi
e. È severamente vietato introdurre a scuola materiali pericolosi (per es. petardi) o che possano
comunque arrecare danni o molestie. In caso di ravvisato pericolo il docente ha il diritto-dovere
di chiedere all’alunno di svuotare la cartella al fine di accertare la presenza di tali materiali; l’operazione sarà svolta alla presenza di testimoni (altri alunni o docenti o collaboratori scolastici). Il
materiale così reperito sarà sequestrato e i genitori dell’alunno saranno tempestivamente informati
Ove sussista il dubbio fondato che l’alunno abbia su di sé materiali pericolosi, il docente porterà l’alunno fuori dall’aula, comunque lontano dai suoi compagni, affidandolo a un collaboratore
scolastico fino all’arrivo dei genitori o, in caso di loro irreperibilità, fino al termine delle lezioni.

Art. 26 - Spostamenti all’interno e fuori della scuola
Il trasferimento da un’aula all’altra o in palestra dovrà avvenire con ordine e in silenzio; gli alunni saranno accompagnati dai rispettivi docenti.
Non è concesso correre, spintonarsi e urlare. È vietato anche sostare sulle scale e spostarsi sui
piani se non per recarsi ai servizi.
Anche negli spostamenti al di fuori della scuola gli alunni dovranno mantenere un comportamento responsabile ed educato.

Art. 27 - Doveri degli alunni
a. Diario scolastico
Gli alunni devono compilare giornalmente il diario scolastico, sono tenuti ad esibirlo ai docenti
o al Dirigente Scolastico ogni volta venga loro richiesto. Il diario è un documento esclusivamente scolastico.
b. Rispetto dei ruoli
Gli alunni si alzano in piedi quando entra l’insegnante o il Dirigente Scolastico, per rispetto dei
ruoli e come segno tangibile dell’inizio della lezione.
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c. Rispetto degli arredi
Gli alunni sono tenuti al rispetto dell’arredo e degli strumenti che utilizzano, sia all’interno dell’edificio scolastico, sia fuori della scuola, per esempio in occasione di uscite didattiche e viaggi
di istruzione.
d. Pulizia dell’aula
Il compito di pulire gli spazi spetta ai collaboratori scolastici, gli alunni tuttavia contribuiscono a
mantenere il decoro e la pulizia dell’ambiente, assumendo comportamenti virtuosi (per esempio
usando i cestini) e controllando, al termine della giornata di scuola, che l’aula abbia i banchi in
ordine e che non vi siano cartacce in giro. Il docente dell’ultima ora di lezione effettuerà al riguardo una verifica e chiederà alla classe opportuni interventi nel caso l’aula non si presenti decorosa.
e. Decoro personale
È vietato masticare chewing-gum, consumare cibo in classe, usare un frasario scorretto o scurrile, tenere il cappello durante le attività didattiche.
f. Abbigliamento
L’abbigliamento deve risultare adeguato all’ambiente; sono da evitare in particolare, magliette
troppo corte abbinate a pantaloni a cinto basso, canottiere, pantaloncini da spiaggia.
E - REGOLAMENTO PALESTRA

Art. 28 - La palestra
a. La palestra è un’aula a tutti gli effetti, pertanto gli alunni devono tenere lo stesso comportamento che tengono in aula, ciò vale anche per i locali annessi (spogliatoi, servizi).
b. In palestra è vietato l’uso delle gomme da masticare.
c. Gli alunni devono accedere ordinatamente alla palestra muniti dell’attrezzatura necessaria
per svolgere le esercitazioni.
Gli indumenti sono: maglietta, calzoncini, scarpe da ginnastica, calze. Le scarpe devono essere
indossate solo ed esclusivamente in palestra. L’uso della tuta è consigliato soprattutto nella stagione invernale. Al termine della lezione è auspicabile cambiare gli indumenti per motivi igienici.
Sono consigliati pure, a completamento del corredo individuale, sapone, salvietta ed eventualmente un cambio di biancheria intima.
d. È vietato lasciare l’attrezzatura ginnica in aula.
e. Gli alunni indisposti od esonerati dalle esercitazioni devono presentarsi calzando regolarmente scarpe ginniche. Le indisposizioni devono essere giustificate per iscritto sul diario e firmate da un genitore o da chi ne fa le veci, fatta eccezione per quelle indisposizioni che dovessero colpire gli alunni nel corso della mattinata stessa in cui è programmata la lezione di Educazione Fisica.
f. Gli alunni devono mantenere un comportamento corretto ed educato anche durante l’eventuale tragitto scuola-palestra e ritorno, sia che avvenga a piedi sia tramite bus.
g. La non osservanza delle disposizioni sopra citate, comporterà provvedimenti disciplinari.
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F - REGOLAMENTO MENSA
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Art. 29 - La mensa
a. Al termine delle lezioni gli alunni che usufruiscono della mensa, si recheranno nell’atrio e
aspetteranno gli insegnanti di servizio sotto la sorveglianza dei bidelli.
b. Durante il pasto si dovranno evitare schiamazzi, scherzi ai compagni e lanci di oggetti. Nei
casi in cui si verificassero eccessivi schiamazzi, al termine del pasto, gli alunni saranno trattenuti
in silenzio nell’aula mensa per un tempo deciso dagli insegnanti. Al termine del pranzo, ognuno
dovrà raccogliere le proprie stoviglie e depositarle nel bidone.
c. Non è possibile allontanarsi dai locali mensa prima che siano trascorsi almeno 25 minuti.
d. Prima della ripresa delle lezioni non si possono svolgere attività agonistiche con la palla, non
si può correre nell’atrio.
e. Ciascuno dovrà rimanere negli spazi sorvegliati dagli insegnanti (atrio, zona antistante l’entrata).
f. È necessario rivolgersi ai docenti in servizio per essere autorizzati ad entrare nelle aule, negli
spogliatoi o salire al piano superiore.
g. Non sono ammessi comportamenti maleducati e scorretti verso i compagni o il personale
addetto al controllo.
h. Le mancanze commesse dagli alunni indisciplinati saranno punite con sanzioni di volta in
volta prese dagli insegnanti di servizio. Nei casi di mancanza grave o di ripetuti richiami, gli
alunni interessati potranno anche essere allontanati dalla mensa.
G - PROCEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 30 - Principi generali
a. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso
di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
b. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
c. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione
del profitto, ma inciderà sul voto in condotta.
d. In nessun caso può essere sanzionata, direttamente o indirettamente, la libera espressione di
opinioni correttamente manifestate e non lesive dell’altrui personalità.
e. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate,
per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell’alunno al quale può essere offerta la possibilità di convertirle in attività in
favore della Comunità Scolastica.

Art. 31 - Sanzioni disciplinari
a. In caso di mancanze ai propri doveri scolastici o disturbo dell’attività didattica, il
docente interessato adotterà i seguenti provvedimenti disciplinari:
I. Ammonizione verbale privata o in classe;
II. Nota disciplinare scritta sul diario scolastico;
III. Nota disciplinare scritta sul registro di classe;
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Giovanni Vailati
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IV. Sospensione della ricreazione nell’intervallo delle lezioni fino a un massimo di 6 gg., con
menzione sul registro di classe e informazione scritta alla famiglia sul diario;
V. Allontanamento temporaneo ed eccezionale dalla classe durante l’ora di lezione per non
oltre quindici minuti; il docente che infligge questa sanzione dovrà segnalarlo sul registro
di classe indicando il collaboratore scolastico o il docente cui temporaneamente è affidato
l’alunno.
I provvedimenti di cui sopra devono essere presi in modo tempestivo. Se privi di efficacia, se i
comportamenti errati cioè non si modificano in tempi brevi, il Dirigente Scolastico (o il Coordinatore di classe) convocherà i genitori dell’alunno per analizzare la situazione ed eventualmente
concordare modalità di intervento e strategie comuni, anche per prevenire l’irrogazione di sanzioni disciplinari più gravi.
In caso di mancanze gravi e reiterate ai propri doveri scolastici o quando l’alunno assuma atteggiamenti che siano di pregiudizio per una civile e democratica convivenza all’interno
della Comunità Scolastica, il C.d.c. interessato, riunito con la sola componente docenti, dopo
aver sentito le giustificazioni orali o scritte dell’alunno e dei suoi genitori, esposte al Consiglio
stesso o al Dirigente Scolastico, adotterà i seguenti provvedimenti disciplinari:
VI. Esclusione da una o più visite guidate e dai viaggi d’istruzione.
b.
In caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, di un costante e persistente atteg giamento irrispettoso del diritto altrui, in particolare della Comunità Scolastica e delle sue
componenti, con manifestazioni di intolleranza, di sopruso o violenza nei confronti dell’Istituzione Educativa, del personale della Scuola o dei compagni, il C.d.c. interessato, riunito con la
sola componente docenti, dopo aver sentito le giustificazioni orali o scritte dell’alunno e dei
suoi genitori, esposte al Consiglio stesso, o al Dirigente Scolastico, adotterà i seguenti provvedimenti disciplinari:
VII. Temporaneo allontanamento dell’alunno dalla Comunità Scolastica per un numero di giorni
non superiore a quindici. Il Consiglio di Classe può chiedere ai genitori se intendono convertire la sanzione in attività in favore della Scuola, in questo caso i genitori sono tenuti ad
accompagnare l’alunno a scuola e le attività per lui predisposte si svolgeranno parallelamente alle lezioni sotto la sorveglianza di un docente o di un collaboratore scolastico. Tali attività in favore della scuola non devono essere pericolose né gratificanti, devono svolgersi all’interno della struttura scolastica; potranno consistere in:
 riordino dei vari laboratori, della biblioteca, della palestra, ecc.;
 riordino del giardino della scuola;
 cancellatura di eventuali scritte su banchi, armadietti, porte e muri;
 piccole riparazioni;
 asportazione da banchi e sedie delle gomme da masticare.
Se - in seguito a decisione del C.d.c. o ad esplicita richiesta della famiglia - la punizione verrà scontata lontano da Scuola, il C.d.c. stabilirà le modalità per mantenere i rapporti con l’alunno, delegando eventualmente allo scopo il Dirigente o il Coordinatore, al fine di informarlo sul lavoro svolto in classe.
c.
d. In caso di reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone, si potranno anche adottare i seguenti provvedimenti:
VIII. Allontanamento dalla Comunità Scolastica per una durata anche superiore a 15 gg. e
commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Il provvedimento sarà adottato dal C.d.c. se l’allontanamento non supera i 15 gg., dal Consiglio di
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Istituto se superiore. In ogni caso il provvedimento sarà adottato solo dopo aver ascoltato
o ricevuto memorie e giustificazioni scritte da parte dell’alunno e dei suoi genitori. Nei casi
in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia e dallo stesso alunno sconsiglino il rientro nella Comunità Scolastica di appartenenza, all’alunno è consentito iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
e. In caso un alunno sia riconosciuto responsabile di danni provocati volontariamente o
causati da comportamento maldestro, il Dirigente scolastico, accertate le responsabilità e sentito il C.d.c., adotterà i seguenti provvedimenti:
IX. Imputazione della spesa di riparazione o sostituzione. Nel caso in cui non sia possibile risalire ai diretti responsabili, ma sia accertata la circostanza che la classe / il gruppo è a
conoscenza dei loro nominativi, il risarcimento relativo alla riparazione del danno potrà
essere chiesto alla classe/ al gruppo; ciò perché l’omertà è un disvalore che rende in qualche modo co-responsabili.
f.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla Commissione d’esame e sono applicabili anche a candidati esterni.
 Art. 32 - Impugnazioni
a. Contro le sanzioni disciplinari di cui all’art. 31 è ammesso il ricorso al “Comitato di garanzia
interno della Scuola” entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento; il ricorso non sospende l’esecutività della sanzione.
b. Avverso le sanzioni disciplinari di cui all’art. 31, commi c, d, f, è ammesso ricorso, entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all’Ufficio Scolastico Provinciale, che decide in via definitiva, sentite le sanzioni del Consiglio Scolastico Provinciale aventi competenza
per il grado di scuola cui appartiene l’alunno.
c. L’organo di garanzia della scuola decide, su richiesta dei genitori degli alunni o di chiunque
abbia interesse, anche su conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente Regolamento.
d. Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale decide in via definitiva, sui reclami proposti
dai genitori o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto degli studenti
e del Regolamento d’Istituto.
 Art. 33 - Comitato di garanzia
a. Il Comitato di garanzia interno alla scuola è così composto:
- Presidente: Dirigente Scolastico o suo sostituto;
- Membri: 2 docenti effettivi + 2 supplenti;
2 genitori effettivi + 2 supplenti;
1 personale ATA + 1 supplente.
b. L’organo, di durata triennale, viene eletto dal Consiglio d’Istituto al proprio interno, l’assemblea ATA provvede a nominare il proprio membro supplente.
c. I membri dovranno essere surrogati in caso di perdita dei requisiti, di trasferimenti o dimissioni volontarie. In caso di impossibilità per esaurimento delle liste il Collegio dei docenti,
l’assemblea del personale ATA, i Genitori del Consiglio di Classe provvederanno, ciascuno
per la propria componente di appartenenza, ad integrare i membri del Comitato.
d. I membri supplenti entrano a far parte di diritto in sostituzione degli effettivi nei casi di incompatibilità.
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e. Si verifica incompatibilità quando il membro del Comitato di garanzia ha irrogato la sanzione
disciplinare che viene presa in esame.
f. Per “sostituto del Dirigente Scolastico” si intende il docente con funzioni vicarie e, in subordine, il Collaboratore del Dirigente e il docente più anziano.
g. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei componenti.
h. È compito del Dirigente Scolastico acquisire agli atti tutti i documenti della fase istruttoria testimoniale al fine di porre in condizione il Comitato di garanzia di pervenire a decisioni eque
e motivate.
i. Il Comitato decide sulla documentazione in suo possesso avvalendosi della facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti o spiegazioni, nonché la testimonianza diretta delle persone coinvolte nel procedimento.
j. Le riunioni del Comitato si svolgono alla presenza dei soli membri. La pubblicità e l’accesso
degli atti sono garantiti dalla Legge 241/90 e successive modificazioni.
k. Il Comitato viene convocato dal Presidente con preavviso scritto di almeno tre giorni.
l. Le decisioni del Comitato devono essere assunte entro 10 giorni dalla data di ricevimento del
ricorso.
m. Le funzioni di Segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente.
n. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei voti: in caso di parità prevale il voto del
Presidente.
H - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Art. 34 - Procedura per la stesura e la condivisione del Patto Educativo di Corresponsabilità
Ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007 n. 235, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse
e degli studenti, l’Istituto di istruzione secondaria di I grado G. Vailati, elabora il Patto Educativo
di Corresponsabilità da sottoscrivere con le famiglie, attraverso la procedura di seguito indicata
e che ha lo scopo di raggiungere la più alta condivisione possibile.
1. Dirigente scolastico e Staff elaborano la bozza;
2. La bozza viene inviata ai docenti per raccoglierne i suggerimenti attraverso una scheda;
3. Il Dirigente e lo Staff rivedono la bozza sulla base delle indicazioni pervenute da parte
dei docenti;
4. La bozza viene illustrata e distribuita ai genitori rappresentanti in Consiglio di Istituto
nella prima seduta utile;
5. La bozza viene illustrata e distribuita ai genitori nelle previste Assemblee di ottobre per
l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei C.d.c., anche per raccoglierne suggerimenti;
6. Il Dirigente e lo Staff rivedono la bozza sulla base delle indicazioni pervenute da parte
dei genitori e del C.d.I. e procedono alla stesura del Patto;
7. Il Patto viene deliberato nel Collegio docenti;
8. Il Patto viene deliberato nel Consiglio di Istituto.
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I - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 35 - Validità del Regolamento
Il presente Regolamento è valido per l’intero anno scolastico di riferimento e comunque fino a
nuova delibera del Consiglio di Istituto.
Si applica nei casi previsti e nei confronti dei soggetti interessati, così come esplicitato al suo interno.
È compito del Dirigente Scolastico attivare tutte le iniziative utili al fine di portarlo alla conoscenza di tutti gli operatori scolastici, delle famiglie, degli alunni; allo scopo possono essere elaborati Estratti per una più rapida diffusione.
Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto tenutasi in Crema, nella sede di via del
Ginnasio 7, il 27 novembre 2008, con Delibera n. 12.
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Reg.08-09Definitivo